Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 4
In tema di estorsione, l'identificazione della persona offesa non costituisce elemento essenziale del reato, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, la responsabilità dell'autore non può essere esclusa dall'essere rimasta ignota la vittima.
Le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne. (Fattispecie in cui la chiamata in correità era stata utilizzata a riscontro di intercettazioni ambientali effettuate in ambiente carcerario).
Non sussiste la violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza di condanna nel caso di contestato reato di favoreggiamento personale, supponente la commissione di un delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, quando lo sviluppo dibattimentale del processo riveli un delitto presupposto diverso in elementi non essenziali ed eminentemente formali rispetto a quelli indicati nel capo di imputazione. (Nella specie, essendo stato contestato un favoreggiamento personale al socio proprietario di una certa impresa per un'attività estorsiva subita nel "luglio 2006 ed in data immediatamente prossima", dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'estorsione era avvenuta nel 2005 quando la ditta aveva una diversa denominazione ed un diverso legale rappresentante, ferma restando l'identità della compagine e dell'oggetto sociali e la qualità di socio proprietario dell'imputato).
Non viola il principio di correlazione tra contestazione e sentenza l'esclusa identificazione della persona offesa in quella indicata nel capo di imputazione, ove restino immutati tutti gli altri elementi essenziali e circostanziali del fatto contestato. (Fattispecie in tema di estorsione nella quale, all'esito del giudizio, il giudice aveva condannato l'imputato, ritenendo provata la condotta delittuosa, ma escludendo che la persona offesa fosse quella indicata nel capo di imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2013, n. 48421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48421 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO IA Cristina - Presidente - del 19/06/2013
Dott. Rombolà MA - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI MauriZI - Consigliere - N. 1017
Dott. MAZZEI LA P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 31877/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di MESSINA;
TR TO, nato il [...];
EN NC, nata il [...];
TI NZ, nato il [...];
BA ET, nato il [...];
BA NZ, nato il [...];
TR CI, nato il [...];
CO ES, nato il [...];
D'IG MA, nato il [...];
CU IO, nato l'[...];
BA AT, nato il [...];
RD AN, nato il [...];
avverso la sentenza in data 5 dicembre 2011 della Corte di appello di SS n. 325/2011;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita, nella pubblica udienza del 19 giugno 2013, la relaZIne svolta dal Consigliere Dott. LA Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassaZIne, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati: avvocato Alessandro Mirabile per D'RI MA e in sostituZIne dell'avvocato Antonio Strangi per TA ES;
avvocato Carlo Autru Ryolo per IM CI;
avvocato ES Tracio per TO RA;
avvocato TO Silvestre per BA AT, TR TO e ME NZ;
avvocato Isabella Barone e Alberto Gullino per OR AN, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. PREMESSA.
All'esame di ciascuno dei ricorsi proposti dagli undici imputati, in epigrafe indicati, avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello di SS nel procedimento penale
contro
RB ET ed altri, cui va aggiunto il ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte, limitato all'assoluZIne di TR TO dal reato ascrittogli al capo G) della rubrica (detenZIne e porto di una pistola), conviene anteporre una premessa generale.
Il presente processo prende avvio da indagini relative a TA TO, pregiudicato e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, legato da rapporti di parentela a RB ET, esponente di rilievo della criminalità mafiosa messinese, detenuto in carcere, già imputato nel diverso processo denominato "OperaZIne Ricarica", iscritto nel 2005 e definito con sentenza irrevocabile del 29 marzo 2007, dichiarativa dell'esistenza di un'associaZIne di tipo mafioso, operante nella città di SS, finalizzata alla commissione di plurimi delitti, della quale sono stati ritenuti membri, oltre al RB ET, IT NI, RE TO, TA ES e ZI IO, tutti imputati anche nel presente processo di reati diversi dalla partecipaZIne ad associaZIne di tipo mafioso.
Le indagini relative al predetto TA TO accertarono che lo stesso tratteneva frequenti contatti telefonici con UL IU, convivente di RB ET, la quale utilizzava un'utenza cellulare intestata alla sorella del detenuto, RB IA. Dal monitoraggio della utenza in uso alla UL IU emerse che la stessa effettuava ricariche telefoniche, anche di ammontare consistente, in favore di un'altra utenza, corrispondente al n. 348 5131387.
La localizzaZIne del traffico telefonico su quest'ultima utenza consentì di accertare che essa effettuava solo chiamate in uscita ed agganciava sempre la cella di SS, via Corbino Orso, nei pressi della casa circondariale di SS Gazzi.
Seguendo le tracce del traffico telefonico, gli investigatori appurarono che l'apparecchio cellulare, utilizzante il suddetto numero 348 5131387, si trovava all'interno del carcere e veniva usato da soggetti detenuti.
Attivate, in data 11 marzo 2006, le intercettaZIni sulla medesima utenza, fu accertato che essa era in uso al sunnominato RB ET, il quale la utilizzava con modalità cosiddetta citofonica, nel senso che chiamava sempre l'utenza 348 3529600 intestata al congiunto, RB CO, ma nella disponibilità di UL IU, come l'altra utenza intestata a RB IA. La cella telefonica agganciata dal carcere fu localizzata nella zona in cui abitava la UL IU, segno che le comunicaZIni di RB ET con la compagna raggiungevano quest'ultima sul cellulare da lei costantemente tenuto nella propria abitaZIne, sita nel rione Giostra di SS, con sole due ecceZIni il 2 e il 12 aprile del 2006.
Ulteriori indagini sull'utenza utilizzata dal detenuto RB ET accertarono che essa era stata attivata il 17/11/2004 ed era intestata a tale NÌ NZ.
Fin dalla sua attivaZIne, come emerse dall'analisi dei tabulati telefonici e delle celle di aggancio, l'utenza era stata impiegata solo per effettuare chiamate dal carcere di SS Gazzi: in particolare, dal 17/11/2004 al 26/07/2005, era stata nella disponibilità di un altro detenuto, a sua volta condannato e imputato per partecipaZIne ad associaZIne di tipo mafioso, D'RI MA, come documentato dai contatti telefonici attivati solo con congiunti di quest'ultimo e con le medesime modalità citofoniche che contraddistinsero il successivo uso dello stesso telefono cellulare da parte del RB ET, al quale fu ceduto dal D'RI MA quando fu trasferito dal carcere di SS a quello di Reggio Calabria, ovvero dal 3 dicembre 2005 fino alla data del sequestro dell'apparecchio.
I contenuti delle comunicaZIni captate sull'utenza investigata, come da autorizzate intercettaZIni iniziate l'11 marzo 2006, permisero di accertare che i detenuti posti in posiZIne di vertice nel sodaliZI criminale e, in particolare, oltre ai citati RB ET e D'RI MA, anche IT NI, detto il "maiale", detenuto insieme al RB ET, si avvalevano di tale strumento clandestino di comunicaZIne per continuare a dirigere le attività criminali dell'associaZIne, giungendo addirittura a deliberare e organizzare l'eliminaZIne di un rivale, tale RT AN, fratello di RT OM, altro esponente di spicco della criminalità mafiosa operante in SS (in particolare il IT NI utilizzò il telefono de quo, il 12 aprile 2006, per trasmettere a D'NO ES l'ordine di portare a compimento l'omicidio del predetto RT AN). Tale delitto fu scongiurato dalla tempestiva emissione, in data 13 aprile 2006, di provvedimenti restrittivi nei confronti del D'NO ES e di altri indagati, tra cui gli attuali imputati, ZI IO (TE del RB ET) e TA ES (uomo di fiducia del IT NI), entrambi designati come esecutori materiali dell'omicidio. Nella stessa data del 13 aprile 2006 fu eseguita una perquisiZIne nel carcere di SS che portò al rinvenimento, nascosto all'interno di una bombola di gas, dell'apparecchio cellulare usato dai predetti detenuti;
contestualmente fu sequestrato, nell'abitaZIne della UL IU, anche il telefono utilizzante il numero sul quale la donna riceveva le chiamate indirizzatele dal carcere dal RB ET.
Contemporaneamente alle investigaZIni sulle predette utenze cellulari, furono eseguite intercettaZIni ambientali dei colloqui in carcere tra il IT NI e la moglie TR AN, detta LA, dal contenuto dei quali emersero riferimenti a numerose attività criminali in corso (specialmente traffici di droga ed estorsioni, oggetto di contestaZIne in questo processo) e, anche, la disponibilità di armi da parte degli associati.
E, infatti, all'esito di una perquisiZIne eseguita il 15 aprile 2006, presso l'officina meccanica di tale RU AR, furono trovate, nascoste in due compressori, numerose armi di elevata capacità offensiva: quattro pistole, di cui due con matricola abrasa;
una rivoltella priva di marca e matricola;
e oltre duecento muniZIni.
In tale contesto si colloca la decisione di collaborare con la giustizia di D'NO ES e TO TO, i quali, in forza delle approfondite conoscenze del contesto criminale di cui facevano parte a pieno titolo, hanno contribuito, secondo i giudici del doppio grado del processo di merito, che qui interessa, a disvelare le dinamiche delinquenziali che si agitavano nella città di SS negli anni 2005-2006.
Secondo le sentenze del Tribunale di SS del 1/10/2010 e della Corte di appello della stessa sede del 5/12/2011, le dichiaraZIni rese dai predetti collaboratori, oltre ad essere intrinsecamente attendibili per la qualità rivestita dai chiamanti in correità all'interno del gruppo mafioso di riferimento e anche precise e costanti, erano autonomamente convergenti e avevano trovato plurimi riscontri, estrinseci e individualizzati, nei risultati delle disposte intercettaZIni ambientali e telefoniche non conosciuti dai dichiaranti.
Si è composto in tal modo il quadro delle emergenze istruttorie sulle quali si fondano le condanne per i reati mezzo - associaZIne per delinquere di tipo mafioso di cui al capo CC) e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo BB) - e i reati fine - spaccio continuato di sostanze stupefacenti di cui al capo AA), plurime estorsioni di cui ai capi J), L), P) e Y), e delitti in materia di armi di cui ai capi B), D) e G) - contestati agli imputati in questo processo, come da specifiche posiZIni di seguito separatamente illustrate.
Il quadro probatorio, pressoché costantemente ricorrente per ciascun imputato dichiarato penalmente responsabile, con le varianti dei singoli casi che saranno indicate, comprende: a) i risultati della predetta attività di intercettaZIne di comunicaZIni telefoniche e, soprattutto, di conversaZIni tra presenti in carcere, quasi tutte tra il IT NI e la moglie, TR AN, detta LA, con passaggio di bigliettini manoscritti contenenti istruZIni per gli affiliati esterni;
b) i contenuti delle chiamate in correità e reità dei coimputati nello stesso processo, TO TO e D'NO ES, ritenuti soggettivamente credibili e oggettivamente attendibili, e riscontrati sia reciprocamente (convergenza del molteplice) sia dai contenuti delle captaZIni ambientali;
c) gli accertamenti di polizia giudiziaria coerenti con le altre risultanze probatorie. Sempre nell'ambito della premessa generale, va chiarito che la prima sentenza, con riguardo al delitto di associaZIne per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo BB), contestato a numerosi imputati e attuali ricorrenti, ha escluso la circostanza aggravante originariamente contestata di essere l'associaZIne armata, ritenuta invece sussistente con riguardo alla diversa imputaZIne di associaZIne per delinquere di tipo mafioso (capo CC); la sentenza di secondo grado, poi, con riguardo al medesimo delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ha escluso anche la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (metodo e finalità mafiosa), sul presupposto che tale associaZIne era l'altra faccia del sodaliZI mafioso nel cui programma rientrava anche il traffico organizzato di droghe, sicché costituiva stridente contraddiZIne logico-giuridica affermare che gli associati nella consorteria mafiosa avessero posto in essere il sodaliZI finalizzato al narcotraffico per agevolare se stessi nella diversa veste di partecipi dell'organizzaZIne mafiosa di omologa composiZIne. Entrambi i giudici di merito, infine, hanno ritenuto responsabili di favoreggiamento dell'associaZIne mafiosa, diretta dal D'RI MA, dal RB ET e dal IT NI, alcuni imprenditori, vittime di episodi di estorsione, tali BA AT (capo O) e OR AN (capo L1), attuali ricorrenti, oltre a Di NO SA (non ricorrente), i quali, negando di aver subito richieste estorsive e atti intimidatori, avrebbero prestato un oggettivo aiuto agli autori dei fatti estorsivi ad eludere le investigaZIni dell'autorità, con esclusione in appello della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Esaurita la premessa di inquadramento generale del processo, occorre ora procedere all'esame delle singole posiZIni e ricorsi, con la precisaZIne che il ricorso del Procuratore generale, essendo inerente alla sola posiZIne di TR TO sarà trattato insieme al ricorso proposto dallo stesso imputato.
L'ordine di esposiZIne è quello seguito nella sentenza impugnata nell'esame degli appelli di ciascun imputato.
LE SINGOLE POSIZIONI.
2. BA ET.
2.1. Capi di imputaZIne e condanna.
RB ET è stato condannato in 1^ grado alla pena di anni 27 di reclusione per i seguenti reati unificati nella continuaZIne:
capo D), limitatamente alla condotta di detenZIne di un fucile, in SS, nel febbraio 2006; capo P): concorso in estorsione continuata e aggravata dal numero delle persone, dall'appartenenza degli autori ad associaZIne di tipo mafioso, dal metodo e dalla finalità mafiosi, in danno degli imprenditori edili, BU SA e OS AR (quest'ultimo, in realtà, non identificato con certezza secondo la sentenza di primo grado, salva la duplicità delle persone offese), costretti, rispettivamente, a consegnare somme di denaro di Euro 1.500,00 (il primo) e di Euro 2.500,00 (il secondo), e il BU SA anche ad assumere come dipendente, ZI IO, TE del RB ET, fatto commesso in SS, in epoca prossima al 13/03/2006 e fino all'8/05/2006; capo AA): concorso in traffico di 500 grammi di sostanza stupefacente (eroina), con la funZIne di organizzatore e finanziatore dell'illecita attività insieme a IT NI, TO TO e D'RI MA, in SS, in epoca prossima al marzo-aprile 2006; capo BB): perché, con TA ES, TO NC, D'RI MA, ME NZ, RD OV, TR TO e TO TO, si associavano allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti tra quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, in particolare, i reati di illecito acquisto,
detenZIne e spaccio di sostanze stupefacenti di vario genere (cocaina, eroina, marijuana); con le circostanze aggravanti del numero degli associati superiore a dieci e con l'ulteriore aggravante, per il IT NI, RB ET, TO TO e D'RI MA, di essere stati promotori ed organizzatori dell'attività illecita, attuata, per il loro stato di detenuti, tramite i colloqui carcerari svolti con TR AN (moglie del IT NI), IT EN, IT ET e TO NC (quest'ultima sorella di TO TO), le quali venivano impiegate - dai sunnominati promotori ed organizzatori del sodaliZI - per impartire agli affiliati le loro disposiZIni e attribuire compiti di gestione e raccolta dei proventi;
con la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 nella duplice componente del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'attività dell'associaZIne mafiosa di cui al capo CC), in SS dal 5/05/2005 al 27/06/2006. Con la sentenza di appello, in parziale riforma di quella di primo grado, esclusa per il più grave delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 la circostanza aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolaZIne mafiosa, il RB ET è stato condannato alla pena (ridotta) di anni 20 e mesi 4 di reclusione per l'unico delitto continuato comprendente tutti i suddetti reati: il più grave di cui al capo BB) e i satelliti di cui ai capi D), P) e AA).
2.2. Sentenze.
Le sentenze di merito hanno fondato la dichiarata responsabilità dell'imputato sulle prove di seguito indicate.
Per il capo D) (detenZIne di un fucile) sono state apprezzate:
le dichiaraZIni accusatorie del chiamante in reità e correità, TO TO;
la conversaZIne tra IT NI e la moglie, TR AN, in data 2/02/2006 (v. pp. 22-24 sentenza di 1^ grado e pp. 77-79 sentenza di 2^ grado); con la conferma della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (non oggetto di censura in appello).
Per il capo P) (estorsione continuata e pluriaggravata) sono stati apprezzati:
i risultati delle intercettaZIni telefoniche (conversaZIni tra il RB ET e il TE coimputato, ZI IO) di inequivocabile tenore, secondo i giudici di merito, poiché nei colloqui si fa esplicito riferimento anche al ricorso alla "forza" nel caso di resistenza dell'imprenditore BU SA ai pagamenti;
le dichiaraZIni della persona offesa, BU SA, tendenti a rappresentare come volontaria la sua daZIne di denaro allo ZI IO, in ragione dell'amicizia tra l'imprenditore e la madre del RB ET e dell'asserita finalità umanitaria dei pagamenti per sostenere il figlio del detenuto, in contrasto con le dichiaraZIni rese dallo stesso BU SA nel corso delle indagini preliminari, che hanno formato oggetto di contestaZIne e sono state, alla fine, confermate dal dichiarante;
è stata, inoltre, ritenuta irrilevante la mancata identificaZIne con certezza in OS AR del secondo imprenditore taglieggiato, posto che i risultati delle intercettaZIni avrebbero confermato l'ulteriore attività estorsiva, posta in essere nel medesimo contesto, in danno di altro imprenditore, diverso dal BU SA.
Per il capo AA) (traffico di sostanze stupefacenti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) è stato richiamato l'ampio compendio probatorio indicato nella sentenza di primo grado (pag. 171 e ss.), con la precisaZIne che l'appello verteva unicamente sul riconoscimento della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla base della presunta pessima qualità della droga trafficata: la Corte di appello ha, però, negato la ricorrenza del fatto di lieve entità per l'elevata quantità di droga pesante (eroina), oggetto del reato, e per le qualità soggettive dell'imputato, definito come persona di consistente caratura criminale.
Per il capo BB) è stato ritenuto che le dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia, TO TO e D'NO ES, e l'operaZIne relativa ad un grosso quantitativo di droga coinvolgente tutti gli associati, di cui al predetto capo AA), provassero l'esistenza di una stabile organizzaZIne finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo, diretta dal carcere da RB ET, IT NI, D'RI MA e dallo stesso TO TO, con l'ausilio di collaboratori esterni: EO NZ, TA ES, RB NZ (fratello di RB ET) ed altri (pp. 14-20 della sentenza d'appello e 233-249 della sentenza del Tribunale).
La sentenza di primo grado aveva escluso, come si è detto, l'aggravante dell'essere l'associaZIne armata;
quella d'appello ha escluso anche la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sulla base dell'unicità del fenomeno associativo mafioso e finalizzato al narcotraffico, rientrando quest'ultimo nel programma criminoso del primo, sussistendo solo diversità dei beni giuridici protetti dall'una e dall'altra fattispecie associativa. La sentenza d'appello ha confutato, in particolare, la tesi difensiva secondo la quale RB ET si sarebbe limitato ad interessarsi dello stupefacente che il TO TO aveva acquistato da tale AT AL, esponente di spicco del clan denominato "dei Mangialupi", mentre i collaboratori di giustizia avevano indicato il RB ET come investito di posiZIne preminente all'interno dell'associaZIne criminale e stabilmente (e non solo episodicamente) dedito all'immissione sul mercato di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (accanto al traffico di un rilevante quantitativo di eroina acquistata dal AT AL, è stato citato anche l'impegno del RB ET nell'acquisto pro quota di un'ingente partita di droga da fornitori calabresi, con estensione dell'attività di spaccio nel quartiere messinese di Giostra, dove la sua caratura criminale era maggiormente riconosciuta).
A conferma del ruolo eminente del RB ET sia nella direZIne del traffico di sostanze stupefacenti, sia nella divisione dei proventi da esso ricavati, è stato richiamato il contenuto di una conversaZIne intercettata tra l'imputato e EO NZ, in data 20/03/2006, in cui il RB ET manifesta il suo precipuo interesse per il settore del narcotraffico e comunica all'interlocutore di avere, al riguardo, instaurato un solido vincolo fiduciario con D'RI MA.
La Corte d'appello ha negato il riconoscimento della continuaZIne tra i reati sottoposti al suo giudiZI e quelli oggetto di precedente procedimento penale (c.d. Ricarica) nei confronti dello stesso RB ET e ha demandato al giudice dell'esecuZIne il riconoscimento dell'eventuale continuaZIne, precisando che l'applicaZIne della disciplina di cui all'art. 81 c.p., comma 2, era stata richiesta dall'appellante solo in sede di conclusioni e non con i motivi di appello e, perciò, esulava dal devolutum. La riduZIne della pena da anni 27 ad anni 20 e mesi 4 è discesa dal nuovo calcolo per l'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con riguardo al più grave delitto di cui al capo
BB) (associaZIne finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).
