Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1994, n. 3784
CASS
Sentenza 5 ottobre 1994

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Massime12

In tema di impugnazione, il mezzo del "telefax" non è ammissibile per il deposito in cancelleria dei motivi nuovi.

In tema di intercettazioni telefoniche, dal combinato disposto degli artt. 268, primo comma, cod. proc. pen., 89, primo comma e secondo comma, norme att., emerge non soltanto che la legge ha inteso attribuire rilevanza probatoria esclusivamente ai documenti fonici ed ai verbali delle operazioni di intercettazione, con eccettuazione di ogni altro mezzo (in particolare, la testimonianza di chi ha eseguito l'intercettazione), ma si chiarisse anche che i cosiddetti "brogliacci di ascolto" inseriti nel verbale hanno lo scopo di consentirne il controllo da parte della difesa al momento del deposito; con la conseguenza che l'omissione della trascrizione di cui all'art. 268, secondo comma, cod. proc. pen. non è causa di inutilizzabilità dell'intercettazione. Ulteriore conseguenza della rilevanza probatoria esclusiva del documento fonico, quanto al contenuto delle avvenute registrazioni e indipendentemente dal fatto della sommaria trascrizione delle medesime registrazioni nel verbale delle operazioni delle intercettazioni, è quella che la relazione di servizio - normalmente predisposta quale "brogliaccio" di ascolto ad opera del soggetto addetto all'ascolto stesso ed il cui contenuto, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. pen., deve, non a pena di inutilizzabilità, essere sommariamente trascritto nel verbale delle operazioni - assume efficacia unicamente a detto fine, sicché la sottoscrizione di essa relazione di servizio non costituisce momento di redazione del verbale delle operazioni, ma serve soltanto a far riconoscere a colui che deve predisporre il verbale che le relazioni di servizio attinenti alle varie fasi delle operazioni di intercettazione non vengono esattamente dai soggetti operatori, volta a volta addetti alle singole operazioni di ascolto, qualora, per l'impossibilità che il solo operatore adempia a tutte le operazioni nell'arco di durata della intercettazione, si renda inevitabile un avvicendamento tra i più addetti; nonché a ragguagliare il Pubblico ministero e i coordinatori dell'operazione di polizia circa lo stato delle indagini e la scelta di ogni attività investigativa susseguente a predisporre ed attuare secondo finalità meramente interne delle quali il verbale non deve dare atto. In definitiva, considerato che unico è il verbale previsto dall'art. 268, primo comma, cod. proc. pen., e che esso - quale documento attestante il complesso delle operazioni effettuate deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, è logico o coerente ricavare che alla redazione del verbale medesimo non debbono partecipare, quali sottoscrittori, anche tutti gli altri operatori alle fasi attuative, perché ciò la legge, non solo non richiede a pena di nullità, ma addirittura implicitamente esclude (art. 89, primo comma, norme att.), quando prescrive la semplice indicazione nel verbale delle "persone che hanno preso parte alle operazioni", con chiaro riferimento a tutti i soggetti, diversi dal Pubblico Ministero ovvero dall'Ufficiale di Polizia espressamente delegato alla titolarità della relativa indagine cui è stato possibile affidare il compimento delle distinte operazioni parziali svolte.

L'onere della motivazione del decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche, poiché la proroga deve avere ad oggetto la persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico del nesso di ricerca della prova, presenta aspetti di minore specificità e bene può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte, dato che di un provvedimento, reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante.

La conoscenza eventuale dell'esistenza di un'organizzazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti, dalla quale il soggetto si rifornisca non significa, altresì, partecipazione al sodalizio, quando il soggetto medesimo alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione non abbia, comunque, contribuito.

In tema di impugnazione i motivi nuovi non possono, a pena di inammissibilità, essere presentati nella cancelleria della pretura del luogo ove le parti private o i difensori si trovano, ma devono essere presentati nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'incarico peritale che limiti ad una parte soltanto del contenuto delle intercettazioni telefoniche la relativa trascrizione non è affetto da alcuna nullità, sia perché la nullità non è prevista ne' può farsi discendere dalla previsione di cui all'art. 268, 7 comma, c.p.p., sia perché ciò che rileva ai fini del diritto di difesa è che nell'espletamento della trascrizione, siano osservate esatte forme di garanzia previste per la perizia, dato che in caso di perizia disposta in dibattimento, la facoltà di nomina di propri consulenti, nella speditezza del modo di cui all'art. 152 norme att. cod.proc.pen., consente all'imputato di svolgere osservazioni circa la rilevanza delle registrazioni non trascritte e di provvedere esso stesso, per il tramite di suo consulente, a far trascrivere quanto altro possa interessargli, potendo comunque estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico.

