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24 ottobre 1989
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2 gennaio 2000
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3 agosto 2017
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1 gennaio 2023
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Art. 448. Provvedimenti del giudice 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.
Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
(( 1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all' articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , il giudice, se non e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2. )) 2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile.
2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezza. (247)
3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578 ((, comma 1)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (247)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 , ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale , introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale e' stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
(( 1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all' articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , il giudice, se non e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2. )) 2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile.
2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezza. (247)
3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578 ((, comma 1)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (247)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 , ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale , introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale e' stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Commentari • 263
- 1. Misure di sicurezza e patteggiamento: sì al ricorso per cassazione per vizio di motivazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 27 agosto 2020 · 227.67528
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2021, n. 33549Provvedimento: […] poiché al giudice è preclusa la pronuncia della sentenza di applicazione della pena senza il consenso della pubblica accusa. L'art. 448 cod. proc. pen. consente la reiterazione della richiesta al Giudice del dibattimento, […] pur se tale decisione non appare coerente con la regola di procedura stabilita dall'art. 448 co.1 cod. proc. pen. e pur avendo il ricorrente stigmatizzato con ragione l'alterazione del contraddittorio processuale, tuttavia la fattispecie si pone al di fuori delle ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. […] secondo cui "l'art. 448 c.p.p., […] l'art. 448 co. 1 cod. proc. pen. consente al Giudice del dibattimento di emettere immediatamente la sentenza solo quando le parti abbiano rinnovato il loro accordo, […]Leggi di più...
- art. 444 cod. proc. pen.·
- diritto alla prova·
- violazione di legge processuale·
- patteggiamento·
- dissenso del pubblico ministero·
- contraddittorio processuale·
- annullamento senza rinvio·
- giurisdizione del giudice del dibattimento·
- abnormità del provvedimento·
- art. 448 cod. proc. pen.