Sentenza 11 giugno 2014
Massime • 1
La truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva dichiarato la prescrizione escludendo l'ipotesi di truffa a consumazione prolungata con riferimento ad una vicenda in cui, dopo l'erogazione di una rata di finanziamento conseguita per effetto di una condotta fraudolenta, erano stati posti in essere ulteriori atti fraudolenti che, finalizzati ad ottenere il pagamento di altri ratei, non erano punibili per la sopravvenuta desistenza dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2014, n. 32050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32050 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 11/06/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 1878
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 37939/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA OM LO, nato a [...], il [...];
MA NT, nato a [...], il [...];
nonché dalla parte civile:
Ministero dello Sviluppo Economico;
avverso la sentenza del 3/2/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'imputazione di truffa;
udito per la parte civile l'avv. RUSSO Vittorio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del Ministero dello Sviluppo Economico;
uditi per gli imputati gli avv.ti CECCONI Federico e BERGODI Costanzo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano confermava la condanna di MA NT e, in parte, di BA OM LO per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria pluriaggravata commesso nelle rispettive qualità, il primo, di amministratore unico e successivamente di presidente del c.d.a. ed il secondo di amministratore di fatto, prima, e di consigliere di amministrazione, poi, di Alchera Solutions s.p.a. (già Isoscavi s.r.l., Optowave s.r.l., Optowave s.p.a. e Elios Solutions s.p.a.) dichiarata fallita il 18 maggio 2006. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale assolveva invece il BA OM dall'imputazione di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per alcuni degli episodi di bancarotta originariamente contestati, provvedendo altresì a revocare la condanna del medesimo al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Ministero dello Sviluppo Economico. Sempre in parziale riforma della pronunzia appellata, la Corte dichiarava inoltre non doversi a procedere nei confronti del MA per il menzionato reato di truffa, avendone rilevato l'estinzione per intervenuta prescrizione e confermando però le statuizioni civili adottate nei suoi confronti anche in relazione a tale reato.
Conseguentemente i giudici milanesi provvedevano a rimodulare il trattamento sanzionatorio riservato agli imputati. L'impianto accusatorio sostanzialmente recepito dai giudici di merito si fonda sull'accusa di aver realizzato attraverso Optowave una frode ai danni dell'allora Ministero delle Attività Produttive, al quale era stata originariamente presentata domanda per accedere ad un finanziamento ex L. n. 488 del 1992, in relazione ad un progetto informatico attinente la telefonia, finanziamento la cui prima rata veniva effettivamente erogata il 17 dicembre 2001. Sfumato nel prosieguo tale progetto il MA - e a partire da una certa data con il concorso del BA OM, succeduto nel controllo della società al precedente controllante - avrebbe così deciso, al fine di non perdere l'occasione di acquisire i fondi pubblici, di sostituirlo con altro attinente lo sviluppo di un "hub" satellitare funzionale alle esigenze dell'Arma dei Carabinieri. Progetto la cui effettiva possibilità di realizzazione sarebbe stata artatamente avvalorata facendo figurare l'assunzione di maestranze e l'acquisto di costosi software necessari alla sua realizzazione e che sarebbe stato di fatto mai coltivato se non simulatamente e all'esclusivo fine di ottenere le restanti rate del contributo pubblico. Evento questo che non si realizzava, anche perché nel 2006 la società vi rinunziava, senza peraltro restituire quanto già percepito. In tale contesto si innesta la contestazione dei fatti di bancarotta, consistenti nella dissipazione di importanti risorse nell'acquisto dei menzionati software, nonché di partecipazioni societarie, marchi e rami d'azienda (che in alcuni casi sarebbero stati rivenduti a prezzo assai inferiore a quello del loro costo) ovvero nella distrazione di alcuni dei suddetti beni, non rinvenuti dal curatore all'apertura della procedura concorsuale.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, nonché, attraverso l'Avvocatura dello Stato, il Ministero dello Sviluppo Economico nella sua qualità di parte civile.
2.1 Il ricorso della parte civile, proposto esclusivamente in relazione alle statuizioni d'interesse assunte nei confronti del BA OM, articola sei motivi.
2.1.1 Con il primo viene dedotta l'errata applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta consumazione del reato di truffa al momento del pagamento della prima rata del contributo (e cioè il 17 dicembre 2001), trattandosi invece di reato a consumazione prolungata in ragione della prevista erogazione frazionata della somma stanziata, il quale si sarebbe pertanto consumato al momento della desistenza dell'imputato o meglio in quello della revoca del finanziamento intervenuta il 18 maggio 2006.
