Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
Gli avvisi di cui all'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., ritualmente dati all'indagato prima che l'interrogatorio abbia inizio, non è necessario che vengano rinnovati quando l'interrogatorio non si esaurisca in un'unica sessione, ma venga ripreso dopo essere stato temporaneamente sospeso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2004, n. 36436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36436 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 22/04/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 707
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 004680/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LO N. IL 28/03/1965;
2) DI AL VA N. IL 08/03/1965;
3) AR OS N. IL 18/12/1959;
4) GE AN N. IL 01/02/1974;
5) NT IN N. IL 27/04/1957;
6) LL VA N. IL 15/06/1948;
7) OP IE N. IL 15/08/1970;
avverso ORDINANZA del 13/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Avverso la ordinanza emessa il 13 dicembre 2003 dal Tribunale del riesame di Messina;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed i ricorsi;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del procedimento ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor Izzo IO, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori degli indagati avvocati Tommaso Calderone per tutti, RM Gerace per OP e Corrado Oliviero per Di SA, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata;
LA CORTE DI CASSAZIONE osserva:
Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2003 il GIP presso il Tribunale di Messina ha applicato nei confronti di GN LO, Di SA AL, SC SI, EN AN, IG NI, IE AL e OP NI la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso - articolo 416 bis c.p. - ed estorsione. Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 13 dicembre 2003, ha rigettato le istanze di riesame avanzate da GN, IE, EN, Di SA, IG e SC ed ha accolto parzialmente quella proposta nell'interesse di OP. Dopo avere rigettato eccezioni preliminari concernenti la violazione degli articoli 64 c.p.p. nell'interrogatorio del collaboratore di giustizia LE NT, e 268 comma 3^ dello stesso codice con riferimento alle intercettazioni ambientali disposte sulle autovetture di alcuni indagati, il Tribunale del riesame precisava che le accuse si fondavano essenzialmente sulle dichiarazioni, tutte debitamente riscontrate, di LE NT, che era anche intrinsecamente attendibile. Infine il Tribunale esaminava in modo minuzioso la posizione di tutti gli indagati rigettando le loro deduzioni difensive.
Avverso la ordinanza del Tribunale proponevano ricorso per Cassazione tutti gli indagati con alcuni motivi comuni e con altri specifici delle rispettive posizioni, motivi tutti infondati come si dirà. Con un primo motivo di impugnazione tutti gli indagati hanno eccepito la violazione dell'articolo 64 c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni di LE NT con conseguente inutilizzabilità delle stesse;
l'avvertimento, nemmeno compreso dal collaborante, si sarebbe avuto soltanto all'inizio dell'interrogatorio del 24 maggio 2002. L'eccezione, già proposta negli stessi termini al Tribunale e rigettata, non è fondata.
Come è stato spiegato dal Tribunale di Messina al LE prima di procedere all'inizio dell'interrogatorio nella sessione del 24 maggio 2002 fu dato rituale avviso di tutte le sue facoltà.
Più precisamente il LE fu avvisato ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3^ dell'articolo 64 c.p.p. e fu reso edotto anche degli obblighi discendenti dalla legge n. 45 del 13 febbraio 2001. L'interrogatorio non si esaurì nel corso di una unica sessione perché le cose da riferire erano numerose, ma proseguì nelle giornate successive;
era evidentemente la continuazione dello stesso interrogatorio, perché si trattava dello sviluppo dei temi da trattare indicati dal LE nel corso della fase iniziale dell'interrogatorio.