La Corte di merito ha giustificato, infine, la negaZIne delle circostanze attenuanti generiche con la gravità dei fatti e dei precedenti penali dell'imputato.
2.3. Ricorso.
Con atto depositato il 10 aprile 2012, nell'interesse di RB ET e del coimputato ME NZ, ha proposto ricorso per cassaZIne avverso la sentenza d'appello il comune difensore dei predetti imputati, avvocato TO Silvestro, il quale sviluppa i seguenti motivi, di cui alcuni comuni ad entrambe le posiZIni. a) ViolaZIne di legge e, segnatamente, dell'art. 195 c.p.p., ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), e motivaZIne illogica e contraddittoria, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), dello stesso codice, con riguardo al mancato esame della fonte informativa e al rigetto dell'ecceZIne di inutilizzabilità delle dichiaraZIni eteroaccusatorie rese da TO TO nella parte relativa alle notizie e confidenze ricevute dal coimputato, IT NI.
La Corte di merito avrebbe illegittimamente limitato l'applicaZIne dell'art. 195 c.p.p. che vincola il giudice, su richiesta di parte, all'esame delle persone a conoscenza dei fatti riferiti da altra persona sottoposta ad esame, alle sole dichiaraZIni "de relato" rese da soggetti aventi la qualità di testimoni, fondando tale interpretaZIne sul dato letterale di cui all'art. 195 c.p.p.. In tal modo la posiZIne degli imputati raggiunti da dichiaraZIni accusatorie de relato, da parte di soggetti non ancora giudicati con sentenza irrevocabile, sarebbe stata negativamente discriminata rispetto a quella degli accusati da chiamanti in reità o correità già giudicati con sentenza irrevocabile e, come tali, esaminabili quali testimoni, seppure protetti, ex art. 197 bis c.p.p., con applicabilità delle disposiZIni di cui all'art. 195 dello stesso codice in tema di testimonianza indiretta.
Inoltre, nell'ambito delle notizie riferite da TO TO come apprese da IT NI sul conto di RB ET, la Corte non avrebbe distinto quelle rientranti nella cosiddetta circolarità delle informaZIni, costituenti patrimonio conoscitivo dei membri dell'associaZIne come tali, specialmente se investiti di posiZIne apicale, quale sarebbe stato anche il TO TO, dalle notizie invece non comprese in tale flusso informativo, sulle quali si imponeva una più rigorosa verifica probatoria con particolare riguardo all'affidabilità della fonte di riferimento, che, invece, sarebbe mancata.
Infine, sarebbe stato trascurato che le fonti delle notizie riferite non si identificavano soltanto nelle persone dei coimputati nello stesso processo, come RB ET, non suscettibili di essere chiamati a deporre contro se stessi e, tuttavia, in grado di interloquire nel giudiZI, anche con dichiaraZIni spontanee, per contrastare le dichiaraZIni del chiamante in correità o reità, poiché tra le fonti informative era stato indicato dal TO TO anche IT NI, giudicato separatamente per avere richiesto il giudiZI abbreviato e, quindi, nell'impossibilità di controbattere le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia, e ciò indipendentemente dalla non ancora acquisita irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del IT NI nel processo separato.
b) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), la violaZIne dell'art. 192 c.p.p., in relaZIne al reato di illecita detenZIne di un fucile,
contestato nel capo D).
La conversaZIne captata il 2/02/2006 tra IT NI e la propria moglie, TR AN, sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte di merito, avvalorando l'identificaZIne di tale AN, del quale si parla nella telefonata come depositario di un fucile, in RB ET, e l'incarico di prelevare tale arma sarebbe stato arbitrariamente inteso come ritiro di essa presso la casa di AN, e non come materiale consegna del fucile da parte dello stesso AN, circostanza, quest'ultima, incompatibile con la coeva detenZIne in carcere del RB ET e, perciò, idonea a smentire l'identificaZIne del nominato AN nella persona dell'imputato.
Il ricorrente aggiunge che la moglie di RB ET, UL IU, è stata assolta dal reato di concorso nella detenZIne del medesimo fucile, ciò che conforterebbe l'estraneità al fatto dell'imputato, rendendo illogica la motivaZIne della sua condanna per il delitto in esame.
c) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violaZIne dell'art. 192 c.p.p., ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), del codice di rito, in relaZIne al delitto di concorso in estorsione continuata e pluriaggravata, di cui al capo P).
La critica difensiva si concentra, in particolare, sul secondo episodio estorsivo, contestato come coevo al primo, in danno di un non meglio identificato imprenditore edile, essendo stata esclusa la prova certa della corrispondenza della persona offesa a OS AR.
L'avere affermato la penale responsabilità del RB ET, nonostante la mancata identificaZIne della persona offesa, integra, secondo il ricorrente, un esito aberrante assimilabile a quello di una condanna per omicidio di un soggetto reo confesso di avere ucciso un uomo, del quale non sia ritrovato il cadavere e senza che si disponga di alcun elemento per l'identificaZIne della vittima dell'aZIne delittuosa.
In ogni caso la condanna, in parte qua, sarebbe stata emessa per un fatto diverso da quello contestato, rispetto al quale difetterebbero gli elementi costitutivi.
d) Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violaZIne dell'art. 192 c.p.p., ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), del codice di rito, in relaZIne al delitto di partecipaZIne del RB ET all'associaZIne per delinquere finalizzata all'illecito traffico di sostanze stupefacenti (capo BB). Dopo un'ampia ricogniZIne degli elementi costitutivi del suddetto delitto, con diffuse citaZIni della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente rileva che dalle dichiaraZIni rese dal TO TO, alle udienze del 16/12/2009 e del 6/09/2010, non emergerebbe l'esistenza dei predetti elementi per le seguenti ragioni ingiustamente disattese dai giudici di merito:
il collaboratore avrebbe riferito de relato da IT NI, con riguardo al periodo in cui quest'ultimo era in libertà ovvero fino al 25 marzo 2003, allorché il IT NI fu arrestato in esecuZIne dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito di altro procedimento denominato "OperaZIne Albachiara", mentre la contestaZIne della fattispecie associativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nel presente processo, abbraccia un periodo diverso che va dal 5/05/2005 al 27/06/2006 (capo BB);
il TO TO avrebbe riferito un solo episodio di acquisto di sostanza stupefacente, ceduta da tale AT AL, e le captaZIni ad esso relative rivelerebbero che tale fatto, secondo le testuali espressioni del RB ET, costituiva mero iniZI di rapporti illeciti nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti (citata conversaZIne, al riguardo, in data 20/03/2006, tra EO NZ, incaricato di collocare la droga fornita dal AT AL sul mercato, e RB ET che lo incoraggia in tale direZIne), sicché dall'esame comparato delle dichiaraZIni del collaboratore di giustizia, da un lato, e del contenuto delle conversaZIni intercettate, dall'altro, emergerebbe l'esistenza di un mero accordo embrionale che non avrebbe mai acquisito il crisma della stabilità e della continuità; in sintesi, si sarebbe trattato di un tentativo di attuare un traffico di stupefacenti in maniera organizzata miseramente fallito.
e) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violaZIne dell'art. 192 c.p.p., ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), del codice di rito, in relaZIne al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1. Le emergenze istruttorie escluderebbero il ruolo di organizzatore e promotore dell'associaZIne finalizzata al narcotraffico, attribuito al RB ET, in violaZIne dei requisiti normativi previsti, come chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte, e della corretta interpretaZIne dei risultati probatori, limitati, con riguardo alla posiZIne del ricorrente, all'interessamento per il commercio della sostanza che il TO TO (e non il RB ET come sostenuto dalla Corte di merito) aveva acquistato da AT AL.
2.4. Esame dei motivi.
a) Il primo motivo, attinente a denunciata violaZIne dell'art. 195 c.p.p., è inammissibile.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità addotta dai giudici di merito a sostegno della ritenuta inapplicabilità delle disposiZIni in materia di testimonianza indiretta, di cui all'art. 195 c.p.p., nel caso di chiamata in correità o reità de relato da coimputato in procedimento connesso, separatamente giudicato, in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiaraZIni che possano pregiudicare la sua posiZIne, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutaZIne di tali elementi probatori (Sez. 5^, n. 32834 del 25/05/2011, dep. 25/08/2011, Mazzarella, Rv. 250582), è stata recentemente contraddetta, come rilevato dal difensore in sede di discussione, dalla sentenza di questa Corte di cassaZIne, nella sua più autorevole composiZIne, secondo la quale alla chiamata in correità o in reità "de relato" si applica l'art. 195 c.p.p. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 c.p.p., o un teste assistito, ex art. 197 bis c.p.p. (Sez. U, n.
20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255142). Questa Corte, tuttavia, nella sua più autorevole composiZIne, ha anche affermato che, in tema di ricorso per cassaZIne, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilita di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal viZI e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416; conforme: Sez. 6^, n. 49970 del 19/10/2012, dep. 28/12/2012, Muià, Rv. 254108). Nel caso in esame, il ricorrente non ha specificamente indicato gli atti inutilizzabili perché contenenti chiamata in correità del RB ET da parte del TO TO, dichiarante de relato da IT NI, non esaminato come fonte diretta;
e tanto meno ha precisato la rilevanza di tali dichiaraZIni rispetto al compendio probatorio aliunde acquisito a carico dello stesso RB ET, come sopra precisato con riguardo ai singoli reati di cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile. Il motivo di ricorso si limita, infatti, a generiche consideraZIni giuridiche circa l'applicabilità dell'art. 195 c.p.p. anche nel caso di chiamata i correità de relato, ove la fonte diretta del chiamante sia un coimputato in procedimento connesso, nella specie il IT NI, senza precisare contenuto e rilevanza delle dichiaraZIni de relato di cui denuncia l'inutilizzabilità. Esso è, pertanto, inammissibile per genericità.
b) Anche il secondo motivo pertinente al capo di imputaZIne sub D) (illecita detenZIne di un fucile) è inammissibile, perché postula una diversa interpretaZIne, non consentita in questa sede, del contenuto di conversaZIni captate in carcere, tra il IT NI e la moglie, TR AN, nelle quali, secondo l'analisi probatoria dei giudici di merito, sorretta da motivaZIne adeguata e coerente, si fa esplicito riferimento ad un fucile da prelevare e a tale AN nella cui casa si trova l'arma (colloquio del 2/02/2006), e si indica (in colloqui precedenti) il MA di IU" come iniziale custode del fucile, non arbitrariamente identificato dai giudici in RB ET, convivente appunto con UL "IU", già in libertà fino alla fine del maggio 2005, senza che l'arma fosse stata rimossa dalla sua abitaZIne, dove ancora si trovava il 2 febbraio 2006, allorché il IT NI, detenuto, ne reclama la consegna ad un suo incaricato. Tale consegna, nei colloqui captati, non è quindi riferita allo stesso RB ET, a sua volta detenuto, e coerentemente i giudici di merito hanno escluso l'incompatibilità tra la detenZIne in carcere del ricorrente, all'epoca, e la conservata disponibilità dell'arma, ancora presente in casa sua, seppure materialmente detenuta da altre persone non identificate. c) Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Non integra, infatti, elemento essenziale del reato l'identificaZIne della persona offesa dallo stesso, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi di una fattispecie criminosa, integrati dalla condotta (aZIne od omissione), evento (ove il reato non sia di pura condotta), elemento psicologico (dolo o colpa), e nesso di causalità (materiale e psicologica), la responsabilità dell'autore non è esclusa dal fatto che sia rimasta ignota la vittima del medesimo reato. E non viola il principio di correlaZIne tra imputaZIne contestata e sentenza l'esclusa identificaZIne della persona offesa in quella indicata nel capo di imputaZIne, ove restino immutati tutti gli altri elementi essenziali e circostanziali del fatto contestato.
E, nel caso di specie, la penale responsabilità di RB ET per l'estorsione in danno di imprenditore non identificato è stata ancorata al contenuto delle conversaZIni captate, ritenuto, con motivaZIne adeguata e coerente, inequivocabilmente indicativo della condotta estorsiva, come contestata in tutti i suoi estremi, non modificati, nel capo P) dell'imputaZIne.
d) e) Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché riguardano, entrambi, pretese violaZIni di legge e vizi della motivaZIne in punto di dichiarata responsabilità penale di RB ET per aver fatto parte, con ruolo dirigenziale, dell'associaZIne finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui al capo BB) dell'imputaZIne. Essi sono infondati poiché postulano una valorizzaZIne parcellizzata di alcuni elementi probatori (le dichiaraZIni del IT NI, riferite dal TO TO, circa l'impegno del RB ET nel traffico di sostanze stupefacenti, che si arresterebbero al marzo 2003, in contrasto con la contestaZIne associativa che abbraccia un periodo successivo, compreso tra il maggio 2005 e il giugno 2006; l'unicità dell'episodio di spaccio riferibile al RB ET, di cui al capo AA), sulla base della conversaZIne telefonica intercettata il 20 marzo 2006), senza considerare l'intero impianto probatorio illustrato, con argomentaZIni adeguate e coerenti, esenti da violaZIni delle regole della logica e del diritto, in entrambe le sentenze di merito;
in particolare, la posiZIne del RB NA è trattata nelle pp. 28-30 della sentenza di appello col richiamo delle convergenti dichiaraZIni del TO TO e del D'NO ES sul ruolo apicale nel traffico organizzato di sostanze stupefacenti, esercitato dal RB ET anche dal carcere, e nelle pp. 252-253 della sentenza di primo grado, mentre la sussistenza dell'associaZIne finalizzata al narcotraffico è esaurientemente argomentata nelle pp. 14-18 della sentenza di appello e 233-249 della sentenza del Tribunale.
Segue, alla luce delle consideraZIni che precedono, il rigetto del ricorso di RB ET.
3. D'IG MA.
3.1. Capi di imputaZIne e condanna.
D'RI MA è stato condannato in 1^ grado alla pena di anni 27 di reclusione per i reati di seguito indicati, unificati nella continuaZIne nel più grave delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Capo L): concorso in estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi, in danno dei responsabili dell'impresa RO S.p.A., EL HE, OR AN e NT AN, costretti ad assumere alle dipendenze del cantiere edile sito in SS, località Maregrosso, RT OV, uomo vicino al D'RI MA, e a consegnare allo stesso RT OV, avente anche il compito di esattore delle somme estorte, l'importo di Euro 5.000,00 procurandosi, così, un ingiusto profitto con altrui danno, agendo il RT OV come esecutore materiale su mandato del D'RI MA, fatto commesso in SS, nel luglio 2006 e in data antecedente e prossima;
capo AA):
concorso nel traffico illecito di 500 grammi di sostanza stupefacente (eroina), con la funZIne attribuita al D'RI MA di organizzatore e finanziatore dell'illecita attività, insieme a IT NI, TO TO e RB ET, in SS, in epoca prossima al marzo-aprile 2006; capo BB): per essere stato partecipe, insieme a TA ES, TO NC, RB ET, ME NZ, RD OV, TR TO e TO TO, di un'associaZIne finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (...), aggravata dal numero degli associati superiore a dieci e avendo il D'RI MA, insieme al IT NI, RB ET e TO TO, funZIne di promotore ed organizzatore dell'attività illecita, attuata tramite i colloqui carcerari con TR AN (moglie del IT NI), IT EN, IT ET e TO NC (quest'ultima sorella di TO TO), le quali venivano impiegate per impartire agli affiliati le disposiZIni dei capi detenuti ed attribuire ai membri esterni i compiti di gestione e raccolta dei proventi, fatti commessi ed accertati in SS dal 5/05/2005 al 27/06/2006; capo CC): per aver fatto parte di una associaZIne di tipo mafioso, operante in SS, finalizzata, mediante la forza di intimidaZIne del vincolo associativo e della condiZIne di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie di delitti (reati contro la persona, estorsioni, traffico di sostanza stupefacente, detenZIne e porto illecito di armi, ed altro), al fine di trarne profitto o vantaggio ingiusti per se stessi, per altri componenti dell'associaZIne criminale o per altri soggetti contigui all'organizzaZIne delinquenziale;
con le aggravanti dell'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5 per aver fatto parte di un'associaZIne armata,
avendo la disponibilità di armi e materie esplodenti ed utilizzandole per le finalità dell'associaZIne anche se occultate o tenute in luogo di deposito, e con l'ulteriore aggravante di cui al comma 2 dello stesso articolo, per aver diretto l'associaZIne insieme a RB ET, IT NI e TO TO;
fatto commesso in SS dal 5/05/2006 al 27/06/2006. In grado d'appello, esclusa per il più grave delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 la circostanza aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolaZIne dell'attività dell'associaZIne di tipo mafioso, il D'RI MA è stato condannato alla pena (ridotta) di anni 20 e mesi 4 di reclusione per l'unico delitto continuato comprendente tutti i reati (il più grave BB e i satelliti L, AA e CC) di cui si è detto.
3.2. Sentenze.
Preliminarmente la Corte territoriale ha superato l'obieZIne dello stato di detenZIne del D'RI MA dal 1989 in avanti, senza soluZIne di continuità, poiché l'indagine sottesa all'attuale processo avrebbe dimostrato come i boss detenuti potessero comunicare con l'esterno, tramite i loro parenti, mediante ambasciate e bigliettini, e anche direttamente con l'uso di un telefono cellulare inizialmente nella disponibilità di D'RI MA dal novembre 2004 al 2 dicembre 2005 e, successivamente, consegnato dallo stesso D'RI MA, trasferito in altro carcere, a RB ET.
Sempre preliminarmente la Corte di merito ha richiamato, con riguardo alla prova dichiarativa, la possibilità che la chiamata in correità o reità possa essere riscontrata da altra chiamata di analogo tenore, purché indipendente dalla prima.
In particolare, con riferimento al capo L), sono state apprezzate: le dichiaraZIni accusatorie di TO TO che ha ricostruito tutta la vicenda estorsiva in danno della RO S.p.A., avviata da IT NI e proseguita dal D'RI MA, non senza il disappunto del primo, come emerso da alcune conversaZIni in carcere tra il IT NI e sua moglie, TR AN (LA); i contenuti dei dialoghi captati, in carcere, tra i coniugi IT NI - TR AN e, in particolare, il tenore di quello in data 2/08/2005: in essi, nonostante la non celata contrarietà del IT NI per l'intromissione del D'RI MA nell'intrapresa estorsione in danno della RO s.p.a., è ribadita la stretta colleganza esistente tra i capi dei gruppi malavitosi operanti in SS, indicati nello stesso IT NI, in RB ET (detto AN) e nel D'RI MA (chiamato Marcellu), con la paritaria ripartiZIne degli utili dell'estorsione tra tutti i predetti, qualificati come propri fratelli (fratri) dal conversante, IT NI.
Con riferimento ai capi AA) e BB), sono state apprezzate: le dichiaraZIni dei chiamanti in correità, TO TO e D'NO ES, che attribuiscono al D'RI MA la partecipaZIne alle operaZIni di traffico di droga tramite un fornitore calabrese, ME NZ, e alla specifica operaZIne di acquisto di 500 grammi di eroina da AT AL: al D'RI MA spettavano, secondo i dichiaranti, poteri decisori, egli percepiva una quota dei proventi illeciti, e la gestione dell'attività di spaccio era stata affidata a EO NZ, uomo di sua fiducia;
conversaZIne del 20/03/2006 tra RB ET e EO NZ nella quale entrambi gli interlocutori fanno esplicito riferimento al D'RI MA, a proposito della vendita della sostanza stupefacente affidata al EO NZ, precisano che quest'ultimo già consegna al D'RI MA consistenti cifre derivanti dal narcotraffico, e il RB ET manifesta l'intenZIne di chiedere per via epistolare direttive al D'RI MA, già trasferito nel carcere di Reggio Calabria, sulla condotta da adottare (e il TO TO riferisce che tale lettera fu effettivamente inviata).
Con riferimento al capo CC), il D'RI MA è stato riconosciuto responsabile dell'associaZIne di tipo mafioso, con ruolo apicale, senza che tale reato sia stato posto in continuaZIne, come richiesto in via subordinata dall'imputato appellante, con precedenti fatti associativi di tipo mafioso per i quali lo stesso D'RI MA, con sentenze irrevocabili, risulta condannato all'esito dei processi chiamati "Peloritana 1" e "Peloritana 3". La Corte di appello ha evidenziato, al riguardo, una cesura tra l'associaZIne già giudicata (cessata nel 1993 con la collaboraZIne intrapresa dal suo capo, IO GI) e l'associaZIne di cui il D'RI MA avrebbe fatto parte con ruolo apicale nel successivo periodo, dal 5/05/2005 al 27/06/2006, come contestata nel presente processo.
