Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 1
L'avviso ai difensori dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione, previsto dall'art. 610, comma quinto, cod. proc. pen. senza indicarne il contenuto, deve indicare quanto meno il numero di registro generale del procedimento, il nominativo del primo imputato (con il numero complessivo degli ulteriori coimputati) e la data di udienza. (Fattispecie nella quale, in presenza delle predette indicazioni, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo la circostanza dell'omessa od erronea indicazione di alcuni degli imputati, precisando che essa non integra alcuna delle tassative nullità previste dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2012, n. 32880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32880 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
ACR. 328 80/ 12 sentenza N. 2084, R. Gen. N. 49126/2011 Udienza pubblica del 04/07/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Presidente Dott. DOMENICO GALLO Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO Consigliere Dott. GEPPINO RAGO Consigliere rel ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da:
1. EM CA LO nato il [...];
2. EM CA RE nato il [...];
3. EM CA RO nato il [...];
4. AM LF nato il [...];
5. AR ER TO nato il [...];
6. OL MA nato il [...];
7. OD ET SE nato il [...];
8. O' LO nato il [...];
9. GL OR nato il [...]; 10. LO SE nato il [...]; 11. PO GO nato il [...]; 12. LE TO nato il [...]; 13. RR SE nato il [...]; 14. GN RO LO nato il [...]; 15. GN NO nato il [...]; 1 16. TA VA nato il [...]; 17. FF TO nato il [...]; 18. ID AR OL nato il [...]; 19. GR SE nato il [...]; 20. TI UR nato il [...]. avverso la sentenza del 25/01/2011 della Corte di IS di AppeLO di Messina;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Alfredo Montagna che ha così concluso: rigetto dei ricorsi di AR SE NT, GL VA, LO GO, GN NZ, NI IO, RR EP, NT AN, ID NO OL, ZO NT, SI EP, TT EP;
inammissibili i ricorsi di AM FI e ER TT EP;
Annullamento con rinvio sull'individuazione del periodo in cui viene contestato l'art. 416 bis cod. pen. per TA AR;
annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628/3 n° 1 cod. pen., rigetto nel resto per NÒ EL;
Annullamento con rinvio relativamente al tentato omicidio di D'CO EP, rigetto nel resto per il ricorso di GN LO EL;
Annullamento senza rinvio in punto dell'individuazione temporale per rispondere dell'art. 416 bis cod. pen.; annullamento con rinvio per la determinazione della pena;
rigetto nel resto per il ricorso di PO SC RE;
annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante dell'art. 628/3 n° 1 cod. pen., rigetto nel resto per il ricorso di PO SC OS;
Annullamento senza rinvio in punto dell'individuazione del periodo in cui viene contestato l'art. 416 bis cod. pen.; annullamento con rinvio per la determinazione della pena, rigetto nel resto per il ricorso di 2 PO SC EL;
Annullamento con rinvio per il 416 bis cod. pen. per il ricorso di RA NT;
uditi i seguenti difensori che hanno concluso riportandosi ai rispettivi ricorsi dei quali hanno chiesto l'accoglimento: Avv.to Giorgio OL De Negri (in sostituzione dell'avv.to FR Valerio Pizzuto) per le parti civili Acib, Fai, Comune di Broli e IO CI Brosoni, ha concluso come da conclusioni scritte;
avv.to IL Cusmano, difensore di PO SC EL ed in sostituzione dell'avv.to Claudio Faranda difensore di PO SC RE e NI IO;
Avv.to EL Occhiuto, difensore di PO SC RE, PO SC OS, TA AR, ER TT EP;
Avv.to Alfredo Gaito difensore di AR SE NT;
Avv.to Armando Gerace difensore di ER TT EP, GL VA, LO GO e SI EP;
Avv.to EL Scillia difensore di EL NÒ; Avv.to Autru Ryolo Tommaso difensore di TT EP e RR EP;
Avv.to NT Favazzo difensore di GN LO EL;
Avv.to Manlio Morcella difensore di GN NZ;
Avv.to EP Lo Presti difensore di RA NT;
Avv.to NT ZO Trovato, difensore di RR;
Avv.to EP IO Gianzi difensore di AR SE NT;
FATTO § 1. Con sentenza pronunciata in data 25/01/2011, la Corte di IS di AppeLO di Messina confermava la sentenza pronunciata in data 25/07/2008 dalla Corte di IS di Messina, nei confronti dei seguenti imputati e relativamente ai seguenti capi d'imputazione: 3 EM CA LO responsabile: 1) del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (in esso assorbito il reato di cui al capo 1) del processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c. VI c.p. ivi contestata ) limitatamente ai periodi intercorrenti tra 6 giugno 1994 ed il 31 dicembre 1996 e tra il 23 marzo 2000 ed il 9 aprile 2003; 2) del reato di omicidio aggravato ascritto al capo 27) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. EM CA RE responsabile: 1) del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (in esso assorbito il reato di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c. VI c.p. ivi contestata), limitatamente ai periodi intercorrenti tra il 7 novembre 1995 ed il 31 dicembre 1996 e tra il 23 marzo 2000 ed il 9 aprile 2003; 2) del reato di estorsione aggravata contestato al capo 4) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991 (in esso assorbita la fattispecie tentata di cui al capo 12) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS); 3) del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 26) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa Mh l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. EM CA RO responsabile: 1) del reato di associazione di tipo mafioso aLO stesso ascritto al capo 1) del processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (in esso assorbito il reato di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo 4 iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c. VI c.p. ivi contestata), limitatamente ai periodi intercorrenti tra il 7 novembre 1995 ed il 31 dicembre 1996 e tra il 23 marzo 2000 ed il 9 aprile 2003; 2) nonché del reato di omicidio aggravato ascritto al capo 2) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 1/2005 R.G. IS, esclusa I' aggravante di cui all'art. 112 c.p.; 3) del reato di estorsione aggravata ascritto al capo 20) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991. AM LF responsabile del reato di associazione di tipo mafioso aLO stesso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (in esso assorbito il reato di favoreggiamento personale di cui al capo 26) del processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS). AR ER TO responsabile del reato di omicidio aggravato aLO stesso ascritto al capo 32) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. OL MA responsabile: 1) del reato di associazione di tipo mafioso aLO stesso ascritto al capo 1) della rubrica del processo iscritto al n. 2/2006 R. G. IS (in esso assorbito il reato di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c. VI c.p. ivi contestata); 2) del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 11) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, escluse le aggravanti di cui agli artt. 112 c.p. e 628 c.lll n. 1 c.p. in relazione all'art. 629 c.p.; 5 3) del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 27) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, escluse le aggravanti di cui agli artt. 112 c.p. e 628 c. lil n. 1 c.p. in relazione all'art. 629 c.p.; 4) del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 28) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. e, limitatamente alle fattispecie commesse ai danni di LA e GG, esclusa altresì l'aggravante di cui all'art. 628 c. III n.1 c.p. in relazione all'art. 629 c.p.; OD ET SE responsabile del reato di tentata estorsione aggravata ascritto al capo 13) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, escluse le aggravanti di cui agli artt. 112 e 628 c. III n.
1. c.p. in relazione all'art. 629 c.p. ( in esso assorbito il reato di cui al capo 14) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, riqualificato nel reato ex art. 635 c.p.); O' LO responsabile del reato di estorsione aggravata ascritto al capo 14) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS. GL OR responsabile: 1) del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (in esso assorbito il reato di favoreggiamento personale di cui al capo 26) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS); 2) del reato di estorsione aggravata di cui al capo 3) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7D.L. n. 152/1991; 3) del reato di estorsione aggravata di cui al capo 4) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991; 6 i 4) del reato di estorsione aggravata di cui al capo 10) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS. LO SE responsabile: 1) del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (in esso assorbito il reato di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c. VI c.p. ivi contestata), limitatamente al periodo intercorrente tra il 7 novembre 1995 ed il 9 aprile 2003; 2) del reato di estorsione aggravata di cui al capo 14) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS;
3) del reato di estorsione aggravata di cui al capo 15) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS. PP GO TO responsabile del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/ 2006 R.G. IS (in esso assorbiti il reato di favoreggiamento personale di cui al capo 44) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS ed il reato di favoreggiamento personale di cui al capo 26) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS). LE TO responsabile, fra l'altro, del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 6) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, escluse le aggravanti di cui all'art. 112 c.p. e 628 c.lll n. 1 in relazione all'art. 629 c.p.; RR SE responsabile del reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS. M GN RO LO responsabile: 1) del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (in esso 7 • assorbito il reato di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.VI c.p., ivi contestata) limitatamente al periodo intercorrente dal 7 novembre 1995 al 9 aprile 2003; 2) del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 8) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. (in esso assorbito il reato di cui al capo 9) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, riqualificato nel reato di cui all'art. 635 c.p.); 3) del reato di estorsione aggravata di cui al capo 30) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS;
4) del reato di tentato omicidio di cui al capo 2) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS;
5) del reato di omicidio aggravato di cui al capo 30) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS, esclusa l' aggravante di cui all'art. 112 c.p.; 6) del reato di omicidio aggravato di cui al capo 32) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS, esclusa l' aggravante di cui all'art. 112 c.p. GN NO responsabile: 1) del reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (in esso assorbito il reato di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.VI c.p. ivi contestata) limitatamente al periodo intercorrente tra il 7 novembre 1995 ed il 9 aprile 2003; 2) del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 8) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. (in esso assorbito il reato di cui al 8 capo 9) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, riqualificato nel reato di cui all'art. 635 c.p.): 3) del reato di estorsione aggravata di cui al capo 17) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628 c.lll n. 1 c.p. in relazione all'art. 629 c.p.; 4) del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 18) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628 c.lll n. 1 c.p. in relazione all'art. 629 c.p.; 5) del reato di estorsione aggravata di cui al capo 20) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, escluse le aggravanti di cui all'art. 112 c.p. e 628 c.lli n. 1 c.p. in relazione all'art. 629 c.p.; 6) del reato di estorsione aggravata di cui al capo 30) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS;
7) del reato di omicidio aggravato di cui al capo 4) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 1/2006 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. TA VA responsabile del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (in esso assorbito il reato di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c. VI c.p. ivi. contestata, nonché il reato di favoreggiamento di cui al capo 44) ми della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS). FF TO responsabile del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n.4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c. VI c.p. ivi contestata. 9 ID AR OL responsabile del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n.2/2006 R.G. IS, (in esso assorbito il reato di cui al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c. VI c.p. ivi contestata). GR SE responsabile del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS. TI UR responsabile: 1) del reato di associazione di tipo mafioso ascritto al capo 1) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c. VI c.p. ivi contestata nonché del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 8) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. (in esso assorbito il reato di cui al capo 9) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS); 2) del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 12) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p.; 3) del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 13) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. e di cui all'art. 628 c.lll n. 1 c.p. in relazione all'art. 629 c.p. (in esso assorbito il reato di cui al capo 14) della rubrica relativa al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS, riqualificato nel reato di cui all'art. 635 c.p.). § 2. Il processo, come si evince dalle suddette condanne, ha riguardato, essenzialmente, l'accertamento di un fenomeno associativo, a carattere mafioso, operante nella zona tirrenica, 10 strutturato in vari gruppi e sottogruppi, nonché di una serie di reati collegati a tale fenomeno, commessi dai vari sodali aLO scopo di alimentare l'organizzazione o di affermarne la supremazia. Il processo è costituito dalla riunione di quattro procedimenti distinti, di cui due - denominati OM (n.4/2005 R.G.IS) e IC (n. 2/2006 R.G.IS), hanno avuto per oggetto la sussistenza di una struttura associativa armata di tipo mafioso finalizzata, mediante la forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne consegue, alla commissione di una serie indeterminata di delitti nonché funzionale all'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione e del controLO di attività economiche di natura imprenditoriale o commerciale presenti sul territorio anzidetto e comunque volta alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per se stessi o per altri, nonché la condotta partecipativa posta in essere ed i ruoli ricoperti dai sodali all'interno (e talvolta all'esterno) della struttura organica dei gruppi di rispettiva appartenenza. L'oggetto di accertamento si coLOca nel periodo intercorrente tra il giugno 1997 e la data dell'11 febbraio 2000 (secondo la delimitazione temporale esplicitata dalla Pubblica accusa all'udienza dibattimentale del 29 giugno 2007) quanto al processo iscritto al n. 4/2005 R.G. IS (denominato MA) e nel periodo intercorrente tra il 6 giugno 1994 ed il 9 aprile 2003, quanto al processo iscritto al n. 2/2006 R.G. IS (denominato AR). Entrambe le decisioni di merito si fondano essenzialmente su due ordini di elementi probatori costituiti, da un verso, dall'attività di intercettazione posta in essere, precipuamente, sull'autovettura in uso a ZO NT, prima del suo arresto nell'ambito del processo c.d. OM e, dall'altro verso, dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, primo fra tutti il medesimo ZO NT, 11 sentito in sede di incidente probatorio, il quale ha avviato la propria collaborazione, confessando una serie di reati e chiamando in reità e correità altre persone, a partire dal maggio del 2002. In tale quadro si inseriscono le attività di riscontro costituite dalle dichiarazioni delle persone offese e di altri testimoni, oltre le verifiche compiute dal personale della polizia giudiziaria. § 3. All'odierna udienza, preliminarmente, l'avv.to EP Serafino dichiarava di avere ricevuto l'avviso per l'odierna udienza quale difensore di fiducia di FI AM ma di non essere mai stato suo difensore;
eccepiva, invece, la mancata notifica quale difensore di fiducia di NT RA;
l'avv.to Occhiuto eccepiva la mancata notifica dell'avviso di udienza quale difensore di fiducia di FI AM;
l'avv.to Gerace eccepiva la mancata notifica dell'avviso di udienza al suo codifensore avv.to Alessandro Pruiti GiareLO per la posizione di LO GO. Questa Corte respingeva le suddette eccezioni adducendo la seguente motivazione: «Rilevato che l'art. 610 comma V c.p.p. prevede che sia dato avviso ai difensori dell'udienza senza precisare il contenuto di tale avviso;
atteso che questa Corte ha affermato, con riferimento al giudizio di appeLO, che nell'avviso della data fissata per l'udienza non deve essere indicato il nome dell'imputato (sez. III n. 5285 del 9.2.1994 dep.
6.5.1994 Rv 197795; sez III n. 761 del 2.12.1999 dep. 20.1.2000 Rv 215357); considerato che ai difensori è stato notificato un avviso che contiene l'indicazione del numero di registro generale, della data di udienza, del procedimento a carico di PO SC EL + 19 oltre ad eventuali indicazioni di ulteriori nomi e che in particolare tale avviso è stato notificato all'avv.to EL Occhiuto con riferimento ai nomi PO SC RE, PO SC OS, TA 12 AR, ER TT EP (ma sempre con il richiamo al procedimento PO SC EL+19); che l'avv.to Alessandro Pruiti CiareLO ha ricevuto l'avviso per gli imputati NT AN e ID NO OL (ma sempre con il richiamo all'indicato procedimento a carico di PO SC EL+19); che l'avv.to EP Serafino ha ricevuto l'avviso contenente l'erroneo riferimento al nome di AM FI (ma sempre con il richiamo al procedimento indicato a carico di PO SC EL+19); ritenuto pertanto che i predetti difensori hanno ricevuto avviso che in data odierna innanzi a questa Corte era fissato il procedimento n. 49126/2011 Rg a carico di PO SC EL + 19 e che pertanto l'omessa o erronea indicazione dei nomi degli imputati non integra nessuna delle tassative nullità previste dalla legge, per tali ragioni RIGETTA Le eccezioni proposte e dispone procedersi oltre». Tanto premesso, i ricorrenti, hanno proposto le doglianze di seguito indicate. §3.1. EM CA LO ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 415 BIS 416 COD. PROC. PEN.: il ricorrente lamenta il mancato avviso di conclusioni indagini ex art. 415 bis c.p.p. concernente il processo n. 1/2005 R.G. IS (c.d. vecchio IC già n. 4208/2003 R.G.N.R.) retrocesso alla fase delle indagini con sentenza del 19 luglio 2005 a seguito di dichiarazione di incompetenza, e mancato avviso ex art. 415 bis c.p.p. concernente il nuovo processo n. 2/2006 R.G. IS (c.d. nuovo IC) radicatosi a seguito del decreto che dispone il giudizio in data 26.11.2005. Sostiene il ricorrente che, erroneamente, la Procura aveva ritenuto che quest'ultimo fosse identico a queLO n. 1/2005, 13 atteso che, in realtà, contemplava fatti nuovi (come gli omicidi CI AS e AR EP). Il ricorrente, quindi, ha dedotto la nullità assoluta dei rispettivi decreti che hanno disposto il rinvio a giudizio e degli atti susseguenti, rilevando che la motivazione addotta dalla Corte di IS, nell'impugnata sentenza, sarebbe apodittica (pag. 6 ss ricorso) ribadendo che, in relazione ai reati formanti la richiesta di rinvio a giudizio per il nuovo procedimento recante il n° 6678/05 r.g.n.r. (reato associativo e due ipotesi di reati di omicidio di cui uno riguardante CI AS LO) non era stato notificato l'avviso conclusioni indagini in maniera regolare in quanto furono notificati due avvisi ex art. 415 bis cod. proc. pen. dove erano contestati reati che non erano mai stati considerati nella seconda richiesta di rinvio a giudizio.
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 178 LETT. B) - C) - 179 - 171 COD. PROC. PEN.: il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare emessa nel proc. n. 4208/2002 (ora n. 1/2005 IS), derivante dall'incompletezza della notifica. Sul punto, il ricorrente deduce motivazione «scarna e contraddittoria» addotta dalla Corte di IS di AppeLO (pag. 9 ricorso), ribadendo la nullità della notifica con conseguente nullità della sentenza come atto consequenziale. ми 3. INTERCETTAZIONE AMBIENTALI: il ricorrente, in relazione alle intercettazioni ambientali, ha dedotto le seguenti doglianze:
3.1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. nella parte in cui il P.M. aveva consentito, in deroga a quanto ivi previsto, il compimento delle operazioni di intercettazione di comunicazioni tra presenti, avvenute presso autovetture in uso a ZO NT 14 : (processo c.d.OM) ed in uso a CI AN e RI ZA EP (processo c.d. "Barbarossa) - ed autorizzate dal competente Gip - mediante impianti esterni a quelli in dotazione della Procura della Repubblica senza alcuna motivazione in ordine all'insufficienza o inidoneità di detti mezzi ed alla sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza: conseguentemente doveva ritenersi l'inutilizzabilità delle attività di captazione. Il ricorrente sostiene che la motivazione con la quale la Corte di IS di AppeLO aveva rigettato la suddetta doglianza, era errata ponendosi in contrasto con i principi di diritto enunciati, sul punto, dalle SSUU con la sentenza n° 30347/2007; 3.2. nullità delle intercettazioni in quanto nei verbali e nei ° relativi brogliacci mancava la sottoscrizione dei p.p.u.u. che li avevano redatti. La Corte, nell'impugnata sentenza, aveva respinto l'eccezione riportandosi integralmente alle ordinanze reiettive pronunciate dalla Corte di IS di primo grado, non motivando, quindi, adeguatamente;
3.3. Nullità delle intercettazioni ambientali essendo state le medesime tradotte dal dialetto siciliano in lingua italiana senza l'ausilio di alcun perito.
4. DI DI NI BR RO: in relazione alla suddetta imputazione, il ricorrente (pag. 16 ss ricorso) lamenta: -violazione degli artt. 192/2 195 cod. proc. pen. per 4.1. non avere la Corte di IS di AppeLO, nell'impugnata sentenza, applicato i principi di diritto in ordine alla attendibilità e credibilità del chiamante in correità, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sui criteri ermeneutici della convergenza del molteplice, della chiamata 15 frazionata, della circolarità della notizia, delle dichiarazioni de relato. In particolare, il ricorrente, dopo aver precisato che le accuse nei suoi confronti risultano fondate solo sulle dichiarazioni di ZO NT («che ha riferito in maniera indiretta, posto che, a suo dire, non era presente sul posto nel momento in cui sarebbe stato ucciso il CI AS talché la Corte di IS di primo grado lo ha assolto per non aver commesso il fatto») e sulle intercettazioni inutilizzabili, ha rilevato che la credibilità del collaborante era sminuita dalla mancanza di riscontri esterni atteso che: a) PO ZO SC, imputato in un altro processo di essere il mandante dell'omicidio del CI, era stato assolto dalla Corte d'assise di Messina, nonostante le dichiarazioni rese dal ZO e i riscontri costituiti dalle intercettazioni ambientali fossero i medesimi di quelli utilizzati per la condanna di esso ricorrente: in quella sentenza, infatti, era stato evidenziato un movente diverso da queLO ritenuto dalla Corte nella sentenza impugnata;
b) la dinamica e l'esecuzione dell'omicidio, era stata riferita sulla base di circostanze apprese da altri;
c) non era stato trovato alcun riscontro esterno al narrato del ZO;
d) non esisteva alcuna prova dell'omicidio posto che non erano stati rinvenuti nè il cadavere, né l'arma del ми delitto o i bossoli dei proiettili esplosi dalla stessa. Inoltre, dai sopralluoghi effettuati dai Carabinieri, non risultava essere stata rinvenuta né la discarica vicina al luogo nel quale sarebbe stato dato alle fiamme il corpo del CI né alcun segno tangibile dell'incendio dei copertoni con la benzina utilizzata per dare fuoco agli stessi, né la carcassa dell'autovettura dove, in una intercapedine del parafango, 16 secondo il ZO, sarebbe stata nascosta l'arma del delitto;
violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per avere la 4.2. Corte, nonostante non ne sussistessero i presupposti di legge, dato lettura ed acquisito le dichiarazioni rese da IC NZ, asseritamente resosi irreperibile senza che fosse stata eseguita una vera e propria attività di vane ricerche da parte della Procura della Repubblica;
violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per avere la 4.3. Corte respinto una serie di richieste istruttorie (assunzione dei testi US, AN e SA che avevano visto in vita per l'ultima volta la vittima;
acquisizione dei tabulati telefonici, relativi al mese di gennaio 1997, dell'utenza pubblica installata presso il Bar Valenti di Villasmundo dalla quale erano partite numerose telefonate dell'imputato verso la propria abitazione: il che avrebbe dimostrato che, nel periodo in cui la vittima era scomparsa, il ricorrente si trovava in tutt'altra parte della Sicilia;
nomina di un perito per verificare e valutare le circostanze riferite dal ZO).
5. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: in ordine alla suddetta ми imputazione, il ricorrente lamenta:
5.1. di essere stato condannato sulla base di prove inesistenti e contraddittorie, atteso che i collaboranti avevano riferito dell'imputato «in maniera fumosa e superficiale, non è stato mai individuato il ruolo deLO stesso in seno alla presunta associazione a delinquere>>;
5.2. violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: sostiene il ricorrente che la Corte non avrebbe potuto condannarlo per il reato associativo contestatogli nell'ambito del processo n. 2/2006 R.G. IS (IC) posto che il 17 periodo contestato era interamente coperto dal giudicato discendente dal processo "DI” la cui sentenza - pronunciata dal Tribunale di TI in data assolutoria 15/02/2003 era passata in cosa giudicata in data 9 dicembre 2003. 6. Con memoria depositata il 21/06/2012, il ricorrente ha ribadito le suddette censure rilevando che: a) le prove della colpevolezza sarebbero costituite dalle sole dichiarazioni del collaborante ZO NT che non consentivano, anche alla stregua dell'art. 111 Cost. e art. 6 ED, di raggiungere un verdetto di colpevolezza per i reati contestatogli;
b) l'omessa riapertura dell'istruttoria in appeLO, aveva pregiudicato il suo diritto alla difesa. § 3.2. EM CA RO ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra § 3.1. n° 1). Con memoria depositata il 18/06/2012, l'avv.to Occhiuto difensore dell'imputato ha dedotto che, - - м н nonostante avesse richiesto alla Cancelleria della Corte di IS di AppeLO di Messina la copia dei decreti intercettivi dei quali era stata chiesta l'inutilizzabilità, al fine di produrli in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la suddetta Cancelleria aveva risposto che non erano in suo possesso. Conseguentemente chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell'ordinanza della Corte di IS di Messina del 27/07/2006 in quanto adottata in assenza dei decreti esecutivi e in violazione del principio del pieno contraddittorio tra le parti.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 228 COD. PROC. PEN.: sostiene il ricorrente che il perito, al quale era stato conferito l'incarico di 18 trascrivere le intercettazioni, era andato oltre il suddetto incarico avendo provveduto, del tutto autonomamente, a tradurre le conversazioni intercettate dal dialetto all'italiano, e si era avvalso, senza autorizzazione, di persone dotate di conoscenze linguistiche che gli avevano consentito di tradurre i suddetti dialoghi: si tratta, quindi, della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra § 3. n° 3.3.);
3. DICHIARAZIONI DI IA SE: il ricorrente sostiene che, erroneamente, la Corte aveva ritenuto che le suddette dichiarazioni fossero utilizzabili. Al contrario, le medesime erano inutilizzabili 3.1. perché, essendo state rese negli anni 1994 - 1995, il P.M. avrebbe dovuto provvedere a rinnovarle con le garanzie introdotte dalla L. 63/2001 sul giusto processo: il che non era stato fatto;
3.2. perché la Corte le aveva acquisite e lette, pur non sussistendo le condizioni di cui all'art. 512 cod. proc. pen.; infatti, non vi era la prova che il RI si trovasse in condizioni di salute tali da rendere impossibile l'esame in dibattimento: la Corte, quindi, aveva violato l'art. 6 ED;
lik 4. DI PP: in relazione alla suddetta imputazione, il ricorrente ha dedotto:
4.1. violazione dell'art. 500/2 cod. proc. pen. per avere la Corte utilizzato, quali riscontri individualizzanti alle dichiarazioni rese da NA DO, le contestazioni fatte dal P.M. in sede di esame dei testimoni, laddove le medesime avrebbero potuto essere valutate solo ai fini della credibilità del teste. -violazione degli artt. 62 - 350 – 191 cod. proc. pen. per 4.2. avere la Corte fondato il proprio convincimento sulla 19 responsabilità dell'imputato sulla scorta di un alibi da costui fornito nell'immediatezza dei fatti, alibi, poi, risultato falso a seguito delle risultanze investigative. La Corte non avrebbe potuto tenere conto delle suddette dichiarazioni alla stregua delle suddette norme e della giurisprudenza di legittimità; violazione dell'art. 218 cod. proc. pen. per avere la 4.3. Corte utilizzato come fonte di prova il risultato di un esperimento (sul tempo occorrente dal Ristorante "II IO" al bivio Ucria Randazzo, dove l'imputato era stato fermato) effettuato nel corso delle indagini preliminari dalla P.G., pur non essendo stato attuato con le formalità di cui all'art. 218 cod. proc. pen. e pur non essendo un accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. Violazione degli artt. 203 - 195 cod. proc. pen. per 4.4. avere la Corte ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dalla vittima all'ufficiale di P.G. LO, nonostante costui non le avesse verbalizzate pur avendo l'obbligo «sia nell'ipotesi che lo LO assumesse la veste giuridica di indagato di procedimento connesso, sia di persona M informata sui fatti»;
4.5. Violazione degli artt. 192 - 195 210 cod. proc. pen. per avere la Corte motivato in modo iLOgico sulla dedotta inattendibilità dei quattro collaboratori di giustizia (ZO NT;
RI; FA;
PO SC IO) che non solo avevano tutti riferito dell'omicidio de relato ma si erano anche contraddetti sia sul movente dell'omicidio che sulla dinamica che sulle persone che vi avevano partecipato. La Corte, in altri termini, non aveva valutato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei suddetti 20 collaboratori di giustizia. La Corte, poi, non aveva motivato neppure sull'inutilizzabilità dei riscontri esterni costituiti dalle deposizioni del dott. Fusco e dell'isp. LO Spurio IO, sull'inattendibilità del cd. esperimento giudiziario, sul fatto che non poteva costituire riscontro l'incendio dell'auto di NA che si era verificato cinque mesi prima del fatto ed era stato dovuto ad un fulmine. Infine, la Corte aveva sottovalutato i seguenti elementi favorevoli all'imputato: il collaboratore PO SC IO aveva escluso la partecipazione all'omicidio LO di PO SC OS;
il “Tampo Kit” (guanto di paraffina) al quale l'imputato era stato sottoposto nell'immediatezza dei fatti, era risultato negativo;
la posizione dei coimputati MI LO e MI ZO era stata originariamente archiviata dal g.i.p. Conclude, quindi, il ricorrente, che tutti questi elementi avrebbero dovuto indurre la Corte a proscioglierlo non essendovi la prova della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio".
5. RS AI DANNI DI NA PI: in relazione alla suddetta imputazione, il ricorrente censura la sentenza sotto i ми seguenti profili:
5.1. innanzitutto, sostiene che la Corte lo aveva ritenuto responsabile sulla base delle sole dichiarazioni del ZO che, però, non avevano trovato alcun riscontro essendo peraltro anche de relato. D'altra parte, i riscontri individualizzanti non potevano essere rappresentati dalla valutazione espressa dagli agenti di p.g. sul comportamento di circospezione adottato dal giudicabile e dall'affermazione contenuta nella parte motiva della 21 sentenza sulla falsità delle dichiarazioni della persona offesa che ha negato la pretesa estorsiva»;
5.2. in secondo luogo, il ricorrente, contesta la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, atteso che era stato sempre osservato da solo.
6. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: il ricorrente lamenta di essere stato condannato sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori inattendibili ZO e RI che, però, erano intrinsecamente ed estrinsecamente anche perché erano stati contraddetti dalla dichiarazioni di PO SC IO che aveva escluso lo status di affiliato. Nessuna valenza, infine, potevano avere i controlli di polizia. § 3.3. EM CA RE e TI UR con unico ricorso, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 125 COD. PROC. PEN. per avere la Corte, nonostante «ampi e dettagliati motivi di appeLO sia su tematiche generali del metodo probatorio, sia sulle statuizioni relative ai vari capi di sentenza per i singoli fatti di reato», motivato per relationem alla sentenza di primo grado con ciò, ми quindi, violando i principi di diritto reiteratamente enunciati dalla Corte di legittimità in ordine ai casi in cui è legittimo ricorrere alla motivazione per relationem.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN.: il ricorrente PO SC RE, si duole del fatto che la Corte, ai fini della valutazione del reato associativo, non aveva tenuto in alcun conto la circostanza che, essendo stato prosciolto 0, comunque, non rinviato a giudizio, per numerosissimi reati, tale falcidia si riflette sulla prova diretta dal momento che 22 : erano stati proprio i collaboranti ad accusare l'aLOra imputato di quei crimini, in maniera precisa e con sicumera, e che essi venivano perciò stesso sconfessati. Si mostrava la falsità, in altri termini, delle loro accuse». Entrambi i ricorrenti, poi, in ordine alla prova desunta dalle dichiarazioni dei collaboranti, rilevano che avevano evidenziato una serie di elementi dai quali si desumeva che i collaboratori FA, PO SC IO, RI, LA e ZO non potevano essere ritenuti attendibili, tanto più che la partecipazione del PO SC RE all'associazione era stata smentita da tutti i collaboratori di SA RA catanesi e palermitani, VO, PR e BR e daLO stesso capitano dei C.C. AC che aveva dichiarato di non avere «riscontri specifici sui contatti con il gruppo di Tortorici>>.
3. RS VI IC: rileva il ricorrente SC PO RE che il ZO non poteva essere considerato attendibile perché egli stesso aveva riferito che, all'epoca dei fatti, non faceva ancora parte del clan PO, sicchè non poteva riferire nulla di concreto. Inoltre, le stesse parti offese non avevano fornito alcuna indicazione specifica del nome del ricorrente. In altri termini, la Corte lo aveva riconosciuto colpevole solo in virtù del ritenuto ruolo apicale che rivestiva all'interno dell'associazione.
4. RS LO: il ricorrente PO SC RE si duole del fatto che la Corte avrebbe motivato solo per relationem alla sentenza di primo grado. Sennonché, era risultato che: 1) il ZO, aveva affermato di conoscere la vicenda fin dal 1990, anno in cui, però, non era ancora affiliato;
2) la parte offesa NE aveva smentito il ZO e non aveva mai indicato minacce o ritorsioni da parte del 23 ricorrente;
3) la sentenza aveva fatto leva solo una conversazione intercorsa fra il ZO ed il ricorrente, conversazione, però, che si prestava ad equivoci. Non era vero che l'NE aveva riscontrato il ZO ed aveva fornito elementi individualizzanti.
5. VIOLAZIONE DELL'ART. 603 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte senza alcuna motivazione rinnovato l'istruzione - - dibattimentale attraverso l'assunzione delle numerose istanze istruttorie dedotte, finalizzate a sconfessare le dichiarazioni dei collaboranti SC PO IO e ZO NT, e a chiarire la testimonianza del teste ES, funzionario di P.g.; 6. VIOLAZIONE DELL'ART. 649 COD. PROC. PEN.: il ricorrente PO SC RE ha dedotto la violazione del principio del "ne bis in idem" sotto il profilo dell'erronea estensione del giudizio di responsabilità a condotte associative poste in essere in periodi di tempo coperti dal giudicato o sub iudice. Più in particolare si sostiene che la contestazione c.d." aperta" del processo "DI" ("dall'1 gennaio 1997 fino alla data odierna"), definito con sentenza definitiva del Tribunale di м и TI in data 15 febbraio 2003, non avrebbe potuto essere considerata "chiusa" alla data del 22 marzo 2000 coincidente con la data del decreto che aveva disposto il giudizio, ma doveva estendersi fino alla data del 15 febbraio 2003 coincidente con quella della sentenza che aveva definito quel processo che segnava, quindi, ad avviso del ricorrente, l'efficacia del "ne bis in idem".
7. INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI: i ricorrenti lamentano la violazione delle seguenti norme: 24 7.1. inutilizzabilità della perizia di trascrizione, atteso che il perito: a) aveva utilizzato i brogliacci dei Carabinieri;
b) aveva tradotto le conversazioni dal dialetto siciliano all'italiano, senza avere alcuna conoscenza del dialetto;
c) si era avvalso di coadiutori, senza chiedere l'autorizzazione;
7.2. inutilizzabilità delle intercettazioni, per averle il P.M. autorizzato fuori la Procura senza alcuna motivazione;
7.3. inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI EP per non averlo la Corte assunto come teste nonostante non ne sussistessero i presupposti. -AM con un unico§ 3.4. OL – OD ricorso, a mezzo del comune difensore (avv.to Occhiuto) ed il ER anche con separato ricorso a mezzo dell'avv.to Gerace, hanno proposto i seguenti comuni motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra §3.1. n° 1);
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 228 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra § 3. n° 3.3.); ми § 3.4.1. OL, poi, ha dedotto, i seguenti ulteriori motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 500 COD. PROC. PEN.: l'imputato sostiene che la Corte avrebbe utilizzato come riscontro individualizzante - in relazione al capo 11 dell'imputazione di cui al R.g. n° 4/2005 - le contestazioni utilizzate dal P.M., laddove le medesime avrebbero potuto essere utilizzate solo ai fini della contestazione ex art. 500/2 cod. proc. pen.
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 192 - 268/3 COD. PROC. PEN.: ad avviso del ricorrente - in relazione al capo 27 dell'imputazione di cui 25 al R.g. n° 4/2005 la Corte avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dal ZO che, però, sarebbero poco dettagliate ed alquanto sfumate e tali comunque da non potere costituire una specifica chiamata in correità per i fatti per cui è processo. Inoltre, di alcun contributo sarebbero le esternazioni del collaborante captate in sede di intercettazioni mentre era intento a parlare con terzi;
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN.: ad avviso del TA - in relazione al capo 28 dell'imputazione di cui al R.g. n° 4/2005 la Corte avrebbe fondato il giudizio di responsabilità con motivazione iLOgica stante l'assenza degli elementi probatori richiesti ai fini della condanna. Infatti, il riscontro al tentativo di estorsione sarebbe costituito da una conversazione captata il 27/11/1997, mentre le denunce delle parti offese (GG e LA) risalivano, rispettivamente, all'agosto del 1997 e al dicembre 1996; 4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 192 - 238 BIS E 649 COD. PROC. PEN.: il TA - in relazione all'imputazione di associazione mafiosa - sostiene che non poteva essergli contestata la condotta dal 1/01/1997 al 16/2/2003 «atteso che la compagine associativa ми era la stessa e gli elementi probatori (reati fine e dichiarazioni ZO) si coLOcano proprio nel periodo in cui è stata affermata l'inesistenza di una associazione mafiosa». In altri termini, secondo il ricorrente, pur non essendo stato parte del processo cd. DI conclusosi con l'assoluzione in relazione all'associazione mafiosa (cfr supra ricorso PO SC EL) - la suddetta sentenza dovrebbe giovare anche a lui in quanto il fatto sarebbe lo stesso. 26 5 2 5. VIOLAZIONE DELL'ART. 447 COD. PROC. PEN.: il TA si duole del fatto che il giudice di primo grado non aveva accolto la sua richiesta di patteggiamento, nonostante fosse stata tempestivamente proposta: la Corte, aveva errato nel respingere la doglianza;
6. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: infine, il TA, si duole dell'inammissibilità dichiarata dalla Corte in ordine al motivo relativo alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio;
§ 3.4.2. AM ha dedotto i seguenti ulteriori motivi:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT, 192 - 238 BIS E 649 COD. PROC. PEN.: il ricorrente, innanzitutto, ha dedotto la stessa eccezione processuale del TA (supra 3.4.1. n° 4). In secondo luogo, il ricorrente, sostiene che non vi sarebbe la prova della sua partecipazione all'associazione mafiosa atteso che la pronuncia di colpevolezza si basa solo sulle dichiarazioni del ZO, prive di riscontri individualizzanti, tanto più che le dichiarazioni di RI EL (in ordine al favoreggiamento della latitanza di PO SC RE) erano antitetiche a quelle rese dal ZO. ми 2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: si tratta della stessa doglianza dedotta dal TA;
§ 3.4.3. OD, con separato ricorso dell'avv.to Gerace, ha dedotto MOTIVAZIONE APPARENTE in ordine alla tentata estorsione, atteso che non era stata raggiunta la soglia di prova che può dirsi congrua o ragionevole. Infatti, non era affatto certo che la voce dell'estorsore fosse quella del ricorrente e la parte offesa non aveva mai ricevuto alcuna minaccia. In conclusione, secondo il ricorrente, pur essendo pacifico il fatto storico (incendio dei tubi) non si poteva 27 : dare rilievo alla semplice intenzionalità inespressa dei presunti estorsori non esteriorizzata alla vittima. § 3.5. AR, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra § 3.1. n° 1);
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 431-468-499-501 COD. PROC. PEN. per avere la Corte ritenuto l'utilizzabilità della C.T. redatta dal m.LO Foti Feudale su incarico del P.M. durante le indagini preliminari. Sostiene il ricorrente che l'accertamento, costituito dal rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, eseguito nell'immediatezza e sui luoghi, ex art. 354 c.p.p., non essendo atto irripetibile, non avrebbe potuto essere inserito nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p. e, quindi, non avrebbe potuto essere stato utilizzato in dibattimento neppure attraverso l'audizione quale teste del consulente del P.M.
