Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 19
In tema di malattia professionale, il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento non è configurabile in quei casi in cui risultino insufficienti, contraddittori e incerti gli esiti delle ricerche scientifiche e sussista, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta. (In applicazione di tale principio, la S.C., in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 10 luglio 2002, Franzese, ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso la possibilità di affermare il nesso di causalità generale tra l'esposizione a cloruro di vinile e talune malattie - tumori al polmone, epatocarcinomi diversi dall'angiosarcoma, altre forme tumorali, altre epatopatie, ecc. - sottolineando la contraddittorietà dei dati e l'inesistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica sull'argomento).
Il reato di smaltimento di rifiuti tossici o nocivi senza autorizzazione per ciascuna delle fasi di gestione dell'attività (artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nel testo sostituito dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 e poi dall'art. 256 D.Lgs n. 152 del 2006), si configura nel caso di mancanza dell'autorizzazione per la specifica fase e non rileva per una diversa fase dello smaltimento stesso (nella specie, l'autorizzazione era stata rilasciata per il solo stoccaggio provvisorio).
In tema di causalità, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica". (Alla luce di questi principi, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso il nesso di condizionamento tra l'esposizione al cvm e i tumori al polmone che avevano colpito una particolare categoria di lavoratori - gli insaccatori-, per i quali l'incidenza riscontrata era nettamente superiore rispetto agli altri dipendenti, condividendo sul punto il ragionamento dei giudici di merito, secondo il quale lo scostamento riscontrato per questa categoria di lavoratori non consentiva di pervenire ad un giudizio causale positivo, perché lo studio di coorte richiamato dalle ricorrenti parti civili aveva analizzato congiuntamente i casi dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali di interesse e quelli delle cooperative che prestavano la loro attività anche in aziende diverse, e ciò non consentiva un giudizio omogeneo).
In tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta e congruamente motivata la sentenza di merito la quale - attraverso insindacabili valutazioni di fatto - ha affermato che, poiché il cvm e il pvc erano da ritenersi sostanze di cui era già conosciuta l'idoneità a provocare gravi patologie, dovevano ritenersi "ex ante" prevedibili gravi danni alla salute dei lavoratori esposti a tali sostanze, sì da potersene fare discendere - anche se fossero mancate regole cautelari di origine normativa, nella fattispecie invece esistenti, artt. 20 e 21 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, che impongono al datore di lavoro, nel caso di ambienti di lavoro in cui siano presenti prodotti nocivi o polveri, di impedirne o "ridurne per quanto possibile" lo sviluppo e la diffusione - l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le cautele necessarie per preservare i lavoratori dal rischio per la salute).
In tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacchè è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod.proc.pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano.
Il delitto di strage previsto dall'art. 422 cod.pen. non è punibile a titolo di colpa, non essendo ricompresa nel richiamo operato dall'art. 449 cod.pen., sia per la formulazione della norma che per l'incompatibilità della fattispecie colposa con il dolo specifico (il "fine di uccidere") che caratterizza la fattispecie dolosa.
In tema di infortuni sul lavoro, per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod.pen., la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri) sicchè, se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art. 437, è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo, che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate.
Il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 cod.pen.) è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.
In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e quelle di cui all'art. 51 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (ora sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), atteso che in entrambe le disposizioni è prevista la necessità della preventiva autorizzazione per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (successivamente qualificati quali pericolosi), in difetto della quale si configura il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata.
In tema di reati contro l'incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434, comma primo, cod.pen.), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434.
Il reato di cui all'art. 437 cod.pen. è previsto nella sola forma dolosa, non essendo ricompreso tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 cod.pen..
Il delitto di disastro colposo innominato (art. 434 cod.pen.) è un delitto di danno essendo compreso tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 cod.pen..
Integra il reato di rimozione od omissione dolosa di cautela contro gli infortuni (art. 437 cod. pen.) anche la condotta di chi non impieghi dispositivi che abbiano una mera potenzialità antinfortunistica e nel contempo abbiano rilevanti funzioni tecniche per il funzionamento degli impianti
Il titolare del diritto di impugnazione è legittimato a "frazionare" le censure proponendo, nel rispetto dei termini di legge, distinte impugnazioni, anche nei confronti di parti diverse. Trattasi, infatti, di una modalità di esercizio del diritto di impugnazione che, pur se non espressamente prevista, non è neppure vietata dal codice di rito, mentre sarebbe intrinsecamente contraddittorio consentire la presentazione di motivi nuovi (art. 585, comma quarto, cod.proc.pen.) - sia pure nell'ambito delle censure già proposte con i motivi principali - oltre il termine previsto per l'impugnazione e vietare che, nel rispetto dei termini, la parte legittimata possa integrare i motivi già proposti con altri atti di impugnazione.
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod.proc.pen.), la mancata assunzione può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod.proc.pen., mentre, negli altri casi previsti (commi primo e terzo dell'art. 603), il vizio deducibile in sede di legittimità è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606.
L'imputato ha interesse ad appellare la sentenza di assoluzione in primo grado "perché il fatto non costituisce reato" e ne consegue che l'imputato, il quale non abbia proposto appello, non può dedurre in sede di legittimità, con il ricorso avverso la sentenza che in appello lo abbia condannato, censure su punti (nella specie, l'accertamento del rapporto di causalità) rispetto ai quali non è più possibile contestare la decisione di primo grado per la formazione del giudicato o per l'esistenza di una preclusione.
In tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, giacchè non può essere addebitato all'agente modello (l'"homo ejusdem professionis et condicionis") di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva. Quanto all'apprezzamento del parametro della prevedibilità, con specifico riguardo alla individuazione del momento cui occorre fare riferimento per poter pretendere che l'agente riconoscesse i rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi, è da ritenere che l'agente abbia in proposito un obbligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio comune ed anche se non applicate nel circolo di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma.
In tema di delitti colposi, ai fini dell'elemento soggettivo, per potere formalizzare l'addebito colposo, non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero "versari in re illicita". Ne consegue che occorre verificare la cosiddetta "concretizzazione del rischio" ("realizzazione del rischio"), che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell'evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l'evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire.
In tema di delitti colposi, la prevedibilità dell'evento dannoso va accertata con criteri "ex ante" e va valutata dal punto di vista dell'agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell'agente modello) per verificare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell'evento; il criterio della concretizzazione del rischio, invece, è una valutazione "ex post" che consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire, tenendo conto che esistono regole cautelari per così dire "aperte", nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, ed altre cd. "rigide", che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento.
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- 1. Alcune riflessioni critiche a margine del caso EternitGuglielmo Passacantando · https://dirittopenaleuomo.org/
Continua sulle pagine della nostra Rivista il dibattito a margine del caso Eternit, definito dalla Corte di Cassazione, lo scorso 19 novembre, con la declaratoria di prescrizione del contestato delitto di disastro doloso da dispersione di polveri di amianto. L'intervento, questa volta di segno critico nei confronti della sentenza della S.C., è del Cons. Guglielmo Passacantando, già Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (e in tale veste impegnato, tra gli altri, nel noto processo relativo al disastro ambientale del Petrolchimico di Porto Marghera: Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, P.G. in proc. Bartalini e altri). (Gian Luigi Gatta) Mi permetto di avanzare …
Leggi di più… - 2. Disciplina dell’elemento soggettivo della colpa e la causalità della colpaMarino Giancarlo · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2021
Inquadramento generale L'art. 43 c.p. è rubricato “elemento psicologico del reato”: esso cerca di fornire, nonostante i limiti contenutistici e la diatriba dottrinale sulla sua capacità vincolante, una definizione di delitto colposo. L'art. 43 comma 3° c.p. afferma che il delitto è “colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”. Innanzitutto, tale definizione normativa è sicuramente insoddisfacente poiché concepisce la colpa in negativo, come non volontà dell'evento il quale non si riscontra nemmeno in tutte le …
Leggi di più… - 3. Il nesso di causalità e la colpaAccesso limitatoEmanuele Zanalda · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2020
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- 5. Cassazione: l'esposizione del lavoratore all'amianto può configurare l'omicidio colposo a carico del datore di lavoroRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 30 agosto 2012
Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2006, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Aer 4675 /0 7
REPUB BLI CA I TALIANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica del 17.5.2006
Dott. IO Silvio COCO Presidente SENTENZA N. 855 MARZANO Consigliere 1. Dott. Francesco BRUSCO Consigliere R.G.N.34000/2005 2. " RL
BIANCHI Consigliere 3. Luisa 4. Patrizia PICCIALLI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sentenza 15 dicembre 2004sui ricorsi proposti, contro la della Corte d'Appello di EN, da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE
D'APPELLO di VENEZIA (due ricorsi);
2) IN MI nato a [...] il [...], imputato;
3) VI NA nato a [...] il [...], imputato;
4) RA ER nato a [...] il [...], imputato;
5) AT IE nato a [...] il [...], imputato;
6) D'NI OR OV nato a [...] il 21 novembre
1927, imputato;
R
1930, imputato;
8) PO RG nato a [...] il [...], imputato;
9) AN LU, SM FR, ON IG, PALMIERI
OM, RI OV, AI ER, PO RG,
CC OR e ZE DE, imputati;
10) SO s.p.a., con sede in NO, responsabile civile;
11) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, parti civili;
12) REGIONE VENETO, parte civile;
13) PROVINCIA DI VENEZIA, parte civile;
14) COMUNE DI VENEZIA, parte civile;
15) RO LL vedova di RD OL, parte civile;
16) IN CA, IN IA e IN NA in proprio e quali eredi della madre RA RI, tutti prossimi congiunti di IN BR, parti civili;
17) NA OL vedova di SA IT;
ZA TE
e RD LD, prossimi congiunti di ZA LV, parti civili;
18) IN NA, IA RI e IA RT, prossimi congiunti di IA GI, parti civili;
19) IE ES, LO IA e LO SA, prossimi congiunti di LO ST, parti civili;
20) ER RU, parte civile;
21) IN NO;
GARGIULO IA, VIVIAN OLIVIA, RUZZA
BR, ZZ ZI, ZZ IG, RUZZA AN, RUZZA
BR, ZZ TA e ZZ NA, prossimi congiunti di ZZ ESTENO;
ST ON, AG CA e BRAGATO
MANO, prossimi congiunti di BRAGATO AN;
BEGGIORA
IN, OV VI e OV DO, prossimi congiunti di OV VI;
SPOLADOR IA, SPOLADOR
AT, SP IC e SP RI, prossimi congiunti di SP EN;
AL RI e RC IS, prossimi congiunti di MARCHESAN MARIO; FOLIN LUIGINA, OT ZI, OT RE, OT
ET, OT HE e OT OV, prossimi congiunti di OT NO, e ER RO, tutte parti civili;
2 22) ASSOCIAZIONE AL ON, parte civile;
23) NT ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROTEZIONE
AMBIENTALE COMITATO REGIONALE VENETO, parte civile;
24) CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di EN e FEDERAZIONE
TANA CHIMICI ED AFFINI (IL) Comprensorio
- di
EN, parti civili;
-25) UST-CISL (Unione Sindacale Territoriale Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori di EN), parte civile;
26) W.W.F. TA (Associazione italiana per il World Wilde
Fund for Nature), parte civile;
-27) A.LL.C.A. e CONFEDERAZIONE UNITARIA DI AS CUB, parti civili;
28) CINA DEMOCRATICA, cooperativa a r.1.
Visti gli atti, la sentenza denunziata, i ricorsi indicati e i motivi nuovi proposti dagli imputati RA ER, AT PIERGIORGIO e PRESOTTO RI;
dal responsabile civile EDISON S.p.a.; dalle parti civili RO LL, prossimi congiunti di IN BR e ER RU.
Viste le memorie presentate, nell'interesse degli imputati dipendenti dalla s.p.a. ENICHEM, e dirette a contrastare i ricorsi del Procuratore generale (contenente anche istanza di dichiarazione di inammissibilità del secondo ricorso), da
NE NE e Comune di EN, dalla Provincia di
EN, da ER RU, dal W.W.F., da ALL.C.A. e
- CUB, da CINA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI AS
DEMOCRATICA. Lette le ulteriori memorie presentate nell'interesse dell'imputato D'NI OR, dell'imputato non ricorrente AS TA, degli imputati dipendenti della s.p.a. ENICHEM (in replica ai motivi aggiunti delle parti civili), del responsabile civile s.p.a. BR e della parte civile NT.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
RL BRUSCO.
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Guglielmo PASSACANTANDO che ha concluso: 1) per la dichiarazione di inammissibilità dei alricorsi proposti da parti che hanno poi rinunziato ricorso;
2) per l'annullamento con rinvio al giudice civile della sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronunzia sulle domande di risarcimento danni e rifusione delle spese di patrocinio quanto ai ricorsi proposti dalle parti civili NE NE, WWF, Provincia di EN, Comune di EN,
UST CISL, Medicina Democratica, MB, Camera del
Lavoro di EN e IL, Associazione Salvaguardia
Malcontenta, A.LL.C.A. e Confederazione Unitaria di Base;
3) per il rigetto di tutti gli altri ricorsi delle parti civili;
4) per il rigetto dei ricorsi degli imputati.
Uditi, per le parti civili ricorrenti, gli Avvocati:
- Eugenio VASSALLO per la NE NE e il Comune di
EN;
AN POZZAN per i prossimi congiunti di IN BR e
RD OL e per l'associazione W.W.F. TA;
Silvia MANDERINO per i prossimi congiunti di BONIGOLO ST nonché, in sostituzione dell'avv. Luca PARTESOTTI, per i prossimi congiunti di IA GI;
EL ZA per i prossimi congiunti di ZA LV
e per la UST CISL di EN;
- AN IN per la Camera del Lavoro di EN e per la Filcea di EN;
- AD HI per la Provincia di EN;
RE TT per ER RU nonché, in sostituzione dell'avv. GI SCATTURIN, per Medicina
Democratica;
- RE EL per A.LL.C.A. e Confederazione unitaria di
Base CUB;
- LO AL per l'Associazione Salvaguardia Malcontenta;
i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente proposti e il rigetto di quelli proposti dagli imputati e dal responsabile civile.
ricorrente, l'avv.Udito, per la parte civile INAIL non
Nicola D'AN il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati e del responsabile civile. per responsabile civile s.p.a. l'avv. Udito, il SO,
Tullio PADOVANI il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dal responsabile civile e il rigetto dei ricorsi proposti dalle parti civili.
Uditi, per gli imputati, gli Avvocati:
- Nadia ALECCI e Oreste DOMINIONI per PO RG;
IO CESARI e Rodolfo BETTIOL per ZE DE;
-
LA BA e AL ON per CC OR;
MA ZANHE per ES RI;
EN NO per SM FR e RI OM;
GI RI, in sostituzione dell'avv. Federico STELLA,
-
per SM FR, AN LU e ON IG;
1 AL DR per RA ER e TRAPASSO ITALO ricorrenti, AI SA e EL NI non ricorrenti;
RL DD ΒΟΥ, anche in sostituzione dell'avv.
Giuseppe CARBONI, per DI IA CA, non ricorrente;
RL SI per VI NA;
IO LO CI per D'NI OR OV e,
-
in sostituzione dell'avv. Marco DE CA, per IC
IAAR,
- FA AG per AT ER RG;
RL EN AL, in sostituzione dell'avv. Antonio
MUCCIARELLI, per IN MI;
- AN IA per D'NI OR OV e VI
NA;
i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente proposti nonché per la dichiarazione di inammissibilità о il rigetto dei ricorsi proposti dal
Procuratore generale e dalle parti civili.
* * *
R 5 PREMESSA.
Per rendere più agevole la lettura della sentenza è stato unificato il riassunto delle parti delle sentenze di merito che si riferiscono ai due grandi temi affrontati: la prima relativa agli effetti sulle persone delle esposizioni a cvm e pvc nonché ai reati contro la pubblica incolumità contestati come avvenuti all'interno del petrolchimico;
la seconda riguardante le conseguenze sull'ambiente esterno.
Il riassunto dei motivi di ricorso, motivi aggiunti e memorie è invece unico per la difficoltà di separare le varie censure proposte.
Si è ritenuto utile, al fine di consentire al lettore una più agevole comprensione della motivazione, fornire una sommaria spiegazione di alcuni termini di natura scientifica
(sulle sostanze, sulle malattie, sui valori di esposizione e sulle indagini epidemiologiche) cui si fa cenno nella completa degli motivazione oltre della denominazione organismi, nazionali e internazionali nelle sentenze indicati con acronimi che hanno studiato i problemi oggetto del presente processo.
Questa descrizione, salvo diversa specificazione, corrisponde a quella fornita dalle sentenze di merito ed è ovviamente suscettibile di errori od imprecisioni. I numeri di pagina indicati, salvo diversa indicazione, si riferiscono alla sentenza di primo grado.
In calce è invece unito l'indice della presente sentenza.
TERMINOLOGIA.
LE SOSTANZE:
CVM o cvm: cloruro di IN ME (composto appartenente alla famiglia degli idrocarburi alifatici insaturi alogenati); ha un peso più che doppio rispetto all'aria; in condizioni normali è un gas incoloro di odore leggermente dolciastro (p. 271) che liquefa a -13,8° e solidifica a
154°. Si tratta di un cancerogeno indiretto (p. 103) perché necessita mediante modificazioni di un'attivazione metaboliche che lo trasformano in un prodotto intermedio altamente reattivo (ossido di cloroetilene: CEO) e in un derivato (cloroacetaldeide: CAA).
PVC o pvc: cloruro di poliIN. E' un polimero che si ottiene per poliaddizione del cvm. Si presenta come polvere bianca costituita da particelle che hanno dimensioni diverse
(da 1 a centinaia di micron) a seconda del metodo di polimerizzazione;
il PVC contiene residui di CVM che venivano assunti per aspirazione non diversamente dal gas contenente
CVM.
DICLOROETANO: viene usato come intermedio nella sintesi del cvm (p. 58) ed è classificato dalla IA nel gruppo 2, cioè tra le sostanze possibilmente cancerogene per l'uomo.
PA (idrocarburi policiclici aromatici).
HC (esaclorobenzene).
CB (sostanze diossina simili: vedere).
sostanze simili alle (poli-cloro-dibenzo-furani);PCDF diossine.
CB (poli-cloro-bifenili); sostanze simili alle diossine.
VALORI DI ESPOSIZIONE:
PNEC: valore limite di non effetto.
PPM: parti per milione (v. p. 95 e p. 165: qualche volta il ppm è calcolato su base annuale, qualche volta Su base giornaliera). Sono indicati (p. 280) due sistemi di calcolo: 1) TLV max: limite di concentrazione che non deve essere superato.
2) TLV-TWA: valore limite di soglia come media ponderata nel tempo, integrante la concentrazione per una giornata
7 R 40e i lavoratorisettimanali cui orelavorativa di 8 ripetutamente ogni giorno senza potevano essere esposti effetto negativo.
VLTLD: valore limite tecnico di lunga durata, pari a 3 ppm, che non deve essere mai superato dalla concentrazione media del cvm nell'atmosfera di una zona di lavoro, integrata rispetto al tempo nell'arco di un anno tenendo in considerazione soltanto le concentrazioni misurate nei periodi di attività degli impianti e per la durata di tali periodi (i periodi di allarme non sono presi in considerazione). In base al d.p.r. 962/82, che ha recepito la direttiva Cee sulle concentrazioni tollerate, il valore medio su otto ore corrispondente al VLTLD è di 7 ppm (p. 430).
VLTBD: limite tecnico di breve durata considerando il periodo di riferimento di 20 minuti (cioè il massimo intervallo consentito); è pari a 7,9 ppm e i superamenti di tale limite ammessi, in quanto compatibili col rispetto del VLTLD, sono indicati nella sentenza di primo grado in 1.314 su 26.280 misure annue per ogni linea di gascromatografo.
ORGANISMI E AGENZIE NAZIONALI, STRANIERE ED INTERNAZIONALI.
GI: American Conference Governemental Industrial
Hygienists (i valori indicati da questo organismo venivano recepiti dai contratti collettivi in Italia).
CSF (Scientific Committee of Food) dell'Unione Europea.
CCTN (Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale). ECETOC: Centro tossicologico e ecotossicologico europeo dell'Industria chimica.
EPA: Environmental Protection Agency.
IA: Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro.
R MCA: Manifacturing Chemistry Association.
8 NATIONAL CANCER INSTITUTE.
NCR: NATIONAL RESEARCH COUNCIL (Consiglio nazionale delle ricerche USA).
NIOSH: National Institute Occupational Safety and Health.
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità.
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (organo del dipartimento del lavoro del governo USA che ha potere di legiferare in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro: p. 23).
MALATTIE E LORO EVOLUZIONE:
ANGIOSARCOMA EPATICO: neoplasia maligna (p. 202) assai aggressiva che ha origine nelle cellule endoteliali del fegato (cellule di natura angioblastica che formano il rivestimento interno dei vasi ematici e linfatici e costituiscono la parete vasale nei capillari).
CANCEROGENESI: (p. 101 e ss) è oggetto di discussione se l'origine del cancro sia basata sulla instabilità genetica ovvero su alterazioni molecolari multiple. Il meccanismo è di tipo multifasico e inizia con una fase di iniziazione (nella quale la sostanza cancerogena, dopo essersi legata al DNA, ne altera la sequenza causando, mediante replicazione, una lesione permanente alle cellule che da essa deriveranno se non intervengono meccanismi di riparazione). Se non intervengono questi meccanismi seguono altre alterazioni che portano alla induzione delle caratteristiche maligne
(promozione); stato che può rimanere silente.
CIRROI EPATICA: consiste in un sovvertimento della fisiologica organizzazione lobulare con formazione di noduli di parenchima circondati da setti fibrosi che determina un deficit funzionale degli epatociti che si riducono progressivamente per necrosi e/o infiammazione e vengono sostituiti dal tessuto fibroso metabolicamente inerte. FIBROI EPATICA: a seconda della localizzazione può essere portale, periportale, sinusoidale e capsulare;
ha natura non neoplastica e può essere indotta dall'esposizione a cvm (p.
210).
STEATOSI EPATICA: è costituita da un aumento eccessivo di lipidi all'interno del fegato verificatosi a seguito di un processo infiltrativo o degenerativo spesso dovuto ad eccesso di alcool (ma esistono altre cause di questa malattia).
SINDROME DI RAYNAUD: disturbo angioneurotico (p. 257) caratterizzato da attacchi episodici autolimitanti e reversibili di marcato pallore alle dita della mano con formicolii e alterata sensibilità con variazione del colore della cute;
nei casi più gravi si hanno disturbi trofici delle estremità caratterizzati da ispessimento della cute (sclerodermia). Tra i fattori che inducono il fenomeno è conosciuto anche il cvm ed infatti, nella metà dei casi, si ha guarigione al cessare dell'esposizione.
ACROTEOLISI: è una patologia più seria della sindrome di
YN costituita da alterazione distruttiva delle falangi distali cui si associano lesioni cutanee con ispessimento dei tessuti molli e lesioni ungueali. Già nel 1967 erano stati osservati casi di acrosteolisi associati a sindrome di
AU in lavoratori che lavoravano a contatto diretto con il cvm.
TERMINOLOGIA EPIDEMIOLOGICA:
STUDI DI COORTE: vi si rilevano e si confrontano incidenze di malattia in individui esposti e non esposti al fattore di rischio (p. 29).
STUDI CASO CONTROLLO: vi si rilevano e confrontano proporzioni di esposti fra individui affetti e non affetti dalla malattia in studio.
CRITERI DI HILL: costituiscono tradizionalmente i criteri (p. 36) utilizzati in epidemiologia per stabilire la forza
10 R dell'associazione tra esposizione e insorgenza della malattia. Sono i seguenti: 1) forza dell'associazione (più intensa è l'associazione minore è il rischio di distorsione o confondimento); 2) effetto dose risposta;
3) coerenza
(maggiore plausibilità studi sono condotti su se gli popolazioni diverse e utilizzando vari schemi di studio); 4) sequenza temporale (l'esposizione deve precedere la malattia;
si deve tener conto della latenza e della recenza ultima
-
esposizione); 5) plausibilità biologica;
6) coerenza interna specificità dell'associazione dei risultati;
(se l'associazione riguarda una sola patologia è più plausibile).
RSM о SMR (rapporto standardizzato di mortalità); è il risultato dello studio di coorte e indica il rapporto tra la mortalità rilevata nel gruppo esposto e la mortalità rilevata nel gruppo non esposto (rapporto casi attesi
- casi verificatisi).
INTERVALLO DI CONFIDENZA: è uno dei due sistemi usati
(l'altro costituito dalla significatività statistica) è utilizzati statistica degli studi per l'analisi epidemiologici osservazionali: p. 31 FOLLOW UP: si intende (p. 33) l'osservazione di ciascun fino alsoggetto di cui si sia tenuto conto nello studio verificarsi di uno degli eventi che ne decretano l'uscita
(per es. la morte);
FATTORI DI CONFONDIMENTO: si tratta (p. 34) di quei fattori idonei ad alterare, negli studi di coorte e in quelli di caso controllo, la relazione tra esposizione ed insorgenza della malattia perché idonei anch'essi a far sorgere la stessa malattia (per es. il fumo di tabacco nel tumore al polmone e le epatiti B e C per i tumori del fegato diversi dall'AN).
INTERAZIONE (O MODIFICAZIONE DI EFFETTO): è il fenomeno (p. 36 ss) per cui l'effetto combinato di due o più fattori non è pari alla somma degli effetti dei fattori presi singolarmente;
se il totale dei casi in eccesso tra gli esposti ad entrambi i fattori è uguale alla somma dei casi in eccesso per ciascuna esposizione presa singolarmente non si ha interazione ma indipendenza.
DEFAULT OPTION (o DEFAULT OPINION secondo la formulazione usata dalla Corte EN): è l'opzioned'Appello di
11 maggiormente protettiva dal rischio fino a che venga dimostrata la non pericolosità dell'esposizione.
LIMITE SOGLIA (detta anche DGA: dose giornaliera ammissibile): indica la quantità di sostanza che l'uomo può assumere senza rischio quotidianamente e nel lungo periodo. In inglese ADI (acceptable daily intake) o TDI (tollerable daily intake). Se il riferimento è settimanale si parla di
TWI (Tolerable Weekly Intake).
CONCENTRAZIONE LIMITE (CL): è un sistema di calcolo che,
partendo dal limite soglia, consente di ipotizzare un consumo dell'alimento considerato sufficientemente elevato in modo da salvaguardare anche i "forti consumatori" (v. p. 857-858).
Level): ordine diNOAEL (No Observable Adverse Effect grandezza lontana dalla dose la cui assunzione non provoca effetti tossici sugli animali più sensibili.
* * * * *
12 PARTE PRIMA: I GIUDIZI DI MERITO SU LESIONI, OMICIDI, STRAGE
E DISASTRO COLPOSI E SUL REATO DI CUI ALL'ART. 437 COD. PEN.
Sezione I: il giudizio di primo grado.
CAPITOLO I: LE IMPUTAZIONI, GLI EFFETTI DEL CVM E DEL PVC E
LE INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE.
a) Premessa. Le imputazioni. In esito alle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di EN veniva disposto il rinvio a giudizio, davanti al medesimo Tribunale, delle seguenti persone: IS
GE, CI PP, ER IO, RA ER,
PO RG, AT ER RG, IN MI, PO
IO, D'NI OR OV, VI NA, AS
TA, DI IAIG, RI OL, IC IAAR,
NI AN, DA NO, AI SA, AB
ET, SM FR, AN LU, ZE DE, ES
RI, AI ER, EL NI, ZZ LA,
RI TT AR AS, LL NO, RI
OM, CC OR, RI OV e ON IG. Ai predetti, nelle rispettive qualità inerenti le cariche societarie ricoperte presso varie società
(MONTSO, BR, ENIMONT, ENICHEM, IC, ENOXY,
ENICHEM ER, MONTEER, ENICHEM AS, ENICHEM IC,
ENIMONT IC) e le funzioni svolte presso le medesime società che in varie epoche e con le modalità di seguito indicate
-
avevano gestito le attività produttive presso lo stabilimento industriale del petrolchimico di Porto MA dal 1969 fino al 2000 - erano stati contestati i reati (con la precisazione che le contestazioni finali risultano da integrazioni e contestazioni avvenute alle udienze dibattimentali dell'8 luglio 1998 e del 13 dicembre 2000) che possono così essere sintetizzati:
a tutti (salvo LL, RI, RI e ON) un unico reato continuato di cui agli artt. 113, 81 cpv., 61 n.
3, 589 c. 2°, 590, 437 e 449 cod. pen., in riferimento agli artt. 422 e 437 c. 2° del medesimo codice, per aver cagionato colposamente con condotte che vengono analiticamente
-
descritte nell'imputazione i delitti di strage e disastro
-
nonchè la morte e lesioni colpose ad un numero imprecisato, ma assai rilevante (nell'elenco allegato all'imputazione e
13 riportato nella sentenza di impugnata della Corte d'appello di EN vengono indicate 478 persone offese tra decessi e lesioni), di persone addette ai reparti in cui venivano prodotti il cloruro di IN ME (cvm ° CVM) e il cloruro di poliIN (pvc PVC) dello stabilimento petrolchimico ovvero erano venute a contatto con la sostanza denominata NO (la sostanza da cui viene estratto il cvm) omettendo di chiudere i reparti in cui venivano lavorate le sostanze tossiche 0 di adottare le opportune cautele per rendere le lavorazioni medesime sicure ed evitare che i lavoratori addetti fossero esposti alle sostanze indicate idonee a cagionare malattie tumorali gravissime e altre gravi patologie da cui conseguivano la morte o lesioni di varia natura ai lavoratori sottoposti alle esposizioni;
tutti (salvo DA, AI, EL, RIZZI e GRITTI
- a
TT) un'ipotesi di reato (suddivisa in due parti in cui vengono contestate condotte in parte analoghe e in parte diverse a due gruppi di imputati) così descritta: "il delitto p. e p. dagli artt. 81 co. 1 e 2 artt. 17 e 18 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 artt. 10, 13, 15 e 26 legge 5 marzo 1963
-
n. 366 artt. 1 e 9 co. 2 e 6 legge 16 aprile 1973 n. 171
-
-
artt. 3 co. 25, quart'ultimo e terz'ultimo comma D.P.R.
20.9.1973 n. 962 artt. 9 ult. co., 21, 25 e 26 legge 10 maggio 1976n. 319 artt. 38 L.R. 6 giugno 1980 n. 85 artt. 3 co. 3, 1 co. 1 lett. a, b, c, 9, 10, 16, 24, 25 co. 2, 26, 31
e 32 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (artt. 10, 2, 14, 27,
28, 51 n. 3, 6, 16, 50, 51, 31, 32 decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22) artt. 1 e 2 L.R. 23 aprile 1990 n. 28 art. 18 L. 8 luglio 1986 n. 349 art. 9 decreto 1
legislativo 15 agosto 1991 n. 277 artt. 6, 7 e 19 decreto
-
legislativo 27 gennaio 1992 n. 132, 40 co. 2 440 439
-
434 co. 2 452, comma 1 n. 3 e comma 2 61 n. 3 c.p.";
-
ipotesi di reato contestata con le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 1, 5, 7, 8 e 11 cod. pen. riferita allo
-
smaltimento abusivo e stoccaggio di rifiuti di vario genere ed in particolare di rifiuti speciali tossico nocivi derivanti dalle lavorazioni eseguite nello stabilmento petrolchimico e realizzando così discariche abusive, consentendo la dispersione nel sottosuolo dei rifiuti tossici e omettendo di adottare le misure necessarie ad evitare il deterioramento della situazione igienico sanitaria dei luoghi descritti in allegato;
a AN LU il delitto continuato di cui agli artt. 658
-
e 67 cod. pen. in relazione ad una denunzia di sabotaggio e danneggiamento presso lo stabilimento IC di Porto
MA datata 31 marzo 1995 e di cui si asseriva la falsità. b) Effetti cancerogeni di CVM (cloruro di IN ME) e pvc (cloruro di poliIN). Gli studi su tali effetti svolti in Italia e all'estero. Il processo di primo grado, durato alcuni anni, veniva definito dal Tribunale di
EN, con sentenza 2 novembre 2001 (della quale saranno più avanti riportate le specifiche statuizioni) nella quale stati descritti, con ampiezza e vastità di sono ricostruzione, i fatti accertati nel corso del processo e si
è argomentato in modo approfondito sulle conclusioni accolte che più avanti verranno sintetizzate.
una più agevole comprensione dei fatti che hanno Per formato oggetto di questo processo particolarmente
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complessi per la loro natura e per il lungo arco di tempo in cui si sono svolti è necessario riassumere le
-
considerazioni nella sentenza di primo grado svolte caratterizzata dalla complessità degli argomenti e dall'approfondimento con cui sono state affrontate tutte le tematiche.
Il Tribunale, dopo aver riassunto il contenuto dell'esposizione introduttiva del pubblico ministero (il dibattimento è iniziato prima delle modifiche introdotte nel
1999 all'art. 493 c.p.p.) e delle richieste di prova delle parti, descrive le caratteristiche chimiche delle sostanze che vengono in considerazione nel presente processo ricordando che il cloruro di IN ME (CVM o cvm) è un gas qualificabile come "un composto appartenente alla famiglia degli idrocarburi alifatici insaturi alogenati e in condizioni normali è un vapore di odore dolciastro" mentre il cloruro di poliIN (PVC o pvc) è una polvere costituita da "un solido pulvirulento le cui particelle hanno dimensioni diverse a seconda del metodo di polimerizzazione"; il pvc (che contiene cvm) era considerato, fino agli anni '70, scarsamente tossico tanto da essere utilizzato, in forma gassosa, come anestetico e utilizzato come gas per spray.
La sentenza ricorda che in base a studi condotti sugli animali negli Stati Uniti fin dagli anni '30 e in Italia e
-
in Europa dagli anni '60 in poi le sostanze in esame
-
presentavano aspetti di tossicità collegati ad esposizione ad elevate dosi. In particolare si sottolinea che in uno studio del dr. Pier GI VIOLA (medico di fabbrica dello stabilimento Solvay di Rosignano), presentato nel 1969 a Tokio nell'ambito di un congresso di medici del lavoro, era stato evidenziato che gli animali sottoposti all'esposizione del pvc presentavano lesioni polmonari, emorragia addominale, lesioni al cervello, fegato ingrossato, lesioni osteolitiche e alterazioni degenerative del tessuto connettivo. Questi studi avevano trovato conferma in uno studio successivamente realizzato dal prof. CAPUTO dell'istituto Regina Elena di
R Roma.
15 Quanto alle conseguenze sull'uomo la sentenza riferisce di studi condotti da medici del lavoro rumeni che, già nel
1967, avevano constatato, su lavoratori addetti alle fabbriche di produzione di cvm-pvc, la presenza di disturbi nervosi dovuti al contatto con la sostanza qualche volta accompagnati da disturbi angioneurotici (sindrome di YN) oppure da sclerodermia. Questi sintomi erano ricollegati ad esposizioni elevate (per es. nel caso di fughe di gas) ma una parte dei lavoratori addetti presentava epatomegalia senza ittero che regrediva con l'allontanamento dall'ambiente di lavoro.
dall'esito di indaginiQuesti studi erano confermati svolte nelle fabbriche USA che avevano portato 1'ACGIH
(American Conference Governemental Industrial Hygienists) a raccomandare che l'esposizione non superasse le 50 ppm (parti per milione), rispetto alla precedente raccomandazione che faceva riferimento alle 500 ppm, poi accolta nel limite delle
200 ppm. In Italia gli studi di OL erano pervenuti alle seguenti conclusioni: che il cvm è sicuramente cancerogeno per i ratti;
che la cancerogenità non è stata confermata per l'uomo; che nell'ambiente di lavoro il pericolo di un'azione tossica sul sistema nervoso, sulle ossa e sul fegato è trascurabile se le concentrazioni non superano le 100 ppm.
La DI (su iniziativa del prof. IN) mise in contatto il dott. OL col prof. LT che iniziò una sperimentazione che condusse alla conclusione che, ad elevate esposizioni, i ratti erano sottoposti ad un elevato rischio
(8 su 432) di morte per AN epatico e questi risultati furono diffusi pubblicamente da LT e comunicati alla MCA (Manifacturing Chemistry Association), al
NIOSH (National Institute Occupational Safety and Health) e all'OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
Ciò varrebbe a smentire, secondo il Tribunale, la tesi della pubblica accusa secondo cui il prof. LT era in realtà al servizio delle industrie chimiche e si era impegnato a tenere riservati i dati accertati. Inoltre gli accertamenti svolti negli Stati Uniti mediante rogatoria avrebbero confermato che, prima del 1969, il rischio oncogeno era ignorato. La sentenza poi riferisce di un memorandum interno datato 6 giugno 1974 la cui esistenza dimostrerebbe, secondo il pubblico ministero, l'esistenza di un "patto di segretezza" intercorso tra le grandi industrie del settore
-
contenente informazioni riservate comunicate nel corso di una riunione cui avevano partecipato tossicologi e i responsabili di igiene e sicurezza del lavoro delle maggiori industrie americane del settore oltre al prof. LT e al direttore
16 centrale del settore petrolchimico della Solvay, GROSELYN.
Questi, nella riunione, aveva fatto riferimento: a 12 casi di malattia denominata acrosteolisi riscontrata su persone addette alla pulizia dei reattori siti negli stabilimenti per la produzione del pvc;
agli studi di OL (che, incaricato di eseguire una ricerca sui ratti aveva accertato l'effetto oncogeno del cvm su cavie sottoposte ad alte esposizioni di cvm) e ai successivi studi di OL e LT che dimostravano che la sostanza provocava angiosarcomi epatici negli animali.
Questi studi anticipavano la scoperta avvenuta nel 1974, da parte della soc. GO (una grande industria chimica nordamericana), di angiosarcomi epatici in lavoratori esposti al cvm. Di questi risultati era stata data comunicazione alla comunità scientifica e alle autorità amministrative dei vari
Stati preposte alla tutela della salute e ciò smentiva ulteriormente la tesi di una decisione delle industrie di tenere segreti i dati acquisiti.
Venendo ai tempi della scoperta degli effetti oncogeni che, della sostanza si riferisce poi nella sentenza nel gennaio 1974, fu comunicata, dalla GO COMPANY, la scoperta di tre angiosarcomi in operai addetti alla produzione di cvm e che, nei mesi successivi, anche altre industrie americane (UNION DE e ES AS) comunicarono l'esistenza di angiosarcomi in operai alle loro dipendenze;
il che indusse l'OSHA ad imporre una drastica riduzione dei livelli di esposizione.
In Italia questi livelli erano previsti dai contratti collettivi di lavoro nei quali venivano recepiti quelli fissati dall'GI (American Conference Governemental
Industrial Hygienists); nel ccnl del 1969 si fa riferimento ad una concentrazione massima di 500 ppm mentre quello del 1972 propone di adottare il valore di 200 ppm come valore limite di soglia. Infine il ccnl del 1979 porta il limite di soglia a 5 ppm ma già nel 1974 il Ministero del lavoro aveva emanato una raccomandazione di non superamento del valore di 50 ppm e, con la direttiva Cee n. 610/78 recepita con d.p.r. 962/82, i valori erano stati ridotti a 3 ppm come media annuale.
La sentenza affronta poi il tema degli studi condotti dall'IA (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha effettuato tre diverse valutazioni sulla che cangerogenicità del Cvm nel 1974, 1979 e 1987. Nella valutazione del 1974 si ritiene provata la relazione causale tra esposizione al cvm e AN, fibrosi portale e subcapsulare e l'insorgenza di acrosteolisi nei soli lavoratori addetti alla pulizia delle autoclavi.
17 Nella monografia del 1979 si concludeva per la cancerogenità del cloruro di IN negli animali e, per l'uomo, per l'aumento del rischio cancerogeno riguardante il fegato, il cervello, i polmoni e il sistema emolinfopoietico precisando che non era stata provata l'esistenza di un livello di esposizione al di sotto del quale non si verifichi un incremento di rischio. Per quanto riguarda il pvc si affermava invece che gli studi esistenti non erano sufficienti a stabilire la sua cancerogenicità.
La valutazione del 1987 confermava i dati di quella precedente limitandosi a riportare le conclusioni di uno studio (WAXVEJLER) secondo cui l'esposizione alla polvere di pvc è stata associata all'aumento dell'incidenza del tumore al polmone;
gli autori avevano ritenuto che responsabile fosse il cvm intrappolato. Lac) Gli studi epidemiologici sul cvm in generale. sentenza del Tribunale di EN dedica ampio spazio alla natura e finalità degli studi epidemiologici, alla distinzione tra gli studi di coorte (riguardanti gli individui esposti e non esposti) e quelli c.d. caso-controllo (riguardanti i soli individui esposti al fine di accertare la proporzione tra affetti e non affetti dalla malattia oggetto dello studio), al rapporto standardizzato di mortalità (RSM o SMR: rapporto tra casi attesi e casi verificatisi nella coorte), alle possibilità di errore, all'analisi statistica degli studi epidemiologici, ai fattori di confondimento, alla forza dell'associazione.
La sentenza riporta poi i dati dello studio multicentrico europeo, coordinato dall'IA, condotto da
AT e altri e portato a termine nel 1989, che ha riguardato gli addetti alla produzione di cvm in 19 impianti localizzati in Inghilterra, Norvegia, Svezia e Italia. La conclusione di questo studio è che non esista alcuna associazione tra esposizione a cvm e tumori degli organi bersaglio (polmone, cervello, sistema linfatico) diversi dal fegato.
Esiste invece un significativo aumento (tre volte rispetto ai casi attesi) dei casi verificatisi di cancro al fegato e di AN per gli esposti all'agente cvm anche se diversificato in ragione delle mansioni svolte (con un'incidenza più alta per gli addetti alle autoclavi), dell'epoca di assunzione (mortalità più elevata per i lavoratori assunti anteriormente), dei livelli di assunzione e della durata dell'esposizione (elementi idonei a cagionare un aumento della mortalità).
R 18 Un aggiornamento di questo studio è stato compiuto nel 2000 da OR e FF che hanno esteso l'indagine agli anni
190; questa indagine ha sostanzialmente confermato i risultati del primo studio ribadendo la forte relazione tra l'esposizione al cvm e il cancro del fegato e una relazione ancora più marcata nel caso dell'AN. Questo aggiornamento confermerebbe che non vi è prova di una relazione causale tra esposizione al cloruro di IN e il cancro al polmone, al cervello, al sistema emolinfopoietico.
E' stata inoltre esclusa tale relazione per i casi di cirrosi epatica.
Il Tribunale di EN riporta poi i dati di quattro indagini epidemiologiche svolte negli Stati Uniti. Premesso che questi studi si fondano su dati individuali, la cui fonte non è stata sottoposta a controllo di completezza e non è stata validata, la conclusione di queste indagini conferma una forte associazione tra tumori del fegato (in particolare gli angiosarcomi) e l'esposizione al cvm.
4) Vengono infine riportati i dati riguardanti il rapporto tra esposizione a NO (un composto intermedio nella sintesi del cvm) e neoplasie gastriche;
questi dati escluderebbero questa associazione.
d) Gli studi epidemiologici a Porto MA. La sentenza riporta i dati sullo studio di mortalità pubblicato nel 1991 (a cura di AS, MB, EL, FO, MA e
RE) riguardante 5946 lavoratori esposti a cvm in nove aziende italiane tra le quali quella di Porto MA. I risultati di questo studio successivamente esteso al 1995 per la scarsa ampiezza del follow up hanno confermato l'azione cancerogena del cvm sul fegato mentre non hanno dimostrato un accresciuto rischio a carico di polmone, sistema emolinfopoietico ed encefalo.
Lo studio ha inoltre confermato l'associazione tra i tumori primitivi del fegato (carcinomi epatocellulari) diversi dall'AN e l'esposizione a cvm. Nell'esame per latenza, per durata dell'esposizione e per mansioni svolte non sono state rilevate differenze tra angiosarcomi e altri tumori del fegato.
La sentenza prosegue confermando che la mortalità ha superato significativamente quella attesa per quanto riguarda i tumori epatici per gli addetti alle autoclavi (il che varrebbe a confermare la relazione tra cvm ed epatocarcinoma perché anche gli altri due agenti che inducono l'AN epatico arsenico e thorotrast causano anch'essi carcinomi
-
epatici diversi dall'AN).
19 R Per quanto riguarda il tumore polmonare la sentenza riferisce di un incremento significativo tra gli insaccatori.
La sentenza riporta poi gli esiti di uno studio caso- controllo eseguito dal prof. DIEGO AR, consulente del pubblico ministero, sui lavoratori affetti da AN epatico, epatocarcinoma, cirrosi epatica ed epatopatia cronica.
Le conclusioni di questo studio sono nel senso che elevati fattori di rischio si rilevano soltanto nella categoria con elevata esposizione e il rischio non cresce gradualmente ma si innalza bruscamente nella categoria con esposizione alta. Inoltre tutti i casi di AN si sono verificati nei casi in cui la prima esposizione è avvenuta tra il 1955 e il 1967. Nei tre casi di epatocarcinoma rilevati dal consulente nelle categorie a media (un caso) e bassa (due casi) esposizione la riferibilità all'esposizione professionale veniva posta in dubbio, secondo il Tribunale, dallo stesso consulente.
Il prof. AR, peraltro, in una successiva integrazione dello studio, precisava che non era suo intendimento escludere il rischio nel caso di esposizioni medio basse e che i dati delle indagini epidemiologiche svolte negli studi in precedenza ricordati confermavano la possibilità di insorgenza di angiosarcomi anche nel caso di esposizioni limitate al cvm. Confermava inoltre, anche in base agli studi richiamati, l'associazione tra epatocarcinoma ed esposizione al cloruro di IN e precisava che tale esposizione poteva avere un effetto concausale con l'assunzione di alcool e in presenza di epatiti di tipo B e
C. In un successivo studio, redatto unitamente al prof.
PINZANI, si rispondeva poi positivamente ai seguenti quesiti: 1) se l'esposizione a CVM possa indurre fibrosi epatica mediante meccanismo diretto e se possa agire come cofattore di tale fibrogenesi in presenza di altri fattori (virus epatici e abuso di alcool); 2) se la trasformazione in senso fibrotico del tessuto epatico, indotta anche dall'esposizione a cvm, possa contribuire alla genesi di un micro ambiente epatico biologicamente predisponente allo sviluppo dell'epatocarcinoma.
Vengono poi riportati nella sentenza gli esiti di alcuni studi di consulenti delle parti civili relativi al rapporto tra esposizione a pvc e tumore polmonare.
Secondo uno studio del prof. EN sarebbe dimostrato significativo delaumento polmonare negli tumore un insaccatori mentre il valore ridotto nei non sarebbe
2
20 0 insaccatori. In un secondo studio il medesimo consulente individua un aumento progressivo della mortalità per tumore polmonare in relazione alla durata della svolgimento delle mansioni (RSM rapporto standardizzato di mortalità più MA
spesso indicato con l'acronimo SMR inferiore a 1 per
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periodi inferiori a 5 anni e pari a 4,6 per durate superiori a dieci anni). In un ulteriore studio caso-controllo si evidenzia un RSM per gli insaccatori pari a 1,71 mentre quello degli altri lavoratori è pari a 1,38.
La sentenza riferisce poi diffusamente dell'esito dello studio svolto dal prof. MASTRAN che si fonda sulla storia lavorativa e clinica di 391 lavoratori. In questo studio si richiamano i risultati di uno precedente nel quale si
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ipotizzavano quattro meccanismi di induzione del tumore polmonare da parte del pvc aggiungendo un quinto meccanismo
-
"che vuole dare una spiegazione inversa tra aumento della latenza e diminuzione del rischio ipotizzando che il pvc sia un agente promotore del processo di carcinogenesi e non già iniziatore". Secondo il consulente "il fumo non rappresenta un fattore di confondimento nella associazione tra esposizione a polveri di pvc e rischio di cancro polmonare inquantochè, pur essendo il fumo di tabacco una causa di cancro polmonare, esso non è risultato correlato con le esposizioni a polveri di pvc nella popolazione in studio".
Secondo il consulente gli studi precedenti sarebbero affetti da "misclassificazione" di malattia ed esposizione e 1'RSM dovrebbe essere individuato nel 2,69. Il periodo eziologicamente rilevante sarebbe quello tra la seconda metà degli anni '50 e la prima metà degli anni '70 nel quale sarebbe dimostrata l'esistenza di un elevato grado di concentrazione di polvere di pvc.
ipotesi di La sentenza poi descrive le cinque osservazioni carcinogenesi del pvc riportando anche le
i quali, in critiche mosse dai consulenti delle difese estrema sintesi, contestano che il pvc possa essere considerato una sostanza cancerogena.
La sentenza riporta poi le valutazioni di rischio sulla base di modelli matematici.
Il primo è quello dell'EPA che ha divulgato due stime per l'esposizione a cvm;
una del 1994 e una del 2000 in cui il rischio è stimato dieci volte più basso rispetto alla stima precedente. Riferisce di quanto previsto da documenti dell'Unione Europea e dell'OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) sull'inesistenza di soglie minime per i cancerogeni genotossici mentre il Centro tossicologico e ecotossicologico europeo dell'industria chimica (ECETOC), in uno studio del 1998, per il cloruro di IN "non suggerisce che
21 l'esposizione lavorativa ai livelli correnti nel rispetto del limite di 3 ppm comporti rischi significativi per la salute".
-Vengono poi riportate le valutazioni del prof. ZAPPONI consulente delle parti civili Presidenza del consiglio e Ministero dell'ambiente secondo cui, sulla base dei dati
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epidemiologici e sperimentali, l'esposizione priva di rischio si colloca presumibilmente a livello di 1 ppm. La sentenza riferisce poi del parere del Consiglio nazionale delle ricerche USA (NCR) che ritiene eccessivamente restrittive le valutazioni dell'EPA. Vengono poi riportate alcune considerazioni sulla attendibilità di queste valutazioni espresse da NCR.
e) La carcinogenesi. Il tribunale affronta poi diffusamente (da p. 101 a p. 127) il tema della carcinogenesi.
Partendo dalla premessa che le ricerche scientifiche
"non paiono avere raggiunto quella validazione nella comunità scientifica da renderli idonei a un loro pieno utilizzo nell'accertamento probatorio del nesso di causalità" la sentenza evidenzia come sia ancora oggetto di discussione in sede scientifica il problema se l'origine del cancro si fondi sull'instabilità genetica (cioè sul venir meno dell'idoneità funzionale del sistema di riparazione del DNA danneggiato) ovvero su alterazioni molecolari multiple nella fase di iniziazione e/o promozione del processo tumorale.
Vengono poi riportati i pareri espressi dai consulenti tecnici del p.m. dai quali emerge che una cellula diviene maligna a seguito di alcune alterazioni genetiche che riguardano geni di rilevanza critica per la progressione tumorale. Il processo ha natura multifasica: la prima fase è quella della iniziazione nella quale la sostanza cancerogena, dopo essersi legata al DNA, ne altera la sequenza causando, mediante replicazione, una lesione permanente alle cellule che ne derivano se non intervengono meccanismi di controllo.
Se questi meccanismi non intervengono, o non sono sufficienti alla riparazione, si perviene allo stadio della promozione che può rimanere in stato di malignità silente.
Con riferimento al cloruro di IN si afferma nella sentenza che trattasi di un cancerogeno indiretto perché "necessita di una attivazione attraverso alcune modificazioni metaboliche che lo trasformano in un prodotto intermedio altamente reattivo, l'ossido di cloroetilene (CEO) e in un derivato, la cloroacetaldeide (CAA) in grado di alchilare il
DNA formando degli addotti covalenti." I metaboliti CEO e CAA reagiscono con il DNA formando addotti ciclici alcuni dei
22 quali dimostrano una particolare persistenza nel fegato e vengono riparati molto lentamente o non riparati.
Secondo il parere dei consulenti le alterazioni a carico del DNA sarebbero direttamente correlate con la durata dell'esposizione e le dosi di cvm assunte. Inoltre l'effetto cancerogeno del cvm non sarebbe limitato agli angiocarcinomi si estenderebbe (circostanza confermata ma dall'individuazione, anche in queste forme di tumore, della presenza del gene oncosoppressore P 53) agli altri epatocarcinomi e ai tumori al polmone, alla laringe e al cervello. E poiché l'anticorpo in questione (P 53) è stato trovato anche in soggetti a bassa esposizione i consulenti è dell'accusa ne hanno tratto il convincimento che non possibile stabilire una soglia al di sotto della quale l'effetto genotossico non si produce (peraltro alle dosi basse non si produce l'effetto di stimolo della proliferazione cellulare). Questi risultati sarebbero confermati dalla sperimentazione su animali.
Quanto alla possibilità che il cloruro di IN induca anche gli altri epatocarcinomi pur essendo emerso che il
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rischio di contrarre tali malattie aumentava nei lavoratori esposti al cvm con l'aumentare dell'esposizione cumulativa complessiva e del periodo di tempo trascorso dalla prima esposizione i consulenti hanno rilevato che in questi casi
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il meccanismo dell'induzione non è ancor chiaro.
Anche il consulente della parte civile dott. GIANNI
TOGNONI ha concordato sulla possibilità che l'esposizione al cloruro di IN possa indurre forme tumorali diverse dall'AN.
f) I pareri dei consulenti della difesa. La sentenza poi riporta le critiche rivolte a queste conclusioni dai consulenti tecnici della difesa i quali preliminarmente suggeriscono l'ipotesi che il cancro origini non da singoli geni alterati da ma "una più ampia instabilità genetica che coinvolgerebbe più geni allo stesso tempo e questa instabilità causerebbe alterazioni cumulative in strutture ben più grandi dei singoli geni e cioè nei cromosomi ed anche la trasposizione da un cromosoma all'altro di frammenti dello stesso DNA".
Non esisterebbe quindi alcun nesso provato tra mutazioni specifiche di qualunque gene (in particolare del P 53) e
l'insorgenza di qualsiasi tipo di tumore tanto più che mutazioni attribuite ad esposizione a cvm sono state trovate in angiosarcomi sviluppatisi in soggetti non esposti a cvm, in tumori di natura diversa e in organi diversi dal fegato
23 mentre la positività è stata rilevata anche in lavoratori che non presentavano neoplasie.
cvm siSe dunque la mutazione del P 53 imputabile al rinviene solo in una parte dei soggetti esposti (come confermato da diversi studi) va esclusa l'evidenza di un effetto cancerogeno di tale sostanza. Inoltre la natura delle mutazioni del gene P 53 negli epatocarcinomi contratti da esposti a cvm sarebbe diversa da quella degli angiosarcomi con la conclusione che queste mutazioni sarebbero il frutto di meccanismi endogeni piuttosto che essere dovuti a meccanismi esogeni tanto più che analoghe alterazioni degli addotti al DNA si rinvengono sia in persone (o animali) esposti che in non esposti al CVM. Ciò sarebbe confermato dagli studi LT (1997) e HN (1999).
Analoghe considerazioni hanno fatto i consulenti della difesa sulle mutazioni del gene K-ras verificate anche in forme tumorali sviluppatesi in assenza di esposizione a cvm.
Per quanto riguarda poi la possibilità che il cvm induca forme tumorali in organi diversi dal fegato i consulenti della difesa hanno contestato fermamente questa tesi.
Quanto al polmone i consulenti hanno rilevato come tutti gli studi abbiano escluso questa possibilità nei ratti e nei criceti mentre i casi di tumori polmonari indotti nei topi dal cvm sono stati rilevati soltanto nei ceppi caratterizzati da un'elevata incidenza spontanea di questi tumori. Inoltre si tratta di esperimenti condotti con esposizioni a dosi elevatissime.
E, proprio sulla esistenza del rischio anche a basse esposizioni di CVM, i consulenti della difesa hanno evidenziato che tutti gli studi a livello internazionale escludono questa possibilità e ciò è confermato dalla circostanza che i lavoratori esposti a bassi livelli dopo il 1968 negli Stati Uniti e dopo il 1972 in Europa T non hanno in alcun caso contratto l'AN. Ciò confermerebbe altresì l'esistenza della soglia minima e la conclusione che le esposizioni tra 0,5 e 5 ppm sono prive di rischi.
g) La tesi accolta dal Tribunale. A questo punto il tribunale esprime una sua valutazione sia sulla esistenza di una soglia di non pericolosità dell'esposizione (che individua in 10 ppm) sia sulla possibilità (che esclude) di comparare gli effetti sugli animali a quelli sull'uomo e rileva che "appare difficile poter affermare che si siano raggiunti risultati di conoscenza in base ai quali poter affermare che sussiste un meccanismo specifico di azione del
24 R cvm nella causazione dei tumori." In particolare il tribunale rileva che non è oggi possibile fornire una risposta al quesito sulla cancerogenesi (alterazione di una o più cellule o instabilità genetica) tanto più che le medesime alterazioni genetiche (P 53 e k-ras) si rinvengono in varie forme tumorali, anche in persone non esposte a cvm, e in persone non affette da patologie tumorali. La sentenza precisa peraltro, richiamando il rapporto
EPA già citato, che "non si può negare il dato di fatto che il cvm è cancerogeno, anche se non si conoscono i particolari del suo percorso genotossico di cui emergono sperimentalmente in via ipotetica alcuni tratti pur significativi: il cvm si metabolizza nel metabolita reattivo 'presumibilmente il CEO' che 'diversi indizi indicano come genotossico in quanto interagisce direttamente con il DNA' Inoltre, pur "
escludendo che i geni p 53 e k-ras possano essere considerati biomarcatori dell'esposizione a cvm, il tribunale evidenzia che gli studi "suggeriscono una loro maggior incidenza e specificità negli angiosarcomi di animali inalati e di lavoratori esposti a cvm" escludendo invece questa incidenza per i tumori di altri organi e per gli epatocarcinomi.
La sentenza indica poi le ragioni che spiegano perché il tessuto epatico di elezione dell'AN sia l'endotelio e non l'epitelio.
Quanto poi alla tesi della concausalità la sentenza esamina gli studi che hanno affrontato questo tema descrivendo gli effetti sugli animali sottoposti contemporaneamente ad assunzione di cvm e alcool. Da questi studi emergerebbe, secondo alcuni studiosi, un'efficacia concausale dei due elementi di cui vengono spiegati gli effetti. La sentenza riporta poi le critiche rivolte, dai consulenti della difesa, all'attendibilità di queste ricerche non condotte, secondo la loro tesi, con il necessario rigore metodologico ed i cui risultati, anche se scarsamente attendibili, confermerebbero comunque l'effetto cancerogeno del cvm solo ad elevate esposizioni.
Non solo: secondo i consulenti della difesa e in base
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ad un meccanismo che la sentenza descrive analiticamente
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mentre in un soggetto che assume dosi modeste di etanolo la contemporanea esposizione al cvm non avrebbe sostanzialmente alcun effetto sinergico per i discreti bevitori e per i forti bevitori affetti da malattia epatica cronica gli effetti tossici del CVI sarebbero addirittura ridotti perché
1'assunzione di etanolo riduce il metabolismo del cvm.
Sulla base di questi studi il tribunale ha ritenuto improbabile l'interazione tra etanolo e cvm.
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525 CAPITOLO II: I TEMI DELLA CAUSALITA'.
a) La causalità in generale. Su questo tema la sentenza del Tribunale richiama espressamente i termini di quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità affermatosi negli anni 2000-2001 che, in contrapposizione al precedente orientamento di tipo "probabilistico", faceva riferimento ai più rigorosi criteri della "certezza" o "quasi certezza" per poter affermare l'esistenza del rapporto di causalità tra un antecedente e l'evento verificatosi ed in particolare per consentire di ritenere che l'esposizione a un determinato agente patogeno potesse aver cagionato quell'evento lesivo e richiama altresì la circostanza che questo orientamento è stato fatto proprio dalla commissione di riforma del codice penale.
Ricorda poi la sentenza come gli studi epidemiologici non siano in grado di spiegare la causalità del singolo caso ma solo la causalità generale perché si limitano a individuare l'eventuale divergenza tra casi verificatisi e casi attesi e a descrivere l'eventuale eccesso di rischio.
Con particolare riferimento alle neoplasie professionali il tribunale rileva infatti che, salvo rari casi (tra i quali il tribunale indica il mesotelioma da asbesto e l'AN da cvm), queste malattie non hanno carattere di specificità ma natura multifattoriale per cui è normalmente impossibile "attribuire il singolo caso di tumore a una singola esposizione".
ricordandoProsegue poi la sentenza che "la quasi generalità dei tumori ha cause in elevatissima percentuale extraprofessionali ignote e gli scienziati non hanno ancora compreso appieno il modello molecolare nella carcinogenesi e formulano pertanto ipotesi per cui qualsiasi dichiarazione riguardo al ruolo di qualsivoglia agente in quanto cancerogeno trova un limite nella sua ipoteticità". Ricorda ancora, il tribunale, che eminenti epidemiologici (e l'EPA) hanno messo in rilievo che solo una piccolissima parte dei tumori è ricollegabile all'attività industriale (dall'1 al 4 per cento).
La sentenza si sofferma poi sugli studi delle agenzie internazionali (OMS, IA, EPA) sottolineando come anche in questi casi ci si riferisca alla causalità generale e come gli studi abbiano una specifica funzione preventiva. Sotto questo profilo il Tribunale ritiene metodologicamente errato il criterio utilizzato dall'accusa pubblica e privata che hanno fatto riferimento a studi di IA improntati alle
26 ricordate finalità precauzionali e senza neppure tener conto degli aggiornamenti di questi studi;
le accuse avrebbero fatto ricorso, in definitiva, al criterio della idoneità lesiva che non può essere utilizzato per la spiegazione causale dei singoli casi verificatisi.
Anche le modificazioni ai biomarcatori p 53 e Kras, secondo il tribunale, si sono dimostrate non specifiche della esposizione al cloruro di IN e comunque nessuna indagine è stata effettuata sulle persone offese per accertare la presenza di mutazioni di questi enzimi. Il Tribunale riporta poi ampie citazioni della giurisprudenza e della dottrina nordamericane sulla possibilità che la causalità generale possa costituire prova sufficiente in ambito processuale rilevando come queste esperienze si riferiscano alla giurisprudenza civile non essendo possibile, in ambito penale, superare la prova dell'oltre il ragionevole dubbio.
E dopo aver ripreso, riassumendoli, gli estremi del dibattito e degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità affermatisi negli anni 2000-2001 la sentenza ritiene in conclusione di doversi allontanare da "un modello condizionalistico puro legato a criteri di indagine nomologico-deduttivi che si era arenato dimostrando di non riuscire a dare risposte, se non totalmente negative, alle esigenze poste da una società del rischio ove le spiegazioni causali sono offerte da scienze non solo sperimentali e, dall'altro, consentono di rifuggire dagli orientamenti che forzano il criterio causale per ragioni di prevenzione generale collocandolo nell'area dell'aumento del rischio о confondendolo con l'elemento soggettivo della colpa introducendo l'elemento della prevedibilità dell'evento".
In conclusione, secondo il tribunale, il rigore dell'accertamento può essere garantito osservando i seguenti criteri: 1) le inferenze causali si devono fondare sulla scienza ed essere accertate con metodo scientifico;
2) delle conoscenze èl'affidabilità determinata dall'accettazione generale 0 preponderante della comunità scientifica e dalla verifica empirica delle spiegazioni;
3) le conclusioni vanno verificate nel loro evolversi e confrontate con quelle di altre discipline per accertarne la coerenza complessiva;
4) l'incertezza scientifica che residui si deve risolvere a favore dell'imputato secondo la regola dell'oltre il ragionevole dubbio. b) la causalità generale da esposizione a cloruro di IN nelle varie forme tumorali (in realtà questo capitolo affronta anche aspetti che riguardano l'elemento soggettivo e
27 l'individuazione delle singole posizioni dei responsabili). La sentenza esordisce, su questo punto, richiamando lo studio
IA del 1987 che ebbe a indicare un'associazione tra esposizione а CVM e tumori al fegato (angiosarcomi e carcinomi epatocellulari), polmonari, cerebrali, del sistema emolinfopoietico e melanomi.
Considerando gli aggiornamenti successivi dello studio
IA ai quali si è già in parte accennato (WONG 1991, AT 1991, WARD 2000, MUNDT 2000) il tribunale ritiene che possa ritenersi accertato che non esista alcun eccesso di mortalità globale per tumore nei lavoratori del cloruro di IN (salvo i casi di AN) perché i casi verificatisi equivalgono sostanzialmente a quelli attesi.
Questi dati sarebbero confermati dall'esame dei dati statistici nelle coorti americana, europea e di Porto
MA per quanto riguarda i tumori al cervello, al polmone e al sistema emolinfopoietico. Per quanto riguarda i tumori al fegato occorre distinguere tra AN ed epatocarcinoma perché gli eccessi osservati si riferiscono al primo e non al secondo e ciò anche per quanto riguarda la coorte di Porto MA. Ciò vale anche per i casi di cirrosi epatica pur se è stato evidenziato un effetto dose risposta per i lavoratori con esposizioni cumulative elevate ed in particolare per gli autoclavisti.
In conclusione il Tribunale esclude che vi sia una prova di causalità generale tra esposizione a cvm e melanomi, tumori del cervello, del sistema emolinfopoietico e del laringe e su queste patologie la sentenza si rifà anche alle conclusioni dubitative dei consulenti del p.m. Riporta poi le risposte fornite dagli epidemiologi AT e FF (che avevano contribuito all'aggiornamento dello studio IA) che, secondo il tribunale, hanno spiegato le ragioni per cui non sono stati ritenuti correlati all'esposizione a CVM gli eccessi quando si verifichino in un solo paese.
Ritiene quindi il Tribunale che gli studi epidemiologici più recenti e significativi dimostrino una associazione forte tra esposizione a CVM e AN epatico ed eccessi di rischio per l'epatocarcinoma e per il tumore polmonare per le persone esposte ad elevate concentrazioni nello svolgimento di talune mansioni (autoclavisti e insaccatori). Di ciò, secondo la sentenza, avrebbe preso atto anche il pubblico ministero che, nelle conclusioni finali, avrebbe presentato le schede relative a 263 persone offese e relative a 311 patologie (nel corso del dibattimento erano state effettuate contestazioni suppletive per 721 patologie riferite a 542 persone offese) anche se, contradditoriamente, avrebbe continuato a fare riferimento allo studio IA del 1987 ormai superato.
28 Né di maggior pregio sarebbe, per il Tribunale, il ricorso alla biologia molecolare i cui risultati dimostrerebbero un'azione sinergica tra i fattori di rischio noti (alcool, epatiti, fumo) e il cvm perché, in mancanza della prova che un fattore agisce come causa non v'è la possibilità, per altro fattore, di assumere la qualità di concausa. Inoltre il p.m. non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'evidenza epidemiologica dimostrava l'esistenza di un effetto dose risposta che doveva indurre ad escludere la rilevanza causale delle esposizioni successive al 1974.
