Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 2
La mancata indicazione della data della sentenza impugnata nel decreto di citazione per il giudizio non determina alcuna nullità, sia perché questa non è prevista dall'art. 601 cod. proc. pen, sia perché non rientrerebbe tra quelle di ordine generale, in quanto non incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato. Questi, infatti, viene informato dell'esistenza dell'impugnazione e della celebrazione del relativo giudizio ed è quindi posto in grado di acquisire tutte le notizie necessarie per svolgere la propria difesa.
Non integra alcuna causa di nullità l'omissione, nell'avviso per l'udienza d'appello notificato al difensore, dell'indicazione del nominativo dell'imputato, quando vi siano riportati esattamente i dati relativi al giorno fissato per la trattazione del giudizio, al giudice davanti al quale l'udienza deve svolgersi ed il numero di ruolo generale del fascicolo. Per il concorso di tali indicazioni risulta individuabile il procedimento cui l'avviso si riferisce, senza alcuna ripercussione sulla piena utilizzazione del termine di comparizione per preparare la difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1999, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 02/12/1999
2. Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
3. Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere N. 4027
4. Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 25764/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AG NT, nato a [...] il [...], e da Di ME EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa l'11 maggio 1999 dalla corte d'appello di Napoli;
Udita nella pubblica udienza del 2 dicembre 1999 la relazione fatta dal Consigliere Prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Il pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con sentenza del 27 marzo 1998, dichiarò AG NT colpevole del reato di cui all'art. 349 cod. pen. e lo condannò alla pena di anni uno di reclusione e lire un milione di multa, oltre pene accessorie, con la sospensione condizionale della pena (mentre dichiarò non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine a diversi reati edilizi perché estinti per prescrizione) e dichiarò Di ME EL colpevole del reato di cui all'art. 350 cod. pen. e la condannò alla pena di lire un milione di multa.
La corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'11 maggio 1999, confermò la sentenza di primo grado.
Il AG e la Di ME propongono distinti, ma identici, ricorsi per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 601, n. 5, 178, n. 1, lett. c), e 179, n. 1, cod. proc. pen.. Lamentano che l'avviso notificato al difensore di fiducia degli imputati per il giudizio di appello era privo dei requisiti necessari per rendere possibile l'identificazione del rappresentato. L'atto, infatti, non riportava i dati di identificazione degli imputati, ne' l'indicazione della data della sentenza cui l'appello si riferiva, ne' il numero del registro generale di notizia di reato.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che nella specie la prescrizione non è ancora maturata. Invero, secondo quanto accertato in punto di fatto dalla sentenza della corte d'appello, la continuazione dei reati contestati agli imputati è cessata il 5 giugno 1992. Il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, quindi, scadrebbe il 5 dicembre 1999. A tale termine, peraltro, deve aggiungersi in primo luogo il periodo di sospensione del corso della prescrizione di duecento e ventitrè giorni disposto dai diversi provvedimenti legislativi in tema di c.d. condono edilizio, ed in secondo luogo il periodo corrispondente alla sospensione del processo disposta dal pretore dal 18 aprile 1997 al 2 febbraio 1998. Nel merito i ricorsi sono manifestamente infondati. Nella specie, infatti, l'avviso inviato ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. per l'udienza di appello all'avv. Salvatore
Parascandola, nominato proprio difensore dagli imputati successivamente alla sentenza di primo grado e con specifico mandato ad impugnare la sentenza contumaciale, e notificato allo stesso avv. Parascandola il 6 novembre 1998 per l'udienza di appello fissata per il 4 febbraio 1999 nonché il successivo avviso notificato sempre all'avv. Parascandola il 15 marzo 1999 per l'udienza dell'11 maggio 1999, cui la prima era stata rinviata, contengono all'evidenza tutti gli elementi necessari per l'identificazione degli imputati, indicando invero che si trattava della causa penale in grado di appello
contro
AG NT + 1 ed iscritta al n. 6891/98 reg. gen., causa da trattarsi dinanzi alla prima sezione penale della corte d'appello di Napoli il 4 febbraio 1999 (e poi l'11 maggio 1999).
D'altra parte, può anche rilevarsi che la mancata indicazione della data della sentenza impugnata nel decreto di citazione per il giudizio di appello non determina alcuna nullità, sia perché questa non è prevista dall'art. 601 cod. proc. pen. e sia perché non rientrerebbe tra quelle di ordine generale in quanto non incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato. Questi, infatti, viene informato dell'esistenza dell'impugnazione e della celebrazione del relativo giudizio ed è quindi posto in grado di acquisire tutte le notizie necessarie per svolgere nel modo migliore la sua difesa (Sez. V, 6 agosto 1998, Cantaro, m. 212.141). Quanto poi all'indicazione del nominativo dell'imputato va rilevato - oltre al fatto che nella specie comunque tale indicazione era contenuta nell'avviso inviato all'avv. Parascandola - che comunque non integra alcuna causa di nullità l'omissione, nell'avviso per l'udienza d'appello notificato al difensore, dell'indicazione del nominativo dell'imputato quando ivi siano riportati esattamente - come puntualmente è avvenuto nel caso di specie - i dati relativi al giorno fissato per la trattazione del giudizio, al giudice davanti al quale l'udienza deve svolgersi ed al numero di ruolo generale del fascicolo;
per il concorso di tali indicazioni, infatti, risulta facilmente individuabile il procedimento cui l'avviso si riferisce, senza alcuna ripercussione sulla piena utilizzazione del termine di comparizione per preparare la difesa (Sez. 111, 9 febbraio 1994, De Angelis, m. 197.795). I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, si ritiene congruo fissare in lire un milione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2000