Sentenza 26 maggio 2005
Massime • 1
La verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2005, n. 24341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24341 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/05/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1226
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 08003/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DJ VE nata il [...];
avverso la sentenza emessa il 4-12-03 dalla Corte di appello di Cagliari. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 4-11-04 il Tribunale di Cagliari dichiarava DJ VE responsabile di furto aggravato ex artt. 61 nn. 5 e 7, 624, 625 nn 1 e 2 c.p. e la condannava alla pena di un anno e mesi 5 di reclusione e euro 800,00 di multa.
Con pronuncia 4-12-03 la Corte di appello, a seguito di impugnazione del difensore dell'imputata e del Procuratore Generale, escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. ed aumentava la pena inflitta ad anni tre di reclusione e euro 300,00 di multa, confermando nel resto l'appellata decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno ora proposto ricorso per Cassazione l'imputata ed il di lei difensore in base ai seguenti motivi.
Nel gravame avanzato personalmente è stata denunciata nullità del giudizio di appello per violazione dell'art. 548 c. 3 c.p.p., perché non era stato notificato all'imputata l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
Nel gravame del difensore si è dedotto:
1 - violazione di legge e vizio di motivazione per essersi affermata la responsabilità della DJ esclusivamente in base alle risultanze dell'effettuata indagine dattiloscopica.
2 - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., per omesso accertamento tramite perizia dell'effettivo valore dei beni sottratti.
3 - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al negato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte osserva:
Manifestamente infondata è la denuncia relativa alla violazione dell'art. 548 c. 3 c.p.p: invero risulta agli atti - la cui verifica è consentita anche in questa sede, trattandosi di questioni processuali - che la sentenza contumaciale di primo grado fu ritualmente notificata all'imputata a mani della suocera convivente, in data 19-5-03.
I rilievi sub 1 svolti dal difensore vanno disattesi in quanto la conclusione, cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla responsabilità, si palesa consequenziale alla evidenziata circostanza che le impronte rinvenute sulla superficie della porta d'ingresso dell'appartamento ove avvenne il furto, presentassero, alla luce dell'accertamento operato dalla Polizia Scientifica, oltre 21 punti di corrispondenza con quelle appartenenti alla DJ. In particolare va considerato che, secondo insegnamento assolutamente costante di questa Corte, la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché venga individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali (ex plurimis: Cass. 22-3-89 n. 94254 RV 180856;
Cass. 23-10-86 n. 11410 RV 174046; Cass. 1-7-86 n. 0 6769 RV 173281):
essa pertanto, fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo e legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza.
Il secondo motivo è infondato.
In appello la censura relativa alla configurabilità della circostanza di cui all'art. 61 n. 7 c.p., fu posta in termini generici e pertanto la Corte territoriale non era tenuta sul punto a svolgere ulteriore motivazione al di là del richiamo alla natura degli oggetti (oro e pietre preziose), alla marca degli orologi nonché al numero dei beni sottratti;
ne', in mancanza di specifiche contestazioni su tali dati, si presentava la necessità di una perizia, del resto non invocata.
Infine, per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche (sub 3), basti segnalare che la doglianza si risolve nell'invocare una valutazione delle emergenze diversa da quella di cui al provvedimento impugnato il quale risulta basato su un parametro normativamente previsto (precedenti penali numerosi nonché specifici) ed ha dato congrua risposta alle deduzioni difensive. Nel delineato contesto s'impone il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a, pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005