Versione
26 ottobre 2000
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Versione
28 novembre 2012
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Art. 322-ter.
(Confisca).
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo ((o profitto))
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
(170)
--------------- AGGIORNAMENTO (170)
La L. 29 settembre 2000, n. 300 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 322-ter del codice penale , introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
(Confisca).
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo ((o profitto))
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
(170)
--------------- AGGIORNAMENTO (170)
La L. 29 settembre 2000, n. 300 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 322-ter del codice penale , introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Commentari • 490
- 1. Reati tributari: Riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 288.8806
[…] Inoltre, l'integrale rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 322-ter cod. pen., contenuto nell'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica). Pertanto, il principio rimane valido anche dopo le modifiche apportate all'art. 322-ter cod. pen. dalla legge n. 190 del 2012 (Sez. 3, n. 23108 del 23/04/2013, Nacci). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/07/2023, n. 33039Provvedimento: […] a prescindere dalla data del fatto, con riguardo alle richieste formulate dopo l'entrata in vigore della norma che lo prevede e non influisce di per sè sull'operatività della confisca di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 6, […] e salvo rimettere in discussione la stessa legittimità del patteggiamento - non oggetto di censure - ne deriva che la confisca è stata sicuramente disposta validamente e legittimamente, trattandosi di misura obbligatoria per legge imposta dall'art. 322- ter cod. pen. non essendosi, […] che prevede la restituzione del prezzo o del profitto del reato quale condizione di ammissibilità del rito, e la norma penale sostanziale dell'art. 322-ter cod. pen., […]Leggi di più...
- art. 444 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 322-ter cod. pen.·
- violazione di legge·
- restituzione profitto reato·
- patteggiamento·
- confisca obbligatoria·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- corruzione