Quanto alle prove di tale delitto, sono state apprezzate: le dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia (TO TO e D'NO ES), da cui si evincerebbe il ruolo di capo svolto dal D'RI MA, il quale, in passato, avrebbe ordinato perfino l'esecuZIne di alcuni omicidi contro persone ritenute nemiche, tali RT AN e La CC ES, quest'ultimo effettivamente commesso per punire il La CC ES di avere, in costanza di detenZIne del D'RI MA, non corrisposto i guadagni ricavati proprio dal traffico della droga nella misura dovuta ai detenuti, continuando il D'RI MA, secondo le dichiaraZIni del collaboratore, TO TO, a dirigere dal carcere la lucrosa attività del commercio degli stupefacenti;
disponibilità, da parte del D'RI MA, di un telefono cellulare, in carcere, col quale poteva mettersi in contatto con gli affiliati esterni tramite i propri parenti, i quali, dai tabulati telefonici acquisiti, risultavano contattati in via esclusiva tra il 17/11/2004 (data di attivaZIne del medesimo cellulare) e il 26/07/2005 (incidentalmente va ricordato che la medesima utenza, dopo il trasferimento del D'RI MA, avvenuto il 3/12/2005, nel carcere di Reggio Calabria, rimase nella disponibilità del RB ET, nel carcere messinese di Gazzi, e solo in data successiva fu sottoposta ad intercettaZIne);
conversaZIne del 6/12/2005 tra IT NI e la moglie, nella quale si parla del D'RI MA a proposito del suo trasferimento da SS a Reggio Calabria, e il IT NI manifesta al riguardo preoccupaZIne, connessa anche all'attribuZIne di tale trasferimento ad ipotizzata attività investigativa di intercettaZIne, rivelando in tal modo, secondo la Corte, il suo legame criminale col D'RI MA;
conversaZIne del 2/08/2005 tra IT NI e la moglie, nella quale sarebbe esplicito il riferimento del primo alla triplice alleanza che lega, tra loro, il D'RI MA, il RB ET, e lo stesso IT NI.
La riduZIne della pena da anni 27 ad anni 20 e mesi 4 è discesa dal nuovo calcolo determinato dall'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con riguardo al più grave delitto di cui al capo BB).
La Corte di merito ha giustificato, infine, la negaZIne delle circostanze attenuanti generiche con la gravità dei fatti e dei precedenti dell'imputato.
3.3. Ricorso.
Risulta presentato personalmente dal D'IG MA ed articola cinque motivi.
a) Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violaZIne di legge penale sostanziale e processuale in relaZIne al combinato disposto dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 194 c.p.p., comma 2, con l'art. 111 Cost., e manifesta illogicità e carenza di motivaZIne.
Le chiamate in correità o reità sarebbero prive di riscontri esterni;
sarebbero de relato dallo stesso accusato, il ricorrente D'RI MA, o da altri imputati, e, quindi, non verificabili attraverso le presunti fonti informative e, neppure, sorrette da riscontri estrinseci di incisiva pregnanza, quali indicati dalla giurisprudenza di legittimità in casi similari;
i chiamanti non sarebbero stati preliminarmente sottoposti al controllo della loro intrinseca affidabilità soggettiva;
i riscontri non sarebbero stati individualizzanti, come necessario;
le accertate falle nel sistema di controlli e sicurezza interna all'istituto penitenziario di SS non sarebbero sufficienti ad integrare alcuna prova a carico del D'RI MA.
b) Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violaZIne di legge penale sostanziale e processuale in relaZIne al combinato disposto dell'art. 192 c.p.p. e art. 629 c.p., e manifesta illogicità e carenza della motivaZIne. Non sussisterebbe la prova dell'estorsione commessa presso il cantiere edile Maregrosso;
la data di assunZIne di RT OV come operaio presso il medesimo cantiere non coinciderebbe con quella del contestato reato e sarebbe, quindi, del tutto avulsa, essendo antecedente di circa un anno, dal contesto spaZI-temporale dell'ipotizzata estorsione;
non sarebbe stata provata ne' adeguatamente motivata l'identificaZIne del D'RI MA, di cui si discorre nelle conversaZIni intercettate, con l'attuale ricorrente.
c) Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violaZIne di legge penale sostanziale e processuale in relaZIne al combinato disposto dell'art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e manifesta illogicità e carenza della motivaZIne.
Mancherebbe la prova della partecipaZIne del D'RI MA, ininterrottamente detenuto dal 1989, alla pretesa associaZIne finalizzata al narcotraffico di cui al capo BB), della quale non sarebbero stati indicati ne' provati gli elementi strutturali, i mezzi impiegati e le persone coinvolte;
e parimenti carente sarebbe la prova del presunto ruolo dirigenziale in essa assunto dal D'RI MA.
Le specifiche operaZIni di traffico di droga, di cui al capo AA), addotte come elementi suffraganti l'esistenza della suddetta associaZIne, ovvero l'acquisto di sostanze stupefacenti da parte di fornitori calabresi tramite ME NZ, presunto associato, e l'acquisto di 500 grammi di eroina, fornita da tale AT AL (neppure imputato in questo processo), da immettere sul mercato messinese a cura di EO NZ (a sua volta mai imputato nel presente processo), sarebbero rimaste, a loro volta, del tutto indimostrate.
I dialoghi captati in carcere, assunti dai giudici di merito come riscontro positivo delle dichiaraZIni dei collaboratori, TO TO e D'NO ES, circa l'esistenza e la composiZIne della presunta associaZIne, avrebbero un contenuto indecifrabile e ambiguo, inidoneo a costituire valido elemento di prova e, in ogni caso, non avrebbero mai avuto come interlocutore diretto il D'RI MA, già trasferito al carcere di Reggio Calabria, ne' proverebbero il suo specifico interesse nel settore delle sostanze stupefacenti;
del tutto arbitrariamente sarebbe stata ritenuta provata la trasmissione di una lettera dal RB ET al D'RI MA per risolvere problemi emersi nella gestione del traffico della droga, in SS, da parte di EO NZ:
tale lettera, infatti, non sarebbe mai stata trovata e, comunque, non avrebbe mai potuto essere ricevuta dal D'RI MA, sottoposto, nel carcere di Reggio Calabria, al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis O.P., implicante la sottoposiZIne a censura della sua corrispondenza;
inconferente ed eccentrico rispetto alle contestaZIni sollevate in questo processo sarebbe stato il richiamo all'omicidio di La CC ES quale ulteriore elemento a carico del D'RI MA.
d) Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violaZIne di legge penale sostanziale e processuale in relaZIne al combinato disposto dell'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p., e manifesta illogicità e carenza della motivaZIne.
La ritenuta responsabilità del D'RI MA come dirigente dell'associaZIne di tipo mafioso si fonderebbe sulla disponibilità di un telefono cellulare, da parte dello stesso, nel corso della sua detenZIne nel carcere di SS.
Tale utenza, non sottoposta ad intercettaZIne finché rimase nella disponibilità del D'RI MA, ha rivelato, sulla base degli acquisiti tabulati ad essa pertinenti, che tutte le chiamate furono indirizzate dal detenuto ai propri parenti, non imputati in questo processo, e non a presunti affiliati alla cosca criminale;
ne' elementi a carico del D'RI MA, come capo mafioso ancora negli anni 2005-2006, potrebbero dedursi dai colloqui intercettati in carcere tra il IT NI e la propria moglie, dai quali non sarebbe emerso alcun ruolo certo attribuito al soggetto appellato come MA nell'ambito del preteso sodaliZI criminale. e) Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violaZIne di legge penale sostanziale e processuale in relaZIne al combinato disposto dell'art. 192 c.p.p., art. 81 c.p. e art. 416 bis c.p., e manifesta illogicità e carenza della motivaZIne.
Avendo i collaboratori di giustizia, TO TO e D'NO ES, datato l'appartenenza del D'RI MA all'associaZIne criminale fin dal 1994 senza soluZIne di continuità, ed essendo lo stesso ininterrottamente detenuto dal 1989, avrebbe dovuto essere riconosciuta la continuaZIne tra la precedente militanza delinquenziale, accertata con sentenze irrevocabili, e la ritenuta partecipaZIne all'associaZIne contestata nel presente processo.
3.4. Esame dei motivi.
a) Il primo motivo è infondato.
L'esame della credibilità intrinseca dei chiamanti in correità, TO TO e D'NO ES, non è stato omesso nel processo che, come chiarito dai giudici di merito, registra come principali fonti probatorie non le dichiaraZIni dei predetti coimputati bensì i risultati delle intercettaZIni telefoniche ed ambientali, le quali, secondo la compiuta e coerente analisi dei giudici di merito, hanno fornito un quadro preciso ed articolato dei rapporti esistenti tra i prevenuti e, in particolare, tra il D'RI MA, coinvolto a livello dirigenziale nei fatti criminosi contestati, e gli altri imputati.
E, al riguardo, attesa la peculiarità della genesi e dell'impianto probatorio del presente processo, come descritta in premessa, giova chiarire che le dichiaraZIni dei chiamanti in correità o in reità, quando fungono non da prova principale della penale responsabilità dei chiamati, bensì da integraZIne e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, come i risultati di intercettaZIni in ambiente carcerario neppure conosciuti dai chiamanti, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori che esigono, a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 3, conferme esterne.
b) Il secondo motivo è inammissibile perché, nonostante la formale proposiZIne di censure di legittimità, tende ad una rivisitaZIne nel merito del ragionamento probatorio posto a sostegno della riconosciuta responsabilità del D'RI MA per l'estorsione in danno dell'impresa RO S.p.A., che trova ampia e coerente esposiZIne sia nella prima sentenza (pp. 105-118), sia nella sentenza d'appello (pp. 33-36) con puntuale confutaZIne dei motivi di impugnaZIne.
c) Il terzo motivo è inammissibile per le medesime ragioni già addotte con riguardo al secondo: esso si risolve nella critica, non ammissibile in questa sede, del ragionamento probatorio dei giudici di merito, senza dedurre specifici elementi di carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivaZIne, non ravvisabili nelle argomentaZIni già sopra richiamate a proposito del contenuto delle sentenze di condanna che trattano diffusamente sia l'esistenza di un'associaZIne finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti composta dagli attuali imputati, tra cui il D'RI MA, sia il ruolo dirigenziale in essa assunto dal ricorrente insieme al RB ET e al IT NI (pp. 233-252 della prima sentenza, con specifica analisi della posiZIne del D'RI MA da pag. 249 a pag. 252; pp. 37-39 della sentenza d'appello con specifico richiamo della conversaZIne del 20 marzo 2006 tra RB ET e EO NZ nella quale entrambi gli interlocutori sottolineano la partecipaZIne non occasionale ne' episodica del D'RI MA al narcotraffico). d) Il quarto motivo è inammissibile per genericità, poiché la ritenuta responsabilità del D'RI MA come dirigente dell'associaZIne di tipo mafioso non si fonda soltanto sulla provata sua disponibilità, all'interno del carcere di SS Gazzi, del telefono cellulare successivamente ceduto a RB ET, ma specialmente sui numerosi colloqui intercettati in cui il riferimento alla sua persona come componente della triade direttiva dei sodalizi criminali, insieme al RB ET e al IT NI, è esplicito, nonché sulla storia criminale del D'RI MA, come ricostruita nelle sentenze irrevocabili di condanna che lo riguardano, e, ancora, sulle convergenti dichiaraZIni dei chiamanti in correità, TO TO e D'NO ES (v. pp. 33-44 della sentenza impugnata).
e) Il quinto motivo è infondato.
La sentenza d'appello richiama, a pagine 44-45, la puntuale esposiZIne delle ragioni già spiegate dal Tribunale, a pagina 286 della prima decisione, per respingere la richiesta di applicaZIne della continuaZIne tra le associaZIni di tipo mafioso delle quali il D'RI MA fu già riconosciuto partecipe nelle sentenze irrevocabili emesse in due processi, denominati Peloritana 1 e Peloritana 3.
Nel primo processo il D'RI MA fu condannato per aver fatto parte dell'associaZIne di tipo mafioso, capeggiata da IO GI, in SS, dal marzo 1987 al 1989; nel secondo processo per aver partecipato ad analogo sodaliZI criminale, operante in SS, dal 1^ gennaio 1990 alla fine del 1993. Nel periodo successivo al 1993, a seguito della collaboraZIne con la giustizia dello IO GI, l'originario gruppo malavitoso si sciolse definitivamente con la creaZIne di un nuovo ed autonomo sodaliZI, differente per struttura e composiZIne soggettiva dal precedente.
Conseguentemente, secondo la logica argomentaZIne dei giudici di merito, è impossibile ritenere l'esistenza di un vincolo teleologico rilevante, ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., tra i delitti associativi oggetto delle sentenze di condanna nei processi già definiti, Peloritana 1 e 3, e il reato associativo contestato in questa sede, tenuto conto della evidente cesura nell'originario disegno criminoso dimostrata dallo scioglimento del vincolo associativo che legava il D'RI MA allo IO GI e dalla creaZIne di una associaZIne nettamente distinta dalla precedente per modalità operative, composiZIne soggettiva e ruoli, nella quale il D'RI MA, come concordemente riferito dai collaboratori di giustizia, assunse una posiZIne apicale.
La consideraZIne particolarmente sottolineata dal ricorrente che, essendo egli detenuto ininterrottamente dal 1989, non vi sarebbe stata alcuna cesura nella sua presunta militanza criminale fino al tempo contestato nel presente processo, non è dirimente, posto che la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ha sottolineato il ruolo attivo esercitato dal carcere proprio dal D'RI MA, la cui posiZIne in ogni caso non può considerarsi indipendente dalla vita e dissoluZIne del precedente sodaliZI criminale di cui era stato partecipe e dalla costituZIne, a distanza di tempo, di una nuova associaZIne nettamente distinta dalla prima nella quale l'imputato assunse,fin dall'iniZI, un ruolo apicale.
Alla stregua delle osservaZIni che precedono il ricorso del D'RI MA deve essere, pertanto, rigettato.
4. TR CI.
4.1. Capi di imputaZIne e condanna.
IM CI è stato condannato in 1^ grado alla pena di anni 9 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per una serie di reati, unificati nella continuaZIne nel più grave delitto previsto dagli artt. 110 e 629 c.p. in relaZIne all'art. 628 c.p., comma 3, e alla L. n. 203 del 1991, art. 7 di cui al capo J). Tale condanna è stata confermata con la sentenza 5/12/2011 della Corte di appello di SS qui impugnata. I reati ascritti al IM CI sono i seguenti: capo B) (art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14), perché, in concorso con CA TO (successivamente deceduto), deteneva illecitamente una pistola di calibro imprecisato e la portava in luogo pubblico, in occasione degli spostamenti tra i vari luoghi di custodia, pistola che, per incarico del IT NI e della TR AN, fu consegnata, per mezzo dello stesso IM CI, a tale Arena PE non meglio identificato, reato aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 trattandosi di arma nella disponibilità dell'associaZIne di tipo mafioso ed utilizzata per i fini illeciti della stessa, in SS, nel maggio 2005 ed in tempi antecedenti e prossimi;
capo J) (artt. 110 e 629 c.p. in relaZIne all'art. 628 c.p., comma 3, e alla L. n. 203 del 1991, art. 7), perché, mediante violenza e minaccia consistite nel presentarsi alle persone offese come persone vicine a pregiudicati di stampo mafioso, il IT NI impartendo le direttive per il tramite di TR AN, IM CI quale autore materiale mantenendo i contatti con le parti offese, costrinsero i responsabili dell'impresa RO, EL HE, OR AN e NT AN, a corrispondere loro periodicamente somme di denaro, variabili tra i 1.000,00 e i 1.500,00 Euro, con cadenza mensile ed in occasione di festività, nonché ad impegnarsi ad assumere alle dipendenze del cantiere edile sito in SS, località Maregrosso, persone indicate dal IT NI, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno, reato aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'attività dell'associaZIne di tipo mafioso, riconducibile al IT NI, in SS, nel luglio del 2006; reato di cui al capo CC) (art. 416 bis c.p.), per aver fatto parte di una associaZIne di tipo mafioso, operante in SS, finalizzata, mediante la forza di intimidaZIne del vincolo associativo e della condiZIne di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie di delitti (reati contro la persona, estorsioni, traffico di sostanza stupefacente, detenZIne e porto illecito di armi, ed altro), al fine di trarne profitto o vantaggio ingiusti per se stessi, per altri componenti dell'associaZIne criminale o per altri soggetti contigui all'organizzaZIne delinquenziale;
con le aggravanti dell'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5 per aver fatto parte di un'associaZIne armata, avendo la disponibilità di armi e materie esplodenti ed utilizzandole per le finalità dell'associaZIne anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
4.2. Sentenze.
Preliminarmente la Corte di appello ha superato l'ecceZIne difensiva di nullità del dibattimento di primo grado, celebrato in periodo feriale, richiamando il decreto presidenziale di fissaZIne del dibattimento in via d'urgenza, in applicaZIne dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p., e il dispositivo del medesimo provvedimento,
contenente esplicito riferimento all'imminente scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Con riguardo al reato di cui al capo B), sono state apprezzate come prove di colpevolezza: le dichiaraZIni accusatorie di TO TO e D'NO ES;
i conformi contenuti dei dialoghi intercettati, in carcere, tra IT NI e la moglie.
La Corte ha ritenuto infondata l'ecceZIne difensiva di avere utilizzato trascriZIni delle conversaZIni operate dalla polizia giudiziaria e non dal perito, rilevando la genericità del rilievo e la non difformità tra le due trascriZIni, con la conseguente carenza di interesse dell'appellante sul punto;
ha evidenziato come dal tenore delle dette conversaZIni emergesse che le armi, già sotterrate in un terreno adiacente una stalla, furono da lì spostate, attraverso alcuni passaggi, nell'officina di RU AR, considerato l'armiere del gruppo, sotto la direZIne del IT NI;
quest'ultimo ottenne dal RU AR l'elenco completo delle armi spostate e si avvide della mancanza di una pistola che recuperò tramite lo "ZI LA (soprannome incontroverso dell'attuale ricorrente, IM CI), come si evince dai dialoghi captati, in carcere, il 5 e il 7 maggio 2005 richiamati in sentenza, che opera, anche in questo caso, espresso rinvio alle più diffuse motivaZIni della sentenza di primo grado. Con riguardo al reato di cui al capo J), sono state apprezzate come prove di colpevolezza: le dichiaraZIni del TO TO, ritenuto fonte affidabile perché intraneo al sodaliZI criminale, investito di ruolo apicale, detenuto insieme al IT NI e al RB ET nello stesso carcere, e, quindi, direttamente informato dell'attività esterna dell'associaZIne; la conversaZIne del 21/07/2005, nella sala colloqui del carcere di SS Gazzi, tra il IT NI e la moglie, TR AN, da cui si evince che il IM CI (ZI LA) non solo aveva indicato l'apertura del cantiere edile in località Maregrosso, consentendo pertanto al gruppo criminale diretto dal IT NI, di avviare subito il rapporto estorsivo, ma si era anche recato sul posto per formulare la richiesta estorsiva, ricevendo la disponibilità dei responsabili dell'attività, pronti a consegnare la somma di Euro 2.000,00 e a soddisfare due "richieste", intese come assunZIni di lavoratori graditi alla cosca.
Con riguardo al reato di cui al capo CC), sono state apprezzate come prove di colpevolezza: le dichiaraZIni accusatorie di TO TO;
il ruolo svolto dal IM CI, ZI di TR AN, in settori cruciali della vita dell'associaZIne (armi ed estorsioni) corroboranti la sua intraneità al sodaliZI, come emerso dai risultati delle intercettaZIni ambientali in carcere.
4.3. Ricorso.
Risulta presentato dal IM CI tramite il difensore, avvocato Carlo Autru Ryolo, ed enuncia quattro motivi. a) Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e/o l'illogicità della motivaZIne
nella parte in cui la Corte di appello ha confermato l'affermaZIne di penale responsabilità del IM CI con riguardo al reato di cui al capo B) dell'imputaZIne; con lo stesso motivo è denunciata l'inutilizzabilità delle dichiaraZIni di TO TO per violaZIne dell'art. 195 c.p.p.. In particolare, la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della sua decisione la trascriZIne di conversaZIni registrate effettuata dalla polizia giudiziaria, contrastante con quella operata dal perito incaricato dal giudice, affermando apoditticamente che il contenuto del colloquio in data 5 maggio 2005, riportato in sentenza, era conforme a quello trascritto dal perito e superando sbrigativamente l'ecceZIne difensiva, definendola generica e priva di interesse per l'appellante.