Non di meno la Corte distrettuale avrebbe trascurato che il BA OM, pur intervenendo in una fase successiva al versamento della prima rata, avrebbe prestato un effettivo contributo causale alla consumazione del reato, essendogli egli materialmente occupato della gestione della società e degli acquisti oggetto di dissipazione integranti gli artifici della truffa, nonché avendo proposto le domande per lo svincolo delle ulteriori tranches del finanziamento. Contributo venuto meno solo al momento della rinunzia al finanziamento presentata il 20 marzo 2006.
2.1.2 Con il secondo motivo vengono poi denunziati vizi della motivazione in merito alla ritenuta configurabilità nei confronti del BA OM della fattispecie di cui all'art. 56 c.p., comma 3. Osserva in proposito il ricorrente che la sentenza sarebbe contraddittoria laddove, per un verso, ha ritenuto il reato di truffa a consumazione istantanea - e dunque consumato all'epoca dell'erogazione della prima rata - e per l'altro ha invece assolto l'imputato invocando l'istituto della desistenza volontaria, evidenziando così di non considerare conclusa l'azione criminosa con la materiale percezione della prima tranche del contributo.
2.1.3 Con il terzo e quarto motivo il ricorrente lamenta l'ingiustificata e ingiustificabile revoca non solo delle statuizioni civili adottate nel primo grado di giudizio in favore del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla truffa, ma altresì di quelle conseguite alla condanna del BA OM anche per il diverso reato di bancarotta, la quale è stata invece confermata dalla Corte distrettuale, ancorché in relazione a soltanto alcuni dei fatti contestati. E il quinto motivo rileva come la criticata statuizione si ponga altresì in violazione con il principio devolutivo, atteso che le questioni relative al diritto del suddetto Ministero a costituirsi parte civile anche con riguardo alla bancarotta è stata definitivamente risolta nel primo grado di giudizio con esito positivo per il ricorrente, senza che la relativa ordinanza venisse impugnata con il gravame di merito dall'imputato. Con il sesto motivo, infine, viene evidenziato come nemmeno potrebbe ritenersi il difetto di legittimazione del Ministero alla costituzione ai sensi dell'art. 240 L.Fall., atteso che questa sarebbe stata ammessa per far valere il danno non patrimoniale subito a seguito della commissione del reato.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del MA, dopo una articolata premessa cui in seguito opera frequenti rinvii, propone quattro motivi.
2.2.1 Con il primo deduce violazione di legge in merito alla conferma della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in relazione al reato di truffa, atteso che, una volta ritenuta l'estinzione del medesimo per intervenuta prescrizione e individuato nel 17 dicembre 2001 il momento in cui sarebbe iniziato a decorrere il relativo termine, la Corte distrettuale avrebbe dovuto conseguentemente rilevare come il Tribunale avesse illegittimamente statuito sulle pretese del Ministero dello Sviluppo Economico, atteso che la causa estintiva già si era perfezionata prima della pronunzia della sentenza di primo grado.
2.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, rilevando in proposito come sostanzialmente i giudici d'appello abbiano ignorato i rilievi svolti sul punto con il gravame di merito e le risultanze processuali evocate a sostegno dei medesimi con specifico riguardo alla consistenza del progetto che aveva sostituito quello originariamente posto a fondamento della richiesta del medesimo, nonché all'epoca in cui venne preso in locazione il capannone che avrebbe dovuto ospitare la sua esecuzione e reclutato il personale ritenuto fittiziamente fatto figurare per ingannare l'ente erogante. In tal senso la sentenza si sarebbe limitata a richiamare in maniera apodittica la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p., per di più in presenza di statuizioni civili.
2.2.3 Con il terzo motivo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla conferma della condanna dell'imputato per la bancarotta. In proposito il ricorrente lamenta l'omessa valutazione di alcune circostanze ritenute decisive per un esito contrario a quello assunto, evidenziando come la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare come l'acquisto dei software avvenne in epoca anteriore all'erogazione del finanziamento e con fondi non provenienti dallo stesso ovvero che la realizzazione del progetto non prevedeva l'immediato utilizzo dei medesimi.
