Sentenza 13 luglio 1998
Massime • 3
Poiché la contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale, la permanenza - intesa come dato della realtà - deve ritenersi compresa nell'imputazione, sicché l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che la contestazione del reato permanente assume una sua "vis expansiva" fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, sibbene solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di nuova contestazione).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 21 l. 10 maggio 1976 n. 319 (come modificato dalle leggi 24 dicembre 1979 n. 650, 24 novembre 1981 n. 689 e 17 maggio 1995 n. 172), che punisce lo scarico senza autorizzazione, prospettata con riferimento all'art. 3 Cost. sul rilievo che detta norma non prevede una pena più lieve rispetto a quelle contemplate dal successivo terzo comma per le più gravi fattispecie di scarico superiore ai limiti tabellari; ed invero non è dato ravvisare, nella scelta del legislatore, alcuna violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità delle pene, allorché si consideri che la condotta sanzionata del primo comma del predetto art. 21 l. n. 319/76 non può concorrere con quelle previste nei successivi terzo e quarto comma; che l'effettuazione di uno scarico senza autorizzazione non può essere ritenuta, con valutazione generalizzata, fatto meno grave della violazione dei parametri tabellari di natura non tossica nell'esecuzione di uno scarico non autorizzato; che le pene edittali rispettivamente previste consentono al giudice una razionale ed opportuna graduazione che tenga conto della concreta entità della violazione accertata.
In tema di inquinamento delle acque, anche uno scarico singolo ed episodico, realizzatosi quindi "uno actu", può integrare la violazione dell'art. 21 l. 10 maggio 1976 n. 319, avendo la piena attitudine a ledere il bene protetto dalla norma.
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Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/07/1998, n. 11021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11021 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1998 |
Testo completo
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2 NOV. 1998. REPUBBLICA ITALIANA LIRE 2000 CANCELLIERE CANCELLERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
AU878093
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE Presidente Udienza Pubblica
Dott. Ferruccio SCORZELLI Componente del 13/07/1998
Dott. Francesco SACCHETTI r SENTENZA
Dott Nicola te MARVULLI N. 10
Dott. Giovanni PIOLETTI 66 REGISTRO GEN.
Dott. Torquato GEMELLI N. 23116/97
Dott. Giuseppe COSENTINO
Dott. Vincenzo COLARUSSO (Rel.) "C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Dott. Adalberto ALBAMONTE
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente: SOLE 24 ORE al SIC, SENTENZA 6000 per diritti
22 OTT. 1998 sul ricorso proposto da: il
IL CANCELLIERE ON UR, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza del pretore di Reggio Emilia, emessa in data 3.2.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita la relazione fatta alla pubblica udienza dal Consigliere dott. Vincenzo COLARUSSO;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Filippo FIORE che ha sollevata questione di concluso chiedendo di dichiarare la manifesta infondatezza della legittimità costituzionale e il rigetto del ricorso. LIRE 5000 Udito, l'avv. Giorgio Lusenti del Foro di Reggio Emilia. CANCELLERIA
CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 DIRITTI UFFICIO COPIE CANCELLERIA
Richiesta copia studio dal Sig. MANAGO per diritti L. 6000
π 26 OTT. 1998 CC218711 AY141670 IL CANCELLIERE
AY141674 CC218712
MAVE
6000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CANCELLIERE "
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Pretore di Reggio Emilia condannò ON UR alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 21 comma 1° della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e succ. modif.. perché in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda agricola
- Costa del sabbione di AR UR e ZO IA & c.". effettuava uno scarico di liquami provenienti dall'allevamento suinicolo in acque superficiali ( RI AR ) senza la prescritta autorizzazione. In Casina, il 15.12.1992.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con tre motivi.
Nel primo deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 comma 1° della L. 319 76 per violazione dell'art. 3 Cost.. non prevedendo detta norma una pena più lieve rispetto a quelle previste dal terzo comma per le fattispecie più gravi di scarico superiore ai limiti tabellari stabiliti.
Nel secondo motivo deduce violazione dell'art. 1 quater della Legge 690 76 e manifesta illogicità della motivazione avendo la sentenza qualificato quello dell'imputato alla stregua di insediamento produttivo nonostante che tutti gli elementi indicati nella perizia di ufficio deponessero per la natura agricola e, quindi, civile dell'azienda.
Nel terzo motivo il ricorrente lamenta travisamento del fatto non essendo stati tenuti in conto.
ai fini della qualificazione come agricolo dell'insediamento, il rapporto peso degli animali - ettari di terreno ed il fatto che nell'azienda era praticata la fertirrigazione.