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 228 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra § 3. n° ми 3.3.);
4. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE: il ricorrente sostiene che: a) la Corte non avrebbe motivato sufficientemente in ordine all'attendibilità del ZO;
sui riscontri esterni non avrebbe chiarito il motivo per cui le singole intercettazioni erano individualizzanti;
sulla vicenda dell'alibi, si era limitata ad una pronuncia di falsità; b) le dichiarazioni del ZO erano solo de relato avendo appreso la notizia dell'omicidio da IN IC detto "pistola❞ e, poi, dai fratelli GN e anche daLO stesso odierno 28 ricorrente. In realtà, «le spiegazioni fornite dal ZO in sede di controesame lungi dall'avvalorare le sue successive dichiarazioni accusatorie lasciano palesemente denotare la totale e consapevole falsità del suo contenuto». La Corte, infine, aveva utilizzato le dichiarazioni rese da NT EZ (moglie della vittima) e da RA ZO (socio della vittima) solo al fine di ribadire il movente ossia che il delitto era maturato nell'ambito del bracciantato. In realtà, i suddetti testi avevano parlato anche di una richiesta estorsiva da parte del ZO che era molto legato al IN. La Corte, quindi, non aveva sufficientemente sviluppato ed approfondito il sospetto esternato dai suddetti testimoni e cioè che dietro la morte del AR vi fossero il IN ed il ZO. Con memoria depositata il 15/06/2012, l'avv.Gaito ha ribadito, con ulteriori argomenti, i suddetti motivi. § 3.6. O', a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in quanto la realtà che emergeva dagli atti processuali era del tutto diversa da quella ritenuta dalla Corte. Ad avviso del ricorrente, infatti, la vicenda andava ми inquadrata nell'ambito di un rapporto economico di dare ed avere con l'imprenditore asseritamente estorto (NE ZO) al quale, su pressante richiesta del medesimo che versava in precarie condizioni economiche riconducibili alle società di cui era socio, aveva fatto un prestito consistito nella cessione di assegni postdatati che l'NE aveva poi girato ai propri creditori e che non aveva onorato alla scadenza tanto da creare una situazione debitoria appesantita dalla sottoscrizione di cambiali in parte non onorate. L'estorsione 29 sarebbe, quindi, insussistente, mancando il presupposto dell'elemento materiale;
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 192-512 COD. PROC. PEN. per avere la Corte utilizzato le dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, dal RI, senza che poi, costui fosse stato esaminato nel dibattimento nonostante non ne sussistessero i presupposti: si tratta deLO stesso motivo dedotto da PO SC OS (supra § 3.2. n° 3.2.);
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 522 COD. PROC. PEN. per avere la Corte ritenuto l'aggravante di cui all'art. 628/2 n° 1-2 cod. pen. e art. 7 d.l. 152/1991 senza che fossero state contestate;
4. VIOLAZIONE DELL'ART. 157 COD. PEN. per non avere la Corte dichiarato la prescrizione del reato.
5. Con memoria depositata il 21/6/2012, il ricorrente ha ulteriormente dedotto che la Corte si sarebbe limitata a motivare richiamando per relationem la sentenza di primo grado, travisando, peraltro, le dichiarazioni della parte offesa che aveva dichiarato di non avere mai versato alcuna "tangente" ad esso ricorrente. ми § 3.7. GL, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. RS EO (capo 10 r.g. 2/2006): in relazione a tale addebito, il ricorrente sostiene che:
1.1. la motivazione sarebbe affetta «da macroscopiche contraddizioni>> laddove, da una parte, descrive l'imputato come colui che aveva "aggiustato" l'estorsione e, dall'altra, lo indica come colui che reclamava, unitamente a PO ZO, i soldi dal ME. In realtà, successivamente, il ricorrente 303 0 veniva estromesso dall'estorsione, limitandosi a rimanere da parte. La Corte, poi, aveva omesso di replicare a tutti gli ulteriori rilievi mossi con l'atto di appeLO in merito alle divergenze tra il narrato del collaboratore ZO e queLO della persona offesa;
erroneamente sarebbe stata ritenuta l'aggravante di cui 1.2. all'art. 7 d.l. 152/1991 in quanto il comportamento tenuto dal ricorrente era stato privo di qualsiasi evocazione di forza di intimidazione atteso che tra il PO SC ZO ed il ME vi erano «pregressi rapporti di relazionalità»> che non necessitavano di profili o metodiche di efferata delinquenzialità». In altri termini, poiché il GL non aveva posto in essere alcuna condotta violenta, non aveva profferito minacce né fatto alcuna richiesta estorsiva, non poteva essergli addebitata la suddetta aggravante.
2. RS NO (capo 3 r.g. 2/2006): il ricorrente lamenta che la Corte aveva valorizzato in modo eccessivo ed acritico м и le dichiarazioni accusatorie del ZO (nonostante fosse emerso che il medesimo aveva forti motivi di rancore nei confronti del GL), omettendo di considerare sia le contraddizioni, esterne ed interne, delle stesse, sia la totale assenza di riscontri al narrato del suddetto collaboratore;
3. RS VI (capo 4 r.g. 2/2006): sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la chiamata in reità del ZO sarebbe «stata smentita rigorosamente dalla stessa persona offesa, la quale, pur avendo accusato tutti i suoi estorsori non accusa mai il GL e, in udienza dichiara di non averlo mai visto». La spiegazione data dalla 31 Corte secondo la quale la vittima non aveva riconosciuto il GL perché «le nuove modalità di riscossione non prevedevano alcuna contatto fisico tra gli estortori e le vittime> - era contraddittoria atteso che la stessa Corte aveva affermato che il GL, insieme al SI, si era recato dal IN a sollecitare il versamento delle tangenti: di conseguenza non si spiegava come mai la stessa persona offesa non avesse riconosciuto il proprio estorsore». La Corte, poi, aveva travisato anche l'episodio riferito dal IN e cioè dell'occasione in cui il SI lo aveva raggiunto in compagnia di un'altra persona con una Citroen bianca: tale episodio che era del tutto neutro era stato utilizzato come elemento di accusa.
4. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: il ricorrente sostiene che gli elementi probatori utilizzati dalla Corte non sarebbero sufficienti per una condanna atteso che: a) non era stato evidenziato alcun elemento di riscontro;
b) era rimasta ignota la fonte della notizia riferita dal ZO sulla partecipazione del ricorrente all'associazione la cui affermazione, quindi, era rimasta priva di ogni riscontro. La motivazione, poi, era iLOgica perché ми aveva desunto la partecipazione dalla consumazione dei singoli reati fine i quali, al più, potevano configurare un concorso in reato continuato. Inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori ZO e RI erano differenti.
5. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN. : si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra §3.1. n° 1).
6. Con memoria depositata il 15/06/2012, l'imputato ha ulteriormente ribadito le censura in ordine: a) all'insussistenza 32 dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991; b) alla carenza di motivazione in ordine all'estorsione ai danni di IN EP § 3.8. LO, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra § 3.1. n° 1).
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN.: il ricorrente, innanzitutto, contesta che i reati fine (estorsioni di cui ai capi 14 e 15) per i quali è stato ritenuto responsabile, potessero essere utilizzati dalla Corte come indizio del reato associativo. Infatti, il ricorrente sostiene che le vicende relative ai due reati fine «si erano verificate concretamente non oltre l'anno 1993 e, quindi, rappresentavano incontrovertibilmente dei reati fine che andavano indiscutibilmente ricondotti all'associazione contestata con l'inchiesta denominata "Mare Nostrum" (dal 1986 in poi nella provincia di Messina) e non certo alla AR (in un periodo compreso tra il 6/06/1994 [...] ed il 9/04/2003 [...]) la cui sentenza è stata emessa il 25/07/2008 e neppure alla OM (il 6/02/1994) interamente confluita nella м и seconda. In secondo luogo, il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416/2 cod. pen. sostenendo che la Corte si era adagiata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza considerare che costoro «erano stati portatori di una diversa e per niente limpida realtà processuale». In altri termini, il ricorrente sostiene che gli stessi collaboratori avevano messo in discussione il suo ruolo di capo, risultando, al più, l'affiliazione: «più verosimilmente, il TT, è stato un semplice “passa parola" di decisioni e/o 33 ordini impartitigli dall'uno o dall'altro di quei personaggi che, a sentire e credere agli stessi collaboratori, lo avevano scelto [...] come uomo di paglia perferendolo a quanti, più meritevoli, possedevano una più qualificante caratura criminale»;
3. RS LO (capo 14 r.g. 2/2006): il ricorrente, innanzitutto, dopo avere stigmatizzato l'estrema genericità della data di commissione del reato, ha rilevato che la pretesa l'estorsione si coLOcava nel 1993 (e non nel 2002) atteso che il furto della "pala”, momento propedeutico e condizionante la condotta coartata dell'NE, si era verificato nell'anno 1993 durante il lavori di imbrigliatura del torrente Mazzarrà S. Andrea». D'altra parte, non era vero che le dichiarazioni del ZO avevano trovato un riscontro in quelle della parte offesa perché costei aveva dichiarato solo che, in un giorno del mese di maggio 1997, si erano incontrati per la prima ed ultima volta nella loro vita e che, nel corso del suddetto incontro - che seguiva di quattro anni il furto della “pala” - l'NE aveva riferito che il TT gli aveva detto di essere a conoscenza che aveva dato 18-20 o 30 milioni e che non doveva dare soldi a nessuno. In ogni caso, pur a voler dare ми credito al ZO, costui non aveva offerto elementi capaci di collegare il fatto reato alla persona dell'imputato. In altri conclusivi termini, il ricorrente evidenzia l'iLOgicità della cronologia dei fatti, in quanto «risulterebbe, a dir poco, assai strano credere ad un TT - cui i giudicanti assegnano una considerevole caratura criminale - cosi paziente da aspettare tanto tempo (1997) per conseguire il profitto di una estorsione perpetratasi anni prima (1993) e, poi, esortare la persona offesa a "non dare soldi a nessuno">>; 34 4. RS LO (capo 15 r.g. 2/2006): sostiene il ricorrente che non sarebbe logico ritenere che un personaggio con le sue credenziali potesse avere convocato NE ZO, che aveva svolto dei lavori intorno alla metà degli anni novanta, per estorcergli denaro nel 1997. Inoltre, l'NE aveva negato che ciò fosse mai realmente accaduto. In definitiva, ogni elemento valutato dalla Corte sia pure come indizio, era privo della precisione e gravità richieste per una condanna;
5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 628/1-3 COD. PEN.: il ricorrente si duole del fatto che la Corte aveva ritenuto la configurabilità delle suddette aggravanti pur essendo risultato che egli aveva invitato l'NE a non pagare e a rivolgersi alle Forze dell'Ordine e pur essendo stato estraneo agli atti compiuti dal NÒ (coimputato nell'estorsione di cui al capo 14). Inoltre, nel capo d'imputazione non vi era alcun riferimento alle suddette aggravanti;
6. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. per avere la Corte omesso la motivazione in ordine agli elementi positivi prospettati per la concessione delle attenuanti generiche. ми 7. Con memoria depositata il 21/06/2012, il ricorrente: a) ha ulteriormente dedotto I'INCOMPETENZA PER MATERIA E TERRITORIO della Corte di IS di Messina. Ad avviso del ricorrente, infatti, competente era il tribunale di TI (presso il quale il processo era stato originariamente correttamente incardinato) in quanto non vi era alcuna connessione teleologica fra il reato associativo e gli omicidi contestati ad altri imputati;
b) ha ribadito l'insussistenza delle aggravanti di cui all'art. 628 cod. pen.; c) ha dedotto la violazione degli artt. 35 5 3 132-133 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio (eccessività della pena). § 3.9. PP GO NT, in proprio e a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN.: il ricorrente lamenta, innanzitutto che la Corte lo aveva ritenuto intraneo all'associazione mafiosa laddove la stessa Corte di primo grado aveva ritenuto che egli avesse partecipato da esterno alla suddetta associazione. Sul punto, la Corte non aveva considerato che egli non era il classico imprenditore SO - secondo i criteri individuati e tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità ma era da considerarsi una vera e propria vittima della stessa associazione come dimostrato dai diversi furti subiti dalla propria famiglia, dall'episodio della bottiglia incendiaria posta innanzi l'attività di cui è socio il padre ed infine dall'aggressione subita nella propria abitazione. D'altra parte, in nessun punto della sentenza, la Corte aveva offerto il minimo indizio di quel rapporto sinallagmatico, osmotico costituente il discrimine per ritenere provata la partecipazione associativa. Il ricorrente, poi, passa ad analizzare le singole - ми fonti di prova valorizzate dalla Corte confutandole (pag. 17 23 ricorso avv.to Gerace), contesta (pag. 23-26) che gli episodi di favoreggiamento a favore di PO SC RE (di cui ai capi 26-44 della rubrica) potessero essere utilizzati come prova della sua partecipazione all'associazione, dovendosi, invece, ricondurre alla costante, incombente, minaccia esercitata soprattutto tramite VA ZO»>, tanto da giustificare l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. Infine, il ricorrente (pag. 26 ss) lamenta 36 che la Corte non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i numerosi elementi probatori a lui favorevoli indicati nella memoria difensiva (licenze di cui era titolare;
porto d'armi; passaporto;
testimonianze favorevoli fra cui quella del Brig. dei C.C. Di Nardo NT). Con memoria depositata il 15/06/2012, il ricorrente ha ulteriormente illustrato la suddetta censura.
2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: il ricorrente (nel ricorso in proprio) lamenta motivazione apparente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché la condanna alle pene accessorie della libertà vigilata e della interdizione temporanea dai pp.uu. § 3.10. LE, in proprio e a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine alla condanna di cui al capo 6 r.g. 4/2005: sostiene il ricorrente che la Corte lo aveva condannato senza fornire alcuna motivazione in ordine alle due eccezioni sollevate. La prima riguardava l'errore di traduzione in cui il perito era incorso nella parte in cui aveva tradotto la parola “àvinu" (hanno) o “àvimu” (abbiamo) in ми "abbiamo". Sul punto, la Corte aveva fornito una spiegazione iLOgica essendosi limitata a recepire pedissequamente la sentenza di primo grado. In secondo luogo, la Corte non aveva spiegato le ragioni per cui il ricorrente avrebbe dovuto negare la commissione del suddetto reato, tutto sommato marginale, quando aveva ammesso la responsabilità per numerosissimi altri. Il ricorrente (motivo primo del ricorso in proprio) ha, poi, dedotto anche violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. (per non avere la Corte acquisito il verbale 37 dell'interrogatorio reso il 18/06/2002 davanti il P.M. nel quale si era accusato di centinaia di estorsioni) e dell'art. 56 cod. pen. (in quanto la coLOcazione di una bottiglia di benzina non seguita da alcuna richiesta di denaro non sarebbe univoca manifestazione del reato di estorsione).
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 81 COD. PEN. per avere la Corte negato la continuazione tra i fatti di cui al presente processo ed i delitti di estorsione in danno dei fratelli RE di cui alla sentenza della Corte di AppeLO di Reggio Calabria del 20/06/2005, con motivazione contraddittoria e cioè sul presupposto che, in quest'ultima sentenza, era stato escluso che l'imputato avesse commesso i fatti in quanto appartenente alla cosca mafiosa, laddove il fatto di cui al presente processo era stato commesso come mafioso: con il che, contraddittoriamente, il ZO, nell'anno 1998, era stato ritenuto contemporaneamente mafioso e non mafioso.
3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO per non avere la Corte riconosciuto: a) le attenuanti generiche;
b) l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/1991; c) la prescrizione del reato. §3.11. RR, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti MY motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra $ 3.1. n° 1);
2. NULLITÀ DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO: sostiene il ricorrente che la Corte aveva motivato in modo iLOgico sull'eccezione con la quale era stato dedotto che l'enunciazione del fatto (associativo) nel decreto che aveva disposto il giudizio fosse del tutto carente. Infatti, la Corte si era limitata ad affermare il 38 principio (in astratto condivisibile) della omogeneità del reato di cui all'art. 416 bis con queLO del concorso esterno.
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. per avere la Corte ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni del ZO che non conosceva neppure personalmente il RR. Il ZO, poi, non era stato in grado in indicare l'esito del tentativo di estorsione né la fonte della propria notizia. In altri termini, non vi era alcuna prova dalla quale si potesse desumere che il ricorrente appartenesse al clan dei Batanesi. Anche gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte (intercettazioni ambientali;
dichiarazione di NE) erano privi di alcuna valenza non avendo trovato alcun riscontro.
4. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte concesso le attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza ed il corretto comportamento processuale.
5. Con memoria depositata il 21/06/2012, il ricorrente: a) ha ribadito la violazione dell'art. 268/3 cod. proc. pen.; b) ha ulteriormente dedotto I'INCOMPETENZA PER MATERIA E TERRITORIO della Corte di IS di Messina. Ad avviso del ricorrente, infatti, competente era il tribunale di TI (presso il ми quale il processo era stato originariamente correttamente incardinato) in quanto non vi era alcuna connessione teleologica fra il reato associativo e gli omicidi contestati ad altri imputati;
b) ha ribadito la mancanza di responsabilità in ordine al reato associativo. § 3.12. GN LO, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi: 39 :
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra § 3.1. n° 1);
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte disposto l'esame di RI EP e ZO NT. Quanto alla doglianza in ordine all'omesso esame del RI, si tratta deLO stesso motivo dedotto da PO SC OS (supra § 3.2. n° 3.2.). Quanto al mancato esame del ZO, il ricorrente sostiene che la Corte non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali il ZO non era stato sentito in dibattimento, nonostante una specifica richiesta sul punto e nonostante un'ordinanza ammissiva della Corte di primo grado peraltro neppure poi espressamente revocata.
3. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: in ordine al suddetto reato, il ricorrente sostiene che la Corte: a) avrebbe disapplicato il principio cardine nella valutazione delle propalazioni dei chiamanti in correità stabilito nell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto l'intero materiale probatorio era costituito dalle dichiarazioni dei coimputati ZO e RI nonché dalle intercettazioni che, oltre che essere inutilizzabili erano anche neutre quanto al ми contenuto;
b) avrebbe motivato in modo insufficiente «senza fornire minimamente riscontro del percorso logico- motivazionale seguito per addivenire ad una decisione confermativa di quella di primo grado» in ordine al ruolo attribuito all'imputato;
4. ESTORSIONI AC TO (capo 8 r.g. 4/2005) e ME PP (capo 30 r.g. 4/2005): il ricorrente lamenta «l'ingiustificata credibilità riconosciuta alle dichiarazioni di ZO NT» che, però, non avevano trovato alcun riscontro 40 individualizzante anche perché il ZO aveva fatto riferimento ad ordini ricevuti ed ai benefici corrisposti "ai GN" senza mai distinguere tra le posizioni dei due fratelli. Nessun contributo, poi, era stato fornito né dalle parti offese né dalle intercettazioni ambientali. In particolare, quanto al AN, costui si era limitato a riferire di avere appreso dal ZO che i mandanti dell'estorsione erano i fratelli GN: quindi, la notizia era de relato.
5. DI PP CE UR: il ricorrente rileva che le dichiarazioni dei collaboratori (ZO; RI;
FA; PO SC IO) sono tutte de relato non avendo nessuno di loro partecipato all'omicidio. I suddetti collaboratori, poi, si erano contraddetti sul movente e, sul punto, la Corte aveva addotto una motivazione iLOgica e contraddittoria «nella misura in cui, preso atto della eterogeneità delle causali riferite, si è esercitata in una improponibile attività di sintesi». D'altra parte, il brig. Lo VO e l'ispettore OR, dichiaratamente presenti sul luogo, non erano «stati in grado di fornire indicazioni utili alle indagini neanche nell'immediatezza» tant'è che le indagini, subito ми avviate nei confronti dei f.lli GN, si conclusero con un decreto di archiviazione. Inoltre, l'asserita presenza dell'imputato nel locale "il IO" riferita dai suddetti militari, era stata smentita dalle dichiarazioni rese dai congiunti LL IC e ZO che avevano dichiarato che tra gli avventori del proprio locale la sera in cui LO venne ucciso all'esterno, vi era il solo GN NZ.
6. DI GU: il ricorrente censura l'impugnata sentenza sostenendo che l'unica fonte di accusa era il ZO. La Corte, poi, non aveva dato esauriente risposta alle criticità della 41 sentenza di primo grado ed oggetto dei motivi appeLO in ordine al movente, alla responsabilità personale del ricorrente, al fatto che le intercettazioni era neutre nei confronti dell'imputato, alla mancanza di riscontri individualizzanti, all'irrilevanza delle conversazioni tra IN e CI.
7. TO DI D'AM: l'imputato rileva che la condanna è stata basata sulla chiamata in reità del ZO che era tutt'altro che puntuale e coerente essendo rimasta isolata e priva di ogni riscontro oggettivo ed individualizzante tale non potendosi considerare «l'esistenza all'epoca di un impianto di calcestruzzo in quel di TI, né l'individuazione, da parte del ZO, del luogo in cui l'attentato venne portato a termine». Sulla causale, la Corte aveva motivato in modo iLOgico e contraddittorio perché, pur avendo affermato che il movente andava rinvenuto «nella scelta dell'imprenditore di conseguire la protezione dal GuLO piuttosto che dai GN», poi aveva assolto l'imputato dall'estorsione ai danni del suddetto D'CO che, per sua stessa ammissione, aveva dichiarato di essere sottoposto ad attività estorsiva da parte di altri ми soggetti. Inoltre, quanto alle modalità esecutive dell'agguato, la ricostruzione degli spostamenti della vittima nelle ore immediatamente antecedenti all'agguato, era risultata «incompatibile con la conoscenza, in capo al GN, del fatto che il D'CO sarebbe transitato, in quella data ed a quell'ora, in contrada Favoscuro del Comune di Floresta».
8. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 577/1 N° 3-4, 61/1 N° 1, 62 BIS, 157 COD. PEN.: il ricorrente sostiene che: a) erroneamente era stata ritenuta l'aggravante della premeditazione, pur non sussistendone i presupposti come dimostrato dal fatto che la Corte, sul punto, non aveva addotto alcuna adeguata 42 motivazione;
b) anche l'aggravante dei motivi abietti e futili non aveva trovato alcun riscontro non essendo stati «adeguatamente provati, elementi sufficienti per ritenere la sussistenza di queLO spunto psicologico di particolare intensità che abbia accompagnato l'azione delittuosa, suscitando particolare riprovazione in coloro che della comunità si sentono parte» c) erroneamente, infine, la Corte non aveva concesso le attenuanti generiche in considerazione deLO stato di sostanziale incensuratezza: la concessione delle generiche prevalenti avrebbe comportato la prescrizione dei reati di estorsione. § 3.13. GN NZ, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra §3.1. n° 1);
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte disposto l'esame di RI e ZO: si tratta deLO stesso motivo dedotto da PO SC OS (supra § 3.2. n° 3.2.); ми 3. DI OPPOLO CE UR: Sostiene il ricorrente che la Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto in ordine alla chiamata in reità ed ai riscontri oggettivi ed individualizzanti. Infatti, PO SC IO aveva riferito dell'omicidio (commesso il 6/02/1994) quando era in carcere da circa tre anni: non poteva, pertanto, essere ritenuto attendibile;
FA, aveva riferito quanto appreso de relato da PO SC IO, con ciò incorrendo nel vizio di circolarità; RI aveva riferito de relato confidenze الم 43 apprese da tale NI e, successivamente, in carcere da PO SC RE e ZO;
ZO, aveva riferito notizie de relato senza indicare la fonte della sua informazione. Inoltre, non era stato affatto chiarito il movente dell'omicidio avendo i chiamanti offerto tre diverse versioni che non erano affatto marginali come ritenuto erroneamente da entrambi i giudici di merito. La Corte, poi, «anziché interpretare in chiave innocentista l'alibi prospettato dal ricorrente, lo ritiene falso e come tale gli attribuisce la valenza di una prova di segno colpevolista» omettendo di considerare l'inutilizzabilità del dichiarato dell'isp. LO ex art. 195/4 cod. proc. pen. che, per la condotta tenuta proprio in occasione dell'omicidio, era indagato per falsi verbali e per la non impeccabile condotta tenuta nella notte dell'omicidio (mancata verbalizzazione delle dichiarazioni innocentiste rilasciate dai LL;
mancato esame deLO stub sul ricorrente).
4. ESORSIONI AC (capi 8-9 r.g. 4/2005) LE TO (capo 17 r.g. 4/2005) - DE PA (capo 18 r.g. 4/2005). ми RE (capo 20 r.g. 4/2005) - ME (capo 30 r.g.- 4/2005): il ricorrente lamenta che la condanna per tutti i suddetti fatti si basa solo sulle dichiarazioni del ZO che, però, erano rimaste prive di ogni riscontro ex art. 192/3 cod. proc. pen.
5. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: il ricorrente sostiene che la sua partecipazione al sodalizio criminoso non avrebbe potuto essere desunto dalla consumazione dei reati fine tanto più che era stato assolto dal Tribunale di TI dal reato associativo nel periodo temporale che andava a scadere il 26/11/1991>>. 44 § 3.14. TA AN, ID NO OL e FF NT, a mezzo del comune difensore avv.to Pruiti ed il RA anche con separato ricorso redatto dagli avv.ti Serafino e Lo Presti, hanno dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della stessa doglianza dedotta da PO SC EL (supra §3.1. n° 1);
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 393/2 BIS COD. PROC. PEN. per non avere il P.M., in sede di incidente probatorio finalizzato all'esame del ZO, depositato tutti gli atti di indagine essendosi limitato a mettere a disposizione delle difese unicamente i verbali degli interrogatori che il ZO aveva reso;
3. INUTILIZZABILITÀ della perizia di trascrizione, atteso che: a) il perito aveva tradotto le conversazioni dal dialetto siciliano all'italiano, senza avere alcuna conoscenza del dialetto;
b) non era stata espletata una perizia fonica sull'individuazione dei soggetti che interloquivano con il ZO;
4. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. per avere la Corte ritenuto la responsabilità dei ricorrenti per il reato associativo senza che fosse stata raggiunta la prova atteso che le propalazioni del collaboratore ZO non avevano trovato alcun riscontro in altri dati o elementi probatori. In particolare:
4.1. quanto al TA, la Corte, pur avendo dichiarato assorbito il reato di favoreggiamento nei confronti di PO SC RE, non aveva illustrato in che modo il ricorrente ne avesse favorito la latitanza, né aveva fornito alcuna spiegazione sull'elemento favorevole costituito dalla mancata condanna per i reati fine;
45 4.2. quanto aLO ID la Corte non aveva fornito alcuna spiegazione sull'elemento favorevole costituito dall'assoluzione da due reati di furti e due tentativi di estorsione nonché dal fatto che lo stesso ZO diffidava dell'imputato, comportamento che non era compatibile con la ritenuta appartenenza del medesimo al sodalizio criminale;
4.3. quanto al FF, l'unica prova era costituita dalle dichiarazioni del ZO che, però, dovevano ritenersi inattendibili non solo perché non riscontrare ma anche perché nutriva astio nei confronti dell'imputato. Le dichiarazioni del RI, d'altra parte, non potevano essere considerate un riscontro a quelle del ZO perché aveva affermato che «il RA affiancava il ZO, circostanza quest'ultima, però, negata daLO stesso ZO». Nel ricorso degli avv.ti Serafino e Lo Presti, si insiste nell'evidenziare che la Corte avrebbe male applicato al ZO i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla credibilità ed attendibilità dei collaboratori di giustizia in ordine alla ми chiamata in correità (pag. 25 ss) atteso che «tutta la ricostruzione della credibilità del ZO appare assolutamente fallibile ed opinabile essendo rimessa alle sue autoreferenziali dichiarazioni»> anche perché il suo è sempre stato un ruolo relegato a quel di RO>> e non era affatto escluso che avesse usato le sue conoscenze per vendicarsi di coloro che egli riteneva lo avessero emarginato. Quanto alle intercettazioni, il ricorrente (pag. 31 ss), dopo aver richiamato i principi di diritto sull'utilizzazione delle intercettazioni come 46 : - 47 Mh ZO sono del tutto generiche e i riscontri che la Corte ha rinvenuto nelle intercettazioni non sono affatto individualizzanti essendo opinabili ed, in parte, riferibili al periodo coperto dal giudicato. Quanto alle dichiarazioni del RI (ritenute di riscontro a quelle del ZO), doveva rilevarsi che si riferivano anch'esse al periodo coperto dal giudicato e, comunque, erano del tutto insignificanti atteso che era divenuto collaboratore nel 1994 e, quindi, ben prima dei fatti per cui è processo. Inoltre, quando il RI non era ancora diventato collaboratore, il ZO, per sua stessa ammissione, non era ancora diventato il referente dei PO SC su RO, dove, appunto, operava il RI. Il ricorrente, poi, ha rilevato che, stante la precisazione effettuata dal P.M. all'udienza del 29/11/2007 (e cioè che la contestazione doveva intendersi effettuata dal 1997 fino alla data del 11/02/2000), la Corte avrebbe dovuto assolverlo per il periodo successivo. Il ricorrente, infine (pag. 49), ha dedotto: a) l'insussistenza delle aggravanti contestate;
b) la mancata concessione delle attenuanti generiche;
c) l'eccessività della pena;
d) la condanna al risarcimento del danno alla parte civile. § 3.15. GR, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN. per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo su elementi non univoci. Infatti: a) il RI aveva reso dichiarazioni su un soggetto che era soltanto 48 : omonimo dell'imputato, come eccepito nei motivi di appeLO;
b) il ZO aveva reso dichiarazioni che non erano affatto attendibili, essendo generiche e prive di riscontro esterno;
c) la condanna per l'estorsione ai danni del IN, non poteva costituire, di per sé, un riscontro della partecipazione all'associazione mafiosa;
d) la Corte aveva omesso di motivare in ordine alla valutazione delle censure mosse alla prova costituita dalle intercettazioni del processo "Black out" nonostante la Corte avesse fatto ad esse riferimento;
e) la Corte aveva addotto come indizio il fatto che l'imputato frequentava pregiudicati (GL FR;
CO IO;
RE EL) laddove era stato provato, attraverso la produzione dei carichi pendenti che costoro erano tutti incensurati;
2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il difetto di motivazione sul quantum della pena;
3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE in ordine alle questioni sulla competenza per materia e territorio, essendosi la Corte M limitata a riproporre le stesse motivazioni addotte dal giudice di prime cure;
4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 468 - 190 BIS COD. PROC. PEN. per avere la Corte revocato l'ammissibilità dell'esame del ZO con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. DIRITTO § 1. EM CA LO § 1.1. VIOLAZIONE ARTT. 415 BIS – 416 COD. PROC. PEN.: la censura è- manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. 49 : : La Corte, nella sentenza impugnata (pag. 139), ha disatteso la medesima eccezione con la seguente motivazione: «[...] Invero gli avvisi di conclusione indagini, ex art. 415 bis cod. proc. pen., sono stati due e segnatamente il primo in data 13 luglio 2004 che ha riguardato i reati e gli imputati contemplati nel primo processo introdotto con il decreto che dispone il giudizio in data 24 novembre 2004 [ndr: n° 4208/2002 r.g.n.r. corrispondente al n° 1/2005 r.g. IS] ed il secondo dopo la regressione degli atti al P.M. a seguito della sentenza di incompetenza della Corte di IS già citata, in data 12 ottobre 2005 che ha riguardato i reati omicidiari non contenuti nel primo avviso [ndr: proc. n° 6678/2005 r.g.n.r.]. [...] Nel caso in esame, successivamente alla regressione già citata il P.M. non ha svolto ulteriori indagini ma si è soltanto limitato a dare un nuovo numero di registro generale prima di richiedere il nuovo rinvio a giudizio per tutti gli imputati, fatta eccezione per l'originario processo n. 4208/2002 r.g.n.r. che ha preso il n. 1/2005 R.G.IS, già pendente avanti alla Corte di IS, avente per oggetto l'omicidio in danno di LO ZO IO a carico di PO SC ZO e PO SC OS (originari Mik capi 2) e 3) del decreto che dispone il giudizio in data 24 novembre 2004». Il ricorrente, in punto di fatto, non ha contestato quanto affermato dalla Corte: infatti, a pag. 5 del ricorso, dà atto che il 12/10/2005 gli era stato notificato «un ulteriore avviso di conclusione delle indagini preliminari, recante il numero 6678/50 r.g.n.r., ma soltanto di reati di natura omicidiaria, comprendendo in essi un capo di imputazione anche relativamente al reato di omicidio di CI AS LO». La doglianza del ricorrente, quindi, consiste, sostanzialmente nel fatto che, a suo avviso, la Procura della Repubblica avrebbe dovuto 50 : notificargli un nuovo, unico ed autonomo avviso di conclusioni delle indagini che comprendesse tutte le imputazioni che gli erano state notificate nei due separati avvisi. Posta nei suddetti termini, la doglianza è chiaramente infondata atteso che lo scopo dell'avviso delle conclusioni di indagini è queLO di anticipare la possibilità del confronto tra accusa e difesa alla fase delle indagini preliminari e porre l'indagato nella condizione di influire, attraverso la proposizione delle proprie discolpe al p.m., sulla richiesta di rinvio a giudizio. Di conseguenza, poiché è pacifico che all'imputato, in relazione all'omicidio di CI AS LO, era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini (e, quindi, era stato messo nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa), non vi era alcuna necessità che la Procura provvedesse, nuovamente, a notificare un nuovo avviso di conclusione delle indagine nel quale fossero compendiate tutti i capi d'imputazione già contenuti nei due diversi avvisi di conclusione delle indagini. In altri termini, poiché la pretesa del ricorrente si fonda su un mero formalismo che non solo non trova alcun riscontro nella ratio legis degli artt. 415 bis e 416 cod. proc. pen. ma si pone anche in Mh contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata, va confermato e ribadito il principio di diritto secondo il quale la trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d'incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se già ritualmente effettuata dal P.M. precedente: Cass. 20765/2010 Rv. 247609; Cass. 8998/2007 Rv. 236074. -§ 1.2. VIOLAZIONE ARTT. 178 LETT. B) — C), 179, 171 COD. PROC. PEN.: in relazione alla suddetta eccezione è sufficiente rilevare che, «per pressoché costante orientamento della giurisprudenza più recente, 51 : qualora l'ordinanza applicativa della misura cautelare (nella specie, custodia in carcere) sia notificata all'imputato detenuto in maniera visibilmente incompleta, la nullità della notificazione, derivante dalla previsione dell'art. 171 cod. proc. pen., comma 1, lett. a), non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo, sotto : il profilo della carenza dei requisiti della descrizione del fatto e dell'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, richiesti dall'art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. b) e c), poiché, in simile ipotesi, l'evidente errore nella formazione della copia rende questa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale, posto a sua disposizione con il deposito nella cancelleria del giudice a norma dell'art. 293 cod. proc. pen., comma 3. Se poi l'incompletezza della copia notificata non sia immediatamente percepibile, resta ugualmente escluso un vizio "genetico" del provvedimento coercitivo, verificandosi soltanto il mancato decorso del termine per richiedere il riesame e la nullità a regime intermedio, e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto - dell'interrogatorio di garanzia (cfr. Cass., Sez. 1^, 10.5/5.6.1991, ми Leopizzi;
Sez. 5^ 6.5/13.6.1994, Cataldi;
Sez. 6^ 19.3/18.6.1997, NTiti;
Sez. 4^ 26.1/24.2.2000, Bellante e, per le conseguenze inerenti al deposito in cancelleria dell'originale dell'ordinanza, Sez. Un. 28.6/20.7.2005, Vitale;
contra, Sez. 5^ 3.10.1991/28.1.1992, RA)»: Cass. 1823/2006 riv 236026; Cass. 6662/2010 Rv. 246190. § 1.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: la suddetta doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate. Innanzitutto, opportuno rilevare che la medesima censura è stata dedotta, con argomenti più o meno identici, nei ricorsi degli imputati PO SC OS PO SC RE e NI - - 52 : TA, AM e ER - AR - TT RR - GN LO - GN NZ NT, ID, RA: di conseguenza, quanto si dirà nel presente paragrafo, deve intendersi valevole anche nei confronti dei suddetti ricorrenti. Come si è, poi, detto (supra parte narrativa § 3.2. n° 1.), il ricorrente PO SC OS, con la memoria del 18/06/2012, ha chiesto la nullità dell'ordinanza 27/07/2006 della Corte di IS di Messina con la quale la Corte aveva respinto le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali. La suddetta richiesta, è stata giustificata dal ricorrente con il fatto che non aveva potuto produrre, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, i suddetti decreti intercettivi in quanto la Cancelleria alla quale li aveva richiesti, aveva risposto che non li aveva rinvenuti. Ora, a parte ogni considerazione sulla tardività dell'eccezione, deve rilevarsi che è onere della parte processuale che intende far valere l'inutilizzabilità di determinati atti processuali, procurarseli richiedendoli al competente ufficio (nel caso di specie, la Procura) e produrli al fine di consentire al giudice di controllarli: altrimenti, non si comprende sulla base di quali elementi si possa dedurre l'inutilizzabilità. Di conseguenza, è del tutto ovvio che la Cancelleria della Corte di IS di AppeLO (che non poteva avere il fascicolo processuale essendo stato trasmesso presso questa Corte per il giudizio), non abbia rinvenuto i decreti di cui si chiede l'inutilizzabilità. Tanto premesso, va osservato che, in punto di fatto, nel caso di specie, l'unico dato fattuale che si ricava dalla lettura della sentenza e dai vari ricorsi è che furono disposte, nel corso di almeno due anni, decine di intercettazioni ambientali sulle auto di ZO NT, CI AN e RI ZA EP: nessuno dei ricorrenti (ad eccezione dei ricorrenti PO SC EL e RR di cui si dirà), ha, però, prodotto i singoli decreti che intendeva impugnare, né 53 : ha indicato quali intercettazioni (effettuate a seguito dei decreti asseritamente invalidi) pregiudicavano la propria posizione processuale e, quindi, quale fosse il rispettivo concreto interesse - rispetto alla motivazione della sentenza a far dichiarare - l'inutilizzabilità delle intercettazioni. In punto di diritto, va rilevato che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della cd. "autosufficienza del ricorso", elaborato in primo luogo dalle Sezioni civili. Queste ultime, sulla base della formulazione dell'art. 360 cod. proc. pen., n. 5, hanno osservato che il ricorso per Cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appeLO e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata sia dalle critiche ми che ad essa vengono rivolte. Sulla base di tale principio, la giurisprudenza penale ha quindi concluso che il ricorrente non può limitarsi, pena l'inammissibilità, a richiamare genericamente gli atti che intende impugnare ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, cod. proc. pen. della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica 54 : e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato: ex plurimis Cass. 45036/2010 riv 249035. Che la questione della mancanza di autosufficienza del ricorso, nel caso in esame, non sia di natura meramente formale lo si desume dal fatto che, nella sentenza impugnata, vengono richiamati, come fonti di prova, decine di intercettazioni ambientali. Di conseguenza, non avendo i ricorrenti chiarito né quali decreti intendevano impugnare né indicato quali fossero le intercettazioni che, effettuate sulla base dei decreti affetti dal denunciato vizio, pregiudicavano la propria posizione processuale, questa Corte, non essendo stata messa in grado di controllare i decreti asseritamente privi di motivazione ex art. 268/3 cod. proc. pen., si trova nell'impossibilità anche di scrutinare la dedotta doglianza. Parzialmente diversa è la posizione dei ricorrenti PO SC EL e RR EP. -PO SC EL ha prodotto con il ricorso principale - una serie di documenti fra cui proprio la richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 114 tra presenti che il P.M. inoltrò al g.i.p. in data 23/01/1997 (n° 1239/96 r.g. modeLO T/21; n° r.g.i.p. 790/95). In essa, il P.M., nel richiedere l'autorizzazione a disporre intercettazioni ambientali all'interno dell'automobile Lancia Delta tg Me 463401 in uso ed in proprietà di ZO NT, così scriveva: «[...] questo Ufficio inoltre ha richiesto tramite la P.G. delegata di essere dotato di idonea strumentazione tecnica per la realizzazione delle operazioni di intercettazione ambientale [...]». Il g.i.p., con decreto 29/01/1997, richiamando la suddetta richiesta, autorizzò l'intercettazione che il P.M. dispose, in data 31/01/1997, richiamando, a sua volta, l'autorizzazione del g.i.p. 55 : Dalla suddetta richiesta si evince, quindi, che: 1) il P.M. esplicitava, a chiare lettere, che la Procura non era dotata di strumentazione idonea alle intercettazioni ambientali;