Non di meno i giudici d'appello non avrebbero spiegato per quali motivi il MA sia stato ritenuto responsabile del reato contestato, mentre per il coimputato AN, gravato da analoghi addebiti, essi siano giunti ad una decisione di segno opposto. Ancora la sentenza non avrebbe motivato sulla ritenuta natura dissipativa delle condotte contestate, nonché sulle ragioni per cui l'imputato dovrebbe rispondere delle contestate condotte distrattive, una volta acclarato che egli abbandonò la gestione della società ben tre anni prima del suo fallimento.
2.2.4 Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente eccepisce ex art. 606 c.p.p., lett. d), l'omesso esame dell'impugnazione proposta con l'atto d'appello dell'ordinanza dell'1 dicembre 2009 con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta della difesa di depositare i software sottoposti all'esame del curatore e del suo consulente, impedendo così all'imputato di provare come il loro acquisto non fosse ingiustificato.
2.2.5 Il ricorrente, infine, con il ricorso propone ex art. 612 c.p.p., anche istanza di sospensione della condanna civile,
prospettando il grave danno che conseguirebbe alla sua esecuzione attesa la rilevante entità delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili e l'assoluta sproporzione rispetto alla situazione patrimoniale dell'imputato.
2.3 Il ricorso proposto nell'interesse del BA OM articola sette motivi.
2.3.1 Con il primo deduce l'omessa assunzione di prove decisive e il difetto di motivazione in ordine al rigetto delle istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposte dalla difesa dell'imputato e ad oggetto l'esecuzione di una perizia e l'audizione di alcuni testi al fine di accertare l'effettivo valore di mercato dei beni il cui acquisto è stato ritenuto integrare la contestata dissipazione.
2.3.2 Con il secondo e terzo motivo vengono dedotti vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per le condotte dissipative contestate, rispettivamente, ai punti 6 e 7 della prima parte del capo B). Nel primo caso la Corte distrettuale avrebbe riconosciuto la colpevolezza del BA OM per un fatto consumato anteriormente al suo ingresso nella fallita e ciò nonostante avesse contestualmente negato potessero essergli addebitate le analoghe condotte per cui invece era stato parimenti condannato nel primo grado di giudizio e senza fornire adeguata motivazione sui presupposti per concludere in senso difforme nel caso di specie, soprattutto in relazione alla qualifica di concorrente extraneus nel reato implicitamente assunta a fondamento della decisione. Con riguardo al secondo episodio, che parimenti risalirebbe a data anteriore alla formale assunzione di cariche gestionali, il difetto di motivazione sarebbe poi assoluto, essendosi limitati i giudici d'appello ad un generico rinvio adesivo alla sentenza di primo grado, la quale peraltro si era limitata all'apodittico rilievo della mancata giustificazione e della diseconomicità dell'acquisto da parte della fallita della partecipazione di FL s.r.l. detenuta dalla controllante.
2.3.3 Con il quarto e il quinto motivo analoghi difetti di motivazione vengono dedotti con riguardo alle altre condotte dissipative e distrattive contestate all'imputato nella seconda parte del capo B), osservandosi in proposito come la Corte distrettuale avrebbe del tutto ignorato le critiche rivolte in proposito alla sentenza di primo grado con il gravame di merito, omettendo altresì di spiegare a che titolo il BA OM debba rispondere di tali fatti nella sua qualità di mero componente del consiglio di amministrazione e nonostante la fallita fosse guidata da un amministratore delegato ovvero quali elementi comproverebbero il concorso doloso dell'imputato con quest'ultimo.
2.3.4 Ulteriori difetti di motivazione il ricorrente denuncia con il sesto motivo in merito alla conferma del giudizio di equivalenza delle pure concesse attenuanti generiche con le contestate aggravanti e ciò nonostante nel giudizio d'appello il carico delle responsabilità addebitate al BA OM sia stato significativamente attenuato.
Col il settimo ed ultimo motivo viene infine censurato il mancato ridimensionato della provvisionale al cui pagamento l'imputato è stato condannato in favore del fallimento, non avendo la Corte territoriale nemmeno a tal fine tenuto conto della contestuale assoluzione del medesimo da almeno la metà delle accuse, con la conseguente necessità di rivalutare l'entità del danno effettivamente a lui addebitabile. In subordine all'accoglimento di tale ultimo motivo il ricorrente propone ex art. 612 c.p.p., istanza di sospensione dell'esecuzione della provvisionale.
