Sentenza 30 giugno 2010
Massime • 1
La qualificazione di "imprenditore colluso" con associazioni di tipo mafioso comporta l'esistenza di un rapporto di reciproci vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2010, n. 30534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30534 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/06/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1936
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 10295/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA TO N. IL 08/06/1965;
avverso l'ordinanza n. 794/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 09/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO CE Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti Gaito A. e IEMMA G. che hanno entrambi chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 9 novembre 2009 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NT UR e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 3 settembre 2009 dal locale gip in ordine al delitto di cui all'art.461 bis c.p.. A UR era contestato di avere, nella sua qualità di titolare di fatto e di diritto della ditta individuale "UR NT" e della "UR s.r.l.", agevolato la gestione o, comunque, il controllo, da parte della cosca DÌ, operante in Locri e zone limitrofe, di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici, al fine di realizzare profitti ingiusti per sè e per gli altri appartenenti al sodalizio.
Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza erano costituiti dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NO IC, il quale riferiva che UR NT, cogestore insieme con il fratello CE della ditta "UR Costruzioni" (poi divenuta "Italcantieri Costruzioni generali s.r.l."), pagava il pizzo alla famiglia DÌ per i lavori pubblici aggiudicati alla stessa impresa edile e, al contempo, riceveva protezione dall'associazione ed era pienamente colluso con la stessa, da cui riceveva favori, quali l'esecuzione di fatto di appalti pubblici, formalmente aggiudicati ad altre ditte (v. la costruzione della residenza per anziani in località San Vittorio), lo "scudo" contro le pretese estorsive di altre famiglie mafiose (v. episodio relativo alla costruzione di una palestra in località Basilea), la fornitura di materiali o componentistica da parte di ditte indicate dai DÌ. Le propalazioni di NO erano riscontrate, a giudizio del Tribunale, dai seguenti elementi: a) documentazione acquisita;
b) dichiarazioni rese da FI DI Di AT, titolare della "s.r.l. Cover", in merito alla tangente pagata a UR per la realizzazione della struttura residenziale per anziani e disabili in località don Vittorio di Locri;
c) intercettazioni telefoniche effettuate in altro procedimento penale e concernenti i lavori di una palestra in località Basilea di Locri;
d) dichiarazioni spontanee rese da CE ED in sede di perquisizione domiciliare in merito alla infiltrazione negli appalti pubblici della ditta "Tiesse" di ED CE per il tramite della ditta UR;
e) fatture emesse dalla ditta "Tiesse" di CE ED e dalla ditta di ED VA in favore della ditta "UR Costruzioni s.r.l."; f) dichiarazioni rese da DÌ AT e IC in merito ai rapporti di frequentazione con UR NT. A quest'ultimo proposito il Tribunale sottolineava l'irrilevanza dell'intervenuta riabilitazione dalla misura di prevenzione, disposta dalla Corte d'appello di Reggio Calabria il 7 febbraio 2007, tenuto conto della scansione cronologica della decisione, del periodo esaminato (2001-2006), dell'epoca (primavera 2006) in cui NO aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di UR. Le esigenze cautelari, presunte per legge ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3, non erano ritenute superate da elementi di segno contrario.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, UR, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento ai canoni di valutazione della prova e alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria, tenuto conto: a) dell'assenza di riscontri estrinseci individualizzanti alle dichiarazioni rese da NO;
b) della erronea valorizzazione in chiave accusatoria della vicenda relativa all'imprenditore Di AT, cui UR avrebbe assicurato che non avrebbe avuto problemi di sorta, di nessun genere, in occasione dell'esecuzione dei lavori;
c) della estraneità di UR alla cosca maliosa, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla difesa evidenziante che l'omonima ditta non era dominante in Locri;
d) del carattere equivoco del contenuto dei colloqui intercettati nell'ambito di un separato procedimento penale;
e) della non univocità del dato costituito dalla presenza di FE DO (asserito elemento di spicco della cosca DÌ) presso la ditta UR.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il suo esame presuppone una duplice premessa.
1. L'associazione per delinquere di stampo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti. L'art.416 bis c.p., comma 3 individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione e impiegata nel testo normativo. Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si esaurisce nel fatto in sè di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente - ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre.
La consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. È ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo;
ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale, e l'alone di intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene.
La violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono una modalità con la quale deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere.
In mancanza di una quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini.
L'omertà - intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato - che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di stampo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciarne, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.
La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di metodo mafioso) e non negli scopi che si intendono perseguire, delineati nell'art. 416 bis c.p., comma 3 in modo alternativo (Cass., Sez. 1, 12 dicembre 2003, n. 9604, rv. 228479).
2. Si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, rv. 231673). Pertanto la prova della partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale.
3. In questo contesto sussistono i vizi denunciati.
L'ordinanza impugnata, infatti, all'esito della compiuta illustrazione degli elementi probatori acquisiti, ha omesso di illustrare gli aspetti sotto i quali, nella prospettiva dinamico - funzionalistica in precedenza indicata, si sarebbe estrinsecata la partecipazione di UR al sodalizio di stampo mafioso, nonché il consapevole e volontario contributo causalmente rilevante fornito dal ricorrente alla vita associativa. In relazione a questi profili la motivazione del provvedimento impugnato risulta priva dei necessari requisiti di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente e inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere in concreto sussistenti gli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art.416 bis c.p. sulla base di un quadro di univoca gravità indiziaria.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per "imprenditore colluso" deve intendersi colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi, utilità (Cass., Sez. 1, 11 ottobre 2005, n. 46552;
Cass., Sez. 5, 1 ottobre 2008, n. 39042). Anche sotto questo profilo la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente, avendo omesso di sviluppare un compiuto iter argomentativo in ordine alla tipologia, all'effettiva portata del rapporto intrattenuto dal ricorrente con la cosca DÌ e alla sua concreta estrinsecazione in una prospettiva di biunivoca utilità, preordinata, mediante il ricorso alla violenza e all'intimidazione, all'affermazione di forme di supremazia e di predominio territoriale in vista del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici, funzionale al rafforzamento della cosca e al conseguimento di profitti ingiusti.
Sulla base di quanto sin qui esposto e tenendo conto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono nel controllo della congruenza della motivazione e nella valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828), la Corte rileva che il giudice di merito ha omesso di dare adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato in ordine al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso al medesimo contestato. S'impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010