Articolo 484 del Codice di procedura penale
Articolo 555Articolo 516
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24 ottobre 1989
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2 gennaio 2000
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1 gennaio 2023
Art. 484. Costituzione delle parti 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonche', nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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