Per quanto riguarda i casi di tumore al fegato il
Tribunale ribadisce l'esistenza di un rischio crescente in relazione al crescere dell'esposizione e della durata dell'esposizione tanto è vero che la caratteristica comune per i soggetti morti per cancro al fegato è l'assunzione avvenuta tra gli anni '40 e gli anni '60 mentre è stata accertata una diminuzione del rischio per quelli assunti in anni successivi (ma il tribunale precisa che il tempo di osservazione per questi ultimi è troppo breve per il lunghissimo tempo di latenza della malattia: si afferma che non si sono osservati casi con latenza inferiore a 15 anni;
il 65 % dei casi aveva una latenza superiore ai 22 anni;
sono state osservate anche latenze di 28-30 anni). Dati che troverebbero conferma anche in quanto accertato dal consulente dell'accusa prof. AR.
Per quanto riguarda i tumori del polmone il tribunale rileva che i dati sono più incerti e contradditori;
si evidenzia comunque un rapporto dose risposta ravvisabile peraltro nelle esposizioni a dosi elevate о elevatissime dagli anni '50 e fino alla metà degli anni '70. La sentenza ritorna a parlare dell'AN per riferire che nessun caso di questa forma tumorale si રે manifestata in lavoratori assunti successivamente al 1973 nella coorte europea e successivamente al 1967 nelle coorti statunitense e di Porto MA. Il Tribunale ne deduce la conseguenza che se si considera che il caso di AN
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(tra l'altro di tipologia non certa) con esposizione più bassa è quella di 288 ppm le esposizioni a cui sono stati esposti i lavoratori dal 1974 in poi sono prive di efficienza lesiva.
A questo punto il Tribunale introduce considerazioni che riguardano l'elemento soggettivo del reato e che verranno più avanti sviluppate: se le condotte penalmente rilevanti sotto il profilo della causalità sono anteriori al 1974 neppure esiste la colpa perché anteriormente a questa data non era conosciuta la cancerogenità del cvm. Successivamente non v'è
29 prova dell'idoneità lesiva (quindi neppure della causalità generale) della sostanza e quindi difetta il rapporto di causalità.
Lec) singole posizioni individuali. Vizi dell'imputazione. Il Tribunale dà atto a questo punto che il pubblico ministero ha fatto risalire la data dei commessi reati al 1969, epoca degli studi sulla cancerogenità del cvm effettuati dal dott. OL. Ma, a parte i dubbi sulla adeguatezza metodologica di questi studi, il pubblico ministero avrebbe omesso di individuare i "soggetti che nel periodo eziologicamente rilevante avevano ricoperto posizioni di garanzia nell'ambito delle società che gestivano il rischio di impresa.' "
Questo vizio già caratterizzava, secondo il Tribunale, la formulazione dell'imputazione che addebitava genericamente gli eventi a tutti gli imputati senza tener conto della circostanza che molti di essi avevano iniziato a svolgere funzioni rilevanti in epoche successive o che determinate condotte (aver consentito le esposizioni) si erano verificate quando alcuni imputati avevano già cessato dalle loro cariche.
Inoltre il pubblico ministero avrebbe compiuto una trasposizione temporale delle condotte riferendo agli anni
1970-2000 condizioni lavorative che risalivano agli anni '50-
'60 malgrado l'evidenza di una riduzione dell'esposizione a livelli del tutto tollerabili dal 1974 in avanti e l'esistenza di un'imputazione che fa riferimento a condotte successive al 1969.
Non avrebbe inoltre considerato la pubblica accusa (e qui viene ripresa l'analisi relativa all'elemento soggettivo) che fino alla metà degli anni '60 il solo rischio conosciuto dell'esposizione a cvm era la sindrome di YN, malattia di natura completamente diversa dall'AN che costituisce una forma tumorale che non poteva essere considerata una conseguenza prevedibile dell'esposizione a cvm non essendovi alcuna correlazione o progressione tra le due malattie.
d) Le condotte alternative lecite. Ricorda la sentenza che il pubblico ministero avrebbe individuato le condotte alternative che, se poste in essere dagli imputati nel
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1974, avrebbero evitato il verificarsi degli eventi lesivi nei confronti dei lavoratori esposti alle elevate concentrazioni negli anni '50 e 160 nella fermata degli
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impianti o nell'omesso allontanamento dai reparti a rischio dei lavoratori maggiormente esposti.
30 Il Tribunale rileva però: che il cvm agisce secondo un rapporto dose risposta per cui le esposizioni più elevate per quantità e durata sono quelle maggiormente responsabili degli effetti oncogeni;
che il cvm è un cancerogeno iniziante e cioè inducente una mutazione tendenzialmente irreversibile;
che, tenuto conto del periodo di latenza, tutti i lavoratori colpiti dalla malattia hanno contratto il tumore negli anni
'50-'60.
Con la conseguenza che, se anche gli imputati avessero posto in essere i comportamenti alternativi leciti indicati, non avrebbero potuto evitare gli eventi o comunque non v'è la prova che questi eventi avrebbero potuto essere evitati. Qui il tribunale sottolinea la differenza con l'amianto che, anche a dosi minime, può indurre (innescare) e promuovere (far progredire anche a distanza di tempo) il processo tumorale;
il cloruro di IN non ha queste caratteristiche trattandosi di sostanza che ha caratteristiche oncogene solo iniziatrici e ha idoneità lesiva solo ad elevate esposizioni che nel 1974 non erano più esistenti.
e) La causalità nella coorte di Porto MA. La sentenza esamina poi il problema della causalità nella coorte di Porto MA e giunge ad escludere un'efficienza causale dell'esposizione a cvm sui tumori del laringe, del sistema linfatico ed emopoietico, del cervello e dei melanomi (su questi ultimi le conclusioni sono più problematiche per un superamento del numero atteso in coincidenza di un superamento di tale numero nei paesi del nord Europa).
Più articolate sono le conclusioni per quanto riguarda tumore al polmone. Mentre alcuni studi (multicentro il
Simonato 1991 e l'aggiornamento Ward 2000) giungono ad escludere l'efficienza causale dell'esposizione a cvm sul tumore polmonare l'esame nella coorte di Porto MA indica un aumento significativo dei casi verificatisi, rispetto a quelli attesi, tra coloro che hanno svolto la mansione di insaccatore.
tribunale ritiene peròIl che l'ipotesi dell'associazione sia contraddetta dalla circostanza che i
RSM sono più elevati nella categoria di latenza minore rispetto a quella di latenza maggiore. Inoltre gli scostamenti sarebbero "modesti e al limite della significatività statistica" e comunque le rilevazioni avrebbero posto in luce la scarsa validità di una selezione per la variabilità dell'estensione temporale latissima (da 9 a 37 anni) e per l'inserimento di lavoratori addetti all'insacco per periodi estremamente variabili (da 2 a 11 anni).
31 Inoltre, sottolinea il tribunale, neppure è stato chiarito se l'ipotizzato effetto oncogeno sia provocato dal cvm ovvero dal pvc e comunque viene ritenuta inattendibile, perché non confortata dagli studi scientifici di settore, la tesi del prof. MASTRAN secondo cui il pvc è cancerogeno (perché provoca fibrosi che può indurre il cancro polmonare) e comunque può veicolare particelle di CVM. Queste valutazioni sarebbero confermate dall'esame dei casi di pneumoconiosi accertati che si sono rilevati inferiori all'atteso.
Quanto ai fattori di confondimento il tribunale evidenzia che in tutti i casi degli insaccatori che hanno contratto il cancro polmonare si era in presenza di forti fumatori (venti sigarette al giorno per 30-40 anni) salvo uno
(10 sigarette al giorno).
Infine si nega che esistano studi scientifici che confermino un'efficacia sinergica tra fumo di tabacco ed esposizione a polveri di pvc.
f) Le singole malattie. L'AN epatico.
L'AN epatico è una forma tumorale assai rara nella popolazione generale tra 0,14 e 0,25 casi per milione e
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sono noti i fattori che lo inducono: l'arsenico, il
AS (un mezzo di contrasto usato in radiologia fino agli anni '50) e il cloruro di IN ME. Si tratta di una neoplasia maligna assai aggressiva che ha origine nel tessuto endoteliale ed il cui meccanismo è descritto dalla sentenza del Tribunale che riferisce che lesioni definite precursori sono individuate nelle indagini state istopatologiche di lavoratori esposti а cvm per lunghi periodi.
Il Tribunale richiama le conclusioni di vari studi dai quali emerge che l'AN risulta associato alla fibrosi epatica (portale, periportale, sinusoidale e capsulare) che si presenta anche non associata all'AN nei lavoratori esposti a cvm mentre non sono stati evidenziati casi di cirrosi che non derivassero da fattori di rischio extralavorativo.
La sentenza riporta poi l'esito di vari studi eseguiti sui dati epidemiologici di varie coorti dai quali risulta che l'incidenza degli angiosarcomi tanto maggiore quanto maggiore è l'esposizione a cvm (in particolare tra i pulitori delle autoclavi) e si precisa che in alcun caso si è accertata una latenza inferiore a 15 anni e che l'AN non ha colpito alcun lavoratore assunto dopo il 1973.
32 Per quanto riguarda in particolare la coorte di Porto
MA si rileva poi che tutti i casi di AN (che vengono analiticamente esaminati) hanno riguardato gli addetti alla pulizia delle autoclavi con esposizione cumulativa tra 3.600 ppm e 9.000 ppm anno, che la latenza è risultata sempre superiore a 15 anni (27 anni in media con range 18-43) e che non è stato colpito alcun lavoratore cvm è assunto dopo il 1967. Di qui la conclusione che il oncogeno a dosi elevate e che le concentrazioni presenti nei reparti successivamente al 1974 non consentono di affermare l'esistenza di un effetto oncogeno.
g) Gli altri epatocarcinomi. Meno evidenti vengono ritenuti dal Tribunale i risultati degli studi per quanto riguarda gli altri epatocarcinomi. Si evidenzia che, dai dati emersi nello studio sulla coorte di Porto MA aggiornato al 1995, nell'intero periodo in esame sono stati evidenziati
11 decessi per tumore contro 5,7 attesi (SMR 193) mentre tra gli addetti alle autoclavi sono stati osservati 6 decessi contro 0,8 attesi (SMR 745). Il Tribunale ritiene di non poter tener conto di ulteriori dati forniti al termine dell'istruzione dibattimentale perché questi dati non hanno formato oggetto di contradditorio (nella sentenza vengono peraltro riportate le critiche di un consulente della difesa).
Nella sentenza si fa riferimento ai dati evidenziati dal prof. AR dai quali risulterebbe un rischio elevato
(9,13) nella classe ad alta esposizione ma si evidenzia che, tra i tredici casi accertati, in sette si è rilevato un elevato consumo di alcool e in due una concomitante infezione cronica da HCV;
da ciò il consulente dell'accusa ritiene di poter affermare che l'esposizione al cvm ha giocato un ruolo causale nell'insorgenza dell'epatocarcinona in tre pazienti mentre avrebbe avuto un ruolo concausale negli altri.
Ma il Tribunale ritiene inattendibile questo studio per evidente sottostima dei cofattori per l'insorgenza "la dell'epatocarcinoma e che notoriamente sono, oltrechè l'alcol anche le infezioni virali b e c.". Inoltre, nella valutazione dell'assunzione di alcool, "non viene spiegata in alcun modo l'incongruenza individuata di una diminuzione di rischio rispetto ad un aumentare del consumo alcolico."
Passando all'esame di un possibile effetto concausale con l'etanolo, evidenziato dai consulenti del CVM dell'accusa, il tribunale ritiene anzitutto inesatto
CVM, un ruolo attribuire alla fibrosi, pur associata al preneoplastico non ha neppure nel caso(che dell'AN) tanto più che la letteratura smentisce che
33 la cirrosi possa essere conseguenza diretta della fibrosi. La sentenza riferisce che dei 19 soggetti con epatocarcinoma della coorte di Porto MA 16 avevano una cirrosi indotta dal virus dell'epatite C, dell'epatite B e da elevato consumo di alcool (12) e conclude che, allo stato attuale delle conoscenze, non esiste alcun sostegno di carattere sperimentale ° basato sull'osservazione dei casi, in particolare di quelli di Porto MA, di un'efficacia concausale dell'esposizione a cvm in presenza di fattori di rischio noti predisponenti (etanolo e virus epatici). In conclusione il Tribunale, pur prendendo atto dell'eccesso statisticamente significativo per i lavoratori ad alta esposizione che hanno svolto mansioni di autoclavisti ritiene non essere stata raggiunta la prova dell'efficacia causale del cvm sulla formazione degli epatocarcinomi diversi dagli angiosarcomi.
I giudici di primo grado ritengono "suggestiva e meritevole di ulteriore approfondimento l'ipotesi..........della compartecipazione di diversi fattori sicuramente epatolesivi e di metaboliti del Cvm a ingenerare un micro ambiente epatico predisponente allo sviluppo della cirrosi e dell'epatocarcinoma, tuttavia, allo stato delle conoscenze e in assenza di sperimentazioni adeguate e di osservazioni congruenti, non si può che sospendere il giudizio perché il meccanismo di induzione se esiste è ignoto.". Conclusione
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che, secondo il Tribunale, sarebbe confermata dai risultati cui sono pervenute importanti conferenze a livello internazionale.
h) Cirrosi epatica e altre epatopatie. Il Tribunale illustra le conclusioni cui sono pervenuti vari studi con esiti contradditori. In particolare quanto allo studio
AR che afferma l'esistenza di un rischio relativo in eccesso la sentenza rileva anzitutto che i fattori (2.38) - di confondimento (infezioni virali B e C e consumo di alcool sono stati fortemente sottovalutati.
Quanto all'effetto concausale dell'esposizione a cvm in soggetti a rischio di evoluzione in epatocarcinoma si sottolinea invece che l'esame istologico non ha evidenziato in alcun caso di cirrosi lesioni tipiche dell'esposizione a cvm. Relativamente alle altre epatopatie, premesso che il pubblico ministero non ha riproposto, nelle conclusioni finali, gran parte dei casi inizialmente evidenziati, si sottolinea nella sentenza come i consulenti tecnici del p.m. che avevano ritenuto di ricollegare le epatopatie all'esposizione a cvm abbiano omesso di valutare le spiegazioni causali alternative e, in alcuni casi, omesso
34 R altresì di accertare anche l'esistenza di un'esposizione per e durata ignorando i dati efficiente intensità dell'evidenza epidemiologica e sperimentale che dimostrano l'esistenza di una soglia e abbiano infine ritenuto l'esistenza di una indimostrata efficienza causale.
In conclusione il tribunale ha ritenuto che delle 228 patologie contestate inizialmente dal p.m. poi ridotte, dal dell'accusa,medesimo organo a 73 solo cinque casi di
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lavoratori esposti ad alte concentrazioni nel periodo 1960-
1975, affetti da fibrosi non cirrotica, fosse ravvisabile l'origine lavorativa da esposizione a cvm della patologia epatica riscontrata. Nella sentenza vengono esaminati analiticamente questi casi e ne vengono esaminati altri per i quali viene motivatamente escluso che esista la prova di una riferibilità delle patologie accertate all'esposizione a cvm.
i) Sindrome di YN e acrosteolisi. La sindrome di
YN è un disturbo angioneurotico caratterizzato da attacchi episodici autolimitanti e reversibili di marcato pallore alle dita della mano con formicolii e alterata sensibilità con variazione del colore della cute;
nei casi più gravi si hanno disturbi trofici delle estremità caratterizzati da ispessimento della cute (sclerodermia).
L'acrosteolisi è una patologia più seria della sindrome di YN ed è costituita da alterazione distruttiva (e quindi non reversibile) delle falangi distali cui si associano lesioni cutanee con ispessimento dei tessuti molli e lesioni ungueali.
Tra i fattori che inducono questi fenomeni è conosciuto anche il cvm ed infatti, nella metà dei casi, si ha guarigione dalla sindrome di YN al cessare dell'esposizione. Già nel 1967 erano stati osservati casi di acrosteolisi associati a sindrome di YN in lavoratori che lavoravano a contatto diretto con il cvm.
Il Tribunale ha individuato dieci casi di lavoratori affetti da queste patologie che ha ricollegato causalmente alle elevate esposizioni di cvm alle quali queste persone erano state sottoposte;
lesioni di cui possono pertanto essere chiamati a rispondere coloro che rivestivano una posizione di garanzia dal 1969 in avanti.
1) Conclusioni. In esito alle ampie considerazioni svolte e in precedenza riportate il Tribunale ha ritenuto accertata l'esistenza del rapporto di causalità tra elevate esposizioni a cvm esclusivamente per gli angiosarcomi e, tra le patologie non neoplastiche, per le epatopatie caratterizzate da lesioni da cvm e per le sindromi di YN
35 e/o acrosteolisi.
CAPITOLO III: I REATI DI STRAGE E DISASTRO COLPOSI.
-Il Tribunale esclude innanzitutto con il richiamo ai lavori preparatori del vigente codice penale e alla relazione al medesimo codice, ai risultati cui è pervenuta la dottrina pressochè unanime e all'interpretazione letterale e sistematica delle norme del codice penale che sia
-
configurabile il reato di strage colposa. In ogni caso, secondo i primi giudici, per il principio di specialità dovrebbe applicarsi esclusivamente la fattispecie del disastro colposo.
Per quanto riguarda invece il reato di disastro
"innominato" previsto dall'art. 434 cod. pen. il Tribunale ha ritenuto, in contrasto con le tesi difensive che vengono analiticamente contestate, che il quadro delineato nelle parti precedenti della sentenza con riferimento ai casi
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accertati di AN, di epatopatie, di sindromi di
YN e acrosteolisi riconducibili alle elevate esposizioni a cvm dimostrasse l'esistenza di una efficienza diffusiva
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nell'ambito della comunità dei lavoratori esposti alle alte dosi di cvm e addetti alle mansioni più a rischio che consentiva l'inquadramento dei fatti contestati, da un punto di vista oggettivo, nella fattispecie tipica del disastro colposo.
La fattispecie del disastro peraltro nella specie non sarebbe ipotizzabile (come anche per gli omicidi e le lesioni colposi) per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa perché, all'epoca delle condotte, non era conosciuto l'effetto oncogeno dell'esposizione a cvm.
Questa valutazione non vale invece per i casi di sindrome di YN/acrosteolisi trattandosi di patologie note sin dalla metà degli anni '60 che quindi avrebbero dovuto indurre i titolari della posizione di garanzia ad adottare le necessarie misure di protezione, in effetti successivamente introdotte. Questi interventi avrebbero potuto prevenire o non aggravare o non protrarre nel tempo le malattie (peraltro la sentenza non precisa se il disastro possa configurarsi limitatamente a queste ipotesi di patologie anche se implicitamente la risposta deve essere ritenuta negativa perché la formula di assoluzione adottata, per i fatti commessi fino al 1973, è unica e fondata sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato).
R 36 CAPITOLO IV: SISTEMA DI PRODUZIONE DI CVM, PVC e DCE. STUDI
SULLA LORO TOSSICITA' E INIZIATIVE DELLA MONTSO.
a) Il sistema di produzione. La sentenza del Tribunale di EN esamina poi il sistema di produzione del pvc (per la prima volta prodotto nel 1835 ma industrialmente dagli inizi del '900) come si è evoluto nel tempo e riferisce che, fino all'inizio degli anni 150, il processo avveniva esclusivamente per reazione dell'acido cloridrico con l'acetilene prodotta dal carburo di calcio a sua volta prodotto dal carbone.
Questo processo è stato utilizzato nello stabilimento di
Porto MA dal 1958 al 1981 quando è stato sostituito da un diverso metodo di produzione che avviene per mezzo dell'etilene da cui viene prodotto il NO dal quale, successivamente, viene estratto il cvm con un procedimento che viene descritto nella motivazione (p. 271-274).
Quanto al pvc si rileva nella sentenza che la polimerizzazione in laboratorio del cvm in pvc risale al 1872
e la produzione su scala industriale inizia nei primi anni '30. La reazione di polimerizzazione è effettuata in reattori discontinui o continui. Nello stabilimento di Porto MA
i processi di polimerizzazione per la produzione di pvc sono la polimerizzazione in sospensione e la polimerizzazione in emulsione che vengono descritti nella sentenza. Solo nel primo, fino ai primi anni novanta, un operatore doveva entrare nell'autoclave per eliminare le incrostazioni mentre nel secondo procedimento la pulizia si effettua con una lancia ad acqua dall'esterno.
b) Studi sulla tossicità e provvedimenti adottati. La sentenza poi riferisce dei primi studi sulla tossicità in generale del cvm ricordando che i primi effetti negativi del cvm sono indicati nell'Enciclopedia di Tecnologia Chimica
Kirk e Othmer del 1955 (nella quale si considera il composto "relativamente non tossico") dove si precisava che la concentrazione ammessa per otto ore di esposizione era pari a 500 ppm. La stessa enciclopedia, nell'edizione del 1964,
evidenziava che il cvm era reputato meno tossico del tetracloruro di carbonio e del cloroformio e aveva una tossicità paragonabile a quella del cloruro di etile;
indicava poi che, a concentrazioni del 5 % di volume, il cvm provocava capogiro e disorientamento e ribadiva che le concentrazioni negli ambienti di lavoro non dovevano mai superare 500 ppm.
I dati indicati venivano ripresi da un documento della
37 Montecatini DI del 1959 che specificava che l'esposizione a valori superiori a quelli indicati provocava i sintomi di una "leggera anestesia". In una pubblicazione del 1963 la medesima impresa ribadiva questa valutazione aggiungendo che, in caso di prolungato contatto del Cvm con la cute, la produceva irritazione, raffreddamentosostanza e congelamento.
I primi studi sugli effetti cancerogeni del cvm sono quelli, già in precedenza ricordati, di OL e LT. Il primo comunicava l'esito di esperimenti su animali nel maggio 1970 al decimo Congresso internazione sul cancro tenutosi a
Houston e i suoi studi venivano pubblicati nel 1971. Il prof.
LT, incaricato dalla DI, trasmetteva nel novembre 1972 i risultati delle sua ricerche che confermavano l'esistenza di casi di AN in ratti sottoposti all'esposizione a cvm e questi risultati venivano comunicati alla comunità scientifica nell'aprile 1973 nel corso del congresso denominato "II International Symposiun on Cancer Detenction and Prevention" tenutosi a Bologna.
Vengono poi nuovamente riportati i dati già indicati nel cap. II lett. A (p. 280) e il susseguirsi delle conferme della cancerogenità del cvm cui seguivano: il divieto EPA dell'uso della sostanza come propellente aerosol dell'aprile
1974, analogo divieto Cee nel 1976 recepito in Italia nel
1982; classificazione del prodotto come cancerogeno per l'uomo nel giugno 1974 e analoga classificazione dell'GI nello stesso anno;
abbassamento del TLV max da 500 a 50 ppm nel marzo 1974 da parte dell'OSHA che, nell'ottobre del medesimo anno, fissava il TLV-TWA a 1 ppm e il TLV (15 min.)
a 5 ppm.
Si ricorda che in Italia, nell'aprile 1974, il Ministero lavoro consigliava un TLV max pari a 50 ppm e del successivamente (nel 1975) l'GI (e il c.c.n.l. del settore in Italia) indicava in 200 ppm il TLV-TWA. Nel 1978 la Cee (direttiva 78/610 del 29 giugno) qualificava il CVM come cancerogeno per l'uomo; nello stesso anno il Ministero del lavoro, nel corso di una riunione del 9 marzo 1978, precisava che l'adeguamento alla direttiva (poi recepita con d.p.r. 10 settembre 1982 n. 962) sarebbe avvenuto entro tre anni circa.
Con il d.p.r. che recepiva la direttiva si precisava il
TL (valore tecnico di lunga durata) con l'indicazione di 3 ppm escludendovi i valori di concentrazione superiori a 30 ppm, e il BD (valore limite di breve durata) in 6 ppm per una settimana;
7 ppm per otto ore;
7,6 ppm per un'ora; 7,9 ppm per venti minuti veniva precisato che il TL e era rispettato se i valori superiori al BD non erano più del 5%, cioè 1.324 superamenti per un insieme di 26.280 misure di
20 minuti.
38 Infine il NO (DCE) sostanza da cui viene estratto il cvm veniva considerato concerogeno dalla IA
-
nel 1979, dalla Cee nel 1982 e nel 1989 dalla legislazione italiana (cat. 2: sostanza che verosimilmente poteva cagionare il tumore nell'uomo che vi fosse esposto).
c) Le iniziative della DI. Dopo aver riferito dei dati indicati la sentenza passa ad esaminare le iniziative adottate dall'impresa e rileva che quattro mesi dopo la pubblicizzazione degli studi del dott. VIOLA la DI affidava, nel settembre 1970, uno studio sistematico sull'azione biologica del cvm al prof. LT che riferiva dei primi risultati nel novembre 1972.
Nel febbraio 1974 la Montedison affidava al prof.
LT 1'incarico di estendere le ricerche all'azione del cvm per ingestione;
nel luglio dello stesso anno affidava all'istituto MA RI di NO un programma di ricerche sperimentali sulla tossicità e sul metabolismo del cvm e alla clinica del lavoro di NO (non è indicato in quale data) il compito di effettuare un controllo specialistico sui lavoratori esposti a cvm (ma solo negli stabilimenti di Terni e Brindisi).
Da ciò il Tribunale trae la conclusione che l'attivazione della DI sia avvenuta, una volta in possesso dei primi dati sugli effetti nocivi e cancerogeni del cvm, prima ancora della comunicazione delle notizie di provenienza GO del gennaio 1974 e della comunicazione dei dati LT nel febbraio 1974; ciò sarebbe confermato anche dall'esito di riunioni interne tenute (nel 1974) sul tema della riduzione delle emissioni di cvm e dalle iniziative di modificazione degli impianti (avviate nel
1973).
Il Tribunale passa poi alla descrizione degli impianti del petrolchimico con l'indicazione di quelli che comportavano un livello di rischio maggiore (p. 287-289) precisando che gli interventi vennero programmati su due direttrici diverse: quelli a breve termine per modificare la procedure di esercizio (nel 1973 vengono modificate le procedure relative alle autoclavi con un sistema che consente di evitare la dispersione del cvm nell'ambiente) e gli interventi a lungo termine che incidono sui processi e sulle apparecchiature dei quali il Tribunale descrive la complessa procedura rilevando che non vi è quasi mai corrispondenza tra esecuzione della commessa e conclusione della pratica amministrativa (sempre successiva). p. 294 a p. 339) degli interventi effettuati sugli impianti tossiche. delle emissioni In problema risolvere il per ritenuti gli interventi descritti particolare vengono
-
reparti effettuati nei adeguati tempestivi che e comportavano il maggior rischio di esposizione a cvm (reparti CV6, CV14, CV16 1 e 2, CV24 e CV25, CV5 e CV15, CV10 e CV11,
CV22 e CV23; parco serbatoi ovest;
laboratori di ricerca;
laboratorio RS2; reparti VT MO) e nei reparti in cui veniva prodotto il pvc nei quali, nel 1974, si ponevano problemi maggior gravità che vennero risolti con le di indicazioni date a livello internazionale. Vengono poi più analiticamente descritti (p. 340-342) gli interventi effettuati e le procedure utilizzate per la pulizia delle autoclavi (attività che comportava un maggior rischio di assunzione di cvm).
Analogo approfondimento viene riservato nella sentenza
(da p. 343 a p. 368) alla verifica dell'ipotesi di accusa su una manutenzione carente ed inefficiente degli impianti che avrebbe aumentato le emissioni dannose per la salute dei lavoratori addetti agli impianti. In particolare il Tribunale dà atto che la DI ebbe, negli anni in contestazione, ad attribuire alla manutenzione anche una valenza preventiva per evitare il verificarsi di danni agli impianti e esclude ogni rilevanza a un documento rinvenuto in cui sarebbe stato predisposto un progetto di riduzione delle spese per la manutenzione. Il Tribunale afferma che, se anche questo fosse stato il significato del documento, non avrebbe avuto pratica attuazione a Porto MA;
e anche la riduzione delle spese in bilancio per la manutenzione sarebbe priva di significato perché gran parte delle spese per la rinnovazione degli impianti avevano sostituito la manutenzione dei medesimi
(investimenti al posto della manutenzione).
Tutto ciò troverebbe conferma sia documentale che nelle dichiarazioni rese dai testimoni esaminati nel giudizio.
Documenti e dichiarazioni di cui la sentenza riporta le parti essenziali sul tema in esame da cui trae la conferma
- di questa ipotesi di accusa ritenendo dell'infondatezza provato che la DI ebbe a intervenire tempestivamente nel tempo con le innovazioni tecnologiche poste a disposizione dell'industria e con le modifiche delle procedure (per es. quelle di lavaggio delle autoclavi che non vennero più effettuate con l'introduzione del lavoratore all'interno dell'autoclave).
Parimenti il tribunale ritiene infondata l'accusa di non aver separato le lavorazioni insalubri dalle altre e quella di non aver provveduto all'eliminazione della polverosità che sarebbe stata, successivamente ai primi anni 170, consistentemente ridotta e riportata ai limiti previsti con la precisazione che la polverosità riguarda il pvc che non è
40 ritenuto cancerogeno;
e, per quanto riguarda la presenza del CVM residuo nel pvc, la documentazione acquisita ne dimostrerebbe la totale assenza. In ogni caso le prove acquisite dimostrerebbero che, con gli interventi effettuati negli anni 1974-1976, la polverosità era stata riportata nei limiti consentiti e che episodi isolati di maggiore emissione si verificavano esclusivamente nel caso di rottura dei sacchi contenenti PVC (inconveniente poi risolto con un'ulteriore modificazione delle procedure di insaccamento).
Il Tribunale ritiene invece fondata, perché confermata dalle prove acquisite, l'accusa di non aver sufficientemente vigilato sull'uso dei mezzi di protezione antipolvere (in particolare le mascherine) da parte dei lavoratori appartenenti a cooperative che svolgevano lavori di facchinaggio appaltati dalla DI.
d) In particolare: le misure di protezione degli autoclavisti. I sistemi di aspirazione. La struttura sanitaria aziendale. Per quanto riguarda poi le misure di protezione personale per gli autoclavisti, cioè dei lavoratori che effettuavano la pulizia delle autoclavi, il
Tribunale sottolinea come le deposizioni testimoniali abbiano confermato che le maschere di protezione erano disponibili.
Non si dice nella sentenza se le mascherine venivano effettivamente utilizzate ma il Tribunale precisa "che non dimostrato in quale misura risulta assolutamente l'inosservanza dell'obbligo di curare sufficientemente la concreta adozione delle misure di protezione abbia inciso, nello specifico, sulla salute dei singoli lavoratori parti offese del presente procedimento. Infatti, non è stato provato, come incombeva all'accusa, quale esposizione nociva, con riferimento ai singoli lavoratori addetti, si sarebbe precisamente verificata per effetto dell'inosservanza anzidetta, in quali specifici momenti temporali, con quali precisi effetti negativi e per quali specifiche ragioni l'esigenza di non sarebbe stata tutela comunque salvaguardata, nei singoli episodi in esame, dall'avvenuta adozione delle misure d'intervento sugli impianti e sulle procedure di lavoro come sopra enunciate."
Secondo il tribunale non solo difetterebbe la prova del nesso causale tra le patologie contratte e la parziale inosservanza della concreta adozione delle misure di protezione ma vi sarebbe "pure la dimostrazione concreta in atti che in ogni caso la suddetta inosservanza non era idonea, per il periodo decorrente dall'anno 1974, a produrre effetti lesivi della salute dei lavoratori, stante l'avvenuta riduzione dell'esposizione a valori di CVM rientranti al di sotto del limite previsto dalla normativa e comunque
41 individuato in ordine alla nocività della sostanza suddetta. "
E il tribunale conferma la già affermata non significatività di un documento da cui emergerebbe che nel 1995 la DI aveva deciso di "congelare" le spese per la protezione ambientale anche perché la più parte dei lavori programmati risultava essere stata effettuata (talvolta anche anteriormente a quanto risulta dai documenti).
Infondate, in base alle prove assunte, vengono altresì ritenute le accuse, formulate dal p.m., relative alla mancata adozione delle iniziative volte ad evitare le fughe di cvm e alla mancata previsione di spesa per le opere necessarie a tal fine così come l'accusa di aver omesso la collocazione all'esterno di quelle parti degli impianti potenzialmente soggette a perdite di gas.
Analogamente infondate sono state ritenute le accuse relative alla mancata installazione di cappe di aspirazione nei luoghi dove i lavoratori erano addetti ad inalazione di vapori;
per quanto riguarda la ritenuta obsolescenza degli impianti (in particolare il reparto CV6) si ritiene nella sentenza che, pur essendo confermato che questi impianti erano superati, non per questo era stata omessa l'adozione delle misure per renderli più sicuri sotto il profilo della tutela della salute dei lavoratori.
Quanto all'accusa di aver creato all'interno dello stabilimento un'infermeria e una struttura sanitaria del tutto insufficienti rispetto alle finalità di prevenzione e controllo della situazione sanitaria dei dipendenti che vi operavano il Tribunale descrive questa struttura e il suo adeguamento nel tempo e ritiene, sulla base delle prove acquisite (in particolare dell'esame del medico di fabbrica dott. Giudice che ha riferito del funzionamento della struttura sanitaria e degli accertamenti, anche preventivi, che venivano eseguiti sulla salute dei lavoratori) che venissero eseguiti gli esami previsti dalle organizzazioni internazionali (in particolare dall'OSHA).
La sentenza ritiene poi priva di rilievo la circostanza che fosse stata rilevata, nelle visite effettuate, una frequenza consistente di alterazioni enzimatiche dal momento che queste alterazioni, "non sempre imputabili a causa professionale", non sono presenti nei casi di AN e di fibrosi epatica e comunque, dalle rilevazioni fatte, non risultavano differenze nella frequenza di queste alterazioni tra lavoratori esposti e non esposti al cvm e conclude per l'inesistenza di una condotta negligente nelle attività sanitarie svolte in azienda.
e) Sistemi di rilevazione della concentrazione del cvm
42 nei singoli reparti e valori rilevati nei vari periodi. La sentenza descrive analiticamente i sistemi utilizzati per la rilevazione della concentrazione di cvm nei singoli reparti e riferisce che queste rilevazioni venivano effettuate, anche precedentemente alla verifica della natura cancerogena del cvm, perché necessarie per evitare il rischio di esplosione. Funzionava infatti nello stabilimento, negli anni 1955-1960, la Sezione Chimica Analitica che disponeva delle apparecchiature necessarie a questo fine;
il prelievo veniva effettuato con uno strumento chiamato "pipettone" e le analisi venivano eseguite in laboratorio con il eCon altri strumenti (fiale Drager gascromatografo. si effettuava la lettura diretta dei apparecchi cercafughe) dati.
Nel tempo sono variate le modalità dei controlli ambientali: nel periodo 1970-1974 venivano eseguiti prelievi occasionali di natura istantanea mediante cercafughe, fiale Drager o pipettone. Nel periodo 1974-1975 venivano eseguite determinazioni medie di otto ore con prelievi manuali programmati nella sala autoclavi con il pipettone e successivo esame gascromatografico eseguito nel laboratorio chimico centrale.
Dal gennaio 1975 (a p. 419 si parla di marzo 1975) inizia ad essere utilizzato il sistema del monitoraggio sequenziale. Quest'ultimo sistema consentiva di rilevare contemporaneamente in dieci zone diverse il livello di ogni 20 minuti esameconcentrazione mediante gascromatografico eseguito direttamente e automaticamente con attrezzatura sita nei singoli reparti. In caso di superamento di una determinata soglia (da 15 e fino a 25 ppm preallarme;
oltre 25 allarme) entrava in funzione un segnalatore acustico.
In un anno venivano pertanto accertati 259.200 valori di concentrazione del cvm. Per ogni turno di otto ore veniva calcolato, sulla base dei 24 valori singoli, il valore medio.
E mensilmente veniva pubblicato, a cura del laboratorio centrale, un bollettino che conteneva i dati elaborati ed in particolare i valori medi mensili (per ogni reparto e ogni linea), la distribuzione del numero dei valori singoli di concentrazione del Cvm nell'aria secondo classi di concentrazione (frequenze assolute), la distribuzione in percentuale degli stessi valori secondo classi di concentrazione (frequenze relative).
dati delle rilevazioni La sentenza riporta poi i istantanee effettuate negli anni fino al 1974 dalle quali emergono elevati livelli di concentrazione (negli anni 1962-
63 in prossimità delle autoclavi si raggiungevano valori di 40.000 ppm); ma ancora nel 1974 si rilevano concentrazioni
43 elevate con una punta massima di 5366 ppm. Questi valori, significativi della necessità per la DI di procedere ad operazioni di innovazione e modifica degli impianti, si sono via via ridotti nel tempo fino a raggiungere, negli anni successivi al 1974, valori accettabili e ritenuti privi di rischio.
Nel periodo aprile 1974 giugno 1975 furono invece eseguiti rilevamenti giornalieri di otto ore con il sistema del prelievo con il "pipettone" e il successivo esame al gascromatografo;
queste rilevazioni hanno consentito di accertare che nella sala autoclavi del reparto CV14 il valore, nella quasi totalità, era inferiore a 50 ppm e tendeva ad una progressiva diminuzione salvo un temporaneo incremento da ottobre 1974 a gennaio 1975 nell'arco temporale indicato. Analoga tendenza è stata rilevata negli altri reparti e conclusivamente la sentenza riferisce che nell'arco di tempo indicato il 97,5 % delle rilevazioni indica un valore inferiore a 50 ppm, il 2,2 % superiori a 50 ppm e lo 0,26 superiori a 200 ppm.
Nel periodo successivo all'installazione delle linee automatizzate di prelievo e analisi i dati rilevati dimostrano invece salvo casi eccezionali (per es. nel periodo aprile giugno 1974 il locale centrifuga P5 in cui i valori raggiunsero 200 ppm) una netta diminuzione tanto da
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poter affermare una costanza nel rilevamento di valori inferiori a 10 ppm e questi dati sono stati confermati dopo 1'introduzione, successivamente al giugno 1975, del sistema monitoraggio con linee automatizzate di prelievodi e analisi.
ilIl Tribunale mette infatti in rilievo come campionamento effettuato ad otto ore con "pipettoni" abbia fornito risultati corrispondenti a quelli del monitoraggio automatico sì da far raggiungere, nel 1976, anche nella zona delle autoclavi, il valore medio di una ppm raccomandata dall'OSHA nello stesso anno.
Ciò smentirebbe la tesi del pubblico ministero secondo cui la drastica diminuzione dei valori sarebbe dovuta all'introduzione del sistema automatico di rilevamento mediante gascromatografo perché la nettissima diminuzione dei valori di concentrazione, secondo il Tribunale, era già presente e quantitativamente analoga all'epoca della rilevazione mediante pipettoni e in alcuni reparti la riduzione, dopo l'entrata in funzione del nuovo sistema, è inferiore a quella rilevata successivamente.
Questa valutazione è confermata dalla circostanza che negli anni 1976-1977 furono eseguiti rilevamenti con campionatori personali indossati per l'intero orario di
44 lavoro con risultati corrispondenti a quelli del monitoraggio automatico. Analogamente nel 1996 છે stato utilizzato un diverso sistema di monitoraggio denominato "multicampanella e monocampanella" i cui risultati sono risultati equivalenti.
f) Conformità del sistema automatico di monitoraggio alla normativa europea. Il sistema di rilevazione automatica adottato dalla DI e descritto in precedenza risultava conforme а quello successivamente fatto proprio dalla direttiva Cee 78/610 già citata e dal d.p.r. del 1982 che l'ha recepita. Il sistema prevedeva anche la possibilità di sospensione del prelievo nei vari punti per effettuare un prelievo continuo in un determinato punto dove si fosse verificata una concentrazione anomala.
Quanto all'effetto "diluizione" che, secondo i con il sistema deiconsulenti del p.m., poteva verificarsi punti multipli di prelievo (con le c.d. "campanelle") la sentenza precisa che questo effetto era da escludere perché i punti di prelievo erano situati nei luoghi di maggior rischio di fuoriuscita. Inoltre il sistema era stato adottato (in luogo di una presa unica con verifica continua) anche su sollecitazione sindacale e comunque la comparazione tra i due sistemi aveva fornito risultati sostanzialmente analoghi.
In base alle rilevazioni effettuate con il sistema descritto il Tribunale è pervenuto alla conclusione che mai sono stati superati i valori medi nella zona e nel tempo (VLTLD), cioè il valore limite tecnico di lunga durata, pari
а 3 ppm, che non deve essere mai superato dalla concentrazione media del cvm nell'atmosfera di una zona di lavoro, integrata rispetto al tempo nell'arco di un anno, tenendo in considerazione soltanto le concentrazioni misurate nei periodi di attività degli impianti e per la durata di tali periodi (i periodi di allarme non sono presi in considerazione). In base al d.p.r. 962/82, che ha recepito la direttiva Cee, il valore medio su otto ore corrispondente al VLTLD di 3 ppm è pari a 7 ppm.
Il limite tecnico di breve durata (VLTBD), considerando il periodo di riferimento pari a 20 minuti (cioè il massimo intervallo consentito), è pari a 7,9 ppm e i superamenti di tale limite ammessi, in quanto compatibili col rispetto del VLTLD, sono indicati in 1.314 su 26.280 misure annue per ogni linea di gascromatografo.
Con l'adozione di questi due sistemi integrati si attua un controllo sia sul livello di emissione generale che su quello episodico. La soglia di preallarme nel d.p.r. del 1982 è fissata in 15 ppm mentre la soglia di allarme è fissata in 30 ppm. In quest'ultimo caso il personale (salvo quello
45 addetto agli interventi di emergenza che peraltro deve indossare i respiratori) deve essere allontanato e ciò spiega perché, in questi casi, non si tiene conto di questi valori per la verifica del rispetto del VLTDL. Nel petrolchimico di
Porto MA la soglia di allarme era stata peraltro ridotta a 25 ppm, in linea con l'indicazione OSHA;
il tribunale ritiene che questa scelta abbia avuto uno scopo cautelativo ed esclude che ciò possa essere avvenuto per escludere, dal calcolo VLTDL, i rilevamenti tra 25 e 30 ppm per la loro irrilevanza nel calcolo complessivo.
In conclusione, dopo aver riportato l'esito di alcuni studi e il contenuto di dichiarazioni rese da testimoni nel corso del dibattimento, il Tribunale ritiene che il sistema adottato, oltre che conforme alla normativa Cee e a quella nazionale di recepimento, fosse del tutto idoneo all'accertamento dei reali valori di esposizione alla sostanza inquinante.
La sentenza passa poi ad esaminare le critiche formulate dal consulente tecnico dell'Avvocatura dello Stato, prof.
NARDELLI, ed esclude motivatamente la fondatezza di queste critiche sia sotto il profilo giuridico (nel senso che la soglia di 30 ppm non costituisce un limite invalicabile ma il limite oltre il quale deve scattare la procedura per i casi di allarme) sia sotto il profilo della correttezza dei
e dei criteri di calcolo dei valori di esposizione media valori di concentrazione media.
Esclude poi che esista alcun elemento di conferma del sospetto di manipolazione dei dati e di occultamento dei valori e ritiene del tutto irrilevante la divergenza tra i dati del registratore e quelli dell'integratore accertata in soli 33 casi su 265.000 registrazioni. Con la conclusione che le critiche del consulente sono assolutamente inidonee ad infirmare la validità e correttezza del funzionamento del cromatografo e che i valori di esposizione a cvm, nelle zone di lavoro dello stabilimento di Porto MA, sono effettivamente quelli registrati dal sistema di monitoraggio automatico come risulta anche dalla documentazione acquisita formata anteriormente al procedimento.
CAPITOLO V: GLI ADDEBITI DI COLPA.
generalea) Premesse di carattere sulla colpa. Il
Tribunale premette alcune considerazioni di carattere generale sul tema della colpa rilevando che la misura della diligenza dovuta è correlata alla prevedibilità dell'evento che deve essere riconosciuta (in particolare per le attività
46 pericolose) "sulla base del criterio della migliore scienza ed esperienza presenti in un determinato settore ed in un preciso momento storico, costituito dall'epoca in cui viene iniziata la condotta".
La prevedibilità deve riguardare un evento "che possa concretamente ed effettivamente verificarsi e non già ענן evento di contenuto generico o realizzabile in via di mera ipotesi. La prevedibilità di un evento può essere formulata solo allorquando, al momento in cui viene compiuta la condotta iniziale, sussistano leggi scientifiche di copertura le quali permettano di stabilire che da una certa condotta possano conseguire determinati effetti."
In particolare, prosegue la sentenza, la responsabilità per colpa specifica esiste solo quando l'evento verificatosi sia riconducibile al tipo di evento che la regola cautelare intendeva prevenire. E una volta riconosciuto che una sostanza è potenzialmente produttrice di effetti lesivi aventi specifiche caratteristiche, "va ricompreso nell'ambito della prevedibilità anche il possibile evento di morte, come sviluppo analogo degli effetti suddetti integranti un grave danno alla salute”.
Non rientrano invece nell'ambito della prevedibilità, se non supportati da idonee acquisizioni scientifiche, "effetti concreti determinanti un tipo di evento del tutto diverso da quello fino ad allora ipotizzabile ed avente una del tutto distinta consistenza sia in termini scientifici di autonome caratteristiche che sotto il profilo della maggior gravità del danno cagionabile alla salute". Con la conclusione, su questo punto, che non esiste responsabilità per colpa quando l'agente non abbia la possibilità di rappresentarsi "non tanto gli esatti sviluppi dell'azione lesiva, ma certamente la tipologia delle conseguenze cui il proprio eventualmente negligente operato può dar luogo.' "I
L'obbligo di protezione e controllo che grava sul datore lavoro prosegue la sentenza va correlato alla di - legislazione vigente all'epoca in cui si realizza la condotta e, in secondo luogo, al patrimonio delle conoscenze tecniche ovvero allo stato dell'arte a disposizione dell'imprenditore. L'adeguamento del datore di lavoro alle nuove conoscenze scientifiche "deve essere tempestivo, ma sarà esigibile solo nel momento in cui le stesse abbiano raggiunto un grado adeguato di consistenza e di solidità, cioè allorquando sia stato conseguito un patrimonio scientifico sufficientemente consolidato, alla luce degli organismi internazionali operanti in materia." Sarebbe dunque scorretto addebitare all'imputato un evento sulla base di una norma destinata ad evitare "eventi
47 diversi anche se lesivi dell'integrità fisica, ma in un momento temporale in cui la possibilità di verificazione dell'evento, diverso da quello per il quale era prevista la non costituisca patrimonio scientifico consolidato". norma,
Si sanzionerebbe in questo modo un comportamento
"genericamente inosservante" mentre l'agente deve potersi sempre rappresentare le conseguenze del proprio operato.
Il criterio di imputazione dell'evento non può quindi essere quello meramente oggettivo ma quello "rinvenibile nel criterio costituito dalla prevedibilità ed evitabilità dell'evento medesimo, secondo la migliore scienza ed esperienza di quel momento storico e di quel settore specifico." Al contrario può essere addebitata per colpa l'inosservanza delle regole di condotta che prescrivono comportamenti "non tenendo i quali è prevedibile e tenendo i quali è prevenibile un evento dannoso, alla luce della predetta migliore scienza ed esperienza specifiche. "
Avuto riguardo ai criteri della prevedibilità e prevenibilità dell'evento deve quindi farsi riferimento "a quell'attività che, pur nella discrezionalità dell'interprete agente, corrisponda, nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, alle applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed agli accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, correlati all'osservanza degli standards di sicurezza delle diverse attività per conseguire l'esclusione del verificarsi dell'evento."
b) Applicazione dei principi sulla colpa al processo in esame. Premesse queste considerazioni di carattere generale la sentenza osserva che, nel caso in esame, l'impresa e gli imputati risultano aver adottato tempestive ed efficaci iniziative, non appena la cancerogenicità del cvm "ebbe ad appalesarsi con un consistente fondamento scientifico", con interventi immediati e a breve termine che hanno consentito di ottenere una drastica riduzione dei precedenti livelli di esposizione a partire dalla seconda metà dell'anno 1974; livelli che, nel periodo successivo, sono stati riportati in limiti prudenziali e rispettosi dei limiti normativamente previsti.
Il carattere relativamente tossico del cvm allora conosciuto e di cui era ammessa la produzione giustificava che venissero tollerati livelli massimi di esposizione sicuramente elevati proprio perché tenevano conto della limitatezza e specificità degli effetti nocivi sino ad allora rilevati.
La sentenza richiama gli studi, già ampiamente citati, di OL e LT, ma ritiene che fino al momento della
48 pubblicazione degli studi di quest'ultimo, avvenuta nel febbraio 1974, e alla di poco precedente divulgazione delle notizie GO, "non esisteva un patrimonio scientifico né consistente né tantomeno consolidato", tanto è vero che tutte le organizzazioni internazionale ebbero a muoversi nella medesima ероса e solo dopo la pubblicazione dei dati indicati. Gli studi di OL necessitavano infatti di adeguato sviluppo che richiedeva tempi adeguati anche ei all'epoca dei primi risultati (nel 1972), si trattava di dati ancora incompleti.
Ciò legittima la conclusione che, fino al 1974, non era prevedibile che il cvm potesse provocare effetti cancerogeni perché le notizie disponibili, a partire dagli studi del dott. OL nel 1969, riguardavano esclusivamente gli animali e comunque gli studi non erano ancora definiti. Solo a partire dal 1974 potevano quindi ritenersi esigibili le condotte che in effetti la DI, a partire da quest'anno, ha posto in essere ai fini della prevenzione con la drastica riduzione delle emissioni nei limiti ritenuti tollerabili.
Dal 1969 in avanti "cominciavano a diffondersi notizie circa la possibilità del riscontro di tali malattie, ma sempre con riguardo agli animali e sempre con la necessità di attendere la definizione degli studi, sicchè anche in questo caso non era prevedibile l'effettiva sussistenza dell'esito di tali studi, cioè la positiva conclusione dell'accertamento del tipo di evento costituito dall'induzione di tumore ovvero di altra malattia (al di fuori di quelle summenzionate, tutt'affatto peculiari)."
Deve quindi escludersi, secondo il Tribunale,
l'esistenza della colpa perché l'evento tumore è divenuto prevedibile soltanto nel 1974 e, da quell'epoca in poi, la
DI ha adottato tutti gli opportuni interventi per eliminare o ridurre al minimo le esposizioni. c) Il reato di cui all'art. 437 cod. pen. A maggior ragione, secondo il Tribunale, deve essere escluso il dolo per quanto riguarda la fattispecie di reato contestata prevista dall'art. 437 cod. pen. ; ipotesi di reato, quest'ultima, comunque non configurabile nella specie perché riferibile esclusivamente alla collocazione di apparecchi obbligatoria sulla base di una specifica norma di prevenzione di disastri o d'infortuni e non al caso di dispositivi di protezione individuale o di cautele relative all'adozione di particolari procedure di lavoro о di organizzazione del sistema o comunque a parti dell'impianto funzionali al ciclo produttivo.
49 Sempre con riferimento all'ipotesi di reato prevista dall'art. 437 cod. pen. il Tribunale rileva poi che gli ulteriori addebiti (che saranno specificati nell'esame dei motivi di ricorso) sono al di fuori della previsione normativa.
Analogamente al di fuori della previsione normativa è l'omessa collocazione di adeguati strumenti di monitoraggio (peraltro di fatto tempestivamente collocati nei singoli reparti) mentre infondato è l'addebito di omessa collocazione delle cappe d'aspirazione. In ogni caso, per questa ipotesi di reato, non è in alcun modo ravvisabile l'elemento soggettivo essendo inesistente una consapevole volontà degli imputati di astenersi dal collocare impianti diretti a neutralizzare una situazione di rischio.
d) Conclusioni. Il Tribunale ha quindi dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti agli imputati
(lesioni colpose) per quanto riguarda i lavoratori che hanno contratto la sindrome di YN e l'acrosteolisi.
Quanto alle posizioni individuali la sentenza, all'esito delle considerazioni svolte, ha assolto con la formula
"perché il fatto non costituisce reato" per mancanza dell'elemento soggettivo dalla contestazione di cui al primo capo d'imputazione disastro colposo per le condotte fino al
1973, omicidi colposi per gli angiosarcomi e lesioni colpose in relazione alle epatopatie gli imputati IS, IN,
-
RA, VI, AT, D'NI OR e NI
(D'NI OR e VI per non aver commesso il fatto, limitatamente all'omicidio colposo in danno di SIMONETTO
EN, per ragioni temporali).
Nei confronti dei medesimi imputati i reati di lesioni colpose consistite nella sindrome di YN e nell'acrosteolisi, ascritti ai medesimi imputati, sono stati dichiarati estinti per prescrizione.
Infine, per quanto riguardo i reati addebitati a AN
LU (che era imputato dei reati di cui agli artt. 67 e 658 cod. pen.), dal primo reato il Tribunale ha assolto l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato;
dal secondo reato l'ha parimenti assolto con la formula perché il fatto non sussiste. Questo capo della sentenza non è stato impugnato da alcuna parte e la statuizione è pertanto divenuta definitiva per cui non verrà ulteriormente trattata. Sezione seconda: il giudizio d'appello.
CAPITOLO I: DECISIONI PRELIMINARI.
a) Morte di alcuni imputati. Preliminarmente la Corte
d'Appello di EN, con la sentenza 15 dicembre 2004 oggetto del presente giudizio di cassazione, ha dichiarato l'estinzione dei reati addebitati a IS GE e
NI AN deceduti nelle more del giudizio di appello.
b) Correzione della sentenza di primo grado. La sentenza di appello ha poi ribadito il contenuto dell'ordinanza dibattimentale con la quale, in apertura del giudizio di appello, è stata disposta la correzione della sentenza di primo grado.
Il pubblico ministero l'aveva infatti impugnata perché, nell'intestazione della sentenza, erano riportati i capi d'imputazione originari e non quelli risultanti dalle contestazioni suppletive formulate nei confronti degli imputati, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., alle udienze dell'8 luglio 1998 e 13 dicembre 2000.
CAPITOLO II: LA CAUSALITA' a) La sentenza di primo grado alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite. I motivi di appello del p.m. sulla causalità. La Corte di merito esordisce ricordando e riassumendo i principi cui la sentenza di primo grado si è ispirata sul tema della causalità già riassunti nella precedente parte espositiva di questa sentenza. La sentenza, dopo questa esposizione, ricorda che, successivamente alla pronunzia di primo grado, sono intervenute, sul tema della causalità, le sezioni unite di questa Corte con la sentenza 10 luglio 2002 n. 30328,
RA; e poiché, secondo il pubblico ministero appellante, la sentenza del Tribunale di EN si sarebbe discostata dai principi enunciati in questa pronuncia, la Corte
d'Appello esamina i motivi d'impugnazione anche sotto questo profilo.
In sintesi la critica principale che la pubblica accusa
51 R rivolge alla sentenza di primo grado riguarda l'inosservanza -del principio secondo cui in presenza di leggi scientifiche che evidenziano un coefficiente medio basso di probabilità frequentista l'esistenza del rapporto di causalità può
-
ritenersi provata, al di là đi ogni ragionevole dubbio, quando l'evidenza probatoria del caso concreto lo consenta e risulti esclusa l'esistenza di cause alternative.
Secondo l'appellante il Tribunale si sarebbe fermato al primo punto dell'accertamento l'incertezza scientifica
- -
omettendo di considerare il quadro probatorio acquisito nel processo che avrebbe corroborato l'ipotesi di accusa formulata al di là di ogni ragionevole dubbio. Vizio di motivazione confermato dal criterio metodologico adottato dai primi giudici che avrebbero esaminato isolatamente i contributi offerti dalle discipline e dalle scienze che hanno avuto ingresso in dibattimento.
b) Le critiche delle difese all'impostazione dell'accusa. La sentenza d'appello riporta le critiche rivolte dalle difese degli imputati a questa impostazione. Secondo le difese in realtà l'impostazione del p.m. appellante si attesterebbe, al di là della formale adesione ai principi enunciati nella sentenza RA, su una nozione di causalità coincidente con i concetti di possibilità o probabilità della condizione necessaria espressamente rifiutati dalle sezioni unite. Del resto, secondo le difese, il Tribunale avrebbe addirittura anticipato l'orientamento delle sezione unite con il richiamo alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio e non avrebbe affatto richiesto la necessità che le leggi scientifiche dimostrino con certezza l'esistenza del nesso di condizionamento secondo lo schema nomologico deduttivo. Del tutto erronea sarebbe poi la tesi dell'accusa secondo cui la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto dell'evidenza della certezza processuale per operare le verifiche "attente e puntuali" richieste dalle sezioni unite. Anzi su questo punto riferisce la sentenza d'appello
-
riportando le espressioni della difesa "la sentenza del
Tribunale di EN risulta addirittura molto più chiara, corretta e comprensibile della sentenza delle Sezioni Unite" che non precisano quali siano queste verifiche, pur ritenendole indispensabili.
Il Tribunale di EN avrebbe invece compiuto questo accertamento collegando la verifica attenta e puntuale al calcolo della forte associazione tra rischio ed esposizione, facendo quindi buon governo della regola dell'oltre il ragionevole dubbio invece fraintesa dal p.m. al quale sarebbe inoltre sfuggita, tra l'altro, la necessità, sottolineata dal
52 R Tribunale, di verificare l'affidabilità delle ipotesi scientifiche richiamate (per es. l'ipotesi formulata da IA
1979-1987 sul legame causale tra cvm e patologie riguardanti organi diversi dal fegato).
nonIn definitiva, secondo le difese, l'appellante sarebbe riuscito a provare l'esistenza del nesso di condizionamento tra l'esposizione a cvm e malattie tumorali perché anche i suoi consulenti tecnici non sarebbero andati al di là della prova dell'idoneità lesiva e quindi della causalità generale.
Questa valutazione sarebbe confermata dalle considerazioni del p.m. che si riferiscono all'affermazione, contenuta nella sentenza delle unite, sezioni sull'impossibilità di conoscere tutte le fasi intermedie che hanno condotto al verificarsi dell'evento. Secondo le difese l'interpretazione del pensiero delle sezioni unite sarebbe
"palesemente erronea": dall'ovvia considerazione che il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie - e tutta la serie di eventi continui nel tempo e contigui nello spazio che collegano l'evento iniziale a quello finale non possono discendere le conseguenze invocate dall'appellante perché, "dicendo 'tutte', però la Corte Suprema vuole dire che è sempre possibile, invece, l'individuazione di alcune fasi intermedie, di alcuni anelli causali". E in effetti sarebbe sempre possibile "una spiegazione parziale del 'meccanismo del fenomeno', parziale ma sufficiente per l'attribuzione causale dell'evento lesivo." Ma, nella specie, neppure gli esperti dell'accusa sarebbero riusciti "a sostenere di aver individuato 'l'anello causale intermedio' che, attraverso una spiegazione parziale, consente l'attribuzione della responsabilità".
Parimenti, difettando la prova dell'esistenza del rapporto di causalità tra esposizione a cvm e patologie che il Tribunale non ha riconosciuto come conseguenti all'esposizione, sarebbe un falso problema quello dell'efficacia concausale sollevato con i motivi di appello essendo sfornita di alcuna prova l'affermazione che
l'esposizione avrebbe accelerato i processi patologici sfociati nei tumori polmonari e del fegato e priva di alcun fondamento scientifico l'affermazione di una analogia tra i meccanismi di azione tra amianto e cvm.
c) Le considerazioni della Corte d'Appello sulla causalità in generale. La Corte di merito prende inizialmente le distanze dalla costruzione sulla causalità contenuta nella sentenza di primo grado che avrebbe "seguito pedissequamente la costruzione dogmatica, ma altresì le linee interpretative ed i percorsi di studio dipanatisi anche sull'esperienza e
53 principi ricavabili dalla giurisprudenza, penale e civile, nordamericana, proposte dalla difesa Pisani".
Ciò detto la sentenza peraltro precisa che il punto di partenza al fine di accertare se alla condotta dell'imputato possa ritenersi ricollegato l'evento verificatosi è costituito dall'accertamento dell'idoneità
-
lesiva del fattore di cui si assume l'efficacia lesiva. La causalità generale, e quindi l'idoneità lesiva del Cvm, costituisce il punto di partenza per accertare il nesso di condizionamento anche se ciò non è sufficiente essendo possibile ricollegare l'evento a un diverso meccanismo causale.
Il vero problema, secondo la Corte, è invece costituito dall'accertamento a livello probatorio del nesso di condizionamento cui si dovrà procedere col tradizionale sistema del giudizio controfattuale verificando se, immaginando presente l'azione richiesta e non posta in essere, l'evento si sarebbe ugualmente verificato ovvero se, immaginando assente l'azione vietata, si sarebbe pervenuti al medesimo risultato.
In questo percorso argomentativo la sentenza di secondo grado ritiene di dover prestare piena adesione ai principi stabiliti dalle sezioni unite nella sentenza Franzese; principi ai quali la Corte di merito intende rifarsi nell'esame dei motivi di appello riguardanti la causalità e che vengono espressamente ribaditi richiedendo che la spiegazione provenga da attendibile giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza
O di una legge scientifica, universale o statistica, che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento e con il richiamo all'ulteriore considerazione sui coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista che possono essere utilizzati medesimo fine se corroborati da positivo al riscontro probatorio circa la sicura non incidenza di altri fattori causali al contrario, sull'affermazione della 01 necessità che, anche nel caso di leggi universali 0 statistiche di valore assai elevato, venga verificata l'esistenza di spiegazioni alternative.
Su questo punto la Corte d'Appello rileva come si tenda, negli atti di appello, a confondere la possibilità di affermare l'esistenza del nesso di condizionamento anche in presenza di leggi scientifiche esprimenti coefficienti medio bassi di probabilità frequentista - con la mancanza di certezza assoluta scientifica. Le sezioni unite, secondo la
Corte veneziana, hanno solo precisato che in caso di leggi meramente statistiche non è sufficiente il richiamo al
54 coefficiente probabilistico ma occorre che la conclusione sia corroborata dalle evidenze probatorie.
L'incertezza scientifica è cosa diversa: "significa mancanza di accettazione da parte della generalità della comunità scientifica della validazione di una ipotesi;
significa mancanza di legge di copertura sia pure statistica laddove la spiegazione di un nesso tra un dato antecedente ed un evento possa trovare spiegazione solo nella scienza non essendo diversamente percepibile l'immediato collegamento tra l'un fatto e l'altro".
Da tale incertezza non può che conseguire l'assoluzione dell'imputato perché in questi casi non può ritenersi realizzata l'evidenza probatoria in ordine all'effettiva efficacia condizionante della condotta.
d) L'applicazione al caso in esame dei principi sulla causalità. I motivi di appello del pubblico ministero e delle parti civili. Alla luce dei principi enunciati la Corte di merito ritiene corrette le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sull'efficacia causale dell'esposizione a cloruro di IN ME per quanto riguarda tutte le forme tumorali esaminate. in particolare corretta l'affermazione Ritiene dell'inesistenza di una conferma di carattere scientifico dell'ipotesi formulata da 1987 quanto IA nel all'associazione tra tutte le varie forme di tumore e l'esposizione ricordata avendo i risultati degli studi successivi, in particolare quelli svolti nella coorte di Porto MA, evidenziato assenza di eccesso, ○ non significatività di eccesso, per i tumori del cervello, del sistema emolinfopoietico, del fegato diversi dall'AN, del polmone nonché per la cirrosi epatica e per le malattie dell'apparato respiratorio. Patologie sulle quali avevano espresso dubbi gli stessi consulenti della pubblica accusa.
La sentenza d'appello, dopo aver diffusamente riportato ampi stralci della motivazione della sentenza di primo grado su questi punti, esamina poi la censura, comune a tutti gli appelli, secondo cui i primi giudici avrebbero errato nella scelta di affidarsi totalmente ed esclusivamente alle dichiarazioni dei consulenti tecnici degli imputati omettendo invece di esaminare e valutare tutto il materiale acquisito dal quale emergerebbe invece la tossicità e cancerogenicità del cvm con riferimento a tutti gli organi bersaglio indicati dall'accusa. Inoltre, secondo gli appellanti, erronea sarebbe la valutazione dei presupposti di fatto, storici e scientifici, sui quali i primi giudici hanno fondato la loro
55 decisione e parimenti erronea sarebbe la disamina di tutti gli studi epidemiologici e di quelli sulla cancerogenesi a
Porto MA.
Proseguendo nell'esame dei motivi di appello del p.m. e delle parti civili (sostanzialmente analoghi) si rileva che gli appellanti contestano, in particolare, l'affermazione che IA, negli studi successivi al 1987, avrebbe messo in discussione le primitive conclusioni. E comunque la sentenza di primo grado sarebbe gravemente viziata per non aver dato contezza delle manchevolezze di uno di questi aggiornamenti
(lo studio Mundt del 2000) e non avrebbe tenuto conto della circostanza che il ridimensionamento delle evidenze epidemiologiche relative alla cancerogenicità del cvm sarebbe riconducibile al ruolo svolto dall'industria nella diffusione delle conoscenze su questo tema.
In realtà, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe pregiudizialmente escluso le situazioni con limitata significatività statistica (con ciò violando uno dei principi stabiliti dalla sentenza RA) malgrado l'esistenza di riscontri probatori costituiti dalle evidenze sperimentali sugli animali e su altri modelli di laboratorio.
In ogni caso, afferma il p.m., gli studi epidemiologici a Porto MA avrebbero dimostrato che in questa coorte vi era stato un significativo eccesso di altri tumori epatici, in particolare per gli autoclavisti, e di tumori polmonari per gli insaccatori. Inoltre i dati acquisiti al processo sarebbero idonei a dimostrare che, anche a basse esposizioni, il cvm sarebbe idoneo a provocare l'AN e che la medesima sostanza è idonea a provocare il carcinoma epatocellulare (ipotesa formulata non solo da IA ma anche da EPA). Analogamente il Tribunale avrebbe erroneamente valutato i dati sulla cirrosi perché, se è vero che i dati della coorte indicano una mortalità inferiore all'attesa, è altrettanto vero che essa è superiore all'attesa tra gli autoclavisti.