La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe applicato la sanZIne di inutilizzabilità alle dichiaraZIni del TO TO per violaZIne dell'art. 195 c.p.p., e, nella valutaZIne delle chiamate in correità da parte del TO TO e del D'NO ES nei confronti del IM CI, avrebbe violato le regole poste dall'art. 192 c.p.p., comma 3. In ogni caso mancherebbero riscontri specifici ed individualizzanti delle chiamate in correità e reità; non vi sarebbe coincidenza tra il narrato del TO TO e i contenuti dei dialoghi registrati;
le dichiaraZIni del D'NO ES non riscontrerebbero quelle del TO TO e, anzi, smentirebbero la tesi accusatoria.
b) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il viZI di violaZIne di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riguardo all'art. 629 c.p., e, comunque, la mancanza e la manifesta illogicità della motivaZIne, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui la Corte di appello di SS ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui al capo J). Vi sarebbe contraddiZIne tra le dichiaraZIni accusatorie del TO TO e i risultati delle intercettaZIni ambientali.
Il concorso nel reato di estorsione sarebbe stato ritenuto, a carico del IM CI, sulla base di un segmento di condotta del tutto irrilevante ai fini della consumaZIne del delitto, tale dovendo considerarsi la mera informaZIne, proveniente dall'imputato, circa l'apertura di un cantiere edile nella località Maregrosso di SS.
Il D'NO ES, inoltre, pur essendo membro dell'associaZIne criminale, nulla avrebbe riferito sulla partecipaZIne del IM CI all'estorsione. c) Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violaZIne di legge e il viZI della motivaZIne, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), laddove la sentenza di appello ha confermato la condanna del IM CI per il delitto di cui al capo CC).
La Corte di merito avrebbe omesso sia di rilevare e motivare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., sia di rappresentare gli elementi probatori a sostegno della riconosciuta partecipaZIne del IM CI al delitto. d) Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violaZIne dell'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., comma 2, in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4.4. Esame dei motivi.
a) Il primo motivo è in parte inammissibile e in altra parte infondato: quanto all'eccepita inutilizzabilità delle dichiaraZIni de relato del chiamante in correità, TO TO, per violaZIne dell'art. 195 c.p.p., il rilievo è assolutamente generico poiché il ricorrente non precisa contenuto e rilevanza di tali dichiaraZIni rispetto all'articolato compendio probatorio illustrato nelle sentenze di merito e, al riguardo, si rimanda alla trattaZIne dell'analoga censura sollevata da RB ET di cui al precedente paragrafo 2.4., lett. a), di questa sentenza;
quanto al difetto di motivaZIne con riguardo alla dichiarata responsabilità del IM CI per il delitto in materia di armi, di cui capo B), la censura è infondata, avendo la Corte di merito dato ampia e coerente giustificaZIne della dichiarata responsabilità del ricorrente, fondata non solo sulle dichiaraZIni del chiamante in reità, TO TO, ma anche sul contenuto di conversaZIni intercettate tra il IT NI e la moglie (v. pp. 47-50 della sentenza d'appello e, più diffusamente, pp. 60-76 della prima sentenza); risulta parimenti infondato l'ulteriore rilievo circa l'omessa motivaZIne della Corte territoriale sul denunciato contrasto nelle trascriZIni delle conversaZIni intercettate da parte della polizia giudiziaria e del perito nominato dal giudice, con riferimento in particolare a quella del 5 maggio 2006, poiché la Corte di appello non ha ignorato tale censura difensiva ma ne ha rilevato la genericità con argomentaZIne neppure confutata in questa sede;
gli ulteriori rilievi contenuti nel primo motivo di ricorso in esame sono del tutto vaghi e, come tali, inammissibili.
b) Anche il secondo motivo, pertinente al reato di cui al capo J), è infondato laddove denuncia violaZIne di legge perché la segnalaZIne dell'apertura di un cantiere edile, da parte dell'impresa RO S.p.A., in località Maregrosso, attribuita al IM CI, non integrerebbe contributo causalmente rilevante alla presunta estorsione attuata dal sodaliZI mafioso in danno della stessa impresa in quel cantiere.
Nelle pagine 50-52 della sentenza impugnata è, invece, spiegata l'importanza della segnalaZIne dell'apertura del cantiere da parte del IM CI, ZI di TR AN, che se ne fece latrice al marito detenuto, IT NI, dirigente dell'associaZIne, che dispose l'estorsione, come riferito dal collaboratore TO TO riscontrato, sul punto, dal contenuto delle conversaZIni, in carcere, tra i coniugi IT NI - TR AN, riportate nella sentenza di primo grado a pagine 70-72.
In particolare, nel colloquio captato il 21/7/2005, nella sala colloqui del carcere di SS Gazzi, la TR AN riferisce al IT NI che lo "ZI LA, identificato nel IM CI, si è fatto latore della richiesta estorsiva nel cantiere della RO, ricevendo la disponibilità dei responsabili dell'attività edile a consegnare la somma di Euro 2.000,00 e a soddisfare due richieste di assunZIne, sicché, come evidenziato in sentenza, il contributo del ricorrente non si limitò alla pur rilevante segnalaZIne del cantiere da sottoporre a taglieggiamento, ma comprese anche la richiesta della tangente estorsiva.
Gli altri rilievi sul presunto contrasto tra le dichiaraZIni accusatorie del TO TO e i risultati delle intercettaZIni ambientali, e sul silenZI del D'NO ES su tale fatto estorsivo, sono del tutto generici e, come tali inammissibili, senza tacere che il diverso patrimonio conoscitivo dei due chiamanti in correità e reità è garanzia dell'indipendenza delle loro propalaZIni e depone semmai a favore della loro credibilità.
c) - e) Inammissibili, perché solo enunciati senza alcun sviluppo argomentativo e, dunque, del tutto generici, sono il terzo e il quarto motivo.
Segue il rigetto del ricorso proposto dal IM CI. 5) TR TO (ricorrente e destinatario di ricorso del PG).
5.1. Capi di imputaZIne e condanna.
TR TO è stato condannato in primo grado alla pena di anni 14 di reclusione per i reati di cui ai capi G) (limitatamente alla condotta di detenZIne di un'arma), Y) (estorsione aggravata in danno di un panificio), BB) (associaZIne per delinquere finalizzata al narcotraffico con esclusione dell'aggravante delle armi nella disponibilità del sodaliZI) e CC (associaZIne per delinquere di tipo mafioso), unificati nella continuaZIne nel più grave delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 di cui al capo BB). Tale decisione è stata riformata con la sentenza di appello, la quale ha assolto lo TR TO dai reati di cui ai capi G), Y) e CC) per non aver commesso il fatto, e lo ha invece ritenuto responsabile per il delitto di cui al capo BB), riducendo la pena ad anni dieci e mesi uno di reclusione (anni 10 = pena base + 1 mese per la circostanza aggravante del numero degli associati). Con il reato di cui al capo G) è stato contestato allo TR TO di avere illecitamente detenuto una pistola, in SS, nell'aprile 2006.
Con il reato ascritto al capo Y) - artt. 81, 110 e 629 c.p. in relaZIne all'art. 628 c.p., comma 3, e L. n. 203 del 1991, art. 7 - è stato contestato allo TR TO di avere partecipato come esecutore materiale, insieme a IZ ES, ad un'estorsione continuata e aggravata dal metodo e scopo mafiosi, in danno del titolare di un panificio non meglio identificato, su impulso di IT NI, il quale, dal carcere, tramite la moglie, TR AN, avrebbe impartito le direttive, fatti commessi, in SS, dal mese di maggio 2005 al mese di marzo 2006. Quanto ai reati di cui ai capi BB) e CC) le contestaZIni sono analoghe a quelle già indicate con riguardo ai precedenti ricorrenti.
5.2. Sentenze.
La Corte di appello ha ritenuto non provata la penale responsabilità dello TR TO per il reato di cui al capo G) (già limitato, in sede di prima condanna, alla sola detenZIne di una pistola), poiché dal dialogo intercettato il l/04/2006, nel carcere di SS Gazzi, tra IT NI e la moglie, TR AN, non emergeva con chiarezza che la persona incaricata di procurare un'arma (non espressamente menZInata come tale, ma evincibile dal contesto logico e temporale del discorso, a ridosso del tentativo di omicidio di RT AN progettato all'interno del carcere) fosse proprio l'imputato, appellato come "to frati" (tuo fratello) dal IT NI rivolto alla moglie, e non tale SA, pure espressamente nominato nella medesima conversaZIne, da ritenersi persona diversa dallo TR TO, essendo il prenome SA il diminutivo di SA e non di TO, e non risultando lo TR TO mai appellato come SA.
Secondo la Corte di merito, il riferimento ad una lettera inviata dal IT NI al cognato e attuale ricorrente, TR TO, contenuto in un passaggio della medesima conversaZIne immediatamente precedente la menZIne del suddetto SA, poteva plausibilmente essere riferito alla comune attività di autolavaggio gestita dal IT NI e dal cognato, e non era necessariamente connesso alla richiesta dell'arma. Anche a volere interpretare il contenuto di un altro passaggio della conversaZIne come incarico, mediato dalla TR TO, conferito dal detenuto al cognato perché sollecitasse il terzo, SA, a consegnare l'arma, ciò non sarebbe sufficiente a configurare il concorso dell'imputato nell'illecita detenZIne di essa e, comunque, da un successivo dialogo tra gli stessi interlocutori (IT NI e la moglie) sarebbe emerso che TR TO non eseguì la richiesta del cognato detenuto, suscitando il commento ironico e sprezzante del IT NI. La Corte d'appello ha ritenuto non provata la responsabilità dello TR TO anche con riguardo al delitto di concorso in estorsione in danno di un panificio, di cui al capo Y). L'esclusione della prova della penale responsabilità dello TR TO per il reato di partecipaZIne ad associaZIne di tipo mafioso, di cui al capo CC), è discesa dall'unicità della fonte accusatoria, costituita dal solo collaboratore coimputato, TO TO, e dalla ritenuta carenza di riscontri individualizzanti, vuoi per la relaZIne conflittuale tra i cognati (IT NI e TR TO) contitolari di un autolavaggio, la cui gestione, all'esterno, da parte del solo TR TO, non era apprezzata dal IT NI, come si desume dai suoi colloqui con la moglie nei quali egli appella il cognato quasi sempre come "to frati", rivolto alla donna, criticandone anche apertamente il comportamento;
vuoi per avere il TO TO riferito di un'attività usuraria svolta dal padre dello TR TO, TR OV, suocero del IT NI, e non dall'imputato personalmente, e per aver richiamato un ulteriore episodio estorsivo ai danni di un cantiere edile, in Mili, nel quale lo TR TO avrebbe svolto il compito di esattore della tangente, fatto rimasto privo di riscontri come la presunta estorsione in danno di un panificio non individuato;
vuoi per l'inidoneità dei pur provati rapporti epistolari tra il IT NI dal carcere e lo TR TO a costituire significativi riscontri della chiamata in correità del TO TO, mentre la tensione nelle relaZIni tra i due cognati era testimoniata anche dall'accertata mancanza di diretti colloqui carcerari.
La Corte ha, invece, confermato la penale responsabilità del EN AL per il reato di cui al capo BB)
(partecipaZIne ad associaZIne finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) sulla base delle dichiaraZIni accusatorie di TO TO circa l'inserimento operativo dello TR TO nel traffico della droga, confortate dai precedenti penali e giudiziari dello stesso, già condannato per delitti in materia di droga e sottoposto a custodia cautelare per analogo reato nell'ambito di precedente procedimento penale iscritto nel 2003.
La chiamata in reità sarebbe specificamente riscontrata, secondo la Corte di appello, dai contenuti delle seguenti conversaZIni intercettate: colloquio in carcere tra il IT NI e la moglie, in data 2 febbraio 2006, nel quale gli interlocutori farebbero riferimento al ruolo dello TR TO di gestore di interessi economici comuni, non riconducibili alla sola attività di autolavaggio, con le critiche all'amministraZIne del cognato da parte del IT NI che vorrebbe lo TR TO più determinato nel recupero dei soldi, anche trattenendo i beni di proprietà dei clienti in caso di inadempimento e tenendo gli occhi bene aperti, ed esplicita indicaZIne di una terza persona, tale ZO, soggetto estraneo all'attività di autolavaggio, alla quale consegnare la somma di trecento euro;
la successiva conversaZIne del 9 febbraio 2006 tra gli stessi interlocutori avvalorerebbe l'inserimento dello TR TO nella gestione degli interessi economici del gruppo malavitoso, per la consistenza delle somme evocate nel colloquio incompatibili con i ricavi dalla sola attività di autolavaggio e per i richiami ai concorrenti interessi di soggetti terzi, ai quali dare conto della gestione e dei guadagni, indicati in cospicua misura, insieme alla raccomandaZIne del detenuto alla moglie di parlare il meno possibile di tali affari;
ulteriore elemento di prova è ricavato dal contenuto della conversaZIne telefonica del 12 aprile 2006 tra il IT NI e la TR TO, mediante l'apparecchio telefonico illecitamente posseduto dal primo in carcere, in cui il IT NI opererebbe, secondo i giudici di merito, un analitico rendiconto dell'attività di spaccio, con riferimento alle partite di droga acquistate in accordo con RB ET e spacciate da TA CO insieme agli uomini del RB ET: in tale contesto discorsivo di estrema riservatezza, avendo formato oggetto di una comunicaZIne telefonica e non di uno dei frequenti colloqui in carcere tra i coniugi, il IT NI fa riferimento ai soldi che la moglie deve ricevere dal proprio fratello, TR TO, da mettere insieme agli altri;
particolare rilievo probatorio, infine, è attribuito alla conversaZIne in carcere del 16 marzo 2006, nella quale i soliti interlocutori (IT NI e la moglie, TR AN) parlano espressamente, secondo l'interpretaZIne della Corte conforme alla trascriZIne peritale eseguita nel primo giudiZI, di droga pesante (designata come "a nira") e di guadagni ad essa pertinenti, di cui si menZIna esplicitamente la quantità di 50 grammi, spettanti a "to frati" ovvero a TR TO. La Corte affronta, al riguardo, la richiesta di rinnovaZIne della perizia di trascriZIne avanzata dal difensore dell'imputato con i motivi aggiunti sulla base di una consulenza fonica di parte, nella quale l'inciso "a to frati altura ci spetta, u fattu da nira" diventa "A telefonari oggi - spetta - u fattu da nira", seguito dal richiamo ai 50 grammi di droga, e disattende tale richiesta perché tardiva;
non assolutamente necessaria al fine di decidere (la trascriZIne nelle forme peritali, espletata in primo grado, nel pieno rispetto del contraddittorio, aveva garantito all'imputato ogni facoltà, non esercitata, di contestaZIne del contenuto indicato); e, in ogni caso, non rilevante per escludere il coinvolgimento dello TR TO nel traffico organizzato di droga, come sarebbe dimostrato da un altro passaggio della medesima conversaZIne, il cui contenuto saliente è integralmente riportato in sentenza, nel quale IT NI istruisce la moglie su quanto deve dire al fratello a proposito della ripartiZIne dei proventi connessi alla "nira", con le seguenti testuali parole, tradotte dallo stretto dialetto siciliano, del IT NI alla TR AN: "Devi dirgli (a tuo fratello: n.d.r.).' "Dimmi una cosa, TO, quando lui ora prende questi soldi e cinquecento li deve dare a te, che sono ... cioè noi dobbiamo campare, mio marito carcerato è, TO", in stretta successione con battute precedenti dove si parla, a proposito del fatto della "nira" prima di cinquemila Euro, quindi di settemila Euro, e della necessità che "iddu" (subito dopo individuato in TO) si prenda qualcosa di meno perché "siamo molti" - dice il IT NI alla moglie - a dover dividere il guadagno.
Conclude, dunque, la Corte che, anche convenendo col difensore sulla diversa traduZIne delle specifiche parole sopra riferite, l'intero contenuto di tale colloquio del 16 marzo 2006 resta specificamente indiziario a carico dello TR TO e corrobora la dichiaraZIne accusatoria del TO TO. A chiusura del quadro probatorio è, infine, citata un'altra conversaZIne in carcere, in data 20 maggio 2006, questa volta tra TO TO e la sorella, TO NC, nel corso della quale il primo invita la congiunta a concordare con TR AN il luogo dove ricevere la consegna della sua quota dei proventi derivanti dallo spaccio della droga e, al riguardo, sollecita la sorella a prendere un appuntamento con l'attuale ricorrente, TR TO, presso l'autolavaggio, indicato come luogo dove la TO NC potrà ritirare il denaro. Chiosa la Corte che tale indicaZIne non avrebbe senso se non sul presupposto della intraneità di TR TO al traffico illecito e, quindi, dell'affidabilità della sede dell'autolavaggio, da lui gestito, a fungere da luogo sicuro dove incontrarsi e dividere i proventi dell'attività di spaccio della droga.
Sulla base dei predetti elementi, quindi, la Corte territoriale ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, eliminando la pena per gli altri reati e perciò riducendola ad anni 10 e mesi 1 di reclusione, senza la concessione delle attenuanti generiche per i precedenti penali dell'imputato, anche specifici, e per la sua sottoposiZIne alla misura della sorveglianza speciale.
5.3. Il ricorso del Pubblico Ministero.
Avverso la sentenza di appello, limitatamente alla posiZIne del solo TR TO e con riguardo esclusivamente alla sua assoluZIne dal delitto di cui al capo G) (detenZIne di pistola), ha proposto ricorso a questa Corte il procuratore generale della Repubblica di SS, il quale, nell'unico motivo proposto, confuta come illogica l'interpretaZIne del colloquio carcerario del 1^ aprile 2006 offerta dalla Corte di appello, laddove attribuisce al nominato "SA" la detenZIne della cosa che serve al IT NI, incontestabilmente individuata in una pistola, in contrasto con le testuali parole pronunciate dal IT NI e ignorando il contesto immediatamente precedente e successivo all'evocato "SA" attestante l'appartenenza della cosa proprio allo TR TO e non ad altri.
Per risolvere ogni dubbio interpretativo, la Corte territoriale avrebbe dovuto avvalersi della facoltà riconosciutale dall'art. 528 c.p.p., riascoltando in camera di consiglio, con l'ausilio tecnico necessario, la suddetta conversaZIne, non potendo escludersi che SA sia l'inesatta trasposiZIne di VU (diminutivo dialettale di TO), e, comunque, tra le letture alternative del dato, avrebbe dovuto privilegiare quella logicamente più attendibile, adducente certamente alla persona dello TR TO come possessore dell'arma nel contesto complessivo del discorso, tenuto conto altresì di un successivo dialogo tra i coniugi IT NI, in cui il marito si manifesta furibondo per non essere stato accontentato dal cognato, mentre se l'arma fosse stata nella disponibilità di diversa persona - il preteso SA - la sua ira si sarebbe accesa verso quest'ultima e non contro lo TR TO.
5.4. Il ricorso dell'imputato.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso a questa Corte anche TR TO, tramite il difensore, avvocato TO Silvestro, il quale articola due motivi con riguardo all'unico capo BB), di cui l'imputato è stato dichiarato responsabile. a) Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), la violaZIne dell'art. 603 c.p.p., comma 2, e, comunque, il difetto di motivaZIne sul punto.
Il passaggio della conversaZIne tra presenti del 16 marzo 2006, cui i giudici di merito hanno annesso importanza primaria per ritenere lo TR AL coinvolto nel traffico organizzato di sostanze stupefacenti, sarebbe di difficile interpretaZIne per il forte rumore di fondo che non consente l'efficace isolamento e la nitida estraZIne delle parole di interesse.
L'appellante TR TO, con la consulenza fonica di parte, a firma della d.ssa La Valle Santina, corredata da analisi elettroacustica dell'ingegnere Vigè Mauro Davide e depositata, unitamente ai motivi nuovi, nel giugno 2011, aveva indicato una diversa trascriZIne della frase cruciale: "A to frati altura ci spetta, u fattu da nira (...), quantu era cinquanta grammi?", così riportata nella perizia disposta nel dibattimento di primo grado affidata al dott. Mendolia, intesa invece dal consulente di parte come "A telefonari oggi... - spetta - u fattu da nira. Quantu erunu, cincumila euru?", dove il riferimento al fratello di TR AN, associato al richiamo della droga pesante "nira" e della sua quantità, è sostituito dal richiamo ad una telefonata da fare oggi e ad una somma di denaro.
