Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 1
In tema di fatti di criminalità di tipo mafioso, la valutazione probatoria deve tenere conto, con la dovuta cautela, anche dei risultati delle indagini storico - sociologiche, per la loro utilizzazione come strumenti di interpretazione, avendone prima vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza, e cioè a regole giuridiche preesistenti al giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2006, n. 21102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21102 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/06/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 666
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 042477/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS ER, N. IL 05/03/1973;
2) OT NI, N. IL 05/03/1970;
3) RM EP, N. IL 06/01/1955;
avverso SENTENZA del 12/05/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di SE ER e SE GI e ha chiesto l'annullamento con rinvio per TO IO;
udito il difensore Avv. SENESE SAVERIO per TO IO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 12 maggio 2005, la Corte di appello di Napoli, accogliendo la concorde richiesta formulata dalle parti a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, con contestuale rinuncia a tutti i motivi di impugnazione tranne quello relativo alla pena, ha rideterminato nei confronti di RM GI la pena inflitta in primo grado in anni cinque di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, e quella inflitta a SS PI in anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa. Ha poi confermato la condanna inflitta in primo grado a OT IO alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per tentata estorsione aggravata, ed ha applicato nei confronti dello stesso OT e del RM le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della esecuzione della pena principale.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Nei ricorsi proposti dal SS e nell'interesse del RM si lamenta genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Nel ricorso proposto nell'interesse del OT si formulano, invece, articolati e plurimi motivi di ricorso. Nel primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai decreti del pubblico ministero con i quali sono state autorizzate le operazioni di intercettazione extra moenia, essendo tali atti privi di indicazioni circa le "eccezionali ragioni di urgenza" ed in ordine ai motivi concernenti la pretesa "inidoneità" o "insufficienza" degli impianti esistenti presso la competente procura della Repubblica. Richiamando, infatti, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite, il ricorrente lamenta, in particolare, la circostanza che la Corte territoriale, investita in modo espresso sul punto, avrebbe liquidato i rilevi difensivi limitandosi a prospettare il fatto che presso la Procura di Napoli la "inidoneità - nel senso della insufficienza - degli impianti di intercettazione... è situazione che appartiene al notorio (e, dunque, non eget probationem)", mentre quanto al requisito della urgenza sarebbe "ancora una volta l'id quod plerumque accidit a soccorrere, relativamente alla brevità della durata delle trattative che sogliono concretare l'estorsione". Donde, sottolinea il ricorrente, la palese violazione di legge, in quanto i giudici a quibus avrebbero proceduto a colmare ex post la denunciata lacuna motivazionale sulla base del ricorso, ad un presunto notorio. Si lamenta, poi, nel secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di motivare con decisione congrua ed appagante i rilievi svolti in ordine alla dedotta insussistenza degli elementi del concorso morale - sotto forma di mandato - nel delitto contestato al ricorrente, facendo invece ricorso a formule di stile e ad ipotesi astratte, non assimilabili alle massime d'esperienza. A fronte, infatti, della denuncia espressa nei motivi di appello relativa all'omesso accertamento dell'epoca e delle modalità di conferimento del mandato agli esecutori materiali da parte del OT, e della stessa apoditticità della identificazione del medesimo nel "Giovannone" menzionato dai due alla parte offesa in chiave intimidatoria, la Corte si sarebbe limitata a dedurre, ancora una volta, la "comune esperienza" in campo camorristico circa la prassi dei sodalizi di taglieggiare indistintamente quanti operino nel territorio di loro pertinenza: deduzione, questa, di tipo generico e congetturale e che in nessun modo dimostrerebbe, comunque, il coinvolgimento dell'imputato nell'episodio ascrittogli. Quanto, poi, alla identificazione del "Giovannone", i giudici dell'appello avrebbero del tutto trascurato i rilievi svolti nell'atto di appello, pure in tal caso giungendo ad escludere qualsiasi ipotesi alternativa sulla base del fatto che i due autori materiali non avrebbero mai operato all'insaputa del OT, "essendo acquisita al notorio la sanzione di vendetta comminata per l'invasione dei terreni di pertinenza di sodalizi criminosi da parte di soggetti a essi estranei". Nel terzo motivo si lamenta, infine, vizio di motivazione in riferimento alla aggravante prevista della L. n. 203 del 1991, art. 7, giacché i giudici dell'appello si sarebbero limitati a ripercorrere le stesse valutazioni già svolte nella sentenza di primo grado, senza tener conto dei rilievi svolti nell'atto di appello, in ordine alla necessità di puntualizzare quali fossero nella specie gli elementi significativi del metodo mafioso, ed il quid pluris richiesto per la integrazione della aggravante di che trattasi.