Inoltre il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'effetto lavoratore sano che rende invece possibile rilevare: che non v'è diminuzione di rischio per gli assunti a partire dal 1974; che gli assunti in tempi più recenti non hanno ancora maturato la latenza necessaria;
che non v'è alcuna evidenza empirica che gli assunti dal 1974 in poi abbiano sperimentato un vantaggio in termini di salute rispetto agli assunti negli anni precedenti;
che i soggetti esposti nelle mansioni a rischio (autoclavisti e insaccatori) manifestano una mortalità aumentata per tutte le cause e questo rischio appare crescente in relazione all'aumento della durata di impiego nella mansione a rischio.
56 R Il p.m. appellante contesta poi che possa parlarsi di una soglia di sicurezza essendo provato che il CVM è cancerogeno non solo iniziante ma promovente e ribadisce che le evidenze disponibili confermano l'azione sinergica del cvm con gli abusi di alcool e con le infezioni da epatiti B e C nella causazione del carcinoma epatocellulare e nella cirrosi epatica. E comunque l'eccesso di tumori del fegato, di cirrosi e di epatopatie rilevato tra gli operai di Porto
MA è troppo elevato per poter essere spiegato in base ad un consumo eccessivo di alcool.
L'appellante si duole infine dell'assoluzione degli amministratori DI per i fatti risalenti al periodo 1969-1973, perché il fatto non costituisce reato, in relazione a cinque casi di epatopatia malgrado queste patologie fossero state riconosciute come causate dal cvm che da tempo era conosciuto come epatotossico ed analoghe critiche vengono rivolte dagli appellanti per quanto riguarda le altre forme tumorali mentre i casi di sindrome di YN sarebbero errati per difetto. e) Le risposte della Corte d'Appello sui motivi riguardanti la causalità. Come già evidenziato nella premessa alla descrizione dei motivi d'impugnazione la Corte dichiara di condividere (non tanto le premesse teoriche ma) le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sui temi della causalità anzitutto perché, salvo che per i casi che di seguito saranno indicati, i giudici di secondo grado concordano, in linea di massima, con la tesi secondo cui difetterebbero "idonei elementi esaustivi non solo medico legali ma anche indiziari tali che, collegati all'astratta idoneità lesiva della sostanza, possano portare a ritenere la sussistenza oltre ogni ragionevole dubbio". Al di là della corretta applicazione dei principi giuridici che disciplinano la materia la Corte di merito ritiene peraltro che le critiche formulate sulla causalità siano infondate anche in fatto.
Le insanabili contraddizioni tra gli stessi consulenti e testimoni dell'accusa non consentirebbero infatti di ritenere che l'accusa abbia adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente anche sulla sola astratta idoneità della sostanza a cagionare le patologie in esame.
In particolare la Corte ricorda i dissensi riscontrati nelle ricostruzioni effettuate dai consulenti tecnici sulle ipotesi formulate in merito alle conclusioni IA dopo il
1987 in sul collegamento tra esposizione a cvm e tumore al polmone: mentre Berrino resta fermo sulle originarie conclusioni IA i consulenti AS, MB e Pirastu
57 esprimono dubbi significativi sia sulla validità dello studio di coorte perché comprendente i soci di cooperative che lavoravano anche presso imprese diverse sia per l'esistenza
- di un dato epidemiologico (relazione inversa tra aumento della latenza e valore del SMR per il tumore al polmone) che depone in senso contrario al collegamento eziologico.
Per quanto riguarda invece gli epatocarcinomi diversi dagli angiosarcomi la Corte ritiene infondato il motivo di appello basato sugli studi EPA secondo cui l'eccesso per
-
queste forme tumorali sarebbe confermato per gli esposti a sia perchè i criteri metodologici utilizzati nella cvm - ricerca non sarebbero completamente attendibili sia perché questi dati sarebbero smentiti dalle indagini multicentriche in Europa (Ward 2000 e 2001); sia perché, infine, il documento EPA riconoscerebbe i limiti della ricerca per la possibilità che angiosarcomi siano stati classificati come epatocarcinomi.
Anche su questo aspetto, rileva la Corte, si sono riscontrate diverse posizioni tra i consulenti dell'accusa e si sottolinea il maggior rischio di confondimento esistente per l'epatocarcinoma (rispetto all'AN) per la multifattorialità di questa forma tumorale.
Quanto alla cirrosi la Corte di merito si rifà integralmente alle considerazioni svolte dal Tribunale (che non vengono riportate perché riassunte nelle pagine precedenti) ritenendo che l'eccesso riscontrato nella coorte di Porto MA non sia significativo dal punto di vista statistico per la presenza dei fattori di confondimento
(epatiti e abuso di alcool) e "per la scarsità di informazioni in ordine ad una associazione che là dove viene evidenziata, come nello studio Martines, si riporta solo alla categoria dei soggetti con elevata esposizione (esposizione cumulativa maggiore di 1650 ppm)". Nella categoria intermedia di esposizione i valori sono invece inferiori o uguali a uno;
il che dimostrerebbe che il rischio non cresce gradatamente.
Corretta viene altresì ritenuta l'analisi del Tribunale per quanto riguarda i melanomi, i tumori al laringe, al cervello e al sistema emolinfopoietico.
In conclusione, secondo la Corte veneziana, la contradditorietà di dati e l'inesistenza di un riconoscimento generalizzato da parte della comunità scientifica sulla efficienza causale dell'esposizione a cvm su queste patologie non consentirebbero di pervenire ad un giudizio che superi il criterio del ragionevole dubbio.
Non diverse sono le conclusioni sui motivi riguardanti: la lesività del cvm a basse dosi;
l'efficacia promovente, e
58 non solo iniziante, del cvm;
l'efficacia concausale per l'azione sinergica del cloruro di vinile con altri riconosciuti fattori causali. Su questi punti la Corte di merito dichiara di condividere integralmente le ragioni indicate dalla sentenza di primo grado che viene integralmente richiamata e condivisa.
Sulla bassa soglia viene richiamato anche il parere del consulente del p.m. Martines e si sottolinea come tutti i casi rilevati riguardino esposizioni elevate e si siano verificati tra gli addetti assunti in epoche più lontane. E la letteratura formatasi su questo problema sembra ormai orientata nel senso indicato. Parimenti, per quanto riguarda 1 efficacia promovente del cvm, la Corte sottolinea
1 inesistenza di una legge di copertura scientifica che confermi questa efficacia mentre l'efficacia iniziante è ormai condivisa dalla comunità scientifica.
Sulla concausalità i giudici di secondo grado, pur facendo intendere di condividere la tesi del p.m. appellante sull'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui
-
se non è provato che un fattore sia da solo causa neppure può essere concausa confermano che le prove acquisite non consentono di affermare l'efficacia sinergica di fumo, alcool
о epatopatie diverse proprio perché difetta la prova che sulle patologie diverse dall'AN abbia effetto
l'esposizione a cvm. E la Corte sottolinea altresì come gli appellanti pretendano un'inammissibile inversione dell'onere della prova richiedendo che venga fornita la prova che i casi di decessi per epatocarcinomi, cancro al polmone ecc. siano stati causati esclusivamente da alcool, fumo, epatiti.
f) Le conclusioni della Corte d'Appello. In conclusione la Corte ritiene di confermare, quanto all'esistenza del rapporto di causalità, la valutazione dei primi giudici sul difetto di prova di una correlazione causale tra esposizione a CVM e tumori diversi dall'AN e malattie diverse dalla sindrome di YN e acrosteolisi e comunque, con il riferimento temporale al periodo successivo al 1974, per la mancanza di prova dell'efficacia lesiva dell'esposizione a basse soglie;
con la conseguenza della insussistenza dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose riferiti a queste diverse patologie.
A conclusioni parzialmente diverse, rispetto a quelle del Tribunale, perviene la Corte di merito per quanto riguarda le epatopatie. La Corte ritiene infatti di confermare l'efficienza lesiva del cvm, già accertata dal
Tribunale, per quanto riguarda le epatopatie contratte da
MI RI, PI NI, AL ND, SCARPA
PP e CC RG.
59 Per questi lavoratori sono state infatti accertate le tipiche lesioni epatiche riconducibili ad elevate esposizioni
CVM precoci e di (alterazioni istologiche, alcune reversibili, quali la iperplasia focale degli epatociti e dei sinusoidi, altre tardive e irreversibili, quali la fibrosi perisinusoidale e la fibrosi portale e capsulare). Non può dunque, trattandosi di reati prescritti, ritenersi evidente la prova dell'innocenza, secondo il criterio di valutazione previsto dall'art. 129 comma 2° c.p.p. (anche in conseguenza della riforma del giudizio sull'elemento soggettivo del quale si tratterà più avanti) e la Corte dichiara dunque estinti per prescrizione questi reati.
Ad analoga conclusione la Corte perviene in relazione epatopatie contratte da SS ER, GR
NR, AN DO, NA IANINO, PARDO
IAAR e SE NO;
questi lavoratori erano stati colpiti da patologie compatibili con quelle astrattamente riferibili all'esposizione a elevate dosi di cvm;
ne consegue l'esclusione dell'evidenza dell'innocenza degli imputati e la dichiarazione di prescrizione dei reati.
Diversa è invece la conclusione e in questi casi la
-
valutazione coincide con quella dei primi giudici
- per quanto riguarda le epatopatie nelle quali non sono state riscontrate le classiche lesioni da cvm ovvero nelle quali sono stati accertati fattori di confondimento quali l'abuso di sostanze alcooliche o epatiti B o C o altre patologie
(obesità, diabete, steatoepatite non alcoolica, accumulo epatico di ferro, celiachia) che influiscono sull'aumento degli enzimi epatici.
Quanto alla pretesa del p.m. volta a ritenere che casi
-
contestati come epatocarcinomi o cirrosi vengano considerati come epatopatie conseguenti all'esposizione a cvm la Corte 1
rileva che ciò costituirebbe un'immutazione non consentita del fatto contestato e quindi alcun obbligo di pronuncia incombeva sul Tribunale di affrontare questo aspetto. Ma la censura del p.m. sarebbe infondata anche in fatto perché i casi da lui indicati (due di cirrosi e due di epatocarcinoma) non presentano le lesioni tipiche da cvm già in precedenza indicate.
Parimenti infondato viene ritenuto dalla Corte il motivo appello riferito alla sindrome di YN e di all'acrosteolisi; malattie per le quali già il Tribunale ha dichiarato la prescrizione per alcuni casi (a questi casi la Corte aggiunge quello di AG BRUNO ricompreso dal
Tribunale tra quelli da dichiarare prescritti ma poi omesso nel dispositivo). Per gli altri casi che formano oggetto dell'appello del p.m. rileva la Corte, analizzando ciascuno
60 di essi, che la riconducibilità all'esposizione a cvm è da ritenere esclusa sia per la esposizione a quantitativi la cui efficienza lesiva non è provata sia per la manifestazione della malattia in tempi assai lontani rispetto all'esposizione significativa (non essendo riconosciuta una latenza particolare per queste malattie).
Manifestamente infondata viene poi ritenuta la pretesa di alcune parti civili di ottenere la condanna al risarcimento dei danni pur in mancanza di condanna penale per quei reati che avrebbero cagionato i danni medesimi.
La Corte d'Appello conclude la sua analisi sul tema della causalità rilevando che l'affermazione, da parte del
Tribunale, dell'esistenza del rapporto di causalità tra esposizioni ad elevate concentrazioni di cvm e angiosarcomi non ha formato oggetto di alcuna impugnazione, o comunque di alcun rilievo critico, da parte degli imputati che hanno genericamente chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
CAPITOLO III: L'ELEMENTO SOGGETTIVO.
Sullo specifico tema dell'elemento soggettivo la Corte di merito dissente invece radicalmente sia sull'inquadramento giuridico del problema fornito dai primi giudici sia sulla ricostruzione fattuale dai medesimi compiuta.
condivisione della preoccupazione di Partendo dalla evitare "che la colpa regredisca verso forme di responsabilità oggettiva" la Corte d'Appello rifiuta però il concetto di prevedibilità accolto dalla sentenza di primo grado che l'aveva riferito alla possibilità di prevedere lo
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specifico evento verificatosi: il rischio tumorale ed in particolare l'AN dovendosi invece ricondurre la
-
prevedibilità, secondo la concezione accolta dalla Corte, al concetto di mera rappresentabilità di un evento generico di danno alla vita o alla salute.
Secondo la Corte di merito una volta accertata l'esistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non è necessario che quel peculiare evento specifico rientri nella sfera di conoscenza dell'agente purchè la condotta tenuta sia conosciuta come lesiva di beni protetti e sia vietata da una regola cautelare o adottata in violazione di regole di perizia, diligenza o prudenza.
Il parametro di valutazione nella colpa è il rischio e non è richiesto che l'agente conosca i meccanismi causali
61 della sostanza. D'altro canto, a differenza che nella causalità, la prevedibilità va valutata con riferimento alle nozioni conosciute o conoscibili all'epoca in cui la condotta
è stata posta in essere.
Alla luce di questi principi la Corte ritiene errato il percorso seguito dalla sentenza di primo grado che ha fitenuto in colpa gli agenti solo dal momento in cui la comunità scientifica ha confermato la cancerogenicità del cloruro di IN polimero. Poiché il parametro della colpa è il rischio, e non l'accertamento condiviso del fondamento scientifico di un'ipotesi, già nel 1969 la Montedison era tenuta ad adottare anche in base all'art. 2087 cod. civ.
-
quegli interventi poi adottati dal 1974 in avanti.
All'epoca degli studi del dott. VIOLA ci si trovava infatti in presenza non di una mera congettura ma di un'ipotesi seria e attendibile anche se da avvalorare con approfondimenti poi effettivamente disposti dalla DI
(a conferma della serietà dell'ipotesi) con l'incarico al prof. LT.
Secondo la Corte in presenza di un serio dubbio sulla di potenzialità lesiva di una sostanza il rapporto accertamento è invertito;
occorre intanto adottare tutte le misure necessarie per evitare l'esposizione fino a che non venga raggiunta la prova che la sostanza è innocua, secondo il criterio della c.d. default option (o default opinion come si esprime la sentenza a p. 727).
La Corte si sofferma poi sulla serietà degli studi di
OL rilevando che si tratta non di un medico che esegue una ricerca estemporanea ma del medico di fabbrica della Solvay di Rosignano che da anni studiava sperimentalmente gli effetti nocivi del cvm. Gli esiti delle sue ricerche vengono comunicati ad un congresso di medici del lavoro tenuto a
Tokio nel 1969 e ad un importante congresso tenuto a Houston nel 1970 ed i risultati dei suoi studi vengono pubblicati, nel medesimo anno, sulla rivista scientifica Cancer and
Research. Del resto la serietà dei suoi studi è riconosciuta dalla stessa DI il cui direttore del servizio sanitario, l'odierno imputato IN, lo presenta al prof. LT proprio al fine dell'approfondimento della ricerca.
In questa situazione, secondo la Corte, anche le precedenti inerzie assumono rilievo (pur essendo la contestazione limitata come periodo iniziale al 1969) ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato perché la tossicità del cloruro di IN era già conosciuta come del resto ammesso dal Tribunale, che parla di effetti acuti quali nausee e svenimenti, così come erano conosciute altre
62 patologie che derivano dall'esposizione quali la sindrome di
YN e l'acrosteolisi.
La scelta dei vertici aziendali fu invece diversa: a fronte di un'ipotesi di rischio invece di provvedere all'eliminazione del medesimo si è atteso di avere la conferma dell'ipotesi scientifica formulata "non investendo sicurezza;
gioè nella cosìinvestendo nella ricerca, ma intanto procrastinando i certamente più onerosi interventi in azienda...... e poi con la speranza che magari tutto si risolvesse in un fuoco di paglia così da non essere neppure tenuti a modificare nulla, cercando di non diffondere intanto notizie che potevano allarmare il mercato" (ma non nel senso del "complotto" ipotizzato dalla pubblica accusa).
Evidente è dunque, secondo la sentenza impugnata, la prevedibilità dell'evento da intendere non come prevedibilità dello sviluppo dell'AN ma di un grave danno alla salute e, a quel punto, anche dello sviluppo di tumori nei lavoratori che continuavano ad essere esposti all'agente nocivo. L'aver attivato gli studi del prof. MA, secondo la Corte, costituisce la riprova della consapevolezza dei potenziali effetti cancerogeni del cvm ed è pertanto sufficiente a fondare l'esistenza della colpa.
Sulla pericolosità e tossicità del cloruro di IN, conosciuta ben prima del 1969 trattandosi di un derivato degli idrocarburi alifatici, la sentenza impugnata richiama la normativa che disciplina l'esposizione alle sostanze tossiche - e il cvm è tale da epoca ben anteriore. Già il
-
d.p.r. 303/1956, oltre a stabilire norme per evitare altri rischi (in particolare quello di esplosione) prevedeva per i lavoratori l'obbligo di visite mediche trimestrali esposti a sostanze tossiche e gli artt. 20 e 21 di questo d.p.r. già indicavano, quali rimedi per ovviare all'esposizione alle sostanze tossiche, l'abbattimento dei vapori e delle polveri nell'ambiente di lavoro.
La Corte ritiene quindi infondata la tesi degli imputati secondo cui la tossicità del cloruro di IN non era maconosciuta (si cita una studio di TR del 1949) evidenzia altresì che questa tossicità era riconosciuta nella stessa DI nei cui documenti aziendali veniva più volte richiamata;
come del resto riconosciuto dall'imputato
IN, che ha riferito che le conoscenze sull'epatotossicità del cloruro di IN risalivano al periodo dei suoi studi universitari, e dal dott. GIUDICE, medico di fabbrica del petrolchimico di Porto MA, che ha reso analoghe dichiarazioni.
Particolarmente significativo, secondo la Corte di merito, è un documento di parte industriale (APME:
63 Associazione europea dei produttori di materie plastiche) del
1999 che, quanto alla consapevolezza degli effetti tossici del cloruro di IN, distingue tre periodi: gli anni trenta quaranta in cui vennero rilevati gli effetti acuti sull'uomo; gli anni cinquanta sessanta in cui furono rilevate
"alterazioni non specifiche della funzionalità epatica e del sistema digestivo e respiratorio, sindrome di YN nelle mani, lesioni sclerodermiche e alterazioni ossee osteolitiche delle falangi distali. Tutti questi effetti entrarono a far parte di quella che diventò conosciuta come Malattia da cloruro di IN"; nel terzo periodo, risalente all'inizio degli anni settanta, si scoprì l'effetto cancerogeno del cvm.
Quindi anche anteriormente al 1969 era conosciuta non solo la natura tossica del cloruro di IN ma altresì la potenzialità lesiva sul fegato e ciò, anche senza tener conto dei restanti aspetti di tossicità, vale a rendere esistente il requisito della prevedibilità.
diNe consegue, secondo la Corte, l'affermazione responsabilità per gli omicidi colposi dei lavoratori deceduti per AN e la dichiarazione di estinzione per prescrizione, non essendo evidente l'innocenza degli imputati, per i reati di lesioni colpose per i quali è stato riconosciuta l'esistenza del nesso di condizionamento con
l'esposizione di cui trattasi ma per i quali il Tribunale e aveva negato l'esistenza dell'elemento soggettivo.
IV: CONTINUAZIONE. COOPERAZIONE COLPOSA. CAPITOLO
PRESCRIZIONE.
La Corte di merito dichiara di non condividere le isolate opinioni richiamate dal pubblico ministero e da
-
alcune parti civili nei motivi di appello che ritengono
-
configurabile la continuazione tra delitti colposi ovvero tra delitti colposi e un delitto doloso tanto più che, nel caso in esame, è stata esclusa l'aggravante della previsione dell'evento.
Parimenti è stata esclusa l'esistenza della cooperazione colposa per mancanza del requisito della contestualità delle condotte che impedisce possa ravvisarsi la consapevolezza, da parte degli agenti, delle condotte altrui.
Quanto alla prescrizione la sentenza afferma che le questioni proposte devono ritenersi superate dalle decisioni di merito sulla sussistenza dei reati per i quali i problemi sono stati posti.
64 ]CAPITOLO V: CONCLUSIONI IN MERITO AI REATI DI LESIONI E
[
1
OMICIDI COLPOSI.
In esito alle considerazioni svolte la Corte d'Appello di EN ha conclusivamente così provveduto in merito ai ritenuti reati di omicidio colposo:
ha ritenuto esistenti i presupposti per la condanna degli imputati IN, VI, RA, AT e D'NI OR per l'omicidio colposo in danno dei lavoratori SIMONETTO EN, AG AU, NA IAFR, PI
IM (questi decessi sono addebitati per ragioni temporali ai soli IN, RA e AT), GG RG,
FO GU, RI EN e FAGIA LL
(addebitati anche a VI e D'NI OR), tutti deceduti per AN epatico in conseguenza delle alte esposizioni a cvm alle quali sono stati esposti dall'epoca dell'assunzione e fino a tutto il 1973;
ha ritenuto non applicabile la continuazione e ha altresì considerato fattispecie autonome i singoli decessi escludendo quindi l'ipotesi di cui all'art. 589 comma 3° cod. pen.; con la conseguenza della dichiarazione di estinzione dei reati commessi in danno di ET e AG deceduti nel 1972
e 1973 per i quali sarebbe comunque ormai decorso, al momento della pronuncia, il termine massimo di prescrizione (pur nei termini di cui alla contestazione) di anni 22 e mezzo;
per i restanti casi la Corte ha ritenuto di escludere le contestate aggravanti di cui all'art. 61 nn. 1, 3, 5, 7, 8 e
11 e, ferma restando l'aggravante di cui all'art. 589 comma
2° cod. pen., ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di omicidio colposo in danno di ZECCHINATO GIANFRANCO e
PI IM (deceduti nel 1986 e nel 1988) per decorso del termine massimo di quindici anni relativamente al reato ritenuto (art. 589 commi 1° e 2° cod. pen.);
relativamente ai decessi di GG RG, RI
EN, FO GU e FAGIA LL la Corte li ha ritenuti riconducibili alle condotte omissive e commissive addebitabili agli imputati IN, VI, RA, AT e
D'NI OR;
agli imputati indicati sono state concesse le attenuanti
-
generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, la conseguente dichiarazione di estinzione per con prescrizione dei reati di omicidio colposo in danno di BATTAGGIA GIORGIO (deceduto nel 1990), FIORIN FIORENZO
65 R (deceduto nel gennaio 1997) e FO GU (deceduto nel 1990) essendo decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei;
i medesimi imputati sono stati invece dichiarati colpevoli del delitto di omicidio colposo in danno di FAGIA LL deceduto 1'11 ottobre 1999 per AN epatico contratto nel periodo dall'assunzione (1967) al 1973 - e condannati alla pena di anni uno e mesi sei ciascuno con la concessione dei doppi benefici di legge oltre alla condanna al risarcimento dei danni (estesa al responsabile civile DI
s.p.a.) in favore delle costituite parti civili.
CAPITOLO VI: LA STRAGE COLPOSA E IL REATO DI CUI ALL'ART. 437
COD. PEN.
a) La strage colposa. In merito al contestato delitto di strage colposa (oggetto dell'appello dell'avvocatura dello Stato ma non del p.m.) la Corte condivide la tesi del
Tribunale secondo cui non è configurabile nel nostro ordinamento la strage colposa in quanto il rinvio, che l'art. 449 cod. pen. fa ai disastri preveduti cal capo I del titolo VI, riguarda i reati di danno (mentre la strage è reato di attentato); ed inoltre il dolo specifico previsto dall'art. 422 cod. pen. rende inapplicabile l'ipotesi colposa.
b) Il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. Le questioni preliminari. In merito al reato di cui all'art. 437 cod. pen., contestato nel primo capo d'imputazione, la Corte preliminarmente precisa che è frutto di un equivoco la lettura che il p.m. e alcune parti civili appellanti hanno dato del dispositivo della sentenza di primo grado nel senso che i primi giudici non si sarebbero pronunziati sull'ipotesi di reato in esame per il periodo anteriore al 1973.
Parimenti frutto di una svista, secondo la Corte, è la doglianza del p.m. secondo cui il Tribunale avrebbe immotivatamente assolto gli imputati dalle contravvenzioni contestate nel primo capo d'imputazione e relative alla violazione della normativa antinfortunistica (d.p.r. 547/1955
e 303/1956) perché queste contravvenzioni non avevano mai formato oggetto di autonoma contestazione ma costituivano concretizzazione delle condotte prevenzionali omesse ai fini dell'imputazione di cui all'art. 437 e fungevano da parametro di colpa per i delitti di omicidio e lesioni colposi.
66 c) Gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 437 cod. pen. Passando all'esame della fattispecie di reato in esame e premessa l'infondatezza della tesi secondo cui
-
la sussistenza del reato conseguirebbe alla ritenuta esistenza dei reati di lesioni colpose ritenute dal primo giudice (o da quelli di omicidio colposi ritenuti dalla Corte di merito) la sentenza impugnata procede ad una
-
ricostruzione della fattispecie incriminatrice contestando la tesi degli appellanti secondo cui l'art. 437 costituirebbe una fattispecie di carattere generale comprendente qualsiasi violazione dolosa dell'obbligo di sicurezza da parte di cui è tenuto a garantirla e, dopo aver svolto considerazioni che saranno di seguito esaminate, precisa di rifarsi a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha elaborato un concetto di infortunio ricomprendendovi anche le sindromi morbose a insorgenza graduale e differita (c.d.
"malattia infortunio").
d) Definizione di impianti ed apparecchi. Impianti di protezione individuale e altri apparecchi. La Corte condivide poi la tesi del Tribunale che individua negli "impianti" le installazioni caratterizzate da stabilità e negli
"apparecchi" le attrezzature aventi un certa complessità tecnica diretta alla prevenzione;
e parimenti condivide l'affermazione che il termine "collocazione" corrisponde ad un'attività avente ad oggetto una cosa dotata di stabilità strutturale.
Errata invece, secondo la Corte, sarebbe la tesi del
Tribunale laddove ha escluso che possano essere considerati apparecchi о impianti prevenzionali i dispositivi di protezione individuale e le parti d'impianto (valvole, rubinetti) funzionali al ciclo produttivo. Le argomentazioni sul punto verranno più ampiamente riportate nella parte dedicata all'esme dei motivi che si riferiscono all'ipotesi di reato in esame.
e) L'elemento soggettivo. Poiché la fattispecie di reato in esame è prevista esclusivamente nella forma dolosa la Corte passa quindi ad esaminare il problema dell'eventuale esistenza del dolo e perviene alla conclusione che la condotta degli imputati era connotata, fino a tutto il 1973, da incuria, cioè da colpa;
dal che consegue l'assoluzione degli imputati con la formula perché il fatto non costituisce reato. Per il periodo dal 1974 in avanti, divenuta ormai conclamata la cancerogenicità del cvm, la Corte di merito condivide la valutazione del Tribunale che sia stato affrontato adeguatamente (con l'eccezione di cui infra), con
67 N interventi che si susseguono nel tempo, il tema della sicurezza mentre permangono dubbi, secondo la Corte, per quanto riguarda gli impianti di aspirazione che, solo dal
1980 in avanti, risulterebbero adeguati e funzionanti.
Con la conseguenza perche, questa parte dell'imputazione, il reato (esclusa l'aggravante prevista dal 2° comma dell'art. 437 in mancanza del verificarsi in questo periodo di infortuni sul lavoro о di disastri) è stato dichiarato estinto per prescrizione non essendo evidente
l'innocenza degli imputati (anche per quanto riguarda l'elemento soggettivo essendo ormai da tempo noti gli effetti cancerogeni del cvm).
CAPITOLO VII: IL DISASTRO COLPOSO DI CUI AL IM CAPO
D'IMPUTAZIONE.
Sull'imputazione di disastro colposo innominato
"interno" la Corte d'Appello ha ritenuto di condividere la decisione dei primi giudici evidenziando anzitutto una non chiara formulazione dell'accusa anche dopo la modificazione delle imputazioni da parte del p.m. nel giudizio di primo grado.
La Corte premette che le conclusioni sul reato di cui all'art. 437 per il periodo fino al 1973 (per carenza dell'elemento psicologico) e l'esclusione dell'elemento oggettivo del reato per il periodo successivo, al fine di configurare l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 437, non solo escludono che possa configurarsi un unico disastro
(interno) con riferimento all'ipotesi dell'art. 437 C. 2° cod. pen. ma svuotano ed assorbono i motivi di appello del p.m. sull'ipotesi di disastro formulata con la modifica dei capi d'imputazione.
La Corte esclude altresì che possa parlarsi di un unico disastro (interno-esterno) e condivide le conclusioni del
Tribunale che hanno escluso possa parlarsi di disastro per le condotte successive al 1973 essendo stata accertata la drastica riduzione delle esposizioni a partire dal 1974.
Per quanto riguarda il periodo anteriore la Corte contesta la correttezza dell'impostazione degli appellanti i quali sostanzialmente anticipano la tutela del bene protetto al pericolo senza considerare che l'ipotesi colposa prevista dall'art. 449 cod. pen. (in relazione all'art. 434) non costituisce un reato di pericolo a differenza dell'ipotesi
.dolosa. Gli appellanti inoltre non sarebbero riusciti ad individuare un evento di danno che, per poter essere
68 qualificato disastro, "deve avere una gravità, complessità e diffusività investendo cose e persone indeterminate tali da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, e cioè i beni della vita, dell'integrità e della salute pertinenti alla singola persona umana ma anteriormente e comunque a prescindere dal loro individualizzarsi in uno o più soggetti determinati."
Non può infatti prescindersi, secondo la Corte, per il disastro, dall'esistenza di un poter configurare
"macroevento" di danno con potenzialità gravemente lesiva per la pubblica incolumità (l'incendio devastante, il naufragio della nave, la caduta di un aeromobile, il deragliamento di un treno, il crollo di un edificio ecc.). Irrilevanti sono i diversi danni che possono concretizzare ipotesi di reati diversi.
Nella specie questo macroevento neppure è stato ipotizzato dall'accusa pubblica e da quella privata e ciò è sufficiente ad escludere che si sia realizzata la fattispecie di reato in esame.
69 - II -
PARTE ON: I GIUDIZI DI MERITO SU DISASTRO AMBIENTALE E
SUI REATI CONCERNENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE.
Sezione prima: la sentenza di primo grado.
CAPITOLO I: LE IMPUTAZIONI FORMULATE NEI CONFRONTI DEGLI
IMPUTATI E LORO INQUADRAMENTO GIURIDICO.
a) Premessa. La seconda parte della sentenza di primo grado è dedicata al disastro ambientale innominato "esterno”
e il Tribunale ha premesso, all'esame di questa imputazione, alcune precisazioni e considerazioni di ordine teorico.
A definizione dell'ipotesi di accusa si precisa anzitutto nella sentenza che ad una prima serie di imputati
(IS, CI, ER, RA, AT, PO, D'NI OR, VI, AS, DI, RI, IC,
NI, LL, AB e ZE) è stato contestato di
"avere realizzato escavazioni, fosse, incavi e bacini in aree interne e in aree esterne alle zone di insediamento del
Petrolchimico; e di averli destinati а discarica"; le discariche sono descritte in allegati e constano di ventisei siti di smaltimento nei quali sarebbero stati stoccati e definitivamente smaltiti, tra il 1970 e il 1988, enormi quantità di rifiuti di ogni genere ed in particolare rifiuti tossico nocivi.
Ad un altro gruppo di imputati, parzialmente coincidente con quelli del primo gruppo (PO, RI, IC, LL, AB, SM, AN, ZE, AS, RA,
ES, RI, AI, CC, RI, ON), è stato invece contestato di essersi disinteressati dei rifiuti di cui si è detto;
di avere a loro volta stoccato rifiuti tossico nocivi;
di aver consentito la dispersione, nel sottosuolo e nelle acque sottostanti al suolo, di residui tossico nocivi e di acque di rifiuto non trattate;
di aver effettuato scarichi nelle acque di fanghi derivanti da catalizzatori esausti contenenti sali di mercurio e scarichi di altri sottoprodotti con superamento, per i nitrati e clorurati, dei parametri di accettabilità; di aver omesso di
70 M adottare tutte le misure urgenti e necessarie per evitare il situazione igienico sanitaria e deterioramento della ambientale dei contaminati, delle falde acquifere siti sottostanti e delle acque finitime;
di aver omesso di informare le pubbliche amministrazioni competenti della situazione di degrado ambientale esistente;
di aver omesso le necessarie iniziative di bonifica dei siti contaminati.
Queste condotte sono state ricondotte dall'accusa all'ipotesi di reato prevista dall'art. 434 cod. pen. (c.d. "disastro innominato" nell'ipotesi colposa di cui all'art. 449) e 1'evento di danno consisterebbe nella "grave contaminazione dei diversi comparti ambientali attinti dal catabolismo del Petrolchimico. E nella alterazione dell'ecosistema della zona industriale nel suo complesso.".
In particolare si tratta:
della contaminazione dei sedimenti dei canali e delle acque
(negli specchi lagunari veneziani prospicienti Porto
MA) caratterizzata da elevate concentrazioni di diossine e di altri composti tossici;
della grave compromissione del suolo e del sottosuolo, in aree interne ed esterne allo stabilimento, originata dalla tumulazione protratta nel tempo di enormi quantità di rifiuti provenienti dal plesso industriale e dalla illecita gestione di ventisei discariche.
Nei confronti di tutti gli imputati è stata poi formulata l'accusa di aver dato origine, incrementato e comunque causato il progressivo "avvelenamento" delle acque di falda sottostanti l'area di insediamento e le aree prossime utilizzate per uso domestico e agricolo per essere attinte tramite pozzi. Avvelenamento avvenuto mediante l'immissione di solventi clorurati, solventi aromatici, idrocarburi aromatici, fenoli, ammoniaca, ammine aromatiche, piombo, cadmio, zinco, mercurio e arsenico. Agli stessi imputati è contestato di aver causato l'avvelenamento, comunque l'adulterazione, delle risorse alimentari costituite dall'ittiofauna e dai molluschi presenti nei sedimenti e nelle acque lagunari prossimi a Porto MA. In sintesi, dunque, il Tribunale riassume la contestazione evidenziando che la medesima riguarda:
- il disastro innominato colposo (artt. 434 comma 2° e 449 comma 1° cod. pen.);
- l'avvelenamento di acque e sostanze alimentari (artt. 439 e
452 cod. pen);
l'adulterazione di acque e di sostanze alimentari (artt.
440 e 452 cod. pen).
71 K Il disastro innominato ha per oggetto eventi di danno riguardanti l'ecosistema nel suo complesso mentre
l'avvelenamento e l'adulterazione riguarderebbero le risorse idriche destinate all'alimentazione e le risorse alimentari.
Questa situazione perdurerebbe ancora al momento della sentenza per l'attualità del pericolo per l'incolumità pubblica e la permanenza in atto dei reati contestati.
b) Coerenza interna dell'ipotesi di accusa relativa al disastro. Cooperazione colposa. La successione nelle posizioni di garanzia. Il Tribunale richiama poi le ordinanze pronunziate nel giudizio con cui sono state respinte le eccezioni delle difese "in relazione a profili di coerenza interna dell'ipotesi accusatoria pertinente al 'disastro'" ed evidenzia l'irrilevanza, rispetto all'efficienza causale di un fattore, della circostanza che il medesimo sia remoto nel tempo non essendo necessario che i vari fattori siano concomitanti purchè sia ipotizzabile che, senza l'intervento dei fattori più lontani nel tempo, l'evento finale non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in termini di minor gravità.
Quanto al problema dell'esistenza della cooperazione colposa (secondo l'ipotesi formulata nell'imputazione), o del diverso istituto del concorso di cause indipendenti, il
Tribunale è propenso a sminuire l'importanza del problema e comunque pur ritenendo legittima la scelta dell'accusa per
-
"modello unitario di qualificazione della fattispecie un concorsuale nella forma colposa (113 c.p.)" perviene ad escludere che possa parlarsi di cooperazione tra persone che agiscono in epoche completamente diverse.
Altro, precisa il Tribunale, è la successione nelle posizioni di garanzia. Se è vero che il precedente titolare può essere chiamato a rispondere degli effetti penalmente rilevanti della sua condotta e di quelli successivi alla cessazione della sua posizione di garanzia l'imputato non potrà essere chiamato a rispondere di fatti anteriori, concomitanti о successivi, cagionati da altri senza alcun rapporto con la sua sfera di attività e senza l'accertamento di un nesso di causa tra la sua condotta e l'evento.
c) La permanenza nel reato. La sentenza critica poi l'impostazione dell'accusa per il richiamo alla permanenza del reato erroneamente riferita alla permanenza delle conseguenze dannose e non, come dovrebbe, alla permanenza dell'offesa al bene giuridico per l'effetto della condotta. Né varrebbe a superare questa obiezione il richiamo che l'accusa fa alla condotta passiva dei successori nella
72 posizione di garanzia i quali, avendo omesso ogni intervento per eliminare le pregresse contaminazioni, avrebbero tenuto una condotta causalmente rilevante nel verificarsi del disastro, anche se riferita alla condotta dei precedenti garanti, perché avrebbero, tra l'altro (oltre alle condotte in precedenza indicate), abbandonato i rifiuti negli antichi siti di discarica e omesso di bonificare i siti contaminati. In sintesi l'accusa avrebbe configurato una parte dell'imputazione sotto il profilo causale omissivo inteso
D come obbligo giuridico "di attivarsi per la bonifica di quanto contaminato da terzi antecessori in antica data" trascurando di verificare se la contaminazione sia anteriore o successiva all'assunzione della posizione di garanzia dei singoli imputati e se vi sia stato, nel corso degli anni, un aggravamento della situazione preesistente.
In conclusione il Tribunale esclude che sia configurabile una posizione di garanzia in "chi succeda nella disponibilità (giuridica o di fatto) di un sito contaminato da terzi antecessori in antica_data"; per cui questa parte dell'imputazione "si rivela strutturalmente incompatibile con i principi generali in materia di 'reato omissivo'" e non può quindi ritenersi responsabile ciascun imputato dell'intero evento contaminazione perché questa conclusione comporterebbe la violazione del principio di personalità della responsabilità penale.
La sentenza prosegue poi con l'esame (peraltro ritenuto "inessenziale") dell'esistenza dell'aggravante dei futili motivi e dell'esistenza della continuazione tra i disastri previsti nei primi due capi di imputazione.
d) Compatibilità tra disastro innominato e principio di stretta legalità. Dopo aver affrontato il tema della distinzione tra la fattispecie prevista dall'art. 449 e quella prevista dall'art. 450 cod. pen. la sentenza di primo grado precisa che il disastro c.d. "innominato" (l'altro disastro di cui parla l'art. 434 cod. pen.), previsto dall'art. 449, costituisce un elemento normativo a doppio parametro: uno, diagnostico, attinente all'evento di danno, da ricondursi ad una condotta causalmente efficiente;
l'altro, prognostico, attinente al "pericolo per l'incolumità delle persone".
E, dopo un analitico esame della fattispecie astratta di reato, il Tribunale perviene alla conclusione che l'ipotesi criminosa non contrasti con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie.
73 CAPITOLO II: L'INQUINAMENTO DEI SITI E IL TRASFERIMENTO DELLA
CONTAMINAZIONE.
a) L'inquinamento proveniente dalle aree interne. Il
Tribunale sembra dare per scontato che questo inquinamento sia nel tempo avvenuto ma esclude che le acque sottostanti l'area di insediamento dello stabilimento (prima e seconda falda) ritenute destinate possano essere come all'alimentazione o a qualsiasi altro uso antropico. Ciò per un duplice ordine di ragioni: perché si tratta di acque
"salmastre" e per la loro ridottissima "portata". Ne consegue che non sono ipotizzabili i pericoli corrispondenti alle e la ipotesi dell'avvelenamento о dell'adulterazione conseguente configurabilità del disastro.
Il Tribunale perviene poi ad escludere che le sostanze inquinanti presenti nel sottosuolo coincidente con l'area del plesso industriale si siano trasferite all'esterno perché il flusso liquido, peraltro lentissimo, proveniente da questa area verso la laguna è irrilevante (quattro litri al secondo per tutta l'area) mentre il trasferimento verso monte (con il conseguente inquinamento di pozzi siti in queste aree) è reso impossibile dalla circostanza che i liquidi dovrebbero percorrere un territorio in salita. E comunque le analisi effettuate hanno escluso l'inquinamento di questi siti.
b) L'inquinamento delle aree esterne. Sulle discariche esterne all'area industriale del petrolchimico il Tribunale ha rilevato innanzitutto che per tredici di esse manca qualsiasi dato. Per le altre discariche il Tribunale conferma l'esistenza dell'inquinamento delle acque di superficie ma osserva che, salvo che per tre casi, manca la prova dell'inquinamento delle falde acquifere. Nei tre casi nei quali è stata rilevata la contaminazione della prima falda manca però la prova del trasferimento alle aree prossime
(trasferimento c.d. "orizzontale").
disastro.c) Infondatezza dell'imputazione di
L'inesistenza del pericolo per l'incolumità pubblica porta il
Tribunale a concludere per l'inesistenza dell'ipotesi di reato in questione.
Ma, di più, il Tribunale rileva come nessuna condotta di smaltimento dei rifiuti sia stata posta in essere in violazione delle discipline normative succedutesi nel tempo ed in particolare che alcun atto di smaltimento avvenuto dopo il 1983 (anno di entrata in vigore del d.p.r. 915/1982) sia 74 K avvenuto senza autorizzazione o con modalità incompatibili con le modalità stabilite nei provvedimenti autorizzativi.
Esclusa la possibilità di configurare la cooperazione mediante omissione nel mancato intervento di bonifica su siti inquinati in passato la sentenza afferma poi che l'evidenza probatoria non è idonea a dimostrare che gli imputati, in epoca compresa tra la fine degli anni '60 e la seconda metà degli anni '70, abbiano tenuto condotte in contrasto con regole di diligenza che l'accusa non ha peraltro neppure enunciato con la conseguenza che ci si trova in presenza di un addebito per non aver adottato cautele che non risultano indicate e che non risultano dalle acquisizioni scientifiche disponibili prima dell'entrata in vigore della 1. 915.
In ogni caso non è stata accertata alcuna relazione tra asserita condotta colposa dei singoli imputati e la la verificazione dell'evento neppure sotto il profilo dell'aggravamento della situazione ambientale. D'altro canto il Tribunale sottolinea come difetti, nella prospettiva dell'accusa, ogni necessità di verifica della rilevanza causale della condotta dei singoli imputati con la conseguenza di un'impostazione dell'accusa svincolata dalla necessità di individuare la responsabilità personale di ciascun imputato.
d) Caratteristiche geologiche dell'area interessata. Il trasferimento "verticale". La sentenza di primo grado riprende poi il discorso sulla contaminazione del sottosuolo all'interno del plesso industriale e precisa essere incontroverso che, all'interno di quest'area, esistano discariche di rifiuti che vengono specificamente individuate e il Tribunale ribadisce ulteriormente come non risulti che alcuna di queste discariche sia stata gestita in violazione di fonti normative prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982 né risulta che, dopo l'entrata in vigore di questo d.p.r., le discariche siano state gestite senza le necessarie autorizzazioni.
Il Tribunale riferisce poi che l'area industriale in questione (c.d. "Seconda zona industriale") è frutto anche di un'opera di "imbonimento" delle aree di barena (si tratta dei bassifondi o dossi sabbiosi che emergono con la bassa marea), avvenuta tra gli anni '20 e '40 e documentalmente provata, che ha consentito di strappare alle acque gran parte dell'area preesistente con materiale di riporto e grandi quantità di rifiuti industriali (per lo più provenienti dalla c.d. "Prima zona industriale") che ovviamente sono entrati in soluzione con le acque lagunari. Ribadita poi l'inconfigurabilità del disastro innominato inteso come reato permanente e l'inesistenza di una posizione di garanzia dei successori sull'attività di inquinamento svolta dai predecessori intesa come violazione dell'obbligo di bonificare le aree inquinate da questi ultimi la sentenza afferma che comunque le tesi di accusa sono infondate anche in fatto.
Il Tribunale precisa infatti che il sottosuolo dell'area industriale presenta una struttura stratigrafica uniforme caratterizzata da una "bassissima" permeabilità complessiva del sottosuolo e così costituita: in superficie (tra i 2 e i 6 metri) vi è uno strato di materiali di riporto e di rifiuti prevalentemente fangosi;
un secondo strato (variabile da 2 a
8 metri) è costituito dal c.d. "caranto", uno strato di argilla consolidata;
ulteriori tre strati sono composti da sabbie prevalentemente fini e limose (tra 8-10 e 15 metri), da limi e argille (tra 15 e 20 metri) da sabbie fini e limose
(tra 20 e 25 metri).
Dal compendio probatorio acquisito il Tribunale ritiene acquisita la prova che, nelle discariche interne, la contaminazione abbia raggiunto le falde acquifere immediatamente sottostanti il caranto ad una profondità media di circa venti metri ma viene contestata la tesi dell'accusa secondo cui queste acque possono essere considerate destinate all'alimentazione perché, pur trattandosi di acque salmastre, ne è possibile la dissalazione. Si tratta infatti di acque sature di cloruri di origine naturale, in conseguenza dell'intrusione di acqua marina, assolutamente inidonee ad ogni uso alimentare, agricolo o industriale.
In ogni caso si contesta anche la materiale possibilità di utilizzare per uso antropico queste acque trattandosi di
"falde poverissime, di portata insignificante, a deflusso lentissimo, praticamente stagnanti e di nessun interesse pratico, a causa della bassa permeabilità delle sabbie fini di serbatoio, del bassissimo gradiente idraulico (2-2/1000) e delle ridottissime dimensioni dell'acquifero (spessori di qualche metro)".
E' quindi da escludere ogni possibilità di utilizzazione delle falde acquifere entro i trenta metri di profondità mentre la contaminazione non superava i venti metri. E' vero che, nell'area industriale, esistevano pozzi profondi che fornivano acqua per uso industriale ma questi pozzi pescavano а profondità ben superiori (tra 90 e 300 metri di profondità).
e) Il trasferimento "orizzontale". Il Tribunale ritiene poi che l'istruzione dibattimentale abbia dimostrato che il
76 trasferimento c.d. "orizzontale" dall'area contaminata del petrolchimico verso i pozzi siti a monte e verso canali lagunari finitimi sia inesistente o del tutto irrilevante. E' vero, secondo la sentenza, che esiste comunicazione tra la prima falda sottostante il caranto e i canali finitimi ma è altrettanto vero che si tratta di trasferimento
"insignificante" (al massimo quattro litri al secondo lungo tutto il perimetro dell'area di insediamento;
dato riconosciuto anche dal c.t. dell'accusa prof. NOSENGO) anche perché caratterizzato da un movimento "lentissimo" trattandosi di acque pressochè "stagnanti".
Si aggiunga che un ulteriore effetto di rallentamento è costituito dalla presenza di sostanza organica naturale (c.d. "coefficiente di ritardo") per cui la velocità di movimento della sostanza inquinante è sempre inferiore a quella di movimento della falda.
Questo trasferimento è inoltre possibile solo per la prima falda perché la seconda si trova ad un livello inferiore a quello medio della laguna;
a maggior ragione è impossibile il trasferimento verso i pozzi "a monte".
₤) L'inquinamento dell'area industriale. In esito ai risultati analitici eseguiti è risultato che le "acque di impregnazione" negli strati superficiali sono risultati molto inquinati in relazione alla presenza di discariche "interne" e di antichi imbonimenti. Le acque di prima falda sono risultate inquinate in modo apprezzabile in corrispondenza di aree ristrette corrispondenti ai luoghi di deposizione dei rifiuti. Le acque di seconda falda "mostrano localmente e per taluni inquinanti concentrazioni evidenti".
In sintesi la conclusione del Tribunale è che l'elevato inquinamento dell'area industriale riguarda esclusivamente i siti dove erano situate le discariche;
si tratta di aree ristrette nelle quali si è verificato un trasferimento verticale della contaminazione ma non quello orizzontale da ritenere irrilevante e comunque oggetto di dispersione a seguito dell'ingresso nell'acqua marina.
Parimenti è stato ritenuto impossibile il trasferimento verso monte in quanto la falda che costituisce il vettore
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dei fattori inquinanti è orientata a scendere verso la
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costa. E comunque i rilevamenti effettuati dell'acqua dei pozzi hanno escluso la presenza di inquinanti di origine industriale.
La sentenza ritiene poi non confermato da alcun elemento di prova quanto dichiarato dal teste CHIOZZOTTO, dirigente dell'ufficio ecologico del Comune di EN, secondo cui la
77 lentezza di movimento della falda non esclude che la concentrazione dei fattori inquinanti rimanga elevata anche dopo anni, perché questa tesi non tiene conto della circostanza che la portata della falda contribuisce in modo rilevante a veicolare i prodotti inquinanti.
g) Inquinamento dei siti delle discariche esterne. Il
Tribunale ribadisce che alcuna discarica è stata gestita senza titolo о in violazione delle norme di protezione ambientale e che la più parte dei siti è andata esaurendosi prima dell'entrata in vigore della disciplina transitoria di cui al d.p.r. 915/1982 e, se protrattasi in epoca successiva, ciò è avvenuto con titolo autorizzativo e con il rispetto delle prescrizioni accessorie.
L'analisi della struttura geologica di questi siti mostra una conformazione assai simile a quella del territorio su cui è installato lo stabilimento petrolchimico e la presenza di falde nei primi venti metri di profondità di dimensioni assai modeste e poverissime d'acqua e quasi
Stagnanti dati i bassi valori di permeabilità. Il Tribunale ripete poi le ragioni per le quali non può essere avvenuto il trasferimento della contaminazione verso i pozzi "a monte" e ribadisce che per tredici discariche "esterne" mancano i dati sulla contaminazione delle falde sottostanti.
(salvo tre) i Per quanto riguarda le altre discariche lo stato di dati disponibili dimostrano esclusivamente inquinamento delle acque di superficie (cioè le "acque di impregnazione" sovrastanti la linea del caranto). Per quanto riguarda i tre casi in cui è stata invece riscontrata la contaminazione della prima falda manca del tutto la prova del trasferimento "orizzontale" della contaminazione ai siti cui attingono i pozzi e comunque ad ambiti limitrofi nei quali tutti i rilevamenti hanno dato esito negativo per quanto riguarda l'inquinamento di origine industriale. Con la conseguenza di un difetto totale di prova sul fondamento dell'ipotesi di accusa.
CAPITOLO III: LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI.
a) Premesse di natura giuridica. L'inesistenza della posizione di garanzia dei nuovi detentori. La sentenza di primo grado riproduce nuovamente in questa parte le critiche all'impostazione dell'accusa già in precedenza riassunte
(efficienza causale delle singole condotte;
cooperazione tramite omissione;
esistenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento anche con riferimento all'inquinamento
78 precedente;
permanenza; consapevolezza dei fatti precedenti ecc.).
La sentenza richiama poi la sentenza delle sezioni unite di questa Corte in data 5 ottobre 1994 che dopo aver
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affermato che sia la realizzazione della discarica che la sua gestione possono assumere la forma di reato permanente (la realizzazione fino all'ultimazione dell'opera; la gestione per tutto il tempo in cui l'organizzazione è presente e attiva) ha però escluso che il mero mantenere nell'area i
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rifiuti scaricati о fatti scaricare da altri, quando la discarica sia stata chiusa, configuri la permanenza del reato non essendo imposto all'attuale detentore un obbligo di rimuovere i rifiuti nel terreno entrato nella sua disponibilità. Il Tribunale richiama altri precedenti di legittimità contestando la tesi dell'accusa secondo cui queste sentenze si porrebbero in contrasto con i principi enunciati dalle ss.uu.
-Prosegue la sentenza rilevando che se è incontroverso che il detentore non gestore del sito possa concorrere nel fatto proprio del gestore e che questo concorso possa realizzarsi con una condotta omissiva questa condotta omissiva deve però innestarsi in un obbligo giuridico e non sulla sola disponibilità dell'area. Non è quindi configurabile l'ipotesi di concorso omissivo di imputati succeduti nella gestione del plesso industriale anni dopo la cessazione di attività da parte di coloro che causarono la contaminazione. Tanto più che questo obbligo giuridico non è previsto da alcuna norma e quindi non può su di esso fondarsi 1'esistenza di una posizione di garanzia non essendo ovviamente possibile fondare l'obbligo di attivarsi sulla mera esistenza delle norme incriminatrici.
Né la posizione di garanzia può ricavarsi da quelle che disciplinano i poteri della pubblica norme amministrazione il cui presupposto di intervento è costituito proprio dall'inesistenza di obblighi imposti per legge;
e comunque nessuna delle norme su cui la pubblica accusa ha fondato l'esistenza della posizione di garanzia si riferisce alle discariche o impianti cessati definitivamente.
Solo con l'entrata in vigore dell'art. 17 del d.
1.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e del d.
1.vo 152/1999 sono stati introdotti per la prima volta obblighi di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate ma anche queste norme non prevedono un obbligo generale di bonifica di siti contaminati da terzi in precedenza se alcun apporto sia avvenuto ad opera del nuovo detentore.
79 b) L'infondatezza in fatto dell'accusa di omessa bonifica. In ogni caso, secondo il Tribunale, la compiuta istruzione dibattimentale ha consentito di accertare in fatto che, dopo l'entrata in vigore del d.
1.vo 22/1997 e del d.m.
25 ottobre 1999 n. 471, che hanno dettato i criteri per la bonifica dei siti inquinati, sono state intraprese iniziative adeguate per il ripristino ambientale dei siti inquinati con i tempi resi necessari dallo svolgimento degli studi occorrenti per procedere a questi interventi caratterizzati da particolare complessità.
D'altro canto il Tribunale rileva che il p.m. neppure ha individuato quali mezzi si sarebbero dovuti impiegare "per perseguire migliore risultato" né giustifica perché ritenga intempestivi gli interventi posti in essere finendo per non individuare la norma di azione esigibile. Si accenna, nella sentenza, ai tempi che un intervento di tale rilevanza richiede (12-15 anni) anche sulla base delle esperienze di altri paesi e si indicano per sommi capi le tipologie di questi interventi, iniziati O portati а termine, sottolineando l'impossibilità di adottare sistemi di bonifica si che possano dare risultati in tempi brevi. E comunque, ribadisce, dei supposti ritardi od omissioni non è stata fornita o dedotta alcuna prova.
La sentenza poi riferisce dell'accordo di programma per la chimica di Porto MA sottoscritto il 21 ottobre 1998
(da Stato, GI NE, provincia e comune di EN nonché da gran parte delle imprese insediate nell'area industriale), e approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri in data 12 febbraio 1999, cui ha fatto seguito l'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998 n. 426 che ha individuato quattordici siti di bonifica di interesse nazionale il primo dei quali è appunto Porto
MA. Dopo successive vicende, anche normative, si è pervenuti alla sottoscrizione, il 15 dicembre 2000, di un
"atto integrativo" dell'accordo di programma che costituisce lo strumento di attuazione degli interventi di risanamento.
c) L'adempimento degli obblighi relativi al periodo precedente al 1983. Premesso dunque che, fino al 1983, non esistevano norme che disciplinassero 10 smaltimento dei rifiuti il Tribunale affermando di ispirarsi al criterio di
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prevedibilità prevenibilità delle conseguenze derivanti dalla gestione dei rifiuti rileva (passando ad esaminare
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l'elemento soggettivo del reato) che, nel periodo tra il 1970 e il 1982, seppure i dirigenti DI "devono essere giudicati secondo il metro di soggetti massimamente esperti......pure non è pensabile esigere da costoro la spendita di mezzi e di conoscenze tecniche non disponibili nelle condizioni obiettivamente rilevanti in allora"; né risulta
80 R che "le modalità di gestione da parte degli imputati agenti in epoca compresa tra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni settanta furono difformi da quelle proprie di chi andava svolgendo professionalmente il medesimo tipo di attività" sul presupposto che la colpa generica può essere ravvisata solo se il fatto lesivo è prevedibile.
Né l'accusa avrebbe spiegato "quale misura, quale mezzo disponibile in capo ad esercenti il medesimo tipo di attività svolta dagli imputati, essi avrebbero potuto e perciò solo dovuto impiegare utilmente per riconoscere e gestire quel rischio". La sentenza passa poi ad esaminare gli interventi adottati prima del 1983 per contenere gli effetti dell'inquinamento ambientale costituiti dalla messa in esercizio del primo inceneritore di sottoprodotti clorurati e dal primo inceneritore di altri residui. Il primo, ultimato nel 1972, viene ritenuto tecnologicamente adeguato tenuto conto dei parametri riconosciuti all'epoca mentre i periodi di non funzionamento vengono giustificati dal carattere innovativo dell'impianto e dal carattere fortemente corrosivo delle sostanze trattate. D'altro canto non è smentita la tesi difensiva secondo cui il gruppo si affidò all'unica impresa the produceva inceneritori in Europa e il buon esito dell'utilizzazione è dimostrato dall'installazione, nel 1977, di un secondo inceneritore.
Quanto all'accusa di aver provocato lo sviluppo di diossina il Tribunale precisa che non è stata fornita la prova che, in quegli anni, gli imputati fossero in grado "di riconoscere le condizioni 'iniziali' rilevanti, proprie della formazione di diossine". In ogni caso il rischio di formazione di diossine era ridotto e le analisi effettuate da organi indipendenti avevano dato esito negativo. Il Tribunale reputa poi del tutto congetturale l'accusa di aver smaltito ingenti quantità di "peci clorurate" in canali lontani dallo stabilimento in siti dove era stata rilevata una più elevata concentrazione di diossina.
d) L'adempimento degli obblighi dopo il 1983. Per il periodo successivo all'entrata in vigore del citato d.p.r. 915 del 1982 il Tribunale ritiene che la soc. DI abbia adeguato le forme di gestione dei rifiuti al nuovo quadro di riferimento normativo. Vengono richiamate le dichiarazioni dei testimoni e vengono esaminate le situazioni di alcune discariche (Dogaletto, Katanga) per pervenire alla conclusione che non consta che, dopo il 1983, siano state gestite discariche senza titolo о in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
81 La conclusione, previa ripetizione delle tesi giuridiche più volte ricordate, è che sia per il periodo anteriore che per quello successivo al 1983 non è configurabile l'ipotesi del disastro colposo innominato con la conseguente assoluzione di tutti gli imputati con la formula "perché il fatto non sussiste".
CAPITOLO IV: LA CONTAMINAZIONE DEI CANALI DELL'AREA
INDUSTRIALE. AVVELENAMENTO DEL BIOTA SU DI ESSO ESISTENTE.
a) Formulazione dell'accusa. Secondo la contestazione consisterebbe 1'evento disastro nell'alterazione dell'ecosistema dell'area industriale e nella contaminazione dei comparti ambientali che lo costituiscono attinti dal catabolismo del petrolchimico che si sarebbe esteso al sedimento dei canali dell'area industriale con conseguente
-
contaminazione del biota su di esso vivente con effetti rilevanti in termini di avvelenamento con il deposito di
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diossine per le quali la costante presenza della specie di
"octaclorodibenzofurani" permetterebbe di individuare la loro matrice nella "filiera del cloro". Detto in termini più comprensibili: i sedimenti dei canali dell'area del petrolchimico hanno caratteristiche chimiche analoghe a quelle dei sedimenti dell'area industriale.
Il Tribunale critica innanzitutto il metodo utilizzato dai consulenti dell'accusa perché la comparazione è stata fatta tra i sedimenti dei canali dell'area industriale e quelli dell'isola di Sant MO, uno dei luoghi meno inquinati della laguna, e si riserva di esaminare la tesi secondo cui l'ipotesi di accusa sarebbe confermata dal superamento dei parametri contenuti nel protocollo d'intesa del 1993 del ministero dell'Ambiente. Secondo l'accusa la contaminazione di questi canali sarebbe avvenuta mediante: 1) scarichi incontrollati nel canale Lusore-Brentelle avvenuti fino alla metà degli anni
170; 2) smaltimento di "peci clorurate" con autobotti e bettoline in tutti i canali delle due aree industriali;
3) apporti inquinanti provenienti dal c.d. SM 15 costituente lo scarico principale derivante dal petrolchimico. I primi due meno recenti, l'ultimo addirittura attuale. Lo scarico di diossine nei canali della zona industriale si sarebbe poi protratto fino al 1998 (si cita un accertamento effettuato, effettuato in quell'anno dal Magistrato delle acque, da cui risultò un valore di diossina 300 volte superiore al valore limite per gli scarichi industriali) e sarebbe avvenuto contravvenendo al divieto di "diluizione".
82 Inoltre i risultati di ulteriori analisi eseguite dimostrerebbero che, anche in epoca recente, sono state immesse in laguna sostanze inquinanti in quantità superiore a quella consentita. In particolare agli imputati è addebitato di aver realizzato scarichi di fanghi, di catalizzatori esausti e di altri sottoprodotti di risulta con concentrazioni di nitrati e clorurati superiori ai limiti previsti. Per quanto riguarda poi il cvm, in tesi di accusa, la presenza di questa sostanza nelle acque di processo e nei reflui di provenienza dal petrolchimico avrebbe come conseguenza che quelli scaricati avrebbero dovuto essere qualificati come "rifiuti tossico nocivi " e quindi smaltiti modalità previste dal d.p.r. 915/1982con le
(termodistruzione). Da quanto precede, secondo l'accusa, consegue la contestazione di aver causato il progressivo avvelenamento, o comunque l'adulterazione, delle risolse alimentari costituite dall'ittiofauna e dai molluschi presenti nei sedimenti e nelle acque lagunari prossimi all'insediamento industriale con la conseguente configurabilità del disastro innominato per l'attualità del pericolo per l'incolumità pubblica.
b) La ricostruzione dei consulenti dell'accusa. La
situazione di fatto descritta nell'imputazione è, secondo il Tribunale, corrispondente alla realtà e confermata anche degli studi di origine pubblica (in particolare il "Piano
Direttore 1989" della NE NE) che hanno descritto la situazione in termini analoghi pervenendo alla conclusione che l'inquinamento di origine industriale è presente non solo nella zona antistante Porto MA ma in tutta la laguna con esclusione delle zone prossime alle tre bocche di porto dove maggiore è il ricambio.
Di più: secondo i giudici di primo grado il recupero delle caratteristiche qualitative originarie viene ritenuto addirittura "impossibile". Il Tribunale riporta le conclusioni dei consulenti dell'accusa e le dichiarazioni di testimoni che ricordano come, prima della costruzione degli impianti di depurazione, gli scarichi venissero immessi indiscriminatamente nelle acque della laguna. Si cita in particolare uno studio del 1993 in cui si stima in 20.000 tonnellate all'anno la quantità di prodotti chimici vari che venivano scaricati nelle acque della laguna senza alcun trattamento.
La situazione da allora, per quanto riguarda la continuazione degli scarichi, è andata via via migliorando tanto che, all'epoca odierna (la data in cui veniva pronunziata la sentenza di primo grado) gli scarichi di
83 origine industriale nella laguna sono da ritenere irrilevanti ma i sedimenti continuano ad essere caratterizzati da elevata contaminazione di origine industriale.
Il problema che si pone il Tribunale è quindi quello di verificare se questa situazione sia riferibile al fatto degli imputati sia pure sotto il profilo dell'aggravamento. A questo fine il Tribunale riferisce degli studi svolti dal consulente dell'accusa LI che ha compiuto analisi su campioni prelevati, dal 1992 al 1999, in vari siti della laguna comparandole anche con quelle di diversa provenienza.
In sintesi i risultati sono i seguenti:
1 la presenza del mercurio, minima (0,2 mg/kg) nei sedimenti di Sant'MO (il luogo meno inquinato), è invece massima nel canale Lusore-Brentelle (sito all'interno dell'area industriale) dove si ha il picco massimo (230 mg/kg) pari a
1.000 volte la presenza nel punto meno inquinato mentre negli altri canali industriali le concentrazioni sono di gran lunga inferiori;
- la presenza di esaclorobenzene (HC), sostanza presente in concentrazioni massicce nelle "peci clorurate", è parimenti confermata e, secondo il c.t., avrebbe formato oggetto di
-smaltimento dei rifiuti mediante getto diretto nei canali della laguna a mezzo di autobotti e bettoline (ipotesi che il
Tribunale ritiene smentita anche documentalmente);
osservazioni analoghe vengono poi fatte per altre sostanze: policlorobifenili (CB), CL (DD), OD (PC), idrocarburi policiclici aromatici tossici (PA tossici), PA c.d. totali, piombo, rame e arsenico. La presenza di queste sostanze è confermata in misura massiccia nelle aree più vicine alla zona industriale (in particolare nel canale Lusore-Brentelle già indicato) e via via decrescente nelle altre zone fino ad una presenza minima a Sant'MO. La conclusione del perito è che, per uno о più parametri, le concentrazioni di prodotti tossici presenti nell'area industriale superano i limiti indicati nella classe B nel protocollo d'intesa del Ministero dell'ambiente del
1993 mentre i limiti della classe C sono superati in altri siti per sostanze che vengono specificate. Il sedimento presente nel canale Lusore-Brentelle neppure è classificabile secondo il protocollo tanto che dovrebbe essere gestito come rifiuto tossico nocivo.
Con più specifico riferimento alla responsabilità degli imputati nell'aggravamento dello stato di contaminazione dei sedimenti il Tribunale riporta le conclusioni del consulente
84 Ą d'accusa FERRARI il quale ha ricostruito la dislocazione e il trasferimento degli impianti dall'area del vecchio petrolchimico a quello nuovo e ha individuato il tipo di scarichi nocivi che venivano effettuati dai vari impianti.
A questo punto osserva il Tribunale che "non appartiene all'impostazione concettuale dell'accusa la prospettiva di un accertamento di una relazione tra condotte di gestione degli imputati (o di gruppi di imputati agenti nel medesimo contesto storico) ed una qualche forma di aggravamento dello stato di contaminazione preesistente (alla loro entrata in scena)" e che la legislazione speciale per la salvaguardia di EN (1. 366/1973, 1. 171/1973 e d.p.r. 962/1973) è entrata in vigore assai tardivamente tanto che il termine previsto per l'installazione degli impianti di depurazione è stato prorogato fino al 1° marzo 1980, epoca in cui peraltro gli impianti di trattamento delle acque di scarico
\provenienti dal petrolchimico erano già operativi.
Il consulente FERRARI ha confermato che i sedimenti dei canali industriali e quelli dell'area di laguna antistante la zona industriale di Porto MA sono contaminati da diossine e idrocarburi clorurati e che questa contaminazione
è avvenuta, in passato, tramite scarichi nelle acque reflue senza trattamento e tramite evacuazione diretta in laguna di rifiuti clorurati (peci clorurate) a mezzo di imbarcazioni e di autobotti.
