Sentenza 8 giugno 2011
Massime • 2
Viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza di condanna per il reato di estorsione emessa in seguito alla riqualificazione dell'imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto la contestazione per un reato meno grave non può contenere in sé quella del reato più grave.
La circostanza aggravante speciale di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è incompatibile con la contestazione del delitto di associazione mafiosa, previsto dall'art. 416 bis cod. pen., in quanto la condotta tipizzata dalla condotta incriminatrice assorbe la previsione dell'aggravante.
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In punto di diritto non può essere riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie sostenuto all'estero, seppur per un intervento urgente, in carenza dei presupposti legislativi ossia fuori da casi di residenza per lavoro o studio o di espatrio oppure di indigenza È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, *********************, con la sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1391, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato La vicenda La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che la Corte di appello di Palermo con sentenza del 2012, confermando la pronuncia del Tribunale di Palermo, ha accolto la domanda di ***** di assistenza sanitaria indiretta ricevuta durante un viaggio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2011, n. 26609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26609 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2011 |
Testo completo
266 09 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 717/2014 Dott. UMBERTO GIORDANO
- Consigliere - Dott. UMBERTO ZAMPETTI REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 46602/2010 Dott. MASSIMO VECCHIO
- Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO
- Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO IO N. IL 27/04/1960
2) AV VA N. IL 01/08/1973
3) AN PP N. IL 02/05/1981
4) LI SQ N. IL 02/01/1975
5) LI PP N. IL 31/08/1981
6) MA MA N. IL 06/08/1976
7) CA VA N. IL 21/02/1961
8) ST TO N. IL 18/06/1975
avverso la sentenza n. 11195/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
Udito il Procuratore Generale in persona det Dott. che ha concluso per
رسل
-
Ricorso n. 46.602/2010 R.G. ** Udienza dell'8 giugno 2011
Uditi, altresì nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. Aurelio Galasso, sostituto procuratore generale presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sen- tenza impugnata, nei confronti di AN e NT, limi- tatamente al delitto di cui al capo L, ripristinata l'originaria imputazione, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela;
per l'annullamento della sentenza nei confronti di NO, NT e AN, limitatamente al capo F, e nei confronti di UL SQ, limitatamente al- la aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in re- lazione al delitto di cui al capo V, e limitatamente alla deter- minazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sui capi e sui punti anzidetti;
per il rigetto, nel resto, dei ricorsi di A- no, NT, AN e UL SQ;
per il rigetto dei ricorsi di UL GI e MA IO con condan- na dei suddetti al pagamento delle spese processuali;
per la i- nammissibilità dei ricorsi di MM e PA, con con- danna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende;
- i difensori dei ricorrenti NO, NT, AN, A- LO SQ, UL GI, MM e MA, av- vocato Fabrizio Iorio, intervenuto anche per delega dell'avvocato Emilio Martino, e avvocata Antonella Faieta, intervenuta per delega dell' avvocato Tommaso Mancini, quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
l'avvocato
Iorio ha chiesto, altresì, nell'interesse di AN, l'estensione del ventitreesimo motivo del ricorso proposto dall'avvocato
Martino per NO, NT e UL SQ.
Rileva
1. Nel giudizio di appello della sentenza pronunciata dal giu- dice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napo- li il 26 febbraio 2009, nei confronti di NO OR, OR vante AT, AN GI, UL SQ, A-
му 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Udienza dell'8 giugno 2011 Ricorso n. 46.602/2010 R.G.
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LO GI, MM RC, PA AT e
MA IO, imputati:
i primi quattro del delitto di associazione di tipo mafioso, per aver partecipato alla consorteria camorristica, costituente arti- colazione del Clan dei Casalesi, operante in San Marcellino, dintorni e altrove e capeggiata da NO (capo A della rubri- ca); del delitto di detenzione di porto pluriaggravati di arma comune da sparo, commesso in Roma il 29 novembre 2002 (ca- po A/A) e del delitto di lesioni pluriaggravate in danno di un imprenditore non identificato (capo A/D); tutti, tranne NO e MA, del delitto di riciclaggio di due autovetture BMW (capo A/I);
MA, MM e PA del delitto di estorsione plu- riaggravata in danno del proprietario di una autovettura Opel
Corsa, già oggetto di rapina (capo A/F);
NO, NT e AN del delitto di estorsione plu- riaggravata in danno della imprenditrice ER SS, in A- versa nel 2002 (capo F);
NT e AN del delitto di estorsione pluriaggravata, così riqualificato il contestato delitto di esercizio arbitrario del- le proprie ragioni, commesso in danno di GE EM, in
San Marcellino dal luglio 2001 al marzo 2002 (capo L);
NT e UL SQ del furto pluriaggravato commesso in danno di IO IO, accertato in Bastia
Umbra il 21 giugno 2002 (capo A/E); il solo NT del delitto di estorsione pluriaggravata e continuata, commessa in danno di GE EM, in San
Marcellino dal luglio 2001 al marzo 2002 (capo M); della deten- zione e del porto illegali, pluriaggravati di arma comune da sparo, commesso in Formia il 1° giugno 2002 (capo S); del de- litto di lesioni pluriaggravate, così derubricato il delitto di o- micidio tentato, commesso in danno dell'imprenditore Clemen- te EL, in Formia il 1° giugno 2002 (capo A/C);
سل 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
il solo AN del delitto di furto aggravato tentato in danno persona non identificata, in luogo imprecisato, il 16 ottobre di
2002 (capo A/H);
e il solo UL SQ della detenzione e del porto illegali, pluriaggravati di arma comune da sparo, in luogo imprecisato, il 13 maggio 2002 (capo V), la Corte di appello di Napoli, con sentenza, deli- berata il 12 aprile 2010 e depositata il 12 luglio.
2010, ha così provveduto:
- previo riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della condanna inflitta dalla medesima Corte, giusta sentenza
12 ottobre 2007, ha rideterminato la pena complessiva per
MM in otto anni, un mese, dieci giorni di reclusione e ottomila euro di multa;
- previo riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della condanna inflitta dalla medesima Corte, giusta sentenza
31 maggio 2006, ha rideterminato la pena complessiva per Pa- scaRE in sette anni, sei mesi di reclusione e tremilacinque- cento euro di multa;
- ha ridotto le pene a NO a dieci anni di reclusione e due- mila euro di multa;
- a NT a dieci anni, otto mesi di reclusione e duemila euro di multa;
- ad AN a otto anni di reclusione e duemila euro di mul-
ta;
-a UL SQ a sette anni, quattro mesi di reclusione e duemila euro di multa;
- ha confermato, nel resto la sentenza appellata colle condanne di UL GI e di MA, alla pene della reclusione, ri- spettivamente, in due e in quattro anni, e della multa in euro duemila per entrambi, nel concorso per UL di circostanze attenuanti generiche.
مل CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011 ク
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità la Corte ter- ritoriale ha osservato quanto appresso.
F1.1 Non meritano accoglimento le censure degli appellanti
NO, NT e AN, in punto di accertamento del- la concorsuale condotta estorsiva in danno della imprenditrice alberghiera ER SS (capo F), in punto di qualificazione del fatto e in punto di ricorrenza della aggravante a effetto speciale della metodologia mafiosa, formulate sotto i profili della equivocità delle emergenze delle intercettazioni telefoni- che, delle dichiarazioni liberatorie della persona offesa, della li- ceità delle richieste e per AN del difetto dell' elemen-
-
to psicologico.
Dalle conversazioni intercettate del 1°, del 6, del 9, del 13, del
19, del 20, del 22, del 29 agosto, del 3, del 6 settembre, e del 15 ottobre 2002 (ricapitolate o testualmente riportate nella sen- tenza), risulta che, col pretesto della riscossione del prestito di quaranta milioni di lire erogato da NO alla SS, OR vante e AN, su mandato del primo, estorsero alla im- prenditrice, prima la gestione della azienda alberghiera e, poi, tutto il compendio aziendale, alienando a terzi attrezzature e arredi.
Le dichiarazioni della donna (di aver inteso cedere la propria azienda liberamente e senza costrizione alcuna per estinguere, così, il debito contratto con NO) sono resistite dalla consi- derazione che l' imprenditrice subì a opera di NT e A- versano un vero e proprio "assedio", costituito dalla “continua, asfissiante, ostile, inquietante presenza" degli appellanti, colla reiterazione "delle richieste, anzi delle imposizioni di andare via".
Sebbene le conversazioni intercettate non contengano "espres- sioni dal contenuto apertamente minatorio", la considerazione del
"complessivo tenore della condotta", della caratura criminale di
NO e, soprattutto, dei termini economici obiettivi di tutta la vicenda dimostra la coartazione della vittima e l'ingiustizia del profitto.
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G.
* Udienza dell'8 giugno 2011
A fronte di un debito di quaranta milioni di lire, la SS subì la ablazione della intera azienda, di valore di gran lunga supe- riore.
La cucina dell'albergo, che NO intendeva rivendere a un prezzo oscillante tra trenta e sessanta milioni di lire, valeva ot- tanta milioni;
e i giudicabili avevano, altresì, appreso e aliena- to "gli arredi di tutte le stanze dell'ostello".
Della gestione e della successiva liquidazione della azienda la SS non ottenne alcun rendiconto.
La compartecipazione di AN, preteso "manovale inconsa- pevole", secondo la tesi difensiva, è ampiamente provata. È da costui che NT apprende che la SS ha deciso di ce- dere l'azienda e di andar via e tanto NT comunica a
NO, in assenza di AN (a casa malato). La successiva conversazione delle ore 21.2 del 19 agosto 2002, n. 1229, tra
NO, NT e AN disvela il pieno coinvolgimen- to di quest'ultimo nella vicenda. E fu, infine, proprio AN il compartecipe che procedette alla liquidazione dei singoli ce- spiti.
