Articolo 22 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 21Articolo 23
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1 gennaio 2000
Art. 22. (Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
1. Le disposizioni dell' articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , da ultimo confermate e modificate dall' articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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