Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
Il tentativo è configurabile anche quando non sia compiuto almeno un frammento della condotta tipica, sempre che gli atti posti in essere siano idonei e inequivocamente diretti alla commissione del delitto.
Commentario • 1
- 1. Prova indiziaria e ragionevole dubbio (Cass. 25016/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 agosto 2022
Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2010, n. 17988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17988 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 19/01/2010
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI US - Consigliere - N. 217
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 35248/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Ranieli Antonio, difensore di TR RI nato a [...] il [...];
Sul ricorso proposto da:
Avv. Talamone Alberto e dall'avv. Talamone Ermanno difensore di Di OM MA nato a Sant'Elia a [...] il [...];
e di EN ZO, nato a [...] il [...];
Sul ricorso proposto dall'avv. Ruggio Fiorino, difensore di AB US nato a [...] il [...];
Sul ricorso proposto dall'avv. Lipera US, difensore di AB US nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione 4^ penale, in data 14.7.2008. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Cervadoro Mirella.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Tindari Baglione, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi il difensore della parte civile MO avv. Losengo Roberto in sostituzione dell'avv. Sciretti Perla, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
i difensori avv. Talamone per Di OM e EN nonché in sostituzione dell'avv. Ranieli Antonio per TR, avv. Mancini Tommaso per UB, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.12.2007, il Gup presso Tribunale di Milano, in composizione monocratica, dichiarò TR RI, Di OM MA, EN ZO, AB US responsabili dei reati di concorso in tentata rapina aggravata e detenzione illegale di armi, (il TR anche dei reati di ricettazione e riciclaggio), e - unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e diminuita la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato - condannò TR RI alla pena di anni nove mesi otto di reclusione ed Euro 2000 di multa, Di OM MA e EN ZO alla pena di anni sette mesi quattro di reclusione ed Euro 1000 di multa, e AB US alla pena di anni sette mesi quattro di reclusione ed Euro 1400,00 di multa, nonché tutti in solido tra loro al risarcimento dei danni alla parte civile costituita MO Novara s.r.l..
Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 14.7.2008, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato TR, deducendo: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 417 c.p.p. nonché ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 per nullità del capo di imputazione, formulata in forma non chiara e precisa, in quanto vengono indicati quale oggetto "almeno due furgoni portavalori" della rapina della società Monialpol, senza specificare quale dei due, e cioè se quello che sarebbe dovuto partire da GA per le ore 12 o quello che sarebbe dovuto partire per le ore 18; 2) nullità ex art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza od illogicità della motivazione, quanto alla ricostruzione dei fatti, in quanto il correo RA, autista della MO e - secondo i giudici di merito, informatore dei ricorrenti - non risulta mai essere stato capo equipaggio, ne' addetto alla manutenzione dei furgoni, quanto all'univocità e idoneità degli atti, in quanto non si conosce con certezza quale era l'oggetto del reato, e stupisce la sentenza laddove osserva che "il fatto che il furgone sia o meno effettivamente passato di lì non rileva circa l'idoneità e l'univocità degli atti sin lì predisposti essendo stata sventata la rapina poco prima che il furgone venisse di fatto assaltato"; 3) nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati Di OM MA e EN ZO, deducendo: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), ed e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta consapevolezza da parte dei ricorrenti che il TR custodisse le armi, pur non avendone mai avuta la visione e la disponibilità; 2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), essendo errata la qualificazione giuridica del fatto, là dove i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il tentativo di rapina aggravata dall'ipotesi di cui all'art. 2 c.p. dell'art. 628 c.p., ovvero quando la "violenza o la minaccia è commessa con armi", nonostante che le armi siano state rinvenute e sequestrate in luogo distinto e non contiguo rispetto a quello del fermo, e quindi dove, per assunto accusatorio, doveva aver inizio l'attività preparatoria alla rapina contestata. Posto che l'aggravante in questione presuppone la commissione dell'azione con armi, e quindi non la semplice presenza delle armi, il giudice di merito ha anticipato la soglia di punibilità per tale elemento fattuale, punendo la mera intenzione di voler utilizzare le armi;
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e d) in relazione all'art.56 c.p. e all'art. 110 c.p., in quanto dagli atti emerge unicamente la presenza dei ricorrenti sul piazzale di Corbetta, ma manca del tutto la prova sia del ruolo che della partecipazione degli stessi alla rapina, e sul punto la sentenza è del tutto carente di motivazione;
4) violazione dell'art. 606 c.p.p., in relazione all'art. 62 bis c.p. e all'art. 99 c.p., per carenza di motivazione in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche;
5) violazione dell'art. 606 c.p.p., sub b) in relazione all'art. 133 c.p., in quanto la Corte di merito non ha individuato il criterio di quantificazione, perché non è noto ne' emerge quale sia la riduzione per il tentativo.
