Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2013, n. 48421
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Sentenza 19 giugno 2013

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In tema di estorsione, l'identificazione della persona offesa non costituisce elemento essenziale del reato, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, la responsabilità dell'autore non può essere esclusa dall'essere rimasta ignota la vittima.

Le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne. (Fattispecie in cui la chiamata in correità era stata utilizzata a riscontro di intercettazioni ambientali effettuate in ambiente carcerario).

Non sussiste la violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza di condanna nel caso di contestato reato di favoreggiamento personale, supponente la commissione di un delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, quando lo sviluppo dibattimentale del processo riveli un delitto presupposto diverso in elementi non essenziali ed eminentemente formali rispetto a quelli indicati nel capo di imputazione. (Nella specie, essendo stato contestato un favoreggiamento personale al socio proprietario di una certa impresa per un'attività estorsiva subita nel "luglio 2006 ed in data immediatamente prossima", dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'estorsione era avvenuta nel 2005 quando la ditta aveva una diversa denominazione ed un diverso legale rappresentante, ferma restando l'identità della compagine e dell'oggetto sociali e la qualità di socio proprietario dell'imputato).

Non viola il principio di correlazione tra contestazione e sentenza l'esclusa identificazione della persona offesa in quella indicata nel capo di imputazione, ove restino immutati tutti gli altri elementi essenziali e circostanziali del fatto contestato. (Fattispecie in tema di estorsione nella quale, all'esito del giudizio, il giudice aveva condannato l'imputato, ritenendo provata la condotta delittuosa, ma escludendo che la persona offesa fosse quella indicata nel capo di imputazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2013, n. 48421
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48421
    Data del deposito : 19 giugno 2013

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