Sotto tale profilo si può ritenere certamente corretto il modo di procedere del Pubblico Ministero, perché gli avvisi previsti dall'articolo 64 c.p.p. non costituiscono delle mere formalità, ma mirano a rendere edotto il collaborante delle proprie facoltà prima che l'interrogatorio abbia inizio;
quando gli avvisi vengano ritualmente dati all'indagato prima che l'interrogatorio abbia inizio, non è necessario che vengano ripetuti quando l'interrogatorio sospeso venga ripreso, Va anche detto che in ogni caso quando è stato redatto il verbale riassuntivo di ogni sessione dell'interrogatorio regolarmente sono stati dati gli avvisi al LE. I ricorrenti hanno poi sostenuto che il LE non aveva compreso il contenuto degli avvisi;
ma gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto che il PM prima di procedere all'interrogatorio, dopo avere chiesto al LE se aveva capito o meno il contenuto degli avvisi, cercò di spiegarglieli con terminologia più semplice e comprensibile. Ebbene proprio ciò dimostra che gli inquirenti furono molto attenti prima di dare inizio al lungo interrogatorio protrattosi per più udienze, a rendere edotto il collaborante di tutti i suoi diritti e di tutte le sue facoltà; quindi nessuna lesione dei diritti di difesa è ravvisabile nella situazione processuale delineata. È quasi superfluo osservare che il Tribunale è stato particolarmente rigoroso, tanto è vero che ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO PI proprio perché dal verbale di interrogatorio non risultava che lo stesso fosse stato previamente avvisato come imposto dalla legge.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione comune a tutti i ricorrenti. Questi hanno eccepito la violazione dell'articolo 268 comma 3^ c.p.p. perché le intercettazioni ambientali erano state eseguite con impianti non della Procura della Repubblica senza che venissero motivate le eccezionali ragioni di urgenza di procedere ad intercettazione e la inidoneità degli impianti esistenti presso gli uffici della Procura.
I ricorrenti, inoltre, si sono doluti della affermazione fatta dal Tribunale di Messina secondo la quale se le intercettazioni servono soltanto come riscontro non è necessario che siano utilizzabili come prova.
Tralasciando quest'ultima affermazione certamente discutibile, va detto che, come posto in evidenza dal Tribunale, il risultato delle intercettazioni ambientali non è indispensabile ai fini della decisione, nel senso che le dichiarazioni del LE risultano riscontrate anche da altri elementi, la cui utilizzabilità non è stata da alcuno messa in dubbio, quali ad esempio gli esiti delle attività di controllo della Polizia Giudiziaria, le convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia ecc. ecc.. In ogni caso le intercettazioni ambientali disposte ed eseguite sono utilizzabili. Pur volendo prescindere, in ossequio alle recenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dal fondato rilievo del Tribunale che la motivazione prevista dall'articolo 268 comma 3^ c.p.p., come è lecito desumere dalle disposizioni della legge delega del nuovo processo penale, sarebbe prevista soltanto per le intercettazioni telefoniche e non anche per quelle ambientali, per la semplice ragione che era impossibile effettuare queste ultime nel 1989 se non con impianti istituiti in prossimità del luogo di ascolto, va detto che la motivazione del decreto del PM emesso ai sensi dell'articolo 268 comma 3^ appare corretta e non censurabile. Per correttezza e completezza va anche detto che le intercettazioni in discorso furono disposte negli ormai lontani anni 1997 - 1998 quando nessuno dubitava -la giurisprudenza sul punto era, invero, univoca - che per le intercettazioni ambientali non fossero applicabili le disposizioni di cui all'articolo 268 comma 3^ c.p.p.;
ciò perché all'epoca non era tecnicamente possibile compiere intercettazioni ambientali dai lontani impianti installati presso gli uffici di Procura.
Ritornando al decreto, o meglio ai decreti in discussione, bisogna mettere in evidenza che il PM ha delegato per l'esecuzione delle intercettazioni nelle due vetture di LE NT ufficiali di polizia giudiziaria ed ha disposto che le operazioni venissero compiute con apposita strumentazione tecnica presso la sala di ascolto della polizia giudiziaria a cura della ditta IES di Milano. Da tale motivazione si comprende che per effettuare le intercettazioni ambientali erano necessari apparecchi tecnici particolari, tanto è vero che venne officiata una ditta specializzata nel settore, che all'epoca - 1998 -, come era noto a tutti, non erano a disposizione degli uffici di Procura del Paese. Da ciò si desume pure che gli impianti esistenti presso la Procura non erano, quindi, idonei ad effettuare il tipo di intercettazione ambientale autorizzato dal GIP.
La motivazione in ordine alla inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica è, pertanto, corretta. Quanto alla motivazione relativa alle eccezionali ragioni di urgenza ve detto che essa è richiesta soltanto quando gli impianti esistenti presso la Procura siano insufficienti e non anche quando siano ritenuti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova, che comunque richiede tempestività di esecuzione, non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficienti (così Cass. pen., Sez. 5^, 20 dicembre 2002 n. 43464). Inoltre nel caso di specie da tutto il contesto motivazionale della ordinanza impugnata risulta che si procedeva per un delitto associativo con l'organizzazione ancora attiva e, quindi, vi era l'urgenza di intervenire per acquisire elementi probatori utili anche allo scopo di impedire la commissione di ulteriori gravi reati. La eccezionale urgenza è, quindi, desumibile dal contesto motivazionale del provvedimento impugnato.
