Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 4
La capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo non deve essere accertata necessariamente mediante una perizia, posto che la legge (art. 70, comma primo, cod. proc. pen.) si riferisce a tale adempimento con la locuzione "se occorre", ed il giudice può quindi deliberare in proposito, ove li ritenga sufficienti, anche sulla base di altri elementi a sua disposizione.
Sussiste la circostanza aggravante dell'avere agito per un motivo abietto (art. 61, n. 1, cod. pen.) relativamente ad un reato commesso, in un contesto di criminalità organizzata, al fine di conseguire il controllo incontrastato su una determinata porzione di territorio e di incrementarne lo sfruttamento attraverso ulteriori attività delittuose di tipo mafioso. (Fattispecie relativa ad omicidio in danno di soggetto che aveva tenuto comportamenti non conformi alle regole dell'organizzazione criminale).
La circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.) è integrata per il sol fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dall'azione del reo. (Fattispecie relativa ad omicidio commesso in zona isolata ed in ora notturna, approfittando anche della presenza di alberi utili a nascondere gli esecutori in agguato).
Il rifiuto dell'imputato di consegnare o lasciar prelevare materiale biologico utile alla comparazione del DNA, quando non siano state prospettate allo scopo modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale, costituisce, se non motivato con giustificazioni esplicite e fondate, elemento di prova valutabile dal giudice a fini di ricostruzione del fatto, anche in qualità di riscontro individualizzante della chiamata in correità.(Fattispecie relativa al rifiuto opposto da persona accusata d'omicidio di consentire la comparazione del proprio DNA con quello ricavabile da alcune formazioni pilifere rinvenute all'interno di un casco che, stando alle dichiarazioni di un collaborante, era stato utilizzato durante l'esecuzione del delitto).
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Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1304 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 56, 575, 577 n.4); 61 n. 1 e 5 - 582; 635 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 9.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), …
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 61, co. 1, n. 5) SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione – Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, aveva gli imputati colpevoli di concorso nel reato di furto pluriaggravato ex artt. 61, primo comma, n. 5 e 625, primo comma, nn. 5 e 7, cod. pen.; esclusa la recidiva semplice per uno di essi, ritenuta la recidiva reiterata specifica contestata per l'altrro, riconosciuta in favore di entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. …
Leggi di più… - 3. La minorata difesa nelle truffe onlineCasetta Stefano · https://www.diritto.it/ · 7 dicembre 2016
Al giorno d'oggi capita sempre più spesso di acquistare prodotti tramite siti internet, non a caso grossi colossi come Amazon ed Ebay sono diventati ormai parte integrante delle nostre esistenze, mentre il modello di conclusione del contratto del codice civile (artt. 1326 c.c. e seguenti) sembra appartenere più alla storia del diritto che a quello vivente. Parallelamente a tale fenomeno si stanno sviluppando, sempre di più, le truffe che con tale mezzo trovano una nuova modalità di perpetrazione. Non è inusuale oggi sentire soggetti che, dopo aver realizzato un acquisto online, pagandolo anticipatamente (come vuole la prassi di queste transazioni), non si vedono recapitare al proprio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2004, n. 44624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44624 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
44624/04 UDIENZA PUBBLICA DELL'08/07/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE N°01144/2004
REGISTRO GENERALE
N°045956/2003 cosi composta:
Dott. IO MORGIGNI Presidente
Consigliere Dott. SC DE CHIARA
Consigliere Dott. Alessandro CONZATTI
Consigliere rel. Consigliere estensore Dott. Secondo CARMENINI dr. Carmenini Consigliere Dott. Fausto CARDELLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da 1) MO OR N. il 28/10/1934
2) ON ET ND N. il 30/06/1959
3) OL MO N. il 01/06/1924
4) OL ON N. il 20/04/1948
5) DO SE N. il 01/12/1932
6) DI OV OR N. il 16/11/1940 N. il 23/11/1955
7) IT RE
8) GE NC N. il 08/02/1933
N. il 15/08/1943
9) IL EN
10) LO SE N. il 26/05/1918
11) ZZ VI N. il 01/01/1948
12) AM AR N. il 01/01/1947
13) AR NT N. il 07/06/1936
14) GA EN N. il 11/09/1936
avverso la sentenza in data 29/07/2002 della Corte Assise Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza ed udita in pubblica udienza la relaIOne fatta dal consigliere Carmenini;
Udito il P.G. in persona del dr. E Delehaye;
Uditi i difensori ed acquisite le relative conclusioni, come in atti
PREMESSA
Per delleuna migliore comprensione molteplici e complesse vicende che hanno dato origine a questo processo è opportuno articolare la presente sentenza in quattro parti: una succinta descriIOne del contesto obbiettivo da cui sono scaturiti gli episodi contestati ai vari imputati ("FATTO"); un riepilogo dell'evoluIOne processuale ("SVOLGIMENTO DEL PROCESSO"); l'esposiIOne della posiIOne dei singoli imputati e dei relativi ricorsi ("LA
RELATIVIPOSIZIONE DEI RICORRENTI ED I
RICORSI"); delle questioni disamina la dibattute, le consideraIOni della Corte e le conseguenti decisioni ("MOTIVI DELLA
DECISIONE").
FATTO
Teatro degli episodi delittuosi è il territorio di RA e PA, nel cui ambito nel corso degli anni '70, nella seconda metà degli anni '80 e degli anni '90 - si verificò una nutrita serie di omicidi, che risultarono, inizialmente, tutti ad opera di ignoti, dato che le iniziative degli investigatori volte ad identificare gli autori materiali, i mandanti e il movente risultarono vani, ma costituirono, comunque, la base di accertamento dei fatti obbiettivi che risultarono utili nel prosieguo.
Decisive per il completo accertamento delle responsabilità furono ritenute le propalaIOni di un importante "pentito di mafia", LA
SC, il quale iniziò a collaborare con la giustizia subito dopo il suo arresto, avvenuto il 21 luglio 1997 e fornì "essenziali indicazioni con le sue dirompenti dichiaraIOni auto ed etero-accusatorie".
-Costui secondo i giudici di merito dava concretezza a vari altri elementi acquisiti nel frattempo dagli organi inquirenti e consentiva di inquadrare i fatti omicidiari in un contesto oggettivo, soggettivo ed eIOlogico.
II AZ, fra l'altro, si autoaccusava, effettuando molteplici ed articolate chiamate in correità, degli omicidi di EL AS,
MA BE e NO GI, di ER
NT.
Egli confessava ancora di avere partecipato al duplice omicidio di DI AG NN e
UD EN OH, all'omicidio di IN
PI ed all'omicidio di MO NT
(poco prima che fosse ucciso anche con il suo
-
apporto l'agente della polizia penitenziaria
NT SE).
Le dichiaraIOni accusatorie del LA collegate con quelle di altri collaboranti, con gli altri elementi acquisiti e con le risultanze delle verifiche all'uopo effettuate resero possibile l'instauraIOne del procedimento penale а carico di numerosi imputati, a cui erano variamente addebitati, con aggravanti, omicidi, tentati omicidi e connesse violaIOni della legge sulle armi, nonché associaIOne di tipo mafioso.
I giudici di merito hanno ritenuto di poter raggruppare i fatti omicidiari in tre distinte categorie, di cui le prime due rilevano in questa sede: omicidi comuni deliberati dai
"capi-famiglia” ed attuati dall'associaIOne mafiosa allo scopo di mantenere il controllo del territorio, impedendo a soggetti estranei all'organizzaIOne di compiere attività illecite o svolgere attività economiche produttive senza la preventiva autorizzaIOne della cosca, come gli omicidi di EL CE, ER
NT, DI AG NN, MO
NT e il tentato di omicidio di ER
NN; omicidi di "uomini d'onore" deliberati dalla "commissione provinciale” di "Cosa NO" vicende interne per all'organizzaIOne criminale, di solito riconducibili ai periodici mutamenti ai vertici delle varie “famiglie”,
де 2 conseguenti a vere e proprie faide tra gruppi contrapposti ma sempre interni all'associaIOne mafiosa, come gli omicidi di NO GI,
MA BE e IN PI;
omicidi cd.
"eccellenti", cioè di soggetti rappresentanti delle IstituIOni, come l'omicidio dell'agente di polizia penitenziaria, NT SE (che non rileva per la presente trattaIOne).
IL PROSPETTO DEI FATTI OMICIDIARI TRATTATI
NEL PROCESSO PUO' COSI' ESSERE DELINEATO:
1) OMICIDI COMUNI:
-= CONDANNATO AM, A) + EL
SENTENZE DI MERITO CONFORMI;
-== CONDANNATO GA,B) + ER NT
SENTENZE DI MERITO CONFORMI;
C) + DI AG + UD = CONDANNATI IN
APPELLO MO e GA, ASSOLTI IN PRIMO GRADO;
D) + MO == CONDANNATI MAZZARA e
GA, SENTENZE DI MERITO CONFORMI;
E) ΤΕΝΤΑΤΟ OMIC. BARBERA VA
CONDANNATO GA, SENTENZE DI MERITO CONFORMI.
2) OMICIDI DI UOMINI D'ONORE:
A) + NO = CONDANNATI AN e
GA, SENTENZE DI MERITO CONFORMI;
B) + MA CONDANNATO GA, SENTENZE
DI MERITO CONFORMI;
W CONDANNATO ON IN C) + IN
GRADO) e GA,APPELLO (ASSOLTO IN PRIMO
SENTENZE DI MERITO CONFORMI.
A TALI FATTI SONO IN GENERE COLLEGATE
VIOLAZIONI DELLA LEGGE SULLE ARMI;
VI SONO, POI,
LE CONTESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 416 bis C.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base di tutte le prove raccolte, il
G.U.P. presso il Tribunale distrettuale di
Palermo, con decreto del 27 luglio 1998, disponeva il giudiIO dinanzi alla Corte di
3 + di RA nei confronti di trenta Assise imputati. corso del dibattimento la Corte Nel trapanese, con tre separate sentenze del 29 dicembre 2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati IO SE,
AM AS, MO TO e DI OV
TO in ordine al reato di cui al capo 5) dell'imputaIOne, perché estinto per prescriIOne, e, con ordinanza del 3 aprile
2001, dichiarava illegittime le contestaIOni, da parte del P.M., di nuove circostanze aggravanti e di reati concorrenti nei confronti degli imputati.
Esaurita l'istruIOne dibattimentale e raccolte le conclusioni delle parti, la Corte di Assise emetteva sentenza il giorno 17 maggio
2001.
Avverso la decisione adottata dal primo giudice proponevano rituale appello il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RA e i difensori degli imputati OL cl. '• 48, MO, OL AR DO
SE, DI OV TO, AN AN, GE SC, IL CE, LO
SE, ZZ VI, MESSINA DENARO Matteo,
AM AS, AR NT e VIRGA
CE.
Il giudiIO di secondo grado, nei confronti di diciotto imputati, si articolava attraverso successiva varie attività (separaIOne e dideclaratoria riunione di giudizi, inammissibilità dell'impugnaIOne per taluni imputati e proscioglimento del PA, perché estinto il reato a lui ascritto per morte del reo;
rinuncia parziale del P.G. а taluni gravami, acquisiIOne di prove).
2002, dopo leAll'udienza del 29 luglio conclusioni delle parti, la Corte di Assise di
Appello decideva come in atti. -
-
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso quattordici imputati in per cassaIOne i epigrafe riportati.
*** ***
RICORRENTI ED I RELATIVI LE POSIZIONI DEI
RICORSI
1) MO OR, n. 1934
Risponde dei reati di cui ai capi 10), 11): duplice omicidio Di IO e SA e relativa violaIOne legge armi, commessi il 20.1.1988, da cui fu assolto in primo grado ed è stato condannato in appello. INUTILIZZABILITÀ PRIMO MOTIVO.
"SOPRAVVENUTA" DELDICHIARAZIONI DELLE
COIMPUTATO NC LA.
Si fa presente che le dichiaraIOni di
SC AZ, unica voce d'accusa fondante il verdetto di responsabilità a carico di
TO MO, erano state rese nella fase
-
investigativa e nel corso del giudiIO di primo grado senza il previo triplice avvertimento, imposto a pena di inutilizzabilità, dall'art. 64 c.p.p. nel testo vigente il 29 luglio 2002 allorché fu deliberata la sentenza impugnata. Si sostiene che quelle dichiarazioni non potevano in alcun modo essere utilizzate dal giudice dell'appello, in processo conclusosi con sentenza emessa in epoca successiva all'entrata in vigore della novella citata;
che per tutto quanto concerne il tema dell'utilizzaIOne della prova stessa vanno applicate le regole vigenti
"all'epoca" della deliberaIOne del giudice dell'impugnaIOne.
SECONDO MOTIVO. ERRONEA APPLICAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA
COME VIZIO DI MOTIVAZIONE. Le critiche sono rivolte in triplice direIOne: A) in chiave di metodo, si sostiene
к 5 -
l'inosservanza dei parametri di valutaIOne della prova, unitamente al mancato rispetto dei criteri fissati nell'art. 192 co. 3 e co. 4
c.p.p.; B) in prospettiva generale, sull'attendibilità del collaboratore AZ, anche in consideraIOne delle pregresse censure sul punto;
C) in relaIOne alla vicenda ossia l'omicidio Di IO especifica,
Messaoud.
Si sottolinea che all'esito del giudiIO di primo grado, la Corte d'assise di RA aveva assolto tutti gli imputati ex art. 530 CO. 1
c.p.p. per la «rilevante discrasia» esistente tra la ricostruIOne della dinamica dell'omicidio, risultante dalla documentaIOne fotografica, dai verbali di sopralluogo dall'esame autoptico, e le dichiaraIOni del collaboratore di giustizia Francesco Milazzo; mentre erroneamente la Corte del controllo avrebbe ritenuto la sussistenza di riscontri esterni "individualizzanti" alle dichiaraIOni accusatorie del AZ, quantomeno nei confronti del GA, nella qualità di mandante,
e dell'MO, nella qualità anche di coesecutore materiale».
TERZO MOTIVO. VIZIO GENETICO DELL'APPELLO
DEL P.M. Con tale motivo si prospetta, infine, una questione procedurale preliminare: il gravame è stato proposto dal pubblico ministero ordinario incardinato presso la Procura della Repubblica di RA, il quale sarebbe carente di legittimaIOne travalicamento della per funIOnale dei magistrati «competenza>>> appartenenti alla DireIOne Distrettuale
Antimafia (art. 581 co. 1 sotto espressa sanIOne di inammissibilità ex art. 591, comma 1 lett. c, c.p.p.). Per questo ricorrente sono stati presentati "motivi aggiunti”, con particolare riferimento alla "patologia della motivazione" (specie trattandosi di reformatio in peius, da
of 60 -
assoluIOne in primo grado) ed alla "carenza di adeguati riscontri individualizzanti"; nonché
"note di udienza" con le quali si tratta diffusamente la tematica dell'esame dibattimentale del collaborante, non preceduto
"da alcun equipollente o succedaneo dell'avviso con il quale deve essere irrinunciabilmente rappresentato al soggetto dichiarante l'effetto vincolante delle accuse rese contro altri (art. 64, comma 3, lett. c, c.p.p.).
2) ON ET ND n. 1959
Risponde deidei reati di cui ai capi 12), e
13): omicidioomicidio GO e relativa violaIOne legge armi, commessi il 3.12.1989, da cui fu assolto in primo grado ed è stato condannato in appello. proposti motivi di ricorso daSono stati proposti parte di due difensori.
Il primo difensore (Avv. A. Bonsignore) lamenta: VIOLAZIONE DELL'ART. 606, COMMA 1 LETT.
B), C) ED E), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT.
192, COMMI 2 E 3 C.P.P. E 13, COMMA 2 COST.
Sostiene che il viIO fondamentale della sentenza impugnata sta nel fatto che il giudice di appello ha rinvenuto riscontro un individualizzante alla chiamata in correità di Milazzo Francesco nel rifiuto opposto dal Bonanno di sottoporsi al prelievo di organi;
tale decisione sarebbe in contrasto con i principi enunciati dalla Corte costituIOnale atteso che il NO nell'assenza di una
-
specifica disciplina di legge sui "casi e modi" in cui il prelievo possa essere disposto dal giudice "altro non ha fatto che esercitare un diritto e dunque riverbero nessun suo pregiudizievole può inferirsi dal suo consentito e legittimo rifiuto " laavanzano riserve, poi, circa Si possibilità di eseguire l'esame comparativo dopo tanti anni dal fatto.
Il secondo difensore (Avv. Mario Giraldi) ha proposto due motivi.
7 -
VIOLAZIONE DELL'ART. 606, PRIMO MOTIVO.
ILLOGICITÀ DELLA LETT. E) C.P.P., MANIFESTA
MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE
PROCESSUALI. La carenza di interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza assolutoria di primo grado e del secondol'oggetto giudiIO, conseguentemente circoscritto entro i confini tracciati dall'appello del P.M., hanno comportato la cristallizzaIOne, nel merito, di palesemente una risultanza processuale travisata dai giudici di primo grado. Vi sarebbe, poi, un aperto ed insanabile contrasto con le dichiaraIOni rese dal LA nel corso del suo esame dibattimentale, sì da screditarne il contenuto e, per l'effetto, la portata accusatoria.
SECONDO MOTIVO. VIOLAZIONE DELL'ART. 192,
COMMA 31 C.P.P. E VIZIO DI MOTIVAZIONE IN
ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN
CORREITÀ COMPIUTA DA LA NC;
ASSENZA
DI RISCONTRI ESTERNI INDIVIDUALIZZANTI.
Questo motivo presenta analogie col ricorso del codifensore e ne sviluppa talune tematiche.
Si contesta, infine, valore di riscontro alle dichiaraIOni di AC e IC.
3) OL MO n. 1924
Risponde del reato di cui al capo 17), art. 416 bis pluriaggravato. In suo favore si chiede, in via pregiudiziale, la sospensione del processo per impedimento dell'imputato ai sensi degli art. 70
71 nel merito l'assoluIOne e c.p.p.; dell'imputato per non avere commesSO il fatto, deducendosi vari motivi.
PRIMO MOTIVO. INOSSERVANZA DEGLI ARTT. 70 e
71 C.P.P.
Si sostiene che la sentenza impugnata è afflitta da nullità e merita censura ai sensi dell'art. 606 , lettera c) c.p.p.. La Corte d'Assise d'Appello avrebbe errato nel disattendere la richiesta del difensore, tesa riconoscimento dell'incapacità al dell'imputato di partecipare coscientemente al processo per grave infermità mentale.
In sede di discussione è stata avanzata in via pregiudiziale la richiesta di sospensione del processo, previa effettuaIOne di perizia sulla persona dell'imputato, che tuttavia veniva ancora disattesa.
SECONDO MOTIVO. MANCATA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALLA INVOCATA SOSPENSIONE DEL PROCESSO EX ART.
71 C.P.P.
d'Appello non avrebbe d'Assise La Corte di richiesta alla ordine motivato in accertamento salute di dello stato dell'imputato, senza giustificare l'avere omesso di procedere a perizia anche d'ufficio, a fronte dei supporti documentali prodotti. TERZO MOTIVO. MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE.
Si sostiene che il giudice di secondo grado ha recepito in modo acritico le argomentaIOni cui era pervenuta la Corte d'Assise di RA nel fondare una pronuncia di condanna non basata su fatti certi, bensì su scarne e contrastanti chiamate in correità ad opera dei collaboratori
AZ e AC.
4) OL ON cl. '48 Risponde del reato di cui al саро 17), art. 416 bis pluriaggravato.
PRIMO MOTIVO. VIOLAZIONE ART. 606 C. 1 LETT.
B C.P.P. IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 63/2001.
SOPRAVVENUTA DELLEINUTILIZZABILITA'
DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO LA NC E
DEL CHIAMANTE IN REITÀ TT AN.
AZ e Le dichiaraIOni di SC nella fase PA IO sono state tutte rese investigativa e durante il giudiIO di primo grado.
а 9 -
Esse mancano degli avvertimenti previsti e così come sanIOnati dall'art. 64 c.p.p., rivisitato legislativamente assai prima della
(25 luglio data di emissione della sentenza
2002). Si afferma che tutte le dichiaraIOni, quindi, sono afflitte da inutilizzabilità.
MOTIVO SECONDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 606
LETT. B) ed E) C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT.
192 C.P.P. E 416 BIS C. P.; VIOLAZIONE E
MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE;
OMESSO
ESAME E VALUTAZIONE DI PROVE.
La Corte di Assise di Appello si sarebbe limitata recepire acriticamente le a argomentaIOni poste a sostegno della sentenza di primo grado, senza tenere conto e rilevare le illegittimità e le intrinseche contraddiIOni di cui era ampiamente inficiata;
le accuse contro detto ricorrente sarebberoformulate generiche.
DEITERZO MOTIVO ERRONEA APPLICAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA
COME VIZIO DI MOTIVAZIONE.
Si contesta, in particolare, l'attendibilità del collaboratore AZ, specie in presenza di divergenze tra le sue dichiaraIOni accusatorie e le altre diverse acquisiIOni dibattimentali. Si rileva che la mera qualifica di uomo d'onore senza ulteriore specificaIOne di un comportamento obbiettivamente valutabile, in relaIOne all'associaIOne mafiosa non può costituire di partecipaIOne indice a quest'ultima.
QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL' ART. 606
LETT. B) ED E) C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT.
62 BIS E 133 C.P.
Il Giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche sulla scorta di un'adeguata valutaIOne alla luce delle condizioni poste dall'art. 133 C.P.
L'incensuratezza avrebbe dovuto costituire un parametro di riferimento e di raccordo ai q 10 H
motivi a delinquere e alle condiIOni di vita individuale, familiare e sociale.
5) DO SE, n. 1932
Risponde del reato di cui al capo 17), art. 416 bis pluriaggravato. PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 606,
COMMA I, LETT. B), C) ED E) C.P.P. IN RELAZIONE
AGLI ARTT. 416 BIS C.P. E 192, COMMI 2 E 3,
C.P.P.
Erroneamente il Giudice di appello ha ritenuto la responsabilità penale di Daidone
SE sulla scorta delle dichiaraIOni accusatorie dei collaboratori di giustizia
AZ SC e AC CE, alle quali ha attribuito attendibilità in palese violaIOne dei criteri in tema di valutaIOne delle chiamate in correità fissati dall'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p. e in palese violaIOne dell'obbligo motivaIOnale imposto al giudice. Vi sarebbe inattendibilità intrinseca dei propalanti.
SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 606,
COMMA 1 LETT. B), C) ED E), C.P.P. IN RELAZIONE
ALL'ART. 416 BIS C.P.
Si sostiene la censurabilità della sentenza impugnata per quanto attiene alla specifica individuaIOne nei confronti del ricorrente della condotta costitutiva del delitto di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa.
Il dato della mera attribuIOne della qualifica di "uomo d'onore" al NE SE non appare sufficiente all'affermaIOne di responsabilità del predetto per il delitto associativo.
TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 606,
COMMA 1 LETT. B), C) ED E) C.P.P. IN RELAZIONE
AGLI ARTT. 62 BIS E 133 C.P.
In linea subordinata, il Giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche ed irrogare all'odierno ricorrente la pena nel minimo edittale.
of 11 +
-
Non si può affermare un'oggettiva ed ontologica inconciliabilità tra la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed una determinata categoria di delitti.
6) DI OV OR, n. 1940
Risponde del reato di cui al саро 17), art. 416 bis pluriaggravato.
