Sentenza 17 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della Procura può anche essere implicita quando si faccia riferimento ad un'attività criminosa in corso, quale quella relativa a reati di criminalità organizzata, per loro natura permanenti.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione riduce l’obbligo motivazionale per ricorrere ad impianti di intercettazione esterni alla ProcuraErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2009, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 17/12/2009
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 5650
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 19303/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IA N. IL 15/03/1954;
avverso la sentenza n. 736/2003 CORTE APPELLO di CATANIA, del 18/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 17.01.2003, dichiarava:
AR IA meglio indicato in rubrica, responsabile dei reati di:
- ricettazione di un pistola calibro 357;
- detenzione e porto abusivo di tale arma e al termine del giudizio lo condannava alla pena indicata in sentenza.
Il predetto proponeva impugnazione avverso tale decisione ma la Corte di appello di Catania, con sentenza del 18.03.08, respingeva i motivi e confermava la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione CA IA, deducendo:
1 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Per violazione di legge ex art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p.. Il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere accolto il motivo di appello con il quale si eccepiva il difetto assoluto di motivazione dei decreti esecutivi delle operazioni di intercettazione emessi dal PM;
in particolare, i decreti in questione, pur autorizzando le intercettazioni ambientali a mezzo di impianti diversi da quelli in dotazione alla locale Procura della Repubblica, avrebbero totalmente omesso di motivare in ordine al duplice requisito: -
dell'insufficienza ovvero inidoneità degli impianti installati presso gli Uffici della Procura e - delle eccezionali ragioni di urgenza.
Il ricorrente lamenta che la motivazione adottata era meramente apparente poiché si limitava a riprodurre la semplice formula legislativa, in violazione dei principi espressi dalla consolidata Giurisprudenza di legittimità;
2 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Il ricorrente censura la decisione impugnata, quanto al merito, per avere omesso di motivare adeguatamente: - in ordine alla provenienza illecita dell'arma in questione, giacché l'imputato avrebbe potuto acquistare legittimamente l'arma dal fratello della guardia giurata indicata nella intercettazione;
nonché: - in ordine alla prova del porto dell'arma da parte dell'imputato al di fuori dell'abitazione. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi proposti sono totalmente infondati.
Riguardo all'eccezione di mancata motivazione del decreto di intercettazione la Corte di appello si è espressa con adeguata motivazione che, per essere conforme alla Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, appare incensurabile in questa sede.
La sentenza evidenzia che il decreto del PM in esame ha autorizzato il compimento delle operazioni per mezzo degli impianti installati nella sala intercettazione degli Uffici del R.O.S. - Sezione Anticrimine Carabinieri - di Catania, "stante l'insufficienza/inidoneità di postazioni presso le sale di ascolto di questa Procura e ricorrendo, comunque, motivi di urgenza". La Corte ha considerato che tale motivazione andava interpretata alla luce del tipo di indagine che si stava effettuando e della caratura criminale delle persone sottoposte ad intercettazione ed ha ritenuto che, in tale contesto, la motivazione suddetta soddisfacesse sia il requisito della constatazione della insufficienza ovvero inidoneità degli impianti presso la Procura, che quello delle ragioni di eccezionale urgenza.
Quanto al primo requisito, la motivazione impugnata sottolinea che l'espressione utilizzata dal PM, per quanto sintetica, costituiva attestazione dell'avvenuta verifica dell'insufficienza delle postazioni presso la sala ascolto della Procura, per contemporanea occupazione di tutte le postazioni disponibili.
Si tratta di una motivazione congrua perché conforme ai principi affermati anche da questa sezione, laddove si è affermato che: "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in ordine alla motivazione del decreto che il pubblico ministero deve adottare, per giustificare l'uso di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, sotto il duplice profilo dell'inadeguatezza di quelli interni e delle ragioni di eccezionale urgenza, deve ritenersi congrua quella che, relativamente al primo profilo, metta in evidenza l'indisponibilità di linee, senza che occorra anche indicarne le cause". Cassazione penale sez. 2^ 19 maggio 2006. n. 31160.
