Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2007, n. 4060
CASS
Sentenza 8 novembre 2007

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Massime18

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato la correttezza della decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistente il concorso nel reato previsto dall'art. 185 cod. pen. mil. guerra degli imputati che avevano ricoperto il ruolo, rispettivamente, di comandanti di squadra e di compagnia delle forze naziste impegnate nella "strage di Sant'Anna di Stazzema", e di Aiutante Maggiore del Battaglione delle SS cui era riferibile la responsabilità dell'eccidio).

La fattispecie di reato di cui all'art. 185 cod. pen. mil. guerra (violenza contro privati nemici) si pone in rapporto di specialità rispetto al reato comune di omicidio, dal quale si differenzia in virtù degli elementi specializzanti costituiti dalla qualità di militare del soggetto attivo e dal compimento del fatto per cause non estranee alla guerra. (Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile la predetta ipotesi di reato con riferimento alla strage di Sant'Anna di Stazzema, rilevando che la stessa era stata commessa da ufficiali delle SS, cui spettava la qualifica di militari nemici ai sensi dell'art. 13 cod. pen. mil. guerra, e che nell'eccidio era ravvisabile una precisa attinenza alle vicende belliche).

Perché sussista la scriminante dello stato di necessità, prevista dall'art. 54 cod. pen., occorre che sia configurabile un rapporto di proporzionalità tra l'effettivo pericolo prospettato e il fatto commesso dall'imputato. (Applicando tale principio, la Suprema Corte ha escluso la operatività della scriminante nel caso della strage di Sant'Anna di Stazzema, rilevando che non vi era prova che il rifiuto di partecipare all'eccidio avrebbe avuto come inevitabile conseguenza l'uccisione di chi non aveva obbedito all'ordine, e affermando che la possibile prospettiva di punizioni disciplinari e di misure coercitive di altro tipo non poteva integrare l'esimente in quanto nel rapporto di misura tra i beni in conflitto difettava "ictu oculi" il suddetto requisito della proporzionalità).

La fattispecie di reato di cui all'art. 185 cod. pen. mil. guerra (violenza contro privati nemici), punibile quando sia stata commessa da militari nemici in danno di cittadini italiani per effetto della previsione contenuta nell'art. 13 dello stesso codice, è strettamente collegata al diritto umanitario bellico garantito da convenzioni e da consuetudini internazionali, in quanto sanziona la violazione di regole dettate dagli Stati per disciplinare la violenza nei conflitti armati ("ius in bello") in vista della salvaguardia degli interessi protetti dalla normativa internazionale e della tutela della persona umana come bene assoluto. Tale fattispecie di reato punisce il militare il quale, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, per cause non estranee alla guerra. (Applicando tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto configurabili tutti gli elementi costitutivi della predetta fattispecie di reato nella strage di Sant'Anna di Stazzema).

Ai fini della sottoposizione alla giurisdizione militare per reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi in danno di cittadini italiani, gli ufficiali del corpo delle SS devono qualificarsi come appartenenti a forze armate nemiche, in quanto, da un lato, il predetto corpo era organizzato secondo gli schemi delle vere e proprie formazioni militari, al comando tattico dell'esercito tedesco, e, dall'altro lato, la Repubblica Sociale Italiana, alleata della Germania nazista, era priva di ogni legittimazione giuridica e aveva un ruolo di mera collaborazione con l'esercito occupante. (Fattispecie relativa alla strage di Sant'Anna di Stazzema, commessa il 12 agosto 1944 da ufficiali delle SS naziste, rispetto alla quale Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice militare).

La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo cod. proc. pen., l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei confronti dei concorrenti civili. (Facendo applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto che la giurisdizione militare in ordine al reato di cui all'art. 185 cod. pen. mil. guerra non potesse essere esclusa per effetto dell'asserita partecipazione di civili alla realizzazione della strage di Sant'Anna di Stazzema).

In materia di assistenza giudiziaria penale, gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dall'ordinamento dal Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa. Ne consegue che sono utilizzabili i verbali contenenti le deposizioni testimoniali assunte a seguito di rogatoria all'estero senza la partecipazione del difensore, qualora quest'ultimo abbia ricevuto l'avviso dell'espletando esame dei testi da parte dell'autorità straniera, e sia stato quindi posto in condizione di assistere allo svolgimento dell'incombente istruttorio e di esercitare le facoltà inerenti al mandato difensivo.

La verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 cod. proc. pen.. Pertanto il giudice, sin dall'inizio del procedimento, ha il potere-dovere di controllare se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione. Un simile controllo deve, poi, svilupparsi per tutto il successivo corso del processo alla stregua delle risultanze probatorie via via acquisite, nel senso che il giudice deve costantemente verificare, anche "ex officio", i presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione e deve dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento.

In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato. (Nella fattispecie, relativa al procedimento per la strage di Sant'Anna di Stazzema, la Suprema Corte ha ritenuto titolari dell'azione civile la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune di Stazzema e la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

I danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del fatto di reato. (Nel caso di specie, relativo alla strage di Sant'Anna di Strazzema, commessa il 12 agosto 1944, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità della costituzione di parte civile della Regione Toscana - ente costituito successivamente alla consumazione del fatto di reato -, della Provincia di Lucca, del Comune di Stazzema e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che il crimine di guerra in esame, "commesso con lo sterminio di buona parte della popolazione di Sant'Anna di Stazzema, composta prevalentemente da vecchi, donne e bambini, ed ... attuato con modalità efferate, in totale dispregio del più elementare senso di umanità e dei valori comunemente accolti in ogni società civile, anche in tempo di guerra", ha "provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettività di cui le parti civili costituiscono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva - per l'inimmaginabile livello di spietatezza e di crudeltà - una ferita non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile").

