Sentenza 5 ottobre 1994
Massime • 12
In tema di impugnazione, il mezzo del "telefax" non è ammissibile per il deposito in cancelleria dei motivi nuovi.
In tema di intercettazioni telefoniche, dal combinato disposto degli artt. 268, primo comma, cod. proc. pen., 89, primo comma e secondo comma, norme att., emerge non soltanto che la legge ha inteso attribuire rilevanza probatoria esclusivamente ai documenti fonici ed ai verbali delle operazioni di intercettazione, con eccettuazione di ogni altro mezzo (in particolare, la testimonianza di chi ha eseguito l'intercettazione), ma si chiarisse anche che i cosiddetti "brogliacci di ascolto" inseriti nel verbale hanno lo scopo di consentirne il controllo da parte della difesa al momento del deposito; con la conseguenza che l'omissione della trascrizione di cui all'art. 268, secondo comma, cod. proc. pen. non è causa di inutilizzabilità dell'intercettazione. Ulteriore conseguenza della rilevanza probatoria esclusiva del documento fonico, quanto al contenuto delle avvenute registrazioni e indipendentemente dal fatto della sommaria trascrizione delle medesime registrazioni nel verbale delle operazioni delle intercettazioni, è quella che la relazione di servizio - normalmente predisposta quale "brogliaccio" di ascolto ad opera del soggetto addetto all'ascolto stesso ed il cui contenuto, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. pen., deve, non a pena di inutilizzabilità, essere sommariamente trascritto nel verbale delle operazioni - assume efficacia unicamente a detto fine, sicché la sottoscrizione di essa relazione di servizio non costituisce momento di redazione del verbale delle operazioni, ma serve soltanto a far riconoscere a colui che deve predisporre il verbale che le relazioni di servizio attinenti alle varie fasi delle operazioni di intercettazione non vengono esattamente dai soggetti operatori, volta a volta addetti alle singole operazioni di ascolto, qualora, per l'impossibilità che il solo operatore adempia a tutte le operazioni nell'arco di durata della intercettazione, si renda inevitabile un avvicendamento tra i più addetti; nonché a ragguagliare il Pubblico ministero e i coordinatori dell'operazione di polizia circa lo stato delle indagini e la scelta di ogni attività investigativa susseguente a predisporre ed attuare secondo finalità meramente interne delle quali il verbale non deve dare atto. In definitiva, considerato che unico è il verbale previsto dall'art. 268, primo comma, cod. proc. pen., e che esso - quale documento attestante il complesso delle operazioni effettuate deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, è logico o coerente ricavare che alla redazione del verbale medesimo non debbono partecipare, quali sottoscrittori, anche tutti gli altri operatori alle fasi attuative, perché ciò la legge, non solo non richiede a pena di nullità, ma addirittura implicitamente esclude (art. 89, primo comma, norme att.), quando prescrive la semplice indicazione nel verbale delle "persone che hanno preso parte alle operazioni", con chiaro riferimento a tutti i soggetti, diversi dal Pubblico Ministero ovvero dall'Ufficiale di Polizia espressamente delegato alla titolarità della relativa indagine cui è stato possibile affidare il compimento delle distinte operazioni parziali svolte.
L'onere della motivazione del decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche, poiché la proroga deve avere ad oggetto la persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico del nesso di ricerca della prova, presenta aspetti di minore specificità e bene può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte, dato che di un provvedimento, reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante.
La conoscenza eventuale dell'esistenza di un'organizzazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti, dalla quale il soggetto si rifornisca non significa, altresì, partecipazione al sodalizio, quando il soggetto medesimo alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione non abbia, comunque, contribuito.
In tema di impugnazione i motivi nuovi non possono, a pena di inammissibilità, essere presentati nella cancelleria della pretura del luogo ove le parti private o i difensori si trovano, ma devono essere presentati nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L'incarico peritale che limiti ad una parte soltanto del contenuto delle intercettazioni telefoniche la relativa trascrizione non è affetto da alcuna nullità, sia perché la nullità non è prevista ne' può farsi discendere dalla previsione di cui all'art. 268, 7 comma, c.p.p., sia perché ciò che rileva ai fini del diritto di difesa è che nell'espletamento della trascrizione, siano osservate esatte forme di garanzia previste per la perizia, dato che in caso di perizia disposta in dibattimento, la facoltà di nomina di propri consulenti, nella speditezza del modo di cui all'art. 152 norme att. cod.proc.pen., consente all'imputato di svolgere osservazioni circa la rilevanza delle registrazioni non trascritte e di provvedere esso stesso, per il tramite di suo consulente, a far trascrivere quanto altro possa interessargli, potendo comunque estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico.
Considerata la natura permanente del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è censurabile l'affermazione di competenza "ratione loci" del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato associativo, quando nel territorio facente capo a tale giudice, secondo contestazione niente affatto strumentale, debba ritenersi intervenuto e perfezionato l'accordo di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti.
In relazione alla citazione di imputato in procedimento connesso, il richiamo alle norme sulla citazione dei testimoni viene operato, nell'art. 210, 2 comma, c.p.p., per il caso in cui la citazione della persona imputata in un procedimento connesso appare necessaria al giudice, che ha il potere-dovere di provvedervi, ma nei cui riguardi non può valere il termine di inammissibilità previsto dall'art. 468 c.p.p.. Ciò in quanto le dichiarazioni di persone imputate dello stesso o di reati connessi, nei confronti dei quali si procede separatamente, hanno natura di esame libero, con ibrida struttura connotata dalle caratteristiche di interrogatorio e di testimonianza, per cui non possono essere assoggettate alla disciplina della inammissibilità connessa alle preclusioni previste per la testimonianza dall'art. 468 c.p.p.
L'impiego del mezzo tecnico della registrazione fonografica, cui deve farsi ricorso tutte le volte in cui non si provvede in forma integrale con il mezzo stenotipico (Art. 134, comma, c.p.p.), si accompagna alla redazione del verbale in forma riassuntiva e, circa il contenuto di detto verbale, l'art. 139, 2 comma, c.p.p. stabilisce che in esso è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione, è disciplinato dal 3 comma dell'art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione. Di conseguenza, se del verbale in forma riassuntiva è parte integrante la riproduzione fonografica inserita nei modi di cui all'art. 139, 3 comma, c.p.p., il giudice, che del contenuto di essa si avvale secondo il criterio di prevalenza indicato dalla medesima norma, non incorre in alcuna irregolarità ne' utilizza atti inesistenti.
La trascrizione delle registrazioni, non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentazione, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operazione di secondo grado volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni. Donde l'ontologica insussistenza, in relazione alle trascrizioni, di un problema di utilizzazione, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate.
Le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili in dibattimento indipendentemente dalle relative trascrizioni poiché queste ultime non rientrano negli atti delle indagini preliminari ed integrano una mera attività materiale e riproduttiva del contenuto delle intercettazioni, soggette alla disciplina prevista dall'art. 268, 7 e 8 comma, c.p.p.. Tale utilizzabilità in sede dibattimentale è perciò possibile anche quando le trascrizioni non sono state inserite nel fascicolo per il dibattimento, perché non effettuate in sede di indagini preliminari ovvero eseguite fuori termine, essendo consentito al giudice di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni o di far trascrivere il contenuto delle intercettazioni acquisite agli atti per il tramite di un ausiliario designato "ad hoc".
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni l'obbligo di motivazione di cui all'art. 267 cod. proc. pen. non può dirsi correttamente adempiuto dal giudice col semplice richiamo alla motivazione della richiesta del pubblico Ministero; tutto ciò, peraltro, si verifica quando per motivazione "per relationem" si intenda la mancanza assoluta di motivazione in virtù dell'esclusivo richiamo o rinvio alla esposizione delle ragioni contenute in altro provvedimento, ma non anche qualora gli argomenti del diverso provvedimento vengono pedissequamente ovvero sinteticamente richiamati in modo da far emergere che essi siano stati criticamente valutati e recepiti, considerando anzitutto, che la esigenza di verifica della motivazione, in cui si realizza in concreto il diritto di difesa della parte privata, diviene attuale e, come tale, può esprimersi, soltanto a seguito dell'avvenuto deposito, di cui all'art. 268, quarto comma, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1994, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1994 |
Testo completo
-
4 Richiesta copia studio کرامر 8 dat Sig. MACRÍ per denuti 1064 7 2014. diritti 3 NUNNARill IL CANCELLIER
10.64 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
+
22 FEB. 2010 del 5.10.1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
☑I SEZIONE PENALE SENTENZA
,N. 1744 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Aldo Vessia Presidente Dott.
