Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ravvisato gli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 2001 sulla base del comportamento dei dipendenti di un cantiere edile che avevano ottemperato al mero invito dell'imputato a sospendere i lavori, non accompagnato da riferimenti o minacce di alcun genere).
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- 1. Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesiLaura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …
Leggi di più… - 2. Minaccia: sussiste l'aggravante del metodo mafioso se crea una condizione di assoggettamento (Cassazione penale n.14867/21).Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2007, n. 21342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21342 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/04/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 547
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 42274/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU CE, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 4 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI CE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed euro cinquecento di multa inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di CE AU, per il reato di tentata estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, avendo commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà di cui all'art. 416 bis c.p.. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, come unico motivo, l'erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art.
7. In particolare, si esclude che l'imputato abbia utilizzato il c.d. metodo mafioso nella commissione del reato di estorsione, in quanto dalla stessa ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata non si ravvisa alcuna attività materiale in grado di suscitare nella persona offesa la consapevolezza della provenienza mafiosa, tenuto conto che il RO si è limitato a minacciare, ma senza evocare, ne' palesare alcun collegamento con organizzazioni criminose. Secondo il ricorrente la minaccia, insita nella condotta estorsiva, sarebbe stata priva di qualsiasi segno esteriore di mafiosità idoneo ad ingenerare nell'offeso quel timore qualificato dalla consapevolezza che la minaccia è rafforzata dalla presenza immanente di un sodalizio criminoso organizzato. D'altra parte, viene criticata l'impostazione della sentenza che ritiene sussistere l'aggravante sulla base del metus ingenerato nelle persone offese, ma senza che emerga in motivazione qualsiasi riferimento all'elemento psicologico dell'imputato circa la volontà di avvalersi del clima di omertà creatosi nelle vittime del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati. Come è noto la L. n. 203 del 1991, art. 7, disciplina due distinte ipotesi, prevedendo la possibilità di applicare l'aggravante anche nei confronti di chi, pur non organicamente inserito in associazioni mafiosoe, agisca con metodi mafiosi o comunque dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione di tale tipo. Ed infatti nel caso di specie la sentenza impugnata ha applicato l'aggravante prescindendo da ogni accertamento circa l'appartenenza del AU ad una associazione mafiosa.
Tuttavia, a differenza dell'ipotesi in cui il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, quando si tratti di soggetti non inseriti in tali organizzazioni è necessario che il ricorso al metodo mafioso sia accertato con maggiore rigore, costituendo l'unico presupposto che giustifica l'aggravamento sanzionatorio, del tutto svincolato dalla esistenza di una associazione. L'accertamento deve essere condotto in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l'azione, ma soprattutto analizzando il tipo di comportamento posto in essere, alla luce della definizione fornita dall'art. 416 bis c.p., espressamente richiamato dal cit. art.
7. Deve trattarsi, cioè, di un comportamento idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. La giurisprudenza riconosce che in tali casi non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà, potendo anche essere semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità attraverso cui si manifesta, sia già di per sè tale da evocare l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale del reato commesso (Sez. 1^, 18 marzo 1994, n. 1327, Torcasio).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata, di fronte alla condotta del RO che non ha mai fatto riferimento, neppure indiretto, ad una associazione camorristica o mafiosa, ne' ha rivolto alcuna minaccia o violenza contro i dipendenti della ditta, limitandosi a dire loro di sospendere i lavori, ha valorizzato l'atteggiamento delle vittime, ritenendo che le persone contattate dall'imputato abbiano recepito come mafioso il metodo utilizzato dall'imputato.
In altri termini, i caratteri mafiosi del metodo sono stati desunti dalla reazione delle vittime, secondo un approccio che astrattamente appare corretto, ma che nella realtà applicativa operata dalla decisione in esame dimostra alcune carenze. Si tratta di carenze dovute al mancato approfondimento argomentativo circa le ragioni che hanno determinato la sospensione dei lavori. I Giudici di merito hanno, in sostanza, ritenuto mafioso il metodo dell'imputato in quanto i lavori hanno, di fatto, subito una sospensione, ma cosi facendo hanno compiuto un percorso argomentativo-logico che finisce per essere assiomatico in ordine alla stessa natura del comportamento posto in essere dall'imputato, omettendo di offrire qualsiasi spunto giustificativo al riguardo. Nulla si dice in relazione alle concrete reazioni che i dipendenti hanno avuto dopo l'intervento dell'imputato; nessun cenno al fatto che la richiesta di sospensione sia stata fatta solo ai dipendenti e non anche al titolare della ditta, al quale, peraltro, la sentenza non dedica alcuna attenzione, nemmeno per dimostrare che sia stato lui a decidere di sospendere i lavori e per quali ragioni.
In assenza di questi accertamenti la natura mafiosa del metodo è divenuta meramente assertiva, cioè indimostrata.
Ne consegue che, limitatamente alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007