La Terza Sezione penale di questa Corte, investita del ricorso sulla base dei criteri tabellari, con ordinanza depositata il 3 aprile 1998 ha, preliminarmente, ritenuto la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente nel primo motivo indi - prendendo spunto dalla ricorrente giurisprudenza di questa Corte Suprema quanto alla decorrenza del termine di 64
prescrizione del reato permanente allorché il capo di imputazione indichi soltanto la data in cui esso sia stato accertato - ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto relativo alla determinazione, nel caso prospettato ed ai fini dell'applicazione di una causa estintiva (nella specie. la prescrizione), del“ dies a quo" dal quale far decorrere la prescrizione normalmente fatto coincidere. dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, con la sentenza di primo grado.
DIRITTI
Calis 6070
* La Sezione remittente ha ritenuto di poter dissentire da siffatto indirizzo giurisprudenziale · ribadito con la sentenza n. 14 dell'11.11.1994 delle Sezioni Unite di questa Corte. ric. IZ. chiamate a pronunciarsi sulla stessa questione - alimentando così. il contrasto. peraltro giá manifestatosi con la sentenza 18.9.1997 n° (sezionale) 2006 della stessa Terza Sezione. ric. Masullo.
L'ordinanza di rimessione ha fatto integralmente proprie le considerazioni contenute nella citata sentenza postasi in consapevole contrasto con l'indirizzo confermato dalle Sezioni Unite
sottoponendolo a vivace e serrata critica con una serie di argomenti che per ragioni di ordine sistematico. verranno esaminati singolarmente più avanti.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite per la trattazione alla pubblica udienza del 13 luglio 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione che ha dato luogo al (nuovo) contrasto giurisprudenziale consiste nello stabilire quale sia il momento processuale nel quale cessa la permanenza. nel caso di reato permanente del quale il capo di imputazione indica soltanto la data in cui è stato accertato ( nella specie, con riferimento alla individuazione del termine iniziale della decorrenza della prescrizione per il reato di cui all'art. 21, comma primo. delle Legge 10 maggio 1976 n. 319 : scarico di liquami provenienti da allevamento suinicolo in acque superficiali, senza la prescritta autorizzazione ).
2. Già prima dell'intervento delle Sezioni Unite pronunciatesi in merito alla stessa questionc oggi all'esame del Collegio ( Sent n. 14 del 26.11.1994, cit.) la giurisprudenza assolutamente prevalente riteneva che, nel caso in cui il decreto di citazione contenesse la sola indicazione della data di accertamento del reato,la sentenza di condanna potesse riflettere l'intero periodo di protrazione della condotta non essendo necessaria la contestazione dei fatti successivi fino alla pronuncia della sentenza di primo grado che segna il momento interruttivo della permanenza.
Diversa, ovviamente, la ipotesi in cui nel capo di imputazione fosse precisata la data di cessazione della permanenza. nel qual caso il giudice nel momento di emettere la sentenza poteva tener conto del successivo protrarsi del reato ( sempre fino alla sentenza ) solo se avesse formato oggetto di contestazione suppletiva.
Questo indirizzo giurisprudenziale si consolidava affermandosi come assolutamente prevalente ( cfr. da ult. Cass. VI 21.11.1995 n. 1890, Corrente RV 205.004; Cass. 27.4.1995 n. 4636. imp.
Cassani. RV 201.140 ). Un primo orientamento di segno contrario si ebbe con la pronuncia della Terza Sezione Penale
N. 132 del 18.1.1994. ric. lanni nella quale, con motivazione assai stringata, si affermò che, ai fini dell'applicazione dell'amnistia. il perdurare della permanenza del reato nel periodo successivo alla data di accertamento ed a quella di efficacia del decreto di clemenza può rilevare, per escludere l'applicazione dell'amnistia. soltanto se abbia formato oggetto di specifica contestazione.
3. Le Sezioni Unite vennero chiamate a comporre il contrasto nell'ambito del quale la sentenza della Terza Sezione ora citata rappresentava pressoché l'unica voce dissonante rispetto alla giurisprudenza della Corte Suprema.
Nella sentenza IZ del 1994, le Sezioni Unite posero, tra l'altro, chiaramente in evidenza il principio secondo il quale, nel caso in cui l'originario capo di accusa indichi soltanto la data dell'accertamento del reato permanente, ascrivendo all'imputato una condotta ancora perdurante a quella data, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, la quale, pertanto, può essere valorizzata dal giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine una contestazione suppletiva;
con l'ulteriore conseguenza che, in presenza di siffatta situazione, l'intrinseca idoneità del tipo di reato contestato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'imputato sia chiamato a difendersi, sin dall'origine. non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi della fattispecie ma anche con riguardo a quella successiva perdurante sino alla cessazione delle condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado.
