Articolo 171 del Codice di procedura penale
Articolo 170Articolo 199
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15 febbraio 1991
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1 gennaio 2023
Art. 171. Nullita' delle notificazioni 1. La notificazione e' nulla:
a) se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata ((mittente o)) richiedente ovvero sul destinatario;
((b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalita' telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;)) c) se nella relazione della copia notificata ((con modalita' non telematiche)) manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti ((dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3)) e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;
f) se e' stata omessa l'affissione o non e' stata ((inviata copia dell'atto con le modalita')) ((prescritte)) dall'articolo 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
h) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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