Sentenza 12 dicembre 1995
Massime • 7
L'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti può ritenersi armata ai sensi dell'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 quando vi sia una disponibilità di armi per il conseguimento della finalità dell'associazione, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito, a nulla rilevando la effettiva utilizzazione di esse. L'effettiva destinazione delle armi al conseguimento delle finalità del sodalizio non deve, peraltro, essere intesa in modo assoluto, nel senso che esse devono essere utilizzate esclusivamente a sorreggere la condotta criminosa propria dell'associazione. Tale destinazione ben può concorrere con l'utilizzazione da parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non si riveli di pregnanza assoluta.
Il termine di durata delle intercettazioni telefoniche decorre dal giorno dell'inizio effettivo delle operazioni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza, ne' il pubblico ministero, ove ritenga di procrastinare l'inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per esigenze investigative, è tenuto a motivare tale decisione.
Perché si abbia conflitto negativo di competenza, anche in materia di rimessione ai sensi dell'art. 43 comma secondo cod. proc. pen., non basta una mera e reciproca ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto da parte di due giudici, ma è necessaria l'adozione di formali provvedimenti che esprimano la decisione dei giudici confliggenti di non provvedere nel merito sul presupposto della propria incompetenza, e non sulla base di altre ragioni legate a temporanee disfunzioni degli organi giurisdizionali. Non può perciò considerarsi abnorme il provvedimento con cui un tribunale restituisce gli atti a quello che li aveva rimessi asserendo l'impossibilità di formare un collegio a seguito delle numerose astensioni, segnalando i possibili rimedi per addivenire alla sua composizione.
In tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.
In tema di reato associativo, ed in particolare di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sè le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali.
In tema di utilizzabilità della prova, il fatto che l'inutilizzabilità sia stata dichiarata nel corso del procedimento incidentale "de libertate" svoltosi durante le indagini preliminari, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non ha alcun effetto preclusivo sulla sua utilizzazione in sede di giudizio dal momento che il problema dell'utilizzabilità delle prove si pone esclusivamente con riferimento al dibattimento ed ogni valutazione compiuta in proposito in tema di procedimento cautelare, non può vincolare il giudice del dibattimento. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il fatto che nel corso di un procedimento cautelare relativo ad alcuni degli imputati, fossero state dichiarate inutilizzabili le intercettazioni successive ad una certa data).
I risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento e legittimamente acquisibili ai sensi del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen. (quando sono cioè indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), sono utilizzabili solo previo rispetto delle procedure previste dai commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 268 cod. proc. pen.. È perciò legittimo il dissenso del pubblico ministero al giudizio abbreviato quando le intercettazioni, rilevanti ai fini della decisione, pure agli atti del fascicolo del P.M., siano acquisite in modo rituale e trascritte con le garanzie previste dalla legge solo in dibattimento. All'esito del giudizio perciò non potrà essere riconosciuta ugualmente la diminuente del rito ritenendo ingiustificato il rifiuto del P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/1995, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1995 |
Testo completo
1
0 SAZIONE:
5 IE
5 studic.
ELA
00 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del12-12-95
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 6 PENALE SENTENZA
N. 2039Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Fortunate Pisanti Presidente 1. Dott. ИдоUgo Candela ONsigliere REGISTRO GENERALE
CE Trifone. N.27723/95 2.
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PE La CA 3.
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»
ER Di AT 4.
->>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorsi proposti dal hocuratore Generale della Repub- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE blica presso la Corte di Appello di Palermo nei confronti UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studiola oh' SO AN, PO ER & ON EN al SIG. S 14
16000 manche de RA ANTONIO, CAAM AN, CA = per diritti 9661 019 9
AM PE RINO, CLEMENTE GAETANO, CARBONE IL CANCELLIERE
EN, EV NC, D'AN VI, ON SA ' CORTE SUPREMA DI CASSAZION,
UFFICIO COPIE
RE, GRISAFI GIOACCHINO, AGRO VITTORIO CARBON VALERIO Richiesta copia studi AGRO SALVATORE, SCHILLING ULRICH UL/EU SO AN= dal Sig. MANAGO'
*per diritti L. 16000
# 14 SET. 1996 EL e PO ER avye
IL CANCELLIER tenza della ONte di Apfello di Palermo in data 28 gennaio 1995 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal ONsigliere do
Mod. 82 A. Spinosi Roma
UFFIC
-2- Richiesta studio. dal Sig. CAAM per diritti L. 24000 F. Trifone;
24 DIC 1996
IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'avv.
LIRE 10000
EL
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dolt. Viltonio Martusciello che ha concluso per il rigetto di tutti i riconsi 801627
URL 2000 ANCELLERIA
AF259697
AF259698
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Uditi i difensori Avviti Tricoli, Bonsignore e Richiesta copia studio dal Sig. GE per diritti . Campo 2.3. AGO, 2002 IL CANCELLIERE i quali hanno concluso per l'annullamento della tenza impugnata;quatairy
Osserva in
Fatto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE :
UFFICIO COPIE
-3- Richiesta copia studic, dal Sig.Морс ка
□ Nel enso di indagini condotte dalla polizia di Agrigento per diritti L. 7000 a seguito dell'omicidio di tale OM UF, il 20 SET. 1999 H cui cadavere ena stato rinvenuto in agro di Ribera it IL CANCELLIGAL
LIRE 10000 27 obtoke 1990, emen gevano numerosi elementi compro= EL
vanti la esistenza, in quel comune di una organizzaz zione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, la cu base operativa gli organi investigativi localizzavano E763194
in un esercizio commerciale di vendita di motoveico= live relativi articoli di ricambio gestito dai fratelli
EL ed AN AM, i quali già nel 1989. E763138 nano stati segnalati dai Carabinieri siccome coinvolti
- unitamente ad altri soggetti tra i quali VI D'AN, E263199
TA ME e NO IS - nel traffico E763200 di sostanza stufe facente del tipo hashish.
-
a Dal contenuto delle numerose intercettazioni telefoni= che ed ambientali e dalla ulteriore attività di indagine CC172837 veniva, pertanto, a delinearsi una vera e propria strultuz na organizzativa, caratterizzata dall'attribuzione di CC172832
huoli differenti a diversi seffetti desitial traffico ille= CC172839
cite, con la predisposimbre di strutture utilizzate LIRE 3000
EL per gestire l'acquisto e la vendita di stupefacenti, ana che mediante la ricerca di ari da parse des compo=
CC172840 menti il sodalizio. -
。 Autonome indagini, intanto comolotte de altra autos sità di polizia in ordine ad un più ampio traffice
CC172842 -4-
di stupefacenti dal Marocco in Italia mediante l'in' piego di moto peschereca di Mazara del Vallo, individua- EL
rano numerosi sopfetti, tra i quali ER PO e VI cenzo AM, i quali risultavano intrattenere rap= parti can i fratelli AN.
a Nel also delle intercettarioni ambientali era anche EL
rilevata in libera la presenza di OM OL nato, che aveva viaggiato come motorista a bordo di ma= tanti coinvolti nel traffico internazionale di droga, il quale, in attiva collaborazione con gl'organ investia EL
gativi, rivelava quanto era a sua conoscenza circa i sapporti tra i AN ed altre persone di Ribe= ra, collegate con i trafficanti di Mazara del Valls.
o Tha i soggetti segnalati come in stretti rapporti co EL
i fratelli CA era anche EN BO, il quale si trasferiva, intanto, a Firenze, ande le inda= gimi venivano estese e permettevano, in tal modo,
(una più completa ricostruzione delle vicende della EL
organizzazione, conclusa con la emissione di munue. hosi provvedimenti di custodia cautelare mei con fronti di molti indagati, a carico dei quali erano ipotizza= ti, tra l'altro, i delitti di associazione fer delinquere EL
finalizzata al narcotraffico e di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
-
□ All'esito delle indagine peliminan erano rinviati -5-
al findizio del tribunale di CC gli imputati
AN, EL e PE MO CA, GA EL ME, VI BO, CE levoli, VI D'NM,
LE BO, NO IS, PE AN,
PE MO, TO AG, ER PO, EN
NN, SA UL, FI BE, EL EL
FO, TO AG ed LR IA NG, per rispondere, i primi tredici, del delitto di asso = ciarione finalizzata al traffico di sostanze stufefacenti, aggravata dal numero delle persone e dalla disponibili= to di armi con i tre fratelli CA nel ruolo di promotori ed organizzatori, nonchè di acquisto, deten' nome e cessione di ingenti quantitativi on stupefacente, con l'affravante dell'accentuata potenzialika lesiva NCELLERI della sostanza;
i the CA, il IS e IN SE BO di concorso nella illecita detenzione di una pistola cal. 7,65; EN BO di viola: zione degli obblighi della sorveglianza speciale;
gl' ultimi selte, infine, di acquisto e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'affravante. EL
della ingente quantita per ON, LU, NNc.
e com l'aggravante dell'accentuata potenzia =Simone .com lita lesiva per il FO..реч
□ Me tribunale di CC, con sentenza del 17 di cembre 1993, dichimava GE et. AN CA, -6-
NO IS, VI D'AN, CE OL, Va= lenio e EN ON ON e TA ME colpe= voli dei reati a ciascuno ascritti, unificati nella continuazione ed esclusa tutti l'affarante per della ingente quantita"; dichiarava PE MO
CA colferole des rent;
d' partecipazine all associatione ex art. 74. d.P.R. M. 309 del 1990 e di spaccio, muiti nella continuazione;
signosceva, inoltre, lo NG responsabile del delitto ex
Laut. 43 d. P. R. m. 309 del 1990, esclusa l'apparente. EL
della ingente quantita"; TO e TO AG colpevoli di detenzione e staccio di hashish, esclu= se le affravanti ascritte;
EL LS responsa: bile di tentata cessione di sostanze stupefacenti, EL
esclusa la Refravanke dell'accentuata potenzialita lesiva della sostanza;
TO SI colfero.