Anche in questo caso appare opportuno sottolineare la precisione e correttezza del Tribunale che ha dichiarato inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del procedimento c.d. Operazione Omega sull'utenza di SI SC per violazione dell'articolo 268 comma 3^ c.p.p.. Infondato è pure il terzo motivo di impugnazione, con il quale tutti i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli articoli 192 comma 3^e 273 c.p.p. in relazione all'articolo 416 bis c.p.p.. I ricorrenti hanno in particolare rilevato che le dichiarazioni del LE erano poco credibili sia perché si trattava di un associato di modesto rilievo sia perché si trattava di una collaborazione opportunistica anche perché il LE si trovava in difficili condizioni economiche.
Va detto in linea generale che i giudici di merito hanno valutato con precisione tutti gli elementi indicati.
Hanno, infatti, chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che il LE era un soggetto di primo piano della mafia tortoriciana, tanto che era il gestore delle estorsioni intraprese dal clan e canale di collegamento tra i EM - Scavo e le famiglie mafiose operanti ad ovest di Patti.
La ricostruzione dei fatti fornita dal collaborante è stata poi ritenuta dai giudici di merito particolarmente dettagliata e puntuale e riscontrata da elementi investigativi emersi nel corso di altri procedimenti, dalle dichiarazioni di altri collaboranti e dalle denunce di numerosi imprenditori vittime di estorsioni. Quindi dal Tribunale è stata valutata sussistente sia la attendibilità intrinseca che quella estrinseca.
Ovviamente le valutazioni di merito compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, siccome sono sorrette da una motivazione congrua e logica non sono censurabili in sede di legittimità. Non hanno poi pregio i rilievi dei ricorrenti sia perché non sono rilevanti le ragioni che hanno indotto il coimputato a collaborare, sia perché è perfettamente lecito decidere di collaborare per avvalersi delle disposizioni di favore previste dalla legge a favore dei collaboratori di giustizia.
Venendo ora all'esame dei motivi che più specificamente concernono la posizione dei singoli indagati, va detto che tutti i rilievi dei ricorrenti non solo sono infondati, ma anzi essi si risolvono in censure di merito inammissibili in sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, pur avendo denunciato il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, più che porre in evidenza incongruenze della motivazione e, quindi, illogicità interne alla stessa, hanno censurato le valutazioni di merito compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione . In alcuni casi sono stati gli stessi ricorrenti ad avvertire che si trattava di deduzioni di merito non sottoponibili alla valutazione della Corte di Cassazione, come quando hanno rilevato che Di SA e GN erano sottoposti a misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, quindi, era assai improbabile che essi si fossero allontanati dal luogo di residenza di sessanta o settanta chilometri per incontrare il latitante EM - Scavo.
D'altra parte la infondatezza del ragionamento dei ricorrenti e la fondatezza delle dichiarazioni del LE emerge dal fatto che uno di tali incontri avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto, località S. Anna, il 21 gennaio 2000 venne direttamente osservato dai Carabinieri;
a tale incontro erano presenti Di SA e SC, uomo di fiducia del GN.
È del tutto evidente, quindi, che si tratta di una deduzione non solo infondata ma di merito inammissibile in sede di legittimità, perché - è bene ripeterlo - il Tribunale di Messina è stato molto preciso non soltanto nel riportare tutte le accuse del LE, che costituiscono la prova essenziale a carico degli indagati, ma anche ad elencare con cura tutti i riscontri oggettivi alle dichiarazioni del collaborante, riscontri rinvenuti, come già si è detto, non solo nell'esito delle intercettazioni ambientali disposte sulle autovetture del LE, ma anche nell'esito di pedinamenti, appostamenti della polizia giudiziaria o in elementi, ancorché parziali trattandosi di processi non ancora conclusi, desunti da altri procedimenti penali a carico degli stessi indagati. Va detto in linea generale che non solo l'analisi compiuta dai giudici di merito appare completa, ma che anche la motivazione appare del tutto logica ed immune da interne contraddizioni. È evidente allora che in tale contesto non possono essere prese in considerazione e valutate tutte le deduzioni difensive, apparendo opportuno soffermarsi soltanto su quelle che sembrano denunciare un vizio della motivazione.