Lo scarico SM 15 costituirebbe la principale fonte di inquinamento da diossine che sarebbe proseguita fino al 1998 tanto che, in quell'anno, ripete il Tribunale, fu rilevato dal Magistrato delle acque (nello scarico S12, uno degli affluenti dello scarico SM 15) un valore di concentrazione di diossine pari a 150 picogrammi/litro, cioè di ben 300 volte superiore al limite per gli scarichi industriali proposto dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale per diossine e furani. A conferma di questa analisi il consulente indica che allo sbocco del SM 15 la diossina ha la stessa
"impronta" di quelle dei reflui di produzione dei DCE e CVM e degli altri idrocarburi clorurati provenienti dallo scarico SM 15.
c) "Profili" e "impronte". Il problema che si pone il
Tribunale è quello di accertare se la contaminazione da diossina presente nei bassi fondali lagunari davanti allo sbocco del SM 15 sia riconducibile al petrolchimico. Secondo i consulenti del p.m. la risposta dovrebbe essere positiva avendo, la diossina contenuta nei sedimenti, la stessa
"impronta" di quella presente nei reflui di lavorazione di
DCE e CVM immessi nello scarico SM 15.
85 Il Tribunale spiega poi il meccanismo attraverso il quale è possibile identificare un profilo delle diossine o dei furani (DD e PC) e associarlo ad un determinato processo chimico ed esamina analiticamente il metodo seguito dal consulente LI il quale perviene alla conclusione che la contaminazione di tutta la zona industriale proviene dal petrolchimico per la presenza, nei sedimenti superficiali, in quantità decrescenti, di octaclorofurano
(OCDF), eptaclorofurano (HPC) e di RO (OCDD) che caratterizzerebbe anche i fanghi prelevati nei pozzetti interni al petrolchimico. In particolare questa caratterizzazione sarebbe dovuta alla prevalenza dell'OCDF non riscontrabile in altri tipi di lavorazione.
Secondo il Tribunale questa ricostruzione trascura però due evidenze: la prima è che "l'andamento delle concentrazioni delle sostanze microinquinanti tutte........evidenzia una forte diminuzione procedendo da Nord verso Sud, mano a mano che ci si allontana dalla 'Prima Zona
Industriale' per avvicinarsi all'ambito della 'Seconda Zona
Industriale' e perciò ai canali circostanti l'area di insediamento del Petrolchimico"; la seconda evidenza è
Costituita dalla circostanza che nei bassi fondali antistanti lo scarico SM 15 "i valori di concentrazione di inquinanti nel sedimento risultano essere più bassi di quelli rilevati nel sedimento degli altri canali industriali, venendo in rilievo in tale ambito circoscritto la rilevanza di altre matrici della contaminazione".
d) Contaminazione da diossine in epoca più recente. Il
Tribunale si preoccupa innanzitutto di confutare la tesi
(FERRARI) già riportata secondo cui, fino al 1998, sarebbe stata posta in essere una contaminazione da diossine tramite lo scarico SM 15. Secondo il consulente delle difese IC
i campionamenti del 1998 sarebbero costituiti in realtà da un unico prelievo effettuato mentre la corrente andava ad alimentare l'impianto biologico di trattamento e non nell'atto di essere scaricata direttamente nel corpo idrico recettore. Comunque la concentrazione di picogrammi 151/1 sarebbe stata determinata erroneamente con la TEQ (misura di tossicità equivalente) determinata secondo i criteri EPA 1999
e non con quelli EPA 1997 che avrebbero dovuto invece essere adottati e in base ai quali la concentrazione era pari a 14 picogrammi/1.
ulteriori delIn base a queste considerazioni e alle consulente della difesa FARABOSCHI, che la sentenza condivide, si conclude quindi, da parte dei giudici di primo grado, che la misura indicata non è significativa perché, trattandosi di un unico campione, non è possibile calcolare valore medio come richiesto dalla stessa istituzioneil
86 (Commissione consultiva tossicologica nazionale: CCTN) che ha stabilito il valore limite (0,5 picogrammi) peraltro non recepito a livello normativo e che la stessa CCTN suggerisce di non estendere a casi non confrontabili con quello (del tutto diverso) valutato dalla Commissione.
Ancora: il consulente ha precisato che la rilevanza degli effetti della immissione di diossine attraverso 10 scarico SM 15 va stimata in termini di flussi di massa;
se così stimato il prelievo del 1998 dimostrerebbe che il flusso di massa di diossine nella corrente $12 sarebbe pari a 6 microgrammi all'ora espresso in TEQ 1987. Seguendo questi criteri e fornendo esempi del metodo utilizzato in altri campi il Tribunale giunge alla conclusione che l'affermazione d'accusa secondo cui l'immissione di diossina attraverso lo scarico SM 15 dello stabilimento petrolchimico è avvenuta almeno fino al 1998 - è priva di fondamento.
Infine il Tribunale rileva l'erroneità del dato fornito dal consulente FERRARI secondo cui lo scarico SM 15 sversa circa 12 metri cubi di acque al secondo mentre i dati disponibili dimostrano che il portata reale è di circa 0,3 mq. al secondo. Si precisa inoltre che lo scarico indicato era stato regolarmente autorizzato e che, nei controlli analitici seriali svolti, una sola volta è stato accertato un valore anomalo.
Alla relazione del consulente degli imputati FARABOSCHI il Tribunale poi rinvia per altri temi riguardanti lo scarico in questione ed in particolare per quanto riguarda: 1) il rispetto del divieto di diluizione;
2) l'infondatezza della tesi secondo cui il superamento dei parametri di accettabilità di cui al d.p.r. 962/1973 determinò condizioni peggiorative dello scarico delle acque;
3) l'infondatezza della tesi secondo cui l'intero flusso in uscita dagli scarichi SM2 e SM15 avrebbe carattere di rifiuto tossico nocivo.
In conclusione l'evidenza probatoria dimostrerebbe che nel periodo 1990-2000 dal catabolismo delle acque del petrolchimico non è derivato un apporto rilevante all'aumento dello stato di inquinamento e che anzi gli scarichi effettuati sono stati inferiori a quelli consentiti e) Confutazione della tesi sulle "impronte" delle diossine. Il Tribunale rileva anzitutto che almeno alcuni dei pozzetti nei quali il consulente LI ha effettuato i prelievi sono pertinenti a rami di impianti chiusi da tempo e che, in epoca successiva alla loro chiusura, dai pozzetti sede dei campionamenti sono transitate solo acque meteoriche.
87 Il che pone problemi di "rappresentatività" dei campioni di fango prelevati.
Inoltre i consulenti tecnici delle difese degli imputati hanno effettuato nel 2001 prelievi di fanghi negli stessi pozzetti nei quali erano stati effettuati i prelievi da RACCANELLI e sono giunti alla conclusione che "le impronte delle diossine rilevate in traccia nei pozzetti del Petrolchimico non hanno una caratteristica loro propria, essendo costituite da mescolanze eterogenee"; sono state inoltre rilevate differenze tra le impronte del canale Lusore-Brentelle e quelle del canale industriale Nord.
Peraltro gli stessi consulenti delle difese danno atto che le impronte delle diossine del campione n. 4 corrispondono esattamente a quelle dei sedimenti del canale Lusore-
Brentelle.
La sentenza richiama poi le conclusioni del consulente tecnico delle difese VIGHI il quale ha accertato che
l'impronta rilevata nel sedimento del canale Lusore-Brentelle tipica della produzione del CVM non ha le stesse caratteristiche del sedimento dei canali Brentella e
Industriale Nord;
di qui la conclusione che la contaminazione ha diversa matrice. Inoltre 1'impronta delle diossine rilevate nel canale Lusore-Brentelle rimane costante nel tempo quale che sia la profondità del prelievo;
il che farebbe pensare ad una tendenziale uniformità nel tempo delle caratteristiche delle emissioni inquinanti di provenienza dal plesso industriale. E ciò, secondo il Tribunale, inficia la tesi dell'accusa secondo cui le variazioni rilevate nei sedimenti dei diversi canali sarebbero dovute alla modifica nel tempo dei processi produttivi.
Il Tribunale poi analizza le conclusioni del c.t. GH, che dichiara di condividere, rilevando anzitutto come i livelli di inquinamento tendono a diminuire muovendo dalla prima zona industriale alla seconda e quindi verso l'ambito di insediamento del petrolchimico. Si precisa poi che le diossine e i furani possono avere anche origine naturale per cui esistono ampi margini di variabilità e margini di incertezza nella attribuzione di un campione ad uno specifico processo produttivo.
La sentenza riassume poi i criteri metodologici seguiti VIGHI e rappresenta, anche graficamente, le sue da conclusioni dalle quali viene confermata la distinzione tra i sedimenti dei canali prossimi alle due zone industriali già indicate;
il che dimostra che diverse sono le fonti di inquinamento e che è da ritenere erronea la tesi che tutti i canali dell'intera area industriale siano stati oggetto di contaminazione provocata dal catabolismo delle acque
88 h provenienti dal petrolchimico. -Quanto all'obiezione dell'accusa secondo cui le differenze sarebbero conseguenti alle variazioni nel tempo dei processi produttivi il Tribunale replica che si tratta
- di ipotesi prive di alcuna conferma ed anzi smentita dall'esito di due carotaggi eseguiti nel canale Lusore-
Brentelle dai quali risulta la sostanziale uniformità nel tempo delle impronte e la diversità con i sedimenti degli altri canali della zona industriale.
₤) L'origine delle diossine. Ribadito che la contaminazione è più rilevante nell'area della prima zona industriale e che, dallo studio di alcune barene (M1 e M2), emerso che i valori massimi di diossine e furani furono raggiunti negli anni '50 e 160 mentre le massime concentrazioni di PA (idrocarburi policiclici aromatici) risalgono agli anni '60 (in un sito addirittura ai primi decenni del 1900) quindi con un progressivo calo nei
-
decenni successivi la sentenza riferisce dell'esito degli studi dei consulenti delle difese CI e OL ricordando che l'area del petrolchimico è stata ricavata con 1'imbonimento dei rifiuti, anche tossici, provenienti dalla prima zona industriale che, fin dai primi anni del secolo scorso, era caratterizzata dalla presenza di numerose industrie inquinanti;
presenza idonea a spiegare gli alti livelli di contaminazione dei canali che interessano questa zona che non possono quindi essere ricondotti agli scarichi del petrolchimico.
Lo studio indicato avrebbe individuato le tipologie produttive presenti in passato nella prima zona industriale
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idonee a produrre rilevanti quantità di diossine caratterizzate da un'impronta simile a quella diffusa nei sedimenti adiacenti alla prima zona industriale. In particolare risultano tra i materiali di risulta di quelle lavorazioni le ceneri di pirite utilizzate anche per
1'imbonimento delle aree della seconda zona industriale ed il tracciante principale è costituito dai c.d. "fanghicui rossi".
I consulenti indicati hanno prelevato campioni sulle sponde dei canali industriali che circondano il petrolchimico per verificare la presenza di diossine e verificarne l'impronta e l'esito delle analisi è stato il seguente:
dei sei campioni uno risulta essere costituito da ceneri di pirite mentre cinque sono relativi a 'fanghi rossi" derivanti "
dalla bauxite;
entrambe le lavorazioni sono estranee al petrolchimico;
89 - le impronte di tutti i campioni sono identiche a quelle rilevate nella prima zona industriale.
Ciò consente di associare la medesima impronta di DD e PC anche ai fanghi rossi delle lavorazione della bauxite che, negli anni '30-'40, ebbe un incremento notevolissimo e che produceva quantità rilevantissime di fanghi rossi, non utilizzabili come sottoprodotto, che venivano smaltiti prevalentemente nelle aree barenali prossime alla prima zona industriale. E si ricorda che uno dei principali procedimenti per ottenere l'alluminio dalla bauxite (il processo
"GL") presenta tutti gli "ingredienti" necessari a produrre diossina: cloro (coke) e temperatura elevata (forno elettrico).
Le conclusioni sono dunque: 1) che la presenza di fanghi rossi caratterizza tutta l'area di insediamento del petrolchimico e che questi prodotti trasmigrano continuamente nelle acque e nei sedimenti;
2) che anche i bassi fondali prospicienti lo scarico SM15 sono caratterizzati da trasmigrazione passiva della contaminazione derivante dall'isola "delle Tresse" dove erano stati in passato smaltiti oltre un milione di metri cubi di fanghi rossi provenienti dalla lavorazione dell'alluminio; 3) che nel canale Malamocco, prospiciente lo scarico SM15, i sedimenti presentano livelli di contaminazione più bassi di quelli rilevati nel resto dell'area industriale;
4) che a sud del petrolchimico i livelli di concentrazione delle diossine non sono elevati mentre i valori per i DD e PC sono elevatissimi nel canale Brentella sito nella prima zona industriale (64.000 ng/kg I-TE) e modesti nell'area di bassi fondali prospiciente lo scarico SM15 (19 ng/kg I-TE).
g) Le repliche dell'accusa. Conclusioni del Tribunale.
Il Tribunale ritiene non provata e del tutto congetturale la replica dell'accusa secondo cui la presenza di diossine nei fanghi rossi deriverebbe dalla commistione di tale residuo con peci clorurate di provenienza dal petrolchimico che dunque resterebbe l'unica matrice della contaminazione da diossine dei sedimenti di tutta l'area industriale.
Parimenti non provata è ritenuta l'affermazione secondo cui nel tempo sarebbero state trasferite in altri siti grandi quantità di residui clorurati;
anzi risulta provato che le c.d. "peci clorurate", fin dagli inizi degli anni '70, erano state trattate mediante incenerimento mentre precedentemente venivano smaltite in discarica;
ne è conferma l'inesistenza di associazione tra diossina e clorurati nella prima zona industriale mentre vi è associazione di diossina e metalli
90 К pesanti utilizzati nelle lavorazioni in tale zona. Infine il Tribunale confuta l'eccezione del p.m. secondo cui il processo produttivo dell'alluminio non dà luogo alla formazione di diossine. Ciò è vero per il metodo di produzione Bayer ma non lo è per il metodo GL che veniva utilizzato da aziende produttrici di alluminio (diverse dalla Sava che utilizzava il primo metodo) che operavano nel sito in questione.
laIn conclusione il Tribunale ritiene che contaminazione dei sedimenti nell'area presa in considerazione abbia origini molto risalenti e diverse matrici: gli scarichi provenienti, fin dagli anni venti, dagli insediamenti produttivi siti nella prima zona industriale;
il trasferimento di ingentissimi quantitativi di residui tossici, provenienti dalle medesime produzioni della prima zona, utilizzati per l'imbonimento delle aree della seconda zona industriale e all'interno della quale sono stati scavati i canali Industriale sud, Industriale ovest e, in parte, Malamocco MA con ulteriore erosione derivante dalle maree, dal moto ondoso e dal transito delle navi.
Sulla base di queste premesse il Tribunale si chiede
"sulla base di quali premesse ed entro quali limiti può dirsi che il catabolismo nelle acque del petrolchimico costituisce nel tempo uno degli apporti significativi in termini di contaminazione delle sue immediate adiacenze. Ovvero, del canale Lusore-Brentelle".
CAPITOLO V: L'ESISTENZA DI EVENTI DI DANNO PER L'ECOSISTEMA.
a) Il Protocollo di intesa per la laguna di EN del 1993. La rottura delle condizioni di sicurezza per l'ecosistema. Il Tribunale ritiene che questo protocollo sia idoneo ad esprimere l'andamento dell'inquinamento nelle diverse aree di contaminazione all'interno della laguna ma esclude che possa essere utilizzato come metodo di valutazione di qualità ambientale perché i parametri di qualità ambientale definiscono in via cautelativa "valori soglia" mentre le tabelle A, B e C del protocollo "regolano la classificazione del materiale da utilizzare, o meglio, da
(re)impiegare per interventi in Laguna". Più precisamente il protocollo "regolamenta i criteri di 'mobilizzazione' dei sedimenti" e il suo scopo è quello di non immettere in laguna materiale sedimentario di caratteristiche inferiori a quelle stabilite.
Ciò spiega perché i valori di concentrazione previsti dalle tabelle sono i più bassi in assoluto rispetto a quelli
91 di aree con impatto antropico e perché il superamento di questi valori non esprime condizioni di rottura di sicurezza per l'ecosistema. Parimenti incongruo, per ritenere verificata questa rottura, è paragonare le concentrazioni di inquinanti rilevate nel sedimento dell'area industriale con quelle dell'isola di Sant'MO.
b) Gli accertamenti comparativi svolti dal consulente delle difese GH. Il Tribunale richiama poi le argomentazioni svolte dal consulente delle difese GH che dichiara di condividere. In particolare viene analiticamente descritta (alle pp. 680-684) la metodologia comunemente usata per stabilire quali sono i livelli massimi di concentrazione di sostanze nocive per l'ambiente che consentono di verificare l'inesistenza di effetti negativi precisando che si tratta di dati molto approssimativi sostanzialmente non verificabili sperimentalmente e comunque stabiliti secondo criteri di precauzione in modo da ottenere la certezza di un ampio margine di sicurezza.
Ciò vale in particolare anche per i criteri di tossicologia acquatica e per la qualità dei sedimenti la cui verifica comporta problemi ancor più complessi. Con la conseguenza che i livelli massimi di concentrazione stabiliti da questi studi vanno intesi come strumento preventivo di protezione ma sono inidonei a definire un livello oltre il quale si verifica un rischio reale per la qualità dell'ambiente. Tanto più che questi livelli sono stabiliti da vari enti, agenzie e autorità con grandi differenziazioni (a comprova viene riportata una tabella che indica i valori vigenti in Olanda e in alcuni stati Usa) significativi dell'esistenza di un elevato grado di discrezionalità. Il consulente VIGHI ha poi proceduto a varie comparazioni che hanno riguardato:
- i valori medi e massimi di concentrazione di metalli nei sedimenti dei canali industriali e della laguna divisi per zone di rischio e messi a confronto con i criteri di qualità ambientale di cui si è detto;
il risultato è "un evidente gradiente in diminuzione passando dai canali della
Prima Zona Industriale (Canale Brentella, Canale Nord) a quelli della Seconda Zona Industriale"; inoltre, nella prima zona industriale, i valori medi sono in alcuni casi superiori ai limiti di riferimento mentre nella seconda zona industriale (e nelle altre zone lagunari) sono sempre inferiori ai limiti di riferimento. I valori massimi sono invece talvolta superiori anche nei canali della seconda zona industriale (e in alcuni casi anche in altri ambiti lagunari). Il consulente peraltro precisa che i livelli massimi sono in genere poco rappresentativi della situazione
92 reale e che, se il valore medio è inferiore al limite, i valori massimi sono riferiti a campioni non superficiali caratteristici di contaminazione pregressa;
le concentrazioni misurate in sedimenti superficiali
(il raffronto precedente riguardava tutti i dati disponibili) rappresentative, approssimazione, sono con della contaminazione dei venti anni precedenti. I risultati dimostrano una drastica riduzione della concentrazione di tutti i metalli sia nei valori medi che in quelli massimi e questa riduzione si riscontra in tutte le aree considerate.
Nella prima zona industriale i limiti in alcuni casi risultano superati sia nei valori medi che in quelli massimi mentre nella seconda i valori massimi si mantengono nei limiti salvo lo zinco nel canale Malamocco;
per quanto riguarda i microinquinanti organici il consulente ha esaminato la presenza di CB (sostanze diossina simili), DD e PC rilevando che il gradiente ha lo stesso andamento dalla prima alla seconda zona industriale;
in quest'ultima i valori sono costantemente compatibili con i limiti NOAA con una singola eccezione nel canale ovest.
Diverso il risultato per gli PA (idrocarburi policiclici aromatici) in cui il gradiente è meno evidente e nel quale esiste una concentrazione elevata ma nei limiti di
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accettabilità anche nei sedimenti superficiali nella zona urbana e che viene riferito a fonti diverse dall'attività industriale (in particolare il traffico navale e delle imbarcazioni a motore). Infine, per quanto riguarda l'HC
(esaclorobenzene), il consulente ha rilevato il superamento dei livelli di riferimento anche nella seconda zona industriale ma applicando la metodologia ufficiale proposta
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dalla Commissione europea per stabilire il valore limite di non effetto (PNEC) ha ritenuto che i livelli medi e massimi
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rilevati siano inferiori ai valori soglia per cui non esiste un pericolo reale di effetti tossici per gli organismi anche se sono stati erosi in buona parte i margini di sicurezza.
c) Le critiche dell'accusa e dei suoi consulenti. La prima critica relativa all'affidabilità del confronto con i
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criteri di qualità è subito contrastata dal Tribunale che
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rileva come non siano oggi disponibili criteri di qualità fondati su dati di tossicità sperimentali. La scelta di utilizzare i protocolli olandesi e statunitensi viene quindi ritenuta corretta.
Parimenti il Tribunale ritiene infondata la critica di non aver tenuto conto della presenza, nel sedimento lagunare, di una comunità di organismi "detritivori" che favorirebbe la biodisponibilità del materiale inquinante incorporato nel materiale sedimentario. E comunque si tratterebbe
93 R di circostanza irrilevante perché nella formulazione dei criteri di qualità si considera la sostanza inquinante come se fosse totalmente disponibile.
secondo il Tribunale, sono leAnalogamente infondate, critiche che si riferiscono all'uso delle medie о delle mediane che invece viene ritenuto il metodo più rappresentativo della situazione reale mentre i valori massimi sono spesso indicativi di una situazione anomala ed eccezionale.
d) Le conclusioni del Tribunale. La sentenza prosegue ribadendo ulteriormente che il minor livello di inquinamento della seconda zona industriale rispetto alla prima dimostra che non v'è stata trasmigrazione della contaminazione alla prima zona;
che nella seconda zona industriale, anche se si registra un'indubbia misura di inquinamento del sedimento, non si evidenziano grandezze prossime alla rottura delle condizioni di sicurezza attinenti alla protezione delle comunità biologiche e delle altre componenti ambientali essendo, i valori di concentrazione di inquinanti, tendenzialmente compatibili con i parametri di protezione ambientale;
che comunque i dati dei sedimenti superficiali evidenziano una drastica riduzione dei livelli di inquinamento preesistenti sia per quanto riguarda i metalli che per i microcontaminanti organici.
La sentenza richiama poi le conclusioni del "Piano
Direttore del 1989 nel quale si dava atto che mentre agli inizi degli anni '70 l'ecosistema lagunare era giunto al limite del collasso negli anni successivi la situazione si presentava in miglioramento per l'installazione degli
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impianti di depurazione e per la riconversione delle tecnologie industriali ma non facilmente superabile per
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quanto riguarda le componenti inquinanti inglobate nei sedimenti. Questa situazione non risulta aggravata e la concentrazione di inquinanti nei sedimenti non costituisce una rottura delle condizioni di sicurezza. Il Tribunale affronta poi il tema del fall out atmosferico richiamando uno studio del c.t. dell'accusa
GUERZONI che aveva rilevato, in un punto di osservazione prossimo alla zona industriale, una sorgente di emissione di diossine e furani ricchi di OCDF (forse da intendere PC) riconducibile a quella tipica produzione di cloruro di IN monomero. La sentenza riporta le critiche rivolte a questo studio dai consulenti delle difese ma, senza risolvere il problema della riconducibilità di quelle sostanze all'attività del petrolchimico, rileva che comunque queste emissioni sono compatibili con i limiti di legge.
94 Infine il Tribunale, condividendo le critiche del c.t.
GH, ritiene ininfluente l'esito delle ricerche effettuate dal c.t. dell'accusa PERIN secondo cui vi sarebbe stato, negli anni, un progressivo aumento delle concentrazioni di
DD e PC nei sedimenti lagunari soprattutto perché le stazioni di prelievo sarebbero del tutto diverse.
Sezione seconda: la sentenza di secondo grado.
CAPITOLO I: LA NATURA DEGLI SCARICHI DEL PETROLCHIMICO.
a) Analisi delle imputazioni. La Corte d'Appello esordisce ritenendo fondate le critiche, contenute nei motivi di appello del pubblico ministero, nella parte in cui viene censurata l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui le contestazioni d'accusa avrebbero un contenuto generico e generalizzato. La Corte ritiene fondata questa critica (riassunta nella denominazione del capitolo come "la deformazione dell'accusa operata dal tribunale") ritenendo invece che il secondo capo d'imputazione sia stato formulato in modo sufficientemente analitico malgrado la vastità dell'oggetto del procedimento dal punto di vista spaziale e temporale;
che agli imputati per i quali sono indicati i periodi nei quali hanno assunto posizioni di garanzia siano stati contestati fatti о comportamenti
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omissivi determinati che, nell'ipotesi di accusa, avrebbero originato o comunque incrementato l'inquinamento.
Erronea viene dunque ritenuta la tesi dei primi giudici secondo cui il p.m. avrebbe preso in considerazione, più che le specifiche responsabilità degli imputati, le modalità di svolgimento di un'attività industriale e si ribadisce che le contestazioni sono dotate di concretezza e specificità.
La Corte prende poi atto della precisazione del p.m. appellante secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito alla sua proposizione (relativa al tempo del commesso reato) secondo cui vi sarebbe "permanenza in atto"
- che con l'espressione indicata l'appellante intendeva riferirsi alla permanenza degli effetti e non alla permanenza nel reato.
Analogamente fondate ritiene la Corte le critiche formulate dall'appellante in relazione alla possibilità di ipotizzare singoli contributi causali all'aggravamento di un
95 R disastro già verificatosi e alla impossibilità di configurare la cooperazione colposa che non esimeva il Tribunale dall'esaminare l'eventuale esistenza della continuazione o del concorso di cause indipendenti;
salvo valutare se questi contributi risultino provati. Ancora: la Corte ritiene fondato il rilievo del p.m. secondo cui i primi giudici non avrebbero neppure preso in considerazione l'ipotesi, contestata nel secondo capo d'imputazione, relativa alla violazione dell'art. 437 cod. pen. ; rileva che ciò era dovuto verosimilmente alla circostanza che il Tribunale aveva assolto gli imputati dai reati di omicidio e lesioni colpose. Avendo però, la Corte veneziana, ritenuto l'esistenza del reato di cui all'art. 437 cod. pen. (in relazione all'omessa collocazione degli impianti di aspirazione negli ambienti di lavoro per il periodo tra il 1974 e il 1980), dichiarato prescritto, reputano i giudici di secondo grado che la mancanza degli impianti in questione non sia idonea ad influire sul disastro ambientale anche perché non risulta acquisita alcuna prova che questa omissione abbia avuto conseguenze al di fuori degli ambienti di lavoro.
b) La disciplina dei rifiuti prima del 1982. La Corte prende poi in esame il motivo di appello riguardante la parte della motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto che, prima dell'entrata in vigore della 1. 915/1982,
l'attività di gestione dei rifiuti, non fosse in alcun modo normativamente disciplinata.
Precisa la Corte che, nei motivi di appello, il p.m., per contrastare questa affermazione ha richiamato questi atti normativi:
- la 1. regionale del NE 6 giugno 1980 il cui art. 38 prevedeva un generale divieto di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere in aree pubbliche o private nonché di scaricare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, laghi, lagune o in mare;
- la 1. 5 marzo 1963 n. 366 il cui art. 10 vietava di scaricare o disperdere rifiuti o sostanze nelle acque della laguna;
l'art. 17 della 1. 20 marzo 1941 n. 366 che vietava il getto e il deposito di rifiuti nei terreni pubblici e privati;
8 ottobre 1931 n. 1604 chegli artt. 9 e 36 del r.d. prevedevano la necessità, per gli stabilimenti industriali,
96 R prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, di ottenere il permesso del presidente della giunta provinciale.
- i regolamenti di igiene del comuni di Mira e EN che prevedevano analoghi divieti.
Ricorda la Corte che la parte civile provincia di
EN ha ricordato altre norme in tema di tutela ambientale applicabili alla materia in esame: la 1. 2 marzo 1963 n. 397 sull'ampliamento della zona industriale di Porto MA che imponeva il rispetto delle esigenze di igiene pubblica;
la 1. 13 luglio 1966 n. 615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
il successivo d.p.r. 15 aprile
1971 n. 322 esecutivo di tale legge limitatamente al settore industriale;
la 1. 16 aprile 1973 n. 171 riguardante interventi per la salvaguardia di EN;
il d.p.r. 20 settembre 1973 n. 962 sulla tutela della città di EN e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque;
la 1. 10 maggio 1976 sulla tutela delle acque n. 319 dall'inquinamento. La sentenza della Corte veneziana rileva che questi richiami sono opportuni per un migliore inquadramento del problema ma precisa che queste normative, in particolare quelle richiamate dal p.m., in realtà non indicano alcuna norma agendi diretta agli operanti perché si tratta di norme generiche che non forniscono alcuna regola di condotta alla quale gli imputati avrebbero potuto e dovuto attenersi. Nulla vi si dice infatti sulle modalità da seguire per una gestione corretta dei rifiuti ed in particolare di quelli industriali.
Scopo delle norme invocate era quello di regolare il trattamento dei rifiuti per evitare che venissero abbandonati in modo incontrollato ma non erano disciplinate le fasi dello smaltimento né regole per l'individuazione delle discariche
(così si esprime la sentenza: "troviamo infatti sempre generici divieti di getto, deposito o dispersione di rifiuti in aree pubbliche o private o in acque pubbliche, ma nulla si dice circa le modalità da seguire per una corretta gestione dei rifiuti stessi da parte di privati che si trovavano nella necessità di liberarsi di notevoli quantitativi di rifiuti industriali. In altre parole bisogna prendere atto che all'epoca il problema di una corretta gestione dei depositi di rifiuti non era sentito come particolarmente pressante nella coscienza sociale non essendo ancora ben conosciuti i pericoli insiti nella presenza sul territorio di grandi masse di sostanze tossiche e nocive abbandonate perché non più utilizzabili").
E la Corte condivide anche la valutazione del Tribunale che ha ritenuto che l'unica norma che disciplinava la materia prima del 1982 era costituita dall'art. 216 del t.u. delle
97 leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (recepito nel piano regolatore del 1956) che si limitava a prevedere che le lavorazioni insalubri fossero dislocate nella campagne e lontano dalle abitazioni.
Con la conseguente esclusione di ogni addebito per gli imputati che crearono e gestirono le discariche anteriormente all'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982.
c) Lo scarico dei rifiuti dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982. La Corte non ritiene fondate le censure proposte dagli appellanti secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore del d.p.r. indicato, sarebbero continuati i conferimenti abusivi di rifiuti nelle discariche. Le testimonianze indicate dagli appellanti non consentono di pervenire a questa conclusione per cui si afferma che non sia stata fornita la prova di queste affermazioni.
Generica è ritenuta la doglianza secondo cui il
Tribunale si sarebbe limitato a dare atto dell'acquisizione delle autorizzazioni per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti senza individuare, per ogni singola discarica, quale specifica autorizzazione fosse stata rilasciata perché sarebbe indicassestato necessario che l'accusa specificamente la mancanza delle singole autorizzazioni.
Astrattamente fondata è invece, secondo la Corte, la doglianza che si riferisce al tipo di autorizzazione richiesta. Trattandosi di smaltimento definitivo dei rifiuti era necessaria l'autorizzazione indicata alla lett. d) dell'art. 16 del d.p.r. 915/1982 e non quella di cui alla lett. b) prevista per lo stoccaggio provvisorio. Gli imputati si sarebbero quindi resi responsabili della violazione degli artt. 16 comma 1 lett. d) e 26 d.p.r. 915/1982 avendo chiesto. ed ottenuto un'autorizzazione diversa da quella prevista dalla legge ma su queste contravvenzioni la Corte ritiene che non potrebbe essere adottata alcuna pronuncia perché il fatto non è mai stato contestato agli imputati ma solo prospettato con i motivi di appello. Ciò non consente neppure di valutare le circostanze come addebiti di colpa in relazione al delitto di disastro innominato.
d) Classificazione degli scarichi idrici. La sentenza affronta poi il tema della normativa applicabile ai reflui liquidi scaricati dal petrolchimico nelle acque della laguna.
Secondo l'ipotesi di accusa gli scarichi delle acque di processo provenienti dai reparti CV 22/23 e CV 24/25, che confluivano nel flusso in uscita dagli scarichi SM2 ed SM15, contenevano cvm e quindi conferivano all'intero flusso in uscita il carattere di rifiuto tossico nocivo che dunque
98 avrebbe dovuto essere trattato come tale secondo le disposizioni del d.p.r. 915/1982 e non come semplice scarico idrico regolato dalla 1. 319/1976 e dal d.p.r. 962/1973.
La Corte dichiara di condividere la soluzione adottata dal Tribunale dopo aver richiamato la sentenza delle e,
sezioni unite di questa Corte in data 27 ottobre 1995, che ha il problema, precisa che affrontato risolto e l'inapplicabilità della disciplina sui rifiuti tossici deriva dalle seguenti circostanze: 1) le sostanze smaltite non erano solide;
2) neppure rientravano nella categoria dei fanghi e liquami (che consentirebbe di applicare il d.p.r. 915 (art. 2 C. 6); 3) non si tratta di scarico indiretto (questa tesi viene sostenuta perché i reflui provenienti dai reparti CV 22/23 e CV 24/25, prima di immettersi nello scarico in laguna, confluiscono in un impianto di trattamento gestito da un terzo). Inoltre, secondo la Corte, lo scarico continua ad essere diretto perché non v'è interruzione della canalizzazione continua tra luogo di produzione e luogo di immissione del refluo (come avverebbe, per es., nel caso di uso delle autobotti o delle bettoline). Corretta è dunque, secondo la Corte, l'applicazione della normativa sugli scarichi idrici. Sugli imputati non poteva quindi incombere alcun onere di provare che i reflui non contenevano le sostanze indicate nella deliberazione
27/7/1984 del comitato interministeriale in concentrazioni superiori ai valori limite né le sostanze indicate nell'allegato al d.p.r. 915/1982.
Infondata è poi ritenuta la tesi dell'Avvocatura dello
Stato secondo cui i reflui derivanti dagli impianti CV sono, fin dal 1997, indicati nel Catalogo europeo dei rifiuti e già in precedenza nel Codice italiano rifiuti;
ciò perché risulta
"evidente che i codici richiamati dall'appellante hanno il compito di definire la tipologia delle varie sostanze che in precedenza siano già state classificate come rifiuti e non già per determinare il confine tra l'applicazione della disciplina dei rifiuti e quella delle acque.
La Corte ritiene poi inutile addentrarsi nella discussione, che ha occupato parte del dibattimento e della sentenza di primo grado, sulle conclusioni del c.t. COCHEO che aveva rilevato la presenza di cvm nella vasca di neutralizzazione in concentrazioni superiori ai limiti previsti. Una volta appurato che i reflui dei reparti CV erano e sono soggetti al regime degli scarichi idrici, e non a quello dei rifiuti, è inutile sapere se gli stessi contenevano CVM e in quale quantità perché comunque gli scarichi avrebbero continuato, anche se la presenza fosse confermata, ad essere assoggettati alle disposizioni della 1. 319/1976 e del d.p.r. 962/1973. R 99 E anche se fosse provata la presenza del cvm negli scarichi la circostanza sarebbe irrilevante anche ai fini della configurabilità del disastro ambientale perché la presenza di questa sostanza non è mai stata accertata nelle acque della laguna, nei sedimenti e nel biota. Ciò deriva dalla natura della sostanza trattandosi di un gas che evapora dopo poco tempo.
Infondata è poi ritenuta la tesi, sostenuta dal
Procuratore generale, secondo cui la scelta di smaltire come scarichi idrici, anziché come rifiuti tossico nocivi, i reflui provenienti dagli impianti di CV aveva comunque provocato un incremento della contaminazione dell'ambiente lagunare da rame e da diossine (la cui formazione viene spiegata nella sentenza: p. 844 ss.); conclusione cui i consulenti dello Stato parte civile erano pervenuti anche in base agli studi compiuti su un analogo stabilimento finlandese.
leLa Corte afferma di condividere sostanzialmente critiche rivolte dalle difese a queste conclusioni rilevando che la situazione dello stabilimento finlandese è diversa
(per le ragioni che vengono spiegate) da quella del petrolchimico;
che i quantitativi di diossine (DD e PC) stimati dai consulenti sarebbero di gran lunga superiori a quelli riportati nella letteratura scientifica internazionale;
che i dati forniti non tengono conto della circostanza che della diossina prodotta la più parte viene eliminata con la distruzione nell'inceneritore previo trattamento biologico per cui solo una piccola parte finisce in laguna. La sentenza richiama poi gli esiti di studi del Ministero dell'Ambiente e del Magistrato delle Acque dai quali risulta che l'apporto totale di diossine nell'area di
Porto MA è di poche decine di milligrammi all'anno e sottolinea come l'accusa non abbia fornito elementi di prova idonei a superare queste conclusioni.
Analogamente si conclude per quanto riguarda
1'inquinamento provocato dal rame per il quale peraltro si sottolinea che non è mai stato contestato agli imputati di aver effettuato scarichi contenenti rame in quantità superiore ai limiti di concentrazione consentiti
CAPITOLO II: OBBLIGO DI ATTIVARSI PER I SITI INQUINATI IN PRECEDENZA.
100 a) Premessa. Il tema, ampiamente trattato nella sentenza primo grado, riguarda la contestazione di omesso di impedimento dell'evento disastroso e si fonda sulla asserita sussistenza di un obbligo giuridico di attivarsi in relazione alla contaminazione di siti da parte di terzi antecessori.
Come si è visto il Tribunale ha ritenuto inesistente un tale obbligo affermando che il mero mantenere nell'area rifiuti scaricati da altri, quando la discarica sia stata chiusa, non rientra nel concetto di discarica penalmente rilevante.
A queste conclusioni i primi giudici sono pervenuti richiamando la sentenza delle sezioni unite 5 ottobre 1994 che, pur confermando la natura permanente del reato, ha ritenuto che questa natura non comportasse come conseguenza che il mero mantenere nell'area i rifiuti scaricati da altri in precedenza integri il reato quando la discarica sia chiusa o disattivata.
b) La disciplina normativa applicabile. La Corte, condividendo la tesi del Tribunale, rileva che le normative richiamate dagli appellanti non confermano la tesi da queste parti sostenuta. In particolare gli artt. 10 e 16 del d.p.r.
915/82 e le disposizioni della delibera interministeriale 27 luglio 1984 prevedono una serie di prescrizioni ma non fissano direttamente obblighi a carico al titolare della discarica ma meri oneri di gestione. Il d.
1.vo 22/97 introduce per la prima volta obblighi di bonifica e ripristino ambientale ma ponendoli a carico di chi ha cagionato il superamento dei limiti di contaminazione o ha provocato un pericolo di tale superamento.
Neppure può ricavarsi l'obbligo indicato dall'art. 4 della direttiva Cee 75/442 rivolta esclusivamente agli Stati membri così come è priva di rilievo nel presente giudizio la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 9 novembre 1999 perché riferita ad un caso in cui le qualità di gestore e detentore del sito erano presenti nel medesimo soggetto.
In definitiva mentre è riconoscibile l'esistenza di una posizione di garanzia da parte di chi smette l'esercizio di una discarica che non può dunque disinteressarsi degli
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eventuali effetti nocivi provocati dai rifiuti che vi sono contenuti il medesimo obbligo non può incombere su chi subentri ad altri che tale inquinamento abbiano provocato nella detenzione del sito dopo che l'attività della discarica sia cessata.
c) I precedenti giurisprudenziali. La sentenza (p. 860 Ss.) esamina poi la giurisprudenza, anche di merito, successiva alla sentenza ricordata delle sezioni unite evidenziando come le decisioni intervenute successivamente non si siano discostate dall'orientamento ricordato e che quelle che possono apparire discordanti in realtà si riferiscono a casi di specie diversi.
In particolare viene ritenuto non riferibile alla situazione descritta l'orientamento giurisprudenziale che individua una posizione di garanzia anche nella creazione di una precedente situazione di fatto o una precedente condotta illegittima perché, in quei casi, era il medesimo agente che aveva posto in essere la situazione cui viene ricollegata la posizione di garanzia.
CAPITOLO III: AVVELENAMENTO E ADUILTERAZIONE.
a) I motivi di appello sull'avvelenamento. La sentenza della Corte veneziana riassume nelle premesse i motivi degli appelli proposti dal pubblico ministero e dall'Avvocatura dello Stato. Gli appellanti premettono che il delitto di cui all'art. 439 cod. pen. è un reato di pericolo astratto che non richiede la prova del concreto verificarsi del pericolo per la salute pubblica essendo sufficiente la prova che le acque e sostanze alimentari siano state avvelenate, cioè che siano state contaminate da sostanze tossiche, anche non letali, in concentrazioni tali da poter comunque danneggiare l'organismo umano.
Secondo gli appellanti sarebbe stato provato, nel corso del giudizio di primo grado, che i mitili e i pesci della laguna erano contaminati e che le sostanze contaminanti avevano cagionato mutazioni genetiche (presenza di "addotti" e di "micronuclei" indice di alterazione del DNA). Da ciò conseguirebbe un rischio anche per la collettività umana esposta direttamente ° indirettamente alle stesse sostanze tossiche. Non si tratterebbe, secondo gli appellanti, di un pericolo congetturale ma di una condizione di fatto molto concreta che individua un fattore di rischio, e quindi di pericolo, per la salute dell'uomo derivante dalla contaminazione delle acque e degli alimenti (pesci e molluschi).
b) La risposta della Corte d'Appello. La Corte di merito premette che a questo problema (di cui non si è occupata la sentenza di primo grado) nel dibattimento era stata dedicata
102 attenzione senza però che fosse possibile particolare conclusioni idonee a confermare la tesi di pervenire a accusa.
La Corte riporta le conclusioni della c.t. VENIER che, pur confermando l'esistenza delle mutazioni genetiche nei mitili della zona di MA, afferma che non è possibile identificare le sostanze responsabili della loro formazione.
Inoltre non è stato possibile accertare in quale segmento del èDNA si siano formati gli "addotti" (la circostanza rilevante perché il rischio di mutazione genetica dipende anche dal punto dove si sono formati) né sono state acquisite informazioni sul tipo di addotto rilevato e sul danno in ipotesi prodotto al DNA. L'unico dato certo è la presenza degli addotti che però non indicano un danno biologico vero e proprio.
Discorso analogo è da farsi per i micronuclei presenti nei mitili e nei pesci della laguna;
la presenza dei micronuclei può essere provocata dai più vari composti per cui la causa è aspecifica. Inoltre i micronuclei sono stati osservati anche in organismi perfettamente sani e in assenza di esposizione.
Manca dunque la prova, secondo la Corte, che il moderato eccesso della presenza di addotti e micronuclei nei mitili e molluschi della laguna sia stata cagionata dalle sostanze ivi immesse e provenienti dal petrolchimico e difettano elementi scientificamente fondati per affermare che queste sostanze abbiano provocato negli organismi mutazioni genetiche.
Ancor più discutibile e priva di certezze è
l'affermazione relativa alla trasferibilità all'uomo del rischio e la Corte condivide l'affermazione del consulente della difesa, dr. DRAGANI, che ha affermato l'impossibilità del trasferimento del materiale genetico per via alimentare. Né potrebbe affermarsi che il rischio genetico per l'uomo derivi dall'esposizione al contaminante perché non è stata acquisita alcuna prova su un aumento di danni al DNA in persone esposte all'inquinamento di Porto MA (operai e abitanti).
In conclusione difetta la prova dell'esistenza di un rapporto di causalità: tra la presenza nei mitili e nei pesci di contaminanti e l'insorgere negli stessi di addotti e micronuclei;
tra la presenza di addotti e micronuclei nei mitili e nei pesci e quelli ipotizzati come presenti negli esseri umani abitanti nella zona;
tra i contaminanti presenti nelle acque e nei pesci della laguna e l'eventuale presenza di addotti e micronuclei nell'uomo.
103 èPur se il pericolo, nel caso di avvelenamento, presunto in via assoluta dalla legge perché l'art. 439 cod. pen. non richiede la prova che sia sorto un effettivo pericolo per le persone tuttavia "il pericolo che la norma vuole prevenire deve essere un pericolo reale, individuato o individuabile attraverso norme scientifiche di copertura, non un pericolo supposto o immaginato come nel caso in esame. "
c) I motivi di appello sulla adulterazione colposa. Il superamento dei limiti soglia. L'appello del p.m. concorda con i primi giudici sulla natura di reato di pericolo concreto del delitto di adulterazione per la cui sussistenza
è necessario che il giudice accerti la possibilità di un danno alla salute pubblica mentre non è necessaria la prova di un'effettiva lesione della medesima.
Secondo l'appellante la prova non deve però consistere nella dimostrazione scientifica della certezza delle conseguenze dannose per la salute dell'uomo quale effetto della condotta adulterante;
il pericolo è il risultato di un giudizio ex ante che consenta di ritenere prevedibile che, dalla situazione in esame, derivi un futuro evento dannoso.
Secondo l'appellante il convincimento del giudice sulla pericolosità può fondarsi su qualsiasi elemento di prova e può basarsi, quando esistono, su parametri normativi il cui superamento significa che il legislatore considera, in base ai dati scientifici acquisiti, di rischio per la salute. In particolare, per le acque di falda destinate al consumo umano, la situazione di rischio sarebbe costituita dal superamento dei valori di concentrazione massima stabiliti dal d.p.r. 24 maggio 1988 n. 236.
d) La risposta della Corte d'Appello. La Corte non condivide le osservazioni del p.m. I parametri normativi sui livelli di concentrazione delle sostanze tossiche limiti soglia, misure di costituiscono tutela
"ultracautelare" del bene protetto e quindi il loro superamento non può costituire, di per sé, la prova dell'esistenza del pericolo;
pericolo che, nella fattispecie dell'adulterazione, ha carattere di pericolo concreto e quindi "impone sempre una dimostrazione reale e non ipotetica della pericolosità della condotta tipica".
L'autonomia strutturale tra le fattispecie di adulterazione e avvelenamento e le diversi ipotesi contravvenzionali o di illecito amministrativo è del resto riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass. 30 maggio 1997, Rigoni) ed è stata confermata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 21 luglio
104 1993 n. 326.
Il superamento dei valori soglia può quindi costituire un indice del pericolo ma deve essere affiancato da un ulteriore accertamento circa la concreta messa in pericolo del bene protetto.
e) L'inquinamento delle acque di falda. La Corte riprende la ricostruzione della posizione e distinzione dei corpi acquiferi presente nei vari strati del sottosuolo all'interno del petrolchimico (primo strato costituito da materiale di riporto della profondità di circa 5 metri;
caranto; primo acquifero a circa 15 metri di profondità e all'interno del quale si colloca la prima falda acquifera risultata inquinata in modo apprezzabile nelle aree corrispondenti al deposito dei rifiuti;
secondo acquifero a profondità media superiore a 22 metri al cui interno si trova la seconda falda acquifera che solo in alcuni punti e per qualche sostanza mostra concentrazioni sensibili).
Secondo il Tribunale, come si è già visto, non era ipotizzabile che le acque sottostanti l'insediamento industriale venissero utilizzate per uso antropico sia per la loro scarsissima portata sia per la loro salinità. Era inoltre da escludere che l'inquinamento di queste acque potesse essere veicolato verso i canali lagunari mentre verso l'entroterra era reso impossibile dall'orientamento a scendere verso la laguna.
Per quanto riguarda le falde acquifere sottostanti le discariche esterne al petrolchimico non era stata acquisita alcuna prova della loro contaminazione e la Corte ritiene infondate le critiche del p.m. secondo cui le schede di autodenuncia della presenza dei pozzi dimostrerebbero che le falde oggetto del presente procedimento sarebbero sfruttate per uso umano. I pozzi di cui alle autodenunce si trovano infatti ad una distanza mai inferiore ai 2 km dall'area dello stabilimento e dalle discariche esterne o si trovano in aree site al di là dei canali industriali che costituiscono un limite invalicabile per la falda e lo studio della Provincia richiamato dall'appellante dimostrerebbe soltanto la non utilizzabilità delle sottostanti acque di falda l'insediamento industriale.
La Corte condivide anche le conclusioni del Tribunale sul difetto di prova dell'esistenza di un rilevante trasferimento orizzontale degli inquinanti presenti nelle acque di falda sottostanti le discariche interne al canali lagunari petrolchimico in direzione dei in di trasmissività considerazione dei bassi valori e
105 permeabilità effettuate nell'area del petrolchimico confermati anche dal c.t. dell'accusa prof. NOSENGO. La Corte ritiene poi infondata la critica sulla trasmissione di quattro litri al secondo delle acque di falda alla laguna formulata dal p.m. perché questa stima non riguarda le acque superficiali (che sono sostanzialmente stagnanti) ma la prima falda e comunque il rilievo percentuale di questo contributo viene ritenuto dalla Corte insignificante e trascurabile. Oltre tutto le acque della prima falda vengono trasmesse alla laguna previa diluizione con altre acque in arrivo in laguna per cui il contributo degli eventuali elementi inquinanti deve essere ritenuto irrilevante. Ancora: sulla base dei dati disponibili la sentenza contesta la tesi del p.m. secondo cui le falde sottostanti il petrolchimico sarebbero in parte utilizzabili per uso antropico rilevando che i dati acquisiti dimostrano che in tutti i casi (non solo nel caso della prima falda come sostiene l'appellante) si tratta di acque con una salinità simile a quella dell'acqua marina.
Viene inoltre confermata, sulla base degli studi acquisiti, l'affermazione dei primi giudici secondo cui queste falde hanno comunque un apporto idraulico minimo che le rende non utilmente sfruttabili. E altrettanto infondate vengono ritenute le critiche rivolte alla sentenza di primo grado laddove afferma l'impossibilità di inquinamento delle falde a monte dell'area del petrolchimico perché l'andamento delle acque si svolge in direzione monte mare (l'appellante sosteneva invece che avevano un andamento centrifugo) perché anche la documentazione cui fa riferimento il p.m. dimostrerebbe che l'andamento centrifugo riguarda solo una piccola parte del territorio.
Può quindi escludersi, secondo la Corte, l'ipotesi dell'avvelenamento delle acque sottostanti all'insediamento industriale trattandosi di acque inadatte a qualunque tipo di sfruttamento, non attingibili e che portano un contributo insignificante alla contaminazione dei sedimenti e del biota lagunare e nullo per quanto riguarda le zone site a monte difettando altresì la prova, per quanto riguarda le falde esterne, che le discariche abbiano provocato un inquinamento apprezzabile delle falde sottostanti e delle acque dei pozzi che vi pescano.
CAPITOLO IV: ALTRE FORME DI INQUINAMENTO. LE TECNOLOGIE
106 K UTILIZZATE A PORTO MARGHERA. a) Gli scarichi in atmosfera. Gli appellanti p.m. e avvocatura dello Stato avevano lamentato un'insufficiente esame, da parte dei primi giudici, del fenomeno della contaminazione dell'atmosfera provocata dall'emissione di gas tossici in atmosfera ai fini della configurazione del disastro colposo. Era stato rilevato, dagli appellanti, che i recipienti contenenti fluidi pericolosi sono dotati di dispositivi (sfiati di emergenza) idonei a evitare pericoli di scoppio. Quando questi dispositivi entrano in azione il contenuto viene rilasciato e dovrebbe essere convogliato in un sistema di raccolta (denominato blow down) per impedirne la dispersione nell'atmosfera.
Secondo gli appellanti la tecnologia per l'installazione di sistemi blow down era disponibile fin dagli anni '60 e, ciò non ostante, almeno fino al 1993 non erano stati adottati all'interno del petrolchimico. La dispersione in atmosfera di questi gas inquinanti avrebbe potuto essere ridotta con l'adozione dell'ossigeno puro, in luogo dell'aria, nel processo produttivo dell'1,2 DCE (NO); modifica che, da oltre venti anni, viene adottata negli Usa e in
Giappone con una consistente riduzione delle emissioni inquinanti.
La Corte prende atto della circostanza che il Tribunale non ha approfondito questo tema ricollegando questa carenza alla verifica, da parte dei primi giudici, che le concentrazioni di sostanze inquinanti nei sedimenti e nel biota della laguna non superavano i limiti di soglia;
il
Tribunale ha, conseguentemente, ritenuto non particolarmente rilevante, ai fini della decisione, il problema del fall out atmosferico. La Corte condivide queste conclusioni escludendo che le emissioni in questione abbiano avuto un qualche effetto significativo sulla contaminazione dei sedimenti e del biota posto che anche la tempestiva adozione dei dispositivi blow down non avrebbe inciso in modo apprezzabile sul tasso di contaminazione.
b) Gli impianti di produzione di cloro-soda. I primi impianti di produzione di cloro-soda a Porto MA risalgono alla fine degli anni '40 - inizi anni '50, epoca in cui gli impianti utilizzavano celle a catodo di mercurio molto inquinanti. Nel 1971 la DI aveva chiuso i vecchi impianti realizzandone uno nuovo sempre a celle di mercurio.
Il p.m., nei motivi di appello, ha contestato questa scelta perché nel 1971 era già disponibile un sistema
107 R produttivo con celle a diaframma che avrebbe evitato il catabolismo del mercurio ma la Corte ritiene che questa scelta non poteva essere giudicata negativamente sia perché
l'impianto realizzato nel 1971, secondo il consulente delle difese PASQUON, aveva caratteristiche idonee a ridurre alla fonte il catabolismo del mercurio e si trattava della soluzione più frequentemente utilizzata nei paesi a tecnologia avanzata;
sia perché, nelle celle a diaframma, veniva utilizzato l'amianto con conseguenze verosimilmente più pericolose per l'ambiente. In ogni caso nella sentenza sono riportati dati che dimostrano che nel 1971 e negli anni seguenti le nuove tecnologie erano ancora in fase di sperimentazione.
Infine la Corte ritiene priva di fondamento la doglianza dell'appellante secondo cui l'impianto di demercurizzazione sarebbe stato realizzato con colpevole ritardo perché, se è vero che il medesimo risulta collaudato nel 1982,
l'istruzione dibattimentale ha consentito di accertare che era già in funzione nel 1976.
c) Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico delle acque reflue industriali. Il pubblico ministero e la parte civile Medicina Democratica, nei motivi di appello, avevano riproposto la tesi che il depuratore biologico per le acque reflue industriali avrebbe potuto essere realizzato già negli anni '50 mentre, con colpevole ritardo, era divenuto operativo solo poco dopo il 1980. Il Tribunale (secondo cui
"un depuratore biologico di uno stabilimento chimico, della entità e della complessità di quella considerata, era in quegli anni una applicazione inedita nel contesto italiano") nulla avrebbe detto sulla documentazione prodotta dal p.m. che dimostrava l'erroneità delle affermazioni dei primi giudici.
La doglianza è ritenuta fondata dalla Corte di merito secondo cui la documentazione prodotta dall'accusa sarebbe stata ignorata dal Tribunale che, in particolare, non avrebbe tenuto conto:
degli atti del convegno ANDIS (Associazione nazionale di ingegneria sanitaria) tenuto a Bologna nel 1961 dai quali emergeva che, già a quell'epoca, si era consapevoli della gravità del problema dell'inquinamento causato dagli scarichi industriali ed era stata presentata, dal prof. ME, tra le varie soluzioni, anche la proposta di un impianto di depurazione a fanghi attivi particolarmente idoneo a stabilimenti quali quello di Porto MA e già impiegato nel bacino del Niers;
degli atti del convegno internazionale su "le acque industriali: aspetti tecnologici" tenuto a NO nel 1960
108 nel corso del quale il prof. MORANDI, vice presidente della società chimica italiana, precisava che "i mezzi tecnici per la depurazione delle acque di rifiuto sono oggi perfettamente conosciuti".
Ritiene peraltro la Corte di merito che non risulti
"provato che esistesse la necessaria tecnologia per attuare impianti di depurazione adeguati ad uno stabilimento delle dimensioni di quello operante in Porto MA". Anche il richiamo del prof. ME non è ritenuto decisivo perché l'impianto di Niers trattava acque dolci mentre quello da costruire a Porto MA avrebbe dovuto trattare acque salmastre.
Infondata è poi ritenuta l'affermazione di Medicina
Democratica secondo cui non tutte le acque clorurate provenienti dai vari impianti del petrolchimico erano sottoposte al trattamento di "strippaggio" prima di pervenire al depuratore biologico in quanto quelle in uscita dai reparti CV 10 e 11 non avrebbero subito questo trattamento perché l'impianto SG 31 non era in grado di trattare le diossine e i furani. Questa tesi sarebbe smentita da una fonte ufficiale costituita dal d.m. 26 maggio 1999 che espressamente prevede che l'abbattimento (fino al 95 %) delle diossine possa avvenire con il trattamento biologico analogo a quello utilizzato nel petrolchimico.
d) Gli scarichi idrici. La Corte premette che, al momento dell'entrata in vigore dei limiti di accettabilità previsti dal d.p.r. 962/1973 (1° marzo 1980), gli scarichi di acque reflue in laguna tenuti al rispetto di questi limiti erano cinque (si precisa denominazione e recapito).
Stante l'incontroversa confluenza nello scarico SM 15 di acque di processo e di altre correnti recapitate da scarichi parziali sarebbe stata realizzata, secondo il p.m., una diluizione vietata consentendosi così di scaricare quantità di inquinanti che non sarebbe stato consentito immettere nel corpo recettore se ciascun flusso di acque fosse stato scaricato separatamente.
Su questo aspetto la Corte condivide la motivazione dei primi giudici nel senso che la diluizione, vietata dall'art. 9 c. 4 della c.d. legge ME (319/1976), era solo quella che avveniva con acque prelevate esclusivamente a scopo di diluizione ma non con quelle costituenti refluo di altri procedimenti industriali comprese quelle di raffreddamento e lavaggio. Disposizioni confermate dall'art. 28 c. 4 e 5 d.
1.vo 152/1999 che prevede che l'autorità competente possa prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento o di
109 lavaggio sia separato da quello terminale di ciascuno stabilimento.
Né contrasterebbero con questa interpretazione alcune decisioni di legittimità dirette ad evitare abusi nell'applicazione del principio e ricondurre la a prescrizione alla confluenza delle acque effettivamente derivate dai processi di lavorazione e non a consentire artificiosi aumenti delle acque di raffreddamento ° di lavaggio. Nel caso di specie non sarebbe stata acquisita alcuna prova che si sia verificato un non necessario aumento di queste acque.
La Corte affronta poi il tema del superamento dei parametri di accettabilità documentalmente provato e più volte verificatosi e che, secondo il p.m., avrebbe determinato un peggioramento delle condizioni delle acque lagunari rilevante ai fini dell'accertamento dei reati di disastro, avvelenamento e adulterazione anche perché è ritenuta irragionevole la tesi secondo cui i valori limite dovrebbero essere riferiti alle concentrazioni medie con la conseguenza che sarebbero consentite, per periodi limitati, concentrazioni di inquinanti così elevate da costituire un vero e proprio veleno del corpo recettore.
A fronte di queste contestazioni i giudici di secondo grado obiettano che le critiche sarebbero corrette se fossero rivolte al rilievo penale concernente le contravvenzioni ma, discutendosi dei delitti colposi di danno, occorre accertare se, con questi superamenti dei limiti di concentrazione, si sia verificato un obiettivo peggioramento della qualità delle acque del corpo recettore con conseguente danno per i sedimenti, per il biota e per l'ambiente in generale.
Il che è da escludere perché il carico complessivo di inquinante immesso nella laguna è risultato inferiore a quello che sarebbe stato immesso se il carico avesse sempre rispettato il limite di soglia tenendosi vicino ad esso. Del resto varie normative che vengono specificamente indicate (p.
923 ss.) fanno appunto riferimento al carico complessivo.
E l'obiezione sullo scarico temporaneo in altissima concentrazione viene dalla Corte superata affermando che
"identico pericolo sussiste con il criterio dei valori limite di concentrazione in quanto uno scarico anomalo può verificarsi in tutti i momenti in cui non vengono effettuati i prelievi per le analisi di controllo."
e) Rifiuti e inceneritori. La Corte ritiene infine infondate le critiche del p.m. sul ritardo nell'adeguamento degli scarichi idrici (posto che l'entrata in vigore del
110 limiti era stata prorogata dal legislatore al 1980), sull'impiego di materiali inidonei per la costruzione dell'impianto CS 28 di incenerimento dei residui clorurati
(smentito dagli accertamenti svolti) e sulle carenze di altri impianti di incenerimento (la Corte ritiene ininfluente il silenzio del Tribunale perché era stata ritenuta
l'irrilevanza delle immissioni di inquinanti nell'atmosfera).
CAPITOLO V: L'INQUINAMENTO DEL BIOTA DELLA LAGUNA.
a) L'origine dell'inquinamento della seconda zona ha contestatoindustriale. pubblico ministero Il
l'affermazione del Tribunale secondo cui la seconda zona industriale era stata sostanzialmente creata con il trasferimento dei rifiuti prodotti nella prima zona industriale ma la Corte veneziana conferma che questa ricostruzione deve ritenersi esatta in quanto è documentalmente provato (questi documenti vengono citati in motivazione: p. 930 ss) che già negli anni '30 era iniziata l'opera di imbonimento con rifiuti delle aree barenali dove poi sarebbe stata insediata la seconda zona industriale. E di ciò si ha conferma anche testimoniale.
restoDel risulta parimenti dimostrato che
l'inquinamento proveniente dalla prima zona industriale era proseguito anche dopo gli anni '50 perché alcune lavorazioni erano proseguite fino ai primi anni '70 e alcune (alluminio) anche successivamente e quindi, fino a questa epoca, erano avvenuti scarichi (nel canale Brentella e nel canale industriale Nord) di materiali inquinanti non originati dal petrolchimico. E gli accertamenti svolti in altre zone della laguna dimostrano che la presenza di alte concentrazioni di inquinanti in strati corrispondenti agli anni '60-180 dimostra la compatibilità con la provenienza dalla prima zona industriale.
La sentenza poi ritiene di aderire alla motivazione dei primi giudici per quanto riguarda il tema delle "impronte" delle diossine concordando sulla diversa provenienza dell'inquinamento delle due zone industriali e contestando il metodo proposto dal p.m.; viene inoltre richiamato il risultato di due "carotaggi" eseguiti nel canale Lusore
Brentelle che dimostra come l'impronta di DD e PC sia rimasta sostanzialmente immutata nel tempo e diversa da quella della prima zona industriale.
La Corte ritiene poi non confermata da alcun elemento di prova l'affermazione del p.m. secondo cui le peci clorurate
111 sarebbero state smaltite, per mezzo di bettoline e camion, nei canali della prima zona industriale (il che spiegherebbe l'andamento decrescente dell'inquinamento dalla prima alla seconda zona industriale) e afferma che la prova documentale offerta non è idonea a supportare questa affermazione.
Erronea sarebbe inoltre l'affermazione del p.m. secondo cui i c.d. "fanghi rossi" derivano dalle lavorazioni del petrolchimico e non da quelle della prima zona industriale perchè le prove acquisite dimostrerebbero invece la diversa provenienza e confermerebbero che la più parte di queste sostanze era presente nella prima zona industriale già prima della costruzione del petrolchimico. E non è provato che il processo produttivo in precedenza seguito (processo GL) fosse idoneo ad evitare la formazione di diossina che è stata trovata negli insediamenti della prima zona.
b) L'inquinamento della laguna prospiciente Porto
MA. La Corte richiama l'esito dell'esame dei sedimenti della laguna nell'area prospiciente il petrolchimico e ricorda i parametri previsti dalle tabelle allegate al protocollo di intesa per la Laguna di EN del 1993. I prelievi rientrano tutti nelle tabelle B e C (quelle riguardanti i sedimenti più inquinati) ma rileva la Corte che questi limiti erano stati fissati "per la definizione delle caratteristiche del materiale da utilizzare per interventi in laguna e non per definire lo stato di salute del sedimento"; viene quindi condivisa la conclusione secondo cui queste tabelle non consentono di ritenere che si sia verificata la rottura delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità. Circostanza confermata dal fatto che questi sedimenti potevano essere riutilizzati come materiale da imbonimento.
Analogamente infondate vengono ritenute le critiche rivolte dal p.m. alla parte della sentenza di primo grado nella quale vengono accolte le conclusioni del prof. GH, c.t. di parte IC, che aveva confrontato le impronte di diossine e furani relative a campioni di sedimento prelevati nei canali delle due zone industriali;
i giudici di secondo grado ritengono che il metodo statistico utilizzato dal consulente possa ritenersi corretto anche perché quelli alternativi proposti sono parimenti caratterizzati da margini di arbitrarietà. E non diverso giudizio di infondatezza è espresso quanto alle critiche che si riferiscono alla selezione dei campioni, alla mancata evidenziazione di alcune figure contenute nella relazione Vighi e alla mancata spiegazione del passaggio da una figura ad un'altra. c) Le analisi svolte nel laboratorio di NO. Il
p.m., con i motivi di appello, ha contestato l'esito delle analisi svolte presso il laboratorio di NO (che aveva fornito valori di inquinamento notevolmente inferiori a quelli accertati dal c.t. LI) precisando che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto di un elemento di fatto, idoneo a giustificare le differenze, costituito dalla circostanza che le vongole analizzate da LI erano state prelevate ad ottobre, cioè nella fase di massimo accumulo annuale, mentre quelle analizzate a NO erano state raccolte a febbraio ed erano meno grasse perché avevano esaurito le scorte energetiche durante l'inverno e presentavano quindi un carico di contaminanti inferiore del
50 %.
Obietta la Corte che il calcolo di un così netto calo di peso si basa su uno studio svolto su vongole dell'atlantico settentrionale dove la temperature delle acque in inverno è molto più bassa di quella delle acque di Porto MA sulle quali non è mai stato condotto alcuno studio del genere per cui l'ipotesi LI non viene confermata. In ogni caso la riduzione di grasso del 50 % potrebbe giustificare una diminuzione del carico inquinante di pari entità e non certo le rilevanti differenze nell'ordine di quelle rilevate a
NO (28 volte in meno per l'esaclorobenzene, 37 volte in meno per gli PA, 40 volte in meno per il piombo).
Né alcuna credibilità viene attribuita dalla Corte alla precisazione del c.t. secondo cui, per confrontare i dati dei due prelievi, occorre "normalizzarli" e, dopo aver compiuto questa procedura, le differenze tra i dati di NO e quelli di Raccanelli spariscono. La Corte evidenzia che questo metodo è stato proposto dal c.t. solo dopo aver conosciuto i dati delle analisi di NO e che nella prima relazione non si parlava di "normalizzazione" neppure nella comparazione con i dati degli altri consulenti.
La Corte conclude comunque nel senso che la quantità di contaminanti contenuta in un grammo di vongole resta sempre la stessa qualunque sia il metodo utilizzato per esprimere i valori di concentrazione e che quando si tratta di calcolare il grado di esposizione dell'uomo a contaminanti contenuti negli alimenti è corretto utilizzare le concentrazioni espresse sul peso della parte edibile fresca del prodotti ittici.