3. Con memoria depositata il 3 giugno 2014 il difensore del MA ha altresì dedotto la sostanziale congruità del progetto Armasat e degli acquisti di software e della Blusat, talché nessuna distrazione sarebbe configurabile a carico dell'imputato trattandosi di costi sostenuti per scopi diretti alla realizzazione dell'oggetto sociale della fallita. Per il resto la memoria ribadisce le doglianze relative all'omesso confronto della sentenza impugnata con le prove a discarico additate con il gravame di merito, al difetto del dolo del reato contestato e di un legame tra le condotte contestate e il dissesto della fallita, nonché la responsabilità del MA, fuoriuscito dalla società in epoca di molto anteriore al suo fallimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei limiti che di seguito verranno esposti.
2. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto (a p. 31 della sentenza impugnata) che nel capo A) fossero state contestate agli imputati due distinte truffe (l'una consumata e l'altra solo tentata) e non un unico reato di truffa c.d. a consumazione prolungata, come invece eccepito dalla parte civile nel primo motivo del suo ricorso.
2.1 Non è in dubbio che, per un consolidato orientamento di questa Corte, tale figura di truffa sia configurabile nell'ipotesi in cui la frode risulti strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento venga rateizzato, con la conseguenza che il momento consumativo del reato - anche ai fini del calcolo della prescrizione - deve ritenersi coincidere con quello della percezione dell'ultima rata del finanziamento, in quanto lo stesso segna la cessazione del progressivo aggravamento del danno causato dalla condotta illecita (ex multis Sez. 2^, n. 3615/06 del 20 dicembre 2005, D'Azzo, Rv. 232956; Sez. 2^, n. 26256 del 24 aprile 2007, Cornello e altri, Rv. 237299). Ma è altrettanto indubbio che tale costruzione giurisprudenziale si fonda sul presupposto che tutte le erogazioni siano riconducibili esclusivamente all'originario comportamento fraudolento, senza che sia necessario per il conseguimento di quelle successive alla prima il compimento da parte dell'agente di ulteriori attività illecite, dovendo altrimenti ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato.
2.3 Nel caso di specie, per quanto risulta accertato dalla sentenza e non contestato dalla parte civile ricorrente, è pacifico che all'iniziale presunta condotta fraudolenta addebitata esclusivamente al MA è conseguita il 17 dicembre 2001 l'erogazione della prima rata del finanziamento e che dunque in tale data si è consumata la prima truffa, perfetta in tutti suoi elementi. Successivamente sarebbero stati posti in essere ulteriori atti fraudolenti (consistiti in estrema sintesi nella artificiosa creazione dell'apparenza di una operatività della fallita, destinataria del finanziamento) culminati nella richiesta da parte del BA OM (poi revocata) del versamento delle ulteriori rate del contributo ministeriale. In altri termini, le ulteriori erogazioni non dipendevano esclusivamente dall'originaria autorizzazione del finanziamento - carpita nell'impostazione accusatoria con l'inganno - ma altresì dall'esito positivo delle verifiche sull'attuazione del progetto finanziato, le quali, a loro volta, venivano ottenute attraverso ulteriori ed autonomi comportamenti fraudolenti. Altrettanto pacificamente, dunque, tali autonome condotte (che la parte civile ricorrente non solo non ha contestato, ma addirittura ha evidenziato al fine di dimostrare un altrimenti insussistente collegamento dell'imputato con l'originaria frode) potevano al più ritenersi integrare un altrettanto autonomo tentativo di truffa, che i giudici dell'appello hanno ritenuto - con valutazione sorretta da adeguata motivazione e dunque insindacabile in questa sede - non perfezionato per la sopravvenuta desistenza dell'imputato.
2.4 Facendo buon governo dei principi illustrati in precedenza, la Corte distrettuale ha dunque correttamente ritenuto prescritto il reato di truffa consumata ed assolto il BA OM dallo stesso, ritenendolo estraneo alla sua consumazione in quanto succeduto nella gestione della fallita dopo l'erogazione del 17 dicembre 2001, nonché dalla successiva tentata truffa ai danni del Ministero per le ragioni riassunte al punto precedente. Ne consegue che i primi due motivi del ricorso della parte civile risultano infondati, dovendosi, quanto al secondo, precisare come la sentenza impugnata non abbia in alcun modo accolto in maniera contraddittoria la ricostruzione del fatto come truffa a consumazione prolungata, ma semplicemente osservato come, anche volendo seguire l'impostazione della ricorrente, comunque il BA OM avrebbe dovuto essere mandato assolto.