Francesco Trifone Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
-> N. 5942 194 Carmillo Filadoro 2.
Arturo Cortese 3. >>>
->>
Francesco Ippolito
->> BOTE SUPREM SSAZ 4. >>>
UFFK ha pronunciato la seguente Richiest
LL SENTENZA
20.000 sui ricorse proposta da VI NE, nato a [...] lil 17 giugno 1950; NO Rames, mato a
Catania il giorno 1° agosto 1160; MI you= LIRE 3000
CANCELLERIA gobardi, mato a Tone Ammuuziata il 27 gennaio 1958.
& VI VI, nato a [...] il
22 ottobre 1952; A8587241 avverso la sentenza della Corte di Appello di GN AS587745 deliberata in data 8 ottobre 1993; AS587742
*5587738
LIRE 3000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, CANCELLERIA
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
A. Spinosi Roma Mod. 82
AS587740
dokt. F. Trifone;
CORTE SURE CASSAZIONE
Udite, per la parte civile, l'avy, Richi studio DER MAGLIARD her dirit. good
20 MAG 1995 IL CANCELLERE Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dolt. Vincenzo Verderosa CORTE SUPRE DI CASSAZIONE
UFFIC PIE che ha concluso per il sigetto dei ricorsi;
studio Richiest GO dal Fagioli per diritt: 12/1000 44 47.
* 561-1995
IL CANCELLIERE
_ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO C E
Richiesta co studiol. dal Sig. PELLICCIOTTA, per dirit 24,000. il
IL GANGELLIERE ORIE Uditi i difensori avviti Brancalcom, ET,
OL, Martucci e LL, i qush' hanno con' MANAGO clause per l'accoglimento dei n'corsi. рва 12000
NOULLIERE
I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T IT R DI UFFICIO COPIE E868038
"Masciata copia studio of SIG. AMBROSOLI
L. 2000 per dirizi
'L CAR
num E868035
COCODAT CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-3- UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
B WA. dal Sig. Svolgimento del processo per diritti €
CR 2007
□ Con sentenza in data 8 ottobre 1992 il tribumas 112 IL CANCELLIERE
·le old GN condannava a plue ritenute di gin' stizia IL NE, NO ME, MI
DI e VI VI.
-
• IL ON remiva giudicato colpevole di avere CANCELLERIA
promosso a diretto una associations finalizzata alla commissione di più reati in materia di stufe facenz ti, con l'ausilio di UC IN', dedito all'uso di sostanze stupefacenti, excluse le contestate affra= CANCELLERIA
vanti del numero delle persone e dell'uso delle azmiz di avere detenuto eroina com principio attive del 71 per cento, di cui cedera Gramin 260 a RC
LO e altra quantità superiore a diem fram: unia PA LI ed AL IA;
di avere inviato, CANCELLERIA
Rimini, RC La PO a ricevere da ME partita da eroina, perché fosse a lui con' Sacca" UJAR
GN, non riuscendo nell'intento seguata per= a che il la PO arrivava taroli all'appuntaments; ANCI LERIA
di avere acquistato l'ingente quantità" di un chi mno d' eroine con princípio attivo del 54 per cento;
diрава concorso nell'offerta di cocaina effettuata da MI
DI a IA Quitadarmo.
□ NO ME veniva ginilicato colpevole di parteci= parione alla associatione e di concorso whil belove CORTE
Rich.
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-4-
well' acquisto dell'ingente quantità di eroina in ras gione di un chilogramme.
□ MI AR veniva ribena to responsabile di cessione continuata di sostanza stupefacente, in concorso identificata, a persone indicate dalcon persona wou
NE.
-
□ VI VI, infine, veniva ritenuto colpevole di cessione al NE del chile grameno di” busina,
- Sull'appello degli imputati, la Corte di Appello di
GN, con sentenza deliberata in data 8 ottobre
1993 okpositata il 22 ottobre 1993, confermava la sentenza di primo grado, dando alto che in separata sede era stata dichiarata la inammissibilità; pen intervenuta ninuncia, della impugnanisus del P.M. -
a la corte territoriale, sulla questions già proposta of findice della udienza preliminare ed a quello di primo prado circa la dedolta incompetenza per ter= ritorio del giudice boloquese, ribadiva il rigetto della ecsesione, considerando che il reato più grave tra quel: contestati era il delitto ex out. 74,3°c 4° comma,
d.P.R. M. 309 del 1990, per il quale era GN il luo= go ove l'associatione era sorta ovvero il luogo in cui, on censi dell'art. 9 c.p.p., pl ultimo era avve= лива илаparte della contolta di associazione finaliz= zata. L'autorità giudiziaria di GN, commuque, sa: -5-
rebbe stata competente "ratione loci", aggiungeva la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE carte, ancorché il delitto di maffiore gravità fosse UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio stato quello ex aut. ¥3 e 80, 2° comma, d.P.R. M. 309 del dal Sig. NUNNARL per diritti € 6.20
1990, pre il quale l'offerta dello stupefacente ha awe- 19.GIU 2002
IL CANCELLIERE uuta in GN.
-
• Sempre in rito, il giudice di secondo grado, cinca la avvenuta ubilizzazione del contenuto delle intercettazioni: telefoniche di conversazioni e comunicazioni, autorizzate dal Gulif. ad istanza del P.M. ai sensi dell'art. 267 c.p.
P., confermava che esse erano avvenute con decreti n' spettosi dei kusubforti e delle forme indicati dalla pre= deltanorma e che, in particolare, doveva ritenersi va = lisa la motivazione di alcuni decreti di proroga dell durata, ex art. 267, 3° comma, c.p.p., effettuata "per lationen" alla richiesta del P.M.; dava, poi, jer certo: che рови uso esclusivole relative operazioni si era fatto delle installationé fusso locali della procura della CANCELLERIA-
Repubblica; escludeva, inoltre, la excepita mullità dei 'verbali' d' intercettazione così come alcun milievoriteneva dovesse essen attribuito alla mancata trascrizione di
LIRE COCO tutte le telefonate registrate sui mastri.
-
CANCELLER
□ bisca la eccopita nullità" del decreto di citazione a giudizio, le corte eridemiava come non risultava
AF136120 violata alcuna ipotesi normativa di cui all'art. 429 c.parte, in quanto la defesa non era stata pri= -6-
vate della possibilità di conoscere il contenuto delle conversazioni telefoniche interceltate ne risultava che la chiusura della fase d'indagine ad opera del P.M. avesse privato la medesima difesa di usus fruire della proroga del termine di deposito, disko= HE
sta dal G.I.P.
