Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2011, n. 33053
CASS
Sentenza 12 luglio 2011

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In tema di contestazione effettuata nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, spetta al giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado (Fattispecie in tema di revoca di indulto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2011, n. 33053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33053
    Data del deposito : 12 luglio 2011

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