Sentenza 5 novembre 2010
Massime • 1
Anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. (Fattispecie in cui è stata negata l'idoneità ad integrare gli estremi del tentativo punibile di truffa ai danni dello Stato della mera richiesta avanzata da funzionari del Ministero del Lavoro in missione ad un albergatore di rilasciare loro ricevute fiscali indicanti costi superiori a quelli sostenuti per l'alloggio e i pasti consumati).
Commentari • 2
- 1. Tentativo e atti preparatori: una questione sempre apertaAndrea Giudici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Un uomo si trova di fronte ad una banca: la conosce, ha compiuto tutti i sopralluoghi del caso, ha con sé armi ed alcuni strumenti volti al travisamento della persona. È tutto pronto, non gli resta che attendere il momento più propizio per decidersi ad entrare finalmente in azione, sta per commettere una rapina. Questo basta alla locale compagnia di carabinieri per intervenire: l'uomo si lancia in una precipitosa fuga, al termine della quale i militari riescono a trarlo in arresto. È un caso - si potrebbe dire - di scuola: il «classico» rapinatore sorpreso mentre ha concluso la fase di preparazione del delitto e non ha ancora avviato quella esecutiva. Nondimeno, l'ipotesi costituisce …
Leggi di più… - 2. Prova indiziaria e ragionevole dubbio (Cass. 25016/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 agosto 2022
Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2010, n. 41649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41649 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 05/11/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 3397
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 16404/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso la Corte d'Appello di Genova nel processo a carico di:
IN PI, ER LV, BE NA e OT OL, nonché sul ricorso proposto dagli ultimi tre;
avverso la sentenza 10.2.10 della Corte d'Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso del PG e per l'inammissibilità del ricorso del ER\, del BE\ e del OT\;
udito il difensore della IN\ - Avv. Salvatore Vitiello -, che ha concluso per il rigetto del ricorso del PG territoriale;
udito il difensore dei ricorrenti ER\, BE\ e OT\ - Avv. Angela Aliani, in sostituzione dell'Avv. Temistocle Gurrado -, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG territoriale e per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al proprio ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 10.2.10 la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza 23.11.05 del Tribunale della stessa sede, assolveva perché il fatto non costituisce reato IN PI, ER LV, BE NA e OT OL dai delitti (concorso in tentate truffe aggravate ai danni del Ministero del lavoro) per cui avevano riportato condanna in primo grado e, visto l'art. 115 c.p., applicava a ciascuno di essi la misura di sicurezza della libertà vigilata, inibendo loro l'attività di missione fuori sede, per il periodo di anni uno.
Questi i fatti secondo quanto ricostruito in sede di merito: in concorso fra loro i predetti imputati, ispettori del Ministero del Lavoro (oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), nel trovarsi in missione avevano insistentemente chiesto ai titolari dell'albergo ove avevano soggiornato e del ristorante ove avevano consumato i pasti di emettere nei loro confronti ricevute fiscali superiori al prezzo effettivo delle prestazioni erogate (oltre che per pasti non fruiti), non realizzando il proposito a cagione del rifiuto loro opposto dai gestori degli esercizi commerciali, che - anzi - avevano poi provveduto a denunciare l'accaduti) al Ministero. Su appello dei soli prevenuti la Corte territoriale, pur confermando la ricostruzione dei fatti accolta in prime cure, escludeva però che fosse stata superata la soglia di punibilità di cui all'art. 56 c.p. e, ravvisando un'ipotesi di istigazione non accolta a commettere un delitto, ai sensi dell'art. 115 c.p., ult. comma, applicava a ciascuno degli imputati la misura di sicurezza di cui sopra. Il PG presso la Corte d'Appello di Genova ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento perché i giudici del gravame, pur affermando che gli imputati si stavano adoperando per precostituire i documenti necessari a consumare la frode e che la loro richiesta di ricevute recanti importi superiori al prezzo effettivo non poteva che essere finalizzata ad indurre in errore la P.A. al momento del rimborso delle spese di missione, tuttavia, con un vero e proprio salto logico inteso quasi a ripristinare quella distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi ormai pacificamente estranea al disposto dell'art. 56 c.p., erano giunti alla conclusione che il rifiuto, opposto dagli esercenti, di rilasciare ricevute per somme maggiorate rispetto al vero aveva evitato che gli atti posti in essere dagli imputati potessero considerarsi idonei al superamento della soglia di punibilità ex art. 56 cit.; in tal modo la gravata pronuncia aveva finito con il valutare ex post anziché ex ante il requisito in discorso, nonostante che esso, per costante giurisprudenza, dovesse apprezzarsi a prescindere da interventi esterni (il rifiuto degli esercenti, nella specie) impeditivi dell'evento: a riguardo - proseguiva il PG ricorrente - l'importante era che gli atti de quibus avessero l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei posteriormente intervenuti.
