Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2004, n. 21687
CASS
Sentenza 7 aprile 2004

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L'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., che stabilisce la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta, interpretato alla luce dell'art. 111 Cost., consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2004, n. 21687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21687
    Data del deposito : 7 aprile 2004

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