Sentenza 26 settembre 2008
Massime • 3
Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio, stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., qualora un soggetto, nei cui confronti l'azione penale sia stata esercitata con formulazione di imputazioni alternative, essendo stato assolto da una sola di tali imputazioni, venga poi di nuovo processato e condannato per l'altra. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le imputazioni alternative erano quelle di corruzione attiva e millantato credito e l'imputato, assolto dalla prima di esse, era stato poi ritenuto responsabile della seconda).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392, 393 e 398, comma terzo-bis, cod., proc. pen., nella parte in cui non prevedono, per i reati diversi da quelli considerati nel comma primo-bis dell'art. 392, l'obbligo del P.M. di depositare previamente tutti gli atti di indagine compiuti, atteso che la piena "discovery" imposta dall'art. 393, comma secondo-bis, cod. proc. pen., per il solo caso in cui nell'incidente probatorio debba procedersi all'esame di minore infrasedicenne in relazione a determinate fattispecie di reato, trova la sua ragion d'essere nel fatto che, in tal caso, ai sensi dell'art. 190-bis, comma primo-bis, cod. proc. pen., le dichiarazioni acquisite sono utilizzabili come prova senza che sia necessario procedere preliminarmente all'esame dibattimentale del soggetto, come invece previsto in via generale dall'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen..
Non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluno in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 cod. proc. pen..
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- 1. Falso valutativo, è reato solo se .. (Cass. 22474/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 novembre 2019
- 2. Società, reati societari, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta, nuova disciplina, falsità in valutazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2008, n. 40971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40971 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2008 |
Testo completo
M Sentenza n. 1204 40 9 7 1 / 08 71 Registro generale n. 12455 del 2006
Udienza pubblica del 26 settembre 2008 (n. 1 del ruolo)
REPUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori :
Dott. Antonio S. Agrò Presidente
1. Dott. Francesco Serpico Consigliere
2. Dott. Arturo Cortese Consigliere
3. Dott. Massimo Dogliotti Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BE IU, n. a Trieste il 9.11.1953 avverso la sentenza in data 18 luglio 2005 della Corte di appello di Trieste
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. VI Monetti, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per le parti civili Presidenza del Consiglio e Ministero dell'Economia l'avvocato dello Stato Massimo Bacchetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per l'imputato l'avv. LU AM, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto Con sentenza in data 27 novembre 2002, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Trieste, all'esito di giudizio er
Tesoro e della Banca d'Italia, si faceva consegnare da VI
NA, direttore generale della Banca di Credito Kreditna s.p.a. di Trieste, la somma di lire 100 milioni, col pretesto di dovere comprare il favore di pubblici ufficiali e comunque quale prezzo della mediazione, onde evitare l'altamente probabile procedura di liquidazione coatta amministrativa di detto istituto di credito (in
Trieste, nella seconda metà del 1994 e fino al dicembre;
consegna avvenuta in Trieste nei primi giorni di novembre).
Il ER veniva inoltre condannato al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia, da liquidare in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva a favore della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze pari ad euro 10.000 ciascuna.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione del fatto quale reato previsto e punito dall'art. 346 comma primo c.p., riduceva la pena a mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto. Osservava la Corte di appello che la tesi accusatoria si fondava sulle dichiarazioni rese nel corso del 1999 da VI
NA, imputato di reati connessi al "crac" della Kreditna
s.p.a., il quale aveva riferito di avere consegnato la somma di lire 100 milioni al ER, tramite il AC, essendosi il primo impegnato di utilizzarla presso non meglio precisati ambienti romani per evitare il commissariamento della banca;
racconto coincidente, sia pure con qualche variante, con quello del coimputato RA AC. Tali dichiarazioni, ritenute soggettivamente e oggettivamente attendibili erano poi confermate da vari riscontri esterni, di natura sia dichiarativa sia documentale sia, in genere, investigativa (in particolare una intercettazione ambientale di una conversazione intervenuta tra lo
NA e il AC nel giugno del 1999).
Ricorre per cassazione l'imputato. difensori dell'imputato, avv. atto, uno dei Con un primo
LU AM, ampio stralcio dei motivi di riportando un appello, denuncia: in1. Violazione degli articoli 597, 192, 546 c.p.p., relazione agli articoli 266, 267, 268 e 269 c.p.p. e relativo vizio di motivazione.