La Corte prende atto che i valori delle concentrazioni rilevate nei bivalvi cresciuti nel sedimento superficiale di
S. MO sono risultati decisamente inferiori (la tossicità nelle vongole prelevate nei canali industriali dovuta a DD,
PC e CB è 13 volte superiore;
quella dovuta ad HC
(esaclorobenzene) è 38 volte superiore;
per i metalli è di
113 7,8 volte superiore per il piombo e 4,4 volte superiore per il cadmio.
Quanto all'uso del sistema della "mediana" la Corte ne ribadisce la validità trattandosi di metodo particolarmente adatto nei casi in cui la serie dei valori non segue una distribuzione normale ma è caratterizzata da variabilità molto ampia o presenta valori estremi che si discostano molto dalla maggioranza degli altri valori;
la mediana non esclude questi valori ma attribuisce un peso adeguato alla sua rappresentatività nell'ambito della serie di dati in esame. E parimenti vengono considerate infondate le critiche che si riferiscono alla mancata considerazione dei forti consumatori vongole che invece risultano essere stati presi in di considerazione nella determinazione dei consumi medi.
CAPITOLO VI: LA CONTAMINAZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E
DELLE FALDE. L'INQUINAMENTO VERSO LA LAGUNA.
a) Il trasferimento delle acque del sottosuolo alla laguna. Secondo il p.m. in base ai dati accertati dal
Tribunale non è possibile escludere un elevato trasferimento di diossine nelle acque della laguna. Nel 2000 l'HE
aveva effettuato numerosi campionamenti nelle acque del sottosuolo, in sei campioni era stata effettuata la ricerca delle diossine ed era risultata una contaminazione media di
112 pg/l (picogrammi per litro) corrispondente a circa 14 mg. all'anno. E si precisa che un mg. può contaminare ad un livello pari a dieci volte quello di fondo un quantitativo di sedimento pari a 100 tonnellate e quindi tutt'altro che trascurabile.
La Corte ritiene però queste considerazioni fondate su dati non corretti. due valori più elevati, quanto a contenuto di diossine (campione 00170 634 pg/1; campione 001638 26,2 pg/1), sono stati infatti rilevati con due piezometri (N4387 e N671) superficiali che pescano nell'acqua del terreno di riporto, cioè in acqua che non costituisce una falda ma è acqua stagnante di impregnazione. La domanda che ci si deve porre è dunque se per queste acque stagnanti vi sia la possibilità di un trasferimento verticale nelle acque della prima falda (dalla quale fuoriescono i quattro litri al secondo).
La risposta, secondo la Corte, è fornita dall'esame dei risultati delle prese in prossimità dei piezometri N4458 e N4387 situati nel medesimo punto;
ma mentre il secondo pesca
114 nelle acque di riporto (e ha il più elevato risultato:634 pg/1) il secondo pesca nella prima falda e ha una concentrazione di soli 3,6 pg/1; il che significa che il trasferimento verticale tra acque di impregnazione e acque di falda è limitatissmo.
Verificando invece i risultati dei piezometri che pescano in prima falda si hanno risultati prevalentemente inferiori al limite soglia (4 pg/l) e in un solo caso di poco superiore;
con la conseguenza che il valore medio scende a
3,37 pg/1. Di qui la conclusione che l'apporto inquinante dell'acqua di falda nella laguna è da ritenere insignificante.
b) Parametri di rischio per le diossine e composti simili. La Corte prende in esame la doglianza del p.m. che si duole che i primi giudici abbiano preso in considerazione esclusivamente il valore soglia per le diossine e simili nelle sostanze alimentari indicati dall'OMS (1-4 pg per kg di peso corporeo al giorno) e non quelli più restrittivi (TDI
-
valore di dose giornaliera tollerabile per le diossine e composti simili inferiore a 1) indicati dal Comitato scientifico della Commissione europea per la protezione degli alimenti (SCF).
La Corte replica che tutti i consulenti e il Tribunale nella sentenza hanno fatto riferimento al valore più basso indicato dall'OMS (1 pg) coincidente con quello indicato dall'SCF. E, alla precisazione del p.m. che, dopo la chiusura del dibattimento, SCF aveva aumentato il TDI a 2 precisando
-
che verosimilmente per una percentuale considerevole della popolazione europea si era già prossimi a questo limite considerando le assunzioni medie di diossine replica che
- non sono conosciuti i valori dell'esposizione di fondo dei consumatori veneziani per cui non è possibile un calcolo attendibile. In ogni caso il Tribunale ha valutato l'assunzione complessiva di diossine in tutti gli alimenti e il risultato è stato tranquillizzante.
La sentenza ribadisce poi che gli studi eseguiti sull'uomo confermano che le distanze che separano le classi di dosi che hanno provocato effetti tossici nell'uomo e quelle alle quali sono esposti i residenti della laguna sono distanti diversi ordini di grandezza.
Viene poi esaminata la censura dell'appellante che critica la sentenza di primo grado perché, pur dando atto che si tratta di un'agenzia di qualificazione indiscussa, neppure ha fatto cenno ai risultati dello studio eseguito nel 2000 da
US EPA (U.S. Environmental Protection Agency) che ha stimato un incremento di rischio cancerogeno dell'ordine 1 su 1000
115 per un'esposizione aggiuntiva di 1 pg per kg. di peso corporeo al giorno in termini di DD, PC e CB. A questa censura viene opposto che quelle indicate sono semplici stime di rischio basate su modelli matematici e non su effetti osservati mentre il Tribunale si è correttamente basato sugli effetti osservati perché costituiscono gli unici indici idonei ad accertare l'esistenza di un pericolo reale.
Infondata, secondo la Corte, è anche la censura con cui si lamenta che non si sarebbe tenuto conto, al fine di giungere ad una corretta stima del rischio derivante dal dell'ittiofauna, del contributo in termini di consumo tossicità equivalente dei CB da sommare con quello delle diossine incremento concentrazioni con un delle tossicologicamente equivalenti di un fattore fino a 2
(superiore al fattore 1,5 indicato dal c.t. dell'accusa dott.
ZAPPONI). Secondo i giudici di secondo grado il Tribunale avrebbe sempre considerato l'apporto congiunto della contaminazione derivante dalle diossine con quella dovuta ai
CB pervenendo alla conclusione dell'esistenza di un ampio margine di sicurezza per l'eventuale consumatore delle vongole dei canali industriali come confermato dalle analisi svolte a NO e come risulta anche dai valori, ben più elevati, indicati dal c.t. LI.
c) Parte edibile dei molluschi e consumi medi. Il p.m ha contestato poi i parametri di resa (rapporto tra parte edibile e peso lordo) utilizzati dal Tribunale per calcolare la parte edibile dei mitili. Secondo uno studio elaborato dall'Istituto nazionale per gli Alimenti e la Nutrizione la parte edibile sarebbe del 25 % per le vongole e del 32 % per i mitili, valori quasi due volte superiori a quelli indicati dal Tribunale e ciò porterebbe al superamento del limite di soglia di 2 pg.
La Corte rileva che era stato il c.t. dell'accusa a indicare che la parte edibile rappresentava circa il 10 % del peso lordo ed anzi il c.t. aveva eseguito personalmente le operazioni. Si spiegano poi le ragioni di un dato così divergente e le si individuano nella circostanza che
l'istituto per gli alimenti aveva svolto la sua ricerca su una vongola diversa (e con un guscio molto più leggero) da quella presente in laguna. Erroneamente, secondo l'appellante, i consumi medi giornalieri dei veneziani sarebbero stati calcolati tenendo conto dell'indagine effettuata dal COSES del Comune di
EN nel 1996 mentre il calcolo doveva essere fatto sulla base delle statistiche di consumo dell'Istituto nazione di ricerca per l'alimentazione e la nutrizione sul territorio nazionale svolto nel 1994-96. Secondo il p.m. quest'ultimo
116 studio sarebbe più attendibile perché non tiene conto dei non consumatori e dei consumatori sporadici e proprio questa caratteristica induce la Corte di merito a respingere il metodo adottato perché, si precisa nella sentenza, per poter ritenere attendibile il metodo usato, si dovrebbe ritenere provato che la stragrande maggioranza della popolazione italiana non mangia mai pesce.
d) Confronto con altri paesi. Il p.m. ha contestato anche la comparazione con le concentrazioni di diossine rilevate in altre aree che risentono di un impatto antropico diretto moderato e ha richiamato due studi (dell'agenzia europea per l'ambiente e dell'Unione europea) che hanno posto la concentrazione ai livelli più alti nella comparazione tra le varie aree.
La Corte rileva però che il p.m. ha indicato un valore medio di contaminazione da diossine pari a 1,85 pg mentre, sulla base di tutti gli studi acquisiti al processo, il valore medio è pari a 1,09; e ciò perché il p.m. ha preso in considerazione solo i risultati della perizia BONAMIN che ha svolto i suoi accertamenti anche sulle cozze non prese in considerazione dagli altri studi perché mai sono state sequestrate cozze ai pescatori abusivi.
In ogni caso, secondo la Corte, l'obiezione è priva di rilevanza perché anche la concentrazione 1,85 è inferiore di oltre la metà rispetto a quella indicata dalla Comunità europea per la edibilità dei prodotti ittici (4 pg) ed è lontana dal livello di attenzione (3 pg) indicato nella raccomandazione della Commissione europea del 4 marzo 2002.
e) La valutazione di perizie e consulenze. I giudici di appello hanno esaminato anche le critiche rivolte dal p.m. alla sentenza di primo grado perché avrebbe male interpretato le conclusioni di alcune perizie e consulenze e sono pervenuti a ritenere l'infondatezza di queste censure. In particolare sono state ritenute corrette le affermazioni del
Tribunale riguardanti l'ampiezza (che è stata esclusa) del campionamento eseguito dal perito BONAMIN, i cui risultati peraltro non si discostano da quelli cui erano pervenuti gli autori dello studio dell'Istituto superiore di sanità del 1996.
che haQuanto allo studio di AT e altri evidenziato un aumento dei numero di tumori nell'area della laguna la Corte precisa che non è identificabile la causa
-
di questo aumento delle forme tumorali e comunque nella consulenza non è indicata alcuna prova che il consumo di
117 R pesci e molluschi provenienti dalla laguna sia pericoloso per la salute.
laLa sentenza richiama poi raccomandazione della
Commissione europea del 4 marzo 2002 che ha suggerito un nuovo modo di affrontare il problema delle concentrazioni di diossine negli alimenti basato sull'introduzione di una nuova classe di livelli di concentrazione denominati "livelli d'azione"; quando questi livelli vengono superati devono avviate indagini per individuare la fonte di essere contaminazione dell'alimento in modo da adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema fermo restando che, se la concentrazione non supera il livello limite, l'alimento resta edibile e commerciabile. Il livello d'azione previsto per le diossine nei prodotti ittici è pari a 3 pg ed è quindi di quasi tre volte superiore a quello riscontrato nelle vongole dei canali industriali e di quasi sette volte superiore alla concentrazione media di diossine presenti nei molluschi della laguna.
CAPITOLO VII: LE CONTRAVVENZIONI CONTESTATE. a) leAssoluzione degli imputati da tutte contravvenzioni contestate. La Corte di merito ritiene invece parzialmente fondati i motivi di appello che si riferiscono all'assoluzione di tutti gli imputati da tutte le contravvenzioni che erano state loro contestate e senza che venisse fornita alcuna motivazione di questa pronunzia. La Corte precisa innanzitutto che alcune delle contravvenzioni (artt. 17 e 18 d.p.r. 303/1956; art. 1 sexies d.l. 312/1985; art. 9 d. 1.vo 277/1991) sono soltanto indicate come riferimenti normativi nel secondo capo di imputazione riferito ai delitti avvelenamento, di adulterazione e disastro. Manca ogni descrizione della condotta, non vi è nell'imputazione alcun riferimento temporale né sono indicati quali degli imputati dovrebbero risponderne. Correttamente è stato quindi ritenuto dai primi giudici che l'indicazione valesse come contestazione di condotte caratterizzate da colpa specifica dalle quali sarebbero derivati gli eventi dei delitti contestati.
Diversa è invece la situazione per quanto riguarda altre norme richiamate nel capo d'imputazione (art. 3, 9, 10, 16,
24, 25, 26, 31 e 32 d.p.r. 915/1982) perché, in questo caso, il capo d'imputazione descrive condotte astrattamente idonee ad integrare la violazione delle disposizioni indicate e relative alla gestione abusiva delle discariche e all'obbligo di eliminazione da parte dei successori. Per queste
118 imputazioni la Corte, in virtù di quanto in precedenza affermato, ritiene corretta l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste. b) Contravvenzioni prescritte. Diversa ancora è la situazione per quanto riguarda le violazioni di cui agli artt. 9 u.c., 15, 21, 25 e 26 della 1. 10 maggio 1976 n. 319
(tutela delle acque dall'inquinamento); agli artt. 10, 13, 15 e 26 della 1. 15 marzo 1963 n. 366 (nuove norme relative alle lagune di EN e Marano); agli artt. 1 e 9 1. 16 aprile 1973 n. 171 (interventi per la salvaguardia di EN); all'art. 3 d.p.r. 20 settembre 1973 n. 962 (norme per la tutela della città di EN e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque).
capoPer queste contestazioni, rileva la Corte, il d'imputazione descrive in modo preciso la condotta contestata agli imputati consistente, in sintesi, nell'aver effettuato scarichi idrici con concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai limiti previsti dal d.p.r. 962/1973 ed in particolare di fanghi, catalizzatori esausti (in particolare quelli a sali di mercurio), altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, attraverso gli scarichi 2 e 15, con concentrazioni di nitrati e clorurati superiori ai limiti previsti dal d.p.r. 962/1973.
La Corte ritiene infondata l'eccezione della difesa degli imputati sulla mancata contestazione formale di queste contravvenzioni in quanto la formulazione del capo d'imputazione, integrata dalla documentazione acquista nel dibattimento e discussa nel contradditorio delle parti, ha consentito agli imputati di difendersi in modo del tutto adeguato.
Nel merito dell'imputazione la Corte osserva ancora che le circostanze di fatto poste a fondamento delle contestazioni neppure sono state contestate dagli imputati;
anzi i consulenti delle difese hanno esaminato e studiato i bollettini dai quali emergono i dati in questione non per negare l'esistenza dei superamenti dei limiti tabellari ma per dimostrare il progressivo miglioramento della situazione.
Erronea deve quindi ritenersi la decisione del Tribunale di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste in quanto le prove acquisite dimostravano l'avvenuto superamento dei limiti in numerose e ripetute occasioni e non poteva quindi esservi sussistenza delle dubbio sulla contravvenzioni. La Corte ha peraltro preso atto del superamento del termine massimo di prescrizione sia considerando il termine
119 del luglio 1994 (oltre il quale non risulta alcun altro superamento del limite) sia considerando l'autunno 1995 come indicato nella contestazione.
Né, per queste contravvenzioni, la Corte di merito ha ritenuto configurabile la permanenza contestata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento di primo grado;
ha ritenuto non condivisibili alcune decisioni della Corte di cassazione che ritenevano configurabile la continuazione caso di mancato impedimento della situazione dannosa o nel pericolosa costituita dal mancato intervento per ridurre l'inquinamento derivante dallo scarico nei limiti consentiti soprattutto laddove ipotizzavano una sorta di inversione
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dell'onere della prova a carico dell'imputato che doveva provare la cessazione della situazione antigiuridica.
La Corte di merito afferma invece di rifarsi ad un orientamento di legittimità più recente che afferma la natura permanente del reato di scarico senza autorizzazione ricollegata alla persistenza della condotta omissiva fino a quando non risulti provato il possesso del titolo abilitativo rilasciato dalla pubblica amministrazione con onere della prova a carico dell'accusa. Nel caso in esame, secondo i giudici di appello, risulterebbero provati solo superamenti occasionali, anche se frequenti, dei limiti tabellari ma non vi sarebbe prova di una continuità della situazione illegittima. Con la conseguenza dell'esclusione della permanenza invocata dal pubblico ministero.
In conclusione la Corte ha dichiarato estinte per intervenuta prescrizione le contravvenzioni concernenti i superamenti tabellari di cui al d.p.r. 962/1973 contestate agli imputati PO, RI, IC, LL, AB,
SM, AN, ZE, AS, RA, ES, RI,
AI, CC, RI e ON. ΙΙΙ
PARTE TERZA: I RICORSI, I MOTIVI NUOVI E LE MEMORIE DELLE
PARTI.
Sezione prima: i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di EN.
Due sono i ricorsi proposti dal Procuratore generale.
A) Con un primo ricorso, depositato il 21 aprile 2005, il Procuratore generale censura la sentenza della Corte veneziana per mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha formulato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche concesse agli imputati IN, RA, AT, VI e D'NI OR sull'aggravante di cui all'art. 589, comma 2° cod. pen.
L'accoglimento del ricorso determinerebbe, secondo il ricorrente, l'annullamento della sentenza impugnata per gli omicidi colposi in danno di BATTAGGIA GIORGIO, FIORIN VI e FO GU (per i quali è stata dichiarata la prescrizione) e in danno di FAGIA LL (per il quale è stata pronunziata condanna).
Con il secondo motivo di ricorso si censura invece la sentenza della Corte veneziana, per erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha assolto gli imputati dal delitto di cui all'art. 437 commi 1 e 2 cod. pen. per le condotte tenute fino a tutto il 1973 con conseguente assorbimento della insussistenza dell'estinzione del medesimo reato per intervenuta prescrizione. L'accoglimento del ricorso determinerebbe, secondo il ricorrente, la possibilità di pervenire alla condanna di IN, VI, RA, AT e D'NI OR per le condotte tenute fino al 1973 e, in applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 437 comma 2 cod. (che, secondo il ricorrente, non costituisce pen. un'aggravante ma un'ipotesi di concorso formale di reati), di pervenire all'affermazione di responsabilità per gli omicidi in danno di GG RG (deceduto il 23 maggio 1990, FO GU (deceduto il 24 ottobre 1990), RI
EN (deceduto il 6 gennaio 1997) e FAGGIAN TULLIO
(deceduto 1'11 ottobre 1999).
Se poi la Corte dovesse ritenere che l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 437 comma 1 cod. pen. per essersi le condotte riconducibili a questa norma
121 esaurite entro il 1973 comporti la scissione del concorso formale previsto dal comma 2 dell'art 437, con la conseguenza che omicidi e lesioni colpose riacquistano la loro autonomia ai fini prescrizionali, dovrebbe essere dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 437 comma 1 cod. pen.
-B) Con il secondo ricorso che viene proposto nei confronti degli imputati PO RG, AS TA, SM FR, AN LU, ZERBO DE, PRESOTTO RI,
AI ER e CC OR il Procuratore generale denunzia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 437 commi 1 e 2 cod. pen., dell'art. 125 c.p.p., nonché mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alla parte di motivazione della sentenza impugnata che si riferisce
"all'elusione e/o rimozione e/o blocco doloso del sistema di monitoraggio gascromatografico del cvm (eseguito nel periodo
1991-1995) negli ambienti di lavoro e conseguente disastro".
Nel ricorso si contesta inoltre l'esclusione dell'ipotesi del disastro prevista dal secondo comma dell'art. 437 cod. pen. rilevandosi che la nozione di disastro prescinde dalle conseguenze di danno alle persone e comunque da conseguenze catastrofiche essendo sufficiente un elevato grado di pericolo cui sia esposta la pubblica incolumità.
Sezione seconda: i ricorsi delle parti civili.
CAPITOLO I: RICORSO DELLE PARTI CIVILI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E MINISTERO DELL'AMBIENTE.
Va premesso che con dichiarazione 20 gennaio 2004, intervenuta nel corso del giudizio di appello, l'avvocatura distrettuale dello Stato di EN aveva, a seguito di intervenuta transazione, revocato la costituzione di parte civile nei confronti degli imputati IS GE, GRANDI
ER, AT ER RG, IN MI, PO IO,
D'NI OR OV, VI NA, DI IAIG,
RI OL, IC IAAR, NI AN,
DA NO, AI RO, AB ET, EL NI,
RITT AR AS, MARZOLLO NO e ON
IG.
Con lo stesso atto veniva confermata la costituzione di parte civile nei confronti di PO RG, AS TA,
122 R SM FR, AN LU, ZE DE, ES RI,
AI ER, RI OM, CC OR e RI
OV nonché nei confronti dei responsabili civili ENI ed
ENICHEM.
Nei confronti degli imputati PO RG, TRAPASSO
TA, SM FR, AN LU, ZE DE, ES esclusione RI, AI ER e CC OR (con quindi di RI OM e RI OV), nonché dei responsabili civili s.p.a. IA (già s.p.a. ENICHEM) e s.p.a. ENI l'avvocatura dello Stato ha, con unico ricorso, impugnato sia la sentenza 15 dicembre 2004 della Corte
d'Appello di EN che l'ordinanza 10 giugno 2004 della Corte d'Appello di EN che ha respinto le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione di legge e vizio di motivazione (anche per l'omesso esame dei motivi di appello) con riferimento all'esclusione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 437 c.p. con riferimento al periodo 1991-1994;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver escluso l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 437 cod. pen. avendo ritenuto insussistente il disastro a causa della ritenuto insussistenza di un macroevento di danno con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
3) violazione degli artt. 9, 24 e 26 del d.p.r.
915/1982, mancanza e contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto che i reflui provenienti dai reparti di produzione del cvm del petrolchimico costituissero semplici scarichi idrici e non rifiuti tossico nocivi che avrebbero dovuto esser smaltiti secondo le regole previste dalla normativa all'epoca vigente;
4) violazione degli artt. 434, 449, 439, 440, e 452 cod. pen., nonché vizio di motivazione e mancato esame dei motivi di appello per avere, la sentenza impugnata, confermato
l'assoluzione degli imputati in conseguenza della ritenuta irrilevanza di questi scarichi non considerati erroneamente tossico nocivi;
5) violazione degli artt. 434 e 449 cod. pen., nonché
mancato esame dei motivi di appello, con riferimento alla conferma dell'immotivata assoluzione degli imputati dal delitto di disastro colposo provocato dalle emissioni in atmosfera di sostanze tossiche e cancerogene tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità;
6) violazione degli artt. 16 e 26 del d.p.r. 915/1982, nonché vizio di motivazione, con riferimento all'assoluzione
123 degli imputati dalla contravvenzione di gestione di discariche in assenza di autorizzazione;
7) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di autonomi doveri di azione e di intervento diretti ad impedire il protrarsi della contaminazione di risorse naturali a causa della presenza di discariche abusive realizzate e coltivate, in precedenza, da terzi in siti di proprietà aziendale di cui avevano la piena ed esclusiva disponibilità;
8) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle contestazioni che riguardano le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
(la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che queste contravvenzioni non fossero state contestate) e in materia paesaggistica ed urbanistica nonché di smaltimento dei rifiuti con riferimento all'esistenza delle contestazioni, alla diluizione e alla ritenuta inesistenza dell'obbligo di smaltimento dei rifiuti tossici di cui ai motivi precedenti;
9) omessa pronunzia sulle richieste di risarcimento del danno nonché di rifusione delle spese ed onorari di patrocinio per i reati in tema di inquinamento idrico per i quali è stata dichiarata l'estinzione.
CAPITOLO II: RICORSI DELLE PARTI CIVILI CHE HANNO POI
RINUNZIATO AL RICORSO.
A) Le parti civili IN NO;
GA IA, IV
LI, ZZ BR, ZZ ZI, RUZZA IG, RUZZA
AN, ZZ BR, ZZ TA e ZZ NA (prossimi congiunti di ZZ ESTENO); ST ON, BRAGATO OSCAR e BRAGATO MARINO (prossimi congiunti di BRAGATO
AN); GI IN, CAOVILLA VI e CAOVILLA
DO (prossimi congiunti di OV VI); SP
IA, SP AT, SP IC e SP
RI (prossimi congiunti di SP EN); AL RI
e RC IS (prossimi congiunti di RC IO);
IN IGNA, OT ZI, OT RE,
OT ET, OT HE e OT
OV (prossimi congiunti di OT NO) e GUERRIN
RO hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte
d'Appello di EN denunziando i seguenti vizi:
- mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento che le patologie da cui erano affetti IN NO e ER RO nonché la morte dei defunti GA GU (non indicato ricorrenti;
prossimo congiunto parrebbenell'elenco dei
124 essere GA IA), ZZ ESTENO, AG ANGELO,
OV VI, SP EN, RC IO e
OT NO sia stata cagionata dall'esposizione a CVM;
mancanza di motivazione sull'esclusione che la malattia di
YN da cui è affetto ER RO derivi da contatto con il CVM;
mancanza di motivazione e manifesta illogicità della medesima in relazione all'assoluzione degli imputati per i delitti di cui agli artt. 589, 590, 437 c. 2° cod. pen. In relazione alle patologie dei ricorrenti e ai decessi indicate in precedenza.
Con atto depositato in cancelleria il 13 giugno 2005 il difensore dei ricorrenti, avv. AN Battain, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunziare al ricorso proposto.
CAPITOLO III: RICORSI DI PARTI CIVILI PERSONALI O DI PROSIMI
CONGIUNTI DI PERSONE DECEDUTE. A) RO LL, moglie del defunto RD OL,
-premesso che il proprio congiunto che aveva svolto attività di insaccatore e trafilatore alle dipendenze della DI con esposizione a CVM e PVC era deceduto per carcinoma
-
epidermide del polmone, ha proposto ricorso a mezzo del suo difensore avv. AN Pozzan deducendo, con un primo motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del rapporto di causalità tra l'esposizione a PVC e i tumori al polmone.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il medesimo vizio in ordine al giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla circostanza aggravante prevista dall'art. 589 comma 2° del codice di rito.
suaCon il terzo motivo di ricorso (identico, nella formulazione letterale, al secondo motivo del primo ricorso del Procuratore generale) si deduce l'erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione sull'assoluzione degli imputati con la formula "perché il fatto non costituisce reato" dal delitto di cui all'art. 437
c. 1 e 2 per le condotte tenute fino al 1973.
Con il quarto motivo vengono dedotti invece i vizi di
"erronea applicazione della legge penale, omissione e contraddittorietà della motivazione" conmanifesta riferimento all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui
125 agli artt. 434 c. 2 e 449 cod. pen. per le condotte tenute fino al 1973 ed conseguente assorbimento del punto il concernente la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
B) IN CA, IN IA e IN NA (anche quali eredi della madre RA RI), quali figli di
IN BR deceduto a seguito di carcinoma polmonare dopo aver svolto attività di insaccatore presso il petrolchimico dal 1975 al 1992, hanno proposto ricorso a mezzo del avv. AN Pozzan. Il ricorso è di contenuto difensore identico a quello proposto da RO LL.
C) Le parti civili NA OL quale vedova di SA
IT; ZA TE e RD LD, quali figlio e vedova di ZA LV, assistiti dall'avv. EL
Zaffalon, hanno proposto ricorso nei confronti degli imputati IN, VI, RA, AT e D'NI OR contro la sentenza della Corte veneziana e contro l'ordinanza dibattimentale 10 giugno 2004 e premesso che FUSARO e
-
ZA erano stati entrambi addetti alle mansioni di autoclavisti ed erano entrambi deceduti nel 1999 per epatocarcinoma hanno dedotto le seguenti censure:
mancanza e manifesta illogicità della motivazione per aver escluso che esistesse la prova della relazione causale tra l'esposizione a CVM e l'epatocarcinoma contratto da SA e
ZA;
- il vizio di motivazione in ordine al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante (le ragioni di doglianza corrispondono a quelle già esposte da altri ricorrenti);
- l'erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in merito all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui all'art. 437 c. 1 e 2 c.p. per le condotte tenute fino al 1973 con assorbimento del punto concernente l'insussistenza dell'estinzione del reato per prescrizione;
- l'erronea applicazione della legge penale, omissione e manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui agli artt.
434 c. 2 e 449 cod. pen. per le condotte tenute fino al 1973 ed il conseguente assorbimento del punto concernente la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (il motivo è identico a quello dei ricorsi dei prossimi congiunti di RD OL e IN BR).
126 D) Le parti civili IN NA, IA RI,
IA RT, prossimi congiunti di IA GI, assistiti dall'avv. Luca Partesotti, hanno proposto ricorso nei confronti degli imputati IN e GRITTI BOTTACCO e del responsabile civile s.p.a. BR, contro la sentenza della Corte veneziana e contro l'ordinanza dibattimentale 10 giugno 2004 e premesso che BERTAGGIA GIOBATTA aveva lavorato alle dipendenze di Montefibre con mansioni di manutentore dal 1966 al 1984 (con esclusione di due anni) ed era deceduto nel 1997 per tumore polmonare con concomitante epatopatia cirrotica - hanno dedotto le seguenti censure:
-
illogicità, contraddittorietà ed omissione di motivazione dell'ordinanza e della sentenza impugnate per aver ritenuto non provata la relazione causale tra esposizione a CVM e cirrosi epatica;
l'erronea applicazione della legge penale, e contraddittorietà della motivazione, ordine in all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui all'art. 437 c. 1 e 2 c.p. per le condotte tenute fino al 1973 con assorbimento del punto l'insussistenza concernente dell'estinzione del reato per prescrizione;
l'erronea applicazione della legge penale, omissione e manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui agli artt.
434 c. 2 e 449 cod. pen. per le condotte tenute fino al 1973 ed il conseguente assorbimento del punto concernenete la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (il motivo è identico a quello dei ricorsi dei prossimi congiunti di RD OL e IN BR).
E) Le parti civili IE ES, BONIGOLO SONIA e
LO SA hanno proposto ricorso
contro
IN,
VI, RA, AT e D'NI OR avverso la sentenza della Corte d'Appello di EN e contro l'ordinanza dibattimentale del 10 giugno 2004 e premesso che il loro
-
congiunto BONIGOLO GASTONE aveva svolto mansioni di autoclavista presso il petrolchimico dall'aprile 1958 al maggio 1983 ed era deceduto il 27 novembre 1999 per epatocarcinoma hanno esposto le seguenti censure:
-
l'illogicità, contraddittorietà ed omissione di motivazione
(anche per travisamente del fatto) sull'assoluzione degli imputati dal delitto di cui all'art. 589 cod. pen. In particolare la Corte non avrebbe esaminato i motivi di appello sul punto (motivi che vengono riprodotti nel ricorso) e avrebbe ingiustificatamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
ciò avrebbe
127 K impedito ai giudici di tener conto degli studi più recenti idonei a dimostrare l'esistenza della causalità generale, presupposto per l'accertamento di quella individuale;
- il vizio di motivazione in ordine al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante (le ragioni di doglianza corrispondono a quelle già esposte da altri ricorrenti);
l'erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in ordine all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui all'art. 437 c. 1 e 2 c.p. per le condotte tenute fino al 1973 con assorbimento del punto concernente l'insussistenza dell'estinzione del reato per prescrizione;
l'erronea eapplicazione della legge penale, omissione manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui agli artt. 434 c. 2 e 449 cod. pen. per le condotte tenute fino al 1973 ed il conseguente assorbimento del punto concernente la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (il motivo è identico a quello dei ricorsi dei prossimi congiunti di RD OL e IN BR).
F) ER RU ha proposto ricorso contro la sentenza e l'ordinanza più volte ricordate e premesso di aver lavorato presso il petrolchimico contraendo il morbo di YN ha dedotto innanzitutto, come motivo di ricorso,
-
l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 commi 1 e 2 e 41 cod. pen., in relazione all'art. 590 del medesimo codice, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione del rapporto di causalità tra l'esposizione al CVM e la malattia contratta. Parimenti illogica sarebbe la motivazione dell'ordinanza impugnata per aver respinto anche la richiesta di acquisizione dei nuovi studi sopravvenuti idonei a dimostrare l'esistenza del rapporto di causalità tra esposizione a cvm e la sindrome indicata.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 113 cod. pen. in relazione all'art. 43 comma 3 del medesimo codice e, in subordine, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'esclusione dell'ipotesi di cooperazione colposa.
Con il terzo motivo si denunzia invece l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 81 comma 2, in relazione all'art. 158 comma 1 cod. pen. sul mancato riconoscimento della continuazione tra i delitti di lesioni colpose in danno
128 del ricorrente e quelli di omicidio colposo ed in particolare di quello in danno di FAGIA LL. Censurata, anche sotto il profilo motivazionale, la sentenza impugnata in punto continuazione il ricorrente chiede, in conclusione, che in considerazione dell'applicazione dell'istituto della continuazione il reato non sia ritenuto prescritto in quanto la prescrizione decorre dal momento consumativo dell'ultimo fatto di reato contestato collocabile nel 2000.
CAPITOLO IV: RICORSI DI ENTI TERRITORIALI PARTI CIVILI.
A) RICORSO DELLA REGIONE VENETO. Con questo ricorso, proposto contro la sentenza della Corte veneziana e contro l'ordinanza 10 giugno 2004 della medesima Corte, si propongono le seguenti censure:
la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'assoluzione degli imputati per il delitto di cui all'art. 437 commi 1 e 2 cod. pen. per le condotte fino al 1973 con il "conseguente ritenuto assorbimento della sostenuta insussistenza (per consumazione progressiva e/o per continuazione) dell'estinzione per prescrizione dei conseguenti delitti di omicidio e lesioni colposi". Il tenore del motivo è sostanzialmente identico, pur con qualche modifica formale, al secondo motivo del secondo ricorso del p.g. e analoghe sono le conclusioni con, in più, la richiesta di ritenere i vari reati avvinti dalla continuazione;
la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'assoluzione per i reati di cui agli artt.
589, 590 e 437 comma 2 cod. pen. in relazione ai decessi e malattie per tumori al polmone che hanno colpito i lavoratori addetti all'insacco del pvc;
il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'assoluzione degli imputati per i reati di cui agli artt. 589, 590 e 437 comma 2 cod. pen. in relazione ai decessi e lesioni per epatocarcinoma, per insufficienza della prova del rapporto di causalità tra l'esposizione a cvm e questa patologia;
all'interno del medesimo terzo motivo si censura poi la sentenza impugnata per mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 comma 1 lett. d) in riferimento all'immotivato e illogico rifiuto della Corte di merito di acquisire gli studi scientifici internazionali più recenti (si tratta di studi del 2002 e del 2003) che hanno dimostrato l'associazione tra esposizione ed epatocarcinoma;
129 la sentenza impugnata sarebbe poi mancante di motivazione sul motivo di appello con il quale si indicavano, in relazione a due cirrosi e sei epatocarcinomi, elementi a sostegno della plausibilità della relazione causale tra esposizione a cvm e le patologie indicate in considerazione della tipicità delle lesioni causate da questa sostanza aventi come bersaglio il tessuto endoteliale. Parimenti sarebbe mancante la motivazione sulle dichiarazioni dei consulenti tecnici di parte DI i quali, con specifico riferimento al decesso di LO ST avvenuto nel 1999, avrebbero individuato una compatibilità tra esposizione a cvm ed epatocarcinoma per la presenza di tipiche lesioni da cvm
(dilatazione dei sinusoidi e fibrosi periportale) essendo altresì esclusa la presenza di fattori confondenti. E analogamente per quanto riguarda i lavoratori MAZZUCCO
ES entrambi portatori di OV e NE epatocarcinoma non cirrotico in assenza di fattori di confondimento;
il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento all'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato dall'accusa di disastro innominato colposo per condotte tenute fino al 1973;
la violazione di norma processuale (art. 538 c.p.p.) e la mancanza di motivazione sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla parte civile NE NE in relazione alla condanna degli imputati per l'omicidio colposo in danno di
FAGIA LL;
analogo vizio con riferimento alla mancata pronunzia sulla richiesta di condanna degli imputati al risarcimento dei danni nonché alle spese dei giudizi di primo e secondo grado;
la manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'assoluzione degli imputati dalle contravvenzioni di cui al d.p.r. 962/1973 contestate nel secondo capo d'imputazione perché estinte per prescrizione;
la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non formalmente contestate le contravvenzioni di cui agli artt. 16 c. 1 lett. de 26 d.p.r. 915/1982;
l'inosservanza e l'errata interpretazione di norme di legge in relazione all'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato in ordine alla creazione e gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r.
915/1982;
1
3
0130 - il vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'assoluzione degli imputati in ordine alla creazione e gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982;
il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante (il motivo è analogo а quello di altri ricorrenti).
B) RICORSO DEL COMUNE DI VENEZIA. I primi quattro motivi sono identici a quelli proposti dalla NE NE.
Il quinto motivo, relativo all'omessa pronunzia sulla richiesta di risarcimento dei danni, è di contenuto analogo a quello della NE NE e con esso si chiede la condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale. In ogni caso, secondo il Comune ricorrente, avrebbero dovuto essere liquidate le spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del medesimo Comune.
Il sesto motivo corrisponde al settimo motivo del ricorso della GI NE e riguarda l'assoluzione degli imputati dalle contravvenzioni di cui al d.p.r. 962/1973 contestate nel secondo capo d'imputazione perché estinte per prescrizione.
Il settimo motivo (erroneamente indicato come ottavo in ricorso) corrisponde all'ottavo motivo del ricorso della GI NE (nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non formalmente contestate le contravvenzioni di cui agli artt. 16 c. 1 lett. de 26 d.p.r. 915/1982). L'ottavo motivo (questa volta indicato correttamente) corrisponde al nono motivo del ricorso della GI NE
(creazione e gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982).
Il nono motivo corrisponde al decimo motivo del ricorso della NE NE (creazione e gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982; condotte degli imputati tenute in violazione dell'art. 216 del r.d. 27 luglio 1934 n. 216).
E anche il decimo motivo (prevalenza delle attenuanti generiche) è identico a quello della NE NE).
C) I MOTIVI NUOVI. Sia la GI NE che il Comune di EN hanno proposto un motivo nuovo, di identico contenuto, con il quale denunziano la violazione dell'art. 131 437 commi 1 e 2 cod. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla parte di motivazione della sentenza impugnata che riferisce "all'esclusione e/o si rimozione e/o blocco doloso del sistema di monitoraggio gascromatografico del CVM (eseguito nel periodo 1991-1995) negli ambienti di lavoro e conseguente disastro". Il motivo nuovo è identico al secondo ricorso del procuratore generale.
D) IL RICORSO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Con il ricorso proposto la provincia di EN ha dedotto i seguenti motivi neicensura confronti della sentenza della Corte di di merito:
la violazione dell'art. 538 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, per aver omesso di pronunziarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni malgrado la condanna di alcuni degli imputati e la condanna al risarcimento dei danni dei medesimi, e del responsabile civile SO s.p.a., in favore dei prossimi congiunti di FAGIA LL;
la violazione degli artt. 576, 578 e 592 c.p.p., nonché mancanza di motivazione, per l'omessa condanna al risarcimento dei danni in favore della Provincia ricorrente in relazione ai reati indicati nei capi A e B per i quali era intervenuta dichiarazione di improcedibilità per essere i reati estinti per prescrizione. In ogni caso l'art. 592 comma
4 c.p.p. imponeva la condanna al pagamento delle spese tra le parti;
la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non formalmente contestate le contravvenzioni di cui agli artt. 16 c. 1 lett. de 26 d.p.r. 915/1982;
l'inosservanza e l'errata interpretazione di norme di legge in relazione all'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato in ordine alla creazione e gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r.
915/1982 (il motivo è identico, nella sua formulazione, al nono motivo del ricorso della NE Piemonte);
- il vizio di motivazione e quello di violazione di legge in relazione all'assoluzione degli imputati in ordine alla creazione e gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982 (motivo identico al decimo motivo del ricorso della GI); erronea sarebbe l'affermazione secondo cui in questo periodo difetterebbe la colpa perché le condotte degli imputati erano state tenute in violazione dell'art. 216 del r.d. 27 luglio 1934 n. 216; conil vizio di motivazione e la violazione di legge riferimento all'assoluzione degli imputati perché il fatto costituisce reato dall'accusa di disastro innominato non colposo per condotte tenute fino al 1973 (motivo identico al quarto motivo proposto dalla NE).
CAPITOLO V: RICORSI DI ENTI E ASSOCIAZIONI ESPONENZIALI.
A) RICORSO DELLA CAMERA DEL LAVORO DI VENEZIA e DELLA
FEDERAZIONE TANA CHIMICI E AFFINI (IL).
delLa Camera del Lavoro di EN e la IL comprensorio di EN, assistite dall'avv. AN
Battain, hanno proposto ricorso contro la sentenza della
Corte veneziana deducendo i seguenti motivi d'impugnazione:
- l'inosservanza di norme processuali, omessa pronunzia e mancanza di motivazione sulla richiesta di risarcimento dei danni e riconoscimento delle spese di patrocinio in relazione alla condanna di LI, VI, RA, AT e D'NI
OR per il delitto di omicidio colposo in danno di FAGIA LL;
i medesimi motivi con riferimento all'omessa pronunzia sulla richiesta di risarcimento danni e riconoscimento delle spese di patrocinio in relazione a ventinove omicidi e lesioni verificatisi nel petrolchimico e per i quali è stata ritenuta accertata la penale responsabilità degli imputati anche se i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione;
- il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante (le argomentazioni sono analoghe a quelle degli altri ricorrenti);
H l'erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha assolto gli imputati dal delitto di cui all'art. 437 commi 1
e 2 cod. pen. per le condotte tenute fino a tutto il 1973, conseguente assorbimento della insussistenza con dell'estinzione del medesimo reato per intervenuta prescrizione. Il motivo di ricorso è sostanzialmente identico al secondo motivo del primo ricorso del procuratore generale;
1' "erronea applicazione della legge penale, omissione e
-
manifesta contraddittorietà della motivazione" con riferimento all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui agli artt. 434 c. 2 e 449 cod. pen. per le condotte tenute
133 fino al 1973 ed il conseguente assorbimento del punto concernenete la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Il motivo è di identico contenuto rispetto al quarto motivo del ricorso di RO LL.
B) RICORSO DELLA PARTE CIVILE UST-CISL DI VENEZIA.
L'Unione sindacale territoriale (Cisl-Confederazione italiana sindacati lavoratori) di EN, assistita dall'avv. EL Zaffalon, ha proposto ricorso deducendo motivi di censura analoghi a quelli proposti dalla Camera del lavoro e dalla Filcea di EN e con argomentazioni identiche.
C) RICORSO DELLA PARTE CIVILE W.W.F.
L'Associazione Italiana per il World Wilde Fund for
Nature (W.W.F. Italia), assistita dall'avv. AN Pozzan, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di
EN deducendo i seguenti motivi:
- 16la violazione degli artt. C. 1 lett. d e 26 d.p.r.
915/1982, in relazione agli artt. 521, 516, 518 e 522 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della Corte di merito che ha ritenuto di non potersi pronunziare sull'accusa di aver gestito lo smaltimento definitivo dei rifiuti in mancanza di autorizzazione perché, essendo stato autorizzato lo stoccaggio provvisorio, avrebbe dovuto essere contestato agli imputati di aver gestito la discarica con titolo autorizzativo diverso;
1'inosservanza e l'errata interpretazione di norma in relazione all'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato in ordine alla creazione e gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982.
-· l'erronea applicazione dell'art. 216 r.d. 27 luglio 1934 n.
1265; la Corte ha erroneamente ritenuto che questa norma si riferisca alle discariche con l'unica conseguenza che dovevano essere costruite lontano dagli abitati ma nel ricorso si ribadisce che la norma si riferiva esclusivamente a fabbriche e manifatture e non poteva quindi riguardare le discariche;
la violazione degli artt. 576, 578 e 592 c.p.p., nonché mancanza di motivazione, per l'omessa condanna al risarcimento dei danni in relazione ai reati indicati nei capi A e B per i quali era intervenuta dichiarazione di improcedibilità per essere i reati estinti per prescrizione;
134 la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'assoluzione degli imputati dalle contravvenzioni di cui al d.p.r. 962/1973 contestate nel secondo capo d'imputazione perché estinte per prescrizione. La censura si fonda sulla natura permanente dei reati in esame.
D) RICORSO DELLA PARTE CIVILE ASSOCIAZIONE AL
ON.
L'associazione indicata, assistitita dall'avv. prof.
LO Gallo, ha proposto ricorso avverso la sentenza della
Corte veneziana deducendo i seguenti motivi di ricorso:
violazione degli artt. 449 e 437 c. 2 cod. pen. laddove la Corte di merito ha ritenuto che il disastro coincida con un evento dannoso che "deve avere gravità, complessità e diffusività tali da investire cose e persone indeterminate così da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità" con la conseguente necessità del macroevento;
violazione degli artt. 422 e 449 cod. pen. con riferimento all'esclusione dell'ipotesi di reato di strage colposa, in base ad una lettura formale dell'art. 449 cod. pen.;
l'inosservanza di norme processuali per avere, la sentenza impugnata, omesso di prendere in considerazione la richiesta danni avanzata dalla ricorrente per il mancato di perseguimento del suo fine essenziale con conseguente danno all'immagine.
E) RICORSO DELLE PARTI CIVILI A.LL.C.A. e CONFEDERAZIONI
UNITARIA DI AS CUB.-
Queste associazioni, assistite dall'avv. RE Battello, hanno proposto ricorso congiunto contro la sentenza della
Corte d'Appello di EN deducendo i seguenti motivi di ricorso:
la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 437 cod. pen., alla ritenuta inesistenza del dolo per il periodo anteriore al 1974;
il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al ritenuto mancato accertamento della causalità, fino al 1973 limitatamente agli angiosarcomi, a talune-
135 -epatopatie e alla sindrome di YN se non in presenza di elevate esposizioni a CVM;
- la mancanza di motivazione e l'inosservanza di norme processuali in merito alla omessa pronunzia sulle richieste di risarcimento dei danni e di liquidazione delle spese tra le parti malgrado l'intervenuta condanna per un omicidio colposo.
F) RICORSO DELLA PARTE CIVILE CINA DEMOCRATICA.
La SOC. coop a r.l. CINA DEMOCRATICA ha proposto ricorso denunziando i seguenti vizi :
la violazione dell'art. 538 e la mancanza di motivazione sulla domanda di risarcimento danni e di liquidazione delle spese in relazione all'affermazione di responsabilità di alcuni degli imputati per l'omicidio colposo in danno di FAGIA LL. La ricorrente precisa di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali derivati da questo evento;
danni che vengono nel ricorso specificati;
il medesimo vizio con riferimento a tutti i casi in cui la
Corte veneziana, accogliendo gli appelli da lei, da altre parti civili e dal p.m. proposti, ha dichiarato estinti per prescrizione una serie di reati per i quali, in primo grado, era intervenuta sentenza di assoluzione nel merito. Da ciò consegue il diritto ad ottenere dal giudice di appello la condanna al risarcimento dei danni subordinatamente, quanto meno alla rifusione delle spese.
G) RICORSO DELLA PARTE CIVILE NT. L'Associazione nazionale di protezione ambientale
NT, Comitato regionale del NE, assistita dall'avv. Daniela Boscolo Rizzo, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di EN deducendo i seguenti motivi di ricorso: erronea applicazione della legge penale, e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha assolto gli imputati dal delitto di cui all'art. 437 commi 1
e 2 cod. pen. per le condotte tenute fino a tutto il 1973 con conseguente assorbimento della insussistenza dell'estinzione del medesimo reato per intervenuta prescrizione.
1'"erronea applicazione della legge penale, omissione e manifesta contraddittorietà della motivazione" con
136 riferimento all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui agli artt. 434 c. 2 e 449 cod. pen. per le condotte tenute fino al 1973 ed il conseguente assorbimento del punto concernente la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Le argomentazioni a sostegno corrispondono a quelle contenute in altri ricorsi.
A questo punto del ricorso vengono ricordati i precedenti provvedimenti intervenuti nel processo con i quali
è stata respinta la richiesta di esclusione di MB quale parte civile ed è stata confermata la legittimazione attiva della medesima associazione a partecipare al processo penale e ad esercitare in esso l'azione civile comprese le ipotesi di reato indicate nel primo capo d'imputazione e riferibili all'ambiente di lavoro.
Ciò premesso, e con riferimento all'azione civile esercitata nel processo penale, vengono proposti i seguenti ulteriori motivi di ricorso:
- l'inosservanza di norme processuali per l'omessa pronunzia sulla richiesta di risarcimento danni, e della liquidazione delle spese legali, in relazione alla condanna degli imputati per l'omicidio colposo in danno di FAGIA LL;
il medesimo vizio in relazione alla dichiarazione di prescrizione dei reati per i quali in primo grado era stata pronunziata sentenza di assoluzione e per la quale il giudice di appello, accogliendo le impugnazioni di p.m. e parti civili, avrebbe dovuto condannare gli imputati al risarcimento dei danni liquidando le spese legali tra le parti.
Sezione terza: i ricorsi del responsabile civile e degli imputati.
CAPITOLO I: IL RICORSO DEL RESPONSABILE CIVILE SO SPA.
La s.p.a. SO, quale responsabile civile degli imputati IN, VI, GRANDI, GATTI e D'NI
OR, è stata condannata dalla Corte d'Appello di
EN, con la sentenza 15 dicembre 2004, in solido con gli dai prossimi imputati, al risarcimento dei danni subiti
137 congiunti di FAGIA LL costituitisi parte civile da liquidarsi in separata sede con una provvisionale di euro
8.000,00 ciascuno.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso il responsabile civile, assistito dall'avv. prof. Tullio
Padovani, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata deducendo la violazione dell'art. 43 cod. pen. ; viene criticata in particolare l'affermazione che la prevedibilità dell'evento non debba riguardare lo specifico evento poi verificatosi ma genericamente le conseguenze negative della condotta. Con questa concezione la sentenza impugnata avrebbe rinvenuto il fondamento della colpa nel solo versari in re illicita affermando espressamente che, in tema di colpa, il parametro è il rischio e che da ciò consegue l'obbligo di uniformarsi alla regola cautelare indipendentemente dalla specifica prevedibilità di quell'evento.
Il ricorrente critica questa impostazione sostenendo che al parametro del pericolo si sia sostituito quello del rischio che costituisce un concetto più ampio di quello di pericolo e ricordando che neppure gli autori che hanno studiato questi temi hanno affermato che il parametro della colpa è il rischio. Concetto che esprime una probabilità inferiore a quella di pericolo e che può essere utilizzata quando la probabilità non è stimata. Queste censure vengono ulteriormente approfondite con argomentazioni che verranno più analiticamente descritte nella parte motiva.
Ciò premesso il ricorso, venendo all'esame della fattispecie di cui trattasi, evidenzia che nel triennio 1970-
1973 non si sospettava neppure che il cvm potesse provocare quella rara e particolare neoplasia e costituisce altresì un travisamento del fatto l'affermazione della Corte di merito secondo cui la sostanza ha un effetto epatotossico che ancor oggi non può ritenersi confermato. Solo dal 1967 il cvm è indicato come possibile causa dell'acrosteolisi e i limiti di esposizione alla sostanza fissati dalle agenzie internazionali in tutto il mondo erano di 500 ppm, dose che, solo successivamente, si è accertato poter indurre l'AN. Anche il rispetto di questa regola cautelare non avrebbe quindi scongiurato l'evento.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione dell'art. 2087 cod. civ. e degli artt. 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 sempre con riferimento all'affermazione della colpa mentre con il terzo motivo si denunzia invece la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta prevedibilità degli effetti cancerogeni del cloruro di IN sull'uomo a partire dal 1969. I motivi saranno più
138 ampiamente illustrati nella parte che riguarda i temi della colpa.
Con il quarto motivo si deduce il medesimo vizio in ordine alla ritenuta condotta inosservante in epoca anteriore al 1974. Secondo il ricorrente non corrisponde al vero
l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui DI, nel periodo dal 1970 al 1974, si era limitata a commissionare 10 studio al prof. LT ma non era intervenuta in alcun modo nell'ambiente di lavoro. In realtà
i primi interventi e le modifiche procedurali risalgono ai primi mesi del 1973 in concomitanza con la diffusione dei primi dati provvisori di MALTONI e la Corte, che aveva rinviato alla sentenza di primo grado per tutto quanto non diversamente ricostruito (e su questo punto non v'è alcuna diversa ricostruzione), ha omesso di considerare (incorrendo nel vizio di manifesta illogicità) che il Tribunale di
EN aveva ritenuto accertato che, fin dal 1971, erano state adottate misure per prevenire il rischio dell'acrosteolisi e fin dal 1973 era stato avviato il piano di risanamento dopo le prime notizie sulla cancerogenicità del cloruro di IN.
Nel ricorso vengono poi ricordati analiticamente gli interventi eseguiti in questi anni e le significative riduzioni delle concentrazioni di cvm rilevate oltre che gli interventi volti ad allontanare singoli lavoratori che presentavano patologie che potevano subire un peggioramento a seguito della prosecuzione dell'esposizione. In ogni caso, come riconosciuto dal Tribunale e come risulta dagli elementi di prova, anche documentali, acquisiti al processo risulta che fin dal 1973 furono adottate misure per prevenire il rischio di cancerogenicità.
del quinto motivo di ricorso è la dedotta Oggetto
e manifesta illogicità della motivazione con mancanza riferimento alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di omicidio colposo per i casi di decesso per AN epatico nonché di lesioni colpose per epatopatie (si tratta di quelle aventi ad oggetto le cellule endoteliali che hanno colpito MI RI, PI NI, AL
ND, AR PP e CC RG) ritenute causate dal cvm nonché mancanza di motivazione sulla ritenuta inattendibilità delle prove contrarie ed erronea applicazione degli artt. 43 c.p., 2087 cod. civ., 20 e 21 d.p.r. 303/1956.
Il ricorrente responsabile civile richiama innanzitutto le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza per il decesso di FAGIA LL identica essendo la situazione perché la diversa soluzione è ricollegata esclusivamente ai diversi momenti di consumazione del reato.
139 Per quanto riguarda le epatopatie il ricorrente evidenzia invece l'assoluta inconciliabilità con le conclusioni che la stessa sentenza ha adottato sul tema della causalità. Trattando di questo problema i giudici di secondo grado hanno condiviso le conclusioni del Tribunale, che hanno recepito, e in questo esame la sentenza di primo grado aveva riferito che le lesioni epatiche non neoplastiche riferibili al cvm erano state accertate nel corso delle analisi istologiche del tessuto epatico dei lavoratori esposti alla sostanza dopo la scoperta dei primi casi di AN del fegato. Illogico sarebbe quindi ritenere accertata la colpa quando, al momento della condotta, gli effetti tossici del cloruro di IN sul fegato erano ignoti in tutti gli studi degli anni '50 e '60 in quanto gli unici effetti tossici segnalati erano quelli di intossicazione a dosi altissime.
In realtà la scoperta dei diversi effetti epatotossici è successiva alla scoperta della cancerogenicità del Cvm e prive di rilievo sarebbero le notazioni con cui la Corte di merito avvalora questa ipotesi (l'inclusione del cvm tra le sostanze tossiche ad opera del d.p.r. 303/1956; i documenti aziendali DI;
il documento APME del 1999) e stravolte sarebbero le tesi della difesa sul punto.
Anzi, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe nulla (per violazione dell'art. 546 c.p.p. denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.
1 lett. c) per omessa enunciazione delle ragioni per le quali sono state ritenute inattendibili le prove contrarie ripetutamente dedotte nel giudizio di appello dal responsabile civile e dagli imputati. Nel ricorso si richiama il contenuto della sentenza delle ss.uu. di questa Corte 30 ottobre 2003 n. 45376, Andreotti, ricordando l'obbligo, confermato da questa decisione, per il giudice di appello che, Su impugnazione del p.m., annulli la sentenza di assoluzione pronunziata in primo grado, di estendere il sindacato non solo alla sentenza assolutoria di primo grado ma anche alle memorie e agli atti della difesa (non concordando, il ricorrente, sulla limitazione di questo principio ai casi in cui il giudice di primo grado non abbia preso in considerazione queste difese). Con il sesto motivo si deduce analoga censura in relazione alla dichiarazione di estinzione dei reati di lesioni colpose per prescrizione nonchè mancanza di motivazione sulla mancata enunciazione delle ragioni per le quali sono state ritenute inattendibili le prove contrarie.
E' da premettere che il Tribunale aveva ritenuto le epatopatie che hanno colpito i tessuti endoteliali di alcuni lavoratori (quelli indicati nel quinto motivo) riferibili
140 all'esposizione a cvm e aveva assolto gli imputati per mancanza dell'elemento soggettivo con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Per altre epatopatie la formula era stata "perché il fatto non sussiste" non essendo stato accertato neppure il rapporto di causalità.
Per alcune di queste ultime epatopatie (quelle da cui sono stati colpiti SS ER, ZI NR, AN
DO, NA IANINO, AR IAAR e SE NO) la Corte d'Appello ha invece ritenuto sia la riconducibilità della patologia all'esposizione a CVM sia la colpa degli imputati e ha dichiarato estinti i reati per prescrizione.
Nel ricorso si riportano le argomentazioni della Corte di merito sull'esclusione della prova della causalità per quanto riguarda sia le forme tumorali diverse dall'AN epatico sia le epatopatie che non riguardino il tessuto endoteliale e si ricorda come la sentenza impugnata abbia condiviso la tesi dei primi giudici secondo i quali le uniche malattie per le quali doveva ritenersi provato il nesso di condizionamento erano l'AN epatico, l'acrosteolisi e la sindrome di
YN.
Manifestamente illogica è quindi la motivazione riguardante le lesioni subite da SS ER (il cui esame istologico ha dimostrato l'inesistenza di lesioni tipiche riferibili all'esposizione a cvm) e da GRANZIERA
NR (che aveva contratto un'epatite virale di tipo B e che era deceduto per neoplasia gastrica e per il quale
-
l'origine della malattia era virale e non professionale).
Parimenti illogica, e in alcuni casi mancante, sarebbe la motivazione in relazione agli altri casi di lesioni per www i quali è stata dichiarata la prescrizione del reato la cui riconducibilità all'esposizione a Cvm era stata esclusa da tutte le prove assunte nel giudizio di primo grado e dagli stessi consulenti dell'accusa. E anche in questo caso si deduce la violazione dell'art. 546 c.p.p. per l'omessa considerazione delle prove contrarie.
CAPITOLO II: IL RICORSO DI AT IE.
AT IE, personalmente e con l'assistenza degli avv.ti Giuseppe BANA e FA AG, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di EN in relazione alla condanna per l'omicidio colposo in danno di
FAGIA LL e alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di lesioni e omicidi colposi in danno
141 di svariate persone nonché per il reato di cui all'art. 437
c. 1° cod. pen.
A fondamento del ricorso ha dedotto undici motivi di impugnazione. I primi sei motivi, riguardanti l'elemento soggettivo, sono identici, nella formulazione, a quelli proposti dal responsabile civile SO s.p.a. (l'unica differenza è costituita dalla denunzia di violazione dell'art. 129 c.p.p. nel sesto motivo di ricorso a p. 58
- - che non compare nel ricorso del responsabile civile;
ma il testo di questo motivo è identico).
Con il settimo motivo di ricorso AT denunzia la manifesta illogicità della motivazione con mancanza e riferimento alla sua posizione personale in relazione alla condanna per il reato di omicidio colposo in danno di FAGIA LL e alla dichiarazione di estinzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose per gli ulteriori casi di AN e per le epatopatologie ritenute ricollegabili all'esposizione a CVM;
nonché la violazione ed erronea applicazione degli artt. 546 C. 1° lett. e e 129 c.p.p., 40 cpv. e 43 cod. pen.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata difetta integralmente di motivazione sulla sua posizione personale perché non spiega in alcun modo le ragioni per cui egli è ritenuto aver ricoperto una posizione di garanzia. Il ricorrente, come tutti gli altri imputati, è stato tratto a giudizio solo in virtù della carica formale ricoperta all'interno della DI senza svolgere alcuna indagine sul ruolo effettivamente ricoperto. Questa omissione era stata anzi stigmatizzata dal Tribunale di EN e davanti alla Corte d'Appello il ricorrente aveva nuovamente denunziato questa carenza.
La Corte, pur affermando la responsabilità del ricorrente per il reato indicato e dichiarando la prescrizione per gli altri reati, ha completamente omesso di indicare il fondamento e il contenuto della posizione di garanzia, quali compiti e poteri gli spettassero quale vice direttore prima e direttore poi della divisione petrolchimica
DI; quale fosse la condotta colposa a lui specificamente attribuita;
fornire indicazioni sulla di prevedibilità e prevedibilità da parte sua degli eventi lesivi contestati. La Corte d'Appello ha inoltre totalmente omesso di indicare le ragioni per le quali ha disatteso i plurimi elementi di prova introdotti a difesa del ricorrente che vengono specificamente indicati e che saranno riportati nella parte della sentenza dedicata all'esame delle censure. A questi elementi di prova documentati alcuna risposta ha
142 fornito la Corte di merito incorrendo quindi nel vizio di mancanza di motivazione.
Con l'ottavo motivo di ricorso si denunziano i medesimi vizi di violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla prevenibilità dei reati di omicidio colposo in danno di
ET, AG, NA, PI, GG,
RI, FO e FAGIA.
La Corte di merito, secondo il ricorrente, avrebbe completamente omesso di individuare la regola cautelare che, se osservata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento
(c.d. "condotta alternativa lecita") costituito dalla morte dei predetti lavoratori a causa dell'AN epatico.
Ma la sentenza sarebbe manifestamente illogica anche sotto un diverso profilo. E' la stessa Corte di merito ad affermare che il cloruro di IN è un cancerogeno iniziante ad elevate esposizioni mentre non v'è certezza scientifica della sua efficacia promovente. Tutti gli indicati lavoratori deceduti sono stati assunti dalla DI prima del 1967 mentre il ricorrente è stato in carica dal maggio 1971 al gennaio 1973 per cui non v'è prova che la condotta colposa di
AT abbia avuto incidenza sugli eventi lesivi e quindi che se fossero stati poste in essere, nel periodo а lui attribuibile, le cautele necessarie, gli eventi non si sarebbero verificati.
Con il nono motivo di ricorso si denunziano i medesimi vizi con riferimento alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 437 comma 1° cod. pen. in relazione all'omessa collocazione degli impianti di aspirazione nel periodo 1974-1980. Anche in questo caso, secondo il ricorrente, sarebbe stata omessa ogni motivazione sulla posizione soggettiva degli imputati e sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo ad essi, sulle mansioni svolte nonché sull'elemento soggettivo del reato nonostante fosse stato evidenziato, sia in primo che in secondo grado, che il ricorrente, nel periodo 1977-1981, ricopriva la carica di amministratore delegato per il coordinamento della gestione chimica senza alcuna responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro. La qualifica indicata prevedeva unicamente compiti generali di coordinamento dell'attività svolta dalle singole divisioni ma non compiti gestionali all'interno della divisione.
Il decimo motivo di ricorso riguarda la quantificazione della pena per la quale si deducono nuovamente sia il vizio di motivazione che la violazione di legge.
1 3143 L'undicesimo motivo di ricorso con il quale si deducono i medesimi vizi (in particolare la violazione dell'art. 535 comma 1 c.p.p.) riguarda invece la condanna
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al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata, avendo condannato il ricorrente (e gli altri imputati ritenuti responsabili dell'omicidio colposo in danno di FAGIA) al pagamento in solido delle spese di entrambi i gradi di giudizio sembrerebbe aver posto a carico dei condannati le spese processuali dell'intero procedimento in violazione dell'art. 535 c. 1° c.p.p. che invece limita la condanna alle spese processuali "relative ai reati cui la condanna si riferisce".
CAPITOLO III: IL RICORSO DI IN MI.
I primi sei motivi del ricorso di IN MI, proposto personalmente e con l'assistenza dell'avv. Francesco
MUCCIARELLI, sono identici a quelli del responsabile civile e a quelli proposti da AT IE.
Con il settimo motivo di ricorso si deducono la manifesta illogicità della motivazione e la mancanza di motivazione, nonché l'erronea applicazione degli artt. 40 c. 2° e 43 cod. pen., con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per l'omicidio colposo in danno di FAGIA LL.
I motivi che si riferiscono alla colpa, al contributo causale del ricorrente e all'esistenza di una posizione di garanzia verranno più ampiamente illustrati nelle parti della sentenza nelle quali saranno esaminati questi temi. In merito all'elemento soggettivo del reato il ricorrente lamenta poi una totale mancanza di motivazione sia sull'esistenza del rischio quanto meno conoscibile sia sul comportamento doveroso omesso con ampie argomentazioni che verranno in seguito riportate. Anche se fosse accettabile il ragionamento della Corte sulla necessità di adeguarsi alla
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c.d. default option in esito ai risultati della ricerca
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OL non competeva a IN questa scelta per le ragioni già indicate. E IN, venuto a conoscenza dello studio di OL, pone in essere l'unica condotta da lui esigibile in quel momento proprio per la natura congetturale dell'ipotesi: si affida ad un esperto (LT) per la verifica scientifica dell'ipotesi; la ricerca viene eseguita nell'arco di tempo strettamente necessario e i suoi risultati sono divulgati negli elementi essenziali ancor prima di una compiuta verifica scientifica.
144 Si aggiunga che le prove acquisite dimostrano che il ricorrente si è attivato fin dal 1970 per avviare о implementare le necessarie procedure preventive per ovviare allorapericoli conosciuti dell'esposizione al CVM ai
(acrosteolisi e sindrone di YN).
Il ricorrente contesta poi, con le argomentazioni che saranno più avanti riportate, la sentenza di appello per aver ritenuto prevedibile il rischio di contrarre l'AN epatico da parte di coloro che erano esposti al CVM.
Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione degli artt. 129 c.p.p. e 437 c.p. con riferimento alle formule di proscioglimento utilizzate dalla
Corte per l'indicato reato: il fatto non costituisce reato per le condotte fino a tutto il 1973 per mancanza di dolo;
estinzione per prescrizione per le condotte successive non avendo ritenuto applicabile l'art. 129 c.p.p.
Queste conclusioni si pongono, secondo il ricorrente, in netto contrasto con quanto affermato dalla medesima sentenza che aveva escluso che potesse essere ricondotta alla fattispecie dell'art. 437 cod. pen. l'omessa sorveglianza sanitaria. E poiché l'unica condotta addebitata a IN è appunto l'omessa sorveglianza sanitaria la soluzione non poteva che essere quella di un'assoluzione per non aver commesso il fatto. In ogni caso sull'adozione delle ricordate formule a modifica della sentenza di primo grado che aveva invece adottato una formula più favorevole il 1
giudice di appello avrebbe dovuto motivare congruamente il suo convincimento.