4. L'ordinanza di rimessione alla Sezioni Unite, nel prendere posizione in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione del reato permanente quando sia contestata la data di accertamento, si riporta integralmente alla motivazione della sentenza n.2006 del 18.9.1997 e. per confutare radicalmente gli approcci esegetici della giurisprudenza assolutamente maggioritaria e delle
Sezioni Unite nella sentenza IZ, si addentra - senza, per la verità, offrire al riguardo una soluzione accettabile - nella problematica relativa alla cessazione della permanenza dal punto di vista del diritto sostanziale distinguendola dalla c.d. " cessazione processuale
Ritiene, infine, che le due figure ( cessazione processuale e sostanziale ) " coincidano quando è contestato un reato la cui permanenza (sostanziale) è cessata, mentre vanno tenute distinte nelle altre ipotesi ' perché se la condotta criminosa non si è esaurita non può certo dirsi che il reato 1111
non è addebitabile all'imputato sino alla sua "futura definitiva consumazione o comunque senza
che vi sia determinatezza sulla sua data finale La Sezione remittente dà atto, poi, della possibilità di procedere per un reato la cui esecuzione non sia esaurita " e che anzi perduri durante ( ed anche oltre ) l'iter del processo.-
Nel contrastare analiticamente la linea interpretativa delle Sezioni Unite. l'ordinanza di rimessione si fonda, sui principi della correlazione tra accusa e sentenza. dell'iniziativa del P.M., del diritto di difesa e su quello consacrato nell'art. 129 c.p.p., che sarebbero largamente violati dai sostenitori della tesi maggioritaria.
5. E' chiaro, allora, che, per la ipotesi in cui il capo di imputazione indichi soltanto la data in cui il reato permanente è stato accertato (o quella di inizio della permanenza), il punto di fondamentale di disaccordo tra le due tesi si rinviene nella possibilità - ammessa dalla giurisprudenza prevalente e negata nell'ordinanza di rimessione - che la contestazione così formulata possa estendersi fino alla pronuncia della sentenza di primo grado segnando, così, quella che suole chiamarsi l'interruzione giudiziale della permanenza e l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione. Tale possibilità è negata dalla Sezione remittente secondo la quale la contestazione si arresta alla data indicata nel capo di imputazione senza possibilità di comprendervi - il successivo protrarsi della condotta ed, ancor meno, il suo perdurare sino alla sentenza di primo grado ".
La lettura dei precedenti giurisprudenziali offre una panoramica in cui si intravedono, da un lato, il consolidarsi di principi corretti e, dall'altro. notevoli confusioni, anche terminologiche, carenze di indagine o accettazione acritica di opinioni tralatizie: basti pensare all'uso indifferente che si fa dei termini cessazione ed interruzione della permanenza, allo scarso approfondimento
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della cessazione o interruzione "processuale dell'istituto ( di creazione giurisprudenziale )
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della permanenza dalla quale si fa decorrere il termine di prescrizione.
Si tratta di problematiche su cui la dottrina si è soffermata risolvendo in maniera non sempre uniforme problemi applicativi la cui soluzione coinvolge questioni di non poco momento quali - per citare le più rilevanti - l'applicazione ai reati permanenti di tutte le cause di estinzione (non solo della prescrizione ), delle cause di giustificazione, dello ius superveniens", delle norme sul concorso di persone, del " ne bis in idem. **
6. In questa sede. tuttavia, il Collegio nei limiti entro i quali la fattispecie controversa lo autorizza a prendere posizione in ordine alla complessa ed articolata problematica di cui sopra è cenno
- ritiene di poter affrontare la questione relativa alla estensione temporale della contestazione ( sempre. giova ripeterlo. nel caso in cui non sia indicato il termine di cessazione della permanenza ). poiché essa, oltre che valorizzata dall'ordinanza di rimessione, si pone anche oggettivamente, e per molti aspetti, come preliminare alla soluzione del problema della decorrenza del termine di prescrizione che ha dato origine al contrasto;
di tal che una nuova e ribadita presa di posizione da parte di queste Sezioni Unite può ritenersi. oltre che doverosa. in ossequio alle attribuzioni di cui all'art. 618 c.p.p.. anche opportuna ed utile al fine di evitare ulteriori contrasti basati sugli stessi argomenti posti a sostegno dell'ordinanza di rimessione.