Con l'unico motivo si deduce la VIOLAZIONE
DELL'ART. 606 LETT. E) C.P.P., IN RELAZIONE
ALL'ART. 416 BIS C. P.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata appare viziata nel suo iter logico-dimostrativo per difetto assoluto di motivaIOne in relaIOne alla sussistenza di quegli elementi gravemente indizianti tali da far ritenere il soggetto imputato responsabile del reato allo stesso contestato.
Dato che il nucleo centrale della prova a
è carico del DI OV costituito dalle dichiaraIOni auto ed eteroaccusatorie dei collaboratori LA e NA, alle quali si aggiungono quelle rese nel corso del dibattimento (a conferma di quanto in precedenza trascritto in un memoriale) in data 27 e 28
Marzo 2000, da parte della teste AL
GH, difetterebbero la valutaIOne e la verifica della valenza probatoria ricavabile dagli elementi offerti ed una seria ricerca di elementi di riscontro esterni individualizzanti.
7) AN RE n. 1955
Risponde dei reati di cui ai capi 6) e 7), omicidio Marino e relativa violaIOne legge armi, commessi il 30.11.1986, per i quali è stato condannato in primo e secondo grado. PRIMO MOTIVO. VIOLAZIONE DELL'ART.606 LETT.
B), C) ED E), IN RELAZIONE AGLI ARTT. 110, 112
N. 1, 575, 577, 61 N. 1 E 5, 81 C.P., NONCHÉ 2,
4 E 7 LEGGE 895/67, 125, 546, 191, 192, 195, 603
E 530 C.P.P.
La sentenza impugnata è frutto di malgoverno delle norme che regolano gli istituti giuridici sui quali l'organo giudicante ha fondato le sue
12 -
conclusioni di responsabilità nei confronti di
AN AN: viIO fondamentale sarebbe la preconcetta attribuIOne da parte del Collegio di una generale attendibilità ai collaboratori di giustizia, dalle cui dichiaraIOni esso ha tratto materia precipua per il formarsi del suo convincimento.
La poi, Curia territoriale, non affronterebbe il problema della individuaIOne della causale del delitto, non tenendo conto dei rilievi difensivi. La ritenuta ipotesi che la morte del NO possa essere dipesa da una sua collocaIOne non ortodossa (rispetto agli equilibri stabilitisi a seguito della guerra di mafia) in Cosa NO, contrasterebbe con pregnanti circostanze di fatto e argomentaIOni logiche, persistendo, per altro, chiari contrasti interni alle dichiaraIOni del
AZ, adesivoprogressivamente alle risultanze di prova generica emerse in corso di causa.
Sarebbe viziato il criterio adottato dalla sentenza impugnata in tema di valutaIOne, ai fini probatori, della chiamata di correo, con particolare riferimento all'attendibilità, generale ed intrinseca del propalante, ed all'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, individualizzanti. Non si sarebbe tenuto conto di elementi di essenziale l'epoca divalenza, quali traperpetraIOne del delitto,delitto, la differenza modelli di autovetture, le contraddiIOni in ordine al tipo di armi usate ed alla cinetica del fatto;
si sarebbe motivatamente, negata una La parte ricogniIOne di persona non vi sarebbero effettivi riscontri.
SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL' ART. 606
LETT. B), C) ED E) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 133,
114 E 62 BIS C.P.
La sentenza, senza motivaIOne, ha definito non marginale bensì decisivo il ruolo di guidatore del usato per mezzo commettere il
де 13 reato e non ha tenuto conto della giovane età dell'imputato al del fatto momento dell'assenza manifestaIOni di precedenti delittuose, pervenendo, così, ad una sanzione sproporIOnata.
8) GE NC n. 1933 Risponde del reato di cui al capo 17), art. 416 bis pluriaggravato. In favore dell'imputato hanno proposto ricorso due difensori. Il primo (Avv. Bonsignore) deduce quattro motivi.
PRIMO MOTIVO. VIOLAZIONE DELL'ART. 606, COMMA
1, LETT. B), C) ED E) C.P.P., IN RELAZIONE AGLI
ARTT. 416 BIS C.P. E 192, COMMI 2 E 3, C.P.P.
Si sostiene che erroneamente il Giudice di appello ha ritenuto la responsabilità penale di
NN SC sulla scorta delle dichiaraIOni accusatorie dei collaboratori di giustizia
AZ SC e AC CE, alle quali ha attribuito attendibilità in palese violaIOne dei criteri in tema di valutaIOne delle chiamate in correità fissati dall'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p. e in palese violaIOne dell'obbligo motivaIOnale imposto al giudice, che risulta soddisfatto soltanto con il completo esame delle censure proposte dall'appellante; ha, per altro, considerato circostanze non attinenti al fatto specifico in imputaIOne. SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 606,
COMMA 1 LETT. B), C) ED E), C.P.P. IN RELAZIONE
ALL'ART. 416 BIS C.P.
Parimenti censurabile viene, poi, ritenuta la sentenza impugnata per quanto attiene alla specifica individuaIOne nei confronti del ricorrente della condotta costitutiva del delitto di partecipaIOne ad associazione mafiosa, nell'assunto che a suo carico nulla in
è emerso rispetto alla mera asserita più assunIOne della qualità di uomo d'onore, formalmente affiliato alla famiglia mafiosa di
RA: non gli è stato attribuito nessun
141 4 episodio specifico di partecipaIOne al sodaliIO criminoso, ovvero alla formaIOne della volontà dell'associaIOne o di concreta ed effettiva collaboraIOne per il raggiungimento dei fini della stessa.
TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 606, COMMA LETT. B), C) ED E), C.P.P. IN RELAZIONE 1
ALL'ART. 416 BIS, COMMA 2, C.P. In linea subordinata, si deduce che erroneamente il Giudice di appello ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 416 bis c.p., relativa alla asserita qualità di "sottocapo" della "famiglia" di RA.
606,QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART.
COMMA 1 LETT. B), C) ED E), C.P.P. IN RELAZIONE
ALL'ART. 416 BIS, COMMA 6, C.P.
Sempre in linea subordinata, si deduce ancora che il Giudice di appello avrebbe dovuto escludere la circostanza aggravante prevista dal comma 6 dell'art. 416 bis c.p. (c.d. riciclaggio di proventi delittuosi), la cui sussistenza richiede che risulti dimostrato il reimpiego dei proventi conseguiti effetto della per commissione di delitti nell'ordinario circuito produttivo, sotto forma di finanziamenti di attività economiche normalmente lecite e in tal modo destinati a produrre ulteriori lucri. Il secondo difensore (Avv. Prof. Gianzi) ha dedotto cinque motivi.
PRIMO MOTIVO. VIOLAZIONE DELL'ART. 606, COMMA
1, LETT. C) ED E) C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART.
603 STESSO CODICE. MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA
MOTIVAZIONE in ordine al rigetto della richiesta rinnovaIOne del dibattimento volta di all'effettuazione di una perizia collegiale di trascriIOne, nell'assunto che, ai fini della dichiaraIOne di responsabilità del NN, ha assunto rilievo decisivo il contenuto della intercettaIOne ambientale di una conversaIOne intercorsa, in data 1 febbraio 1998, tra altri soggetti.
де 15 Durante questa conversaIOne la Corte di merito avrebbe ritenuto citato il NN, laddove sarebbe stata travisata in NN l'espressione
"na pocu genti" realmente adoperata dagli interlocutori.
Il rifiuto della richiesta difensiva sarebbe ancorato ad un'aprioristica affermaIOne di correttezza della trascriIOne contestata, non tecnicamente verificata e non dimostrata.
SECONDO MOTIVO. VIOLAZIONE DELL'ART. 606,
COMMA 1, LETT. C) ED E) C.P.P., IN RELAZIONE
ALL'ART. 195, COMMA 7, STESSO CODICE. MANIFESTA
ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine alla mancata dichiaraIOne di inutilizzabilità delle dichiaraIOni di AC CE nei confronti dell'attuale ricorrente.
Si sostiene che le dichiaraIOni del AC Vincenzo, il quale aveva pacificamente ammesso di non avere mai visto né conosciuto NN
SC, fossero processualmente inutilizzabili nei confronti del predetto, per mancatala indicaIOne della fonte di riferimento.
TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 606, COMMA
1, LETT. C) ED E) C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART.
192, COMMA 3, STESSO CODICE. MANIFESTA
ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiaraIOni accusatorie del AZ SC e del AC
CE. Premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto la penale responsabilità del Genna, essenzialmente in base alle dichiaraIOni del
AZ, si sostiene che la motivaIOne della sentenza impugnata appare censurabile tanto in di punto valutaIOne della intrinseca attendibilità del AZ quanto sotto il profilo della individuaIOne di (pretesi) elementi di riscontro.
QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 606,
COMMA 1 LETT. B) ED E) C.P.P. IN RELAZIONE
ILLOGICITÀ ALL'ART. 416 BIS C. P. MANIFESTA
ди 16 は
DELLA MOTIVAZIONE in ordine alla sussistenza nei confronti del ricorrente degli elementi costitutivi della condotta delittuosa contestata.
L'affermaIOne di responsabilità non sarebbe accompagnata dall'individuaIOne dell'attività materialmente espletata dall'imputato in favore dell'associaIOne, ossia dal fattivo contributo materiale, dall'apporto concreto alla vita dell'associaIOne.
QUINTO MOTIVO. IN SUBORDINE, VIOLAZIONE
DELL'ART. 606, COMMA 1 LETT. B), C) ED E) IN
RELAZIONE ALL'ART. 416 BIS, COMMI 2 E 6, CODICE
PENALE. MANCANZA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA
MOTIVAZIONE in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'assunIOne di ruolo qualificato e del finanziamento delle attività economiche controllate dall'associaIOne con i proventi di delitti: le aggravanti contestate sarebbero state riconosciute in mancanza degli elementi costituitivi delle stesse, che devono essere specificamente dimostrati al pari degli elementi strutturali del reato.
9) IL EN, n. 1943
17), Risponde del reato di cui al capo art. 416 bis pluriaggravato.
PRIMO MOTIVO: MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA, RISULTANDO
IL VIZIO DAL TESTO DEL PROVVEDIMENTO MEDESIMO,
QUANTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA.
INOSSERVANZA DELL'ARTICOLO 192 СРР. CASO DI
RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 606, 1, co.
LETTERE C) ED E) CPP.
Secondo il ricorrente il giudice di merito preannuncia corrette applicaIOni dell'art. 192
c.p.p., ma non segue gli enunciati nell'applicaIOne al caso concreto: la Corte di
Assise d'Appello di Palermo immotivatamente ritiene il AZ soggetto "credibile in sé" e non fa emergere, per altro, effettivi riscontri individualizzanti.
17 MOTIVO SECONDO: MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA, RISULTANDO
IL VIZIO DAL TESTO DEL PROVVEDIMENTO MEDESIMO,
QUANTO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE PROPALAZIONI
DEL NA QUALI RISCONTRI INDIVIDUALIZZANTI.
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 192 CPP.
La Corte di merito ha, erroneamente, ritenuto convergenti le propalaIOni di Milazzo e
AC, in sé contraddittorie.
TERZO MOTIVO: MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE, RISULTANDO IL VIZIO DAL TESTO DELLA
SENTENZA, QUANTO ALL'INSUSSISTENZA DELLA PROVA
DELLA PARTECIPAZIONE AL SODALIZIO CRIMINOSO.
MOTIVO DI RICORSO AL SENSI DELL'ART. 606, COMMA
1 LETT. E) CPP. La Corte di Palermo avrebbe supportato il teorema della partecipaIOne del GI a Cosa Nostra con argomenti illogici,illogici, mentre il
AZ aveva affermato la "lontananza del
GI dalla criminalità".
QUARTO MOTIVO: MANIFESTA ED EMERGENTE
ILLOGICITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO QUANTO
AL RUOLO DEL IL IN COSA NOSTRA (ART. 606, comma 1 LETT. E) C.P.P.).
Vi sarebbe comunque un insanabile contrasto tra un GI "assente, onesto e al di fuori di qualsiasi cosa" ed un GI "capo decina
(che si muove ed agisce da tale), dispensatore di consigli" e risolutore di contese interne.
10. QUINTO MOTIVO: MOTIVAZIONE MANCANTE
COMUNQUE, ILLOGICA) QUANTO ALLA CONFIGURABILITA'
DELL'AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA SECONDO
(ART. 606, COMMA DELL'ARTICOLO 416 BIS CP 1
LETT. E) C.P.P.).
La ritenuta sussistenza dell'aggravante in su argomentaIOni parola si fonderebbe inconsistenti e su meri incisi.
SESTO MOTIVO: MOTIVAZIONE MANIFESTAMENTE
ILLOGICA QUANTO ALLA NEGAZIONE DELLE ATTENUANTI
GENERICHE (606. 1 E) CPP).
Il ricorrente meriterebbe le attenuanti generiche, poiché al più si profilerebbero i of 18 ± contorni di un affiliato evanescente, quasi relegato all'inserimento in un mero elenco di partecipi, privo d'autentico ruolo. 10) LO SE, n. 1918
Risponde del reato di cui al capo 17), art. 416 bis pluriaggravato. MOTIVO PRIMO. INOSSERVANZA E/O ERRONEA
APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE IN RELAZIONE
AGLI ARTI 606 LETT. B) E 649 C.P.P.
Sarebbe un bis in idem rispetto al delitto associativo per il quale era stato raggiunto nel 1981 da un provvedimento custodiale e poi prosciolto.
Pur ammettendo che la nuova contestaIOne relativa al reato associativo fa riferimento alla data dell'8.4.1998, individuata in quella della richiesta di rinvio a giudiIO, si afferma essere indubitabile che il contesto probatorio in base al quale il ricorrente ne è stato ritenuto responsabile si riferisce esclusivamente a fatti e pretese condotte sentenzaprecedenti la pronuncia della assolutoria.
MOTIVO SECONDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 C. L
LETT. E) C.P.P. PER MANCANZA E/O MANIFESTA
ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, QUALE VIZIO
RISULTANTE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.
La sentenza in esame ha più volte disatteso tanto l'obbligo di motivaIOne che quello della logica argomentativa.
Il Giudice distrettuale, nel valutare la posiIOne processuale del ricorrente, ha omesso di trarre le debite conclusioni dal fatto che egli, in questo stesso processo, è stato scagionato dall'accusa formulata nei suoi confronti circa dal AZ, il suo coinvolgimento nell'omicidio di GO PI.
11) ZZ VI, n. 1948
Risponde dei reati di cui ai capi 15) e 16), omicidio EL e relativa violaIOne legge armi, commessi il 7.12.1995.
아
19 GIUDICE DEL MERITO HAMOTIVO PRIMO. IL
COSTRUITO IL GIUDIZIO IN VIOLAZIONE DELLA NORMA
DI CUI ALL'ART. 192.3 C.P.P. CHE DETTA
L'INVIOLABILE STATUTO LEGALE DELLA VALUTAZIONE
DELLA CHIAMATA DI CORREO, QUANTO IN
DICHIARAZIONE DEL COIMPUTATO. LA SENTENZA VA
ANNULLATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 606 LETT.
B), C), E); 192, COMMA 3, 195 COD. PROC. PEN.;
110, 416 BIS C. P. che vi sonoIl ricorrente sostiene disfunIOni logiche nella ricostruIOne del fatto e, quindi, nella valutaIOne del dictum del AZ, tanto più che la motivaIOne impugnata è meramente riproduttiva di quella di primo grado e non tiene conto dei motivi di gravame.
La Corte territoriale collega tre omicidi
(IZ, EL e LT), ritenendoli riferibili « all'organizzaIOne »>, e poi, in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale ed in ripetuta violazione della necessaria partecipaIOne causale ex art. 110 c.p., illogicamente li riferisce al soggetto, attuale ricorrente.
MOTIVO SECONDO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 606
LETT. B) E) COD. PROC. PEN: 133, 62 BIS COD. PEN La Corte territoriale ha negato la concedibilità delle attenuanti generiche in ragione della ritenuta gravità dei fatti;
ma si obbietta che la Corte stessa ha omesso di motivare sulla rappresentata assenza di precedenti di rilievo e sul complessivo giudiIO ex art. 133 c.p.v
12) AM AR n. 1947
Risponde del reato di cui al capo 411 omicidio Rindinella, commesso il 23.8.1974, di cui è stato riconosciuto colpevole in primo e secondo grado.
MOTIVO PRIMO: ART. 606, COMMA 1, LETT. B) ED
E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192, COMMA 3,
C.P.P. (IN PARTICOLARE PER CIO' CHE ATTIENE
ALL'ATTENDIBILITA' INTRINSECA).
20 Si premette che la qualifica delle fonti la accusatorie investe regola di valutaIOne della chiamata di correo e, dunque, l'art. 192, comma 3, c.p.p. ("le dichiaraIOni rese dal coimputato del medesimo reato о da persona imputata in un procedimento connesso а norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova confermano che ne l'attendibilità ").
Si rammenta che, secondo i principi enunciati dalla Corte di legittimità, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante, in relaIOne, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condiIOni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamanti in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluIOne alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiaraIOni del chiamante, alla luce dei criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; deve, infine, esaminare i riscontri cosiddetti esterni.
Si sostiene che tale regola di valutaIOne, seppur evidenziata in sentenza, non risulta correttamente applicata nel caso di specie, sicché, sul punto, la motivaIOne mancante dello specifico contenuto che la legge esige.
Secondo il ricorrente la Corte palermitana avrebbe omesso di effettuare la doverosa preliminare verifica dell'attendibilità dei collaboratori, con riferimento alle propalaIOni di Milazzo SC, principale fonte della accusa, e di AN AR, riscontro esterno al primo.
Discenderebbero di carenzal'assoluta motivaIOne sul punto e la contraddittorietà ed illogicità dell'iter argomentativo della sentenza.
a 21 Il ricorrente espone, poi, dettagliatamente le varie mancanze nei riferimenti del propalante
(il motivo dell'uccisione; la persona che, tra i componenti del gruppo, accompagnò i rei la sera dell'omicidio; a bordo di quale autovettura arrivarono nei pressi dell'abitaIOne del
Rindinella; chi li doveva attendere dopo la esecuzione per riaccompagnarli a Paceco; in quale posto era fissato l'appuntamento) e le difettose consideraIOni della Corte, anche riguardo "al tempo di percorrenza calcolato dal consulente di parte", alle armi usate ed alle condotte successive all'omicidio.
MOTIVO SECONDO: ART. 606, COMMA 1, LETT. B) ED E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART.192, COMMA
3, DELLO STESSO CODICE DI RITO (RISCONTRI
ESTERNI). Si assume che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto riscontri individualizzanti alla chiamata in correità del
AZ nei confronti del UG le dichiaraIOni rese dalla teste TR
GH e quelle rese dal collaboratore,
AN AR.
Si espongono le ragioni critiche alla ritenuta valenza di riscontri individualizzanti nelle dichiaraIOni del AN, il quale, secondo il ricorrente, aveva interesse ad accusare soggetti che, a suo dire, gravitavano in un ambiente criminoso ("Cosa NO"), opposto a quello in cui gravitava la propria famiglia inserita nell'ambito dell'opposta associaIOne, c.d. "Stidda"), che aveva portato allo sterminio di quest'ultima; nonché nelle dichiaraIOni della TR, moglie del
UG, rese all'udienza del 27 e 28 marzo
2000.
La difesa evidenzia, da un verso,
l'inutilizzabilità del "memoriale", dall'altro, la mancata credibilità della teste mossa da sentimento di astio nei confronti dell'imputato
222 22 dichiaraIOni consistevano in mere e le cui congetture.
MOTIVO TERZO: ART. 606, COMMA 1, LETT. C) ED
E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART.234 DELLO STESSO
CODICE DI RITO. ORDINANZA EMESSA IN DATA 13
APRILE 2000 RELATIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DEL
MEMORIALE (non rappresentativo di cose, fatti e persone).
Sulla richiesta di inutilizzabilità del
“memoriale", che la donna aveva scritto nelle
13.6.1983 15.6.1983, date del del e alle Forze dell'ordine due anni consegnandolo alle. dopo, il 14 giugno 1985, la Corte di Appello si
è riportata all'ordinanza emessa in data 13 aprile 2000 dai primi giudici.
Si contesta tale decisione, in quanto erronea e contraddittoria.
Si sostiene che il memoriale, più che la rappresentaIOne di fatti, persone о cose, conteneva il racconto della teste circa dichiaraIOni ricevute da terzi, valutaIOni personali e deduIOni, di modo che non poteva essere acquisito quale documento, anche in consideraIOne del fatto che l'escussione della
TR consentiva di chiarire il suo contenuto.
Si afferma che la stessa Corte ha finito per utilizzare il memoriale nella interezza, sua almeno nella parte relativa al fatto riferibile al UG per cui è processo.
MOTIVO QUARTO: ART. 606, COMMA 1, LETT. C) ED
E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART.500 DELLO STESSO
CODICE DI RITO.
Il racconto della teste TR GH ha trovato accessO nel processo attraverso l'acquisiIOne nonché del “memoriale", attraverso l'esame reso alle udienze del 27 e 28 marzo 2000, nel corso delle quali è stato contestato ed acquisito il verbale di s.i.t reso ai CC. di RA in data 8 luglio 1985.
Si sostiene e si ribadisce l'inutilizzabilità sia del "memoriale", sia delle dichiaraIOni
ди 23 rese ai CC. di RA, in quanto l'immediata applicabilità delle regole del "giusto processo" impedivano la "contestaIOne acquisitiva", così come prevista dalla vecchia previsione dell'art. 500 c.p.p.: si esplicano le ragioni giuridiche a sostegno di tale tesi.
MOTIVO QUINTO: ART 606, COMMA 1, LETT. B) ED
E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 62 BIS C.P.
Secondo il ricorrente i giudici di appello hanno disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, facendo esclusivo riferimento all'elevata capacità criminale, desumibile dall'appartenenza ad una consorteria di tipo mafioso ed alla gravità ed efferatezza dell'omicidio; mentre non hanno tenuto conto di quanto evidenziato nei motivi di gravame: a) la sostanziale incensuratezza dell'imputato; b) il comportamento processuale;
il buon c) lunghissimo lasso di tempo trascorso ( agosto
1974) dal fatto-reato contestato.
MOTIVO SESTO: ART. 606, COMMA 1, LETT. B) ED
E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 61, N.1, C.P.
Si ribadisce che la mancata individuaIOne del movente non consente di ritenere integrata l'aggravante comune di cui trattasi, mentre del tutto apoditticamente lo stesso giudice avrebbe ritenuto di individuare il movente dell'omicidio
GInell'interesse del boss NO all'accaparramento di vasti appezzamenti di terreno.
MOTIVO SETTIMO: ART. 606, COMMA 1, LETT. B)
ED E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART 61, N. 5,
C.P.
Si assume che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente sussistente l'aggravante della minorata difesa, richiamando il fatto che il luogo dell'omicidio era in campagna ad ora tarda, mentre la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il tempo di notte, senza
l'indicaIOne di idonei elementi di fatto, non può essere posto a base dell'aggravante.
24 In favore di questo imputato sono stati presentati "motivi nuovi", che denunciano la violaIOne dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), in relaIOne all'art. 192, comma 3, c.p.p. sotto il duplice profilo: "per ciò che attiene al profilo dell'attendibilità intrinseca" (con particolare riferimento alle armi usate) e "per ciò che attiene al riscontro esterno" (con particolare riferimento al "grado di conoscenza di CH NN rispetto a UG
AS" ed al ritenuto "disinteresse" del
AN pur in presenza di motivi di astio;
all'udienza dell'8.7.2004, infine, è stata depositata una memoria con la quale si eccepisce, illustrandone le ragioni, la
"inutilizzabilità sopravvenuta delle dichiaraIOni del collaboratore SC
AZ".
