Sentenza 22 aprile 2016
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone.
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- 1. Art. 19 - Confiscahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 9 - Sanzioni amministrativehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Responsabilità amministrativa, enti, confisca, profitto del reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2016, n. 23013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23013 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2016 |
Testo completo
230 1 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 581 Giovanni Conti Domenico Carcano -CC 22/04/2016 Angelo Costanzo R.G.N. 38242/2015 Anna Criscuolo Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GI AU, nato ad [...] il [...], quale legale rappresentante delle società VBIO 1 S.A. s.r.l., e VBIO 2 S.A. s.r.l.; avverso l'ordinanza del 17/07/2015 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 17 luglio 2015, il Tribunale di Ancona, in M funzione di giudice di appello avverso provvedimenti cautelari reali, ha confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, presentata ва nell'interesse di AU GI, quale legale rappresentante delle società VBIO 1 S.A. s.r.l., e VBIO 2 S.A. s.r.l., destinatarie della misura di vincolo. Per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro dell'intero valore ricavato dall'applicazione della cd. tariffa incentivante per l'energia prodotta, osservando che la condotta illecita era «mirata a conseguire nell'ambito di prestazioni corrispettive un corrispettivo più elevato di quello dovuto usufruendo cioè della tariffa incentivante e ciò grazie ad un illecita accelerazione dell'iter amministrativo per il rispetto dei limiti temporali [...]»>, e che il costo dell'investimento necessario per l'attivazione degli impianti «non ha rilievo, atteso che lo scopo delle tariffe incentivanti è proprio quello di costituire un incentivo alla loro realizzazione agevolando così l'imprenditore».
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata ordinanza, l'avvocato Alessandro Scaloni, difensore di fiducia del GI, quale legale rappresentante delle società VBIO 1 S.A. s.r.l. e VBIO 2 S.A. s.r.l., sviluppando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 321 del 2001 e 240 cod. pen., in relazione all'art. 322-ter cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all'individuazione del profitto confiscabile per equivalente nei confronti delle persone giuridiche. Si premette che l'istanza di revoca era finalizzata ad ottenere la riduzione del vincolo reale ad un importo corrispondente al guadagno conseguito al netto dei costi e che le somme percepite dalle due società hanno come presupposto un accordo pienamente lecito tra le stesse ed il Gestore dei Servizi Energetici, e sono state erogate sulla base dell'esecuzione delle prestazioni così pattuite. Si deduce, quindi, che le condotte di corruzione contestate non attengono alla stipulazione del contratto e che, comunque, anche a ritenere la conclusione di quest'ultimo il risultato del delitto di corruzione, i costi per l'esercizio dell'attività e per l'adempimento della prestazione non possono non essere detratti dai proventi, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale: del resto, il Gestore dei Servizi Energetici ha ricevuto la prestazione pattuita, e per eseguire quest'ultima è stato necessario sostenere costi di produzione;
per la determinazione di tali costi, poi, occorre prendere in considerazione il bilancio All societario, in quanto «unico dato contabile certo». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito precisate. ая 2. E' bene premettere che il Collegio aderisce all'orientamento secondo il quale, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità : eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone (così Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239924, nonché, nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, tra le tante, Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Geenfarm di Guido Leopardi, pronunciata nell'ambito dello stesso procedimento, e Sez. 2, n. 20506 del 16/04/2009, Società Impregilo Spa, Rv. 243198; nello stesso ordine di idee, in tema di responsabilità di persone fisiche, v., per tutti, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436).
3. L'ordinanza impugnata si è palesemente allontanata dal principio sopra richiamato, laddove ha affermato che lo stesso non è applicabile nel caso di specie, siccome la condotta illecita era «mirata a conseguire nell'ambito di prestazioni corrispettive un corrispettivo più elevato di quello dovuto usufruendo cioè della tariffa incentivante e ciò grazie ad un illecita accelerazione dell'iter amministrativo per il rispetto dei limiti temporali [...]». Già questo rilievo sarebbe sufficiente per disporre l'annullamento del provvedimento. Ma vi è di più. La decisione oggetto di censura non indica in alcun modo la condotta illecita ipotizzata e posta alla base della responsabilità da reato delle società VBIO1 S.A. s.r.l. e VBIO2 S.A. s.r.l. Ne consegue che manca del tutto il termine di riferimento necessario per valutare se sussista un apparato argomentativo idoneo ad evidenziare i criteri seguiti per l'individuazione del profitto del reato, la cui determinazione è il presupposto per la confisca e, quindi, per il sequestro nei confronti dell'ente. L'ordinanza impugnata, in altri termini, è affetta da violazione di legge anche perché, dall'esame della stessa, emergono quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (in questi termini, per citare A la sola giurisprudenza delle Sezioni unite, cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, nonché, da ultimo, Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Giudici). 3 да :
4. All'accoglimento dei motivi di ricorso segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di Ancona in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona. Così deciso il 22 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giovanni Conti Duti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito F R O C 4