1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128 .
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne da' avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando ((che il ricorso sara' deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611)) . ((Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine e' ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.)) PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128 . ((314)) 5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalita' di procedura l'inammissibilita' del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilita' del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis.
-------------- AGGIORNAMENTO (314)
Il D.L. 29 giugno 2024, n. 89 , ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024".