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19 aprile 1942
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15 dicembre 1981
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16 aprile 2002
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6 febbraio 2025
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Art. 2641.
(Confisca).
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. ((337))
Quando non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. ((337))
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell' articolo 240 del codice penale .
-------------- AGGIORNAMENTO (337)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2641, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato".
Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2641, primo comma, cod. civ. , limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»".
(Confisca).
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. ((337))
Quando non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. ((337))
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell' articolo 240 del codice penale .
-------------- AGGIORNAMENTO (337)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2641, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato".
Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2641, primo comma, cod. civ. , limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»".
Commentari • 132
- 1. Il vaglio della Consulta sulla confisca ex art. 2641 c.c.: il principio di proporzionalità come criterio dirimenteAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 18 febbraio 2025 · 290.57492
Giurisprudenza • 80
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 6220Provvedimento: […] nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca diretta delle “cose che servirono a commettere il reato” ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 240 cod. pen., richiamata dal terzo comma dell'art. 2641 cod. civ.: e dunque anche delle somme di denaro utilizzate per commettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità». […] L'identità di ratio, relativamente alla latitudine della posizione del terzo, sin qui descritta, deve ritenersi configurabile anche nel caso di confisca ai sensi degli artt. 2641 cod. civ. e 240 cod. pen. come risultanti per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025. […]Leggi di più...
- Sezioni Unite cassazione·
- legittimazione del terzo·
- confisca diretta·
- giudizio di esecuzione·
- illegittimità costituzionale·
- art. 666 cod. proc. pen.·
- principio di proporzionalità·
- art. 65 d.lgs. 300/1999·
- art. 3 e 27 Cost.·
- confisca per equivalente·
- confisca per sproporzione·
- art. 2641 cod. civ.·
- confisca obbligatoria·
- confisca di prevenzione·
- art. 240 cod. pen.