Dalle conversazioni intercettate tra ER e NA emerge con assoluta certezza che i due erano del tutto estranei al fatto,
e che erano convinti che il AC, dopo aver ricevuto l'assegno dallo NA, se lo fosse intascato, per fare fronte alla sua pesante situazione finanziaria. La Corte di appello, anziché procedere, come richiesto, all'audizione delle registrazioni di dette conversazioni, ha ritenuto ingiustificatamente la prova ininfluente.
Per contro, l'ascolto delle intercettazioni avrebbe consentito di apprezzare l'assoluta chiarezza di alcuni passaggi decisivi e l'inequivocabilità del senso dei colloqui tra i due.
Del tutto arbitrario è poi il sospetto avanzato dalla Corte di appello secondo cui il ER avrebbe fatto quei discorsi alterando di proposito la verità dei fatti, in quanto sospettava di essere intercettato, così da indurre in in ganno gli inquirenti.
2. Violazione dell'art. 192 comma terzo c.p.p. e vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove.
2.1. In primo luogo, erroneamente la Corte di appello ha equiparato dal punto di vista del valore probatorio le dichiarazioni di NA e di AC, costituenti chiamate in reità, a quelle di chi confessando un reato da lui commesso indichi i complici, dato che entrambi non confessarono alcun reato, limitandosi ad accusare il ER. 2.2. Ciò posto, la Corte di appello avrebbe dovuto innanzitutto verificare la credibilità dei dichiaranti.
Quanto allo NA, si sarebbe dovuto tenere conto che egli di era il direttore generale della Banca Credito di Trieste, imputato di bancarotta fraudolenta pluriaggravata in relazione al pesantissimo "crac" della banca pari ad oltre lire 250 miliardi, sicché era ben pensabile che i benefici promessi dal pubblico ministero nel quadro di un vantaggioso patteggiamento, che poi effettivamente ottenne, erano idonei a orientare le sue dichiarazioni in senso accusatorio a carico del ER. Per di più egli era certo che le sue accuse nei confronti del ER non avrebbero potuto essere in alcun modo smentite e considerate calunniose. la Corte haQuanto al AC, ignorato il principale argomento addotto dalla difesa, che faceva leva sulla sua drammatica situazione economica, con debiti documentati per oltre 3 miliardi, sicché era ben pensabile che egli avesse raccontato all'amico NA che ER aveva preteso lire 100 milioni da
дя destinare a non meglio identificati amici romani, e che ricevuti i soldi se li fosse tenuti e impiegati per tamponare provvisoriamente i debiti da lui contratti. Questa ricostruzione della sua condotta processuale corrisponde del resto a quanto immaginato dal ER e dal NA nella conversazione intercettata. Si spiega così che, dopo un'iniziale negazione, posto di fronte al contenuto della registrazione del suo dialogo con lo NA, egli abbia ammesso di aver ricevuto dall'amico i 100 milioni, evitando però di confessare un'appropriazione che gli avrebbe procurato ulteriori guai giudiziari, ed affermando falsamente di avere consegnato il denaro al ER. Del tutto impropriamente la Corte di merito afferma che il Tabacco era credibile perché non aveva acredine nei confronti del ER: la questione non era stabilire se egli avesse motivi di animosità nei confronti del ER, ma solo di accertare se avesse un personale interesse a negare di essersi appropriato del denaro. 2.3. Analoghi vizi logici inficiano la motivazione della sentenza impugnata circa la consistenza obiettiva delle dichiarazioni rese dallo NA e dal AC.
Con particolare riferimento allo NA, si Osserva che le sue dichiarazioni peccano sia di precisione (con riferimento al luogo degli incontri con il ER) sia di coerenza (con riferimento al fatto che egli, vittima del ER, avrebbe incomprensibilmente accettato di essere ospitato da lui in Toscana) sia di costanza (dato il continuo mutare del luogo degli incontri, del loro numero, delle persone ad essi presenti) sia della spontaneità (essendosi 10 NA risoltosi a parlare dei suoi contatti con il Camber solo dopo essere stato coinvolto in un procedimento penale e dopo avere ricevuto la prospettiva di un patteggiamento da parte del pubblico ministero). Mancano inoltre idonei riscontri esterni, in quanto: le dichiarazioni dello NA e del AC contrastano fra loro su numerosi rilevanti punti;
quelle dei testi PI e PP provano solo il fatto della dazione di cento milioni di lire dallo NA al AC;
le annotazioni fatte nell'agenda del AC, oltre a essere certamente in parte frutto di postume sovrapposizioni, in realtà smentivano la tesi della dazione della somma al ER.