In ordine alla posizione di Di SA e SC bisogna rilevare che il fatto che il AL, vittima di una estorsione, abbia negato di essere stato estorto è stato logicamente spiegato dal Tribunale con il clima di intimidazione ed omertà esistente nella zona;
l'episodio estorsivo però è risultato riscontrato da numerosi altri elementi puntualmente indicati dal Tribunale.
Le osservazioni svolte concernono anche la posizione di GN, perché anche in questo caso il ricorrente ha dedotto il fatto che fosse un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e la circostanza che il AL non avesse confermato le accuse del LE.
Infine una telefonata indicata dal Tribunale come riscontro della partecipazione del GN alla associazione mafiosa è stata qualificata equivoca dal ricorrente, senza che però ne venisse chiarita la ragione.
Ora a parte la indubbia genericità dell'affermazione, il ricorrente sembra dimenticare che la interpretazione e la valutazione delle prove compete in via esclusiva ai giudici di merito e che detta valutazione non può essere messa in dubbio se sorretta, come nel caso di specie, da una motivazione non manifestamente illogica. Quanto alla posizione del EN sarà sufficiente osservare che gli argomenti del ricorrente sono stati già rigettati dal Tribunale;
il TDR, infatti, ha messo in evidenza che il riscontro alle dichiarazioni del LE, che aveva definito il EN armiere di una cosca, era costituito dal fatto che EN era stato arrestato perché trovato in possesso di numerose armi.
Il fatto che il EN fosse stato arrestato prima che il LE rilasciasse le sue dichiarazioni è stato ritenuto ininfluente dal Tribunale, non essendovi alcuna prova che il collaborante fosse venuto a conoscenza della circostanza prima di rendere interrogatorio.
Le osservazioni del Tribunale appaiono del tutto logiche. OP DI, dopo avere eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni di LE NT e di IO PI nonché delle intercettazioni ambientali sulle autovetture del LE, ha dedotto il vizio di motivazione sostenendo, tra l'altro, che aveva aiutato EM - Scavo nella latitanza perché costretto.
Ora a parte le questioni generali già discusse e rigettate e la manifesta infondatezza della eccezione concernente la inutilizzabilità delle dichiarazioni del PI già ritenuta dal Tribunale di Messina in sede di riesame, va detto che il Tribunale si è molto dilungato nell'esame della posizione di OP e con precisione ha indicato tutti i riscontri alle dichiarazioni del LE, che lungi dall'essere inesistenti, come si è sostenuto, appaiono puntuali.
Il ricorrente, alla fine di una lunga disamina delle valutazioni del Tribunale, ha sostenuto che sarebbe necessaria una rilettura di tutte le dichiarazioni rese dal collaborante con un pizzico di scetticismo in più.
Tale affermazione tradisce l'intento vero del ricorrente che è chiaramente quello di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, cosa evidentemente non possibile in sede di legittimità. In questa sede sarà sufficiente rilevare in aggiunta alle considerazioni già svolte che le dichiarazioni accusatone del LE sono state riscontrate da accertate frequentazioni con persone associate a clan mafiosi, dalla frequentazione con EM - Scavo in latitanza, dall'aiuto prestato a quest'ultimo, da intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni del collaborante LO NO. Nessun elemento di novità è stato introdotto dal ricorrente con i motivi aggiunti proposti con memoria depositata il 6 aprile 2004, dal momento che con tale atto il ricorrente ha ripercorso i motivi già discussi ed ha insistito nel fornire una interpretazione diversa delle dichiarazioni del LE ed a presentare OP come una vittima di EM - Scavo piuttosto che come un partecipe della sua associazione;
una rilettura del materiale probatorio in sede di legittimità non è ovviamente possibile.
Anche IE AL ha dedotto motivi di ricorso comuni a tutti i ricorrenti - violazione degli articoli 64 e 268 c.p.p. - e motivi specifici relativi alla sua posizione.