-
o Sulle questioni prospettate in ordine al rispetto del le forme del giudizio di priemo grado, la coete bo= loguese osservava che il mero encore materiale, che aveva riguardato la richiesta due P.M. of sentire teste Luck GA, imputato di reats. in pro = cedimento fer reato comnesso e come tale facilmen' te niconoscibile, comportava la esclusione MAOM
dello stesso, in vietu dul generale príncípio della com: suvazione degl'effetti di un alto. Ne la dedotta inermissibilità ex art. 468,1° comma, c.p.p. degli esaun richiesti, per genericità di indications delle circostanze, poteva essere collegata, mella specie, alla espressioni usate per definiale ("sulle indagini svolte";
"Sui rapporticon VE i suoi amici"), poiché delte espressioni;
nel contesto delle importerioni, degli atti di indagini noti afli imputati, doll'sdinanza dh' custodia cautelare e del decreto che disponera il gintinio, - assumevano precisa specificità e consen: tivans, perciò, la piena esplicazione del diritto di zurm -7- difesa. Neppure poteva essere ravvisata, nel giudizio della corte, violazione dell'art. 430 c.p.p. mal fatto che il P.M. si fosse avvalso, nell'esame di Luck Guini, di risultanze emense da verbali di interrogatori dello stas: so, potendo l'organo dell'accusa trame notizie utili au= che da altri procedimenti, sempre che l'esame non tra= valichi i confini seguati dalla formulanione della impor= tazione, e dovendosi, comunque, n'ten pare che a rifumoto la eccezione diventava irrilevante, dato che i risultati: dell'altinta" integrativa non spiegavano alcun effetto sulla prova già acemisita con l'esame del GA e che per essi messuna istanza era stata prosfetta ta
#
dalla difesa, del cu mancato accoglimento ci si fosse potuto dolore.. is bella verbalizzazione in forma m'assuntiva la corte non sapeva navvisane ipotesi alcuna di nullità, tanto pain" che per essa mulla era stato escapito ai sensi del:
l'art. 182, 2° comma, c.p.p. is Nel mento, la carte territoriale, preliminarmente, riconfermava l'attendibilità delle dichiarazioni accusato: nie di LU GA in base ai riscontri oggettivi cinca provenienza dell'eroina da nuica foute;
la inter= la pretazione univoca dei testi della telefonate;
le confer= me indirette da parte del Colomban;
la disponibilità di denaro da parte del dichiarante;
la fiducia di cui lo stesso si ear avvalso per obtenere la sostanza stupefacenter;
i conz kalti shettissimi a la sua posizione ofs subordinato rispet to al NE;
l'accertata sua presenza in GN rel luogo dell' appuntamento;
l'avvenuta prenotazione in cilta” di due stanze in albergo.
• Più in particulus, quanto alle dichimazioni coinvolgenti VI VI in ordine al fatto allo stesso ascritto di traffico di ingente quantità” di eroina, nel riction: more in toto le angermentacion', definite puntuali, del tribunale, la corte d'appello, in specifico esame del Gravame sul punto, evidenziava come la dedotta contrad: dizione, tra il proposito evidenziato dall'imputato di mettersi a commerciare cocaina con il VE & la svolta successiva orientato all'acquisto e cessione di
'eroina, in realtà non era tule e che l'accusa era 4
resa verosimile dal tenore delle interceltazioni tele: foniche, nella certezza dell'identità dell'imputato com a nome VI, che in esse compariva.ребона la
-
• Quanto alla responsabilità del Longobandi, la prova dei fatti a lui addebitati veniva tratta non soltanto dalle dichiarazioni del GA, ma anche dal contenu to delle telefonate, il cuichi came-plessive tumore era nel senso preciso che la merce traktata non consistera in sigarette, ma in sostanza stupefacente. to Circa la sussistenza del reato associative, della partie = -9-
cipazione ad esso di VI NE, NO CO
| LU GA la carte territoriale non considhara elementi ostativi gli intressi in contrasto, le litie le tensioni interne al sodalizio, relativi alla ripon: tiziane degli utili ed alla entità di essi per ciascuno degli associati, volta che il tipo di attivita, svolta daph imputati, e le modalità di essa mostravano tutti i sintomi dell'organizzazione delinquenziale, milla quale il NE si avvaleva come minimo della costan' questi te collaborazione degli altri due, ben consapevoli di fare parte del sodalizio, sia pure in posizione subordi= uxta e con atteggiamento devoto di gregari.
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□ Osservava, anche, la corte che la valutazione del tribunale circa la quantità ingente di sostanza stu pefacente riferita a 540 grammi di' hoina pura, conispondente ad oltre cinquemila dosi per il consu? mo e la vendita, esa giustificata ed adeguata in rapporto al sensibile incremento dell'offerta di detta sostanza per la città di GN, ove l'eroinasu tale mercato fosse stata immessa, siccome esa logico supporre. -
□ Arverso la sentenza hanno proposto ricorso per cas: sazione tutti gli imputati.
□ IL NE e NO ME deducono i seguenti motivi comuni: -10-
1. ersonca applicazione delle norme gimistiche proces: suali cerca la determinatione del giudice competente pa territorio, che dovera essere indicato nel giudice milanese in relazione al più grave dei reati conte= stati (quello dh' cu' agh' out. 73 a 80, 2° comma, d.P.R. A309 del 1990), consumato Milano, ove era stataM consegnata la sostanza stupefacente;
2. mullita” dei “verbaḥ" delle intercettazioni telefoniche per violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (artt. 271, 1° comma, a 268, 1° e 2° comma, copipo) o, comunque, di mullità” (ont. 142 cpp in relazione all'art. 271 stesso codice), phames: Se sottoscrizione dei verbali medesimi mil caso della esecuzione delle operazion', esistendo agli atti un solo verbale di inizio e termine delle of frazion, re= oklo, peraltro, da soffetti diversi da quelli preposti alle operazion' medesime;
3. inutilizzabilità delle intercettazioni per violazio= me degli ult. 271, 1° comma, e 267, 1° comma c.p.p.,
Siccome disposte con deneti autorizzativi motivati
'per relationem" alla richiesta del P.M.; www.
4. mullità del deneto di citazione findizio e di bukti a gli atti successivi conseguenti per violazione dell'art.
-178 lett. c) in relazione all'art. 268, 4° 5° omma, spp., in quanto prima della scadenza deľ thuíus -11-
pronogato dal G.l.P. ad istanza della difesa, ai sensi one quanto comma dell'art. 268 c.p.p., il P.M. richie= deva e depositava la sua istanza di rinvio a gindi-
200, senza, perciò, che la difesa avesse potuto formulare le sue indicazioni;
-
5. inammissibilità selle testimonianze nonché del:
l'esame di persona imputata in procedimento com: violazione dell'out. 468, P comma, c.p.p., MISSO реа in relazione alla omessa indicazione delle circostan ze previste dalla norma medesima, non assolvendo all'obbligo predetto l'uso delle espressioni generiche usate ("sulle indagini svolte", "su" fatti di cansa" e consimili);
6. mancanza e manifesta illogicità della motiva= zione quanto all'affermata responsabilita¯ in ordis ne al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. M. 309 del 1990,
,
ple non avere il giudice di merito tenuto conto del fatto che, rispetto alla iniziale contestazione di ali langata partecipazione all'associazione, questa, a se= guito dell'assoluzione degli altri presunti complici, era stata ritenuta formata dal GA e da essi riconzenti in vintà di argomenti contraddittori, comi fusi ed insodd's facenti.
He solo ME, inoltre, lamenta il difetto d' mos tivazione in ordine alla determinazione della -12-
pena, per aver la carte rigettato la sua richiesta di nomisione pur nella inconosciuta marginaista temporaz le della condotta attribuitagli.
а ТЕ ЛО ГА;
a) nullità dei verbali delle intercettazioni telefoniche, per violazione dell'art. 268, 1° conuena, cipipa, secondo 10 la prostettazione giá del motivo sub 2. comune at Celo: me e al Romes, com l'ulteriore specificatione del pros filo relativo alla incapacità" alla redazione del vertale dell' ufficiale di p.s. delegato dal P.M.;
6) mullità dell'incarico peritale di trascivious selle parte sola intercettaniona, in quanto limitato ad una di esse;
c) mullità dell'esame di' LU GA, indicato dal
P.M. come teste, in violatione sull'art. 197c.p.p., col esaminato dal tribunale con le forme di cui all'art. 210 c.p.p.;
d) inesistenza del verbale di dibattimento utilizzato dal giudice di primo grado, il quale si è avvalso now della verbalizzazione effettuata dal suo ausiliano, or: gano a tanto deputato, ma della trascrizione della
•produzione fonografica;
e) violazione dell'art. 142 c.p.p. per avere il giudice del ments attribuito inedibilità alle dichiara nomi di LU GA in assenze of offective riscontri quanto -13-
allo spaccio di cocaina. -
Per il Longobandi è anche agli atti del processo memoria trasmessa alla cancelleria di questa inte can lo Suprema dall'avv. Montucci, suo difensore strumento telematico cd. telefax, contemente mo= tivi aggiunti in numero di due, relativi alla viola:
Robe di leffe per mancato riconoscimento delle alte= unanti generiche ed alla violazione dell'art. 192, 20 le 3° commana, c.p.p. cinca l'omessa indagine dell'atten's dibilità intrinseca ed estrinseca del ch'amante in.