13) AR NT n. 1936
Risponde del reato di cui al capo 17), art. 416 bis aggravato.
In favore di questo imputato sono stati presentati due ricorsi.
Il primo atto di impugnaIOne si articola su due motivi (Avv. SE Oddo).
MOTIVO PRIMO. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. B), E) ED E) IN RELAZIONE AGLI ARTI. 416 BIS
C.P., 125, 546, 191, 192, 195 E 530 C.P.P. Il ricorrente sostiene che i giudici territoriali hanno tratto il convincimento dell'esistenza di una fraIOne territoriale di
"Cosa NO" in VA e dell'appartenenza ad essa del Todaro dalle dichiaraIOni di
AZ e AC, essendo orientati da "una pregiudiziale opIOne di assoluta credibilità delle propalaIOni di quei soggetti, eletti a fonti privilegiate". Lamenta, quindi, il malgoverno dei principi fondamentali in materia.
Riepiloga, quindi,quindi, il quadro di fondo sul quale si mossero le vicissitudini giudiziarie del prevenuto;
espone minuIOsamente i fatti da cui si dovrebbe rilevare il valore non probante
25 delle propalaIOni del AZ. Sostiene che la
Corte territoriale tenta un recupero dello spessore accusatorio delle dichiaraIOni del
AZ attraverso una sopravvalutaIOne della chiamata di correo del AC.
"Si sostiene che MOTIVO SECONDO. la Corte avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche ed operare per ciò un favorevole giudiIO di bilanciamento con le aggravanti contestate;
avrebbe, comunque, dovuto escludere la ricorrenza dell'aggravante di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p.; avrebbe dovuto in ogni caso applicare la pena nel minimo edittale o in misura prossima al minimo.
Ci si duole che la sentenza abbia accolto la tesi secondo la quale, in ogni caso di contestaIOne del reato de quo a carico di presunti appartenenti alla consorteria Cosa
NO, sarebbe sempre ricorrente la circostanza aggravante del comma 4 della norma in argomento,
а nulla rilevando il mancato possesso ovvero l'utilizzaIOne di armi da parte dell'imputato o dei suoi sodali nel dispiegamento delle condotte estrinsecanti tipicamente il fatto associativo. Si sostiene che l'aggravante descritta dal comma 6 dell'art. 416 bis c.p. non può dirsi ricorrente nel caso di specie, atteso che vi è assoluta mancanza di prova in ordine al reimpiego di proventi illeciti nell'attività economica gestita dal Todaro;
che la stessa sentenza contraddittoriamente nel contempo
-
annota il ruolo marginale che avrebbe rivestito il Todaro e nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo ricorso in favore del Todaro,
l'Avv. VI Galluffo propone tre motivi.
PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE ART. 606 comma I lett. b C.P.P. IN RELAZIONE ALLA LEGGE n.
63/2001. INUTILIZZABILITA' "SOPRAVVENUTA" DELLE
DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO LA NC E
DEL CHIAMANTE IN REITA' NA EN. petuto (ricorrente), secondo Si tratta del motivo di SC AZ cui le dichiaraIOni
AC CE sono colpite da inutilizzabilità, essendo state tutte rese nella fase investigativa e durante il giudiIO di primo grado senza gli avvertimenti previsti sanIOnati dallo art. 64 c.p.p., "così come rivisitato legislativamente assai prima della data di emissione della sentenza (25 luglio
2002)".
SECONDO MOTIVO. VIOLAZIONE DELL'ART. 606
LETT. B) ed E) C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT.
192 C.P.P. E 416 BIS C.P.; VIOLAZIONE E
MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE. OMESSO
ESAME E VALUTAZIONE DI PROVE.
La doglianza verte sull'assunto che la Corte di Assise di Appello si limitata, è acriticamente, a recepire le argomentaIOni poste a base della prima sentenza, mentre non ha considerato il rilevante materiale probatorio di segno contrario, offerto con i motivi di impugnaIOne, né ha rilevato le intrinseche contraddiIOni che la inficiavano, viziando in tal modo la sentenza impugnata di motivaIOne illogica ed apparente.
APPLICAZIONE DEITERZO MOTIVO. ERRONEA
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA
COME VIZIO DI MOTIVAZIONE.
Si critica la sentenza per avere ritenuto il collaboratore AZ pienamente attendibile, con un'acritica acquiescenza ad una generica enunciaIOne di attendibilità e di credibilità, pur in presenza di puntuali e riscontrabili censure sul punto.
QUARTO MOTIVO. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT.
B) ed E) C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 62 BIS
e 133 C.P.
II Giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche sulla scorta di un'adeguata valutazione dei fatti e soggetti da porre in essere alla stregua delle condiIOni poste dall'art. 133 C.P., che avrebbe reso congrua ed
27 equa la sanIOne, evitando carenze all'apparato motivaIOnale.
14) GA EN, n. 1936
Risponde dei reati di cui ai seguenti capi: capi 6) e 07), omicidio NO e relativa violaIOne legge armi, commessi il 30.11.1986; capi 8) e 9), omicidio US e relativa violaIOne legge armi (il 25.11.1985); capi 10) e 11), duplice omicidio Di IO e Messaud Charn e relativa violaIOne legge armi
(il 20.1.1988), da cui fu assolto in primo grado e condannato in appello;
capi 12) e 13), omicidio GO e relativa violaIOne legge armi (il 3.12.1989); capo 14) omicidio ER NT (il
21.2.1986); capi 15)e 16) omicidio EL e relativa violaIOne legge armi (il 7.12.1995); capi 20) e 21 tentato omicidio Barbera
NN e relativa violaIOne legge armi (il
3.8.1996).
Ci si duole, come in altri ricorsi, che la sentenza della Corte territoriale appare
"condiIOnata dal limite complessivo di fondo, costituito dalla perceIOne di valenza probatoria assoluta del momento confessorio delle propalaIOni della fonte (unica, più che principale) collaborativa, Milazzo SC", che viene accettata senza valida motivaIOne. Per contro il parametro di valutaIOne unitaria della chiamata di correo non può prescindere dal complesso metodo legale di valutaIOne fissato dal codice nell'art. 192, comma 3, C.P.P.
Si assume, quindi, la violaIOne della norma di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p., che detta l'inviolabile statuto legale della valutaIOne quantodella chiamata di cor in reo, dichiaraIOne del coimputato.
Si contesta che la sentenza abbia costruito il giudiIO utilizzando, ai fini della responsabilità concorsuale del GA CE,
28 la prova logica desunta dall'asserita posiIOne apicale dello stesso rivestita all'interno dell'organizzaIOne, in violaIOne dell'art. 110
c.p. Si chiede che la sentenza venga annullata per
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 606 LETT. B), C), E);
192, COMMA 3, 195 COD. PROC.PEN.; 110, 416 BIS
C.P. Il ricorso passa, quindi, ad esaminare le singole imputaIOni (omicidi di NO GI
e US BE;
ER NT;
Di IO e
SA; GO;
EL; tentato omicidio di ER NN), sottolineando quelle che incongruenze lesono ritenute le e contraddiIOni, in specie l'asserito viIO di fondo, consistente nel derivare la responsabilità penale dalla ritenuta "posiIOne" apicale del prevenuto e senza indicare elementi fattuali e di riscontro.
Si denuncia, infine, VIOLAZIONE DEGLI ARTI.
606 LETT. B), E) COD. PROC. PEN., ARTT. 133, 62
BIS COD. PEN.
La Corte territoriale ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della ritenuta gravità dei fatti, omettendo di motivare sulla rappresentata assenza di precedenti di rilievo e sulla avanzata età del giudicabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella parte motiva saranno affrontate prima questioni quindi lepregiudiziali, le problematiche di ordine generale e comuni a più ricorrenti, infine si passerà al vaglio delle residue singole posiIOni.
QUESTIONE DELL'ASSERITO VIZIO GENETICO
DELL'APPELLO DEL P.M. (terzo motivo del ricorso di LC TO).
29 Si tratta di una questione pregiudiziale, che coinvolge tutte le posiIOni degli odierni ricorrenti, toccate nel giudiIO di secondo grado dal gravame del P.M.
Come già esposto, si sostiene che l'appello, essendo stato proposto dal pubblico ministero ordinario incardinato presso la Procura della
Repubblical di RA, sarebbe inammissibile per difetto della «competenza» funIOnale, che apparterrebbe ai magistrati appartenenti alla
DireIOne Distrettuale Antimafia.
Il motivo non è fondato.
Lo stesso ricorrente sottolinea che l'impugnaIOne era stata proposta dal P.M. di
RA, "applicato per il presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, DireIOne Distrettuale
Antimafia".
Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare la legittimaIOne ad appellare che
-
riconosciuta al procuratore distrettuale in base alla norma dell'art 570 cod. proc. pen. nei procedimenti previsti dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. si estende anche al rappresentante del pubblico ministero presso il giudice competente che ha presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado, nel caso sia stata esercitata (come nella specie) la facoltà di delega prevista dal comma 3 ter del citato art. 51 cod. proc. pen.
Né varrebbe obbiettare che detta delega è prevista solo per il dibattimento, in quanto la legittimaIOne ad impugnare deriva direttamente dal secondo comma dell'art. 570 cod. proc. pen. che non prevede deroghe nei procedimenti, di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. (v.
CASS. SEZ. I, SENT. ANNO/NUMERO 1999/8777 RV
214885). Nel presente caso, per altro, si tratta di magistrato applicato, a norma dell'art. 110, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e succ. modd., di modo che deve essere considerato
30 incardinato, а tutti gli effetti di legge, per l'intera durata dell'applicaIOne, nell'ufficio di destinaIOne.
QUESTIONE INUTILIZZABILITÀ DELLA
"SOPRAVVENUTA" DELLE DICHIARAZIONI DEL
COIMPUTATO NC LA (ed altri).
Si tratta di un'ecceIOne proposta da varie parti e sotto vari profili (primo motivo e note di udienza per LC;
primo motivo per LA
AR; memoria di udienza per UG;
primo motivo dell'avv. Galluffo per Todaro). I presupposti sui quali si basa l'ecceIOne sono due: le dichiaraIOni di SC AZ
(elemento cardine dell'accusa) e di altri erano nella fase investigativa e nel state rese
- corso del giudiIO di primo grado
- senza il previo triplice avvertimento, imposto a pena di inutilizzabilità, dall'art. 64 c.p.p. nel testo modificato dall'art. 2 della legge 1° marzo
2001, n.63; la sentenza impugnata fu deliberata in data successiva all'entrata in vigore della novella.
Si sostiene, quindi, che per tutto quanto concerne il tema dell'utilizzaIOne della prova vanno applicate le regole vigenti "all'epoca" della deliberaIOne del giudice dell'im- pugnaIOne, di modo che le dichiaraIOni in questione non potevano in alcun modo essere utilizzate dal giudice dell'appello, il quale avrebbe dovuto risentire il propalante in sede di rinnovaIOne del dibattimento. Si traggono elementi a sostegno della tesi dal decisum della
Corte CostituIOnale, che con provvedimento interpretativo di rigetto ha respinto le censure di costituIOnalità dell'art. 64 c.p.p. "nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento debba dare all'imputato, in sede di esame, gli avvisi di cui alla disposiIOne suddetta", ritenendo che si può far leva su un'interpretaIOne che consente di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'istituto in esame (Corte Cost., ord. 23
れ 31 maggio 4 giugno 2003, n. 191). La Consulta ha ritenuto che tanto l'interrogatorio quanto l'esame si iscrivono nella categoria degli atti processuali a contenuto dichiarativo e possono essere inquadrati tra gli strumenti difensivi.
Al riguardo, osserva il Collegio che la tesi difensiva, pur sorretta da acute argomentaIOni, non può avere incidenza nel presente processo
(quanto meno) per motivi temporali, atteso che le attività processuali di acquisiIOne delle contestate dichiaraIOni sono state espletate nel giudiIO di primo grado prima dell'entrata in vigore della citata legge 63/2001.
Questa legge ha "adattato" la codicistica penale ai principi del giusto processo, dettati dall'art. 111 Cost., come modificato dall'art. 1
L. cost. 23 novembre 1999, n. 2.
Nel contesto delle profonde innovaIOni apportate dal nuovo dettato costituIOnale, e in coordinamento con esse, il legislatore si è posto il problema di conservare o recuperare le attività processuali già svolte, nei processi all'epoca ancora in corso, ma non definiti.
Con l'art. 26 della L. 63/2001 ha dettato, quindi, una disciplina transitoria, o meglio una intertemporale,norma di diritto che espressamente prevede un meccanismo di recupero, attraverso la rinnovaIOne dell'atto (esame dei soggetti indicati negli att. 64 e 197 bis
c. p. p.), quando il procedimento è soltanto ancora nella fase delle indagini preliminari;
trattandosi di norma ecceIOnale non suscettibile di interpretaIOne analogica, si deduce chiaramente che gli atti dibattimentali già assunti non vanno rinnovati e, di conseguenza, non sono colpiti da alcuna sanIOne di inutilizzabilità.
Il citato art. 26 è, in buona sostanza, ispirato all'esigenza di salvaguardare gli atti compiuti, attraverso la previsione del principio del tempus regit actum, ribadito non solo per il momento acquisitivo, ma anche per quello
32 valutativo della prova, come espressamente previsto dall'ultimo comma.
Lungo questa linea interpretativa questa
Corte di legittimità ha avuto modo di affermare ripetutamente che, in applicaIOne del principio escludersitempus regit deveactum,
l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), cod.proc.pen., quando trattisi di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento; né si può invocare, in contrario, il disposto di cui all'art. 26, comma secondo, della citata legge n. 63/2001, dal momento che l'obbligo ivi previsto di rinnovaIOne degli atti nelle forme prescritte dalle nuove disposiIOni vale soltanto se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari (v. CASS. SEZ. V, SENT. ANNO/NUMERO 2004/11805 RV 228054;
CASS. SEZ. VI, SENT. ANNO/NUMERO 2003/18619 V.
RV 225252 CASS. SEZ. SENT. ANNO/NUMERO IV,
2002/37245 RV 222928).
QUESTIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN
CORREITA' O IN REITA'. Si tratta del principale problema della valutaIOne di questo tipo di prova, sollevato da tutti i ricorrenti, sotto vari profili, in relaIOne all'art. 192 e SS. c.p.p. e, più in generale, a tutte le tematiche connesse ai collaboratori di giustizia (attendibilità intrinseca ed estrinseca, ecc.).
Si contestano l'erronea applicaIOne dei criteri di valutaIOne della prova dichiarativa, riscontri esterni la mancanza di individualizzanti, l'omesso esame e valutaIOne di il complessivo metodo di prove, interpretaIOne delle risultanze probatorie seguito dalla Corte palermitana, anche sotto il profilo della correttezza delle enunciaIOni di carattere generale e la discrasia con la loro applicaIOne pratica. Come si può ben comprendere la tematica involge tutta la struttura motivaIOnale che sorregge, nel merito, l'impianto accusatorio, ove si tenga conto che i principali elementi di prova provengono dalle dichiaraIOni rese dai
LA SC, NAcollaboranti Vincenzo, ER SE, ER CE, TT IO, IN AR, NE NT,
BR NN, DI AL ST e dalla teste
AL GH. quindi, esaminare in questa sede la E' bene, complessiva dell'apparato struttura argomentativo della sentenza impugnata, secondo i principi che l'hanno ispirata e gli arresti giurisprudenziali più significativi, lasciando alla disamina delle singole posiIOni la soluIOne delle problematiche più specifiche. Come si è detto, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità degli imputati prevalentemente prove sulla base di rappresentative dirette o indirette, costituite da dichiaraIOni di numerosi collaboratori di giustizia, i quali, con le loro rivelaIOni, hanno permesso di ricostruire l'organigramma della pericolosa organizzaIOne criminale "Cosa
NO" nelle sue articolaIOni locali e, segnatamente, per quanto qui più interessa, delle "famiglie" mafiose radicate nei territori di RA, PA, Erice, VA, Mazara del
Vallo, e di individuare i responsabili di efferati omicidi e di altri gravi fatti delittuosi, avvenuti nei primi due centri, relativamente ai quali lele indagini si erano rivelate del tutto infruttuose.
Si può brevemente premettere che la chiamata in correità deve essere valutata sotto un triplice profilo: 1) la credibilità del dichiarante, anche in relaIOne al suo vissuto personale, familiare e sociale, ai suoi rapporti con le persone coinvolte dalla sue propalaIOni,
34 alle motivaIOni dell'esternaIOne confessoria;
2) intrinsecala consistenza delle dichiaraIOni, con particolare riguardo alle caratteristiche della coerenza, precisione, costanza e spontaneità; 3) i riscontri esterni alla chiamata.
Con riferimento alla tematica dei riscontri, essi possono essere costituiti anche da plurime dichiaraIOni accusatorie, che devono presentare queste caratteristiche: a) convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narraIOne;
b) indipendenza, intesa come mancanza di pregressi accordi fraudolenti, suggestioni da condiIOnamenti, che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) specificità, nel senso che la c.d. "convergenza del molteplice" deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiaraIOni devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputaIOni a lui attribuite.
Un'ultima notaIOne pare, infine, opportuna: la precisione e l'efficacia individualizzante dei riscontri non deve essere intesa in senso formalistico, quasi a pretendere una completa sovrapponibilità degli elementi forniti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.
La Corte palermitana si è ispirata a questi criteri;
ha evidenziato i casi in cui l'affidabilità dei collaboratori di giustizia sentiti in questo processo è stata affermata in via definitiva in altri ambiti giudiziari;
ha sciolto il problema della credibilità soggettiva del dichiarante, rilevandone la sua personalità, il suo grado di conoscenza della materia riferita, la posiIOne da lui precedentemente assunta all'interno dell'organizzaIOne criminale, le ragioni che lo hanno indotto alla collaboraIOne la giustizia, il con suo disinteresse, mancanza di la un movente
35 calunnatorio, i suoi rapporti con le persone accusate;
ha analizzato le caratteristiche delle sue dichiaraIOni, alla luce dei noti criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, il contenuto autoaccusatorio, con ciò integrando una "chiamata in correità" in senso proprio, ovvero il contenuto di mera
"chiamata in reità"; ha vagliato criticamente le propalaIOni riferite con una gradualità di approfondimenti, ossia in tempi diversi;
ha esaminato i riscontri esterni.
I giudici di merito, poi, hanno passato minutamente al vaglio la portata specifica di ogni singolo collaborante, con particolare riferimento alla principale fonte accusatoria, costituita dalle dichiaraIOni di LA
SC, il quale ha iniziato a collaborare con le autorità dello Stato il 21 luglio 1997 ed ha reso nel corso di numerose udienze
-
dichiaraIOni confessorie le quali ripercorrono le tappe della sua ascesa criminale, scandite dalle sentenze di condanna acquisite agli atti;
hanno sottolineato la sua profonda conoscenza della trapanese, situaIOne, nel dell'associaIOne mafiosa "Cosa NO", della quale entrò a far parte fin dal 1973-1974, mediante affiliaIOne alla "famiglia” di PA.
Parimenti sottoposte a scrupolosa disamina del propalaIOni accusatorie sono le collaborante NA CE e di tutti gli altri.
Una particolare struttura motivaIOnale è stata riservata, poi, al c.d. "memoriale" della teste PETRALIA GH e alle sue dichiaraIOni, rese alle udienze del 27 e 28 marzo 2000, davanti alla Corte di primo grado. Di ciò si parlerà più approfonditamente in relaIOne alla posiIOne del UG, marito della teste.
I giudici di merito, infine, hanno approfondito il contesto del sodaliIO mafioso
36 "Cosa NO" nella provincia di RA, soffermandosi sulla verifica dei connotati della sua esistenza risalente, nel capoluogo e nel
-
confinante comune di PA, quanto meno a partire dagli anni '50, come dato assolutamente certo e storicamente accertato e della sua struttura, anche per le implicaIOni che essa comporta nella valutazione delle propalaIOni accusatorie dei collaboranti.
Quanto al significato e al valore della sua articolaIOne in "famiglie" e "mandamenti" e degli organi che la governano ("capi-famiglia", "capi-decina", "capi-mandamento",
"1'commissione"), si tratta di argomenti che saranno oggetto di esame specialmente là dove si affronterà il problema della loro incidenza probatoria.
Come ultima annotaIOne di carattere generale va detto che la sentenza impugnata adotta una corretta metodologia, quando di ogni episodio delittuoso ricostruisce prima il contesto, lo svolgimento ed i dati obbiettivi, poi l'eventuale movente, quindi gli elementi di collegamento con l'imputato.
*** *** ***
Prima di passare, appunto, all'esame delle singole imputaIOni, è opportuno ricordare che, in tema di controllo sulla motivaIOne, alla
Corte di CassaIOne è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutaIOne delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniIOne mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di
37 legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui
"geneticamente" informata, ancorché essa è questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (S.U. Sent.2000/12 RV 216260).
Di conseguenza, nell'esame dei motivi di ricorso necessario ripercorrere non è minutamente e fraIOnatamene ogni tessera del mosaico argomentativo, essendo doveroso valutare la struttura e l'impianto della motivaIOne, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima sul singolo punto, con ciò rimanendo esclusi, anche se non menIOnati, espressamente gli elementi incompatibili.
*** ***
Definite le questioni giuridiche di carattere l'impostaIOne generale e delineata motivaIOnale, nonché gli elementi base delle fonti si può ora procedere all'esame delle singole vicende delittuose, interessanti il presente giudiIO, seguendo la stessa linea espositiva tracciata dai giudici di merito.
I SINGOLI ADDEBITI
CAPO 4) OMICIDIO EL
Il capo 5), concernente la collegata contestaIOne in materia di armi, è stato dichiarato estinto per prescriIOne. Nel presente processo questo omicidio comporta l'esame della posiIOne del solo ricorrente UG AS, il quale ne è stato ritenuto colpevole in entrambi i gradi del giudiIO di merito.
38 EL CE venne ucciso nella spiazzo antistante la sua abitazione, ubicata nella località Guarrato di RA, tra le ore
22.30 e le ore 23.00 del 23 agosto 1974. Circa tre mesi prima (23 maggio 1974) era stato assassinato in quella contrada Rilievo tale ER CE mediante colpi di arma da fuoco, che erano stati sparati dalla medesima arma successivamente adoperata per l'omicidio del EL.
Il cardine della tesi accusatoria poggia su diverse fonti informative: 1) le tre dichiaraIOni auto ed etero accusatorie del
AZ; 2) le rivelaIOni della teste TR
GH, moglie dell'imputato; 3) le propalaIOni, de relato, del collaborante AN
AR.
