Art. 22. (Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
1. Le disposizioni dell' articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , da ultimo confermate e modificate dall' articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
1. Le disposizioni dell' articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , da ultimo confermate e modificate dall' articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.