Sentenza 6 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari, è legittima l'utilizzazione, come elemento indiziante, del contenuto di una conversazione legittimamente intercettata, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che abbia proceduto all'operazione, dato che l'omissione in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., ma dà luogo a una nullità relativa, da eccepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2000, n. 11241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11241 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 06/12/2000
1. Dott. GIORGIO SANTACROCE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 7107
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIETRO DUBOLINO - Consigliere - N. 22512/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da MU SA, n. 6/7/72, OR NI, n. 3/5/52, EL CC Antonio, n. 19/6/54, RE SA, n. 20/4/63, NA IC, n. 12/9/1968 e RA IC, n. 20/2/51
avverso l'ordinanza emessa l'11/4/00 dal Tribunale di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso del NA, l'annullamento parziale senza rinvio della ordinanza impugnata nei confronti dello RA e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi uditi i difensori Avv. Iori e Miele (in sostituzione dell'avv. Martucci)
Osserva
MU SA, OR NI, EL CC Antonio, RE SA, NA IC e RA IC sono stati raggiunti da ordinanza di custodia in carcere emessa il 13/3/00 del GIP del Tribunale di Napoli in un procedimento riguardante l'attività criminosa del ramificato clan camorristico detto dei "casalesi", diviso in varie fazioni, operante in territorio di Caserta. A tutti, meno che al OR cui peraltro analogo addebito era già stato elevato in altro procedimento, è stata contestata la violazione dell'art. 416 - bis C.P. e al EL CC, al OR e allo RA la commissione di fatti specifici.
Il EL CC e il OR sono stati inquirenti individuati come esponenti di spicco del gruppo facente capo a NE RM ed autori, nel 1997/1998, di vari episodi estorsivi avvenuti a Caserta ai danni di imprese di costruzioni;
l'MU come uomo di fiducia del EL CC, per il quale svolgeva compiti di contabile e di distribuzione degli "stipendi" agli affiliati;
il NA come altro esponente di spicco del gruppo dello NE affermatosi dal 1997 con ruolo di direzione e controllo delle attività estorsive;
il RE come referente dell'organizzazione dei "casalesi" per l'Emilia Romagna, con il compito di fornire gli elenchi degli imprenditori di provenienza casertana cui estorcere denaro e di iniziare con loro le trattative;
lo RA infine come uomo di EL SA (uno dei appartenenti al gruppo di NE RA che, dopo la cattura di costui, erano venuti a contrasto con i suoi famigliari e si erano quindi avvicinati al gruppo dello NE) resosi il 13 e 14/2/96 autore, su incarico del predetto EL, del ferimento di otto extracomunitari per scacciarli dal territorio di Casal di Principe ove recavano intralcio ai traffici illeciti dell'organizzazione. Gli indizi sono stati desunti dalle dichiarazioni di appartenenti al clan dei "casalesi" divenuti collaboratori di giustizia (LO RA, D'SS SA, De MO IO, Di BO NC e RA NI), da intercettazioni ambientali e telefoniche e da dichiarazioni delle persone offese.
Il provvedimento restrittivo è stato per tutti confermato dal Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza in data 11/4/00. Avverso quest'ultima pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati, deducendo sotto vari profili violazioni di legge e vizi di motivazione.
Viene sollevata anzitutto una serie di questioni di carattere procedurale: per il OR si eccepisce la nullità della procedura di riesame per mancato avviso a uno dei difensori della data dell'udienza di trattazione;
per l'MU e il NA la violazione dell'art. 297 comma 3 C.P.P.; per il RE la violazione dei commi 5 e 10 dell'art. 309 C.P.P. per tardiva trasmissione di atti, la nullità o inutilizzabilità dell'interrogatorio reso il 15/3/97 dal collaboratore Di BO al P.M. per tardivo intervento del suo difensore a tale atto e la nullità o inutilizzabilità di una conversazione intercettata il 18/1/98, ritenuta indiziante per il prevenuto, per non essere stato sottoscritto il relativo verbale e per non essere stato trasmesso il decreto autorizzativo. Per tutti gli indagati vengono poi formulate doglianze in ordine all'esistenza dei gravi indizi - per asserita genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori, assenza di idonei riscontri ed equivocità delle intercettazioni, che nel caso del OR e del NA si contesta addirittura siano ad essi riferibili - e per il EL CC e il RE anche in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari.
Nessuna di queste censure ha fondamento, e i gravami devono quindi essere rigettati con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste all'art. 616 C.P.P.. Il difensore del OR (avv. Giaquinto) non avvisato della data dell'udienza di trattazione non aveva sottoscritto la richiesta di riesame e quindi, essendo questa stata proposta dall'altro difensore regolarmente avvisato così come l'indagato, secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte cui il Collegio ritiene di aderire (cfr. tra le ultime, la sentenza di questa Sezione 10/6/99, Randazzo - rv. 241.009) non si è verificata alcuna nullità.
Per l'MU e il NA non è stata eccepita una violazione dell'art. 297 comma 3 C.P.P. in senso proprio, con riguardo cioè alla decorrenza del termine di durata della misura cautelare, bensì in relazione al principio del ne bis in idem in materia cautelare che non sarebbe per entrambi stato rispettivamente, senza però indicare nessun precedente provvedimento libertorio nei loro confronti che potesse costituire ostacolo all'emissione del provvedimento restrittivo di cui si tratta.