Il AZ ha affermato di avere fatto parte di un gruppo di fuoco, composto da lui, dal
UG e da altri, su ordine di Marino
GI; che questi non gli aveva rivelato il preciso movente della soppressione della vittima, ma gli aveva comunque fatto presente che si trattava di una "cosa tinta", cioè di un soggetto inaffidabile, che aveva creato problemi all'organizzaIOne criminale. Circa il giudiIO di attendibilità intrinseca ed estrinseca del detto collaborante, è stato già ampiamente rilevato il corretto percorso scrutativo ed argomentativo effettuato dai giudici di merito, né tale ponderato ed articolato giudiIO può essere rimesso in discussione per ogni singola discordanza o difetto di memoria, per le quali occorrerà piuttosto effettuare le valutaIOni nel contesto delle complessive emergenze probatorie. Con riferimento a questo episodio, poi, il giudice di merito ha ulteriormente approfondito il narrato del LA, rilevando che egli ha riferito quanto a sua conoscenza nei limiti del ruolo ricoperto;
che non si sono rivelati consistenti i ventilati motivi di astio verso il AM;
che la presunta conoscenza da parte del LA del "memoriale" della
AL e di altre risultanze processuali, non esclude affatto la credibilità del dichiarante, il cui racconto, quanto alle modalità esecutive del delitto è stato ritenuto autonomo e genuino;
che l'evolversi del racconto è un chiaro portato naturale del fatto che il LA ha man mano affinato i suoi ricordi di un fatto risalente nel tempo.
Quanto alla TR, essa il giorno 14 giungo 1985 consegnava ai Carabinieri di RA il proprio "memoriale", nel contesto del quale indicava esplicitamente il coniuge SUGAMIELE
AS quale coautore dell'omicidio EL.
Le sue rivelaIOni, confermate alla P.G. 1'8 luglio 1985, non furono all'epoca ritenute sufficienti per una riapertura delle indagini, che furono, invece, rimesse in movimento a seguito delle dichiaraIOni del AZ.
Riguardo alla teste, la difesa del UG ha ribadito doglianze, almeno in parte, già proposte in sede di appello. Tali doglianze si diramano lungo direttrici: tre l'inutilizzabilità del memoriale, in quanto esso conterrebbe, piuttosto che "la rappresentaIOne di fatti, persone cose, il racconto della teste circa dichiaraIOni ricevute da terzi, valutaIOni personali, deduIOni e quant'altro"; l'inutilizzabilità sotto altro profilo, poiché al riguardo la difesa premesso che il racconto della teste TR ha trovato accesso nel giudiIO l'acquisiIOne attraverso del memoriale, nonché attraverso l'esame reso alle udienze del 27 e del 28 marzo 2000, nel corso delle quali è stato contestato ed acquisito il verbale di s.i.t. reso ai Carabinieri di RA in data 8.7.1985 sostiene che l'immediata
-
-
applicabilità delle regole del giusto processo impedivano la "contestaIOne acquisitiva", così come previsto dalla vecchia previsione dell'art. 500 c.p.p.; la mancanza di credibilità, infine, della teste e l'inidoneità del suo narrato a
40 costituire riscontro esterno alle propalaIOni del AZ. Al riguardo si deve osservare, anche in relaIOne a quanto in precedenza detto, che in
+
forza della disciplina di diritto intertemporale prevista dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, c.d. "giusto processo" le dichiaraIOni rese sul
- nel corso delle indagini preliminari, qualora siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge citata, sono valutate secondo le regole di cui al previgente art. 500 commi 3,4,5 e 6 cod. proc. pen., con la conseguenza che se sono utilizzate per le contestaIOni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati,
e quindi avere piena efficacia probatoria, se risultano riscontrate ab estrinseco da altri elementi prova che confermino di ne l'attendibilità (v. Cass. Sez. VI ANNO/NUMERO
2003/21253 RV 225892; ANNO/NUMERO 2003/19523 RV
225254).
Ciò posto, la Corte territoriale ha osservato che la teste AL, nella sua deposiIOne dibattimentale, ha integralmente confermato le circostanze relative all'omicidio in argomento, come descritte nel "memoriale", sia pure ridimensionarnedi cercando la portata accusatoria. che Di modo nessuna inutilizzabilità processualmente rilevabile
(v.art. 191 c.p.p.) e rilevante emerge, mentre fatti riferiti, distinti la disamina circa dalle mere opinioni, e circa la credibilità del ad quaestio facti, attiene una teste correttamente ed ampiamente motivata in sede di merito.
Quanto, infine, alle dichiaraIOni del collaborante IN AR, gli stessi giudici di merito hanno dato atto che si tratta di una fonte di minor rilievo probatorio, avendo riferito fatti non caduti sotto la sua diretta perceIOne, ma appresi dal nonno IC
NN.
41 In proposito deve essere, tuttavia, osservato che anche le chiamate in reità fondate su dichiaraIOni de relato possono assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere poste a fondamento di una pronuncia di condanna, quando vi sia un positivo in apprezzamento ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie e vi siano riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, ad ulteriori, specifiche cioè riferirsi circostanze, strettamente concretamente e ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere. I riscontri, poi, vanno individuati con rigore maggiore di quello solitamente richiesto in presenza di riferimento diretto, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa
(v. Cass. Sez. VI, ANNO/NUMERO 2004/28327; Cass.
Sez. U. ANNO/NUMERO 2003/45276 RV 226090).
Fissati questi principi di diritto, che non sarà necessario ripetere in prosieguo per casi analoghi, non necessario ripercorrere passo è passo il fatto.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno compiutamente svolto loro controllo, il esponendo un tessuto argomentativo del tutto sgombro da incongruenze e da contraddiIOni logiche. Essi, come detto, hanno strutturato il loro convincimento sulla confluenza di più fonti, di natura (testimonianza, chiamata in correità e chiamata in reità) e provenienza diversissime, autonome e genuine.
Alle obieIOni di motivaIOne carente contraddittoria su taluni punti, la Corte palermitana ha dato risposte adeguate sotto il profilo logico-ricostruttivo.
Essa ha, innanzi tutto, verificato la precisa narraIOne delle singole fasi della vicenda e la rappresentaIOne visiva della situaIOne dei luoghi, dimostrativi del il fatto che collaborante AZ è stato effettivamente uno all'impresadei compartecipi delittuosa.
Altrettanto riscontrate sono state sia la descriIOne dei luoghi, nei quali venne commesso il delitto, sia le sue modalità esecutive;
nonché rispondenti al vero sono state ritenute le indicaIOni concernenti le armi utilizzate nell'omicidio (un mitra e due fucili calibro 12, ritenuti pienamente compatibili con l'esito delle indagini svolte nella immediatezza dei fatti e con le risultanze balistiche).
La sentenza ha esposto in commento minutamente gli elementi di verifica circa le indicaIOni concernenti le suddette armi, provenienti in specie dalle perizie balistiche e medico-legali; ha rilevato la rispondenza di dati con l'omicidio di VE NZ (non rientrante nella cogniIOne di questo processo), ulteriore conferma dell'assunto del AZ circa l'attribuIOne dei fatti alla cosca di
PA. Si è data carico di fornire spiegaIOni circa il fatto che il perito, esaminato all'udienza del 16.2.1999, abbia parlato di una pistola e non di un mitra e che possa essere stato usato uno solo e non due fucili: ha sottolineato che trattavasi del riferimento dei risultati di un accertamento peritale risalente a 17 anni prima e, per il fucile, di un assunto ipotetico.
Questa scelta del giudice di merito, ampiamente motivata e supportata da tutti gli altri elementi dettagliatamente esposti, per altro anche in risposta ad analoghi rilievi della difesa, non può essere oggetto di fatto del giudice di inrivalutaIOne ha vagliato, appunto, il legittimità, che ne percorso argomentativo siccome esente da vizi logico-giuridici. ribadire che il viIO Appare utile motivaIOnale deve risultare dal testo del
43 provvedimento impugnato (art. 606, comma 1 lett.
e, c.p.p.) e che questa Corte non può procedere letture di atti, deposiIOni e verbali, che a costituirebbero un ulteriore giudiIO di merito.
Quanto alle dichiaraIOni del AN, il giudice di secondo grado ha proceduto ad approfonditi ragionamenti circa l'attendibilità,
sua e della fonte di riferimento, attribuibile, fra l'altro, alle posiIOni soggettive di entrambi, AN all'inserimento del nell'ambiente criminale già all'epoca del narrato del nonno CH NN, la sua di diversi soggetti conoscenza dell'organizzaIOne mafiosa, la piena consapevolezza delle vicende omicidiarie dimostrate nel dibattimento, la coincidenza con talune dichiaraIOni di altro collaborante
(PA).
Quanto al movente dell'omicidio, genericamente indicato nell'inaffidabilità del Rondinella e del suo comportamento dannoso per l'organizzaIOne criminale, correttamente il giudice del gravame, dopo avere rilevato la coerenza con le notizie circa la personalità della vittima e l'attività esercitata, ha attribuito appunto la genericità alla qualità personale di mero di ordini, esecutore all'epoca, del propalante, cui, secondo i canoni di Cosa nostra, non era dato chiedere maggiori spiegaIOni;
di modo che, nello specifico caso, non può attribuirsi incidenza negativa a circostanza (la conoscenza del movente), non rientrante nella sfera del necessariamente conoscibile del soggetto.
Pochi cenni sono ora sufficienti alle dichiaraIOni di AL GH, la quale ha la veste di testimone, con una carica di efficacia probatoria del tutto diversa dal collaborante;
della utilizzabilità delle sue emanaIOni si è detto.
Sulla sua attendibilità la Corte territoriale ha svolto un articolato ragionamento, a partire A dalla credibilità oggettiva e soggettiva positivamente vagliata in altri contesti giudiziari, per passare alle plurime conferme ricevute dall'esito delle indagini svolte dalla P.G., ed alla corrispondenza con "tutti i rapporti incrociati di comparatico attestativi della forte coesione del gruppo criminale pacecoto". E' stata rilevata anche la mancanza di risentimento, bensì la presenza dell'intento di alleggerire la posiIOne del marito.
Nel proprio “memoriale", la donna indicava esplicitamente il coniuge AM AS quale coautore dell'omicidio EL.
Tale asserIOne non ha rilevanza come giudiIO, che non può essere certo demandato ad un teste;
ciò che rileva è la consideraIOne che la donna ha indicato elementi concreti di specifico riferimento al fatto contestato ed all'imputato, collegati da dati temporali materiali di valore univoco, ove riferiti alle circostanze fattuali dell'omicidio de quo (il marito si era ritirato a casa più tardi del solito, tutto sporco e con le scarpe impolverate e piene di terriccio e di foglie di viti, stravolto, preoccupato di sapere se qualcuno lo avesse cercato e di precostituirsi un alibi, qualora si fossero presentati nella loro abitaIOne i Carabinieri).
Le tre fonti dichiarative, la specificità dei riferimenti e la direIOne univoca verso il
UG hanno, ben a ragione, fatto affermare alla Corte palermitana che esiste una "imponente mole di elementi probatori" da cui trarre il convincimento della responsabilità dell'imputato
AM AS, quale coesecutore materiale dell'omicidio del EL.
In buona sostanza va, poi, rilevato che il ricorso ripropone in gran parte doglianze già avanzate in sede di gravame ed adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico www giuridici. де 45 A ciò, per concludere su tutto quanto detto,
è sufficiente aggiungere che il nucleo centrale ed i dati essenziali dai quali è stato tratto il giudiIO di colpevolezza sono corposamente ed adeguatamente sorretti da elementi ed argomenti di così pregnante rilevanza, che non possono venire minimamente scalfiti da particolari mancanti ○ non del tutto delineati (quali ad esempio il tipo di autovetture utilizzate per gli spostamenti, l'identità del soggetto che avrebbe dovuto rilevare gli agenti nella contrada Bona dopo l'omicidio, l'atteggiamento. assunto dal genero della vittima immediatamente dopo l'omicidio, i tempi di percorrenza della strada del ritorno), che costituiscono accessori all'impianto principale e che comunque sono stati acconciamente vagliati in sede di merito.
Negli ulteriori motivi di ricorso si concessionela mancata dellecontestano attenuanti generiche ed il riconoscimento della sussistenza delle aggravanti dei motivi abbietti e futili e della minorata difesa.
E' opportuno esaminare distintamente i tre motivi. E' noto che le attenuanti generiche non
possono essere intese come oggetto di benevola e discreIOnale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situaIOni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano connotaIOni tanto rilevanti speciali da esigere una più incisiva, particolare consideraIOne ai della fini quantificaIOne della pena. Ne consegue che il diniego delle stesse può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo о soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi
(v., ex plurimis, CASS. SEZ. 6 ANNO/NUMERO
1999/8668 RV 214200). Nel caso di specie, di fronte a pretesi requisiti positivi di natura generica, giudice di meritoil ha,
де 46 insindacabilmente, ritenuto di dover porre l'attenIOne su due dati specifici ed altamente negativi, quali l'inserimento in una consorteria mafiosa di elevato livello criminale (elemento relativo alla personalità) e l'efferatezza dell'omicidio (gravità oggettiva del fatto). Quanto alle aggravanti, mentre non viene contestata dal ricorrente la riconosciuta premeditaIOne, il motivo turpe e ignobile (art. 61 n. 1 c.p.) è stato correttamente ravvisato nel fine del conseguimento di un incontrastato controllo determinato criminale su un territorio, in vista di uno sfruttamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività delinquenziali di tipo mafioso, anche attraverso la soppressione di soggetti dai comportamenti non conformi alle "regole" mafiose. Di questo motivo è presenza fattuale nelle indicazioni date dai giudici di merito circa le ragioni dell'omicidio di EL
CE, più sopra chiarite, e pur in mancanza della ricostruIOne dello specifico movente non comunicato esecutori materiali;
ma aLI purtuttavia nella certezza che l'eliminaIOne fu determinata dal fatto che il ND dava fastidio all'organizzaIOne.
Quanto, infine, all'aggravante della minorata difesa (art. 61 n° 5 c.p.), essa ha carattere obiettivo ed è indipendente dalla volontà dell'agente, potendo ricorrere anche quando la situaIOne che ostacola la difesa sia insorta occasionalmente;
per la sua configurabilità è sufficiente che si manifestino condiIOni in delittuosagrado di facilitare l'aIOne intrapresa. Di modo che è conforme all'enunciato principio la decisione della Corte palermitana di rinvenire tali requisiti nell'avere i sicari agito in zona isolata di campagna, immersa nell'oscurità, profittando anche della situaIOne dei luoghi, che consentiva loro di mimetizzarsi in mezzo agli alberi (v. in tal CASS. SEZ. 1 ANNO/NUMERO 1996/10268 RV senso,
206117).
*** ***
GLI OMICIDI DI NO IR (capi 6 e 7)e
MA BE (capi 8 e 9).
Per l'omicidio del NO sono stati condannati in entrambi i gradi del giudiIO di merito AN AN e GA CE;
per l'omicidio del US il solo GA;
alle imputaIOni per omicidio accedono quelle relative alla violaIOne della legge sulle armi.
I giudici di merito hanno trattato in stretta connessione i due episodi delittuosi. Mancuso Alberto venne assassinato a colpi di arma da fuoco intorno alle ore 23.00 del 25 novembre 1985 all'interno di una stalla del baglio ENivegna nella contrada Verderame di
PA.
A distanza di circa un anno, precisamente il 30 novembre 1986, ignoti assassinarono anche il boss pacecoto NO GI, meglio conosciuto con il soprannome di MM u nano".
In entrambi i casi, benchè le due vittime fossero soggetti ben conosciuti dalle Forze dell'Ordine per la loro caratura criminale e il loro certo inserimento nella cosca mafiosa locale (il MA era stato condannato per l'omicidio del farmacista IC GI, altro soggetto vicino alla consorteria mafiosa;
il NO, più volte citato nel "memoriale" della AL, era stato riconosciuto colpevole del reato di associazione per delinquere con sentenza del Tribunale di RA del 7 marzo
1985), le indagini non pervennero a risultati concreti sino a quando non intervennero le dichiaraIOni auto ed eteroaccusatorie di MILAZZO Francesco, il quale contribui ad una completa ricostruIOne dei due delitti.
In buona sostanza i giudici di merito hanno ricostruito il contesto storico-ambientale nel cui ambito maturò la decisione di eliminare i due soggetti. Per altro il propalante era
48 cognato del US ed è evidente l'interesse diretto alla conoscenza approfondita dei fatti.
Il detto MA BE aveva preso ad carica rilievo assumere una di nell'organizzaIOne mafiosa, in quanto era stato nominato "reggente" della "famiglia” di PA, dopo che la "provincia" aveva deliberato la
"posata" (=messa in disparte) dei SUGAMIELE, padre e figlio, per avere costoro omesso di adottare provvedimenti punitivi nei confronti della PETRALIA, "che aveva infangato l'onore della famiglia”. Ma tale nomina, inizialmente di gradimento dei membri della cosca, aveva ben presto suscitato malumori, in quanto il
"reggente" aveva assunto un atteggiamento troppo condiscendente nei confronti del NO, che, di fatto, continuava a primeggiare.
Questi imponeva al MA le sue scelte, senza che fossero consultati gli altri "uomini d'onore", che avevano rapportato le doglianze al
"capo-mandamento"diboss GA CE,
RA.
Pertanto la causale del duplice delitto viene inquadrata apparentemente sotto aspetti molteplici, ma in realtà strettamente collegati e riconducili ad unità: il potere eccessivo ed extravagans del Marino che si era arricchito senza beneficio del sodaliIO e coltivava legami pericolosi con la faIOne avversaria;
il ruolo subordinato, quindi rafforzativo del potere del
NO, tenuto dal US, che tradiva la fiducia di chi lo aveva designato.
I giudici di merito hanno anche spiegato i tempi dei due omicidi scanditi da condiIOni necessitate dalla cattura del NO, che aveva portato ad anticipare l'eliminaIOne dell'altro. Essi hanno proceduto con la consueta
"tecnica" di esposiIOne argomentata delle loro convinIOni: in particolare la Corte palermitana ha verificato che le indagini di p.g. hanno individuato tutti i luoghi di incontro indicati
де 49 dal collaborante ed hanno riscontrato i dati temporali, nonché i vari rapporti di amicizia. Con specifico riferimento all'omicidio di
MA BE è stata sottolineata la precisione delle indicaIOni sia relativamente al luogo dell'esecuIOne del delitto, sia alla stregua delle risultanze delle indagini balistiche e medico-legali. all'omicidio di NOCon riguardo, poi,
GI, sono stati rilevati elementi di conferma anche relativamente alla fase esecutiva dell'omicidio in argomento: tipo di vettura usata dai sicari, numero di costoro ed uso di mitra;
luogo in cui avvenne l'esecuIOne (di fronte ad una cabina di proprietà dell'ENEL).
La Corte territoriale ha anche verificato che le dichiaraIOni del LA sono altresì compatibili con le risultanze delle indagini balistiche e medico-legali; ha dato conto di alcune contrastidiscordanze e sia nell'individuaIOne dell'autovettura, sia tra due accertamenti sul tipo di armi, fornendo una chiara motivaIOne sulla scelta operata nella ricostruIOne del fatto.
A questo proposito deve essere ribadito che episodi complessi e specificati attraverso molteplici acquisiIOni, che si snodano anche in un lungo arco temporale (dalle iniziali indagini, coeve ai fatti, alle successive propalaIOni ed agli ulteriori accertamenti), non possono avere una perfetta sovrapposiIOne di dati; ai fini del vaglio di legittimità è necessario che si possa controllare la tenuta logica dei dati essenziali dell'impianto ricostruttivo, senza che ci si debba soffermare sui dettagli, quando il giudice di merito abbia dato conto delle sue scelte come nel caso di
-
specie con linearità e coerenza, e tali scelte siano esenti da vizi logico-giuridici. Di modo che le pur acute e minuIOse doglianze contenute nel ricorso del AN (del ricorso del GA si parlerà in seguito) tendono, in realtà,
50 piuttosto a fornire una diversa ricostruIOne dei fatti, utilizzando le dette discordanze al fine di inficiare la credibilità del collaborante: ma si è già detto del vaglio correttamente operato in tal senso dai giudici di merito, sia nelle linee generali, sia nello specifico, che hanno condotto a ritenere del tutto coerente il racconto del AZ con la generica dell'omicidio. fatti reggeQuesto impianto definitorio dei al vaglio di legittimità, che non è d'uopo si soffermi ulteriormente su elementi di contorno.
Con riguardo, ora, alla specifica posiIOne del AN, Va rilevato che la Corte territoriale ha evidenziato le convergenza individualizzante di altri elementi di riscontro alle dichiaraIOni eteroaccusatorie del AZ: in particolare le propalaIOni del AC, avallate da forti dati di attendibilità.
Questo collaborante, sia pure de relato, ha indicato il AN come coesecutore materiale dell'omicidio а lui addebitato. I giudici di merito hanno vagliato sia la fonte de relato, sia la fonte di riferimento, sia la veridicità delle circostanze in cui avvenne il riferimento. Si tratta di TE SI RO, anch'egli partecipe dell'esecuIOne, il quale ha indicato, oltre a sé stesso ed al AN, anche ON
NN, colpevole ormai conclamato giudiziariamente.
Gancitano, quindi, Sul convergono specificamente due propalaIOni, in reciproco riscontro, la cui credibilità è stata verificata e ritenuta nelle linee generali e nella specifica circostanza, con riguardo anche alle fonti di riferimento, che assumono una particolare evidenza certificativa, in quanto partecipi del fatto, ritenute di esso colpevoli, ed in quanto non suscitate da animosità nei confronti del presente imputato. Il contesto di estrema credibilità di ogni riferimento a costui viene verificato dai giudici di merito in
51 relaIOne ai requisiti soggettivi del AN, di rilevante caratura criminale come ritenuto in precedenti giudiziari e sicuramente ritenuto capace ed idoneo ad una simile impresa, se risulta indicato come si sottolinea nella sentenza impugnata da altro propalante (PA
-
IO, oltre che dal Sinacore) come facente parte del "gruppo di fuoco di Cosa NO".
Le argomentaIOni sopra svolte dimostrano, quindi, la congruità delle valutaIOni di merito sia sulla piena attendibilità intrinseca ed estrinseca, tanto delle dichiaraIOni del MILAZZO che di quelle del NA, sia la sussistenza di idonei riscontri individualizzanti in ordine alla partecipaIOne del predetto imputato all'omicidio di MARINO
GI. Ulteriore supporto alle suddette attendibili chiamate in correità provengono dalle qualità criminali dei soggetti accusati e dai ruoli da loro ricoperti, di cui si è detto. Il motivo principale del ricorso del
AN deve essere di conseguenza disatteso.
Uguale sorte deve subire il secondo motivo attinente al trattamento sanIOnatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti ex artt.114 e 62 bis c.p.: ma la
Corte palermitana ha correttamente rilevato che il ruolo (di autista) del AN non è per nulla entità marginale nell'economia di dell'omicidio, il dovendosi soffermare ragionamento sulla indispensabilità di un simile contributo fattuale;
ha altresì sottolineato, per giustificare il trattamento sanIOnatorio e concreti per la mancanza di elementi l'attenuante richiesta, la gravità del fatto
(che non necessità di glosse) e la caratura criminale del prevenuto.
Circa, tuttavia, la prescriIOne del reato di cui al capo 7) ed alle relative conseguenze, si dirà a conclusione della trattaIOne dei reati di cui ai capi 10) e 11). Va ora portata l'attenIOne sulle residue consideraIOni da fare in ordine al ricorrente ritenuto autore morale degli omicidi di GA,
MA GI BE e NO corresponsabile anche dei connessi reati in armi. conI giudici di merito hanno ricostruito, coerenza e dovizia di particolari la "storia" soggettiva del GA e lo scenario criminale che, alla fine della c.d. "guerra di mafia" dei primi anni '80, 10 portò ad ascendere le posiIOni di potere nell'ambito territoriale, divenendo "capo-mandamento" di RA.