La polizia giudiziaria, a sua volta, aveva trascritto diversamente la medesima frase con le parole (rese in italiano): "Eh... devi parlare oggi... il fatto della nera: quanto era duecentocinquanta grammi?". Tali discordanze, comprovate dall'allegaZIne ai motivi di ricorso della relaZIne del consulente di parte con le conclusioni dell'indagine elettroacustica, avrebbero imposto la rinnovaZIne della perizia richiesta dall'appellante, ingiustamente negata dalla Corte di appello in violaZIne dell'art. 603 c.p.p., comma 2, e, anche, degli artt. 190 e 190 bis dello stesso codice, attesa la necessità di un approfondimento nell'interpretaZIne del suddetto passaggio della conversaZIne captata il 16 marzo 2006, avente rilevanza decisiva;
e, sul punto, la motivaZIne del rigetto della nuova perizia sarebbe carente e contraddittoria.
b) Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), la violaZIne dell'art. 192 c.p.p., in relaZIne al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Sul piano della prova generica, i giudici di merito non avrebbero dato ragione degli elementi costitutivi della ritenuta associaZIne finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, diretta da IT NI, e, su quello della prova specifica, le conversaZIni intercettate addotte a fondamento della ritenuta partecipaZIne dello TR TO al traffico organizzato di droga, di cui i motivi di ricorso riportano testualmente il contenuto, non proverebbero legami ulteriori e diversi tra i due cognati rispetto a quelli derivanti dalla gestione di un'autolavaggio nella comune titolarità del IT NI e dello TR TO.
La Corte, inoltre, sarebbe incorsa in una patente contraddiZIne motivaZInale, laddove, da un lato, ha riconosciuto la relaZIne interpersonale altamente conflittuale tra i due cognati, emergente da tutte le conversaZIni tra il IT NI e la moglie ritenute probatoriamente rilevanti, e, dall'altro, ha invece attribuito allo TR TO il ruolo di ricettore dei proventi derivanti dal traffico della droga, postulante la piena fiducia in lui riposta dal dirigente del sodaliZI in carcere.
Non solo.
La Corte avrebbe evidenziato che, in tutti i colloqui, il IT NI indica il cognato, rivolto alla moglie, come "to frati", a rimarcare la sua distanza dallo stesso, e, tuttavia, avrebbe contraddittoriamente identificato proprio nello TR TO la persona appellata come "TO" dal IT NI in un passaggio della conversaZIne del 16/03/2006, di ritenuta rilevanza probatoria, senza spiegare le ragioni di tale mutato riferimento personale.
5.5. Esame del ricorso del Procuratore generale.
Il ricorso proposto dal Procuratore generale di SS è inammissibile perché postula una rivisitaZIne di puro merito della sentenza impugnata che, con argomentaZIni adeguate e coerenti, esenti da vizi logici e giuridici, già sopra riportata (v. paragrafo 5.2.) e qui non ripetuta, ritiene fonte di dubbio insuperabile, da valutare a favore dell'imputato, come impongono l'art. 530 c.p.p., comma 2, e art. 533 c.p.p., comma 1, il doppio riferimento, nella conversaZIne in carcere del 1^ aprile 2006 tra IT NI e la moglie, al fratello di quest'ultima (to frati), corrispondente all'attuale ricorrente, TR TO, e a tale SA, non meglio identificato ma il cui nome non è il diminutivo di TO, a proposito della consegna di un'arma, con conseguente incertezza del terzo detentore di essa, da contattare tramite la moglie del detenuto ovvero a cura dello stesso TR TO, il quale, però, non avrebbe eseguito l'incarico come emerso da un successivo colloquio tra i coniugi IT NI - TR AN.
5.6. Esame del ricorso dell'imputato.
a) Il primo motivo, come si è detto, denuncia violaZIne di legge processuale e difetto di motivaZIne per omessa rinnovaZIne parziale del dibattimento con la disposiZIne di nuova trascriZIne, nelle forme peritali, del colloquio in carcere tra il IT NI e la moglie, in data 16 marzo 2006, per la divergenza denunciata dal ricorrente nella trascriZIne di un passaggio cruciale della medesima conversaZIne in cui, secondo la consulenza fonica di parte, il IT NI non avrebbe fatto riferimento al fratello della moglie (to frati) ossia a TR TO, a proposito di una partita di droga pesante (in gergo nira), bensì ad una telefonata da effettuare in giornata (a telefonari).
La censura è infondata, poiché la Corte di appello ha rilevato la tardività della richiesta di rinnovaZIne non avanzata con i motivi di appello, bensì con quelli aggiunti dopo che era stata effettuata, nel primo giudiZI, perizia di trascriZIne, in contraddittorio delle parti, con risultati non contestati dall'imputato; in ogni caso, previo richiamo del noto principio secondo cui la rinnovaZIne, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere ecceZInale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (c.f.r., tra le molte, Sez. 5^, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859), la Corte di merito, procedendo all'integrale riscrittura del colloquio controverso (v. pp. 73-74 della sentenza), ha sostenuto, con argomentaZIni adeguate e coerenti, come tali non sindacabili in questa sede, che il riferimento del IT NI al cognato "TO", come partecipe alla divisione dei proventi derivanti dal traffico della "nira", era esplicito in un successivo passaggio del medesimo colloquio, in cui il IT NI incaricava la moglie di dire a "TO" di accontentarsi di una somma minore perché erano in molti coloro che partecipavano alla ripartiZIne e perché dovevano essere privilegiati i sodali detenuti, come il IT NI, e le loro famiglie. E che il "TO" evocato nel colloquio fosse proprio lo TR TO e non altra persona emerge, secondo la Corte di merito, dal complesso delle risultanze probatorie analiticamente menZInato nella sentenza d'appello e già sopra riportato nel precedente paragrafo 5.2.
a) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La partecipaZIne dello TR TO all'associaZIne finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è sorretta da motivaZIne completa e coerente, esente da violaZIni di norme giuridiche e da strappi logici, come emerge dalla lettura delle pagine 64-76 della sentenza impugnata, nelle quali, a sostegno della riconosciuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo BB), oltre alla citata conversaZIne del 16 marzo 2006, sono indicate la chiamata in correità del TO TO, confortata anche da specifico precedente giudiziario a carico dell'attuale ricorrente, e soprattutto i contenuti di plurimi colloqui in carcere tra il IT NI e la TR TO in date 2/02/2006, 9/02/2006, 12/04/2006 e 20/05/2006, in cui il riferimento del detenuto al fratello della moglie e al suo coinvolgimento non solo nella gestione della comune attività di autolavaggio, ma anche nella raccolta e distribuZIne dei proventi ricavati dal traffico della droga, è chiaro e reiterato. Non sussiste, dunque, il viZI motivaZInale e la violaZIne di legge denunciati, limitandosi il ricorrente ad una rilettura critica degli elementi probatori che non scalfisce l'impianto motivaZInale non manifestamente illogico, ne' contraddittorio, della sentenza impugnata.
Segue il rigetto del ricorso proposto dall'imputato.
6. BA NZ.
6.1. Capo di imputaZIne e condanna.
RB NZ, con la sentenza del Tribunale confermata dalla Corte di appello, è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui al capo AA): concorso nel traffico di 500 grammi di sostanza stupefacente - eroina - insieme a IT NI, TO TO e D'RI MA, quali organizzatori e finanziatori dell'illecita attività, e ad altri con il ruolo di venditori della droga e gestori degli illeciti proventi e, comunque, di intermediari, in SS in epoca prossima al marzo-aprile 2006.
6.2. Sentenze.
A fondamento della dichiarata responsabilità di RB NZ per il suddetto reato, i giudici di merito hanno addotto: le dichiaraZIni del coimputato, collaboratore di giustizia, TO TO, secondo le quali il RB NZ, fratello di RB ET (detto AN), il quale, dal carcere, sovrintendeva all'operaZIne illecita, avrebbe messo in contatto il germano detenuto con EO NZ, incaricato di spacciare partite di droga;
la puntuale e circostanziata chiamata in correità, secondo le Corti di merito, aveva trovato conferma nei contenuti delle intercettaZIni ambientali e telefoniche: in particolare, utilizzando il telefono cellulare abusivamente detenuto all'interno del carcere, con le modalità citofoniche già riferite, consistenti in chiamate costantemente rivolte al medesimo numero in uso alla propria compagna, UL IU, nell'abitaZIne della donna, RB ET sarebbe riuscito a colloquiare con i vari sodali, di volta in volta avvertiti e presenti presso la UL IU, e, in particolare, grazie al contatto procuratogli proprio dal fratello, RB NZ, avrebbe avuto la possibilità di un colloquio telefonico con il EO NZ, incaricato di curare lo spaccio di 500 grammi di eroina, acquistata al prezzo di Euro 26.000,00 al chilogrammo e da rivendere a quello di Euro 45,00 al grammo, superando le resistenze del EO NZ il quale lamentava che il prezzo di rivendita fosse troppo alto, adduceva le difficoltà della distribuZIne e il numero troppo elevato di persone che avrebbero partecipato alla ripartiZIne degli introiti. Tale trafila comunicativa sarebbe attestata, secondo i giudici di merito, dai risultati delle seguenti intercettaZIni: conversaZIne del 19 marzo 2006 tra RB ET e il TE, ZI IO, con il ruolo di ponte tra i due fratelli RB;
conversaZIne, nella stessa data, tra lo ZI IO e RB NZ;
ulteriore comunicaZIne, nel pomeriggio del 19 marzo 2006, tra lo ZI IO e RB ET seguita da nuovo contatto ZI IO - RB NZ;
comunicaZIne telefonica del 20 marzo 2006 tra Lo VE PP, moglie di RB NZ, e UL IU, compagna di RB ET, nella quale la prima riferiva alla seconda alcune modifiche delle modalità dell'incontro programmato tra il marito, attuale ricorrente, ed il EO NZ, da comunicare allo ZI IO.
Successivamente, all'orario fissato, RB ET, chiamando dal carcere la UL IU, parlava prima con il TE, ZI IO, e, quindi, direttamente con il EO NZ, evidentemente recatosi apposta presso la UL IU, e forniva all'interlocutore indicaZIni per l'immissione della droga sul mercato e ragguagli sulle persone interessate all'affare. Successive comunicaZIni vedono come intermediari tra RB ET e EO NZ ancora lo ZI IO e RB NZ, quest'ultimo invitato dalla UL IU a recarsi da solo a parlare, in carcere, con il fratello, colloquio che effettivamente ebbe luogo il 25 marzo 2006, nel quale RB NZ rassicurò il germano, dicendogli di aver parlato la sera precedente con il EO NZ (Enzu) e che tutto era a posto. Sulla base dei predetti elementi la Corte territoriale ha ritenuto che RB NZ fosse pienamente consapevole dell'operaZIne illecita, che effettivamente andò in porto con il ricavo finale di circa 8.000,00 Euro diviso tra il TO TO, il D'RI MA e RB ET, respingendo dunque la tesi difensiva secondo la quale l'imputato si sarebbe limitato a fungere da nuncius inconsapevole tra i protagonisti dell'affare: il fratello, RB ET, da un lato, e EO NZ, dall'altro. Al contrario RB NZ, nel contesto della trama antigiuridica, avrebbe dato un contributo circoscritto ma essenziale all'attività di spaccio, curando i contatti tra il fratello detenuto e EO NZ, incaricato da RB ET di immettere la droga sul mercato messinese.
6.3. Ricorso.
Avverso la sentenza d'appello ricorre per cassaZIne RB NZ tramite il difensore, avvocato OV Caroè, il quale articola tre motivi di ricorso.
a) Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violaZIne dell'art. 192 c.p.p. in relaZIne al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. I giudici di merito avrebbero violato le regole di valutaZIne probatoria, attribuendo ad un solo indiZI, peraltro non grave, efficacia dimostrativa della consapevole partecipaZIne dell'imputato alla detenZIne a fine di spaccio di 500 grammi di eroina. In realtà, le conversaZIni captate attesterebbero esclusivamente che RB NZ, essendo vicino di casa di EO NZ e solo in ragione di tale vicinanza, fu incaricato dal fratello di procurargli un contatto telefonico con il EO NZ. E l'estraneità dell'imputato al traffico illecito sarebbe confermata dalla circostanza che egli affidò alla propria moglie, Lo VE PP, il compito di riferire alla cognata, UL IU, la disponibilità del EO NZ al contatto col fratello detenuto, RB ET, tramite il telefono cellulare clandestinamente posseduto da quest'ultimo in carcere. Da tali elementi non potrebbe dedursi, se non con funambolismi logico- giuridici di tipo inquisitorio, l'attiva partecipaZIne di RB NZ al delitto di illecita detenZIne di droga. Aggiunge il ricorrente che nessun collaboratore di giustizia avrebbe, al riguardo, fatto il suo nome.
b) Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violaZIne dell'art. 62 bis c.p., perché
il diniego delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe stato adeguatamente motivato con il solo richiamo ai suoi precedenti penali.
c) Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violaZIne dell'art. 133 c.p. per l'eccessiva entità
della pena inflitta, ritenuta sproporZInata al fatto contestato e alle modalità della condotta specificamente ascrittagli.
6.4. Esame dei motivi.
a) Il primo motivo è manifestamente infondato.
Non sussiste violaZIne delle regole di valutaZIne della prova di cui all'art. 192 c.p.p.; la penale responsabilità di RB NZ non è stata affermata sulla base di meri indizi (i risultati delle intercettaZIni telefoniche in data 19, 20, 23 e 24 marzo 2006 sono prove piene); e non sussiste a carico dell'imputato la sola, pur eloquente, prova da intercettaZIni ma anche le dichiaraZIni del chiamante in correità, TO TO, che rafforzano il quadro probatorio.
La motivaZIne delle conformi sentenze di merito in punto di responsabilità di RB NZ è puntuale e coerente, esente da vizi logici e giuridici, e, quindi, insindacabile in questa sede, come emerge dalla lettura delle pagine dedicate alla trattaZIne della posiZIne di interesse sia nella sentenza di primo grado (pp.171-183), sia nella sentenza di appello (pp. 83-89). b)-c) Il secondo e il terzo motivo, entrambi attinenti al trattamento sanZInatorio, sono inammissibili perché postulano una rivisitaZIne nel merito della misura della pena non consentita in questa sede, risultando il diniego delle circostanze attenuanti generiche adeguatamente giustificato dai molti e gravi precedenti penali dell'imputato (condanne per estorsione tentata, violaZIne delle legge sulle armi e dodici rapine, consumate e tentate: v. pag. 89 della sentenza impugnata); e l'entità della pena giustificata dalla gravità del fatto di reato desunta dalle modalità della condotta e dalla pur apprezzata capacità a delinquere dell'imputato. Segue l'inammissibilità del ricorso di RB NZ.
7. CU IO.
7.1. Capi di imputaZIne e condanna.
Con la sentenza di primo grado ZI IO, TE di RB ET, è stato condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per i seguenti reati. Capo P): concorso, insieme allo ZI, RB ET, quale mandante, nell'estorsione aggravata dal numero delle persone appartenenti ad associaZIne di tipo mafioso e dal metodo e dalla finalità mafiosi, in danno dell'imprenditore edile, BU SA, costretto ad assumere come dipendente lo stesso ZI IO e a consegnargli la somma di denaro di Euro 1.500,00, in SS, in epoca prossima al 13 marzo 2006;
capo AA): concorso nel traffico di 500 grammi di sostanza stupefacente - eroina - insieme a IT NI, TO TO e D'RI MA, quali organizzatori e finanziatori dell'illecita attività, e ad altri col ruolo di venditori della droga e gestori degli illeciti proventi e, comunque, di intermediari;
in SS in epoca prossima al marzo-aprile 2006.
Con la sentenza di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciuto il vincolo della continuaZIne con i fatti già giudicati da precedente sentenza della stessa Corte di appello di SS in data 7/05/2008, irrevocabile il 19/02/2009, emessa nel procedimento n. 6802/05 (c.d. OperaZIne Ricarica), lo ZI IO è stato condannato alla pena complessiva di anni 11 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, secondo il seguente calcolo: pena base per il ritenuto delitto più grave di estorsione pluriaggravata, di cui al capo P) del presente processo = anni 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa + mesi 6 ed Euro 300,00 per il delitto di cui al capo AA) + anni 3 con riferimento ai delitti A) e B) giudicati nel precedente processo anni 1 per il reato sub capo A) - detenZIne aggravata di armi - ridotta di 1/3 per il rito abbreviato e anni 3 e mesi 6 per il delitto - art. 416 bis c.p. - di cui al capo B), ridotta di un 1/3 per il rito abbreviato.
7.2. Sentenze.
I giudici di merito hanno fondato la responsabilità dello ZI IO per il reato di estorsione di cui al capo P) sul contenuto dei dialoghi telefonici intercettati tra lo ZI IO e lo ZI detenuto, RB ET, dal quale il primo riceveva le direttive.
Particolarmente eloquenti sono state ritenute le istruZIni rivolte allo ZI IO dal RB ET di ricorrere ad aZIni violente nel caso in cui l'imprenditore taglieggiato, BU SA, al quale era stata già imposta l'assunZIne come dipendente dello stesso ZI IO, non avesse pagato quanto richiestogli. E, di rimando, nella conversaZIne del 5 aprile 2005, lo ZI IO riferisce allo ZI di essersi recato per l'ennesima volta presso il BU SA, chiarendo che le loro richieste erano serie e che non era disponibile ad attendere oltre.
In tale contesto, reso palese dai contenuti delle conversaZIni intercettate, sarebbe smentita, secondo i giudici di merito, la tesi difensiva secondo la quale il BU SA avrebbe assunto alle dipendenze della propria impresa lo ZI IO e gli avrebbe successivamente consegnato la somma di Euro 1.500,00, a titolo di mero prestito e solo in ragione dell'amicizia che legava l'imprenditore alla nonna dell'imputato, BR PI, madre del detenuto RB ET, a sostegno del quale il BU SA avrebbe erogato la predetta somma per le difficoltà economiche in cui versava la famiglia del detenuto.
Ad avviso dei giudici di merito, quindi, la condotta dello ZI IO nei confronti del BU SA integrava gli estremi del concorso nel delitto di estorsione aggravata contestatogli. Quanto al delitto di cui al capo AA), le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia, TO TO, convergenti con quelle dell'altro collaboratore, D'NO ES, e i contenuti delle intercettaZIni proverebbero che il fondamentale contatto telefonico del 20 marzo 2006 tra RB ET e EO NZ, incaricato dal primo dello spaccio di 500 grammi di eroina, avvenne grazie anche al contributo prestato dallo ZI IO, il quale, nel contesto della trama antigiuridica, svolse un segmento limitato ma essenziale della condotta.
Si rimanda, al riguardo, per evitare inutili ripetiZIni, ai contenuti dei colloqui registrati come illustrati nella trattaZIne della specifica e, per molti versi, analoga posiZIne, con riguardo al delitto de quo, di RB NZ.
7.3. Ricorso.
ZI IO ricorre personalmente in cassaZIne e articola tre motivi di gravame.
a) Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violaZIne dell'art. 192 c.p.p. in relaZIne ad entrambi i capi di imputaZIne.
La Corte territoriale, seguendo il Tribunale, avrebbe illegittimamente trasformato meri indizi in prove di concorso dell'imputato nei reati a lui contestati.
Mancherebbe, in particolare, la prova generica della presunta estorsione, tenuto conto delle dichiaraZIni della pretesa persona offesa, BU SA, che, pur riconoscendo la daZIne di modeste somme di denaro allo ZI IO, ne aveva escluso la matrice estorsiva per indicarne, invece, la causale umanitaria e amicale, in soccorso dei congiunti della sua anziana amica, BR PI, rispettivamente nonna dello ZI IO, assunto alle sue dipendenze senza alcuna pressione, e madre del detenuto RB ET, alla cui disagiata famiglia erano destinate le modeste somme erogate.
Quanto al presunto concorso dell'imputato nel traffico illecito di droga, lo ZI IO si sarebbe limitato a fungere da ponte tra i due zii RB, RB ET e RB NZ, in funZIne del contatto telefonico tra il primo e EO NZ, senza essere a conoscenza degli interessi che accomunavano lo ZI detenuto al EO NZ.
b) Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violaZIne dell'art. 62 bis c.p., perché
il diniego delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe stato adeguatamente motivato con il solo richiamo ai suoi precedenti penali.
c) Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violaZIne dell'art. 133 c.p. per l'eccessiva entità
della pena inflitta, ritenuta sproporZInata al fatto contestato e alle modalità della condotta specificamente ascrittagli.
7.4. Esame dei motivi.
a) Il primo motivo è manifestamente infondato.
Non sussiste violaZIne delle regole di valutaZIne della prova di cui all'art. 192 c.p.p. e, neppure, il viZI di motivaZIne. La penale responsabilità dello ZI IO, quanto al delitto di concorso in estorsione aggravata di cui al capo P), è solidamente ancorata ai risultati delle intercettaZIni telefoniche, compiutamente illustrati nella sentenza di primo grado (pp. 149 e ss.) e in quella di appello (pp.90-91), con il richiamo, in particolare, del contenuto delle comunicaZIni captate il 13, il 19 il 23, il 24, il 28, il 29 e il 30 marzo del 2006 e il 5 aprile dello stesso anno, tutte tra il detenuto, RB ET, e il TE, ZI IO, da cui emerge, in termini definiti trasparenti dalla Corte di merito, l'esistenza di un'attività estorsiva in pieno corso di svolgimento, la cui vittima è stata identificata, sulla base delle specifiche indicaZIni fornite dagli stessi interlocutori, in BU SA;
dell'andamento di tale estorsione il RB ET, in carcere, era dettagliatamente informato dal TE libero, ZI IO, il quale riceveva e attuava le direttive dello ZI. Esplicito, nelle comunicaZIni intercettate, è il mandato conferito dal RB ET al TE di attuare aZIni violente in danno del BU SA nel caso di mancato o ritardato pagamento, cui fa eco la risposta dello ZI IO di aver rappresentato all'imprenditore che le richieste avanzate non erano uno scherzo e che la pazienza dello ZI detenuto stava per esaurirsi.