Quanto al profilo di violazione dell'art. 649 C.P.P. cui sembra farsi riferimento nel ricorso proposto nell'interesse del NA, per essere costui già stato condannato per violazione dell'art. 416 - -bis C.P. con sentenza 15/12/98 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, detta sentenza è del tutto inidonea allo scopo non risultando essere definitiva e riferendosi comunque a periodo di tempo anteriore.
La prima delle questioni sollevate dalla difesa del RE, riguardante la violazione dei commi 5 e 10 dell'art. 309 C.P.P. che si sarebbe verificata, con conseguente perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare, per avere il P.M. tardivamente fatto pervenire al Tribunale del riesame alcuni atti, depositandoli nell'udienza del 10/4/00, è stata dal Tribunale medesimo già esaminata e respinta con corretta motivazione in cui si evidenzia che parte di detti atti erano solo la copia di altri tempestivamente trasmessi e che i restanti non risultavano essere tra quelli che il P.M. aveva inviato al GIP, a norma dell'art. 291 comma 1, a sostegno della richiesta di emissione della misura. Nessun elemento idoneo a confutare questa motivazione è dedotto nel ricorso, poiché il fatto che in alcuni dei verbali a suo tempo trasmessi al GIP vi fossero, a differenza di quelli prodotti il 10/4/00, degli omissis è privo di rilievo (in quanto dei brani originariamente pretermessi, che peraltro non risulta siano stati utilizzati dal Tribunale del riesame, non si potè ovviamente tenere conto ai fini dell'emissione della misura) e per il resto non si è per nulla dimostrato che i dati contenuti negli atti acquisiti in udienza che si sostiene essere stati valutati dal GIP non fossero aliunde desumibili.
Il tardivo intervento del difensore del Di BO, regolarmente avvisato dell'incombente, all'interrogatorio da costui reso al P.M. il 15/3/97 non è causa di nullità o inutilizzabilità, non essendo la presenza del difensore all'atto prevista come obbligatoria dagli artt. 210 comma 3 e 363 C.P.P.. Per ciò concerne l'utilizzazione come elemento a carico del RE della conversazione tra il NA e lo NE intercettata il 18/1/98, la mancata sottoscrizione, in violazione dell'art. 142 C.P.P., del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che aveva proceduto all'operazione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall'art. 271 comma 1 C.P.P., andava eccepita a pena di decadenza nell'udienza del 10/4/00 in cui detto verbale fu prodotto;
e, quanto alla lamentata assenza del decreto autorizzativo, il Tribunale del riesame ha dato atto di essere stato posto in grado di verificare la legitimità di tutte le disposte intercettazioni.
Sotto il profilo dell'esistenza dei gravi indizi i ricorsi si esauriscono in critiche di puro merito, e pertanto inammissibili in questa sede, alle valutazioni espresse dal Tribunale, sorrette da ampio apparato argomentativo, sulla base dei seguenti concreti elementi: per il EL CC e il OR NI (personaggio dominante nella zona di Marcianise identificato dal soprannome "Mimì o mazzacane" e da collegamenti con il fratello SA) conversazioni intercettate tra loro stessi e con altri affiliati, tra cui AG MI esponente del gruppo dello NE all'epoca latitante, nelle quali si in termini espliciti degli episodi estorsivi, ed inoltre le dichiarazioni delle persone offese, in particolare dell'imprenditore TA GI e del di lui figlio;
per l'MU intercettazioni telefoniche e ambientali di sue conversazioni con il EL CC e dichiarazioni del LO su estorsioni commesse insieme;
per il NA (identificato da nome e soprannome e attraverso altri riferimenti) intercettazioni telefoniche di sue conversazioni con altri esponenti dell'organizzazione riguardanti le estorsioni e le dichiarazioni rese nei suoi confronti dal LO, dal D'SS e dal Ferrara per il RE dichiarazioni del Di BO (che era stato latitante in Emilia- Romagna) e del RA e intercettazioni di sue conversazioni con lo stesso Di BO, DI LE e altri componenti del clan;
per lo RA infine la chiamata in correità del LO riscontrata non solo, sotto il profilo generico, dalle dichiarazioni delle persone offese e dalle risultanze delle indagini di notizia giudiziaria ma anche, più specificamente, dal fatto che lo stesso RA in epoca di poco successiva è stato colpito da altro provvedimento restrittivo per avere esercitato pressioni intimidatorie su persone che affittavano case a extracomunitari affinché li mandassero via. Tutti questi elementi sono stati vagliati dal Tribunale tenendo conto delle obbiezioni difensive, alle quali sono state date puntuali risposte immuni da vizi di manifesta illogicità.
Nulla di significativo, tale non potendosi considerare il mero decorso del tempo o l'assenza di gravi precedenti, è stato infine dedotto nei ricorsi proposti nell'interesse del EL CC e del RE che consenta di superare la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 comma 3 C.P.P. in relazione all'addebito di cui all'art. 416 - bis C.P. elevato nei loro confronti.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali;
dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001