coneità:
a IL VI, infine, denuncia:
a) travalicamento de parte del P.M. dei poteri ad esso attribuiti e mullità delle ordinanze del tríbuz male, che hanno consentito l'esame del col pentito senza il deposito degli atti di investigatione supple= tive, secondlo prospettarione in parte com me al motivo sub c) dell'imfufuazione del DI;
6) violazione dell'art. 192 cip.p quanto alla chia= mata in coneità del IN;
(c) violazione et nonca applicazione della leffe pend' le in rapporto alla affravante della ingente quan. tita della sostanza stupefacente;
:d) violazione degli ant. 62 his ~ 113 sif. per omesso rico = noscimento delle alternanti generiche. -14-
a Alla udienza odierna il P.G. Pa chiesto il rigetto dei morsi, per l'accoglimento dei quali è espressa istanze dei difenson avviti AN, ET,
OL, CC e LL.
Motivi della decisione
□ I incommenti NE e RA -minnevande la eccesis: A
proposta inmann al giudice per l'udienza prelimis mare e al zinchice di rimo grado ed oggetto dispe cifico motivo di gravane in affello- in sito la = mentano, innanitulto, la emoved applications delle mosea in tema di confetenza per non avere la conte boloque se declinato la propria competenza territoriale a favore del findice milanese, in quanto:
a) risultava non determinabile il luogo, uel quale si era costituita la contestata associatione ter delinquere finalizzata al commerci's ed alla diffusione o sostanze stupefacenti;
-
B) in oqui caso, reato più grave tra quelli contesta= ti doveva mikemensi il delito di cui afliantt. 73
€ 20, 2° comma, d. P.R. M. 309 del 1990;
-
3) mumque, data la impossibilità di determinanc luogo or consumazione del reato associativo, n' temuto d' maffine gravità", d'obbligo era il wife: nimento al reato qadatam ente meno quave ob' 309 del 1990,cival allá en 't. 73 e 20, 2° comma, d.P.R. વ M.
hum -15-
non essendovi alcuna ragione per abbandomare i cuiten interbetativi gia" utilizzati nel vigore della refressa disciplina dell'abrogate coolice del 1930.
--
può essere accolta, non essendo ава всепо в Алван messuna delle prostettazioni su cui essa fondata
è stata basata.
-a the particolare la corte territoriale, con accerta mento nam sindacabile in questa sede di legittimi ta;
ha ritenuto che il reato associativo, il più grave tha tutti quick contestati, ha avuto origine nel circondario di Bologue, città nella quale il CE dopo la scarcerazione continuamente si sfostava da Budrio e dove, presso un'agenzia di assicuraz nione, aveva contatti con tutte le persone indicate quali partecipi dell'associazione, sicché, data la ma= ture di reato permamente del delitto in questione, non è censumabile l'affermazione di competenza
"nationa loci" del gindice boloquese, quale sindice dre luogo in cui ha anto origin Pa consummations del reato associativo, giarchi nel territorio del suddetto circondario, secondo contestatione niente ef fatto stimmental, deve cnsiderasi intervenuto e perfezionato l'accords di tre fin soffetti pero 2 costituzione di quel vincolo comune teso alla com= -16-
pluralità” di reati in tema di traf= missique d' una fico di sostanze stupefacenti. presenza di accertamento siffetto circa l'inizio della consumazione del più grave reato associative in terribonio boloquese, diventa invilevante l'altra considuations svolta dalla corto di menite, in ordi me alla ritenuta applicabilità dei criteri sussidiani di cui all'art. 9 c.forpo. per la determinazione del gin: dice competente per teritorio in caso di procedimenti connessi ex art. 16 stesso codice, nel senso che, comm: que, le regole suppletive d'cui al fredet to art. 9
c.pip. volevano a determinare, per altro verso, sem: fre a favore del gindice bolognese, la competenza tenitoriale in ordine al reato associativo, wella ipotesi plinniagravata ex art. 74,3° 4° comm a, d. P.R.
M. 309 del 1990. —
□ A mṛuando questa Suurema Crate, infatti, deve rileva: ne, ai sensi dell'art. 619,1° commun, sipip., l'ininfluente emore di diritto, in cui è incorso il pinolice di me: rito, ribadendo, secondo indirizzo interfectativo già di precedenti statuizioni (Cass. pen., sez. I, 21 obtoke
1993, m. 3624, confl.comp. Put. Ginkanova e Peet. Terama in froc. Costellucci, rv. 195.429; Cass.pen., sex. II, 9 gin' quo 1993, u. 5771, mc. Giorgi, rv. 197047; Sent. 3617/91
188.816), come, well' ipotesi di reati connessi;
ferA.V. -17- OVEla determinazione della competenza per tennitorio, non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito fare ricuso alle regole sufflative stabilite dall'art. 9 c.p.p. - hnorma la quale, six pu collorazione, sia per il suo contenuto letterale, si riferisce a procedimenti com meato singolo- me si dure avere quando el luogo
'd' consumazione del reato che, in via demescente, si besenta come if più grave tra quelli residui: —
-
• Resta, inalte, a convalida in oqui caso della com petenza teritoriale del gindice Poloquese, la cunsible: nazione che anche if delike di cui apli malt.
43 e 80,2° comma, d. P.R. M. 309 del 1990- in base
(al quale i ricorrenti voneller stafitive la competenze malla supposta sua maggiore granita e in ninth del quala, come reato di immediata denescente gravità" risfetto all'associazione, si sarebbe downto determina la compretener territoriale the commessione, qualora fasse stato possibile individuare in territorio bolo;
guese il luogo di consumariona del delitto associa= tive- risulta consumato in GN, località love, secundo accertamento della sentenza impugna: ta, avvenware l'offerta e la vendita della sostanza stupefacente, a nulla rilevando in contraris, secondlo l'assunto difensive, in la successiva materiale cari= -48-
segua della droge sia avvenuta in territorio senz trants will competenza del giudice milanese.
a la gina'sfandenza di questa Suprema Cabe, infatti, è 1
del tutto conforms mal ritenere che il reato dicessibus di sostanze stupefacenti si consuma per il solo effet to
Idel wasenso delle parti, senza che sia necessaria la ulteriore "traditio" della droga (Cass. Jen., sez. IL, 24 manzo 1990, mic. Martell;
Cassifen., sex. II, 1ª febbraio
1990, mic. Perna), per cui il deliko, ai fini dalla detenz mindriane della competenza tenaitoriale, è da intendere perfenonato mal luogo in cui è concluso l'accordo della parti, contraenti in illecita stipulazione.
в Солниме ai n'ementi Севана, Полисо е Longовной в il motivo di m'corso relativo alla mullità dei verboli delle intercettazioni telefoniche ed alla conseguente inns tilizzabilità del relativo cutenuto per mancata sotto: scrizione dei verbali medesimi nel caso della Seck 2 nione delle operazioni, esistendo apli elti del processe un solo verbale di inizio a termine delle operation. in redalto, peraltro, da soppelti diversi da queeter fue promi s alle operazioni medesime. mativo de impugnatione, nei termini prospettati;
e deve essere rigettato.non è fondato M -
a l'art. 268,1° comma, c.pe.p. prescrive, a pena di inutiliz: zabiłība” (mtu 271, 1° comana, c.p.p.), che le intercetta= num -12-
ziani debbono essere registrate e che delle operazioni
Leve essere redatto verbale.
-
o Me Secondo comma della medesima morma stale:
see the mal verbale è trascritto, anche sommaria: mente, il contenuto delle commcanioni intercettate.