A questo punto è opportuno inserire un ordine di consideraIOni che rilevano non soltanto per questo imputato, ma anche per altri, sì che un approfondimento della questione eviterà di doversi ripetere. Si tratta della questione dell'attribuIOne di una qualifica o di "un ruolo" (ad es. uomo d'onore, capo mandamento ed altro) che taluni pentiti fanno ad altri soggetti.
Più in particolare occorre porsi il problema circa il valore probatorio da attribuire alla definiIOne di un individuo come "uomo d'onore".
Al riguardo la giurisprudenza, ad un esame non approfondito, può apparire non univoca. Ma a ben vedere la questione messa in questi termini non pare proposta correttamente. In realtà non può enuclearsi sul punto un principio di carattere generale, poiché la valenza di una simile attribuzione di ruolo è piuttosto una questione di fatto.
In ogni singolo caso si dovrà esaminare il senso della affermaIOne nel contesto in cui è fatta, tenendo comunque conto che taluni concetti vanno assumendo sempre più connotati rientranti nella comune esperienza del settore. Nel caso di specie le varie qualifiche attribuite dai pentiti a taluni degli imputati nell'ambito dell'organizzaIOne mafiosa denominata "Cosa NO" assumono un ben preciso
53 significato probatoriamente verificabile, quindi rilevante.
I giudici di merito, invero, hanno ricostruito compiutamentecompiutamente la composiIOne del sodaliIO criminoso, la sua articolaIOne, gli organi che la compongono;
hanno indicato l'ormai irrevocabile accertamento storicità della dell'associaIOne criminale;
soprattutto hanno dettagliatamente delineato la struttura dell'organizzaIOne mafiosa nei centri di
RA e PA, nel cui contesto territoriale sono maturati i delitti giudicati nella sentenza impugnata.
Discende l'affermaIOne, incontrovertibile, secondo cui l'esistenza di "Cosa NO" nel capoluogo trapanese e nel confinante comune di
PA, quanto meno a partire dagli anni '50, è un dato assolutamente certo, storicamente accertato da numerose sentenze irrevocabili di condanna.
Si tratta di acquisiIOni documentali, di propalaIOni e di accertamenti di p.g., non solo di ricorso al notorio, per altro anch'esso rilevante.
Risulta anche una definiIOne soggettiva precisa di varie persone, tra cui propalanti, imputati e vittime dei fatti di cui è processo;
risultano i profondi legami di tipo criminale tra le due "famiglie" confinanti di RA e
PA e i legami tra le "famiglie" trapanesi e quelle palermitane. Spicca in questo contesto l'ascesa al potere dell'odierno ricorrente GA CE.
Per altro i giudici di merito evidenziano come i rilevanti apporti informativi forniti dai collaboranti ER SE, NA CE,
TT IO e LA SC abbiano consentito ricostruire storicamente di l'evoluIOne della struttura associativa nelle zone trapanesi e i mutamenti soggettivi nelle cariche più rappresentative, mano mano intervenuti nelle diverse epoche.
54 Emergono i moduli operativi ed il consueto rituale d'ingresso nell'associaIOne mafiosa.
Emergono gli organi tipici anche di "Cosa Nostra" trapanese: le "famiglie" che al loro interno eleggono "capo famiglia"il
"rappresentante", "sottocapo" il
"vicerappresentante", il “consigliere” e il
"capo-decina"; il "mandamento" che raggruppa varie "famiglie" appartenenti ambiti ad territoriali confinanti;
uno dei capi delle
"famiglie" del "mandamento" viene nominato
"capo-mandamento" e, allora nel gergo mafioso, si dice che quella "famiglia” che ha espresso il
"capo del mandamento” “fa mandamento”.
I capi dei vari mandamenti formano la
"provincia" o, più propriamente, la "commissione provinciale" che ha un suo саро (il "capo- provincia"). La “provincia", secondo la ricostruzione concordemente offerta da tutti collaboranti, è un organo decisionale di particolare rilievo chiamato deliberare i c.d. "omicidi a eccellenti", ad assumere decisioni riguardanti più "mandamenti" ovvero a ordinare l'eventuale eliminaIOne di "uomini d'onore".
In un simile contesto probatorio, quindi, le qualifiche attribuite assurgono a valenza probatoria completa, poiché diventano tasselli precisi di un discorso ampio e specifico, nel cui ambito ogni dato diviene tessera imprescindibile da inserire nel mosaico complessivo. Tutto quanto sopra precisato, si può concludere sul punto con l'evidenziare la correttezza delle conclusioni della Corte di merito, in questo ferreo contesto, circa il valore anche della singola adesione che costituisce apporto concreto alla vita dell'associaIOne ed al perseguimento dei suoi fini, anche a prescindere dalle specifiche attività poste in essere. Pertanto la veste di uomo d'onore (o di un nell'ambitoruolo di un grado
55 2
dell'organizzaIOne criminale di tipo mafioso) non costituisce un semplice status, ma impegna ad un'adesione totale, consente l'accesso a notizie riservatissime con l'obbligo del segreto più rigoroso e l'interscambio di informaIOni;
comporta anche una costanza di sottoposiIOne a regole, la cui dissociaIOne viene in genere punita con l'eliminaIOne del soggetto;
di conseguenza, la semplice adesione ed a maggior ragione l'assunzione di un ruolo preciso ed elevato costituisce non una mera e vuota
-
formalità, bensì una pregnante prova di un vero e proprio agire in seno all'organizzaIOne e per le finalità della stessa. Più nel concreto, senza dover ripercorrere la lunga storia del contesto trapanese, va rilevato che la Corte palermitana sottolinea come siano del tutto concordanti le informaIOni fornite dai collaboranti FERRO SE, FERRO
CE, LA SC, NA CE e
TT IO sulla più recente struttura delle
"famiglie" di RA e PA, con
l'indicaIOne precisa suffragata anche da intercettaIOni ambientali che GA CE- il capo assoluto ed incontrastato del è
"mandamento" trapanese.
La Corte di Appello di Palermo, viene anche sottolineato, con sentenza dell'11 dicembre 1999 già divenuta irrevocabile, ha condannato, tra gli altri, per il reato didi partecipaIOne ad associaIOne mafiosa GA IC, al quale ha riconosciuto la qualità di capo del "mandamento" di RA, e MO TO, del quale ha sancito la qualità di саро della "famiglia" mafiosa di PA. frastagliato panoramaIn questo variegato e criminale, delineato con grande chiarezza dai suddetti collaboranti, la sentenza impugnata evidenzia la certezza del coinvolgimento del
GA nei due omicidi in argomento.
Con riguardo all'omicidio di NO GI che, con riferimento alla posiIOne del GA,
56 -
è necessario esaminare prima per ragioni logico- espositive, anche se consumato in ероса
- statosuccessiva a quello del MA è osservato che le dettagliate dichiaraIOni accusatorie del LA, hanno trovato specifico riscontro, anche di carattere individualizzante, sia nelle dichiaraIOni del ER relativamente al nelle corrispondenti sia movente, propalaIOni del NA, tanto con riguardo riferimento allaalla causale che con responsabilità dell'odierno impugnante. Accertato, invero, che si tratta di omicidi
"uomini deliberati dalla di d'onore"
"commissione provinciale" di "Cosa NO" per vicende interne all'organizzaIOne criminale, il riferimento soggettivo al GA, quale persona che ebbe ad organizzarlo trova un riscontro ineludibile di ordine logico nella qualità di
"capo-mandamento"del GA, all'epoca che partecipava alle determinazioni del detto organo deliberativo.
La chiamata in correità del LA in ordine al ruolo di mandante dell'imputato, quindi, nelle argomentaIOni della sede di merito, trova, come detto, un riscontro specifico ed individualizzante nelle del dichiaraIOni
NA, ma anche una verifica di tipo logico nella struttura del sodaliIO.
Le stesse consideraIOni vengono adottate per sorreggere la ritenuta responsabilità del ricorrente per l'omicidio di MA BE, dallo strettoulteriormente rafforzata collegamento tra i due omicidi.
Pienamente giustificata è dunque anche
l'affermaIOne della responsabilità del predetto imputato relativamente ad entrambi gli omicidi. Non trova fondamento, quindi, l'argomento principale del ricorso del GA, secondo cui la sua responsabilità sarebbe stata affermata unicamente sulla base della sua posiIOne apicale;
in base a quanto detto, si deve rilevare, per contro, che la Corte di merito ha
57 individuato, attraverso le emergenze probatorie, le condotte specifiche allo stesso riconducibili, in un quadro di deterministica pregnanza relativa alla convergenza di propalaIOni, alle ragioni degli omicidi, agli esclusivi poteri decisionali.
Quanto al motivo riguardante la negata concessione circostanze attenuantidelle
-generiche, appare sufficiente rilevare per affermarne l'infondatezza che il GA non ne
è stato ritenuto meritevole, avuto riguardo alla gravità dei fatti commessi e alla sua elevata capacità a delinquere, ossia sulla scorta di esaurienti argomenti basati su dati sia soggettivi sia oggettivi di tale portata negativa da escludere l'ingresso ad altre notaIOni di segno avverso, per altro di tipo generico.
Circa, tuttavia, la prescriIOne del reato di cui al capo 9) ed alle relative conseguenze, si dirà а conclusione della trattaIOne dei reati di cui ai capi 10) e 11).
L'OMICIDIO DI ER NT (capo 14).
Questa imputaIOne comporta la disamina della posiIOne del solo GA, ritenuto colpevole in entrambi i gradi di giudiIO.
Sul punto il ricorso dell'imputato contesta la ritenuta esistenza di riscontri esterni ed il ricorso ad un'abusiva tipizzaIOne del reato associativo;
sostiene che anche per tale episodio la sentenza si muove lungo la linea della pregiudiziale accettaIOne della propalaIOne di LA, formulando una specie di responsabilità da posiIOne per il GA. In realtà anche in questo caso il ricorso alle consuete modalità di disamina ed esposiIOne del percorso argomentativo da parte della Corte palermitana si dimostra affidabile, logico e coerente.
ER NT venne ucciso nella tarda serata dell'1 febbraio 1986 nella contrada
Misirigiafari in territorio di PA. Il suo
58 corpo col cranio fracassato venne rinvenuto dai
Carabinieri di PA verso le ore 23.00 di quello stesso giorno all'interno di un casolare, mentre la motovespa, con la quale la vittima era solita recarsi al lavoro, fu rinvenuta abbandonata all'iniIO della stradella che conduceva al casolare stesso. La Corte territoriale spiega la precisa ricostruIOne delle ragioniragioni dell'omicidio: il un soggetto appartenente alla ER era comune, dal carattere violento ed criminalità aggressivo, causa di metus per i suoi compaesani e di disordine per Cosa NO, la quale doveva dimostrare di mantenere l'ordine nel territorio.
Di detto omicidio LA SC si è spontaneamente autoincolpato ed ha confermato quanto era già emerso sulla personalità della vittima, nonché il fatto che la decisione di uccidere il ER ritenuto individuo pericoloso per il sodalizio in quanto terrorizzava l'intero paese era maturata nel corso di un incontro che egli, insieme ad MO
TO, aveva avuto con il "capo-mandamento",
GA CE.
Sulla base di tali dichiaraIOni accusatorie, ritenute soggettivamente credibili ed oggettivamente riscontrate da elementi esterni alla chiamata in correità, la Corte di Assise di
RA ha affermato la responsabilità del
GA, assolvendo, invece, MO TO per l'assenza di riscontri individualizzati;
si dimostra ancora una volta lo scrupolo dei giudici di merito, nella ricerca di elementi ulteriori rispetto dichiaraIOni del alle chiamante.
I primi giudici, invero, hanno correttamente apprezzato la piena affidabilità delle dichiaraIOni del collaborante, verificandone il perfetto riscontro sotto ogni loro aspetto, specie sotto il profilo delle modalità esecutive del delitto, che è stato commesSO con gli accorgimenti ed i mezzi indicati dal LA;
де 5959 蘸
della personalità criminale della vittima, ribadita dagli accertamenti svolti dalla P.G.; del movente della sua eliminaIOne, determinata da due fattori convergenti, quali la necessità della consorteria mafiosa, deputata al controllo del territorio, a non vedere sminuito il proprio prestigio, l'altrettale necessità di elidere un fattore di maggiore attenIOne da parte delle Forze dell'Ordine con la conseguente maggiore pressione sulla cosca.
In buona sostanza il rilievo difensivo centrale, secondo il quale la chiamata in correità del LA sarebbe rimasta isolata, è stato superato dal giudice di secondo grado, che ha ritenuto "un imponente riscontro logico all'individuaIOne del GA quale mandante ed organizzatore dell'omicidio", in una serie di elementi e consideraIOni: alla data della perpetraIOne dell'omicidio la "famiglia" pacecota era in una situaIOne estremamente non poteva tollerare aIOni critica e le deliberaIOni della "commissione disturbanti%;B avevano come necessario punto provinciale" di riferimento il "capo-mandamento" di RA;
GA CE rivestiva tale carica all'epoca dell'omicidio di ER NT, come risulta dalle affermaIOni di tutti i collaboranti, secondo quanto detto in precedenza;
le regole di
"Cosa Nostra" imponevano che il "capo- mandamento" si interessasse anche di un omicidio di un soggetto non appartenente a "Cosa NO", ma che "disturbava" il territorio di una
"famiglia" ricadente nel "mandamento” stesso.
Questi ritenuti riscontri di tipo individualizzante nei confronti dell'odierno impugnante non sono sindacabili da parte del giudice di legittimità, atteso che traggono origine da argomentaIOni di assoluto rigore logico, supportate da tutta una serie di dati di fatto confluenti verso il GA, che non sono solo indice di credibilità del propalante, ma fattori di individuaIOne dell'incolpato. A
gh 60 queste consideraIOni devono aggiungersi tutte le argomentaIOni svolte in precedenza, che valgono a confermare come la decisione operativa del GA in ordine al presente omicidio non sia stata ritenuta per responsabilità da posiIOne, ma per convergenza di elementi proprio su tale decisione.
IL DUPLICE OMICIDIO DI DI AG VA E
UD EN AM (capi 10 e 11).
La corte di assise di RA era pervenuta ad un'assoluIOne generalizzata;
su gravame del P.M. il giudice di secondo grado ha condannato
MO TO e GA CE.
Per rendere più agevole la disamina è opportuno puntualizzare che l'elemento di sostanziale contrasto tra i due giudici di merito sta nel fatto che la Corte di primo grado
è pervenuta alle conclusioni assolutorie, ritenendo carente il racconto del LA relativamente alle fasi finali dell'operaIOne omicidiaria. La Corte di secondo grado non ha condiviso tali conclusioni ed ha sottolineato che la stessa sentenza appellata aveva dato atto che le indicaIOni fornite dal LA erano in massima parte riscontrate da elementi esterni, che ne confermavano il narrato nei suoi punti essenziali.
La Corte palermitana è pervenuta all'opposta soluIOne nei confronti dei due odierni ricorrenti, rilevate osservando che le manchevolezze non sono tali da intaccare il nucleo essenziale del racconto, che è riscontrato in ogni sua parte, ma non si mostrano neppure come indice di inattendibilità, bensì di difetto di attenIOne del propalante, che, pur avendo con certezza partecipato al delitto, non si è reso conto dell'evolversi degli eventi nelle concitate fasi finali dell'agguato.
Effettuata questa preliminare precisaIOne, essere subito rilevato che a molti dei deve motivi di impugnaIOne dei due ricorrenti (viIO
61 genetico dell'appello del P.M., inutilizzabilità sopravvenuta delle dichiaraIOni del AZ, erronea applicaIOne dei criteri di valutaIOne della prova dichiarativa, perceIOne di valenza assoluta delle dichiaraIOni del AZ ecc.) questo Collegio ha già dato risposta e non è
d'uopo ripetere le precedenti osservaIOni.
Occorre, invece, porre l'attenIOne sulle residue censure, che, in buona sostanza, attengono al percorso argomentativo di merito della sentenza impugnata.
DI MAGGIO NN e ilil giovane tunisino
UD Ben Mohamed vennero uccisi a colpi di arma da fuoco da ignoti assassini nel tardo pomeriggio del 20 gennaio 1988. I loro cadaveri vennero rinvenuti nella contrada Berlingieri, in territorio di PA, a poco distanza da un'autovettura Fiat 126, a bordo della quale casa, dopo avereessi stavano ritornando a rigovernato il gregge, custodito nel vicino ovile.
Non è oggetto di contestaIOne il fatto che vero obbiettivo dell'esecuIOne fosse il solo Di
IO, mentre il UN fu una povera, occasionale vittima degli eventi.
Anche in questo caso le indagini hanno subìto la svolta decisiva dopo che del duplice omicidio si è autoincolpato il collaborante MILAZZO
SC.
Egli ha inquadrato il delitto nell'ambito di quelli che sono stati definiti "gli omicidi comuni" ed ha riferito che della decisione di eliminare il pastore DI AG si era più volte discusso in seno alla consorteria mafiosa locale e nei vari incontri con GA IC nel periodo in cui costui aveva assunto la carica di
"capo-mandamento".
Il motivo della grave decisione risiedeva nel comportamento della vittima, individuo dedito a continui furti, che avevano infastidito la popolaIOne disturbo e creavano all'organizzaIOne mafiosa;
pur dopo un arresto
62 per furto, egli aveva continuato a rubare e а
"fare danni". laPer queste ragioni ne era stata decretata morte, che il GA stesso aveva sollecitato, dato che il soggetto aveva, infine, rubato un escavatore di proprietà della ditta "Vittadello", che stava eseguendo lavori nella zona.
Sempre secondo il collaborante, l'ordine concreto di passare alla fase operativa gli era stato impartito dall'MO, che era stato, all'epoca, già nominato "rappresentante" della
"famiglia" di PA.
Le due sentenze di merito hanno visione perfettamente concorde su vari punti, che possono essere così sinteticamente indicati: il movente esplicitato dal LA trova, infatti, riscontro nella ricostruIOne della personalità criminale dell'ucciso, che, secondo le risultanze delle investigaIOni dell'epoca, era un soggetto noto agli inquirenti locali, perché denunciato in più occasioni per reati contro il patrimonio;
la circostanza del fermo è confermata dall'effettivo arresto in flagranza del DI AG, in data 5 agosto 1987 (pochi mesi prima dell'omicidio), per un furto di 170 pecore;
è altresì convalidato il fatto che, poco tempo dopo tale arresto, venne perpetrato il furto di un escavatore della ditta "Vittadello", che stava eseguendo dei lavori su un ponte nelle vicinanze;
detta impresa edile in precedenza diversi danneggiamenti con aveva subito l'incendio di mezzi meccanici, ad opera del
AZ, dietro incarico dell'organizzaIOne mafiosa per indurre la ditta Vittadello a pagare il "pizzo".
I giudici di merito hanno piena concordanza nel delineare il movente dell'omicidio entro la logica del tutto coerente al costume di "Cosa
NO", che non poteva tollerare la commissione di un furto ai danni di un'impresa da essa
"protetta".
др 63 sono i giudici nel rilevare Univoci l'esattezza delle propalaIOni in ordine al luogo del delitto e la molteplicità dei riscontri sulla dinamica del delitto, su cui non
è il caso di soffermarsi;
anche riguardo a talune discordanze sui reperti balistici viene data congrua spiegaIOne riguardo al fatto che essi sono compatibili con l'utilizzo delle armi indicate dal medesimo collaborante.
Il vero elemento di forte discordanza di giudiIO verte sul significato da dare alla grave imprecisione del ricordo.ricordo del propalante sulla fase finale dell'impresa omicidiaria. Il LA ha affermato che le due vittime, per i colpi ricevuti, erano morte mentre erano ancora in macchina e che soltanto il DI AG, che aveva avuto il tempo di aprire lo sportello, era caduto fuori dall'abitacolo. indicaIOni sonoTali risultate obbiettivamente in contrasto con le risultanze della generica. Il corpo dell'ucciso non è stato, invero, rinvenuto proprio vicino al mezzo, bensì ad una certa distanza (circa 30 metri); inoltre, è stata riscontrata al volto una ferita di entità tale da rendere inverosimile che gli sia stata provocata, mentre era seduto al posto di guida ed abbia potuto avere la forza di aprire la portiera ed incamminarsi fino al punto in cui si accasciò al suolo.
Anche con riguardo al UN le indicaIOni del collaborante, il quale ha affermato che rimase dentro l'autovettura, non collimano con la realtà dei fatti.
Gli elementi concreti rilevati dalla p.g. dimostrano vittime, che le due più verosimilmente, erano state attinte dai primi colpi non mortali mentre erano in macchina, ma poi erano scese dal mezzo per darsi alla fuga, non riuscendo a sottrarsi al fuoco incrociato degli assassini. Queste essendo le discordanze rilevate da entrambi i giudici, deve sottolinearsi che la
Corte trapanese ha sostanzialmente fermato il suo giudiIO a questi rilievi, facendone discendere il giudiIO totalmente negativo (e assolutorio per gli imputati), senza addentrarsi in ulteriori spiegaIOni.
La Corte palermitana distende, invece, le sue considerazioni su una valutaIOne globale, che deve essere oggetto della disamina di questa
Corte di cassaIOne, alla luce dei motivi di ricorso dei due imputati condannati. Ad avviso del giudice di secondo grado le divergenze tra i dati di fatto ed il racconto del pentito, tuttavia, non vulnerano la credibilità complessiva del LA sulla vicenda omicidiaria in esame, trattandosi di circostanze che attengono soltanto alla fase finale dell'episodio. Viene sottolineato che
l'ecceIOnale precisione e chiarezza dei dati forniti sulla dinamica di tutte le altre fasi del delitto conducono ad affermare che il
AZ è stato con sicurezza uno dei partecipanti all'azione. Si fa presente, per contro, le divergenze rafforzando che l'affidabilità del collaborante, per la genuinità della sue affermaIOni, scevre da intenti calunniatori o da manovre manipolatorie. La Corte palermitana ritiene che le fasi finali sono state percepite dal collaborante in modo non preciso a causa di talune circostanze:
i sicari agirono in un zona impervia, priva di pubblica illuminaIOne, quando già faceva buio, essendo il mese di gennaio;
tutti aprirono contemporaneamente il fuoco contro l'autovettura in avvicinamento;
la sparatoria fu fitta per evitare che la vittima designata sfuggisse al suo destino;
il LA, dalla prospettiva della sua postaIOne, intento com'era alla sua aIOne, percepì l'evolversi degli eventi, ritenendo che il DI MAGGIO fosse già morto quando. l'aveva visto spalancare la portiera e fare qualche
65 無
passo per stramazzare a terra, mentre la situaIOne del giovane UN non era per lui così rilevante e di immediata acquisiIOne visiva.
Queste consideraIOni attengono a valutaIOni di fatto: il giudice di merito, di fronte ad un narrato di evidente completezza e corrispondenza al vero per la gran parte dell'episodio, specie nella sua fase cruciale, e di discordanza per la fase conclusiva, analizza le ragioni della complessiva credibilità del narrante, fornendo una spiegaIOne logica e coerente e compiendo una scelta consequenziale: la veridicità non significa totale sovrapponibilità di fatti, ma implica la genuinità dei riferimenti, comprese le dimenticanze о le discordanze. Rilevato, quindi, come sia incontestabile che tutte le altre indicaIOni fornite dal collaborante con riguardo al movente, alla personalità della vittima designata (il DI AG), alla fase preparatoria, alle armi utilizzate, all'elevato numero di complici ed alla fase esecutiva, sono pienamente riscontrate la Corte di assise di
-
appello assicura una struttura argomentativa solida, in base alla quale attribuisce dignità di credibilità al AZ in ordine alla rappresentaIOne degli aspetti essenziali ai fini della ricostruIOne del duplice omicidio.