Tramite il proprio difensore anche il ER\, il BE\ ed il OT\ ricorrevano contro la summenzionata sentenza, di cui chiedevano l'annullamento con o senza rinvio.
Con il primo motivo deducevano violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p.p., essendo stata disposta la libertà vigilata (non applicata in primo grado) nonostante che il cit. art. 597, comma 2, espressamente escludesse che, a fronte di impugnazione proposta dal solo imputato, si potesse applicare una misura di sicurezza nuova o più grave.
Sempre ad avviso dei ricorrenti, quantunque i giudici di secondo grado avessero operato una riforma in melius laddove avevano emesso sentenza di assoluzione, nondimeno avevano poi disposto un trattamento deteriore applicando una misura di sicurezza non consentita stante l'assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, così violando il principio per cui l'appello, mezzo di impugnazione limitatamente devolutivo, attribuiva al giudice di secondo grado solo la cognizione dei punti e dei capi della decisione investiti dai motivi di gravame.
Con la seconda censura lamentavano difetto di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 115 c.p. ed omesso esame di tutte le deduzioni difensive svolte in appello circa la problematica del Circuito Seneca e quella relativa alla rimborsabilità o meno dei pernottamenti e dei pasti consumati in zona differente da quella in cui avevano espletato attività lavorativa;
infine, i giudici d'appello non avevano adeguatamente valutato le risultanze processuali, una fra tutte la deposizione del teste O\.
1 - Il ricorso del PG territoriale va respinto perché infondato. La giurisprudenza di questa S.C. - che qui merita di essere ribadita - è da lungo tempo largamente prevalente (rispetto all'isolato precedente della Sez. 1 n. 40058 del 24.9.08, dep. 28.10.08, rv. 241649) nello statuire che Pari. 56 c.p. ha abbandonato la vecchia distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi (questi ultimi intesi come atti tipici corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata), richiedendosi - invece - per l'esistenza d'un tentativo punibile l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere dal soggetto agente.
L'idoneità è intesa come potenziale attitudine a produrre l'evento, da valutarsi ex ante con cd. prognosi postuma, mentre l'univocità va apprezzata nelle caratteristiche oggettive degli atti, così da rivelarne le finalità secondo regole di comune esperienza, in rapporto alla loro natura e al contesto in cui si inseriscono (cfr., ad es., Cass. Sez. 2 n. 40702 del 30.9.09, dep. 22.10.09, rv. 245123).
Nel caso di specie, premesso che nemmeno l'impugnata sentenza, nega l'univocità degli atti, ma soltanto la loro idoneità, deve rilevarsi che la mera richiesta del rilascio di ricevute mendaci non era ancora idonea, neppure con valutazione ex ante, a produrre l'evento (vale a dire l'induzione in errore dell'amministrazione circa l'ammontare delle spese di missione, con conseguente danno erariale ed ingiusto profitto per i soggetti attivi), id est non era idonea ad innescare quella serie causale che, in ipotesi, avrebbe potuto portare l'amministrazione ad esaminare le spese di missione dei prevenuti e a considerarle come veritiere, conseguentemente disponendone il rimborso.
In altre parole, la condotta degli odierni prevenuti non era, neppure con giudizio ex ante, idonea a realizzare la frode ai danni della P.A. fino a quando sul proposito delittuoso non si fosse ottenuto il consenso dei titolari degli esercizi commerciali interpellati e non si fosse conseguita la formazione di ricevute ingannevoli: prima di allora si era ancora in una fase di mera ideazione e verifica della altrui disponibilità a concorrere in un reato di truffa ai danni dello Stato.
Nello specifico di tale delitto, i comportamenti fraudolenti devono essere astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento contabile in vista di un ingiusto vantaggio (cfr., ad es., Cass. Sez. 2 n. 20975 del 6.5.08, dep. 23.5.08), il che non è a fronte della pura e semplice istigazione (non accolta) a commettere un reato, istigazione che, fatte salve specifiche eccezioni legislative (v., ad es., il caso dell'istigazione alla corruzione), non è punibile, nemmeno a livello di more ipotesi delittuosa tentata (cfr., ad es., Cass. Sez. 1 n. 49975 del 1.12.09, dep. 30.12.09). Si introduce così l'esame della questione anche sotto ulteriore visuale, che conferma la soluzione qui accolta.
L'art. 115 c.p. individua (insieme con l'art. 56 c.p.) il limite della rilevanza penale del tentativo;
la norma si era resa opportuna una volta abbandonata la distinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi per delimitare la soglia di punibilità.