3. A completamento delle doglianze avanzate con riguardo al capo A) è ora necessario affrontare quelle contenute nei primi due motivi del ricorso del MA, che sono entrambi fondati.
3.1 In particolare fondato è il secondo motivo, atteso che la Corte distrettuale, una volta rilevata la prescrizione del reato di truffa ascritto all'imputato, ha proceduto a dichiararne l'estinzione assorbendo le censure svolte dal medesimo con il gravame di merito nella valutazione compiuta applicando la regola di giudizio dell'art. 129 c.p.p., senza tenere conto del fatto che il MA era stato condannato in primo grado anche al risarcimento del danno nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, statuizione che la sentenza impugnata ha peraltro confermato.
3.2 In proposito deve infatti rammentarsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273).
3.3 È dunque evidente l'errore commesso dai giudici d'appello, i quali, nel non adeguarsi al menzionato principio pur in presenza di statuizioni civili, hanno omesso di valutare compiutamente i motivi d'appello e procedere ad un esaustivo apprezzamento della responsabilità dell'imputato, con la conseguenza che la conferma delle menzionate statuizioni civili risulta sostanzialmente immotivata e il MA è stato pretermesso nel suo diritto ad una cognizione piena della materia oggetto del processo.
3.4 Non di meno deve evidenziarsi che, una volta individuata la consumazione del reato con l'erogazione della prima rata del finanziamento, i giudici d'appello avrebbero dovuto altresì accertare se al momento della pronunzia della condanna in primo grado (il 2 febbraio 2010) il relativo termine di prescrizione si fosse eventualmente già compiuto, circostanza che avrebbe comunque comportato la revoca delle menzionate statuizioni civili adottate dal giudice di prime cure. Verifica questa che non è possibile svolgere in via suppletiva in questa sede, atteso che non sono stati trasmessi i verbali relativi al dibattimento dinanzi al Tribunale e all'udienza preliminare, invece necessari per valutare se in quelle fasi si siano verificate eventuali sospensioni del corso della prescrizione, altrimenti compiutasi il 17 giugno 2009, atteso che all'imputato devono applicarsi i più favorevoli termini introdotti dalla L. n. 251 del 2005, in quanto al momento della sua entrata in vigore ancora non era stata pronunziata la sentenza di primo grado.
4. Fondate sono anche alcune delle doglianze avanzate dai due imputati con riguardo al reato contestato sub B).
4.1 Innanzi tutto fondata risulta la lamentela contenuta nel terzo motivo del MA concernente il difetto di motivazione della sentenza impugnata sulla natura non artificiosa dell'originario progetto presentato al Ministero dall'imputato per accedere al contributo pubblico. Infatti con il gravame di merito l'imputato aveva prospettato la reale volontà di realizzarlo, la quale avrebbe tra l'altro trovato conforto nell'impiego di risorse della società per l'acquisto dei software necessari alla sua realizzazione senza attendere l'erogazione dei fondi pubblici (circostanza non specificamente confutata dalla Corte territoriale), nonché il suo effettivo valore. Sempre con i motivi d'appello era stato conseguentemente evidenziato come le acquisizioni e gli acquisti contestati come oggetto di dissipazione fossero invece effettivamente funzionali all'esecuzione del suddetto progetto, il cui abbandono doveva essere imputato esclusivamente alle decisioni assunte da quella che era allora la controllante della fallita. In definitiva la difesa aveva obiettato come arbitrariamente fosse stata ritenuta configurabile la bancarotta patrimoniale in relazione a condotte che al più rivelavano un affare abortito.
4.2 In effetti la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alle descritte obiezioni, nemmeno implicitamente, accomunando invece in maniera indiscriminata i due segmenti della vicenda pur riconosciuti in qualche misura come autonomi dagli stessi giudici d'appello e senza distinguere le diverse condotte contestate al MA, la cui eterogeneità richiedeva invece un approccio più analitico o quantomeno una effettiva spiegazione delle ragioni per cui le stesse indistintamente potevano ritenersi riconducibile ad un disegno criminoso unitario.
