Articolo 398 del Codice di procedura penale
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Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso e 'comunicato al pubblico ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 609-quater e 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale , il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e Le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.
Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti. (93) (140)
5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.
(( 5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater )) ------------- AGGIORNAMENTO (93)
La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno-9 luglio 1998 n. 262 (G.U. 1a s.s. 15/7/1998, n. 28) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno". ------------- AGGIORNAMENTO (140)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 2/2/2005, n. 5) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale "dell' art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno".
Entrata in vigore il 20 gennaio 2016
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