Sentenza 11 novembre 1994
Massime • 4
Quando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall' origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. In tal caso il giudice del dibattimento deve tener conto, pertanto, ai fini della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche della persistenza della condotta oltre quelle date, come emersa dall'istruttoria dibattimentale, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione da parte del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della prescrizione).
Qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive. (Fattispecie in tema di accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della prescrizione).
L'inosservanza di un'ordinanza di demolizione e sgombero di opere abusive adottata dalla pubblica amministrazione ha natura di reato permanente omissivo. (Fattispecie in tema di lavori eseguiti su suolo demaniale marittimo).
Nell'ipotesi in cui il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente, senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all' accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto; in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della prescrizione).
Commentari • 3
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Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/11/1994, n. 11930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11930 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 14
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente
1.Dott. Gaetano LO COCO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " DO VE " N. 8223/94
3. " PI AL "
4. " RN VA "
5. " VA RI "
6. " Pasquale TROJANO (rel.) "
7. " LL DE EN "
8. " OR AN "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo nei confronti di:
ZZ VA;
avverso la sentenza del Pretore di Palermo in data 14 gennaio 1994;
Visti atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale TROJANO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione 20 ottobre 1993 ZZ VA è stato tratto a giudizio dinanzi al Pretore di Palermo per rispondere: a) del reato punito dagli artt.55 e 1161 cod. nav., avendo eseguito, senza l'autorizzazione del Capo del compartimento marittimo, nuove opere, consistenti in rifacimenti interni ed esterni di un manufatto di proprietà privata, sito entro la fascia di metri trenta dal demanio marittimo (accertato in data 5 giugno 1990); b) del reato previsto dall'art.1164 stesso codice per non aver osservato l'ingiunzione di demolizione e sgombero n.67/90, adottata dalla Capitaneria di porto di Palermo (accertato il 18 settembre 1990). Il Pretore, con sentenza in data 14 gennaio 1994, ha assolto l'imputato quanto al reato sub a), già giudicato con un precedente decreto di condanna irrevocabile ed ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub b) estinto per intervenuta prescrizione. Il Pretore ha qualificato la contravvenzione sub b) reato permanente, in quanto l'offesa dell'interesse giuridico tutelato dalla norma penale cessa soltanto con l'ottemperanza all'ingiunzione, ovvero con la regolarizzazione delle opere di cui è stata ordinata la demolizione.
Ha, inoltre, ritenuto che nel caso di specie, ai fini della individuazione del momento interruttivo della permanenza, doveva aversi riguardo - in difetto di una contestazione suppletiva dell'ulteriore perdurare della condotta illecita alla data di accertamento del reato indicata nel decreto di citazione (18 settembre 1990). Ne derivava, pertanto, che il reato in esame era già estinto per prescrizione il 20 ottobre 1993, data del decreto di citazione a giudizio.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso.
MOTIVI DE DECISIONE
Con un unico motivo, incentrato sui vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione, l'Ufficio ricorrente lamenta che il giudice a quo, nell'affermare che, ai fini del decorso del termine di prescrizione, la permanenza del reato sub b) doveva ritenersi cessata alla data di accertamento del reato indicata nel capo d'imputazione - da un lato - non ha considerato che, essendo certa 11 inesecuzione del provvedimento amministrativo, la condotta illecita doveva ritenersi protratta anche oltre la data anzidetta e - dall'altro - ha violato il principio, più volte enunciato da questa corte, secondo cui la consumazione del reato permanente del tipo in esame coincide con l'ottemperanza all'ingiunzione di sgombero o con l'emanazione della sentenza di primo grado.
Il ricorso, assegnato alla III Sezione Penale di questa Corte, è stato rimesso alle Sezioni Unite con l'ordinanza 5 maggio 1994, perché risolvano il contrasto profilatosi nella giurisprudenza di legittimità in ordine al quesito se, qualora nell'atto originario di imputazione sia stata indicata soltanto la data dell'accertamento di un reato permanente, il giudice possa in ogni caso tener conto, ai fini dell'applicazione di una causa estintiva del reato, del protrarsi della permanenza nel periodo posteriore a quella data, ovvero se a tal fine sia necessario procedere ad una contestazione suppletiva.
Nel primo senso, si è pronunziata la maggioranza delle sentenza di questa Corte. È stato, invero, affermato che qualora il capo di imputazione non menzioni la data della cessazione della permanenza del reato, ma soltanto la data di accertamento, ovvero quella della denunzia, o dell'inizio della permanenza, il giudice del dibattimento debba - anche in assenza di una contestazione suppletiva - accertare ed, in caso di esito positivo dell'indagine, valorizzare ad ogni effetto penale, il perdurare della condotta criminosa nel periodo compreso fra tali ultime date e quella della decisione di primo grado. Si è, infatti, ritenuto che, nell'ipotesi considerata, la contestazione di un reato permanente, la cui consumazione tende a durare, è di per sè aperta al successivo protrarsi della condotta criminosa, il cui ulteriore sviluppo temporale è, pertanto, compreso nell'originaria formulazione del capo di accusa (Cass. III, 12 maggio 1993 n. 630, Sotira, mass. 195.02 1; Cass. VI, 20 settembre 1991 n. 9820, Pasquin, mass.188.395; Cass., VI,14 marzo 1990 n. 3563, Moccaldi, mass. 183.68 1; Cass. VI, 17 febbraio 1990 n. 2210, Siano, mass. 183.370; Cass., VI, 20 marzo 1984 n. 5995, Calise, mass. n. 164.98 7;
Cass., I, 7 ottobre 1968 n.1230, Grazia, mass. n.109.580; Cass., II 14 dicembre 1965 n.1806, De Vito, mass. n.100795).
