Versione
4 luglio 2001
4 luglio 2001
>
Versione
19 agosto 2003
19 agosto 2003
>
Versione
1 gennaio 2012
1 gennaio 2012
>
Versione
29 dicembre 2017
29 dicembre 2017
>
Versione
30 marzo 2023
30 marzo 2023
>
Versione
15 luglio 2023
15 luglio 2023
Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 , i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (48)
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)) .
2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)) .
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati. (6)
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001 , decorre da tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 , ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 , i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (48)
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)) .
2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24)) .
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati. (6)
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001 , decorre da tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 , ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".
Commentari • 429
- 1. Diritto penale commercialeWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 533.4005
[…] Diritto / Compenso del membro interno dell'Organismo di Vigilanza L'art. 6 del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (“Dlgs 231”) non disciplina il regime giuridico della funzione di componente dell'Organismo di... Diritto / Proposta di Legge modifiche alla disciplina 231 ART. 1. (Modifiche all'art. 6, D.Lgs. 231/2001) Il comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001, è sostituito dal seguente: "1. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 424
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/11/2024, n. 907Provvedimento: […] 4.2.- Il 29.11.2019 la -OMISSIS- ha aggiornato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2001, nel quale, tra le procedure adottate per prevenire il rischio di commissione di reati, a proposito del percolato proveniente dalle discariche, ha scritto quanto segue: “ Per quanto attiene la gestione del percolato prodotto dalle discariche si precisa che, fino al giorno 19 aprile 2019, veniva trattato in situ dal depuratore aziendale assieme alle acque superficiali di dilavamento come del resto indicato in AIA vigente (il tutto regolarmente autorizzato).Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- art. 30 c.p.a.·
- provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)·
- qualificazione giuridica percolato·
- danno ingiusto·
- nesso di causalità·
- errore scusabile·
- art. 2043 c.c.·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- illegittimità PAUR