Le Sezioni Unite. infatti, ritengono di dover confermare il precedente indirizzo pur con le ulteriori precisazioni che il motivato dissenso della Terza Sezione Penale rende necessaric.
7.-La soluzione del problema della contestazione richiede come indefettibile premessa un chiarimento in ordine alla struttura del reato permanente.
7.1. La concezione maggiormente accreditata in dottrina e che traspare - anche se non sempre esplicita ( lo è, invece, in Cass. Sez. I 5.6.1981. Strizzi: Cass. Sez. I 10.5.1983. n. 1026. imp.
Mantisi Cass. Sez. VI 20.3.1984 n. 437; Cass. SS.UU. 12.10.1993 - 10.1.1994. Pulerà ) ma, per lo più. scontata - nella prevalente giurisprudenza di questa Corte è quella che propugna la natura unitaria uno actu " ed" del reato permanente nel quale. cioè, il fatto che lo costituisce non si esaurisce uno tempore ma si protrae nel tempo finchè perdura la situazione antigiuridica dovuta alla condotta 31
volontaria del reo e questi non la fa cessare.
Ed è la stessa accettata da questo Collegio siccome l'unica che trova giustificazione nella lettura coordinata delle norme positive.
Ed, invero, già l'art. 158 c.p. richiama l'elemento del tempo e conferma che il legislatore ha recepito il criterio della struttura unitaria del c.d. " periodo consumativo che contraddistingue il reato permanente.
(art. 8 c.p.p. vig, eNon avrebbe senso alcuno. infatti, parlare di " inizio della consumazione
39 c.p.p. abrog. post riforma del 1977 ) o di cessazione della permanenza ( art. 158 c.p.p. e 39
c.p.p. ante riforma del 1977. nonché art. 382 capov. C.p.p.) se non dovesse presupporsi un intervallo di tempo durante il quale il reato perdura e che suole chiamarsi" periodo consumativo”. ( inizio - fine come anche cessazione - inizio sono termini necessariamente correlati e mutuamente implicati ) .
I concetti di inizio e fine della consumazione implicano. altresi, quello di unitarietà della stessa derivante dalla unicità ed omogeneità del "quid " che ha inizio e che giunge al termine.-
7.2 Sicché nel reato permanente è possibile distinguere tra commissione , intesa come realizzazione del fatto tipico. id est dell'azione prevista per la integrazione della soglia minima della fattispecie astratta, ed il potrarsi nel tempo della situazione antigiuridica realizzata che perdura fino all'azione consumativa ultima questa esaurisce l'illecito e segna il momento nel quale la permanenza viene a cessare. facendo giungere al termine il processo esecutivo che ha prodotto lo stato antigiuridico, fino ad allora sostanziatosi della condotta cosciente e volontaria del soggetto, cioè. dell'azione colpevole che si protrae, protraendo l'offesa nel contemporaneo perdurare di tutti gli altri dati materiali e giuridici caratterizzanti la fattispecie ( condotta. evento, rapporto di causalità, elemento psicologico, antigiuridicità ecc..).
7.3. La struttura unitaria del reato permanente è testimoniata, altresì:
a) dall'art. 12 c.p.p. che nel prevedere la connessione nel caso di concorso formale di reati o di reato continuato non fa menzione dal reato permanente:
b) dall'art. 16 c.p.p. che fissa i criteri per la determinazione della competenza in caso di connessione senza includere il reato permanente. considerato nella sua struttura unitaria allorché il legislatore ne detta ( art. 8 c.p.p. ) il criterio determinativo della competenza fissandola nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato ( non a caso indicato al singolare ).-
Non può, infine, tralasciarsi che sia la dottrina che la giurisprudenza ammettono pacificamente la possibilità del concorso nel reato permanente anche quando la condotta del concorrente si estrinsechi nel corso del periodo consumativo e dopo che siano stati realizzati tutti gli elementi costitutivi del reato : se la consumazione fosse cessata il concorso non sarebbe più concepibile e
Fazione del concorrente dovrebbe considerarsi irrilevante, salvo che per il favoreggiamento.-
In sostanza il reato permanente corrisponde ad una fattispecie astratta nella quale la consumazione protratta nel tempo rileva sotto il profilo della tipicità che il legislatore ha concepito come unitaria, sussumendo nella fattispecie la caratteristica fenomenologica del permanere dell'azione e del perdurare dell'offesa che la coscienza sociale già percepisce come una situazione ontologicamente unica.