Sussistevano invece elementi esterni di segno contrario, irragionevolmente svalutati dalla Corte di appello, in particolare quelli derivanti dalla disperata situazione finanziaria del
Tabacco, che non esitò a ripetere la truffa in danno del nuovo direttore della banca, SE, e che aveva fatto pagamenti per grossi importi (in particolare quello relativo alla costituzione della società Analysis) in epoca coeva a quella della ricezione da parte dello NA della somma di lire 100 milioni;
il tutto a fronte di una personalità irreprensibile dell'imputato, persona autorevole a livello locale, più volte parlamentare e senza alcun carico pendente. да 3. In subordine, violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dato che il fatto non poteva essere considerato grave, il ER era incensurato, la sua propensione alla illegalità era esclusa dalla concessione della sospensione condizionale della pena e la pena era stata fissata nel minimo edittale.
Con un secondo atto, l'altro difensore avv. Piero Longo, denuncia:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata dichiarazione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal AC in sede di incidente probatorio, in relazione al fatto che il pubblico ministero nel corso dell'esame aveva utilizzato le risultanze delle agende del AC, non precedente poste a disposizione della difesa, la quale dunque era stata menomata nel suo controesame. incostituzionalitàIn subordine, si reitera la eccezione di degli artt. 392, 393 e 398 comma 3-bis c.p.p. nella parte in cui non è previsto, per i reati diversi da quelli considerati dal comma
1-bis dell'art. 392, l'obbligo del pubblico ministero di depositare previamente tutti gli atti di indagine compiuti.
2. Violazione dell'art. 649 c.p.p., posto che l'imputato era stato assolto dal reato di corruzione attiva, contestatogli al capo
22/1, con la formula "perché il fatto non sussiste", riguardante il medesimo fatto alternativamente contestato, quale millantato credito, al capo 23; sicché la condanna per quest'ultimo capo era stata emessa in violazione del principio ne bis in idem.
Non poteva poi sostenersi che i fatti contestati nei due capi fossero diversi, dato che del tutto identici erano gli elementi della condotta, dell'evento e del nesso di causalità.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata considerazione delle doglianze difensive, attinenti all'aspetto della credibilità soggettiva dei chiamanti in correità, in particolare dello NA, nonché a quello dell'attendibilità intrinseca delle relative dichiarazioni;
doglianze che non sono state nemmeno riportate in sentenza.
4. Violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. in punto di riscontri alle dichiarazioni accusatorie.
In primo luogo, le dichiarazioni dello NA e del AC non possono considerarsi costituire un reciproco riscontro, perché non convergono sul fatto che deve essere provato in modo indipendente le une dalle altre, posto che nel momento in cui esse vennero rese i due dichiaranti erano a conoscenza di quanto riferito dall'altro.
Neppure 1'intercettazione ambientale tra lo NA e il
AC presso il bar Cavour di Trieste costituisce riscontro sia
Sr perché il fatto che doveva essere provato viene negato dal AC sia perché essa è stata malamente intercettata e trascritta.
Infine, non valgono come riscontro le dichiarazioni dei testi
PI e PP, perché l'episodio della dazione di denaro dal
AC al ER è da essi riferito de relato, e cioè dalla stessa fonte la cui attendibilità dovrebbe essere riscontrata. 5. Erronea applicazione dell'art. 346 comma primo c.p., essendosi arbitrariamente affermato che quando il ER si riferiva ad "ambienti romani" intendeva alludere a persone che avrebbero costituito il tramite con pubblici ufficiali, il che in realtà era tutto da dimostrare. Nella mancanza di prova su tale punto, avrebbe dovuto semmai essere ravvisata la fattispecie dell'art. 640 c.p. 6. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
7. Erronea applicazione degli artt. 185, 538, 539 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di condanna al risarcimento del danno, dato che non è stato provato che la condotta dell'imputato avesse screditato l'immagine di determinate pubbliche istituzioni, essendosi affermato solo che egli aveva millantato credito presso non meglio identificati intermediari, di cui non è stato accertato il collegamento con le amministrazioni o enti costituitisi parti civile.
