Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2012, n. 29036
CASS
Sentenza 9 maggio 2012

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In tema di bancarotta, un'operazione distrattiva infragruppo dal carattere marcatamente patologico per la gravità delle condizioni finanziarie di tutte le società coinvolte - idonea, quindi, a determinare un trasferimento di valori connotato da "fraudolenza" - trova inquadramento nella fattispecie di cui al comma primo dell'art. 223 l. fall. e non in quello ex art. 2634 cod. civ., richiamato dal comma secondo dello stesso art. 223.

In tema di bancarotta fraudolenta, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza.

Commentari5

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  • 5Maurizio MeoliAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2012, n. 29036
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29036
Data del deposito : 9 maggio 2012

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