Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/1992, n. 9
CASS
Sentenza 29 maggio 1992

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Il termine di durata massima stabilito dall'art. 308 cod. proc. pen. per la misura cautelare del divieto di espatrio, prevista dall'art. 281 stesso codice, si osserva anche per le compressioni del diritto di espatrio conseguenti all'applicazione della norma di cui all'art. 3, comma primo, lett. c) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 - recante norme sui passaporti - (la quale, benché abrogata dall'art. 215 delle disp. di coordinamento del nuovo cod. proc. pen., rientra però tra le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore di detto codice e, conseguentemente, continua ad osservarsi nei procedimenti che proseguono con l'applicazione di siffatte norme, ai sensi degli artt. 241 e 242 disp. trans. cod. proc. pen.) e decorre in tal caso dalla data di entrata in vigore del nuovo cod. proc. pen., qualora si tratti divieto già in atto a tale data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/1992, n. 9
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9
    Data del deposito : 29 maggio 1992

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