Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48518
CASS
Sentenza 6 ottobre 2011

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

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  • 2Art. 1 - Soggetti
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  • 3Debiti fiscali e contributivi non pagati: perché possono diventare “operazioni dolose” e portare alla condanna (Cass. Pen. n. 30212/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …

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  • 5Finanziamenti infragruppo e bancarotta per distrazione: il giudice deve valutare i vantaggi compensativi e la tutela concreta dei creditori (Cass. Pen. n. 16206/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, i finanziamenti infragruppo non sono “senza causa” solo perché privi di garanzie immediate: il giudice deve valutare (con giudizio ex ante) se l'operazione, pur onerosa nell'immediato, sia sorretta da una logica economico-giuridica e, soprattutto, se generi per la società depauperata (e per i suoi creditori) un vantaggio compensativo concreto, idoneo a neutralizzare l'effetto pregiudizievole sulla garanzia patrimoniale. È illogica e contraddittoria la motivazione che, pur dando atto di un contesto di interdipendenza finanziaria “simul stabunt, simul cadent” (solidarietà, fideiussioni incrociate, congelamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48518
Data del deposito : 6 ottobre 2011

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