La condotta concorsuale, trascendendo l'obiettivo del recupero del credito e finalizzata al conseguimento dell'ingiusto profitto della appropriazione di tutto il compendio aziendale, integra, pertanto, gli estremi del delitto di estorsione (e non del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Quanto alla aggravante a effetto speciale, il metodo utilizzato è “tipicamente mafioso": sfruttando la situazione debitoria della imprenditrice "come grimaldello", gli imputati si sono inseriti in maniera "sempre più penetrante e invasiva nella vita aziendale", fino a estromettere la titolare;
quindi, dopo aver assunto la ge- stione dell'albergo, hanno alienato tutti i beni dell'azienda.
1.2 In ordine al delitto di estorsione in danno del falegname
GE EM, così riqualificato dal giudice della udienza preliminare il contestato reato di esercizio arbitrario della pro- prie ragioni (capo L), ascritto ad AN e NT, priva di pregio giuridico è l'eccezione difensiva, in rito, circa la sup-
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Udienza dell'8 giugno 2011 Ricorso n. 46.602/2010 R.G. *
posta violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. sotto il profilo del difetto di correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza e con riferimento alla peculiare disciplina del rito ab- breviato a termini dell'articolo 441-bis cod. proc. pen. "
Invero non è intervenuto "alcun mutamento della imputazione"
e legittimamente il primo giudice ha esercitato il potere - dalla giurisprudenza di legittimità riconosciuto al giudicante pure nel rito abbreviato - di dare al fatto una diversa (ancorché più grave) definizione giuridica, ai sensi dell'articolo 521, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto al merito, devono essere disattese le richieste degli ap- pellanti di assoluzione e, gradatamente, di derubricazione con ripristino della originaria qualificazione del fatto e di esclusio- ne della aggravante del metodo mafioso.
La prova della concorsuale condotta estorsiva è offerta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa all'atto della denunzia, 1'8 novembre 2001, e nel corso delle indagini, il 20 febbraio 2002.
GE EM ha riferito: già nel luglio del 2001 egli era sta- to fatto oggetto di percosse da parte di IO e di TR De SA, suoi creditori, i quali reclamavano il pagamento;
suc- cessivamente si erano presentati presso il suo laboratorio i pre- giudicati FF NE e AN GI, a lui ben noti anche con i loro soprannomi, rispettivamente, CC di ghiaccio e o' IC;
NE gli aveva ingiunto di sistemare la penden- za debitoria relativa ai De SA, con la minaccia, presente
AN, che altrimenti se la sarebbe vista con loro;
esso
EM aveva subito telefonato a IA De SA, dicendo- gli che non era necessario "mettere di mezzo" NE e AN, in quanto avrebbe saldato il debito al più presto;
NE gli a- veva strappato di mano la cornetta del telefono e aveva sog- giunto al De SA di andarsi a prendere i soldi;
EM si era allora recato in banca, a Caserta, assieme a De SA, aveva riscosso un assegno non trasferibile e aveva immediatamente versato il relativo importo al creditore a scomputo parziale del debito;
in seguito, in occasione di altri incontri, AN e Io-
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vine avevano reiterato le minacce, non ostante le assicurazioni fornite circa il pagamento del saldo;
successivamente OR vante si era associato ad AN;
i due, dichiarando di agire a nome di NE avevano proferito minacce di morte;
esso EM aveva, ancora, versato la somma di lire 1.500.000 ad
AN e a NT;
se non che successivamente aveva appresso che i creditori De SA non avevano ricevuto il rela- tivo importo a scomputo del debito e che, anzi, NE aveva loro detto che quel pagamento era stato "girato ad altro credito- re", mentre esso EM non aveva nessuna altra esposizione;
la sera dello stesso giorno del colloquio tra EM e De San- tis, NE, spalleggiato da NT il quale teneva la mano
"sotto la cintura nell'atteggiamento" tipico di chi impugna una arma, si era presentato sotto casa di EM;
lo aveva ingiuria- to, minacciato di morte e schiaffeggiato, intimandogli di anda- re via da San Marcellino.
La condotta integra gli estremi del ritenuto delitto di estorsio- ne.
Sia perché i De SA non introitarono mai quanto corrisposto da EM ad AN e NT, sia per il carattere tra- smodante della minacce e dei mezzi impiegati, privi di "propor- zionalità" rispetto al ragionevole intento di far valere un dirit- to.
La "brutalità" dell'intervento e le modalità delle condotte con- corsuali rivelano “inequivocabilmente” il metodo mafioso.
1.3 Anche con riferimento all'ulteriore delitto di estorsione in danno del EM, ascritto ad AN (capo M), devono es- sere disattese le analoghe richieste dell'appellante, di assolu- zione e, gradatamente, di derubricazione e di esclusione della aggravante del metodo mafioso. Laprova della condotta estorsiva è rappresentata dalle dichia- razioni della parte offesa.
EM ha riferito: nel mese di agosto 2001, in seguito ai primi incontri intervenuti in relazione all'altro episodio delittuoso,
NE lo convocò a casa sua;
dopo avergli rinnovato la richie-
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う Ricorso n. 46.602/2010 R.G. Udienza dell'8 giugno 2011
sta di saldare il debito con i De SA "per il suo bene", gli commissionò alcuni lavori di falegnameria (allestimento con- trotelai) per il suo appartamento;
esso EM eseguì la com- messa e presentò a NE il preventivo per la realizzazione del- le ulteriori opere richieste (costruzione di alcuni armadi a mu- ro); ma NE replicò che non voleva più niente e, senza corri- spondere il prezzo dei controtelai costruiti e installati, gli inti- mò, sotto minaccia di morte (Altrimenti di uccido) di non farsi vedere più a San Marcellino;
successivamente nel novembre
2001, NE a AN si erano recati da tale AT AR ce,nei confronti del quale EM vantava il credito di lire 2.500.000 per la esecuzione di alcune opere, e asserendo di esse- re stati incaricati dal creditore, avevano riscosso l'importo e se ne erano appropriati, col pretesto dello scomputo del debito di
EM nei confronti dei De SA.
Deve essere tenuta ferma la qualificazione giuridica della con- dotta in termini di estorsione. Non è certamente ravvisabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Contrariamente all'assunto difensivo nessuna contestazione fu mossa circa la esecuzione dei controtelai, il cui prezzo la vitti- ma fu costretta a non esigere a cagione delle minacce ricevute.
E, quanto all'esazione del credito verso IC, la riscossione di
(NE e) AN deve essere inquadrata nel "terrificante contesto di intimidazioni, soprusi, appostamenti sotto casa, per- cosse e minacce di morte, nel quale [NE e AN] unita- mente a NT ottennero i pagamenti” e “incamerarono a proprio favore" la totalità delle somme riscosse.
In ordine alla aggravante del metodo mafioso soccorrono le considerazioni in precedenza espresse in relazione alla concor- rente estorsione consumata in danno della medesima vittima.
-1.4 – In relazione al delitto di lesioni gravi in danno dell' im- prenditore CL EL, ferito alle gambe con tre colpi di pistola calibro mm. 6,35 (capo A/C) e ai connessi delitti di de- tenzione di porto illegali di arma comune da sparo (capo S), ascritti a NT, in rito è priva di pregio, alla stregua del-
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* Udienza dell'8 giugno 2011 Ricorso n. 46.602/2010 R.G.
la giurisprudenza di legittimità, la eccezione difensiva fondata sulla decisione del giudice del riesame, favorevole, al giudicabi- le, in quanto la statuizione dell'incidente cautelare non spiega
"alcuna efficacia vincolante tanto nei confronti del titolare della azione penale, quanto verso i poteri di accertamento del giudice della cognizione".
Quanto al merito, "in assenza di ulteriori motivi di gravame", deve ribadirsi la valutazione della sufficienza del compendio probatorio, costituito dalla rilevazione da parte della consorte della vittima degli ultimi cinque caratteri alfanumerici della targa del veicolo a bordo del quale dell'aggressore si era allon- tanato;
dalla esatta corrispondenza di tali caratteri a quelli dell'autovettura Renault Clio dell'appellante; dall' avvista- mento, operato dai Carabinieri di NT alla guida della macchina il giorno del fatto di sangue, nelle ore antecedenti la sparatoria;
dalla localizzazione della utenza cellulare dell' im- putato nella zona del delitto;
dalla mancata giustificazione da parte dell' appellante della propria presenza sul luogo del reato e in concomitanza della perpetrazione.
Le modalità ferimento connotato dai caratteri "dell' avverti- mento terrifico e incoercibile", preceduto dalla ispezione dei luo- ghi e attuato "con tecnica militare", e l'atteggiamento omertoso della vittima, rivelano in modo non equivoco la metodologia mafiosa. Sicché deve essere disatteso il motivo di gravame per la esclusione della aggravante a effetto speciale.
-1.5 Per quanto riguarda i delitti di detenzione e di porto ille- gali di una arma comune da sparo, ascritti a UL SQ
(capo V), non sono decisive le obiezioni dell'appellante circa la mancata individuazione della tipologia della pistola.
Risulta, invero, che nel corso della intercettazione del 13 mag- gio 2002 di conversazione telefonica dell'imputato fu captata la voce di persona (non identificata) la quale, trovandosi in compagnia di UL, diceva a costui. "La pistola sta qua”; seguiva l'imprecazione dell'appellante, espressione del disap- punto per la imprudenza della indicazione rivelatrice della pre-
مال 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Udienza dell'8 giugno 2011 Ricorso n. 46.602/2010 R.G. *
senza della pistola e della assenza di "dissociazione rispetto al possesso dell'arma".
La subordinata richiesta dell'appellante di eliminazione della aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non merita considerazione, in quanto la aggravante in parola è già stata esclusa dal primo giudice.
1.6 Con riferimento ai delitti di lesione personale in danno di persona non identificata (capo A/D) e ai connessi delitti di de- tenzione e di porto illegali di arma comune da sparo (capo
A/A), ascritti a NO, NT, AN e UL Pa- squale, le richieste assolutorie degli appellanti non meritano accoglimento.
L'intercettazione delle conversazioni tra presenti del 29 no- vembre 2002, all'interno dell'abitacolo della autovettura Lan- cia Thema di NO, con a bordo NT, AN e A- LO SQ, documenta la fase preparatoria della spedizio- ne punitiva eseguita ai danni della vittima (non identificata), la quale non voleva pagare, e dimostra, attraverso i commenti degli appellanti, risaliti a bordo del veicolo dopo l'aggressione, la consumazione del pestaggio.
NO riprende AN perché costui aveva colpito al capo l'aggredito, rischiando, così, di ucciderlo.
AN fa inequivocabile riferimento alla soppressione di una pistola (priva delle canne già asportate), da gettare dal fi- nestrino, essendo preoccupato, dopo il rimprovero di NO, che il colpo inferto alla testa con lo "strumento" potesse "porre la vittima in pericolo di vita".
La compartecipazione di UL SQ e di NT è dimostrata dalla richiesta di istruzioni, rivolta dal primo al
NO nella face antecedente l'aggressione, e dai commenti di entrambi, in seguito alla perpetrazione delle lesioni: [la vitti- ma] "Ha visto che non si scherzava e ha detto: no, no;
i caccio i soldi" (UL); “Questa è stata la prima passata che ha avuto" (NT).
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
La univocità e la convergenza dalle evidenze della intercetta- zione, apprezzate nella loro “reciproca interferenza", comprova- no che il possesso dell'arma da parte di AN era ben noto a tutti gli altri componenti del “commando", nessuno dei quali manifestò sorpresa, né espresse dissociazione.
Quanto alla gradata richiesta di esclusione della aggravante a effetto speciale, basta considerare che la perpetrazione dell'agguato, eseguito con “tecnica militare" dai componenti del
"commando [..] nella comune consapevolezza della presenza di un'arma [..] con estrema rapidità e ferocia", in danno della vit- tima che si rifiutava di pagare, riveste i connotati del metodo mafioso.
-1.7 Devono essere disattese le richieste assolutorie di OR vante e UL SQ, relativamente al delitto di furto aggravato della autovettura BMW 530 D, sottratta a MA
IO (capo A/E).
Le conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra gli ap- pellanti, dal 5 al 21 giugno 2002 (riassunte dalla Corte territo- riale nei passaggi salienti) documentano ampiamente la pro- grammazione, la organizzazione e la esecuzione furto, dal mo- mento della indicazione da parte di UL a NT del numero di targa e della localizzazione del veicolo da rubare
(ben sedici giorni prima della consumazione del reato), fino alle conversazioni tra UL e i compartecipi in merito agli og- getti rivenuti all'interno dell'autovettura sottratta.
1.8 Privi di fondamento sono i gravami di MM, A- RE e MA, in ordine alla estorsione (capo A/F) in danno di
IO TO, figlio del proprietario della autovettura Opel
Corsa, rapinata, il quale dovette corrispondere la somma di lire
1.900.000 per ottenere la restituzione del veicolo.
La compartecipazione di MA e di MM è comprovata dalle intercettazioni delle telefonate nel corso delle quali i due appellanti "discutono accanitamente" del prezzo da fissare per il riscatto del veicolo.
مل 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
Risultano, altresì, dalle intercettazioni l'incarico conferito da
MM a PA per la materiale restituzione del veico- lo, l'incasso del prezzo del riscatto e la successiva corresponsio- ne a MA della quota pattuita (lire 300.000) del profitto della estorsione.
La effettiva consumazione della estorsione è comprovata dalle sommarie informazioni rese da IO TO.
TU ha riferito che, inizialmente, aveva preso contatto con
MA per ottenere la restituzione del veicolo e che l' autovet- tura gli era stata, infine, consegnata a Secondigliano, nei pressi del bar Zeus, da PA previo pagamento nelle mani di co- stui della somma pattuita.
Peraltro la presenza di TO, di PA e anche di MA nelle adiacenze del suddetto bar fu anche rilevata dai Carabi- nieri, i quali, tuttavia, non riuscirono a localizzare e recuperare il veicolo prima del pagamento del prezzo del riscatto.
MA ha fornito un "primario contributo casuale" alla perpe- trazione della concorsuale condotta. E priva di pregio è la tesi difensiva della estraneità del giudicabile fondato sull'assunto della disinteressata presenza di MA all'atto della consegna del veicolo, in quanto la quota del profitto di spettanza dell'appellante fu a costui corrisposta da PA successi- vamente.
Quanto alle richieste subordinate, la prospettata restituzione al TO da parte di MA della somma di lire 300.000, non vale a integrare, a fronte del maggior danno, la attenuante del risarcimento.
Nessuno dei compartecipi – neppure Maisto pur considerata la parziale e ipotetica restituzione merita la concessione delle
-
circostanze attenuanti generiche: ostano la considerazione del- la gravità del fatto e della negative personalità degli appellan- ti, desunte dai rispettivi precedenti penali. 1.9 In ordine al delitto di furto tentato (capo A/H), ascritto ad AN in concorso con RE Licari, detto o' Lione,
مل 13 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 46.602/2010 R.G. Udienza dell'8 giugno 2011
le conversazioni intercettate delle comunicazioni telefoniche, tal tenore inequivocabile, intercorse tra l'appellante, in funzio- ne di vedetta, e il correo, materiale esecutore, nella flagranza del tentativo, offrono la dimostrazione della concorsuale con- dotta delittuosa.
Non rileva la mancanza di ulteriori elementi di prova circa la materialità della condotte.
E priva di fondamento è la prospettazione difensiva del dubbio circa la identificazione vocale dell'appellante, in quanto le conversazioni intercorsero sulla utenza di AN e l' interlo- cutore si rivolge all'appellante chiamandolo col suo prenome.
1.10 Del pari le numerose conversazioni telefoniche intercet-
-
tate, nel mese di ottobre dell'anno 2002 (opportunamente rias- sunte dalla Corte territoriale) comprovano la compartecipazio- ne degli appellanti AN, NT, UL SQ, UL GI, MM e PA nel delitto di rici- claggio (capo A/I) loro ascritto.
Emerge incontestabilmente: AN e UL SQ a- vevano il possesso delle autovetture di illecita provenienza;
NT curava per conto del primo il reperimento di false targhe e falsi documenti di circolazione;
MM mediava le vendite con acquirenti napoletani;
UL GI, per in- carico del fratello, in quel periodo fuori sede, prese in custodia uno dei veicoli, che, quindi, provvide a consegnare all'acquirente guidando l'auto fino al luogo dell'appuntamento stabilito;
PA si occupò, in occasione di un tentativo di vendita non riuscito (per il rifiuto dell'acquirente), di condurre l'altra autovettura;
sia UL GI che PA erano ben consapevoli che i veicoli erano muniti di false targhe e do- cumenti e che presentavano i segni della effrazione, conseguiti al furto (blocca sterzi rotti).
1.11 - In ordine al delitto associativo, ascritto a NO, Fio- ravante, AN e UL SQ (capo A) le richieste as- solutorie degli appellanti per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, sono tutte infondate.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
Occorre premettere che devono essere disattese le censure dell'appellante AN in ordine alla propria identificazione.
I copiosi riferimenti a relazioni di affinità e a dati onomastici
(prenome e soprannomi dell'appellane), censiti nelle conversa- zioni intercettate [specificamente indicate e riassunte dalla
Corte territoriale] e le individuazioni fotografiche, effettuate dalle persone offese, SS e EM, danno la dimostrazione della identità della persona fisica del giudicabile coll'autore delle condotte a lui ascritte.
In merito alla sussistenza della consorteria camorristica, ca- peggiata da NO, e alla partecipazione degli appellanti, le deduzioni difensive si rivelano prive di pregio.
La esistenza del gruppo criminale, la sua struttura, la affectio societatis sono, infatti, comprovate dalle evidenze emergenti dalla analisi delle condotte, singole e concorsuali, dei reati fine, commessi dagli associati, oggetto di accertamento nei paragrafi che precedono [e ricapitolate dalla Corte territoriale].
La conversazione telefonica intercettata del 22 giugno 2002, tra NO con interlocutore non identificato, conferma l'indicazione delle fonti collaboranti, circa il flusso delle contri- buzioni dovute dalla consorteria locale al gruppo egemone dei
Casalesi, dei quali costituiva autonoma articolazione.
Al riguardo, dalle intercettazioni, risulta che NO imparti- va ad AN e NT le istruzioni del caso.
Dalla conversazione tra presenti, intercorsa il 23 maggio 2000, nell'abitacolo della autovettura di LA De Martino, capo zona delgruppo Picca, e AE De SE, agente della Poli- zia Penitenziaria, affiora il ruolo apicale ed egemone di NO nel territorio di San Marcellino.
E la egemonia territoriale è rivendicata da NO, quale capo della consorteria locale, nei confronti dei camorristi di Crispa- no, come dimostrano le intercettazioni delle telefonate inter- corse 1'8 aprile 2002 tra NO, AN e NT.
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
Ulteriori intercettazioni [specificamente indicate e illustrate dalla Corte di merito] documentano la attività di direzione del gruppo criminale da parte di NO.
1.12 Nei confronti di NO non può essere riconosciuta la continuazione rispetto al delitto associativo per il quale ha ri- portato condanna, giusta sentenza della Corte di assise di ap- pello di Napoli 24 ottobre 2007.