L'avv. LU AM ha poi presentato memoria a ulteriore illustrazione dei motivi, con particolare riguardo ai primi due.
Diritto
1. Le doglianze del ricorrente, nella parte relativa al capo penale, appaiono infondate.
2. Va in primo luogo affrontata, in quanto attinente a un aspetto di ritualità processuale, la questione della mancata messa a disposizione della difesa delle agende del AC, utilizzate dal pubblico ministero nel corso dell'esame in incidente probatorio di detta persona.
Ora, non è giuridicamente sostenibile che il pubblico ministero avesse un simile dovere, dato che l'art. 398 comma 3
c.p.p., implica, sulla scia della sentenza interpretativa n. 74 del
1991 della Corte cost., l'obbligo del pubblico ministero di depositare le sole dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare, e non l'eventuale materiale documentale ad essa riferibile;
limitazione che trova conferma nella generale discovery imposta, invece, dall'art. 393 comma 2-bis c.p.p. per i soli casi di assunzione della testimonianza di una persona minore degli anni
яя sedici, qualora si proceda per uno dei reati indicati dall'art. 392 comma 1-bis c.p.p. appareLa subordinata questione di costituzionalità menifestamente infondata. E' vero che di norma nell'incidente probatorio il pubblico ministero conosce delle indagini molto più dei difensori, ma la scelta di limitare la discovery alle sole dichiarazioni rese in precedenza dal soggetto esaminato appare ragionevolmente connessa alla esigenza di salvaguardare la segretezza delle indagini e sacrifica solo parzialmente e temporaneamente le esigenze difensive, che potranno avere piena tutela in sede dibattimentale.
Va considerato infatti che seppure le dichiarazioni assunte in incidente probatorio hanno valore di prova ai fini della decisione di merito, di esse non può essere data lettura se non dopo l'esame dibattimentale della persona che le ha rese (art. 511 comma 2
c.p.p.), in un contesto cioè in cui la piena conoscenza da parte dei difensori degli atti di indagine rende a essi possibile ogni facoltà di contestazione e controdeduzione, venendosi dunque in tal modo a sanare il deficit di informazione che poteva caratterizzare il momento in cui l'incidente probatorio ebbe luogo.
Considerando ciò, è pertanto comprensibile la scelta del legislatore di imporre la piena discovery degli atti di indagine nei soli casi previsti dall'art. 393 comma 2-bis c.p.p., in quanto essa è correlata alla regola eccezionale della validità probatoria della testimonianza resa in incidente probatorio dal minore infrasedicenne non subordinata alla reiterazione dell'esame in sede dibattimentale, in forza dell'art. 190-bis comma 1-bis c.p.p. Nel caso in esame, poi, il dibattimento non ha avuto luogo avendo l'imputato optato per il rito abbreviato, sicché il ricorrente ha per sua libera scelta ritenuto di non adire una forma di giudizio che gli avrebbe consentito di sottoporre nuovamente ad esame il AC sulla base della piena conoscenza delle acquisizioni processuali. E' il caso di precisare, poi, che contrariamente а quanto dedotto, la Corte di appello, nel dichiarare manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità, ha nello stesso tempo implicitamente motivato sul profilo dell'asserita violazione di legge, sicché non può addebitarsi alla sentenza impugnata una mancata considerazione delle argomentazioni difensive.
3. Sempre sul piano formale, ma con incidenza questa volta sulla legittimità della pronuncia di condanna, va collocata la eccezione di violazione dell'art. 649 c.p.p., sulla base del presupposto che, essendo stato con la stessa sentenza il ER con la assolto dalla imputazione di corruzione attiva (capo 22/1) formula "perché il fatto non sussiste" egli non poteva essere
дя contestualmente condannato per l'imputazione alternativa di millantato credito (capo 23).