7.4. E illuminante al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale 26.11.1987 n. 520 ( in verità poco nota ) nella quale il giudice delle leggi osserva che la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà. Il legislatore descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui il legislatore prende atto. Se la lesione dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità il reato ha carattere permanente;
ma non perché tale lo voglia il legislatore, ma semplicemente perché - ad esempio l'aspetto tipico della condotta di sequestro di persona è necessariamente perdurante nel
-
tempo per sua essenziale natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la situazione antigiuridica.".
7.5. L'opzione teorica della Corte Costituzionale si armonizza con quella della dottrina e della gjurisprudenza prevalenti resistendo a tesi assolutamente minoritarie e risalenti che rifiutano la struttura unitaria del reato permanente seguendo la teoria pluralistica, secondo la quale il reato permanente consiste in una pluralità di illeciti penali autonomi i quali, però, vengono unificati dall'ordinamento giuridico cosi' da dar luogo ad " un fenomeno simile al reato continuato “. Simile. se si vuole, ma non certo identico, poichè il “ continuum “, che nel reato permanente è una componente naturale della sua struttura, nel reato continuato è una artificiale costruzione normativa :
mentre nella prima figura è unica la condotta delittuosa, che si dispiega nel tempo ininterrottamente. nella seconda, invece, gli episodi delittuosi sono temporalmente distaccati e. comunque. concettualmente distinti, venendo a posteriori collegati per il tramite del medesimo disegno "
criminoso " ( art. 81 c.p. ).
8. Se si prendono le mosse dalla concezione normativamente ed intrinsecamente unitaria del reato permanente nei suoi tratti più salienti, come quello del perdurare della condotta correlata all'offesa dell'interesse protetto, le obiezioni mosse dall'ordinanza di rimessione alla giurisprudenza prevalente ed all'arresto delle SS.UU. ( sent. IZ ) vengono vanificate proprio dalle caratteristiche strutturali del reato, pur contestato senza la fissazione del termine finale della permanenza (non cessata ).
L'ontologica struttura del reato nei suoi aspetti naturalistici non può essere ignorata quando si come già osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza citata di adattare i principi della tratta- -
contestazione e delle corrispondenza tra l'accusa e la sentenza alla intrinseca idoneità a durare nel tempo del reato in esame, nel quale, appunto, l'elemento temporale del perdurare della condotta, col sostegno dell'elemento psicologico, è costitutivo della tipicità e caratterizza anche il dato dell'empiria ( fatto ) sussunto nella fattispecie astratta, come osservato icasticamente dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra citata.
Il che vuol dire che, nel caso in cui la contestazione abbia per oggetto un reato permanente con l'indicazione della data iniziale della permanenza ( o della data dell'accertamento ), la permanenza stessa. intesa come dato della realtà, è compresa nella imputazione per la logica ed essenziale connotazione del fatto storico che integra l'accusa.
La contestazione, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta ed assume una sua "vis expansiva "fino alla pronunzia della sentenza: e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la permanenza, sibbene solo perché i principi e le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione. di accertamento giudiziale e di possibile sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza anche di un solo attimo ( e, peraltro, meramente eventuale potendo la permanenza cessarc contemporaneamente alla pronuncia della sentenza ). pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità e che potrà essere oggetto di nuova contestazione.-
E. quindi l'imputato di reato permanente - salvo che nell'accusa non sia dedotto un preciso arco temporale è chiamato nel processo a difendersi in relazione ad un fatto che oggettivamente e per sua intrinseca natura perdura nel tempo in virtù della stessa condotta lesiva, siccome tipicamente conformata e presidiata dalla coscienza e volontà dello stesso agente.
8.1. L'ordinanza di rimessione è fuorviata dall'immagine della usuale tecnica di contestazione dei reati istantanei ( o permanenti esauriti) e perde di vista la natura del reato permanente soprattutto quando sottolinea insistentemente ed usa come argomento di confutazione la necessità che la
-
contestazione sia determinata e precisamente circoscritta nel tempo anche per quanto riguarda la individuazione del momento finale della condotta. cosa che il reato permanente in atto non tollera logicamente non potendosene, appunto, fissare a priori "la cessazione.
E, tuttavia, ciò non implica che il reato permanente non possa formare oggetto di contestazione come tale ed anche prima dell'esaurimento del periodo consumativo, come. del resto. vienc unanimemente ammesso. E se così è. l'indicazione della data finale che si pretende dovuta dovrebbe. contrariamente alla realtà. essere indicata fittiziamente.