Le sentenze valorizzano, altresì, il dato storico dell'assunZIne dello ZI IO come operaio edile alle dipendenze del BU SA a riprova dell'effettività della trama estorsiva. Parimenti inammissibili, perché manifestamente infondate, sono le censure relative alla confermata responsabilità dello ZI IO per il delitto di partecipaZIne al traffico di 500 grammi di eroina, di cui al capo AA). Tale responsabilità è fondata dai giudici di merito sui chiari risultati dell'attività di intercettaZIne telefonica, rafforzati dalla chiamata in correità del TO TO, ed è sostenuta da una motivaZIne completa e coerente.
Si rimanda, in proposito, alle osservaZIni già svolte nella disamina dell'analoga posiZIne di RB NZ al punto 6.4.a), che precede, e, in particolare, al contenuto della conversaZIne del 19 marzo 2006, con il ruolo di intermediario svolto dallo ZI IO per favorire sia i contatti tra i due fratelli RB, suoi zii, sia il contatto tra RB ET, detenuto, e il suo referente esterno per il traffico delle sostanze stupefacenti, EO NZ, nell'informata e consapevole partecipaZIne del ricorrente all'operaZIne delittuosa in materia di droga.
b)-c) Il secondo e il terzo motivo, entrambi attinenti al trattamento sanZInatorio, sono inammissibili perché postulano una rivisitaZIne nel merito della misura della pena non consentita in questa sede, risultando il diniego delle circostanze attenuanti generiche adeguatamente giustificato dai precedenti penali dell'imputato, e l'entità della pena motivata sulla base della gravità soggettiva e oggettiva dei fatti, con specifico richiamo delle modalità della condotta, in corretta applicaZIne dei parametri di cui all'art. 133 c.p.. Segue l'inammissibilità del ricorso di ZI IO.
8. CO ES.
8.1. Capi di imputaZIne e condanna.
TA ES risponde dei reati contestati nei capi AA) (traffico di sostanze stupefacenti), BB) (associaZIne finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) e M): concorso nel delitto di estorsione in danno dell'imprenditore edile, Di NO SA, costretto a corrispondere somme periodiche di denaro pari ad Euro 500,00 mensili, agendo il TA ES, insieme a D'NO ES e TR OV (separatamente giudicati), come esecutore materiale, e IT NI come dirigente dell'attività illecita tramite la moglie, TR AN;
con le aggravanti di aver commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività dell'associaZIne di tipo mafioso riconducibile al IT NI;
in SS, nel luglio del 2005. La sentenza di primo grado ha condannato il TA ES, esclusa per l'associaZIne finalizzata al narcotraffico la sola aggravante dell'essere armata (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4), alla pena di anni quindici di reclusione, unificati i reati nella continuaZIne sotto il più grave delitto associativo. La sentenza della Corte di appello di SS, esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con riguardo al più grave reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo BB), ha ridotto la pena inflitta al TA ES ad anni undici e mesi otto di reclusione.
8.2. Sentenze.
Per i capi AA) e BB) sono state ritenute le seguenti prove:
dichiaraZIni convergenti dei chiamanti in correità e reità:
TO TO e D'NO ES, fondate sulla conoscenza diretta dei fatti;
intercettaZIni ambientali e telefoniche, attestanti il ruolo svolto dal TA ES sia nella detenZIne e immissione in commercio di 500 grammi di eroina acquistati al prezzo di Euro 26.000,00 al chilo da AT AL (capo AA), sia in acquisti periodici di droga da fornitori calabresi procurati da ME NZ, donde la ritenuta stabile dediZIne del TA ES, uomo di fiducia del IT NI, al traffico illecito di droga, con il compito di gestire la vendita di eroina e cocaina e di curare gli interessi economici del gruppo (capo BB).
In particolare, la partita di eroina del peso di mezzo chilogrammo (capo AA) fu inizialmente consegnata proprio al TA ES (NC nei dialoghi intercettati), referente esterno del gruppo, uomo di fiducia di IT NI e TO TO;
il TA ES la consegnò, a sua volta, a EO NZ, uomo di fiducia di D'RI MA e in contatto telefonico con RB ET, come già detto nell'illustraZIne delle posiZIni di RB NZ e ZI IO.
La droga, tuttavia, non fu interamente venduta dal EO NZ e la parte residua fu consegnata proprio al TA ES, secondo il puntuale racconto del TO TO, riscontrato dalle intercettaZIni eseguite prima della collaboraZIne del dichiarante conversaZIni del 20/03/2006 e 12/04/2006 relative al reato di cui al capo AA); conversaZIni del 15/12/2005, 24/01/2006, 23/02/2006, 9/03/2006, 16/03/2006 e 12/04/2006 pertinenti al reato di cui al capo BB).
Anche per il capo M) la prova discende secondo i giudici di merito:
dalle dichiaraZIni auto ed etero accusatorie di D'NO ES;
dai risultati di intercettaZIni ambientali (colloquio IT NI - TR AN del 15/12/2005 in cui si parla di "SA" - l'imprenditore Di NO SA - che NC -TA ES - deve cercare secondo la direttiva impartita dal IT NI alla moglie) e telefoniche con l'apparecchio clandestino utilizzato in carcere anche dal IT NI (colloquio IT NI - D'NO ES del 12/04/2006 con esplicito riferimento del D'NO ES alla sua riscossione della somma di 500,00 Euro dall'imprenditore estorto, Di NO SA, e alla consegna di essa a NC ossia al TA ES).
L'identificaZIne di NC nel TA ES deve ritenersi certa, secondo i giudici di merito, sulla base delle puntuali rivelaZIni dei collaboratori di giustizia, autonomamente convergenti sulla persona dell'attuale ricorrente, costituenti per la reciproca corroboraZIne già prova piena a suo carico, e, comunque, sulla base degli inequivoci contenuti delle conversaZIni captate, in una delle quali NC viene espressamente indicato anche col cognome "TA ES" (conversaZIne del 9/03/2006 tra il IT NI e la moglie, TR AN, nella quale il detenuto si mostra molto contrariato dal comportamento del TA ES che non tiene con precisione la contabilità della droga venduta). I collaboratori, TO TO e D'NO ES, hanno riferito canali di comunicaZIne anche scritti, mediante messaggi-bigliettini, recapitati dal IT NI al TA ES, come ad altri adepti, tramite la TR AN, e il dato sarebbe del tutto verosimile, atteso che, nel carcere di SS, i capi detenuti del gruppo parlavano liberamente delle loro attività criminali con i parenti visitatori e, addirittura, disponevano di un telefono cellulare per le comunicaZIni con l'esterno.
La persona offesa dall'estorsione, Di NO SA, pur avendo tenuto fuori dal fatto subito il TA ES, dichiarando di aver consegnato "il pizzo" al solo D'NO ES e, perciò, subendo imputaZIne e processo per favoreggiamento personale con condanna confermata dalla Corte d'appello nella stessa sentenza qui impugnata da altri imputati, avrebbe finito con l'ammettere di conoscere il TA ES al quale si sarebbe limitato a consegnare, senza discussioni, due sacchi di cemento e due di calce. Come per tutti gli imputati del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, la Corte territoriale ha escluso la circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 donde la riduZIne della pena nei termini già sopra riferiti.
8.3. Ricorso.
Il ricorso, proposto dal TA ES tramite l'avvocato Antonio Strangi, denuncia, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza o manifesta illogicità della motivaZIne, con riguardo ai seguenti punti: a) arbitraria identificaZIne del NC, nominato nei colloqui captati, nel TA ES, poiché altri imputati portano lo stesso nome e, in particolare, D'NO ES, interessato ad alleggerire la sua posiZIne e a far ricadere sul TA ES la responsabilità per i più gravi delitti in materia di droga;
b) la sola telefonata in data 9/03/2006, nella quale il IT NI fa il nome di TA ES, non basterebbe ad identificare il AN di cui si parla, anche in altri dialoghi, nell'attuale ricorrente;
c) le dichiaraZIni accusatorie del D'NO ES nei confronti del TA ES, con riguardo al delitto di spaccio di un ingente quantitativo di droga, non sarebbero riscontrate: in particolare, l'assunto del collaboratore, secondo cui il IT NI avrebbe trasmesso istruZIni agli accoliti all'esterno non solo tramite la moglie, TR LA, ma anche con bigliettini-messaggi di cui alcuni indirizzati al TA ES, sarebbe rimasto privo di alcun riscontro, non essendo stato trovato neppure uno degli asseriti manoscritti;
d) quanto al delitto di estorsione, il Di NO SA ha riferito di aver consegnato la somma di Euro 500,00 al solo D'NO ES, escludendo qualsiasi rapporto con il TA ES, che, pertanto, avrebbe dovuto essere riconosciuto estraneo al fatto. Per tali ragioni il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
8.4. Esame del motivo.
Il ricorso è inammissibile perché, nonostante il formale richiamo del viZI della motivaZIne, tende in realtà ad una rilettura del materiale probatorio non consentita nel giudiZI di legittimità. La sentenza impugnata, con motivaZIne adeguata e coerente, già sopra richiamata e qui non ripetuta, senza incorrere in violaZIni delle regole della logica e del diritto, ha compiutamente ricostruito, conformemente alla più diffusa sentenza di primo grado, il contributo del TA ES alle attività delittuose con lo stabile impegno di vendita della droga nell'ambito dell'associaZIne finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui l'imputato faceva parte;
lo specifico ruolo svolto nell'operaZIne che ebbe per oggetto l'acquisto e la commercializzaZIne di 500 grammi di eroina;
e la sua partecipaZIne all'estorsione compiuta in danno dell'imprenditore Di NO SA (si rimanda, in proposito, alle pp. 99-111 della sentenza d'appello, dove la posiZIne dell'imputato è compiutamente esaminata con analitico richiamo delle conversaZIni intercettate a sostegno della sua responsabilità per i delitti contestatigli, e alle seguenti pagine della sentenza di primo grado: 125-137 con riguardo al concorso dell'imputato nell'estorsione di cui al capo M), 179-189 con riguardo alla partecipaZIne del TA ES alla commercializzaZIne della partita di 500 grammi eroina, 257-265 con riguardo all'organico inserimento del ricorrente nella compagine associativa dedita, in modo sistematico, al traffico di sostanze stupefacenti).
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da TA ES.
9. TI NZ.
9.1. Capo di imputaZIne e condanna.
ME NZ, con la sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione per il solo delitto di associaZIne per delinquere finalizzata all'illecito traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo BB), esclusa l'aggravante dell'essere l'associaZIne armata, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4.
Con la sentenza d'appello, esclusa, come per tutti gli imputati dello stesso reato, anche la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 la pena inflitta al ME NZ è stata ridotta ad anni dieci e mesi due di reclusione.
9.2. Sentenze.
La prova generica del sodaliZI finalizzato al narcotraffico è argomentata nella parte generale della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado.
In essa si evidenzia che la partecipaZIne al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e la reiteraZIne di tale attività, unitamente ai costanti contatti tra i ritenuti protagonisti del traffico illecito, dentro e fuori del carcere, in stretto raccordo gli uni con gli altri, come emerso dalle dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia (coimputati TO TO e D'NO ES) e dal ricco compendio di intercettaZIni ambientali e telefoniche eseguite (colloqui nel carcere e conversaZIni sul cellulare clandestinamente detenuto in carcere prima dal D'RI MA e, dopo il suo trasferimento, dal RB ET e dal IT NI), costituiscono indici rivelatori dell'esistenza di un patto tra gli agenti avente per oggetto la commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di sostanze stupefacenti, con distribuZIne di compiti e comune partecipaZIne alle spese e ai guadagni da essi derivanti. La prova specifica della partecipaZIne del ME NZ a tale associaZIne è costituita, secondo i giudici di merito: dalle convergenti dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia-coimputati, TO TO e D'NO ES;
dai risultati, con esse coerenti, delle intercettaZIni ambientali e telefoniche, in molti passaggi delle quali i conversanti parlano apertamente di droga (roba) nelle sue varie specie (nira ovvero eroina e bianca ovvero cocaina), di quantità trafficate e soldi investiti e guadagnati e, anche, delle persone incaricate del commercio della droga e della raccolta dei proventi: sono richiamate, in particolare, le conversaZIni del 15/12/2005, 18/02/2006, 9/03/2006, 16/03/2006 e 11/05/2006, nelle quali è coinvolto direttamente o indirettamente il ME NZ e suo TE, PA AT, detto Nato, col quale si verificarono delle tensioni per il presunto ammanco di una parte della droga di interesse del sodaliZI criminale, acquistata da fornitori calabresi procurati proprio dal ME NZ, contrasto risolto dal confermato accordo tra il ME NZ e il IT NI con i suoi adepti, tra cui TA ES, incaricato dal boss detenuto di gestire il commercio della droga sul mercato messinese.
9.3. Ricorso.
Il ricorso è stato proposto, col medesimo atto, nell'interesse sia di RB ET che del ME NZ, dal comune difensore, avvocato TO Silvestro, il quale, con riguardo alla posiZIne del ME NZ, sviluppa tre motivi.
a) Il primo motivo è analogo a quello già illustrato, nel medesimo ordine, con riguardo alla posiZIne del RB ET, cui si rinvia (violaZIne di legge e viZI della motivaZIne per l'omesso esame della fonte informativa e per il rigetto dell'ecceZIne difensiva di inutilizzabilità delle dichiaraZIni eteroaccusatorie rese da TO TO nella parte in cui riferisce notizie e confidenze ricevute dal coimputato in procedimento connesso, IT NI).
b) Il secondo (quarto nell'ordine numerico dell'unico atto di ricorso, dove i motivi numeri due e tre attengono a reati contestati al solo RB ET) contiene, sotto il titolo di violaZIne di legge penale sostanziale e processuale e viZI della motivaZIne, una critica della ritenuta prova generica dell'associaZIne finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, della quale i giudici di merito non avrebbero accertato gli elementi costitutivi, materiale e psicologico, con riguardo in particolare alla posiZIne del ME NZ, limitandosi ad una mera elencaZIne delle dichiaraZIni dei chiamanti in correità, TO TO e D'NO ES, e delle conversaZIni intercettate ritenute sintoniche e confermative delle dichiaraZIni accusatorie dei chiamanti, trascurando di considerare che proprio i contenuti intercettati (e, in particolare, la conversaZIne del 20/03/2006 tra AN, RB ET, da un lato, ed ZO, identificato in EO NZ, dall'altro) testimonierebbero a favore di un mero progetto di accordo, rimasto allo stato embrionale, e di un unico episodio di traffico realizzato di eroina, costituente oggetto dell'autonomo reato di spaccio di cui al capo AA).
c) Il terzo motivo (sesto nell'ordine del ricorso congiunto) attinente specificamente alla posiZIne del ME NZ deduce violaZIne di legge e viZI della motivaZIne con riguardo all'interpretaZIne delle conversaZIni ritenute rilevanti per la posiZIne di interesse, nella quale la Corte di merito avrebbe violato le regole di valutaZIne della prova e argomentato in modo del tutto illogico e generico.
A tal fine sono passate in rassegna le medesime conversaZIni, in carcere, citate in sentenza a sostegno della ritenuta responsabilità penale del TI ZO e, in particolare, il colloquio del 15/12/2005 tra il IT NI e la moglie;
il colloquio del 18/2/2006 tra i germani, TO TO e TO NC;
quello del 9/03/2006 tra il ME NZ, la moglie AN NG e il TE, PA AT, detto Nato, in contemporanea col colloquio, nella stessa sala, tra il IT NI e la TR AN;
il colloquio allargato tra il IT NI, di fronte al quale sedeva il PA AT, la moglie, TR AN, la sorella IT ET con il marito TO IU, e il ME NZ, seduto accanto al IT NI, con la propria moglie e il predetto TE.
Da tali conversaZIni emergerebbe che il contributo del ME NZ si esaurì in un unico acquisto di droga in concorso, come confermato anche dalle dichiaraZIni del TO TO e dal fatto che il ME NZ fu quasi immediatamente trasferito in un altro carcere e non ebbe più modo di relaZInarsi con alcuno degli attuali coimputati.
L'unicità del contributo dato dal ME NZ sarebbe stata riferita, altresì, dal verbalizzante, maresciallo ET, esaminato in dibattimento (udienza 8/07/2009), sicché la pretesa adesione dell'imputato al supposto sodaliZI sarebbe rimasta allo stadio di progetto embrionale, abbandonato in corso di opera. In ogni caso mancherebbe ogni spunto motivaZInale circa la consapevole adesione del ME NZ alla supposta organizzaZIne finalizzata al narcotraffico, sicché la carenza di motivaZIne sugli elementi (oggettivo e soggettivo) costitutivi dell'ipotizzato delitto associativo imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata.
9.4. Esame dei motivi.
a) Il primo motivo è inammissibile per le stesse ragioni già illustrate nel precedente punto 2.4.a) a proposito dell'analoga censura mossa dallo stesso difensore anche nell'interesse di RB ET.
Posto che alla chiamata in correità o in reità "de relato" si applica l'art. 195 c.p.p. anche quando la fonte diretta sia un imputato in procedimento connesso, ex art. 210 c.p.p., o un teste assistito, ex art. 197 bis c.p.p. (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255142), nel caso di specie il ricorrente non ha precisato quali dichiaraZIni del chiamante in correità, TO TO, apprese dal coimputato in procedimento connesso, IT NI, sarebbero attinenti alla sua posiZIne e la loro rilevanza ai fini probatori rispetto all'impianto probatorio su cui si fonda la doppia sentenza di condanna a suo carico, emessa in primo e secondo grado, sicché la questione va risolta in conformità dell'altrettanto autorevole insegnamento di questa Corte, secondo cui è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal viZI e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416;
conforme: Sez. 6^, n. 49970 del 19/10/2012, dep. 28/12/2012, Muià, Rv. 254108).
Poiché tale precisaZIne nel caso di specie non risulta operata, ne discende l'inammissibilità del motivo per genericità. b) Il secondo motivo censura la ritenuta sussistenza di un'associaZIne per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sotto il profilo della violaZIne di legge e del viZI della motivaZIne.
La doglianza è infondata.
Come si è già detto nella trattaZIne, in particolare, della posiZIne di RB ET, le sentenze dei giudici di merito, con motivaZIni adeguate e coerenti, rispettose dei parametri normativi del delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, fondano il convincimento di una stabile dediZIne del gruppo criminale al narcotraffico quale strumento sistematico, insieme alle estorsioni, per il finanziamento dell'associaZIne, sulle convergenti dichiaraZIni dei chiamanti in correità e reità, TO TO e D'NO ES, e sui contenuti delle intercettaZIni telefoniche e ambientali, rivelatori dell'interesse costante dei boss detenuti, D'RI MA, RB (ET) e IT NI, al commercio degli stupefacenti e, in particolare, il loro comune impegno, insieme agli adepti esterni, contattati grazie alla mediaZIne dei congiunti, in una rilevante operaZIne di traffico di droga del valore di diverse migliaia di euro, attuata nel marzo-aprile 2006. E, in proposito, è opportuno richiamare ancora una volta le diffuse motivaZIni che si leggono nelle pagine 14-18 della sentenza di appello e nelle pagine 233-249 della sentenza del Tribunale.
Ne discende che le censure di violaZIne di legge e difetto di motivaZIne della sentenza di condanna per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo BB), sul presupposto dell'assenza di prova generica della medesima associaZIne, vanno respinte.
c) Parimenti infondato è il terzo motivo che denuncia analoghi vizi di violaZIne di legge e difetto di motivaZIne per mancanza, stavolta, di prova specifica dello stabile inserimento del ME NZ nel sodaliZI finalizzato all'illecito traffico di sostanze stupefacenti.