Sondel who delitto di offerta d'eroina; ER.СО
PO e EN NE responsabili di acqm's EL
sto, detenzione e cessione di hashish.
-
Me tribunale di conseguenza, consolanava tutti решеritenute di giustizia, mentre assolveva Filip- a be BE, SA VU e PE AN. - EL
Meprime giudice - disaltese le eccezioni relative allo mullita del decreto di citazione ed alla inntra lizzabilità delle intercettazioni - riteneva trova -7-
to la sussistenza dell' associatione ex out. 74 d.P.R.
4. 309 del 1990, operante in Ribera tre il 1989 ed. il febbraio 1992, della quale i fratelli LS ed
AN CA erano stati i fomotori, gl' organizzatoni ed i dirigenti ed alla quale avevano partecipato IS, D'AN, revoli, EN a LE e
ComON, ME e TE Rino CA, costri per il periodo dall'ottobre 1991 al feblaie 1992. -
-
- H tribunale identificara nella attività della orga= nizzazione criminosa quattro distinte fase di ope= nativita, vaniamente anticolate e caratterizzate.
-
o Nel primo pericolo di vita dell'associazione, svol tosi dal 1989 alla fine del 1990, l'attività eva consistite wells organizatione in Ribera dium centro di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish, facente capo al regorio gestito dai frabel: li Caramammo,ove si svolgevano le riunioni tei partecipanti all'associazione medesima e dal qua: le erano dirette le oferanion relative al traffico della droga. Tanto era emerso non soltanto dai fim' accertamenti compiuti dai Carabinien mel
1989, ma, in particolare, dalle ulterion' indagini'. di polini's, sveltes: con le mumerose interceltaniou the fourche sulle utenze dei diversi imputati, nonché 08-
dalle dichiarazioni del collaborante IE AN
AT e della teste NN SS. -
- La secuola fase of attività del sodalizio - vella nicostruzione dei fatti oferata dal tribunale- aveva comportato un notevole ampliamento del suo campo di operativita, allargato all'acqm's to di quantitativi apprezzabili di stufe facente,com la instan' razione di rapporti stretti com personaggi interesses ti a Mazara del Vallo alla importazione di oho: sa dai luoghi di produrians, specificamente dal
Marocco. Significativi, in proposito, erano ribenuti i contatti emersi 'na à AN & Pl'altu due imputati PO e NN, dediti, secrusts fhrima vestigatori, alla importazione di stupefacenti moto rescheracio, siccome avevano confermato le shichinariom one collaborante OM DO a lorato- relative alle illecite importazioni del FE le del NN, anche per conto di una famiglia mafiosa del palermitano, ed agli acymisti effet' tuati dai MA mo - il cui racconto aveva tro vato riscombro offettivo esterno nel contenuto delle. eltariom' telefoniche sulle utenze sia del
Lapo che di quella del regorio di motoveicoli.
વLa terza fase di vita della associatione, come it.
MA ricavava in particolare dalle intercettarioni -9-
Leseguite sulla utenza telefonica di EN ONhome, vedeva il verificmsi all'interno del gruppo di una scissione a causa di contrasti sorti tra alcun comfomenti del sodalizio, mentre nella quarta ed. ultima fase la vicenda era reguata ohl pofces' sixo m'avvicinamento di tutti i principali partecipi del sodalizio. -
□ Me tribunale, infine, dopo avere indicato ghrele= menti di prova acquisibi circa la sussistenza della associazione, quale delineata ai capi A) e B) della imputatione, poceoleva all'esame delle singole posiz ziom, rilevando fer ciascun imputato le prove a ca=_ rico emase anche per i delitti oh! cm' all'art. 73
d. P.R. M. 309 del 1990, quali precisati on capi e) es
E) della medesima imputazione. --
- Avverso delta sentenza profanera apfello il Procu ratore della Repubblica of CC, il quale per tutti gli imputati del reato associativo chiedera il miconoscimento dell'aggravante della ingente quantiton. di droga di cui sub E) e l'aggravamento della fenas. inflilta, previa esclusione delle riconosciute attenuanti genenche e del vincolo della continuatione tra asso- finalizzata a reati-fine; reclamara ancora la esclusione delle genenche per gl' impurbati respons sabili del delitto di detensione illecita sub e); -10-
lamentava l'esclusione dell'affravante fella ingente. quantità contestata al SI sub E) muché la applicazione della diminuente del sito ex mt. 442
.c.p.p. allo stesso SI ed al Bons. A
- La sentenza era gravata dh' appello anche dai difensori degl' imputati, i quali censuravano la decis sione del tribunale seamoto anticolate a varie prosfet' tarion', coinvolgenti, in nito, problemi relativi alla mullita del deveto d' citatione a fintin's; alla ca= pacita ed alla competenza del giudice;
alla utiliza- bilità delle intercetterioni telefoniche ed ambientas li ed agli eltelti, a riguardo, di precedente giudicato;
mouche, nel merito, vizi di motivazione e di viola = nione di legge quanto alla responsabilità ed al trat' tamento sanzionatorio sotto il profilo del divie to di
"reformatio in peins"; dienomer esclusione della diminuente del rito abbreviato e delle attenuanti monchi di imesalto giudizio di valenza 'sna cinco stan' ze di segno opposto.
Corte di Alfalls d' Preferme, on suptm on sex teza de eta in data 28 genman's 1995 e depositate il grosime & maggio 1995, dichiaraya inammissibile la im puquazione del P.M. ii confronti AN, ON, VU
e Bellance; escludeva per AN CA la ipoke= si affrovata di cui all'art. 74, 1° comma, f.R.M. 309 del л а ал з -11-
1990, ritenenoble resposasabile della sola partecipazione al delitto associative;
escludeva anche l'aggravante del mus mero delle persone contestata per il mato associative a PE ME
EL ed AN CA, NO IS, CE.
OL, VI D'AN, EN e LE BO;
esclu= deva ancora la algravante della ingente quantità per il delitto contestate sub E) a Calogers Lupe;
megava la atenuanti generiche a VI D'AN & dichimava eqm= valenti le attenuanti generiche alla residua affrevente della disponibilità di armi mel reato associativo mei con' fronti di EL ed AN CA, CE Me= voli LE BO a NO IS, pertutti soleterminando la pena;
riduceva la pena inflitta ad
AN ONamenuo, SE MO CA, EN
BO e TA ME;
ricnosceva aVoltorio
AG le attenuanti generiche, con conseguente contrazione della pena;
viducera la flua a TO Simane, Ange- lo LS e ER Lupe;
eliminava lepene acces'реше sorie fen LS, TO AG e Selvatore Afro;
as' solvera EN NN per non over comemesso i falti di cui al reato sub. E); confermava nel resto la sentenza,con la condanna dello NG al faga =
-mento delle spese del procedimento. - la la corte tenitoriali sui motivi in rito comuni a più imputati n'comenti - riconfermara la infondatezza. -12-
delle eccezioni sollevate gia con il gravame in appello quanto alla nullità del deneto di citarione a gindizio a seguito di imituale rimessione degli atti al tribu= male di CC non da parte del tribunale di Caltam's' selta, ma con abnorme provvedimento del presidente di detto tribunale;
quanto alla capacita del gindice. di primo grado conseguente ad innituale composicione del collegio, che aveva revocato la precedente sua ordi= manza di incompetenza;
quanto alla inutilizza biliba delle intercettarioni telefoniche ed ambientali, anche per intervenuto giudicato sul punto, siccome disposte mon мои
in presenza delle condition' di mpenza, protratte of the il termine fissato fer la durata di esse ed effettuate impianti collocati fuori degli uffici di Procura.. com
□ Nel mento, il giudice di affello ribadiva, sulla sconta degli elementi acquisiti anche con la rinnovazione della istruzione dibattimentale on sensi dell'arts 603 c.p.p., la ipotizzabilità in concreto della fultisfecie associativa.