- l'ent. 89, 1° comma, delle norme di attuazione del codice al procedura penale vigente indica i requisiti ai qualiil verhale delle operation', di cui al frimo com= ma dell'art. 268 c.p.t., deve coni's fonders, wel senso che il medesimo dare combenore l'indicazione degli esterni del dear to che ha disfosto l'interattazione, la descrizione delle modalità" d' registratione, l'am: notazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessa: zione della intencelarione nonché" is nominativi delle persone che hanno freso parte alle operazioni.
-
To te secondo comma del fredette out. 89 im fore le bligatoria cautele, che occome Osservare par gmantine la genuinità e la custodia delle of.. fettuate registrazioni nel love complesso.
a. Balla normativa in oggetto - come feraltro indicato dalla Relacions al progetto freliminare del codice di procedia penale - emerge non soltanto che la legge ha inteso attribuire rilevanza froßatoria esclu: sivamente ai documenti fomici ed ai verbali delle sperazioni di intercettazione, in eccettuazione d'ogni -20-
altro mezzo (in particolare: la testimonianza di cin ha eseguito l'intercettazione), ma si chiarisce, altresi, che i cd. "broghiacci di ascolto" inseriti nel verhale hanno lo scopo di consentinue if controllo da pon' to della difesa al momento del deposito, per cui l'omissione della trascrizione, di cui al secondo com:
'ma dell'art. 268 c.p.p., non è causa di inutilie: zabilità dell'intercettazione.
□ ulteriore conseguenza della rilevanza probatoria. esclusiva del documento fonico, quanto al conte: muto delle avvenute registrazioni & indifendentemen' to dal fatto della sommania trascrizione delle mus: desime registrazioni nel verbale delle operacioni delle intercettazioni, è quella che la relazione di ser: vizio-normalmente predisposta quale "brogliaccio"di ascolto ad opera del soggetto addetto all'ascoltsорела stesso ed il cui enteunto, an' sensi del secondo comma dell'art. 268 c.p.p., dere, non a pena di inn'imu= tilizzabilita, essere sommariamente trascritto nel verbale delle operazioni assume.efficacia unicamente a delto fine, sicchi la sottoscrizione di essa relazione di servizio nem costituisce momento di redations del verbals and talle of frazioni, ma suve soltanto a fare 4 :
moscere a colm', che il verbale dere fred'sponse, che le relazioni di servizio attimenti alle rare fasi delle -21-
operazioni di intercettazioni provengano esaltamente dai soggetti operator, volta a volta addetti alla singola operazione di ascolto, qualora, fer la impossibilità che un solo oferatione adempia e tutte le operazioni nel:
l'arco di durata della intercettazione, si nenda inevi= tabile un avvicendamento tra più addetti.
"He "brogliaccio di ascolto", inoltre, prima ancora di remine in rilievo quale strumento di identificazione. dd controllo dei soggetti intervenuti alle operazioni, serve anche quale strumento informativo per unme: aso ragguaglio, sia al P.M. che ai coordinatori delź
l'operazione di poliria, circa lo stato delle indagine è la scelta di ogni altra attività investigativa susseguente da predispone ed attuate, secondo finalità meramente inter- ne, della quale il verbale non deve tane alto.
a bal suddetto contesto normativo
- considerato che delle molteplici operazioni, in cui si svolge melle sue vanie fasi l'attività di interceltations consentita, unico è il verbale previsto dal primo comma dell'art. 268 c.p.po e cheesso, quale documento attestante: il complesso delle operazioni effettuate, deve necesse riamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le inner atuali fronophe, e ad opera di quegli stessi suffeti, che al complesso delle operazioni debbono per legge somain' -22-
tendere (pubblico uim'sters di persona orvers officia= le di polizia delegato, secolo la disfesinione dell'art. 267, 6° comma, cip.p.) - è logico e coerente ricavare che alla redazione del verbole mundesimo non debbo=
MOpartecipare, quali solto scrittori, anche tutti gli altri operation delle vane fasi attuative della intercetta: nione, poichè ciò la legge non solo non richiede pena di mullita, ma addirittura implicitamente esclusie quando, ai sensi dell'art. 39, 1° comuna, delle norme d' altuazione del cipap., prevede la semplice indications vel verbale delle persone che "hanno preso parte alle operazions", con chimno riferimento a tutti i soffetti, diversi dal P.M. orveno dall'ufficiale di fro= lizia espressamente delegato alla titolarità della relativa indagine, cui è stato possibile affistons it compimento delle distinte operazioni parziali svolte. athu applicazione di quanto innanzi al caso di specie, non sussiste la mullità" denunciata, uel motivo stecifico. di riconso, da parte degli imputati NE, AM e ON gobandi, dato che l'unico verbale, agli alti del processo, m'sulta redalto dal titolare della indagine ai sensi 2 idenzdell'ent. 267, 4° comma, cipip.; rende possibile
Reficaviene delle plesome she hanno preso parte alle sperazioni varie;
garantisce le finalità" di autenticità" di quanto sevisto dal primo comuna le' it. 39 selle mum -23-
norme di aktuan'ème del c.p.p.; mon michiede la soltoz scrizione delle plusone che hanno preso parte alle ope nazioni;
conclusione, quest'ultima, cu' la ginis finden' za di legitimità era già pervenuta nella interpre= tazione del previgente art. 161 c.pp.p. del 1930, se: condo cui la norma non richiedeva, a pena di mullita;
la sottoseriniame, oltre che dell'ufficiale di polizia :
delegato, anche sugli altri operatori partecipanti all'in'
C eltazione (Cass.pen., sez. II, 3 pingus 1993, m. 963, altri).Mic. be Tommasi a Anche il motivo dei ricorrenti CE e ME, re= lative alla imutilizzabilità del contento delle in' teceltariani, in quanto disposte, in violazione degli onlt. 271, 1° comma, e 167, 1° comma, sipp.p., con de= cacti autorizzativi motivati "per relationem” alla michiesta del P.M., deve essere rigettato. - to the proposito Live, innanzitutto, precisansi che la ecce= zione di inutilizzabilità riflette soltanto alcuni deveti di proroga della dumpta delle intercettazione, di cui alla seconda parte del terzo casama dell'nt.
264 c.pp., siccome evidenzia la sentenza infinite poeta,
в своя in essi, сошь рига... ва otessa senbenza dalen conte bolognese ha cura di indicare, la motivatiome del C.l.P. si esprime, testualmente, nella "consta= tata plausibilità delle ragioni del richiedente." — -24-
tema di intercettazioni di conversation' o comumta. grà affermato (Cass.ziemi questa Suprema Cinte ha grå al fem., sez. I, 19 aprile 1991, m. 1464, P.M. in froc. b'fe= nico, c.c. 25 manto 1991) che è inammissibile che il gindice possa adempiere l'obbligo della motivenome, im= postopli dall'art. 267 cip.p., facendo semplicemente i= ferimento alla motivazione della richiesta due P.H., poiché nel sistema del codice attualmente vigente, ima montato al massimo sistette due diritto di difesa ex alla parità delle parti processuali è, invero, indir missibile che un fovedimento the gintie, nella motimnione, possa fare semplice riferimento ad un alto di parte, quale la michiesta del P.M.
-
He principio - Bestamente da ribading to the le volte in are cm il concetto di motivazione " per relationem" si intende mel senso di mancanza assoluta di motivations in vietu di esclusivo mishiano a minvio alla esposizione delle nagisani contenute in altro provvedimento, una non auche qualora gli argomenti del diverso provvedimento vengano pedissaquamante ovvero sinteticamente n'e chiamati, in modo da fare emergere che essi siano stati eniticamente valutati e recepiti - deve, tu ke= via, mella sua assolutezza essens temperato, conside= rando, innanzitutto, che le esigenza di verifica della motivazione, in cui si realizza in conacto il diritto
Maplen -25-
di difesa della parte privata, diviene attuale, e co= me tale può esprimersi;
soltanto a seguito del '
l'avvenuto deposito, di cui all'art. 268,4° comma, c.p.p..