2) il P.M. aveva richiesto alla P.G. di dotarsi della suddetta strumentazione, proprio perché l'ufficio della Procura non ne aveva la disponibilità. Di conseguenza, poiché la richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti datata 23/01/1997 (nella quale, expressis verbis, il P.M. rappresentava che l'ufficio della Procura non era dotato di strumentazione idonea alle intercettazione ambientali) venne richiamato nel decreto autorizzativo del g.i.p. e, quest'ultimo venne, a sua volta, richiamato nel decreto attuativo del P.M., è del tutto evidente che la motivazione (sebbene per relationem) sull'inidoneità dei mezzi tecnici in dotazione della Procura, deve ritenersi ampiamente effettuata ai sensi dell'art. 268/3 cod. proc. pen. Infine, anche l'imputato RR con la memoria depositata il 21/06/2012 - ha prodotto la documentazione con la quale il P.M. aveva chiesto in data 10/02/1999 (ed ottenuto in data 11/02/1999) ми l'autorizzazione all'intercettazione ambientale sull'autovettura del CI. Nel decreto attuativo del 12/02/1999, il P.M. scrive: dispone che le operazioni stesse siano compiute con apposita strumentazione tecnica presso la sala di ascolto della polizia giudiziaria a cura della ditta IES di Milano>>. Anche in relazione al suddetto decreto, la dedotta violazione non è configurabile. Infatti, va rilevato che la medesima questione relativa aLO stesso processo (o comunque, alle stesse intercettazioni), è stata già sottoposta al vaglio di questa Corte di legittimità la quale, con la sentenza n° 36436/2004 ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni con la seguente testuale motivazione: «[…] 56 9 9 : bisogna mettere in evidenza che il P.M. ha delegato per l'esecuzione delle intercettazioni [...] ufficiali di polizia giudiziaria ed ha disposto che le operazioni venissero "compiute con apposita strumentazione tecnica presso la sala di ascolto della polizia giudiziaria a cura della ditta IES di Milano". Da tale motivazione si comprende che per effettuare le intercettazioni ambientali erano necessari apparecchi tecnici particolari, tanto è vero che venne officiata una ditta specializzata nel settore, che all'epoca - 1998 - com'era noto a tutti, non erano a disposizione degli uffici della Procura del Paese. Da ciò si desume pure che gli impianti esistenti presso la Procura non erano, quindi, idonei ad effettuare il tipo di intercettazione ambientale autorizzato dal g.i.p. La motivazione in ordine alla inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura della repubblica è, pertanto, corretta». In altri termini, la motivazione (sia pure implicita) sulla inidoneità degli impianti deve ritenersi sussistente sia perché il P.M. aveva officiato una ditta privata sia perché era notorio che quei particolari impianti non erano in dotazione alle Procure della Repubblica. i h Ovviamente, il fatto che manchi la motivazione in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza, è del tutto irrilevante atteso che In tema di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, le eccezionali ragioni di urgenza, che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, si riferiscono alla sola ipotesi in cui gli impianti esistenti presso la procura della Repubblica siano insufficienti, potendosi ritenere che, trascorso un ragionevole periodo di tempo, l'intercettazione autorizzata possa essere eseguita, ma deve escludersi che il presupposto dell'urgenza debba ricorrere anche nella diversa ipotesi in cui gli impianti siano ritenuti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non 57 può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficienti»: Cass. 43464/2002 Rv. 223547; Cass. 5103/2009 Rv. 246435; In conclusione, la doglianza non è fondata atteso che: i ricorsi degli imputati PO SC OS - PO SC RE e NI - TA, AM e DI - . GNAR - TT - GN LO - NZ -Pintabono, ID, RA, sono, sul punto, totalmente privi di autosufficienza in quanto non solo non sono stati prodotti i decreti asseritamente affetti dal dedotto vizio, ma nessuno dei suddetti ricorrenti ha indicato i singoli decreti che intendeva impugnare ed indicato quali intercettazioni pregiudicavano la propria posizione processuale e, quindi, quale fosse il rispettivo concreto - -a far interesse rispetto alla motivazione della sentenza dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni;
gli unici decreti intercettivi prodotti da PO SC T EL e RR EP (i quali, però, non hanno indicato, Mh a quali intercettazioni a loro pregiudizievoli si riferivano: il che comporta, sotto questo profilo, la genericità della doglianza) devono per quanto detto - ritenersi motivati ex art. 268/3 - cod. proc. pen. § 1.3. MANCATA SOTTOSCRIZIONE VERBALI DI INTERCETTAZIONE E BROGLIACCI: il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 142 – 268 – 89 disp. att. cod. proc. pen. in quanto nei verbali di intercettazione e nei relativi brogliacci mancava la sottoscrizione dei pubblici ufficiali che lo hanno redatto» (pag. 12 ricorso). La Corte territoriale (pag. 129), avanti alla quale la medesima doglianza era stata dedotta, l'ha respinta dichiarando di condividere l'ordinanza della Corte di IS di primo grado del seguente tenore 58 : testuale: Invero la mancata sottoscrizione delle relazioni di servizio redatte dal personale incaricato di ascoltare le comunicazioni intercettate non ha alcun rilievo, dovendosi attribuire efficacia probatoria unicamente al documento fonico mentre funzione essenziale dei suddetti documenti è solo quella di consentire, in sede di redazione finale del verbale, l'identificazione dei soggetti che, di volta in volta hanno effettuato le operazioni di ascolto (Cass. Pen. sez. IV 5/10/1994, Celone). Nell'ipotesi in cui la anzidetta doglianza dovesse essere apprezzata con riferimento ai verbali delle operazioni di intercettazione, dovrebbe concludersi nel senso che l'omissione non rientrerebbe tra le cause di inutilizzabilità previste dall'art. 271 c. I cod. proc. pen. ma darebbe luogo ad una nullità relativa da eccepire nei termini e con le modalità di cui agli artt. 181 e 182 cod. proc. pen., eccezione che non risulta tempestivamente formulata nella presente sede processuale (Cass. Pen. n. 11241/2000). Si osserva inoltre, al riguardo, che il verbale, unico per tutto il complesso delle operazioni effettuate, deve essere necessariamente predisposto solo al termine del periodo di ми effettuazione delle operazioni stesse e va sottoscritto non già da tutti gli operatori intervenuti (i quali dovranno semplicemente essere "indicati"ex art. 89 c. I disp. att. cod. proc. pen.) ma solo dai soggetti cui è demandato il compito di sovrintendere a dette operazioni, soggetti identificabili nel Pubblico Ministero o nell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria da lui delegato (art. 267 c. IV cod. proc. pen.) (Cass. Pen. sez. IV 5/10/1994, Celone). L'individuazione degli interlocutori nell'ambito delle intercettazioni ambientali e telefoniche è stata effettuata avendo riguardo in primo luogo ai riconoscimenti effettuati dagli operatori di Polizia Giudiziaria che hanno proceduto all'ascolto delle conversazione ed alla relativa attività di captazione>>. 59 Ora, come si può notare, la suddetta ordinanza è composta da due parti: una prima, in cui la Corte si è limitata a riportare i due principi di diritto enunciati da questa Corte rispettivamente con le sentenze n° 3784/1994 Rv. 201850 e n° 11241/2000 riv 218451 e ai quali intendeva attenersi;
una seconda, in cui, in punto di fatto, rilevava che: a) l'eccezione di nullità relativa «non risulta tempestivamente formulata nella presente sede processuale»; b) in ogni caso, «l'individuazione degli interlocutori nell'ambito delle intercettazioni ambientali e telefoniche è stata effettuata avendo riguardo in primo luogo ai riconoscimenti effettuati dagli operatori di Polizia Giudiziaria che hanno proceduto all'ascolto delle conversazione ed alla relativa attività di captazione». In questa sede, il ricorrente, come si è detto, si è limitato, apoditticamente, a ribadire la propria eccezione ma nulla ha dedotto MI in merito ai due suddetti rilievi di natura fattuale. In particolare, quanto alla tempestività della dedotta eccezione di nullità, il ricorrente in modo del tutto generico, si è limitato a rilevare che la predetta eccezione era stata ulteriormente ribadita dinanzi alla Corte di IS [....] » ma non chiarendo né come né quando era stata sollevata l'eccezione. La doglianza, quindi, deve ritenersi aspecifica e generica rispetto all'affermazione della Corte di IS di primo grado, ribadita dalla Corte di IS di AppeLO, secondo la quale l'eccezione di nullità relativa «non risulta tempestivamente formulata nella presente sede processuale». § 1.4. TRADUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI: Sostiene il ricorrente che la perizia di trascrizione delle intercettazioni sarebbe nulla perché il 60 0 6 perito, senza avere ricevuto alcun incarico né essere abilitato, aveva autonomamente provveduto a "tradurre" le intercettazioni dal dialetto siciliano in lingua italiana: la doglianza è manifestamente infondata. In punto di fatto, la Corte (pag. 128 sentenza), avanti alla quale la medesima doglianza era stata dedotta, ha chiarito che «il perito, nel corso dell'esame, ha esaurientemente riferito che le espressioni usate dai conversanti erano in larga massima comprensibili specificando di essersi avvalso di persone dotate di conoscenze linguistiche che gli hanno consentito di tradurre in lingua italiana i coLOqui ascoltati fatta eccezione per quei limitati casi di assoluta incomprensibilità delle conversazioni in riferimento alle quali ha dato atto in verbale dell'impossibilità di riprodurne il contenuto. Occorre aggiungere che la trascrizione delle conversazioni è avvenuta nel contraddittorio delle parti ed i periti nominati hanno riferito di essere stati in grado di comprendere le espressioni utilizzate dai dialoganti (cosa perfettamente normale dal momento che il dialetto utilizzato era queLO messinese, dunque comunemente noto ai periti originari Mh della provincia di Messina o, comunque, ivi residenti) attestando la fedeltà del proprio operato. In ogni caso l'opera di trascrizione è avvenuta nella forma della perizia con la partecipazione dei difensori espressamente coinvolti ed avvisati dell'esecuzione delle operazioni, senza, tuttavia, che alcuno avesse formulato contestazioni specifiche circa eventuali difformità tra il contenuto delle registrazioni ed il testo trascritto dai periti […]». Alla stregua delle suddette precisazioni di fatto, la decisione della Corte territoriale deve ritenersi del tutto corretta e conforme ai seguenti principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità sulla questione dedotta che vanno così ribaditi: - la prova è costituita dalle bobine o nastri contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno 61 - dei modi per rendere possibile la consultazione della prova: Cass. n. 10890/2006, rv 234103; l'omessa trascrizione di frasi ritenute irrilevanti dal perito, - ovvero la traduzione in lingua italiana di conversazioni effettuate in dialetto, costituiscono mere irregolarità nell'espletamento dell'incarico, non sanzionate da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversazioni intercettate: Cass. 24469/2009 Rv. 244383; non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, - ai sensi degli artt. 143 147 cod. proc. pen., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di non equivocità del dialetto è accertamento di fatto: Cass 32924/2004 Rv. 229104. "; infatti, ciò che rileva ai fini del diritto della difesa è che, - nell'espletamento della trascrizione siano osservati modi, Mh forme e garanzie previsti per la perizia. L'imputato, inoltre, ha la facoltà di nominare un consulente tecnico (art. 225 cod. proc. pen.), il quale può svolgere osservazioni circa l'omessa o incompleta trascrizione di parti di conversazioni ritenute rilevanti per la difesa e, ove non sia stato nominato un consulente tecnico, il difensore può estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268 u.c. cod. proc. pen.) onde accertare specifiche incompletezze o omissioni pregiudizievoli per la difesa che ben possono essere indicate anche in sede di dibattimento: Cass. 9443/1993 Rv. 196011. 62 § 1.5. DI NI BR RO: in ordine alla suddetta condanna, il ricorrente ha dedotto i motivi di seguito indicati. § 1.5.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN. in relazione alle dichiarazioni rese da IC NZ. La doglianza è infondata. Risulta dall'impugnata sentenza (pag. 145 ss) che la Corte aveva acquisito ed utilizzato le dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal teste IC NZ. Risulta altresì che la Corte di primo grado, prima di disporre l'acquisizione delle suddette dichiarazioni, aveva «invitato lo stesso ufficio di Procura a compiere ulteriori accertamenti relativi aLO stato di irreperibilità deLO IC mediante l'assunzione di informazioni più precise tanto mediante l'audizione dei prossimi congiunti del medesimo quanto mediante gli accertamenti che verranno reputati utili circa il luogo, fuori dal territorio deLO stato, in cui il medesimo attualmente si trovi nonché circa le ragioni che lo abbiano indotto a recarvisi riservando all'esito di tali accertamenti la valutazione relativa all'acquisibilità delle dichiarazioni in oggetto». ми A seguito dei suddetti accertamenti, emerse «che lo IC si era trasferito in Germania in località non precisata con la moglie, senza comunicare ad alcuno la propria destinazione, intorno ai primi giorni del mese di dicembre 2006 e cioè in epoca in cui il predetto non aveva ricevuto la citazione quale teste in relazione a questo procedimento penale». Di conseguenza, la Corte di primo grado (con decisione condivisa e ribadita dalla Corte territoriale), preso atto dell'impossibilità della ripetizione delle pregresse dichiarazioni nel contraddittorio delle parti, decise la lettura e l'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. in quanto i! trasferimento all'estero stato determinato esclusivamente da motivi di lavoro rimanendo escluso che lo stesso 63 : : sia avvenuto per ragioni riconducibili alla pendenza di questo processo>> ed il teste era diventato irreperibile non potendo insorgere nessun sospetto «in merito al fatto che all'epoca delle dichiarazioni, oggi acquisite, fosse prevedibile l'attuale condizione di irreperibilità del predetto posto che le stesse sono state raccolte, nella forma di spontanee dichiarazioni rese agli inquirenti, nel lontano 28 agosto e 18 settembre 2000 mentre l'aLOntanamento dal territorio statale è avvenuta nel dicembre 2006». Il ricorrente in questa sede (pag. 29 ss ricorso) ha sostenuto che entrambi i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato sulla irreperibilità del teste tanto più che non vi era stata alcuna vera e propria attività di vane ricerche. In punto di diritto, in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un testimone divenuto poi irreperibile, questa Corte ha enunciato i seguenti principi: - ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., l'irreperibilità Meh sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili: SSUU 36747/2003 riv 225470; - è la parte che richiede la lettura dibattimentale per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, che ha l'onere di provare, ed il giudice di accertare in modo rigoroso, sia 64 l'irreperibilità del testimone, previo espletamento di accurate ricerche, sia l'imprevedibilità dell'irripetibilità dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma, sia infine l'estraneità dell'irreperibilità ad una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi all'esame in contraddittorio: Cass. 29949/2009 Rv. 244669 - Cass. 43331/2007 riv 238198; i suddetti principi, oltre che porsi in linea con la disposizione dell'art. 111/5 Cost. (che, solo in presenza di accertata irreperibilità di natura oggettiva, consente la deroga al principio costituzionale che garantisce il contraddittorio in dibattimento), trovano conferma nella giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo ed in particolare della sentenza Bracci c. LI del 13.10.2005 con la quale il nostro paese è stato condannato per violazione della norma convenzionale di cui all'art. 6 (DU) per un caso di condanna di un imputato sulla base delle sole dichiarazioni di un teste rese prima del processo e non confermate in dibattimento. Sul punto, infatti, questa Corte (Cass. 43331/2007 cit.) ha ricordato il dovere del MI giudice italiano (rafforzato oggi dopo le note sentenze n. 348 e 349 del 2007 e n. 39 del 2008 che hanno elevato le norme della DU così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo a parametro interposto di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost. della stessa normativa interna) di una "interpretazione conforme" della norma in discorso ed ha ribadito in modo rigoroso i presupposti per procedere ex art. 512 cod. proc. pen. all'acquisizione delle testimonianze non confermate per irreperibilità dei soggetti che le hanno rilasciate prima del dibattimento;
65 - a questa giurisprudenza deve ora aggiungersi la recente sentenza emanata dalla ED in causa RI vs LI (ricorso n° 231/2007 decisa il 18/05/2010) che, ribadendo le sue precedenti decisioni, ha, ancora una volta precisato che vi è violazione dell'art. 6 § 1-3 d) della Convenzione nei casi in cui «una condanna si basi unicamente o in misura determinante su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto esaminare o far esaminare, né durante le indagini preliminari, né in dibattimento>>: nella fattispecie, la DU ha rilevato «che le autorità giudiziarie nazionali, oltre che sulle dichiarazioni in questione, hanno basato la condanna del ricorrente sul verbale di ispezione dei luoghi redatto dai carabinieri, nonché sul fatto che le testimonianze a discarico e l'alibi fornito dall'interessato apparivano contraddittori. Tuttavia, è giocoforza constatare che, come risulta dalla motivazione della sentenza d'appeLO, tali elementi appaiono idonei più che altro a corroborare le dichiarazioni di Y, le quali hanno avuto un peso decisivo nella condanna del ricorrente». Tanto premesso, in via di diritto, va osservato che, alla stregua dei riscontri fattuali evidenziati dalla Corte, deve ritenersi che: - le suddette ricerche, sulla base della citata giurisprudenza di questa Corte, devono ritenersi essere state rigorosamente eseguite;
la Corte, ha verificato, con accertamento corretto e, quindi, incensurabile in questa sede, che l'irreperibilità era oggettiva e non dipendente da una libera scelta di sottrarsi volontariamente all'esame; 66 0 6 le dichiarazioni delle IC non costituiscono l'unico o, comunque, determinante elemento di accusa: sul punto cfr supra sentenza RI. § 1.5.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 603 COD. PROC. PEN.: la censura (pag. 32 ss ricorso e pag. 4 ss memoria 21/06/2012) è manifestamente infondata. In punto di diritto, occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione del dibattimento, in considerazione della struttura del processo penale, è un istituto di carattere eccezionale al quale la Corte può ricorrere solo ove lo ritenga assolutamente necessario ossia in caso di insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti che non consenta la decisione aLO stato degli atti, e le prove dedotte siano idonee ad influire sulla decisione dei punti controversi: ex plurimis Cass. 3458/2006 riv 233391 Cass. 21687/2004 riv 228920. - Conseguentemente, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., solo sotto il solo profilo della mancanza o manifesta iLOgicità della motivazione come risultante dal い testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo: ex plurimis Cass. 34643/2008 riv 240995 - Cass. 4675/2006 riv 235654. Nel caso di specie, la Corte territoriale (pag. 431 punti b-c-d), facendo corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, con motivazione congrua, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, ha chiarito le ragioni per le quali le prove dedotte erano irrilevanti. L'imputato, a fronte della suddetta motivazione, lungi dall'evidenziare vizi risultanti dal testo delmotivazionali 67 provvedimento impugnato, si è limitato, in modo surrettizio, a ribadire la propria tesi. § 1.5.3. RESPONSABILITÀ: la Corte, nell'impugnata sentenza (pag. 415 ss), ha ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base del seguente compendio probatorio: NT, ritenute attendibili sia - dichiarazioni di ZO intrinsecamente che estrinsecamente;
movente riferito da IC e dal ZO le cui dichiarazioni - avevano trovato un riscontro in quelle della madre della vittima;
le dichiarazioni del ZO avevano trovato un riscontro nelle conversazioni intercettate. Il ricorrente, come si è detto (supra in parte narrativa § 3.1. n° 4.1.), sostiene che: il ZO non sarebbe né credibile né attendibile;
www il ZO, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non www avrebbe riferito fatti vissuti in prima persona, ma solo fatti 仏ми appresi de relato: quindi, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate secondo la relativa normativa;
la motivazione della Corte sarebbe iLOgica sia in ordine al movente (in quanto in contrasto con altra decisione passata in giudicato) sia in ordine al punto del mancato ritrovamento del cadavere o comunque di una qualsiasi traccia dell'omicidio; non era stato indicato alcun riscontro esterno alle dichiarazioni del ZO. La censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. § 1.5.3.1. ATTENDIBILITÀ DEL LE: in ordine alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, è ben noto che, 68 0 8 secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 31442/2006 Rv. 235212), affinchè la chiamata in correità (o reità) possa essere posta a fondamento di una affermazione di responsabilità: anzitutto, il giudice deve affrontare e risolvere il problema - della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con il chiamato in correità nonché : alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, il giudice deve verificarne l'intrinseca - consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza;
infine, il giudice deve verificare i riscontri esterni, i quali sono - realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad Min istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede. La Corte ha puntualmente effettuato il suddetto riscontro. Infatti, quanto al problema della credibilità, la Corte (pag. 153 ss sentenza impugnata), nel condividere quanto già rilevato dalla Corte di primo grado, ha ritenuto, con amplissima motivazione, che il ZO fosse credibile perché si era determinato a collaborare «oltre alla prospettiva di una lunga carcerazione e di una imminente "resa dei conti" con la giustizia» anche «dalla condizione di emarginazione in cui lo aveva condotto, all'interno della consorteria tortoriciana, la diffidenza maturata nei suoi confronti da PO SC ZO che lo riteneva troppo vicino al frateLO RE nonché responsabile 69 : dei dissidi familiari che si erano determinati dopo la sua carcerazione». La Corte, poi, spiega che il ZO non era animato da sentimenti di vendetta o dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di Polizia o dell'accusa, atteso che «gli episodi delittuosi rappresentati dal ZO sono stati caratterizzati, per la maggior parte, dalla assunzione di una responsabilità personale e diretta tanto con riguardo ai profili esecutivi quanto con riguardo a quelli ideativi del delitto, alla stregua di un contributo che è spesso andato ben oltre l'apporto conoscitivo offerto dagli esiti dell'attività di captazione, che aveva già condotto gli organi investigativi ad accertare la sussistenza di significativi elementi di responsabilità in capo all'odierno pentito». La Corte, chiarisce, anche che le dichiarazioni del ZO erano particolarmente significative in considerazione della «posizione di centralità rivestita all'interno della congrega tortoriciana, avendo egli assunto, a seguito degli arresti effettuati nell'ambito del processo "mare nostrum" un ruolo di vera e propria reggenza», ed erano state assolutamente spontanee atteso che «al momento della nascita e Mh della attuazione della scelta collaborativa, il chiamante si trovava in condizione di assoluta libertà morale [...]», immediate (essendo avvenute subito dopo la cattura nel maggio del 2002), reiterate e senza contraddizioni di significativo rilievo, costanti (non essendo mai state ritrattate), circostanziate ed avevano superato il vaglio anche nell'ambito di altri processi. La Corte, infine, ha specificato quali fossero i riscontri esterni (dichiarazioni deLO IC sul movente ed intercettazioni ambientali). In conclusione, in ordine all'attendibilità del ZO, la motivazione è amplissima, logica ed adeguata rispetto ai puntuali elementi fattuali 70 indicati da entrambi i giudici di merito, sicchè la censura deve ritenersi manifestamente infondata essendo generica ed aspecifica. § 1.5.3.2. LE DICHIARAZIONI DEL LE: una delle questioni sulle quali il ricorrente ha molto discusso è se le dichiarazioni del ZO fossero dirette o de relato. La questione nasce dal fatto che la Corte di primo grado ha assolto il ZO dall'omicidio in questione per non aver commesso il fatto: quindi, secondo il ricorrente non poteva aver riferito fatti vissuti in prima persona. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è mal posta e fuorviante. La Corte, infatti, pur dichiarando di non condividere la conclusione alla quale era pervenuta la Corte di primo grado (peraltro passata in giudicato), si è limitata ad affermare che «che il ZO, contrariamente a quanto affermato nei motivi di gravame, è partecipe di tutte le varie fasi nelle quali si è sviluppato il progetto omicidiario, dal momento deliberativo a queLO preparatorio, da quest'ultimo a queLO susseguente all'omicidio, fatta eccezione della sola fase meramente esecutiva che però il ZO ha seguito all'interno del lik ristorante "La Quercia" ove era rimasto ad attendere, come concordato in precedenza con gli altri partecipi, il ritorno degli esecutori materiali dai quali ha poi appreso i particolari e la dinamica dell'eliminazione ivi compresi i ruoli ricoperti da ciascuno di essi». A prescindere dalle ragioni per le quali la Corte di primo grado ritenne di assolvere il ZO dal suddetto omicidio, queLO che è certo è che la descrizione dei fatti relativi al progetto omicidiario, al momento deliberativo, a queLO preparatorio, e a queLO susseguente all'omicidio, sono fatti riferiti non de relato ma in quanto vissuti in prima persona. Peraltro, la discussione, a liveLO delle conseguenze giuridiche, appare poco proficua atteso che la Corte non ha certo 71 fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni del ZO bensì anche su altri elementi probatori. § 1.5.3.3. IL MOVENTE: la Corte, sulla base delle dichiarazioni del ZO, riscontrate da quelle deLO IC e della stessa madre della vittima, ha ritenuto che «soprattutto dalle dichiarazioni di IC si evince un movente, a base dell'azione omicida, che - sebbene non perfettamente coincidente con queLO indicato dal ZO è - senz'altro in linea con esso in quanto, pur non riferendosi espressamente alla gestione delle case da gioco, si radica nell'ambito del generale interesse dei gruppi criminosi che gestivano il racket nel territorio nebroideo ad osservare precisi accordi circa la spartizione dei proventi e della conseguente esigenza di evitare l'ingerenza da parte di soggetti o gruppi "estranei"»: in altri termini, il CI AS fu eliminato perché la sua "indipendenza” rispetto alle direttive dei Tortoriciani che lo aveva portato anche a trattenere per sé i proventi estorsivi, non poteva più essere tollerata. Il ricorrente ha sostenuto che, sul punto, la motivazione sarebbe contraddittoria perché i moventi non possono essere molteplici e che Mh PO SC ZO - imputato quale mandante deLO stesso omicidio - era stato assolto in un altro processo. La Corte, ha preso espressamente in esame la suddetta censura ma l'ha disattesa osservando che l'assoluzione era stata dubitativa e che nella stessa sentenza di assoluzione si affermava che, comunque, il ZO aveva fornito dell'omicidio una ricostruzione complessivamente coerente ed attendibile. D'altra parte, le dichiarazioni deLO IC e del ZO, non appaiono così contraddittorie come ritiene il ricorrente perché, in realtà, riferiscono aspetti diversi della stessa vicenda ossia che il CI OS era e voleva continuare ad essere con il suo microgruppo - - “indipendente” creando, quindi, con il suo comportamento, frizioni 72 nell'ambito della cosca prevalente dei PO della quale il ZO faceva parte, che ambiva ad avere il comando ed il controLO di tutto il territorio di sua competenza. Sul punto, quindi, la motivazione della Corte non si presta ad alcuna censura di iLOgicità (cfr pag. 429 sub 1). § 1.5.3.4. I RISCONTRI ESTERNI: la Corte, sulla base delle dichiarazioni del ZO, ha ritenuto che l'imputato avesse: a) partecipato alla fase preparatoria dell'omicidio essendo il CI AS reso autore di interferenze, consistite in condotte intimidatorie, sull'attività illecita della bisca clandestina di RO dalla quale il gruppo tortoriciano prelevava i proventi della lucrosa attività»: in particolare, l'appellante aveva provveduto a reperire i copertoni ed trasportarli con l'auto del ZO sul luogo previamente prescelto per l'esecuzione; b) prelevato, con l'autovettura del ZO, la vittima presso la pizzeria Ramon e, dopo averla portata sul luogo di esecuzione l'avesse eliminata fisicamente, provvedendo a dare fuoco, unitamente agli MI altri esecutori, ai copertoni per distruggere il cadavere della vittima;
c) provveduto, con la collaborazione deLO stesso ZO, a nascondere, una volta avvenuta l'esecuzione, la pistola utilizzata per l'uccisione del CI AS nelle circostanze riferite dal ZO. Questo narrato, secondo la Corte, ha trovato i seguenti riscontri: - la telefonata del 18 febbraio 1997 ove il ZO, dialogando con GN NZ, gli chiede in particolare per quale motivo abbia fatto il nome di PO SC EL. Nel corso della stessa conversazione il GN, sempre riferendosi alla vicenda del CI AS, fa un cenno a queLO "sbirro" che hanno ucciso "EL e l'TR (con riferimenti agli autori dell'omicidio)»: sul punto la Corte precisa 73 che non vi possono essere dubbi sul fatto che "EL" sia proprio l'imputato (cfr pag. 425); una serie di «conversazioni captate all'interno dell'auto del ZO, qualche mese dopo l'esecuzione dell'omicidio (14, 16 e 18 febbraio 11 e 26 marzo 1997), e cioè in epoca assolutamente non sospetta rispetto alle propalazioni del ZO avvenute diversi anni», fra le quali spicca la conversazione del 26 marzo 1997 «nella parte in cui il ZO rappresenta al NI la necessità di ritornare sul posto per ripulire e cancellare eventuali tracce: infatti, proprio alcuni giorni prima aveva incontrato PO SC ZO il quale lo aveva sollecitato a provvedere in tal senso». In relazione alle suddette intercettazioni la Corte scrive: E' evidente che siffatte risultanze offrono un formidabile riscontro al racconto del ZO ove si consideri la genuinità delle conversazioni, intercettate all'insaputa dei conversanti, l'epoca delle stesse captate qualche mese dopo l'accadimento criminoso ed in costanza delle indagini intraprese contro ignoti da parte delle forze dell'ordine e soprattutto il riferimento a talune di quelle circostanze di tempo, di luogo e di persona menzionate dal ZO con dovizia di particolari in sede di incidente probatorio ed in sede dibattimentale diversi anni dopo>>. Sul punto, occorre dare atto che il ricorrente tace completamente affidando la sua difesa, da una parte, alla doglianza processuale tendente alla declaratoria di inutilizzabilità delle suddette intercettazioni che, però, per quanto detto, deve ritenersi infondata e, dall'altra, all'osservazione secondo la quale non erano state reperite 74 tracce fisiche (bruciature sul terreno, bossoli) sui posti indicati dal ZO dove sarebbe avvenuto l'omicidio. e cioè Sennonché, sul punto, la motivazione addotta dalla Corte che si trattava di «operazione inesigibile» essendo stato il fatto commesso a distanza di oltre sette anni deve ritenersi del tutto - corretta sicchè la doglianza, essendo meramente reiterativa e non avendo evidenziato alcun vizio motivazionale, è infondata. In conclusione, la motivazione della corte territoriale, in ordine alla responsabilità dell'imputato per l'omicidio di CI AS, deve ritenersi immune da vizi motivazionali atteso che: il movente è del tutto coerente con la posizione apicale - rivestita dall'imputato nell'ambito dell'associazione mafiosa di cui faceva parte;
le dichiarazioni accusatorie del ZO hanno trovato riscontri - oggettivi ed individualizzanti nelle intercettazioni ambientali;
il ZO è stato giudicato attendibile, con ampia motivazione, M alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità. § 1.6. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: in relazione alla suddetta imputazione, il ricorrente ha dedotto i motivi di seguito indicati. § 1.6.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 649 COD. PROC. PEN.: in ordine alla suddetta censura (supra in parte narrativa § 3.1. n° 5.2.), in punto di fatto, occorre rilevare quanto segue. L'imputato, venne rinviato a giudizio, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., davanti al tribunale di TI (processo cd. "DI"), relativamente al periodo «dal 1 gennaio 1997 sino alla data odierna>> (cfr sentenza impugnata pag. 191) ma venne assolto e la decisione, pronunciata in data 15/02/2003, passò in giudicato il 9/12/2003. 75 P 1. Successivamente, l'imputato venne rinviato a giudizio - nell'ambito del presente procedimento - sempre per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso: 1) «in epoca antecedente a prossima al giugno 1997 sino alla data odierna»: cfr capo d'imputazione n° 1 r.g. n° 4/2005; 2) «in periodo compreso tra il 6/06/1994 ed il 9/04/2003>>: cfr capo d'imputazione n° 1 r.g. 2/2006. A seguito della riunione dei due procedimenti, l'imputato venne condannato limitatamente ai periodi intercorrenti tra 6 giugno 1994 ed il 31 dicembre 1996 e tra il 23 marzo 2000 ed il 9 aprile 2003 (cfr dispositivo sentenza primo grado confermato dalla sentenza di appeLO). La Corte, condividendo la decisione di primo grado, ha rigettato l'eccezione del ne bis in idem rilevando che, in realtà, il Tribunale di TI si era limitato a prendere in esame il periodo intercorrente tra il . primo gennaio 1997 ed il 22 marzo 2000, e cioè fino alla data coincidente con quella del decreto che aveva disposto il giudizio, come risulta evidente dalla lettura della sentenza assolutoria emessa in data 15 febbraio 2003 il Tribunale di TI ha omesso di estendere la propria cognizione ai fatti in questione essendosi 44 limitata ad affrontare la disamina di assai scarni elementi istruttori del tutto privi di riferimenti al contenuto di fatti o circostanze successive alia richiesta di rinvio a giudizio sintomatiche della ritenuta insussistenza della fattispecie associativa contestata>>. In punto di diritto, va premesso che il Tribunale di TI ha giudicato del reato associativo sulla base di una contestazione cd. aperta per tale dovendosi intendere quella contestazione che, adoperando formule varie (come quella in esame), non contenga l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita. Questa Corte di legittimità, in ordine alle sentenze di condanna pronunciate in materia di reati permanenti (come queLO di specie) ha, costantemente, ritenuto che in presenza di un reato permanente л 76 nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola, di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, con la conseguenza, che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza: ex plurimis Cass. 33053/2011 Rv. 250828; Cass. 37335/2007 Rv. 237506. La suddetta regola si spiega in un'ottica squisitamente garantista e va ritrovata nel principio secondo il quale si può essere considerati condannati solo se su quel fatto (condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza) il giudice si è pronunciato, valendo, altrimenti, il principio in dubio pro reo. In altri termini, una condanna non può essere pronunciata "in modo aperto" dovendo il giudice sempre specificare, quale sia stato il periodo della condotta permanente illecita, e, quindi, il suo inizio e il termine. Ove tale accertamento non risulti dalla sentenza di condanna, spetterà poi al giudice dell'esecuzione, verificare in concreto se il giudice di merito abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado. La problematica si pone, però, in termini differenti nel caso in cui la sentenza che ha pronunciato su un reato permanente a contestazione aperta, sia di assoluzione. 77 Sul punto, questa Corte, in un'ipotesi perfettamente sovrapponibile a quella in esame, ha così motivato: «Diversa conclusione si impone, invece, in relazione alle sentenze di assoluzione le quali si caratterizzano per il contenuto negativo del mancato accertamento della colpevolezza dell'imputato. Sicché la distinzione tra la valenza processuale e quella sostanziale della efficacia della res iudicata non è, invero, prospettabile in quanto difetta in radice il secondo termine della giustapposizione: l'effetto del giudicato assolutorio è esclusivamente processuale e risiede nel divieto del ne bis in idem che ne consegue, à termini dell'art. 649 cod. proc. pen., in virtù del quale "l'imputato prosciolto (..) con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze...". La preclusione del giudicato assolutorio, conseguentemente, modulandosi sul dato formale dell'imputazione, involge tutto l'arco temporale della contestazione della permanenza, dal termine iniziale fino a queLO finale (se indicato) ovvero - nel caso , ми della contestazione in forma cd. aperta fino alla data della sentenza del primo grado del giudizio, per effetto della "vis expansiva" della contestazione del reato permanente, la quale "per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica" (Cass., Sez. Un., 13 luglio 1998, n. 11021, Montanari, massima n. 211385, cui adde: Sez. Un., 11 novembre 1994, n. 11930, Polizzi, massima n. 199169). E nulla rileva se nel giudizio (definito colla assoluzione) il Pubblico Ministero abbia addotto prove che - o il giudice abbia assunto ex officio - concernano la permanenza della condotta criminosa per tutto ovvero, soltanto, per parte del relativo arco temporale. La preclusione del giudicato assolutorio risiede esclusivamente nella 78 • statuizione giudiziale di absolutio ab actione in rapporto alla imputazione, indipendentemente da ogni considerazione circa la attività processuale in concreto espletata nel giudizio. Per absurdum la contraria opinione (seguita dal giudice a quo) condurrebbe alla inaccettabile conclusione della negazione della efficacia preclusiva della assoluzione irrevocabile (e della conseguente possibilità di sottoporre nuovamente l'imputato a procedimento penale per il medesimo fatto), qualora nel giudizio definito nessuna prova fosse stata addotta [...]»: Cass. 4796/2012 riv 251865. Questa Corte ritiene di condividere la suddetta motivazione, sicchè la decisione della Corte territoriale va annullata senza rinvio atteso che il periodo per il quale l'imputato è stato condannato (tra il 6 giugno 1994 ed il 31 dicembre 1996 e tra il 23 marzo 2000 ed il 9 aprile 2003) era già coperto dal giudicato assolutorio pronunciato dal Tribunale di TI («dal 1 gennaio 1997 sino alla data odierna» e, quindi, fino al 9/12/2003 data in cui la sentenza passò in giudicato: per costante giurisprudenza, la pronuncia della sentenza di primo grado segna in ogni caso il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato: ex plurimis Cass. 172605/2008 Rv. 239628), sicchè del tutto impropriamente i giudici di merito hanno condotto un esame sulla motivazione del tribunale dal quale hanno dedotto che quel giudice aveva omesso di decidere sul periodo successivo alla data del 22 marzo 2000. Se anche così fosse, sarebbe stato compito del P.M. impugnare la sentenza e denunciare il vizio di omessa motivazione. Poiché ciò non è stato fatto, l'assoluzione non può che coprire l'intero arco temporale sottoposto al giudizio del Tribunale. L'accoglimento del suddetto preliminare motivo, assorbe queLO relativo al merito. 79 § 2. EM CA RO § 2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: trattasi della stessa doglianza dedotta dal PO SC EL: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza (supra § 1.3.). § 2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 228 COD. PROC. PEN.: trattasi della stessa doglianza dedotta dal PO SC EL: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza (supra § 1.4.). § 2.3. DICHIARAZIONI DI IA SE: il ricorrente, in relazione all'acquisizione delle suddette dichiarazioni, ha dedotto le seguenti doglianze. § 2.3.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 26 L. N° 63/2001 per non essere state le medesime rinnovate: la Corte (pag. 143 sentenza) ha respinto la doglianza con la seguente motivazione: «questa Corte, in sede di esame preliminare delle richieste ex art. 603 cod. proc. pen., ha statuito con l'ordinanza istruttoria in data 15 giugno 2010 (lett. a della premessa) che delle dichiarazioni predibattimentali rese dal RI ed acquisite dalla Corte di IS di primo grado, come sopra surrichiamate, solo quelle rese dal RI davanti ai Carabinieri del Mh ROS in data 12 ottobre 1996 non sono state rinnovate in sede di esame con gli avvisi previsti dalla stessa legge di riforma nonostante che le relative indagini preliminari siano state chiuse successivamente all'entrata in vigore della nuova legge sul giusto processo e come tali non possono essere utilizzate mentre per tutte le altre la disciplina dettata dalla nuova normativa è stata rispettata. Al riguardo si precisa che, come ha documentato il P.G. nel corso del dibattimento di questo grado di giudizio, le indagini preliminari del processo "Mare Nostrum" sono state chiuse in data 15.11.1996». Si tratta di un accertamento di fatto avverso il quale il ricorrente (pag. 15 ricorso), in pratica, nulla ha opposto se non censure del tutto 80 generiche poco comprensibili sia sul piano fattuale che giuridico e, quindi, incontrollabili: dal che consegue la manifesta infondatezza. § 2.3.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN.: la Corte di primo grado ha ordinato la lettura e, quindi, l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore RI EP perché, il perito, espressamente nominato, aveva accertato che il suddetto RI si trovava in condizioni psico fisiche tali che non gli consentivano di essere sottoposto ad un esame testimoniale. La Corte territoriale, ha condiviso il suddetto giudizio (pag. 141 ss sentenza). In questa sede, il ricorrente (pag. 16) sostiene che non sarebbe stata sufficientemente provata l'impossibilità a testimoniare come dimostrato dal fatto che il RI, in data 23/04/2008, aveva reso testimonianza davanti al Tribunale di TI. La censura, meramente reiterativa rispetto a quella dedotta davanti alla Corte (la quale ha risposto in modo logico ed adeguato anche in relazione alla testimonianza resa dal RI davanti al Tribunale di TI: cfr pag. 142 sentenza) deve ritenersi generica ed aspecifica rispetto alla motivazione addotta da entrambi i giudici di merito, sicchè ne va Mh dichiarata l'inammissibilità per manifesta infondatezza. § 2.4. DI PP CE UR: il fatto è stato commesso in concorso fra PO SC OS, GN EL e GN ZO: di conseguenza, sarà trattato unitariamente (infra § 15.1.) § 2.5. RS AI DANNI DI NA PI (capo 20 r.g. n° 2/2006): la vicenda è trattata dalla Corte a pag. 413 ss della sentenza. Le fonti di prova ritenute sufficienti dalla Corte per la condanna, possono essere così sintetizzate: dichiarazioni del ZO che aveva affermato di essere stato personalmente contattato da PO SC OS aLO 81 scopo di attivarsi per gestire l'estorsione in danno del TO, presso l'esercizio commerciale di questi in Tortorici, tanto che il primo aveva all'uopo contattato RI IO, in quanto amico di quel commerciante, anche se poi ha avuto modo di apprendere che nella vicenda si era inserito EN EL IO a sua volta coinvolto dal RI>>; l'imputato fu osservato da agenti della P.G., che lo tenevano sotto controLO, recarsi «in tre occasioni, caratterizzate da una precisa cadenza periodica, presso il supermercato gestito in Tortorici da TO PI RO, con atteggiamento che appare sintomatico deLO specifico interesse criminale correlato alla esazione dei proventi della estorsione, nutrito dal predetto imputato» tant'è che non recava «con sé alcun involucro che potesse risultare sintomatico del recente acquisto di merci>>; è vero che il TO aveva negato di aver subito alcuna - estorsione, ma la sua dichiarazione doveva ritenersi falsa sia perché, aveva finito con «accreditare il narrato del ZO nella misura in cui ha affermato di avere conosciuto il PO SC OS solo per essere stato questi cliente presso l'esercizio commerciale condotto in Tortorici, così escludendo che gli approcci con l'appellante potessero avere natura diversa dal preteso rapporto di clientela, che avrebbero potuto in qualche misura giustificarli», sia perché il TO rinvenne presso l'esercizio commerciale denominato "Ard Discount", ubicato nel comune di RO, una bottiglia contenente della benzina nonché una scatola di fiammiferi». A fronte della suddetta ampia e congrua motivazione con la quale la Corte, in modo logico e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, 82 ha esaminato e valutato i singoli indizi a carico dell'imputato, il ricorrente ha dedotto la doglianza illustrata nella presente parte narrativa (§ 3.2. n° 5.1.) la quale, però, deve ritenersi del tutto fuorviante. Infatti, le dichiarazioni del ZO, come ha correttamente rilevato la stessa Corte, sono, in parte de relato, ma, in parte sono di scienza diretta laddove ha riferito che era stato l'imputato a dirgli «di attivarsi per gestire l'estorsione in danno del TO». Tale affermazione è stata, poi, puntualmente riscontrata con elementi oggettivi ed individualizzati nei confronti dell'imputato (osservazione della P.G.; falsa testimonianza della parte offesa;