L'assunto che la condotta associativa accertata nel presente giudizio già costituisse oggetto della risoluzione criminosa ma- turata dall' appellante, allorché aderì alla precedente consorte- ria (quale mero partecipe), è contraddetto dall'intervallo cro- nologico intercorso tra la cessazione della permanenza del de- litto più remoto, risalente al 1996, e la perpetrazione della nuova condotta associativa, incoata nell'anno 2000, e soprat- tutto dal rilievo della assoluta diversità ed eterogeneità di ruo- li, contesti e compagini.
Né la scelta di vita criminale e i generici propositi delinquen- ziali valgono a dimostrare la identità del disegno criminoso.
1.13 - Deve essere rigettata la richiesta di esclusione della reci- diva, avanzata dall'appellante AN.
L'analisi di precedenti penali in relazione ai reati oggetto del presente giudizio dimostra la "inquietante accelerazione" im- pressa dal giudicabile alla "propria carriera criminale [..] sia in- termini di gravità oggettiva delle condotte [..] sia in termini di ri- levantissimo incremento dell'allarme sociale derivatone".
-1.14 Per il resto, nessuna delle ulteriori richieste di concessio- ne delle attenuanti generiche, formulate dagli appellanti, me- rita accoglimento: si tratta, infatti, di recidivi, autori di reati gravissimi e allarmanti;
animati da "fortissima propensione al delitto", che si sono dimostrati incapaci di "trarre motivo di rav- vedimento" dalle vicende giudiziarie.
-1.15 Gli accertati profili di pericolosità consigliano la con- ferma delle misure di sicurezza detentive disposte nei confronti di NO, NT e UL SQ.
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
-Le pene sono equamente commisurate nelle misure sta- 1.16 ciascun imputato.per bilite
2. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati: AN, col
-
ministero dei difensori di fiducia, avvocati Sergio Cola e Fabri- zio Iorio, mediante atto recante la data del 5 ottobre 2010, nonché mediante ulteriore atto, redatto dall'avvocato Cola
I'11 ottobre 2011; NO, NT, UL SQ, UL GI e MA, col ministero del difensore di fidu- cia, avvocato Emilio Martino, mediante unico atto recante la data del 23 settembre 2010; MM, col ministero del di- fensore di fiducia, avvocato Tommaso Mancini, mediante atto recante la data del 16 agosto 2010 e mediante “motivi aggiun- ti", recanti la data del 6 maggio 2011, depositati il 17 maggio
2011; PA, personalmente, mediante atto recante la data dell'8 ottobre 2010, depositato il 21 ottobre 2010.
2.1 - AN sviluppa, con due distinti ricorsi, complessiva- mente dodici motivi.
-2.1.1 Col primo motivo (ricorso 5 ottobre 2010) i difensori denunziano, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e)
C.P.P., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella appli- cazione della legge penale, in relazione agli articoli 42, 43 e 629 Codice Penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manife- sta illogicità della motivazione e travisamento dellaprova.
Dopo aver ricapitolato le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della condanna per la estorsione in danno di ST SS, i difensori deducono: salvo due telefonate del 19 agosto 2002, in nessuna delle comunicazioni telefoniche inter- corse quel mese AN risulta tra gli interlocutori, né del giudicabile alcuno fa menzione;
il ricorrente si limitò a comuni- care a NT che la SS intendeva dismettere l'azienda; non sono peraltro note le circostanze in cui l'imputato apprese la notizia;
non risulta in alcun modo "la continua, ostile e inquietante presenza" presso l'albergo del ricor- rente;
né emergono suo carico atteggiamenti di minaccia, osti- lità o imposizione;
AN è affatto estraneo alla successiva
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
liquidazione del compendio aziendale;
difetta veruna "connes- sione causale" con la compartecipazione delittuosa ipotizzata a carico dei coimputati;
contraddittoriamente la Corte territoria- le ha affermato e negato che dalle intercettazioni risultasse at- tività di minaccia;
quindi, in proposito, ha fatto riferimento a concetti vaghi e disancorati dalle evidenze processuali;
i giudici di merito hanno ritenuto con travisante supposizione la pre- senza di AN in occasione della conversazione telefonica tra NO e NT del 19 agosto 2001, contraddistinta dal numero 1221; e hanno inferito che costui avesse ricevuto l'incarico di ritirare l'assegno dalla SS;
la Corte territoriale affatto illogicamente a) ha identificato AN col sog- getto cui gli interlocutori della citata telefonata fanno riferi- mento, citandolo col nome di IN;
b) ha supposto che la
SS avesse confidato il proposito di dismissione al ricorren- te;
che costui fosse a conoscenza delle condizioni economiche della SS, del regolamento dei relativi rapporti debitori, del- la “vicenda espropriativa", delle comunicazioni telefoniche in- tercorse tra i compartecipi;
dell'ipotizzato carattere estorsivo della trattativa tra i correi e la donna;
della sproporzione tra il credito di NO e il ricavo finale della vendita dei beni a- ziendali;
epperò difetta, in ogni caso, l'elemento psicologico del delitto ritenuto;
la Corte territoriale ha omesso di considerare la censura difensiva circa la assenza di comunicazioni telefoni- che tra la SS e il ricorrente;
ha, piuttosto, retrodatato, ri- spetto alla ricostruzione del primo giudice, in termini di valu- tazione probatoria, la considerazione delle condotta del ricor- rente;
è, infine, incorsa nella inosservanza ed erronea applica- zione della legge penale, in quanto le emergenze processuali non consentono di ritenere provata la compartecipazione delit- tuosa del giudicabile.
2.1.2 Col secondo motivo i difensori, in relazione alla estor- sione in danno di GE EM (capo L), denunziano, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen. inosservanza della legge processuale, in relazione agli arti- coli 521 e 441 cod. proc. pen., censurando l'immotivata reie- zione della eccezione difensiva circa il mutamento della impu-
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-SEZIONE PRIMA PENALE
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tazione e la carenza di correlazione tra la sentenza e la conte- stazione.
-2.1.3 Col terzo motivo i difensori, in relazione al delitto asso- ciativo (capo A), denunziano, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, opponendo: non è stata accertata l'identità dell'imputato in relazione alla conversazio- ni a lui attribuite;
l'affermazione della responsabilità penale è frutto del travisamento delle emergenze processuali;
le risul- tanze delle intercettazioni considerate dalla Corte di merito sono generiche, scarsamente individualizzanti e non idonee a suffragare l'accertamento operato in violazione della “regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio".
2.1.4 Col quarto motivo i difensori, in relazione al delitto di riciclaggio (capo A/I), denunziano, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancanza, contradditto- rietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenuta mera- mente apparente, opponendo: i giudici di merito non hanno vagliato le risultanze probatorie e hanno omesso di analizzare la posizione del ricorrente.
-2.1.5 Col quinto motivo i difensori reiterano analoga censura, di vizio della motivazione, in relazione ai delitti di lesione per- sonale in danno di soggetto non identificato (capo A/D) e ai connessi reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capo A/A), e deducono: in sede cautelare la Corte su- prema di cassazione ha annullato la ordinanza del giudice del riesame, sul punto degli indizi di colpevolezza;
"nulla di più [..] è stato aggiunto" dai giudici di merito;
la Corte di appello ha travisato le risultanze delle intercettazioni per quanto riguarda l'arma; il colpo inferto alla vittima con un corpo contundente, non implica l'uso dell'arma; non è chiaro il riferimento alla a- sportazione della canna;
e, quanto alle lesioni, le espressioni ri- portate non consentono di inferire la compartecipazione del ri- corrente nella aggressione.
2.1.6 Col sesto motivo i difensori, in relazione al delitto di furto tentato (capo A/H), denunziano, ancora, a' sensi
ریل 19 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza dell'8 giugno 2011 Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * man-dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazio- ne, opponendo: la Corte di merito ha illogicamente desunto
"da elementi esteriori [..] la presenza di una volontà colpevole”; e ha travisato il contenuto della telefonata;
la affermata com- partecipazione, in difetto di condotte materiali, non è “suppor- tata da nessuna argomentazione concreta".
2.1.7 Col settimo motivo i difensori denunziano ai sensi dell' articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen. inosser- vanza della legge processuale, in relazione agli articoli 125 e
546 cod. proc. pen., nonché, cod. proc. pen. mancanza, con- traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, grafi- camente inesistente, in ordine alla ritenuta continuazione.
2.1.8 Con l'ottavo motivo i difensori denunziano, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancan- za di motivazione in ordine alla richiesta, formulata col gra- vame, di riconoscimento della attenuante della minima impor- tanza nella compartecipazione delittuosa. www2.1.9 Col nono motivo i difensori denunziano, ancora, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen. i- nosservanza della legge penale, in relazione all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nonché mancanza e manifesta illogicità del- la motivazione circa la aggravante in parola, ritenuta in rela- zione ai delitti di estorsione in danno della SS (capo F) e di
EM (capo L), asserendo: la Corte di merito non ha dato conto della reiezione delle doglianze difensive [non meglio illu- strate]; non si è realizzata alcuna condizione di assoggettamen- to "idonea a configurare la aggravante"; la presunta vittima è stata "sempre cosciente della trattativa economica".
2.1.10 Col decimo motivo i difensori denunziano, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancan- za, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
2.1.11 Conlundicesimo motivo i difensori denunziano, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) C.P.P., inosservanza di norme processuali, in relazione all'articolo 597 cod. proc. pen., deducendo che, in violazione del principio devolutivo, la Corte territoriale ha ritenuto l'aggravante dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio
1991, n. 203, in relazione ai delitti di lesione personale in danno di soggetto non identificato (capo A/D) e ai connessi reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capo
A/A).