• ex out. 74 d. P.R. u. 309 del 1990, desunta in vinti degli accordi tra gli imputati, delle ammissioni di talumo di essi, delle dichiarazioni di IE AN AT, ER SS,
UC Di ME, delle intercetterioni telefoniche ed ambientali, delle dichiarazioni accusatoria di DOlinato.
ONfermare il coinvolgimento nella associazione oli Vins. cenzo e Valen's ONlone, oh Mevali, di ME e dec h c
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PO. Costoro hanno prospettate censure in parts. ad essi comuni ed in parte esclusive d' ciascuna posizione, secnolo quanto sana evidenziato nella disemina dei vari motivi di impuguanone.
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□ Alla nolienza solierma il P.G. ha concluso per il rigetto sia del ricorso del P.M. che di tutti i ricor= si digli imputati, dei quali, invece, la difesa ha chiesto l'accoglimento mediante annullamento della sentenza impuquata.
Diritto
a la impugnatione del P.M. Micamente mei confronti oli ВО AL, СО СИ є Ѵімсенго ОМ
- giusta richiesta del P.G. - deve essere rigettata.
a te dedotto vizio di motivazione della sentenza è stato riferito al FO quanto alla röuzione della plua ed al menoscimento delle altennanti geven's che;
al PO quanto alla esclusione della affra:
Irante della ingente quantità della sostanza stute: faceube;
al NN quanto alla esclusione dires. spor tita per il delitto di cui sub E); Mela censure, in nessuna delle diverse froskee kanioni, trove idoneo fondamento.
-
In relatione alla posizione del falsome, afarme del quale il pinolice di merito ha valutato l'assenza a t
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effettuato,neppure dimostrato che il PO avesse e fosse stato in grado di effettuare, consegue di droga di rilevante quantità, per cm, nella incerta. riferibilità della espressione all' imputato, non
08:è necessario reffure aggiungere che la matura gettiva della affarante non trova neanche la spe= cifica fatisfecie, tra quelle previste dall'art. 73,1 d.P.R. m. 309 del 1990, riguardante uns солима, ingente quantità di sostanza drogante, cui l'appra= vante possa essere attribuita.
In relazione alla posizione, inoltre, del NN- della cui mancata affermazione di responsabilita in andine al delitto di cui sub E) si duole il P.M. icon' heute, in quanto le dichiarazioni accusatonic mei confrom= ti dello stesso da parte dell. BO sono state disable se dal gindice di menite, ladolove be medesima fonte di accusa è stata posta a base della fromuncia di condanna del PO, indicato come socio del Man: osserva questo giudice di legittimità che la sentenza impugnata a riguarolo ha precisato come. la sol chimerione accusatoria di esso Ado lorato, ai sensi dell'art. 192, 3° comma, c.p.p., non ha trovato altri sufficienti elementi di riscontro esterms, tali potendosi considerare le generiche native offerte Mon
dal collaborante in ordine di rapporti esistenti tra -17-
il pedetto imputato ed il PO, dovendosi, in fro fosito, almeno dubitare che il soggetto a nome EN, d' cmi alla intercettazione ambientale del 25 luglio 1991, corrisponda proprio al NN. —
-
He che, del resto, non è illogice, avendo questo fin' dice di legittimità ribadito il principio - accolto dalla cite teritoriale nel caso ok'sfecie - secouolo cui i'm tema di chiamata in coneità è bene ammissibile la cosiddetta "franiomabilita", nel senso che la credibilita, parte dell'accusa, non può significa = ammessa fer una re attendibilita in modo automatico per l'intera. магчайоме е реч l роsігіомі сви мои леддамо alla verifica gintiniale del riscontro..
- Com riferimento alle impuguasion' degl! imputati, stata riproposta in questa sede, dai ricomenti Schil'
TO AG;
la questione relativa alla ling violazione degli out. 178 lett. a), 33, 1° comana, 36 × 43
c.p. p. < 97 € 105 dell'ordinamento givoirienie..
• La situazione di fatto, a base della eccorione di mul: lita, ere state originata in quanto, a seguite di ora dinanza del 25 marzo 1993, in the quale il tribunale di CC aveva nimesso il procedimento al til male of Caltanissetta ai sensi dell'art. 43, 20 comma c.p.p. nella constatata impossibilità di comporre il collegio giudicante per l'avvenuta astensione di suoi -18-
componenti, il presidente del tribunale di Caltanissetta aveva restituito gli atti al tribunale di CC рем il nesame della questione, con indicatione dei nime- di da adottare per consentire la formazione del collegio stesso. He tribunale di CC cui intanto il Presidente dell Crite di Appello di Palermo, on sup decate dee 3 maggio 1993, aveva designs to in ap= plicazione, com funcion of' fresidente, if Pretore tito: love della stessa sede circondariale - com frovved'
Iimento in data 6 maggio 1993, rilevato che erano cessate le ragioni che avevano imposto la rimes. sione del procedimento all'altro tribunale, di= sponeva il giudizio nei confronti degli imputatio a. Si deshrce, da parte dei ricorrenti, che il tribuna le di Caltanissetta, sul provvedimento di rimessione ex art. 43, 2° comma, c.p.p., avrebbe dovuto rilevare il conflitto, ai sensi digh' art. 25 e segg. stesso codice,. sicchè risulta abnorme il provvedimento adottato dal
Presidente d' restitunione degli atti e, conseguenber mente, invituale l'ordinanza di revoca in data 6. appio 1993 del tribunale di CC.
# fella medesima ordinanza si denuncia altusi, la unllità per vizio di capecità del gindice, poichè il collegio del tribunale di CC era risultato.
I composto da magistrato non dello stesso tribuna = и т и з -19-
la, pur in presenza delle condizioni previste dall'art. 97 dell'ordinamento giudiziario per l'istituto della sufflenza con altro magistrato dell'ufficio.
-
• Entrambe le escerien - siccome, peraltro, ha gia" evidenziato la corte teritoriale - sono in fondate. -
Quanto alla prime - che qualifica abnorme it from= vedimento di restituzione degli atti al tribunale di
CC e, percio, irrituale la conseguente ordinanza
6 maggio 1993, dovendo la questione in ordine alla
● competenza costituire l'offetto di specifico rilievo di conflitto negativo on' competenza - accome, imman: ritulto, ribaoline che questa Suprema Corte, in m'= ferimento a caso di specie, del tutto simile a quills. il conflitto era stato denum:in esame,melquale ciato dal tribunale cui gl' atti erano stati hasmes: si ai sensi dell'art. 43, 2° comma, c. pp., ha fia" onflitto negativostabilito che, poichè si abbia un com di competenza, un basta ния лилав reciproca
[ricusarione di prendere cognizione del medesimo falto de parte ob' due finolici, essendo necessaria l'adozione di formali provvedimenti, che esprimano la decisione dei gindian confliggenti di non froxve: the vel merito sul fresupposto della fropria incom= petenza, e non sulla base di altre ragioni legate a temporance disfunzioni degli organi ginnisoliniona= -20-
mali (Cass. fem., sez. I, 28 gennaio 1995, M. 4354,
Coufl. comp. Trib. Milans & Trib. Crema in froc. Pizzo= e
CEDме, ли. Сед 200-339).
• La ordinanza del tribunale di CC in data
25 marzo 1993 di' rimessione degli atti al tribunale. di Caltanissetta, del resto, presentava gh´asfetti del formale frovvedimento di incompetenza emes: so ai sensi dell'art. 43,2° comma, c.p.p., poiché essa era stata adottato senza la verificata impossibili= ta" ob' "applicatione", seando le norme dell'ordina= mento gindiriano, o altro magistrato (in tal senso cfr. Cass. pen., sez. I, 18 giugno 1993, u. 2086, confl. comp. in proc. Belogi, M. CED 194.288). Nom sussia рваla desteve, исто, мъррше. fusuffers to stesso muncia di conflitto negativo di competenza da parte. del tribunale misseno, il cui fresidente, con la misa siva di restituzione degli atti, a sua volta non. ricusava di prendere cognizione del procediments, ma richiedeva al tribunale remittente esattamente il n'esame circa la oggettiva impossibilità di pros colere al giudizio nella sede naturale, senza nior= here all'istituto di carattere eccezionale, di cui al secundo comma del predetto art. 43 c.p.p. - a Communque, anche ove si potesse attribuire alla ordinanza 25 mars 1993 dl tribunale di CC -21-
il valore di frovvedimento declinatorio d' com= petenza, deve considerarsi che il presunto conflitto
è stato spontaneamente composto.mposto a seguito del' la successiva ordinanza 6 maggio 1993 del mole simo tribunale, ricognitiva della cessata impossi= bilità di formarione del collegio e, percio, of= fermativa della propria competenza attuale, secon' do la frevisione dell' art. 29 c.p.p. 1993 рноdel suddetto provedimento 6 maggio navvisansi la dedotta mullita" ex art. 178, lett. a),
c.p.p. per inosservanza delle disposizioni concluen ti le condizioni di capacita del ginolice in rela= none all'avvenuta designatione, quale componen' to del collegio giudicante, di magistrato non dello stesso bribunale di CC, pur in presen' za delle condizioni previste dall'art. 97 dell'or= dinamento giudiziano per disporre la supplenza shi magistrato dello stesso ulicio.
