Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una "immutatio veri" di per sé non costituente il reato di falso. (Nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l'indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l'erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile).
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- 1. Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …
Leggi di più… - 2. Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblicheGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 20 marzo 2017
di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2013, n. 35197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35197 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 02/07/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1568
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 9692/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE;
nei confronti di:
RD UD N. IL 31/10/1949;
ITALESSE SRL;
avverso l'ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE, del 03/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentite le conclusioni del difensore di fiducia di CI DI ed Italesse srl, avvocato Seiboldi Riccardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trieste, quale giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha annullato il sequestro preventivo della somma di Euro 203.253 disposto in data 4 dicembre 2012 dal g.i.p. dello stesso Tribunale ed eseguito il 13 dicembre 2012 dal p.m. su un conto corrente intestato ad ITALESSE S.R.L.; la predetta misura cautelare reale era stata emessa in danno di RD UD, legale rappresentante p.t. della ITALESSE s.r.l., indagato del delitto di cui all'art. 640 bis c.p.. Ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1. erronea applicazione di norme processuali;
2. erronea applicazione dell'art. 640 bis c.p. e dell'art. 1 c.p.;
3. erronea applicazione della L.R. Friuli Venezia Giulia (FVG) n. 4 del 2005.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Trieste per nuova decisione. In data 24 giugno 2013 è stata depositata per conto dell'indagato una memoria con la quale si chiede dichiararsi inammissibile per difetto di specificità, o rigettarsi per infondatezza, il ricorso. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il p.m. lamenta che il Tribunale del riesame non abbia rispettato "i limiti al potere cognitivo imposti dall'art. 324 c.p.p.", dovendo escludersi che "il Tribunale, in sede di riesame reale, possa operare un accertamento sul merito dell'azione penale. Il Collegio, invece, (...)ha di fatto operato una valutazione nel merito invece di limitarsi a verificare se gli elementi indicati dal GIP fossero congrui rispetto alle emergenze delle indagini e consentissero di inquadrare la fattispecie accusatola in quella tipica"; dopo avere esemplificativamente indicato alcuni passaggi ritenuti "critici" della motivazione del provvedimento impugnato, conclude osservando che "il Tribunale si è spinto a rilevare incongruenze nelle annotazioni di polizia giudiziaria, ad analizzare addirittura accertamenti che non fanno parte dell'imputazione, a valutare l'attendibilità di dichiarazioni testimoniali a causa di una verbalizzazione riassuntiva che non consentirebbe di comprendere appieno e di fare chiara luce su un'attività pluriennale svolta dai consulenti. Inoltre ha analizzato l'esito di dichiarazioni testimoniali omettendo però di riportare passaggi importanti delle stesse".
Lamenta, inoltre, che il tenore della contestazione sia stato equivocato, poiché non si è mai inteso affermare che le spese in relazione alle quali l'indagato aveva chiesto ed ottenuto di accedere ai contributi regionali de quibus non fossero state sostenute o fossero state non correttamente contabilizzate;
essa fondava, invece, "sulla semplice constatazione che le spese sono state sostenute per ragioni diverse da quelle indicate nel progetto e nella documentazione presentata in sede di rendicontazione. In questo senso il progetto sarebbe falso, in quanto esprimerebbe una falsa intenzione, un progetto che l'impresa non intendeva realizzare con le modalità descritte. Allo stesso modo le spese rendicontate sarebbero false non perché non sostenute, ma perché sostenute per ragioni diverse da quelle indicate nella descrizione delle prestazioni". Lamenta, infine, che erroneamente il Tribunale abbia qualificato la L.R. FVG n. 4 del 2005 come integratrice del precetto penale di cui all'art. 640 bis c.p., e la abbia peraltro considerata sfornita della necessaria tassatività, e come tale non idonea a far ritenere false le dichiarazioni de quibus;
in realtà, ai fini della ricostruzione della fattispecie di reato ipotizzata e contestata, la legge regionale de qua non integra l'art. 640 bis c.p., che peraltro non costituisce norma penale in bianco, e quindi non necessita "di norma extrapenale che ne definisca un elemento costitutivo o un presupposto della fattispecie. Nel caso in esame la norma regionale disciplina semplicemente i presupposti della concessione del contributo e ne regolamenta finalità e modalità indicando all'ente gestore quali siano i criterì di erogazione del pubblico beneficio".
1.1. Appare, pertanto, evidente che le doglianze del ricorrente sono specifiche, poiché il ricorso indica compiutamente le norme che si assume essere state violate, e le ragioni per le quali ciò si assume.
Le contrarie argomentazioni dell'indagato che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, appaiono, pertanto, assolutamente infondate.
2. Come correttamente premesso dal p.m. nella richiesta di sequestro e dal g.i.p. nel conseguente decreto, la L.R. FVG n. 4 del 2005 ha disciplinato la concessione di incentivi alle piccole e medie imprese (PMI) per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, al fine di finanziare progetti innovativi, ed attraverso essi procurare lo sviluppo tecnologico e commerciale delle PMI beneficiarie e, ad un tempo, dell'intero territorio della Regione.
Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo erano specificamente individuati (ex art. 3, comma 2, della Legge Regionale):
a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business pian, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
b) nel ricorso ad un manager a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business pian predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso business pian e in vista di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, Ezit e Consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 3, comma 2, (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
e) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).
Per favorire il ricorso delle PMI agli strumenti anzidetti, la regione FVG ha ritenuto di concedere degli incentivi economici alle PMI in qualsiasi forma costituite, singole od associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale (artt. 4 e 5);
ai sensi dell'art. 6, le domande di ammissione all'incentivo dovevano, tra l'altro, contenere, un progetto di sviluppo competitivo, articolato in un business pian, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'art. 3, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo.
Ai fini dell'applicazione della legge per business pian si intendeva (art. 2) un "documento scritto che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti di un progetto imprenditoriale. Il business pian si compone di una parte descrittiva e di una analitica. Nella parte descrittiva viene presentato il piano relativo alle azioni strategiche che l'impresa intende avviare relativamente alla propria missione, al proprio sistema di offerta, al mercato di riferimento, al posizionamento nei confronti dei concorrenti, alle politiche di marketing e all'assetto organizzativo. La seconda contiene le proiezioni economico-finanziarie degli effetti di tali azioni, necessarie a dimostrarne la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria".
2.1. Il p.m. contesta all'indagato, in qualità di amministratore p.t. di ITALESSE s.r.l., di avere posto in essere raggiri ed artifizi, consistiti nell'allegare alla domanda di accesso ai predetti contributi regionali un business pian contenente voci di spesa false, in quanto effettivamente sostenute, ma per causali diverse: tenendo conto delle causali effettive, le spese de quibus non sarebbero state finanziagli ai sensi della L.R. FVG n. 4 del 2005, ma lo divenivano in relazione alle (non vere) causali indicate nel business pian.
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che le dedotte violazioni di plurime leggi sono effettivamente sussistenti, e viziano radicalmente l'impugnato provvedimento.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già chiarito che la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640 bis c.p. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p. e non figura autonoma di reato (Sez. un., n. 26351 del 26 giugno 2002, P.G. in proc. Fedi, rv. 221663); e può ritenersi assolutamente pacifico (contrariamente a quanto sembra ritenere il Tribunale) che l'art. 640 c.p. non costituisca norma penale in bianco, non rinviando per la specificazione od integrazione del precetto ne' ad atti normativi di grado inferiore ne' a provvedimenti della P.A..
3.2. La fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. è senz'altro integrata anche dalla contestata presentazione di dichiarazioni attestanti cose non vere (Cass. pen., sez. 2, n. 21609 del 18 febbraio 2009, Danese, rv. 244539; sez. 2, n. 32849 del 26 giugno 2007, Mannarà, rv. 236966), cui sia conseguita l'erogazione del contributo da parte dell'ente pubblico per effetto di una induzione in errore circa i presupposti che lo legittimano.
Questi sono i termini entro i quali le false dichiarazioni de quibus hanno costituito oggetto di contestazione: sono, pertanto, del tutto prive di giuridico fondamento le copiose argomentazioni del Tribunale in ordine all'insussistenza di un falso penalmente rilevante ed alla sussistenza di presunte - ma non bene individuate, e comunque assolutamente insussistenti - violazioni del principio di tassatività, non condivisibilmente richiamato.
3.2.1. Diversa questione (non dibattuta inter partes) è quella dei rapporti con la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., alla quale questa Corte Suprema (Sez. un., n. 16568 del 19 aprile 2007, Carchivi, rv. 235962) ritiene riconducibili solo o comunque soprattutto quelle condotte cui non consegua un'induzione in errore o un danno per l'ente erogatore, precisando che "l'accertamento dell'esistenza di un'induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito".
3.3. Infine, per quanto riguarda l'ambito del controllo del giudice del riesame (e, conseguentemente, del giudice di legittimità) sull'esistenza dei presupposti del sequestro preventivo, si è chiarito che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame (o della Corte di cassazione) non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. un., n. 7 del 23 febbraio 2000, Mariano, rv. 215840; sez. 2, n. 12906 del 14 febbraio 2007, P.m. in proc. Mazreku, rv. 236386; sez. 1, n. 21736 dell'1 maggio 2007, Ciatrella, rv. 236474; sez. 4, n. 23944 del 21 maggio 2008, P.m. in proc. Di Fulvio, rv. 240521).
Peraltro, la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato;
pertanto, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice del riesame nella motivazione dell'ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (Cass. pen., sez. 4, n. 15448 del 14 marzo 2012, Vecchione, rv. 253508; sez. 6, n. 35786 del 21 giugno 2012, Buttini ed altro, rv. 254394).