8.2. Allorché l'ordinanza di rimessione ammette che il procedimento penale possa riguardare anche un reato che non si è consumato ed esclude che il reato permanente sia addebitabile all'imputato fino alla futura definitiva consumazione evidentemente confonde la parte già consumata del fatto ( altrimenti si tratterebbe di reato tentato ) con la persistenza di esso nel tempo: tempo del quale non può essere a priori indicato il momento finale per la semplice ragione che il reato, proprio perchè permanente, dura finchè non si esaurisce.
- -L'asserita esigenza di certezza ai fini della contestazione della data finale e, comunque, di quella che supera la data indicata nel decreto di citazione, se fondata, porterebbe, secondo l'argomentare della sezione remittente. alle estreme ed assurde conseguenze di dover negare la ( già ammessa) possibilità di instaurare il giudizio per un reato permanente in atto o di disarticolare inammissibilmente nel tempo il reato unico che, per le ragioni dette, tollera la sola cesura temporale della sentenza.
8.3. Ma anche quando la permanenza sia contestata implicitamente ( con l'indicazione della data di accertamento del reato o di inizio della permanenza), e, tuttavia senza possibilità di equivoci per la difesa sulla natura del reato con il suo connaturato perdurare, l'imputato. se non è dedotta in imputazione la cessazione della permanenza. sarà chiamato difendersi, senza bisogno di contestazione suppletiva anche dell'ulteriore protrarsi della condotta illecita che è e rimane sempre determinata, se
è contestata come permanente, e che, pertanto, rispetto al suo intrinseco perdurare non può avere i caratteri della novità, della diversità o della sorpresa.
In buona sostanza nel reato permanente il perdurare della consumazione costituisce elemento identificativo della temporalità del fatto poiché ne rappresenta la normale collocazione nel tempo: sicché. ove la permanenza sia dedotta nella imputazione, il reato risulta anche coerentemente - C correttamente collocato nel tempo senza che la contestazione incorra, per questa via, in rischi di
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nullità per indeterminatezza, consentendo l'instaurarsi di un valido contraddittorio sul thema
decidendum".
L'ulteriore contestazione che si pretende dovuta sarebbe come è stato acutamente osservato un sovrabbondante dettaglio avente ad oggetto momenti esecutivi o meri tratti temporali privi, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. di autonoma rilevanza ma costituenti espressione fenomenologica della condotta antigiuridica che. unitariamente considerata nella contestazione originaria, già li comprende e li prevede siccome insiti nella permanenza e. come tali, portati alla cognizione del giudice che, perciò, ben potrà farne oggetto di accertamento e tenerne conto ad ogni effetto al momento della pronuncia della sentenza rispetto alla quale restano anteriori.
8.4. L'impostazione che parte dalla summa divisio fatti accaduti - fatti da accadere, e che nega ai secondi il diritto di ingresso nella contestazione siccome lesivi dei diritti della difesa, contiene una petizione di principio ed ignora, inoltre, i fatti in via di accadimento e che si protraggono ininterrottamente fino alla sentenza senza autonomia ma come semplice manifestazione tipica del reato contestato, al di fuori del quale non assumono rilevanza.
8.5. Nessuna violazione dell'iniziativa del P.m. può esservi se si accoglie la tesi qui sostenuta. poiché la contestazione della permanenza, con le implicazioni processuali più sopra viste, non solo consente - perché rispettosa dei diritti della difesa - di valutare il protrarsi del reato e farne materia di dibattito processuale e di decisione, ma fa anche salva l'iniziativa del P.M. da cui, appunto, siffatta specifica contestazione promana ed evita, così, la violazione degli artt. 112 Cost., 50, 178 lett. b) e
179 c.p.p.
L'ordinanza di rimessione contiene al riguardo anche un vizio logico di fondo allorché pone a premessa dell'argomentazione proprio il dato da dimostrare, assumendo, cioè. la mancanza della contestazione (e dell'iniziativa del P.M.) e confondendo, al riguardo, l'an della contestazione ( che è fuori discussione ) con il quomodo o il quando.di essa ( che è la reale materia del contrasto )- 8.6. Non si riesce a comprendere, neppure nell'ottica del dissenso giurisprudenziale all'esame del Collegio, perché mai la contestazione - che ha per oggetto essenzialmente un fatto avente carattere di reato - debba ( e possa ) ignorare proprio il dato (prima di tutto ) fattuale della permanenza che assume rilevanza essenziale nella tipizzazione della fattispecie descritta in imputazione.-
La contestazione, insomma, anche in ossequio ai principi formali richiamati dall'opposta tesi. altro non è che la descrizione del fatto come esso si è svolto ( o si va svolgendo ) “ in rerum natura” per cui. quando esso è descritto quale è per sua intrinseca natura, ossia come reato che perdura nel tempo e perciò permanente, la permanenza è già insita nella sostanza del fatto contestato ed è da questo inseparabile. non potendo essere degradata e mero elemento accidentale o ad una sorta di post-fatto la cui punibilità richieda a sua volta una ulteriore ed ultronea contestazione.
