Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2008, n. 40971
CASS
Sentenza 26 settembre 2008

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Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio, stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., qualora un soggetto, nei cui confronti l'azione penale sia stata esercitata con formulazione di imputazioni alternative, essendo stato assolto da una sola di tali imputazioni, venga poi di nuovo processato e condannato per l'altra. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le imputazioni alternative erano quelle di corruzione attiva e millantato credito e l'imputato, assolto dalla prima di esse, era stato poi ritenuto responsabile della seconda).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392, 393 e 398, comma terzo-bis, cod., proc. pen., nella parte in cui non prevedono, per i reati diversi da quelli considerati nel comma primo-bis dell'art. 392, l'obbligo del P.M. di depositare previamente tutti gli atti di indagine compiuti, atteso che la piena "discovery" imposta dall'art. 393, comma secondo-bis, cod. proc. pen., per il solo caso in cui nell'incidente probatorio debba procedersi all'esame di minore infrasedicenne in relazione a determinate fattispecie di reato, trova la sua ragion d'essere nel fatto che, in tal caso, ai sensi dell'art. 190-bis, comma primo-bis, cod. proc. pen., le dichiarazioni acquisite sono utilizzabili come prova senza che sia necessario procedere preliminarmente all'esame dibattimentale del soggetto, come invece previsto in via generale dall'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen..

Non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluno in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 cod. proc. pen..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2008, n. 40971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40971
Data del deposito : 26 settembre 2008

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