-
- Nella specie, infatti,M non si è proceduto.com.
l'istituto della sufflenza, ma la designazione. di magistrato di altro ultico è avvenuta me= diante decreto del Presidente della Corte d'Ap= pello, ai sensi dell'art. 110 dell'ordinamento
-giudiziario, in conformità al diverse istituto dell' assequazione ed in relazione alle impre= -22-
scindibili e prevalenti esigenze di servizio del possibilità da parte del tribunale di CC, com magistrato designato di svolgere attività anche vel procedimento penale in offetto, relativo a reati me= visti dall'art. 51, comma 3bis, c.p.p., siccome autorizza.
l'ultimo comma del fredetto art. 110 and find. —
-
• Di conseguenza, in vistu del principio recepito dall'art. 33, 2° comma, c.p.p., che ha precisatocome non atten данаalla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione agli uffici giudizioni ed alla sezioni e sulla formazione dei collegi, la deob ta causa. the di mullità assoluta ed insanabile non sussiste. -
a Altro motive oli ricorso - comune sostanzialmente agli imputati CA, NG, EN e Va= lenio ComON, UK e AL AG- è quells che denuncia la inutilizzabilità delle intercettazion telefoniche ed ambientali, per violazione degli ast. 167 e 268 c.pipe in relacione all'art. 271 stesso co= secondlo prosfeltanion vane, grá solto foste al piv o della corte territoriale con il grave me ide affells, ficantil gli asfetti seguenti: iniziate e sía) le inc eltarioni erano state. hano protratte oltre il termine di quaranta pin' mi fissato das decreto autorizzative del 1° giugno 1991; b) il P.M. non aveva indicato le fficult ' ш и п -23-
che, che avevano causato il n'tatdo dell'inizio delle M
operazion' di ascolto;
(c) cinca la inutilizzabilità delle intercettazion effettuate dopo la scadenza del termine di quaz
Iranta giorni, calcolato a decorrere dal decreto autorizzativo 1° giugno 1991, era intervenuta efficacia d' piu= promuncia della cassanione com dicato;
-
d) il ritardo con il quale le operazioni d' intercetta = nome have iniziate aveva caducato le ragioni. ойungenza per le quali il deceto era stato smesso, ande il provvedimento autorizzative aveva perduto la sua efficacia per difetto di motivatione.
□ Nessuna delle prospettavious evidenziate a sostes della dedolta inutilizzabilità delle intercetta= que rieve è fondata.
-
□ H ginative di menito ha, immannituble, precisato che le intercettazioni, di cui si discute, non sono state disposte in via d'urgenza dal P.M., ai sensi del secondo comma dell'art. 267 c.p.p., ma sono sta= te autorizzate, ai sensi del frimo coguina della stes:содимла sa norma, dal Grip. presso il tribu le di CC, con decreto motivato e su richiesta dell'organon requirente. Di conseguenza, l'argomentazione svol' innanzi sub d), che dal ritardo dell'inizio delle -24-
intercettazioni vonzebbe tranne la conclusione della carente motivazione cinca il requisito dell'urgenza, si basa sul presupposto enonco di intercettazion disposte dal P.M. ai sensi dell'art. 267, 2° comma,
c.p.p., hobbove, invece, essentos;
procedunto al di fuori delle procedura d'ungenze, la motivazione sul punto del provvedimento del G.nip. non era dovuta.
。 La sentenza impuquata ha escluse la inutilizza: bilità delle intercettazioni, in quanto protrakte oltre. il termine assegnato calcolato a decorrere dalla data del decreto autorizzativo, e la conclusione
.
in proposito non si fome in contrasto con la im= terpretazione, che dell'art. 267 c.p.p. i stata data. dal gindice d' legitimita.
Questa Suprema Corte, infatti, in indirizzo costante
( Pass. Jen., rez. I, 2 giugno 1994, N. 2134, nic. Sommine,
m. CED 197'697; Cass. fem., sez. II, 21 maggio 1993, M. 1868, nic. Ciampa col alter, M. CED 194.715; Sent. 2623/92
CED 191.553), ribadisce che il termine di dupata delle intenseltazioni decorre dal giorno di inizio delle орелайоми e un dalla data die deneto autorizzatio
No e spiega come wo'si giustifica per il fatto che, melle norme che si occupano delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, si fa sempre espresso -25-
riferimento alle "operazioni" relative, il che deve induce a ritenere che il termine iminiale della duate debba coincidere con il giorno d'imino. effettivo delle "operazioni" e un gra" con la data die provvedimento on autorizzazione. -
• Ne accense, quando l'inizio delle operazioni d'inters cettazione sia porastinato dal P.M. rispetto alla data del deveto autorizzativo del quip., che la scelta in questione, comisfondente alle coerenti esigenze dell'azione investigativa, debba essere motivata.com la giustificazione delle cause che l'hanno determin's
• giacché nessuna previsione in tal senso è uel' mata, la legge. -
• Tuttavia, si assume da parte dei ricorrenti che la diversa interpretaniene della norma - quella, size, che pone come "dies a pno" del termine di durata delle Lintercettazioni di effettivo inizio delle relative ie Pirmo operazioni, ma quello di emmissione del dece to auto: nizzativo del Ginip. - è stata fosta a base della sentenza di questa Sufrema Corbe in data 3 agosto
2857 (c.c. 17 giugno 1992), jer sun, avendo 1992 m. cui, dette sentenze concluso per la non utilizzabilita delle intercettariani successive alla data dell' 11 luglio 1991 nel procedimento relativo al resame di unsure custodiali a carico di alcuni degli attuali. -26-
Nicomenti, sul punto sarebbe intervenuto l'accertamento con valore di ginolicato e con eeffetto conseguencial: mente preclusivo di diversa valutazione nel ginolizio di merito sulla responsabilità penale.
-
Pure solto tale asfetto il motivo di impugnanione mon i fondato.
-
'Infatti, Love anche si potesse frescindere dalla generale ed assorbente consideratione fer la quale il proble= ma di utilizzabilita' della frova è questione che si fone soltanto con riguardo al dibattimento-sic' chi oqui valutazione compiuta in proposito, in tema di procedimento cautelare, nom può obbliga toriamente vincolare il giudice del dibattimento dati i limiti, & funzione e l'essette profis del gindizie cautelare, mei suoi aspetti di strumentale accessorieta" alla decisione di menite sulla sussia stenza del reato in base a prove e non ad indic
21- sarebbero sepaprece di ostacolo alla ammissibi- lità di un gindicato implicito sul punto la manca. to porten fanieme al procedimento cantelare d pli imputati che la relativa eccezione in questa sede hanno form ato, nonché by considerazione fuschiaramente mengente de sentenza che
5 invoca) secondo cui la questione espressa: decisa e quello che si deduce essere stata friz ш и п 27
plicitamente risolta non è stato navrisato un messo di difendenza così indissolubile da nonpotersi deci
'dere l'una senza aver frima deciso l'altra questione.
□ Altro motivo di ricorso - comune affi imputati AN mio, EL a Ginseffe MO CA, VI D'AN
e NO IS - concerne la inosservanza e la ensomea applicazione degl'oult. 440 e 442 c.p.p., per amesso riconoscimento della diminuente dee rito all'esito del dilattimento stante il rifinto in' giustificato del P.M. al findinio immediato, deducen' dosi, a riguardo, che la decisione di colfevolezza è stata fondata sulle medesime fonti difrova assunte gia nella fase delle indagini preliminari e che be teascrizioni delle intercettazioni telefoniche prove- nienti da altro procedimente, ancorché confluite soltanto a dibattimento, erano gia" contenute nel fascicole del P.M.
-
a Auche detto motivo non è fondato.
o La sentenza impugnata, in profesite, ha esfressa= mente dato alto che il dissense manifestate dal P.M. alla richiesta del rito abbreviato era del tutto Plua stificato, in quanto le stesse uti di frova indicate vel decreto di neve imforievano il necessan's approfondimento in sede dibattimentale delle risul'
(tance già acquisite, non soltanto mediante bresame -28-
Idi soggetti che già avevano resofrecedenti dichiara rious, ma anche mediante l'escussione di be= sti non esaminati in sede di indaginn forelium': мам
□ La suddetta istruktoria dibattimentale affariva in' dispensabile e mulla rileva in contrario che delle suddelte muove acquisizioni il giudice di merito mon abbia eventualmente tenuto conto ai fini della des cisione.