Pa
• Sicché, ove pli atti depositati siamo anche le richieste del P.M. alla cui motivazione il deme to del G.l.f. abbia falto esclusivo richiamo" per relatio= mem", la facoltà attribuita al difensore di ese= minare gli atti nel loro complesso (art. 268,6° comma,
c.p.p.) consente anche la possibilità, nella lettura contestuale di richiesta del P.M. e di deccto autoriz:
zativo del gindice, di controllo dell' iter logico ed argomentativo assunto a base del provvedia mento stesso del gindice.
a Occome, altresi, considerare che, mentre l'autorizza: nome a disporre l'intercettarione è data win deacto motivato in ordine alla gravità degli inalizi di reato, per il quale l'operazione è ammessa, ed alla assoluta indispensabilità di essa ai fini della prosecurique delle indagini (art. 267, 1° comma, cip.p.), l'eventuale susseguente poroga, che la norma non escludeмолода, che possa ujumdere anche l'originani's decu to del
G.I.P. oltre quello in vie di ungenza adottato dal
P.M., richiede soltanto una situazione di immodic ficata sussistenza degli indizi di reità", gia" indicati,
e della indispensabilità alle indagini, Sia" describle, m u
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- -27- all'esame degli atti d'intercettazione.
• La infandatezza della censma medesima i confacemata, altresi, dall'accertamento specifico contenuto nella sen: tenza impugnata, la quale precisa che la richiesta di suno e giudizio, formuenta dal P.M. al G.I.P. prima della scadenza dié termine di monoga ex act. 268, 4° comme, c.p.p., non privò la difesa della possibilità-di conoscere if contento delle conversazioni telefoniche intucettate me impedi di usufruire della proroga medesima del deposito disposta dal Gl.P.
a l'ammissione della parte e la specifica conferma contenuta in sentenza, infatti, concorrono entrambe ad evidenziane come della dedotta mullità" si sia, co= munque, renificata la sanatoria di cui all'art. 183, lett. 5), c.p.p., dato che l'esame degli atti e l'ascol to delle registrazioni ex art. 268, 6° comma, c.p.p. sono previsti in funnome della facoltà di utilizzazione in sede ohi udienza preliminare, de parte della difesa, dhe materiale coquitivo così appreso, per cui, quando di detta facoltà la parte si sia avvalsa in modo com = pintamente concreto nonostante la anticipata trasmiss sions del fascicolo ai sensi dell'art. 416, 2° conduce,
c.pipe., il raggiungimento dello scopo elimina l'in' teresse della parte stesse a deduare la violazione della norma, -28-
¤ Sempre in tema di intercettazioni telefoniche il mior= rente GO lammenta la mullità dell' inserito penitale di trascrizione delle registrazioni, in quanto parte soltanto di esse e conferitolimitato ad una dal tribunale in difettimento, trattandosi di mezzo di ricerca della frova nimesso alla competenza esclusiva del pindice per le indagini preliminan. a Anche delto motivo di impuquazione non è è fondato. la la intercekanioni telefoniche, siccome questo Supremo
Collegio ha già stabilito (Cass.pen., sez. II, 20 mappio 1993, n. 2065, mic. Buzz, rv. 194709), sono utilizzabili in dibattimento indipendentemente dalle relative tra= scrizioni, poiché tali trascrizioni non rientrano megliмедв atti di indagini pelismimani ed integrano una mera
"attività" materiale e riproduttiva del contenuto delle intercettazioni telefoniche, soggette alla discipline pre= vista dall'art. 268, 7° ed 8° comma, c.pape.¥*
• Tale utilizzability' in sede dibattimentale è, perciò, possibile anche quando le trascrizioni non sono state inserite uel fascicolo del dibattimento, perché ANDMA effettuate in sede di indagini preliminari overo eseguite fuori famine, essendo consentito al ginatice di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni o di far trascrivere. if contento delle intercaltationi acquisite agli attipen. il tramite di un ausilian's designate "ad hoc"
भारत -89-
a Dave, portanto, escludersi anche la mullità di inca= B
nico peritale di trascrizione limitata ad una parte soltanto del contenuto delle registrazioni, poiché, fer un verso, la mullità del tipo indicata non è pres man vista mi può fansi discendere dalla previsione di cm' all'art. 262, 7° comma, cipip., norma che proprio solto tale profilo è stata ritenuta conforme all norma primaria dell'art. 24 cost., med senso che il diritto di difesa non è volato per effetto della mancata previsione of' mullità l'ommissione de parte die? рво pento della trascrizione di quelle conversation' in: terceltate non attimenti, a sus finding, ai fulti of a getto del processo (Cassiten., see. II, 19 ottobre 1993,
M. 9443, mic. Carmazza, zv. 196010), onde a uraf: gian ragione la unllità" non si navvisa quando omissione costituisce precise opzione del a gindica del dibattimento, nella ritenuta superfluità della trascrizione di tutte le registrazioni acquisite. -
Per altro verso, poi, at' che rileva ai fini del diritto
'di difesa è che, nell'espletamento della trascrizione, siano osservate esalte forme di garanzia previste per la ferizia, dato che, in caso di perizia festa ob dibattimento, la facolta" di normina di' profu' consue lenti, nella speditezza del modo di cui all'art. 152 delle uvenne ol' attuazione del cipop, consente all'imputato -300
di svolgere osservazioni cince la rilevanza delle regis stranami non trasmitke e di provedore esso stesso, per il tramite di suo consulente, a for trasaivers quanto altro possa interessangli, potendo comumque estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su mastro maque tico (art. 268, 8° comma, c.p.p.).— Altro motivo Anta fondato di impuguanione è quello avanzato dal solo GO, il quale deduce la inesistenze del verbale di dibattimento utilizzato dali findice di primo grado, il quale si sarebbe avvalso non del nisultato della verhalizzazione effettuata dal suo ausiliano, organo a tanto predisposto, ina dulla trascrizione della riproduzione fonografica.-
a la eccezione del ricorrente - secondo la quale in ipos besi di verbale nestalte in forma m'assuntiva i alcanz tenuto di esso soltanto che il giudice deve riferiasi e non al risultato della registrazione fonografica - contrasta chimamente la disciplina prevista dal co= dice dénito quanto alle modalità di documentarubs me del verbale.
-
a Come evialempia anche la Relazione al progetto preliams more del codice di procedure civile, l'impiego del mezzo tecnico della registratione fonografica, cui deve fansi! siconso tutte le volte in cui non si provvede in -34-
forma integrale con il mezzo stenotipico (nt. 134, 3° comma, c.p.p.), si accompafur alla redazione conte= stuble del verbale in forma riassuntiva e, cinca it contenuto di delto verbale, l'art. 139, 2° comma, sterre coolice stabilisce che in esso è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di' n'frodu : noni. Quanto al rapporto tra contenuto del verbale e nisultato della registrations, il terzo comma dells stesso eut. 139 consente di stabilice che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occone accordare la frevalenza rispetto al verbale riassuntive, suscettibile du emoni ed omissioni estranci alla documentazione fonografica. Se, invece, la registraniome fonografica in o in parte non ha avuto ettetto o risulti mon tulto comprensibile sana inevitabile attribuire al verba: le conventionale piena efficacia proletaria, sicché in conecto il contenuto the verbale in forma massum = tive, cui occorreva altemensi, dipendera” dalk maffiore o minors affidabilità delle operazioni oh' registrazione. La doktrina, perciò, ha incisivamente indicato la regola, evincibile dall'art. 139 cipap. in bema di verhale "ridolts", nel senso che suono ed immagini nitidi pevalgono sul compendio scritto difforme. -32-
consequenza, se del verbale in forma riassuntiva. a bi e-parte integrante la riproduzione fonografica inse= nita nei mochi di cui all'art. 139, 30 comena, c.p.p., il gindice, che del contenuto di essa si avvale secondle il criterio di prevalenza indicato dalla medesima norma, non inconne in alcuna innegolarità mentia lizza alti inesistenti.