2.1.12 Col ricorso dell'11 ottobre 2010, l'avvocato Cola, ri- prendendo le censure già formulate in ordine al capo F, relati- vo alla estorsione in danno di ER SS, dichiara promi- scuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) C.P.P., inosservanza o erronea applicazione del- la legge penale, in relazione all'articolo 629 Codice Penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del- la motivazione, e dopo aver riportato ampio brano della sen- tenza impugnata, deduce: l'accertamento della responsabilità si fonda sulla "apodittica e congetturale interpretazione" delle conversazioni telefoniche intercettate;
la Corte territoriale ha omesso di considerare che, secondo quanto risulta dalle stesse telefonate, NO aveva concesso il prestito di quaranta mi- lioni di lire alla SS, per l'amicizia tra costei e sua moglie;
NO aveva avviato "pacifiche e legittime trattative" colla de- bitrice per recuperareil credito senza "nessuna maggiorazione"; fu la SS, secondo quanto risulta dalla telefonata del 19 a- gosto 2002, tra NO e NT, a decidere autonoma- mente e spontaneamente la cessione della propria azienda;
la Corte di appello ha, inoltre, errato nel supporre la presenza di
AN alla concomitante conversazione colla SS, in quanto NT rispose negativamente alla relativa do- manda di NO;
da altra telefonata emerge ancora l'intento degli interlocutori di corrispondere alla SS la quota del ri- cavato della vendita del compendio aziendale eccedente l'importo del debito;
i giudici di merito hanno sostituito “il contenuto delle dichiarazioni della SS con deduzioni arbitra-
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rie, immotivate e destituite di ogni fondamento"; difettano, poi, sia il danno che il profitto ingiusto;
il riferimento della Corte di appello al valore dei beni è capzioso e frutto di "lampante di- storsione"; per la cessione della cucina l'acquirente non era, in- fatti, "intenzionato a sborsare oltre trenta milioni"; sicché, anche supponendo l'alienazione della cucina al ridetto prezzo, resi- duerebbe la differenza di dieci milioni rispetto al debito da e- stinguere;
laddove la debitrice aveva aderito “ben volentieri” al- la transazione, contraddittoriamente la Corte territoriale ha ri- tenuto la ricorrenza di minaccia con connotazione mafiosa;
e in ulteriore contraddizione è incorsa la Corte di merito, prima ne- gando che dalle intercettazioni emergessero espressioni "dal contenuto apertamente minatorio”, e, poi, asserendo il contrario;
solo mere supposizioni e presunzioni sorreggono l'imputazione; la presenza di AN "fu circoscritta a una sola giornata”; il giudicabile sapeva soltanto "che era in corso una lecita trattativa economica tra il NT, il NO e la SS” e comunicò a
NT che la SS voleva “lasciare l'ostello”.
2.2 - L'avvocato Martino, nell'interesse dei propri assistiti, svi- luppa ventiquattro motivi con i quali dichiara promi- scuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) C.P.P., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve te- nere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 393 Codice Penale (primo e terzo motivo), in rela- zione all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (secondo, quarto, sesto, ottavo, decimo e ventiquattresimo motivo), in relazione agli articoli 624, 648 e 648-bis Codice Penale (tredicesimo mo- tivo), in relazione all'articolo 110 del Codice Penale (quattordi- cesimo motivo); in relazione all'articolo 62, numero 6 del Codi- ce Penale (quindicesimo motivo), in relazione agli articoli 62- bis, 132 e 133 Codice Penale (sedicesimo, ventesimo e venti- duesimo motivo), in relazione all'articolo 416-bis del Codice
Penale (diciassettesimo, diciottesimo e ventiquattresimo moti- vo), in relazione all'articolo 81 del Codice Penale (diciannove- simo, ventesimo e ventiquattresimo motivo), in relazione.
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all'articolo 203 del Codice Penale (ventunesimo motivo), in re- lazione all'articolo 175 del Codice Penale (ventiduesimo moti- vo), in relazione agli articoli 63, comma 4, e 69 Codice Penale
(ventitreesimo motivo); inosservanza di norme proces- suali in relazione agli articoli 192, comma 2, 530, commi 1 e
2, cod. proc. pen. (primo, terzo, quinto, settimo, nono, undice- simo, dodicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo motivo); in relazione all' articolo 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (di- ciassettesimo motivo); in relazione all' articolo 194 cod. proc. pen. (primo, terzo e quinto motivo); in relazione agli articoli
266 e segg., cod. proc. pen. (primo, quinto, settimo, nono, un- dicesimo, dodicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo moti- vo) e in relazione all' articolo 649, (primo e quinto motivo), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
-2.2.1 In ordine al delitto di estorsione in danno di ST
SS, ascritto a NO e a NT (capo F), il difensore, censurando l'omessa considerazione delle deduzioni formulate in proposito con i motivi di gravame, dopo aver riportato al- cuni brani della sentenza impugnata, deduce: l'accertamento della Corte territoriale contrasta in modo stridente con le risul- tanze delle intercettazioni e colle dichiarazioni della SS che scagionano gli imputati;
i giudici non hanno dato contro della ritenuta inattendibilità della persona offesa;
ma hanno valuta- to il compendio indiziario, secondo una “lettura ispirata dalla logica del mero sospetto"; le emergenze processuali, affatto con- traddittorie, escludono la ravvisata ipotesi delittuosa;
il travi- samento della prova è “macroscopico"; il riferimento alla cara- tura criminale di NO non vale a offrire la dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza del delitto;
la
Corte di merito ha immotivatamente disatteso l'eccezione di- fensiva relativa al giudicato cautelare favorevole gli imputati, per effetto della acquiescenza del Pubblico Ministero sul riget- to del giudice per le indagini preliminari della richiesta di mi- sura cautelare;
affatto illogicamente e contraddittoriamente è stata disattesa la richiesta di derubricazione della imputazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
a tal fine,
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che il reo agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto.
-2.2.2 Col secondo motivo il difensore si duole della denegata esclusione della aggravante di cui all'articolo 7 del decreto leg- ge 13 maggio 1991 n. 152, cit., ritenuta in relazione al delitto in parola, argomentando: il primo giudice aveva ritenuto la ricor- renza della aggravante sotto entrambe le ipotesi, previste dalla legge;
la Corte territoriale non ha fatto cenno alcuno alla ipo- tesi teleologica della agevolazione;
sicché deve ritenersi che la medesima sia stata "implicitamente esclusa"; quanto alla resi- dua ipotesi i giudici di merito hanno pretesto di desumere "con indebito automatismo" il metodo mafioso, dalla caratura crimi- nale di NO, così contravvenendo ai principi di diritto fissa- ti dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della necessità
“di una oggettiva e specifica individuazione modale", senza che possa attribuirsi “dirimente valore ai dati puramente soggettivi" correlati alla percezione della persona offesa.
-2.2.3 In ordine ai delitti di estorsione in danno del falegname
GE EM, ascritti a NT (capi L e M), il difenso- re deduce: la Corte territoriale non ha valutato la credibilità e la attendibilità intrinseca del testimone, in relazione
"all'interesse che qualifica la posizione del soggetto" e ha trascu- rato di considerare la richiesta difensiva di derubricazione delle imputazioni, nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ra- gioni;
a tal fine, secondo la giurisprudenza di legittimità, è suf- ficiente che il reo agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto.
2.2.4 Col quarto motivo il difensore si duole della denegata esclusione della aggravante di cui all'articolo 7 del decreto leg- ge 13 maggio 1991 n. 152, cit., ritenuta in relazione al delitto in parola, reiterando le deduzioni già formulate col secondo moti-
vo.
2.2.5 In ordine ai delitti di lesione personale grave in danno dell' imprenditore CL EL (capo A/C) e ai connessi reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capo S), ascritti a NT, il difensore deduce: la Corte
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. Udienza dell'8 giugno 2011
territoriale, a dispetto della favorevole decisione del giudice del riesame, ha trascurato di considerare la obiezione difensiva, circa la mancanza della sopravvenienza di nuovi elementi di prova, dopo la pronuncia in sede di incidente cautelare;
non ha spiegato le ragioni per le quali le intercettazioni costituiscono indizi, gravi precisi e concordanti, né le ragioni per le quali, in relazione alla dichiarazioni della persona offesa, può “ritenersi superata positivamente la verifica di credibilità e attendibilità”; ha, infine, illogicamente valutato in senso negativo l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rendere dichiara- zioni, trascurando di considerare il principio dell'onere proba- torio, laddove "il sistema vigente eleva a rango costituzionale il diritto di mentire".
2.2.6 Col quarto motivo il difensore si duole della denegata esclusione della aggravante di cui all'articolo 7 del decreto leg- ge 13 maggio 1991 n. 152, cit., ritenuta in relazione ai delitti in parola, reiterando le deduzioni già formulate con i precedenti motivi.
-2.2.7 In ordine ai delitti di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo, ascritti a UL SQ (capo V), il difensore censura l'accertamento operato dai giudici di meri- to sulla base della interpretazione di una “mera espressione" e la omessa considerazione delle deduzioni difensive sul punto che era dubbia la esistenza dell'arma e che, comunque, non era dimostrato che si trattasse di una pistola vera, piuttosto che di una pistola giocattolo.
-2.2.8 Con l'ottavo motivo il difensore denunzia la omessa motivazione in ordine al mezzo di gravame relativo alla esclu- sione della aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n.
203, in relazione ai delitti in parola, deducendo che la Corte di appello è incorsa in equivoco, supponendo erroneamente che il primo giudice avesse escluso la aggravante de qua.
La aggravante doveva essere esclusa “in considerazione della regola di diritto enunciata della S.C. a S.S.U.U. RG
25303/00".