- La gimisprudenza di legittimità esprime sul punto il costante indirizzo interpretative secusto cui qua: lona, in seguito a dissenso manifestato dal P.M. sulla richiesta di gindinio abbreviato, si svolga istant' teria dibattimentale che, palesatasi necessaria, mon approdi a situazioni Muove, non deriva da ciò l'auto.. matica riduzione di un terzo della pena a unma dell'art. 442, 2° comma, c.p.p., giacché la illegittimità" del dissenso dell'адамо dell'accusa al giudizio ab- breviato non è come lata ad una istruzione di= battimentale, che mulla di unovo abbia falto emer:
gere nei confronti dei singoli imputati,Mx va rape portata "ex aute" alle frosfettive di sviluppo che la situazione prolatoria presentava al moments. in cui era richiesto che lo stesso P.M. esprimesse. il suo parere.- -29-
• Me giustificato dissenso del P.M., inoltre, è reso palese dall'avvenuta utilizzazione del risultato delle intercettazioni telefoniche, disposte in altro procentin mente investigativo comobolto in Firenze ed acqm= site al procedimento in offetto, in modo rituale, sol: tauto in sede dibattimentale, siccome la sentenza impugnata precisa.
□ la eccezione svolta sul punto dai comenti Ca= namanno - secrado cui la trasainione di quella parte. delle registrazioni, effettuate in altro procedimento ed in questo utilizzate, era già nel fascicolo del
P.M., onde non si sarebbe in presenza dh' elementi muovi dh' valutazione - contrasta, tultavia, en la см
disposizione del secondo comma dell'art. 270c.p.p...
a tenore della quale la utilizzazione prevista dal primo comma della medesima norma richiede che i verbali e le registrazioni delle intercettarion siano ८
depositati presso l'autorità com fetente per il diverso procedimento, con applicazione delle disposizioni dell'art. 268 commi 6, 7 e 8 stesso codice, giacche una eventuale inserzione parziale sul fascicolo del Pitt., e senza che le altri parti не аввісно avuto notinia al fine di esercitare le facoltà d cui al fredetto art. 268, 6° comena, non integra l'atto di valida acquisizione processuale, che, dovendo -30-
comprendere la complessità dei verbali e delle regi= strazioni, nel caso di sfecie è quello compiuto suc' cessivamente nella sede difattimentale e senza il
Quale non sarebbe stato possibile la valutazione del l'elemento probatono in questione..
-
La ritenuta utilizzabilità di tutte le intercettario=
ii consente, altresi, di gindicare infondato il motio vo di impugnatione deob to da TO RÒ, quan- to al vizio ali motivenione cince il difetto di frova.
a suo carico, siccome basata esclusivamente sul risultato delle intercettazioni medesime;
da
TO US, quanto all'equivoco significato ed al travisato affrezzamente del risultato delle tras sarinism' a suo carico, laddove, pure ammesso un Il CA il commercio di "motor" a delte vocabolo il gindice di merito ha attribuito il di= unso significato di sostanze stupefacenti, da ET =
ME, quanto all' mnata riferibilità de sue conversation teleferiche agli episodi sfecifici iden' tificati dal giudice di merito;
de ER PO, punto all'inidoneità ed alla genericita ole on: tente delle intercettarious a quanto alla illegitti= mità della intercettazione in data 2 agosto 1991, sic' come non autorizzata.
Queste Suprema Cate ha più volte affermato che ни зи -31- la interpretazione del linguaggio e del contenuto del le conversazioni telefoniche interrettate costituisce. questione di fatto, sinnessa alla valutazione del pin- dice di menito, e si soltnae al sindacato on legittim = to se tale valutazione - come nella specie è avvenu=
| to - e motivata in conformità di criteri della logi= ca ed alle massime di esperienza. la pretesa illegittimità" della intercetta:
☑ Сілья, рой, gramme 2 agosto 1991, che il PO demum: none del
Icie come non autorizzata in rapporto alla utenza. telefonica dell'apparecchio cellulare in sus poss sesso, la censura è essa pune priva di ginidica, consistenza, dato che si è trattato di una telefo= mata in partenza da apparecchio non solto posto a controlls, ma in annivo sulla utenza, control: lata in base a valida autorizzazione, del Cara: anno e come tale utilizzabile anche meiona fronti dello stesso Lupe. - Il medesimo principio della valutazione difetto della interferetazione del linguaffice del on turn to delle intercettarions telefoniche vale, natualmente, prive for le interceltazioni ambientali, onde é frive di fondamente anche il relative motive del mcorso di SC IS, nella parte i'm cm' lo stesso deduce il vino di motivazione in oroline -32-
alla identificazione nella sua persona del sof= getto indicato come "Gachimo":" 0• Sotto il profilo della violazione delle norme dicun agh oult. 74 d. P.R. m. 309 del 1990 e 110 c.p. e del vizio ol' motivazione sul punto, con motivo di cen: sma sostanzialmente. da parte dei ricor= солнишь, henti AN, EL e PE MO CA,
LE a EN NE, CE OL, VI.
D'AM, SC IS e TA ME si deduce la insussistenza a loro carico del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di so= stanze stupefacenti, in quanto, dagli elementi emersi, la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere sol tanto l'esistenza di un concorso di persone uel. reato continuato di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.a carico dei fratelli Cara= manno ed altri eventuali coimputati.-
• Secondbo statuizioni pacifiche e ricomenti nella ginn's frudenza di questa Suprema Corte, elementi costitutivi del delitto di associatione ex out. 74
d.P.R. m. 309 del 1990 - la cui disciplina i sostanzial mente simile a quella vigente fjer il reato comume d' associazione per delinquere ex art. 416 c.p. - sono la formazione e la permanenza di un vincolo associative commue e cutinuative tre almens the -33-
persone, allo хороойof commettere una serie inde= terminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 della stessa leffe, con la predisposizione dei mezz' accommenti la realizzazione del program -рес ma delinquenziale, nella permanente consapevolez= JE
za di ciascun associato di fare parte del sodal: no criminale e di essere disponibile ad operare.
-per l'attuazione del comune frogramma..
• A differenza del concorso di persone nel reato e del neato continuato - laddove l'accordo criminoso si realizza normalmente in via menamente occasiona= le ed accidentale, diretto alla commissione di uno più reati determinati, ancorche insenti in un disegno criminoso unico, la cui attuazione esan' fa risce il concorso dei correi e. cessare ogni pericolo di allamme sociale - nella associazione per delinquere.
l'accordo dei compartecipi è froiettato permanentemente alla realizzazione di un più vasto programma di com= missione di una serie indeterminata di delitti, com la stabile sussistenza di un vincolo di collaborazione. the gl'autori ciascuno dei quali è consapevole costante = mente di essere coinvolto al perseguimento din propram: una criminoso, anche indifendentermente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati -
E stato, altresi, precisato che per la configurazione del -34- delitto associativo non è necessaria unaspecifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo sufficiente. anche una semplice e molimentale predisposizione di essi, com apprestamento dei medesimi anche occasion male nel corso della permanenza del vincolo associa= tive, purché ciò sia bastevole in concreto per la rea: lizzazione del programma per cui il vincolo associa= tivo si è instaunato e perdura, in relazione alle esi- genze richieste dall'esecuzione dei delitti frogrammati. - Liprincipi suddetti la corte tenitoriale ha fatto esat: ta applicatione nel caso i'm esame, in cui la sentenza. impugnata, " al di là di ogn' ragionevole dubbio", ha ac' certate sussistere la misma di quel quadro distali: liba, ali suddivisione dei ruoli e di disponibilità ad una serie indeterminata d'operazioni finalizzate alla acquisizione, alla deternione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, tale da integrare la prova di me gruppe operante secondo le modalita previste dall'art. 74 d.P.R.
m. 309 del 1990, il tutto in virtu di accordi ed ammis
IR (pag. 23 e 24); dichimazioni rese da AT IE GI mi a ER (fay. 24), to NN SS (fag. 25), da CH e di ME (pag. 26); risultato di incpu' = veche intercettarioni, nelle quali era expresso il riferimen' to al gruppo organizzato (peg. 26), alla sublivisione dei ruoli (pag. 27), al geige onvenzionale usato (pag. 29), Auto -35-
all'uso dello strumento telematico del fax per effettuare ordinativi di droga sottratti al pericolo di imbercettazioni (pag. 29); dichimazioni accusatonic from venienti da OM Adbolorato, sentito well
Qualità di imputato in reato commesso (pag. 34-39); colloqui intercettati dei prabilli CA inca i motivi di contrasto all'interno del sodalizio (fag. 43)
e la scissione in gruppi sefarati (pag. 45-48); tele= fouate di' EN BO, anca le crudinioni per l'imses himento di altri soggetti nella organizzazione (bag.47) ea cinca l'invite al fratello LE a punire colors che operano per conto dell'altro gruppo (pag. 51).
☑o Del reato associativo i fratelli CA larmen' tano la ritenuta aggravante dell'associazione ammata
(ex art. 74, 4° comma, d.P.R. M. 309 del 1990, che la corte di mento avrebbe, invece, dovuto excludere, non avendo in proposito accertato che la disponibilità dell'arma. fosse nota a tutti i partecipantial sodalinis e non fosse diretta esclusivamente a procurare l'impunita an possesson" di' essa, piuttosto che a difendere il possesso della droga.