Occorre, quindi, ribadire che, di fronte all'esistenza di logico apparato un argomentativo svolto dal giudice di merito, non rientra nei poteri della Corte di CassaIOne la rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, atteso che non integra il viIO di legittimità soltanto una diversa ricostruIOne delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente. il discorso sullaConcluso, quindi, correttezza della motivaIOne circa la dinamica dell'episodio e la ritenuta attendibilità del propalante, la Corte territoriale, quanto ai
66 riscontri "individualizzanti", ha considerato che la chiamata in correità del LA risulta confermata soltanto nei confronti del GA, nella qualità di mandante, e dell'MO, nella qualità anche di coesecutore materiale.
Anche ilin questo caso riscontro individualizzante è rinvenuto in una serrata e ferrea ricostruIOne della catena decisionale della cosca e della impossibilità di uscire da linee di condotta codificata, come emerge dagli elementi di causa.
Come si è detto, è stato insindacabilmente ritenuto che il DI AG venne eliminato per pericolo la credibilità avere messo in dell'organizzaIOne mafiosa nella tutela del territorio da essa dominato%;B che tale decisione era inevitabilmente interna alla cosca ed affidata alle sue gerarchie, poiché la vittima aveva leso gli interessi di un'impresa operante nel territorio, alla quale il sodaliIO doveva conferire il massimo della sicurezza, dato che l'impresa stessa effettuava il pagamento, imposto con metodologia mafiosa, di adeguate tangenti;
che tale tutela competeva in prima persona al rappresentante didi quel territorio,
cioè il "capo-famiglia", nonché al superiore capo-mandamento, i quali, secondoi quali, secondo le regole di
"Cosa NO", avrebbero dovuto comunque dare il proprio assenso all'omicidio, quanto meno per i risvolti negativi che un simile accadimento avrebbe potuto avere sulla medesima organizzaIOne attraverso i maggiori controlli delle Forze dell'Ordine.
La Corte di secondo grado, quindi, ribadisce gli elementi che conducono ad affermare la qualità di "capo-mandamento" del GA, la sua personalità ed il potere da lui assunto sin dai primi anni 80 nell'ambito dei territori di
RA, PA e VA.
Passa, poi, ad esaminare la caratura criminale dell'LC e la sua qualità di "rappresentante" della "famiglia" di PA,
67 della quale ebbe ad assumere la direIOne dopo la morte di NO GI. Verifica che le dichiaraIOni in tal senso del LA sono confermate da quanto accertato nelle sentenze di primo e secondo grado del processo denominato
"Petrov"; esamina punto per punto quanto ebbero dire altri pentiti, massimamente SINACORI a
CE e TT IO. Senza dover ripercorrere ogni angolo motivaIOnale della sentenza impugnata, va dunque specificato che la Corte palermitana ha verificato fatto nel suo materiale il accadimento;
ha delineato tutti i risvolti eIOlogici, con uno specifico e del tutto univoco significato: il DI MAGGIO aveva osato rubare un mezzo meccanico ad una delle imprese, la ditta "Vittadello", sotto la proteIOne dell'organizzaIOne mafiosa, di modo che tollerare oltre tale condotta avrebbe comportato perdita di prestigio ed indice di mancanza di controllo del territorio, con il rischio di far venir meno l'interesse a pagare "il pizzo", mentre proprio le estorsioni come hanno
-sempre riferito i collaboratori di giustizia costituisce una delle principali fonti di approvvigionamento di "Cosa NO". La stessa
Corte, poi, ha ripercorso i livelli decisionali che non costituiscono mere ipotesi, ma fatti reali necessitati, nel senso che, secondo la ricostruIOne dei giudici di merito, omicidi di tal genere devono essere decisi secondo cadenzati parametri: il controllo del territorio significa anche che gli introiti non vanno direttamente ed esclusivamente al percipiente ma vanno ad impinguare la "cassa" comune del
"mandamento", con la conseguenza che è il capo- mandamento a provvedere alla ripartiIOne tra le singole famiglie ed è il capo famiglia a provvedere all'interno; con lo stesso cadenzato adottate relativeparametro vengono le decisioni.
68 4
discende una concatenaIOne logica di Ne intesi sia come eventi accaduti, sia fatti
-
struttura vivente dell'associaIOne come criminale, sia come riferimento gerarchico e decisionale da cui emerge che ogni dato è riscontrato logicamente ed individualmente dagli altri: a questa ricostruzione il giudice di legittimità non può aggiungere valutaIOni di fatto, poiché al vaglio a lui demandato non si evidenziano sbavature logiche, né violaIOni di legge. copronoQueste articolate consideraIOni
l'intero arco dei motivi di ricorso dell'LC
e del GA in merito a queste imputaIOni. La situaIOne derivante dall'assoluIOne in primo grado è superata dal vaglio di tutto l'ambito delle doglianze;
per il giudice altro dell'appello si era fatto carico di rilevare le concordanze e le discordanze con le valutaIOni del primo grado attraverso la chiara e, esplicitaIOne delle sue valutaIOni, ha reso possibile l'ampia difesa dei predetti imputati.
Corrette sono, infine, tutte le valutaIOni in ordine alle circostanze dei reati ed alle attenuanti generiche quando negate. Deve però rilevarsi che i reati contestati ai capi 7 (imputati ricorrenti GA e AN),
9 (imputato ricorrente GA) e 11 (imputati ricorrenti GA e LC), relativamente alle sole armi comuni da sparo (detenIOne e porto abusivo), si sono prescritti, di modo che deve emettersi la relativa pronuncia, eliminando la pena dell'isolamento diurno per un mese nei loro confronti (determinaIOne che questa Corte può compiere sulla base della pena come inflitta nel giudiIO di merito, sia per il GA, sia per il
AN, sia per l'LC).
L'OMICIDIO DI IN ET (capi 12 e 13). Per questo episodio criminoso era stato condannato, in primo grado, il solo GA;
in grado di appello è stata confermata la condanna
р 69 per il GA, e, su gravame del P.M., è stato condannato anche ON PI DO.
I motivi dei ricorsi di entrambi gli imputati
(per il NO i difensori hanno presentato due distinti ricorsi) tendono sostanzialmente ad una rilettura dei fatti, sotto il profilo del viIO di motivaIOne e "travisamento delle risultanze processuali”, ovvero della mancanza di riscontri individualizzanti;
per il NO si prospetta, inoltre, una questione particolare, didi cui si parlerà in seguito. E' bene, quindi, esaminare brevemente il contesto delittuoso e passare, poi, alle consideraIOni del caso, osservando subito che il viIO motivaIOnale deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, non potendo il giudice di legittimità celebrare un terzo giudiIO di merito.
IN PI, mentre staIOnava, alle ore
17.40 del 3 dicembre 1989, a bordo della propria autovettura Ford in sosta ad angolo tra la via
Scontrino e la via Marino Torre di RA,
venne ucciso a colpi di arma da fuoco da un killer, che viaggiava a bordo di una moto
"vespa", travisato da un casco.
Subito dopo l'omicidio il casco e il motomezzo vennero rinvenuti abbandonati nella via NN Bosco, parallela della via
Scontrino, a circa cento metri dal luogo del delitto.
Anche di questo delitto, i cui autori erano rimasti ignoti, si è autoincolpato MILAZZO
SC, il quale ne ha narrato i particolari. Non è d'uopo ripercorrere minutamente il fatto;
per il momento è sufficiente osservare che i giudici di entrambi i gradi di merito hanno evidenziato una serie di riscontri generalizzati, ritenuta "imponente".
Di modo che alla più volte ribadita affidabilità delle dichiaraIOni del AZ per la loro coerenza, autonomia e genuinità, viene aggiunta la pluralità di indizi, che confermano
70 che il racconto del collaborante rispecchia la realtà degli avvenimenti.
Si tratta di dati verificati come: la difficile reperibilità della vittima, che aveva ritardato la realizzaIOne del piano criminoso, ordito da "Cosa NO" trapanese;
i dettagliati riferimenti sui vari luoghi ove 1'IN avrebbe potuto essere rintracciato e dove era stato cercato per essere ucciso;
i riscontri sulle dell'impresa modalità esecutive omicidiaria;
l'utilizzo di una pistola cal. 38 per commettere il delitto;
la circostanza che il killer, dopo l'omicidio, ha abbandonato la moto
"Vespa" ed il casco in una traversa della via
LL (sul punto la Corte territoriale ha valutato criticamente le varie risultanze e le dichiaraIOni del M.llo SANTOMAURO, giunto per primo sui luoghi).
Sgombrato il campo da dubbi circa la veridicità del racconto del AZ in ordine all'obbiettività dell'episodio, la Corte palermitana passa a verificare gli elementi individualizzanti.
Per la posiIOne del GA viene Osservato che egli è direttamente chiamato in causa, con dovizia di particolari dal AZ;
che questa chiamata in correità è assistita da robusti riscontri direttamente personali.
La conferma al racconto del LA in ordine coinvolgimento del GA nell'impresa al della quale è stato con delittuosa in esame,
e l'organizzatore, viene certezza il mandante dalle dichiaraIOni di ritenuta provenire
NA CE, di cui è stata motivatamente vagliata l'autonomia ed affidabilità.
Egli ha consentito di ricostruire con precisione il contesto in cui venne a maturare, il movente specifico che lo determinò e l'organo di "Cosa NO" che ebbe a deliberarlo.
Da detto collaborante, del quale era stata già verificata l'attendibilità intrinseca, i giudici di merito hanno trovato conferma del contesto nel quale era maturato l'omicidio, come avevano intuito gli investigatori sin dalle prime indagini, ossia che la soppressione dell'INGOGLIA costituiva l'ulteriore sviluppo della faida all'epoca in corso a Partanna tra le famiglie IN e RD.
Essi ricostruiscono la posiIOne della vittima, che aveva cercato di individuare gli autori della eliminaIOne dei congiunti, rivolgendosi alle persone sbagliate, perché perdenti e suscitando la reaIOne degli “uomini d'onore" della "provincia" di RA, i quali, paventando che 1'IN potesse reagire nei confronti, la loro avevano interessato
"commissione provinciale" di "Cosa NO", che aveva decretato la sua morte. I giudici di merito danno anche atto che il
Sinacore è propalante de relato, ma, oltre ad indicare e verificare la fonte (SI
SC, alias RO IO), espongono una
"sequela" di elementi probatori di riscontro. La faida tra le famiglie degli RD e degli IN, entrambe legate a "Cosa NO",
è, invero, attestata dalla sentenza pronunziata dal Tribunale di Marsala 1'1 luglio 1994, divenuta irrevocabile ed acquisita agli atti, che ha inquadrato anche l'omicidio in esame in tale ambito. A ciò aggiungasi che la riconducibilità del delitto al medesimo contesto viene desunta anche dalle dichiaraIOni rese dalla IL TI, convivente teste dell'IN, la quale ha riferito che il suo compagno era estremamente preoccupato per le sorti dei propri familiari ed era impegnato nella ricerca delle ragioni della loro eliminaIOne violenta, anche al fine di evitare che altri parenti potessero subire la stessa sorte. Ne deriva che tale comportamento fu percepito come una sfida da "Cosa NO", che, attraverso il suo organo provinciale, decretò la morte dell'IN, affidandone l'esecuIOne
72 alle cosche del "mandamento", nel cui territorio questi risiedeva.
L'esattezza dell'informaIOne ricevuta dal
NA viene ritenuta anche in base alle qualità personali del ME SC, che rivestiva la carica di "reggente" del
"mandamento" di Mazara del Vallo e, come tale, era componente della "commissione provinciale", sicché doveva essere necessariamente al corrente della vicenda.
La sentenza impugnata aggiunge altri fatti ai quali fa seguire consideraIOni di ordine logico che si saldano alle acquisiIOni con serrata era abbastanza consueto che ilcoerenza:
"mandamento" trapanese desse una mano agli
"amici" di AN o agli "amici" di Palermo o ai sodali di altri centri;
è stata accertata la circostanza che lo stesso fucile automatico cal. 12 è stato utilizzato il 12 giugno 1990 nel duplice omicidio di ZA SE e AC
RO, inquadrabile anch'esso nella faida di
AN, il 7 dicembre 1995 nell'omicidio di MO NT, il 23 dicembre 1995
dell'agente dellanell'omicidio polizia
Penitenziaria NT SE, negli omicidi di AR TA e RE NN, tutti commessi nel territorio del "mandamento" di
RA; proprio la detta arma, poi, è stata utilizzata dall'imputato MAZZARA VI per l'omicidio MO e per l'omicidio NT, fatti delittuosi nei quali, come si è visto, era pure coinvolto nel ruolo di mandante GA
è CE;
ed ancora da aggiungere per l'omicidio Polizia dell'agente della
Penitenziaria sia il GA che il ZZ sono stati condannati con sentenza ormai irrevocabile.
Non può quindi dirsi che le dichiarazioni accusatorie del AZ siano riscontrate da un propalante de relato di cui non è verificabile la fonte, poiché è tutta una serie di elementi, oltre che la conoscenza della persona riferente,
73 a condurre univocamente al GA quale mandante ed organizzatore, in quanto era stata la
"provincia" che aveva ordinato la soppressione dell'IN.
Non occorre, poi, soffermarsi su altre ipotesi scartate dai giudici di merito con motivazione ineccepibile.
Deve essere ora sottoposta ad esame la posiIOne del NO, assolto dalla Corte di
Assise, per non aver commesso il fatto, in relaIOne all'assunta mancanza idonei di riscontri alla chiamata in correità del LA, secondo cui il NO nell'operaIOne omicida indossava un casco.
In relaIOne a questo assunto i primi giudici avevano disposto nel corso del dibattimento l'esame comparativo del DNA presente nelle formaIOni pilifere rinvenute nel casco sequestrato nella via S. NN Bosco, che secondo il collaborante era stato indossato dal killer per commettere l'omicidio, con quello che avrebbe dovuto essere estratto dall'attuale ricorrente, il quale però si sottrasse all'indagine, opponendo un netto rifiuto.
èTale rifiuto stato ritenuto dall'assise trapanese un comportamento non apprezzabile in chiave accusatoria, richiamando la sentenza della Corte CostituIOnale n° 238 del 9 luglio
1996, che ha dichiarato costituIOnalmente illegittimo, per violaIOne dell'art. 13 Cost., l'art.224, comma 2°, c.p.p., nella parte in cui consente che il giudice disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato о dell'imputato 0 di terzi, finalizzate alla esecuzione di una perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi e i modi in cui esse possono essere adottate.
La Corte di assise di secondo grado è stata di contrario avviso, ritenendo il diniego dell'imputato come elemento confermativo ed
74 individualizzante rispetto alla chiamata di correo del AZ.
La stessa difesa, per quanto abbia svolto anche altre doglianze alle quali si è data risposta, affisa la centralità delle sue critiche su questo punto sostenendo che "il viIO fondamentale della sentenza impugnata si coglie nell'avere il giudice di appello omologato quale riscontro individualizzante alla chiamata in correità di AZ SC il rifiuto opposto dal Bonanno di sottoporsi al l'esameprelievo organico necessario per comparativo del DNA".
La questione può essere risolta prescindendo dall'esegesi della citata sentenza del giudice delle leggi e dal significato da dare alla richiesta di accertamento fatta dal p.m. Quel che risulta incontrovertibile è che fu disposto un accertamento rimesso alla libera volontà del NO;
che tale accertamento era volto ad affermare ad escludere il collegamento di questo imputato con il casco dall'omicida; l'accertamentocheusato comportava un prelievo pilifero, ossia un'operaIOne per nulla invasiva, del tutto indolore e possibile senza intervento di estranei sul corpo del NO.
Ciò posto, la ripetuta declaratoria di illegittimità costituIOnale dell'art. 224 cod. proc. pen. rende inutilizzabile il risultato di una prova conseguita in contrasto con il rispetto della libertà personale dell'imputato.
Ma quando il rifiuto verta su mere attività esterne, non può dirsi motivato da ragioni inerenti all'invasione della propria sfera corporale e quindi alla violaIOne della libertà, di modo che si rivela ingiustificato;
essendo, quindi, sorretto solo da argomenti pretestuosi, esso può essere valutato dal giudice come elemento di convincimento.
Si può in definitiva affermare che il rifiuto opposto ad una richiesta di accertamento non
де 75 invasivo e non comportante atti di disposiIOne della propria sfera corporale, quando non sia motivato da ragioni esplicitate e giustificate, può essere liberamente apprezzato dal giudice nella formaIOne del suo convincimento e anche utilizzato come riscontro individualizzante alla chiamata di correo (v. CASS. SEZ. VI,
ANNO/NUMERO 1999/1472 RV 213448).
Nella specie la Corte palermitana ha ritenuto che un semplice prelievo di saliva (realizzabile anche attraverso uno sputo) o l'estraIOne di un bulbo pilifero (che avrebbe potuto effettuare lo stesso soggetto) non sono interventi di tipo invasivo comunque restrittivi della libertà personale, assimilabili ad un prelievo ematico;
ha ritenuto, altresì, che indubbiamente il
ON era libero di scegliere la risposta per lui più acconcia da dare alla richiesta di accertamento;
ma ha soggiunto che tale risposta era passibile di valutazione da parte del giudice.
La stessa Corte ha, quindi, ritenuto che
l'atteggiamento del Bonanno si salda perfettamente con la chiamata in correità del
LA, il quale lo ha indicato come colui che indossò il casco, montò sulla moto "Vespa"
armato di una pistola cal. 38 e fece fuoco sull'IN, uccidendolo.
èPer altro a queste conclusioni non pervenuta soltanto attraverso l'automatica trasposiIOne del rifiuto al giudiIO di colpevolezza, ma anche attraverso la verifica che il ruolo attribuito al ON è conforme a tutte le altre emergenze processuali: il ricorrente è stato, invero, indicato dal collaborante NA CE come killer a serviIO della "famiglia” mafiosa di RA e, con sentenza pronunziata dal GUP distrettuale di
Palermo, n° 1395/93, divenuta irrevocabile, reato di stato dichiarato colpevole del associaIOne mafiosa adpartecipaIOne procedimento (nell'ambito di tale è stato
76 ricordato che anche il collaborante IC
CA ha attribuito al ON il ruolo operativo di killer).
Si tratta di valutaIOni del tutto logiche ed aderenti alla realtà dei fatti, ispirate ai principi giurisprudenziali sopra ricordati;
non v'è quindi spaIO per censure in sede di legittimità.
L'OMICIDIO DI MO NT (capi 15 e
16).
Per questo episodio sono stati condannati, in primo e secondo grado MAZZARA VI e VIRGA
CE.
I ricorrenti si dolgono in sostanza del malgoverno delle regole di valutazione della prova, della motivaIOne meramente riproduttiva della sentenza di primo grado, della "valenza probatoria assoluta" data al collaborante, della mancanza di riscontri individualizzanti.
I giudici di merito hanno accertato che
MO NT venne ucciso, intorno alle ore 22.00 del 7 dicembre 1995, nella contrada
Marausa di RA, all'interno del c.d. "baglio
Galluffo", con colpi di fucile sparati da distanza ravvicinata.
Le risultanze investigative portarono а
rilevare che la vittima era dedita ad un'attività di ricettaIOne di mezzi rubati.
Anche in questo caso sono state le dichiaraIOni del AZ а chiarire i fatti, compresi mandante ed esecutori materiali. I giudici di merito hanno ritenuto che la propalaIOne è ricca di particolari, fino a definire anche i contorni sin nei minimi dettagli.
Il LA, che si è autoaccusato del fatto, ha narrato che l'ordine di uccidere il
MO LI era stato impartito da VIRGA
CE, che lo aveva convocato, tramite
ZZ VI, il quale lo aveva accompagnato dal boss, allora già latitante.
77 In realtà, rispondereper ai motivi di ricorso di entrambi gli attuali imputati, occorre subito ribadire le linee argomentative, ormai collaudate, della Corte palermitana, la quale esamina prima la veridicità della ricostruIOne dei fatti, ne illustra il contesto, le possibili matrici eIOlogiche, le attribuibilità individuali.
èIl contesto illuminato dal AZ, il quale riferisce che, nel corso dell'incontro, il GA aveva indicato a lui e al ZZ tutta una serie di soggetti responsabili di furti, comunque di aIOni di disturbo, perpetrati senza l'autorizzaIOne di "Cosa NO", dando loro incarico di provvedere alla loro eliminaIOne.
I giudici di merito hanno verificato che le informaIOni fornite dal collaborante si sono rivelate esatte con riguardo a tutti gli altri soggetti ricompresi nella "lista di proscriIOne" del GA;
che assolutamente precise sono le indicaIOni dei luoghi, aventi attinenza con la vicenda omicidiaria;
che altrettanto precisa è la descriIOne dei luoghi ove abitava la vittima;
che anche l'orario indicato per l'omicidio coincide con le risultanze investigative;
che esatte sono, altresì, le indicaIOni del collaborante con riguardo alla situaIOne dei luoghi, nei quali sarebbero state occultate le armi utilizzate per il delitto;
che collima con quanto riferito dal collaborante il riferimento ad una causa per un certo tempo ostativa alla completa realizzaIOne dell'assassinio.
Coerentemente, quindi, le due Corti di Assise hanno ritenuto il racconto intrinsecamente alla generica ei con riguardo affidabile dell'omicidio, supportato da una mole di imponenti riscontri oggettivi.
Discende, pure coerentemente, che risultano del tutto attendibili le convergenze sul contesto riferibile al GA, atteso che tra le persone da sopprimere il MO, in quanto
78 coinvolto in furti di mezzi industriali, escavatori e pale meccaniche, era "colpevole", con altri, di avere creato fastidi a AR
TO, "uomo d'onore" di VA.
Un altro punto di rilevante pregnanza sono le conferme relativamente alle armi utilizzate per il delitto.
Secondo il propalante i componenti del gruppo di fuoco erano armati di una pistola cal. 38 ciascuno ed il ZZ era altresì in possesso del fucile automatico che portava sempre con sé. Sottolineano i giudici di merito il dato costituito dalle risultanze delle indagini balistico-comparative. I reperti, comparati con quelli recuperati in occasione degli omicidi di
ZA SE e AC RO (12/06/90), di
RE (05/06/91), di PIZZARDINN
(8.11.1995), di MO NT (07/12/95) e dell'agente NT SE (23/12/95), sono risultati tutti provenienti dalla medesima arma: un fucile automatico cal. 12. Ritengono, quindi, con coerente valutaIOne di merito, come sulla base di tali risultanze appaia più che evidente che tali delitti sono riconducibili alla medesima organizzaIOne e, soprattutto, per quanto qui interessa, ancor più evidente lo stretto collegamento tra l'omicidio AR,
l'omicidio MO e l'omicidio NT, tutti commessi in un contesto temporale ravvicinato con l'utilizzo della stesso fucile automatico cal. 12. Ma ancor più sottolineano con forza che i detti accertamenti balistici hanno confermato che i bossoli rinvenuti nel tutti corso dell'omicidio di NT SE, ed i esplosi da un unico fucile automatico, bossoli repertati а seguito dell'omicidio del
MO erano stati sparati tutti dalla medesima arma canna lunga: un fucile a automatico cal. 12. Sottolineano, in via ancor più risolutiva, che per l'omicidio LT sono stati definitivamente condannati, con sentenza ormai divenuta irrevocabile, sia i collaboranti LA e NA che gli odierni impugnanti
GA e ZZ: l'uno come mandante, l'altro come esecutore materiale insieme al LA.