o Quanto, poi, alla mancata trascrizione delle r' produ= vioni fonografiche pur in assenza del consenso dell parti (art. 139,5% comma, cipap.), questa Suprema Corte ha gia'stabilito (cassi ten., see. I, 25 novembre 1949, m. 14984, Mc. Roero) cheRoero) che essa non mentra bra le can' se di mullikà dei verbali, quali indicate mall'art. 142
c.p·la, me" è inquadrabile in alcuna delle mullibi ohi satime generale, preniste dall'et. 178 c.10.10. is Questo ginolie di legittimità, inaltes, ha anche af= giunto (Cass. fen., zez. II, 12 dicembre 1992, M. 11914, nic. Tramuta e altri, rv. 193448) che la trascrizione. delle registrazioni non soltanto non costituisce mezzoмаль ding hora, ma non può'neppure identificansiрно соль un itípica altívita” di documentanisme, formita di with its hofia autonomia conoscitiva, rappresentando, essaresclusivamente una operazione di secondo grado самою volta a trasferire in sequi quafici il contenuto delle registrationi, donde l'antologica insussistenza, in -33- relazione alle trascrizioni medesime, di un proble: me di utilizzazione, potendo semmai denunciansi la mancata conn'sfondenza fra.e contenuto delle registrazioni a quello risultante dalle trascrizion effettuate. —
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Siffatto problema di mancata conn'spondenza is riconnente DI more pane, per cui, anche per tale aspetto, il motivo di impugnatione è infondabo.-
□ sempre in nito, debbono essere rigettati i due motivi di impugnazione, relativi alla violazione del:
l'art. 468, 1° comma, cipip., in quanto, siccome assu: mono congiuntaments VE & ME, sarebbe stata omessa la indicatione delle ancostanze su cui doveva vertere l'esame dei testi e dell'imputato in procedi= mento commesso, essendo genenche le espressioni usate;
nonché alla violazione dell'art. 197 cipap., in exanto, siccome mosfetta DI, sarebbe mullo l'esame oh' LU AI, indicato dal P.M. come teste ed esa minato mi modi oh' cui all'art. 210 cipap.
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a Ju ordine al primo, deve ribadinsi, in tema di art. 468, 1° comma, sipip., che l'onere d'indications delle incostanze, su cui dere vertere l'esame diza testimoni, è adem finto quando alle parti viene con sentito di richindlere la prova contraria, in modo che sia garantita la regolarità del contraddistoms rela= -34-
tivamente alla acquisizione difattimentale dei mezzi d' uova, per cui è sufficiente anche il semplice i's ferimento ai falti offelto dell'imputatione in quanto chiaramente esplicitati ed indicati come"Path "
{ causa", "falli delle indaginn svolte" ed espression consimili, quando, come precisa la sentenza impugna: ta, in rode of esame, in presenza d' indicauibue siffalda die P.M., l'imputato. non abbia lamentato alcuna limitazione della sua facolta' di predisporre tempestivamente le proprie contradeduzioni a 'the ordine all'altro motivo, che vonnebbe la mul: lite (rectius: inammissibilità") dell'esame di indicato come imputato in procedimento commesso, teste e non quale parte nella lista del P.M., i vizio deunuciato non sussiste, secondo indirizzo gia?
d' questa Suprema Corte (Cass. pen, sea , 5 feb: hais 1993, u. 1067, Mc. Sgreccia, rv. 193.501; Sent.
5570/90 Rv. 184079; Sent. 3574/90 ne 183.689), poiché il richiamo alle norme sulla citazione dei testic mon views operate, nel commena secondo dell'ent.
210 c.p.p., per il caso in cui la citations della perso = na imputata in un procediments connesso appa: he necessaria al giudice, che ha il potere-dlovere di provedenvi, ma nei cun'riquandi non può va: leve il termine d'inammissibilita previsto dal' -35-
l'mt. 468 c.p.p. Cibi quanto le dichiana nisan du' persons imputate sello stesso di reati commessi, nei confronti dei quali si proccole separatamente, Наммо макила shi esame libero, com Mrida struktura commotata dalle caneleristiche di interogatorio e di моль as:testimonianza, per cui non possono essere esse RS: suggettate alla disciplina della inammissibilita connessa alle preclusion, previate the le testimonianze dal predetto art. 468 c. p.p.
• Pertanto, poiché il termine per il deposito delle liste uzumda testimoni, penti e consulenti e non coms. prende gl'imputati di reati commessi, il cun" escane man dere MECESEanamente essere richiesto a pena d'inammissibilita con la lista medesima dicun all'art. 468, 1° comma, c.fo.p., non può consideransi imutilizzabile it usultato dell'esame di LU IN, svolto nella assoluta osservanza dell'art. 210 cifafo, nonostante la indicazione dello stesso quale teste, poiché l'esame di persona imputata in unprocedimento può essere mihiesto auchs in sexle di esposic zio introduttiva.
□ Ne sileva che il AI sia state esaminato mom seconolo l'oroline previsto nell' assuntome delle frave, poichè la violazione dell'art. 496 c.p.per quanto alla sequenza della frova non en sanzionata da -36-
uullità.
a con riferimento sempre all'esame del AI, il ricors renta VI lamenta che il tribunale in primo grado ha consentits delto esame in rapporto aucher a successiva attività" integrativa di indagine del
P.M., senza che degli atti successivamente compiuti
* art. 430, 1° comma, c.pp. el utilizzati dall'arcu: sa in dibattimento si fusse freeduto al defosite ovvero alla consequa alla difesa.
a la sentenza di primo grado, nella supposta illegiți. timità della muove attivita integrative d'indagine, mon attribui rilevanza alla prova acquisita, circa if contenuto delle successive acquisizioni, onda il motivo di impugnatione del VI è sul punto inammissibile fla carenza di interesse, non m's sultando che la corte territoriale abbia attribuibe a quella parte dell'esame GA, escluso dalla valutazione del primo gindice, la rilevanza megata. dal tribunale.
• A tutti i consenti è comme il motive s im: pugnatione vince la violazione dell'art. 192 c.p.p. per avere il gindice di mesito attribuito credibis lità allo dichimanqm' accusatore di UC GA in assenza all' elementi di prova, she confer= M
massero l'attendibilita:
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pu -37-
• He suddetto motivo di impugnatione deve, tu ktavia, essere considerato mi limiti della manifesta infonda: tezza.
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a 'n teama ch' chiamata in concità" ornare di diskuma:
nou accusator's rese da baluno de' soggetti indicati mu' commi terzo a quanto dell'art. 192 c.p.p., la va lutatione dell'attendibilite" intrinseca due dishiman. te è connettamente oferata, ai sensi della woma indicata, in relatione alla credibilità" soffettiva del: he persona, alla mancanza di imberesse diretto all'ac' cusa,all'assenza di contrasti con altre acqm'sman' frobatoric, alla mancanza di contraddin'omi ecla: tanti e logicamente MOM suferabili.