Per quel che concerne la circostanza aggravante con' sistente nel fatto che l'associazione sia armate, la cui struttura si presenta in modo pressoché analogo a quella di cui all'art. 416 bis, 5° comma, c.p., questo -36-
Supremo Collegio pure esprime un indirizzo costante, innanzitutto precisando come perla applicazione della affravante mei confrombi di tutti i partecipanti alla associazione è sufficiente che solo alcuni di essi siano armati, in quanto la circostanza in questione ha us: tuna oggettiva e percio, aggrava la pena anche se man conosciuta da tutti coloro che concorrono nel neato, in quanto essa concerne i mezzi e le moda! lità di attuazione della condolta criminosa. - меIl giudice di legittimità chiarisce, inoltre, come la afgravante nichiede la mera disponibilità di arm conseguimento delle finalità dell'associatione, рел il anche se occultate tenute in un luogo di de fp = site, a mulla mlevando la effettiva utilizzazione delle stesse.
"offective destinazione delle mun al conseguimen' to delle finalità del sodalizio non deve, to Htavia, essere intesa in modo assoluto, nel senso che le. ani medesime debbano essere soltanto utilizzate alla finalità esclusiva di sorreggere la condotta criminosa
(ovvero altrimenti assismarne gli effetti) propria dell' assoc one, potendo, comunque, concorrere,com la suodettas offettiva destinatione alla attuazione degli scopi dell'associazione medesima, la disfor= bilità dell'arma in taluni dei soggetti partecipi an' -37- che scopo individuale, sempre che il titolo sog= gettivo di possesso non si riveli di prequanza as' soluta.
- ai- La conformità" as suoldetti criteri interpretativi risul' to evidente nel provvedimento impuguato, per cu la censura di violazione della legge fenale e vizio di motivazione, quanto all'aggravante in questione, мом рно tnovame ассозвалилико. - a。 la sentenza della corte palermitana, in fatti, riguarob- sulla scorta delle dichiarazioni dell' Adds' lonato, del risultato delle intercettazioni telefoniche. ed ambientali e degli accertamenti direttamente. comfinti dalla polizia gindiniania (pag. 53-55) - ha dato alto che i fratell' CA hrano in fossesso di armin;
che di arma lo stesso EL CA era disposto a riformine associato;
che delle
Анлий im. воло possesso LE ВО в CE
OL erano sollecitati a fare fronto uso, in caso difericolo, da parte di EN BO;
che VI.
D'AN dichi ara la imminente conclusione di affare fer l'acquisto di "artiglieria"; che EN
BO miclicava ammi farl'associazione. essere.□ Nell' ambito dell' associazione, neppure può esse simesso in discussione il ruolo di EL CA quale promotore ed organizzatore, contrariamente a -38-
quante lo stesso assume ad ulteriore motivo di impugnanome, giacchè il ricomente - per il quale more è senza significato, nel gindinio dele ante (pag. (69), il fatto che anche il fratello AN me micomo= sca espressamente l'attività direttiva svolta in auolo di preminenza - malla sentenza impugnata
(Jagg. 67-69) viene individuato come colui che nella associazione aveva assunto compiti di prevalente. coordinamento dell' attivita' di altri partecipi, vero proprio centro di riferimento dell'azione del grupe= po, presente melle fasi determinanti delle vicende del sodalizio, siccome referente diretto ed imme: diato dei fornitori (sia fer quel che concerne l'acquis sto dello stufe facente, sia per quel che riguarda la
Iregolamentazione dei rapporti echomici) monchi protagonista esclusivo negli incontri finalizzati a seguire la riconciliazione tra i van' associa= ti -
'He che è in perfetta consonanza com quanto gia ritenuto in queste sede di legittimità cinca il nue=
'bo d' promotore di una associatione fer delinquere e di organizzatore di essa, tale essendo state crusis derato non soltanto chi della associatione medesima sie stato di fatto l'iniziatore - che attorno a se abbia
"ab origine" coagulato adesion e consens! partecipative, mi b u J -39- tanto da qualificarsi come fondatore del sodalis sie, cui abbie impresso iniziale potenzialità ope- native - ma anche colm' che, risfetto ad un grup = po gin" costituito, provochi ulterion' adesioni;
se= vraintenda alla complessiva attività di gestione. di esso, assumia funzioni decisionali. Infatti, la organizzazione, cui si riferisce la norma dell'art. 74, 1° comma, d. P.R. M. 309 del 1990, non è quella soltanto costitutiva del primo assetto del sodali-
210, ma è quella anche che si esplica nel tempo. ed in rapporto ad inevitabili mutate situazioni, che nichiedono effettive modifiche stammentali, pro= gressivo adattamento di compiti ed adozione even- tuale di strategie mnove, seconds opzioni discrezios
Juali proprie di unafunzione verticistica.
-
Dopo avere esaurito l'esame delle question of= getto di motivi di manso comuni a più imputati e prima di esaminare in un contesto unitario tutte le censure comunque coinvolgenti il tema
Idel trattamento sanzionatorio, occorre considerare. la posizione dei singoli ricomenti quanto alla parte residuale di ciascuna impugnatione.
。 I n'comenti CA denunciano inossevanza ed emoner applicazione dell'art. 73, 1° 4° comma, d. P.R.
M. 309 del 1990 e vino di mancate e manifesta ills: -40-
gicità della motivazione nella parte in cui la ante. di mento ha ritenuto sussistere a low carico il delitto di traffico di stupefacenti anche per la cocai= ma e l'eroina e non soltanto per l' hashish, censura è manifestamente infondata, risol' vendosi essa in una inammissibile denuncia della valutazione of' fatto, operata dal gindice di mento com adeguata e connetta motivazione, friva di inter- me contraddittorieta:
-
• La sentenza della write teritoriale, infatti, a lun' So si sofferma parte a considerare - sia nella sua introduttiva comune on n'commenti, che in quella illustrativa delle singole posizioni - come il risul tato delle intercettarions, he dichiaraziou accusabo = me and DOlorato e l'ampliamento dell'attivita' del sodalino nella accertata seconda fase della sua. operativita (pass. 30-33; 40-41; 48; 50; 63-64; 78;95) costituiscono elementi di prova autonomaments e complessivamente idonei a dimostrare che il di sustanre stupefacenti comprendeva mon sow I hashine, ma anche cocaina ed eroina, to che EN BO accusava i CA fro= price commerciane droglie fesanti a sua insaputa.
(tas. s).
• Ad analoga conclusione di inammissibilita, her ma= -41-
mifesta in fondatezza del motivo di impuquatione, deve puvemins! quanto alla deslotta violazione di legge ed all'eccepito difelto di motivazione in orth=
Ime alla parten pariene alla associazione di Gin' seppe. Рімо Салашаммо. is la sentenza del gindice di appello, nella ulteriore valorizzazione delle complessive argomentazioni del tribunale, utilizzando le disfoste intercettazioni le dichiaration' accusatorie dell' DOlorato, chia nisce in modo esaustivo, logico e convincente. sean' do quali modalità e misma d' apporto personale PE MO CA abbia svolto il suo nuo=
Io all'interno della consorteria criminale, della quale conosceva ghi illeciti traffici cumuolo ancora era deten ts in Germania (pag. 77); cui promette= va il rilevante contributo una volta mentrato in
Italia (pag. 79); nella quale il suo più respons sabile inserimento, a livello di determinazione della quota di cointeressenza patrimoniale, aveva costituito offetto di apposita trattativa (fag. 80); della quale era indicato sicmo partecipe, ad ofera di LE BO in una conversatione con il fratello
EN (pag. 93), e designato mandatario a trattare. partita di " fumo, secrob dichiarazione dell' Adoo = ние lorato (pas. 94). -42-
I rilievi che il ricamente. mnove a delta anticos lata argomentazione si risolvono in mera censura in fatto, che internsole solleciture in questa sede di le= gittimità una valutazione diversa delle emergenze processuali al fine di nava imammissibile ricostru zione della vicenda in termini antitetici a quello ritenuta dal gindice di menits. -
- nemich AU NG i stato riconosciuto calfarro = le oil solo delitto ex art. 73, 1° 6° comma, d.P.R.
m. 309 del 1990 perch-in stretti raffarti con i Cara: manne sim dal febbraio 1991 tanto che con AN
CA si era recato a visitare Ginseffer Cara manno all'efore detenuto - sotto folso nome, vias' gianato in aereo, si era forte to a Ribera, ove, com i vertici dell'associazione, avera trattato la ven' dita di hashish e cocaina, siccome era risultato dalle intercelteriond afli atti, disposte anche sulla sua utenza telefonica in Germania, essendo l'im= putato soggetto gia coinvolto nel marcotraffice an' she nello Stato estero.
-
Je nicomente deduce difetto di motivazione ed ille- gicità della medesima per avere la corte di menite
Intenuto che esso imputato aveva viaggiato sotto.
Folso nome in quanto, de un controllo della lista der passeffen' dell'aereo, do cun to NG era dia и ч а н з -43-
sceso, il suo nome non figmava, il che costituisce
I semplice illarione, mon sorrelta da alcuna frova.
