Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/07/1998, n. 11021
CASS
Sentenza 13 luglio 1998

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Poiché la contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale, la permanenza - intesa come dato della realtà - deve ritenersi compresa nell'imputazione, sicché l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che la contestazione del reato permanente assume una sua "vis expansiva" fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, sibbene solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di nuova contestazione).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 21 l. 10 maggio 1976 n. 319 (come modificato dalle leggi 24 dicembre 1979 n. 650, 24 novembre 1981 n. 689 e 17 maggio 1995 n. 172), che punisce lo scarico senza autorizzazione, prospettata con riferimento all'art. 3 Cost. sul rilievo che detta norma non prevede una pena più lieve rispetto a quelle contemplate dal successivo terzo comma per le più gravi fattispecie di scarico superiore ai limiti tabellari; ed invero non è dato ravvisare, nella scelta del legislatore, alcuna violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità delle pene, allorché si consideri che la condotta sanzionata del primo comma del predetto art. 21 l. n. 319/76 non può concorrere con quelle previste nei successivi terzo e quarto comma; che l'effettuazione di uno scarico senza autorizzazione non può essere ritenuta, con valutazione generalizzata, fatto meno grave della violazione dei parametri tabellari di natura non tossica nell'esecuzione di uno scarico non autorizzato; che le pene edittali rispettivamente previste consentono al giudice una razionale ed opportuna graduazione che tenga conto della concreta entità della violazione accertata.

In tema di inquinamento delle acque, anche uno scarico singolo ed episodico, realizzatosi quindi "uno actu", può integrare la violazione dell'art. 21 l. 10 maggio 1976 n. 319, avendo la piena attitudine a ledere il bene protetto dalla norma.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/07/1998, n. 11021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11021
Data del deposito : 13 luglio 1998

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