Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 2
In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall'illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto somme di denaro considerate profitto derivante dal reato di corruzione e quantificate facendo riferimento non già al vantaggio consistito nella realizzazione di un impianto di energia alternativa illecitamente autorizzato per effetto dell'accordo corruttivo, ma alle somme liquidate alla società a seguito della erogazione di energia elettrica in base alla convenzione successivamente stipulata con l'ente gestore. (Conf. sent. n. 33227 del 2015 non massimata).
In tema di riesame di misure cautelari reali, la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, a norma del combinato disposto del comma settimo dell'art. 324 cod. proc. pen. e del comma decimo dell'art. 309 stesso codice, si verifica solo nel caso in cui il Tribunale del riesame non provveda nel termine di dieci giorni e non anche nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento con rinvio dell'ordinanza relativa al riesame della misura (Conf. sent. n. 33227 del 2015 non massimata).
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Massima In tema di stupefacenti, quando l'imputato è condannato esclusivamente per detenzione ai fini di cessione ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e non per vendita di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità non può essere confiscato ai sensi dell'art. 240 c.p. come profitto del reato, mancando il necessario rapporto di diretta derivazione causale tra la somma e il fatto oggetto di condanna; tale denaro può eventualmente essere oggetto di ablazione solo nell'ambito delle misure di confisca allargata o sproporzionata, ove ne ricorrano i presupposti. 1. Il punto centrale: il profitto deve derivare dal reato per cui si procede La sentenza in argomento affronta un tema …
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In materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la confisca delle cose che costituiscono il profitto (guadagno) del reato di immediata derivazione causale dal reato presupposto. Di conseguenza, la confisca rimane preclusa quando il reato per cui si procede sia una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/04/2022) 24/05/2022, n. 20130 SENTENZA sul ricorso proposto da: D.C., nato a (OMISSIS); difeso di fiducia dall'avvocato S; avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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1. La questione: la confisca e distruzione dello stupefacente Il Tribunale di Milano applicava all'imputato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro. Ciò posto, avverso l'anzidetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'accusato che, a sua volta, aveva dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro. In particolare, secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a qualificare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2015, n. 33226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33226 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 14/07/2015
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1263
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 13508/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA AGRARIA EE DI ID EO DI E C. SOC. AGRICOLA SEMPLICE;
avverso l'ordinanza n. 15/2015 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA, del 03/03/2015;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. R. LEONARDI in sostituzione dell'Avv. D. PROVINCIALI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3/3/2015, a seguito di rinvio disposto da questa Corte, il Tribunale di Ancona ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma di Euro 552.084,00 di beni della società AZIENDA AGRARIA EE, decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città in data 12/7/2014, avverso il quale la predetta società aveva proposto istanza di riesame.
2. Il sequestro è stato imposto nell'ambito di una vasta indagine che vede coinvolti alcuni funzionari regionali addetti al rilascio di atti autorizzativi in materia di fonti alternative di energia (impianti a biogas e fotovoltaico) e alcuni imprenditori marchigiani i quali, dietro pagamento di corrispettivi di vario tipo, sarebbero stati favoriti dai primi nella fruizione in misura massima di incentivi statali previsti dal GSE (Gestore Statale Elettrico) sia in fase di realizzazione che di gestione degli impianti, mediante atti contrari ai doveri d'ufficio consistenti nella modifica della normativa regionale di riferimento in un'ottica di semplificazione delle procedure (in contrasto con i principi espressi in materia dalle direttive Europee) e nel rilascio di autorizzazioni illegittime in quanto rilasciate a soggetti privi di requisiti, in allocazioni non idonee, con dimensionamenti non convenienti allo scopo, ecc. A EO DI ID, legale rappresentante della società sopra indicata, è contestato, in particolare, il reato di cui agli artt. 81 cpv. 319 e 321 cod. pen. in quanto, quale imprenditore interessato alla gestione di impianti di energia alternativa, avrebbe remunerato i pubblici ufficiali con le seguenti condotte:- commissionando alla società EI, facente capo ai funzionari AL e MORETTI, tramite società a lui riconducibili (Azienda Agricola EO e ST EO) lavori per l'impianto a biogas di San Vincenzo di Osimo per un importo di Euro 28.828 circa (imponibile) e tramite la COVALM (legalmente rappresentata da LL FR ma riconducibile anche al EO) altri lavori per l'impianto a biogas di Osimo per un importo di Euro 106.332 (imponibile): - facendo dono al AL di un orologio del valore di Euro 9.000; - acquistando per la COVALM dalla Immobiliare Picena S.r.l., facente capo al funzionario cossignani una fornitura di piante per la mitigazione dell'impatto ambientale dell'impianto di Osimo per Euro 82.250 ad un costo superiore a quello di mercato e fornendo un quantitativo di piante superiore al necessario;