ritrovamento di una bottiglia incendiaria) sicchè la censura che si - limita a contestare «la valutazione espressa dagli agenti di p.g. sul comportamento di circospezione adottato dal giudicabile e dall'affermazione (...) sulla falsità delle dichiarazioni della parte offesa [...]>> - deve ritenersi del tutto generica, reiterativa ed aspecifica non essendo stato evidenziato alcun vizio motivazionale. Quanto, infine, alla pretesa insussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, la doglianza è fuorviante. Il capo d'imputazione (cfr pag. 41 sentenza) è il seguente: «Artt. 81 lih cpv 110-629-628 II cpv. cod. proc. pen. per avere, in concorso con RI NT, EN EL NT, ZO NT e con ignoti, per i quali si procede separatamente, avvalendosi della capacità di intimidazione derivante dalla loro appartenenza all'associazione mafiosa contestata al capo nr. "1" e del compimento di atti (coLOcazione di una bottiglia con liquido infiammabile e di una scatola di fiammiferi davanti all'esercizio commerciale di RO) di sapore chiaramente minatorio è [...]». Ora, è del tutto evidente che, se è vero che l'imputazione è stata contestata in concorso con altre persone, è anche vero che, dalla descrizione del fatto, non risulta affatto la contestazione 83 11 . dell'aggravante delle più persone riunite. Al contrario, risulta, expressis verbis, la contestazione della sola aggravante di cui all'art. 628/3 n° 3 cod. pen. ossia «la violenza e la minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis». La doglianza, pertanto, è inammissibile. § 2.6. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: la Corte (pag. 243 della sentenza) ha ritenuto provata la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa sulla base delle seguenti fonti di prova: a) la responsabilità penale di PO SC OS in ordine al reato di omicidio aggravato di LO ZO IO e del reato di estorsione aggravata ai danni del TO;
b) dichiarazioni rese da ZO NT che aveva messo in evidenza il coinvolgimento dell'imputato in vicende estorsive, gioco d'azzardo, bische clandestine;
c) dichiarazioni rese da RI EP in ordine alla coLOcazione dell'appellante ed al ruolo da questi rivestito nel gruppo dei tortoriciani dei PO SC;
d) conversazioni oggetto di captazione ambientale (bobina n.162 del 16 maggio 1997); e) frequentazioni con altri affiliati fra cui i componenti della famiglia PO. MI La Corte ha ritenuto, in pratica, l'inammissibilità del motivo di gravame in quanto generico, tant'è che si era limitata, «in assenza di specifici motivi di censura», a rinviare «alle esaurienti considerazioni espresse con la sentenza appellata che trovano il loro sostegno nelle fonti di prova debitamente riscontrate come indicate in premessa». In questa sede, il ricorrente, lungi dal confutare la suddetta pronuncia di inammissibilità (illustrando, quindi, in via preliminare, le ragioni per le quali la Corte aveva errato nel ritenere generici i motivi), si è limitato, in modo tralaticio, a ribadire le proprie generiche doglianze offrendo una versione alternativa e parziale al compendio 84 T probatorio illustrato sinteticamente dalla Corte: da qui l'inammissibilità della doglianza. -§ 3. EM CA RE – TI UR §3.1. MOTIVI COMUNI: entrambi i ricorrenti hanno dedotto la violazione di norme processuali (supra parte narrativa § 3.3. n° 7): le doglianze, però, essendo identiche a quelle dedotte da PO SC EL e da PO SC OS, vanno tutte disattese alla stregua di quanto si è già detto: quanto alla censura dedotta nella presente parte narrativa sub - § 3.3. n° 7.1. si rinvia al § 1.4. della presente parte motiva;
quanto alla censura dedotta nella presente parte narrativa sub 1 § 3.3. n° 7.2. si rinvia al § 1.3. della presente parte motiva;
quanto alla censura dedotta nella presente parte narrativa sub § 3.3. n° 7.3. si rinvia al § 2.3.2. della presente parte motiva. I ricorrenti (cfr parte narrativa § 3.3. n° 1), hanno, poi, dedotto la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr pag.
3-12 ricorso) ma, in modo così generico che questa Corte non è in grado neppure di scrutinarla: i ricorrenti, infatti, si sono limitati ad una generica Mh illustrazione di notori principi di diritto ma senza indicare (se non, ancora una volta, in modo assolutamente generico) per quali specifiche ragioni e, in relazione a quali punti della sentenza, la Corte avrebbe violato quei principi invocati. I ricorrenti, infine, (cfr parte narrativa § 3.3. n° 5) hanno dedotto la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. (cfr pag. 37 ss del ricorso): tuttavia, anche in tal caso, la censura è assolutamente generica limitandosi, da una parte, alla mera enunciazione di pacifici e notori principi di diritto e, dall'altra, non essendo neppure chiaro in relazione a quali reati si era chiesta la rinnovazione del dibattimento, 85 F per quali motivi la motivazione della Corte sarebbe iLOgica, e come quelle prove avrebbero potuto influire sull'esito del giudizio. § 3.2. EM CA RE: costui è stato condannato per i seguenti reati: 1) art. 416 bis cod. pen.; 2) art. 629 cod. pen. (estorsione ai danni di NE, capo n° 26 r.g. n° 4/2005); 3) art. 629 cod. pen (estorsione ai danni di IN - RicciardeLO, capo n° 4 r.g. n° 2/2006). § 3.2.1. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: preliminare è l'eccezione di violazione dell'art. 649 cod. pen. illustrata supra in parte narrativa § 3.3. n° 6. Si tratta della medesima doglianza dedotta da PO SC EL e, quindi, da ritenersi fondata alla stregua di quanto già detto supra in parte motiva § 1.6.1. § 3.2.2. RS LO: la sentenza tratta della vicenda a pag. 347 ss ed indica, a sostegno della condanna, le seguenti fonti di prova: 1) la chiamata in correità del ZO;
2) le dichiarazioni della parte offesa;
3) il contenuto di una conversazione intercettata. Il ricorrente (pag. 34 ss ricorso) ha contestato la decisione della Corte deducendo le doglianze illustrate nella presente parte narrativa (supra § 3.3. n° 4). kh La doglianza deve ritenersi infondata atteso che il riscontro alla chiamata in correità del ZO è costituito dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ritenute dalla Corte di chiaro ed univoco tenore. Va rilevato che le suddette intercettazioni (avvenute fra il ZO e lo stesso PO SC RE) si riferiscono proprio alla vicenda NE e, quindi, sono individualizzanti. Tanto basta per ritenere ampiamente provato il reato. La doglianza in ordine alla pretesa equivocità del contenuto intercettivo, va disattesa in considerazione del fatto che la motivazione addotta, sul punto, dalla Corte è ampia, congrua ed aderente ai dati fattuali e, quindi, non è configurabile 86 8 9 alcuna iLOgicità nell'interpretazione che di esso la Corte ne ha dato stante anche il chiarissimo ed inequivoco significato emergente dai brani riportati integralmente. -§ 3.2.3. ESTORSIONI VI IC: si tratta di due episodi connessi, commessi in concorso fra PO SC RE, ZO NT, NI IO e GL VA: di conseguenza, saranno trattati unitariamente (infra § 14.1.). § 3.3. TI: costui è stato ritenuto colpevole dei seguenti reati: 1) art. 416 bis cod. pen.; 2) artt. 56-629 cod. pen. (capo n° 8 r.g. n° 4/2005); 3) artt. 56-629 cod. pen. (capo n° 12 r.g. n° 4/2005); 4) artt. 56-629 cod. pen. (capo n° 13 r.g. n° 4/2005). § 3.3.1. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: la Corte tratta del reato a pag. 314 SS. Il ricorrente, in pratica, nulla ha dedotto avverso la suddetta motivazione: la doglianza, quindi, è inammissibile. § 3.3.2.: TENTATE ESTORSIONI: la Corte tratta dei suddetti reati a pag. 321 (capo n° 8 r.g. n° 4/2005), pag. 327 (capo n° 12 r.g. n° 4/2005) e pag. 335 (capo n° 13 r.g. n° 4/2005), e specifica che le doglianze dedotte dal ricorrente sono generiche. In questa sede, il ricorrente nulla ha dedotto: di conseguenza, il ricorso, sul punto, va dichiarato di MI inammissibile dovendosi, quindi, confermare il giudizio inammissibilità già espresso dalla Corte. § 4. OL - OD – AM- § 4.1. MOTIVI COMUNI: quanto alle doglianze in ordine alle pretese violazioni degli artt. 268/3 cod. proc. pen. (supra in parte narrativa § 3.4. n° 1) e 228 cod. proc. pen. (supra in parte narrativa § 3.4. n° 2), va rilevato che si tratta delle medesime doglianze dedotte da PO SC EL: di conseguenza, ne va ritenuta 87 l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 1.3. e § 1.4. § 4.2. OL è stato ritenuto colpevole dei seguenti reati: 1) art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 1) del procedimento r.g. n° 2/2006 in esso assorbito il capo d'imputazione di cui al procedimento r.g. n° 4/2005; 2) artt. 56-629 cod. pen. (capo n° 11 r.g. n° 4/2005); 3) artt. 56-629 cod. pen. (capo n° 27 r.g. n° 4/2005); 4) artt. 56-629 cod. pen. (capo n° 28 r.g. n° 4/2005). § 4.2.1. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: la Corte tratta del suddetto reato a pag. 250 della sentenza ed indica, a sostegno della pronuncia, le seguenti fonti di prova: «A) il TA, nell'ambito del procedimento n. 4/05 R.G. IS è stato altresì ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 11 (tentata estorsione ditta Saver di BE), 27 (tentata estorsione AT IO), capo 28 (tentata estorsione LA e GG); 29 (furto aggravato Granata), e 37 (furto gruppo elettrogeno) costituenti reati fine dell'associazione di appartenenza. Secondo il giudice di prime cure la responsabilità dell'appellante con riferimento a svariate vicende estorsive oggetto del presente giudizio nonché ad alcuni furti- perpetrati anch'essi, in taluni casi, a fine di estorsione e di conseguenza, il suo frequente coinvolgimento nelle principali attività comprese nel programma criminoso di pertinenza della consorteria alla quale, secondo la prospettazione accusatoria, lo stesso è affiliato costituisce elemento di riscontro a supporto dell'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa. B) Dichiarazioni rese da ZO NT (che ha riferito in ordine all'appartenenza ed ai compiti affidati dal gruppo al TA che si è distinto nella commissione di furti di autovetture e soprattutto nel porre in essere condotte intimidatorie, consistite in danneggiamenti, nei riguardi delle vittime delle estorsioni); C) Conversazioni di captazioni ambientali (processo MA) sintomatici di rapporti con 88 - il ZO, NI ed altri affiliati, segnatamente le conversazioni in data 30 aprile, 5 maggio, 8 maggio, 10 maggio 19 giugno 26 giugno 27 novembre e 17 dicembre 1997; D) Intercettazioni telefoniche acquisite nell'ambito del processo Black out (24.12.2002); E) Frequentazioni con altri affiliati>>. Il ricorrente non deduce alcuna doglianza sul merito della pronuncia anche perché la Corte aveva rilevato la genericità dei motivi di appeLO sul reato associativo e l'assenza di specifici motivi di censura. In questa sede, il ricorrente si è limitato a dedurre i seguenti motivi: §4.2.1.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 238 BIS COD. PROC. PEN. (supra in parte narrativa § 3.4.1. n° 4): la tesi sostenuta dal ricorrente è che, siccome il processo cd. DI (nel quale egli non era imputato), si era concluso con l'assoluzione degli imputati, di conseguenza quel giudicato coprirebbe non «solo i concorrenti, ma il fatto storico accertato nella sentenza di assoluzione, in guisa che non poteva essere ascritta la condotta associativa per l'intero periodo» ad esso ricorrente. La censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. L'art. 238 bis cod. proc. pen. dispone che «le sentenze divenute lih irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3». L'art. 238 bis cod. proc. pen. è stato introdotto con il D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992 e, quindi, prima della modifica dell'art. 111 Cost, effettuata con la L. n° 2/1999 [a norma del quale, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la prova deve formarsi nel contraddittorio della parti e deve in ogni caso essere assicurata all'imputato la facoltà di fare interrogare i testimoni che l'accusano] e la modifica dell'art. 238 cod. proc. pen. (effettuata con 89 L. n° 63/2001) che ha stabilito che i verbali di prove raccolte in un altro processo possono essere utilizzate contro l'imputato solo se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile. Il fatto che l'art. 238 bis cod. proc. pen. stabilisca che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., impone, quindi, che il medesimo sia interpretato in conformità al novellato art. 111 Cost. perché, altrimenti, si eluderebbe il principio del contraddittorio in esso stabilito ammettendosi una deroga non espressamente annoverabile tra quelle previste dalla Costituzione. Questa stessa Corte, infatti, ha precisato che l'art. 238 bis cod. proc. pen. non può autorizzare un ingresso improprio delle componenti a suo tempo impiegate dalle sentenze irrevocabili per addivenire all'accertamento», giacché un simile impiego si tradurrebbe in una «vistosa deroga a tutte le altre norme sull'acquisizione probatoria e si porrebbe in tale contrasto con il principio del contraddittorio» da indurre a dubitare della compatibilità costituzionale di tale interpretazione (Cass. 4 dicembre ми del 2003, Brambilla ed altri). Ciò significa, quindi, che la sentenza acquisita come documento non costituisce una sorta di prova legale con efficacia vincolante per tutti i giudici, ma va liberamente apprezzata unitamente agli altri elementi, come risulta dal richiamo agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. contenuto nella norma: ex plurimis Cass. 8823/2009 riv 242767. Il giudice penale, infatti, è vincolato alla decisione di altro giudice solo nelle tassative ipotesi di cui all'art. 3 cod. proc. pen. Ed invero la ratio della norma di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. consiste solamente nel «non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa 90 giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice>>, ovvero nell'evitare di dover provare di volta in volta un fatto già accertato: Cass. 16626/2007 riv 236650. Stabiliti, quindi, la ratio e l'ambito applicativo dell'art. 238 bis cod. proc. pen., resta da chiarire cosa si debba intendere per "fatto”. Sul punto, questa Corte ha chiarito che il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito secondo la suddetta disposizione, ha come oggetto l'esistenza dei fatti oggetto di prova ex art. 197 cod. proc. pen. e, quindi, non solo il "fatto” direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione: Cass. 5618/2000 riv 216306. Ora, sulla base di quanto appena detto, nel caso di specie, la pretesa del ricorrente di essere in pratica prosciolto sol perché altri soggetti, nella sentenza passata in giudicato, furono assolti, non ha fondamento alcuno, proprio perché, altrimenti, palese sarebbe stata la violazione dell'art. 111 Cost. In secondo luogo, non risulta che la suddetta eccezione fosse stata Mh dedotta nei motivi di appeLO, sicchè, involgendo la medesima anche un giudizio di merito, ossia una valutazione sulla pretesa identità del "fatto” associativo deciso nella sentenza di assoluzione con queLO per cui è processo, la doglianza non può essere scrutinata. § 4.2.1.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 447 COD. PROC. PEN. (supra in parte narrativa § 3.4.1. n° 5): la doglianza, è stata respinta dalla Corte sotto un duplice profilo. Innanzitutto, perché la «richiesta [di patteggiamento] è stata sollevata dal difensore dell'appellante soltanto al momento delle conclusioni rassegnate nel corso di questo giudizio di appeLO e quindi al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen. 1 comma cod. proc. pen. nella parte in cui è consentito al giudice Я 91 dell'impugnazione di pronunziare sentenza di patteggiamento quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta presentata nei casi previsti dal richiamato 1° comma dell'art. 448 cod. proc. pen.>>. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che, neppure nel giudizio di primo grado l'imputato, in realtà, aveva mai presentato una istanza di patteggiamento. Infatti, come si desumeva dall'ordinanza del 23/11/2006 «la Corte di IS ha ritenuto che detta istanza non conteneva alcuna rituale richiesta di applicazione della pena nelle forme previste dall'art. 446 cod. proc. pen. ma soltanto un'istanza avanzata, anche nell'interesse dell'appellante di cui si parla, volta a conseguire la scarcerazione in ragione dell'adottanda scelta processuale del patteggiamento in realtà mai intervenuta». In questa sede, il ricorrente non contesta che non aveva riproposto l'istanza di patteggiamento negli atti preliminare atteso che, a suo giudizio, a ciò bastava lo specifico motivo d'impugnazione. La censura deve ritenersi infondata, essendo sufficiente osservare che, in ordine al secondo motivo di inammissibilità (tardività nel Gh giudizio di primo grado), la decisione della Corte non appare censurabile atteso che il ricorrente si è limitato a contrapporre la propria tesi a quella della Corte, senza neppure allegare l'asserita istanza di applicazione di pena in modo da consentire a questa Corte di legittimità di controllarla al fine di valutare la fondatezza o meno della doglianza. § 4.2.1.3. TRATTAMENTO SANZIONAtorio: la doglianza è inammissibile atteso che la Corte (pag. 535) sul punto ha scritto: «sono stati presentati generici motivi di gravame afferenti l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. La genericità del gravame sul punto non consente di apprezzarlo adeguatamente». 92 In questa sede, il ricorrente ha sostenuto che la genericità dei motivi dipendeva dal fatto che la sentenza di primo grado, sul punto, era priva di alcuna motivazione. La doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate. Costituisce principio di diritto consolidato queLO secondo il quale il giudice di primo grado non ha l'obbligo di motivare sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. L'obbligo sussiste solo quando l'imputato le chieda espressamente, rappresentando ed illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto: Cass. 8567/1983 riv. 160747; Cass. 1912/1986 riv 172044. A sua volta, il giudice di appeLO, essendo tenuto a motivare solo sui punti dedotti specificamente richiamati nei relativi motivi, ritualmente tralascia l'esame ove venga sollecitato, in modo generico, a concedere le attenuanti generiche non concesse dal primo giudice: Cass. 5917/1990 riv. 184129; Cass. 1477/1985 riv 171920; Cass. 8131/1978 riv 139445. Nel caso di specie, l'imputato avrebbe, quindi, dovuto: a) allegare di aver richiesto al primo giudice le attenuanti generiche ed averne ми illustrato le ragioni;
b) dedurre che, con i motivi di appeLO, aveva censurato in modo specifico, la decisione di primo grado. Poiché nel caso di specie, nulla di tutto questo risulta che l'imputato abbia fatto, la decisione della Corte deve ritenersi incensurabile, tanto più che, neppure in questo grado di giudizio, il ricorrente ha illustrato le ragioni fattuali in base alle quali avrebbe avuto diritto alle attenuanti generiche: la doglianza, quindi, è ancora una volta, inammissibile essendo generica ed aspecifica. § 4.2.2. TA RS ER (capo n° 11 r.g. n° 4/2005): la Corte tratta del fatto a pag. 326 ss ed indica le fonti di prova nella chiamata in correità del ZO riscontrate dalle dichiarazioni dei testi AQ, IT e BE di natura individualizzante. 93 Infatti, la sera del 9/1/2007 il teste AQ (custode) dichiarò di aver visto una persona che versava benzina su un'imbarcazione della ditta Saver. Successivamente, il 7/02/1997, l'AQ ed il metronotte IT sorpresero, nelle vicinanze del cantiere, un giovane che, chiesto di declinare le proprie generalità, dichiarò chiamarsi TA AR. Tale circostanza fu riferita daLO stesso AQ al BE (titolare della ditta Saver) il quale, a sua volta, la riferi in dibattimento. Quanto all'AQ, la Corte ha scritto «l'AQ, dopo la contestazione ex art. 500, 1° c. cod.proc.pen. delle dichiarazioni predibattimentali rese nella immediatezza dei fatti, ha dichiarato che la persona identificata la sera del 7 febbraio 1997 era la stessa che la notte del 9 gennaio 1997 si era avvicinata al cantiere per versare la benzina sull'imbarcazione per averla riconosciuta personalmente». Il ricorrente, in questa sede, ha dedotto il motivo illustrato supra nella presente parte narrativa al § 3.4.1 n° 1, ma la deduzione (fermo restando la correttezza di quanto affermato dal ricorrente in punto di diritto in ordine ai limiti in cui possono essere utilizzate le contestazioni ex art. 500/2 cod. proc. pen.), è generica nella parte in cui si limita a negare quanto affermato dalla Corte, ed aspecifica e Mh congetturale nella parte in cui sostiene che quanto riferito dall'AQ sarebbe «il frutto di convinzione o supposizioni soggettive>>. § 4.2.3. TA RS TA (capo n° 27 r.g. n° 4/2005): la Corte tratta del fatto a pag. 351 ss ed indica le fonti di prova nella chiamata in correità del ZO ed i riscontri (individualizzanti) nelle dichiarazioni di AT IO e di ID MI ZO nonché nel contenuto delle conversazioni intercettate. In questa sede (pag. 25 ss), il ricorrente si è limitato a dedurre la doglianza illustrata in parte narrativa (§ 3.4.1. n° 2) che, però, non solo è meramente reiterativa ma anche alternativa alla ricostruzione dei fatti così come effettuata dalla Corte. Inoltre, è del tutto 4 94 aspecifica, essendo parziale rispetto al complessivo quadro probatorio (ne verbum quidem in ordine al contenuto delle intercettazioni). La doglianza, è, quindi, inammissibile. § 4.2.4. TA RS LA (capo n° 28 r.g. n° 4/2005): la Corte tratta del fatto a pag. 356 ss ed indica le fonti di prova nella chiamata in correità del ZO ed il riscontro (individualizzante) nel contenuto di una conversazione intercettata. Il ricorrente, in questa sede, ha dedotto la doglianza illustrata in parte narrativa (§ 3.4.1. n° 3) la quale, però, è stata confutata, in punto di fatto, dalla Corte la quale ha rilevato che «la programmazione delittuosa rappresentata dal TA al ZO non sia rimasta lettera morta è circostanza confermata dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalle persone offese che, pur negando di essere state fatte oggetto di richieste estorsive, hanno ammesso di avere il - primo- rinvenuto una bottiglia contenente liquido infiammabile ed un accendino in un deposito di mezzi meccanici ubicato in Comune di Piraino, ed - il secondo denunciato, negli anni 1996-1997, il - ritrovamento di carte bruciate su una betoniera, avvenuto intorno al Mh dicembre dell'anno 1996. Pare evidente, pertanto, che l'attività dimostrativa che TA AR aveva previsto di porre in essere ai danni degli imprenditori LA e GG abbia avuto, nel medesimo contesto temporale, effettiva attuazione secondo le modalità programmate, connotate certamente da strumentalità rispetto all'illecito conseguimento di somme di danaro da parte delle vittime. Gli specifici connotati delle iniziative assunte (coLOcazione di bottiglia piena di liquido infiammabile e di carte bruciate sui mezzi meccanici in uso ai due imprenditori) sono chiaramente sintomatici della relativa funzionalità rispetto a richieste di denaro provenienti dalla criminalità organizzata e finalizzate ad una illecita partecipazione ai 95 profitti che le due imprese ricavavano dall'attività dispiegata in quel determinato contesto territoriale». Pertanto, essendosi il ricorrente limitato a reiterare la propria doglianza, la medesima va dichiarata inammissibile. § 4.3. AM: costui è stato ritenuto colpevole del solo reato associativo e la sua posizione è trattata dalla Corte a pag. 244 della sentenza. § 4.3.1. L'eccezione di natura processuale deve ritenersi infondata alla stregua di quanto già detto in relazione alla stessa doglianza dedotta dal TA (supra parte motiva § 4.2.1.1.). § 4.3.2. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto la colpevolezza sulla base delle seguenti fonti di prova: «a) ZO NT (che riferisce sull'appartenenza dell'appellante al gruppo dei tortoriciani, sul coinvolgimento del predetto nel tentativo di estorsione in danno della ditta Omai, sul furto di due fucili e soprattutto sulle attività di favoreggiamento per aiutare PO SC RE durante il suo stato di latitanza); b) RI EL (dichiarazioni rese dal medesimo in data 18 dicembre 1998) in merito aLO spostamento del latitante da SI, ove ha usufruito, tra l'altro, di case procurate dal medesimo dichiarante, a Frazzanò); c) conversazioni di telefonate intercettate nell'ambito di altro procedimento denominato Black out (n. 503/2002) in data 22 ottobre e 24 dicembre 2002 e di carattere ambientale in data 2 febbraio e 5 dicembre 2002; d) Numerosi controlli di polizia ed attività di polizia giudiziaria i cui esiti hanno comprovato la sussistenza di contatti e frequentazioni con altri affiliati fra cui l'imputato SI EP>>. La Corte, in ordine ai motivi di appeLO (di merito) proposti dall'imputato, ne ha rilevato la mancanza di specificità e, quindi, l'inammissibilità. 어 96 In questa sede, il ricorrente (pag. 34 del ricorso), nulla ha obiettato avverso il suddetto giudizio di inammissibilità, essendosi limitato ad una generica ed aspecifica doglianza priva di ogni correlazione con la motivazione addotta dalla Corte: la censura, quindi, deve ritenersi inammissibile. § 4.3.3. Infine, la doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi infondata alla stregua di quanto già detto in relazione alla stessa censura dedotta dal TA (supra parte motiva § 4.2.1.3.) § 4.4. OD: costui è stato ritenuto responsabile del solo reato di tentata estorsione aggravata ai danni della ditta AC s.r.l. (capo n° 13 r.g. 4/2005): la posizione dell'imputato è trattata dalla Corte a pag. 335 ss della sentenza. La Corte, così sintetizza le fonti di prova a carico dell'imputato: In ordine alla posizione del ER occorre premettere che non si contesta il ruolo del suddetto, unitamente al ZO, di mandante ed organizzatore, dell'incendio di alcuni tubi di resina che la ditta AC custodiva in contrada Scafa di Capo d'Orlando, posto che le dichiarazioni rese dal collaboratore, in sede di incidente probatorio, oltre che essere soggettivamente attendibili ed oggettivamente coerenti, sono state suffragate dalla puntuale indicazioni ai CC. Del ROS - da parte deLO stesso ZO - dei luoghi teatro degli attentati in contestazione, e dalle susseguenti indagini di polizia giudiziarie delle quali hanno riferito in dibattimento i verbalizzanti SI e AR, dalle dichiarazioni della persona offesa (Lascari Tindaro) che ha confermato l'incendio di circa 10 - 20 tubi in vetroresina in un arco temporale nel quale è compreso queLO indicato dal ZO e soprattutto dagli esiti delle conversazioni intercorse sull'auto del ZO nell'immediatezza del fatto delittuoso>>. 1 97 + In questa sede, il ricorrente, da una parte, ha contestato che l'intercettazione potesse costituire un riscontro individualizzante «giacchè nessuna identificazione dell'interlocutore è avvenuta ad opera degli agenti di p.g.» (pag. 37 ricorso avv.to Occhiuto), e, dall'altra, ha sostenuto l'insussistenza del reato in quanto la Corte avrebbe dato «rilievo alla semplice intenzionalità inespressa dei presunti estorsori, non esteriorizzata alla vittima predestinata dell'estorsione, il tutto attraverso una valutazione a posteriori di dati tutt'altro che obiettivi» (pag. 5 ricorso avv.to Gerace). La doglianza è infondata sotto entrambi i profili dedotti. Infatti, si tratta delle stesse eccezioni dedotte con i motivi di appeLO alle quali la Corte ha dato ampia, congrua e logica risposta (cfr pag. 338-339 sentenza impugnata). Di conseguenza, poiché la censura è meramente reiterativa ed alternativa alla ricostruzione dei fatti così come effettuata da entrambi i giudici di merito, la medesima va ritenuta inammissibile. Quanto alla pretesa insussistenza del reato, ineccepibile deve ritenersi la conclusione alla quale è pervenuta la Corte la quale, sulla base della pacifica ed incontestata giurisprudenza di questa Corte di Gh legittimità, ha rilevato «[...] che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 2 Sentenza n. 41649 del 5.11.2010) ed ancora è configurabile il tentativo anche quando non sia compiuto almeno un frammento della condotta tipica, sempre che gli atti posti in essere siano idonei e inequivocabilmente diretti alla commissione del delitto (Sez. 2 Sentenza n. 17988 del 19.01.2010)»: e, nel caso 98 di specie, non vi può essere alcun dubbio che la condotta addebitata al ricorrente configuri il tentativo di estorsione. Infine, la doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio (pag. 38 ricorso avv.to Occhiuto), deve ritenersi infondata alla stregua di quanto già detto in relazione alla stessa censura dedotta dal TA (supra parte motiva § 4.2.1.3.) § 5. GL OR § 5.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della medesima doglianza dedotta da PO SC EL: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 1.3. § 5.2. RS EO (capo 10 r.g. 2/2006): il fatto è trattato dalla Corte a pag. 384 ss della sentenza. § 5.2.1. L'imputato (in concorso con PO SC ZO la cui posizione è stata stralciata) è stato riconosciuto colpevole di avere costretto ME AM a versare loro, con proprio ingiusto profitto e corrispondente danno della cod.proc.pen., in più riprese, la somma di lire 60 milioni quale "pizzo" per lavori (acquedotto o fognatura) eseguiti dal EO in Sant'Angelo di RO. Assumendo PO SC ZO ruolo di mandante. Fatto aggravato ex art. 7 D.L. 152/91, per essere stato commesso dagli indagati avvalendosi delle condizioni descritte all'art. 416 bis cod. pen.». Le fonti di prova sono state indicate dalla Corte nelle dichiarazioni del ZO riscontrate da quella della stessa parte offesa. Sul punto, la Corte, così motiva: « [...] il narrato del collaboratore trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa che in merito al coinvolgimento del GL ha dichiarato che in occasione dell'incontro avvenuto in un locale esistente sulla strada 99 che da Tortorici porta ad Ucria, è stato il PO SC ZO, che nell'occasione era accompagnato da due persone, a discutere con il ME mentre il GL, che era stato il promotore dell'incontro fra i due, era giunto con la propria autovettura e non aveva partecipato alla conversazione. Nell'occasione, secondo il racconto del ME, si è convenuto che il denaro dovesse essere versato nelle mani del GL e così l'estorto ha fatto, consegnando al predetto appellante, con cadenza mensile, la somma di 10 milioni ed, a volte, di 12 milioni>>. In questa sede il ricorrente ha dedotto la censura illustrata in parte narrativa (§ 3.7. n° 1.1.) la quale, però, deve ritenersi reiterativa ed alternativa alla motivazione addotta dalla Corte la quale, ove ben si legga l'intera motivazione, ha risposto in modo coerente logico ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, a tutte le censure dell'imputato. In particolare, al di là di eventuali pretese contraddizioni fra il narrato del ZO e queLO della parte offesa, ciò che rileva è che la parte offesa ha confermato l'estorsione e che egli consegnava il denaro al GL il quale, quindi, avendo partecipato all'estorsione in tutte le sue fasi (all'inizio e successivamente come esattore della somma pattuita), non può che risponderne a pieno titolo. § 5.2.2. VIOLAZIONE ART. 7 D.L. 152/1991: la Corte ha ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante rilevando, in punto di fatto, che nel porre in essere le condotte estorsive in contestazione l'imputato si sia avvalso in concreto del "metodo mafioso", consistente nel fare mettere in contatto la vittima con il personaggio più autorevole del clan e ciò aLO scopo di indurla a cedere rispetto alle richieste estorsive in precedenza avanzate da altro sodale dotato di meno intensa autorevolezza criminale». 100 In questa sede, il ricorrente, ha dedotto la censura illustrata in parte narrativa (§ 3.7. n° 1.2.) e cioè che l'aggravante sarebbe insussistente perché non era stata posta in essere alcuna condotta violenta. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata. In pratica, secondo la tesi del ricorrente, poiché non era stata adoperata alcuna minaccia o violenza, l'aggravante non sarebbe configurabile quasi che il ME, sua sponte e senza alcun titolo, si fosse determinato a versare al clan PO ingenti somme di denaro. Invero, è fin troppo noto che, per la configurabilità del reato di estorsione, la minaccia, che può essere attuata con le modalità più disparate (diretta - indiretta - reale - figurata - scritta - orale ecc..: Cass. 26/1/1999, Rv 212945), non richiede che avvenga mediante la prospettazione di un male tale da non lasciare al soggetto passivo alcuna libertà di scelta, essendo sufficiente che nella vittima sorga il timore di un concreto pregiudizio ove non acconsenta alla richiesta MI dell'agente. Nel caso di specie, è del tutto evidente che il ME si decise a sottostare alla richiesta estorsiva non perché volesse beneficiare il clan PO ma perché ben sapeva che se non avesse pagato, immediate sarebbero state le ritorsioni. In via di diritto, va ribadito il costante principio enunciato da questa Corte secondo il quale la ratio dell'art. 7 legge cit. «non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino R 101 come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata» Cass. 16486/2004 riv 227932. Da questo principio sono stati fatti discendere i seguenti corollari: è caratterizzata da “mafiosità" l'esplicamento di condotte che, al di là degli interessi personali dei soggetti che le attuano, siano altresì riconducibili agli interessi del clan mafioso che ha il controLO sul territorio ovvero siano rese possibili con l'ausilio degli appartenenti al sodalizio (Cass. 12882/2007 Rv. 239846), sicchè non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro “caratura mafiosa", occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa: Cass. 26326/2007 Rv. 236861; i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata: Cass. 21342/2007 Rv. 236628 Alla stregua dei suddetti principi di diritto, ineccepibile, deve, pertanto ritenersi la conclusione alla quale è pervenuta la Corte atteso che il GL agiva come longa manus del clan PO e, siccome tale circostanza era bene nota al ME (che, essendo imprenditore del posto sapeva con chi aveva a che fare), non vi può essere alcun dubbio sulla configurabilità della contestata aggravante. 102 : Con la memoria depositata il 15/06/2012, il ricorrente ha sostenuto che l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit., non sarebbe compatibile con il delitto di estorsione addebitatogli e, a tal fine, ha invocato la sentenza di questa Corte di legittimità n° 26609/2011 riv. 250752. Sennonché, la citata sentenza non è di alcuna utilità al ricorrente perché ha statuito l'incompatibilità dell'aggravante speciale con la contestazione del delitto di associazione mafiosa in quanto la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice assorbe la previsione dell'aggravante (cfr par. n° 3.2. della sentenza citata). La sentenza, invece, nulla dice in ordine alla configurabilità dell'aggravante rispetto ai reati fine in relazione ai quali deve, quindi, ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non sussiste incompatibilità tra l'appartenenza ad un'associazione mafiosa e l'aggravante di cui all'art. d.l. cit. relativamente ai reati fine realizzati dal soggetto appartenente all'associazione: Cass. 9167/2007 riv 239802. § 5.3. RS NO (capo 3 r.g. 2/2006): il fatto è trattato dalla Corte a pag. 374 ss della sentenza. Le fonti di prova sono state indicate dalla Corte nelle dichiarazioni del ZO riscontrate da quelle del RI nonché, soprattutto, da quelle della stessa parte offesa. In questa sede il ricorrente ha dedotto la censura illustrata in parte narrativa (§ 3.7. n° 2.) la quale, però, deve ritenersi reiterativa ed alternativa alla motivazione addotta dalla Corte la quale, ove ben si legga l'intera motivazione, ha risposto in modo coerente logico ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, a tutte le censure dell'imputato. In particolare, quanto alla circostanza che la Corte non avrebbe chiarito, in ordine alla credibilità della parte offesa, i molteplici punti sottolineati dalla difesa (pag. 12 ricorso), è sufficiente leggere con attenzione la motivazione a pag. 378-379 per avvedersi 103 : che la Corte ha risposto puntualmente proprio a quelle doglianze che sarebbero rimaste senza risposta. La censura, è quindi, inammissibile. § 5.4. RS VI: il reato è stato commesso in concorso con PO SC RE: sarà, quindi, trattato congiuntamente alla posizione di quest'ultimo infra § 14.1 § 5.5. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: le fonti di prova sono state indicate dalla Corte: a) nelle dichiarazioni del ZO che ha indicato l'imputato come il coordinatore nel settore delle estorsioni del gruppo criminale facente capo a PO SC RE e ZO e come colui che aveva la disponibilità delle armi del gruppo;
b) nell'attività di favoreggiamento della latitanza di PO SC RE;
c) nelle dichiarazioni di IN EL;
d) nelle intercettazioni telefoniche;
d) nelle frequentazioni con altri affiliati e pregiudicati (cfr pag. 253 ss della sentenza). In questa sede, il ricorrente ha dedotto la censura illustrata in parte narrativa (§ 3.7. n° 4.) la quale, però, deve ritenersi reiterativa ed alternativa alla motivazione addotta dalla Corte la quale, ove ben si 44 legga l'intera motivazione, ha risposto in modo coerente logico ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, a tutte le censure dell'imputato. In particolare, quanto alla circostanza che la Corte non avrebbe indicato quali fossero i riscontri alle dichiarazioni accusatorie del ZO, è sufficiente leggere con attenzione la motivazione a pag. 257 ss per avvedersi che la Corte ha risposto puntualmente proprio a quelle stesse doglianze riproposte nuovamente e tralaticiamente dal ricorrente in questa sede. Infatti, la Corte, replicando alla doglianza dell'imputato ha scritto: «Si mettono in evidenza in primo luogo le dichiarazioni rese da RI EL che risultano a grandi linee convergenti con quelle provenienti dal ZO, sia per quanto concerne l'interessamento del 104 GL in occasione della latitanza di PO SC RE, sia per quanto attiene al suo coinvolgimento nell'attività estorsiva di pertinenza dell'associazione descritta al capo 1), sia infine per quanto riguarda la vicinanza deLO stesso a PO SC ZO nell'interesse del quale custodiva armi appartenenti a quest'ultimo». La Corte, poi, ha indicato come ulteriori elementi di riscontro le risultanze afferenti la vicenda dell'arresto in flagranza di SI ZO» che era solito fare da autista all'imputato nonché gli esiti delle indagini relative al procedimento cd Black out (cfr pag. 259 sentenza). Quanto al profilo più strettamente giuridico (e cioè che la Corte non avrebbe potuto trarre elementi di prova dalla consumazione dei singoli reati estorsivi), va osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la prova dell'esistenza di un'associazione a delinquere può essere desunta anche in via indiretta da facta concludentia fra i quali assume una particolare pregnanza la consumazione di numerosi reati fine svolti con modalità seriale e che richiedono, per la loro consumazione, una distribuzione di ruoli fra vari soggetti: ex plurimis SSUU 28/03/2001 riv 218376 - Cass. 21/12/1998, riv 212251: il che è proprio quanto si è verificato nella fattispecie in esame nella quale assume una valenza particolare proprio il ruolo svolto dall'imputato nel favorire la latitanza del capo clan al quale egli apparteneva (non a caso il reato di favoreggiamento correttamente è stato ritenuto assorbito da queLO della partecipazione all'associazione mafiosa). Il ricorso, quindi, sotto questo profilo, va ritenuto infondato. § 6. LO SE A 105 § 6.1. VIOLAZIONE ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della medesima doglianza dedotta da PO SC EL: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 1.3. § 6.2. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: la Corte (pag. 261 ss della sentenza) ha indicato, a sostegno del giudizio di colpevolezza, le seguenti fonti di prova: a) ruolo di mandante in due vicende estorsive;