Me motivo è chiaramente infondato per l'asso=
Puta inmilevanza della circostanza del viaggio solte falso nome,dato che, sulla scorta di altri ele: menti (riconoscimento fotografico, dichimarim' di
AN CA, intercettazioni, appostamento di polizia all'aerostazione), la sentenza (pasq. (129-132) affermaama come certo il viaggio in Italia, finalizzato all'acquisto di droga.
Privo di fondamento è anche il marso di ER
PO, conosciuto colpevole del delitto di detenzione e cessione di sostanze stufefacenti in virtu" del n' sultato delle utilizzabili intercettarion - secnolo quanto immann' è stato precisato - e che, con le dedolte inidoneità e genericita delle intercettario= mi stesse, interde contestare anche l'attendibilità" delle dichimarioni del collebonante ed eccepire, alfrest, la mullita della sentenza рваper mancata correlazione tra accusa e statuinione di responsa= bilita, giacchi", a fronte di accusa di acquisto, de= (tensione e cessione, la condanna sareble interre= muba, invece, in relazione ad una ofofferta di forma tura di sostanza stupefacente. -
□ La sentenza ribadisce la piena attendibilità del -44-
collabonante DOlorato, indicando: Miscontri ester-
'm'offettivi della credibilita dello stesso (pas. 166), e, quanto alla mancata conselazione tra accusa.
e sentenza, precisa che la deduzione è priva di fou = 7
damento, giacchi la crololta dell'imfutato mon si i limitata alla sola offerta di fornitura di droga, ma si e sfinka oltre sino al comfiments, in connecto, di atti di cessione, per i quali lo stesso
PO lamentava che gli assequi rilasciatich in pa= gamento erano senza copertura (pag. 164).
• TO SI, n'conosciuto colpevole del de= litto di cui al capo E) di offerta di sostanza stu₂ pefacente del tipo eroina, deduce la violazione. dell'art. 73, 1°c.4° comma, d. P.R. m. 309 del 1990, per non avere il giudice di merito ritenute la sussiz stenza della ipotesi delittuosa, mens grave, di offerta. in vendita di hashish, tanto potenolosi ricavare. da una diversa rilettura e valutazione della. conversazione telefonica intercettata, della quale chiedle a questa Sufrema Corte "un visitario = me in diversa chiave interpretativa falto. -
□ IH medesimo tenore della richiesta qualifica la impugnanime come inammissibile, in quanto riferi= a mera questione di fatto, non deducibile mel gin' dinio di legittimità.
- -45-
NO IS fi e VI D'AN - neich' confronti
è stata più rigettata la eccezione di violazione del:
l'art. 442 cip.p., per omesso riconoscimento della dir = uuente del rito, e, l'altra, di vizio di motivazione, anca la intervenuto interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni - com la residue parte dell'im= pugnazione deducono che, a fronte degli elementid prove indicati, il giudice del merito non avrebbe anche proceduto a valutare le altre cincostanze circa il mancato rinvenimento sulla persona del primo. di sostanze stupefacenti e la presenza dello stesso me! locali dell'esercizio commerciale dei AN fle motivo diverso dal commencis di droga;
circa l'omes' so accertamento che quella che il D'AN scambia: ve in piazza forse realmente drega e non invece pom: una da masticare o altro;
circa la lantananza dello stesso b'AM da Ribera in occasione del servizio militare.--
Me vizio di amessa motivazione, come sofra denun cato, costituisce esso pure inammissibile censura. in fatto, dato che le cincostanze indicate sono state tutte direttamente o implicitamente valutate secon apprezzamento indiziario diverso da quello pro= do un spettato dai micomenti, a carico dei quali, peraltro, la sentenza impugnata individua, sia fer i delitti -46-
associativi che per il reato ex art. 73, 1° comma, d. P.R.M.
309 del 1990 i concreti elementi di accusa decisiva delle intercettazioni e delle indagini di polizia giu diziaria (peg. 87-93 per quisafi e pag. 108-114 per
D'AM), univocamente concludenti nella pacífica individuazione dei riconnenti come soffett, in modo indiscusso coinvolti mei fatti ad essi addebitati.
TA ME, condannato per il delitto associa tivo di cui alla lettera B) e per il delitto ex art. 73, 10 comma, d. P.R. M. 309 del 1990, ripropone come motivi di ricorso per cassazione le medesime censure, avanza = te già col gravame in appello, di violazione ed eno= mea afflicazione della legge penale e divizio d' mo=
tivatione quanto alla sussistenza degli elementi co= stitutivi del delitto associativo piuttosto che della ipotesi del concorso di persone ex art. 110 c.p. e quan: to alla idoneità delle risultance processual ad idem = tificare a suo carico una condolta di partecipazione alla associatione nella prima fase. - lo la sentenza impugnata si diffonde in ampia sung di tutti i rilievi proposticon l'atto di affello
- emivi sostanzialmente reiterative spriege come be pregress archiviazione non possono avere efficacio preclusiva, in quanto gli elementi di indagini ma raccolti sono stati integnati dalle dichiarazion' successive -47-
dell' DOlorato e di altri collabonauti mouché dalle intercettazioni telefoniche, onde la diversa ed altua: le valenza accusatoria di essi (pag. 117); Солие в nicomente trattava la vendita di sostanze stupefacen: ti (pg. 118-119) e fosse in rapporti stretti di frequen' tazione e di confidenza сом і Салаилимо, ав сі'медо nio aveva sempre accesso con la possibilita di usare il telefono (pag. 120); come nella jasona indicata nelle conversazioni telefoniche con il nome "Tamo" "Tamuzzo" ecm 0l'appellativo di "spigona" a "spitum" fosse da identificare centamente TA ME (pag. 121-122), siccome anche il brigashiene Grammatico aveva con:
RM (pag 123); come della mancata identifications dell'imputato da parte del Costanza, il quale pune me comp= sce l'appellativo di "spicume" e l'appartenenza al sodalizio criminale (pag. 124), era giustificatione nel fatto che il 6 = stanza stesso con il ME non aveva avuto partico lari rapporti, risalenti peraltro ad alcuni anni, e che il collabonante non era "particolarmente fisiono= mista" (pag. 125). -
Al gindinio complessivo del giudice di menito - secon do cui gli accertati rapporti tra il ME di fratel' li CA, il coinvolgimento dello stesso in epi- sodi di cessione di sostanze stupefacenti ed i ripetuti riferimenti di altri partecipi dell'associazione al -48-
predetto imputato inducono a ritenere affatto casuale la continua, assidua e documentata pre= senza del riconsente nella piazza di Ribera in com= pagnia d' altri imfutati dichiaratamente deditial' lo spaccio ed evidencia il vincolo durevole inter=
'comente con gli altri associati - l'atto di impu= quazione in questa sede oppone una diversa valuta: rione delle risultance processuali, percio inammissi= bile.
Compito del gimtice di legittimità, infatti, non è quelle di sovrapporre la sua valutazione a quella.comcomfiinta dal gindice di menito in ordine alla affidabilità del' le fonti di prova, ma di stabiline se esso giudice oh! mente abbia esaminato tutti gli elementi a sua oh= sposizione, abbia formito la conetta interpretatione di essi con esa mente e convincente risposta alle de= duzioni delle parti, abbia applicato le regole della logica a giustificatione della scelta di determinata conclusione a preferenza di altre.
□ la medesima considerazione ammissibi della impuguazione deve farsi quanto al matino oh com me a LE BO e CE Me: riconenti denunciano il vino di mo : genome della sentenza quanto on reati ex art.
,1° comma, d. P.R. M. 309 del 1990, non essendo -49-
stata mai rinvenuta sulla loro persona sostanza stufefacente, e quanto al reato associativo, essen: do ormai le finalità" associative del gruppo proiet take in futme in altro ambito territoriale di operaz tivita:
La sentenza, infatti, nella riconosciuta esistenza del
Sodalino criminale, utilizza il risultato delle inter= celtariom telefoniche a fondamento della aftermans ' me di responsabilità fer entrambi i reati (pass. 93-98), senza incorrere in alcuna illogicità e pervenendo. ad una conclusione convincente e sumelta da ade= guata motivanione, rispetto alla quale i rilievi in fatto quiri esposti non suferano la soglia della imammissibilità".