ciò al fine di ottenere:
- AU 22/EFR in data 20/4/2012 a favore della EE società da lui rappresentata affetta da molteplici illegittimità;
- assenso degli enti competenti per effetto di false attestazioni dei pubblici ufficiali coindagati (AL e cossignani), alla realizzazione da parte della COVALM di un impianto in variazione essenziale rispetto alla AU 25/EFR rilasciata il 24/2/2009 senza convocare la necessaria conferenza dei Servizi.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della società istante, deducendo:
3.1. Violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 185 c.p.p., art. 309 c.p.p., comma 10 e art. 324 c.p.p., comma 7 per avere il Tribunale omesso di dichiarare l'intervenuta inefficacia della misura cautelare impugnata non essendo intervenuta una decisione resa in esito ad un'udienza validamente celebrata o comunque essendo stata detta decisione annullata;
omessa motivazione in ordine agli effetti dell'accoglimento del primo motivo nuovo proposto all'udienza del 20.9.2014. Il ricorrente sollecita la Corte a superare l'orientamento secondo il quale l'avvenuta decisione nel termine dei dieci giorni impedisce che il provvedimento impugnato perda efficacia, dovendosi - invece - richiedere che detto provvedimento sia stato validamente emesso all'esito del regolare contraddittorio tra le parti, come - nella specie - non era avvenuto. In via subordinata si sollecita la proposizione della questione di costituzionalità dell'art. 324 c.p.p., comma 7, in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che l'inefficacia della misura si determini nel caso di decisioni rese nei termini di legge, ma senza il rispetto del contraddittorio.
3.2. Inosservanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) degli artt. 125 e 324 cod. proc. pen., art. 111 Cost., comma 6, per omissione della motivazione con riguardo alla denunziata nullità del decreto di sequestro per assenza di un'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. Mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sul punto. Evidenzia al riguardo la difesa del ricorrente che manca nel provvedimento impugnato lo scrutinio delle ragioni addotte dalla difesa nei motivi aggiunti nella parte dei quali si erano evidenziate le particolari modalità redazionali dell'atto. Mancherebbe in particolare nell'atto genetico di sequestro un'autonoma valutazione degli elementi costitutivi del reato in contestazione all'indagato. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari doveva quindi ritenersi con riguardo alla porzione della condotta attribuita all'indagato privo di motivazione e, quindi, da annullarsi, mentre il Tribunale del riesame, nel trattare tale rilievo con meno di tre righe ha abdicato al proprio ruolo di garanzia.
3.3. Inosservanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) degli artt. 125 e 324 cod. proc. pen., art. 111 Cost., comma 6, per omissione della motivazione con riguardo alla denunciata incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Fermo. Inosservanza dell'art. 8 cod. proc. pen. quanto al luogo di consumazione del reato. Mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Lamenta al riguardo la difesa del ricorrente che il delitto contestato al EO è stato costruito indicando Jesi quale luogo della commissione del reato in quanto luogo in cui ha sede la EI. Ciò sarebbe in contrasto con gli arresti giurisprudenziali di questa Corte Suprema secondo i quali nel delitto di corruzione, allorché all'accordo illecito segua la corresponsione del compenso, il luogo di consumazione del reato va identificato in quello nel quale tale compenso viene materialmente corrisposto. Ora, nel caso in esame tale luogo non coinciderebbe con la sede della EI ma deve individuarsi con la sede dell'altra società "schermo", la Immobiliare Picena 2004 S.r.l., riferibile all'indagato cossignani ed avente sede in Cupra Marittima. Di tale questione non v'è però parola ne' nella richiesta di sequestro ne' nel decreto del Giudice per le indagini preliminari. Poiché è pacifico, rileva la difesa del ricorrente, che il reato di corruzione si consuma nel luogo dell'ultimo pagamento, nel caso in esame la consumazione del reato sarebbe addirittura stata spostata nel momento in cui il corrotto ha cominciato a disporre delle somme. In realtà l'ultimo pagamento corruttivo risale al 2011 ed è stato effettuato in favore della Immobiliare Picena 2004 S.r.l. come si evincerebbe dall'informativa 10/12/2013 a pag. 30. La conseguenza sarebbe quella della nullità del decreto per incompetenza territoriale anche tenuto conto del fatto che il Tribunale ha erroneamente evocato fatture emesse dalla società del EO che nulla hanno a che vedere con il prezzo della corruzione ed in ciò la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, oltre che insufficiente, anche illogica.