a la valutazione degli elementi frocessuali di ven's fica estama, a sua volta, deve iguadore elementi certi, non confetturali, di contenuto iolanco ad esplic care la funzione di controllo dell'attendibilità die dichianante, senza la necessita", tuttavia, che o lti
м'ясомвы вз Елётный
-The possono essere di qualsiasi natura, non suscettibili di predeterminazione in via
-generale per specie e qualità - diamo una dimostra: zione autonoma dei fatti oggetto dell'accusa. -
Dei suddetti criteri interpretativi dell'ent. 192 copp secondo principi del tuito pacifici nelle ginis findenza di legittimità; if gindice del mesito ha fatto esalta -38-
applicazione quanto alle dichiaranburi del Geim;
la con' intrinseca attendibilità" desiva dal racconto logico, stella carenza of interesse all'accusa, dalla omesse in: dicazione ad ofera ongli imputati di elementi concreti a samimnique la portata, siccome la sentenza impu= queta, immannitulto, eunucia. —
La cute tenitoriale, inoltre, riperconendo la com> pinta analisi effettuata dal tribunale, dettagliata: membe individua, sia in via generale che con fin" specifico riferimento alla posizione ed ai úlievi mossi in sede di quavame dei singoli commenti,
i numerosi miseration estem di attendibilità del
IN', quali implicati già in mannativa della presente sentenza (provenienza dell'eroina da unita fante;
nisultato delle interceltations telefoniche, uans vocamente e logicamente di conferena dell'arcuse; com= ર
emanto riferito dal Colom= Parena inchinelta in base a basi;
disponibilità di damano;
inserimento mella saganizatione criminale in posizione subordinata. ав Севанщи e con affidamento di compiti fiducian'; accertata me presenza in GN nel luogo d' ap= лив pintamente per gl' illeciti traffici'; prenotanique nellaдв stessa cilda" of' due stanze in albergo;
dimostrata non contraddiltonieta” tra il profosibo di voler commerciane cocaina con il Clove Rala commissione of' Palks on' ' -39-
acemisto di eroina;
accertata identifications dell'im: putato nella tusoma del "Viltons" risultante dalle telefonate registrate).- is Are tutto connette, pertanto, è il gindinio circa la :
piena credibilità del GA, formulato nel ris felto dei criteri tutti dell'nt. 192 c.fp. fp. e sulla scorta di argomentazioni definite dalla corto boloqueso conclu: denti, puntuali e numerose. — a I m'comenti NE & ME denunciano, altresi, vizio di motivasione della sentenza in ordine alla affermata sussistenza del delitto associativo ex art. 14, 1° comma, d.P.R. m. 309 del 1990 ple nose avers grudice di menito tenuto conto due fatto che la e esclusione dalla associations, com accertamento com: temuto in sentenza pacrata in cosa findicata, di altro imputato die medesimo neats, take Martan;
avrebbe dovuto comportare la illogicità della deduzione circa la diananaka inserzione del ME mel sodalizio ad opera della stessa Martani.
-
a Me vizio di illogicità della motivazione this, co: stitmice censura manifestamente infondata, peache la prova della partecipazione del ME all' associa= finalizzata allo spaccio di sostanze stupefa: centi la ente teritoriale non trae da stichiara:
nione della Martori di contenuto come innanzi, ma -40-
da altri elementi, limitandosi il gintice bolognese a considerare che la donna presento al NE esso ME e che la stessa si interessara di cam = mencio di stupefacenti. -
a Now sussiste, pertanto, illogicità della motivatione, giacché la conoscenza eventuale della esistenza di juna organizzazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti, dalla quale il soggetto si riformisca, significa, altresi, partecipazione al sodalizio, quando il soggetto medesimo alla realizzazione degli scopi filo pri dell'associazione non abbie, comunque, contribuito, per cui la esclusione per la Martani della partecipazione al sodalizio criminoso non si pone in termini di contraddittorietà con il fatto che la stessa sapesse del ruolo, della parten'parios me e delle modalità di approccio di altri alla associazione medesima.
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a te solo EL denuncia violazione dell'art. 80
d.fil. m. 309 dhe 1990 per avem a la corte tennitorials confermato la sussistenza a suo carico dell'affia: vante della ingente quantita" della sostanze stupefas cente, tale mom potendosi considerare la enoima sequestrata in ragione ti 540 gramu.
a Secondo il recente indimizes di questa Suprema
Conte (Cass. pen., sez. II, 1 ginen 1994, m. 6424, nc. -41-
Otalvaro e altri, rv. 198:516), confermativo peract to di pregresso indirizzo interpretativo, la ancostanza aggravante della ingente quantika;
d'cui all'mt. 80,
2° comma, d.l.l. m. 309 del 1990 - qualora in base al solo elemento lessicale della norma non debbe farsi desivare dall'esclusivo dato ponderale della sostanza stupefacente, mei casi in cui si tratti di quantitativi
Grandissimi, inbegranti ipotesi palese e scolastica di sus: sistenza dell'aggravante medesima - deve essere verifi= cata, quanto alla sua sussistenza, in base alla "ratio" della previsione normativa, che si identifica mella esit genza di evitare che la detenzione di una notevolissi's quantita di sostanza stupefacente si nisolva in una ma resta diffusione della droga sul mercato, in unsura idonea al consumo di un mummo molto elevato di tossicodipendenti manche alla satmazione di una aj prezzabile area di spaccio. Con la conseguenza che la postula un quantitativo di sostanza, che quali= fichi decisamente il foto in termini di grave penzo= losità sociale, per cui la sussistenza dell'affia vante non può prescindere da una valutazione ponderale della quantita e della qualita" della droga risfetto alla tutula
.
della salube pubblica,com incidenza sulla mobilita" dil mercato, sia pure localmente circoscrites, in rapporto all'offerta, all'assorbimento ed allo diffusione. -42-
• Dagli' enunciati crten' interpretativi dell'art. 30, 2° com=
Ama, d.P.R. m. 309 del 1990 la sentenza impuguata سه هنا
si è punto discostata nel giudizio positivo cince la sussistenza, nella specie, della affravante in oggetto, in vietà dei concorrenti elementi della notershissima quantita" d'eroina pura;
della possibilità di anferiozi mamento com essa di oltre cinquemilaquattrocento dosi pesil consumo;
del sensibile incremento dell'of fusta della sostanza, tale da satuare il mercato cittadino;
dalla possibilita"; pravie all'accesso ai canai hi di distribuzione, che migliaia di consumatori potes '
Pare uso della droga in questions. He motivo di impugnazione, pertanto,non è fondato. a Infine, quanto alle censure svolte dal Rames dal VI in ordine al regime delle sanniam ad essi misfettivamente riservato (il primo lamenta la mancata uduzione della pena mella dedoka mansina:
•lità” team pronale della condotta;
il seconds denuncia la mancata concessione delle attenuantigeneriche),esse sson possono essere accolte, poishi nella vand is this is the dini intinde fille della pena inflilta la corten mento ha preso in consideraniane i precedent: fenali, la graviz ta del reato a la adeguatezza della sanzione al san: no da reato, onde sussiste a riguardo idovce moti:
renome.-
ALAMA -43-
MI DI ha presentato, a firma dei difen? soni AIe OL, motivimuovie note difensive in menmonia, trasmessa direttamente aquesta Suprema Corte dob law. CC a mezzo strumento telematico del tele= fax;
depositata in originale in dato 19 settem he
1994 alla Picture circondariale di S. Maria Capua Ve= ture;
inoltrata dal suddetto ufficio a questo giudice della impugnatione, cm'è pervenuta in data 21 utá tumlu 1994.
□ Del contenuto della memoria in offetto questen Sus può temere conto, in quanto:Corteprenna a) il mezzo del telefax non è ammissibile per il deposito in cancelleria des motivi muovi, di cui all'art. 589,40 солима, сорокаў
6) la medesima norma dell'art. 585, 4° comma, Exports. non consente la presentazione dei motivi unovi ai sensi dell'art. 582, 2° comma, stesso coolice, essendo di strelta interpretaniene la norma che consente la presentatione dell' alto of impugnazione anche nella cancelleria della pretura;
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5) in opus case, rispetto alla date in cui l'a the perve 2 muto alla cancelleria di questa Cake Suframa, nom misulta osservato il termine di quindici given, che, calcolato a 'broso dalla data della udienza (malla specie del 5 o to bre 1994), non comprende ilSirmio -44-
della udienza. -
a la infondatezza di tutti i motivi di impuquazione come porta il rigetto e ricorsi e la conseguente contanna dei commenti, in solivo, alle space processuali ed al pas SLKIMO, gaments all sanzione precumiania a favore della cas' sa delle ammende determinata vella unisma efte foformionata di un unilione di line.
R.T.M.
a La Corte Suprema di Cassazione, sestre serious penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento. in solido delle spese processual' e della somma, ciascuno, di line 1'000'000 (mumilione) a favore dell Cassa delle ammede. -
In Bosi decise incRoma alla nolienza pubblica del
Simmo 5 ottobre 1994.
He Presidente
(dolt. Aldo Vessia) Me Consigline estensone
(dolt. Francesco Trifone)
Francesco m
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IA Scalla
Depositato in Cancelleria
- 7 APR 1995 oggi, SUPREMA il Collaboratore di Cancelleria D
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