Con il nono motivo si deduce invece il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla quantificazione della pena determinata nella stessa misura per tutti gli imputati senza tener conto che
IN non aveva alcun potere decisionale;
vizio derivante anche dalla contradditoria valutazione con la ritenuta scarsa capacità a delinquere riconosciuta al ricorrente.
Il decimo motivo di ricorso con il quale si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge (art. 535 comma 1 c.p.p.) riguarda la condanna al pagamento delle
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spese di entrambi i gradi di giudizio e le censure sono identiche a quelle formulate con l'undicesimo motivo del ricorso AT.
CAPITOLO IV: IL RICORSO DI RA ER.
145 dall'avv. prof. Alberto RA ER, assistito ALESSANDRI, ha proposto ricorso contro la sentenza della
Corte d'Appello deducendo i seguenti motivi di impugnazione. eCon il primo motivo di ricorso deduce la mancanza manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla dichiarazione di estinzione dei reati di lesioni personali colpose (epatopatie) in danno di SS ER, ZI
NR, AN DO, NA IANINO, PARDO
IAAR e SE NO nonché l'erronea applicazione degli artt. 129 e 546 c. 1° lett. e c.p.p. e 40 cod. pen.
Dopo aver riportato, riassumendoli, i principi affermati dai giudici di appello in tema di causalità ricordando che
-
la Corte di merito ha ritenuto riferibili all'esposizione a CVM esclusivamente gli angiosarcomi epatici, la sindrome di
YN, l'acrosteolisi e le epatopatie riguardanti l'endotelio il ricorrente evidenzia la manifesta illogicità della sentenza sulla soluzione dei casi indicati. In particolare:
-per quanto riguarda le lesioni subite da SS ER
steatosi con accumulo di ferro (sierosi) e insussistenza di fibrosi è la stessa sentenza della Corte veneziana ad escludere l'esistenza di lesioni tipiche dell'esposizione a CVM con ciò confermando che vi era la prova evidente dell'innocenza dell'imputato; manifestamente illogica è dunque la soluzione adottata (del resto la sentenza di appello riproduce le conclusioni contenute nella sentenza di primo grado che avevano condotto alla diversa soluzione);
analogamente, per quanto riguarda le lesioni subite da GRANZIERA ENRICO affetto da epatite virale B e deceduto per
-
neoplasia gastrica le lesioni accertate, per riconoscimento della stessa Corte di merito, non erano riferibili all'esposizione a CVM;
del tutto mancante è poi, secondo il ricorrente, la motivazione sui restanti casi di epatopatie;
non solo ma, nel caso di SE NO, gli stessi consulenti del p.m. avevano riconosciuto l'origine extralavorativa della patologia;
per
AN DO l'epatomegalia da cui era affetto non è considerata cagionata dall'esposizione di cui trattasi per riconoscimento della sentenza di primo grado in questo caso condivisa dalla sentenza di appello;
analogamente per LEONARDI GIANNINO (fibrosi epatica conseguente a cirrosi), PARDO GIANCARLO (epatopatia cronica) e SERENA RINO (danno epatico cronico).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta prevedibilità degli effetti cancerogeni del CVM
146 sull'uomo per il periodo successivo al 1969 e la conseguente affermazione di responsabilità per l'omicidio colposo in danno di FAGIA LL nonché l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali la Corte non ha ritenuto attendibili le prove contrarie. Le approfondite argomentazioni sul tema della prevedibilità verranno sintetizzate nella parte di sentenza che riguarda l'elemento soggettivo.
La doglianza contenuta nel terzo motivo riguarda la ritenuta prevedibilità degli effetti epatotossici del cloruro di IN fin dagli anni '50 e '60 in riferimento alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di lesioni personali colpose (epatopatie) nonché violazione dell'art. 546 c. 1° lett. e del codice di rito. Le censure saranno di seguito riportate.
eCon il quarto motivo si deduce invece la mancanza illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta prevedibilità degli angiosarcomi epatici sia per quanto riguarda la condanna per la morte di FAGIA che per gli altri decessi per i quali è stata dichiarata la prescrizione nonché l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie.
Il ricorrente si duole poi della mancanza totale di motivazione sul punto in merito alla sua posizione soggettiva avendo egli assunto la carica di amministratore delegato della DI solo nell'ottobre 1972; il breve tempo in cui ha ricoperto questa carica non può che riflettersi sull'esistenza dell'efficacia impeditiva delle condotte che si asseriscono omesse rispetto agli eventi a lui attribuiti. In ogni caso l'onere di dimostrare questa efficacia impeditiva non è stato assolto da alcuno;
in particolare per quanto riguarda i decessi di ET e AG avvenuti rispettivamente due e cinque mesi dopo l'assunzione della carica. Senza considerare che gli obblighi di spostamento non potevano farsi rientrare tra quelli dell'amministratore delegato che comunque a partire dal 1973 promosse le prime
-
commesse finalizzate alla prevenzione nel nostro settore
- e che le patologie erano asintomatiche tanto che FAGIA manifestò un quadro di sofferenza epatica a partire dal 1975.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione quanto all'individuazione del momento di inizio degli interventi impiantistici di risanamento nonché la nullità della sentenza per l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie.
Il Tribunale aveva dato atto che, già nel 1973, erano iniziati i primi interventi per l'abbattimento delle emissioni di cvm e questo riferimento temporale è dimostrato
147 da copiosa documentazione. Del tutto immotivata è quindi l'affermazione della Corte secondo cui gli interventi di risanamento sarebbero stati "pacificamente omessi fino al
1974" (p. 735) in contrasto con quanto affermato dal
Tribunale (confermato da quanto emerso dall'istruzione dibattimentale) che fa coincidere i primi interventi urgenti la comunicazione dei primi risultati provvisori della con ricerca LT avvenuta nel novembre 1972. E comunque questa diversa valutazione della Corte è del tutto priva di motivazione.
Questa mancanza di motivazione è ancor più eclatante per quanto riguarda la posizione soggettiva di RA le cui considerazioni svolte in memorie con allegati presentate sia al Tribunale che alla Corte non sono state tenute nella minima considerazione che, subito dopo le informazioni
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provvisorie ricevute sulla ricerca LT, si attivò immediatamente per i primi interventi e per l'adozione di standard via via più rigorosi. Malgrado la brevità del periodo addebitabile il ricorrente questi risulta quindi aver adempiuto agli obblighi ipotizzabili nei suoi confronti.
Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità colposa per il decesso di FAGIA LL, alla dichiarazione di estinzione dei reati di omicidio colposo per gli altri casi di AN epatico e alle epatopatie ritenute riferibili all'esposizione a CVM. Le argomentazioni sono uguali, con qualche differenza formale, a quelle contenute nel primo motivo del responsabile civile.
Con il settimo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 2087 cod. civ. e degli artt. 20 e 21 d.p.r.
303/1956 sulla formulazione del giudizio di colpa. Il motivo è identico, nella sua formulazione, al secondo motivo del ricorso del responsabile civile.
Con l'ottavo motivo di ricorso RA ER deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sua posizione soggettiva in relazione alla responsabilità per la morte di FAGIA LL, alla dichiarazione di estinzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose per gli altri casi di AN epatico e per le epatopatie riferibili al CVM e alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 437 c.
1° cod. pen. in relazione all'omessa collocazione di impianti di aspirazione nel periodo 1974-1980. Con il medesimo motivo si censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione sulla ritenuta attendibilità delle prove contrarie nonché
l'erronea applicazione degli artt. 40 c. 2° e 43 cod. pen. in riferimento all'omessa individuazione dei contenuti della
148 posizione di garanzia e all'omessa dimostrazione del rapporto di causalità tra condotta colposa ed evento.
Il ricorrente ricorda il "vuoto probatorio", per quanto riguarda la sua posizione soggettiva, già stigmatizzato dal Tribunale che aveva rilevato il modo indifferenziato in cui l'accusa aveva formalizzato le accuse senza tener conto delle singole posizioni individuali. La Corte d'appello ha invece ribaltato il giudizio dei primi giudici ma omettendo completamente l'esame delle singole posizioni individuali reso necessario dalla diversa valutazione sull'esistenza della colpa invece esclusa dal tribunale.
In particolare i giudici di appello avrebbero omesso di individuare:
a) i contenuti degli obblighi di agire che non sarebbero osservati;
la impugnata avrebbe stati sentenza agli interventifatto riferimentosostanzialmente concretamente posti in essere a partire dal 1974 senza tener conto che nel frattempo era divenuto disponibile un ben diverso quadro conoscitivo e senza considerare gli interventi concretamente attuati dopo la notizia dei risultati della ricerca OL;
deib) i soggetti che, in ragioni delle funzioni e periodi di carica, avrebbero dovuto porre in essere gli interventi posto che la Corte ha escluso di poter unificare le condotte con la cooperazione colposa e che i fatti colposi indipendenti hanno una loro autonomia che rende necessario una più precisa individuazione della loro individualità; c) i contenuti della posizione di garanzia essendo invece rimasti indimostrati la sussistenza dell'obbligo e la sua violazione essendo stato omesso di individuare, per ciascun imputato, la possibilità di prevedere e di prevenire quel determinato evento. Ciò comporta anche una palese violazione dell'art. 40 c. 2° cod. pen. non potendosi contestare la sussistenza dei vizi denunziati sulla considerazione che il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza del rapporto di causalità tra condotte degli imputati ed eventi. Il Tribunale aveva infatti riconosciuto la sommarietà della ricognizione delle posizioni personali e, pur adottando la formula assolutoria imperniata sulla mancanza dell'elemento soggettivo, aveva in più parti della motivazione espresso dubbi sull'esistenza del nesso eziologico tra le condotte degli imputati e gli eventi loro addebitati;
di qui il ricorso, da parte della Corte d'appello, ad una generica affermazione dell'esistenza della posizione di garanzia che nasconde l'impossibilità di individuare gli obblighi non adempiuti e l'efficacia impeditiva delle condotte omesse;
149 d) le specifiche ragioni che consentirebbero di riconoscere alle condotte omesse l'efficacia impeditiva degli eventi che è stata solo apoditticamente affermata dalla Corte di merito.
Tutti vizi ricordati, si afferma nel ricorso, acquistano ancora una maggiore evidenza con riferimento alla posizione dell'ing. RA per le ragioni già indicate;
ragioni in più occasioni ribadite nelle memorie depositate e sulle quali la mancanza di motivazione della Corte è totale.
Ciò vale in particolare per la generica affermazione dell'esistenza di una posizione di garanzia di cui non vengono precisati origine e contenuti, per la mancata considerazione delle dimensioni e della complessità del gruppo. Inoltre la Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza che, appena preso possesso della carica, il ricorrente si attivò immediatamente per il risanamento e della circostanza che la fase temporale che va dalla comunicazione dei risultati della ricerca fino alla comunicazione dei primi risultati LT છે estranea al periodo della carica del ricorrente. La Corte avrebbe quindi dovuto valutare l'osservanza delle regole cautelari dal novembre 1972 (ероса della comunicazione dei primi risultati LT) al 1974 ma il silenzio su questi temi da parte della sentenza impugnata è totale e comunque non si tiene conto della circostanza che le iniziative adottate nel 1973 lo furono proprio su impulso del ricorrente. Così come la motivazione è completamente mancante sull'efficacia impeditiva delle condotte omesse.
Parimenti mancante è la motivazione sull'omessa collocazione delle cappe d'aspirazione dal 1974 al 1980 immotivatamente diversa da quella del tribunale e senza che la Corte di merito si sia posto il problema se rientrasse nelle competenze dell'amministratore delegato questo compito.
Il nono motivo si riferisce alla determinazione della pena e si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 133 cod. pen. perché il giudizio di gravità del fatto è del tutto apparente mentre il decimo motivo di ricorso con il quale si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge (art. 535 comma 1 c.p.p.) riguarda la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e le censure sono identiche a quelle formulate da altri ricorrenti.
K CAPITOLO V: IL RICORSO DI VI NA.
150 VI NA, assistito dall'avv. prof. AN IA e dall'avv. RL SI, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte veneziana deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. e per mancanza di motivazione sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente in relazione alla condanna per l'omicidio in danno di FAGIA LL.
La omessosentenza impugnata avrebbe infatti completamente di individuare le singole posizioni soggettive degli imputati. Il richiamo integrale alla sentenza di primo grado non vale ad ovviare a questa mancanza perché anche questa decisione non si era preoccupata di effettuare questa specificazione inutile nell'economia di una sentenza di assoluzione. Da questa omissione consegue altra parimenti rilevante: la mancata indicazione delle condotte omissive specificamente riferibili a VI casualmente correlate alla morte di FAGIA. E l'obbligo di motivazione sulle posizioni soggettive che giustificavano l'affermazione dell'esistenza della posizione di garanzia era tanto più pregnante perché la sentenza di primo grado aveva evidenziato proprio questa deficienza nell'impostazione dell'accusa.
Né corrisponde al vero quanto affermato dalla Corte secondo cui il Tribunale aveva ricondotto causalmente i fatti alle condotte degli imputati perché, semplicemente, aveva ritenuto il problema causale assorbito dall'accertato difetto dell'elemento soggettivo.
Il ricorrente affronta poi il problema, evidenziato dalla Corte, della mancata impugnazione degli imputati sugli elementi costitutivi dei reati addebitati dei quali il
Tribunale avrebbe affermato l'esistenza (in particolare la causalità) rilevando che in presenza della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" era da escludere l'esistenza dell'interesse a impugnare. Ma ciò non preclude, in presenza della diversa soluzione accolta dal giudice di appello, la riproposizione di quei temi che non è stato possibile proporre con l'appello. Ciò vale in particolare per l'esistenza della posizione di garanzia del ricorrente sulla quale il difetto di motivazione nella sentenza di appello è totale essendosi limitata, la sentenza impugnata, ad attribuire al ricorrente la qualifica di
"dirigente". concreto le funzioni svolte dal ricorrente, nel ricorso si sottolinea che la carica di esaminando inMa, direttore generale della divisione prodotti petrolchimici svolta dall'ing. VI dal settembre 1975 al settembre 1980
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N 151 comportava alcuna assunzione di posizioni di garanzia non mentre in astratto poteva avere rilievo la carica di vice direttore generale tecnico svolta dal 5 gennaio 1973 al settembre 1975 avendo comportato la responsabilità della
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conduzione tecnica della divisione con particolare riguardo agli impianti di produzione e alla realizzazione di nuovi investimenti. E nell'arco di tempo indicato (5 gennaio 1973 - settembre 1975) il ricorrente ha operato fattivamente come riconosciuto dal pubblico ministero attivando e accelerando
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tutte le commesse necessarie per realizzare le misure di protezione a favore dei lavoratori e quindi ponendo in essere tutte le attività da lui esigibili in considerazione delle conoscenze dell'epoca.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. in riferimento alla ritenuta responsabilità colposa per la morte di FAGIA
LL. Il motivo è identico, nella sua formulazione, al primo motivo del ricorso del responsabile civile.
Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso
(identici al secondo, terzo e quarto motivo del ricorso del responsabile civile) si deducono 1'erronea applicazione dell'art. 2087 cod. civ. e degli artt. 20 e 21 del d.p.r.
303/1956 sempre con riferimento all'affermazione della colpa, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta prevedibilità degli effetti cancerogeni del CVM sull'uomo a partire dal 1969 e il medesimo vizio in ordine alla ritenuta condotta inosservante in epoca anteriore al
1974.
Oggetto del sesto motivo di ricorso (identico al quinto motivo del responsabile civile) è la dedotta mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di omicidio colposo per i casi di decesso per AN epatico nonché di lesioni colpose per epatopatie (si tratta di quelle aventi ad oggetto le cellule endoteliali che hanno colpito MI RI, PI NI, AL ND,
AR PP e CC RG) ritenute causate dal cvm nonché mancanza di motivazione sulla ritenuta inattendibilità delle prove contrarie ed erronea applicazione degli artt. 43
c.p., 2087 cod. Civ., 20 e 21 d.p.r. 303/1956.
Con il settimo motivo (identico al settimo motivo del responsabile civile) si deduce analoga censura in relazione alla dichiarazione di estinzione dei reati di lesioni colpose per prescrizione in danno di SS ER, GRANZIERA
NR, AN DO, NA IANINO, PARDO
IAAR e SE NO, nonchè mancanza di motivazione sulla mancata enunciazione delle ragioni per le quali sono state ritenute inattendibili le prove contrarie.
152 Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sulla determinazione della pena base e di quella finale fissata in misura elevata e con argomentazioni contradditorie rispetto alla motivazione con cui sono state concesse le attenuanti generiche ed esclusa la colpa cosciente in presenza di una prognosi certa di non reiterazione del fato.
Il nono motivo riguarda invece la condanna alle spese del giudizio e vengono sollevate obiezioni analoghe a quelle di altri ricorrenti cui si è fatto cenno in precedenza.
CAPITOLO VI: IL RICORSO DI D'NI OR OV.
D'NI OR OV, assistito dall'avv. prof.
AN IA e dall'avv. IO LO CI, ha proposto anch'egli ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di EN deducendo, con un primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. e per mancanza di motivazione sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente in relazione alla condanna per l'omicidio in danno di FAGIA LL. Le argomentazioni di carattere generale contenute nel motivo di ricorso, relative alla mancata individuazione delle singole posizioni di garanzia, sono pressoché identiche a quelle svolte nel ricorso di VI NA. E analoghe sono le considerazioni in merito agli effetti della mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del ricorrente. Le censure specificamente rivolte alla sentenza impugnata in merito al contributo causale al verificarsi degli eventi dannosi saranno sintetizzate nella parte sulla causalità.
Gli altri motivi di ricorso sono identici, nella loro formulazione, a quelli proposti da VI NA.
CAPITOLO VII) IL RICORSO DI PO RG.
PO RG, difeso dall'avv. Nadia ALECCI e dall'avv. prof. Oreste DOMINIONI, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte ENna deducendo un unico motivo di ricorso con il quale viene denunziata la nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla dichiarazione di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni di cui al d.p.r. 962/1973 contestate nel secondo capo d'imputazione. I motivi verranno specificati
153 nella parte dedicata all'esame delle censure rivolte alle statuizioni della Corte di merito su queste contravvenzioni.
CAPITOLO VIII: IL RICORSO DEGLI IMPUTATI AN, SM,
ON, RI, RI, AI, PO, CC e ZE.
Gli imputati LU AN (difeso dall'avv. prof.
Federico STELLA e Luca SANTA RI); FRANCO SMAI (prof.
STELLA e avv. prof. EN NO); IG ON ( prof.
STELLA); OM RI (prof. NO); GIOVANNI
RI (avv. GI RI); ER AI (avv. prof.
MA ZANHE e avv. Giuseppe CARBONI); RG PO (avv. prof. Oreste DOMINIONI); OR CC (avv. AL ON
LA BA); DE ZE (avv. IO CESARI e avv.
e avv. Rodolfo BETTIOL), con un unico atto di ricorso, hanno dedotto la nullità della sentenza della Corte per violazione dell'art. 606 lett. b, c ed e del codice di rito in relazione alla ritenuta sussistenza di contravvenzioni attinenti agli scarichi idrici e alla conseguente pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
In particolare i ricorrenti escludono che fosse oggetto di contestazione formale la violazione del d.p.r. 962/1973 consistita nell'aver effettuato scarichi dei fanghi, dei catalizzatori esausti e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti attraverso gli scarichi 2 e 5 ed eccepiscono la genericità di questa contestazione priva dell'indicazione delle occasioni in cui gli scarichi sarebbero stati effettuati. I motivi saranno più ampiamente specificati nella parte che si riferisce agli scarichi idrici e ai rifiuti.
CAPITOLO IX: IL RICORSO DI ES RI.
ES RI, difeso dall'avv. prof. Mario
ZANHE, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte
d'Appello che ha dichiarato n.d.p. nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all'art. 437 c. 1° cod. pen. e in ordine alle contravvenzioni di cui al d.p.r. 20 settembre 1973 n. 962 trattandosi di reati estinti per prescrizione. Le ragioni di censura sulle contravvenzioni verranno esaminate nelle parti che riguardano i reati indicati.
Il secondo motivo del ricorso ES riguardante la violazione del d.p.r. 962/1973 consistita nell'aver effettuato scarichi dei fanghi, dei catalizzatori esausti e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti attraverso gli scarichi 2 e 5 è identico, nella sua formulazione, al ricorso proposto da LU AN e altri.
154 Sezione quarta: i motivi nuovi presentati ai sensi dell'art. 10 comma 5° 1. 20 febbraio 2000 n. 46.
CAPITOLO I: I MOTIVI NUOVI DELLE PARTI CIVILI.
a) Motivi nuovi di RO LL. RO LL vedova di RD OL ha proposto quattro nuovi motivi di ricorso denunziando la violazione dell'art. 606 comma 1° lett. e del codice di rito, nella nuova formulazione, deducendo anzitutto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assoluzione degli imputati dai reati di cui agli artt. 589, 590 e 437 comma 2° cod. pen. in relazione ai decessi e malattie per tumore al polmone che hanno colpito i lavoratori addetti all'insacco del PVC ed in particolare al decesso di RD OL.
b) Motivi nuovi dei prossimi congiunti di CHECCHIN
BR. IN NA, IN IA e IN CA, prossimi congiunti di IN BR hanno proposto quattro nuovi motivi di ricorso denunziando la violazione dell'art. 606 comma 1° lett. e del codice di rito, di contenuto identico a quelli proposti da RO LL.
c) Motivi nuovi di ER RU. ER RU ha proposto un motivo aggiunto con cui si denunzia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'esclusione del rapporto di causalità tra l'esposizione a cloruro di IN e NO e il morbo di YN contratto dal ricorrente. In particolare il ricorrente contesta la sentenza impugnata per aver fondato questa esclusione sulla brevità del periodo di esposizione.
I motivi nuovi delle parti civili saranno più ampiamente descritti ed esaminati nella parte della sentenza che riguarda la causalità.
CAPITOLO II: I MOTIVI NUOVI DEL RESPONSABILE CIVILE SO
S.P.A.
155 Si premette, nell'atto presentato dal responsabile civile, che si integreranno le doglianze di cui ai motivi III
e IV del ricorso datato 10 maggio 2005, giusta il disposto dell'art. 8 comma 5 della 1. 46/2006, con l'indicazione degli atti del processo che renderebbero evidenti mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento: a) alla ritenuta prevedibilità degli effetti cancerogeni del CVM sull'uomo а partire dal 1969; b) alla condotta che si asserisce inosservante tenuta dai dirigenti DI in epoca anteriore al 1974. I motivi nuovi del responsabile civile saranno analiticamente esposti ed esaminati nella parte motiva.
CAPITOLO III: I MOTIVI NUOVI DEGLI IMPUTATI.
a) I motivi nuovi di AT IE. Con riferimento alla condanna per l'omicidio colposo in danno di FAGIA
LL e alla dichiarazione di estinzione per prescrizione di altri reati di omicidio colposo e lesioni colpose (settimo motivo di ricorso) il ricorrente ribadisce che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulla sua posizione personale.
In particolare l'affermazione della responsabilità del ricorrente sarebbe smentita dalla circostanza che l'ing.
AT ha ricoperto la carica di vice capo della divisione petrolchimica dal 18 maggio al 15 ottobre 1971 e di direttore generale di questa divisione dal 15 ottobre 1971 al 5 gennaio 1973. In quest'epoca non era stata ancora acquisita la conoscenza scientifica della cancerogenicità del CVM come risulta dai seguenti atti:
lettera 4 aprile 1995 del prof. LT che riferiva del corso degli esperimenti svolti nel 1972;
- l'esame dibattimentale del prof. LT da cui è emerso che le informazioni sui primi risultati furono trasmesse alla DI mentre era in corso il trasferimento dell'ing.
AT.
Altri elementi dimostrano invece l'estraneità del ricorrente alle strutture incaricate di seguire gli studi sul
CVM: in particolare l'esame del prof. IN e dell'ing.
VI che, venuti a conoscenza degli studi del dott. OL, ne parlarono con persone aventi funzioni dirigenziali diverse dal ricorrente (avv. JANNI, ing. ODDI, ing. BALLABIO e ing.
VI)
156 К ritenuta prevedibilità degli Con riferimento alla sull'uomo a partire dal 1969 effetti cancerogeni del CVM
(motivi terzo e quinto) secondo il ricorrente questa affermazione si porrebbe in contrasto con i seguenti atti:
suala comunicazione di OL a Tokyo del 1969 e la pubblicazione del 1970 nelle quali non si parlava di effetti cancerogeni del CVM;
- il lavoro di OL del 1971 nel quale è contenuto il primo accenno a effetti cancerogeni nel modello sperimentale.
A conferma si citano poi gli atti difensivi nell'interesse del ricorrente e la deposizione del prof. da cui risulta che la prima comunicazione LT dell'esperto è avvenuta il 17 ottobre 1972 quando la ricerca non era arrivata neppure alla metà della durata prevista e in questa comunicazione non veniva segnalata
- alcuna evidenza per esposizioni inferiori a 250 ppm. Si riporta poi il giudizio del prof. LT secondo cui questi esiti non potevano determinare il sorgere di alcun obbligo in materia di sicurezza del lavoro.
In relazione alla ritenuta condotta inosservante in epoca anteriore al 1974 (quarto motivo di ricorso) vengono indicati gli atti da cui risulta che la DI non è stata inerte in questo periodo. In particolare la circostanza che il Tribunale abbia dato atto che, a partire dal 1971, erano state apportate significative modifiche per il miglioramento delle condizioni ambientali è confermata dalla relazione del medico di fabbrica da cui risulta che il 3 novembre 1971 era stata realizzata una potente aspirazione con eiettore all'interno dell'autoclave. Vengono ricordate le commesse del 1971 e, sempre nel medesimo anno,
l'accentuazione dei controlli disposta dal servizio centrale sanitario sui lavoratori esposti a pvc da lungo tempo.
Con riferimento alla dichiarazione di estinzione dei reati di lesioni colpose (epatopatie) in danno dei lavoratori SS, ZI, AN, NA, AR e SE (sesto motivo di ricorso) il ricorrente ribadisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'esistenza della causalità.
Ciò emerge, per SS e ZI, dalle note d'udienza depositate il 26 novembre 2004 e dalle schede allegate. Per quanto riguarda AN esistono risultanze probatorie e cliniche che escludono che le lesioni siano riconducibili all'esposizione. Dai documenti allegati alle indicate note di udienza emerge che la biopsia epatica aveva dimostrato l'esistenza di una steatosi attribuibile all'elevato consumo alcolico posto che l'esposizione a cvm
157 non provoca steatosi (come riconosciuto dal Tribunale con argomentazioni che, sul punto, la Corte non contesta). Ed è la stessa Corte ad affermare, contraddittoriamente, che non può essere ritenuta l'efficienza causale (e neppure concausale) dell'esposizione in presenza di epatopatie non caratterizzate da tipiche lesioni da cvm.
Analoghe considerazioni vengono fatte nei motivi in relazione alle lesioni in danno di NA (anch'egli affetto da steatosi da abuso alcolico e da fibrosi non significativa di esposizione ma collegabile alla cirrosi), di
AR (le cui lesioni sono parimenti ricollegabili all'abuso alcolico) e SE (per il quale non è emersa alcuna patologia ricollegabile all'esposizione). Per tutti questi casi vengono specificamente indicati gli atti idonei a dimostrare l'esistenza del vizio di motivazione.
b) I motivi nuovi di RA ER. Il ricorrente
RA ha premesso che i motivi aggiunti integrano quelli già proposti nei soli limiti in cui non dovesse ritenersi già realizzato il requisito della rilevabilità testuale dei vizi denunziati.
Per quanto riguarda la dichiarazione di estinzione dei reati di lesioni colpose (epatopatie) in danno dei lavoratori SS, ZI, AN, NA IANINO, PARDO e
SE (primo motivo di ricorso) il tenore del motivo aggiunto è identico, nel suo contenuto, con qualche differenza formale, all'analogo motivo aggiunto di GATTI
IE. Con riferimento alla ritenuta prevedibilità degli effetti cancerogeni del CVM sull'uomo, relativamente all'affermazione di responsabilità per la morte di FAGIA e alla dichiarazione di estinzione dei reati analoghi per decessi riconducibili all'AN epatico, secondo il ricorrente questa affermazione si porrebbe in contrasto con i seguenti atti:
- la comunicazione di OL a Tokyo del 1969 e la sua pubblicazione del 1970 nelle quali non si parlava di effetti cancerogeni del cvm;
- il lavoro di OL del 1971 nel quale è contenuto il primo accenno a effetti cancerogeni nel modello sperimentale.
Si richiamano inoltre il contenuto della memoria difensiva nell'interesse di RA, AS, EL e AI in data 4 novembre 2003 e le note di udienza nell'interesse dei medesimi in data 25 novembre 2004.
158 Relativamente alla doglianza contenuta nel terzo motivo sulla ritenuta prevedibilità degli effetti epatotossici del fin dagli anni '50 e '60 in allariferimento CVM dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di lesioni colposepersonali (epatopatie) il ricorrente ribadisce che la Corte di merito sarebbe caduta in insanabile contraddizione perché, trattando della causalità, avrebbe riconosciuto causalmente riferibili all'esposizione al cloruro di IN esclusivamente l'AN epatico e alcune epatopatie interessanti l'endotelio escludendo anzi un'efficacia concausale del cvm in presenza di lesioni univocamente ad ipotesi eziologiche riconducibili alternative.
Ma le lesioni epatiche riconducibili all'esposizione a cvm non erano precedentemente conosciute perché nessuno degli studi degli anni '50 e '60, utilizzati dall'accusa, ne aveva mai trattato se non per casi, non comparabili, di esposizione acuta, e quindi priva di significato, о per lesioni aspecifiche o ad alterazione degli indici di funzionalità epatica e non sarebbe consentito attribuire alle conoscenze scientifiche un diverso ruolo a seconda che si tratti della causalità dell'elemento soggettivo (sul tema della prevedibilità). In particolare il ricorrente richiama gli atti di parte e gli scritti di natura scientifica dai quali emergerebbe che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche non consentiva, nel periodo in questione (fino al 1973), di conoscere, e quindi di prevedere, effetti tossici sul fegato dell'esposizione a cvm mentre i lavori più antichi solo se erroneamente interpretati potevano confermare la tesi contraria. Con riferimento alla posizione soggettiva dell'ing.
RA per il decesso FAGIA e alla dichiarazione di estinzione per i reati di omicidio colposo conseguenti ad AN epatico (quarto motivo di ricorso) nei motivi aggiunti si ribadisce che la Corte di merito non si sarebbe preoccupata di giustificare la ritenuta prevedibilità degli eventi da parte del ricorrente che fu nominato amministratore delegato della s.p.a. DI solo nell'ottobre 1972. E' dunque del tutto evidente che non poteva essere dimostrato che un qualunque suo intervento avrebbe potuto evitare i decessi (in particolare quelli di SIMONETTO e AGNOLETTO deceduti due e cinque mesi dopo il suo ingresso) ed in particolare quello di FAGIA esposto per quattro anni (dal 1967 al 1972) quando RA non aveva ancora assunto la carica indicata.
L'eventuale contributo aggiuntivo causale di RA è quindi affermato in via del tutto apodittica. Si aggiunga che
FAGIA, come risulta dalle note di udienza del 26 novembre
1974, solo a partire dal 1975 cominciò a manifestare un
159 quadro di sofferenza epatica. Dagli atti che vengono specificamente indicati emerge poi che, dopo aver assunto la carica, il ricorrente adottò immediatamente iniziative per fronteggiare nel modo più adeguato il problema del cvm tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e della ripartizione delle competenze aziendali.
- a conferma delleNei motivi si richiamano poi iniziative e degli investimenti sulla sicurezza attuati nel periodo della gestione RA il verbale di interrogatorio
-
del ricorrente, le autorizzazione ad investimenti firmati dal medesimo, i verbali di riunioni che confermano la tempestività degli interventi e le altre iniziative finalizzate alla drastica riduzione delle concentrazioni di cvm, le deposizioni testimoniali che confermano queste iniziative.
Sull'individuazione del momento d'inizio degli interventi impiantistici di risanamento (quinto motivo di ricorso) il ricorrente richiama la documentazione da cui risulta che dall'inizio del 1973, su suo impulso, iniziò uno strutturale processo di risanamento degli impianti. Viene richiamato l'allegato B alla consulenza tenica del prof.
PASQUON che contiene l'elenco delle commesse impiantistiche del 1973 finalizzate alla riduzione dell'esposizione a cvm
(commesse specificamente richiamate nei motivi aggiunti) e si indicano altresì i verbali degli accordi sindacali documentativi degli interventi effettuati e programmati.
Viene inoltre precisato che gli interventi del 1974 in realtà sono ricollegati in gran parte alle ricerche avviate l'anno precedente e si sottolinea che nel 1973 vennero attuate profonde modifiche alle procedure di sicurezza finalizzate a ridurre il più possibile l'esposizione
(procedure di pulizia delle autoclavi, bonifica delle autoclavi al termine della polimerizzazione) come risulta dalle deposizioni testimoniali e dai documenti che vengono indicati. Si elencano inoltre le documentate riunioni del
1973 e 1974 in cui furono affrontate dai vertici dell'azienda queste problematiche. Da tutti questi elementi si ha dunque conferma che l'ing. RA, fin dall'assunzione della carica, si attivò immediatamente e in modo adeguato per ridurre al minimo le esposizioni in coincidenza con gli esiti preliminari delle ricerche di LT.
c) I motivi nuovi di ES RI. Il ricorrente con riferimento alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati, a lui addebitati, di cui all'art. 437 comma 1° cod. pen. e al d.p.r. 962/1973 e ad integrazione del primo
-
motivo del ricorso proposto con il quale si era sottolineato come erroneamente fosse stata affermata, da parte dei giudici
160 di appello, l'esistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente che non è mai stato dipendente del gruppo DI che ha gestito gli impianti fino al 1° giugno 1987 ribadisce che, solo da questa data, come dipendente del gruppo IC, avrebbe potuto la posizione di assumere garanzia;
peraltro l'addebito riguarda invece il periodo fino al 1980. La mancata installazione delle cappe di aspirazione non poteva quindi essergli addebitata.
Questa successione nella titolarità degli impianti risulta dalla stessa sentenza impugnata e dagli atti che vengono specificamente indicati nei motivi aggiunti e allegati alle note di udienza depositate davanti alla Corte
d'Appello il 28 ottobre 2004 dai quali risulta che HE ha assunto la gestione degli impianti solo dal 1° giugno 1987. Vengono allegati ai motivi nuovi documenti ritenuti rilevanti ai fini indicati.
Sezione quinta: le memorie IC.
Sono state depositate otto memorie con le quali gli
"imputati dipendenti della società HE S.p.A." (AN, SM, RI, RI, AI, ES, PO, CC e
ZE), assistiti dai difensori già indicati, replicano ai ricorsi proposti dalle varie parti civili. In particolare le memorie riguardano i seguenti ricorsi:
1) RICORSO PROPOSTO DAL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.
A) I difensori di AN, SM, RI, RI,
AI, ES, PO, CC e ZE, hanno presentato oltre ad una memoria di cui parleremo più avanti
- un'istanza con la quale hanno chiesto che venga dichiarato inammissibile per le ragioni che verranno più avanti indicate
- il ricorso presentato il 27 aprile 2005 dal Procuratore generale. B) Nella memoria presentata unitamente all'istanza in precedenza indicata si ribadisce l'inammissibilità dei motivi del ricorso 27 aprile 2005 dei quali in ogni caso si sostiene l'inammissibilità per diverse ragioni e comunque l'infondatezza.
Dopo aver ripercorso le tappe della vicenda processuale nella memoria si ricorda che HE ha assunto la gestione degli impianti CVM-PVC nel giugno 1987 e per tre anni è rimasta estranea alla gestione degli impianti del 161 K petrolchimico nel suo complesso. Questi riferimenti temporali sono incontestabili perché riconosciuti dalle sentenze di merito e non posti in discussione da alcuno.
L'episodio cui si riferisce l'imputazione e il ricorso riguarda un aspetto del tutto marginale del processo: un supposto malfunzionamento del sistema di monitoraggio ambientale negli impianti di produzione di cvm fra il 1991 e il 1995 e il verificarsi di un singolo evento di pericolo (una fuga di cvm verificatasi nel marzo 1993 all'interno del reparto CS 28). La contestazione cui si riferisce il ricorso riguarda esclusivamente il sistema di monitoraggio negli impianti di produzione del cvm. Il Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero state rimozioni, omesse collocazioni ecc. di impianti, apparecchi destinati a prevenire disastri о infortuni sul lavoro. La Corte d'appello ha seguito un ragionamento in parte diverso: ha ritenuto che il monitoraggio ambientale dovesse essere ricompresso nell'ambito di applicazione dell'art. 437 c.p. ma ha ritenuto che tutti gli impianti con finalità cautelare fossero stati installati in modo idoneo.
La Corte è quindi pervenuta alla medesima conclusione dei primi giudici ritenendo l'insussistenza del fatto. Su un unico punto si è discostata dalla prima decisione, ritenendo che l'omessa collocazione delle cappe aspiranti fino al 1980 potesse rientrare nella previsione di reato in questione;
ha quindi affermato l'inesistenza dell'elemento soggettivo del reato fino al 1973 e la prescrizione del reato per le condotte tenute fino al 1980. Per il periodo successivo al 1980 la formula di assoluzione per entrambi i giudici di merito è ancora quella dell'assoluzione per insussistenza
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del fatto per essere stata dimostrata la presenza di idonee cautele antinfortunistiche.
Il Procuratore generale, nel motivo aggiunto del 27 aprile 2005, anche se deduce una violazione di legge (per avere la Corte di merito ricostruito il delitto di cui all'art. 437 in termini di reato omissivo) in realtà prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito perché sostiene che gli imputati avrebbero eluso la funzione pratica degli apparecchi antinfortunistici mediante la predisposizione di congegni idonei a consentire all'operatore di paralizzarne l'efficacia. La Corte di merito ha escluso in fatto che ciò sia avvenuto riconoscendo che il sistema adottato era conforme alla previsione di legge allora vigente. Con la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso perché fondato su censure di merito.
Ma anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente riguardante la ritenuta insussistenza dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 437 è manifestamente
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162 infondato secondo la memoria. Al di là della correttezza dei principi di diritto enunciati nel ricorso la circostanza rilevante è costituita dal fatto che 1'insussistenza dell'aggravante discende inevitabilmente dalla circostanza che è stata esclusa in fatto l'esistenza del reato di cui al primo comma dell'art. 437.
E anche per l'unico episodio riconducibile alla violazione dell'art. 437 comma 1° i giudici di merito hanno escluso, con una valutazione di merito, l'esistenza del disastro, reato di danno che però deve mettere concretamente in pericolo la pubblica incolumità; ciò che è stato motivatamente escluso dai giudici di merito che hanno fondato il loro convincimento sulla inesistenza di un macroevento di danno.
Sempre con riferimento al disastro indicato nel secondo comma dell'art. 437 cod. pen. nella memoria si ricorda che i gravi episodi di contaminazione ambientale ai quali si riferisce il ricorrente in realtà si risolvono in un unico episodio (fuga di gas verificatasi tra il 3 e il 26 marzo 1993); che il fatto in questione non è mai stato contestato come disastro ed anzi il riferimento del p.g., nel suo ricorso, ad un passo dell'imputazione si riferisce alla supposta inefficienza del gascromatografo e non ad un supposto evento di disastro;
che del medesimo fatto non si era mai trattato nel giudizio di primo grado e per la prima volta se ne era fatto cenno nell'arringa dell'avvocato dello
Stato nel giudizio di appello e i tabulati (i cui risultati sono peraltro irrilevanti) che ne dimostrerebbero l'esistenza sono stati depositati dopo la discussione (per il che viene eccepita l'inammissibilità della loro acquisizione). La tesi secondo cui nel marzo 1993 si sarebbe verificato un disastro nel reparto CS 28 viene quindi sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità con la conseguenza della Sua inammissibilità.
Da ultimo: il reparto dove avvenne la fuga non era un reparto di produzione del CVM e quindi non vi era installato alcun gascromotografo. Come può quindi parlarsi, per questo evento, di elusione, rimozione doloso о blocco dell' 'apparecchio ? Peraltro, secondo gli esponenti, di questa fuga di CVM avvenuta nel marzo 1993 nel reparto CS 28 non v'è alcuna traccia se non una indiretta costituta dalla rilevazione compiuta dalla linea 229 del gascromatografo sita nel reparto CV 22 e dalla quale risulta soltanto un modestissimo incremento dei valori di CVM e comunque di molto inferiore ai limiti di legge.
Infine, per quanto riguarda il vizio di motivazione in merito alle condotte elusive e al blocco del gascromatografo, gli esponenti denunziano l'inammissibilità del motivo diretto
163 esclusivamente ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Dei tre fatti indicati dal ricorrente (l'abbassamento della soglia di misura dell'allarme; l'installazione di stringhe di comando informatico che impedivano la registrazione delle misure realmente effettuate nelle zone più a rischio consentendo contemporaneamente di considerare, ai fini del calcolo delle medie, i valori pari а 0 ; l'inserimento di un interruttore che consentiva di scollegare il gascromatografo) la Corte ha fornito una giustificazione adeguata senza trascurare le critiche contenute nell'appello.
In particolare l'abbassamento della soglia da 30 a 25 ppm è indice di maggior cautela e comunque rispettoso della direttiva europea recepita con d.p.r. 962/1982 che stabilisce che il livello di allarme non deve essere superiore a 30 ppm.
Quanto alle stringhe informatiche il ricorrente non precisa di quali stringhe si tratti e comunque nell'imputazione e nei motivi di appello non si faceva ad esse riferimento;
sulla possibilità di manipolazione delle medie la Corte di merito ha richiamato le difese che smentivano questa possibilità in quanto i documenti dimostravano che dei valori pari a 0 non si era tenuto conto. E analogamente ha fatto per quanto riguarda le ragioni giustificative dell'installazione dell'interruttore.
2) RICORSI PROPOSTI DALLA REGIONE VENETO E DAL COMUNE DI
VENEZIA.
Nella memoria si premette innanzitutto che la replica riguarda sia la NE NE che il Comune di EN in considerazione del fatto che i ricorsi sono identici nel contenuto. Si precisa poi che la più parte delle doglianze proposte dai ricorrenti non riguarda gli imputati dipendenti da EniChem perché, come già indicato nella precedente memoria, solo il 20 novembre 1990 l'intera proprietà dello stabilimento passa a IC. Con la conseguenza che tutti i reati ricompresi nel primo capo d'imputazione potranno essere riferiti agli imputati HE solo per comportamenti tenuti a partire dal giugno 1987 mentre tutte le accuse contenute nel secondo capo d'imputazione lo saranno solo se successive al 20 novembre 1990.
Da ciò deriva che la più parte delle censure proposte da
NE e Comune non riguardano HE e i suoi dirigenti.
Nella memoria si evidenzia poi che i ricorsi in realtà propongono esclusivamente censure di merito e cercano di ottenere dal giudice di legittimità una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi.
164 K Passando poi all'esame del ricorso della NE NE nella memoria si evidenzia che i motivi proposti ai punti 1,
4, 5, 9, 10 e 11 sono del tutto estranei alla posizione dei dirigenti HE. In parte perché si tratta di condotte assai risalenti nel tempo;
in parte perché i dirigenti HE sono stati ritenuti estranei ai fatti (omicidio
FAGIA) che comunque risalgono ai primi anni '70; in parte perché si tratta di motivi estranei al rapporto con gli esponenti (omessa pronunzia sul risarcimento dei danni;
giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche). Così anche per quanto riguarda i motivi di cui ai nn. 9 e 10 del ricorso della NE NE, che riguardano le discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982, e quindi anche in questo caso riferiti a periodo anteriore all'ingresso di HE.
Analoga conclusione è da trarre, secondo gli esponenti, per quanto riguarda il punto 2 del ricorso che riguarda esclusivamente gli imputati DI (malattie e decessi per tumore al polmone che hanno colpito i lavoratori addetti all'insacco del pvc) riferendosi queste censure ad un periodo che va dal 1974 fino al gennaio 1980. Gli esponenti, peraltro, poiché HE ha avuto un ruolo nella produzione del pvc a Porto MA anche se in periodo successivo a quello indicato dalla parte civile ritengono di esprimere
-
alcune valutazioni sui motivi di ricorso per evidenziarne l'inammissibilità.
Dopo aver riportato i motivi di ricorso della NE NE nella memoria si ribadisce l'estraneità dei dirigenti
HE ai motivi che riguardano i tumori al polmone e si ribadisce che la plausibilità dell'ipotesi che questa patologia sia ricollegata all'esposizione a cvm riguarda le massicce esposizioni degli anni 150 e '60 mentre nella gestione HE le emissioni erano ridotte а dosi cheinsignificanti. Nella memoria si ribadisce nuovamente comunque le ragioni addotte dalla NE a sostegno dei motivi costituiscono questioni di merito. In ogni caso, si sottolinea, anche se fossero fondate tutte le critiche contenute nel ricorso ciò sarebbe sufficiente a dimostrare la causalità generale ma alcuna conclusione potrebbe trarsi sulla causalità in merito ai singoli eventi dannosi.
Prosegue la memoria affermando l'infondatezza del rilievo secondo cui la sentenza della Corte avrebbe omesso di valutare gli esiti della consulenza del dott. Valerio
EN, consulente dell'accusa, e vengono riportati i passi in cui, nella sentenza di primo grado richiamata da quella d'appello, vengono esaminate le tesi del consulente. Sono poi riportate tutte le altre evidenze scientifiche che dimostrano, secondo gli esponenti, come sia esclusa la
165 correlazione tra esposizione a Cvm e tumore al polmone e comunque come questo collegamento possa al più riguardare esclusivamente le alte esposizioni degli anni '50-'60. E, a maggior ragione, è stato escluso l'effetto cancerogeno dell'esposizione a pvc (nella memoria si riportano le osservazioni dei giudici di merito nelle parti in cui contestano la diversa tesi del c.t. MASTRAN). Gli esponenti inoltre spiegano le ragioni dell'infondatezza dei motivi secondo cui i giudici di merito avrebbero travisato le dichiarazioni dei consulenti tecnici OM e PIRASTU e riportano ampi stralci della motivazione dei giudici di merito a conferma della tesi indicata.
La memoria affronta poi il motivo di ricorso (punto 3) che riguarda i carcinomi epatocellulari e, anche in questo ne eccepisce l'inammissibilità e comunque caso, se l'infondatezza ribadendo che l'impugnazione non riguarda, per ragioni temporali, i dirigenti IC anche perché la
NE ricorrente non affronta il tema della causalità di queste patologie ad esposizioni bassissime che caratterizzavano il periodo della gestione in questione e che risulta confermato da tutti gli accertamenti scientifici svolti, compresi quelli di fonte dell'accusa.
Ma, secondo gli esponenti, le evidenze scientifiche (che vengono analiticamente riportate) sono tutte nel senso di escludere l'efficienza causale sugli epatocarcinomi anche delle esposizioni a livelli elevati. Senza considerare che, anche in questo caso, i motivi di ricorso si incentrano sul tentativo, infruttuoso, di dimostrare la causalità generale mentre nulla viene detto sulla causa dei singoli eventi presi in considerazione.
Nella memoria si affronta poi il motivo di ricorso che riguarda l'impugnazione dell'ordinanza 10 giugno 2004 con la quale la Corte d'Appello di EN ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e si sottolinea come l'ordinanza abbia adeguatamente motivato il suo convincimento sulla inutilità delle nuove acquisizioni probatorie richieste posto che i nuovi studi epidemiologici, dei quali si è chiesta l'acquisizione, in realtà nulla aggiungevano al quadro delle evidenze scientifiche già acquisite. Analoghe considerazioni sia sulla posizione di
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garanzia dei dirigenti HE sia sulla inammissibilità e comunque sulla infondatezza delle censure vengono fatte per quanto riguarda due casi di cirrosi e sei epatocarcinomi sui quali la GI NE deduce che la motivazione sia solo apparente.
Per quanto riguarda il motivo di cui al punto 6 del ricorso (omessa condanna al risarcimento dei danni in favore della GI NE in relazione ai reati dichiarati estinti
166 per prescrizione) gli esponenti ribadiscono ulteriormente che la domanda riguarda i dirigenti DI.
L'unica pronunzia che riguarda IC è quella relativa all'ing. ES in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 437 c. 1° cod. pen. (per l'omessa collocazione degli impianti di aspirazione dal 1974 al 1980) frutto di un errore materiale perché l'imputato in quel periodo nulla aveva a che fare con Porto MA e su ciò è stato proposto specifico ricorso.
Per quanto riguarda invece le censure di cui al punto G del motivo 6 del ricorso dichiarazione di estinzione per
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prescrizione dei reati contravvenzionali concernenti gli scarichi idrici anche nei confronti dei dirigenti HE (che hanno proposto autonomo ricorso) nella memoria si contesta che presupposto di questa statuizione sia dell'esistenza del reato e la loro l'affermazione attribuzione ai singoli imputati anche perché un'effettiva contestazione non vi è mai stata non essendo stati indicati nel capo d'imputazione l'epoca e la misura del superamento dei limiti di soglia né individuate le singole persone cui i superamenti siano attribuibili.
In ogni caso la richiesta della GI ricorrente è del tutto infondata perché l'interpretazione che viene data dell'art. 578 c.p.p., fondata su un unico isolato precedente di legittimità, è errata non potendosi pronunziare condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in grado di appello nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione quando in primo grado non vi sia stata condanna.
La memoria prosegue contestando il fondamento della censura di cui al punto 7 del ricorso in relazione al disconoscimento, da parte della Corte di merito, della natura permanente delle contravvenzioni in tema di scarichi idrici e ricorda come la sentenza impugnata abbia segnalato la natura occasionale dei superamenti dei limiti previsti e come due isolati precedenti della Corte di cassazione, che facevano gravare sull'imputato la prova della cessazione della permanenza, siano stati superati dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha anche escluso che la violazione della legge ME abbia natura permanente a meno che il superamento si protragga nel tempo senza soluzione di continuità. Il che, nel caso di specie, è escluso dall'accertamento di fatto recepito dai giudici di merito.
Nella memoria si contesta poi il fondamento della censura che riguarda la valutazione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto non formalmente contestate le violazioni delle contravvenzioni di cui agli artt. 16 c. 1 lett. d e 26
d.p.r. 915/1982 con conseguente omessa pronunzia sul punto.
167 Si precisa che la valutazione della Corte sul punto è esente da alcuna illogicità perché è stato accertato che l'argomento è stato sollevato per la prima volta con i motivi di appello.
In ogni caso, se anche la violazione fosse stata contestata, non riguarderebbe i dirigenti IC perché i giudici di merito hanno escluso che esistesse la prova che, dopo l'entrata in vigore del citato d.p.r., vi sia stata, da imputati cheparte degli rivestivano una posizione di garanzia, un'attività di conferimento di rifiuti nelle discariche. Se dunque dovesse ritenersi contestata la violazione non riguarderebbe i dirigenti HE. Peraltro la contaminazione dei canali della seconda zona industriale, come hanno accertato entrambe le sentenze di merito, delle quali vengono riportati ampi stralci, non è riconducibile all'attività del petrolchimico.
Nella memoria si ribadisce poi che i motivi del ricorso della GI NE sono identici ("persino nei refusi dattilografici") a quello del Comune di EN con l'unica eccezione che il motivo di cui al punto 5 della GI
(omessa pronunzia sulla richiesta di risarcimento dei danni per la morte di FAGIA) non è ripetuto nei motivi del
Comune. Si ribadiscono dunque le difese già assunte sui motivi della NE NE.
Viene poi esaminato il motivo aggiunto, di identico contenuto, proposto dalla GI NE e dal Comune di
EN, con il quale denunziano la violazione dell'art. 437 commi 1 e 2 cod. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla parte di motivazione della sentenza impugnata che si riferisce "all'esclusione e/o rimozione e/o blocco doloso del sistema di monitoraggio gascromatografico del CVM (eseguito nel periodo 1991-1995) negli ambienti di lavoro e conseguente disastro".
Nella memoria si sottolinea che i motivi aggiunti sono identici, nella loro formulazione, rispetto al contenuto del secondo ricorso del procuratore generale e, come questo, sono inammissibili perché proposti in violazione del principio della unicità del diritto d'impugnazione che implica che questo diritto si esaurisca con la presentazione dell'atto e dei motivi tanto che il difensore non può presentare un autonomo atto d'impugnazione dopo che il difensore abbia presentato il suo. Né l'atto può valere come presentazione di motivi "nuovi" dovendo questi riferirsi ai medesimi capi e punti oggetto dell'impugnazione principale mentre in questo caso sono completamente diversi. In ogni caso anche il motivo aggiunto è inammissibile perché riguarda esclusivamente ragioni di merito e su questo punto gli esponenti si richiamano memoriaalla presentata in relazione
168 all'impugnazione del procuratore generale che viene espressamente richiamata.
3) RICORSO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI VENEZIA.
si occuperàSi premette, nella memoria, che ci esclusivamente dei motivi di cui ai punti 2 e 3 del ricorso della Provincia di EN perché gli altri motivi sono estranei agli imputati dipendenti da IC. Nella memoria si rileva che i motivi relativi ai punti 2 (omessa pronunzia della condanna al risarcimento dei danni e alle spese in relazione ai reati dichiarati estinti per prescrizione) e 3 (omissione di pronuncia in tema di discariche perché i reati non erano mai stati formalmente contestati) sono identici a quelli formulati nel suo ricorso dalla NE NE e si rinvia alle memoria predisposta in relazione a questo ricorso.
4) RICORSI PROPOSTI DALLE PARTI CIVILI CHE NON RIGUARDANO GLI
IMPUTATI ENICHEM.
Partendo dalla premessa che i ricorsi di cui si tratterà non riguardano i dirigenti HE gli esponenti ritengono però opportuno svolgere considerazioni su temi di carattere generale.
a) Ricorso dell'Unione Sindacale Territoriale
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori di EN. Il punto 1 (omicidio in danno di FAGGIAN LL) e 2
(dichiarazione di prescrizione per i casi di omicidio colposo per AN epatico, undici casi di lesioni per epatopatie e dieci lesione da morbo di YN) riguardano esclusivamente i dirigenti DI. stesse Le considerazioni vanno fatte per quanto riguarda il punto 3
(prevalenza delle attenuanti generiche), il punto 4 (art. 437 c.p.: condotte tenute fino al 1973), il punto 5 (artt. 434 e
449 c.p.: condotte tenute fino al 1973).
b) Ricorso dei prossimi congiunti di SA IT e AN LV. Trattandosi di motivi in gran parte identici a quelli del ricorso CISL la memoria rinvia alle considerazioni che precedono. In merito al punto 1 del ricorso (che riguarda i decessi per carcinoma epatocellulare di SA e AN) gli esponenti rilevano che i motivi proposti, riguardanti la riconducibilità dell'epatocarcinoma all'esposizione a cvm, sono in gran parte identici, su questo
169 punto, a quelli di NE NE e Comune di EN e si rileva come le motivazioni in merito dei giudici di merito siano ineccepibili non essendo stata neppure dimostrata l'idoneità lesiva del CVM a provocare il carcinoma epatocellulare. Difetta quindi anche la causalità generale.
c) Ricorso di LL RO, vedova di OL RD e ricorso dei prossimi congiunti di IN BRUNO. Anche questi ricorsi, identici nel contenuto, non riguardano
1'HE perché i due lavoratori non sono mai stati alle sue dipendenze e i ricorsi sono infatti rivolti nei confronti dei dirigenti DI e del responsabile civile DI s.p.a.
Comunque il punto 1 del ricorso (tumore al polmone da cui sono stati colpiti RD e IN) è identico al punto 2 del ricorso della NE NE e nella memoria si rinvia alla memoria di replica a questo ricorso. Il punto 2
(attenuanti generiche per il decesso FAGIA), il punto 3
(art. 437 c.p. per condotte tenute fino al 1973) e il punto 4
(artt 434 e 449 c.p. per condotte tenute fino al 1973) sono estranei ai dirigenti HE.
d) Ricorso della Camera del Lavoro di EN e della
Federazione Italiana Chimici e Affini (IL). I cinque motivi del ricorso sono identici a quelli del ricorso CISL e, anche in questo caso, sono estranei agli imputati di parte HE.
e) Ricorso nell'interesse di IN NO e di ER PIETRO nonché dei prossimi congiunti di RUZZA ESTENO,
AG AN, OV VI, SP EN, RC
IO e OT NO. Si tratta di persone che non hanno mai lavorato per HE. Le carriere lavorative di TI,
ZZ, AG, OV, RC e OT sono cessate prima del 1987. ER ha sempre lavorato in reparti gestiti da TE mentre SP che pure ha lavorato per due anni alle dipendenze di HE non ha mai svolto
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mansioni di insaccatore, le uniche per le quali si sia posto il problema dell'idoneità lesiva del cvm e del pvc a cagionare tumori al polmone. Trattandosi di motivo identico a quello di cui al punto 2 dei ricorsi di NE NE e Comune di EN gli esponenti richiamano le ragioni esposte nella relativa memoria. f) Ricorso nell'interesse dei prossimi congiunti di BERTAGGIA GI. Si tratta di una persona (affetta da epatopatia cirrotica) che non ha mai lavorato per HE e le condotte in contestazione si riferiscono al periodo precedente all'ingresso della società nelle attività di Porto
170 MA. I motivi sono identici a quelli del ricorso CISL e nella memoria si rinvia alla replica a questo ricorso.
g) Ricorso nell'interesse dei prossimi congiunti di
LO ST. Questo lavoratore non ha mai lavorato per
HE e gli esponenti richiamano le considerazioni svolte sul ricorso dei prossimi congiunti di SA e ZANINELLO trattandosi di motivi identici.
5) RICORSO DI ER RU.
ER RU, come riferito in precedenza, ha proposto ricorso contro la sentenza e l'ordinanza più volte ricordate e premesso di aver lavorato presso il petrolchimico contraendo il morbo di YN ha dedotto
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innanzitutto l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 commi 1 e 2 e 41 cod. pen., in relazione all'art. 590 del medesimo codice, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione del rapporto di causalità tra l'esposizione al cvm e la malattia contratta.
Nella memoria HE si sostiene innanzitutto l'inammissibilità del ricorso perché diretto a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito. In particolare sono interamente in fatto le censure che si riferiscono all'esistenza del rapporto di causalità tra l'esposizione al cloruro di IN e la patologia lamentata da ER.
In ogni caso nella memoria si ricorda che il motivo in esame non riguarda i dirigenti EniChem: se infatti il ricorrente già dipendente DI dai primi anni '70
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avesse voluto riferirsi anche al periodo in cui HE era subentrata alla DI avrebbe dovuto proporre il problema della causalità anche relativamente alle esposizioni a bassissime dosi quali quelle che caratterizzano questa gestione. Ciò che in realtà è escluso da tutti ed in
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particolare da entrambe le sentenze di merito -essendo pacifico che per la sindrome di YN vi è idoneità lesiva dell'esposizione a CVM solo ad alte o altissime esposizioni quali quelle degli anni '60 e '70.
Venendo ad esaminare più specificamente il caso ER nella memoria viene riportata la parte di motivazione della sentenza della Corte veneziana che ha spiegato adeguatamente come non esistesse la prova del collegamento causale con la patologia del lavoratore e l'esposizione a cvm fondando la sua valutazione sull'insorgenza della patologia dopo
171 numerosissimi anni dalla forte esposizione peraltro avvenuta per un periodo limitato.
E' dubbio peraltro che ER sia affetto da sindrome di
YN e soprattutto che la sua patologia sia ricollegabile all'esposizione lavorativa come hanno spiegato più consulenti. Si tratta infatti di un forte fumatore i cui sintomi spiegabilisono con la sindrome dello stretto toracico superiore di cui è portatore.
Nella memoria si rileva poi l'infondatezza della censura che riguarda l'impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale e della quale si afferma la correttezza perché gli studi dei quali si era chiesta l'acquisizione costituivano revisione di studi precedenti, di ricerche generiche o di studi che non riguardano la coorte di Porto MA. Tutti questi documenti, inoltre, riguardavano la causalità generale e non quella individuale.
Quanto al punto 2 del ricorso ER che censura la
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sentenza della Corte veneziana per non aver ravvisato l'esistenza della cooperazione colposa secondo gli
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esponenti il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Questo motivo viene anzitutto ritenuto. non rilevante nel giudizio di legittimità perché le conseguenze dell'ipotetico accoglimento del motivo sarebbero, sotto il profilo di cause civilistico, identiche a quelle del concorso indipendenti ritenuto dai giudici di merito che hanno escluso ognuno dei partecipi fosse consapevole della che partecipazione degli altri anche per la lontananza nel tempo delle condotte delle varie persone alle quali i reati sono addebitati. In ogni caso se si considerano le bassissime esposizioni del periodo HE è privo di senso ricollegarle a condotte precedenti non solo lontane nel tempo ma completamente diverse trattandosi di esposizioni a livelli alti o altissimi.
Viene poi affrontato il tema esaminato nel punto 3 del ricorso che si riferisce alla continuazione di cui si chiede l'applicazione per spostare in avanti il decorso iniziale della prescrizione. La prima considerazione contenuta nella memoria è che non solo non v'è continuità temporale delle condotte ma, al contrario, uno stacco temporale netto tra il periodo che va fino al 1974 e quello successivo in cui le emissioni di cvm, e quindi le esposizioni dei lavoratori, furono drasticamente abbattute. Ma, sisecondo gli esponenti, anche in questo caso tratta di censura non rilevante nel giudizio di legittimità
(in particolare con riferimento alla questione proposta nel ricorso sulla possibilità di configurare la continuazione tra
172 reati colposi) perché il ricorso è stato proposto ai fini civili e, a questi fini, è irrilevante se i fatti siano avvinti dalla continuazione, circostanza che rileva ai soli fini della determinazione della pena. In ogni caso, sulla possibilità di configurare la continuazione tra reati colposi, gli esponenti rinviano alla motivazione contenuta sul punto nelle sentenze di merito e ricordano che la Corte
d'Appello ha comunque escluso che, nel giudizio di merito, sia stata fornita la prova della medesimezza del disegno criminoso. E su questo punto si evidenzia l'inammissibilità del ricorso che, con censure di merito, tenta vanamente di individuare invece questo elemento della continuazione.
6) RICORSO DI CINA DEMOCRATICA.
Come si è detto in precedenza questa associazione ha dedotto la violazione dell'art. 538 e la mancanza di motivazione sulla domanda di risarcimento danni, e di liquidazione delle spese, in relazione all'affermazione di responsabilità di alcuni degli imputati per l'omicidio colposo in danno di FAGIA LL, nonchè il medesimo vizio con riferimento a tutti i casi in cui la Corte veneziana, accogliendo gli appelli proposti, ha dichiarato estinti per prescrizione una serie di reati per i quali, in primo grado, era intervenuta sentenza di assoluzione nel merito e da cui conseguirebbe il diritto ad ottenere dal giudice di appello la condanna al risarcimento dei danni o, subordinatamente, quanto meno alla rifusione delle spese. Nella memoria depositata si sottolinea che il ricorso è identico a quello e si proposto nell'interesse della GI NE (punto 6) richiamano le deduzioni opposte nella memoria relativa.
7) RICORSO DEL WWF TA ONLUS.
Si precisa, nella memoria, che i punti 2 e 3 del ricorso
(relative alla gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982) sono estranei agli imputati dipendenti da HE. Per quanto riguarda i motivi di cui ai punti 1 (violazione degli artt. 16 c. 1 lett. d e 26 d.p.r. 915/1982, in relazione agli artt. 521, 516, 518 e 522 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della Corte di merito che ha ritenuto di non potersi pronunziare sull'accusa di aver gestito lo smaltimento definitivo dei rifiuti in mancanza di autorizzatione perché, essendo stato autorizzato 10 stoccaggio provvisorio, avrebbe dovuto essere contestato agli imputati di aver gestito la discarica con titolo autorizzativi diverso); 4 (violazione degli artt. 576, 578 e
173 592 c.p.p., nonché mancanza di motivazione, per l'omessa condanna al risarcimento dei danni in favore della ricorrente in relazione ai reati indicati nei capi A e B per i quali era intervenuta dichiarazione di improcedibilità per essere i reati estinti per prescrizione) (manifesta illogicità e 5 della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'assoluzione degli imputati dalle contravvenzioni di cui al d.p.r. 962/1973 contestate nel secondo capo d'imputazione perché estinte per prescrizione) nella memoria si rileva che i motivi sono identici ai motivi
8, 6 e 7 nell'interesse della GI NE e si rinvia alle osservazioni contenute nella memoria che riguarda questo ricorso.
8) RICORSO DELLE PARTI CIVILI A.LL.C.A. E CONFEDERAZIONE
UNITARIA DI AS CUB.
Secondo gli esponenti i motivi 1 (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 437 cod. pen., alla ritenuta inesistenza del dolo per il periodo anteriore al 1974) e 3 (mancanza di motivazione e l'inosservanza di norme processuali in merito alla omessa pronunzia sulle richieste di risarcimento dei danni e di liquidazione delle spese tra le parti malgrado l'intervenuta, condanna per un omicidio colposo) non riguardano i dirigenti IC.
Per quanto riguarda il motivo 2 (vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al ritenuto mancato accertamento della causalità, fino al 1973 e limitatamente
-
agli angiosarcomi, a talune epatopatie e alla sindrome di
YN se non in presenza di elevate esposizioni a cvm;
- elusione del problema della concausale natura dell'esposizione a cvm anche a basse soglie) la memoria precisa che entrambi i giudici di merito si sono pronunziati in modo del tutto adeguato sia sul tema della dose soglia che sul concorso di cause. Affrontando poi il tema dell'idoneità lesiva delle basse dosi di cvm rispetto all'epatocarcinoma e al tumore al polmone la memoria rinvia alle considerazioni contenute nella memoria di replica al ricorso di GI NE e comune di EN.
Sul tema di carattere generale dell'idoneità lesiva del cloruro di IN nella memoria vengono riportate le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, condivise dalla sentenza d'appello (neppure impugnata dal procuratore generale su questo punto), che l'esposizione a basse dosi (quali quelle del periodo successivo all'ingresso di HE) non solo non ha un'inidoneità lesiva per quanto
174 а riguarda le neoplasie che riguardano organi bersaglio diversi dal fegato ma neppure sull'unica patologia riguardante l'unico organo sicuramente bersaglio dell'azione cancerogena della sostanza, il fegato.