Al riguardo va osservato, in primo luogo, che, non essendo logicamente e giuridicamente configurabile un concorso tra i due reati, posto che se l'agente è intenzionato а corrompere non millanta (v. per tutte Cass., sez. VI, 10 maggio 1994, Nannerini),
è evidente che la duplice contestazione di corruzione e di millantato credito si pone in termini di alternatività; ma ciò non significa affatto che i fatti siano identici, come vorrebbe il ricorrente, ché anzi proprio la necessaria alternatività tra le due ipotesi in esame implica di per sé una diversità degli elementi costitutivi del reato.
Una evenienza di identità di fatto tra diverse fattispecie di reato in realtà è difficilmente predicabile, proprio perché il legislatore ha distinto le ipotesi delittuose con specifici elementi caratterizzanti, potendo solo darsi che in una fattispecie più ampia ne sia compresa un'altra, come nel caso di reato complesso, ° che una fattispecie sia speciale rispetto all'altra, venendo in tal caso in questione non tanto il divieto di bis in idem nei termini precisati dall'art. 649 c.p.p., ancorati al
concetto di "medesimo fatto", ma la incompatibilità logica tra
l'accertamento operato con precedente giudicato e la nuova regiudicanda.
In ogni caso, una volta esercitatsi l'azione penale con la formulazione di imputazioni alternative, come nella specie riconosciuto dallo stesso ricorrente essere avvenuto, al giudice è rimesso appunto il compito di stabilire se l'imputato debba essere riconosciuto colpevole di uno dei due reati ovvero se debba essere mandato assolto da entrambi;
e se opta per la prima soluzione, legittimamente l'assoluzione per l'imputazione pronuncia alternativa, venendo al più a risolversi in una questione meramente formale la tesi per cui, in questa evenienza, si dovrebbe dichiarare l'assorbimento della seconda nella prima. Infatti, come già precisato da questa Corte, con la sentenza
22 gennaio 1999, ric. Starnai, anche ammettendosi l'identità del fatto, in presenza di contestazioni alternative la pronuncia assolutoria per una delle due imputazioni non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente all'altra, e che dunque è ancora sub judice, dato che l'effetto preclusivo di cui all'art. 649 c.p.p. concerne la diversa ipotesi in cui taluno, dopo essere stato già giudicato in ordine а un certo fatto, sia "di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto".
да mancata4. E' infondata la doglianza relativa alla valorizzazione in senso favorevole all'imputato del colloquio intercorso tra lui e il NA.
I giudici di merito hanno affermato che da tale colloquio non erano ricavabili elementi a favore dell'imputato, essendo stati raccolti attraverso la intercettazione ambientale spezzoni di frasi dal linguaggio criptico e contorto, da cui non era possibile trarre alcun preciso significato.
Si tratta di una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte affermato dalla giurisprudenza, né la Corte di cassazione può essere chiamata ad affrontare un'analisi del contenuto di conversazioni intercettate che siano riprodotte nell'atto di ricorso.
Quanto alla ipotesi espressa dai giudici di merito circa la possibile strumentalità del colloquio sulla base della ipotesi di una prevedibilità da parte degli interlocutori di un'attività di intercettazione da parte degli inquirenti, essa, pur potendosi considerare una mera illazione, non costituisce l'argomento centrale su cui si è fondata la valutazione di irrilevanza ai fini difensivi dei colloqui medesimi, che si collega invece, come detto, al senso non comprensibile del colloquio medesimo.
5. Appaiono infondate anche le censure, proposte sotto vari profili, circa la valutazione delle prove a carico.
5.1. Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata dà conto delle ragioni per le quali doveva ritenersi la credibilità soggettiva dello NA e del AC e l'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni.
Quanto allo NA, l'argomento principalmente svolto nel ricorso secondo cui egli avrebbe avuto interesse a mercanteggiare con il pubblico ministero un favorevole trattamento sanzionatorio attraverso la definizione patteggiata del procedimento a suo carico per bancarotta, è stato non irragionevolmente ritenuto non pertinente, perché basato sull'indimostrato assunto che a fronte di un simile vantaggio lo NA si sarebbe indotto a calunniare il
ER, esponendosi così agli evidenti rischi di una ulteriore imputazione a suo carico;
il tutto а tacere della considerazione che detta ipotesi difensiva lascerebbe intravvedere addirittura una macchinazione a carico del ER favorita dallo stesso pubblico ministero.