Né può avere rilevanza l'osservaIOne difensiva, apparentemente suggestiva, in ordine alla mancata imputaIOne di GA in relaIOne all'omicidio IZ. Tale ultima vicenda estranea al presente giudiIO e non determinante, in quanto non sono conosciute le indagini relative e la loro conclusione.
L'elemento indicato è, quindi, neutro.
La Corte palermitana prosegue nella disamina dei riscontri individualizzanti, tra cui rileva le autonome indicaIOni fornite dal collaborante
NA CE, il quale, riferendo quanto a sua conoscenza sull'omicidio in argomento, ha affermato che il MO, "un ladro di trattori e pale meccaniche", era stato ucciso nel periodo in cui egli era latitante in territorio trapanese. Questo propalante conferma anche le ragioni dell'omicidio, in quanto gli
"uomini d'onore trapanesi avevano constatato che nel loro territorio erano stati sottratti molti mezzi industriali e, ritenendo che il predetto fosse responsabile di tali furti, avevano deciso di eliminarlo;
riferisce che tali circostanze gli erano state confidate dal VIRGA о dal
ZZ o forse da entrambi.
Il NA, inoltre, ha ricordato che anno l'omicidio era stato commesso nello stesso che in cui era stato ucciso NT SE e quest'ultima esecuIOne era stata posposta alla prima, perché era più sbrigativo e meno rischioso uccidere un ladro di trattori piuttosto che non un rappresentante delle
IstituIOni, che avrebbe provocato l'immediata reaIOne delle Forze dell'ordine.
Le dichiaraIOni del AC non possono, quindi, dirsi prive di indicazioni circa le fonti, ma soprattutto deve rilevarsi che esse sono collegate a precise circostanze di fatto, tutte verificate. Significativo è il rilievo che
80 egli aveva appreso dell'omicidio del MO, in quanto era venuto casualmente a ricollegarsi, sotto il profilo temporale, con l'omicidio
NT, l'interache interessava organizzaIOne di "Cosa NO".
A questo punto non occorre dilungarsi sulla cospicua motivaIOne della sentenza impugnata volta al riscontro delle indicaIOni personali nei confronti sia del ZZ che del GA, sia dei saldi e stabili rapporti tra loro in quel periodo. Basterà ricordare che la capacità criminale del ZZ, "uomo d'onore" di
VA di fiducia del GA, è stata evidenziata da tutti i collaboratori di giustizia: BR NN, PATTI IO,
NA CE, FERRO SE, ER CE.
Conclusivamente deve osservarsi che la maggior parte delle doglianze erano già state proposte al giudice di appello e da questo risolte con solide argomentaIOni;
che la responsabilità degli attuali ricorrenti trova nella chiamata in correità del LA una fonte di chiarezza, ma è supportata da un'imponente mole di altri elementi pregnanti e da riscontri fattuali e logici: la accertata veridicità dei dati obbiettivi;
le indicaIOni accusatorie del SINACORI; il ferreo collegamento probatorio e temporale dell'omicidio NT con l'omicidio
MO, ossia le coincidenti modalità operative dell'omicidio NT e i rilevanti punti di collegamento tra le due imprese omicidiarie;
la verificata condiIOne personale della vittima;
l'altrettanto verificato contesto causativo dell'ordine di eliminaIOne;
le confluenti indicaIOni sulla posiIOne personale dei ricorrenti; la posiIOne apicale del GA all'epoca del delitto, commesso nel territorio di sua competenza;
lo stretto collegamento col Mazzara, ritenuto "uno dei suoi più fedeli killers". Quanto al trattamento sanIOnatorio devesi, da ultimo, rilevare che la Corte di merito ha negato anche per tale vicenda criminosa il beneficio circostanze attenuanti delle generiche, sulla base di consideraIOni conformi ai criteri rilavabili dagli artt. 133 e 62 bis
c.p., non potendo ritenersi incongrua la soverchiante importanza attribuita alle elevate capacità criminali dei soggetti ed alla efferatezza dei delitti commessi. IL TENTATO OMICIDIO DI ER VA (capi
20 e 21).
Per questo episodio è stato condannato il
GA, con doppia conforme.
Il prevenuto si duole della relativa motivaIOne rilevando soltanto che la sua responsabilità "è stata ritenuta in cagione del istituIOnale,consueto modulo non preoccupandosi la sentenza di indicare almeno una circostanza di riscontro".
Al riguardo è sufficiente osservare che il quadro obbiettivo dell'evento. e la personalità del Barbera (noto alle Forze dell'Ordine per suoi precedenti di polizia, denunziato per abigeato e per reati contro il patrimonio, ritenuto legato ad ambienti mafiosi) sono del tutto verificate;
all'accertata veridicità del racconto si salda il fattore individuativo logico rappresentato da un triplice ordine di motivi risalenti tutti al Virga, quale capo- mandamento, per altro direttamente interessato alla pax mafiosa nella zona: si era riprodotta la stessa situaIOne già verificatasi nella fase ricompresa tra l'uccisione del MA e quella del NO, allorché la "famiglia", priva del suo "capo", era allo sbando e doveva necessariamente rivolgersi al "capo mandamento"; si doveva dimostrare alla manovalanza criminale locale che la cosca mafiosa era sempre ben salda e capace di imporre le sue leggi, nonché bisognava soddisfaIOne quanti dare a continuavano a subire passivamente incursioni da
82 ER;
proprio nei confronti del parte del era ancora un terza ragione: il fatto GA vi
ER gravitava nella zona di che il
Xiggiarre, ove esercitava la sua attività lavorativa, proprio là dove insisteva un fondo di vaste estensioni di proprietà del boss mafioso, che non poteva "perdere la faccia", qualora non fosse intervenuto. taleIn chiaro quadro probatorio le conclusioni della corte di merito assumono evidente concretezza e logicità, impedendo a questo giudice di legittimità di formulare rilievi.
*** *** ***
Con la disamina di quest'ultimo episodio si conclude la trattaIOne dei fatti di sangue e d'armi: la dei collegati reati linea ricostruttiva seguita dalla sentenza impugnata risulta ispirata, come si è detto, a principi giurisprudenziali che meritano di essere confermati ed a criteri logici inoppugnabili;
le quelle strettamente doglianze di rito e attinenti a violaIOni di legge sono state esaminate partitamente;
quelle di ordine motivaIOnale sono state esaminate sia con riferimento alla metodologia generale del giudice di merito, sia con riguardo alle singole più specifiche doglianze, senza tuttavia addentrarsi nei dettagli che non attengono ai compiti del giudice di legittimità, bensì verificando se la motivaIOne regge alle obbieIOni delle parti: di modo che le risposte dedotti emergono anche daiai motivi collegamenti tra i vari punti esaminati.
Le valutaIOni della sede di merito risultano corrette anche in riferimento alla situaIOne circostanziale dei reati contestati ed al trattamento sanIOnatorio.
***
SINGOLE POSIZIONI IL REATO ASSOCIATIVO: LE
(capo 17)
де 83 Poiché taluni motivi di ricorso contestano la ritenuta sussistenza dell'associaIOne mafiosa de qua e la mancanza di addebiti specifici riguardo all'appartenenza dei singoli imputati al sodaliIO, deve essere ribadito in via ordine generale quanto già esposto in conall'organigramma NO" di "Cosa particolare riferimento alle sue gerarchie ed alle sue articolaIOni nel trapanese. Basterà ricordare che le dichiaraIOni dei maggiori collaboratori di giustizia provenienti dai ranghi della mafia siciliana e le coeve indagini esperite si sono dimostrate concordi nell'individuare l'esistenza di una associaIOne formale segreta tra esponenti della e criminalità isolana, denominata "Cosa NO", di condotta, organismi di dotata norme decisionali, ruoli funIOnali, piani di aIOne e procedure di ammissione nettamente definiti;
che l'esistenza di detta associaIOne diffusa sia nel territorio della provincia di Palermo, sia in altre province siciliane, tra cui la provincia di RA, è oggi un dato di fatto da numerose accertato incontrovertibile, sentenze irrevocabili.
Anche nel presente processo le convergenti dichiaraIOni dei pentiti e gli accertamenti l'esistenza di della p.g. dimostrano con organismi un'organizzaIOne unitaria, direttivi centrali e locali, costituiti secondo regole precise che ne governano la vita e la cui violaIOne sanIOnata da pene di diversa è gravità irrogate da organi a ciò deputati;
B che è tale sodaliIO fornito di un'efficace programmaIOne dell'attività operativa, rivolta verso diversi settori criminali ed è dotato di un "esercito armato" e di potenti circuiti finanziari. Essa tende, tra l'altro, al controllo all'estorsione- del territorio, proteIOne su un insieme di attività economiche, nelle quali si inserisce in forma parassitaria,
84 3
ed ha propri regolamenti e statuti, codificati rituali e definite ideologie.
Dell'esistenza di "Cosa NO" nel capoluogo trapanese e nel confinante comune di PA, quanto meno a partire dagli anni '50, si è già detto;
come si è già detto del significato delle varie qualifiche, con la possibile forza dimostrativa di un personale inserimento nella compagine degli appartenenti all'organizzaIOne criminosa, nonché del contributo causale all'integraIOne del reato associativo, anche al di là della commissione dei reati fine. Con questa premessa si può passare ad esaminare le singole posiIOni degli imputati, alla luce dei rispettivi ricorsi.
OL MO, n. 1924
OL MO è stato ritenuto in sede di merito colpevole del reato di partecipaIOne mafiosa, con l'aggravante di cui al IV comma dell'art. 461 bis c.p. per l'accertata natura
"armata" del sodaliIO, esclusa l'ulteriore aggravante di cui al VI comma della medesima norma, e condannato alla pena come in atti. Con i primi due motivi di ricorso deduce inosservanza degli artt. 70 e 71 C.P.P. e mancata motivaIOne in ordine alla invocata sospensione del processo ex art. 71 c.p.p. La Corte d'Assise d'Appello avrebbe errato nel disattendere la richiesta del difensore, riconoscimento dell'incapacità al tesa dell'imputato di partecipare coscientemente al processo per grave infermità mentale.
Al riguardo si deve osservare che la Corte palermitana, sulla richiesta del difensore, ha valutato le risultanze delle relaIOni di visita medica e con le ordinanze emesse alle udienze del 27.6 e del 2.7.2002 ha disatteso le istanze, motivando sulla non totale compromissione delle funIOni volitive ed intellettuali dell'imputato. Si tratta di motivaIOne sintetica, ma esauriente che dimostra come la approfonditamente esaminato leCorte abbia 4
risultanze mediche ed abbia ritenuto che la situaIOne rappresentata non sia tale da impedire all'imputato partecipare di coscientemente al dibattimento.
Al riguardo va affermato che, in tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato, il giudice non è tenuto necessariamente a disporre perizia, in quanto, come risulta dalla locuIOne
"se occorre" contenuta nell'art. primo 70, comma, cod, proc. pen, l'espletamento di tale attività rientra nel potere discreIOnale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano о meno sufficienti ai fini del detto accertamento. Nel caso di specie la corte territoriale ha mostrato di avere sufficienti elementi di giudiIO ed ha adottato un provvedimento correttamente motivato ed inoppugnabile. alla diNel giudiIO davanti Corte
CassaIOne, poi, non si applica la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dall'articolo 70 e segg. cod. proc. pen., in quanto, in sede di legittimità,
l'imputato non partecipa personalmente al
è affidataprocesso e sua difesala esclusivamente al difensore.
Con un terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivaIOne, nell'assunto che il giudice di secondo grado ha recepito in modo acritico le argomentaIOni cui era pervenuta la Corte d'Assise di RA nel fondare una pronuncia di condanna non basata su fatti certi, bensì su scarne e contrastanti chiamate in correità ad opera dei collaboratori AZ e
AC. La Corte ha ritenuto raggiunta la prova dell'appartenenza dell'imputato alla consorteria mafiosa di PA sulla base di una sequela di elementi probatori vertenti in specie sulle dichiaraIOni della teste AL GH;
tali elementi sono stati valutati correttamente sia analiticamente, sia nel loro complesso. diNon sono risultati soltanto rapporti comparatico, ma dati dimostrativi del fatto che
COPPOLA stato uno dei tantitanti soggetti il è dell'organizzaIOne che ha fornito il suo valido contributo al sodaliIO di cui ha fatto parte, mettendo a disposiIOne degli associati la sua tenuta di Dattilo per riunioni riservate о per l'ospitalità di latitanti.
Sul valore del memoriale e delle informaIOni fornite dalla teste, si è già detto;
per esse, inoltre, i giudici di merito hanno motivatamente rinvenuto la conferma (si tratta comunque di teste e non si deve parlare di riscontri) in una serie di positive verifiche effettuate dalla
P.G., attraverso le quali sono risultati i vari rapporti tra compari di nozze, o di battesimo ed altro, nonché la proprietà da parte dell'imputato OL MO di una fattoria nella fraIOne di Dattilo.
A tali dichiaraIOni si sono aggiunte le indicaIOni accusatorie dei collaboranti LA
SC e NA CE. Il AC ha raccontato, per altro, di avere trascorso un periodo di circa sette od otto mesi della propria latitanza proprio presso la fattoria del
OL a Dattilo e di avere conosciuto nei detti luoghi altroaltro personaggio mafioso. Anche ER CE BR NN hanno e confermato di avere più volte incontrato il collaborante nella predetta fattoria.
La sentenza rileva e chiarisce la portata di talune discordanze specie in qualche assunto del
AZ, di cui è doglianza anche nel ricorso.
Nessun rilievo, pertanto, può muoversi al fatto che le Corti di merito hanno ritenuto provata partecipaIOne dell'imputatola all'associaIOne mafiosa, dati gli esposti elementi univocamente dimostrativi del suo inserimento organico in tale organizzaIOne criminale e del contributo consapevolmente offerto alla medesima.
OL ON (cl. 48)
де 87 OL AR, cl. 48, è stato anch'egli dichiarato colpevole del reato di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa, aggravata dalla disponibilità di armi, e condannato alla pena come in atti.
Sulle doglianze relative alla inutilizzabilità sopravvenuta delle dichiaraIOni di coimputati e chiamanti in reità, in relaIOne alla L.63/2001, nonché sull'asserita erronea applicaIOne dei criteri di valutaIOne della prova dichiarativa si è ampiamente detto.
Per quanto attiene più strettamente al denunciato viIO di motivaIOne e di omesso esame e valutaIOne di prove, si deve osservare che la Corte territoriale ha correttamente riconosciuto la colpevolezza dell'imputato sulla base delle incrociate chiamate in correità dei collaboranti LA SC e TT IO,
e di vari elementi indiziari acquisiti agli atti.
La Corte motivatamente e con precise argomentaIOni esclude che i due predetti abbiano fattoimputati di reato connesso confusione tra i tre omonimi cugini OL Leonardo di Locogrande, imputando all'uno comportamenti degli altri, giacché hanno dimostrato di ben conoscere il terzetto, avendo identificato singolarmente ciascuno di essi.
Emerge pertanto con convergente sicurezza che il LA aveva dato ospitalità e tutela a latitanti e che era presentato come "uomo d'onore". Anche in relaIOne al pregnante significato di tale qualifica, in contesti come il presente, non si deve fare altro che rimandare a quanto detto in precedenza. Pienamente motivato è, infine, il trattamento sanIOnatorio, per altro commisurato al minimo, là dove il diniego delle generiche si giustifica con la lunga adesione ad un cotanto contesto associativo.
I motivi di ricorso, valutati in sé e nell'insieme, vanno disattesi.
88 DO SE
DO SE risponde del medesimo reato di partecipaIOne ad associazione mafiosa, aggravata dalla disponibilità di armi, in relaIOne al quale è stata ravvisata la sua responsabilità.
I motivi di ricorso contengono una parte di doglianze già esaminate (criteri di valutaIOne attendibilità delle prove, intrinseca ed estrinseca, mancata indicaIOne di attività comportamentale costitutiva del delitto di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa ed altro) sulle quali non occorre ripetersi.
Il convincimento di colpevolezza è stato dalle convergenti dichiaraIOni tratto accusatorie dei collaboranti LA SC
(chiamata diretta) e NA CE (chiamata de relato dal GA); è stato evidenziato il suo chiaro status di "uomo d'onore", assiduo di locali frequentati prevalentemente dagli associati a "Cosa NO"; a sua volta cognato di "IO GE, "vice rappresentante" della famiglia di RA, e suocero di BONANNO Pietro
DO, che ne aveva sposato la figlia. La Corte territoriale ha anche rilevato che, pur non essendo state accertate condotte illecite a lui riferibili, era comunque stringente la prova dell'inserimento organico del prevenuto nel sodaliIO mafioso con la conseguenza che la sua adesione all'organizzaIOne criminale ne aveva rafforzato le potenzialità operative per la immanente disponibilità dell'associato ad agire per il conseguimento dei fini illeciti del sodaliIO.
Si tratta fattodi apprezzamenti di solidamente motivati e di applicaIOne di consolidati principi giurisprudenziali, che rendono infondato i ricorso.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, costituisce l'oggetto diche doglianze costanti di quasi tutti i ricorrenti, oltre a quanto già detto va rilevato che il
89 bilanciamento di elementi positivi e negativi alal giudice di merito, il quale non è spetta tenuto ad elencarli tutti, essendo sufficiente che si comprenda il senso della scelta;
nel presente processo, per altro, si fa in genere riferimento, quali dati positivi, all'età 0 che sono in realtà datiall'incensuratezza, formali a fronte di dati concreti come la gravità dei fatti, pericolosità la dell'associaIOne, l'efferatezza del comportamento ed altro, di volta in volta indicati dalla Corte di merito.
Va, infine, rilevato che la pena irrogata corrisponde al minimo edittale.
DI OV OR. La Corte ha ritenuto anche l'imputato DI GENOVA Salvatore inserito organicamente nella consorteria mafiosa di PA, dichiarandolo colpevole del reato di cui al capo 17) dell'imputaIOne, esclusa l'aggravante del reinvestimento dei proventi illeciti.
Nel ricorso l'interessato deduce, in sostanza, rapportabili alla vizi motivaIOne del provvedimento impugnato, ripetendo, per lo più, doglianze già proposte in sede di gravame ed adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico - giuridici.
Appare sufficiente sottolineare che i giudici desunto provahanno lamerito di dell'appartenenza dell'imputato all'associaIOne mafiosa dalle dichiaraIOni rese dalla teste
AL GH, nonché da altre fonti che hanno evidenziato e confermato la lunga militanza del DI OV in "Cosa NO" sino a tempi recenti.
La TR, invero, ha affermato che proprio il DI GENOVA era uno dei più assidui frequentatori della sua abitaIOne e uno dei fedelissimi del suocero (AM VI, "capo- mandamento" di PA) del marito (AM e
AS); che in un'occasione li aveva avvertiti
90 che i Carabinieri avevano scoperto la loro presenza a PA ed immediatamente, insieme col
LA, aveva provveduto a trasferirli in altra località; che aveva fornito assistenza al coniuge durante la latitanza, aiutandone gli spostamenti da un luogo all'altro e, alcune volte, indicandole il nascondiglio su richiesta del marito, che voleva incontrarla.
Per altro i giudici di merito, pur non essendo necessario, avuto riguardo alla piena attendibilità della teste, hanno proceduto a verifica delle informaIOni dalla stessa rese, riscontrandone la veridicità.
LA SC, а sua volta, ha affermato che l'imputato rivestiva la qualità di "uomo d'onore" della "famiglia" di PA già da epoca antecedente alla sua affiliaIOne, tant'è che aveva presenziato alla cerimonia che aveva sancito il suo rituale inserimento unnell'organizzaIOne mafiosa;
che aveva rilevante peso nella cosca, tanto che il GA, allorquando era divenuto "capo-mandamento", lo aveva designato come "vice-rappresentante" della
"famiglia” pacecota, anche se si trattava di una carica puramente formale. Anche queste indicaIOni del MILAZZO nei confronti del DI OV hanno trovato adeguati riscontri nelle indagini svolte.
Ulteriore conferma è stato ritenuto provenire, infine, dall'autonoma chiamata in correità del
NA CE, il quale ha affermato di avere conosciuto direttamente il DI OV, che era solito accompagnare il suo "capo-mandamento"
AM VI, nelle occasioni in cui questi si
а Mazara del Vallo, e di averlo recava incontrato anche nella riunione di Salemi, allorché si era discusso della vicenda "IMAP".
Ribadito che le indicaIOni fornite sia dalla
AL, sia dal LA, sia dal SINACORI risultano precise, coerenti e circostanziate e tutte riscontrate, nulla può contestarsi alle conclusioni dei giudici di merito, quando
91 eaffermano che si tratta di imponenti convincenti elementi di prova, da cui discende il rigetto del presente ricorso. GE NC
GE SC è uno degli appartenenti a
"Cosa NO", che è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p., con le aggravanti del ruolo direttivo svolto, della disponibilità di armi e del reinvestimento dei proventi illeciti.
In favore di questo imputato sono stati presentati due ricorsi.
I motivi riguardano la violaIOne dell'obbligo motivaIOnale, la violaIOne delle norme valutative ex art. 192 c.p.p., la mancanza di attinenza al fatto specifico d'imputaIOne,
l'errata individuaIOne condotta della costitutiva del delitto associativo, la ritenuta sussistenza delle aggravanti, l'erroneità della motivaIOne di rigetto della richiesta di rinnovaIOne dibattimento volta del all'effettuaIOne di una perizia collegiale di trascriIOne, l'inutilizzabilità delle dichiaraIOni del AC per la mancata indicaIOne della fonte di riferimento, comunque la erroneamente ritenuta attendibilità delle propalaIOni accusatorie del Milazzo e del
AC.
Di molte delle obieIOni si è già dato conto in via generale;
per altro a buona parte di esso ha già dato coerente risposta la Corte territoriale.
Ciò posto, è bene affrontare subito un tema di forte contestaIOne da parte del ricorrente. Tra gli elementi a carico (ma non certo
l'unico) i di merito hanno posto il giudici contenuto di una intercettaIOne ambientale della conversaIOne intercorsa 1'1 febbraio 1998 tra GA SC cl. 52, nipote di VIRGA
CE, e TE SE а bordo di un'autovettura in uso al primo.
92 I due soggetti (entrambi tratti in arresto per estorsione e partecipaIOne ad associazione mafiosa nell'ambito dell'operaIOne di polizia denominata successivamente "Prometeo" e condannati), discutono di fatti di estorsione, soffermandosi sulla necessità di reperire un soggetto che possa assumere il "comando" della consorteria mafiosa trapanese, allo sbando per la latitanza del GA e lo stato di detenIOne dei più validi associati.
Secondo il trascrittore ed i giudici di merito una parte interessante del dialogo è del seguente tenore (GA SC): "Ti pare,
PE, trovare uno come GE O come mio IO è facile, PE ? O come VI per esempio ?".
Secondo il ricorrente il dialogo intercettato non aveva assolutamente ad oggetto il GE, essendo il perito trascrittore incorso unin errore di interpretaIOne della frase esatta
IA chinnu drittu tira. Ti pari, PE, truvari na pocu genti comu, ah PE, è facile, comu a TU per esempiu”. leCiò posto, si deve rilevare che trascriIOni pongono in essere un'operaIOne tecnica connessa non ad un giudiIO ma ad una finalità di tipo ricognitivo.
La trascriIOne delle registraIOni pertanto non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentaIOne, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operaIOne di secondo grado diretta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registraIOni.