Ricorre per Cassazione AB US, con due diversi ricorsi - il primo depositato dall'avv. Fiorino Ruggio, ed il secondo dall'avv. US Lipera - deducendo con il primo: la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte motivato per relationem su motivi specifici, cadendo poi in contraddizione "laddove qualifica la condotta tenuta dagli imputati come rientrante negli atti preparatori, salvo poi ritenere che gli stessi siano condotta già di per sè univoca ed idonea", omettendo tuttavia di spiegare in che termini si sarebbe dovuta qualificare la "desistenza", e come potesse essere considerata la "riunione" atto idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere il reato di rapina;
con il secondo: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al combinato disposto dell'art. 56 c.p. con l'art. 628 c.p., comma 1 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto allorché il AB venne fermato nel parcheggio di un supermercato, non era in possesso di alcun tipo di arma ed in atteggiamento privo di qualsivoglia forma di aggressività; dal momento del suo arresto all'ora prevista per il passaggio del furgone porta valori mancavano più di tre ore, e poiché nessuna azione concreta era stata posta in essere dai presunti componenti della banda, mancano gli estremi perché si possa configurare il tentativo previsto dall'art. 56 c.p.; 2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14, in quanto le armi non sono state rinvenute in possesso o nella disponibilità del AB, bensì in un'autovettura custodita in un box di proprietà del TR;
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 62 bis c.p., per manifesta illogicità della motivazione in punto diniego attenuanti generiche;
4) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al combinato disposto dell'art. 56 c.p. con l'art. 628 c.p.p., comma 1 per manifesta illogicità della motivazione, in quanto non risulta da alcuna circostanza che quel fatale incontro con gli altri arrestati possa essere stato uno dei tanti incontri che il gruppo effettuava per ideare, organizzare e mettere a punto il colpo al furgone porta valori;
5) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art.133 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di cui ai ricorsi sono in parte comuni e possono essere trattati congiuntamente;
in particolare, quelli al n. 2 del ricorso del TR, ai nn. 2 e 3 del ricorso di Di OM e EN, al motivo unico del ricorso presentato dall'avv. Ruggio per AB, e ai nn. 1 e 4 del ricorso presentato dall'avv. Lipera per lo stesso AB, tutti inerenti all'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 56 c.p. e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per il reato di tentata rapina ed alla stessa configurabilità del tentativo di rapina, sia sotto il profilo della non univocità degli atti sia sotto l'aspetto della mancata individuazione dell'effettivo obiettivo. Va sottolineato, peraltro, che i suindicati motivi di ricorso si riallacciano tutti, più o meno esplicitamente, a una premessa non condivisibile, e cioè che non potrebbe aversi tentativo quando non sia compiuto almeno un frammento della condotta tipica;
tale tesi da tempo remoto non riscuote più credito, sia per l'obiettiva difficoltà di individuare la condotta tipica nei reati a forma libera, sia perché riecheggia la distinzione tra atti preparatori non punibili e atti esecutivi, che la disciplina codicistica si è proposta espressamente di superare. I motivi di ricorso dedotti sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale sono infondati, e vanno, quindi, rigettati.