8.7. Altro è che il capo di imputazione contenga, oltre alla data iniziale, anche quella finale. poiché in tal caso, essendo il fatto temporalmente delimitato, non si può far carico all'imputato di addebiti che non formino oggetto di contestazioni suppletive. Ma se si indica solo la data iniziale o quella dell'accertamento del reato. per sua natura permanente, vuol dire che la permanenza, non essendo cessata, rientra naturaliter nella sostanza del fatto delittuoso, che viene appunto descritto come ancora in corso al momento della contestazione. Se dunque all'imputato si addebita un reato non delimitato nel tempo perchè ancora in atto, non si vede come egli possa eccepire che la contestazione non ne indica la data finale, quando l'accusa da cui deve e può difendersi consiste proprio nella persistenza attuale del reato stesso. Ecco perchè, come si è esattamente osservato.
l'imputato rispondendo di un reato permanente sa già che, qualora la permanenza non sia delimitata nel tempo ma venga indicato solo il tempo dell'accertamento, dovrà rispondere pure della sua protrazione oltre la data della contestazione.
8.8. L'ordinanza remittente. infine, adotta a confutazione anche il problema della prova e dell'onere della stessa dando per scontata la violazione, a danno dell'imputato, delle relative regole.
L'argomento è stato già in dottrina adeguatamente confutato col richiamo all'art. 493 c.p.p. per quanto concerne la presunta violazione degli artt. 468 e 567 c.p.p.
Ma esso, a ben vedere, si mostra addirittura irrilevante.
Sembra, infatti, ovvio che non si debba confondere il problema della prova di un fatto ( la permanenza) con la possibilità della ( sua ) contestazione e della estensione della contestazione stessa fino alla sentenza.
La contestazione è espressione della potestà punitiva manifestata dall'organo dell'accusa. mentre la prova attiene alla dimostrazione della fondatezza ( o infondatezza. se prova a difesa ) di tale pretesa e non concerne la sua legittimità. Il termine processuale previsto per la presentazione delle liste non implica, sul piano logico - sistematico. le conseguenze di principio prospettate dalla sezione remittente poiché esso non vale a snaturare le caratteristiche del reato permanente - che rimane pur sempre l'oggetto dell'indagine e non impedisce la già dimostrata possibilità che esso sia contestato secondo la propria natura e che, di conseguenza, rispetto ad esso. l'imputato sia chiamato a difendersi anche provando.
8.9. E neppure i principi della ripartizione dell'onere della prova assumono rilievo ai fini della indagine che ne occupa. essendo di ogni evidenza la totale indifferenza, rispetto alla soluzione delle problematiche coinvolte. del se debba essere l'Accusa a provare il perdurare della permanenza ovvero l'imputato a provarne la cessazione, una volta accertato positivamente che la condotta successiva possa far parte della contestazione e, quindi divenire materia di dibattito processuale e di accertamento giudiziale avendo avuto legittimo ingresso nel "thema decidendum ".
Anche l'applicazione del principio "in dubio pro reo ⚫ (cfr. diffusamente Cass. III, 9.6.1997.
n. 1442. Lucci ) rimane circoscritto alla prova della permanenza ma è indifferente alla contestazione della stessa fino alla sentenza : la permanenza contestata sarà. nel dubbio, ritenuta non provata.
8.10. Dalla asserita premessa - secondo la quale il tempus delicti rimane cristallizzato alla data del decreto di citazione a giudizio ( accertato il.... ) - si trae, dalla opposta tesi. la conseguenza che il protrarsi della condotta delittuosa dovrebbe formare oggetto di successive contestazioni da parte del
P.M., non potendo altrimenti essere addebitata all'imputato.- Se così fosse, però, si darebbe luogo non soltanto ad una serie di inconvenienti pratici segnalati in dottrina ( moltiplicazione dei processi e delle pronunzie, ritardi ed intralci derivanti dalle plurime contestazioni ), ma ad una sorta di moto perpetuo inarrestabile fino alla sentenza di primo grado. Infatti, poichè il reato permanente è ontologicamente caratterizzato dalla sua persistenza nel tempo, che cessa solo se viene meno la condotta in violazione della norma incriminatrice ( si pensi ancora alla partecipazione a banda armata : art. 306 c.p.; alla bigamia art. 556 c.p. ; alla violazione degli obblighi di assistenza familiare art. 570 c.p. al sequestro di persona: art. 605 c.p. ). non si vede quale fatto nuovo e diverso avrebbe da contestare il P.M. che non si risolva nella continua riproduzione dell'originaria accusa, da aggiornare quindi cotidie et singulis momentis : un'attività questa che non risulta inquadrabile in nessuno schema processuale.
