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26 ottobre 2000
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31 gennaio 2019
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26 febbraio 2022
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29 marzo 2022
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Art. 316-ter.
( Indebita percezione di erogazioni ((pubbliche)) ).
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, ((sovvenzioni,)) finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
(281)
------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
( Indebita percezione di erogazioni ((pubbliche)) ).
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, ((sovvenzioni,)) finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
(281)
------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • +500
- 1. Alle Sezioni unite due questioni in tema di indebita percezione di erogazioni pubblicheGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 novembre 2024 · 310.94873
[…] Gallucci, Relatore Il caso Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce – in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale del capoluogo salentino – ha riqualificato il reato presupposto dell'illecito ascritto alla società T.Z. (art. 24, 8 giugno 2001, n. 231) da truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) a indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21158Provvedimento: […] dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro. […] A sua volta l'art. 316- ter cod. pen. ha come elemento specializzante l'evento costituito dal conseguimento indebito di contributi e sovvenzioni e/o altre somme come indicate nel citato articolo, in misura superiore a € 3.999,96, e, […] Dunque, l'art. 316-ter codice penale non può assumersi come tertium comparationis in un giudizio di ragionevolezza, […]Leggi di più...
- circostanze attenuanti generiche·
- art. 7 d.l. n. 4 del 2019·
- dolo specifico·
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 416-bis cod. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- principio di specialità·
- art. 133 cod. pen.·
- ne bis in idem sostanziale·
- art. 15 cod. pen.·
- reddito di cittadinanza·
- concorso apparente di norme·
- art. 131-bis cod. pen.·
- art. 316-ter cod. pen.·
- continuazione