Abbandonata la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, e rappresentando la lettera dell'art. 56 c.p. il punto di confluenza di tutte nozioni descrittive con le quali si cerca di integrare il mezzo d'identificazione dell'univocità degli atti, è principio pacifico che gli atti possono ritenersi univoci ove, considerati in sè medesimi, per il contesto in cui si inseriscono, e per la loro natura ed essenza, rivelino l'intenzione dell'agente. La univocità va, pertanto, considerata come caratteristica oggettiva della condotta tale da denotare, secondo le regole di comune esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine cui si tende;
criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel suo riconoscimento, è costituito, infine, dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (cfr. Cass.Sez. 2, sent. n. 18747/2007 Rv. 236401). La sentenza impugnata (la quale va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado) rispetta tali principi di diritto, e le sue conclusioni in ordine all'univocità degli atti costituiscono giudizio di merito che, indipendentemente dalla sua opinabilità, non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette, come è nella specie, da motivazione congrua e priva di errori logici, avendo i Giudici di merito puntualmente indicato e valorizzato i numerosi elementi di fatto acquisiti al giudizio (e segnatamente, "la predisposizione di:
armi con caricatori, guanti, flessibili per il taglio di lamiere, giubbotti antiproiettili, autovetture rubate ... collocazione del furgone Fiat Daily (rubato) per lo speronamento con prossimità di tempo e di luogo in relazione al passaggio del portavalori, sabotaggio del GPS dei due furgoni MO, contatti precedenti tra i coimputati, arrivo di AB dalla Sicilia il 4.12.2006, arrivo di Caro dalla Sicilia quella mattina stessa, incontro tra tutti al parcheggio nei pressi dell'abitazione del TR" (V.pag.7 della sentenza impugnata); "l'azione stessa era, poi, giunta ad uno stato avanzato di realizzazione in quanto: gli imputati avevano la disponibilità di armi, già riposte all'interno di un'autovettura (con targhe posticce) pronta all'uso, e nella quale erano stati riposti anche gli ulteriori strumenti (giubbotti antiproiettili, guanti, seghe elettriche) necessari per il perfezionamento dell'azione; ... taluni degli imputati avevano già fatto sopralluoghi nei pressi del teatro dell'azione (come documentato non solo dagli appunti sequestrati ma anche dalle celle attivate dai rispettivi telefoni); ...gli imputati sono stati colti tutti assieme nel corso di un incontro che appare fuor di dubbio qualificare ,.. come il "briefing" finale prima di passare all'azione: nove erano loro e nove erano le armi riposte nel baule dell'Audi pronta all'azione...il tentativo di rapina è certamente configurabile nel caso di specie, perché un'azione da compiersi con l'evidente proposito di scagliare un autocarro contro un furgone blindato, da parte di uomini aventi in dotazione armi da guerra ed apparati in grado di tagliare l'acciaio, è certamente configurabile "ex ante" come idonea in concreto a produrre l'impossessamento dei valori trasportati sul furgone ed il mancato compimento dell'azione è stato dovuto solo a fattori originariamente non prevedibili dagli imputati, quale il tempestivo intervento della Polizia che era giunta a loro per circostanze del tutto occasionali", v. pag. 47-52 della sentenza del Gup presso il Tribunale di Milano del 4.12.2007), il cui significato, secondo un criterio di normalità logica, è effettivamente consonante con le conclusioni assunte dal provvedimento.
Nella sentenza della Corte territoriale è stato anche evidenziato, con motivazione esente da evidenti vizi logici, e pertanto non censurabile in questa sede, che non vi era affatto un rilevante stacco temporale tra il "briefing" e l'assalto al portavalori, "ma anzi il tempo strettamente necessario per recuperare le armi e le auto di provenienza illecita nella vicina pertinenza del TR e posizionarsi nei pressi dell'autocarro pronti per entrare in azione dopo lo speronamento del blindato. Che il tempo fosse contato lo dimostrano le telefonate intercorse tra il Borghi ed il TR, preoccupato per il ritardo del gruppo che era andato a piazzare l'autocarro, a causa del traffico, e le rassicurazioni del Borghi che sarebbero arrivati in tempo. Nessun principio di desistenza, ne' dal tenore delle telefonate, ne' dai comportamenti degli imputati che si sono radunati tutti pronti per entrare in azione" (v.pag. 14 della sentenza impugnata). La configurabilità del fatto come tentata rapina aggravata non può, poi, ritenersi esclusa, in quanto il concreto obiettivo (ovvero, secondo i ricorrenti, quale dei due furgoni sarebbe stato assaltato), non sarebbe stato identificato con assoluta certezza;
in entrambi i gradi è stato, peraltro, ritenuto che l'azione criminosa avesse come obiettivo entrambi i furgoni di cui all'imputazione (quelli con il GPS sabotato, e gli unici due che l'istituto utilizzava per il servizio "navetta" dal caveau di GA a quello della MO sito a Milano via Bovio, per i quali era pertanto più facile prevedere il percorso ed eventuali transiti obbligati), ed - in particolare - il blindato Fiat Ducato tg BZ833TA, che sarebbe transitato, nei pressi del luogo di incontro degli imputati alle ore 19,00 circa, così come accertato dal personale di Polizia recatosi presso la sede della MO di GA subito dopo l'arresto dei ricorrenti (v. pag. 20 e 31 della sentenza del Gup, e pag. 12 della sentenza della Corte territoriale). Essendo stata sventata la rapina poco prima che il furgone venisse di fatto assaltato, appare quindi evidente che il mancato (o effettivo) transito del furgone non ha rilevanza alcuna circa l'idoneità ed univocità degli atti fino a quel momento posti in essere dai ricorrenti.