In realtà, nel periodo successivo all'ingresso di
IC, mai è stata superata non solo quella che è ritenuta la soglia sotto la quale non è stato verificato alcun effetto cancerogeno (28,8 ppm) ma neppure quella ritenuta del tutto innocua (10 ppm) che lo stesso p.m. ha ridotto a 3 ppm. Nel periodo HE le quantità di CVM nei reparti erano costantemente inferiori a 1 ppm e quindi in quantità insignificante e questa valutazione è condivisa da entrambe le sentenze di merito delle quali vengono riportati ampi stralci.
La medesima valutazione è confermata dagli esperti sentiti nel corso dell'istruzione dibattimentale dalle cui dichiarazioni (oltre che da tutte le evidenze scientifiche) può trarsi la conclusione dell'esistenza di una soglia mentre non vi è alcuna evidenza scientifica sulla idoneità lesiva di esposizioni a bassa soglia dopo che la persona sia stata sottoposta ad intense esposizioni. E anche coloro che affermano l'esistenza di un ruolo causale del CVM sui tumori del polmone sono costretti ad ammettere che esiste una soglia che certamente non può essere prossima allo "0" come nel caso delle esposizioni del periodo HE.
Parimenti infondate, secondo la memoria, sono le si riferiscono al ruolo concausale censure che dell'esposizione a basse soglie perché, come affermato dalle sentenze di merito, la concausa ha 10 stesso statuto epistemologico della causa con la conseguenza che, se non è dimostrato che un fattore è causa di un evento neppure può assumere la veste di concausa. E gli esponenti sottolineano i pareri degli esperti che hanno ritenuto non essere possibile, allo stato delle conoscenze attuali, neppure affermare l'esistenza di un'efficienza sinergica tra alcool e cvm e tra fumo e cvm.
In conclusione l'accusa non ha fornito la prova neppure dell'efficacia concausale dell'esposizione al cloruro di IN la cui efficienza lesiva può ritenersi provata esclusivamente per l'AN e per esposizioni a livelli molto elevati.
Sezione sesta: ulteriori memorie e rinunzie.
I) RINUNZIA AL RICORSO DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
NELL'INTERESSE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEL MINISTERO
175 DELL'AMBIENTE.
Con atto depositato il 10 aprile 2006 presso la Corte
d'Appello di EN la Presidenza del Consiglio e il
Ministero dell'Ambiente, per il mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di EN, hanno comunicato di essere pervenute ad una transazione con i responsabili civili ed hanno conseguentemente dichiarato di rinunziare al ricorso proposto nei confronti dei medesimi responsabili civili
(s.p.a. IA già s.p.a. ENICHEM e s.p.a. ENI) e nei
-
confronti degli imputati PO RG, AS TA, SM
FR, AN LU, ZE DE, ES RI,
AI ER, CC OR, ON IG, RI
OM e RI OV (nei confronti di RI e
RI peraltro non v'era impugnazione). Con il medesimo atto l'Avvocatura ha dichiarato inoltre di revocare la costituzione di parte civile nei confronti dei medesimi imputati.
II) MEMORIA DEI DIPENDENTI ENICHEM.
I) Gli imputati dipendenti della s.p.a. ENICHEM hanno depositato ulteriore memoria in replica ai motivi nuovi proposti dalle parti civili ER e prossimi congiunti di RD e IN ai sensi dell'art. 10 1. 46/2006.
I motivi nuovi, secondo gli esponenti, sono inammissibili e infondati. Sotto il primo profilo si rileva nella memoria che i motivi in questione consistono in una semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Inoltre, alla luce della recente modifica della lett. e dell'art. 606 del codice di rito, gli elementi di fatto indicati nei motivi nuovi indicano atti che sono semplicemente contrastanti con altri atti del processo ma non sono tali da "disarticolare" l'intero ragionamento svolto dal giudicante. Ne consegue l'inammissibilità essendo i motivi nuovi diretti, in buona sostanza, ad un nuovo apprezzamento dei dati di fatto presi in considerazione dai giudici di merito.
Per quanto riguarda in particolare i motivi aggiunti di ER si evidenzia nella memoria che i medesimi non contengono alcun elemento di novità rispetto a quanto evidenziato nel ricorso principale e si rinvia pertanto alla memoria già depositata dai ricorrenti in replica al ricorso di cui vengono riportati i passi essenziali.
Quanto ai motivi nuovi, di identico contenuto, proposti dai prossimi congiunti di RD OL e IN BR si ribadisce, come già rilevato nelle memorie precedentemente
176 depositate, che i ricorsi proposti (e quindi anche i motivi nuovi) non riguardano la posizione HE posto che il primo risulta aver terminato la sua carriera lavorativa nel 1973
(HE è subentrata nel giugno 1987) mentre il secondo era un dipendente della Cooperativa facchini di MA. Del resto sono gli stessi ricorrenti a precisare, nei motivi nuovi, che le richieste di riconoscimento della responsabilità penale e civile è rivolta nei confronti della s.p.a. DI e dei dirigenti di questa società.
Relativamente al merito si osserva poi che il tema trattato nei motivi nuovi riguarda l'idoneità del cvm e del pvc a provocare i tumori al polmone senza che venga indicato alcun elemento di novità rispetto ai ricorsi principali. Inoltre, poiché le argomentazioni sono identiche a quelle contenute nel motivo n. 2 dei ricorsi di NE NE e Comune di EN, gli esponenti rinviano alla memoria di replica nei confronti di questi ricorsi.
III) MEMORIA DELLA PARTE CIVILE LAGAMBIENTE.
NT ha depositato memoria La parte civile diretta a contrastare il ricorso del responsabile civile s.p.a. SO in particolare per quanto riguarda l'esistenza della colpa nella condotta degli imputati ritenuta causalmente ricollegabile ai casi di AN epatico e alle epatopatie riferibili all'esposizione a CVM. In particolare si afferma nella memoria che appare infondata la critica rivolta alla sentenza della Corte veneziana secondo cui la colpa sarebbe stata ravvisata nel semplice versari in re illicita. Del tutto corretta sarebbe l'affermazione che riferisce la prevedibilità non ad uno specifico e predeterminato evento ma ad un rischio di elevata pericolosità lesiva dell'esposizione alla sostanza.
Nella memoria si richiamano poi le argomentazioni del Tribunale che aveva ritenuto che la prevedibilità
-
riguardasse esclusivamente eventi tipici "tali essendo soltanto quelli la cui possibilità di verificazione fosse nota sulla base di conoscenze scientifiche consolidate"
- e si ribadisce la correttezza delle argomentazioni della sentenza di appello dove si afferma che i criteri utilizzati per il riconoscimento dell'esistenza del rapporto di causalità sono diversi da quelli riguardanti l'accertamento dell'elemento soggettivo. E anche se la colpa va accertata
-
con riferimento a tutte le conoscenze disponibili nel momento in cui la condotta è stata posta in essere ciò non
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significa che debba essere prevedibile "il meccanismo causale di determinazione di una certa malattia"; è quindi
177 sufficiente la potenziale idoneità della sostanza a dar vita ad una situazione di danno per la salute.
Questi principi, secondo la parte civile esponente, sono stati più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito da cui emergerebbe il superamento della distinzione tra colpa generica e specifica mentre decisivo appare il contesto nel quale si svolge l'indagine sulla colpa che, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, assume caratteristiche peculiari.
laDopo aver esaminato alcuni principi riguardanti natura delle regole generiche di cautela indicate nell'art. 2087 cod. civ. nella memoria si esamina il problema della condotta esigibile in forza degli artt. 20 e 21 d.p.r.
303/1956 e si rileva che la determinatezza delle norme cautelari va riferita al tipo di eventi che la norma cautelare mira a prevenire precisandosi che, laddove il fattore di rischio è lesivo dell'integrità fisica, la norma cautelare deve essere rigida mentre se il fattore di rischio riguarda la salute la norma "non potrà che essere più aperta".
Nel caso in esame, si rileva nella memoria, il cloruro di IN era considerato dal d.p.r. 303 del 1956 un fattore di rischio per l'integrità fisica (in quanto infiammabile) ma anche per la salute tanto che figurava tra le sostanze per le quali era previsto l'obbligo di visite trimestrali;
il che, tra l'altro, conferma che all'epoca era ben conosciuta la natura tossica del cvm peraltro confermata da studi del 1961
(Torkenson) e dallo stesso medico di fabbrica dott. Giudice che ha riferito in dibattimento che la natura epatotossica del cvm gli era già nota all'epoca degli studi universitari (si è laureato nel 1956) come del resto ammesso dall'imputato dott. IN.
Dunque all'epoca delle condotte contestate erano conosciuti, oltre che la tossicità della sostanza, sia le conseguenze dell'esposizione (malattia) che l'organo che riguardava la malattia (il fegato). E queste conseguenze erano prevenibili con l'adozione di cautele che potevano agevolmente essere poste in atto. Nella memoria si ricostruisce poi il percorso degli studi del dott. OL e si ribadisce che le sue ricerche consentivano, già nel 1969, di affermare la natura non solo epatotossica ma anche oncogena del cloruro di IN. E si ribadisce che per ravvisare la colpa è sufficiente la conoscenza dell'idoneità lesiva della sostanza.
In conclusione, secondo la memoria di MB, le censure proposte dal responsabile civile riguarderebbero più il grado che l'esistenza della colpa proprio per il diverso
178 grado di conoscenze scientifiche acquisite a seguito della ricerca LT che hanno confermato ciò che emergeva dagli studi di VIOLA. Anche una scarsa prevedibilità vale però a fondare l'esistenza dell'elemento soggettivo.
IV) MEMORIA DEL RESPONSABILE CIVILE S.P.A. BR.
Nella memoria presentata dal responsabile civile s.p.a. BR, assistito dall'avv. Antonio Bondi, si premette che si replicherà esclusivamente alle richieste avanzate nei confronti di BR da parte delle parti civili ER RO, IA GI e da parte delle organizzazioni sindacali.
Per quanto riguarda il ricorso proposto da GUERRIN
RO (che peraltro risulta aver rinunziato al ricorso) si osserva nella memoria che il reato deve ritenersi prescritto essendo decorsi ormai otto anni dall'insorgenza della malattia (morbo di YN). In ogni caso la patologia non è correlabile all'esposizione al CVM in quanto GUERRIN ha cessato la propria attività alle dipendenze di BR nel 1975 e il tempo decorso dall'esposizione fino al momento dell'insorgenza esclude che la malattia sia riconducibile all'esposizione trattandosi di malattia che, secondo il P.M., ha un periodo di induzione tra i 4 e i 48 mesi.
Relativamente alla posizione di IA GI si
Osserva nella memoria che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto esclusivamente in base a considerazioni di merito. In ogni caso il ricorso è inammissibile per un altro ordine di ragioni: il caso di BERTAGGIA ha formato oggetto di contestazione suppletiva all'udienza del 13 dicembre 2000 ed egli risulta inserito (allegato A) quale persona offesa per essere affetto da carcinoma polmonare senza alcun riferimento alla epatopatia cirrotica da cui era affetto e da cui era clinicamente guarito nel 1988.
Dunque il reato di cui all'art. 590 cod. pen. non rientra nella contestazione e non si poteva nel ricorso chiedere l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata pronunziata condanna per questo reato. Nel contempo alcuna richiesta è contenuta nel ricorso che riguardi l'omicidio colposo per il carcinoma polmonare che ha determinato il decesso di IA.
In ogni caso, si sottolinea nella memoria, va tenuto
conto che risulta documentalmente che IA è guarito dalla patologia epatica nel 1988 e che la richiesta risarcitoria è stata formulata nel 2001 per cui si è reato che quella del verificata sia la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. E deve tenersi ancora
179 conto della circostanza che BR ha cessato la sua attività nell'aprile del 1977.
Nella memoria si criticano poi le censure che nel ricorso di IA vengono rivolte alla sentenza della
Corte di merito nella parte in cui ha escluso la configurabilità del disastro colposo fino al 1973. Premesso il dubbio sulla esistenza dell'interesse del ricorrente ad impugnare la sentenza su questo capo si contesta la tesi secondo cui il reato in esame non richiederebbe il verificarsi di un macroevento;
proprio la necessità di evitare che il disastro si sovrapponga ai singoli reati (per es. gli omicidi o le lesioni colpose) è necessario un dippiù per ritenere realizzata la fattispecie in esame.
associazioni Quanto all'azione civile svolta dalle sindacali che hanno proposto ricorso la SOC. BR contesta che le associazioni medesime abbiano titolo ad subite da esercitare l'azione per le morti e le lesioni lavoratori fossero ° meno iscritti alle medesime associazioni. Si chiede quindi che i ricorsi in esame vengano dichiarati inammissibili per mancanza di interesse. Infine si contestano le tesi sostenute nei motivi proposti che riguardano la possibilità di condannare al risarcimento dei danni nel caso in cui il giudice di secondo grado dichiari la prescrizione di un reato escluso dal primo giudice;
tanto più nel caso in cui il reato si sia prescritto prima della sentenza di primo grado.
VI) MEMORIA DIFENSIVA DELL'IMPUTATO AS TA.
Nella memoria presentata dall'avv. prof. AL
Alessandri, nell'interesse di AS TA, si eccepisce innanzitutto l'inammissibilità del secondo ricorso del procuratore generale (in relazione alla violazione dell'art. 437 cod. pen. per l'elusione e/o rimozione e/o blocco doloso del sistema di monitoraggio gascromatografico nel periodo
1991-1995). L'eccezione di inammissibilità è fondata sulla circostanza che la sentenza di assoluzione per questo reato pronunziata dal Tribunale di EN con la formula "perché il fatto non sussiste" sarebbe divenuta definitiva. Ciò in quanto l'appello proposto dal p.m. contro la sentenza di primo grado faceva riferimento ai periodi in cui gli imputati avevano svolto incarichi direttivi ma la contestazione riferita a AS riguardava il periodo fino all'ottobre 1989. La sentenza di appello ha riformato quella di primo grado, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 437, solo per l'omessa collocazione degli impianti di aspirazione per il periodo dal 1974 al 1980. Ne conseguirebbe
180 la definitività della sentenza di assoluzione di primo grado per il periodo successivo all'ottobre 1989.
VII) MEMORIA DELL'IMPUTATO OV D'NI OR.
hannoI difensori di OV D'NI OR, depositato memoria difensiva con la quale vengono affrontati i seguenti temi.
Innanzitutto viene criticata la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che i criteri di accertamento della colpa debbano essere diversi da quelli utilizzati per dell'esistenza del rapporto di causalità. l'accertamento
Anche per l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato sarebbe infatti necessario il riferimento ad una legge di copertura idonea a spiegare l'evento con l'unica differenza che nella colpa la valutazione viene formulata ex ante. Questa ricostruzione è confermata dal principio della "tipicità" della colpa ("la violazione della diligenza oggettiva, ossia la possibilità di cogliere da parte dell'agente la violazione di un dovere di diligenza: nel momento in cui si pone in essere la condotta iniziale,
l'agente deve potersi rappresentare che l'evento risulti collegato alla violazione di un dovere di diligenza").
La memoria prosegue approfondendo il tema della prevedibilità dell'evento e affermando che la prevedibilità "deve essere riferita a tutte le caratteristiche che consentono di individuare l'evento rappresentabile come appartenente allo stesso tipo di quello che si è verificato in concreto"; tanto più rigorosa è la conoscenza dei meccanismi causali di una determinata attività tanto maggiore
è il livello di prevedibilità; a ulteriore conferma dello stretto nesso tra causalità e colpa e della necessità della tipicità colposa.
Con la conclusione, su questo punto, che "addebitare un evento sulla scorta di una norma (0 di conoscenze) originariamente introdotte nell'ordinamento allo scopo di evitare una serie di eventi diversi sia pure lesivi dell'integrità fisica, ma in un momento in cui l'elemento addebitato non costituiva, quanto alla sua possibilità di verificazione, patrimonio scientifico consolidato, si tradurrebbe in un'inaccettabile forma di responsabilità, pretesa a titolo di colpa, e che di fatto imputerebbe all'agente il fatto non certo per la violazione di una norma cautelare finalizzata a prevenire eventi del genere di quello accaduto, ma soltanto perché lo stesso avrebbe tenuto un comportamento genericamente inosservante".
181 A questi principi, secondo il ricorrente, non si è attenuta la sentenza impugnata che ha invece individuato la colpa anche se lo specifico evento non era prevedibile e prendendo a parametro di riferimento non la conoscenza dei meccanismi causali ma il rischio;
facendo quindi riferimento ad un principio precauzionale estraneo all'accertamento della responsabilità penale per colpa proprio perché compiuto anche in mancanza di una legge scientifica di copertura. La Corte avrebbe invece indebitamente sovrapposto i criteri di valutazione del giudizio di pericolo a quelli di valutazione del giudizio di colpa omettendo inoltre di accertare se
l'osservanza del dovere di diligenza poteva o no impedire l'evento.
II) La memoria prosegue criticando l'orientamento secondo cui nella colpa specifica la prevedibilità dell'evento è presunta perché la mera violazione della regola di condotta non è sufficiente a far ritenere sussistente la colpa. La previsione dell'art. 2087 cod. civ. va dunque correttamente interpretata nel senso che "dal dovere di prevenzione non possa derivarsi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno". Ciò può avvenire solo in presenza dei requisiti di prevedibilità ed evitabilità del danno. Ma "non è riconoscibile un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno". Dunque l'obbligo di adottare le cautele idonee ad evitare il rischio di cui trattasi sorge soltanto nel 1974 con le notizie GO che per la prima volta parlano di angiosarcomi nell'uomo. E quindi solo da quel momento la condotta dell'agente poteva essere considerata negligente.
-In particolare con specifico riferimento agli addebiti contenuti nell'imputazione di violazione di norme contenute nei d.p.r 547/55 e 303/56 l'esponente rileva che queste contestazioni, oltre che infondate, sono irrilevanti "perché riferite a regole cautelari che nulla hanno a che fare con il
CVM" avendo ad oggetto finalità preventive diverse e comunque riferite a "eventi lesivi di struttura più semplice ed assai meno grave" avendo a riferimento esclusivamente la
"fastidiosità" dell'esposizione e la diffusione di polveri oggettivamente moleste.
D'altro canto gli artt. 20 e 21 del d.p.r. 303 con l'uso dell'espressione "per quanto possibile" neppure descrivono la condotta prescritta ed un'interpretazione eccessivamente lata di queste norme si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività come indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza 25 luglio 1996 n. 312. La stessa inclusione del cloruro di IN nelle tabelle conferma solo una generica tossicità ma non certo una presunzione assoluta di tossicità.
182 D'altro canto la tossicità è caratteristica comune anche a sostanze naturali ed è legata alla quantità e al livello dell'esposizione ("anche l'acqua, ad esempio, può essere tossica se assunta dall'organismo ad alte dosi").
Nella memoria vengono poi esaminati i fenomeni ricollegati alla carcinogenesi evidenziando che le definizioni di tossicità e cancerogenicità indicano fenomeni biologicamente e clinicamente diversi, che composti chimici che hanno effetti tossici non necessariamente hanno effetti neoplastici (e qualche volta hanno addirittura un effetto antineoplastico).
Si prosegue poi nell'esame analitico delle cause che provocano le malattie riducibili all'esposizione a CVM (morbo di YN e acrosteolisi) rilevando come a tutt'oggi non sia affatto accertata (ed anzi può ritenersi esclusa) non solo una correlazione causale tra queste malattie e neoplasie ma neppure una comunanza o una continuità tra le patologie. In realtà fino al 1974 erano conosciuti e prevedibili solo gli effetti acuti dell'esposizione e quindi le misure preventive erano dirette ad evitare questi effetti (esplosioni; effetti narcotici). D'altro canto ancor oggi è sconosciuto il meccanismo eziopatogenitico dell'AN, patologia del tutto silente fino al suo manifestarsi. E' quindi da escludere che negli anni 1969-1973 gli imputati potessero rappresentarsi gli effetti della violazione dell'obbligo di diligenza proprio perché l'evento deve essere identificato nella sua specifica concretezza
(morte o lesioni) e non nel mero danno alla salute. D'altro canto neppure è formulato un addebito di colpa nella mancata sospensione delle attività che davano luogo all'esposizione.
Si confermano dunque le considerazioni già svolte.
183 - IV-
PARTE QUARTA: L'ESAME DEI MOTIVI CONCERNENTI I REATI DI
LESIONI E OMICIDI COLPOSI, DISASTRO INNOMINATO "INTERNO"
COLPOSO E IL REATO DI CUI ALL'ART. 437 COD. PEN.
Sezione prima: le questioni preliminari e la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
CAPITOLO I : INAMMISSIBILITA' DEL SECONDO RICORSO DEL
PROCURATORE GENERALE E DEL MOTIVO AGGIUNTO DI REGIONE VENETO
E COMUNE DI VENEZIA.
a) L'inammissibilità del secondo ricorso del Procuratore generale. Come si è già ricordato i difensori di AN,
SM, RI, RI, AI, ES, PO, CC e
ZE, hanno presentato un'istanza con la quale hanno chiesto che venga dichiarato inammissibile il ricorso
-
presentato il 27 aprile 2005 dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di EN che si riferisce all'ipotesi
-
di reato di cui all'art. 437 cod. pen.
Nell'istanza si ricorda che il procuratore generale, il precedente 21 aprile 2005, aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte veneziana deducendo due motivi di censura: il vizio di motivazione sulla ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche concesse agli imputati in relazione alla condanna per l'omicidio colposo di FAGIA;
il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'assoluzione di IN, VI, RA, AT e D'NI OR dal reato di cui all'art. 437 commi 1° e 2° cod. pen. per condotte tenute fino al 1973 e conseguente ritenuto assorbimento della sostenuta insussistenza dell'estinzione del predetto reato per intervenuta prescrizione. Le censure non riguardavano quindi in alcun modo gli esponenti, già dirigenti della società HE;
questa società ha infatti acquisito la gestione degli impianti di
Porto MA solo nel 1987 e per gli imputati indicati la sentenza di secondo grado è da ritenere passata in giudicato (salvo i punti che formano oggetto dei ricorsi degli imputati).
184 Il secondo ricorso del procuratore generale è invece espressamente proposto contro gli imputati PO RG,
AS TA, SM FR, AN LU, ZE DE,
ES RI, AI ER e CC OR quindi nei confronti dei dirigenti HE ed ha per oggetto la violazione dell'art. 437 commi 1 e 2 cod. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla parte di motivazione della sentenza impugnata che si riferisce "all'esclusione e/o rimozione e/o blocco doloso del sistema di monitoraggio gascromatografico del CVM (eseguito nel periodo 1991-1995) negli ambienti di lavoro e conseguente disastro".
Si tratta dunque di motivo avente un oggetto completamente diverso dal ricorso precedentemente proposto e addirittura persone diverse. Il secondo ricorso, secondo gli esponenti, sarebbe quindi inammissibile perché proposto in violazione del principio della unicità del diritto d'impugnazione che implica che questo diritto si esaurisca la presentazione dell'atto e dei motivi tanto che con l'imputato non può presentare un autonomo atto d'impugnazione dopo che il difensore abbia presentato il suo. Né l'atto può valere come presentazione di motivi "nuovi" dovendo questi riferirsi ai medesimi capi e punti oggetto dell'impugnazione principale mentre in questo caso l'oggetto dell'impugnazione è completamente diverso.
Analoga eccezione di inammissibilità è stata dagli imputati proposta contro i motivi nuovi proposti da NE NE e Comune di EN.
b) Esame dell'eccezione. L'eccezione proposta è peraltro infondata.
Il principio cui fanno riferimento gli esponenti è quello della consunzione del diritto di impugnazione affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. sentenze Cass., sez. III, 29 aprile 2003 n. 23410, Giudici;
sez. VI, 17 novembre 1998 n. 1569, Sambo;
sez. II, 27 settembre 1997 n. 5035, Pollari;
sez. I, 13 marzo 1992 n.
1157, Arena) in casi che riguardavano la mancata o irregolare notificazione dell'avviso di deposito, previsto dall'art. 548 ad uno degli aventi dirittocomma c.p.p.,2° all'impugnazione.
stanteIn base ai citati precedenti giurisprudenziali, il principio della unicità del diritto di impugnazione, si è affermato che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione, da parte di uno dei soggetti che ne sono titolari, vale a
'consumare" il diritto degli altri aventi diritto a proporla "
185 essendo stato conseguito l'effetto dell'impugnazione con la conseguenza che l'omissione avrebbe il solo effetto di non far decorrere il termine per l'impugnazione.
Questa interpretazione troverebbe conferma nel disposto dell'art. 175 comma 2° c.p.p. nella parte in cui non riconosceva (nella formulazione anteriore all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d. 1. 21 febbraio 2005
n. 17 convertito nella 1. 22 aprile 2005 n. 60) neppure al contumace il diritto alla restituzione in termine per proporre l'impugnazione quando l'impugnazione medesima fosse stata proposta dal difensore.
Il caso in esame è peraltro diverso. La stessa parte legittimata all'impugnazione ha infatti, nel nostro caso, proposto due distinti ricorsi rispettando, per entrambi i gravami, i termini previsti per la proposizione.
Orbene il principio dell'unicità del diritto di impugnazione può essere invocato quando diversi sono i titolari legittimati all'impugnazione del provvedimento (per es. imputato e difensore) ma non certo nei casi in cui il medesimo soggetto abbia frazionato le censure, ovviamente rispettando i termini per l'impugnazione; modalità non espressamente prevista ma neppure vietata dal codice di rito e la cui ritenuta inammissibilità potrebbe gravemente limitare il diritto di impugnazione (soprattutto per l'imputato) cui non sarebbe consentito un più ampio dispiego delle facoltà difensive.
Né alcun rilievo può avere la circostanza che il ricorso sia stato proposto contro parti diverse;
circostanza che, semmai, conferma l'erroneità della tesi proposta perché è ben difficile immaginare l'esaurimento della facoltà di impugnazione nei confronti di una parte contro la quale l'impugnazione non è mai stata proposta.
Del resto sarebbe intrinsecamente contradditorio consentire la presentazione di motivi nuovi (art. 585 comma
4° c.p.p.) sia pure nell'ambito delle censure già proposte
-
con i motivi principali oltre il termine previsto per
-
l'impugnazione e vietare che, con il rispetto dei termini, la parte legittimata possa integrare i motivi già proposti con altri diversi atti di impugnazione. Il che conferma inoltre la manifesta infondatezza del rilievo secondo cui i motivi neppure riguarderebbero quelli originariamente proposti (se così fosse, e il tema del ricorso fosse lo stesso, la seconda impugnazione sarebbe infatti comunque ammissibile ex art. 585 comma 4° c.p.p.).
186 c) Il motivo "aggiunto" di NE NE e Comune di
EN. Infondata è poi l'eccezione di inammissibilità, proposta dai medesimi ricorrenti in precedenza indicati, contro il motivo "aggiunto" proposto (prima dell'entrata in vigore della 1. 46/2006) dalla GI NE e dal Comune di
EN nei confronti della sentenza della Corte veneziana che riproduce, come si è già accennato, il contenuto del secondo ricorso del Procuratore generale.
Secondo gli esponenti il motivo sarebbe inammissibile perché proposto per ragioni estranee ai capi e punti oggetto dei ricorsi principali.
Anche questa eccezione è peraltro infondata. E' vero che dalla costituisce principio costantemente affermato giurisprudenza di legittimità che i motivi nuovi debbano riguardare i capi o punti della sentenza già oggetto, giusta il disposto dell'art. 581 lett. a del codice di rito, dell'originaria impugnazione e debbano quindi limitarsi ad esporre ulteriori ragioni in diritto o in fatto (nei limitati casi in cui ciò sia previsto) a sostegno della medesima.
Diversamente, se fosse consentito estendere l'impugnazione a punti ° capi non oggetto dell'originaria impugnazione, con la presentazione dei motivi nuovi verrebbero elusi i termini previsti per le impugnazioni (v. in questo senso Cass., sez. V, 1° febbraio 2000 n. 1070, un. 20 Tonduti;
sez. I, 13 giugno 1998 n. 2559, Lauro;
sez. aprile 1998 n. 4683, Bono)...
Nel caso in esame l'eccezione è peraltro infondata perché ragioni di doglianza nei confronti delle statuizioni riguardanti le soluzioni adottate per l'imputazione di cui all'art. 437 cod. pen. erano già contenute nei motivi principali (in particolare nel primo motivo di ricorso) per cui il punto ben può essere ritenuto oggetto del ricorso principale di cui costituisce un ampliamento e un approfondimento ma non è ad esso completamente estraneo.
Il motivo sarà dunque esaminato unitamente agli altri motivi contenuti nei ricorsi principali riguardanti il medesimo tema.
CAPITOLO II: IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA 10 GIUGNO 2004 DELLA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RELATIVA ALLA RINNOVAZIONE
DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE. a) Contenuto dell'ordinanza impugnata. Con l'ordinanza giugno 2004 la Corte d'Appello di EN, oltre a 10
187 risolvere diverse questioni che non interessano più nel giudizio di legittimità, ha respinto alcune richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale proposte dalle parti. In particolare, premesse alcune valutazioni sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 603 c.p.p., la Corte ha così provveduto:
alcune richieste sono state ritenute relative a circostanze irrilevanti (si tratta della richiesta di acquisizione atti di procedimenti nei quali risulterebbe che Montedison ed
HE hanno versato rilevanti somme di danaro per tangenti
а esponenti politici e pubblici funzionari); e analoga valutazione è quella che riguarda la richiesta di acquisizione di documentazione medica relativa a GABRIELE
ZO;
altre richieste (relative all'acquisizione di atti concernenti due casi di angiosarcomi che gli appellanti ritenevano riferibili a basse esposizioni e a documenti relativi ai campioni prelevati dal Corpo forestale dello
Stato in otto pozzi) sono state ritenute non concretamente utili alla decisione: le prime perché le patologie si sarebbero verificate in contesti diversi;
le seconde perché le prove acquisite sul tema della contaminazione delle acque dei pozzi sono state ritenute sufficienti per la decisione;
e parimenti non utile ai fini della decisione è stata ritenuta la richiesta, formulata dal p.g. all'udienza del 13 maggio
2004, di acquisizione di fotografie aeree dell'area del petrolchimico;
quanto alla richiesta di acquisizione di studi successivi alla decisione di primo grado la Corte ne ha ritenuto
l'ammissibilità ma ne ha affermato la superfluità e l'assenza di concreta utilità ai fini decisionali o perché si trattava di ricerche prive di elementi di novità o perché non in grado di mutare il quadro delle conoscenze o perché, infine, di nessuna utilità in ordine alla tesi sull'associazione tra epatocarcinoma ed esposizione a cvm;
parimenti inutile, ai fini della decisione, è stata ritenuta l'acquisizione di un documento del luglio 1973 che confermerebbe l'esistenza del c.d. "patto di segretezza" (analoga decisione riguarda un diverso documento la cui acquisizione è stata richiesta dal p.g.);
di alcune richieste è stata invece ritenuta la tardività in mancanza di requisiti di assoluta necessità (si tratta delle richieste contenute nei motivi aggiunti del 5 gennaio 2004) trattandosi di studi che "o non forniscono dati di effettiva novità rispetto agli elementi di conoscenza relativi a specifiche tematiche e non appaiono di per sé esaustivi ad immutare il quadro di conoscenze e arresti scientifici già valutabili in atti............., comunque, detti nuovi studi,
188 appaiono insignificanti e quindi di nessuna utilità in ordine alla tesi propugnata dall'accusa relativa all'associazione epatocarcinoma-esposizione a CVM" (la Corte indica per ciascuno di questi studi le ragioni che non consentono di ritenere che i medesimi possano immutare il quadro delle conoscenze);
ritenuta la richiesta di inammissibile è stata poi consulenti testimoni per sottoporre nuovamente ad esame e ottenere un'interpretazione "autentica" delle loro dichiarazioni a parere del p.m. travisate dal Tribunale;
- non assolutamente necessari, ai fini della decisione, sono stati ritenuti i documenti, studi e consulenze allegati alla memoria 10 maggio 2004 sui temi della natura di cancerogeno promovente del cvm, dell'interazione tra alcool e CVM, tra epatiti virali e cvm e sul rapporto tra esposizione a cvm ed epatocarcinoma;
- analogamente inammissibili, o non assolutamente necessarie ai fini della decisione, sono state ritenute altre richieste relative all'istanza di un testimone di essere nuovamente esaminato, alle richieste di acquisizione di un libretto personale, di analisi svolte dal Magistrato delle Acque, di una cartella sanitaria, di una memoria tecnica e varie diverse istanze di nuovo esame di consulenti già esaminati nel corso del giudizio di primo grado e su argomenti già dibattuti nel corso del giudizio ovvero per acquisire informazioni su documentazione prodotta nel medesimo giudizio.
L'ordinanzab) Le censure proposte contro l'ordinanza. della Corte d'appello di EN, il cui contenuto è stato in precedenza riassunto, è stata impugnata congiuntamente alla sentenza da alcune parti civili. In alcuni dei ricorsi peraltro le censure proposte riguardano essenzialmente il contenuto della sentenza mentre neppure vengono specificate le doglianze che si riferiscono all'ordinanza.
In questa parte della sentenza si affronteranno pertanto esclusivamente i motivi che si riferiscono specificamente richiesta rinnovazionealla reiezione della di dell'istruzione dibattimentale.
In particolare deve rilevarsi che specifiche censure al contenuto dell'ordinanza sono contenute nell'ultimo motivo del ricorso, poi rinunziato, proposto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di EN nell'interesse della
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO e del MINISTERO DELL'AMBIENTE; in questo motivo vengono riportati i motivi di appello con i quali si insisteva per l'audizione dei consulenti tecnici di
189 parte COCHEO e NARDELLI, in particolare sull'interpretazione da dare ai dati di monitoraggio certificati dalla documentazione di cui al faldone 102 che il Tribunale ha interpretato secondo le valutazioni fornite dal consulente della difesa prof. FARABOSCHI il cui elaborato è stato acquisito senza che il consulente sia mai stato esaminato precludendosi così alla parte civile di esercitare il diritto al contradditorio.
Anche le parti civili NA OL vedova di FUSARO
IT; ZA TE e RD LD figlio e vedova di ZA LV;
IN NA, IA RI,
IA RT, prossimi congiunti di IA GI, hanno censurato, con doglianze di analogo contenuto,
l'ordinanza in questione perché irragionevole sarebbe da considerare il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che aveva impedito ai giudici di tener conto degli studi più recenti idonei a dimostrare l'esistenza della causalità generale, presupposto per l'accertamento di quella individuale.
Analogamente, secondo il motivo di ricorso proposto sul punto da IE ES, la Corte di merito avrebbe ingiustificatamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e ciò avrebbe impedito ai giudici di tener conto degli studi più recenti idonei a dimostrare l'esistenza della causalità generale.
Nei motivi proposti da ER RU si afferma che illogica sarebbe la motivazione dell'ordinanza impugnata per aver respinto anche la richiesta di acquisizione dei nuovi studi sopravvenuti idonei a dimostrare l'esistenza del rapporto di causalità tra esposizione a cvm e la sindrome da cui il ricorrente era affetto. Infine le parti civili REGIONE VENETO e COMUNE DI VENEZIA denunziano, all'interno del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata per mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 comma 1 lett. d c.p.p.) in riferimento all'immotivato e illogico rifiuto della Corte di merito di acquisire gli studi scientifici internazionali più recenti (si tratta di studi del 2002 e del 2003) che hanno dimostrato l'associazione tra esposizione ed epatocarcinoma.
c) Esame dei motivi di ricorso contro l'ordinanza. I motivi di ricorso contro l'indicata ordinanza devono ritenersi infondati. Deve anzitutto ritenersi corretta la ricostruzione, fatta dai giudici di appello, della disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di
190 appello di cui all'art. 603 c.p.p. nel senso che, se le nuove prove sono sopravvenute о sono state scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede secondo le regole ordinarie (comma 2°); nel caso di prove nuove o di richiesta di riassunzione di prove già acquisite dispone la rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (comma 1°).
Al di fuori di questi due casi il giudice può disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche nel caso in cui le parti siano rimaste inerti o siano decadute solo se la ritiene assolutamente necessaria (comma
-
3°: norma corrispondente a quella contenuta nell'art. 507 comma 1° c.p.p. per il giudizio di primo grado).
La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che questa iniziativa diretta al completamento del quadro probatorio in particolare per quanto attiene all'assoluta
-
necessità (da ritenere evenienza eccezionale: v. Cass., sez.
II, 1° dicembre 2005 n. 3458, Di Gloria, rv. 233391)
- sia fondata su una valutazione attribuita in via esclusiva al giudice di merito e da ritenere insindacabile nel giudizio di legittimità ove sia logicamente e adeguatamente motivata la valutazione sulla possibilità di decidere allo stato degli atti (in questo senso v. Cass., sez. IV, 19 febbraio 2004 n. 18660, Montanari, rv. 228353; sez. II, 4 novembre 2003 n.
45739, Marzullo, rv. 226977; sez. VI, 2 dicembre 2002 n. 68,
Raviolo, rv. 222977).
E' anche orientamento uniforme di legittimità che, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, la mancata assunzione possa costituire violazione dell'art. 606 comma 1° lett. d del codice di rito mentre, negli altri casi previsti dall'art. 603, il vizio deducibile è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e del medesimo articolo (v. Cass., sez. II, 11 novembre
2005 n. 44313, Picone, rv. 232772; sez. V., 21 dicembre 2000
n. 6924, Delfino, rv. 218279).
impugnataOrbene l'esame dell'ordinanza consente di verificare che i giudici di merito si sono attenuti ai ricordati principi. Per ogni richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale la Corte veneziana non si è limitata a respingere le richieste formulate ma ha fornito di adeguata e non illogica motivazione ogni risposta alle singole istanze spiegando le ragioni che rendevano superflua la prova di cui si chiedeva l'ammissione ° le ragioni che conducevano ad escludere (nei casi in cui si era verificata decadenza delle parti) che ci si trovasse in un caso di assoluta necessità.
191 Ciò è agevolmente ricavabile dalla sintesi, in precedenza riportata, della motivazione sulle singole richieste di rinnovazione proposte dalle parti. Ogni valutazione di superfluità o irrilevanza sulle prove scoperte o sopravvenute è stata fondata sulla completezza del quadro probatorio o sull'estraneità del tema proposto ai problemi da decidere nel giudizio. La valutazione di essere in grado di decidere allo stato degli atti ha trovato motivata conferma nella valutazione di superfluità delle prove richieste o di cui è stata chiesta la riassunzione. Ed anche la valutazione dell'inesistenza di ragioni di necessità assoluta è stata congruamente motivata.
Due precisazioni più puntuali vanno però fatte in relazione a due censure più specifiche proposte con i motivi di ricorso.
La prima riguarda la deduzione del vizio di cui alla lett. d dell'art. 606 ricordato da parte delle parti civili NE NE e Comune di EN. Si è visto che la giurisprudenza di legittimità consente di inquadrare in questo vizio la decisione sull'ammissione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado;
orbene la Corte di merito ha motivato la sua decisione di rigetto ritenendo la superfluità dell'acquisizione di questi studi e l'assenza di concreta utilità ai fini decisionali trattandosi di studi privi di elementi di novità o perché comunque non in grado di "immutare il quadro di conoscenze e arresti scientifici già valutabili in atti" o, ancora, perché
"insignificanti e quindi di nessuna utilità in ordine alla tesi propugnata dall'accusa relativa all'associazione epatocarcinoma-esposizione a CVM". E' quindi evidente, anche se non espressamente evidenziata, una valutazione negativa sulla decisività della prova proposta che non solo viene ritenuta non idonea a mutare il quadro probatorio (tanto meno in senso decisivo) ma addirittura superflua perché priva di elementi di novità; nella motivazione si precisa infatti che alcuni degli studi di cui si è chiesta l'acquisizione (per es. studio MO ed altri del 2003) si limitano ad analizzare altri studi già esaminati e discussi nel giudizio di primo grado;
altri
(studio Wong del 2003) neppure danno risposte categoriche all'asserita associazione tra esposizione e malattie per le quali è stata esclusa la causalità con l'esposizione a cvm. La seconda puntualizzazione riguarda il motivo di ricorso espressamente proposto contro l'ordinanza della
Presidenza del consiglio e dal Ministero dell'ambiente con il quale si deduce analogamente la violazione di legge e si prospetta anche una questione di nullità.
192 malgrado la L'esame del motivo si rende necessario rinunzia al ricorso da parte dei ricorrenti perché in
-
alcuni ricorsi delle altre parti civili si censurano sentenza e ordinanza per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e questa critica potrebbe in ipotesi ritenersi riferita a tutte le istanze di rinnovazione non accolte.
Secondo questo motivo la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto di escludere la nullità conseguente al diniego, da parte del Tribunale, di ammettere l'esame dei consulenti prof. dr. Cocheo riferimento Nardelli e con da dare ai dati di monitoraggio all'interpretazione certificati nella documentazione, contenuta nel faldone 102, mentre la decisione sarebbe stata fondata sulla consulenza del c.t. di parte prof. Faraboschi che le parti civili non avevano potuto esaminare.
La Corte di merito, nell'ordinanza impugnata, ha ritenendo che infondata il ritenuto l'eccezione contradditorio sul e significato della contenuto documentazione prodotta ben potesse essere esercitato con lo scambio di memorie e che rientrasse nei poteri del Tribunale operare una autonoma e discrezionale decisione sulla rilevanza e pertinenza della documentazione stessa. La Corte ha peraltro sottolineato che le prove richieste non risultavano necessarie ai fini della decisione perché i temi in discussione (classificazione delle acque convogliate nelle vasche di neutralizzazione dell'impianto SG 31 come rifiuti tossico nocivi) erano stati trattati nel giudizio di primo grado e la Corte aveva a disposizione il materiale probatorio necessario.
La decisione della Corte è da ritenere corretta: non può infatti sostenersi che Su ogni documento prodotto in giudizio, che involga questioni di natura tecnica о scientifica, il contradditorio debba necessariamente svolgersi con l'introduzione di consulenze tecniche o perizie ben potendo svolgersi in forma verbale o cartolare purchè il giudice motivi adeguatamente sulla richiesta di disporre la prova con l'utilizzazione dell'esperto. E, nel nostro caso, la completezza dell'accertamento è stata incensurabilmente accertata dai giudici di merito i quali hanno altresì ritenuto superflua l'integrazione probatoria.
d) Mancata assunzione di una prova decisiva. Le ragioni indicate valgono a far ritenere infondata anche la censura (prospettata per identiche ragioni) con cui è stata dedotta da alcuni ricorrenti la violazione dell'art. 606 lett. d del codice di rito. E' noto che il vizio in esame è configurabile quando sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, non
193 poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice inficiando il giudizio formulato.
Ma, come si è visto, la Corte di merito ha adeguatamente motivato sulla non decisività della documentazione di cui si chiedeva l'acquisizione.
Sezione seconda: i temi riguardanti la causalità.
I) LA CAUSALITA' NEGLI OMICIDI E LESIONI COLPOSI. I GIUDIZI
DI MERITO E I RICORSI DEGLI IMPUTATI E DEL RESPONSABILE
CIVILE.
a) Le statuizioni del Tribunale sulla causalità. La sentenza di primo grado ha dedicato ampio spazio al tema della causalità nei suoi vari aspetti ed in particolare al tema della causalità generale, intesa come idoneità del cloruro di IN a provocare le malattie ritenute conseguenza dell'esposizione a questa sostanza (AN epatico, sindrome di YN, acrosteolisi ed alcune epatopatie) e come causalità individuale riferita alla circostanza che questa esposizione abbia avuto efficienza causale nel sorgere delle malattie in questione su numerosi lavoratori e la morte di altri.
Su queste statuizioni (salvo i limitati casi che saranno esaminati più avanti) non v'è stata sostanzialmente contestazione da parte degli imputati.
Quanto al contributo causale dei singoli imputati - tema su cui si sono invece sviluppate ampiamente le critiche degli imputati ricorrenti il Tribunale di EN ha affrontato
-
questa problematica dopo aver criticato l'impostazione del pubblico ministero per la "scarsa attenzione" dedicata al tema e ha premesso che "in ragione delle conclusioni cui è pervenuto, dovendo individuare gli imputati cui riferire taluni eventi sotto il profilo causale (angiosarcomi e epatopatie) e talune patologie sia sotto il profilo causale che colposo (YN/acrosteolisi), lesioni colpose ormai estinte per intervenuta prescrizione, effettuerà una ricognizione sommaria e superficiale, ma che appare giustificata dagli esiti processuali".
Il Tribunale ha proseguito ricordando che dalle
"dichiarazioni rese in sede di indagini e acquisite agli atti
194 del dibattimento, dei coimputati contumaci BA IL, responsabile del servizio sanitario centrale (1965-1976), dell'amministratore delegato AL Grandi (ottobre 1972-
1977), dei direttori generali Renato LV (gennaio 1973- settembre 1975), AT IO (maggio 1971-gennaio è 1973), D'AR ON (gennaio 1973-settembre 1975), risultato che i vertici aziendali erano tenuti al corrente dei problemi ambientali e sanitari, quest'ultimi incidenti anche sugli investimenti da effettuare per intervenire sugli impianti".
Passando all'esame delle singole posizioni il Tribunale ha rilevato che "indubbiamente il responsabile del servizio sanitario centrale dottor BA era colui che meglio era a conoscenza dei problemi, posti dapprima dagli effetti del contatto del cvm con gli operatori addetti alla pulizia delle autoclavi e all'insacco e, successivamente, dai primi risultati degli esperimenti di MA comunicati alla fine del novembre del 1972"; risultati che vennero comunicati anche ai dirigenti che avevano poteri di spesa e di intervento e cioè "oltre che all'amministratore delegato
Grandi, anche ai dirigenti di divisione che hanno ammesso di essere stati messi a conoscenza dei problemi che riguardavano
'i danni provocati alle mani degli autoclavisti e l'eccessiva concentrazione di cvm negli ambienti di lavoro allorquando furono manifestati i primi sospetti di una sua possibile incidenza sui tumori del fegato'".
La sentenza richiama poi, a conferma dell'esistenza di obblighi di cautela violati in capo agli imputati, gli interrogatori di GRANDI ALBERTO e D'ARMINIO MONFORTE e ricorda che tutti hanno dichiarato che, a seguito di queste segnalazioni, furono effettuati i primi interventi poi portati a compimento con modifiche più radicali quando si venne a conoscenza dell'oncogenicità del cvm.
Anche in esito a queste dichiarazioni ha ritenuto il
Tribunale che per i citati imputati "debba essere ribadita la insussistenza dell'elemento soggettivo per quanto attiene ai reati contestati di disastro colposo innominato per condotte tenute fino a tutto l'anno 1973, per omicidio colposo per gli angiosarcomi epatici (eccezione fatta per D'AR Manforte
e per LV limitatamente all'imputazione di omicidio colposo in danno di TT IO che per ragioni temporali non hanno commesso il fatto), per lesioni colpose in conseguenza delle epatopatie correlate all'esposizione a cvm".
Per quanto riguarda invece le diverse lesioni personali colpose (costituite da sindrome di YN e acrosteolisi) il tribunale ha dichiarato non doversi procedere essendo i reati estinti per prescrizione trattandosi "di patologie già osservate in stabilimenti di polimerizzazione nella seconda
195 R metà degli anni '60 e segnalate anche dal dottor IO nel
1969 e rispetto alle quali i primi interventi efficaci tardivamente effettuati nel 1973, allorquando vennero l'attenzione fu sollecitata dai primi dati degli esperimenti di MA che evidenziavano un possibile rischio oncogeno. "
Dunque la sentenza di primo grado ha riconosciuto l'esistenza del rapporto di causalità tra le condotte degli imputati indicati e gli eventi già ricordati pervenendo all'assoluzione per i reati di omicidio e lesioni colpose per mancanza dell'elemento soggettivo.
b) Le statuizioni della Corte d'appello sulla causalità.
Effettivamente la sentenza d'appello, come rilevato dai ricorrenti, non ha dedicato eccessivo spazio al tema dello specifico apporto causale di ogni singolo imputato ritenuto responsabile dell'omicidio colposo in danno di FAGIA LL e degli omicidi e lesioni colpose per i quali è stato dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati e ha richiamato le conclusioni del Tribunale rilevando che sulle statuizioni in merito alla causalità non era stato proposto appello. La Corte di merito non ha peraltro omesso ogni considerazione su questi aspetti e ha premesso alla sua disamina la considerazione che le difese degli imputati contro i quali erano stati proposti gli appelli da parte del pubblico ministero e delle parti civili si erano limitati a chiedere in via principale la conferma della sentenza impugnata. На poi precisato, la sentenza impugnata, che gli interventi di risanamento richiesti (ed effettivamente posti in atto dal 1974 in avanti), comportando una rilevante rinnovazione degli impianti, non costituivano atti di ordinaria amministrazione per cui è conseguente che, della loro mancata attuazione, dovessero rispondere i vertici aziendali.
In particolare, per quanto riguarda la posizione di
IN, la sentenza ha sottolineato come l'imputato fosse il destinatario in prima persona dell'organizzazione del sistema sanitario per cui, "se non aveva potere di intervento sugli impianti, aveva però potere di disporre le ulteriori cautele che nello specifico potevano salvaguardare gli operai da prolungate esposizioni (che, si è visto, sono causalmente collegate all'insorgenza della malattia). "
haPoiché peraltro la sentenza di secondo grado espressamente rinviato a quella di primo grado, per quanto espressamente e diversamente statuito, occorre prenderenon
196 atto di quanto rilevato dai primi giudici sul tema in questione, in particolare per quanto riguarda il contributo causale ascrivibile alle condotte dei singoli imputati che costituisce l'oggetto fondamentale delle impugnazioni degli imputati.
c) I motivi di ricorso del responsabile civile e degli imputati sul tema della causalità. In sintesi, come già esposto in precedenza, le critiche rivolte alla sentenza impugnata oltre alla generalizzata censura sulla mancanza
-
- possono così di motivazione in ordine ai temi indicati riassumersi:
1) AT IE lamenta che non siano stati individuati quali poteri gli spettassero quale vice direttore prima, e direttore poi, della divisione petrolchimica
DI e quale fosse la condotta colposa a lui specificamente attribuita;
si duole poi che non siano state fornite indicazioni sulla prevedibilità e prevenibilità da parte sua degli eventi lesivi contestati.
La Corte d'Appello avrebbe inoltre totalmente omesso di indicare le ragioni per le quali ha disatteso i plurimi elementi di prova introdotti a sua difesa. Il ricorrente con memoria 8 ottobre 2001 aveva infatti evidenziato, allegando documentazione al riguardo, la sua completa estraneità ad ogni addebito e aveva riproposto queste difese davanti alla
Corte d'Appello che non fornito sul punto alcuna risposta.
In particolare AT aveva documentato di aver assunto la carica di vice direttore della divisione petrolchimica dopo che era stato conferito l'incarico al prof. LT ed era stata già costituita, all'interno della DI, una specifica struttura incaricata di seguire la problematica del CVM;
di non aver fatto parte di questa struttura e di aver lasciato la divisione petrolchimica nel gennaio 1973, epoca in cui erano stati comunicati alla DI i primi esiti degli studi di LT.
2) il prof. IN ha svolto funzioni di responsabile del servizio sanitario DI dal 1965 al 1979 e di consulente esterno con incarico amministrativo dal 1980 al
1983. Negli anni interessati all'imputazione (1970-1974) il ricorrente afferma di aver svolto esclusivamente "compiti soltanto consulenziali, e organizzativi di secondo livello', vale a dire orientati a dare corpo alle singole strutture operative (in punto di scelta di organico e di indirizzo generale dell'attività) senza poi poterne né doverne direttamente dirigere la concreta attività, totalmente demandata ai responsabili 'di primo livello', cioè alla
197 o di unità singola unità sanitaria di stabilimento, produttiva."
di vertice, assistito dal Era il responsabile ricorrente, a proporre al presidente della DI le politiche del gruppo in materia di salute e a verificare la corretta attuazione di quelle già approvate mentre gli interventi di prevenzione e gli eventuali correttivi erano di di chi, nello stabilimento, aveva funzioni competenza operative.
In ogni caso, anche se fosse stata ritenuta accertata l'esistenza della posizione di garanzia, i giudici di merito avrebbero dovuto dimostrare per ogni singolo imputato: la specifica porzione di rischio tipico da lui dominabile;
le sue concrete modalità comportamentali (posizione di garanzia;
regola cautelare;
azione impeditiva); la regola di diligenza concretamente violata.
In relazione alla funzione svolta da IN era quindi necessario accertare: quale fosse il suo potere di intervento da cui derivava il suo potere di attivarsi;
quale fosse la sua porzione di rischio rispetto alla quale aveva potere di impedimento;
quale fosse la condotta doverosa ricavabile dalla regola di diligenza;
quale fosse il "sotto- evento" che rientrava normativamente nel suo controllo e rispetto al quale la sua condotta sia risultata causale.
èIn conclusione, secondo il ricorrente, non individuabile oggi e tanto meno era individuabile all'epoca una fonte normativa da cui derivi una posizione di garanzia
- del medico sul ciclo produttivo e sui rischi ad esso connessi. L'unico dovere era quello di acquisizione delle conoscenze e la loro trasmissione a chi aveva i poteri decisionali per intervenire. Non poteva né operare le scelte decisionali né intervenire verso il basso non essendo a lui attribuito il potere di prevenzione e impedimento di specifici rischi di eventi dannosi. La sentenza impugnata ignorerebbe poi, secondo il ricorrente, che il medico viene a far parte, formalmente, delle figure dei garanti soltanto con l'entrata in vigore del
1. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 che, all'art. 7, ne individua gli obblighi mentre in precedenza garanti erano considerati esclusivamente il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.
Ed anche oggi, pur in base alla normativa nel frattempo entrata in vigore (in particolare il d. lgs. 626/1994) il medico non ha, secondo il ricorrente, "poteri di intervento diretto sui fattori di rischio sotto forma di una loro rimozione o, comunque, di una corrispondente modificazione
198 del ciclo produttivo." E neppure "è titolare di poteri di intervento in negativo, funzionali cioè all'impedimento dell'esposizione del lavoratore al fattori di rischio". E comunque il controllo gli compete in quanto operativo sul singolo luogo di lavoro.
per3) RA ER ricorda il "vuoto probatorio", quanto riguarda la sua posizione soggettiva, già stigmatizzato dal Tribunale che aveva rilevato il modo indifferenziato in cui l'accusa aveva formalizzato le accuse senza tener conto delle singole posizioni individuali.
La Corte d'appello ha invece ribaltato il giudizio dei primi giudici ma omettendo completamente l'esame delle singole posizioni individuali reso necessario dalla diversa valutazione sull'esistenza della colpa invece esclusa dal tribunale e senza tener conto, in particolare, che il ricorrente aveva assunto la carica di amministratore delegato della DI solo nell'ottobre 1972.
La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad attribuire al ricorrente la qualifica di "dirigente" ma si evidenzia nel ricorso che la carica di direttore generale della divisione prodotti petrolchimici da lui svolta dal settembre 1975 al
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settembre 1980 non comportava alcuna assunzione di posizioni di garanzia mentre in astratto poteva avere rilievo la carica di vice direttore generale tecnico svolta dal 5
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gennaio 1973 al settembre 1975 avendo comportato la responsabilità della conduzione tecnica della divisione con particolare riguardo agli impianti di produzione e alla realizzazione di nuovi investimenti.
4) VI NA sottolinea che la sentenza impugnata si è limitata ad attribuire al ricorrente la qualifica di
"dirigente" ma si evidenzia che la carica di direttore generale della divisione prodotti petrolchimici da lui svolta dal settembre 1975 al settembre 1980 non comportava alcuna assunzione di posizioni di garanzia mentre in astratto poteva avere rilievo la carica di vice direttore generale tecnico svolta dal 5 gennaio 1973 al settembre 1975
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avendo comportato la responsabilità della conduzione tecnica della divisione con particolare riguardo agli impianti di produzione e alla realizzazione di nuovi investimenti.
5) D'NI OR OV precisa, nel proposto ricorso, che solo dal gennaio 1973 (in precedenza svolgeva funzioni di assistente del presidente IS) ha assunto la carica di direttore generale della DI. PE. (divisione petrolchimica) alle dirette dipendenze del dott. GRANDI.
199 Questa carica fu mantenuta fino alla fine del 1975 quando venne nominato vice presidente di MO (luglio 1976- maggio 1977), poi direttore della pianificazione e controllo di gestione di tutta la soc. DI (marzo aprile 1977) e infine amministratore delegato della DI per le attività diversificate dall'aprile 1977 a gennaio 1979.
Di tutti gli incarichi svolti, secondo il ricorrente,
l'unico idoneo a creare una posizione di garanzia è quello, rivestito dal gennaio 1973 al settembre 1975, di direttore generale della divisione petrolchimica. Su questo punto la sentenza impugnata sembra concordare ma senza che poi vengano specificate le omissioni riconducibili alla persona di
D'NI OR in relazione all'anno 1973, l'unico di cui può essere astrattamente chiamato a rispondere.
Secondo il ricorrente la sua posizione è in realtà strettamente connessa a quella assunta dall'ing. VI che, nel medesimo periodo, ricopriva la carica di vice direttore tecnico con poteri di disposizione patrimoniale. Era dunque l'ing. VI ad occuparsi dell'attuazione degli investimenti e ciò è sufficiente ad escludere l'esistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente. E la sentenza impugnata difetta totalmente di motivazione sulla distribuzione dei compiti tra le persone cui erano attribuite le posizioni di preminenza all'interno dell'azienda.
II) MOTIVI DI RICORSO DI RESPONSABILE CIVILE E IMPUTATI. LE
QUESTIONI PRELIMINARI.
a) Statuizioni sulla causalità e contenuto dei motivi di ricorso. L'esame dei motivi in precedenza riassunti dimostra come i ricorrenti non abbiano posto in dubbio le conclusioni di entrambi i giudici di merito non solo sulla causalità c.d.
"generale" cioè sull'astratta idoneità dell'esposizione a cvm (nelle dosi cui i lavoratori sono stati esposti fino al
1974) a provocare le malattie indicate (sindrome di YN, acrosteolisi ed AN epatico) ma altresì sulla
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affermazione che le malattie (e quindi decessi e lesioni) siano state, nella gran parte dei casi esaminati, cagionate da tale esposizione.
Anche il caso della parte civile ER RU che afferma di aver contratto il morbo di YN ed il cui ricorso verrà più avanti esaminato non riguarda la
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causalità generale ma il caso concreto sia con riferimento all'esistenza ed efficacia delle esposizioni sia alla possibilità di ritenere accertata l'esistenza del morbo in questione.
200 hanno invece formulato le ricorrenti Gli imputati innanzitutto l'affermazione contestando censure ricordate posizione di garanzia, e dell'esistenza di una loro censurando la sentenza impugnata per il mancato esame delle singole posizioni e per la valutazione in relazione ai poteri e obblighi ricollegabili alle cariche e funzioni ricoperte dei poteri e obblighi di intervento a ciascuno di
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essi attribuiti.
L'unica precisazione da fare sul punto è che laddove si parla, nei ricorsi, di posizione di garanzia deve intendersi questo concetto non esclusivamente nel senso di cui all'art. 40 comma 2° cod. pen., e quindi riferito alla sola causalità omissiva, ma ad un concetto più estensivo e comprensivo anche dei casi di violazione dell'obbligo di attivarsi per evitare il verificarsi di eventi dannosi.
Sono frequenti le ipotesi in cui sono presenti condotte attive e passive che interagiscono tra di loro rendendo ancor complesso l'accertamento della causalità e della sua natura;
occorre però evitare di confondere tra il reato omissivo e le componenti omissive della colpa: i casi del medico che adotta una terapia errata (e quindi omette di somministrare quella corretta) o che dimette anticipatamente il paziente (e quindi omette di continuare a curarlo in ambito ospedaliero) non rientrano nella causalità omissiva ma in quella attiva.
Nel nostro caso gli imputati non hanno violato un comando ma hanno violato un divieto: quello di sottoporre i lavoratori alle esposizioni nocive e questa condotta attiva è connotata anche da condotte omissive (l'omesso apprestamento delle cautele) che non possono però mutare la natura della condotta che rimane pur sempre attiva. Come è stato efficacemente rappresentato in dottrina "l'omissione di cui all'art. 40 cpv. c.p., infatti, non છે un'omissione di cautele, ma più radicalmente e specificamente un omesso
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impedimento.......".
E' peraltro da osservare che la sostanza dei problemi non muta essendo comunque dagli imputati ricorrenti contestato che fosse loro obbligo evitare di sottoporre i lavoratori alle esposizioni dannose e ciò peraltro corrisponde ad un uso, ormai frequente, del termine "posizione di garanzia" come riferito a tutti coloro che sono investiti di obblighi per la tutela di situazione giuridiche indipendentemente dalla circostanza che incomba su di loro un obbligo giuridico di impedire l'evento o di non provocarlo nell'esercizio delle loro attività.
Fatte queste premesse va a questo punto ricordato, come risulta dall'esposizione delle vicende processuali fatta in precedenza, che questo processo si caratterizza anche per la
201 nelcircostanza che parte delle pronunzie intervenute giudizio di appello sono frutto del parziale accoglimento dei motivi di appello del pubblico ministero.
Ciò ha comportato una complessa situazione nella quale, sul tema della causalità (intesa, lo si ripete, come causalità generale ma anche come idoneità lesiva per le singole malattie e come contributo causale dei singoli imputati), si verificano varie situazioni che possono essere così sintetizzate:
1) vi sono casi di decessi per AN epatico che i giudici di primo grado hanno ritenuto fossero ricollegate all'esposizione al cvm. L'assoluzione è intervenuta, nel primo grado di giudizio, per mancanza dell'elemento soggettivo la cui esistenza è stata invece riconosciuta dalla
Corte di merito.
Si tratta dei decessi di FAGIA LL, ET
EN, AG AU, NA IAFR, PI PRIMO (addebitati per ragioni temporali ai soli IN, RA e AT), GG RG, FO GU e
RI EN (addebitati anche agli altri imputati VI e D'ARMINIO OR) tutti deceduti per AN epatico, cagionato indiscutibilmente (nel senso che non è più messo in discussione e neppure può esserlo) dall'esposizione a cvm per i quali si è pervenuti alla condanna per uno dei decessi (quello di FAGIA) e alla dichiarazione di prescrizione per gli altri.
Per questi omicidi colposi il responsabile civile non affronta nel ricorso il tema della causalità ma contesta le conclusioni della sentenza impugnata sotto il profilo della ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo del reato mentre gli imputati IN, CALVI, GRANDI, GATTI e D'ARMINIO
OR eccepiscono altresì la mancanza di motivazione sulle posizioni individuali dei singoli ricorrenti con particolare riferimento all'esistenza, durata e contenuto dell'ipotizzata loro posizione di garanzia, al mancato accertamento dell'esistenza di un loro apporto causale al verificarsi degli eventi dannosi indicati e, infine, alla mancata individuazione della condotta alternativa lecita che avrebbe impedito i decessi in questione.
2) Alle ipotesi indicate sono assimilabili le malattie che i giudici di primo grado hanno ritenuto fossero causalmente ricollegabili all'indicata esposizione, escludendo però l'esistenza dell'elemento soggettivo mentre i giudici di appello (che hanno concordato sull'esistenza del
202 X rapporto di causalità) sono andati di contrario avviso sull'esistenza della colpa. Si tratta delle epatopatie contratte dai lavoratori OL RI, PI
NI, AL ND, AR PP e CC RG per le quali entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto le tipiche lesioni provocate dal CVM.
Le ipotesi di cui ai nn. 1 e 2, indipendentemente dall'esito finale (condanna per un reato e dichiarazione di estinzione per gli altri), sono accomunate dalla circostanza che entrambi i giudici di merito (pur in disaccordo sull'esistenza della colpa) hanno riconosciuto l'esistenza del rapporto di causalità tra esposizione e malattie contratte.
3) Vi sono poi ipotesi di lesioni colpose per le quali già i giudici di primo grado avevano dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati (IS, BARTALINI, VI, RA, AT, D'NI OR e NI) per essere estinti per prescrizione i reati di lesioni colpose
(sindrome di YN;
nel dispositivo non si parla di acrosteolisi) in danno di BORTOLOZZO EL, BRAGATO
HE, AN ES, AV IL, PE RE,
PI IM, ZZ ESTENO, AR PP e AN
AN (la Corte ha inserito anche AG BR al quale si era fatto riferimento nella motivazione della sentenza di primo grado ma il cui nome era stato omesso nel dispositivo pronunziato dal Tribunale).
In questa ipotesi i giudici di primo e di secondo grado hanno riconosciuto l'esistenza del rapporto di causalità e dell'elemento soggettivo (o non hanno ritenuto evidente la prova della mancanza di questi due elementi) con la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione
(salvo, nel grado di appello, la dichiarazione di estinzione dei reati addebitati a IS e NI per la morte dei medesimi).
4) Ad analoga conclusione la Corte è pervenuta in relazione alle epatopatie contratte da BRUSSOLO ER,
ZI NR, AN DO, NA IANINO,
AR IAAR e SE NO;
questi lavoratori erano stati colpiti da patologie che la Corte di merito ha ritenuto riferibili all'esposizione a elevate dosi di cvm
(contrariamente a quanto avevano ritenuto i primi giudici) con la conseguente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione avendo escluso l'evidenza dell'innocenza degli imputati.
5) Infine vi è il quinto caso che riguarda le malattie
203 per le quali sia i giudici di primo che quelli di secondo grado hanno escluso fossero state cagionate dall'esposizione a cvm. Questa diversa conclusione in casi nei quali la
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valutazione coincide con quella dei primi giudici riguarda
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gli epatocarcinomi diversi dall'AN, i tumori al polmone, le cirrosi epatiche, le epatopatie nelle quali non sono state riscontrate le classiche lesioni da cvm ovvero nei quali sono stati accertati fattori di confondimento quali l'abuso di sostanze alcooliche o epatiti B o C o altre patologie (obesità, diabete, steatoepatite non alcoolica, accumulo epatico di ferro, celiachia) che influiscono sull'aumento degli enzimi epatici.
Quest'ultimo caso non interessa, ovviamente, le censure proposte dagli imputati;
quelle proposte dalle parti civili saranno più avanti esaminate.
Il terzo caso è quello che pone problemi di minore rilevanza;
a fronte dell'esclusione del rapporto di causalità
e della colpa da parte del primo giudice non vi era alcun onere (né possibilità) di appello su questa statuizione da parte degli imputati che avevano visto integralmente accolta la loro tesi anche su questo punto.