b) dichiarazioni di FA, PO SC IO, BR AN e ZO NT i quali tutti, ognuno dal proprio angolo visuale, avevano indicato l'imputato come uno dei capi del clan mafioso PO a seguito degli arresti nell'ambito del procedimento Mare nostrum;
c) captazioni ambientali;
d) dichiarazioni deLO stesso GU che aveva ammesso rapporti con personaggi mafiosi. Il ricorrente, in questa sede, ha dedotto la censura illustrata in parte narrativa (§ 3.8. n° 2.) con la quale, sostanzialmente, ha cercato di minimizzare la sua posizione all'interno dell'associazione mafiosa, sostenendo che, al più, avrebbe potuto essere ritenuto un semplice affiliato. lih Al che deve replicarsi che la Corte ha preso espressamente in esame la suddetta doglianza ma l'ha disattesa con motivazione logica, congrua ed aderente ai numerosi, convergenti ed individualizzanti riscontri (cfr pag. 264-267). Di conseguenza, la censura riproposta con il presente ricorso (peraltro, per molti versi, confusa basandosi su una serie di frasi estrapolate dalle dichiarazioni rese dai vari collaboratori dalle quali dovrebbe desumersi il contrario di quanto affermato dalla Corte), va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito. Pertanto, non essendo incongruità, carenzaevidenziabile alcuna о 106 : contraddittorietà motivazionale, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. § 6.3. RS LO (capo 14 r.g. n° 2/2006): il reato è stato commesso in concorso con NÒ EL: sarà, quindi, trattato congiuntamente alla posizione di quest'ultimo infra § 14.2. § 6.4. RS LO (capo 15 r.g. n° 2/2006): la Corte ha trattato della vicenda a pag. 406 ss della sentenza ed ha indicato le fonti di prova a carico del ricorrente nelle dichiarazioni del ZO riscontrate da quelle della parte offesa, nonché da una intercettazione (pag. 410) e dal fatto che la vicenda estorsiva era compatibile con la ricostruzione della distribuzione territoriale degli interessi criminosi nutriti dai vari gruppi operanti in territorio nebrodideo ed in particolare a queLO «dei ES e, per essi, dal capo gruppo TT». In questa sede, il ricorrente ha dedotto la censura illustrata in parte narrativa (§ 3.8. n° 4.) con la quale, in sostanza, sostiene che non vi sarebbe alcuna prova nei suoi confronti atteso che l'NE avrebbe negato di essere stato convocato da esso ricorrente. Al che deve replicarsi che la censura (tutta impostata, ancora una volta sulla mera estrapolazione di brani delle dichiarazioni rese dal ZO dall'NE: cfr pag. 33 ricorso) è meramente reiterativa ed aspecifica rispetto all'ampia motivazione con la quale la Corte, in modo logico, congruo e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, ha puntualmente smentito la doglianza dell'imputato. La Corte, infatti, ha rilevato che «se è vero che l'NE non ha mai affermato che il TT gli ha richiesto direttamente somme di denaro, è pur vero che il medesimo, con specifico riferimento alla vicenda in questione, ha affermato di avere contattato ZO NT in relazione all'attività costruttiva dell'asse viario milazzese e che questi gli ha 107 riferito che, per i lavori in questione, avrebbe dovuto prendere accordi con il TT sollecitandolo, a più riprese, ad incontrarlo e facendosi latore di un'espressa richiesta del medesimo». La Corte, poi, nel prosieguo, ha chiarito quali fossero stati i contatti, e le tangenti che la parte offesa fu costretta a pagare e come le dichiarazioni del ZO erano perfettamente convergenti con quelle della parte offesa. In conclusione, la decisione della Corte non si presta ad alcuna delle generiche doglianze del ricorrente che, dovendo essere ritenute meramente generiche ed aspecifiche rispetto alla motivazione addotta dalla Corte, vanno dichiarate inammissibili. § 6.4.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 628/1-3 COD. PEN.: al ricorrente, in relazione alla suddetta estorsione, sono state contestate le aggravanti di cui all'art. 628/2 n° 1-3 cod. pen. La Corte, nel far propria la motivazione addotta sul punto dalla Corte di primo grado, ha accertato, in punto di fatto che: l'aggravante di cui al n° 1 (più persone riunite), si giustificava atteso che il TT aveva partecipato all'incontro con l'NE, avente ad oggetto l'estorsione, «unitamente ad altri esponenti della malavita organizzata» (pag. 405 della sentenza); l'aggravante di cui al n° 3 (capacità d'intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa) era configurabile perché «le odierne risultanze istruttorie hanno dato ampia contezza del fatto che i responsabili facessero parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod.proc.pen.: è noto che l'aggravante in questione è integrata dalla mera appartenenza all'associazione di tipo mafioso, non essendo richiesto l'accertamento in concreto dell'uso della forza intimidatrice derivante dalla predetta appartenenza (Cass. 4 108 3792/1990) né che il reo, per commettere il reato manifesti o faccia intendere alla vittima tale sua qualità e si avvalga, quindi, della forza intimidatrice di tali associazioni (Cass. n. 9498/1993)» (pag. 404 sentenza). Il ricorrente, in questa sede, quanto all'aggravante di cui al n° 3, si è limitato a sostenere che egli non aveva mai prospettato alcun pericolo derivante dalla sua appartenenza all'associazione mafiosa (pag. 37 ricorso): al che deve replicarsi che si tratta di una mera versione alternativa a quella ritenuta da entrambi i giudici di merito alla stregua di precisi elementi fattuali. Quanto all'aggravante di cui al n° 1, ancora una volta l'imputato, a fronte della precisa affermazione della Corte, ha obiettato che non era vero: il che deve ritenersi inammissibile. Con la memoria depositata il 21/06/2012, il ricorrente ha invocato a proprio favore la recente decisione delle SSUU le quali, con la sentenza del 29/03/2012, hanno statuito che, per la configurabilità dell'aggravante in questione, occorre la simultanea presenza sul luogo del reato di 44 due o più persone. La suddetta decisione, però, non è applicabile al ricorrente per la semplice ed assorbente ragione che la Corte ha ritenuto, in punto di fatto, che l'estorsione fu commessa proprio da più persone riunite ed esattamente «unitamente ad altri esponenti della malavita organizzata» (pag. 405 della sentenza). Infine, quanto al fatto che le aggravanti non sarebbero state contestate con il capo d'imputazione, è sufficiente rilevare che, sebbene non risultino espressamente richiamati i nn° 1-3 del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., tuttavia la formulazione del capo d'imputazione consente agevolmente di ritenerle contestate. § 6.5. VIOLAZIONE ART. 62 BIS COD. PEN.: la suddetta censura - ribadita con il terzo motivo della memoria 21/06/2012 va ritenuta - manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla 109 4 Corte territoriale [«Invero la caratura criminale del TT, desumibile sia dalle gravi condanne che lo hanno riguardato, anche nell'ambito del noto processo "Mare Nostrum " definito in appeLO con sentenza della Corte di IS di AppeLO di Messina in data 28.11.2009, che dalle emergenze dell'odierno processo, non consente, ad avviso di questo Corte, di valutare positivamente il beneficio richiesto» pag. 539 sentenza] deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. § 6.6. Con memoria del 21/06/2012, il ricorrente ha dedotto I'INCOMPETENZA PER MATERIA E TERRITORIO della Corte di IS di Messina (supra in parte narrativa § 3.8 n° 7): il suddetto motivo, essendo stato dedotto per la prima volta con la memoria, va ritenuto inammissibile in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585/4 c.p.p., devono avere ad oggetto solo i capi o i punti della sentenza impugnata che siano stati enunciati nell'originario atto di gravame ex art. 581 c.p.p., perché, diversamente opinando, verrebbero frustrati i termini per l'impugnazione prescritti a pena di inammissibilità: ex plurimis Cass. 14776/2004 riv 228525. E, nel caso di specie, è palese che il cd. motivo nuovo, in realtà è un motivo che nulla ha a che vedere con quelli originariamente proposti. § 7. PP GO TO § 7.1. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: l'imputato è stato riconosciuto colpevole di avere fatto parte, come intraneo, dell'associazione mafiosa operante nel territorio dei DI. 110 La Corte tratta della posizione del ricorrente a pag. 268 della sentenza ed indica, a suo carico, le seguenti fonti di prova: a) ZO NT che, in sede di incidente probatorio, riferisce in merito all'appartenenza deLO LO al gruppo di PO SC ZO specificando quali sono stati i compiti dell'imputato che si è distinto prevalentemente nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e nell'attività di favoreggiamento durante la latitanza di PO SC RE consistita per lo più nel fornire al latitante supporti logistici;
b) RI EL che, sentito in data 12.12.1998 e 8.3.1999, riferisce sull'attività di favoreggiamento svolta dall'imputato, da altri affiati e daLO stesso dichiarante;
c) Conversazioni di captazione ambientale tratte dal proc.n. 438/99 N.R. in data 28.02.1999 sull'auto di RI ZA EP aventi per oggetto conversazioni tra questi e PO Sebastiano e LI EP e dal processo OM in data 30.03.1998 tra il ZO NT e lo LO;
d) Conversazioni di intercettazioni telefoniche tratte dal processo n.503/2002 denominato Black out (in data 9,14,15,16 novembre 2002; 30 ottobre 2002; 24.12.2002 e 19.01.2003), da cui emerge che lo LO era dedito a reati di estorsione ed all'esercizio di bische clandestine posti in essere dal 2002 al febbraio 2003; e) Teste AC che, nel processo sub d), riferisce sul controLO di polizia giudiziaria in esito ai quali lo LO è stato sorpreso con altri affiliati (in data 24.12.2002); f) Missiva spedita daLO LO durante il periodo di detenzione presso la C.C. di Palmi diretta al SI rinvenuta nell'abitazione di quest'ultimo durante il suo arresto che ha comprovato i contatti dell'imputato con altro affiliato del gruppo di appartenenza;
g) Deposizione del M.LO SI che all'udienza del 24 maggio 2007 riferisce sul testo della missiva suindicata e sul controLO di polizia effettuato in data 111 13.02.2002 ove l'imputato è stato sorpreso in compagnia di altro affiliato e di altre persone>>. Il ricorrente, in questa sede, ha dedotto la complessa doglianza illustrata nella parte narrativa al § 3.9. n° 1 con la quale, sostanzialmente, da una parte, sostiene che, in realtà, egli era una vittima dell'associazione mafiosa e, dall'altra, si duole del fatto che la Corte non avrebbe tenuto in alcuna considerazione gli elementi processuali a lui favorevoli. La suddetta censura è stata, poi, ulteriormente illustrata con la memoria 15/06/2012. Innanzitutto, va osservato che i motivi del presente ricorso sono, in pratica, identici a quelli dedotti con i motivi di appeLO: cfr pag. 270- 272 della sentenza in cui la Corte li riassume in modo analitico. La Corte, infatti, ha disatteso le suddette doglianze osservando quanto segue. IMPUTATO VITTIMA DELL'ASSOCIAZIONE: la Corte, ha escluso, in modo tassativo, sulla base di precisi riscontri fattuali (cfr pag. 273 – 274) - ми che il favoreggiamento della latitanza, da parte deLO LO, a favore di PO SC RE, derivasse da minacce e, quindi, fosse, in un certo qual modo, necessitato. Infatti, la Corte, dopo aver riportato il contenuto di un'intercettazione dalla quale si desumeva che il ZO aveva prospettato aLO LO l'opportunità di proteggere la latitanza del PO SC RE, scrive: Ed è proprio da tale proposta [...] che lo LO aderisce alla proposta illecita del ZO accettando su richiesta di questi di offrire - - assistenza e supporto logistico al latitante in cambio della protezione della famiglia PO per le situazioni debitorie cui era esposto il suo nucleo familiare. Pertanto le argomentazioni svolte nei motivi di appeLO secondo cui lo LO sarebbe stato vittima di estorsioni e non sodale del gruppo PO SC [....] non sono conferenti sul punto. Invero proprio dalla conversazione surriferita emerge tutt'altro 112 che una minaccia rivolta aLO LO da parte ZO ma semmai la convincente prospettazione che in cambio dell'aiuto fornito al latitante sarebbe derivata al primo i vantaggi della protezione da parte di uno dei capi della consorteria operante su quel territorio [...] si ha motivo di ritenere fondatamente che fosse stato proprio il gruppo PO SC a porre in essere quelle condotte intimidatorie alla famiglia LO nella logica ormai consolidata nella letteratura giudiziaria che la vittima di un reato di estorsione divenga, per paura o per convenienza, sodale della stessa organizzazione che lo ha intimidito finendo con il partecipare attivamente al programma criminoso tipico dell'organizzazione medesima». ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE DAL RICORRENTE: la Corte precisa che lo LO: a) aveva favorito la latitanza del PO SC non in modo occasionale, ma in modo continuo e ben conscio che, aiutando il PO favoriva gli interessi dell'intera associazione;
b) aveva partecipato all'attività criminale del gruppo come dimostrato dal fatto che, nel processo cd. Black out, con sentenza passata in giudicato, «[…] è stato ritenuto colpevole di condotte criminose [ndr: nel settore delle estorsioni e delle bische clandestine], indipendentemente dal minore disvalore ai fatti attribuito in sentenza dal Tribunale di TI, commesse al fine di agevolare l'attività dell'associazione capeggiata dai fratelli PO SC RE e ZO». Inoltre, «dalle intercettazioni telefoniche eseguite, in periodo di gran lunga successivo alla condotta favoreggiatrice posta in essere daLO LO, cioè dall'ottobre 2002 al gennaio 2003 si traggono inconfutabili elementi comprovanti cointeressenze di natura illecita tra PO SC ZO e l'odierno appellante e tra quest'ultimo ed altri sodali del gruppo mafioso dei PO SC (come ER TT EP, GL VA, TA AR AM FI, AT ER NT NT e 113 AieLO VA) così come pure analoghi elementi di ricorrenti frequentazioni con altri affiliati al gruppo si traggono dai controlli di polizia eseguiti nell'anno 2002 come descritti nella sentenza appellata». ELEMENTI FAVOREVOLI: la Corte, sul punto, ha rilevato: «da ultimo di alcun pregio devono ritenersi i motivi di appeLO aventi per oggetto la mancata o ridotta valorizzazione degli elementi a discolpa addotti nella memoria difensiva depositata dalla difesa all'udienza del 15 aprile 2008, sia perché la Corte, indipendentemente dal mancato richiamo nell'impianto motivazionale di detto atto difensivo, ha comunque, sia pure parzialmente ed implicitamente, preso in considerazione detti elementi e sia perché gli stessi appaiono irrilevanti ai fini dell'invocata esclusione alla partecipazione associativa contestata. Infatti, a nulla rilevano i giudizi positivi o comunque limitativi deLO spessore criminale deLO LO espressi da parte di persone che, a diverso titolo, hanno avuto modo di conoscere l'appellante a fronte delle inequivocabili emergenze probatorie come sopra rappresentate così come pure irrilevante appare il rilascio in capo all'appellante di autorizzazioni amministrative comprovanti il possesso dei requisiti morali e giuridici necessari per ottenerle, posto che il coinvolgimento deLO LO in tutta la sua ampiezza e gravità, al di fuori dei fatti accertati nell'ambito del processo "Black out", per fatti commessi negli anni 2002 e 2003 e delle risultanze delle intercettazioni sulle autovetture in uso al ZO (nell'anno 1998) ed a RI ZA EP (nell'anno 1999), è emerso solo dopo la collaborazione intrapresa dal ZO che ha messo in luce, attraverso i doverosi riscontri, il reale spessore della personalità criminosa deLO LO, nascosta prima dell'anno 2002 dall'apparenza di appartenere ad un nucleo familiare impegnato lecitamente nel settore turistico>>. 114 1 A fronte di tale amplissima, logica e coerente motivazione, il ricorrente, nel presente ricorso, ha insistito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, nel sostenere che egli non era un imprenditore SO ma un imprenditore vittima: sul punto, la doglianza si basa su un brano di una conversazione del ZO con il ricorrente, estrapolato da una intercettazione (cfr pag. 8 del ricorso) dal quale si dovrebbe desumere la fondatezza della tesi difensiva. Al che, non può che replicarsi che la doglianza è inammissibile perché si fonda su una mera versione alternativa dei fatti rispetto a quella indicata dalla Corte. Il ricorrente, poi, ancora: insiste nell'enfatizzare le minacce subite (pag. 11), ma nulla obietta in ordine alla motivazione con la quale la Corte ha preso espressamente in esame la doglianza disattendendola;
sostiene che non vi sarebbe la prova dell'affectio societatis;
contesta le dichiarazioni del ZO e tutti gli altri riscontri;
sostiene che la Corte non avrebbe preso in esame gli elementi a lui favorevoli: il che, però, non è vero come risulta dal brano della motivazione riportato supra integralmente. Ora, sul piano fattuale, la motivazione della Corte è ineccepibile e tutte le doglianze con le quali il ricorrente tenta, in un modo o in un altro, di confutarle (cfr anche la memoria 15/06/2012, in specie a pag. 6 ss) vanno ritenute solo un modo surrettizio di introdurre in questa sede di legittimità una nuova ed alternativa versione dei fatti: il che deve ritenersi inammissibile. Resta da valutare solo se quei fatti accertati dalla Corte siano idonei a far ritenere corretta la conclusione giuridica alla quale la Corte è pervenuta e cioè che il ricorrente faceva parte, come intraneus, dell'associazione mafiosa facente capo ai PO SC. 115 . ! ! A liveLO giuridico, il primo dato che occorre tenere ben presente è che l'art. 416 bis cod. pen. è un reato a forma libera che richiede, per la sua configurabilità, la prova di due requisiti: a) il contributo alla vita dell'associazione; b) la volontà consapevole di far parte di un'associazione criminale e, quindi, l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto a uno o più delitti ma consapevolmente . esteso ad un generico programma delittuoso (cd affectio societatis). Questa (ovvia) precisazione consente, innanzitutto, di restare rigidamente ancorati ai dati processuali ed evita di ricorrere, in modo meccanico, a stereotipi culturali che tendono ad incasellare ogni fattispecie entro le categorie che gli studi di sociologia hanno ben individuato. Sul punto, infatti, è opportuno rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con la dovuta cautela, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza e, principalmente, dopo avere ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici e concreti fatti che formano l'oggetto del processo»: Cass. 84/1999, riv 212579; Cass. 21102/2006 Rv. 234665. Si dice ciò perché il ricorrente, come si è detto, ha speso gran parte del ricorso nel cercare di dimostrare che egli non era un imprenditore SO ma un imprenditore vittima dell'associazione mafiosa, dando, quasi per scontato, che egli fosse un imprenditore vittima sol perché esercitava l'attività imprenditoriale. Ora, la differenza fra imprenditore SO e imprenditore vittima è stata nel tempo, anche a seguito di raffinate indagini sociologiche, 116 M ben individuata dalla giurisprudenza di questa Corte che, a partire dalla sentenza 25/08/1994, AT (riv 199066), ha definito imprenditore SO colui che «per sfuggire alle illecite pressioni esercitate sulla sua impresa dalla malavita locale, ritenne [...] miglior partito allinearsi con i diversi gruppi camorristici di volta in volta emergenti [...] pur di conseguire i vantaggi che, in termini economici e di sicurezza nell'esercizio della sua attività, gli derivavano dalla possibilità di muoversi nell'orbita delle potenti organizzazioni criminali dominanti nel territorio, nelle quali fini per ritrovarsi interamente coinvolto, condividendone finalità e metodi di azione». Successivamente, con la sentenza n° 46552/2005 rv 232963, si è chiarito che «è ragionevole individuare il criterio distintivo tra imprenditore "SO” e imprenditore "vittima” nel fatto che il primo, a differenza del secondo, ha consapevolmente e volontariamente rivolto a proprio profitto l'esser venuto in relazione con il sodalizio mafioso, entrando consapevolmente e volontariamente in un sistema ми illecito di esercizio dell'impresa contraddistinto da appalti e commesse ottenuti grazie all'intermediazione mafiosa, ed ha in tal modo trasformato l'originario danno ingiusto subito (il costo insito nel dover sottostare all'imposizione del pizzo o di altre costrizioni mafiose onde evitare danni maggiori) in una sorta di risvolto negativo di un ben più consistente ingiusto vantaggio (il beneficio insito nella possibilità di assicurarsi illegalmente una posizione dominante a scapito della concorrenza, nonché risorse e/o linee di credito a prezzi di favore, sino a godere di un sostanziale monopolio su un dato territorio). In altri termini, è ragionevole considerare imprenditore “SO" queLO che è entrato in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti dall'apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e tale da consentire, 117 in particolare, all'imprenditore di imporsi sul territorio in posizione dominante grazie all'ausilio del sodalizio, il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a sostenere l'espansione dei suoi affari in cambio della sua disponibilità a fornire risorse, servizi o comunque utilità al sodalizio medesimo (quando non risulti addirittura la prova di una relazione trilaterale, tale da coinvolgere anche qualche esponente del ceto politico-amministrativo in una gestione spartitoria dei pubblici appalti). Una volta provato il suddetto sinallagma criminoso, la condotta dell'imprenditore "SO" sarà configurabile come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo, a seconda dei casi e conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Sezioni Unite, Sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, Rv. 231670-231673): si avrà partecipazione qualora il soggetto risulti inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruolo lih specifico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi o di un settore di essi;
si avrà invece concorso eventuale qualora il soggetto privo dell'affectio societatis e non essendo inserito nella struttura - organizzativa dell'ente – agisca dall'esterno con la consapevolezza e - volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Al contrario, si dovrà considerare imprenditore "vittima” queLO che, soggiogato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, non tenta di venire a patti con la mafia per rivolgere a proprio vantaggio il relativo apparato strutturale-strumentale basato sull'intimidazione, ma cede all'imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro tipo) e subisce il relativo danno ingiusto 118 $ limitandosi a perseguire - Ise mai un'intesa con il sodalizio criminale al solo fine di tentare di limitare tale danno»: sul punto cfr anche Cass. 39042/2008 riv 242318; Cass. 30534/2010 Rv. 248321. In altri conclusivi termini, si può parlare di imprenditore SO (come anche di professionista SO o di politico SO) quando quel soggetto, pone al servizio, in modo stabile, dell'associazione mafiosa la sua attività (imprenditoriale, professionale, politica) in modo che si crei un rapporto sinallagmatico a seguito del quale sia l'associazione criminale che l'imprenditore traggano da quel rapporto un reciproco beneficio: in particolare, il beneficio per l'imprenditore deve concretizzarsi in un beneficio non tanto (e non solo) personale quanto in favore dell'impresa da lui diretta. Il modo in cui l'imprenditore sia entrato a far parte dell'associazione è irrilevante: infatti, la casistica giudiziaria (cfr ad es. Cass. 25/08/1994, AT, cit., nonché Cass. 46552/2005 cit.) nonché le ми仏 stesse analisi sociologiche ben conoscono le ipotesi in cui l'imprenditore, all'inizio vessato e sottoposto ad estorsioni, pur di non continuare ad essere sottomesso, decide di aderire all'associazione. Ed è proprio qui che va individuata la linea di demarcazione fra l'imprenditore SO e l'imprenditore vittima: infatti, mentre il primo, pur di affrancarsi dal giogo mafioso decide di aderire all'associazione mafiosa (ricevendo il vantaggio non solo di non essere più soggetto ad estorsioni di alcun genere ma anche di diventare il punto di riferimento dell'associazione), il secondo continua a subire. Il fatto, quindi, che, all'inizio l'imprenditore era vessato non significa che, una volta che abbia accettato di far parte dell'associazione, possa essere ritenuto una vittima. Questa breve ma necessaria premessa di natura giuridica e sociologica, consente di disattendere, innanzitutto, la tesi del ricorrente secondo la quale egli farebbe parte dei cd. imprenditori 119 vittima perché era stato costretto a favorire la latitanza del PO: in realtà, così non è perché come la Corte ha dimostrato, fu solo a seguito del coLOquio che ebbe con il ZO (intercettato e riportato dalla Corte a pag. 273 della sentenza) che l'imputato si decise a passare dall'altra parte della barricata passando da imprenditore vittima ad imprenditore SO perché, in cambio del favoreggiamento della latitanza del PO SC (che egli sapeva perfettamente chi fosse), gli fu garantito che non sarebbe più stato sottoposto ad alcuna estorsione. Ma, come la Corte ha ancora dimostrato, l'attività di collusione dell'imputato con il clan PO non si esauri con il favoreggiamento della latitanza del PO, ma si estese anche ad altri "rami" dell'attività criminale, come dimostrato dalle due condanne (per minaccia, in concorso con PO SC ZO e violenza privata aggravate entrambe dall'art. 7 d.l. 152/1991) nel processo Black out nonché nelle «cointeressenze di natura illecita>> con numerosi membri dell'associazione criminale. Questo aspetto stigmatizzato dalla Corte è importante perché consente di valutare la posizione dell'imputato in un'ottica diversa anche da quella del semplice imprenditore SO: lo LO, infatti, a causa della sua multiforme attività "mafiosa", non può essere considerato un semplice imprenditore SO ma può qualificarsi come il classico imprenditore "cliente". Con tale sintagma gli autori che hanno studiato il rapporto fra mafia ed imprenditoria, indicano quella particolare categoria di imprenditore SO che instaura con l'associazione mafiosa un rapporto stabile e continuativo basato sul mutuo vantaggio che coinvolge non solo l'impresa in sé e per sé considerata (che diventa, quindi, un punto di riferimento per gli interessi mafiosi) ma anche la stessa persona fisica dell'imprenditore sul quale l'associazione sa di potere contare per qualsiasi 120 " evenienza: e l'esempio che si cita è proprio queLO dell'imprenditore che, in cambio di protezione, fornisce assistenza ai latitanti dell'associazione. Questa ulteriore precisazione, al di là della definizione meramente classificatoria che si è data, serve solo per chiarire che, correttamente, la Corte ha ritenuto l'imputato intraneo all'associazione proprio perché la continua attività che egli prestò a favore dell'associazione “mafiosa” è tipica del soggetto intraneo e non del semplice concorrente esterno. In altri termini, deve ritenersi che la Corte abbia dato la prova dei due requisiti dell'art. 416 bis: a) il contributo alla vita dell'associazione: tale è l'aver favorito la latitanza del capo clan;
l'aver partecipato a «cointeressenze di natura illecita» con numerosi membri dell'associazione criminale;
avere partecipato, anche in concorso con il PO SC ZO, ossia uno dei capi dell'associazione mafiosa, a reati genericamente riconducibili nell'ambito associativo;
b) la volontà consapevole di far parte di un'associazione criminale e, quindi, l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto a uno o più delitti ma consapevolmente esteso ad un generico programma delittuoso 44 (cd affectio societatis): tanto si desume non solo dalla complessiva attività materialmente compiuta ma anche dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalle intercettazioni. Pertanto, in conclusione, la doglianza dev'essere disattesa. § 7.2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale [«la gravità dei fatti, discendente dalle modalità esecutive della condotta criminosa per cui è intervenuta la condanna e dalla loro reiterazione, in uno con i precedenti definitivi aventi per oggetto reati di minaccia e violenza privata, commessi avvalendosi delle condizioni di appartenenza aLO stesso gruppo mafioso la cui 121 in partecipazione è stata accertata nell'ambito dell'odierno processo, non consentono di valutare positivamente l'invocato beneficio»: pag. 540] deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale (gravità del fatto e capacità a delinquere): di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità. § 8. LE TO § 8.1. TA RS PE (titolare dell'esercizio commerciale Gea: capo 6 r.g. n° 4/2005): la Corte ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla base della motivazione addotta a pag. 318 ss della sentenza. Il ricorrente, in questa sede, ha dedotto la censura illustrata nella presente parte narrativa al § 3.10 n° 1, con la quale, in pratica, ha riproposto, in modo tralaticio, le stesse doglianze dedotte con i motivi di appeLO. 44 Quanto alla pretesa VIOLAZIONE DELL'ART. 603 COD. PROC. PEN. la Corte ha disatteso la richiesta rilevando che «in merito all'esame della richiesta di acquisizione del verbale del 18 giugno 2002 menzionato nei motivi di appeLO, questa Corte vi ha provveduto, in occasione della trattazione delle questioni riconducibili all'art. 603 cod. proc. pen., con ordinanza in data 15 giugno 2002 (punto jj) laddove ha ritenuto che le risultanze processuali consentono di poter giungere ad una esaustiva valutazione del fatto senza l'acquisizione del documento menzionato. Invero non è in discussione la circostanza che il ZO ha dimostrato, in occasione dell'interrogatorio del 18 giugno 2002, di non ricordare l'episodio, sia pure stimolato nel ricordo circostanza peraltro ribadita dal - 122 " it medesimo nel corso delle spontanee dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia all'udienza dibattimentale di questo processo di appeLO in data 14 ottobre 2010, quanto il fatto di non averlo ammesso pur essendo stato da lui commesso». La motivazione, di merito, non si presta alla generica doglianza dedotta dal ricorrente in questa sede avendo la Corte ampiamente e logicamente illustrato le ragioni per le quali non riteneva necessario acquisire quel verbale. Quanto al MERITO, va osservato che la Corte ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato alla stregua della seguente motivazione: dal tenore della suindicata conversazione intercettata risulta inequivocabilmente dimostrato che il ZO, facendo riferimento ad una notizia diffusa dal NI secondo cui sarebbe stata coLOcata una bottiglia incendiaria sotto la saracinesca dell'esercizio commerciale della GEA, ha ricordato al suo interlocutore che era stato lui personalmente a coLOcare in precedenza detta bottiglia. II tenore inequivoco dell'ammissione, riscontrata dalla "prova generica" 14 fornita dal M.lio CA che ha confermato in dibattimento la circostanza del rinvenimento di una bottiglia contenente liquido infiammabile coLOcata in prossimità della saracinesca dei locali commerciali in discorso e della denuncia presentata dal gestore Pentimalli che in dibattimento ha affermato di avere ricevuto l'avvertimento in una sola occasione, consentono di potere confermare il giudizio di responsabilità del ZO». In questa sede, il ricorrente, ha dedotto un preteso errore di traduzione in cui il perito sarebbe incorso, errore, però, smentito, in modo categorico dalla Corte territoriale: la censura, pertanto, va ritenuta manifestamente infondata limitandosi a riproporre una tesi meramente alternativa a quella della Corte senza neppure che di essa venga data alcun riscontro. 123 Quanto alla non configurabilità del tentativo, è appena il caso di rilevare che la condotta tenuta (aver coLOcato presso l'esercizio commerciale una bottiglia piena di liquido infiammabile con una scatola di cerini posta a fianco) rappresenta quasi un caso di scuola del tentativo di estorsione del quale sono presenti tutti gli elementi costitutivi del reato. : § 8.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 81 COD. PEN.: la Corte, con ampia motivazione illustrata alla stregua di puntuali riscontri fattuali, ha rigettato la richiesta sostenendo che «in definitiva non vi è la prova, al di là del metodo mafioso che ha contraddistinto le azioni estorsive delle quali l'appellante è stato ritenuto colpevole nell'ambito dell'odierno processo al pari di quelle in danno dei fratelli BoreLO, accertate in via definitiva, che i reati di cui si invoca l'istituto della continuazione siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso»: cfr pag. 545. La doglianza è infondata atteso che il ricorrente, in modo surrettizio, sovrappone alla valutazione della Corte una alternativa versione dei M4 fatti con la quale sostiene una pretesa iLOgicità della motivazione. Non vi è alcuna contraddizione logica nel ragionamento della Corte perché, il fatto che il ZO fosse associato al clan mafioso dei PO non significa, per ciò solo, che ogni singolo reato da lui quand'anche con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. commesso - 152/1991 fosse da ritenere avvinto dal vincolo della continuazione - con i reati per i quali è stato ritenuto colpevole nel presente procedimento. § 8.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN.: la suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale [In particolare la gravità e la reiterazione dei fatti ascritti al ZO, avuto anche riguardo ai procedimenti penali cui il medesimo è stato sottoposto per fatti della stessa indole [...] in А 124 B E uno con il ruolo di responsabilità ed autorevolezza dal medesimo svolto nell'ambito del gruppo mafioso di sua appartenenza e per un periodo così esteso corrispondente alla durata della permanenza del reato associativo, esprimono una capacità a delinquere particolarmente spiccata ovviamente riscontrabile fino alla data dell'assunzione deLO stato di collaboratore di giustizia - non compatibile con la concessione delle invocate attenuanti»>>>: pag. 543] deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale (gravità del fatto e capacità a delinquere): di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità. La motivazione, poi, deve ritenersi tanto più congrua ed immune da ogni censura ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte «non è consentito utilizzare gli elementi posti a 14 fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) una seconda volta anche per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi»>: Cass. 34574/2010 Rv. 248176. § 8.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 L. 203/1991: la Corte (pag. 543) non ha concesso la suddetta attenuante con la seguente motivazione: «Invero non può certo affermarsi che il ZO abbia aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione del fatto e per 125 I l'individuazione degli autori del reato come richiede l'art. 8 del D.L. n. 152/1991 convertito con modificazioni con legge n. 203/1991, posto che, come già ampiamente illustrato in occasione della trattazione della relativa imputazione, la circostanza che, contrariamente a quanto avvenuto in occasione di tutte le altre contestazioni ascritte all'appellante, l'imputato abbia negato l'addebito e che la responsabilità del medesimo sia avvenuta attraverso un altro percorso valutativo avente per oggetto l'esame di una conversazione telefonica intercettata a bordo dell'auto del medesimo, dimostra di tutta evidenza che il ZO, nel caso in esame, non soltanto ha omesso di dare un concreto aiuto all'A.G. ma ha addirittura omesso di dare un contributo tout court negando del tutto, nonostante l'evidenza del contenuto della conversazione, ogni sorta di responsabilità sia pure con motivazioni che - tuttavia - la Corte di primo grado e questa Corte hanno disatteso>>. In questa sede, il ricorrente, oltre che censurare nel merito la motivazione, sostiene, in punto di diritto, che la Corte avrebbe dovuto procedere al bilanciamento in relazione a quelle ipotesi di reato per le quali era stata concessa. Quanto alla doglianza di merito, la medesima va disattesa in quanto la motivazione della Corte è logica, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, tanto più che la censura è generica. Quanto alla doglianza di diritto (mancato bilanciamento), la medesima va disattesa dovendosi ribadire quanto già statuito dalle SSUU le quali, con la sentenza n. 10713 del 25/02/2010 rv. 245929 e rv 245930, hanno stabilito due principi di diritto: 1) l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività 126 氯 amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze;
2) qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale. La Corte si è adeguata ai suddetti principi (cfr pag. 544), sicchè la doglianza va disattesa;
§ 8.5. PRESCRIZIONE: l'invocata causa estintiva non è maturata neppure ad oggi. Infatti, essendo stato il reato commesso il 13/08/1996, ed essendo il tempo massimo per la prescrizione di anni diciassette, la causa estintiva sarebbe maturata il 13/08/2013. § 9. RR SE , ич § 9.1. Il ricorso dell'imputato - condannato per il solo reato associativo - è infondato per le ragioni di seguito indicate. § 9.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della medesima doglianza dedotta da PO SC EL: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 1.3. § 9.3. NULLITÀ DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO: la doglianza è stata trattata e disattesa dalla Corte a pag. 197 ss della sentenza. In questa sede, il ricorrente (pag. 16 ss del ricorso) ha reiterato la suddetta eccezione (supra parte narrativa § 3.11. n° 2) rilevando che la nullità del decreto di rinvio a giudizio consisterebbe nel fatto che in esso mancherebbe «l'enunciazione proprio di quel concreto, specifico, consapevole e volontario contributo costituente, secondo i giudici di secondo grado, la condotta ritenuta in sentenza». 127 Al che deve replicarsi che il capo d'imputazione deve contenere, in sintesi, la descrizione del fatto addebitato mentre è la motivazione della sentenza che deve illustrare le ragioni fattuali e giuridiche della ritenuta colpevolezza;
il che è quanto risulta nel caso di specie, atteso che il capo d'imputazione addebitato al ricorrente (partecipazione al reato associativo) è sufficientemente enunciato § 9.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN.: la Corte (pag. 279 ss) ha ritenuto che l'imputato fosse colpevole del reato associativo quale concorrente esterno, sulla base delle seguenti fonti prove: dichiarazioni del ZO, conversazioni intercettate, dichiarazioni di NE ZO. Dalle suddette prove, unitariamente valutate, si deduceva «che proprio il RR rendeva possibile anche ad altri soggetti, privi dei requisiti necessari per l'iscrizione, la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici e, dall'altro, che proprio da tale rapporto privilegiato con la criminalità organizzata l'imputato ricavava, in relazione alla sua attività imprenditoriale, la necessaria protezione e l'ottenimento di rilevanti vantaggi economici». In questa sede, il ricorrente, in pratica, ha riproposto le medesime doglianze già dedotte davanti alla Corte di AppeLO ma da questa disattese con motivazione ampia, congrua, logica ed aderente agli evidenziati elementi fattuali avendo la Corte: a) smentito l'eccezione secondo la quale il ZO non conoscesse l'imputato; b) riscontrato la vicinanza dell'imputato alla criminalità organizzata attraverso l'analisi di una conversazione intercettata dalla quale si evinceva l'interesse del RR in ordine agli appalti tant'è che, a tal fine, essendo il solo a possedere i requisiti per partecipare alle gare, aveva costituito un'associazione con tali CI e NZ;
c) trovato conferma nel fatto che l'imputato traeva vantaggi dalla sua vicinanza con l'associazione mafiosa, come dimostrato dalla 128 1 circostanza che NE ZO aveva riferito che, dopo aver subito danneggiamento nel cantiere, era stato "invitato" a rifornirsi del cemento del RR al quale in effetti venne affidata la fornitura (cfr pag. 281 ss). In questa sede, il ricorrente, lungi dall'evidenziare vizi motivazionali, si è limitato a ribadire la sue doglianze di merito le quali, però, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità atteso che, nella motivazione della Corte, per quanto detto, non sono rinvenibili vizi motivazionali nè violazioni di legge in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore ZO essendo state le medesime puntualmente riscontrate oggettivamente (conversazione intercettata;