I giudici di merito hanno, infine, spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità di ciascuno dei ricorrenti per il reato di tentata rapina aggravata, indicando con puntualità -e in riferimento alle singole posizioni - tutti gli elementi indicativi della loro partecipazione all'organizzazione, ed anche alla predisposizione di mezzi per effettuare la rapina in questione;
le censure a riguardo sono del tutto inammissibili posto che, in tutti i ricorsi, si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, prive di consistenza e formulate in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti. Infondato è anche il motivo di ricorso dedotto dal difensore di Di OM MA e EN ZO al punto 2 del ricorso, e attinente alla dedotta insussistenza dell'aggravante dell'uso delle armi.
Il tentativo è reato autonomo rispetto a quello consumato, e ad esso comunque strutturalmente e ideologicamente collegato. La norma dell'art. 56 c.p. non fa, poi, esclusivo riferimento alla figura tipica del reato, ma anche a quella del reato circostanziato, sicché ai fini della configurazione del tentativo di delitto aggravato, oltre al criterio dell'idoneità e della univocità degli atti e dei mezzi che possono indicare un proposito criminoso riferibile ad un delitto aggravato, acquistano rilevanza tutte le circostanze che attengono ai fini dell'azione criminosa (Cass. Sez. 2, sent. n. 3692/1989 Rv. 183711; Sez. 4, sent.n. 4098/1989). L'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato consumato comporta, quindi, un problema di semplice compatibilità logico-giuridica che non tocca il principio di legalità, e va verificata in concreto tenuto conto della tipologia dell'aggravante (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 16313/2006 Riv.234424).
Premesso che questa Corte (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 40702/2009 Rv. 245123), con giurisprudenza condivisa dal Collegio, ha affermato che può integrare il tentativo di rapina aggravata anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, rileva il Collegio che esattamente i giudici di merito hanno ritenuto, nella fattispecie, la sussistenza delle aggravanti contestate per il reato di rapina (uso delle armi, del travisamento e del numero dei correi superiore a cinque), poiché - apprezzata l'univocità della condotta, nelle sue caratteristiche oggettive, quale rivelatrice della finalità di rapina - le stesse aggravanti, in quanto attinenti ai fini dell'azione criminosa, sono ben compatibili con il delitto tentato, e non presuppongono l'avvenuta consumazione del reato. Anche le altre doglianze sollevate dai ricorrenti non possono essere accolte.
Con il primo motivo del ricorso di Di OM e EN, e con il secondo motivo del ricorso presentato dall'avv. Lipera per AB, i ricorrenti, in relazione all'imputazione di cui al capo b) per detenzione d'armi, si dolgono del fatto che "difettava quello stretto rapporto di disponibilità immediata delle armi, che consentisse di addebitare ai ricorrenti la loro detenzione", in quanto non risponde a fatto accertato che le armi erano custodite nelle pertinenze della casa del TR non lontano dal luogo dell'appuntamento nel parcheggio dove sono stati fermati i ricorrenti, e che la motivazione della Corte d'Appello si basa sulla presunzione che i ricorrenti fossero a conoscenza che il TR avesse a disposizione le armi destinate ad attuare il presunto piano criminoso.
Le censure formulate dai ricorrenti, oltre che manifestamente infondate, sono essenzialmente inammissibili per essere dirette a prospettare una diversa interpretazione del quadro probatorio e una ricostruzione alternativa rispetto a quella corretta e coerente formulata dalla Corte d'appello di Milano, nella cui sentenza sono elencati gli univoci elementi che hanno dato fondamento alle accuse formulate.
Premesso che il concorso di persone nel porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell'arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità della utilizzazione dell'arma e abbiano poi realizzato questi reati accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 46286/2003 Rv. 226971), rileva il Collegio che la Corte territoriale, con motivazione esauriente, ha correttamente affermato la riferibilità del reato di detenzione illegale di armi di cui al capo b) della rubrica anche ai ricorrenti Di OM, EN, e UB in perfetta coerenza con i principi fissati in tema di concorso di persone nel reato, da un lato richiamando per tutti la provata disponibilità delle armi, evincibile dall'analitica descrizione operata dalla sentenza di primo grado, con riferimento alle modalità dei fatti e al rinvenimento delle armi in questione, riposte, unitamente ai giubbotti antiproiettili, all'interno di un'autovettura rubata, munita di targhe false, e pronta per l'uso, nonché alla necessaria comune predisposizione e organizzazione del crimine.