L'art. 115 c.p., comma 1, dispone: "Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo"). A sua volta il comma 3 prevede che "Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso".
Ciò significa che l'art. 115 c.p., affermando l'irrilevanza tanto del mero accordo quanto della pura e semplice istigazione, statuisce che tali comportamenti, ove pure - in ipotesi - considerati in concreto idonei a commettere un reato ed univocamente diretti a tal fine, del pari resterebbero non punibili in virtù - appunto - dell'espressa previsione legislativa in tal senso. A maggior ragione, dunque, non è punibile l'istigazione non accolta ed infatti l'art. 115 c.p., ult. comma ,consente in tal caso solo l'applicazione di una misura di sicurezza.
2 - Il ricorso del ER\, del BE\ e del OT\ è inammissibile.
Quanto alla prima doglianza, essa è manifestamente infondata perché il divieto (di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3) di applicare nuove o più gravi misure di sicurezza presuppone il rigetto dell'appello dell'imputato, poiché solo in tale evenienza ha un senso e può parlarsi di reformatio in peius.
Diversamente, quando l'impugnazione dell'imputato - condannato in prime cure - sia stata accolta pervenendosi ad una pronuncia assolutoria (come verificatosi nel caso di specie), la statuizione che ne sortisce e comunque di riforma in melius, essendo l'applicazione di una mera misura di sicurezza più favorevole rispetto alla conferma della condanna.
D'altronde, la ratio del divieto della reformatio in peius storicamente si rinviene nell'esigenza di non dissuadere l'imputato dall'esercitare il diritto ad una rivisitazione della pronuncia a lui sfavorevole solo per il timore di riportare conseguenze ancora più gravose all'esito del giudizio di impugnazione: tale esigenza non ricorre allorquando, in luogo della pena infida in prime cure per effetto del giudizio di penale responsabilità, sia disposta una misura di sicurezza abbinata ad una pronuncia assolutoria, misura la cui eventualità costituisce in ogni caso un risultato più favorevole, globalmente inteso, rispetto a quello che l'imputato ha visto concretizzarsi in primo grado.
A fortiori ciò valga nel caso in esame, giacché in tanto l'impugnata sentenza ha potuto accogliere l'appello degli imputati in quanto ne ha ricondotto il contegno ad una mera istigazione non accolta, suscettibile solo di misura di sicurezza ex art. 115 c.p., ult. comma.
Ciò dimostra, altresì, l'insussistenza della denunciata violazione del carattere limitatamente devolutivo dell'appello, poiché la Corte territoriale ha esaminato proprio il capo di condanna della sentenza del Tribunale (che era stato investito dal gravame degli odierni ricorrenti) e lo ha sostituito con la più favorevole decisione assolutoria abbinata a misura di sicurezza.
Da ultimo, è appena il caso di segnalare che i precedenti giurisprudenziali invocati dai ricorrenti non si attagliano alla presente fattispecie poiché avevano ad oggetto sempre vicende processuali in cui era stato confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato (mentre nel caso odierno è avvenuto il contrario).
3 - Il secondo motivo di ricorso fatto valere dal ER\ dal BE\ e dal OT\ è, da un lato, manifestamente infondato nella parte in cui lamenta un difetto di motivazione in ordine ai presupposti di applicabilità dell'art. 115 c.p., giacché -in realtà - la gravata sentenza ha diffusamente argomentato in ordine all'allarme sociale (anche in termini di pregiudizio all'immagine della P.A.) e al turbamento suscitato negli esercenti dal comportamento tenuto dagli imputati, aggiungendo che lo svolgere le loro funzioni in missione creerebbe il concreto pericolo di ulteriori analoghe condotte;
dall'altro, detto motivo si palesa generico laddove non chiarisce specificamente quali sarebbero le deduzioni difensive ignorate dalla gravata pronuncia;
lo stesso dicasi in rapporto alla deposizione del teste O\ (la cui rilevanza non viene chiariti dai ricorrenti).
Nè a tali lacune si può ovviare mediante indistinto rinvio a considerazioni difensive contenute in un atto d'appello di cui non si indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo - invece - l'atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6^ n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2^ n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5^ n. 2896 del 9. 12 98, dep. 3.3.09; Cass. S.U. n. 21 dell'11.11.94, dep. 11.2.95).
4 - All'inammissibilità del ricorso del ER\, del BE\ e del OT\ consegue la loro condanna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nelle impugnazioni, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso del PG territoriale di Genova" dichiara inammissibile il ricorso di ER LV, BE NA e OT OL, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa Ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010