3.4. Inosservanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) degli artt. 125 e 324 cod. proc. pen., art. 111 Cost., comma 6, per omissione della motivazione con riguardo all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame della totalità degli atti di indagine sottoposti al Giudice per le indagini preliminari per ottenere il sequestro impugnato ex art. 309 c.p.p., comma 10 e art. 324 c.p.p., comma 7. Manifesta illogicità della motivazione sul punto. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che, sulla base della mera comparazione tra l'indice del fascicolo delle indagini preliminari e gli atti trasmessi al Tribunale del riesame mancano nella trasmissione degli atti circa 2.000 pagine delle 8.000 complessive. Il Tribunale nel rispondere alla questione avrebbe comunque deviato dalla sua finalità che, a detta di parte ricorrente, non aveva nulla a che vedere con quanto è stato reso disponibile per la difesa, bensì con la necessità di accertare, senza margini di discrezionalità, che quanto costituiva il compendio della attività di indagine alla data della richiesta di sequestro e trasmesso al Giudice per le indagini preliminari fosse il medesimo materiale poi inviato al Tribunale del riesame.
3.5. Inosservanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dell'art. 309 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame modificato il fatto contestato. Manifesta illogicità della motivazione sul punto. Rileva la difesa del ricorrente che pur avendo il Tribunale del riesame escluso la sussistenza del fumus delicti in relazione alla vicenda COVALM, lo stesso Tribunale ha ritenuto di trarre, quale conseguenza di tale inevitabile contestazione, contenuta nella semplice e solare constatazione secondo cui il EO era entrato a far parte della citata compagine sociale anni dopo la presunta consumazione della corruzione, la sola esclusione di tale "porzione" del fatto. Ciò, a detta della difesa, avrebbe comportato una modificazione del fatto avendo il Tribunale enucleato una porzione dell'azione così modificando l'essenza del fatto-reato senza tener conto dalla infrazionabilità fattuale della condotta.
3.6. Inosservanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), degli artt. 125, 321, e 324 cod. proc. pen., art. 111 Cost., comma 6, per omissione della motivazione con riguardo alla carenza del fumus delicti. Mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sul punto. La decisione impugnata, secondo la difesa del ricorrente, non ha proceduto alla confutazione degli innumerevoli argomenti difensivi offerti a discarico e, in alcuni casi, risultanti dagli atti pubblici contenuti negli atti di indagine. In particolare il Tribunale avrebbe omesso di motivare sui seguenti profili: a) assenza di favoritismi procedimentali per la EE in relazione alla quale la Conferenza dei Servizi sarebbe stata convocata in palese ritardo. L'ulteriore iter della pratica si incagliò nei meandri della burocrazia ed il AL, pur avendo la possibilità di emettere l'autorizzazione prima dell'emanazione della nuova normativa regionale non ha fatto nulla di tutto ciò il che dimostrerebbe che sino a tutto il 2011 non vi era alcuna interessenza corruttiva tra la EE ed il AL;
b) Errato è il riferimento al fatto che il progetto sarebbe stato "interrotto" dalla Provincia o dal AL, mentre in realtà lo stesso è stato ritirato per essere presentato in termini urbanistici e tecnici diversi ed anche su ciò il Tribunale è silente;
c) la polizia giudiziaria negherebbe l'evidenza allorquando ha affermato che i due progetti si distinguerebbero solo per una traslazione di pochi metri;
d) il Tribunale ha omesso di verificare come il primo progetto era stato predisposto con il concorso del RG e del NC ma visto l'iter che ne è seguito ne è evidente non solo l'irrilevanza ai fini accusatori, ma addirittura l'effetto della vicenda a discarico dell'indagato;
e) il nuovo progetto presentato non è stato affidato ai medesimi progettisti;
f) il secondo progetto è stato realizzato nella totale legittimità ed ancora una volta la conferenza dei servizi è stata convocata con ritardo il che rende inspiegabile l'esistenza di indebite cointeressenza tra pubblico e privato;
g) l'iter della pratica è durato nel suo complesso nei termini di legge. Il Tribunale avrebbe inoltre effettuato una lettura distorta del presunto prezzo della corruzione. Poiché, infatti l'iter della pratica autorizzativa della EE si è perfezionato nell'aprile 2012 non vi sarebbe stata alcuna ragione per beneficiare il AL od altri con il regalo di un orologio nel dicembre 2012. Si tratterebbe di un orologio usato frutto di una mera regalia così modesta da non rappresentare il corrispettivo di alcunché. Sempre secondo la difesa sarebbe poi da riscriversi la storia dei rapporti tra le società riferibili al EO e la EI, non risultando che il prezzo praticato per la commissione dei lavori fosse superiore ai prezzari d'uso. Anche su ciò il Tribunale è silente. E ciò vale anche per i rapporti tra ST EO e EI.
