Articolo 228 del Codice di procedura penale
Articolo 227Articolo 201
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24 ottobre 1989
Art. 228. Attivita' del perito 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine puo' essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito puo' essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonche' a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attivita' materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice, senza che cio' importi sospensione delle operazioni stesse.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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