Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2007, n. 21342
CASS
Sentenza 2 aprile 2007

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Massime1

I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ravvisato gli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 2001 sulla base del comportamento dei dipendenti di un cantiere edile che avevano ottemperato al mero invito dell'imputato a sospendere i lavori, non accompagnato da riferimenti o minacce di alcun genere).

Commentari2

  • 1Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesi
    Laura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …

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  • 2Minaccia: sussiste l'aggravante del metodo mafioso se crea una condizione di assoggettamento (Cassazione penale n.14867/21).
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023

    La massima Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2007, n. 21342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21342
Data del deposito : 2 aprile 2007

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