3.7. Violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen., art. 111 Cost., comma 6 per omissione della motivazione con riguardo alla carenza del fumus delicti del reato sub I). Mancanza della motivazione sul punto. La motivazione del Tribunale del riesame è parimenti inesistente con riguardo alla deduzione difensiva relativa al reato sub I) circa la inconfigurabilità del reato perché non vi è alcun elemento per ritenere che il EO potesse essere edotto dei vizi dell'autorizzazione ottenuta. L'iter amministrativo per il rilascio della AU alla Green Farm è iniziato allorquando era in vigore la norma regionale travolta dalla decisione della Corte Costituzionale, con la conseguenza che al momento del fatto era completamente assente l'elemento soggettivo della contravvenzione contestata.
3.8. Violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen., art. 322ter cod. pen. e art. 111 Cost., comma 6, per omissione della motivazione con riguardo all'individuazione del profitto. Manifesta illogicità della motivazione. La decisione muove dal presupposto secondo il quale il profitto sequestrabile per equivalente sarebbe rappresentato dalle somme corrisposte dal GSE, ma l'ipotesi di corruzione non si riferisce alla conclusione degli accordi tra la Green Farm ed il GSE, quanto alla sola emanazione del titolo urbanistico per l'edificazione del manufatto. Inoltre, le somme in parola sono caratterizzate da un ricavo che deve essere depurato dei costi, come già riconosciuto in altra vicenda analoga che si allega. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato.
1. Va premesso che il ricorso per cassazione, proposto contro l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa di un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è ammesso solo per violazione di legge (Sez. 3, n. 45343 del 06/10/2011, Moccaldi e altro, Rv. 251616), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692 Ivanov).
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. È costante orientamento che in tema di riesame di misure cautelari reali, la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, a norma del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e dell'art. 309 c.p.p., comma 10, si verifica solo nel caso in cui il Tribunale del riesame non abbia provveduto nel termine di dieci giorni e non anche nel caso in cui l'ordinanza relativa al riesame sia stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Infatti la cessazione di efficacia del suddetto provvedimento è collegata dalle menzionate norme esclusivamente alla mancata pronuncia nel termine stabilito da parte del Tribunale del riesame, a nulla rilevando l'eventuale annullamento con rinvio della decisione che si verifichi successivamente per qualsiasi ragione (Sez. 1, n. 964 del 23/02/1994, Del Vecchio, Rv. 196713); ancora, nel giudizio di rinvio conseguente ali1 annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame da parte della Corte di Cassazione, non sono applicabili i termini perentori, di cinque giorni per la trasmissione degli atti e di dieci giorni dalla trasmissione per la decisione, di cui all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 9, atteso che tale articolo disciplina il procedimento nella fase del riesame immediatamente successiva all'emissione dell'ordinanza cautelare e non regola invece la fase del giudizio di rinvio. Pertanto il mancato rispetto dei detti termini non comporta la sanzione dell' inefficacia sopravvenuta del provvedimento cautelare prevista dal comma decimo del medesimo articolo (Sez. 5, n. 5473 del 02/12/1997, Sette M., Rv. 211043).
2.2. Inoltre, con principi certamente applicabili alle misure cautelari reali, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.p., comma 10 in relazione agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della misura coercitiva nel caso in cui, dopo il giudizio di annullamento da parte della Cassazione, il Tribunale del riesame non decida nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte della Suprema corte. Invero, non risulta vulnerato il principio di eguaglianza (in quanto il procedimento di riesame che si svolge dopo la emanazione della misura cautelare è del tutto eterogeneo rispetto a quello che ha luogo dopo l'annullamento pronunciato dal giudice di legittimità), ne' quello di tutela della libertà personale (dal momento che esso non va sempre necessariamente soddisfatto con la fissazione di termini di perenzione, sanzionatori di ritardi ed inerzie), ne', infine, quello del diritto di difesa (poiché esso può essere esercitato, con i crismi del contraddittorio, in camera di consiglio ai sensi degli artt. 127 e 309 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 5652 del 23/11/1999, Cordi A., Rv. 215789; Sez. 1, n. 30344 del 14/06/2013, Kirro Zhura e altri, Rv. 256798).