Quanto al AC, la sua pesante situazione finanziaria è stata considerata dalla Corte di appello, la quale però ha posto in rilievo che se, in ipotesi, fosse stato vero che egli si fosse appropriato della somma versatagli dallo Svetina, da ciò non conseguiva la necessità per il dichiarante di calunniare il ER, potendo bene egli limitarsi a negare di avere ricevuto detta somma.
gr 5.2. Sul piano dell'attendibilità intrinseca, poi, le dichiarazioni dello NA e del AC sono state valutate non apprezzabilmente inficiate da alcune difformità 0 contraddizioni che le avevano caratterizzate, riguardando queste aspetti marginali della vicenda e potendo essere giustificate dalla lontananza del tempo dei fatti, avvenuti cinque anni prima. Le contrarie argomentazioni difensive non evidenziano aspetti di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione, ma solo personali valutazioni inidonee a rappresentare un vizio della sentenza impugnata.
5.3. Oltre alla convergenza di dette dichiarazioni, sono poi stati messi in rilievo specifici elementi di riscontro esterni ad esse, a torto svalutati dalla difesa, quali, soprattutto, le dichiarazioni dei testi AM PI e IO PP, secondo cui lo
NA, dopo avere ottenuto con urgenza la somma di lire 100 milioni, alcuni giorni dopo aveva loro riferito che il denaro era stato effettivamente consegnato al ER, che si era impegnato ad adoperarsi per evitare il commissariamento della banca. laVi erano inoltre le annotazioni nell'agenda del AC, cui autenticità e genuinità è stata confortata da una consulenza grafica, le quali nelle indicazioni temporali e nominative confermavano puntualmente il racconto fatto da tale soggetto.
Infine, dalla intercettazione ambientale della conversazione intercorsa il 12 giugno 1999 tra lo NA e il AC presso il bar Cavour di Trieste si ricavava, per bocca del AC, che la dazione del denaro al ER, ai fini dell'interessamento promesso, era effettivamente avvenuta.
6. La qualificazione giuridica del fatto appare corretta: la
Corte di appello ha osservato che, secondo quanto accertato, il Camber aveva richiesto il denaro per destinarlo a soggetti non specificati in grado di intervenire per evitare il commissariamento della banca quali intermediari presso altri soggetti, i quali ultimi non potevano che rivestire la qualità di pubblici ufficiali o impiegati, dato il tipo di intervento auspicato. Non è quindi configurabile la diversa fattispecie di cui all'art. 640 c.p., che implica un raggiro che vada oltre la semplice vanteria di potere esercitare ingerenze о pressioni, anche mediatamente, presso pubblici ufficiali o pubblici impiegati che prestino un pubblico servizio (v. tra le tante Cass., sez. VI, 7 giugno 2006, La Porta;
Id., 30 settembre 2005, Giunta;
Id., 4 maggio 2001, Paccani).
7. Il diniego delle attenuanti generiche è stato correttamente motivato, facendosi riferimento sia alla oggettiva gravità del fatto sia alla personalità dell'imputato, che pur rivestendo prestigiose cariche politiche e professionalii non aveva esitato a discreditare l'immagine di istituzioni pubbliche, sia pure non
да specificamente individuate, giungendo poi ad attribuire ai suoi accusatori intenti calunniosi.
8. E' invece fondato il motivo attinente alla responsabilità civile.
Proprio perché la condotta delittuosa, così come accertata dai
è giudici di merito, si realizzata assumendosi da parte dell'imputato una generica posizione di influenza presso pubblici funzionari o pubblici impiegati indeterminati, nessun profilo di danno, anche solo morale, è possibile individuare specificamente in capo alle costituite parti civili Presidenza del Consiglio e
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Consegue che la sentenza impugnata va su tale capo annullata senza rinvio.
9. Nel resto il ricorso, per quanto sopra detto, va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno.
Rigetta nel resto il ricorso
Così deciso addì 26 settembre 2008.
Il Consigliere estensore Il
Ясмк DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
فوی