Sulle eccezioni comuni a tutti gli imputati non si può che rinviare a quanto già detto precedentemente in proposito.
I motivi di ricorso specifici relativi alla condotta di partecipazione dell'IE si risolvono in censure di merito, perché il ricorrente in effetti ha cercato di fornire una interpretazione diversa del materiale probatorio rappresentandosi come vittima più che come partecipe alle attività della associazione. Le osservazioni dell'IE, oltre ad essere di merito, non valgono a superare le valutazioni dei giudici di merito.
In effetti IE, ex maresciallo in pensione della Guardia di Finanza, aveva chiesto a EM - Scavo il permesso per svolgere la illecita attività di biscazziere, sapendo che era proprio il EM a controllare il gioco d'azzardo nella zona. L'autorizzazione all'esercizio di tale illecita attività non viene rilasciata a persona estranea all'ambiente mafioso, come è noto, ed in ogni caso l'IE venne portato al cospetto del EM - Scavo e fu presente anche alla estorsione commessa in danno di PP DA.
È davvero incredibile che si faccia essere presente un estraneo alla commissione di un grave delitto esponendosi a seri rischi di essere denunciato.
È allora evidente che tale presenza non solo costituisce riscontro alle dichiarazioni del LE, ma testimonia anche in modo chiaro la intraneità dell'IE alla cosca.
Tale conclusione del TDR non è in contraddizione con il fatto che lo stesso Tribunale non ha ritenuto gravi gli indizi in ordine alla estorsione in danno del DA, non apparendo sufficiente la sola presenza all'episodio estorsivo per essere ritenuto concorrente nel reato.
Infine appare opportuno ricordare che il Tribunale ha indicato ulteriori numerosi riscontri alle dichiarazioni del LE desumibili dall'esito delle intercettazioni ambientali e telefoniche ed in particolare dalla telefonata IE - SC, oltre che dall'incontro IE, SC e Di SA.
Anche per IG NI valgono le osservazioni svolte a proposito degli altri ricorrenti.
Le eccezioni comuni anche agli altri ricorrenti sono infondate e gli altri motivi di impugnazione si risolvono in censure di merito della decisione impugnata.
In effetti il ricorrente ha sostenuto che LE odiava IG per contrasti carcerari ed ha sostenuto che le dichiarazioni del LE avrebbero dovuto essere valutate con maggiore rigore. Sul punto già si è detto che il Tribunale ha valutato con il dovuto rigore le dichiarazioni del collaborante ed ha motivatamente ritenuto sia l'attendibilità intrinseca che estrinseca dello stesso. Del resto le ragioni del preteso odio del LE nei confronti del IG non appaiono tali da giustificare accuse tanto gravi. Inoltre le affermazioni del LE hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di un altro collaborante, NO, e nel fatto obiettivo che il IG effettivamente si era fatto assumere da alcune ditte, ma in realtà non aveva mai prestato alcuna attività lavorativa, costituendo, quindi, il salario mensile il profitto della estorsione.
Infine il fatto che un estorto non ha confermato di essere vittima di una estorsione non ha un grande significato, essendo notoria la omertà che contraddistingue quelle zone.
Quanto al problema delle esigenze cautelari soltanto SC e IE hanno dedotto la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il motivo di impugnazione non è fondato e le ragioni esposte si risolvono in inammissibili censure di merito.
In effetti il Tribunale ha rilevato che nessuno degli indagati aveva superato la presunzione di pericolosità di cui all'articolo 275 c.p.p., essendo l'associazione mafiosa della quale facevano parte ancora attiva e pericolosa.
Quanto a SC il Tribunale ha sottolineato il ruolo rilevante nella associazione dello stesso, che era la persona di fiducia di EM - Scavo, ed ha ritenuto che il recente trasferimento ad Asti della sua famiglia non aveva determinato automaticamente il suo allontanamento dalla associazione mafiosa . Quanto ad IE il Tribunale ha posto in evidenza che era associato ad una pericolosa ed ancora attiva associazione e, quindi, vi erano indubbi elementi di pericolosità.
Per tutte le ragioni illustrate i ricorsi debbono essere rigettati ed i ricorrenti condannati in solido a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi previsti dall'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento;
Manda la Cancelleria per l'invio delle comunicazioni e degli avvisi previsti dall'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2004