Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1999, n. 761
CASS
Sentenza 2 dicembre 1999

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La mancata indicazione della data della sentenza impugnata nel decreto di citazione per il giudizio non determina alcuna nullità, sia perché questa non è prevista dall'art. 601 cod. proc. pen, sia perché non rientrerebbe tra quelle di ordine generale, in quanto non incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato. Questi, infatti, viene informato dell'esistenza dell'impugnazione e della celebrazione del relativo giudizio ed è quindi posto in grado di acquisire tutte le notizie necessarie per svolgere la propria difesa.

Non integra alcuna causa di nullità l'omissione, nell'avviso per l'udienza d'appello notificato al difensore, dell'indicazione del nominativo dell'imputato, quando vi siano riportati esattamente i dati relativi al giorno fissato per la trattazione del giudizio, al giudice davanti al quale l'udienza deve svolgersi ed il numero di ruolo generale del fascicolo. Per il concorso di tali indicazioni risulta individuabile il procedimento cui l'avviso si riferisce, senza alcuna ripercussione sulla piena utilizzazione del termine di comparizione per preparare la difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1999, n. 761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 761
    Data del deposito : 2 dicembre 1999

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