A fronte dell'indicazione degli elementi essenziali da cui desumere il dato conoscitivo e volitivo, a tutti comune, privo di rilievo è poi la circostanza invocata nei ricorsi che le armi fossero custodite dal TR, posto che già la sentenza di primo grado aveva ampiamente argomentato a riguardo, evidenziando pure che la detenzione delle armi e delle munizioni in contestazione erano strumenti necessari e persino indispensabili per la buona riuscita del progetto criminale in fase di iniziata esecuzione. Infondata anche la censura contenuta nello stesso motivo, e concernente l'inapplicabilità dell'istituto della continuazione alla detenzione di più armi in un unico contesto;
il riferimento giurisprudenziale indicato nel ricorso di Di OM e EN, a sostegno della tesi da essi sostenuta, riguarda ben diversa ipotesi e non è applicabile al caso di specie, in quanto le armi detenute dagli imputati, oltre che molteplici, erano anche di diverse specie (armi da guerra, armi comuni da sparo, armi comuni da sparo clandestine con matricola abrasa), e la loro detenzione, come correttamente contestato al capo b) della rubrica (delitto p.p. dall'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 81 cpv. c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, e 14, L. n. 110 del 1975, art. 23),
costituisce violazione di diverse disposizioni di legge. È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, che, essendo diversa sia la condotta dell'agente che l'interesse tutelato dalle rispettive norme incriminatici, le norme in questioni concorrono, in quanto non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo (L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14) in quelli di detenzione e porto di arma clandestina (L. n. 110 del 1975, art. 23) (v., da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. n. 14624/2008 Rv. 239904). Manifestamente infondato anche il primo motivo di ricorso di TR RI, afferente la genericità del capo di imputazione per il reato di tentata rapina (per non essere stato indicato con esattezza quale dei due furgoni fosse l'obiettivo), in quanto, premesso che deve escludersi la nullità per violazione del principio, per cui l'imputazione non può lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano, ogniqualvolta l'imputato abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata, correttamente la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, stante la chiara formulazione della contestazione in parola. A ciò aggiungasi che una volta instaurato il giudizio abbreviato incondizionato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell'accusa da parte del P.M. e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è più consentito all'imputato eccepire la nullità per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 23771/2009 Rv. 245252). Parimenti e manifestamente infondato il motivo di ricorso di Di OM e EN, di cui al numero quattro (concernente l'aumento di pena per la contestata recidiva), poiché il reato di rapina aggravata è uno dei, reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), per il quale ai sensi dell'art. 99 c.p.p., comma 5, l'aumento per la recidiva è obbligatorio.
Manifestamente infondati, infine, anche i motivi di ricorso di TR RI, Di OM RI, EN ZO e AB US in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, nonché quelli dedotti da Di OM e EN circa il fatto che non è stata indicata la riduzione per il reato tentato.
Rammenta, a riguardo, il Collegio che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di apprezzamento favorevole. Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato di non ritenere i ricorrenti meritevoli delle invocate attenuanti per la loro personalità, desunta dai molteplici e gravi precedenti penali (TR per rapina, ricettazione, furto, violazione della legge sulle armi, resistenza;
AB per rapina, violazione legge sulle armi, furto, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, falso materiale, favoreggiamento personale e violazione della legge sugli stupefacenti;
EN per furto, violazione della legge sulle armi, violazione delle misure di prevenzione, ricettazione, falso in titoli di credito, rapina e resistenza a pubblico ufficiale;
Di OM per plurimi reati di furto anche in abitazione), e perché il fatto appariva di notevole gravità, "tenuto conto delle modalità dell'azione che denotano una notevole organizzazione e capacità a delinquere. L'assalto ad un portavalori con speronamento di furgone e l'uso di armi anche da guerra mostrano estrema spregiudicatezza ed elevata pericolosità sociale, potendosi anche verificare (come in effetti è successo in altra occasione simile) che qualche persona rimanga vittima nel corso del feroce assalto" (v.pag.9 della sentenza).
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure dei ricorrenti non valgono minimamente a scalfire. In ordine alla censura circa l'omessa indicazione della riduzione per il tentativo, osserva il Collegio che il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 c.p., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può legittimamente effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 37562/2001 Rv. 220189). I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, ed in solido alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile MO Novara srl che liquida in complessivi Euro 5054,40.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile MO Novara srl che liquida in complessivi Euro 5054,40 comprensivi di spese forfetarie I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010.