Detta inammissibilita;
peraltro, travolge anche l'albro motivo di impugnatione del vino di motiz
Ivanione, quanto al reato associativo asailto a IN cenzo BO, per non avere la carte tenitoriale considerato la ipotesi on' commessione derivante dalla pendenza di altro frocedimento penale a Firenza per phi stessi falti.
a Sul punto, offetto gia di pregressa. d'lata con l'ako di appello, il finslice thi do (pag. 103) ha accertato che la affermazione siva non trovava alcun riscontro sul piano probato: и
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• cesso, nel quale viene richiesta le applicatione della continuatione, si trovi in una fase di merito, che consenta al gindice l'acquisizione medesima, resrestau= obo, altrimenti, la richiesta proponibile al gindice della esecurione, ai sensi dell'art. 671, 1° comma,
c.p.p. -
a la disposizione innovativa della predetta norma consente, infatti, di superare l'indirizzo interpreta= tive, espresso pure dal ginslice di legittimità nel vi= gone del previgente codice di rito del 1930, per il quale il riconoscimento del messo della continuatione the reati da ginocare e reati gia" gin。licati con senz tenza definitiva può essere chiesto anche in sede di legittimita, quando la sentenza relativa ai fatti gia"
(gindicati sia divenuta definitiva dopo la decisione di appello, impugnata in cassazione, con la conseguen ' za ulteriore c iplicando la decisione um apprezza= imento di fatto non consentito in sede di legittimiting la sentenza impuguata va annullata con rimvieal ginalice del mento per non pregiudicare la possibi= liba disunificare i neeti a titolo di continuazione.
• Questa Suprema Corte, peratione, ha già stabilito, per altzo verso, che la riserva alla sede executiva, da parte. della sentenza di appele, della questions relativa alla applicatione della continuazione, men.comporta alcuna a t
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реil delittonispetto a quella inflitta dal tribunale, di tentativo oli acquisto di sostanza stupefacente del tipo di cui alla tabella I - denuncia la inos- servanza e l'enonea applicazione dell'art. 56 c.p... per non avere la corte teritoriale ravvisato laipo= tesi del reato impossibile in consideratione del fatto che gli atti compiuti (scambio di moposte di' acquisto cessione di sostanza stupefacente, senza la couse= quente definizione della trattativa) nano asso= entamenti inidonei alla concreta realizzazione del delitto idea to la impossibilità da parte pu del ricamente di com'spondere la somma richiesta dal Cararmanno per la cessione e per la mancata dispo= bilità, da parte dello stesso Caramammo, in quel. periodo, della sostanza stupefacente da consegna = re.
He motivo non è non è fondato.M
-
• In tema di consumazione del delitto di cessione ed acemisto di sostance stufefacenti, questo gintice di legit' timità ha già altre volte precisato che la lesse non. richiede che la droga venga materialmente consegnata, al compratore, perferionandosi il reato atraverso la formazione del consenso in ordine alla qualità, alla quantità ed al prezzo della droga, senza che occomano anche la "traditio" della cose et il fagamento del con' -54-
nispettivo (ex plurimi's: Cass.fen., 283. II, 18 eugh's 1995,
M. 7949, mic. Della Valle, M. CED 201·846), aggiungen' dlo, altresi, che la offerta di sostanza stufefacente non richiede la immediata messa a disposizione della droge, essendo sufficiente che, in base alle cincostanze ed alle modalità del fatto, essa si fre= senti realizzabile e seria (Cass.fen., sez. II, 14 marzo
1994, M. 3083, ric. Brum', AM. CED 197.926).
-
Deve, pertanto, a completaments di quanto immann' affermato, specificansi ancora che la momentanea mancata disponibilità della sostanza da parte del cedente, il quale, tuttavia, sie in frado di procurers!" e quindi consequare lo stufefacente acquistato eud tro breve tempo, significa inesistenza asso= Mou
luta ed originaria dell'oggetto dell'azione me inef= ficienza causale della condotta, impeditive in cm: sreto dell'evento, secondo il parametro di' sm al'
l'art. 49, 2° comma, c.p. -20
-
a In applicazione dei principi, di cui inmann', al caso in esame, non menite, fercio, censura la senteriza impuguata, la quale ha escluso la ipotizzabilita dil reato impossibile, dato che non ha stato possi= bile effettuare la consegna dell'intero batis
Ivo di droga trattato non sia per l'ingistener as: soluta originaria della possibilità che il Cara = m r u J -55-
mamanno aveva di procurarsela a sua volta, ina soltanto a causa di momentamer indistonific liter o essa.
He trattamento sanzionatono ad essi rispettivamente miservato ha costituito oggetto di impugnazione da parte dei ricament: EL, AN e TE MO CA, LR AU NG, TO AG,
LS LS e TA ME, secondo frosfette= nom' che questa Suprema Corte gintica tulte infondate. -
。 Jumansituko, risulta manifestamente infondata la deobolta violazione dell'art. 597 c.p.p., the LS E
AN CA indicano in sapporto a pretesa
"reformatio in peins" della sentenza del tribunale per avere il giudice di appello dichiarato equivalenti alla effravante ex art. 74, 4° comma, d. P.R. m. 309 del 1990 le gir concesse attenuanti generiche, cui il giudice di primo grado aveva, invece, dato prevalenza.
□ Al diverse gindinio di comparazione in senso feggio= nativo per gli imputati, infatti, la corte di menito (pag. 74) è juvenuta in accoglimento di espressa impinguazione o P.M., che lamentava la inconfinità della fena, ande non ricorre la violazione dell'art. 597,3° comma,
c.p.p. me sussiste il vizio di motivazione Fincala
ritenuta equivalenza e circa la misma excessiva della sanzione - come pure gli stessi ricommenti desunciano -56-
in quanto la sentenza giustifice il diverso giudizio di valenza e la misma della pena con la gravità" dei fatti e la "spreginolicata intensità del dolo.".
- Motivazione adeguata e logica sonegge anche il良 mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a
PE MO AN (pag. 85-86), la cui crolotta e la cm' personalita" Mon offronohono nessuno spunto posi= tivo ai fim di un apperamento diverso, meffime fo= tendosi riconoscere iotomer efficacia alle conditiam dé vita sociale e familiare a fronte della spiccata propen' sione a delinquere, risultante dai numeros, preceden' ti fluali e gintinian', siccome la carte tenitoriale argomenta nella corretta interpretazione della morna = tive relativa alla pena..
-
• Me rigetto del motivo di appello di NO ME, diretto ad ottenere ginolicio di prevalenza delle attenman: ti, è stato motivato dalla sentence impugnata (pas-
126) sulla sconta della offettiva Gravita dei le della negativa personalità dell' imputato. Aver a riguardo il giudice di menito operata secciono il criterio generale, risultante dalls scheme dell out 133 .p happento all'art. 69 cfe., la riproposta censura del minor nente deve essere rigettata...
-
deg!!TO Afro-ch ance. In platome dish! 4. Quanto a mult. 81 e 133 cafe. per eccessivita della pena, non de= -57-
terminata vel minimo, e per illegittime aumento pena per la continuazione, pur in assenza di più episodi criminosi - la inforolatezza del duffice motivo di riconso deriva dal fatto che il reato, per r il quale è stata confermata la condanna, è stato contestato e ritenuto come ipotesi di delitto continuato la sussistenza di più acquisti di droga (pag. 135), рва secondo accertamento in primo grado non offelto neppure.
'd' impuguazione in appello, e che la misura della pena, ridotta per il riconoscimento in secmoto fra=десмою do delle alternanti generiche, è stata determina ta in quantità più vicino al minimo che al masz sima editale nel suo com plesso, sicché il riferimento della sentenza a valutarione secondo gli elementi tulki indicati dall'art. 133 c.p. soooh's fa l'overe d' adeguata motivazione nel rispetto della esalta ap: plicazione della norma.
Quanto ad EL LS - cui il giudice di ap= pello ha ridotto di sei mesi la flux imogata dal primo finolice in considerazione delle sostanziali am missioni rese e dell'assenza a suo carico di preceden 2 ti penali- la censura circa la esignità della av= renuta riduzione neppure può trovare accoglimento, fin quanto nell' and potere discrezionale del gin' dice di menito, nella specie la determinatione della -58-
sanzione è il risultato di una valutazione globale dei fatti e della personalità del neo.
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Infine, i da excludere la sussistenza del vizio di motivazione della sentenza relativamente al dimie= sedelle attenuanti generiche ad alla unsura della pena - secondo motivo di impuguazione di ME
AU NG- poiché la sentenza considera in proposito gl' idonei elementi della gravità dei falti della personalità del neo e dei precedenti gindirian' del n'comente, questi emergenti dalle indagini com= doble dalla polizia di MA (pag. 129), che ha dato atto del coinvolgimento, in quel Paese, in episodi di marcotraffico, del ricorrente.
-
arm□ Tutti i ricorsi debbono, percio, essere rigettati, la conseguente condanna in solido degl' imputati hicamenti al pagamento delle spese processuali. P.T.M. rigetta il ricorso del P.M. Rigetta gli altri sis corsi e condanna tutti gli imputat, ricomenti
-al pagamento in solido delle spese processuali.
□ Così deciso in Roma alla pubblica udienza del giorno 12 dicembre 1995. -
Me Presidente
ONsigliere estensoze (dott. Fortunato Pisanti) fortunatamand (dok CE Trifone) биfrancesco refore IL COLLABORATORE DI EL
Lidia Scalie saci
Depositato in Cancelleria oggi, 1-4 GIU, 1996 SUPREMA CORTE Il Collaboratore di Cancelleria
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