Considerata la natura permanente del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è censurabile l'affermazione di competenza "ratione loci" del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato associativo, quando nel territorio facente capo a tale giudice, secondo contestazione niente affatto strumentale, debba ritenersi intervenuto e perfezionato l'accordo di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti.

In relazione alla citazione di imputato in procedimento connesso, il richiamo alle norme sulla citazione dei testimoni viene operato, nell'art. 210, 2 comma, c.p.p., per il caso in cui la citazione della persona imputata in un procedimento connesso appare necessaria al giudice, che ha il potere-dovere di provvedervi, ma nei cui riguardi non può valere il termine di inammissibilità previsto dall'art. 468 c.p.p.. Ciò in quanto le dichiarazioni di persone imputate dello stesso o di reati connessi, nei confronti dei quali si procede separatamente, hanno natura di esame libero, con ibrida struttura connotata dalle caratteristiche di interrogatorio e di testimonianza, per cui non possono essere assoggettate alla disciplina della inammissibilità connessa alle preclusioni previste per la testimonianza dall'art. 468 c.p.p.

L'impiego del mezzo tecnico della registrazione fonografica, cui deve farsi ricorso tutte le volte in cui non si provvede in forma integrale con il mezzo stenotipico (Art. 134, comma, c.p.p.), si accompagna alla redazione del verbale in forma riassuntiva e, circa il contenuto di detto verbale, l'art. 139, 2 comma, c.p.p. stabilisce che in esso è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione, è disciplinato dal 3 comma dell'art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione. Di conseguenza, se del verbale in forma riassuntiva è parte integrante la riproduzione fonografica inserita nei modi di cui all'art. 139, 3 comma, c.p.p., il giudice, che del contenuto di essa si avvale secondo il criterio di prevalenza indicato dalla medesima norma, non incorre in alcuna irregolarità ne' utilizza atti inesistenti.

La trascrizione delle registrazioni, non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentazione, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operazione di secondo grado volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni. Donde l'ontologica insussistenza, in relazione alle trascrizioni, di un problema di utilizzazione, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate.

Le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili in dibattimento indipendentemente dalle relative trascrizioni poiché queste ultime non rientrano negli atti delle indagini preliminari ed integrano una mera attività materiale e riproduttiva del contenuto delle intercettazioni, soggette alla disciplina prevista dall'art. 268, 7 e 8 comma, c.p.p.. Tale utilizzabilità in sede dibattimentale è perciò possibile anche quando le trascrizioni non sono state inserite nel fascicolo per il dibattimento, perché non effettuate in sede di indagini preliminari ovvero eseguite fuori termine, essendo consentito al giudice di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni o di far trascrivere il contenuto delle intercettazioni acquisite agli atti per il tramite di un ausiliario designato "ad hoc".

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni l'obbligo di motivazione di cui all'art. 267 cod. proc. pen. non può dirsi correttamente adempiuto dal giudice col semplice richiamo alla motivazione della richiesta del pubblico Ministero; tutto ciò, peraltro, si verifica quando per motivazione "per relationem" si intenda la mancanza assoluta di motivazione in virtù dell'esclusivo richiamo o rinvio alla esposizione delle ragioni contenute in altro provvedimento, ma non anche qualora gli argomenti del diverso provvedimento vengono pedissequamente ovvero sinteticamente richiamati in modo da far emergere che essi siano stati criticamente valutati e recepiti, considerando anzitutto, che la esigenza di verifica della motivazione, in cui si realizza in concreto il diritto di difesa della parte privata, diviene attuale e, come tale, può esprimersi, soltanto a seguito dell'avvenuto deposito, di cui all'art. 268, quarto comma, cod. proc. pen..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1994, n. 3784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3784
Data del deposito : 5 ottobre 1994

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