2.3. In conclusione, manifestamente infondata è la dedotta inefficacia della misura cautelare a seguito dell'annullamento della prima decisione in sede di riesame per invalidità del contraddittorio.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione resa dal Tribunale sul punto che ha escluso il mero rinvio per relationem alla motivazione proposta dall'Accusa attraverso lo sviluppo di autonome considerazioni critiche da parte del giudice emittente.
4. Il terzo motivo è inammissibile perché al di fuori di quelli per i quali è consentito ricorso in cassazione, mirando a contestare - peraltro anche in fatto - la congruità della motivazione specificamente resa sulla analoga doglianza mossa in sede di riesame che - con riferimento al criterio dell'ultima dazione - considera fatture emesse successivamente alla fornitura di piante alla Immobiliare Picena s.r.l..
5. Il quarto motivo è inammissibile.
5.1. L'inefficacia della misura per tardiva od omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame si verifica solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che sia tuttavia stato ritenuto dal giudice effettivamente determinante ai fini dell'applicazione della misura (Sez. 3, n. 37009 del 07/07/2011, Andriola, Rv. 251392).
5.2. Cosicché il motivo è generico rispetto alla motivazione resa dalla ordinanza che ha escluso la dedotta violazione in ordine alla mancata completa trasmissione degli atti - limitata dalla difesa all'ordine di iscrizione a registro generale e verbali intercettivi - sulla ineccepibile considerazione della irrilevanza a tal fine del primo e del contenuto delle informative quanto ai secondi.
6. Il quinto e sesto motivo sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi per i quali il ricorso è consentito, mirando a contestare la articolata motivazione resa sul punto dalla ordinanza che - nel rispetto dello standard previsto nell'ambito dell'incidente cautelare e nel rigettare le proposizioni difensive - ha verificato la concreta fondatezza della accusa correlata al rilascio della AU, il cui procedimento - connotato da numerose illegittimità - è stato seguito proprio da quei pubblici ufficiali (AL e MORETTI) cui il EO risulta aver erogato benefici consistiti in commesse alla EI (riconducibile ai predetti pubblici ufficiali) per l'esecuzione di lavori e nel dono di un orologio d'oro "Mont Blanc" al AL personalmente, rispondendo - inoltre -alle deduzioni difensive circa la sproporzione della controprestazione rispetto alla entità del favore ricevuto come pure sui tempi delle prestazioni rispetto alla conclusione della procedura;
ancora, sul prezzo praticato dalla EI e sui rapporti con la ST EO e, infine, sulla fittizieta della cessione delle quote della stessa EI.
7. Il settimo motivo è inammissibile perché il reato di cui al capo I non pertiene alla misura oggetto di impugnazione.
8. L'ottavo motivo è fondato.
8.1. Il Collegio intende aderire all'orientamento secondo il quale, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239924;
ancora, sulla prima parte, Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, Riva Fi.re Spa e altro, Rv. 257788).
8.2. Nella specie, alla società ricorrente è ascritto l'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25, comma 2 in relazione al reato, ascritto al legale rappresentante EO DI ID, di corruzione finalizzata all'ottenimento della illegittima AU a favore della GREEN FARM.
8.3. Il Tribunale ha giustificato la corretta individuazione del profitto confiscabile, in relazione al reato di corruzione sub a) e limitatamente alla EE, nella somma indicata "corrispondente agli importi corrisposti dal GSE alla società per la tariffa incentivante riconosciuta, ma ottenuta mediante la corruzione dei pubblici ufficiali".
8.4. Ritiene la Corte che, secondo l'autorevole orientamento ricordato, il profitto nella vicenda in esame va commisurato solo in base al diretto beneficio indebitamente ottenuto, consistente nella realizzazione dell'impianto illecitamente autorizzato, e non già - come nella specie risulta erroneamente avvenuto - alle conseguenze indirette di tale illecito beneficio individuate nella percezione delle somme liquidate a seguito della erogazione della energia elettrica in base alla convenzione con l'ente gestore - che, alla stregua della provvisoria formulazione dell'accusa - non risulta attinta da profili di illiceità, cosicché del tutto privo di motivazione risulta l'assunto secondo il quale la tariffa incentivante sarebbe stata ottenuta mediante la corruzione dei pubblici ufficiali.
9. La ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del profitto e della corrispondente somma da sequestrare in funzione delle questione, rigettandosi nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del profitto e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Ancona. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015