dichiarazioni di NE). In particolare, va ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente e stigmatizzato dalla Corte integri gli estremi del concorso esterno ex combinato disposto degli artt. 110-416 bis cod. pen. in quanto contrariamente a quanto sostenuto nella memoria a pag. 4 ss - sono ravvisabili tutti gli elementi ritenuti necessari dalla giurisprudenza di questa Corte. Infatti, il concorso esterno sussiste in capo alla persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. Il che è proprio quanto emerge, dagli elementi fattuali evidenziati dalla Corte nell'impugnata sentenza. § 9.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN.: la suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale [«la capacità criminale dell'appellante 129 desumibile dalle modalità del fatto associativo, che lo vede coLOcato come concorrente esterno al gruppo dei "Batanesi" e per un lungo periodo come queLO indicato nella contestazione recepita in sentenza, in uno ai precedenti giudiziari a carico del medesimo non consentono di valorizzare in senso positivo alcuno dei parametri previsti dall'art. 133 cod. proc. pen.»] deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che la Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore dell'imputato. § 9.6. Con memoria del 21/06/2012, il ricorrente ha dedotto I'INCOMPETENZA PER MATERIA E TERRITORIO della Corte di IS di Messina: il suddetto motivo, essendo stato dedotto per la prima volta con la memoria ed essendo identico a queLO dedotto dal TT, va ritenuto inammissibile alla stregua di quanto si è già detto in relazione all'eccezione sollevata dal TT (supra § 6.6.) : § 10. GN RO LO § 10.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della medesima doglianza dedotta da PO SC EL: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 1.3. § 10.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN.: a) mancato esame di RI EP: si tratta della medesima doglianza dedotta da PO SC OS: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 2.3.2. b) mancato esame di ZO NT: la Corte ha respinto l'eccezione a pag. 148/151 con amplissima motivazione sia in punto di fatto che in punto di diritto. In questa sede, il ricorrente si è limitato alla scarna 130 deduzione di cui si è dato conto nella presente parte narrativa (§ 3.12 n° 2), la quale, però, è così generica rispetto la motivazione addotta dalla Corte, da non consentirne neppure lo scrutinio. § 10.3. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: la Corte (pag. 284 ss) ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente sulla base delle seguenti fonti di prova: a) il coinvolgimento dell'imputato nella commissione di reati estorsivi costituenti una delle principali attività comprese nel programma criminoso di pertinenza della consorteria oggetto dell'odierno accertamento;
b) la commissione di reati omicidiari finalizzati al rafforzamento dell'associazione; c) le dichiarazioni accusatorie di ZO NT che aveva riferito sull'inserimento dell'imputato, con posizione di rilievo, nell'omonimo gruppo associativo;
d) le dichiarazioni di RI EP che aveva confermato la coLOcazione dell'imputato al vertice del gruppo omonimo;
e) le conversazioni delle captazioni ambientali acquisite nel processo MA (segnatamente quelle dell'11 e 23 aprile e 18 marzo 1997) dalle quali si desumevano elementi di riscontro alle attività estorsive del gruppo GN. 44 In questa sede, il ricorrente ha dedotto la doglianza illustrata nella presente parte narrativa (§ 3.12 n° 3) che, sostanzialmente, ruota su due perni: a) la pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione dei collaboratori di giustizia;
b) la pretesa insufficiente motivazione. La censura è infondata. Quanto alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la Corte ha valorizzato le dichiarazioni del RI e del ZO atteso che, non solo i suddetti collaboratori erano risultati attendibili intrinsecamente, ma anche e soprattutto perché le loro dichiarazioni si riscontravano reciprocamente ed avevano trovato anche un oggettivo riscontro nelle intercettazioni e nel fatto che l'imputato era stato giudicato 131 colpevole di una serie di numerosi reati fine che «avuto riguardo alla loro causale e alla paternità dell'iniziativa criminosa, sia con riferimento ai mandanti che a coloro che hanno apportato un contributo materiale alla loro realizzazione, assurge a importante riscontro dell'accusa formulata nei suoi confronti con riferimento al reato associativo». La censura, quindi, è destituita di fondamento avendo la Corte correttamente applicato i criteri di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. così come interpretato alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Quanto alla pretesa carenza di motivazione, non è chiaro quale censura specifica l'imputato deduca: infatti, la motivazione, come si è illustrato, è ampia, logica, coerente ed adeguata rispetto all'imponente, univoco e convergente quadro probatorio dal quale la Corte, correttamente, ha tratto la conseguenza giuridica in ordine alla configurabilità della partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa. 44 § 10.4. TO DI D'AM (capo 2 r.g. n° 2/2006): la Corte (pag. 366/374) ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla base della chiamata in reità del ZO ritenuta attendibile. L'unico riscontro è costituito, sostanzialmente, dal movente che viene ricondotto pur sempre (nella sua duplice configurazione: GN si sarebbe voluto vendicare di uno sgarbo ricevuto;
GN si sarebbe voluto vendicare del D'CO che aveva preferito la protezione del GuLO invece che della sua) all'imputato. In punto di diritto, in ordine alla valutazione del movente si registra la seguente giurisprudenza: da una parte, vi è una giurisprudenza che appare più rigorosa nel senso che anche il movente può costituire da solo riscontro individualizzante ove rigorosamente argomentata: Cass. 7627/1996 rv. 206586; Cass. 10967/2004 Rv. 231028. 132 Z Dall'altra, la giurisprudenza più recente, in specie dopo la sentenza delle SSUU n° 45276/2003 riv 226094, ritiene che il movente, di per sé solo, non può costituire un riscontro individualizzante, atteso che, la "causale", pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima aLOrché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sè un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione» SSUU cit.; Cass. 4652/2004 Rv. 230873. Si è, infatti, chiarito che «nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinchè il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» Cass. 5905/2011 Rv. 252066; Cass. 14182/2010 Rv. 246752. Orbene, nel caso di specie, come si è detto, il narrato del ZO ha come riscontro il solo movente. Tuttavia, dalla stessa motivazione 133 della sentenza, emerge che la stessa vittima e i suoi familiari avevano sospettato che l'agguato potesse essere riconducibile "alla concorrenza" che aveva visto di mal'occhio l'apertura di una sede industriale a TI che, infatti, subito dopo l'agguato, venne smantellata (cfr pag. 369). E' del tutto evidente, aLOra, che, anche a voler dar credito al ZO (e le sue affermazioni sono state confermate daLO stesso D'CO) in ordine ai contrasti fra il D'CO ed il GN, resta il dato di fatto che il movente non è univoco, sicchè, sotto questo profilo, non può costituire un riscontro individualizzante. Non solo, ma anche la modalità d'esecuzione dell'agguato e la spiegazione che la Corte ne ha dato in termini del tutto probabilistici (cfr pag. 372), non è univoca: quindi, anche sotto questo profilo, le dichiarazioni del ZO, non hanno trovato un sicuro riscontro. Di conseguenza, la sentenza, sul punto, va annullata senza rinvio in quanto il narrato del ZO è rimasto, in pratica, senza alcun riscontro atteso che tutti gli elementi evidenziati dalla Corte non sono univoci e, pertanto, ex art. 192/2 cod. proc. pen. non possono giustificare una sentenza di condanna. § 10.5. LE ESTORSIONI ai danni di AC NT e AN IL, nonché gli OMICIDI di LO e AR, essendo stati commessi in concorso con altri imputati del presente processo, saranno trattati in capitoli separati congiuntamente a tutti i coimputati § 10.6 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 62 BIS – 157 COD. PEN.: la suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale [«l'eccezionale gravità dei fatti omicidiari per i quali è intervenuta sentenza di condanna ed il ruolo di vertice ricoperto dal medesimo all'interno dell'omonima congrega di appartenenza offrono un profilo criminale dell'appellante che si pone al di fuori di qualsiasi beneficio di legge e quindi anche 134 della concessione delle attenuanti richieste»] deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che la Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore dell'imputato. La mancata concessione delle attenuanti esclude la prescrizione per i reati di estorsione. $ 10.7. VIOLAZIONE ARTT. 61 N° 1 E 577 N° 3-4 COD. PEN.: l'imputato, oltre che del tentato omicidio del D'CO EP, è stato ritenuto responsabile anche degli omicidi di LO ZO IO e AR EP, tutti aggravati dalla premeditazione e dai motivi abietti (cfr capi d'imputazione). Dalla sentenza impugnata, risulta che l'imputato, con i motivi di appeLO, si era doluto della riconosciuta sussistenza delle suddette aggravanti da parte del primo giudice, ma la doglianza era stata respinta dalla Corte di IS di AppeLO: cfr pag. 373 (quanto al tentato omicidio D'CO), pag. 437 (quanto all'omicidio LO), pag. 523 (quanto all'omicidio AR). In questa sede, il ricorrente (pag. 24 ss del ricorso), ha riproposto la censura, ma, in termini così generici ed aspecifici rispetto alle diverse motivazioni addotte dalla : Corte territoriale per ognuno dei tre delitti, che questa Corte non è in grado di scrutinarla. Infatti, nella doglianza, non si fa alcun cenno a quale degli omicidi il ricorrente intende riferirsi, essendosi limitato ad una generica illustrazione della problematica (citando notoria e condivisibile giurisprudenza di questa Corte) ma senza illustrare né a quale dei tre reati nè il motivo per cui quei principi dovessero applicarsi agli omicidi e quali fossero i motivi per cui le diverse motivazioni addotte dalla Corte presentassero vizi di legittimità. 135 § 11. GN NO § 11.1. VIOLAZIONE ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della medesima doglianza dedotta da PO SC EL: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 1.3. § 11.2. VIOLAZIONE ART. 512 COD. PROC. PEN.: a) mancato esame di RI EP: si tratta della medesima doglianza dedotta da PO SC OS: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 2.3.2. b) mancato esame di ZO NT: il ricorrente (pag. 9 del ricorso) ha dedotto la seguente testuale doglianza: «ZO TE, infatti, com'è noto, durante l'istruttoria dibattimentale si sarebbe sottratto a queLO delle difese: con una forzatura alle viste inspiegabile, quantunque armoniosa con le forzature procedurali costanti, che sistematicamente hanno accompagnato il divenire dell'inchiesta e degli stessi due gradi del giudizio di merito». A fronte dell'amplissima motivazione con la quale la Corte ha respinto l'eccezione a pag. 148/151 sia in punto di fatto che in punto di diritto, la doglianza del ricorrente è così manifestamente infondata (essendo generica, ai limiti dell'incomprensibilità ed aspecifica) da non consentirne neppure lo scrutinio. § 11.3. ASSOCIAZIONE MAFIOSA: la Corte (pag. 288 ss) ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente, in pratica, sulla base delle stesse seguenti fonti di prova utilizzate a carico del frateLO GN EL: a) il coinvolgimento dell'imputato nella commissione di reati estorsivi costituenti una delle principali attività comprese nel programma criminoso di pertinenza della consorteria oggetto dell'odierno accertamento e nella commissione dell'omicidio LO oltre che nel coinvolgimento dell'omicidio AR;
b) le dichiarazioni accusatorie di ZO NT che aveva riferito sull'inserimento 136 dell'imputato, con posizione di rilievo, nell'omonimo gruppo associativo;
c) le dichiarazioni di RI EP che aveva confermato la coLOcazione al vertice del gruppo omonimo dell'imputato e la struttura deLO stesso;
d) le conversazioni delle captazioni ambientali acquisite nel processo MA (segnatamente quelle del 7-14-18 e 26 febbraio 1997; 9 e 23/4 1997; 6 e 30/51997; 26 giugno e 17/12/1997) dalle quali si desumevano elementi di riscontro alle attività estorsive del gruppo GN. In questa sede, il ricorrente ha dedotto la doglianza illustrata nella presente parte narrativa. A fronte della suddetta ampia, congrua e logica motivazione del tutto aderente ai numerosi riscontri di natura fattuale indicati, il ricorrente (pag. 18 del ricorso) si è limitato a sostenere che la partecipazione all'associazione mafiosa non poteva essere dedotta dalla commissione dei reati fine. Al che deve replicarsi che la censura è del tutto aspecifica atteso che, come risulta dalla motivazione, la Corte ha ritenuto la responsabilità del ricorrente non solo per la commissione dei reati fine (che, comunque, stante le modalità di commissione e la serialità, assumono una positiva valenza ai fini della prova del reato associativo: ex plurimis SSUU 28/03/2001 riv 218376 Cass. 21/12/1998, riv 212251) ma anche sulla base delle dichiarazioni del ZO e del RI riscontrate dalle numerose conversazioni intercettate. Poiché, sul punto, il ricorrente nulla ha obiettato, è del tutto evidente che la doglianza è inammissibile essendo aspecifica rispetto alla motivazione addotta dalla Corte. -RE: la Corte§ 11.4. ESTORSIONI LE TO DE PA tratta delle suddette estorsioni rispettivamente a pag. 340 (estorsione ai danni di ZO NT), pag. 341 (estorsione ai 137 danni di De SQ), pag. 343 (estorsione ai danni di Presti) ritenendo provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni del ZO che hanno trovato un riscontro individualizzante intercettate, in conversazioni puntualmente indicate. Il ricorrente, in questa sede (pag. 17 del ricorso), in pratica, non ha obiettato nulla se non in modo assolutamente generico che la sentenza di condanna [...] è basata esclusivamente sul dichiarato reso nelle forme dell'incidente probatorio, del collaboratore ZO, non riscontrato»: il che non è vero tant'è che il ricorrente non spende una sola parola in ordine al riscontro costituito dalle conversazioni intercettate. La doglianza, pertanto, è manifestamente infondata e, quindi, inammissibile. § 11.4. ESTORSIONI AC e ME DI PP: hh trattandosi di reati commessi in concorso con altri imputati del presente processo, saranno trattati in capitoli separati congiuntamente a tutti gli imputati. § 12. TA - FF - ID § 12.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 268/3 COD. PROC. PEN.: si tratta della medesima doglianza dedotta da PO SC EL: di conseguenza, ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 1.3. § 12.2.VIOLAZIONE DELL'ART. 393/2 BIS COD. PROC. PEN.: i ricorrenti (ricorso avv.to Pruiti pag. 2 e ricorso avv.ti Serafino e Lo Presti, pag. 21 ss) hanno dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ZO NT in sede di incidente probatorio posto che non erano state rispettate dal P.M. gli incombenti richiesti dall'art.393, comma 2 bis cod. proc. pen. segnatamente il deposito di tutti gli atti di 138 indagine, essendosi il P.M. limitato in quella fase a mettere a disposizione delle difese unicamente i verbali degli interrogatori che il ZO aveva reso. La doglianza è infondata, per la semplice ed assorbente ragione che, come ammettono gli stessi ricorrenti, il P.M. aveva adempiuto all'obbligo di depositare le dichiarazioni già rese dal ZO, ex art. 393/3 cod. proc. pen. Nessun altro obbligo incombeva al P.M. atteso che il diritto dell'imputato, ex art. 398/3 bis cod. proc. pen., di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393/2 bis», riguarda la tipologia di reati prevista nell'art. 392/1 bis cod. proc. pen. nella quale non rientrano quelli in esame. Sul punto questa Corte ha rilevato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392, 393 e 398, comma terzo bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, per i reati diversi da quelli considerati nel comma primo-bis dell'art. 392, l'obbligo del P.M. di depositare previamente tutti gli atti di indagine compiuti, atteso che la piena "discovery" imposta dall'art. 393, comma secondo-bis, cod. proc. pen., per il solo caso in cui nell'incidente probatorio debba procedersi all'esame di minore infrasedicenne in relazione a determinate fattispecie di reato, trova la sua ragion d'essere nel fatto che, in tal caso, ai sensi dell'art. 190- bis, comma primo-bis, cod. proc. pen., le dichiarazioni acquisite sono utilizzabili come prova senza che sia necessario procedere preliminarmente all'esame dibattimentale del soggetto, come invece previsto in via generale dall'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen.>> Cass. 40971/2008 Rv. 241625. Poiché la Corte (pag. 139 sentenza), si è attenuta al suddetto principio di diritto, la doglianza va disattesa. Я 139 § 12.3. INUTILIZZABILITÀ DELLA PERIZIA DI TRASCRIZIONE: a) quanto alla pretesa inutilizzabilità derivante dalla traduzione dal siciliano all'italiano, trattasi della stessa censura dedotta dal PO SC EL: di conseguenza ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della motivazione addotta supra § 1.4.; b) quanto al mancato espletamento di una perizia fonica sull'individuazione dei soggetti che interloquivano con il ZO, la Corte ha affrontato e disatteso la medesima doglianza a pag. 132 ss della sentenza illustrando ampiamente le ragioni fattuali in base alle quali doveva ritenersi certa l'identificazione delle persone intercettate e, quindi, la non necessità di svolgere alcuna perizia. In questa sede il ricorrente RA (con il ricorso degli avv.ti Serafino e Lo Presti, pag. 19 ss;
sul punto, invece, il ricorso dell'avv.to Pruiti è assolutamente generico) non fa altro che ribadire la tesi difensiva (e cioè che non sarebbe certa l'identificazione degli autori dei dialoghi intercettati) limitandosi ad opporre la sua tesi senza evidenziare alcun vizio motivazionale. Di conseguenza, la censura va ritenuta inammissibile essendo null'altro che un modo surrettizio di introdurre in questa sede di legittimità una nuova ed alternativa valutazione di merito in ordine alla decisione assunta dalla Corte. § 12.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. § 12.4.1. BO: la Corte (pag. 295 ss) ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente sulla base delle seguenti fonti: a) ZO NT ha riferito che l'imputato ha fatto parte del gruppo criminale che faceva capo a PO SC ZO [...] ha altresì riferito che aLOrchè l'imputato ha manifestato il proposito di recedere dall'associazione, ha ricevuto delle minacce da parte del GL affinché desistesse;
il ZO ha riferito altresì che il NT era specializzato in furti di autovettura oltre che autore di atti 140 intimidatori afferenti l'attività estorsiva che ha indicato specificamente;
b) Dichiarazioni rese da RI EL in data 8 marzo 1999 secondo cui il NT è stato autore, su mandato del ZO, della maggior parte delle azioni intimidatorie propedeutiche alle estorsioni;
c) Dichiarazioni rese da IC ZO all'udienza del 20 agosto 2000 nel corso delle quali lo IC ha riferito di atti intimidatori posti in essere dal NT e da altre persone di RO dal 1996 su commissione del ZO;
d) frequentazioni con altri affiliati;
e) Conversazioni di captazione ambientale acquisite nell'ambito del processo MA ed intercorse tra l'imputato ed il ZO ovvero tra quest'ultimo ed altri affiliati, contenenti inequivoci riferimenti al NT che ne attestano l'inserimento organico all'interno della consorteria criminosa oggetto di accertamento nel presente giudizio, potendosi evincere, dal tenore dei dialoghi intercettati non solo la vicinanza dell'imputato con lo stesso ZO - 44 che rivestiva una posizione di spicco con precipuo riferimento al sottogruppo di RO ed i suoi rapporti di conoscenza e di - frequentazione con diversi altri associati, ma anche la sua disponibilità a compiere nell'interesse del gruppo azioni di intimidazione e fatti illeciti di diverso tipo aventi per lo più finalità estorsiva (segnatamente quelle in data 20 febbraio, 2,3,6 marzo, 7,9 aprile, 30 giugno e 17 dicembre 1997 e 30 marzo 1998)». In questa sede, il ricorrente si è limitato a dedurre la doglianza illustrata in parte narrativa $ 3.14 n° 4.1. (cfr anche pag. 4 ricorso avv.to Pruiti) la quale, però, deve ritenersi assolutamente generica a fronte dell'ampia motivazione con la quale la Corte non solo ha indicato in modo analitico le fonti di prova ma ha anche disatteso, in modo puntuale,puntuale, logico e coerente le censure dedotte stigmatizzandole, peraltro, come generiche e, quindi, inammissibili. 141 Pertanto, il giudizio di inammissibilità già espresso dalla Corte (e avverso il quale lo stesso ricorrente nulla ha dedotto), va confermato. § 12.4.2. ID: la Corte (pag. 303 ss) ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente sulla base delle seguenti fonti di prova: a) ZO NT che riferisce che l'imputato è organicamente inserito nel gruppo di RO con il compito specializzato di effettuare furti di autovetture;
b) Conversazioni di captazione ambientale acquisite nell'ambito del processo MA (30 aprile, 1,12 e 13 giugno 1997) dalle quali emerge l'inserimento organico deLO ID all'interno della consorteria criminosa oggetto di accertamento nel presente giudizio, potendosi evincere con chiarezza, dal tenore dei dialoghi intercettati, non solo la "vicinanza" dell'imputato al collaboratore che rivestiva una posizione di spicco con precipuo - riferimento al sottogruppo di RO - ed i suoi rapporti di conoscenza e di frequentazione con diversi altri associati, ma anche la sua disponibilità a compiere, nell'interesse del gruppo, furti di autovetture Ich e atti di intimidazione di diverso tipo aventi finalità estorsiva». In questa sede il ricorrente ha dedotto la doglianza illustrata in parte narrativa $ 3.14 n° 4.2. (cfr anche pag. 4 ss ricorso avv.to Pruiti). La censura, nei termini in cui è stata dedotta è fuorviante rispetto alla motivazione addotta dalla Corte la quale ha ritenuto che la prova dell'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa si desumeva dalle dichiarazioni del ZO riscontrate dal contenuto delle intercettazioni ambientali. Di conseguenza, è del tutto irrilevante che l'imputato cerchi di minare la credibilità del ZO (sotto il profilo che nutriva nei suoi confronti sfiducia) perché ciò che rileva è che le dichiarazioni del ZO siano state oggettivamente riscontrate con le intercettazioni, tant'è che su di esse l'imputato non spende una sola parola. 142 Ugualmente è irrilevante che l'imputato sia stato prosciolto dai reati fine perché, come ha ineccepibilmente rilevato la Corte «se è vero che, con riferimento a dette imputazioni, le dichiarazioni del ZO non hanno trovato i necessari riscontri richiesti dall'art. 192, 3° comma cod. proc. pen., fermo restando il giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca di cui si è trattato nel capitolo delle questioni preliminari, è pur vero che, con riferimento all'ipotesi associativa, il narrato del ZO, da cui emergono inediti riferimenti ad ulteriori fatti criminosi compiuti dall'appellante come un'estorsione in danno dell'omonima impresa Calabrese Nunziato, commessa su mandato deLO stesso ZO, trova inequivocabili elementi di riscontro nelle risultanze delle intercettazioni di carattere ambientale sopra menzionate>>. Pertanto, in conclusione la doglianza in ordine alla pretesa violazione dell'art. 416 bis cod. pen., deve ritenersi inammissibile § 12.4.3. FF: in via preliminare va esaminata l'eccezione di 4h improcedibilità relativamente al periodo giugno 1997 - 27/01/1998. I dati di fatto sono pacifici e sono i seguenti (cfr pag. 299 sentenza): l'imputato, in effetti, con sentenza pronunciata dal g.u.p. in data 27/01/1998, venne prosciolto dal reato associativo che gli era stato contestato in forma aperta e cioè "dal 1986 in poi": la suddetta sentenza divenne non più impugnabile in data 11/06/1998. Successivamente, l'imputato venne tratto a giudizio, nell'ambito del proc. n° 4/2005 r.g. IS, sempre per il reato di cui all'art. 416 bis commesso «in epoca antecedente e prossima al giugno 1997 sino alla data odierna»: sennonché, il P.m., all'udienza dibattimentale del 29.11.2007, "chiuse" la contestazione contestando all'imputato la partecipazione al reato associativo fino all'11 febbraio 2000. La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità relativamente al periodo fino al 11/6/1998 (data in cui la sentenza ex art. 425 cod. 143 proc. pen. era divenuta non più impugnabile), sostenendo che: a) il g.u.p. si era limitato a giudicare il periodo associativo fino alla data del 16/11/1996 coincidente con la data in cui il P.M., nell'ambito del suddetto procedimento, aveva depositato la richiesta di rinvio a giudizio;
b) «Anche alla luce delle peculiarità dell'accertamento contenuto nella sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. [...], deve escludersi - anche ad avviso di questa Corte che l'invocata - preclusione nascente dalla pronuncia in parola possa riguardare, in ipotesi di contestazione aperta, anche quella parte della condotta permanente contestata coLOcatasi temporalmente durante il corso del processo e sino alla data di adozione della pronuncia in questione>> (pag. 300 sentenza impugnata). La doglianza è fondata alla stregua delle considerazioni già svolte in ordine alla medesima problematica dedotta dai ricorrenti PO SC EL (supra § 1.6.1.) e PO SC RE (supra § 3.2.1.) alla quale, quindi, si rinvia. L'unica peculiarità rispetto alle fattispecie già esaminate consiste nel fatto che il RA (contrariamente ai PO SC) è stato prosciolto dal g.u.p. a seguito di una sentenza pronunciata ex art. 425 cod. proc. pen. Sul punto, entrambi i giudici di merito ritengono che, stante la peculiarità della sentenza di non luogo a procedere, la problematica in esame ne possa rimanere influenzata (negativamente per l'imputato). In realtà, così non è. Infatti, se è vero che la sentenza di non luogo a procedere non è assistita daLO stesso grado di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, è anche vero che, come risulta testualmente dagli artt. 434 ss cod. proc. pen. l'imputato può nuovamente essere sottoposto a giudizio solo ove il g.i.p., su richiesta del P.M. disponga la revoca della sentenza. 144 Poiché nel caso di specie ciò non risulta avvenuto, non vi è ragione alcuna perché la stessa soluzione adottata per PO SC EL e PO SC RE non debba valere anche per il RA. La sentenza, pertanto, va annullata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità del RA per il reato associativo anche per il periodo compreso dal giugno 1997 fino al 11/6/1998. In conclusione, il RA avrebbe potuto essere giudicato per il solo periodo compreso fra 11/06/1998 ed il 11/02/2000 in quanto la contestazione per cui è intervenuta la sentenza di condanna presenta una contestazione, originariamente aperta, che è stata "chiusa" dal P.M. all'udienza dibattimentale del 29.11.2007, nei termini indicati in premessa e cioè all'11 febbraio 2000»: cfr pag. 303 sentenza impugnata. Peraltro, poiché - per quest'ultimo periodo - la Corte ha evidenziato solo fonti di prova risalenti ad una data antecedente al 11/06/1998 (cfr pag. 301 ss in cui si richiamano intercettazioni del febbraio 1997 e marzo 1998), la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio. . § 13. GR § 13.1. DIFETTO DI MOTIVAZIONE in ordine alle questioni sulla competenza per materia e territorio: la doglianza è identica a quella dedotta davanti alla Corte la quale l'ha disattesa con ampia motivazione sia in punto di fatto che di diritto (cfr pag. 170 ss della sentenza impugnata). In questa sede, il ricorrente ha riproposto la doglianza limitandosi ad obiettare che «le argomentazioni svolte dalla Corte di assise d'AppeLO nella sentenza impugnata sono prive di qualsiasi valutazione critica della questione sollevata con l'atto di appeLO, 145 limitandosi a riproporre le stesse motivazioni svolte dal giudice di prime cure». Al che deve replicarsi che la motivazione è amplissima e risponde puntualmente alle doglianze. Il fatto che la Corte di AppeLO abbia condiviso la decisione del primo giudice non significa, per ciò solo, che la decisione sia carente di motivazione. La doglianza, pertanto, essendo assolutamente generica ed aspecifica, va ritenuta inammissibile. § 13.2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 468 - 190 BIS COD. PROC. PEN. per avere la Corte di IS di primo grado revocato l'ammissibilità dell'esame del ZO. La doglianza è identica a quella dedotta davanti alla Corte la quale l'ha disattesa con ampia motivazione sia in punto di fatto che di diritto (cfr pag. 148-151 della sentenza impugnata). In questa sede, il ricorrente il ricorrente ha riproposto la doglianza limitandosi ad obiettare che il modo di procedere della Corte di primo grado non è conforme ai principi processuali né trova MY giustificazione nelle richiamate disposizioni degli artt. 468 e 190 bis cod. proc. pen. (...) sotto questo profilo la Corte di assise di appeLO evita di motivare, malgrado tali dichiarazioni del ZO siano state usate per riscontrarne la credibilità e come fonte d'accusa per gli altri coimputati». La doglianza è infondata. Infatti, la Corte, con motivazione logica e coerente, ha illustrato le ragioni per le quali, in punto di fatto e di diritto, non era ipotizzabile alcuna violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. atteso che l'esame del ZO non era mai stato richiesto, nei termini previsti dall'art. 468 c.p.p., dalle parti private con riferimento ai fatti contestati nell'ambito di ciascuno dei processi riuniti oggetto del presente giudizio di appeLO di conseguenza, avendo il pubblico ministero rinunciato all'audizione dei propri testimoni, il controesame non poteva avere 146 ad oggetto domande su circostanze sulle quali neppure l'esame era stato richiesto. D'altra parte, neppure era ipotizzabile la violazione dell'art. 190 bis cod. proc. pen. atteso che «[...] il pregresso svolgimento dell'incidente probatorio avente per oggetto l'esame del ZO, svoltosi nel contraddittorio di gran parte degli odierni appellanti, sui fatti ascritti nell'ambito del processo c.d."AR” e rientranti fra i delitti di cui all'art. 51 c. 3 bis c.p.p., non consente di dare ingresso ad un nuovo esame e conseguentemente al controesame sui medesimi fatti se non nei limiti di un'effettiva necessità in relazione ai quali la parte che richiede la prova ha l'onere di specificare ed eventualmente di indicare gli ulteriori elementi emersi. Nel caso in esame, le ragioni addotte dai difensori, sia nel corso del dibattimento di primo grado che in questa sede di gravame, non sono sorrette da specifiche ragioni se non dall'esigenza prospettata di mettere in discussione la credibilità della stessa fonte di prova discendente dall'apparente difformità tra il narrato di quest'ultimo e queLO di talune persone offese, nel primo caso, e di evidenziare la violazione del diritto di difesa verificata in conseguenza dell'esclusione del controesame nel giudizio di primo grado, per le stesse ragioni, nel secondo caso [...]». Come si può notare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte, alla stregua di incontestati riscontri fattuali, ha tratto le corrette conseguenze giuridiche, avverso le quali, il ricorrente, a ben vedere, nulla ha obiettato se non una generica doglianza in ordine ad una pretesa lesione del diritto alla difesa. § 13.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN.: la Corte (pag. 308 ss) ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo sulla base delle seguenti fonti di prova: a) dichiarazioni del ZO e del RI;
b) il SI, in data 26 marzo 2003, fu 147 arrestato in flagranza di reato e giudicato con sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Messina in data 17 ottobre 2005 in ordine all'estorsione ai danni di IN EP e RicciardeLO RM pure trattata nell'ambito del presente processo;
c) rinvenimento, al momento dell'arresto dell'imputato, di due cellulari in uso al medesimo che rivelavano numerosi contatti tra quest'ultimo ed altro affiliato di nome GL VA, del quale era emissario per quanto attiene alla riscossione del pizzo ai danni del IN, nonché tra l'imputato e PO SC EL;
d) i controlli sul territorio delle forze di polizia avevano accertato frequentazioni tra il SI ed il GL;
e) esiti delle indagini relative al procedimento n. 503/02 R.g.n.r. c.d. Black out. In particolare, erano significative alcune conversazioni telefoniche, oggetto di intercettazione, da cui si evinceva che il SI era latore di “bigliettini” tra PO SC ZO e GL VA, all'epoca sottoposti alla misura dell'obbligo di soggiorno in due comuni diversi. Ulteriore elemento di riscontro era offerto dalle due lettere indirizzate al SI e 44 rinvenute nel corso della perquisizione presso la sua abitazione effettuata a seguito del suo arresto in data 26 marzo 2003, che attestavano la sussistenza di rapporti con altri imputati, segnatamente con AM FI e LO GO NT: esse infatti erano firmate semplicemente "FI" e "GO" ma si poteva senz'altro ritenere che si trattava proprio del AM e deLO LO, atteso che le stesse risultavano spedite l'una dalla Casa Circondariale di Locri e l'altra dalla Casa Circondariale di Palmi, ove i due si trovavano all'epoca rispettivamente ristretti. In questa sede, il ricorrente ha dedotto le doglianze riassunte nella presente parte narrativa (§ 3.15 n° 1) che sono perfettamente identiche, come si evince da un semplice confronto, a quelle dedotte in sede di appeLO (riassunte ed illustrate nella sentenza impugnata a 148 pag. 310) e alle quali la Corte ha risposto in modo ampio, logico, congruo ed aderente agli evidenziati elementi fattuali. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito e da questa disattese con ampia motivazione. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel momento del controLO di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l'iLOgicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SSUU 24/1999. § 13.4. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale [precedente condanna per un reato fine 149 comprovante «lo spessore criminale del predetto sul quale il gruppo poteva fare pieno affidamento nel settore delle estorsioni e delle bische clandestine [...] tenuto conto dei parametri di valutazione di cui all'art. 133 c.p. e dei non gravi precedenti giudiziari, oltre a queLO già sopra menzionato, si ritiene di rideterminare la pena in anni 5 di reclusione>>] deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. § 14 ESTORSIONI IN CONCORSO § 14.1. RS VI - IC Il reato in questione (capo 4 r.g. n° /2006), è trattato dalla Corte a pag. 327 ss della sentenza impugnata. Secondo la ricostruzione dei fatti illustrata in sentenza, PO SC RE era il mandate, mentre il GL (insieme al ZO ed al NI) era colui che, periodicamente, andava a riscuotere la 44 tangente. La Corte ha ritenuto provata la colpevolezza dei due imputati sulla base delle seguenti fonti di prova: 1) dichiarazioni accusatorie del ZO;
2) intercettazioni ambientali;
3) dichiarazioni della parte offesa IN che aveva affermato che: a) quanto al PO SC RE, aveva «riferito che i tre individui che lo avevano raggiunto presso la sua abitazione per dargli conto dell'impedimento che aveva determinato la sospensione dell'attività di riscossione, avevano espressamente riferito di essere stati "mandati da ON RE", per sollecitare i pagamenti»; b) quanto al GL, aveva fatto «riferimento ad una occasione in cui il SI, accompagnato da altra persona, lo aveva raggiunto rappresentandogli di essere incorso in una 150 situazione di difficoltà nella riscossione degli illeciti proventi di guisa che la vittima, che nell'occasione aveva trattenuto il denaro non prelevato, aveva rassicurato il SI nel senso che avrebbe nuovamente consegnato la somma concordata secondo le intese già assunte. Orbene, il teste IN ha riferito che, nella occasione testè descritta, aveva provveduto ad annotare il numero di targa dell'auto Citroen Ax di colore bianco a bordo della quale lo avevano raggiunto i due esattori, errando tuttavia - nella trascrizione del penultimo - numero. Secondo quanto riferito dal m.LO lovine all'udienza del 26 aprile 2007, la targa in questione era caratterizzata dai dati alfanumerici VAE09896 ed era in uso a GL VA>>. I ricorrenti, in questa sede, hanno dedotto le censure riassunte nella presente parte narrativa le quali, però vanno disattese per le ragioni di seguito indicate. Quanto al PO SC RE l'unica doglianza dedotta (§ 3.3. n° 3) secondo la quale la Corte lo aveva riconosciuto colpevole solo in virtù del ritenuto ruolo apicale che rivestiva all'interno dell'associazione, è smentita proprio dalle dichiarazioni della vittima che, quindi, riscontrano le dichiarazioni del ZO che sono state ulteriormente riscontrate dal contenuto di un'intercettazione ambientale (pag. 331). Non è vero che il nome del ricorrente era stato fatto «in quanto marito della signora SI che si era recata alla concessionaria Fiat di cui il IN era il titolare per l'acquisto di un'auto» (pag. 33 ricorso): in realtà, l'episodio in questione (sul quale la Corte fornisce un'ampia spiegazione a pag. 332-333) non ha nulla a che vedere con la dichiarazione con la quale il IN aveva parlato di "ON RE". Quanto al GL, la doglianza dedotta (§ 3.7. n° 3; pag. 3 memoria 15/06/2012), è di puro merito essendosi limitato ad offrire una spiegazione alternativa alla ricostruzione effettuata dalla Corte nel 151 # senso che, secondo la suddetta doglianza, la Corte avrebbe travisato i fatti in quanto il riscontro costituito dall'auto sarebbe errato perché la difesa dimostrò in giudizio che si trattasse di ben altra vettura di appartenenza di una donna, ed oggetto di altro accertamento da parte della stessa p.g. redigente l'informativa del GL». Sennonché, sul punto, va replicato che la rispondenza delle valutazioni probatorie può essere oggetto di analisi ai fini del riconoscimento del vizio del travisamento del fatto, vizio che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in quanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e); l'accertamento di detto vizio richiede pertanto la dimostrazione da parte del ricorrente della avvenuta rappresentazione al giudice di merito degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati valutati (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207945). Il giudizio di legittimità ha per oggetto l'accertamento della mancanza e della iLOgicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati della interpretazione delle prove costituenti i fondamenti della decisione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Nella concreta fattispecie l'assunto del ricorrente è non solo assertivamente diverso da quanto accertato in fatto da entrambi i giudici di merito, ma, comunque, resta smentito da tutto il compendio probatorio indicato dalla Corte che, unitariamente valutato, porta a ritenere che la decisione della Corte sia immune da ogni vizio motivazionale atteso che la prova a carico del ricorrente, è costituita da plurimi, gravi, precisi e concordanti indizi. 152 § 14.2. RS LO CE Il reato in questione (capo 14 r.g. n° 2/2006), è trattato dalla Corte a pag. 327 ss della sentenza impugnata. Gli imputati TT e NÒ sono stati riconosciuti colpevoli, per avere «avvalendosi della capacità di intimidazione derivante dalla loro appartenenza all'associazione mafiosa contestata al capo nr. "1", in concorso tra loro e con ignoti costretto l'imprenditore NE ZO a versare loro, con proprio ingiusto profitto e corrispondente danno della p.o., la somma di £. 80 milioni, costituenti il "pizzo" sulla esecuzione di lavori di imbrigliamento del torrente Mazzarà. Assumendo il TT EP il ruolo di mandante». La Corte ha ritenuto provata la responsabilità di entrambi gli imputati, : sulla base delle seguenti fonti di prova: 1) dichiarazioni del ZO;
2) dichiarazioni della parte offesa che riscontrano quelle del ZO;
3) dichiarazioni di RI EP che aveva riferito in ordine al ruolo di leadership assunto dal NÒ, in seno al gruppo criminale operante in RO, subito dopo il pentimento di esso RI;
4) dichiarazioni di NE IO che, nella sua qualità di contabile della società dell'NE, aveva confermato il giro di assegni con il NÒ; 5) conversazione intercettata tra ZO e ER. § 14.2.1. In questa sede il LO (cfr supra parte narrativa § 3.8. n° 3, nonché ricorso pag. 19 ss), ha dedotto la sua completa estraneità al fatto ribadendo, quindi, in toto, la linea difensiva tenuta in appeLO (cfr pag. 390 della sentenza). Al che deve replicarsi che la Corte (pag. 395 ss) ha smentito la tesi del ricorrente con una serie di argomenti fattuali e logici che, unitariamente valutati, fanno ritenere la motivazione congrua, logica ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali. レ 153 Il ricorrente, non ha dedotto alcun vizio motivazionale in quanto la censura si articola, in gran parte, nella trascrizione di brani delle dichiarazioni rese, nel corso dell'esame, dai vari protagonisti della vicenda, sulla base dei quali il ricorrente pretende di dimostrare la fondatezza della sua tesi: il che deve ritenersi inammissibile in considerazione dei limiti in cui il travisamento del fatto o della prova possono essere dedotte in sede di legittimità. La censura, quindi, va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di introdurre in questa sede, una nuova ed alternativa versione dei fatti, già esaminati e valutati da entrambi i giudici di merito con motivazione logica e, quindi, incensurabile. Del tutto inammissibile, infine, il tentativo del ricorrente di minimizzare l'incontro avuto con la vittima: quell'incontro, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ebbe un chiaro contenuto estorsivo come dimostrato anche dal contenuto della intercettazione ambientale captata subito dopo (cfr pag. 394 e 395 sentenza impugnata). Infine, il ricorrente, nella memoria 21/06/2012 (pag. 6), ha sostenuto l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628/3 n° 1 cod. pen. (più persone riunite), invocando la recente sentenza della SSUU del 29/03/2012 secondo la quale occorre la simultanea presenza sul luogo del reato di due o più persone. Orbene, la doglianza deve ritenersi infondata in punto di fatto atteso che, proprio dal brano delle dichiarazioni rese dall'NE nel corso del dibattimento, e trascritto nella suddetta memoria, si desume la configurabilità dell'aggravante: infatti, la vittima dell'estorsione, pur avendo affermato che aveva parlato con il solo TT, tuttavia precisò che, sebbene distanti, erano presenti anche il ZO ed il TT. La ratio dell'aggravante consiste nella maggiore forza d'intimidazione che s'ingenera nella vittima: ma, è chiaro che, per la 154 sua configurabilità, non occorre che tutti gli estorsori siano al cospetto della vittima, essendo sufficiente che questa ne colga la presenza sul posto: il che è quanto si è verificato nel caso di specie. § 14.2.2. Quanto al O', vale mutatis mutandis, quanto appena detto a proposito del ricorso del TT. Il ricorrente, infatti, in modo assolutamente apodittico ed assertorio (cfr parte narrativa § 3.6 n° 1 nonché pag.