Con motivaZIne adeguata e coerente, esente da manifeste illogicità e contraddiZIni, entrambi i giudici di merito motivano diffusamente l'appartenenza del ME NZ al sodaliZI criminale, nel settore del commercio degli stupefacenti, con il richiamo delle convergenti dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia, TO TO e D'NO ES, e delle numerose intercettaZIni ambientali, in carcere, del 15/12/2005, 18/02/2006, 9/03/2006, 16/03/2006 e 11/05/2006, già sopra indicate, attestanti un impegno non occasionale ne' episodico del ME NZ, insieme al TE PA AT, detto TO, nel procurare fornitori di sostanze stupefacenti di vario genere (eroina, cocaina e marijuana) e di diversa provenienza (prevalentemente dalla Calabria ma anche da Catania) al gruppo criminale (v. pp. 113-117 della sentenza di appello e pp. 271-282 della sentenza di primo grado, con sottolineatura del legame del ME NZ, già condannato per violaZIni della legge in materia di stupefacenti, al IT NI e al sodaliZI diretto dallo stesso).
In conclusione il ricorso del ME NZ deve essere respinto. 10. EN NC.
10.1. Capi di imputaZIne e condanna.
Con la sentenza di primo grado TO NC, sorella del collaboratore TO TO, è stata condannata per i reati di cui ai capi BB) (associaZIne per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) e CC) (associaZIne per delinquere di tipo mafioso) alla pena unica di anni quattordici di reclusione, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, e la recidiva reiterata.
Con la sentenza di secondo grado, eliminata anche la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con riguardo al più grave delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, la pena è stata ridotta ad anni dieci e mesi otto di reclusione, confermandosi il diniego delle attenuanti generiche. 10.2. Sentenze.
Per entrambi i reati per cui è stata pronunciata e confermata la condanna i giudici di merito hanno indicato le seguenti prove:
dichiaraZIni dei chiamanti in correità e reità, TO TO e D'NO ES;
contenuti, coerenti con le chiamate in correità e reità, delle intercettaZIni eseguite in ambito carcerario.
Con riguardo al delitto di partecipaZIne all'associaZIne di tipo mafioso di cui al capo CC), i collaboratori attribuiscono alla TO NC la gestione di due negozi di abbigliamento ("Donna più" e "Fashion"), realizzati dal fratello TO TO in società col IT NI, grazie al reimpiego dei proventi dell'attività delinquenziale, e il compito di collettore dei proventi delle attività estorsive del gruppo criminale e di ripartiZIne di essi tra i diversi associati, secondo le direttive del germano, trattenendo la quota spettante a quest'ultimo.
Rilevano, in proposito, la conversaZIne del 14/02/2006 tra il IT NI e la moglie, nella quale il primo sollecita la seconda a mettersi in contatto con la "signora NC" per procedere al rendiconto dei guadagni della cosca e per ricevere le quote di essi spettanti allo stesso IT NI e al RB ET;
la conversaZIne del 5/02/2006 in cui il IT NI e la moglie discutono di un macabro episodio (ritrovamento della testa di un maiale) e l'uomo raccomanda alla donna di recarsi dalla TO NC perché quest'ultima si rivolga al fratello detenuto ed ottenga chiarimenti sulla vicenda (incontro tra le due donne effettivamente avvenuto nello stesso giorno, come da accertamento dei Carabinieri); e un'altra conversaZIne tra i due germani TO nella quale la stessa sorella sottolinea al fratello il ruolo fondamentale da essa svolto, affermando enfaticamente di meritare per esso una "statua d'oro". Quanto al delitto di associaZIne finalizzata al narcotraffico di cui al capo BB), le prove sono indicate nei risultati delle intercettaZIni ambientali in carcere e, in particolare: il dialogo del 18/02/2006 tra i due fratelli TO in cui l'imputata anticipa al germano, CE TO, l'invio di una lettera da parte della TR AN, moglie del IT NI, con la falsa firma di Dora, contenente notizie in merito alla delicata questione coinvolgente TO, da identificare in PA AT, TE di ME NZ, in contrasto con TA ES per presunti ammanchi relativi ad una partita di droga acquistata dalla cosca presso fornitori calabresi, tramite gli stessi ME NZ e PA AT. Il TO e il CO (TA ES), infatti, si accusavano reciprocamente della sottraZIne di una parte (100 grammi secondo le indicaZIni della TO NC al fratello) della sostanza stupefacente;
altri dialoghi richiamati sono quelli dell'11 e del 20 maggio 2006 a dimostraZIne del compito della TO NC di raccoglitrice dei soldi del traffico della droga e di pagatrice del prezzo di partite di droga, come quella fornita da AT AL di cui al capo AA), poiché dal colloquio captato il 20 maggio 2006 si evince che la moglie del AT AL si era recata proprio dalla TO NC per ottenere il pagamento;
ed è sempre l'imputata che provvede non solo a raccogliere i proventi del commercio della droga e a pagare i fornitori, ma anche a distribuire gli incassi tra i sodali, come si desume da un altro passaggio della medesima conversaZIne del 20 maggio tra i due fratelli, in cui si parla del luogo e della persona che riscuoterà i soldi per conto del IT NI, qualora sua moglie, LA (TR), dovesse essere nel frattempo arrestata.
Tutti i predetti elementi dimostrerebbero, dunque, ad avviso dei giudici del doppio grado del giudiZI di merito, l'intraneità della TO NC, investita di specifici e rilevanti compiti, sia nella associaZIne mafiosa sia nel sodaliZI finalizzato al narcotraffico, nella piena consapevolezza e volontà di aderire ad un gruppo organizzato e articolato, stabilmente dedito ad attività illecite di tipo estorsivo e al commercio della droga di vario tipo (eroina e cocaina in particolare).
10.3. Ricorso.
Avverso la sentenza di appello ricorre per cassaZIne la TO NC tramite l'avvocato ES Tracio, il quale deduce quattro motivi.
a) ViolaZIne di legge e motivaZIne mancante o manifestamente illogica, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relaZIne all'art. 192 c.p.p., comma 1, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: la Corte
territoriale avrebbe omesso la motivaZIne sulla sussistenza di un'associaZIne per delinquere finalizzata al narcotraffico, incorrendo nella violaZIne delle regole di valutaZIne della prova con riguardo al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, postulante elementi costitutivi (accordo per la commissione di un numero indeterminato di reati in materia di droga, organizzaZIne seppure rudimentale di mezzi e persone, consapevole volontà dei partecipanti di aderire a tale accorso) rimasti del tutto inesplorati e indimostrati.
Dagli elementi raccolti emergerebbe un unico episodio di traffico di sostanze stupefacenti, di cui al capo AA); non sono stati contestati altri reati fine;
arbitraria sarebbe stata, dunque, la deduZIne da quell'unico episodio della sussistenza di un accordo finalizzato ad un programma indeterminato di violaZIni in materia di stupefacenti al quale avrebbe aderito la TO NC.
b) ViolaZIne di legge e motivaZIne manifestamente illogica in relaZIne all'art. 192 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2. Gli elementi raccolti dimostrerebbero che la TO NC era in relaZIne esclusivamente con il fratello detenuto, senza dunque la volontà di aderire e contribuire attivamente alla vita del supposto sodaliZI dedito al narcotraffico: ella si sarebbe limitata al pagamento in nome e per conto del congiunto del prezzo di una pregressa fornitura di sostanza stupefacente.
A tale condotta dovrebbe, dunque, riconoscersi carattere episodico ed occasionale inidoneo a configurare la partecipaZIne dell'imputata all'ipotizzata associaZIne.
c) ViolaZIne di legge e motivaZIne manifestamente illogica in relaZIne all'art. 192 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 416 bis c.p.. Anche con riguardo al delitto associativo di tipo mafioso mancherebbe la prova dell'adesione della TO NC al sodaliZI criminale;
l'imputata si sarebbe limitata alla relaZIne con il proprio fratello detenuto, agendo sempre e solo in nome e nell'interesse del germano, sicché la sua condotta di riscossione dei proventi derivanti dalla commissione di singoli reati avrebbe dovuto essere qualificata come concorso nel reato continuato, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Neppure sarebbe configurabile, a carico della TO NC, l'ipotesi criminosa del concorso esterno in associaZIne di tipo mafioso.
d) ViolaZIne di legge e motivaZIne mancante e manifestamente illogica in relaZIne al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non avrebbe considerato: a) la piena confessione dell'imputata, in sede di interrogatorio di garanzia, in merito alla sua partecipaZIne alle attività delittuose ideate e programmate dal fratello TO TO;
b) la totale assenza di pendenze giudiziarie e l'unico remoto precedente;
c) il ruolo marginale della TO NC nella vicenda incriminata, conseguenza di una condiZIne di assoggettamento quasi ancillare al proprio congiunto. 10.4. Esame dei motivi.
a)-b) I primi due motivi, essendo entrambi attinenti al delitto di partecipaZIne ad associaZIne finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo BB), con riguardo al quale si denuncia violaZIne di legge e viZI della motivaZIne in punto di prova generica dell'esistenza della contestata associaZIne (a) e di prova specifica dell'adesione ad essa della TO NC (b), possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono entrambi infondati.
Quanto al primo, come già rilevato nell'esame delle analoghe censure mosse dai ricorrenti RB ET, D'RI MA, TR TO e ME NZ, sia la sentenza d'appello, sia la sentenza di primo grado danno ampia e coerente ragione dell'esistenza di una stabile attività del gruppo criminale, diretta dai capi detenuti, RB ET, D'RI MA e IT NI, non a caso detentori e utilizzatori nel tempo del telefono cellulare col quale dal carcere comunicavano con i loro soci esterni, nel settore del traffico illecito di sostanze stupefacenti di vario tipo (eroina, cocaina e marijuana), con l'ausilio di referenti esterni, quali EO NZ in contatto specialmente col RB ET e il D'RI MA, e TA ES legato in particolare al IT NI, e lo stabile impegno altresì del ME NZ nel contattare e procurare i fornitori delle sostanze stupefacenti dalla Calabria e dalla Sicilia. In tale rete, funZInale ad una sistematica attività di narcotraffico, un ruolo importante di mediaZIne tra i congiunti detenuti e i sodali esterni era esercitato dalle donne legate ai boss detenuti e, in particolare, come si è detto, da UL IU nei riguardi del convivente, RB ET;
TR AN rispetto al marito, IT NI;
e l'attuale ricorrente in rapporto al fratello, TO TO.
La TO NC, tuttavia, per sua stessa ammissione e come ampiamente documentato dai contenuti delle conversaZIni intercettate oltre che dalle propalaZIni dei chiamanti in correità e reità, non si limitava a fare da postina del fratello, ma aveva il delicato compito di gestire la contabilità della cosca attraverso la raccolta dei proventi derivanti dalle attività delittuose, la loro distribuZIne tra gli adepti e il pagamento delle forniture di droga. Tale ruolo di sicura pregnanza e rilevanza la qualifica, dunque, come da corrette e coerenti motivaZIni delle sentenze di merito (v. pp. 204-211 della prima sentenza e 123-129 della sentenza d'appello), come interna sia al sodaliZI finalizzato al narcotraffico sia all'associaZIne di tipo mafioso, di cui il primo costituiva diramaZIne.
c) Il terzo motivo, che deduce violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in punto di partecipaZIne della TO NC alla consorteria mafiosa di cui al capo CC), è infondato per le stesse ragioni appena esposte, e qui non ripetute, con riguardo alle analoghe censure attinenti all'inserimento dell'imputata nell'associaZIne finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
d) Il quarto motivo in tema di illegittimo e manifestamente illogico diniego delle circostanze attenuanti generiche involge apprezzamenti di merito non consentiti nel giudiZI di legittimità ed è, perciò, inammissibile.
La sentenza impugnata, infatti, giustifica adeguatamente la negaZIne delle attenuanti generiche in consideraZIne del precedente specifico della TO NC per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, in senso contrario, non rileva la lontananza nel tempo del medesimo precedente, così come sono espressione di valutaZIni di puro merito gli altri elementi addotti dalla ricorrente a sostegno delle invocate attenuanti (la confessione resa, il preteso ruolo marginale svolto e la subalternità psicologica al fratello).
In conclusione il ricorso della TO NC deve essere respinto.
11. BA AT.
11.1. Capi di imputaZIne e condanna.
BA AT è imputato del reato di cui al capo O1), previsto dall'art. 378 c.p., connesso al delitto di estorsione aggravata, attribuito nel precedente capo O) ad RE TO, condannato e non ricorrente per tale delitto.
L'RE TO, aderente al sodaliZI mafioso riconducibile a RB ET, in concorso con altre persone non identificate, con violenza e minaccia implicita, costrinse BA AT, titolare dell'eserciZI commerciale "Animal House", a consegnare la somma di Euro 250,00, in SS, in epoca prossima all'11 marzo 2006, con la contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Dopo aver subito la predetta estorsione, il BA AT avrebbe aiutato, secondo l'imputaZIne, gli autori del reato ad eludere le investigaZIni dell'Autorità, negando di aver ricevuto richieste estorsive ed affermando di non aver subito atti intimidatori;
fatto commesso in SS, l'8 maggio 2006, con la pur contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. La sentenza di primo grado, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui sopra, ha condannato il BA AT alla pena di un anno e mesi sei di reclusione. La sentenza di appello, esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ha ridotto la pena a mesi nove di reclusione,
confermando la già disposta sospensione condiZInale. 11.2. Sentenze.
La penale responsabilità del BA AT è fondata dai giudici di merito sul contenuto della conversaZIne telefonica in data 11/03/2006 tra RB ET e RE TO, nella quale quest'ultimo informa l'interlocutore di essersi recato da BA AT per chiedere la somma di Euro 200,00 e di averla ottenuta, provvedendo quindi alla ripartiZIne di essa tra i sodali con la consegna di Euro 50,00 per ciascuno.
La negaZIne del BA AT del fatto storico di cui sopra integrerebbe, sul piano materiale e su quello psicologico, il delitto di favoreggiamento contestato e, nel contempo, dimostrerebbe l'inquinamento ambientale per la pervasiva presenza di consorterie malavitose generante, negli imprenditori sottoposti a pressione estorsiva, assoggettamento ed omertà tradottisi, nel caso specifico, nel mendacio del BA AT integrante il contestato favoreggiamento.
11.3. Ricorso.
Risulta presentato dal BA AT tramite il suo difensore, avvocato TO Silvestro, il quale deduce due motivi. a) ViolaZIne di legge e viZI di motivaZIne, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relaZIne alla ritenuta sussistenza del delitto di favoreggiamento sotto il profilo dell'elemento psicologico.
Il dolo generico, postulato dal delitto di favoreggiamento, deve escludersi ogni qualvolta l'aiuto prestato, benché tale da frustrare in concreto l'attività di investigaZIne o di ricerca dell'autorità, non risulti tuttavia essere stato soggettivamente diretto a tale scopo: nel caso di specie, l'imputato avrebbe agito, all'evidenza, soltanto ed esclusivamente per l'indomabile e giustificata paura che nutriva verso la persona oggettivamente favorita, come peraltro incidentalmente riconosciuto dalla stessa Corte di appello a pag. 134 della sentenza.
b) ViolaZIne dell'art. 133 c.p. in relaZIne all'art. 62 bis c.p. e difetto di motivaZIne sul punto, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per non avere operato, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 la riduZIne di un terzo della pena base per le riconosciute attenuanti generiche, sebbene tale riduZIne fosse stata compiuta dal giudice di primo grado dopo aver ritenuto le medesime attenuanti prevalenti sulla circostanza aggravante di cui al suddetto art. 7.
11.4. Esame dei motivi.
a) Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente confonde il dolo generico postulato dal delitto di favoreggiamento, che consiste nella volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigaZIni o alle ricerche dell'autorità (Sez. 1^, n. 8786 del 06/05/1999, dep. 08/07/1999, Nicolosi, Rv. 214886; conformi: Sez. 6^, n. 44756 del 29/10/2003, dep. 20/11/2003, Bevilacqua, Rv. 227159; Sez. 6^, n. 24035 del 24/05/2011, dep. 15/06/2011, Izzo, Rv. 250433), con i motivi ovvero i moventi psicologici della condotta, integrati, nel caso di specie, dal timore di essere esposto, in caso di veritiere dichiaraZIni sugli autori dell'estorsione subita, alla violenta reaZIne dell'associaZIne mafiosa di appartenenza delle persone favorite. Al riguardo la sentenza impugnata annota, con motivaZIne adeguata e coerente, esente da vizi logici e giuridici, che il mendacio del BA AT rivela la sua conoscenza dello spessore criminale di uno degli autori dell'estorsione subita, identificato nell'RE TO, non sussistendo altra plausibile spiegaZIne della negata daZIne di denaro diversa dal timore del BA AT di esporsi a rappresaglie in conseguenza dell'ammissione di essere stato vittima del reato e della rivelaZIne dei suoi autori. b) Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente denuncia una sorta di reformatio in peius attuata dalla sentenza di appello rispetto a quella di primo grado, per avere quest'ultima applicato la riduZIne massima di un terzo sulla pena base determinata per il delitto di favoreggiamento personale (01), in conseguenza delle riconosciute attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito dalla L. n. 203 del 1991, peraltro in violaZIne del comma 2 della stessa norma, mentre la sentenza di appello, pur avendo escluso la suddetta aggravante ad effetto speciale, avrebbe omesso di applicare sulla pena base di un anno di reclusione la massima riduZIne di 1/3 per le attenuanti generiche. Tale assunto è in contrasto col chiaro contenuto della sentenza del Tribunale, la quale, alla pagina 292, nel determinare in anni uno e mesi sei di reclusione la pena irrogata al BA AT per il delitto di favoreggiamento semplice, stante il giudiZI di prevalenza delle attenuanti generiche, non specifica l'entità della pena base e, neppure, la misura della riduZIne per le dette attenuanti, sicché la pena rideterminata nella minore misura di mesi nove di reclusione dal giudice di appello che, invece, specifica la pena base di un anno, è pienamente legittima e certamente non peggiorativa rispetto al trattamento sanZInatorio subito dal BA AT in primo grado.
Segue il rigetto del ricorso proposto da BA AT. 12. RD AN.
12.1. Capo di imputaZIne e condanna.
Con la sentenza di primo grado è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e con la sospensione condiZInale della pena, per il delitto di favoreggiamento personale di cui al capo L1).
Con la sentenza di appello, esclusa la suddetta aggravante ad effetto speciale, la pena è stata ridotta a quella di mesi sei di reclusione, con conferma nel resto.
Al OR AN è contestato, quale socio proprietario della RO S.p.A., insieme a EL HE e NT AN, rispettivamente capocantiere e ingegnere incaricato dei lavori (assolti in primo grado ex art. 530 c.p.p., comma 2), di avere aiutato gli autori delle estorsioni ascritte ai capi J) ed L), ad eludere le investigaZIni dell'autorità, negando di aver subito richieste estorsive e, in particolare, il OR AN affermando di aver corrisposto al dipendente RT OV 5.000 euro a titolo di prestito;
fatti commessi in SS, il 4, il 5 e il 7 luglio 2006, rispettivamente, da parte del EL HE, del OR AN e del D'RI MA. I reati di cui ai capi J) ed L), richiamati nel capo di imputaZIne sub LI), attengono, il capo J), all'estorsione diretta dal carcere da IT NI, tramite la moglie, TR AN, e materialmente eseguita da TU NZ e IM CI, in danno dei responsabili dell'impresa RO s.p.a., EL HE, OR AN e NT AN, costretti a corrispondere all'associaZIne di tipo mafioso periodicamente somme di denaro variabili tra i 1.000,00 e i 1.500,00 Euro a cadenza mensile e in occasione di festività, nonché ad impegnarsi ad assumere alle dipendenze del cantiere edile sito in SS, località Maregrosso, persone indicate dal IT NI (in SS, nel luglio del 2006); e, il capo L), all'estorsione attuata in concorso da D'RI MA e RT OV, il primo come mandante e il secondo come autore materiale, costringendo i predetti responsabili della RO ad assumere alle dipendenze del cantiere edile, in località Maregrosso, lo stesso RT OV e a consegnare a quest'ultimo la somma di Euro 5.000,00 (in SS, nel luglio 2006 e in data antecedente e prossima). 12.2. Sentenze.
La Corte di appello preliminarmente esamina e respinge l'ecceZIne difensiva di violaZIne della correlaZIne tra imputaZIne contestata e sentenza.
Tale ecceZIne era fondata sul fatto che la presunta estorsione in relaZIne alla quale si sarebbe consumata la condotta favoreggiatrice, imputata al OR AN, sarebbe stata attuata nell'anno 2005 ovvero nei primi mesi del 2006 (e non nel 2006 come indicato nei capi J ed L), in danno della "Risanamento Milazzo s.r.l. e non dellà RO s.p.a."(come indicato nel capo L1), essendo il OR AN semplice socio della prima società e non legale rappresentante di essa, come postulato nel medesimo capo L1) di cui risponde.