3.3.1. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha ritenuto di operare una vera e propria valutazione anticipata della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, non consentita, e comunque irrimediabilmente viziata non soltanto dagli errori di diritto innanzi evidenziati, ma anche da una serie di valutazioni di fatto estremamente soggettive, fondate su mere congetture, ma non corroborate dai risultati delle indagini preliminari sin qui svolte, valorizzando essenzialmente il dato certo (non contestato neanche dal p.m.) che le spese de quibus erano state realmente sostenute, ma trascurando il fatto (altrettanto certo) che la L.R. FVG n. 4 del 2005 - all'evidenza costituente norma di scopo, le cui finalità sono già state in precedenza illustrate - ammetteva a contributo (come era legittimamente in sua discrezionalità, ai fini del soddisfacimento dei fini di interesse pubblico perseguiti attraverso il programmato sviluppo delle PMI della Regione in determinati settori) soltanto spese inerenti a determinate ed analiticamente indicate iniziative d'impresa che si intendeva incentivare.
3.3.2. Ai fini de quibus, ovvero in relazione alla sussistenza del necessario fumus, dall'informativa della Guardia di Finanza riepilogativa degli esiti delle indagini preliminari svolte, emergono elementi senz'altro sufficienti allo stato a legittimare la misura cautelare reale de qua.
La ITALESSE s.r.l., attraverso il suo legale rappresentante RD UD, aveva presentato domanda di ammissione agli incentivi di cui alla L.R. FVG più volte citata per un progetto relativo "ad aumento della competitività aziendale attraverso processo di internazionalizzazione, progetto di razionalizzazione degli assetti gestionali ed organizzativi, attività di sviluppo precompetitivo e progettazione dell'attività di marketing", indicando tra i costi sostenuti spese varie per "servizi di consulenza strategica e programmi di sviluppo di competenze manageriali".
Si era tuttavia accertato che alcune consulenze delle quali si era fatta menzione nell'ambito del business pian presentato per ottenere l'erogazione del contributo regionale de quo, erano in realtà inerenti alle ordinarie e preesistenti attività della ITALESSE s.r.l., e non riguardavano invece - come sarebbe stato necessario ai fini della legittima erogazione del predetto contributo - nuove iniziative rientranti tra quelle indicate dalla legge regionale. A questa conclusione si era giunti valorizzando diversi elementi fattuali puntualmente riepilogati dal p.m. nella richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e recepiti dal g.i.p. (al cui provvedimento - f. 2 ss. - si rinvia); appare sufficiente, in particolare, ricordare che nessun consulente risultava avere trasfuso il proprio contributo professionale in un elaborato scritto allegabile al presentato business pian (tutti avrebbero reso, infatti, consulenze orali;
la VI ha dichiarato di avere sempre fatto così per le consulenze ordinariamente fornite, ma la cosa mal si concilia con le diverse connotazioni che la - in ipotesi - fornita consulenza strategica straordinaria, strumentale alla redazione del business pian finalizzato all'erogazione del contributo de quo, avrebbe dovuto assumere) e che quelli tra i consulenti chiamati a rendere sommarie informazioni testimoniali non hanno dichiarato di essere stati chiamati a fornire consulenze compatibili con le finalità per le quali soltanto la L.R. FVG n. 4 del 2005 prevedeva l'erogazione del contributo.
Se ne è desunto che le consulenze retribuite riguardavano, in realtà, la normale attività dell'impresa, non i progetti di sviluppo che la legge regionale intendeva incentivare, falsamente indicati (con necessaria consapevolezza della menzogna) come causale delle spese di consulenza esposte e rendicontate;
di conseguenza, le spese relative ai compensi corrisposti ai consulenti de quibus non potevano rientrare tra quelle per le quali sarebbe stato possibile ottenere l'erogazione del contributo regionale de quo. 3.3.3. È dunque fondato il rilievo del p.m., a parere del quale la materialità del reato di cui all'art. 640 bis c.p. può ben essere integrata anche da condotte consistenti in una immutatio veri di per sè non costituente reato di falso penalmente rilevante: nel caso di specie, invero, la norma de qua è senz'altro integrata, quanto meno allo stato del mero fumus ad un tempo necessario e sufficiente in questa fase del procedimento, dall'indicazione tra le spese per le quali è stata richiesta l'erogazione del contributo regionale de quo, di spese per consulenze che riguardavano un oggetto diverso da quello indicato, ed in relazione alle quali il contributo non sarebbe stato erogabile.
3.3.4. Del tutto non attinenti alla fattispecie concreta appaiono i riferimenti del Tribunale alla necessità di tutelare la libertà di iniziativa economica dell'impresa interessata, certamente non messa in discussione ne' lesa dal fatto che si ritenga illecita una condotta mirante ad ottenere un contributo regionale non dovuto.
3.3.5. Deve aggiungersi che la causa ultima dell'erogazione della somma sequestrata (costituente anticipo rispetto a quella eroganda) è pur sempre il finanziamento erogabile all'esito della procedura, il che rende evidente la sussistenza del necessario nesso di strumentalità tra la condotta illecita ipotizzata e l'erogazione de qua.
3.3.6. I rilievi che precedono evidenziano le ragioni della ritenuta non condivisibilità delle deduzioni di cui alla memoria depositata per conto dell'indagato, in più parti evocanti censure inerenti all'insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento del quale il p.m. chiede indirettamente il ripristino, non deducibili in questa sede ex art. 325 c.p.p., comma 1. 4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, apparendo superfluo il rinvio (ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. L);
la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. att. c.p.p., comma 1.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 2 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013