4.3 Quanto poi all'unico fatto di distrazione imputato al MA (quello sub BI n. 3), fondato è il rilievo contenuto sempre nel terzo motivo del suo ricorso sulla sostanziale omissione di qualsiasi motivazione sulla sua effettiva addebitabilità all'imputato, nonostante egli avesse dismesso qualsiasi carica societaria ben tre anni prima del fallimento. Motivazione resa necessaria dalle obiezioni svolte in proposito con il gravame di merito, nonché dall'insegnamento di questa Corte, per cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore - di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti (Sez. 5^, n. 172/07 del 7 giugno 2006, Vianello e altri, Rv. 236031).
4.4 Manifestamente infondata è invece l'ultima censura svolta con il terzo motivo del MA, atteso che l'assoluzione dello AN è stata motivata dalla Corte distrettuale sulla base di argomentazioni che attengono il ritenuto difetto dell'elemento psicologico in capo al coimputato e che dunque non possono logicamente ritenersi contraddittorie con l'affermata responsabilità del ricorrente.
5. Venendo alle doglianze del BA OM, fondate risultano quelle avanzate con il secondo e terzo motivo in relazione alla ritenuta responsabilità del medesimo per le condotte dissipative conteste sub BI nn. 6 e 7.
5.1 In proposito va osservato come la Corte territoriale abbia dapprima escluso l'addebitabilità all'imputato di tutte quelle condotte di bancarotta consumate antecedentemente al suo formale ingresso nel ceto gestorio della fallita in assenza della prova del suo concorso causale alla loro commissione, salvo poi operare una eccezione proprio per quelli ricordati in precedenza, ma in maniera sostanzialmente apodittica e contraddittoria rispetto ai principi richiamati poco prima.
5.2 Ed infatti, quanto alla dissipazione del valore della quota di FL (capo BI n. 7) la sentenza invero non spende nemmeno una parola per giustificare la decisione, mentre in relazione all'acquisto del software IO DA IN si limita a inferire il coinvolgimento del BA BA dal fatto che la società venditrice fosse in realtà controllata dal medesimo, inducendone - in maniera del tutto congetturale in assenza di elementi ulteriori però non menzionati dalla motivazione - la partecipazione dell'imputato all'ideazione di un disegno diretto alla spoliazione della fallita.
5.3 Parimenti fondati sono il quarto e il quinto motivo, nella misura in cui lamentano il difetto di motivazione sul titolo in ragione del quale il BA OM è stato ritenuto responsabile dei fatti di bancarotta addebitatigli. Dalla sentenza risulta infatti che l'imputato formalmente ricopriva la mera carica di consigliere d'amministrazione della fallita, la quale era invece diretta da un amministratore delegato. In tal senso era quindi dovere della Corte territoriale - peraltro sollecitata sul punto anche con il gravame di merito - precisare gli elementi da cui potesse inferirsi che l'imputato aveva agito come amministratore di fatto della fallita o che gli era attribuibile, in riferimento ad ognuno dei singoli fatti oggetto di contestazione, la qualifica di concorrente extraneus, dovere al quale invece i giudici d'appello sono venuti meno.
6. L'accoglimento dei motivi illustrati in precedenza comporta l'assorbimento del quarto del ricorso del MA e del primo e del sesto di quello del BA OM, nonché l'impossibilità di accogliere le istanze ex art. 612 c.p.p., avanzate da entrambi i ricorrenti, atteso che la sospensione della condanna civile può essere disposta esclusivamente nella pendenza dei ricorsi. Analogamente assorbiti allo stato devono ritenersi anche il terzo e quarto motivo del ricorso della parte civile, dovendosi peraltro precisare in proposito come in astratto fosse fondata la lamentela relativa all'illegittimità della revoca delle statuizioni civili assunte in suo favore con la sentenza di primo grado anche per il reato di bancarotta.
7. In conclusione, in accoglimento dei ricorsi degli imputati, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, alla quale, con riguardo al reato di cui al capo A) ed in relazione alla posizione del MA, spetterà pregiudizialmente il compito di accertare l'eventuale compimento del termine di prescrizione del medesimo in data antecedente alla pronunzia di primo grado, provvedendo di conseguenza in merito alle relative statuizioni civili in caso di esito positivo di tale verifica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati in accoglimento dei ricorsi da essi presentata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta il ricorso della parte civile Ministero dello Sviluppo Economico, limitatamente ai primi due motivi, dichiarando assorbiti, allo stato, gli altri. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014