In senso contrario si è, invece, pronunziata la sentenza Cass. III, CC. 18 gennaio 1994 n. 132, Ianni, la quale in un'ipotesi in cui il giudice del merito aveva prosciolto l'imputato per intervenuta amnistia, valorizzando la data di accertamento indicata nel capo di imputazione ed il P.G. ricorrente aveva dedotto che invece l'amnistia non era applicabile poiché la permanenza del reato si era successivamente protratta, anche oltre la data indicata nel decreto indulgenziale, ha respinto il ricorso affermando, che il protrarsi della permanenza del reato nel periodo successivo alla data di accertamento indicata nell'atto di accusa, in tanto può essere valorizzato, ai fini di escludere l'amnistia, in quanto sia stato specificamente contestato all'imputato. Le Sezioni Unite ritengono di dover confermare il primo orientamento per le ragioni che si espongono. occorre precisare che, come ritenuto da questa Corte, in una fattispecie analoga a quella in esame, l'inosservanza di un'ordinanza di demolizione e sgombero di opere abusive, adottata dalla P.A., ha natura di reato permanente omissivo. L'interesse all'adempimento, infatti, integra un bene suscettibile di temporanea compressione che non ne implica l'immediata definitiva lesione e, quindi, persiste e può essere utilmente soddisfatto anche dopo la scadenza del termine eventualmente fissato nel provvedimento (Cfr. Cass. III, 4 dicembre 1987 n. 12273, Barucca, mass. 177.178). Ne deriva che il quesito in esame, come meglio si dirà, deve essere risolto sulla base dell'interpretazione del singolo capo di accusa, ed avendo, inoltre, riguardo all'interferenza fra la struttura del reato permanente ed il principio della correlazione fra accusa e sentenza, enunciato negli artt.516-522 cod. proc. pen.. Secondo le citate norme il giudice del dibattimento può decidere soltanto su di un fatto che sia stato portato a conoscenza dell'imputato nei modi di legge, vale a dire mediante il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio, ovvero mediante gli ulteriori atti di contestazione, consentiti, nel corso del dibattimento, dall'art.516 per il caso il cui il fatto risulti diverso da come originariamente contestato, dall'art.517 per l'ipotesi in cui emerga un reato connesso o una nuova circostanza aggravante ed infine dall'art.518 per il caso in cui risulti un fatto nuovo. Ove poi il fatto risulti diverso da quello contestato nei modi anzidetti deve essere disposta, con ordinanza, a norma dell'art.521/2 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M. e dall'inosservanza di queste regole consegue, ex art.522 cod. proc. pen., la nullità della sentenza.
Sull'applicazione di tali norme, qualora all'imputato sia stato contestato un reato permanente, non può non influire la particolare struttura di questa ipotesi criminosa, caratterizzata dal fatto che, secondo la descrizione della norma incriminatrice, il processo consumativo non si esaurisce "uno actu", ma è invece suscettibile di protrarsi nel tempo, per la persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, quale effetto di una condotta volontaria del soggetto attivo, perdurante anche dopo l'avverarsi degli elementi costitutivi del reato (cfr. Cass. I 25 gennaio 1993 n. 714, Daprea, mass. 192.800; Cass. III 29 marzo 1984 n. 2893, Rochas, mass. 163.396).
Invero, nell'ipotesi in cui il capo d'imputazione sì limiti ad indicare soltanto la data iniziale del reato o quella della denunzia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, la stessa idoneità del reato in esame a durare nel tempo comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che, pertanto, l'imputato sia chiamato a difendersi, sin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante sino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. In tal caso, pertanto, il giudice del dibattimento deve valorizzare, ai fini della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche la persistenza della condotta, emersa dall'istruttoria dibattimentale, dopo quelle date, senza che sia necessaria un, ulteriore specifica contestazione.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi nel caso in cui l'atto di accusa indichi, oltre all'eventuale data iniziale, anche quella di interruzione della permanenza. In tal caso, invero, essendo stato contestata una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi dell'offesa soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione a cura del P.M. Infatti la posticipazione della data finale della permanenza incide sull'individuazione del fatto, cosi come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, certamente non secondaria o accessoria, in quanto essa influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può inoltre condizionare l'operatività di eventuali cause estintive. Ne consegue che, nell'ipotesi da ultimo considerata, il protrarsi della permanenza oltre la data anzidetta, deve essere contestato all'imputato a norma dell'art.516 cod. proc. pen., che regola appunto la modifica della contestazione per fatto diverso.
Il che rende ormai superflua l'applicazione analogica o estensiva della disciplina della contestazione del reato concorrente o delle circostanze aggravanti dì cui all'art.517, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, formatasi nella vigenza del codice di rito abrogato.
Qualora, poi - come nella specie - l'originario capo d'accusa indichi soltanto la data in cui il reato è stato accertato, è necessario appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se l'accertamento riguardi una fattispecie concreta, la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto. In quest'ultimo caso, vale quanto già rilevato per l'ipotesi in cui il capo d'imputazione si limiti a menzionare la sola data iniziale della permanenza. Invero, poiché tale atto ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è invece ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, la quale pertanto può essere valorizzata dal giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione.
Ne consegue che il Pretore doveva, ai fini dell'eventuale applicazione dell'amnistia, tener conto, nei limiti delle risultanze probatorie, anche della protrazione della condotta omissiva dopo la data di accertamento del reato indicata nel capo di imputazione. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata con rinvio.
P. Q. M.
Le Sezioni Unite annullano la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura Circondariale di Palermo.
Così deciso nella pubblica udienza dell'11 novembre 1994.