2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. ((338)) 3. Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c) , d).
----------- AGGIORNAMENTO (338)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 30 gennaio 2026, n. 12 (in G.U. 1ª s.s. 04/02/2026, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 225, comma 2, del codice di procedura penale , nella parte in cui - per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498 , quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo -, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall' art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia . (Testo A)»".