Sentenza 17 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., anziché quello di truffa aggravata, qualora l'ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2014, n. 49642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49642 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 17/10/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 2383
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - est. Consigliere - N. 13733/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US MA TA, nata a [...] il [...];
per il reato di cui all'art. 640 c.p.;
sul ricorso proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza n. 40/13 emessa il 11.11.2013 dalla Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente del collegio Dr. Sandra Recchione;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Mario Pinelli MA Stefano che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto, all'esito dell'udienza pubblica del 17 ottobre 2014. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado ritenendo dimostrata la responsabilità penale dell'imputata nella consumazione di truffa aggravata nei confronti dell'INPDAP. Gli artifici e raggiri idonei a trarre in errore l'ente previdenziale venivano indicati nella falsa attestazione di non percepire redditi ed analoghi emolumenti da altri enti. La US veniva condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 600 di multa con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato deducendo:
a) erronea applicazione dell'art. 640 c.p., comma 2, n.
1. Il ricorrente deduceva l'erroneo inquadramento del comportamento dell'imputata nella fattispecie prevista dall'art. 640 c.p. piuttosto che nella fattispecie astratta prevista dall'art. 316 ter c.p., nella quale il comportamento della US avrebbe dovuto essere legittimamente ascritto.
Alla US veniva contestata la percezione di assegni familiari in seguito alla falsa attestazione delle condizioni che ne legittimavano la concessione e non era ravvisabile nessun comportamento fraudolento diverso da quello della falsa indicazione delle condizioni che legittimavano l'accesso alla sovvenzione, ovvero una condotta pacificamente inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 316 ter c.p.. b) Erronea applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.. Si deduce che non era stata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale la mancanza di comprensione da parte dell'imputata della normativa che disciplina la corresponsione degli assegni familiari con specifico riferimento alla identificazione del requisito della assenza di richieste pregresse di corresponsione di contributi. e) Erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.. Si deduceva che le circostanze generiche se potevano essere denegate per la mancanza di elementi positivi, non potevano tuttavia essere rifiutate sulla base di un solo elemento soggettivo negativo. d) Decorso del termine massimo di prescrizione in relazione alla data di consumazione del reato individuata nel 16 luglio 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si ritiene fondata la dedotta violazione di legge in relazione all'inquadramento del comportamento dell'imputata. Questo, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità deve essere inquadrata come indebita percezione di erogazioni pubbliche e non come truffa aggravata. L'art. 316 ter c.p. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente" (Cass. Sez. U n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249104; Cass. sez. 2, 46064 del 19/10/2012, Rv. 254354; Cass. sez. 2, n. 6915 del 25/1/ Rv. 249470). Nel caso che ci occupa la condotta contestata alla US si limita alla falsa certificazione finalizzata ad ottenere il contributo previdenziale. Se si assume, in coerenza con le linee interpretative offerte dalle sezioni unite della Corte di cassazione che l'ente erogatore non viene indotto in errore, ma solo posto nelle condizioni di verificare l'esistenza del presupposto formale della richiesta avanzata dall'istante, non può che concludersi per l'illegittimità dell'inquadramento della condotta nell'ambito della truffa. La giurisprudenza della Corte di cassazione "in relazione al reato di truffa, ha gradualmente svalutato il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del delitto in senso causale, ove ciò che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Si è così assistito al consolidarsi della affermazione secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso" (Cass. sez. un n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249104).
L'autocertificazione falsa non è idonea a produrre l'errore nel senso dianzi specificato di deviazione del percorso valutativo laddove non sia prevista una attività di accertamento dei requisiti autocertificati, ma solo una presa d'atto degli stessi. Nel caso che ci occupa, l'ente assistenziale erogatore non ha compiuto un controllo sul contenuto dell'istanza, sulla quale, in ipotesi, la falsificazione avrebbe potuto influire provocando l'errore, ma si è limitata a prendere atto della sua esistenza.
L'autocertificazione dunque più che un errore di valutazione produce un condizionamento dell'attività dell'ente che concede il beneficio sulla base della presa d'atto di un presupposto formale inesistente. La condotta contestata alla US deve dunque essere inquadrata, in coerenza con le linee interpretative segnate dalle Sezioni unite nella fattispecie residuale individuata dall'art. 316 ter c.p.. 2. Il secondo motivo riguardante l'elemento soggettivo è manifestamente infondato.
Si deduce una fallace comprensione delle richieste di informazione contenute nel modulo prestampato che l'imputata aveva firmato dichiarando di non avere mai chiesto assegni familiari in precedenza. Si invoca dunque l'errore nella comprensione della realtà fattuale che costituisce il contesto in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante.
Sul punto il collegio condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 c.p., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base;
mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione (Cass. sez. 6, n. 32329 del 25/06/2010, Rv. 248092; Cass. sez. 6 n. 24605 del 03/04/2003, Rv. 225569; Cass. sez. 1, n. 8053 del 11/03/1998, Rv. 211559). La Corte territoriale ha fatto buon governo delle richiamate linee interpretative evidenziando con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità che l'apprezzamento della falsità della dichiarazione non poteva sfuggire all'imputata che aveva beneficiato nel corso dell'anno di altri emolumenti assistenziali.
3. Accolto il ricorso e considerati assorbiti gli altri motivi, deve dichiararsi il reato estinto per decorso del termine di prescrizione, maturato il 1 gennaio del 2014.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come violazione dell'art. 316 ter c.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014