25 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza dell'8 giugno 2011 Ricorso n. 46.602/2010 R.G.
*
Il difensore correda il motivo con la produzione di copia di stralci della motivazione e del dispositivo della sentenza di primo grado.
-2.2.9 In ordine ai delitti di lesione personale in danno di sog- getto non identificato (capo A/D) e ai connessi reati di deten- zione e porto illegali di arma comune da sparo (capo A/A), a- scritti a NO, NT e UL, il difensore deduce, censurando l'omessa considerazione dei motivi di gravame al riguardo: la "unica intercettazione ambientale" non offre indizi gravi, precisi e concordanti;
non è accertato se effettivamente l'oggetto, cui fanno riferimento gli interlocutori, fosse una pi- stola, se funzionasse, ovvero se si trattasse di una arma giocat- tolo;
né sono stati acclarati i motivi delle lesioni, né le generali- tà della vittima;
-2.2.10 Col decimo motivo il difensore si duole della denegata esclusione della aggravante di cui all'articolo 7 del decreto leg- ge 13 maggio 1991 n. 152, cit., ritenuta in relazione ai delitti in parola, reiterando le deduzioni già formulate con i precedenti motivi sub 2.2.2, sub 2.2.4 e sub 2.2.6.
-2.2.11 Con l'undicesimo motivo, in ordine al furto della auto- vettura di IO IO, ascritto a NT e a A- LO SQ (capo A/E), il difensore deduce, censurando l'omessa considerazione dei motivi di appello in proposito: le intercettazioni delle telefonate tra gli imputati non rappresen- tano, alla luce della giurisprudenza di legittimità, indizi gravi, precisi concordanti;
dal fatto che effettivamente e l'autovettura fu sottratta non può evincersi la dimostrazione della responsabilità dei ricorrenti.
2.2.12 Con il dodicesimo motivo, in ordine al riciclaggio di due veicoli, ascritto a NT, UL SQ e U- lo GI (capo A/I), il difensore, censurando l'omessa consi- derazione delle deduzioni difensive in proposito, deduce: dalla intercettazioni non emergono indizi gravi, precisi e concordan- ti;
le risultanze sono generiche;
non è indicato né il modello, né il numero di targa dei veicoli;
i riferimenti per UL (Giu- seppe) sono indiretti;
costui si "sarebbe limitato a custodire l'auto
مل 26 -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 46.602/2010 R.G. Udienza dell'8 giugno 2011*
per fare un favore al fratello", senza concorrere nel reato, già consumato.
2.2.13 Col tredicesimo motivo, il difensore in relazione al me- desimo delitto, si duole della mancata derubricazione della im- putazione, ai sensi dell'articolo 624 Codice Penale ovvero dell'articolo 648 Codice Penale, reitera le censure formulate col gravame e, stigmatizzando la omessa considerazione delle me- desime da parte della Corte territoriale, deduce: non sono state identificate né l'autovettura, né la targa, né sono 'emersi ele- 66
menti dimostrativi dell'occultamento della identità della res"; sic- ché non sussiste il delitto ritenuto.
2.2.14 Con il quattordicesimo motivo, in ordine al delitto di estorsione in danno di IO TO, ascritto a MA (capo
A/F), il difensore, analogamente, censurando la omessa consi- derazione dei motivi di gravame sul punto, deduce: MA ha agito quale intermediario delle persona offesa, nel suo esclusivo interesse;
il "guadagno" fu restituito;
il giudicabile, se davvero avesse concorso nell'estorsione, non avrebbe avuto interesse a presenziare alla riconsegna del veicolo;
la Corte non ha dato conto della ritenuta inattendibilità del TO sul punto che la mediazione di MA "fosse orientata nell'esclusivo interesse" della vittima.
2.2.15 - Col quindicesimo motivo il difensore si duole del dinie- go della attenuante del risarcimento del danno, invocata da
MA, e denunzia il travisamento del fatto e, in proposito, oppone e documenta mediante produzione di copia del pro-
-
cesso verbale 24 maggio 2008 della offerta reale della somma di euro 2.500,00 - che tale importo (e non la minor somma di lire
300.000, come affermato dalla Corte territoriale) fu corrisposta allapersona offesa.
2.2.16 Col sedicesimo motivo il difensore censura l'ulteriore diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, riportando la motivazione della Corte territoria- le in parte de qua, obiettando che MA non è gravato da carichi pendenti e che non gli è stata contestata la recidiva;
e,
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. Udienza dell'8 giugno 2011
ancora, reiterando le deduzioni del precedente motivo circa il risarcimento del danno.
-2.2.17 Con il diciassettesimo motivo, in ordine al delitto asso- ciativo ascritto a NO, NT e UL SQ (ca- po A), il difensore, censurando l'omessa considerazione dei ri- lievi formulati in proposito col gravame, deduce: la Corte terri- toriale non ha dato conto dei criteri di valutazione delle dichia- razioni del collaborante DA De NE;
le propalazioni di costui sono risalenti nel tempo e non attengono alle condotte oggetto del giudizio;
dalla pregressa condotta associativa di
NO nell'ambito del "clan dei casalesi" (oggetto di accerta- mento giudiziario) non possono evincersi la sussistenza della nuova consorteria, la direzione della stessa da parte di NO, la partecipazione di NT e di UL;
il primo giudice ha confuso il tema dell' accertamento di una autonoma asso- ciazione di tipo mafioso, con quello della verifica della perma- nenza dei rapporti di NO colla consorteria di provenienza;
le intercettazioni "poche ed equivoche" non dimostrano la esi- stenza del sodalizio camorristico;
né la succitata dimostrazione, né tampoco quella delle condotte di promozione, direzione e partecipazione, rispettivamente ascritte ai ricorrenti, sono of- ferte della considerazione dei reati addebitati ai giudicabili;
a prescindere dagli "innumerevoli dubbi" al riguardo, per alcuni dei reati i giudici di merito hanno escluso l'aggravante dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, conver- tito nella legge 12 luglio 1991 n. 203; e nessuno dei reati è ri- conducibile al programma delittuoso del supposto "sodalizio", tutti ricollegandosi a motivazioni di carattere individuale;
del- la associazione di tipo mafioso difettano la obiettività della concretezza delle condotte associative e gli elementi strutturali, secondo il modello tracciato dalla giurisprudenza di legittimità
a Sezioni Unite.
2.2.18 Col diciottesimo motivo il difensore lamenta la dene- gata derubricazione della condotta ascritta a NO, in ter- mini di mera compartecipazione, deducendo che la Corte terri- toriale non ha considerato il rilievo difensivo circa la inverosi-
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
miglianza della costituzione di una nuova associazione e del ruolo apicale col mantenimento dei rapporti con il “clan dei ca- salesi".
-2.2.19 Con il diciannovesimo motivo il difensore censura il diniego del riconoscimento della continuazione con il pregresso delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale NO ha riportato condanna, opponendo che il dato cronologico non è di ostacolo alla applicazione della continuazione e che la attuale imputazione associativa fa riferimento al medesimo "clan dei casalesi".
W2.2.20 Con il ventesimo motivo il difensore, nell'interesse di tutti i suoi assistiti, stigmatizza la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionato- rio, anche in ordine all'aumento a titolo di continuazione, do- lendosi della "valutazione complessiva" e indiscriminata della
Corte territoriale, priva della considerazione della "posizione specifica di ciascuno degli odierni imputati".
-2.2.21 Il ventunesimo motivo investe, in relazione alla misu- ra di sicurezza della casa di lavoro, la prognosi della ritenuta pericolosità di NO, NT e UL SQ, for- mulata con “valutazione complessiva" e indiscriminata, priva della considerazione della "posizione specifica di ciascuno degli odierni imputati".
-2.2.22 Col ventiduesimo motivo il difensore censura, riguardo a UL GI, la mancata concessione delle attenuanti generiche [già ottenute in prime cure e confermate dalla Corte di appello], il mancato contenimento della pena nel minino e- dittale e la omessa concessione del non menzione della condan- na nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, deducendo di aver chiesto col gravame, in considerazione delle condizioni perso- nali familiari e sociali del giudicabile, nonché della attività la- vorativa da costui esercitata il contenimento della sanzione e il beneficio de quo.
مل
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
2.2.23 Col ventitreesimo motivo il difensore, nell'interesse di
NO, NT e UL SQ, deduce che la Corte territoriale non ha dato conto dell'esercizio del potere discre- zionale di aumentare ulteriormente, per la concorrente aggra- vante, la sanzione siccome computata in ragione della ritenuta aggravante a effetto speciale.
2.2.24 – Col ventiquattresimo motivo il difensore denunzia l' illegittimo aumento operato sulla base peril delitto asso- pena ciativo, inflitta a UL SQ, in relazione alla aggra- vante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.
152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non contesta- ta e neppure giuridicamente configurabile in relazione al
-
reato dequo.
MM sviluppa due motivi, ulteriormente articolati 2.3 nei "motivi aggiunti", dichiarando promiscuamente di denun- ciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) C.P.P., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in rela- zione all'articolo 648-bis Codice Penale (primo motivo) e in re- lazione agli articoli 629 e 628 Codice Penale (secondo motivo), nonché mancanza della motivazione con entrambi i mezzi.
-2.3.1 Con il primo motivo il difensore censura la definizione giuridica della condotta di riciclaggio (capo A/I), postulandone la derubricazione ai sensi dell'articolo 648, comma 2, Codice
Penale e, in proposito deduce: non è indicato il “in cosa si sa- rebbe concretizzato il contributo causale del ricorrente relativamen- te alla condotta di riciclaggio"; MM perseguiva "uno scopo generico finalizzato eventualmente alla realizzazione di un profit- to"; manca lo "lo scopo ulteriore di far perdere le tracce del bene"; difettano gli elementi oggettivo e soggettivo del più grave de- litto di riciclaggio;
la attività di intermediazione, apprezzata dalla Corte territoriale, si attaglia alla ipotesi dell'articolo 648
Codice Penale;
ricorre la attenuante del fatto di particolare te- nuità, per le modalità esecutive, il valore "di circa euro
4.000,00" del veicolo ricettato, della carenza di pericolo e di capacità criminale del colpevole.