Il ricorrente eccepisce al riguardo che la motivazione del decreto sarebbe insufficiente ma il vizio eccepito non sussiste atteso che, alla luce del principio ora riportato, non è necessario che il PM fornisca indicazioni precise in ordine alle cause della indisponibilità delle linee telefoniche in uso presso la Procura, essendo sufficiente che dia atto di avere effettuato tale ricognizione (giurisprudenza consolidata, vedi anche Cass. Pen. Sez. 6^, 06.08.03 n. 35450) come, in effetti, sottolineato nella motivazione impugnata.
Ugualmente infondato è l'altro motivo relativo alla carenza di motivazione del decreto in esame sulle ragioni di eccezionale urgenza, posto che la sentenza impugnata ha posto in evidenza che tali ragioni erano "in re ipsa" per il tipo di investigazioni in corso e per la tipologia di reati perseguiti;
la Corte di appello osserva che le ragioni di eccezionale urgenza si ricavavano dal fatto che il decreto censurato era stato emesso mentre "il reato associativo (era) in corso di svolgimento" sicché sussisteva la necessità investigativa "di intervenire con la maggiore sollecitudine possibile per impedire che le dette attività illecite venissero portate a conseguenze ulteriori".
Il ricorrente censura tale argomentare insistendo sulla apparenza della motivazione adottata dal PM nel decreto in esame, ma la Corte di merito coglie nel segno, posto che la motivazione sull'esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza può anche essere implicita, quando si faccia riferimento a un'attività criminosa in corso;
ciò che si verifica, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, per la loro natura permanente. (Cass. Pen., sez. 2^ 19.05.2006 n. 31160). La sentenza impugnata risulta del tutto conforme a tali principi, avendo sottolineato che nella specie si procedeva per reati di particolare gravita e cioè quello di associazione a delinquere di tipo mafioso, ed avendo affermato che: "l'immediato attivarsi dell'investigatore, ancorché prospettato in termini stringati, è ontologicamente (e per ciò stesso implicitamente) funzionale" agli scopi di Polizia Giudiziaria.
Si tratta di una motivazione ineccepibile in quanto coerente con la Giurisprudenza di legittimità che ha osservato come: "in tema d'intercettazioni telefoniche, la situazione di eccezionale urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 menzionata nel decreto di autorizzazione, legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo e dalle cadenze procedimentali eventualmente ravvicinate (o concitate) desumibili dagli atti, a prescindere dalla loro specifica enunciazione da parte del p.m." Cassazione penale sez. 2^ 06 novembre 2002 n. 42161. Ugualmente infondato è il secondo motivo, relativo alla motivazione nel merito della penale responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione e di porto abusivo dell'arma, atteso che la Corte di appello deduce:
- quanto alla ricettazione, che la stessa emergeva dalle circostanze riferite dallo stesso CA nella conversazione captata, laddove il medesimo poneva in evidenza: - sia il prezzo esoso di acquisto dell'arma (L. 3.500.000) - che la provenienza dell'arma non da armaiolo ma da persona di sua fiducia;
- quanto alla detenzione ed al porto, che tali condotte risultavano acclarate dalle circostanze riferite dallo stesso imputato, laddove la detenzione emergeva dall'avere ammesso il CA di avere "presa" l'arma, mentre il porto emergeva dall'avere aggiunto il medesimo imputato nel corso della conversazione, che aveva preso l'arma perché gli serviva ("c'era bisogno").
La Corte di appello argomenta che, stante la caratura criminale dell'imputato, appartenente al Clan Santapaola, le ammissioni riguardo allo scopo per il quale aveva acquisito l'arma erano dimostrative dell'uso dell'arma per usi difensivi;
oltre che del porto della stessa arma in occasione dell'acquisto. Si tratta di una motivazione del tutto congrua perché ancorata a precisi dati fattuali ed immune da illogicità evidenti perché coerente con le emergenze processuali.
In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Gli argomenti utilizzati dal ricorrente per censurare la sentenza impugnata si fondano su valutazioni alternative a quelle adottate dalla Corte di merito, inammissibili in questa sede di legittimità. La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale sez. 4^ 29 gennaio 2007 n. 12255. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010