Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/1995, n. 5501
CASS
Sentenza 12 dicembre 1995

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime7

L'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti può ritenersi armata ai sensi dell'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 quando vi sia una disponibilità di armi per il conseguimento della finalità dell'associazione, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito, a nulla rilevando la effettiva utilizzazione di esse. L'effettiva destinazione delle armi al conseguimento delle finalità del sodalizio non deve, peraltro, essere intesa in modo assoluto, nel senso che esse devono essere utilizzate esclusivamente a sorreggere la condotta criminosa propria dell'associazione. Tale destinazione ben può concorrere con l'utilizzazione da parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non si riveli di pregnanza assoluta.

Il termine di durata delle intercettazioni telefoniche decorre dal giorno dell'inizio effettivo delle operazioni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza, ne' il pubblico ministero, ove ritenga di procrastinare l'inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per esigenze investigative, è tenuto a motivare tale decisione.

Perché si abbia conflitto negativo di competenza, anche in materia di rimessione ai sensi dell'art. 43 comma secondo cod. proc. pen., non basta una mera e reciproca ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto da parte di due giudici, ma è necessaria l'adozione di formali provvedimenti che esprimano la decisione dei giudici confliggenti di non provvedere nel merito sul presupposto della propria incompetenza, e non sulla base di altre ragioni legate a temporanee disfunzioni degli organi giurisdizionali. Non può perciò considerarsi abnorme il provvedimento con cui un tribunale restituisce gli atti a quello che li aveva rimessi asserendo l'impossibilità di formare un collegio a seguito delle numerose astensioni, segnalando i possibili rimedi per addivenire alla sua composizione.

In tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

In tema di reato associativo, ed in particolare di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sè le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali.

In tema di utilizzabilità della prova, il fatto che l'inutilizzabilità sia stata dichiarata nel corso del procedimento incidentale "de libertate" svoltosi durante le indagini preliminari, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non ha alcun effetto preclusivo sulla sua utilizzazione in sede di giudizio dal momento che il problema dell'utilizzabilità delle prove si pone esclusivamente con riferimento al dibattimento ed ogni valutazione compiuta in proposito in tema di procedimento cautelare, non può vincolare il giudice del dibattimento. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il fatto che nel corso di un procedimento cautelare relativo ad alcuni degli imputati, fossero state dichiarate inutilizzabili le intercettazioni successive ad una certa data).

I risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento e legittimamente acquisibili ai sensi del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen. (quando sono cioè indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), sono utilizzabili solo previo rispetto delle procedure previste dai commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 268 cod. proc. pen.. È perciò legittimo il dissenso del pubblico ministero al giudizio abbreviato quando le intercettazioni, rilevanti ai fini della decisione, pure agli atti del fascicolo del P.M., siano acquisite in modo rituale e trascritte con le garanzie previste dalla legge solo in dibattimento. All'esito del giudizio perciò non potrà essere riconosciuta ugualmente la diminuente del rito ritenendo ingiustificato il rifiuto del P.M..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/1995, n. 5501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5501
    Data del deposito : 12 dicembre 1995

    Testo completo