Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2014, n. 24677
CASS
Sentenza 9 luglio 2014

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Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, con la conseguenza che qualora la prima udienza - compiuto il predetto accertamento - si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione.

La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma terzo, della l. n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2014, n. 24677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24677
Data del deposito : 9 luglio 2014

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