1-2 ricorso;
cfr anche memoria 21/06/2012 con la quale l'imputato ha riaffermato la propria tesi difensiva), ignorando completamente l'ampia motivazione addotta dalla Corte (pag. 398 ss), si è semplicemente limitato a ribadire che, nel rapporto avuto con la parte offesa, non era ravvisabile alcuna ipotesi di estorsione dovendosi il tutto riportare nell'ambito di un rapporto economico di dare-avere. Al che deve replicarsi che la Corte, dopo aver preso in esame la suddetta tesi, l'ha smentita - alla stregua di precisi riscontri fattuali (in particolare le dichiarazioni della stessa parte offesa) - osservando che « la difficoltà economica in cui versava l'NE, che ha dato origine alla costituzione dei rapporti economici con il NÒ, lungi dal farla apparire avulsa dal contesto estorsivo per cui è processo, come si sostiene nei motivi di appeLO, ne ha invece agevolato la realizzazione o comunque la risoluzione». Quanto alle altre doglianze dedotte dal suddetto ricorrente, ne va ritenuta l'infondatezza per le ragioni di seguito indicate. § 14.2.2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN. per avere la Corte utilizzato le dichiarazioni di RI EP: trattandosi della stessa doglianza dedotta da PO SC OS, ne va dichiarata l'infondatezza alla stregua di quanto si è già detto (supra § 2.3.2.). § 14.2.2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 522 COD. PROC. PEN. : la censura, nei termini in cui è stata dedotta (si legga il ricorso a pag. 5) è assolutamente generica a fronte sia del fatto così come descritto nel 155 capo d'imputazione, sia della motivazione con la quale la Corte, ha, in punto di fatto, confutato e respinto la medesima doglianza (cfr pag. 404-405 sentenza). § 14.2.2.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 157 COD. PEN.: anche la suddetta doglianza è assolutamente generica in quanto non spiega il ricorrente, in considerazione della ritenuta sussistenza delle aggravanti ad effetto speciale, per quale motivo il reato sarebbe prescritto. Ugualmente del tutto generica va ritenuta la doglianza in ordine all'eccessivo trattamento sanzionatorio. § 14.3. TA RS AC TO Di tale reato (capo 8 n° 4/2005 r.g.) sono stati ritenuti responsabili ZO NT, GN LO, GN NZ e NI IO. La Corte tratta della vicenda a pag. 321 ss. In questa sede, ZO NT non ha proposto alcuna impugnazione;
l'impugnazione del NI, per quanto già detto (supra § 3.3.2.), va ritenuta inammissibile. 64 Restano da esaminare le posizioni dei fratelli GN. : La Corte ha ritenuta provata la loro responsabilità sulla base delle dichiarazioni del ZO che hanno trovato un riscontro non solo negli accertamenti di P.G. (che hanno confermato il narrato del ZO) e nelle dichiarazioni della parte offesa ma anche e soprattutto nel contenuto di due conversazioni intercettate in relazione alle quali scrive la Corte: «Oltremodo significative sono le conversazioni del 10 marzo 1997 ore 19,45, intercorsa tra ZO NT e GN LO e del 26 giugno 1997, intercorsa tra il primo e GN NZ, dalle quali emerge, nel primo caso, che i conversanti, puntualmente individuati dagli operanti, hanno assunto a chiare lettere la paternità dei fatti incendiari recentemente consumati in danno dell'impresa AC, mostrandosi allarmati per un possibile 156 arresto conseguente a dette condotte delittuose, e nel secondo caso la compartecipazione del ZO ai fatti di tentata estorsione commessi in danno dell'impresa AC, con ciò riscontrando in maniera quanto mai puntuale ed efficace il contenuto delle propalazioni del medesimo, tanto nella parte in cui lo stesso si autoaccusa dei fatti in questione, quanto nella parte in cui il collaborante attribuisce a LO GN, ed al germano ZO, il ruolo di mandanti dei medesimi delitti>>. A fronte di tale univoco, grave e concorde quadro probatorio, i ricorrenti hanno dedotto le doglianze illustrate in parte narrativa (GN LO § 3.12 n° 4; GN NZ § 3.13 n° 4) le quali si basano sostanzialmente sul fatto che le dichiarazioni del ZO non sarebbero state riscontrate ex art. 192/3 cod. proc. pen. Al che si deve replicare che la deduzione confligge apertamente con la motivazione addotta dalla Corte la quale ha riscontrato le puntualissime dichiarazioni del ZO non solo sotto il profilo fattuale ma anche logico («Il progressivo affermarsi in via autonoma del gruppo criminoso facente capo a NZ e LO GN rispetto alla più ampia consorteria mafiosa tortoriciana e la riconducibilità del contesto territoriale attinto dall'azione criminosa all'ambito di egemonia che faceva capo ai predetti germani (alla stregua di risultanze processuali che hanno costituito oggetto di ampia disamina nella parte della presente motivazione destinata alla trattazione del fenomeno associativo), convince dell'esclusiva paternità in capo agli stessi della tentata estorsione in esame, attraverso la fattiva partecipazione degli accoliti ZO e NI>>). I ricorsi, pertanto, sul punto, vanno ritenuti inammissibili essendo del tutto generici ed aspecifici. 157 § 14.4. RS ME Di tale reato (capo 30 n° 4/2005 r.g.) sono stati ritenuti responsabili ZO NT, GN LO e GN NZ. La Corte tratta della vicenda a pag. 357 ss. Poiché, in questa sede, ZO NT non ha proposto alcuna impugnazione, restano da esaminare solo le posizioni dei fratelli GN. La Corte ha ritenuta provata la loro responsabilità sulla base delle dichiarazioni del ZO che hanno trovato un riscontro nell'attività di accertamento svolta dai C.C. di TI, in una conversazione intercettata nonché nelle dichiarazioni della parte offesa. A fronte di tale univoco, grave e concorde quadro probatorio, i ricorrenti hanno dedotto le doglianze illustrate in parte narrativa (GN LO § 3.12 n° 4; GN NZ § 3.13 n° 4) le quali si basano sostanzialmente sul fatto che le dichiarazioni del ZO non sarebbero state riscontrate ex art. 192/3 cod. proc. pen. Al che deve replicarsi che la censura è del tutto generica ed aspecifica rispetto alla motivazione della Corte la quale, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, ha puntualmente riscontrato in modo oggettivo le precise dichiarazioni rese dal ZO. La Corte, infatti, dopo aver ricostruito la vicenda, conclude affermando che il narrato del ZO, il quale aveva affermato che aveva funto da intermediario e percettore della tangente, nel mentre i fratelli GN erano i «mandanti e destinatari ultimi dei proventi illeciti derivanti dall'attività estorsiva effettuata nell'estate del 1996 ai danni del AN in ordine alle giostre di Gioiosa Marea, è riscontrato dalla deposizione deLO stesso AN laddove riferisce che il ZO, nel farsi latore delle richieste di danaro riferibili alla fattispecie in esame, lo ha avvertito di essere stato mandato dai fratelli GN di BA, NZ e LO. Peraltro- 158 -come si è già messo in evidenza la circostanza che GN NZ fosse il destinatario del pizzo derivante dalle giostre si evince anche dal tenore della più volte richiamata conversazione oggetto di captazione del 6 marzo 1997>>. I ricorsi, pertanto, sul punto, vanno ritenuti inammissibili. § 15. OMICIDI IN CONCORSO § 15.1. DI PP CE UR Di tale reato sono stati ritenuti responsabili PO SC OS, GN LO e GN NZ. La Corte tratta della vicenda a pag. 432 ss. ed indica a carico degli imputati le fonti di prova di seguito indicate. Gli imputati hanno dedotto le doglianze illustrate e riassunte nella presente parte narrativa: PO SC RE al § 3.2. n° 4 (ricorso pag. 19 ss); GN EL al § 3.12 n° 5 (ricorso pag. 14 ss); GN ZO al § 3.13 n° 3 (ricorso pag. 10 ss). § 15.1.1. IL FATTO: In data 6 febbraio 1994, intorno alle ore 0,10, 4h LO ZO IO, inteso IO, mentre usciva dal ristorante "Il IO" ubicato in S. Angelo di RO, veniva attinto mortalmente da diversi colpi di pistola, esplosi da due individui che si dileguavano subito dopo. Presente, sul posto, era casualmente l'ispettore di Polizia OR che, immediatamente, telefonava, alle ore 0,20 in caserma ordinando all'assistente di Polizia, La Bella, di istituire un posto di blocco al bivio tra Ucria e Floresta, in quanto trattavasi di un crocevia che obbligatoriamente avrebbe dovuto percorrere chi avesse inteso raggiungere Tortorici dalla parte montana, ovvero dalla località in cui era ubicato il ristorante il IO. Intorno alle ore 0,50, poco prima che giungesse al predetto incrocio, venne fermata un'auto Fiat Uno a bordo della quale si trovavano A 159 PO SC OS e HE BE i quali vennero condotti in caserma. Il PO, sentito, nell'occasione, ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., forni un alibi che, a seguito di controlli, si rivelò falso. La stessa notte, agenti di P.G. si recarono presso le abitazioni dei GN ma non li trovarono. Il giorno successivo, GN LO fu rinvenuto mentre era intento al pascolo del suo gregge ma, appena vide avvicinarsi i militari Arcodia e GuLO, incaricati delle ricerche, si dette ad una precipitosa fuga del tutto inusuale per uno come lui abituato a controlli ai quali si era sempre sottoposto senza opporre alcuna resistenza (pag. 478 sentenza). § 15.1.2. IL MOVENTE: la Corte (pag. 464) ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che «le deposizioni rese in dibattimento dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine che, da data antecedente l'omicidio, prestavano attenzione agli equilibri criminali vigenti nel territorio in cui viveva ed operava LO IO, (deposizioni riportate nella sentenza appellata cui si fa espresso riferimento) convergono pienamente con l'apporto processuale reso dai collaboratori di giustizia, secondo cui l'eliminazione deLO LO fu preceduta da dissidi all'interno del gruppo criminale PO SC verso il quale il primo era transitato una volta disgregatosi il clan FA. In tale senso, depone anche la deposizione del teste NA - sia pure alla stregua di un apporto istruttorio connotato da minore incisività e con le riserve sopra evidenziate - sulla - parziale utilizzazione delle sue dichiarazioni circoscritta a quanto narrato in dibattimento a seguito delle contestazioni ex art. 500 c.p.p.». Sul punto, la motivazione della Corte è amplissima e si basa su un profluvio di argomenti e riscontri molteplici costituiti: a) dalle dichiarazioni rese dai funzionari di P.s. che hanno condotto le 160 indagini: dott. Fusco, dott. LO, dott.ssa Fazio sugli equilibri dei gruppi mafiosi operanti sul territorio e sui contrasti esistenti tra la vittima ed il gruppo dei PO SC in relazione all'autonoma gestione dell'attività illecita svolta dalla stessa in dispregio delle aspettative del gruppo tortoriciano ed alla strategia volta all'eliminazione di coloro che erano rimasti legati al clan FA oramai in declino»; b) «dichiarazioni rese dal teste NA DO a conferma delle dichiarazioni rese dagli appartenenti alle forze di polizia e dai collaboratori di giustizia sull'attività svolta daLO LO e sulla strategia del gruppo tortoriciano con particolare riguardo alla contrapposizione tra PO SC OS e più in generale il clan familiare tortoriciano e la vittima dell'omicidio per cui è processo tanto che la medesima l'aveva percepita nei mesi antecedenti la sua eliminazione, anche per l'avvertimento costituito dall'incendio dell'auto deLO stesso NA indirettamente rivolto aLO LO a cagione dei legami che lo univano al danneggiato e valutazione della testimonianza non del tutto genuina da parte della Corte di IS>>; c) dichiarazioni autonome e coincidenti rese da ZO NT, RI EP e SC PO IO. In questa sede, tutti e tre i ricorrenti, chi per un verso chi per un altro (PO SC RE a pag. 40 ss del ricorso;
GN EL a pag. 14 ss del ricorso;
GN ZO a pag. 12 ss del ricorso), hanno sostenuto che, in realtà, l'istruttoria dibattimentale non era riuscita ad appurare quale fosse stato il movente atteso che le dichiarazioni rese dai collaboratori erano contraddittorie. In realtà, non vi è alcuna contraddizione. Il ricorrente GN ZO, ad es., si è ingegnato ad illustrare, anche graficamente, le diverse versioni che sarebbero state rese in ordine al movente (cfr pag. 13 - 14 del ricorso), ma, appena le si leggano con attenzione, ci si avvede che tutte le (pretese differenti) 161 versioni sono unite da un unico collante ossia il forte contrasto che si era creato fra lo LO ed il gruppo facente capo ai PO SC, contrasti che sono stati evidenziati al dibattimento anche dai testi dott. Fusco, dott. LO e dott.ssa Fazio che, indagando, anche prima dell'omicidio, sugli equilibri dei gruppi mafiosi operanti sul territorio, avevano accertato che si era creato un contrasto tra la vittima ed il gruppo dei PO SC. Non solo, ma che il suddetto contrasto era giunto ormai ad un punto di non ritorno, lo si desume dalle convergenti ed autonome dichiarazioni rese dal RI e dal NA i quali hanno dichiarato che lo LO temeva per la sua vita, timore confermato dal teste LO. QueLO, quindi, che emerge dalla lettura unitaria di tutte le suddette dichiarazioni è che l'omicidio deLO LO non poteva che essere voluto dal gruppo PO SC perché solo questi aveva interesse ad eliminarlo: nessun altro movente, che non fosse riconducibile ai PO SC, è, quindi, emerso nel corso del lih dibattimento (né è stato prospettato dagli imputati), sicchè è del tutto irrilevante che siano stati evidenziati dai testi diversi motivi per cui lo LO era diventato, per i PO, un nemico da eliminare. I diversi motivi di contrasto, infatti, essendo riconducibili tutti aLO stesso gruppo che aveva interesse ad eliminarlo, si sommano e non si elidono, rafforzando e non certo indebolendo la conclusione alla quale sono giunti entrambi i giudici di merito che, non a caso, non hanno minimizzato le varie dichiarazioni rese dai collaboratori e dai testi, avendo affermato che nessuna delle spiegazioni fornite si poneva in conflitto con le altre, costituendo, al contrario, «una ulteriore chiave di lettura». In conclusione, quindi, quanto al movente, la sentenza impugnata non presenta alcun vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità. 1 162 Il PO SC, poi, ha cercato di minare la conclusione alla quale è pervenuta la Corte in ordine al movente, non solo sotto il profilo della pretesa contraddittorietà ed iLOgicità della motivazione 1 (che, però, per quanto appena detto, deve ritenersi insussistente) ma anche sotto il profilo processuale deducendo eccezioni tese a rendere inutilizzabili le dichiarazioni di NA DO (illustrata in parte narrativa § 3.2 n° 4.1.) e dell'isp. LO (illustrata in parte narrativa § 3.2 n° 4.4.). Con la prima deduzione (pag. 19 ss del ricorso), il ricorrente ha sostenuto che la Corte avrebbe utilizzato, quali riscontri individualizzanti alle dichiarazioni rese da NA DO, le contestazioni fatte dal P.M. in sede di esame dei testimoni, laddove le medesime avrebbero potuto essere valutate solo ai fini della credibilità del teste. La doglianza è manifestamente infondata. Infatti, fermo restando che il principio di diritto invocato dal ricorrente è corretto, la Corte (dopo aver riportato per esteso una parte della motivazione addotta dal primo giudice) ha disatteso la suddetta censura proprio in punto di fatto (cfr pag. 440 ss della sentenza), rilevando che «[...] contrariamente a quanto affermato nei motivi di appeLO, non si ricava affatto che la Corte di IS ha inteso, attraverso le contestazioni ex art. 500 c.p.p., recepire ed utilizzare le precedenti difformi dichiarazioni rese dal NA [...] Per altro verso la Corte ha legittimamente espresso riserve su quella parte del narrato dibattimentale palesamente reticente 0 omertoso posto in correlazione a quanto in precedenza sostenuto al solo fine di neutralizzare quelle affermazioni frutto di evidenti deformazioni della verità che avrebbero potuto inquinare il processo valutativo dell'intera prova dichiarativa». 163 Tale conclusione è del tutto in linea con il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado dove a pag. 858 ss è riportata ed analizzata la testimonianza resa al dibattimento dal suddetto teste e dalla quale non si evince affatto quanto dedotto dal ricorrente atteso che la Corte ha cura di precisare, di volta in volta, il contenuto delle dichiarazioni rese al dibattimento, quelle reticenti e quelle rese a seguito delle contestazioni del P.m.: dal testo della suddetta motivazione, come correttamente rilevato dalla Corte di IS di AppeLO, non si desume affatto che la Corte di primo grado abbia utilizzato le dichiarazioni rese in sede predibattimentali a seguito delle contestazioni del P.M.: al contrario, la Corte ha utilizzato solo quelle rese al dibattimento. Con la seconda deduzione, il ricorrente PO SC, ha cercato di minare la testimonianza del teste LO. La vicenda è la seguente: «il LO ha riferito all'udienza del 2 febbraio 2007 di alcune confidenze ricevute daLO LO in occasione di un incontro casuale avvenuto presso il bar "La lih Capannina" di Gliaca di Piraino qualche giorno prima della sua eliminazione aLOrchè facendo ingresso in detto esercizio il funzionario ebbe a notare che, alla vista di GN NZ, lo LO, che si era introdotto nel locale dopo l'arrivo del LO, era letteralmente sbiancato in volto, manifestando la propria apprensione per quell'occasionale incontro. In detta occasione lo LO appositamente sollecitato suLO stato di preoccupazione mostrato in detta circostanza, aveva riferito al teste, secondo quanto da questi riferito in dibattimento, in merito ai contrasti che erano insorti nell'ambito del gruppo di appartenenza rinviando ad un successivo incontro il riferimento ad altre confidenze»: pag. 446 sentenza impugnata. M 164 Ora, secondo il ricorrente, di tale testimonianza non si sarebbe potuto tenere conto in quanto contrastante con le disposizioni di cui agli artt. 203 - 195 e 191 cod. proc. pen. (cfr pag. 36 ss del ricorso). La doglianza, nei termini in cui è stata dedotta, è fuorviante. Come risulta dalla sentenza impugnata, l'incontro fra il LO e lo LO (pochi giorni prima che questi venisse ucciso) fu del tutto casuale. La dichiarazione testimoniale resa dal LO, si compone, poi, di due parti: una prima in cui il teste si limitò a riferire un fatto accertato in prima persona de visu: lo LO che, dopo aver visto GN ZO, era sbiancato in volto;
una seconda, in cui il teste riferi quanto lo LO gli aveva frettolosamente dichiarato alla sua domanda del motivo per cui era sbiancato in volto: contrasti che erano insorti nell'ambito del gruppo di appartenenza. Ora, è del tutto evidente che il LO riferì, come teste, di un fatto al quale aveva, casualmente assistito come un quisque de populo e non certo come un agente di P.G. nell'ambito di un procedimento penale al quale era preposto. Se si tiene bene a mente tale presupposto di fatto, aLOra è del tutto evidente l'infondatezza della doglianza sia in ordine al fatto materiale che il teste ebbe modo di vedere (LO che sbianca alla vista di GN NZ) sia in ordine alle poche parole che di sfuggita gli riferì lo LO, parole che di certo il LO non aveva alcuna necessità né obbligo di verbalizzare ex art. 195/4 cod. proc. pen. (anche a seguito della pronuncia n° 305/2008 di incostituzionalità), proprio perché si trattò di una frase riferita daLO LO di sfuggita e a seguito di un incontro avvenuto del tutto casualmente. In altri termini, non è ipotizzabile ritenere il LO, in quelle determinate situazioni di tempo e di luogo, un agente di p.g. che stesse investigando e, quindi, avesse il dovere di verbalizzare le dichiarazioni deLO LO: in quel 165 momento, il LO era un semplice cittadino che si trovò ad osservare, casualmente, una scena che, solo ex post, assunse una certa rilevanza nella ricostruzione complessiva dei fatti. Deve quindi applicarsi l'art. 195/4 seconda parte cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che negli altri casi»> [e cioè nei casi diversi da quelli in cui agli ufficiali e agenti di p.g. è fatto divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357/2 lett. a) e b) cod. proc. pen.], l'ufficiale e l'agente di p.g. diventano testi normali dovendosi applicare le disposizioni dei precedenti commi 1-2-3- cod. proc. pen. e, quindi, l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato essendo diventata impossibile, per morte, l'esame della persona che aveva reso le dichiarazioni riferite dal teste: sul punto cfr SSUU 36747/2003, Torcasio. § 15.1.3. LA PRESENZA DEGLI IMPUTATI SUL LUOGO DEL DELITTO: risulta dall'impugnata sentenza (pag. 465 ss e pag. 862 ss della sentenza di primo grado) che la sera del delitto, erano casualmente presenti, nel locale “il IO", al di fuori dell'ambito di servizio, il m.LO Lo VO e l'ispettore di Polizia OR ZO. Entrambi, in modo 44 concorde ed univoco, hanno dichiarato, come testi, che la sera dell'omicidio, nel suddetto locale, vi erano anche entrambi i fratelli GN che videro uscire dal locale poco prima che uscisse lo LO e, subito dopo, in rapida successione, udirono dei colpi di arma da fuoco: il OR, uscì immediatamente e vide due uomini che fuggivano verso monte nelle campagne circostanti». I suddetti testi riferirono anche che i f.lli GN, durante tutto il tempo che stettero nel locale, non parteciparono ad alcuna particolare attività ludica ma si limitarono ad osservare le coppie che danzavano: GN NZ era rimasto taciturno e, in particolare, non aveva avuto contatti neppure con il frateLO GN LO». 166 In questa sede, entrambi i ricorrenti, hanno cercato di confutare la suddetta motivazione sostenendo che le testimonianze non sarebbero attendibili o precise anche perché smentite dalle dichiarazioni rese dai testi LL. Al che va replicato che i ricorrenti, in modo surrettizio, tentano di introdurre, in modo inammissibile, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione accurata, logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva degli imputati. Pertanto, non avendo i ricorrenti evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, mero merito, va dichiarata inammissibile. In particolare, quanto alla pretesa contraddizione fra le dichiarazioni rese dai testi Lo VO e OR e quelle rese dai testi LL è sufficiente il rinvio alla lettura delle pagine 470 ss della sentenza dove la Corte spiega, per filo e per segno senza alcuna contraddizione logica - le ragioni per le quali しら le dichiarazioni dei testi LL non erano idonee, in alcun modo, a smentire quanto affermato dai testi Lo VO e OR. Deve, quindi, darsi per certa la presenza di entrambi i f.lli GN sul luogo e nell'esatto momento in cui il delitto venne perpetrato. Subito dopo l'allarme che l'ispettore OR dette, venne istituito un posto di blocco ed alle ore 0,50 (quindi dopo circa 35-40 minuti dall'omicidio) venne fermata una Fiat Uno con a bordo PO SC RE il quale venne sentito a sommarie informazioni. Da queLO che è dato capire dalla lettura congiunta delle due sentenze (pag. 442 ss sentenza di appeLO e pag. 877 ss sentenza di primo grado), all'udienza del 25/01/2007 venne sentito come teste il dott. Fusco, dirigente del Commissario di P.S. di Capo d'Orlando il 167 quale riferi che l'accertamento di p.g., secondo il quale il PO SC OS, nelle ore del tardo pomeriggio (ore 18,30) del giorno 5/2/1994 (quindi poche ore prima del delitto), si trovava in località San Giorgio di Gioiosa Marea, si era posto in contrasto insanabile con l'alibi che l'imputato aveva fornito nel corso delle suddette informazioni testimoniali e secondo le quali si trovava a Carlentini (e cioè a 197 Km di distanza da San Giorgio). Quindi, in sostanza, il falso alibi fornito dall'imputato, venne veicolato nel dibattimento attraverso la dichiarazione del dott. Fusco che riportò quanto dichiarato dall'imputato nel corso delle sommarie informazioni. Il ricorrente, in questa sede (pag. 27 ss del ricorso) ha censurato la decisione con la quale la Corte nel respingere l'eccezione di - inutilizzabilità della suddetta dichiarazione - ha sostenuto che le sommarie informazioni, benché assunte formalmente ex art. 350 cod. proc. pen., in realtà, dovevano ritenersi assunte ex art. 351 cod. proc. pen. in quanto, in quel momento «il PO SC è stato sentito come qualsiasi persona che in quel momento si fosse trovato li a transitare sulla strada che conduce a Tortorici e che fosse stato richiesto di indicare i motivi della presenza a quell'ora notturna ed in quel posto. Solo lo sviluppo successivo delle indagini ha consentito di attribuire la veste di indagato prima e di imputato poi all'odierno appellante» (pag. 443 sentenza). La doglianza, è fondata atteso che, anche a voler concordare con la Corte con la qualificazione giuridica che è stata data alle sommarie informazioni, la dichiarazione testimoniale del Fusco, non poteva, sul punto, essere ammessa, stante il divieto di cui all'art. 195/4 cod. proc. pen. D'altra parte se, come ipotizza, in via alternativa la Corte, le informazioni furono assunte ex art. 350/5 cod. proc. pen., aLOra, a 168 fortiori, non avrebbero potuto essere utilizzate ai sensi dell'art. 350/6 cod. proc. pen. Se, quindi, non si può far leva sul falso alibi indicato dal ricorrente, resta però come oggettivo elemento fattuale la circostanza - riferita dal teste IM, sovraintendente di P.S. presso il Commissariato di TI che l'imputato, alle ore 18,30 del 5/2/1994 si trovava in località prossima al locus commissi delicti nelle ore immediatamente antecedenti la relativa consumazione [… ] Più esattamente la stessa era parcheggiata in prossimità del luogo in cui stazionavano NI IO, HE BE e GN LO unitamente a tale LA Biagio di Tortorici e tale Scafili di SI e dopo un'attesa di circa 5-10 minuti, a bordo di un'Alfa 164 grigia, in uso ai germani GN, giunsero GN NZ e PO SC OS. Detta ultima testimonianza, oltre a confermare la disponibilità del mezzo in capo all'appellante vale a confermare - come sostiene fondatamente il giudice di primo grado - la sussistenza di rapporti di frequentazione tra PO SC 44 OS e gli imputati GN NZ e LO in un contesto temporale assai prossimo al fatto delittuoso in esame ed in epoca in cui agli investigatori era nota la sussistenza di contrasti tra il clan dei tortoriciani e LO ZO IO, già sodale del medesimo gruppo, come è dato evincere dalle deposizioni del teste IM e degli altri pubblici ufficiali acquisite nel giudizio di primo grado» (pag. 475 sentenza impugnata). Altro dato oggettivo che è emerso a seguito della svolta istruttoria è che il tempo occorrente per giungere dal locale Il IO (dove venne commesso il delitto) al bivio presso il quale il PO SC venne fermato, fu calcolato in circa 35 minuti: il che, secondo entrambi i giudici di merito, «consente di ritenere pienamente compatibile detto transito con la partecipazione del medesimo 169 all'esecuzione dell'agguato, addebitatagli dai collaboratori di giustizia». In ordine al cd. esperimento giudiziario, l'imputato ha dedotta la doglianza illustrata in parte narrativa (§ 3.2. n° 4.3.) ma la medesima, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata. L'accertamento compiuto dalla P.G., nell'ambito della sua autonomia ex artt. 55 - 348 cod. proc. pen., non è, innanzitutto, un esperimento giudiziario ex art. 218 cod. proc. pen., trattandosi, al contrario di un legittimo atto di indagine che ha avuto ingresso nel dibattimento attraverso la testimonianza dell'ispettore OR. La suddetta dichiarazione, va, quindi, valutata come una normale testimonianza e, quindi, alla fin fine, l'unica questione consiste neLO stabilire se sia o meno attendibile. Sul punto, entrambi i giudici di merito, hanno ritenuto di dare credito al suddetto accertamento, respingendo anche l'istanza di rinnovazione del dibattimento finalizzata ad effettuare un vero e proprio esperimento giudiziario (cfr pag. 474 sentenza impugnata). In い questa sede, il ricorrente (pag. 33 ss del ricorso) è tornato a ribadire le sue critiche, ma si tratta di critiche astratte perché, pur potendo l'imputato produrre un proprio alternativo accertamento con il quale confutare, sulla base di dati concreti, l'inattendibilità dell'accertamento compiuto dalla P.G., se n'è ben guardato. Sul punto va, infatti, osservato che, in un processo di parti, l'imputato non può limitarsi ad una difesa meramente passiva (consistente cioè nella semplice confutazione degli elementi di accusa, specie quando questi si basano su rilievi ed accertamenti tecnici) ma deve e può svolgere anche un ruolo attivo e cioè finalizzato ad acquisire prove o indizi a favore dell'imputato come è consentito dalle investigazioni difensive (art. 391 bis ss cod. proc. pen.). 170 گ ا : Il caso di specie, è proprio emblematico di quanto appena detto: infatti, l'imputato, che ben poteva confutare, sulla base di un autonomo accertamento, quanto affermato dal teste OR, si è limitato ad una mera difesa basata sulla violazione di un preteso diritto alla difesa, non avvedendosi che la dichiarazione del teste OR era una semplice testimonianza per confutare la quale sarebbe stato sufficiente opporgli dati oggettivi risultanti da un autonomo accertamento. Ciò, però, non è mai stato fatto, sicchè la decisione di entrambi i giudici di merito di dare credito alla dichiarazione del teste OR, non si presta ad alcuna censura proprio perché lo stesso imputato, al di là di eccepire dati astratti ed ipotetici, nulla ha saputo obiettare in concreto tanto da indurre i giudici di merito a disporre un esperimento giudiziale. La censura, pertanto, deve disattendersi. In conclusione, alla stregua della ricostruzione dei fatti effettuata da entrambi i giudici di merito in modo congruo, logico e, quindi,- 44 immune da ogni vizio motivazionale - deve ritenersi accerto che: 1) tutti e tre gli imputati furono visti insieme, alle ore 18,30 del 5/02/1994, in località San Giorgio di Gioiosa Marea, ossia in località prossima al locus commissi delicti, che sarebbe stato commesso poche ore dopo (alle ore 0,10 circa del 6/02/1994); 2) i fratelli GN, furono visti entrare e stazionare nel locale dove si trovava lo LO;
successivamente, uno dopo l'altro uscirono, poco prima che uscisse anche lo Ippolo ed i testi udirono, immediatamente dopo, colpi di pistola. L'ispettore OR, uscito dal locale ebbe il tempo di vedere due individui che, di corsa, si dileguavano nelle campagne circostanti;
3) PO SC OS venne fermato ad un posto di blocco alle ore 0,50, ossia in un orario compatibile con la partecipazione del medesimo all'esecuzione dell'agguato. 171 § 15.1.4. LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA: risulta dall'impugnata sentenza che quattro collaboratori di giustizia hanno attribuito l'omicidio agli imputati. La Corte, a pag. 461 della sentenza, scrive in proposito: «il ZO ha dichiarato che all'esecuzione dell'omicidio, avvenuto presso il ristorante "Il IO" dopo un paio di mesi rispetto alla riunione alla quale ha occasionalmente partecipato e nella quale ha appreso dalla viva voce dei protagonisti dei relativi intendimenti criminali, posto che i partecipanti parlavano a ruota libera, hanno partecipato i germani GN, PO SC OS, uno dei germani HE e, probabilmente una quinta persona che il collaboratore non è stato in grado di indicare. Il RI ha dichiarato che l'omicidio era stato commesso da GN LO e GL IO mentre GN ZO aveva agito da "palo" insieme ad un'altra persona della quale il collaboratore non ricordava il nome, che NI IO era alla guida del mezzo mediante il quale gli esecutori materiali dell'agguato avrebbero dovuto fuggire dopo il delitto mentre PO SC OS, armato di lupara, aveva il compito di 44 proteggere la fuga dei correi all'esterno del locale. Il PO SC IO ha riferito, per averlo appreso dal frateLO PO SC ZO, in occasione di un coLOquio carcerario, che vi aveva provveduto personalmente il suddetto con l'intervento dei germani GN e che l'uccisione era avvenuta all'uscita di una discoteca e che l'omicidio era stato consumato in coerenza con le intese assunte dagli esponenti più in vista della criminalità organizzata operante nella zona tirrenica nel corso di un incontro svoltosi in Catania di cui si è fatto più volte riferimento. Il FA ha sostanzialmente confermato il contenuto di detto ultimo narrato per avere appreso i particolari e gli autori dell'esecuzione in parola dal suindicato PO SC nell'ambito del circuito carcerario nel オ 172 quale entrambi erano ristretti ("secondo quanto aveva appreso da PO SC IO, l'esecuzione era stata curata da PO SC ZO, GN ZO, GN LO e da due rappresentanti della criminalità organizzata barceLOnese ")>>. La Corte ha, quindi, commentato: «Pertanto sia in riferimento al movente che in relazione agli autori dell'omicidio la valutazione probatoria sui singoli narrati fatta dal giudice di prime cure, che questa Corte ritiene di dovere condividere, si presenta in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione laddove si afferma che in tema di valutazione della prova i riscontri esterni alle chiamate in correità o in reità, provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192, 3° comma. c.p.p., possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia essere caratterizzati: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente da suggestioni o condizionamente che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. "convergenza del molteplice" deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona del'incolpato che le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Cass. Sez.2 sentenza n. 13473 del 4 marzo 2008). Alla luce di siffatto indirizzo le marginali discrasie, con riferimento ad altre persone che avrebbero partecipato all'agguato ed ai ruoli specificamente ricoperti da ciascuno dei partecipi, rilevabili comparando le distinte chiamate provenienti dai quattro collaboratori suindicati, lungi dal costituire un vulnus alla sostanziale univocità 173 3 dell'accusa rivolta agli odierni appellanti, come si vorrebbe sostenere nei motivi di appeLO, si giustificano ove si considerino i diversi punti di osservazione dai quali le chiamate provengono, lo stato (da libero o detenuto) in cui i singoli chiamanti si trovavano ed il ruolo da costoro ricoperto al momento della conoscenza della notizia». A fronte della suddetta motivazione, i ricorrenti hanno dedotto le doglianze illustrate in parte narrativa, con le quali, sostanzialmente, si sostiene, da una parte, l'irrilevanza delle suddette dichiarazioni . perché de relato e, dall'altra, l'inattendibilità dei collaboratori. La doglianza è infondata. Quanto all'attendibilità dei collaboratori, il giudizio espresso dalla Corte sui medesimi è amplissimo, puntuale e condotto alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte, sicchè la censura deve ritenersi generica. Quanto alla pretesa irrilevanza, deve osservarsi quanto segue: è vero che nessuno dei collaboratori ha riferito fatti vissuti in prima persona, ma è anche vero che: 1 ZO ha dichiarato di essere stato presente, casualmente, ad un summit • tenutosi qualche mese prima dell'omicidio - al quale partecipavano sia i f.lli GN che il PO SC OS e di avere ascoltato i medesimi che parlavano «a ruota libera» dell'omicidio in programmazione deLO Toppolo;