La Corte territoriale ha osservato l'esattezza del tempo del commesso reato, giacché il mendacio attribuito al OR AN, consistito nella negaZIne delle estorsioni subite, così aiutando gli autori delle condotte illecite ad eludere le ricerche dell'autorità, si consumò il 5 luglio 2006, in sede di informaZIni da lui rese agli inquirenti, come correttamente contestato nel capo L1); la condotta ascritta all'imputato risulta chiaramente individuata, nel suo nucleo storico essenziale, nella negaZIne delle condotte estorsive del clan mafioso IT-RB-D'RI e della imposta assunZIne di RT OV, esattore della somma estorta di Euro 5.000,00 per conto dell'associaZIne mafiosa;
il nome originario della società vessata, corrispondente a quello di "Risanamento Milazzo s.r.l.", successivamente mutato in "RO s.p.a." nel marzo 2006, fermi l'oggetto e la compagine sociali e la posiZIne di "socio proprietario" del OR AN, già investito della rappresentanza di fatto e, successivamente, anche di quella legale dell'impresa con nuova denominaZIne, integrerebbe circostanza marginale, comunque emersa e chiarita nel corso del dibattimento, svoltosi con la partecipaZIne dell'imputato e, dunque, nel pieno rispetto del contraddittorio e delle prerogative difensive. Nel merito, la Corte territoriale, come già il Tribunale nella sentenza di primo grado, ha apprezzato le seguenti prove del reato de quo: le dichiaraZIni di TO TO, sostanzialmente costanti sui punti essenziali del racconto (iniziale gestione dell'estorsione da parte del IT NI e dei suoi accoliti;
successivo inserimento di D'RI MA tramiti i suoi uomini di fiducia tra cui il fratello di RT FA, individuato in RT OV;
le conseguenti friZIni, all'interno del gruppo criminale, tra il IT NI e il D'RI MA e l'intervento di RB ET al fine di comporre la vicenda);
i risultati delle intercettaZIni ambientali: in particolare, l'eloquente conversaZIne del 21/07/2005 tra il IT NI e la moglie circa l'avvio dell'estorsione sotto la direZIne dello stesso IT NI tramite IM CI, detto "ZI frittella", recatosi sul cantiere edile di Maregrosso, ottenendo una prima disponibilità dell'impresa a consegnare la somma di Euro 2.000,00 e a soddisfare due richieste, intendendosi con tale termine due richieste di assunZIne, e le successive conversaZIni, con reiterati e inequivocabili riferimenti al RT OV come operaio da assumere ed effettivamente assunto in corrispettivo della "proteZIne" assicurata al cantiere dalla cosca mafiosa (in particolare la formalizzaZIne dell'assunZIne avvenne il 7/09/2005, ma ciò non contrasta, secondo il rilievo della Corte di merito, col fatto che il RT OV avesse iniziato a lavorare già nel precedente mese di agosto, come emerso da un ulteriore dialogo registrato il 10/08/2005 tra il IT NI e la TR AN).
Le discrasie nel racconto del TO TO in punto di numero di cantieri della RO interessati dalle condotte estorsive (due indicati in sede di controesame mentre precedentemente ne aveva indicato solo uno), importo dei lavori appaltati (indicato inizialmente per evidente errore in L. 5.000, da intendersi come Euro 5.000,00, e successivamente in Euro 25.000,00, per poi correggere quest'ultimo dato, riferito dal collaboratore ad un'altra estorsione su un appalto di maggior valore presso il Molo Norimberga di SS), e identità degli autori materiali delle condotte estorsive (avendo precisato, solo in un secondo momento, il nome di TU NZ, come emissario di IT NI, in pendant con RT OV, emissario di D'RI MA), ebbene tutti i predetti elementi sarebbero marginali e non inficerebbero l'intrinseca attendibilità del nucleo essenziale delle dichiaraZIni del TO TO sul complesso fatto estorsivo, sviluppatosi nel tempo.
Le ulteriori circostanze emerse dai dialoghi intercettati (importo dei lavori, presenza di cavalli sul cantiere, intervento della polizia contestuale ad una visita di un emissario del clan, tale salvatore, allontanatosi immediatamente dal sito, interlocuZIne con il figlio del titolare dell'impresa), le quali renderebbero incerta l'individuaZIne del cantiere sottoposto ad estorsione proprio in quello di Maregrosso, gestito dalla Risanamento s.r.l. divenuta RO s.p.a., non meritano, secondo il giudice di appello, gli approfondimenti istruttori richiesti dall'appellante con la rinnovaZIne del dibattimento;
con la precisaZIne che il certificato di stato di famiglia del OR AN, recante la data del 23/09/2011, prodotto dalla difesa e acquisito nel giudiZI d'appello, dal quale emergono come componenti del nucleo familiare solo l'imputato e la moglie, non è significativo per escludere che il cantiere taglieggiato fosse proprio quello del OR AN, perché non rappresentativo della situaZIne esistente negli anni 2005-2006 in cui si collocano le condotte estorsive contestate col riferimento, in un dialogo intercettato, al contatto degli estorsori con il "figlio" del titolare.
Lo stesso OR AN, nelle informaZIni rese alla polizia il 5 luglio 2006, aveva ammesso, come annota il giudice di appello, di essere stato già titolare della Risanamento Milazzo s.r.l. prima che diventasse RO s.r.l., sicché l'imposta assunZIne del RT OV, come la daZIne delle somme di denaro alla cosca mafiosa, non poterono essere da lui ignorate ne' essere da altri disposte.
Rileva ancora la Corte d'appello che il OR AN aveva riconosciuto la daZIne della somma di Euro 5.800,00 al RT OV con due assegni, l'uno di Euro 2.500,00 e l'altro di Euro 3.300,00 imputandola ad un prestito restituito dal lavoratore con trattenute sulle buste paga, che però risultavano pari a zero, costituendo, quindi, secondo la Corte di merito, un mero artificio contabile per giustificare le somme erogate al RT OV su pressione e a beneficio del gruppo criminale che aveva imposto la sua assunZIne.
12.3. Ricorso.
È proposto dal OR AN tramite il difensore, avvocato Isabella Barone, la quale deduce ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e), la nullità della sentenza d'appello per i seguenti tre motivi.
a) Contrariamente a quanto apoditticamente accreditato in sentenza, avrebbe dovuto essere accolta la dedotta ecceZIne di nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p., nella misura in cui la contestaZIne riguardava (e riguarda) una presunta condotta posta in essere dal OR AN in data 5/07/2006, nella qualità di socio proprietario della RO s.p.a., in riferimento ad un'attività estorsiva di cui si assume la mendace negaZIne da parte dell'imputato, individuata nei capi J) ed L) della rubrica come commessa in data antecedente e prossima al luglio del 2006, mentre nel processo ne era emersa la consumaZIne nell'anno 2005 (ovvero nei primi mesi dell'anno 2006) e la presunta vittima era risultata essere la Risanamento Milazzo s.r.l. e non la RO s.p.a.. La violaZIne del principio di correlaZIne tra imputaZIne contestata e sentenza sarebbe palese, essendo stato il OR AN sentito dagli inquirenti su fatti estorsivi dai connotati storici, richiamati nei suddetti capi di imputaZIne sub J) ed L), diversi da quelli reali emersi nel corso processo, sicché il OR AN non avrebbe potuto negare il vero con riguardo a fatti inesistenti, così come contestati, e non sarebbe stato messo nelle condiZIni di difendersi in relaZIne alle diverse condotte presupposte dal delitto di favoreggiamento contestatogli, con la conseguente illegittimità della condanna subita.
b) Il secondo motivo deduce l'inosservanza dei criteri ermeneutici sottesi alla valutaZIne della prova ex art. 192 c.p.p. (ivi compreso il terzo comma di essa); la mancata assunZIne di una prova decisiva pur richiesta dalla parte, in spregio all'art. 190 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 603 c.p.p., commi 1, 2 e 3; la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivaZIne, in violaZIne dell'art. 125 c.p.p., per inosservanza dei doveri di completezza, correttezza e coerenza nell'esame del materiale probatorio acquisito, travisamento del fatto e travisamento della prova: in particolare, sarebbe stata ritenuta la sussistenza dell'attività estorsiva in contestaZIne, asseritamente posta in essere ai danni della RO e/o della Risanamento Milazzo s.r.l., e la responsabilità del prevenuto per il capo L1), malgrado fosse ben identificabile, sulla base degli atti, il diverso soggetto cui eventualmente imputare l'acquiescenza rispetto al reato di cui all'art. 629 c.p., corrispondente al legale rappresentante, all'epoca, dell'impresa vessata (Risanamento Milazzo s.r.l. e non RO s.p.a.).
Sono evidenziati, nel corpo di tale motivo, le contraddiZIni in cui sarebbe incorso il TO TO nelle dichiaraZIni rese al pubblico ministero il 17/1/2007 e, quindi, in dibattimento nel corso dell'esame in data 16/12/2009 e, in sede di controesame, il 7/09/2010, tali da togliere ogni attendibilità alle medesime dichiaraZIni, rivelandone la contaminaZIne con altre risultanze investigative e probatorie, conosciute dal TO TO perché imputato nel medesimo processo.
I risultati delle intercettaZIni ambientali del 21 e 28 luglio 2005, del 2 e 10 agosto 2005 nonché del 3 novembre 2005 lascerebbero intendere, secondo il ricorrente, che diverso era il cantiere sottoposto ad estorsione, sicché alcun reato di favoreggiamento poteva essere stato commesso dal OR AN nella misura in cui egli nulla aveva da ammettere, perché nulla aveva subito. In particolare, tale diversità discenderebbe dal richiamo di due cantieri, effettuato dal TO TO;
dal valore dei lavori appaltati diversamente indicato;
dalla riferita circostanza dello staZInamento di cavalli nel cantiere;
dalla richiamata presenza della polizia in esso;
dal riferito rapporto trattenuto col figlio del titolare, circostanze tutte che avrebbero imposto un approfondimento istruttorio per la puntuale individuaZIne del cantiere tartassato, mentre la Corte aveva immotivamente negato tale approfondimento e, in particolare, quello diretto ad accertare quanti cantieri e quante imprese operassero, in quel periodo, in località Maregrosso.
Apoditticamente sarebbe stata affermata la consapevolezza della presunta estorsione da parte del OR AN, sebbene la stessa fosse stata attuata in un periodo nel quale l'impresa si chiamava Risanamento Milazzo s.r.l. e aveva come legale rappresentante il sig. TA NO, persona diversa dall'attuale imputato ed unico abilitato all'assunZIne del RT OV. 3) Il terzo motivo deduce la totale assenza di motivaZIne della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 378 c.p., in difetto del requisito oggettivo del possibile intralcio all'attività investigativa in itinere.
Alla data del 5 luglio 2006 di assunZIne del OR AN come persona informata dei fatti, gli inquirenti già disponevano dei dialoghi intercettati all'interno della casa circondariale di SS e delle trascriZIni eseguite dalla polizia giudiziaria;
così come era stato acquisito agli atti di indagine il verbale ispettivo del 19 ottobre 2005, in cui si dava atto dell'avvenuta assunZIne del RT OV nel cantiere, sicché il silenZI addebitato all'imputato sulla presunta estorsione subita non avrebbe oggettivamente arrecato alcun intralcio all'attività investigativa. E su tale argomentaZIne difensiva la Corte di appello non avrebbe speso neppure una parola.
12.4. Esame dei motivi.
a) Il primo motivo è infondato.
In tema di correlaZIne tra imputaZIne contestata e sentenza, questa Corte, nella sua più autorevole composiZIne, ha affermato che, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformaZIne radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputaZIne da cui scaturisca un reale pregiudiZI dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violaZIne del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestaZIne e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violaZIne è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condiZIne concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputaZIne (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051).
L'obbligo di correlaZIne tra accusa e sentenza non può, dunque, ritenersi violato da qualsiasi modificaZIne rispetto all'imputaZIne originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificaZIne dell'imputaZIne pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato:
la noZIne strutturale di "fatto" contenuta nelle disposiZIni di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va coniugata con quella funZInale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlaZIne tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdiZInale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4^, n. 10103 del 15/01/2007, dep. 09/03/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 4^, n. 41663 del 25/10/2005, dep. 21/11/2005, Cannizzo, Rv. 232423).
In adesione ai canoni interpretativi enunciati, va esclusa la violaZIne del principio di correlaZIne tra l'imputaZIne contestata e la sentenza di condanna nel caso di contestato reato di favoreggiamento personale, ai sensi dell'art. 378 c.p., comma 1, supponente la commissione di un delitto di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità di mafia, ai sensi dell'art. 629 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 quando lo sviluppo dibattimentale del processo che, per definiZIne, è una realtà dinamica e non circoscrivibile in schemi rigidamente predefiniti, riveli un delitto presupposto diverso in elementi non essenziali ed eminentemente formali rispetto a quelli indicati nel capo di imputaZIne, per tempo di consumaZIne dell'estorsione e denominaZIne sociale dell'impresa vessata, ferma la matrice mafiosa della presupposta estorsione, il riferimento di essa ad una specifica compagine criminale e ad autori immutati e la sostanziale identità dell'impresa succuba. Nel caso di specie, il delitto di favoreggiamento contestato al OR AN al capo L1) suppone l'estorsione continuata patita dall'impresa di cui lo stesso imputato era socio proprietario, indicata come RO s.p.a.; tale estorsione è specificata, nei capi J) ed L), come commessa nel luglio 2006 e in data immediatamente prossima, da appartenenti alla cosca mafiosa D'RI-RB- IT, operante in SS.
I risultati delle intercettaZIni telefoniche, noti alla difesa, hanno precisato il tempo dell'attività estorsiva come risalente all'estate del 2005, allorché l'impresa edile, successivamente divenuta RO s.p.a., era denominata Risanamento Milazzo s.r.l. ed era legalmente rappresentata da persona diversa dal OR AN, ferma restando l'identità della compagine e dell'oggetto sociali e la qualità di socio proprietario dell'imputato della medesima impresa variamente denominata.
Tale continuità sociale e imprenditoriale esclude, dunque, la sostanziale immutaZIne del fatto di favoreggiamento personale, per asserita radicale eterogeneità del delitto da esso presupposto rispetto a quello indicato nella contestaZIne del reato di cui all'art. 378 c.p., ascritto al OR AN nel capo L1);
così come l'arretramento temporale dell'estorsione contestata agli stessi soggetti come membri della medesima associaZIne mafiosa, non configura alcuna rilevante modifica dell'imputaZIne derivata. D'altronde, come si evince dal copioso corredo argomentativo dell'appello prima e del ricorso per cassaZIne poi, proposti dal OR AN, egli ha avuto ampia possibilità di difendersi rispetto al fatto ascrittogli come meglio delineatosi e approfondito, nelle sue complesse premesse, nel corso del dibattimento. Segue il rigetto dell'ecceZIne di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., integrante il primo motivo del ricorso proposto dal OR AN.
b) Il secondo motivo è inammissibile perché deduce censure non consentite nel giudiZI di legittimità, postulando in realtà, dietro le copiose denunce di violaZIni di legge e vizi motivaZInali nel triplice profilo previsto dall'art. 616 c.p.p., comma 1, lett. e), un'integrale rivisitaZIne nel merito della decisione impugnata, la quale, invece, esamina puntualmente e risponde in modo adeguato e coerente, senza strappi logici e violaZIni di norme giuridiche, a tutte e a ciascuna delle argomentaZIni critiche qui riproposte dal ricorrente.
È sufficiente, al riguardo, rimandare alle annotaZIni che precedono circa il contenuto della sentenza impugnata e, in particolare, alle pagine 144-154 di essa, dove vengono analiticamente e criticamente esaminati gli elementi di prova generica e specifica del fatto contestato, attraverso il richiamo degli eloquenti contenuti delle intercettaZIni ambientali (in particolare i colloqui in carcere tra il IT NI e la moglie, in data 21/07/2005 e 10/08/2005, che rimandano inequivocabilmente ad un'attività estorsiva in corso presso l'impresa a cui fu imposta l'assunZIne del RT OV, identificabile, senza ombra di dubbio, in quella facente capo al OR AN) e di altre risultanze istruttorie tra cui le dichiaraZIni dello stesso imputato nel verbale delle informaZIni rese ai Carabinieri, in data 5 luglio 2006, integrante il corpo del contestato reato di favoreggiamento, nel quale il OR AN riconobbe l'identità dell'impresa edile, già denominata Risanamento Milazzo s.r.l. e successivamente RO s.p.a., e la sua permanente dirigenza della società nel tempo, ancorché tale TA NO, mero ragioniere presso la Risanamento Milazzo s.r.l., risultasse solo formalmente legale rappresentante di essa (sull'utilizzabilità del verbale delle dichiaraZIni fuorvianti rese alla polizia giudiziaria, costituente corpo del reato di favoreggiamento, da allegare al fascicolo per il dibattimento: v. Sez. 1^, n. 37160 del 07/07/2004, dep. 22/09/2004, Boccuni, Rv. 229790).
La sentenza impugnata, neppure, elude le critiche mosse dal OR AN all'attendibilità dell'identificaZIne del cantiere sottoposto ad estorsione in quello da lui diretto, in località Maregrosso di SS, puntualmente ribattendo, con argomentaZIni non manifestamente illogiche ne' contraddittorie, a tutti i rilievi difensivi circa le presunte contraddiZIni o lacune istruttorie in tema di numero di cantieri vessati e mancata identificaZIne dei cantieri all'epoca operanti nella medesima zona, importo della tangente estorsiva e valore dei lavori appaltati, autori materiali delle richieste estorsive, presenza di cavalli nel cantiere, controllo di polizia coincidente con una visita estorsiva da parte di tale salvatore prontamente allontanatosi come emerso da una conversaZIne intercettata il 21/07/2005, interlocuZIne dell'emissario degli estorsori con un "figlio" del titolare mentre il OR AN non avrebbe figli con lui conviventi (c.f.r. pp. 148-150 della sentenza in cui si replica a ciascun rilievo, di cui pure ragionevolmente si sostiene la marginalità a giustificaZIne della negata rinnovaZIne del dibattimento sulle richieste istruttorie della difesa).
La Corte territoriale, d'altronde, correttamente assume come elemento dirimente, per affermare con certezza l'identificaZIne dell'impresa vessata in quella di cui era socio proprietario il OR AN, l'assunZIne da parte della stessa RO s.p.a., e non da altra impresa, di RT OV, persona di fiducia dell'associaZIne mafiosa e da questa imposta al OR AN come operaio da occupare nel cantiere di Maregrosso. c) Parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato, è il terzo motivo circa il mancato intralcio all'attività investigativa derivato dalle supposte dichiaraZIni menzognere del OR AN in merito alla negata estorsione subita, atteso che lo sviluppo delle indagini, grazie alle già acquisite trascriZIni delle conversaZIni intercettate e alla documentata assunZIne del RT OV, formalmente avvenuta il 7/09/2005, costituivano anticipata conferma delle dichiaraZIni accusatorie successivamente rese dal collaboratore di giustizia, TO TO.
Il delitto di favoreggiamento personale, invero, consiste nel turbamento della funZIne giudiziaria e non richiede che le investigaZIni dell'autorità siano effettivamente fuorviate, bastando che la condotta dell'agente abbia l'attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole a eludere le investigaZIni in corso, per effetto anche di un mero sviamento di queste in ordine alla esatta e puntuale ricostruZIne dei fatti. In particolare, il reato di cui all'art. 378 c.p. è reato di pericolo, e, in quanto tale, rimane integrato da qualsiasi comportamento idoneo, sia pure in astratto, a intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto agente sull'esito delle indagini. Ne deriva che è configurabile il reato qualora il soggetto, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti;
ne' il delitto è escluso dall'eventuale concomitanza di informaZIni già in possesso dell'autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudiZI del singolo (Sez. 6^, n. 539 del 03/11/1997, dep. 19/01/1998, Leanza, Rv. 209237, e successive conformi: Rv. 212345 Rv. 216228 Rv. 236688 Rv. 247405 Rv. 251649). In conclusione, l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità degli altri impone il rigetto del ricorso proposto dal OR AN.
13. A norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, il rigetto dei ricorsi degli imputati RB ET, D'RI MA, ME NZ, IM CI, TR TO, TO NC, BA AT e OR AN, e la dichiaraZIne di inammissibilità dei ricorsi proposti da RB NZ, ZI IO e TA ES impongono la condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali, cui va aggiunta, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinaZIne della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna di RB NZ, ZI IO e TA ES al versamento, ciascuno, di una sanZIne pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro mille, a favore della Cassa delle Ammende.
Nessun provvedimento accessorio, invece, consegue alla pur dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati RB NZ, ZI IO e TA ES, che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi degli imputati RB ET, D'RI MA, ME NZ, IM CI, TR TO, TO NC, BA AT e OR AN, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013