CASS
Sentenza 7 aprile 2004
Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
L'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., che stabilisce la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta, interpretato alla luce dell'art. 111 Cost., consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2004, n. 21687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21687 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento