Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2012, n. 35786
CASS
Sentenza 21 giugno 2012

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In sede di appello cautelare "ex" art. 322-"bis" cod. proc. pen., quando il Tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal P.M. e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello.

Integra il reato di uso illecito di beni culturali (art. 170 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) l'uso del bene mediante condotte idonee a determinarne una distorsione rispetto alla finalità che gli è propria, attraverso interventi incompatibili con la sua natura storico-artistica, ovvero pregiudizievoli per la sua conservazione od integrità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del "fumus commissi delicti" in relazione ad interventi di ristrutturazione su un complesso monumentale ospedaliero di interesse storico-artistico, deliberati attraverso una procedura di "project financing" non ancora definitivamente approvata e priva di natura esecutiva).

In sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato.

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare, purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui gli indagati avevano operato investimenti in una procedura di "project financing", di fatto interrotta dal provvedimento di sequestro di un bene di proprietà pubblica, la cui eventuale eliminazione o riforma avrebbe reso possibile l'esecuzione del contratto).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2012, n. 35786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35786
Data del deposito : 21 giugno 2012

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