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Udienza dell'8 giugno 2011 Ricorso n. 46.602/2010 R.G. *
2.3.2 Con il secondo motivo il difensore, in relazione al delitto di estorsione (capo A/F), oppone: MM intervenne "nella fase del ritrovamento del mezzo" e non ricevette il danaro versato per la re- stituzione del veicolo, sicché non avrebbe partecipato alla "condotta estorsiva vera e propria"; gradatamente il contributo "poco rilevan- te" comportava il riconoscimento della attenuante della minima im- portanza, ai sensi dell'articolo 114 Codice Penale.
2.4 PA dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) C.P.P., inosservanza o er- ronea applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 629 Codice Penale, nonché mancanza della motivazione in ordine al con- corso nella estorsione, opponendo: la propria condotta, consistita nel consegnare l'autovettura su incarico del cognato MM a un a- mico di costui, è stata “assolutamente marginale” e si è esaurita in "una fase autonoma e pregressa" rispetto al delitto;
esso ricorrente non ha percepito alcun ingiusto profitto.
-3. · I ricorsi di NO, NT, AN, UL SQ, UL GI e MA sono nei limiti e nei termini che se- guono fondati e meritano parziale accoglimento.
3.1 La Corte rileva in limine ed ex officio la inosservanza della legge penale in cui è incorsa la Corte territoriale, colla irrogazione a carico dell'imputato UL SQ, a titolo di continuazione, del- la congiunta pena principale della multa, laddove il ritenuto reato ba- se di associazione di tipo mafioso è esclusivamente sanzionato colla pena detentiva.
Questa Corte, in proposito, ha infatti stabilito il principio di diritto secondo il quale “in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satelliti - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - è esclusivamente quel- la prevista per la violazione più grave” (Sez. Un., 26 no- vembre 1997, n. 15/1998, Varnelli, massima n. 209486), dappoiché "nell'aumento sulla pena base restano assorbite le pene previste per i reati satellite, in quanto la continuazione determina la perdita del- l'autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi" (Sez. III, 30 set- tembre 2004, n. 44414, Novaresio, massima n. 230490).
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla pena della multa irrogata a UL SQ e la eliminazione, ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., della succitata sanzione pecuniaria.
-3.2 Fondatamente il succitato ricorrente si duole, col ventiquattre- simo motivo, della aggravante a effetto speciale, di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 lu-
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glio 1991, n. 203, ritenuta dalla Corte di appello in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso (capo A).
La sentenza impugnata è, in parte de qua, viziata dalla inosser- vanza sia della legge processuale che di quella penale sostanziale.
In rito la aggravante in parola non è stata contestata al giudicabile.
E, peraltro sul piano del diritto sostanziale, neppure è astrattamente configurabile in relazione al delitto associativo previsto e punito dall'articolo 416-bis Codice Penale, in quanto la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice assorbe la previsione della aggravante.
Tanto comporta l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impu- gnata nei confronti del ricorrente, limitatamente alla aggravante de qua, colla eliminazione della medesima, che questa Corte dispone ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen.
3.3 - In rito, la condotta di “ragion fattasi" contestata ad AN e a NT, in concorso con i De SA, creditori della persona of- fesa, GE EM (capo L), non è suscettibile di essere qualifica- ta, ai sensi dell'articolo 521, comma 1, cod. proc. pen. come estorsio- ne.
Difetta, invero, l'elemento essenziale della ingiustizia del profitto, in radice necessariamente escluso dal delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Epperò si tratta di fatto diverso. E tanto riceve conferma dall'unico (e non recente) arresto di legittimità censito in punto di derubricazione del delitto di estorsione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. VI, 21 marzo 1995, n. 5801, Morongiu, massima n. 201681: non incorre nella violazione del principio della correla- "
...
zione tra accusa e sentenza il giudice che ritenga l'imputato colpevo- le di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente qualificando la originaria imputazione di estorsione nella sussisten- za della querela della persona offesa;
in tal caso infatti, nella conte- stazione relativa al reato più grave è compreso il fatto meno grave, integrante il reato di minor consistenza per il quale è intervenuta condanna"). Invero il criterio adottato della continenza delle imputazioni si connota per la evidente proprietà asimmetrica (se A, maggiore di B, contiene B, allora B, minore di A, non può conte- nere A); sicché, a contrariis, resta escluso che la contestazione relati- va al reato meno grave involga quella del reato più grave e possa, così, consentire, assicurando la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, la diversa e più severa definizione giuridica.
- -
Conclusivamente il giudice della udienza preliminare e la Corte di appello sono effettivamente incorsi, come denunzia col secondo mo- tivo il ricorrente AN, nella inosservanza della legge processuale
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Udienza dell'8 giugno 2011 Ricorso n. 46.602/2010 R.G. *
(articolo 521, comma 2, cod. proc. pen., sanzionata a pena di nullità a' termini dell'articolo 522, comma 1, cod. proc. pen.), per la mancan- za di correlazione tra l'imputazione contestata e la condotta accertata colla sentenza.
In virtù dell'effetto estensivo della impugnazione - trattandosi di mo- tivo "non elusivamente personale" il rilievo della nullità della senten- za in parte de qua opera anche a favore del compartecipe OR vante.
Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e della senten- za del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli, 26 febbraio 2009, nei confronti di AN e NT, relativamente al reato di cui al capo L), e il rinvio per nuovo giudizio al riguardo al giudice di primo grado.
3.4 L'accertamento della concorsuale responsabilità di AN, NT e NO, in ordine al delitto di estorsione in danno della imprenditrice ER SS (capo F) è inficiato dalla contradditto- rietà e dalla manifesta illogicità che minano il costrutto argomentati- vo della Corte territoriale e ne compromettono la tenuta.
Dopo aver dato atto della testimonianza della persona offesa (la SS ha scagionato i ricorrenti negando di essere stata vittima di alcuna “attività minatoria"), e dopo aver escluso “che risulti docu- mentato l'utilizzo [da parte dei giudicabili] di espressioni dal conte- nuto apertamente minatorio", i giudici di merito hanno tut- tavia argomentato che la concorsuale “continuativa, ostile e in- quietante" e "asfissiante" presenza", degli imputati presso l'albergo della SS, a guisa di un vero e proprio "assedio", aveva compor- tato la coartazione della "libertà di autodeterminazione" della im- prenditrice, attraverso la intimidazione di costei, mediante attività
“che in ogni caso non poté avere contenuto e portata inferiore a quella documentata dalle intercettazioni", delle conversazioni tele- foniche di NO con i compartecipi.
Se non che la stessa Corte territoriale, riconosce nel contempo, che dalle succitate intercettazioni “non emerge” alcuna “attività minato- ria".
Il dato assolutamente negativo delle evidenze offerte dalle intercetta- zioni rende affatto contraddittorio il riferimento comparativo circa il grado di intensità della supposta intimidazione per facta concluden- tia, reputato "non inferiore” e quello desumibile dalle intercettazioni e, pertanto, non inferiore a zero.
Ma al di là della contraddittoria incongruenza in cui è incorsa la Cor- te territoriale ragguagliando la illazione della minaccia non verbale, attribuita alle condotta degli imputati, alle risultanze di una prova dalla valenza assolutamente negativa per la tesi di accusa, soccorre
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
l'ulteriore rilievo della manifesta illogicità dell'impianto motivaziona- le per il malgoverno dei canoni della prova indiziaria.
È ben vero che la perpetrazione della intimidazione non necessaria- mente richiede il ricorso ad esplicite espressioni verbali rappresenta- tive di un male ingiusto, potendo essere frutto di allusioni, reticenze, sottintesi o anche di condotte non verbali, univocamente evocatrici di minaccia;
ma il requisito della precisione, il quale denota il c.d. sillo- gismo indiziario, esige che siffatte condotte non verbali siano rigoro- samente determinate, illustrate e provate e, inoltre, che sia convali- data la massima di esperienza la quale accrediti l'inferenza della va- lenza minatoria evocata.
Orbene, nella specie, il riferimento della Corte territoriale alla pre- senza abituale dei giudicabili presso l'albergo della SS e la consi- derazione della caratura criminale di NO non appaiono logica- mente correlabili alla abduzione indiziaria della condotta estorsiva, laddove le richieste, anche insistenti, di restituzione della somma mutata da NO alla imprenditrice inadempiente appaiono oltre che comprensibili affatto lecite e laddove il rapporto negoziale col NO, liberamente contratto dalla donna, era pregresso rispetto al fatto oggetto di imputazione.
Né, invero, la ulteriore supposizione di atteggiamenti “ostili” o “in- quietanti" (peraltro affatto genericamente evocati dalla Corte territo- riale, senza alcuna specifica indicazione), connessi alla presenza dei giudicabili, può suffragare l'inferenza della minaccia: gli è che osta il divieto della praesumptio de praesumpto (ovverossia del divieto della presunzione di secondo grado o della doppia presunzio- ne), implicato dal canone indefettibile della certezza dell'indizio, che è espressione del requisito della precisione, normativamente codificato dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. (Cass., Sez. II, 9 febbraio 1995. n. 5838, Avanzini, massima n. 201517: “il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risa- lire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre que- st'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna"; cui adde: Sez. I, 27 aprile 2007, n. 28167, Petrisor;
Sez. II, 20 novembre 2008, n. 3672, Bram- billa;
Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 44048, Cassarino;
Sez. II, 18 giugno 2010, n. 25086, Zimmermann;
Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 5095, Bul- la, non massimate).