Con successiva memoria, il OT ha ulteriormente sviluppato l'intera gamma delle censure già poste a fondamento del ricorso. I ricorsi proposti dal SS e nell'interesse del RM sono palesemente inammissibili. La definizione concordata di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4, presuppone, infatti, che gli imputati, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzino contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Deve ritenersi pertanto preclusa, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, la riproposizione ed il riesame in sede di legittimità di ogni questione di merito relativa alla misura della pena inflitta ed ai motivi rinunciati, pur se riguardanti la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. - circa la quale, dunque, non vi è obbligo di motivazione da parte del giudice dell'appello - residuando soltanto, come tematiche devolvibili, quelle rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, ovvero quelle riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello. Nel cosiddetto patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita ad un negozio processuale liberamente stipulato, che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva la ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, Gallo;
Cass., Sez. VI, 11 giugno 2003, Mele;
Cass., Sez. I, 4 marzo 2003, Ferrara;
Cass., Sez. I, 24 ottobre 2000, Fendoni). È fondato, invece, il ricorso proposto nell'interesse del OT. A proposito, infatti, delle censure relative alla dedotta carenza di indicazioni circa le ragioni di urgenza e sulla inidoneità o insufficienza degli impianti esistenti presso la locale procura della Repubblica, in ordine alla contestata legittimità delle operazioni di intercettazione eseguite con apparati esterni, questa Corte - come il ricorrente ha puntualmente rammentato - ha avuto modo di sottolineare come la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproposizione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero, che ha dato causa ad essa;
principio, questo, in applicazione del quale si è ritenuto correttamente motivato il decreto con il quale il pubblico ministero con l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato dello stesso pubblico ministero. Al di là, quindi, del maggiore o minor dispendio di elementi argomentativi e di diffusività del corredo motivazionale, a soddisfare il presupposto normativo che assegna - in linea con una antica tradizione mutuata, come è noto, dagli stessi dicta della Corte costituzionale - una sorta di necessaria "prelazione" all'utilizzo degli impianti di ascolto esistenti presso la procura della Repubblica, ciò che occorre per legittimare la deroga, è l'esistenza di una esplicitazione, anche se in forma sintetica, delle ragioni per le quali quegli impianti, per carenza di postazioni disponibili al momento, difficoltà di ordine tecnico o altre cause, non sono in concreto utilizzabili. D'altra parte, questa Corte non ha mancato di sottolineare come la inidoneità degli impianti di intercettazione installati presso la procura della Repubblica, che è, come si è detto, una delle condizioni che legittima l'utilizzazione di apparati in dotazione alla polizia giudiziaria, deve essere intesa non in senso restrittivo, come mancanza dei requisiti tecnici necessari, ma in senso più ampio, come impossibilità in concreto di svolgere le operazioni di intercettazione in modo utile e coordinato con le operazioni di ascolto già in corso presso gli uffici di polizia giudiziaria. Il requisito della inidoneità o della insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve quindi essere valutato non soltanto in senso "strutturale", con riguardo alla natura, alle qualità tecniche alla funzionalità ed al numero degli apparati tecnici, ma anche sotto il profilo più squisitamente "funzionale", in riferimento alla relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura ed invece necessarie le apparecchiature e gli impianti esterni (Cass., Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto;
Cass., Sez. IV, 4 ottobre 2004, Antonietti;
Cass., Sez. IV, 9 dicembre 2004, p.m. in proc. Ballarò; Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2004, Leanza;
Cass., Sez. I, 23 giugno 2005, D'Agostino). L'assunto dei giudici a quibus, secondo il quale la insufficienza "degli impianti di intercettazione presso la Procura della Repubblica di Napoli è situazione che appartiene al notorio (e, dunque, non eget probationem), avuto riguardo all'esiguità delle apparecchiature disponibili, rispetto al volume d'attività in esecuzione", equivale, all'evidenza, ad un nulla giuridico sul piano dell'obbligo di motivare le ragioni del rigetto della eccezione difensiva, non essendosi in alcun modo rievocato il provvedimento del pubblico ministero oggetto di censura, ma avendo la Corte territoriale ad esso indebitamente sovrapposto una deduzione di superfluità del relativo esame, in forza, per di più, di una supposta notorietà di una condizione locale, in sè priva di qualsiasi risalto agli effetti delle determinazioni che i giudici del merito erano chiamati ad adottare.
Altrettanto è a dirsi in ordine all'insistito richiamo a pretese "massime di esperienza" circa il modus operandi delle consorterie camorristiche per asseverare l'esistenza di un "mandato" da parte dell'imputato a commettere l'estorsione contestata, e, a ben guardare, anche per ciò che attiene alla stessa identificazione del "Giovannone" nel OT, avendo la sentenza impugnata fatto riferimento ai contatti tra gli imputati, senza però puntualizzare lo specifico risalto che gli stessi avrebbero assunto con riferimento all'episodio contestato, anche in riferimento al contesto "camorristico" in cui tali rapporti si sarebbero iscritti, avuto riguardo alla ritenuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Va in proposito qui ribadito che, in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico- sociologiche ai fini della valutazione in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tenere conto, con la dovuta cautela, anche di tali dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza e, principalmente, dopo averne ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici e concreti fatti che formano oggetto del processo (Cass., Sez. I, 5 gennaio 1999, p.m. in proc. Cabib). D'altra parte, e contrariamente a quanto mostrano di ritenere i giudici a quibus, le cosiddette massime di comune esperienza si distinguono dalle mere congetture, in quanto sono regole giuridiche preesistenti al giudizio, poiché il dato in esse contenuto è già stato, o viene comunque sottoposto a verifica empirica;
sicché la regola stessa viene formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, rivestendo i caratteri del consolidato ricorrere di una maturata esperienza tratta dal contesto storico geografico, generalmente riconosciuta ed accettata.
Le doglianze che il ricorrente muove alla carenza motivazionale delle sentenza impugnata sono dunque fondate. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza stessa con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello di Napoli, per nuovo esame in ordine alle censure relative alla motivazione del provvedimento del pubblico ministero di utilizzazione di impianti esterni ai fini della esecuzione delle operazioni di intercettazione, nonché in ordine alla esistenza di un "mandato" da parte del OT alla realizzazione della estorsione contestata ed alla identificazione, nella persona dell'imputato, del "Giovannone" menzionato alla persona offesa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di SS PI e RM GI e condanna gli stessi al pagamento in solido alle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OT IO con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006