Articolo 190 bis del Codice di procedura penale
Articolo 208Articolo 210
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Art. 190-bis.
(Requisiti della prova in casi particolari).
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 609-quinquies e 609-octies del codice penale , se l'esame richiesto riguarda una testimone minore degli ((anni diciotto)) e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'.
Entrata in vigore il 10 agosto 2019
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