Il rilievo del vizio di motivazione che inficia l'accertamento della sus- sistenza del delitto di estorsione, assorbe le specifiche censure del ri- corrente AN in ordine alla propria partecipazione alla concor- suale azione delittuosa.
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
3.5 - La Corte territoriale ha trascurato di prendere in considerazio- ne il motivo di gravame proposto da UL SQ per la esclu- sione della aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ritenuta in relazione ai delitti di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo (capo V), sul presupposto affatto errato della esclusione della succitata aggravante da parte del giudice di prime cure.
Affatto fondata è, pertanto, la censura, in punto di vizio della motiva- zione, formulata dal ricorrente con l'ottavo motivo di ricorso e suffra- gata da pertinente produzione di copia per estratto della sentenza impugnata.
3.6 In ordine alle richieste avanzate con l'atto di appello da A- LO GI per la riduzione della pena e per la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casel- lario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di dirit- to elettorale, la Corte territoriale, pur avendo dato atto, nella parte in- troduttiva della sentenza della proposizione delle istanze in parola (v. p. 4, punto 13), ha, poi, omesso di prenderle in esame e di motivare la implicita reiezione (v. pp. 25-26 e 35 - 37 della sentenza impugna- ta).
Merita, pertanto, accoglimento la doglianza formulata dal ricorrente con il ventiduesimo motivo di impugnazione, risultando palese il vi- zio di motivazione denunziato che inficia la sentenza impugnata in proposito.
-3.7 Analogamente la Corte territoriale ha riportato, nella parte in- troduttiva della sentenza (v. p. 5, punto 9), la gradata richiesta dell'appellante AN pel riconoscimento della attenuante della minima importanza nella compartecipazione delittuosa, a' sensi dell'articolo 114 Codice Penale (v. p. 17 e 18 dell'atto di gravame re- datto dal difensore di fiducia, avvocato Fabrizio Iorio); ma nel pro- sieguo ha trascurato di esaminare il pertinente motivo di gravame e di dar contro dell'implicito rigetto del medesimo (v. pp. 35 - 37 della sentenza impugnata).
Si rivela, pertanto, affatto fondata la censura formulata dal ricorrente con l'ottavo motivo di impugnazione, circa il vizio di motivazione, sul punto, della sentenza della Corte territoriale.
3.8 - Effettivamente la conferma della sentenza di primo grado in ordine al diniego del riconoscimento della attenuante del risarcimen- to del danno, invocata da MA IO, risulta inficiata dalla falla- ce percezione della evidenza processuale in cui è incorsa la Corte ter- ritoriale in merito all'importo della somma oggetto della offerta reale del giudicabile, erroneamente ritenuta pari a lire 300.000 (e valutata insufficiente per il ristoro del danno), laddove il ricorrente ha dedot-
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Ricorso n. 46.602/2010 R.G. * Udienza dell'8 giugno 2011
to, col quindicesimo motivo di impugnazione, e debitamente docu- mentato, mediante la produzione del pertinente processo verbale, di aver corrisposto alla persona offesa, col ministero dell'ufficiale giudi- ziario, la maggior somma di € 2.500,00.
Ricorre, pertanto, sul punto, il vizio della motivazione extra testuale della sentenza impugnata, risultante dall'atto di offerta reale, specifi- camente indicato dalla parte e versato in copia in allegato al ricorso.
3.9 L'accoglimento dei ricorsi in ordine ai delitti di estorsione in danno della SS (capo F) e del EM (capo L) e in ordine alla aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ritenuta a carico di UL SQ in relazione al delitto associativo (capo A), com- porta l'assorbimento delle censure formulate da AN, col nono motivo di impugnazione, da NO e NT, col secondo e col quarto motivo, circa la sussistenza della aggravante in parola in relazione alle succitate estorsioni, nonché delle censure formulate da
NO, NT e UL SQ, col ventitreesimo motivo, in ordine al concorso delle aggravanti a affetto speciale.
-3.10 Alle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono da 3.4 a 3.8 conseguono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NO, NT e AN, relativamente al reato di cui al capo F); nei confronti di UL SQ, relativamente alla aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/1991, ritenuta per il capo V); nei confronti di UL GI, relativamente alla pena e al beneficio della non menzione;
nei confronti di AN, relati- vamente alla attenuante di cui all'articolo 114, comma 1, Codice Pena- le;
e nei confronti di MA, relativamente alla attenuante di cui all'articolo 62, numero 6, Codice Penale;
e il rinvia per nuovo giudizio su questi capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli la quale si uniformerà ai principi di diritto indicati.
4.- I ricorsi di MM e PA e, pel resto, quelli di NO, NT, AN, UL SQ, UL GI e Mai- sto sono infondati.
4.1 - Affatto priva di pregio e del tutto incongruente è la doglianza del ricorrente UL GI per la asserita mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invero già lucrate in prime cu- re e confermate dalla Corte territoriale (v. p. 2 e 37 della sentenza impugnata).
4.2 La censura, mossa da AN col settimo motivo di ricorso, per la ritenuta continuazione interna, è inammissibile.
La evidente carenza di interesse del giudicabile a dolersi del tratta- mento sanzionatorio più favorevole (conseguito al riconoscimento della continuazione) rispetto a quello risultante dal cumulo materiale
ли 36 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
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delle pene comporta ai sensi dell'articolo 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. l'effetto della inammissibilità del mezzo di impugna- zione.
4.3 È destituita di fondamento la denunzia di inosservanza della legge processuale formulata dal ricorrente AN, con l' undicesi- mo motivo di impugnazione, sotto il profilo espresso della violazione del principio devolutivo (e implicito della contravvenzione al divieto della reformatio in peius), per aver la Corte territoriale ritenuto l' ag- gravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, in relazione ai delitti di lesione personale in danno di soggetto non identificato (capo A/D) e ai connessi reati di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo (capo A/A), mentre il giudice di primo grado non avrebbe af- fermato la ricorrenza della succitata aggravante per i delitti in parola.
Il temerario assunto difensivo è documentalmente confutato dal dato testuale dalla sentenza appellata.
E, peraltro, lo stesso giudicabile con l'atto di appello aveva espressa- mente chiesto la "esclusione dell'aggravante dell'art. 7 della L. 203/91", ritenuta dal giudice della udienza preliminare in relazione ai delitti in questione (v. p. 12 e 13 dell'appello redatto dal difensore, re- cante la data dell'11 luglio 2009, depositato quello stesso giorno).
4.4 Non merita di essere presa in considerazione la gradata do- glianza del ricorrente MM circa il mancato riconoscimento della attenuante della minima importanza nella compartecipazione delittuosa, a' sensi dell'articolo 114 Codice Penale.
Al di là della considerazione della estrema genericità della richiesta (meramente assertiva della ricorrenza della aggravante a dispetto dell'accertamento delle personali condotte di primario rilievo nelle concorsuali azioni delittuose) il punto della attenuante de qua non ha formato oggetto del giudizio di appello, non avendo il giudicabile formulato alcuna censura in proposito con l'atto di gravame, redatto il 26 giugno 2009 col ministero del difensore di fiducia avvocato Ivo
De Angelis e depositato il 3 luglio 2009.
Epperò, escluso palesemente il vizio di motivazione, soccorre il rilievo del concorrente motivo di inammissibilità previsto dall'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di (supposta) violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.
4.5 - Per il resto non ricorre vizio alcuno di violazione di legge:
- né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rap- presentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma,
رسد 37 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 46.602/2010 R.G.
* Udienza dell'8 giugno 2011
ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
-- né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di ap- pello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei prin- cipi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ri- corrente alcuna apprezzabile, alternativa interpretazione a quella cor- rettamente seguita nel provvedimento impugnato.
4.6 - Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.
-Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sor- ta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legitti- mità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- né il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (te- stuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento speci- ficamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e as- solutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- né il vizio della illogicità manifesta che consegue alla viola- zione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 C.P.P., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Epperò i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consi- stendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a' termini dell'articolo 606, com- ma 3, cod. proc. pen.
-4.7 Conseguono il rigetto dei ricorsi di MM e PA e, nel resto, di quelli di NO, NT, AN, UL Pa- squale, UL GI e MA, nonché la condanna di Em- SS e PA al pagamento delle spese processuali.
ли, 38 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
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Ricorso n. 46.602/2010 RG. Udienza dell'8 giugno 2011
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di U- lo SQ, relativamente al reato di cui al capo A), limitatamente al- la aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/1991 e alla pena del- la multa, che elimina.
Annulla la sentenza impugnata e la sentenza 26 febbraio 2009 del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nei con- fronti di NT e AN, relativamente al reato di cui al capo
L), e rinvia per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Napoli.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO, NT e AN, relativamente al reato di cui al capo F); nei confronti di UL SQ, relativamente alla aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/1991, ritenuta per il capo V); nei confronti di U- lo GI, relativamente alla pena e al beneficio della non menzio- ne;
nei confronti di AN, relativamente alla attenuante di cui all'articolo 114, comma 1, Codice Penale;
e nei confronti di MA, re- lativamente alla attenuante di cui all'articolo 62, numero 6, Codice
Penale.
Rinvia per nuovo giudizio su questi capi e punti ad altra sezione della
Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto i ricorsi di NO, NT, AN, UL
SQ, UL GI e MA.
Rigetta i ricorsi di MM e PA che condanna al pagamen- to delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 8 giugno 2011.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Massimo Vecchio) (Umberto Giordano) ND Stanfiers Vecchio
BEPOSITATA
IN CANCELLANA
- 7 LUG. 2011
IL CANCELLIERE
NI LL
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