Pretendere una siffatta attività di impulso processuale praticamente inattuabile ma. paradossalmente, obbligatoria per il P.M. ed a questa subordinare la prova della correlazione tra
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sentenza ed accusa contestata, equivarrebbe ad elargire un assurdo spazio di impunità per la frazione di condotta delittuosa che va dall'ultima contestazione possibile nel dibattimento sino alla sentenza ed in ordine alla quale la pretesa punitiva dello Stato non avrebbe modo di attuarsi. 12
9. E. poi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ( che non andava risolta. come è avvenuto, nell'ordinanza remittente ) sollevata dal ricorrente sul rilievo che l'art. 21. primo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319 punirebbe con una sanzione più grave la mera mancanza di autorizzazione allo scarico rispetto all'ipotesi aggravata. negli scarichi. di superamento dei limiti tabellari.-
Al riguardo il Collegio condivide e la propria la motivazione contenuta nella sentenza
17.11.1996 della Sezione Terza di questa Corte (ric. Landi ed altro, RV 203301) secondo cui nella formulazione attuale dell'art. 21. primo comma della legge 10 maggio 1976 n. 319 non è dato ravvisare, nella scelta discrezionale del legislatore, alcuna violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità delle pene. allorché si consideri che la fattispecie sanzionata dal primo comma di tale norma non può concorrere con quelle previste nei successivi terzo e quarto comma: che l'effettuazione di uno scarico senza autorizzazione non può essere considerata, con valutazione generalizzata. fatto meno grave della violazione dei parametri tabellari di natura non tossica nell'esecuzione di uno scarico non autorizzato: che le pene edittali rispettivamente previste consentono al giudice una razionale ed opportuna graduazione che tenga conto della concreta entità della violazione accertata.
10. Passando all'esame della concreta fattispecie processuale, il Collegio osserva, in primo luogo, che la conclusione raggiunta dal Pretore, con valutazione puramente di fatto, sulla natura produttiva dell'insediamento non è suscettibile di censura in questa sede siccome ampiamente e logicamente motivata sulla base dell'esame completo delle emergenze processuali di cui il ricorrente richiede. inammissibilmente. nel motivo un diverso apprezzamento non consentito al giudice di legittimità.-
11. Osserva, inoltre il Collegio che tra i reati permanenti occorre distinguere quelli necessariamente permanenti che esigono una condotta protratta nel tempo da quelli eventualmente permanenti i quali, oltre che con una condotta indefinitamente perdurante, possono realizzarsi e perfezionarsi anche uno actu senza un successivo periodo consumativo, sicché in essi la realizzazione e la consumazione sono perfettamente coincidenti nel tempo.-
Il reato di cui all'art. 21, comma primo, della legge 319/76, così come contestato all'imputato e come accertato in fatto dal giudice di merito, rientra in questa seconda categoria poichè anche uno scarico singolo ed episodico. realizzatosi quindi "uno actu ", può integrare la violazione dell'art. 21 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 avendo la piena attitudine a ledere il bene protetto dalla norma causando il degrado delle acque.- 13
Ebbene, nella specie l'attenta lettura della imputazione e della sentenza non consentono di rilevare alcun elemento né fattuale né logico dal quale si possa evincere la permanenza del reato anziché l'episodicità dello scarico che, al contrario. emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata. per cui non è dato discutere di consumazione del reato oltre la data indicata nel capo di imputazione (
15.12.1992).-
Il reato ascritto all'imputato va, di conseguenza dichiarato prescritto essendo trascorso dalla sua commissione il termine massimo di anni quattro e mesi sei (artt. 157 c. 1° n. 5) e 160 u.c. C.P. ).-
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.-
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Penali - dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.-
Così deciso in Roma addi 13 luglio 1998
Il Consigliere estensore
Molarusse IL PRESIDENTE
Guterus ta berreCriteria
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Depositata in Cancelleria oggi
Homa. i 22 OTT. 1998- IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ZION
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