RI, ha riferito di aver appreso delle modalità dell'omicidio daLO stesso PO SC OS (cfr pag. 454 sentenza); PO SC IO ha riferito di avere appreso le modalità dell'omicidio dal frateLO PO SC ZO;
FA ha riferito di aver appreso dell'omicidio daLO stesso PO SC IO. 174 Ora, se è vero che i suddetti collaboratori hanno dichiarato fatti appresi de relato, è anche vero che le suddette dichiarazioni si caratterizzano non solo per essere indipendenti l'una dall'altra (tranne quella del FA) in quanto diversa è la fonte primaria, ma anche per essere straordinariamente specifiche e convergenti sia in ordine agli autori del delitto che al movente, realizzando, quindi, la : cd. convergenza del molteplice. Va, poi anche rilevato che le suddette dichiarazioni hanno trovato un ampio riscontro negli accertamenti fattuali di cui si è dato conto, accertamenti che, come risulta dalla sentenza impugnata, hanno appurato la presenza di tutti e tre imputati sul luogo e nell'ora del delitto. Quanto, infine, alla doglianza dedotta dal PO, secondo la quale la Corte non avrebbe tenuto conto degli elementi a lui favorevoli, è sufficiente il rinvio alla lettura delle pagg. 474 ss della sentenza, in cui la Corte spiega, in modo coerente con gli evidenziati elementi di natura fattuale e logica, le ragioni per le quali i pretesi elementi favorevoli, erano del tutto irrilevanti e, quindi, non potevano in alcun modo giovare alla tesi difensiva dell'imputato. Pertanto, la conclusione alla quale entrambi i giudici di merito sono giunti in ordine alla responsabilità di tutti e tre gli imputati per l'omicidio di LO, non si presta ad alcuna censura atteso che il compendio probatorio va ritenuto univoco basandosi su una molteplicità di indizi gravi, precisi e concordanti. § 15.2. DI GU Di tale reato la Corte (pag. 480 ss della sentenza impugnata), ha ritenuto responsabili AR SE NT e GN LO alla stregua delle risultanze probatorie di seguito indicate. 175 1. § 15.2.1. IL FATTO: in data 29 settembre 1996, intorno alle ore 19.00, all'interno di un'autovettura Fiat coupè, che si trovava accostata lungo la carreggiata stradale, veniva rinvenuto, in località NT Marta di Sant'Angelo di RO, il cadavere di AR EP che si presentava accasciato sul sedile lato guida e recava il volto sfigurato. Due giorni dopo, in contrada Rinazzo di Ucria, a poca distanza dal luogo dell'omicidio, fu rinvenuta abbandonata una Fiat Uno, precedentemente rubata, che presentava chiazze di sangue e frammenti di materia organica (materia cerebrale) sulla carrozzeria esterna (parafango anteriore e portiera anteriore sinistra): i suddetti reperti furono prelevati ed analizzati. Nel corso dell'ispezione, sul vetro della portiera anteriore del lato sinistro, fu rilevata anche un'impronta papillare. A seguito degli accertamenti eseguiti, si appurò che: a) i reperti di materia organica erano riconducibili alla vittima;
b) l'impronta papillare, invece, era attribuibile al AR essendo risultata coincidente in sedici punti con quella del dito medio della mano destra del suddetto imputato, previa comparazione della predetta impronta con quelle ricavabili da un certo numero di cartellini segnaletici di soggetti sospettati del delitto, trasmessi dal Comando Territoriale all'Ufficio di appartenenza del R.i.s. di Messina. Il AR, durante le indagini, si rifiutò di sottoporsi sia all'esame del DNA che ai rilievi dattiloscopici. Il medico legale (dott. Giulio Cardia) chiarì che alla vittima, attinta da colpi di lupara alla testa, era scoppiato l'encefalo, sicchè il sangue e la materia cerebrale, schizzati con violenza, si erano sparsi, oltre che all'interno dell'abitacolo dell'auto dove il AR si trovava, anche all'esterno andando a finire sull'auto usata dagli assassini. A 176 § 15.2.2. IL MOVENTE: la Corte, sulla base delle dichiarazioni rese da ZO NT riscontrate da numerosi testi (m.LO CA, Isp. Caraolo, m.LO Munafò, PI EP e PI TI (congiunti della vittima), RI EP, intercettazione telefonica sull'utenza di CI LI, compagna e convivente del IN: pag. 484 ss sentenza), ha appurato che AR EP, IN IC (detto PI) ed altri, erano coinvolti in una grossa truffa ai danni dell'Inps consistente nel fatto che provvedevano a coLOcare falsamente braccianti agricoli previa la riscossione, da parte dei beneficiari, di una certa somma di denaro per ogni "cartellino” commisurato al numero di ore per il quale la falsa assunzione veniva assicurata. Tale lucrosa attività, fece gola ai f.lli GN che, a capo di un clan che spadroneggiava nella zona dove operava il AR, pretesero da costui una sorta di “pizzo", ossia la somma di dieci milioni delle vecchie lire: latore della richiesta era stato lo stesso RI. Sennonché, il AR si rifiutò di corrispondere la somma richiesta rispondendo, anzi, in maniera irriverente, che lui vantava ben altre protezioni e che non intendeva lih pagare alcunché. Secondo la Corte, «detta risposta in uno alle modalità offensive per il "prestigio” e “l'autorevolezza" di cui i fratelli GN godevano nel contesto territoriale ove operavano e che, come già detto, comprendeva anche i terreni di San Piero TI ove il AR possedeva i terreni agricoli in relazione ai quale esercitava la suindicata attività truffaldina, ha indotto i fratelli GN a deliberare l'eliminazione fisica del AR reo appunto di non aver voluto assecondare la richiesta fattagli pervenire>>. § 15.2.3. LA PARTECIPAZIONE MATERIALE AL DELITTO: secondo la Corte, la partecipazione materiale del AR al delitto era risultata provata dalla chiamata in reità del ZO riscontrata da un 177 inconfutabile elemento oggettivo costituito dal rinvenimento dell'impronta papillare riconducibile all'imputato. La partecipazione materiale al delitto di GN LO (conducente della Fiat Uno nel momento in cui fu perpetrato l'omicidio), si desumeva, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese da ZO NT il quale, oltre che indicare il movente del delitto, aveva dichiarato di avere «provveduto, su espressa richiesta da parte dei due fratelli GN (ZO e LO) che lo avevano convocato a BA, ad accompagnare ("fare da staffetta") NO AR perché questi potesse trasportare un fucile in territorio di Sant'Angelo di RO e che in detta circostanza, il AR si era trattenuto suoi luoghi in cui aveva trasportato il fucile ancorché l'omicidio non doveva essere consumato neLO stesso contesto temporale, ma dopo qualche tempo, in occasione di una festa padronale celebrata in S. Angelo di RO. In merito alla dinamica dell'omicidio il ZO aveva appreso - nell'immediatezza del fatto e successivamente durante un comune periodo di detenzione carceraria nel carcere di Messina - dalla viva voce di tutti i correi (il AR nell'occasione si era compiaciuto di essersi costituito un alibi), consistita nel fatto che mentre il AR si trovava alla guida della propria auto, NO AR lo aveva chiamato per nome e, quando la vittima si era rivolta verso di lui, aveva esploso dei colpi di fucile (modificato a cinque colpi e caricato a pallettoni) attingendone il viso e che a detta esecuzione aveva materialmente preso parte anche GN LO, nel ruolo di conducente dell'auto sulla quale aveva preso posto il killer NO AR (oltre tale "EL" che aveva fatto da staffetta e che, secondo il collaboratore, si identificherebbe in PO SC EL)»: pag. 481 sentenza. La Corte ha ritenuto che la suddetta dichiarazione fosse stata riscontrata da una serie di intercettazioni ambientali (pag. 483 178 sentenza) nonché dalle intercettazioni telefoniche fra IN e la sua convivente CI. In particolare, la Corte, relativamente alle intercettazioni del 15/11/1996 (tra la CI ed un cartomante) e del 17/11/1996 (tra IN e la CI) scrive: «La disamina di detta ultima conversazione, ove operata in uno al coLOquio del 15 novembre 1996 tra il chiaroveggente e la CI, nel corso della quale come si è visto · i GN vengono espressamente - menzionati quali autori dell'omicidio AR, rende evidente a giudizio della Corte di primo grado - che il IN e la CI, nel periodo immediatamente successivo all'omicidio, del tutto ignari dell'attività di intercettazione che veniva svolta nei loro confronti, si dicessero consci del fatto che la responsabilità dell'omicidio consumato ai danni del AR risiedesse nelle persone di criminali appartenenti alla famiglia GN di BA Elicona, facenti parte della congrega mafiosa tortoriciana». § 15.2.4. IL RICORSO AR: tutte le censure dedotte vanno ritenute infondate per le ragioni di seguito indicate. lih § 15.2.4.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 268/3 e 228 COD. PROC. PEN.: si tratta delle stesse doglianze dedotte da PO SC EL (parte narrativa § 3.1. n° 1; § 3. n° 3.3.): di conseguenza, vanno disattese alla stregua delle motivazioni addotte supra nella presente parte motiva ai §§ 1.3. e 1.4. § 15.2.4.2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 431-468-499-501 COD. PROC. PEN.: la doglianza (supra parte narrativa § 3.5. n° 2) deve ritenersi infondata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma 2, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. 179 pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive»: ex plurimis Cass. 5779/1998 Rv. 213311 - Cass. 24078/2004 Rv. 228590 - Cass. 38544/2008 Rv. 241022; Cass. 28/10/2010, Del Galdo. § 15.2.4.3. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE: la Corte (pag. 509) ha riassunto gli elementi a carico dell'imputato AR nei seguenti termini: «1) chiamata di correità (attendibile, circostanziata e priva di intenti calunniatori) da parte di ZO NT che coinvolge il AR nel compimento dell'attività preparatoria unitamente al dichiarante e nell'esecuzione materiale dell'omicidio del AR posta in essere con GN LO NT facendo uso di un fucile modificato a cinque colpi caricato a pallettoni;
2) riscontri esterni, ex art. 192, 3° c. c.p.p., costituiti dall'attività di captazione (in prevalenza dalle conversazioni intercorse in data 26 febbraio, 6 e 10 marzo 1997 sopra descritte); dagli esiti della prova testimoniale assunta in dibattimento, nella parte in cui hanno condotto ad accertare la presenza di impronte digitali relitte con ogni certezza all'imputato AR a bordo dell'auto Fiat Uno che venne rinvenuta 44 due giorni dopo il delitto, in località prossima all'abitazione del AR e che recava sulla carrozzeria tracce biologiche riconducibili, con pari certezza, alla vittima AR EP;
dall'esame biologico dei reperti di materia organica suddetti, curato dalla dott.ssa Montagna, che ha portato ad accertarne la riconducibilità alla vittima AR EP;
dall'esame del dott. Giulio Cardia che, avendo eseguito l'autopsia, ha riferito in merito all'arma usata, alla distanza degli spari, agli altri elementi medico- legali e balistici fra cui la circostanza che, a seguito deLO scoppio dell'encefalo, il sangue e la materia cerebrale che ne sono fuoriusciti, hanno attinto oltre che l'interno dell'abitacolo della propria auto 180 anche l'esterno del mezzo;
dall'esame (eseguito dal m.LO dei C.C. Feudale Foti) dell'impronta papillare riconducibile al dito medio della mano destra del AR, impressa sul vetro della portiera lato sinistro dell'auto rinvenuta dai militari appena due giorni dopo l'omicidio, che si trovava in prossimità della vittima al momento della sua eliminazione, in quanto attinto da materiale organico riconducibile alla persona del AR, ovvero proprio in prossimità dell'apertura dalla quale furono esplosi i colpi mortali, attribuita sulla base di sedici punti caratteristici alla persona del AR;
dal rifiuto ingiustificato dell'imputato di rilasciare, nel corso delle indagini, le proprie impronte ovvero di consentire al prelievo di materiale biologico utile per la comparazione del DNA, del quale hanno dato conto i testi isp. Indovina, quanto alle impronte digitali e dott.ssa Montagna, quanto al materiale biologico da utilizzare per la comparazione del DNA;
dall'appartenenza del AR al clan mafioso tortoriciano e dalla sua particolare contiguità ai germani GN di BA Elicona dalle conversazioni intercettate - sull'utenza telefonica di CI LI, compagna di IN 4 IC (cointeressato unitamente alla vittima nell'attività di coLOcamento di braccianti agricoli) in ordine alla appartenenza degli autori dell'omicidio alla congrega criminale tortoriciana ed al peculiare interesse nutrito dai GN alla eliminazione del AR, reo di non avere aderito alle richieste di denaro ricevute dal medesimo contesto delinquenziale;
dall'infondatezza dell'alibi offerto dal AR costituiti dagli esami dibattimentali dei testi AR NT, NN e LO CI effettuati su richiesta del difensore nel giudizio di primo grado>>. In questa sede, come risulta dalla censura riassunta in parte motiva (§ 3.5. n° 4; ricorso pag. 11 ss), il ricorrente sviluppa la critica alla sentenza su tre livelli: a) inattendibilità dichiarazioni del ZO;
b) 181 mancanza di riscontri individualizzanti alle suddette dichiarazioni;
c) movente incerto essendovi delle dichiarazioni che avevano evidenziato dei contrasti fra il ZO e lo stesso AR;
d) carenza di motivazione sull'alibi fornito dall'imputato. Tutte le doglianze sono infondate per le ragioni di seguito indicate. Attendibilità ZO: sul punto, la Corte, dopo aver preso in esame la medesima censura, l'ha disattesa in modo amplissimo, logico e coerente con gli evidenziati elementi fattuali: cfr pag. 481 – 501 ss. - Il ricorrente, in questa sede, incrociando le dichiarazioni del ZO con quelle di NT EZ (moglie della vittima) e di RA ZO, ha sostenuto che il ZO non sarebbe affatto credibile perché doveva ritenersi coinvolto in prima persona nell'omicidio non peraltro perché aveva effettuato, nei confronti della vittima, un tentativo di estorsione. Il movente, quindi, non era affatto sicuro atteso che «il sospetto che dietro la morte di AR vi fosse il IN e con lui il ZO in quanto sodali, lo hanno avuto tutti i testimoni>> (pag. 16 ricorso). In realtà, la Corte non ha né minimizzato né sottaciuto le 44 dichiarazioni della EZ e del RA. Infatti, a pag. 505 ss della sentenza, dopo aver riepilogato il contenuto delle suddette testimonianze, le raffronta con le dichiarazioni rese dal ZO (che non si è mai sottratto alle sue responsabilità ammettendo in sostanza di avere concorso nella richiesta dei dieci milioni che i fratelli GN hanno avanzato al AR tramite IN IC, detto "PI"») e, dopo un'ampia analisi delle medesime conclude, motivatamente, che né il ZO né tantomeno il IN (sebbene coinvolti nell'estorsione ai danni del AR), potevano ritenersi coinvolti nell'omicidio. Il ricorrente, in questa sede, non ha evidenziato alcun vizio motivazionale in quanto la censura, a ben vedere, è di puro merito 182 perché, in modo surrettizio, non fa altro che reiterare la tesi difensiva (già disattesa ampiamente dalla Corte) cercando, quindi, di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova ed alternativa versione dei fatti: il che, in considerazione dei notori limiti cui è soggetto il giudizio di Cassazione, deve ritenersi inammissibile. Con la memoria 15/06/2012, l'avv.to Gaito ha sostenuto, poi, che delle dichiarazioni del ZO non si sarebbe potuto tenere conto atteso che la fonte dalla quale il ZO aveva appreso i fatti (ossia daLO stesso AR) non poteva essere sentito come teste essendo uno degli imputati dell'omicidio: la Corte, pertanto, avrebbe violato sia l'art. 195 cod. proc. pen. che l'art. 6 ED. La censura è infondata. Infatti, le norme citate sono state invocate a sproposito in quanto, secondo il consolidato principio giurisprudenziale che qui si ritiene di dover ribadire, «non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen, la dichiarazione "de relato" dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati, in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori»: ex plurimis Cass. 16891/2010 Rv. 247555; Cass. 32834/2011 Rv. 250582; Cass. 32906/2007 Rv. 237117. | Riscontri: in ordine alla suddetta censura, non resta che rinviare alla lettura delle pagg. 483 ss e 511 ss (in cui la Corte illustra, in modo articolato e specifico, le intercettazioni) dove è spiegato, in modo ampio e coerente il motivo per cui quelle intercettazioni (in particolare quelle del 26/02/1997 6/03/1997 e 10/03/1997) - costituiscono un riscontro alle dichiarazioni del ZO e, quindi, del coinvolgimento del AR nell'omicidio. 183 Il ricorrente, in questa sede (pag. 20 ss del ricorso) sostiene che la Corte, da una parte, non avrebbe spiegato il motivo per cui quelle intercettazioni costituirebbero dei riscontri individualizzanti alla chiamata in reità del ZO, atteso che il AR, benché coinvolto nei dialoghi intercettati, non era mai stato accusato esplicitamente di alcunché e, dall'altra, rileva che «la sentenza impugnata, ricordando il contenuto delle sopra evocate intercettazioni ambientali, dà atto, in sostanza, che ogni loquens esprimeva per suo conto supposizioni, timori, idee personali» (pag. 11 memoria avv.to Gaito). La censura è fuorviante rispetto alla motivazione addotta dalla Corte la quale non ha mai sostenuto che in quelle intercettazioni il AR venisse indicato come uno dei killeri del AR: la Corte ha solo affermato che, dal tenore delle intercettazioni (quella fra ZO e ER nell'intercettazione del 26/02/1997; quella fra ZO e NI nell'intercettazione del 6/03/1997; quella fra ZO e GN LO nell'intercettazione del 10/03/1997) «si traggono elementi significativi ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del AR nella parte in cui i conversanti ne commentano l'arresto, dopo avere letto le notizie giornalistiche che ne davano conto e si mostrano preoccupati per il fatto che le indagini, attraverso quell'arresto, abbiano preso la piega giusta e non sono per nulla scandalizzati o stupiti per detta iniziativa giudiziaria, alla stregua di un atteggiamento certamente sintomatico della piena consapevolezza dagli stessi maturata in ordine al coinvolgimento del AR». Si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto logicamente motivato, non è censurabile in questa sede, tanto più che lo stesso ricorrente non evidenzia alcun vizio motivazionale limitandosi alle eccezioni di cui si detto, eccezioni però, di poco momento, perché la prova non è solo quella diretta ma anche quella che si può desumere 184 da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti: e, nella specie, la Corte indica ben tre intercettazioni fra diversi soggetti facenti parte tutti deLO stesso gruppo criminale i quali, tutti, in modo univoco e concorde, in pratica, parlando del AR, danno per scontato che costui avesse partecipato all'omicidio. L'alibi: la vicenda del falso alibi fornito al AR da tre testi compiacenti, è trattato dalla Corte a pag. 516 ss. in cui, con ampia motivazione, è spiegato il motivo per cui l'alibi era da ritenersi falso. Scrive la Corte: «Al riguardo questa Corte ritiene di dovere affermare che l'alibi offerto dal AR non è veritiero [...] oltre che per il rilievo dell'inconciliabilità tra il narrato dei tre testi a discarico con la certa presenza del AR sul luogo del delitto desumibile dal fatto di avere lasciato - il predetto - traccia indelebile del suo intervento costituita dall'impronta del dito medio della mano destra sulla portiera dell'auto utilizzata per eseguire l'omicidio, anche e soprattutto per quanto affermato dal ZO in relazione alla conferma della partecipazione dell'appellante, e più in generale della dinamica dell'omicidio, ricevuta daLO suddetto in occasione di un periodo di し comune carcerazione presso la C.C. di Messina, documentalmente riscontrato dagli inquirenti. Sul punto il ZO ha riferito che in detta occasione il AR, oltre che ammettere la sua diretta partecipazione al fatto, il ruolo ricoperto nella dinamica e l'uso di un fucile modificato a cinque colpi caricato a pallettoni, si è vantato del fatto di essere riuscito a costituirsi un alibi a proprio favore rappresentato dal fatto che tre persone avevano attestato che durante l'omicidio il AR si sarebbe trovato in loro compagnia a Tortorici. Detto dettaglio proveniente da persona che questa Corte ritiene pienamente credibile, per i motivi già ampiamente illustrati, consente di poter ipotizzare che l'alibi in questione sia frutto di una 185 costruzione artatamente messa in piedi dal AR per potere dimostrare l'estraneità al fatto criminoso contestatogli». La censura del ricorrente secondo la quale la motivazione sarebbe insufficiente perché non avrebbe analizzato le suddette dichiarazioni che il primo giudice, invece, aveva ritenuto attendibili, è, non solo del tutto apodittica ma anche non vera: sul punto si leggano le pagg. 960 ss della sentenza di primo grado, dove, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, è scritto a chiare lettere che l'alibi era falso. Dal che consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che «in tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di queLO non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art. 192 cod. proc. pen., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.">: Cass. 5060/2005 Cass. 11840/2004; Cass. - 21/02/2012, Russo. In conclusione, può affermarsi che la sentenza impugnata, in ordine alla responsabilità del AR, non offre il destro ad alcuna delle censure dedotte. Infatti, il quadro probatorio evidenziato dalla Corte è univoco, grave, preciso e concordante dovendosi rilevare che l'imputato, nel suo ricorso, ha completamente taciuto su due importanti elementi di accusa: 1) la presenza sul luogo del delitto come attestato dalle impronte digitali rilevate sul finestrino della Fiat Uno utilizzata per l'agguato: sul punto, va ribadito il costante principio di diritto enunciato da questa Corte secondo il quale l'indagine dattiloscopica che, avendo 186 accertato 16/17 punti caratteristici uguali (come nel caso di specie), deve ritenersi un accertamento dotato di piena efficacia probatoria (in terminis Cass. 24341/2005 riv 232213; Cass. 11/02/2012, Bonnici). Va anche osservato che, come rilevato dal primo giudice, l'imputato non ha offerto alcun argomento alternativo che giustificasse il contatto avuto con l'auto. Solo nella memoria dell'avv.to Gaito (pag. 14), in modo del tutto fugace e generico si parla di «un generico contatto del ricorrente con l'auto». 2) il rifiuto dell'imputato di sottoporsi al test del D.n.a.: risulta dall'impugnata sentenza (pag. 484), che, sulla Fiat Uno, furono rinvenute, fra l'altro, tracce di sangue che gli investigatori attribuirono al AR perché costui, al momento del fermo, avvenuto due giorni dopo l'omicidio, presentava delle ferite al dito medio ed al pollice della mano destra delle quali gli investigatori effettuarono regolari riproduzioni fotografiche. Il AR fu, a questo punto, invitato a sottoporsi all'esame comparativo del Dna, ma si rifiutò (la questione, oggi, è superata dall'introduzione, con la L. n° 85/2009, Ц dell'art. 224 bis cod. proc. pen. che consente il prelievo coattivo). Correttamente, quindi, entrambi i giudici di merito, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte, hanno desunto dal suddetto comportamento, un elemento di prova valutabile dal giudice a fini della ricostruzione del fatto, in qualità di riscontro individualizzante della chiamata in correità, anche perché l'imputato non aveva prospettato modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale, né aveva addotto giustificazioni esplicite e fondate (ex plurimis Cass. 44624/2004 Rv. 230245), tale non potendosi considerare la generica doglianza secondo la quale «da mere scelte di strategia difensiva, s'è tratto l'errato convincimento di un volontario e ingiustificato rifiuto 187 dell'imputato all'espletamento di atti istruttori» (pag. 16 memoria avv.to Gaito). § 15.2.5. IL RICORSO DI MIGNACCa calogero: la Corte ha evidenziato gli elementi probatori a carico del ricorrente a pag. 519 ss e li ha così sintetizzati: «a) chiamata di correità (attendibile, circostanziata e priva di intenti calunniatori) da parte di ZO NT che coinvolge i! GN LO nel compimento dell'attività preparatoria e nell'esecuzione materiale dell'omicidio del AR posta in essere unitamente a AR SE NT (con il ruolo di accompagnatore del killer AR guidando l'autovettura mediante la quale la vittima era stata raggiunta e freddata), in tema di causale dell'omicidio [...]; b)riscontri esterni, ex art. 192, 3° c.p.p., costituiti dall'esame reso dal collaboratore di giustizia RI EP [ndr: in ordine al movente] [....]; dalle conversazioni intercettate in data 26 febbraio e 10 marzo 1997 aventi per oggetto la circostanza di un interrogatorio cui era stato sottoposto il ZO proprio in relazione all'omicidio in discorso, da cui si trae il convincimento del ZO lik (manifestato all'interlocutore NI IO) secondo cui LO GN conoscesse con esattezza ogni dettaglio che aveva connotato l'azione criminosa e l'attività propedeutica alla stessa e la preoccupazione degli interlocutori che gli inquirenti erano sulla pista giusta;
dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal M.LO CA e dall'isp. LO [ndr: sul movente] [....]; dalle conversazioni telefoniche [ndr: intercettazioni del 15 e 17/11/1996 riportate a pag. 488 della sentenza] captate sull'utenza in uso a CI LI in cui gli autori del delitto vengono espressamente indicati in quei GN di BA Elicona, appartenenti al clan di Tortorici, che mercè l'apporto conoscitivo offerto da un chiaroveggente appositamente interpellato dalla CI vengono ritenuti dai conversanti responsabili anche delle minacce subite dal IN 188 nei giorni immediatamente successivi al delitto che lo indussero ad aLOntanarsi dal luogo di abituale residenza». In questa sede, il ricorrente ha dedotto la doglianza riassunta nella presente parte narrativa $ 3.12. n° 6 (ricorso pag. 19-21 ss) in cui, sostanzialmente, ha sostenuto che le dichiarazioni del ZO non sarebbero attendibili e che, comunque, le medesime erano rimaste prive di alcun riscontro anche perché le intercettazioni avevano, nei confronti del ricorrente, una valenza neutra. La doglianza, nei termini in cui è stata dedotta, complessivamente valutata, va ritenuta generica ed aspecifica rispetto all'ampia motivazione addotta dalla Corte. Infatti, la Corte, dopo aver illustrato le ragioni per le quali il ZO doveva ritenersi attendibile, ha riscontrato le suddette dichiarazioni nei seguenti fondamentali punti: a) il movente che, in modo univoco e convergente, tutti i testi escussi hanno ricondotto al fatto che fra il AR ed il clan dei GN si era creato un forte contrasto acuitosi dopo che il AR si era 44 rifiutato di sottostare alle pretese estorsive dei GN;
b) le modalità di esecuzione del delitto apprese dalla viva voce dei protagonisti dell'omicidio che se ne vantavano, sono state confermate dall'esame autoptico e da queLO balistico (cfr pag. 481 sentenza); c) le intercettazioni ambientali e telefoniche provenienti da diversi interlocutori i quali tutti, in modo univoco, indipendente e convergente attribuirono il delitto al GN. Il suddetto quadro probatorio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è affatto "desolante", ma è un compendio probatorio che, essendo formato da diversi e convergenti indizi, aventi tutti le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, deve ritenersi 189 ampiamente sufficiente a giustificare il giudizio di colpevolezza espresso da entrambi i giudici di merito. § 16. In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio - limitatamente all'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. nei confronti di PO SC EL, PO SC RE e RA NT perché l'azione penale non poteva essere proseguita ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. e - limitatamente al delitto di tentato omicidio in danno di D'CO - nei confronti di GN LO. Conseguentemente: quanto a PO SC EL, poiché la Corte (pag. 532 - della sentenza) gli ha inflitto, ex art. 72/2 cod. pen., la pena dell'ergastolo (per l'omicidio) oltre all'isolamento diurno per mesi cinque (per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.), la pena, dovendosi la sentenza annullare senza rinvio limitatamente all'art. 416 bis cod. pen., dev'essere rideterminata, nel solo ergastolo con esclusione dell'isolamento diurno;
quanto a PO SC RE, poiché la Corte (pag. 533 della sentenza) gli ha inflitto la pena di anni quattordici, mesi sei, ed € 2.400,00 di multa, di cui anni tre per l'art. 416 bis cod. pen., la pena - dovendosi la sentenza annullare senza rinvio limitatamente al solo art. 416 bis cod. pen. - dev'essere rideterminata in anni undici, mesi sei ed € 2.400,00 di multa;
quanto a RA NT, la pena inflittagli dalla Corte (per - il solo reato associativo) va interamente eliminata;
quanto al GN LO, poiché la Corte (pag. 548 della - sentenza) gli ha inflitto l'ergastolo con isolamento diurno, ex art. 72/2 cod. pen., per la durata di mesi tredici (senza determinare il periodo imputabile a ciascuno dei residui reati), 190 sebbene la sentenza impugnata si deve annullare senza rinvio per il tentato omicidio, poiché questa Corte non è nelle condizioni di rideterminare il periodo dell'isolamento diurno, il processo (fermo restando l'irrevocabilità della pena dell'ergastolo) va rinviato alla Corte d'IS d'appeLO di Reggio Calabria per la sola determinazione della durata dell'isolamento. Il ricorso di tutti i restanti imputati va rigettato con conseguente condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali. Infine, tutti i ricorrenti, invece, ad eccezione del RA NT, vanno condannati alla rifusione delle spese a favore delle parti civili AI (Federazione Antiracket LIna), CI AS NT, Associazione commercianti ed imprenditori brolesi e Comune di RO, liquidate complessivamente in €.4.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
PQM
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata: limitatamente all'imputazione di cui all'art. 416 bis per - PO SC EL, e PO SC RE perché l'azione penale non poteva essere proseguita ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., rigetta nel resto i ricorsi dei predetti e ridetermina la pena per PO SC EL nel solo ergastolo con esclusione dell'isolamento diurno e per PO SC RE in anni 11, mesi 6 di reclusione ed €.2.400,00 di multa;
limitatamente al delitto di tentato omicidio in danno di D'CO - nei confronti di GN LO, rigetta nel resto il ricorso del predetto e rinvia ad alla Corte d'IS d'appeLO di Reggio A 191 Calabria per la determinazione della durata dell'isolamento diurno, dichiarando irrevocabile la pena dell'ergastolo; nei confronti di RA NT - RIGETTA i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti diversi da quelli sopra indicati al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti i ricorrenti tranne RA NT alla rifusione delle spese a favore delle parti civili AI (Federazione Antiracket LIna), CI AS NT, Associazione commercianti ed imprenditori brolesi e Comune di RO, liquidate complessivamente in €.4.000,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA. Roma 04/07/2012 IL PRESIDENTE (Dott. Piercamille Davigo) IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Rago) DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 21 AGO 2012 L-CANCELLIERE Claudia Pianelli 192