Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria, pur potendo costituire fonte di prova nel giudizio, non hanno carattere né formale, né sostanziale di perizia, ma s'inquadrano nell'attività preliminare d'accertamento e d'assicurazione delle prove, per l'espletamento della quale non è necessario venga garantita la presenza e l'intervento del difensore dell'indiziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2008, n. 38544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38544 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 25/06/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1264
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 015035/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA IZ, N. IL 03/01/1965;
avverso SENTENZA del 12/12/2002 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BALZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. MIGLIUCCI Beniamino, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, per mezzo del sostituto Avv. TAGLIAFERRI F..
OSSERVA
Decidendo sull'appello proposto dall'imputato AR UR contro la sentenza di condanna emessa a suo carico per il reato di furto aggravato di denaro e valori bollati commesso ai danni della società "Duedi s.r.l.", la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha deciso di confermare quella resa in primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge, per la ragione che la relazione di identità dattiloscopica effettuata dalla Polizia scientifica di Padova era stata ritenuta dai giudici probatoriamente utilizzabile, senza che fosse stata autorizzata la riapertura delle indagini relative al procedimento già archiviato perché ignoti gli autori del fatto e nonostante fosse stata effettuata senza alcun contraddittorio e senza garanzie di difesa;
denunciando, poi, il difetto di motivazione in ordine alla contestata aggravante della violenza sulle cose, non essendo certo che il ladro si fosse introdotto mediante forzatura della finestra dell'ufficio della società.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le lamentate violazioni di legge non sono fondate.
Innanzitutto, contrariamente all'assunto difensivo, è consolidato principio di diritto quello secondo cui nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Ne discende che legittimamente la relazione tecnica della Polizia è stata acquisita al processo ed utilizzata in sede di decisione, non avendo in proposito la difesa espresso alcuna opposizione al dibattimento di primo grado, come si desume dalla lettura del verbale di dibattimento.
D'altra parte, considerato che gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria, pur potendo essere utilizzati dal giudice come fonte di prova in armonia con il principio del libero convincimento, non hanno carattere ne' formale nel sostanziale di perizia, in quanto si inquadrano nell'attività preliminare di accertamento e di assicurazione delle prove, non era neppure necessaria, per l'espletamento delle attività dirette ad assicurare le impronte digitali, l'osservanza delle norme dirette a garantire la presenza e l'intervento del difensore dell'indiziato. Circa la doglianza, poi, sulla configurabilità dell'aggravante, le argomentazioni proposte al riguardo sulla possibilità che altra via di accesso, diversa dalla finestra, sia stata utilizzata senza segni di effrazione dall'autore del reato, sembrano improntate a considerazioni in fatto tendenti ad una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, in quanto tali precluse in sede di legittimità.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che respinge il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008