Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48518 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 06/10/2011
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 2322
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 44439/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EB CE N. IL 22/08/1949;
avverso la sentenza n. 722/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 21/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio sulla reformatio in pejus e rigetto nel resto;
uditi il difensore avv. Bruni Roberto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione AN AR avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 21 settembre 2010 con la quale, per quello che qui interessa, in riforma della sentenza di primo grado, è stata confermata la sola condanna per due ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
La prima, contestata al capo E) era relativa al fallimento della ICoM spa, dichiarato con sentenza del 9 dicembre 1994, essendo stata attribuita al AN la condotta penalmente rilevante in qualità di amministratore sia di diritto che di fatto ed in concorso con EÈ CE, nella medesima e reciproca posizione. Oggetto della distrazione erano merci e rimanenze di magazzino per un valore di 5 miliardi e 200 milioni di lire nonché la concessione di garanzia per un fido di oltre un miliardo di lire conseguito dalla srl Vendemoda. La seconda ipotesi di bancarotta residuata dalle assoluzioni pronunciate in favore di AN era quella di cui al capo G) relativa alla distrazione di 60 milioni di lire dalla massa attiva della srl Vendemoda, dichiarata fallita lo stesso 9 dicembre 2004, essendo il AN, in questa circostanza, imputato come amministratore di fatto, in concorso con l'amministratore legale EÈ CE.
Deduce:
1) il vizio di motivazione quanto all'addebito delle condotte di bancarotta per distrazione nella qualità di amministratore di fatto. Nella accertata presenza cioè di altri soggetti che amministravano legalmente la società, avrebbe dovuto trovare dimostrazione la circostanza che l'attività distrattiva era riconducibile proprio all'amministratore di fatto piuttosto che agli altri soggetti: e ciò tanto più ove si consideri che una siffatta distinzione era stata valorizzata dal giudice dell'appello il quale aveva fondato su essa la ragione della assoluzione del AN dalla gran parte dei fatti di bancarotta contestati sub G);
2) la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla fattispecie di bancarotta configurata in relazione alla prestazione di garanzia per il fido conseguito dalla srl Vendemoda. In tale occasione il AN aveva agito come amministratore di diritto ma da parte dei giudici era mancata la analisi della eventuale anomalia di una simile garanzia e del danno che essa avrebbe dovuto provocare alla massa dei creditori.
Si era trascurato, cioè, che la garanzia era stata prestata ad una società appartenente allo stesso gruppo industriale, legata alla fallita da un rapporto di debito-credito sicché la iniziativa del AN si inquadrava quale supporto alla buona riuscita di attività "infragruppo".Nè poteva dirsi registrato alcun danno per i creditori della fallita, posto che non si era avuta escussione del relativo patrimonio;
3) la violazione del divieto di reformatio in pejus.
Per il reato ritenuto più grave nella sentenza impugnata, quello cioè di cui al capo E), era stata indicata la pena base di anni quattro di reclusione mentre per lo stesso reato, nella sentenza di primo grado, doveva intendersi individuata una pena necessariamente inferiore. Infatti la pena di quattro anni di reclusione era quella che il Tribunale aveva individuato per il reto che all'epoca era risultato più grave, ossia quello sub G), con la conseguenza che, per il giudice di primo grado, la pena da applicarsi per il reato satellite sub E) doveva necessariamente essere inferiore a tale soglia. Divenuto il reato sub E), in appello, quello più grave a seguito del ridimensionamento delle ipotesi sub G), non gli si sarebbe potuta assegnare una pena maggiore di quella individuata dal primo giudice.
4) Il vizio di motivazione in ordine alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità contestata in riferimento al capo G, una volta prosciolto l'imputato dalla assoluta maggioranza delle contestazioni di distrazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è invero da rigettare.
Occorre muovere dal principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 cod. pen., comma 2, (Rv. 250094). Nel caso di specie, dunque, essendo stata addebitata la condotta distrattiva al ricorrente nella veste ora di amministratore di diritto, ora di amministratore di fatto in concorso con l'amministratore di diritto, non ha pregio la doglianza volta ad evidenziare un difetto di motivazione sulla riferibilità materiale delle singole condotte distrattive.