Ai fini della acquisizione di deposizioni testimoniali all'estero a mezzo di rogatoria internazionale, nell'ambito di un procedimento per il reato di violenza contro privati nemici (art. 185 cod. pen. mil. guerra), deve ritenersi corretta l'effettuazione della rogatoria con le forme prescritte dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con legge 23 febbraio 1961, n. 215. Resta, infatti, inoperante la clausola di esclusione stabilita dall'art.1, comma secondo, della Convenzione con riferimento ai reati militari che non costituiscano reati di diritto comune, in quanto il reato previsto dall'art. 185 cod. pen. mil. guerra presenta gli stessi elementi costitutivi dei reati comuni di omicidio o di strage, dai quali si differenzia solo per la presenza di taluni elementi specializzanti.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 lett. f) cod. proc. pen., prospettata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento di atti assunti in sede di rogatoria internazionale senza la presenza necessaria del difensore. Infatti, per un verso, esiste una netta differenza sostanziale tra la rogatoria internazionale e l'incidente probatorio, per il quale l'art. 401 comma secondo cod. proc. pen. dispone che "in caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'art. 97, comma quarto"; per altro verso, l'esercizio del diritto di difesa può essere variamente modulato e adattato dal legislatore ordinario in sintonia con le peculiari caratteristiche dei singoli istituti, semprechè esso non risulti vanificato e la differenza delle discipline sia rispondente ad esigenze ragionevoli.

Pur non essendo all'epoca vigenti - e non potendosene fare applicazione retroattiva - le regole essenziali e inderogabili del diritto umanitario bellico recepite dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dai due protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, oggetto di ratifica da parte dell'Italia rispettivamente con legge 27 ottobre 1951 n.1739 e con legge 11 dicembre 1985 n.762, e neppure le norme in materia di prevenzione e repressione del genocidio, di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 962, deve ritenersi, con riferimento all'allora vigente art. 40 cod. pen. mil. pace, che fosse da riguardare come manifestamente criminoso, con conseguente obbligo di non darvi esecuzione, l'ordine di effettuazione della strage di Sant'Anna di Stazzema, di cui era "ictu oculi" riconoscibile la contrarietà ai più elementari principi di umanità.

Ai fini della costituzione di parte civile, l'avvocato dello Stato, derivando il suo "ius postulandi" direttamente della legge, non ha bisogno del conferimento di una procura da parte dell'amministrazione rappresentata in giudizio, e non è neppure onerato della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente.

Alla stregua del testuale tenore dell'art.2, comma primo, lett.b), del d.P.R. 4 giugno 1966 n.332, l'amnistia ivi prevista per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 (compresi i reati militari diversi da quelli indicati nel successivo art.4 dello stesso D.P.R.), si applica soltanto ai cittadini dello Stato italiano e non anche ai cittadini stranieri, atteso che il provvedimento di clemenza si proponeva un fine di pacificazione nazionale fra i cittadini italiani in relazione agli eventi bellici interni seguiti alla caduta del regime fascista ed alla nascita della c.d. Repubblica sociale italiana. Nè può in contrario valere, ove si tratti di stranieri aventi la cittadinanza di uno dei paesi aderenti all'Unione europea, il richiamo all'art.8 del trattato di Maastricht, reso esecutivo in Italia con legge 3 novembre 1992 n.454, con il quale viene istituita la cittadinanza dell'Unione e si stabilisce che i cittadini dell'Unione "godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattato", giacché quei diritti, come specificato nel secondo comma dello stesso art.8, sono soltanto - in assenza di un'apposita dichiarazione da presentarsi alla presidenza dell'Unione - quelli di petizione, di libera circolazione in tutti gli Stati dell'Unione, di voto amministrativo nel luogo di residenza, di voto attivo e passivo per il parlamento europeo, di tutela all'esterno del territorio dell'Unione da parte di qualunque autorità diplomatica europea.

L'art. 431 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 26 della L. 16 dicembre 1999 n. 479, richiede l'osservanza del contraddittorio nella formazione del fascicolo per il dibattimento e postula che la violazione della disciplina debba essere sanzionata con una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.. Pertanto sussiste tale tipo di invalidità nell'ipotesi in cui l'udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento sia tenuta nonostante la documentata impossibilità del difensore dell'imputato di parteciparvi per legittimo impedimento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insussistente la predetta nullità, in considerazione della mancanza di prova di un impedimento assoluto del difensore).

In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, mentre l'ordinanza di esclusione della parte civile risulta inoppugnabile, la decisione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione é impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza.

L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Ne consegue che tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi. (Nella specie la Corte ha escluso la inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese da alcuni militari delle truppe naziste che erano stati presenti sul luogo delle operazioni nel corso dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, rilevando che gli stessi "nella loro qualità di semplici soldati, non avevano una rilevante funzione di responsabilità nella struttura del battaglione", e che "non erano emersi elementi specifici comprovanti che essi avevano materialmente sparato ed ucciso qualcuna delle vittime").

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Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2007, n. 4060
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4060
Data del deposito : 8 novembre 2007

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