Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2004, n. 44624
CASS
Sentenza 8 luglio 2004

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La capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo non deve essere accertata necessariamente mediante una perizia, posto che la legge (art. 70, comma primo, cod. proc. pen.) si riferisce a tale adempimento con la locuzione "se occorre", ed il giudice può quindi deliberare in proposito, ove li ritenga sufficienti, anche sulla base di altri elementi a sua disposizione.

Sussiste la circostanza aggravante dell'avere agito per un motivo abietto (art. 61, n. 1, cod. pen.) relativamente ad un reato commesso, in un contesto di criminalità organizzata, al fine di conseguire il controllo incontrastato su una determinata porzione di territorio e di incrementarne lo sfruttamento attraverso ulteriori attività delittuose di tipo mafioso. (Fattispecie relativa ad omicidio in danno di soggetto che aveva tenuto comportamenti non conformi alle regole dell'organizzazione criminale).

La circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.) è integrata per il sol fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dall'azione del reo. (Fattispecie relativa ad omicidio commesso in zona isolata ed in ora notturna, approfittando anche della presenza di alberi utili a nascondere gli esecutori in agguato).

Il rifiuto dell'imputato di consegnare o lasciar prelevare materiale biologico utile alla comparazione del DNA, quando non siano state prospettate allo scopo modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale, costituisce, se non motivato con giustificazioni esplicite e fondate, elemento di prova valutabile dal giudice a fini di ricostruzione del fatto, anche in qualità di riscontro individualizzante della chiamata in correità.(Fattispecie relativa al rifiuto opposto da persona accusata d'omicidio di consentire la comparazione del proprio DNA con quello ricavabile da alcune formazioni pilifere rinvenute all'interno di un casco che, stando alle dichiarazioni di un collaborante, era stato utilizzato durante l'esecuzione del delitto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2004, n. 44624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44624
Data del deposito : 8 luglio 2004

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