Infatti, salva la prova della totale assenza di consapevolezza e volontà del correo, l'addebito di una condotta a titolo di concorso non richiede che la commissione della singola condotta materiale sia riferibile a ciascuno, disgiuntamente, dei concorrenti. E d'altra parte il difetto di motivazione sulla sussistenza della detta consapevolezza e volontà viene agitato come motivo di ricorso nella presente sede senza che risulti che la difesa abbia formulato al riguardo uno specifico motivo di appello immotivatamente disatteso dai giudici di secondo grado.
Semmai si legge in sentenza - ed il rilievo è ignorato dalla difesa ricorrente- che i fatti di bancarotta contestati al capo E) sono stati riferiti al AN quale amministratore legale (così per la prestazione di garanzia per il fido della Vendemoda ed anche- vedi pag.
6- per la distrazione concernente le rimanenze di magazzino a causa delle vendite iniziate nel 1994, epoca di amministrazione, appunto, del ricorrente); inoltre la condotta distrattiva rimasta addebitata sub G) consiste nel prelievo di somme dal conto della srl Vendemoda mediante assegni in favore di AN che li aveva fatti transitare sul conto corrente personale: una motivazione che rende evidente la riferibilità della condotta al soggetto che argomentatamente era stato ritenuto dai giudici amministratore di fatto (per la consapevolezza della esistenza di un conto della società destinato a pagamenti extra-cassa, o a distrazioni a danno dei creditori, comprovata dalla titolarità della firma in capo anche al AN), per la ragione che costui era anche apparso il beneficiario della operazione.
Nè un vizio di manifesta illogicità dell'argomentare dei giudici può trarsi dal rilievo della assoluzione del AN da una serie di diverse condotte distrattive. Si tratta infatti di episodi nei quali è stato accertato non solo un autore materiale delle iniziative diverso dal ricorrente ma in più- ed è quel che conta- è stato positivamente accertato anche che l'autore materiale o gli autori materiali delle distrazioni non avevano, nel caso specifico, agito previo accordo con AN.
Il secondo motivo è inammissibile sia per manifesta infondatezza sia perché comunque versato in fatto.
È noto che la giurisprudenza di legittimità sostiene che integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo, ancorché effettuata a favore di società del medesimo gruppo, qualora gli ipotizzati benefici indiretti della fallita non risultino effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e non siano idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (Rv. 241599).
Non basta quindi, per escludere la natura distratti va della operazione infragruppo allegarne tale natura intrinseca, dovendo l'interessato anche dare dimostrazione del vantaggio compensativo per la società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario di cui essa è parte. E nella specie, a fronte della rilevazione dei giudici circa la totale assenza di un simile vantaggio, la difesa articola osservazioni generiche e tutte volte a far apprezzare direttamente alla cassazione circostanze di fatto che solo al giudice del merito potevano e dovevano essere previamente sottoposte.
Il terzo motivo è infondato.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza come il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio è tenuto a salvaguardare è quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta (Sez. 5, Sentenza n. 16542 del 25/03/2005 Ud. (dep. 03/05/2005) Rv. 231701). Applicando il principio al caso di specie viene in evidenza come il reato continuato ritenuto dal giudice di primo grado abbia perso la sua originaria connotazione e il reato da principio ritenuto più grave (sub G) è stato in appello ridimensionato ed è divenuto satellite rispetto a quello sub E).
Il giudice dell'appello era quindi tenuto, assolvendo da talune fattispecie, soltanto ad irrogare una pena complessivamente più bassa, onere che ha puntualmente adempiuto.
Inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso.
Esso infatti non tiene in alcun conto - così risultando affetto da genericità sotto tale profilo- la motivazione esibita dal giudice a quo secondo cui anche per la bancarotta sub G) era da confermare la sussistenza della aggravante del danno di rilevante gravità, nonostante le assoluzioni e tenuto conto della assenza di specifiche doglianze dell'interessato sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011