Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2015, n. 33226
CASS
Sentenza 14 luglio 2015

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In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall'illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto somme di denaro considerate profitto derivante dal reato di corruzione e quantificate facendo riferimento non già al vantaggio consistito nella realizzazione di un impianto di energia alternativa illecitamente autorizzato per effetto dell'accordo corruttivo, ma alle somme liquidate alla società a seguito della erogazione di energia elettrica in base alla convenzione successivamente stipulata con l'ente gestore. (Conf. sent. n. 33227 del 2015 non massimata).

In tema di riesame di misure cautelari reali, la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, a norma del combinato disposto del comma settimo dell'art. 324 cod. proc. pen. e del comma decimo dell'art. 309 stesso codice, si verifica solo nel caso in cui il Tribunale del riesame non provveda nel termine di dieci giorni e non anche nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento con rinvio dell'ordinanza relativa al riesame della misura (Conf. sent. n. 33227 del 2015 non massimata).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2015, n. 33226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33226
Data del deposito : 14 luglio 2015

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