La corrispondenza tra questo contenuto e la trasposiIOne scritta è, pertanto, sua mera questione di fatto, la cui soluIOne, ove sorretta come nel caso di specie da idonea e
- -
congrua motivaIOne, non è soggetta ad eventuale diversa opinione del giudice di legittimità. La Corte palermitana ha rilevato che "il chiaro tenore delle frasi pronunciate conferma
93 conche l'imputato sino a quell'epoca era certezza organicamente inserito nella predetta associaIOne mafiosa" con ruolo direttivo ed ha validato la correttezza della trascriIOne anche attraverso l'attribuIOne di un senso logico a tutta la frase, che altrimenti sarebbe sempre a giudiIO della Corte palermitana scarsamente
-
comprensibile ("giacché non avrebbe alcun significato nella "libera traduIOne" del difensore, nella quale il termine uno come GENNA>> risulta tradotto na роси genti>>, senza alcun riferimento allo IO>>.
Le doglianze in tal senso avanzate non possono, quindi, avere ingresso nel giudiIO di legittimità.
Deve essere tuttavia rilevato che, oltre questo di certo fondamentale, ben numerosi sono gli elementi di convincimento esposti dai giudici di merito.
Le dichiaraIOni accusatorie di LA Francesco, il quale ha indicato l'odierno appellante come "uomo d'onore" della "famiglia" di RA col ruolo di "vice-rappresentante". Le altrettali indicaIOni accusatorie del collaborante SINACORI CE, il quale, pur precisando di non avere personalmente conosciuto l'odierno imputato, ha tuttavia affermato di avere informaIOni dalricevuto "capo- mandamento" di RA, che gli aveva riferito che il GENNA era il "rappresentante” di RA
e che faceva parte della ex "famiglia" dei
"muntisi", cioè degli ericini.
Sulla scorta delle indagini svolte, i giudici di merito hanno, poi, accertato che il GE era intestatario di quote in società facenti capo a prestanomi del GA, come ME SE
(commercialista di fiducia del gruppo di imprese facenti capo al boss mafioso trapanese apparente titolare di quote in società sicuramente riconducibili al GA), tratto in arresto nell'ambito dell'operaIOne di polizia denominata "Rino" con ordinanza del GIP di
94 Palermo del 15/7/96), AR RO
(anch'egli intestatario di quote in società facenti capo al GA, tratto in arresto nella medesima operaIOne di polizia), GENTILE
NN, TA VI e PE NT
(imprenditori trapanesi tratti in arresto nel luglio deldel '98 nell'operaIOne "Rino 3" per concorso esterno in associaIOne mafiosa).
In particolare i giudici di merito hanno rilevato che il Genna ha operato anche in società che, per la destinaIOne al riciclaggio dei proventi illeciti conseguiti da "Cosa
NO", sono state sottoposte a sequestro preventivo dal GIP di Palermo. Innumerevoli sono i dati di riferimento elencati dai giudici di merito, rilevati specie collaborantedalle dichiaraIOni del principale, le verificate frequentaIOni.
è Parimenti confermata stata la presenza dell'odierno appellante e del GA CE nei pressi del luogo in cui venne eseguito l'attentato al giudice PALERMO;
tale presenza, qualificata inquietante, è comunque attestativa di stretti rapporti col GA.
L'impianto motivaIOnale, dunque, è ancorato a principi logico-giuridici ineccepibili, di indicaIOniall'utilizzaIOne intrinsecamente attendibili e oggettivamente riscontrate, al coordinamento di una nutrita serie di elementi gravi, precisi e concordanti.
La Corte territoriale dà atto dell'esito favorevole di alcuni processi, ma sottolinea che resta il fatto, accertato anche nel procedimento di prevenIOne, che le società facenti capo al GENNA hanno avuto comunque rapportirapporti economici con soggetti implicati in altre vicende giudiziarie (AR, TI;
TA,
PE e ME) e soprattutto con altre imprese, tra le quali la "Calcestruzzi Ericina
S.r.l., sicuramente riconducibile al GA e già oggetto di confisca. Sottolinea il ruolo direIOnale svolto dal NN, che risulta
де 95 3.
acclarato da tutte le fonti probatorie;
che la di da disponibilità armi, parte dell'associaIOne mafiosa è una circostanza assolutamente certa, anche se tale disponibilità poteva non avere direttamente il GE;
che il finanziamento di attività economiche con proventi ricavati dalle attività delittuosa del sodaliIO è comprovato dagli accertamenti svolti dalla P.G., di cui sopra.
Di modo che nessun viIO è ravvisabile nelle conclusioni relative a questo imputato, comprovanti anche 10 stretto collegamento tra l'appellante e il suo "capo-mandamento" in virtù di rapporti economici riconducili a "Cosa
NO".
A ciò aggiungasi che non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 cod. bis, quarto comma, pen. qualora quest'ultimo contestato agli reato sia appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "cosa nostra", atteso che è stato provato un contesto di uso disponibilità di armi in maniera pregnante e tale accertamento si ricollega all'esperienza storica e giudiziaria, che consente di ritenere il carattere armato di detta organizzaIOne criminale;
d'altra parte, la norma richiede la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associaIOne, senza che si richieda la diretta detenzione о il porto esse (l'aggravante è di natura oggettiva). di
È parimenti infondata la censura che attiene alla configurabilità dell'aggravante di cui al VI comma dell'art. 416 bis c.p., atteso che il reinvestimento dei capitali illeciti, nel presente caso, è riferibile sia all'attività dell'associaIOne mafiosa, sia alla specifica condotta del ricorrente, vero e proprio
"economo" del gruppo. Per altro tale circostanza aggravante, che si configura ove le attività economiche di cui gli associati mantenere il controllo intendano assumere
96 siano finanziate in tutto о in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, ha natura oggettiva e va riferita all'attività appartenendo, per altro, da dell'associaIOne, anni al patrimonio conoscitivo comune che "cosa nostra" opera nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuIOne del suo programma criminoso.
Queste consideraIOni valgono anche per gli altri ricorrenti che hanno formulato doglianze in merito alle suddette aggravanti. Il ruolo direttivo (art. 416 bis, comma 2,
c.p.) è stato accertato in fatto, specie attraverso i propalanti e l'intercettazione di cui sopra.
Correttamente, infine, sono state negate le circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo delinquere alla elevata capacità a dell'imputato, la cui militanza in Cosa NO"
è risalente nel tempo e non è mai venuta meno.
IL EN
IL CE è stato anch'egli ritenuto colpevole del reato di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa, con le aggravanti del ruolo direttivo svolto e della disponibilità di armi.
La tematica dei motivi di ricorso si articola su una tipologia di doglianze sostanzialmente esaminate più volte (viIO di motivaIOne, specie sui criteri di valutaIOne della prova;
inosservanza dell'art. 192 c.p.p.; mancanza di riscontri viIO di individualizzanti;
motivaIOne sull'insussistenza della prova della partecipaIOne al sodaliIO criminoso, sul suo ruolo, sull'aggravante ex art. 416 bis, comma 2, sul diniego delle attenuanti generiche); ne consegue che anche in questo caso la risposta ai vari motivi proviene da tutto il contesto argomentativo della presente sentenza, a cui vanno aggiunte le seguenti consideraIOni.
97 Occorre subito sottolineare che i giudici di merito sono pervenuti alla decisione di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni accusatorie di LA SC e sui riscontri di cui si dirà. Il MILAZZO ha fatto affermaIOni specifiche: il IL era stato affiliato alla "famiglia" di PA nella medesima sua cerimonia in cui entrambi avevano assunto la qualità di "uomo d'onore" della stessa "famiglia" mafiosa;
il ruolo dinell'occasione, "padrino" dell'imputato era stato svolto da NO
GI; l'ingresso in "Cosa NO" del
IL era stato perorato dal di lui genitore, anch'egli "uomo d'onore" della stessa
"famiglia", il quale era stato presente alla cerimonia di iniziaIOne e successivamente era stato "messo a risposo" per l'età avanzata;
dopo l'assassinio del NO si era tenuta una riunione per la redistribuIOne delle cariche e, alla presenza del "capo-mandamento" di RA, GA CE, del "capo-mandamento" di Mazara del Vallo, RO IO, e dei maggiorenti dell'organizzaIOne mafiosa locale, il GILIBERTI era stato nominato "capo-decina"; per altro la sua nomina era una mera formalità, in quanto il nominato era un individuo "onesto", nel senso non era capace di commettere omicidi;
la carica conferitagli l'obbligava comunque a partecipare a tutte le riunioni della cosca, obbligo che
IL aveva in effetti osservato, essendo stato presente alle varie riunioni, in particolare anche quella che si era tenuta a
Salemi per discutere della vicenda "IMAP"
(argomento di particolare rilievo per il sodaliIO); durante la propriala propria latitanza, ben conosciuta dal GI, il collaborante 10 aveva incontrato più volte, discutendo di vicende riguardanti la cosca.
Riscontri generici, ma validi a confermare credibilità del AZ sono stativieppiù la rinvenuti nelle dichiaraIOni della teste
98 AL GH (sulla qualità di "uomo d'onore" di IL TO, genitore dell'odierno imputato e sui saldisaldi legami con l'ex "capo-mandamento" di PA, SUGAMIELE
VI), nonché una missiva rinvenuta in
SC. nell'abitaIOne del defunto LA
Verifiche esterne provengono dagli accertamenti circa i riferimenti relativi alla riunione svoltasi indicaIOni a Salemi ed alle riguardanti i luoghi di riunione della cosca. Le circostanziate indicaIOni del LA come hanno evidenziato le Corti di Assise hanno trovato adeguato riscontro individualizzante nelle autonome propalaIOni del collaborante NA CE.
Quest'ultimo ha ricordato di avere conosciuto il IL e di avere appreso che questi, come lo era stato il genitore, era "uomo d'onore” e che era nella "amministraIOne" di "Cosa
Nostra" con la carica di "consigliere"; ha confermato che l'imputato era presente, insieme a tutti gli altri "uomini d'onore" della
"famiglia" di PA alla riunione, cui egli medesimo aveva presenziato, per la vicenda
"IMAP". La Corte palermitana, poi, dà risposta ai rilievi della difesa, ripetuti nel ricorso per cassaIOne.
Al riguardo può essere brevemente osservato che la sentenza impugnata ha, come si è più volte detto, esaminato funditu l'attendibilità intrinseca dei collaboranti, osservando, per il caso di specie, che il LA, facendo parte della stessa associaIOne criminale, ben ne conosceva la struttura e l'organigramma ed aveva cogniIOne delle vicende narrate sia pure con i limiti derivanti dal suo ruolo di "soldato", tanto più nei confronti del GILIBERTI, che apparteneva alla stessa cosca di PA.
Sui riscontri oggettivi alle propalaIOni del collaborante, la stessa Corte di merito ha dato atto che elementi non comprovanoalcuni
99 direttamente i fatti narrati, tuttavia supportano le delaIOni accusatorie;
ha, per altro, congruamente sottolineato la forza individualizzante delle propalaIOni del
NA.
Circa la prova del contributo che l'imputato avrebbe dato al sodaliIO la sentenza impugnata con motivaIOne del tutto logica ha chiarito
-
che le indicaIOni di soggetto “onesto" e simili il significato che vorrebbe non hanno attribuirgli la difesa, dal momento che il
LA ha voluto soltanto puntualizzare che non aveva partecipato ad omicidi, ma che comunque aveva dato sostegno alla cosca, intervenendo alle varie riunioni e solidarizzando con i sodali nei momenti di bisogno.
Si tratta di accertamenti di fatto supportati da congrua e coerente motivaIOne;
del resto rientra nel notorio che associaIOni criminali come Cosa NO hanno una composiIOne articolata, che non comprende certamente soltanto esecutori materiali, ma anche "saggi",
i quali, però, con i loro consigli, la loro partecipaIOne alle riunioni e la loro attività appartenente alla sfera ideativa ed organizzativa contribuiscono alla formaIOne delle volontà della cosca e quindi alla determinaIOne dei suoi programmi.
Quanto al ruolo direttivo esercitato, secondo i giudici di merito, le dichiaraIOni del collaborante pacecoto hanno trovato riscontro in quelle del collaborante mazarese, che ha affermato che era nella "amministraIOne", cioè tra coloro che gestivano la "famiglia"; anche in questo caso si tratta di accertamenti di fatto supportati da congrua e coerente motivaIOne, incensurabili in sede di legittimità.
èSotto tale profilo, dunque, correttamente stata affermata la responsabilità dell'imputato altrettanto legittimamente sonoe state ravvisate sia l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 416 bis c.p. sia l'aggravante della disponibilità delle armi, in relazione alla quale vanno richiamati i principi in precedenza enunciati;
lo stesso discorso vale quanto alle denegate circostanze attenuanti generiche, poste in relazione con la rilevante capacità а delinquere dimostrata dalla adesione e dalla fattiva condivisione delle scelte di un organismo di tale elevata portata criminale, a fronte di elementi positivi solo generici.
LO SE, n. 1918
LO SE risponde anch'egli del reato di partecipaIOne ad associazione mafiosa, aggravata dalla disponibilità di armi.
La Corte di Assise di Appello ha osservato che la prova dell'appartenenza dell'imputato alla consorteria mafiosa di RA era desumibile dalle dichiaraIOni accusatorie del LA, assistite da plurimi riscontri oggettivi.
Il RD era stato già sottoposto a procedimento penale per il reato di associaIOne per delinquere, nel contesto del quale, il 19 marzo 1981, era stato tratto in arresto unitamente DI TO, MO ad
TO, NO IO, SUGAMIELE AS,
PA VI ed altri appartenenti alla stessa associaIOne criminosa.
Da tale imputaIOne egli è stato, poi, assolto con sentenza del 30 luglio 1993, non essendo stati ritenuti sufficienti gli elementi di prova in quella sede raccolti. Viene fatto osservare che successivamente sono intervenute le dichiaraIOni del LA, che hanno completato le informaIOni iniziali;
il
AZ lo ha indicato come "uomo d'onore” della
"famiglia" di RA sin dall'epoca in cui la cosca era dominata dai NO.
Il collaborante ha narrato che gli era stato ritualmente presentato dopo la sua affiliaIOne;
che aveva avuto modo di incontrarlo riunioni di fine costantemente in tutte le d'anno e di constatare che era in stretti rapporti con MM" NO;
che era suocero di
101 "Dino" OL;
che aveva messo a disposiIOne della cosca la propria casa di Ponte Salemi per la riunione preliminare all'omicidio di IN PI. Circa quest'ultimo punto la Corte
LO è stato palermitana rileva che il reato di omicidio assolto dal concorso nel comunque certo che dell'IN, ma risulta
"capo-mandamento", egli aveva consentito al suoi complici di GA CE, ed ai per una riunione di utilizzare la sua casa altrettanto certo che mafia, anche se non era egli fosse consapevole della finalità del convegno organizzato nella propria dimora o che risoluIOne l'altrui rafforzato avesse criminosa.
Nel presente grado legittimità il di ricorrente una doglianza alla ribadisce quale, però, i giudici di merito hanno già dato congrua risposta, correttamente rilevando che il precedente giudicato assolutorio dal medesimo reato non pregiudicava l'esercizio dell'azione penale per le condotte successive, dovendosi avere riguardo alla natura permanente del delitto di partecipaIOne ad associazione mafiosa ed avendo i giudici di merito ritenuto l'esistenza di altre condotte, riferibili alla partecipaIOne all'associaIOne, posteriori al
18/3/1981 (data di esaurimento della precedente condotta criminosa).
E' noto, invero, che in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudiIO riguarda la condotta delineata nell'imputaIOne ed accertata con sentenza, di condanna о di assoluIOne, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuIOne della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di fatto storico diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere.
Ciò posto, va detto che in sede di merito è stato accertato che di tali condotte vi era stata dimostrazione attraverso le propalaIOni del LA, valutate alla stregua dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p.; che gli accertamenti svolti dai Carabinieri di RA avevano verificato elementi obbiettivi riferiti dal collaborante, come il luogo del convegno e la frequentaIOne di personaggi come lo stesso
LA, MO TO ed altri;
che tali indicaIOni hanno trovato ulteriore supporto nelle autonome informaIOni fornite da NA
CE, il quale ha riferito che aveva conosciuto il LO come 'uomo d'onore" di
RA; essendo avanti negli anni (oggi ultraottuagenario) aveva certamente un ruolo più defilato, dando un contributo più limitato all'organizzaIOne, come la messa a disposiIOne della propria casa per convegni di mafia. Va notato che anche se si tratta di fatti risalenti nel tempo, il delitto ex art. 416 bis c.p., proprio per la sua natura permanente, può dirsi cessato con un atto di effettivo termine dell'affectio societatis scelerum, ovvero con un atto di desistenza volontaria o legale, come la sentenza di condanna, fatti non presenti nella specie. sentenza impugnata ha dato conto Poiché la obbieIOni ed ha coerentemente e delle varie logicamente ritenuto le indicaIOni che accusatorie del LA sono specifiche, circostanziate e riscontrate dalle omologhe propalaIOni del NA, anche in questo caso non può procedersi a diversa rilettura dei fatti, neppure in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
AR NT
AR NT risponde anch'egli del reato di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa, con le aggravanti della disponibilità delle armi e del riciclaggio dei proventi illeciti. Nei due ricorsi proposti in suo favore si svolgono doglianze in relaIOne alla legge n.
63/2001, deducendo l'inutilizzabilità sopravvenuta delle dichiaraIOni del coimputato
103 AZ SC e del chiamante in reità
AC CE, comunque la loro non attendibilità; in relaIOne all'asserito omesso e valutaIOne di prove, all'erronea esame applicaIOne dei criteri di valutazione della prova dichiarativa come motivaIOne,viIO di alla violaIOne dell'art. 606 lett. b) ed e) in relaIOne agli artt. 62 bis e 133 c.p.p., al riconoscimento delle aggravanti ex art. c.p.,
416 bis, commi 4 e 6 c.p. Evidentemente alla parte generale di tali censure si è data risposta in tutta la precedente trattaIOne.
I giudici di merito, anche nei confronti di tale imputato, hanno ritenuto soggettivamente credibili ed oggettivamente riscontrate sia la chiamata in correità del LA sia quella del
NA.
Il primo ha affermato di averlo conosciuto tra il 1984 e 1985, nel periodo in cui GA CE aveva assunto la carica di "capo- mandamento"%;B che era stato proprio quest'ultimo a presentarglielo ritualmente "uomo come d'onore" della "famiglia” di VA;
che in un incontro, avvenuto quando il GA era già latitante, si era discusso dei problemi della
IMAP, presente ZZ VI.
Secondo la Corte palermitana anche NA
CE, in perfetta assonanza con quanto dichiarato dal AZ, ha affermato che il
AR era "uomo d'onore" di VA;
che gli era stato ritualmente presentato dal ZZ, nel periodo in cui egli era latitante;
che aveva appreso che faceva parte dell'amministraIOne
e, forse, rivestiva della famiglia valdericina la carica di "capo-decina". Il collaborante ha anche ricordato episodi specifici.
La Corte territoriale, quindi, sottolinea che le verifiche all'uopo effettuate hanno permesso di stabilire la piena affidabilità delle due fonti informative, con particolare riferimento ai riscontri abitativi e delle frequentaIOni e dei legami con altri affiliati;
ha dato atto di rilievi della difesa, motivandone congruamente il superamento, quali un'intervenuta assoluIOne del AR, le dichiaraIOni di ER
SE, FERRO Vincenzo CANINO Leonardo, PATTI IO e BR NN, dato il tipo di attività dell'imputato ed il ruolo da lui svolto. tali argomentaIOni Tutte costituiscono corredo motivaIOnale corretto e logico, che giustificano l'affermata pienamente responsabilità dell'imputato in ordine al reato di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa, come circostanziato.
La Corte territoriale dà atto e motiva, ancora, su alcune imprecisioni, in cui sono incorsi il LA e il AC e talune apparenti divergenze tra i due;
non è il caso di ripetere punto dopo punto tutte le obiezioni difensive svolte in appello e le risposte date dalla competente Corte: va rilevato che le risposte risultano supportate da argomentaIOni corrette in linea logico-giuridica.
Egualmente corretta è la motivaIOne relativa alle riconosciute aggravanti, circa le quali si
è già in precedenza detto. Va aggiunto, quanto all'aggravante del riciclaggio, che i giudici di merito hanno desunto la prova che l'imputato si consapevolmente adoperatoè per il dalreinvestimento di proventi illeciti, provvedimento di confisca delle quote della società appresso indicata;
essi hanno disatteso il rilievo della difesa, collegata aLI estratti-conto sulle movimentaIOni bancarie dell'imputato, che non sono in grado di contrastare il collegamento con la "Calcestruzzi
Ericina" S.r.l. (ed il GA), compiutamente accertato nell'ambito del procedimento di prevenIOne. Il favorire riunioni tra sodali, l'aiuto a latitanti ed all'occultamento dei capitali di
105 provenienza delittuosa, infine, costituiscono la base di una motivaIOne coerente sul diniego delle attenuanti generiche, unitamente alla gravità intrinseca dei fatti contestati.
*** *** ***
Rilevato che il trattamento sanIOnatorio per i reati, come circostanziati, e specificamente congruo per ciascun ricorrente, si deve concludere che tutte le argomentaIOni svolte conducono al rigetto dei vari ricorsi, ecceIOn fatta per le declaratorie di prescriIOne, di cui ai capi 7), 9) e 11).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di detenIOne e porto abusivo di armi comuni da sparo, di cui ai capi
7), 9) e 11), perché estinti per prescriIOne, nei confronti di CE GA, AN
AN e TO LC ed elimina conseguentemente l'isolamento diurno per mesi uno nei loro confronti. Rigetta nel resto i ricorsi di GA, AN e LC. Rigetta, altresì, i ricorsi di tutti gli altri imputati, che condanna al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 8.7.2004 Il presidente Il Consigliere estensore
(Antonio Morgigni),Morgigni). (Secondo Carmenini)
Si de atto che il collegio se rimito in camera di consiglioЕсли его il 16. XI. 2004 ed he approve to il testo della motaIOne He Re d i'll Come sighiere extempore
K. Moggi хранитьки ви 106 INDICE
pag. 1 Premessa
pag. 3 Svolgimento del processo
Le posiIOni dei ricorrenti ed i relativi ricorsi:
1) MO TO pag.
2) ON PI DO pag.
3) OL MO pag.
4) OL AR pag. 9
5) DO SE pag. 11
6) DI OV TO pag. 12
7) IT AN pag. 12
8) GE SC pag. 14
9) IL CE pag. 17
10) LO SE pag. 19
11) ZZ VI pag. 19
12) AM AS pag. 20
13) AR NT pag. 25
14) GA CE pag. 28
Motivi della decisione pag. 29
Questioni pregiudiziali e di ordine generale pag. 29
I singoli addebiti pag. 38
Omicidio EL pag. 38
Omicidi NO e MA pag. 48
Omicidio ER NT pag. 58
Duplice om. DI AG e UD pag. 61
Omicidio IN pag. 69
Omicidio MO pag. 77
Tentato omicidio ER NN pag. 82
Il reato associativo e le singole posiIOni pag. 83
OL MO pag. 85
OL AR pag. 87
DO SE pag. 89
107 DI OV TO
GE SC
IL CE
LO SE
AR NT
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 NOV. 2004
IL CANCELLIERE Angelo MA angemi R
O
C
108
pag. 90
pag. 92
pag. 97
pag. 101
pag. 103 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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33 де
39 ор
42 р-
44 де
47 де
5252
64 f
71 fr
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