L'appello del pubblico ministero anche sul tema della causalità, ha rimesso in discussione l'esistenza di questo elemento e su questo punto gli imputati e il responsabile civile hanno avuto la più ampia possibilità di contraddire l'appello proposto. La diversa decisione dei giudici di appello è stata dunque adottata, nel contradditorio pieno delle diverse parti, su tutti i punti della sentenza di primo grado e poiché sulla decisione dei primi giudici non si era formata alcuna preclusione (né, tanto meno, si era formato il giudicato interno), i motivi di ricorso possono riguardare tutti gli elementi costitutivi del reato ipotizzato, nei limiti di cui si dirà.
I casi che pongono maggiori problemi sono il primo e il secondo perché a fronte dell'affermazione dell'esistenza
-
del rapporto di causalità da parte del primo giudice si pone il problema della formazione del giudicato interno (o della preclusione) eccepita dal Procuratore generale presso questo Ufficio e contestata dai ricorrenti nelle difese orali.
b) L'interesse ad impugnare in caso di assoluzione in primo grado. Per quanto riguarda il decesso di FAGIA (per il quale i giudici di appello hanno pronunziato sentenza di condanna) e i reati di omicidio colposo e lesioni colpose
-
dichiarati prescritti dal giudice di secondo grado e in relazione ai quali il giudice di primo grado aveva
204 pronunziato sentenza di assoluzione (con la formula perché il fatto non costituisce reato) per mancanza dell'elemento soggettivo del reato si pone il problema della formazione wwww del giudicato interno (o dell'esistenza della preclusione) in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado per quanto riguarda l'esistenza del dirapporto causalità tra l'esposizione a cvm e i decessi o le patologie riscontrate e l'esistenza di un apporto causale degli imputati al verificarsi di questi eventi.
Secondo i ricorrenti il problema va risolto tenendo conto dei principi enunciati nella sentenza 30 ottobre 2003 n. 20, Andreotti, rv. 226092, 226093, delle sezioni unite di questa Corte, che hanno affrontato la questione "se e in quali limiti l'imputato, assolto in primo grado e condannato in appello, possa dedurre mediante ricorso in cassazione la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna, sull'assunto che entrambe le sentenze avrebbero omesso di valutare decisive risultanze probatorie".
Com'è noto le sezioni unite sono pervenute ad affermare, su questo tema, che "ai fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte di cassazione possa e debba fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche
(non certo ai motivi d'appello dell'imputato carente d'interesse all'impugnazione, perciò inesistenti) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contrastare il gravame del pubblico ministero, abbia prospettato al giudice d'appello l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la decisione assolutoria". La "mancata risposta dei giudici d'appello alle prospettazioni della difesa circa la portata di decisive risultanze probatorie inficerebbe la completezza e la coerenza logica della sentenza di condanna e, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la renderebbe suscettibile di annullamento."
Coerenti con l'affermazione di questi principi sono le conclusioni su questo aspetto dei ricorrenti imputati i quali sottolineano di aver posto in discussione, con memorie depositate nel giudizio di appello ( di cui vengono indicati gli estremi), i principi sulla causalità affermati dai primi giudici per i reati in questione.
La Corte d'Appello non ne ha tenuto conto e da ciò conseguirebbe che il vizio di omessa motivazione è palese e
205 può essere censurato nel giudizio di legittimità.
Il problema appare correttamente impostato ma v'è un ulteriore quesito da porsi: i principi affermati nella sentenza Andreotti che questa sezione integralmente
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condivide sono applicabili anche nel caso di impugnazione delle sentenze che assolvano per mancanza dell'elemento soggettivo del reato ? O, in questo caso, permane l'interesse all'impugnazione e dunque il mezzo tipico con cui può essere rimesso in gioco l'elemento obiettivo del reato, l'esistenza del rapporto di causalità, è costituito esclusivamente dall'appello ?
La sentenza Andreotti è infatti espressamente riferita ai casi nei quali la formula di assoluzione sia preclusiva della possibilità di proporre appello;
se così non è (nel senso che la sentenza è appellabile) le diverse ragioni, non considerate erroneamente valutate), dal primo giudice
)
devono essere proposte con il mezzo di impugnazione previsto.
°
accertare l'eventuale formazione del giudicato Per interno ma è più corretto parlare di preclusione in base ai principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 19 gennaio 2000 n. 1, Tuzzolino, rv. 216239, secondo cui il giudicato si forma sui capi e non sui punti della sentenza sui quali peraltro si verifica la preclusione in mancanza di impugnazione sull'affermazione dell'esistenza del rapporto di causalità, nei limiti in cui i ricorrenti imputati e responsabile civile ne contestano l'esistenza, occorre quindi preliminarmente verificare se queste parti avessero interesse ad impugnare la sentenza di primo grado su questa statuizione anche in presenza di un'assoluzione con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" per difetto di colpevolezza.
Il punto di partenza è costituito dall'art. 568 comma 4° del codice di rito che, con norma di applicazione generale, stabilisce che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse". Questo principio, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, presuppone che l'interesse non abbia carattere astratto ma il provvedimento che si richiede sia preordinato che all'eliminazione di una situazione pregiudizievole all'ottenimento di una favorevole e che sia attuale e
- concreto nel senso che il venir meno per altra ragione del provvedimento esclude l'interesse ove non permanga una elemento pregiudizievole da rimuovere.
Queste caratteristiche attualità e concretezza
-
dell'interesse richiesto per l'impugnazione devono esistere non solo nel momento dell'impugnazione ma anche nel momento della decisione e conducono ad escludere l'ammissibilità di
206 impugnazioni di provvedimenti ormai privi di efficacia, per revoca o per altra ragione, qualora il titolare del diritto all'impugnazione intenda soltanto contestare l'esattezza teorica del provvedimento impugnato. In questi casi
l'incidenza effettiva dell'eventuale decisione favorevole nell'ambito del procedimento o del processo è inesistente e l'eventuale pronunzia positiva sulla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato non è idonea a produrre altri effetti favorevoli all'impugnante neppure al di fuori del procedimento.
ad non deve essere diretta Insomma l'impugnazione affermare 1','esattezza delle ragioni dell'impugnante ma ad ottenere concretoun effetto positivo, all'interno del procedimento o al di fuori esso, con l'eliminazione di una ed attuale situazione pregiudizievole per concreta
1'impugnante о per il riconoscimento di una situazione concretamente vantaggiosa per sfera giuridica la dell'impugnante. E sempre che il provvedimento impugnato abbia contenuto decisorio e non meramente interlocutorio senza alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti.
L'esempio tipico dell'effetto positivo al di fuori del procedimento principale è costituito dal diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione che può trovare titolo nella dichiarazione che il provvedimento cautelare sia stato adottato, o mantenuto, senza che esistessero i presupposti di legge (art. 314 comma 2° c.p.p.). Di qui le decisioni delle sezioni unite di questa Corte (sentenze 13 luglio 1998 n. 28,
Gallieri, rv. 211194; 12 ottobre 1993 n. 20, Durante, rv.
195355) che hanno ritenuto perdurasse l'interesse all'impugnazione della misura che applicava la custodia cautelare anche nel caso di revoca nelle more intervenuta.
L'estensione dell'interesse al di fuori dell'ambito strettamente disciplinato dal processo penale ai fini della tutela dei diritti di libertà dell'imputato per il quale la formula di proscioglimento adottata potrebbe essere
- è indifferente confermato delle citate sentenze delle sezioni unite ed in particolare di quella del 1993 (espressamente richiamata dalla più recente) laddove si afferma che "detto interesse deve essere valutato alla stregua dell'intero complesso delle norme che regolano gli effetti dell'atto impugnato".
Non v'è, in queste decisioni, alcuna esclusione degli effetti estrinseci provocati dall'accoglimento dell'impugnazione ma un invito ad una considerazione globale dei suoi concreti ed attuali effetti pregiudizievoli. E puntuale conferma di questa interpretazione può trarsi dalla decisione Cass., sez. VI, 17 novembre 1993 n. 3407, Manenti, rv. 196616, che ribadiva l'esistenza dell'interesse della
207 persona sottoposta a misura cautelare, e rimessa in libertà per ragioni diverse dall'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ad ottenere una decisione sulla legittimità dell'applicazione della misura non solo ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione ma altresì, trattandosi di pubblico dipendente, ai fini interni al rapporto di pubblico impiego per gli effetti che i provvedimenti di custodia cautelare hanno in materia di sospensione cautelare dal servizio.
Va quindi escluso che l'interesse perseguibile con l'impugnazione sia soltanto quello interno al processo penale e strettamente ricollegabile all'esercizio dell'azione penale ed è agevole rilevare, nel caso in esame, l'esistenza dell'interesse ad impugnare con l'appello la sentenza di assoluzione pronunziata in primo grado perchè questa conclusione deriva dalla circostanza che la formula "perché il fatto non costituisce reato" a differenza dei casi nei
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quali l'assoluzione avvenga con l'uso delle formule "perché il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" quanto meno non preclude la prosecuzione ° l'esercizio dell'azione civile in sede propria (come del resto è puntualmente confermato dal 1° comma dell'art. 652 c.p.p. che limita l'efficacia del giudicato di assoluzione ai casi in cui sia stato accertato che il fatto non sussiste ° che l'imputato non lo ha commesso).
Anzi la sentenza Andreotti non esclude che, anche nei casi di assoluzione con le formule più ampie, possa eccezionalmente ravvisarsi l'esistenza dell'interesse
"allorché l'imputato deduca che l'accertamento di un fatto materiale, oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale e irrevocabile di assoluzione, possa. ..pregiudicare con efficacia di giudicato le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo, in 'altri giudizi civili о amministrativi', diversi da quelli di danno e disciplinari......".
Se dunque in tutti questi casi di assoluzione non consentito al giudice penale di pronunziarsi sull'azione civile esercitata nel processo penale, non è invece precluso al danneggiato l'esercizio dell'azione civile in sede propria e possono darsi casi, comunque, in cui persistono effetti pregiudizievoli della sentenza di assoluzione.
Ne consegue che permane l'interesse dell'imputato assolto in primo grado ad appellare la sentenza che l'abbia assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato
(ma anche l'interesse a ricorrere in cassazione contro l'analoga pronunzia di appello) come, del resto, è confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., sez. IV, 5 novembre 2002 n. 45976, Fasanella, rv. 226719; sez. VI, 9
208 gennaio 2001 n. 2227, IO, rv. 217976).
Quali sono le conseguenze da trarre da questa ricostruzione nel caso oggi all'esame della Corte ?
Che, o per la formazione del giudicato o per l'esistenza di una preclusione (secondo la ricostruzione effettuata dalla già citata sentenza delle sezioni unite di questa Corte 19 gennaio 2000 n. 1, Tuzzolino) non è più consentito ai ricorrenti che non hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado, come era loro consentito, di dedurre censure sull'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità in relazione agli omicidi e lesioni colposi per i quali già in primo grado sia stata accertata l'esistenza del rapporto in questione.
E questa conclusione riguarda tutti gli aspetti della causalità decisi dai primi giudici: causalità generale, causalità individuale, contributo causale dei singoli imputati, posizione di garanzia (o mancato doveroso esercizio dei poteri per far cessare о diminuire i livelli dell'esposizione) sui quali, dunque, non è più possibile contestare la decisione di primo grado.
c) Prescrizione e vizio di motivazione. Quanto si è detto vale in particolare per l'omicidio colposo in danno di FAGIA. Ma vale, a maggior ragione, per quanto riguarda le lesioni e gli omicidi colposi per i quali i primi giudici avevano ritenuto l'esistenza del nesso di condizionamento tra esposizione e lesioni;
in questi casi v'è un ulteriore aspetto da considerare riguardante i casi in cui la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati essendo estinti i reati per intervenuta prescrizione.
Restando per il momento all'aspetto meramente penale
(sotto il profilo civilistico andranno fatte diverse considerazioni) il problema che si pone all'esame della Corte
è quello relativo all'applicabilità dell'art. 129 comma 2°
c.p.p. al fine di verificare se sussistessero i presupposti per l'assoluzione nel merito pur in presenza di una causa di estinzione del reato.
Com'è noto il presupposto per l'applicazione della norma indicata è costituito prova dall'evidenza della dell'innocenza dell'imputato. In questo caso la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale, il non averlo l'imputato commesso) devono però
209 risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.
In presenza di una causa estintiva del reato non quindi più applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530 comma 2° c.p.p., da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga
"positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato (cfr. sez. V, 2 dicembre 1997 n. 1460, Fratucello;
sez. I, Cass.,
30 giugno 1993 n. 8859, Mussone). E' stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un
"apprezzamento", ad una "constatazione" (Cass., sez. VI, 25 marzo 1999 n. 3945, Di Pinto;
25 novembre 1998 n. 12320,
Maccan).
Da ciò consegue altresì che non è consentito al giudice di applicare l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contradditorietà degli elementi di prova acquisiti al processo anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere, il quadro probatorio, caratteristiche di ambivalenza probatoria.
Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (cfr. la citata sentenza
Maccan della V sezione ed inoltre sez. I, 7 luglio 1994 n.
10822, Boiani).
Quali sono le conseguenze di questi principi nel presente processo ? Che, limitatamente ai fini penali, i vizi di motivazione dedotti dagli imputati non potranno formare oggetto di esame da parte di questa Corte cui è inibito l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le ragioni già indicate. Ove invece siano in discussione le statuizioni civili e fatte salve per gli imputati e per il
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responsabile civile le preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado l'ambito dal
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sindacato di legittimità non troverà limiti o preclusioni.
Infatti nel giudizio d'impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni о alle restituzioni pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello) ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione,
210 ad esaminare il fondamento della medesima azione.
In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare о meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di cassazione).
Insomma deve essere ritenuto un principio inderogabile del processo penale quello secondo cui la condanna al risarcimento o alle restituzioni può essere pronunziata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato; anche se l'estinzione del reato non gli consente di pronunziare condanna penale. Queste considerazioni riguardano tutti i reati per i quali è ancora in corso l'azione civile con l'ovvia precisazione che, se si
è formata la preclusione sulla causalità, l'estensione del sindacato di legittimità, pur non incontrando i limiti visti, si estenderà esclusivamente ai punti diversi da questo elemento oggettivo del reato.
d) Gli effetti nel presente processo della 1. 46/2006.
La natura ed estensione delle modifiche apportate dalla 1. 46/2006 rilevanti nel presente processo saranno affrontate nella parte riguardante l'elemento soggettivo. In questa parte, destinata alla causalità, sarà sufficiente accennare alle censure che possono essere ritenute riferibili al tema indicato.
Come si è già accennato nelle premesse alcune delle parti (le parti civili prossimi congiunti di RD OL e di IN BR;
ER RU;
il responsabile civile soc. SO;
gli imputati AT, RA, ES) si sono avvalse della facoltà prevista dall'art. 10 comma 5° della 1.
20 febbraio 2006 n. 46 presentando motivi nuovi nei limiti delle modificazioni apportate, dall'art. 8 della medesima legge, all'art. 606 comma 1° lett. ded e (in realtà solo per quest'ultima lettera).
I motivi nuovi si riferiscono sia alla causalità che all'elemento soggettivo. Per gli aspetti che riguardano la colpa le ulteriori censure proposte verranno esaminate nella parte che si occupa di questo tema.
Per quanto riguarda la causalità (che forma oggetto, in particolare, dei ricorsi AT e RA soprattutto per quanto riguarda il loro contributo causale al verificarsi dell'evento) va precisato che tutti i principi cui si è fatto
211 in precedenza riferimento con particolare riguardo all'interesse ad impugnare, agli oneri dell'imputato assolto in primo grado ove voglia prevenire la formazione del giudicato interno o comunque della preclusione, ai rapporti tra applicazione dell'art. 129 c.p.p. e richiesta di annullamento per vizio di motivazione valgono anche
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applicando l'assetto normativo formatosi, in tema di vizio di motivazione, sensi della disciplina contenuta ai nell'innovata lett. e dell'art. 606 c.p.p.
L'innovazione normativa è infatti limitata, come si vedrà nella parte dedicata alla colpa, all'ampliamento dei ricorso sia con motivi di l'aggiunta della
"contraddittorietà" della motivazione sia con il venir meno della limitazione dell'esame al solo testo del provvedimento impugnato. Restano invece ferme tutte le caratteristiche del giudizio di legittimità e, a maggior ragione, non vengono toccati i principi che riguardano le preclusioni verificatesi e i rapporti tra obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato e annullamento con rinvio per vizio di motivazione (anche nella più ampia formulazione oggi esistente).
Con la conseguenza, del tutto ovvia, che la nuova disciplina non varrà a far rivivere un interesse all'impugnazione non proposta né a far sorgere un diritto all'annullamento di una sentenza per vizio di motivazione nel caso di reato estinto per prescrizione. E l'ulteriore conseguenza, derivante dalle considerazioni precedentemente svolte, che potranno essere esaminati soltanto i motivi nuovi relativi all'elemento soggettivo per i reati per i quali già il primo giudice aveva riconosciuto il nesso di condizionamento tra esposizione a cvm ed eventi dannosi;
al contrario la più ampia censurabilità dovrà essere riconosciuta per i reati per i quali l'esistenza del rapporto di causalità era stato disconosciuto in primo grado e riconosciuto dal giudice d'appello.
Trasposti questi principi al presente processo non può che trovare conferma la conclusione che i motivi riferiti alla causalità riconosciuta dai giudici di primo grado sono inammissibili.
Nel caso di causalità esclusa dal Tribunale, e riconosciuta dalla Corte d'Appello, il sindacato di legittimità dovrà invece essere limitato, nel caso di reati prescritti per quanto riguarda gli aspetti penali delle
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imputazioni alla verifica se i motivi di ricorso proposti 157
siano idonei a far ritenere esistente l'evidenza della prova dell'innocenza degli imputati senza peraltro che possano essere presi in considerazione i vizi di motivazione.
212 CAPITOLO III: L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO SULLA CAUSALITA'
DI RESPONSABILE CIVILE E IMPUTATI.
ea) Conclusioni sui motivi di ricorso di imputati responsabile civile relativi alla causalità. Alla luce dei principi enunciati devono ritenersi ormai incontestabili, sotto il profilo della causalità:
- la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di lesioni colpose dichiarata dal giudice di primo grado;
per questi reati, ai fini penali, l'asserita evidenza dell'inesistenza del rapporto di causalità tra esposizione e malattie doveva essere fatta valere con l'appello e non può formare oggetto del giudizio di legittimità; l'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p. ai fini penali formerà oggetto del successivo esame relativo all'esistenza dell'elemento soggettivo e così, perdurando l'azione civile nel processo penale, l'esame di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie;
l'esistenza del rapporto di causalità in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose per i quali vi è stata assoluzione in primo grado, perché il fatto non costituisce reato, e condanna o dichiarazione di estinzione per prescrizione nel giudizio di appello;
in questi casi la pronunzia potrà formare oggetto, ai fini penali, del ricorso in cassazione limitatamente all'esistenza dell'elemento soggettivo (sia ai fini dell'applicazione dell'art. 129 che ai più estesi fini civilistici) ma non per quanto riguarda l'esistenza del rapporto di causalità la cui esistenza avrebbe dovuto essere contestata con l'appello (causalità generale e individuale;
causalità della condotta;
contributo causale dei singoli imputati);
- l'inesistenza di ogni preclusione nei casi nei quali il primo giudice ha assolto con le formule perché il fatto non sussiste 0 l'imputato non lo ha commesso perché, in questi casi, non era consentito l'appello per mancanza di interesse;
con la conseguenza che la verifica del giudice di legittimità sarà estesa a tutti gli elementi costitutivi del reato purchè vi sia stata contestazione dell'esistenza dei medesimi, secondo i principi della già citata sentenza delle ss.uu., Andreotti, ma con le limitazioni derivanti (ai soli fini penali) dalla circostanza che i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione.
Più complesso è il problema relativo alla riconducibilità degli eventi dannosi alla violazione di
213 regole di cautela da parte dei medesimi imputati (causalità della colpa nel suo risvolto oggettivo;
dal punto di vista soggettivo il tema formerà oggetto dell'esame dei motivi che si riferiscono alla c.d. "concretizzazione del rischio").
L'affermazione che un determinato evento è causalmente ricollegabile alla violazione di una regola cautelare richiede infatti il preliminare accertamento che questa violazione si sia verificata. Ne consegue che la risposta al quesito potrà essere data solo dopo che siano state esaminate le censure che all'elemento soggettivo si riferiscono.
b) Causalità riconosciuta solo nel giudizio di appello.
Esame dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti di responsabile civile e imputati. Come si è già accennato non tutti i casi di dichiarazione di prescrizione da parte della
Corte d'Appello rientrano tra quelli per i quali già il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'esistenza della causalità individuale.
La dichiarazione di prescrizione dei reati di lesioni colpose riferita alle epatopatie contratte da BRUSSOLO
ER, ZI NR, AN DO, NA
IANINO, AR IAAR e SE NO vanno infatti diversamente considerate. In questi casi l'efficacia causale dell'esposizione al cvm era stata negata dal primo giudice mentre la Corte di merito ha ritenuto le malattie contratte dai predetti riferibili all'esposizione a elevate dosi di cvm con la conseguente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
E' ovvio, per quanto si è in precedenza precisato, che in questi casi non poteva ritenersi sorta alcuna preclusione perché gli imputati erano stati assolti dai reati conseguenti con la formula "perché il fatto non sussiste" (così la Corte di merito ha interpretato il dispositivo di primo grado che, in effetti, si presenta non chiaro perché non indica i nomi delle persone offese sopra riportati) e non esisteva alcun ipotizzabile pregiudizio per gli imputati che potesse derivare da questa decisione per cui poteva escludersi l'ammissibilità dell'appello per mancanza di interesse. Peraltro i motivi di ricorso proposti sul punto da imputati e responsabile civile che vanno dunque ritenuti
- ammissibili per un verso ripropongono censure di merito
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sull'esclusione della prova della causalità per quanto riguarda sia le forme tumorali diverse dall'AN epatico sia le epatopatie che non riguardino il tessuto endoteliale. Per altro verso si denunziano manifeste illogicità (per es. affermando che la decisione sulle patologie epatiche sarebbe in contraddizione con la condivisione della tesi dei primi giudici secondo i quali le 214 R uniche malattie per le quali doveva ritenersi provato il nesso di condizionamento erano l'AN epatico,
l'acrosteolisi e la sindrome di YN).
Manifestamente illogica sarebbe poi, secondo i ricorrenti, la motivazione riguardante le lesioni subite da
SS ER (l'esame istologico eseguito sul medesimo avrebbe dimostrato l'inesistenza di lesioni tipiche riferibili all'esposizione a cvm); da ZI NR (che aveva contratto un'epatite virale di tipo B ed era deceduto
-
per neoplasia gastrica e per il quale l'origine della malattia era virale e non professionale); dagli altri lavoratori essendo parimenti illogica, e in alcuni casi mancante, la motivazione in relazione agli altri casi di lesioni per i quali è stata dichiarata la prescrizione del la cui riconducibilità all'esposizione a CVM era reato H
stata esclusa da tutte le prove assunte nel giudizio di primo grado e dagli stessi consulenti dell'accusa.
In tutti questi casi, pur in mancanza di alcuna preclusione e ferma restando l'ammissibilità del ricorso anche su questo punto della sentenza, vale però il principio anzidetto secondo cui, ai fini penali, non può essere dalla
Corte di cassazione annullata per vizio di motivazione la sentenza impugnata in caso di dichiarazione di estinzione del reato. Ma poichè, ai fini civilistici, il sindacato di legittimità non può essere limitato allo scrutinio relativo all'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., va osservato che la Corte di merito ha esaminato analiticamente le patologie che hanno riguardato i lavoratori indicati e ha spiegato congruamente le ragioni che inducevano a ritenere tali patologie riferibili all'esposizione al cvm. Trattasi di valutazione adeguata e certamente non illogica che conduce ad escludere l'esistenza del vizio di motivazione
(in particolare per quanto riguarda il caso SS in cui esiste una motivazione non chiara soprattutto per quanto
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riguarda l'esistenza di lesioni tipiche riferibili all'esposizione ma della quale non può dirsi che sia manifestamente illogica).
Né maggior pregio ha la censura con cui si deduce la violazione dell'art. 546 c.p.p. per l'omessa considerazione delle prove contrarie atteso che i giudici di merito hanno globalmente preso in considerazione il compendio probatorio acquisito al processo traendone le incensurabili conclusioni già riferite.
Le conclusioni non cambiano dopo l'esame dei motivi nuovi riguardanti la dichiarazione di estinzione dei reati di lesioni colpose (epatopatie) in danno dei lavoratori
215 indicati. Nei motivi di AT e RA si ribadisce, in particolare, contraddittorietà e manifesta la mancanza, illogicità della motivazione sull'esistenza del rapporto di causalità.
Ciò emergerebbe, per SS e ZI, dalle note d'udienza depositate il 26 novembre 2004 e dalle schede allegate. Per quanto riguarda AN esistono invece, secondo i ricorrenti, risultanze probatorie e cliniche che escludono che le lesioni siano riconducibili all'esposizione.
Dai documenti allegati alle indicate note di udienza emerge che la biopsia epatica aveva dimostrato l'esistenza di una steatosi attribuibile all'elevato consumo alcolico posto che l'esposizione a CVM non provoca steatosi (come riconosciuto dal Tribunale con argomentazioni che, sul punto, la Corte non contesta). Ma la stessa Corte ad affermare, è che non può essere ritenuta contraddittoriamente,
l'efficienza causale (e neppure concausale) dell'esposizione in presenza di epatopatie non caratterizzate da tipiche lesioni da CVM.
Analoghe considerazioni vengono fatte, nei motivi nuovi, in relazione alle lesioni in danno di NA (anch'egli affetto da steatosi da abuso alcolico e da fibrosi non significativa di esposizione ma collegabile alla cirrosi), di AR (le cui lesioni sono parimenti ricollegabili all'abuso alcolico) e SE (per il quale non è emersa alcuna patologia ricollegabile all'esposizione). Per tutti questi casi vengono specificamente indicati gli atti idonei a dimostrare l'esistenza del vizio di motivazione.
Come è agevole verificare dalla sola enunciazione delle ragioni di censura ci si trova in presenza di una diversa ricostruzione degli elementi di fatto ritenuti accertati dalla sentenza impugnata e di una diversa valutazione che viene proposta dai ricorrenti in merito all'origine causale delle patologie. Non si tratta dunque della denunzia di vizi di motivazione che possano essere presi in considerazione nel giudizio di legittimità pur dopo l'estensione normativa al
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vizio di contraddittorietà della motivazione e il venir meno del dato testuale del provvedimento impugnato perché a
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sostegno delle critiche in precedenza riassunte non vengono indicate manifeste illogicità o contraddittorietà che valgano ad incrinare la congruenza logica delle argomentazioni contenute nella sentenza ma solo una diversa lettura degli atti del processo.
C) Gli altri motivi nuovi degli imputati sulla causalità. Per quanto riguarda gli altri motivi nuovi deve osservarsi che mentre in quelli del responsabile civile si
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affronta esclusivamente il tema della colpa per cui le
216 esaminate nella ragioni di censura su questo tema saranno parte che riguarda l'elemento soggettivo nei motivi di
AT e RA si ripropongono, sotto il profilo della causalità, le censure prospettate con i ricorsi principali
In particolare AT ERGIORGIO e GRANDI ALBERTO contestano la condanna pronunziata nei loro confronti per l'omicidio colposo in danno di FAGGIAN TULLIO e la dichiarazione di estinzione per prescrizione di altri reati di omicidio colposo e lesioni colpose ribadendo che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla loro posizione personale. In particolare l'affermazione della responsabilità del ricorrente AT sarebbe smentita dalla circostanza che il medesimo ha ricoperto la carica di vice capo della divisione petrolchimica dal 18 maggio al 15 ottobre 1971 e di direttore generale di questa divisione dal
15 ottobre 1971 al 5 gennaio 1973. In quest'epoca non era stata ancora acquisita la conoscenza scientifica della cancerogenicità del CVM come risulta, secondo il ricorrente, dai seguenti atti: 1) lettera
4 aprile 1995 del prof. LT che riferiva del corso degli esperimenti svolti nel 1972; 2) l'esame dibattimentale del prof. LT da cui è emerso che le informazioni sui primi risultati furono trasmesse alla DI mentre era in corso il trasferimento dell'ing. AT. Altri elementi dimostrerebbero invece l'estraneità del ricorrente alle strutture incaricate di seguire gli studi sul CVM: in particolare l'esame del prof. BARTALINI e dell'ing. VI che, venuti a conoscenza degli studi del dott. OL, ne parlarono con persone aventi funzioni dirigenziali diverse dal ricorrente (avv. JANNI, ing. ODDI, ing. BALLABIO e ing.
VI)
In questi motivi sono frammisti elementi di censura che si riferiscono alla colpa ed altri che si riferiscono alla causalità. Per questi ultimi va ribadita la preclusione ormai formatasi mentre le critiche che si riferiscono alla colpa verranno in altra parte esaminate.
Analoghe conclusioni vanno adottate sui motivi nuovi di
RA ER che con riferimento all'affermazione di
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responsabilità per l'omicidio FAGIA e alla dichiarazione di estinzione per prescrizione degli omicidi colposi per AN e delle lesioni colpose per le epatopatie ritenute riferibili all'esposizione a cvm ribadisce che la
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Corte non avrebbe motivato la sua decisione sulle funzioni del ricorrente, sull'epoca in cui il medesimo ha assunto la carica di amministratore delegato e sulla circostanza, conseguente, che tutto il periodo che va dai primi studi di VIOLA ai primi risultati della ricerca LT è a lui estraneo.
217 Le censure in sintesi riportate sono dunque riferibili all'esistenza di una "posizione di garanzia” del ricorrente
(ammesso che di posizione di garanzia si possa parlare) e sono pertanto inammissibili per le ragioni già esposte.
Non diverse possono essere le conclusioni sui motivi nuovi proposti da AT e RA per quanto riguarda le epatopatie contratte dal MI RI, PI NI,
AL ND, AR PP e CC RG (per le cui patologie l'efficienza lesiva dell'esposizione a cvm era stata già accertata dal Tribunale). Si deve infatti evidenziare che questo accertamento è stato confermato dai secondi giudici i quali hanno ravvisato, in questi casi, le tipiche lesioni epatiche riconducibili ad elevate esposizioni di cvm (alterazioni istologiche, alcune precoci e reversibili, quali la iperplasia focale degli epatociti e dei sinusoidi, altre tardive e irreversibili, quali la fibrosi perisinusoidale e la fibrosi portale e capsulare). Del tutto conseguente, e certamente non illogica, è dunque la conclusione della Corte di merito secondo cui, trattandosi di reati prescritti, non potesse ritenersi evidente la prova dell'innocenza, secondo il criterio di valutazione previsto dall'art. 129 comma 2° c.p.p. (anche in conseguenza della riforma del giudizio sull'elemento soggettivo del quale si tratterà più avanti) e dichiarando dunque estinti per prescrizione questi reati in relazione ai quali i motivi aggiunti e la documentazione specificamente indicata non apportano alcun elemento idoneo a disarticolare la valutazione dei giudici di merito (ferma restando la preclusione ormai verificatasi).
CAPITOLO IV: I MOTIVI DI RICORSO DELLE PARTI CIVILI SULLA
CAUSALITA'.
Quasi tutti i ricorsi delle parti civili affrontano il problema della causalità ed in particolare il tema delle patologie per le quali i giudici di appello hanno escluso l'idoneità lesiva dell'esposizione al cloruro di vinile
(causalità generale). In alcuni casi, invece, le censure riguardano la causalità individuale per avere la Corte escluso l'efficienza lesiva dell'esposizione in relazione a patologie pur astrattamente riferibili al cvm.
Le censure relative alle diverse patologie possono così essere sintetizzate ed analiticamente esaminate.
218 a) Tumori al polmone. Si sono già riassunte le ragioni in base alle quali i giudici di appello, in sintonia con la sentenza di primo grado, hanno escluso che vi fosse la prova dell'esistenza del rapporto di causalità tra esposizione a CVM e tumore al polmone.
Secondo la Corte i dissensi riscontrati sulle ipotesi ricostruttive effettuate dai consulenti tecnici in merito alle conclusioni IA dopo il 1987, impediscono di ritenere provato il collegamento causale tra esposizione a cvm e tumore al polmone: mentre il c.t. NO ha confermato le originarie conclusioni IA (che aveva ritenuto l'esistenza di una correlazione causale tra esposizione a cvm e tumore al polmone), AS, MB e AS hanno espresso dubbi significativi sia sulla validità dello studio di coorte perché comprendente i soci di cooperative che lavoravano presso imprese diverse sia per l'esistenza di un dato epidemiologico (relazione inversa tra aumento della latenza e valore del SMR per il tumore al polmone) che depone in senso contrario al collegamento eziologico. Con i ricorsi proposti da RO GRAZIELLA, vedova di
RD OL, e da IN CA, IA e NA, prossimi congiunti di IN BR, si lamenta che la Corte di merito non avrebbe dato alcuna risposta al motivo di appello con il quale si richiamavano gli studi che avevano accertato un rischio elevatissimo di tumore polmonare per gli addetti all'insacco. In particolare i giudici di merito sarebbero incorsi in un grave errore metodologico perché, esaminando i dati epidemiologici sui quali è stata fondata la valutazione, non avrebbero disaggregato il dato dei lavoratori addetti all'insacco per i quali gli studi disponibili dimostravano invece la causalità tra esposizione e tumore polmonare.
La Corte, inoltre, non avrebbe fornito alcuna risposta al motivo di appello con cui si evidenziavano i risultati degli studi dai quali emergeva l'eccesso di queste patologie per gli insaccatori si sottolinea l'erronea e interpretazione, data dal Tribunale, alle dichiarazioni dei consulenti tecnici OM e ST anche con riferimento a studi svolti negli Usa cheribadivano l'efficienza causale dell'esposizione a cvm sull'insorgenza dei tumori in esame confermata anche dall'accertata relazione inversa tra latenza e rischio di tumore al polmone spiegabile con la riduzione della dose di esposizione che si è verificata progressivamente a seguito dell'installazione, negli anni
'80, delle cappe di aspirazione.
L'efficienza causale dell'esposizione a cvm sui tumori polmonari per gli addetti all'insacco del pvc forma oggetto anche dei ricorsi di NE NE e Comune di EN.
219 Secondo i ricorrenti la Corte di merito avrebbe completamente omesso di esaminare il motivo di appello con il quale si sottolineava come il consulente dell'accusa avesse precisato che era metodologicamente errato aggregare ai lavoratori esposti quelli non esposti mentre l'esame dei dati epidemiologici disaggregati aveva mostrato un elevato rischio
(SMR) per tumore polmonare negli insaccatori e un rischio ridotto per i non insaccatori.
Inoltre la Corte di merito sarebbe incorsa in un palese travisamento del fatto riferendo ai consulenti OM e
ST affermazioni che i medesimi non avevano mai fatto;
i consulenti infatti avevano evidenziato il rischio elevato di tumori polmonari per gli addetti all'insacco e avevano indicato più studi americani (e non solo uno come si sostiene in sentenza) che avvaloravano questa ipotesi. Infine con riferimento all'ulteriore argomento della Corte che si riferisce alla "relazione inversa" tra aumento della latenza e valore del SMR nel ricorso si sottolinea che la relazione
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del prof. MASTRAN era idonea a spiegare questa relazione inversa ma la sentenza impugnata non affronta in alcun modo le argomentazioni del consulente.
Come si è già accennato i prossimi congiunti di RD
OL e IN BR hanno proposto motivi nuovi, ai sensi dell'art. 10 comma 5° della 1. 20 febbraio 2006 n. 46, denunziando la violazione dell'art. 606 comma 1° lett. e del codice di rito nella nuova formulazione e deducendo anzitutto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assoluzione degli imputati dai reati di cui agli artt. 589, 590 e 437 comma 2° cod. pen. in relazione ai decessi e alle malattie per tumore al polmone che hanno colpito i lavoratori addetti all'insacco del pvc ed in particolare al decesso di RD e IN.
Secondo le parti civili ricorrenti l'affermazione della Corte di merito secondo cui non esisterebbero dati
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epidemiologici atti a dimostrare un eccesso di mortalità per il tumore al polmone nella coorte degli insaccatori sarebbe smentita dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici OM e
ST e dal testo della relazione dai medesimi predisposta dai quali risulta che per gli insaccatori si era accertato un SMR di 1,41 (10 osservati) nella coorte DI IC e un SMR 1,61 (12 osservati) nella coorte dei dipendenti delle cooperative operanti in regime di appalto. Questi dati avevano formato oggetto dei motivi di appello del pubblico ministero e la mancata considerazione degli atti da cui emergono (esami e relazioni) configura il vizio denunziato nella nuova formulazione.
Un analogo vizio viene denunziato in riferimento all'omessa considerazione del contenuto degli studi del
220 consulente dr. VALERIO EN, già denunziata con i motivi di appello della ricorrente parte civile e del pubblico ministero, sempre con riferimento ai decessi degli insaccatori per tumore polmonare.
La Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione i motivi con i quali si censurava la sentenza di primo grado per aver seguito un criterio metodologicamente scorretto prendendo in considerazioni unitariamente i lavoratori delle cooperative e quelli dipendenti da DI, accomunando i lavoratori esposti a quelli non esposti e accertando quindi un SMR non significativo.
Prendendo invece in considerazione il dato dei lavoratori esposti si perveniva, secondo EN, ad un SMR 1,53 per gli insaccatori che giunge ad un SMR 4,60 per esposizioni superiori a dieci anni. Il che smentirebbe la valutazione della Corte d'Appello che ha ritenuto il nesso eziologico "solo possibile". Del tutto mancante sarebbe poi la motivazione della sentenza impugnata sul punto e comunque i dati indicati evidenziano la contraddittorietà della decisione.
Il medesimo vizio viene dedotto con riferimento all'affermazione, contenuta nella sentenza di secondo grado, secondo cui i consulenti OM e ST avrebbero espresso solo un giudizio di possibilità sull'associazione tra esposizione a CVM e pvc e tumore al polmone anche perché questa associazione sarebbe fondata su un solo studio americano. In realtà il c.t. OM aveva riferito di più studi americani che confermavano l'associazione mentre aveva affermato che non ne esistevano nelle coorti europee. E vengono indicati i numerosi studi cui il c.t. ST ha fatto riferimento e che sono stati indicati nella sua relazione, nell'atto di appello e nelle memorie depositate nel giudizio di secondo grado.
Erronee sarebbero altresì le considerazioni svolte dalla
Corte laddove ha tratto conferma dell'impossibilità di accertare l'esistenza della relazione causale tra l'esposizione e il tumore al polmone nella c.d. "relazione inversa" tra aumento della latenza e valore del SRM per il tumore al polmone. La Corte non ha infatti considerato che la spiegazione di questa situazione era contenuta nelle relazioni dei consulenti tecnici, richiamate nell'appello del p.m., nelle quali si chiariva che questa situazione (la relazione inversa) si spiegava con "la variabilità della dose soprattutto in considerazione delle alte dosi di PVC alle quali gli insaccatori sono stati esposti fino al 1980". Si aggiunge che "la relazione inversa tra latenza e rischio del tumore al polmone va spiegata con la riduzione della dose di esposizione che si è verificata progressivamente".
221 In merito a questa spiegazione la sentenza impugnata è mancante della motivazione che comunque è affetta da contraddittorietà posto che è la stessa Corte a riconoscere da un lato che, nel corso degli anni '80, vi è stato un sensibile calo dell'esposizione alla polvere e, dall'altro, a non tener conto di questo dato allorché affronta il tema della relazione inversa.
Glib) Epatocarcinomi diversi dall'AN. epatocarcinomi diversi da quelli ritenuti in relazione causale con l'esposizione a cvm formano oggetto del ricorso congiunto proposto da NA OL (vedova di SA
IT) e da ZA TE e RD DA (prossimi congiunti di ZA LV). Come si è già precisato con questo ricorso si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per aver escluso che esistesse la prova della relazione causale tra l'esposizione a CVM e
l'epatocarcinoma contratto da SA e ZA.
In particolare la Corte non avrebbe risposto alle doglianze contenute nei motivi di appello e avrebbe immotivatamente rigettato la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale. Nel ricorso si riportano i motivi di appello cui non sarebbe stata data risposta ed in particolare si evidenziano i numerosi studi più recenti (che vengono specificamente indicati) e gli accertamenti scientifici dai quali emerge che l'epatocarcinoma era riconducibile all'esposizione al cloruro di vinile. La sentenza impugnata si è limitata ad esaminare la compatibilità tra esposizione ed epatocarcinoma (c.d. causalità generale) senza neppure entrare nella causalità individuale;
L'epatocarcinoma riguarda anche il ricorso proposto dalle parti civili IE ES, LO IA e LO
SA (prossimi congiunti di BONIGOLO GASTONE, autoclavista presso il petrolchimico dall'aprile 1958 al maggio 1983, deceduto il 27 novembre 1999)
contro
IN,
VI, RA, AT e D'NI OR. In particolare la
Corte non avrebbe esaminato i motivi di appello sul punto
(motivi che vengono riprodotti nel ricorso) e avrebbe ingiustificatamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
il che avrebbe impedito ai giudici di tener conto degli studi più recenti idonei a dimostrare l'esistenza della causalità generale, presupposto per l'accertamento di quella individuale.
Per quanto riguarda in particolare le cause della morte di LO si osserva nel ricorso per un verso che la tipicità delle lesioni (aventi come bersaglio il tessuto
222 endoteliale) dimostrerebbe che il carcinoma è stato cagionato dall'esposizione al cvm;
per altro verso le dichiarazioni del c.t. dell'accusa prof. BERNO sono state distorte dalla
Corte perché il c.t. non aveva affatto escluso la riconducibilità del carcinoma epatico all'esposizione di cui trattasi. Irragionevole sarebbe quindi il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che aveva impedito ai giudici di tener conto degli studi più recenti sul tema idonei a dimostrare l'esistenza della causalità generale, presupposto per l'accertamento di quella individuale.
Il medesimo tema forma oggetto dei ricorsi di NE
NE e Comune di EN per la ritenuta insufficienza della prova del rapporto di causalità tra l'esposizione a cvm e questa patologia. Anche in questo caso la Corte di merito che ha fondato le sue conclusioni solo sulle argomentazioni della difesa di un imputato e sulle valutazioni di un consulente tecnico della difesa - avrebbe omesso di esaminare le censure proposte con i motivi di appello, avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni del c.t. dr.
BERNO (che aveva invece indicato validi elementi a supporto dell'esistenza del nesso causale) e avrebbe illogicamente rigettato la richiesta di acquisizione dei più recenti studi scientifici che dimostrano l'esistenza di una correlazione tra l'esposizione in questione e l'epatocarcinoma. La sentenza impugnata sarebbe poi mancante di motivazione sul motivo di appello con il quale si indicavano, in relazione a due cirrosi e sei epatocarcinomi, elementi a sostegno della plausibilità della relazione causale tra esposizione a CVM e le patologie indicate in considerazione della tipicità delle lesioni causate da questa sostanza aventi come bersaglio il tessuto endoteliale.
Parimenti sarebbe mancante la motivazione sulle dichiarazioni dei consulenti tecnici di parte DI i quali, con specifico riferimento al decesso di BONIGOLO
ST avvenuto nel 1999, avrebbero individuato una compatibilità tra esposizione a cloruro di vinile ed epatocarcinoma per la presenza di tipiche lesioni da CVM
(dilatazione dei sinusoidi e fibrosi periportale) essendo altresì esclusa la presenza di fattori confondenti. E analoghe considerazioni vengono avanzate per quanto riguarda i lavoratori ZZ OV e NE ES entrambi portatori di epatocarcinoma non cirrotico in assenza di fattori di confondimento.
c) Cirrosi epatica. Il ricorso delle parti civili IN GIULIANA, BERTAGGIA RI, IA RT, prossimi congiunti di IA GI, (manutentore dal 1966 al 223 K 1984, con esclusione di due anni, deceduto nel 1997 per tumore polmonare con concomitante epatopatia cirrotica) è stato proposto nei confronti degli imputati IN e
RI TT e del responsabile civile s.p.a. BR, e vi si deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza e della sentenza impugnate per aver ritenuto non provata la relazione causale tra esposizione a cvm e cirrosi epatica (nel ricorso non viene posto il problema della causalità dell'esposizione con riferimento al carcinoma polmonare, causa diretta del decesso).
In particolare la Corte non avrebbe esaminato i motivi di appello sul punto (motivi che vengono riprodotti nel ricorso) e avrebbe ingiustificatamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che comunque aveva già condotto all'accertamento che IA era stato esposto al cvm e che la patologia epatica era riferibile a tale esposizione. I giudici di merito avrebbero poi travisato il contenuto degli accertamenti svolti rilevando che le conclusioni sono state tratte, per quanto riguarda le patologie epatiche, da uno studio caso-controllo eseguito dal c.t. dott. AR che aveva affermato l'influenza dei fattori di confondimento nel caso di cirrosi.
Nel ricorso si rileva innanzitutto che il c.t. non aveva esaminato il caso di IA per il quale non esistevano fattori di confondimento la cui esistenza è comunque smentita dagli accertamenti clinici svolti su di lui. Irragionevole sarebbe quindi il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che aveva impedito ai giudici di tener conto degli studi più recenti idonei a dimostrare l'esistenza della causalità generale, presupposto per l'accertamento di quella individuale. d) Concausalità e basse esposizioni. E' il tema del secondo motivo di ricorso delle parti civili A.LL.C.A. e
CONFEDERAZIONE UNITARIA DI AS CUB che hanno proposto ricorso congiunto contro la sentenza della Corte d'Appello di EN deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al ritenuto mancato accertamento della causalità, fino al 1973 limitatamente agli angiosarcomi, a
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talune epatopatie e alla sindrome di YN
- se non in presenza di elevate esposizioni a CVM.
Secondo le parti civili ricorrenti la sentenza, pur dimostrando di non condividere l'affermazione del Tribunale
(che aveva affermato che se un fattore non costituisce causa neppure può funzionare come concausa) ha eluso il problema della natura concausale dell'esposizione a CVM anche a basse soglie non seguendo quindi i criteri adottati dalla sentenza
RA delle ss. uu. di questa Corte.
224 CAPITOLO V: L'ESAME DEI MOTIVI PROPOSTI DALLE PARTI CIVILI
SULLA CAUSALITA'
a) Premessa sulla natura delle censure. Il travisamento del fatto. I motivi di ricorso delle parti civili, in precedenza riassunti riguardano temi comuni e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Deve però preliminarmente rilevarsi che, con la più parte delle censure formulate come è agevole rilevare dal
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riassunto che ne è stato fatto si ripropone una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dai giudici di merito, denunziando non un vizio di legittimità ma, nella sostanza, il vizio di travisamento del fatto. La giurisprudenza di legittimità, pur con qualche episodica apertura, è stata sempre rigorosa sul rispetto del divieto di dedurre, come motivo di ricorso in cassazione, il travisamento del fatto e ha sempre ribadito l'inammissibilità dei ricorsi che si riferiscono ad ipotesi nelle quali si chiedeva alla Corte di cassazione una rilettura degli elementi fattuali acquisiti al processo. Si veda, in proposito, la decisione delle sezioni unite 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260, che ha sottolineato come alla Corte
"è normativamente preclusa, invero, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, operando un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno."
In questo, come in altri casi esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, il nucleo delle doglianze proposte riguardava infatti la richiesta che la Corte di legittimità interpretasse, diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito, gli elementi di prova acquisiti ovvero si sollecitava un annullamento della sentenza impugnata in modo da poter riproporre al giudice del rinvio la diversa ricostruzione.
E anche la più recente sentenza delle sezioni unite che abbia affrontato il problema del travisamento del fatto (24 settembre 2003 n. 47289, Petrella, rv. 226074, dopo aver ribadito che il sindacato della Corte di cassazione deve essere limitato "a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali" e che "l'illogicità della motivazione come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi" afferma tali principi in relazione ad un caso nel quale i ricorrenti prospettavano una diversa
225 lettura degli atti di causa e una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta inammissibile nel giudizio di legittimità.
sentenzeAnalogamente altre comunemente citate come espressione dell'orientamento indicato si riferiscono a casi nei quali non diverso era l'intento del ricorrente. Si vedano a titolo esemplificativo: Cass., sez. III, 11 giugno 1993 n. 8580, Cesco, rv. 195167; Cass., sez. VI, 16 ottobre 1995, n.
1626, Pulvirenti, rv. 203737; in questi e in numerosi altri casi la Corte di legittimità si è limitata a contrastare il tentativo dei ricorrenti diretto ad ottenere che il giudice di legittimità rivalutasse il compendio probatorio preso in considerazione dal giudice di merito.
Diverso è il caso, che peraltro non ricorre nella specie, del c.d. travisamento della prova che ricorre nelle ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non si tratta quindi, in questi casi, di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione ma di verificare se questi elementi esistano.
Nel caso in esame le ricorrenti parti civili, con alcuni dei motivi proposti, chiedono invece in buona sostanza che la
Corte di cassazione rivaluti il materiale probatorio preso in considerazione dai giudici di merito al fine di pervenire a una diversa decisione sulla causalità anche per quelle patologie per le quali è stata motivatamente esclusa (meglio: non adeguatamente provata) l'efficienza causale delle esposizioni a cvm sul verificarsi degli eventi dannosi.
èMa ciò non consentito al giudice di legittimità neppure deducendo la mancanza di motivazione avendo, la sentenza impugnata, indicato gli elementi di prova utilizzati per escludere l'esistenza della prova di quanto affermato dai ricorrenti e non essendo incorsa, in questa ricostruzione, in alcuna illogicità (tanto meno manifesta).
Né a diversa conclusione può pervenirsi dopo l'esame dei motivi nuovi proposti, ai sensi della 1. 46/2006, dai prossimi congiunti di RD PAOLO e CHECCHIN BRUNO in precedenza riassunti con riferimento all'efficienza causale dell'esposizione a cvm nel verificarsi dei tumori polmonari.
-Le argomentazioni contenute nei motivi nuovi che, sotto il profilo della corrispondenza ai criteri normativi verranno di seguito esaminati riprendono e ampliano le
-
censure proposte con i motivi principali ma non indicano alcun ulteriore vizio di motivazione contenuto nella sentenza impugnata (in particolare non evidenziano alcuna basecontraddittorietà, vizio oggi deducibile in all'innovazione normativa) nè indicano alcun atto (il cui esame è oggi consentito a questa Corte) il cui contenuto sia idoneo a scardinare la congruenza logica del ragionamento del
226 giudice di merito.
Peraltro tutti gli atti indicati nei motivi aggiunti sono stati ampiamente (anche se in qualche caso implicitamente) presi in considerazione dai giudici di merito i quali sono pervenuti alla conclusione negativa sull'esistenza della prova del nesso di condizionamento all'esito di un percorso motivazionale adeguato ed esente da alcun vizio logico.
Che la più parte delle censure proposte dalle parti civili si risolva nella sostanza in critiche rivolte alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito non esime però il giudice di legittimità ad esaminare se siano fondate le ulteriori censure riguardanti la corretta applicazione che le ricorrenti parti civili disconoscono
- -
da parte dei medesimi giudici dei criteri di accertamento della causalità nei suoi vari aspetti (causalità generale e causalità individuale).
b) I criteri di accertamento della causalità. Altre censure proposte nei ricorsi delle parti civili riguardano invece i criteri utilizzati dalla Corte di merito per l'accertamento del rapporto di causalità tra esposizione e patologie verificatesi.
Trattandosi, in questo caso, di critiche che denunziano il vizio di violazione di legge si rende necessario un preliminare esame dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema dei criteri che il giudice deve utilizzare per l'accertamento del rapporto di causalità non solo per le caratteristiche di complessità di questi temi ma anche perché, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado e prima di quella di appello (che difatti la prende espressamente in considerazione), è intervenuta una decisione sul tema delle sezioni unite di questa Corte che rende necessario un approfondimento del tema.
In generale può osservarsi che il concetto di causa delle azioni umane o degli eventi naturali costituisce da lungo tempo oggetto della ricerca filosofica, scientifica e delle scienze sociali. Nel più ristretto ambito delle discipline giuridiche il rapporto di causalità costituisce un criterio di imputazione oggettiva di un evento alla condotta di un soggetto;
solo se l'evento può essere ritenuto ricollegabile alla sua condotta l'agente potrà essere tenuto a risponderne (concorrendo i criteri di imputabilità soggettiva).
Il codice penale ha esplicitato questo concetto nella formula usata dall'art. 40, comma 1°, con la previsione che
227 l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del debbareato, essere "conseguenza” della sua azione od omissione. Con questa formulazione il codice, come è tradizionalmente riconosciuto, ha inteso accogliere la c.d. teoria condizionalistica della causalità ("condicio sine qua non") o dell'equivalenza delle cause.
Tradizionalmente si afferma che all'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità si perviene con un procedimento di eliminazione mentale: un'azione è causa di un non può essere mentalmente eliminata senza che evento se l'evento venga meno o si verifichi con modalità diverse. La condotta deve costituire quindi una condizione c.d. necessaria (contrapposta alle condizioni c.d. sufficienti) per il verificarsi dell'evento.
Il procedimento di eliminazione mentale costituisce un metodo largamente approssimativo, come è stato in più occasioni dimostrato, che non sempre consente di pervenire ad una ragionevole soluzione del problema. In particolare la dottrina ha chiarito come il procedimento di eliminazione mentale sia inutilizzabile nei casi di causalità alternativa ipotetica (si consideri il caso di distruzione di un bene che sarebbe stato ugualmente distrutto per altra causa) о di causalità addizionale (si pensi alla duplice, contemporanea, indipendente ed efficace azione omicida). Con il processo di eliminazione mentale l'evento si verifica ugualmente in entrambi i casi ma apparirebbe singolare escludere il nesso di condizionamento per una delle due condotte. E lo stesso deve dirsi nel caso di concorso di cause sopravvenute.
Insomma il metodo dell'eliminazione mentale va utilizzato tenendo conto della necessità di non pervenire alla disapplicazione su base interpretativa delle norme sul concorso di cause ponendo nel nulla il principio, normativamente previsto, dell'equivalenza delle cause. Si deve quindi fare riferimento alle condotte di tutti coloro che hanno contribuito all'esito finale e non alle singole condotte in relazione alle quali valgono gli usuali criteri da utilizzare nell'accertamento del concorso di cause.
Questo, a parere della Corte, è il criterio da adottare tutti i casi in cui la condotta di un soggetto si in inserisce in modo efficiente in un processo causale e questo vale anche nel caso di condotte di natura diversa. I casi di più immediata evidenza sono riscontrabili nell'attività medica: se tre medici, chiamati a consulto, forniscono tutti, colposamente, la stessa diagnosi errata che provoca la morte del paziente per escludere il rapporto di causalità non basta affermare che, eliminando mentalmente uno dei tre pareri
(quale ? se si affermasse un tal principio l'esclusione varrebbe per tutti), la terapia non sarebbe mutata e il
228 paziente sarebbe deceduto ugualmente perché le norme sul concorso di cause impongono di considerare unitariamente i tre pareri e di compiere il giudizio di eliminazione mentale considerandoli complessivamente.
Queste difficoltà si accentuano nel caso di causalità omissiva cui si accenna perché alcuni dei ricorrenti vi si
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riferiscono e anche nelle sentenze di merito in alcune parti vi si fa riferimento ma erroneamente perché (come si è già accennato) agli imputati è stata contestata la violazione di un divieto (non sottoporre i lavoratori ad esposizioni nocive) e non la violazione di un obbligo perchè, nella
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causalità omissiva, il decorso degli avvenimenti non è, nella realtà fenomenica, influenzato dall'azione (che non esiste) di un soggetto.
La causalità omissiva che, proprio per queste caratteristiche, parte della dottrina qualifica come
"equivalente normativo della causalità" si configura come
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una costruzione giuridica (art. 40 comma 2° cod. pen. che non a caso usa la locuzione "equivale", secondo l'equazione: non impedire equivale a cagionare) che consente di ricostruire
1'imputabilità oggettiva come violazione di un obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento (in violazione del c.d. obbligo di garanzia); omissione che provoca l'evento di pericolo o di danno (reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione;
contrapposti ai reati omissivi propri nei quali il reato si perfeziona con la mera omissione della condotta dovuta).
La maggior complessità dei problemi in tema di causalità nei reati omissivi impropri non è ricollegata tanto alla necessità, in questo tipo di reati, di individuare (secondo i criteri ai quali si accennerà più avanti) se l'evento sia conseguenza dell'omissione accertata (problema che si pone in modo non dissimile nel caso di reati commissivi con riferimento all'azione compiuta), né dalla ricostruzione in via meramente ipotetica dell'efficacia dell'azione omessa
(anche questo è problema comune alla causalità attiva perché, anche in questi casi, il giudice deve ricostruire, in via di ipotesi, l'effetto dell'eliminazione della condotta commissiva) ma dalla necessità ulteriore di individuare la condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe evitato il prodursi dell'evento (si è detto che, nella causalità omissiva, il procedimento logico è doppiamente ipotetico).
Ovvio essendo che se l'evento era destinato a prodursi ugualmente con tempi e modalità identici (in base all'indicato processo di eliminazione mentale, inteso nel senso in precedenza indicato, che più propriamente, nella causalità omissiva, dovrebbe essere chiamato di "aggiunta" mentale), anche nel caso in cui l'agente avesse attivato
229 tutti gli interventi richiestigli, le conseguenze dell'omissione non potrebbero essere a lui addebitate.
La causalità omissiva, proprio per essere giustificata in base ad una ricostruzione logica e non in base ad una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili, costituisce una causalità costruita su ipotesi e non su certezze. Si tratta quindi di una causalità ipotetica, normativa, fondata, come quella commissiva, su un giudizio controfattuale ("contro i fatti":
1'intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe se evitato il prodursi dell'evento ?) alla quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che però, a differenza della causalità commissiva, non potrà mai avere una verifica fenomenica che invece, nella causalità commissiva è spesso (non sempre però) verificabile. In questo caso, si è detto, il rapporto si istituisce tra un'entità reale (l'evento verificatosi) e un'entità immaginata (la condotta omessa) mentre nella causalità commissiva il rapporto è tra due entità reali. Nell'enunciato ipotetico della causalità omissiva tanto l'antecedente che il conseguente sono falsi
(la condotta richiesta non è stata posta in essere;
l'evento si è verificato).
Si badi: la causalità omissiva non è di origine soltanto normativa. Per avere conferma di ciò basti ricordare che in ordinamenti giuridici (per es. quello tedesco fino ad una modifica relativamente recente), anche di origine non diversa dal nostro, è comunemente riconosciuta l'efficacia causale dell'omissione anche in assenza di una norma che la preveda espressamente come il 2° comma dell'art. 40 cod. pen. ricordato.
eSecondo un orientamento, ormai largamente diffuso condiviso, per compiere la ricostruzione del fenomeno causale devono essere utilizzate (come nella causalità commissiva ma l'ulteriore ricordata necessità di verificare con ipoteticamente l'efficacia salvifica della condotta omessa) le leggi c.d. di copertura (espressione ermetica che starebbe a significare che la spiegazione di un evento può aversi solo
"coprendo" meglio sarebbe dire "spiegando" l'evento con
- una legge o, come parimenti si dice, sussumendo l'evento sotto una legge). Leggi di copertura, di origine scientifica, che possono avere un valore universale o un valore semplicemente statistico e la cui funzione è quella di attribuire un valore generalizzante a sequenze di accadimenti altrimenti tra di loro arbitrariamente collegate sulla base di presunzioni non fondate su leggi dotate di un pari grado di credibilità.
Va ancora precisato che la riferita conclusione teorica sulla diversità della causalità omissiva rispetto a quella
230 commissiva, pur prevalente, è peraltro posta in discussione da una corrente dottrinaria che invece motivatamente sostiene che, anche nella causalità omissiva, "l'effetto condizionante
è dunque reale: il tasso di ipoteticità del sillogismo che così si imposta non è maggiore né diverso da quello di un sillogismo relativo alla causalità attiva" (la dottrina che fa proprio questo orientamento richiama gli studi che hanno inquadrato la condotta omissiva tra i "processi statici” e, pur riconoscendo la natura reale del condizionamento, ritiene che nella causalità omissiva la spiegazione dell'evento avvenga non con una "ricostruzione del passato", come nella causalità commissiva, ma con un giudizio "prognostico").
Indipendentemente dalla soluzione di questi problemi va segnalato che il pluridecennale dibattito, teorici giurisprudenziale e dottrinale, diretto ad individuare criteri soddisfacenti per ricollegare l'evento all'omissione in termini di ragionevolezza non si è ancora concluso e, ancora di recente, ha trovato nuovi sviluppi. L'interprete deve infatti constatare come, а seconda delle epoche, il problema della causalità omissiva (ma anche di quella commissiva) si sia posto oscillando da impostazioni teoriche (per es. quella dell'aumento del rischio) che tendevano a trasformare i reati omissivi in questione in reati di mera condotta con grave lesione dei principi di legalità e di
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per averli invece determinatezza il legislatore indiscutibilmente configurati come reati di evento (per es. i delitti di lesioni e omicidio) ed altre che richiedevano invece l'impossibile prova della certezza dell'esistenza del rapporto eziologico non raggiungibile in questa materia non solo per le caratteristiche ipotetiche della causalità omissiva ma anche per la variabilità dei casi specifici, per la normale coesistenza di concause e per la frequentissima non assolutezza delle leggi scientifiche applicate.
La giurisprudenza di legittimità, formatasi prevalentemente (con riferimento non solo alla causalità omissiva) sul tema della responsabilità professionale medica in tema di trattamenti terapeutici, ha prevalentemente seguito, fino alla fine degli anni '90, una linea che può definirsi di tipo "probabilistico" affermando con varianti
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per lo più terminologiche · che, per ritenere esistente il
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rapporto di causalità materiale, si dovesse accertare che l'intervento omesso, se tempestivamente e correttamente eseguito, avrebbe avuto "serie ed apprezzabili probabilità di successo" (in realtà le formulazioni usate sono le più diverse e quella indicata è la formula riassuntiva che meglio esprime questa linea interpretativa).
Spesso questo giudizio di natura probabilistica si è espresso in termini percentuali con margini di oscillazione, per la verità, eccessivamente ampi (verso il basso) secondo
231 un percorso interpretativo che si è spinto fino all'attribuzione di un evento a un soggetto sol perché, con la sua condotta, ha eliminato о diminuito le chances di salvezza del bene individuale protetto. In queste ipotesi è palese che l'orientamento c.d. "probabilistico" si risolve in quello dell'aumento del rischio e a queste conseguenze non si sottraggono neppure i sostenitori di un'altra teoria, quella dell'imputazione oggettiva dell'evento, sorta peraltro per restringere l'ambito di applicazione della teoria condizionalistica.
Anche in questo campo l'impostazione probabilistica trova il suo fondamento (peraltro di natura più pratica che teorica) sulle medesime difficoltà ricostruttive: la natura ipotetica della ricostruzione a posteriori, le difficoltà di individuazione del trattamento omesso che avrebbe potuto salvare il bene о diminuire il rischio, la più frequente diversità delle condizioni soggettive e la compresenza di concause rende ancor più difficoltosa la ricostruzione del fatto sotto il profilo della causalità. Ma identico è il fondamento teorico pratico che sta alla base della teoria
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probabilistica: la constatazione dell'impossibilità, nella causalità omissiva impropria, di individuare con certezza il fattore condizionante omesso che, se compiuto, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
L'orientamento che possiamo definire "probabilistico" è stato sottoposto a vivace critica da parte di alcune sentenze
(v. in particolare Cass., sez. IV, 28 settembre 2000 n. 1688,
Baltrocchi, rv. 218777, in tema di responsabilità medica;
più di recente sez. IV, 25 settembre 2001 n. 1652, Covili e altri, rv. 220953, sul tema della esposizione all'inalazione delle fibre di amianto) di questa medesima sezione che ha capovolto l'impostazione tradizionale della giurisprudenza di legittimità fondata sul giudizio probabilistico giungendo ad affermare che "in tanto il giudice può affermare che un'azione od omissione sono state causa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio controfattuale avvalendosi di una legge O proposizione scientifica che enunci una connessione tra eventi in una percentuale vicina a cento>".
I passaggi logici attraverso i quali questo orientamento è pervenuto alle conclusioni riportate possono così riassumersi: premesse le acquisizioni in precedenza riferite sulla natura del giudizio controfattuale da operarsi nel caso di reato omissivo improprio, al valore universale
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semplicemente statistico delle leggi di copertura, al
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dibattito dottrinale sulla diversa natura, о meno, della causalità omissiva rispetto a quella commissiva le sentenze citate riaffermano che il giudice non può non prendere atto dei migliori esiti della ricerca giuridico scientifica ed in
232 particolare del fatto che tali orientamenti, pur divergendo sulla natura della causalità omissiva, purtuttavia convergono sulla necessità che, per ritenere esistente il rapporto di causalità, a conclusione del giudizio controfattuale, il giudice dovrà verificare che l'intervento omesso, se effettuato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento con una probabilità vicino alla certezza.
A conferma della tesi riportata le sentenze citate richiamano le conclusioni contenute nel progetto di riforma del codice penale, elaborato dalla commissione ministeriale istituita con d.m. 1° ottobre 1998, che effettivamente, nella prima stesura, si esprimeva sul rapporto di causalità nei reati omissivi in termini di certezza.
Più recentemente, per dirimere il contrasto insorto all'interno di questa medesima sezione, sono intervenute le sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 10 luglio 2002 n. 30328, RA (depositata 1'11 settembre 2002), rv. 222138-9, hanno posto un punto fermo su questa complessa problematica proponendone una condivisibile ricostruzione.
In sintesi le sezioni unite, dopo aver ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della "causalità umana" quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e e la indipendenti, di cui all'art. 41 comma 2° cod. pen.) necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, hanno poi confermato la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante alla sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le indicate leggi di "copertura" consentono di ritenere aver provocato l'evento.
Secondo le sezioni unite "il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente infatti di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici".
Passando poi a trattare più specificamente della causalità omissiva la sentenza citata, senza addentrarsi nella soluzione del accennato problema teorico dellagià
233 natura reale, о meramente normativa, dell'effetto condizionante nei reati omissivi impropri, ha però richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido il "paradigma unitario di imputazione dell'evento" con riferimento al "condizionale controfattuale" la cui formula deve rispondere al quesito se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come nuncrealizzato, il singolo evento lesivo, hic et verificatosi, sarebbe, O non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo 'coperto' dal sapere scientifico del tempo."
Da queste premesse le sezioni unite sono giunte alla conclusione che, "superato l'orientamento che si sostanzia in pratica nella 'volatilizzazione' del nesso eziologico", il contrasto giurisprudenziale verta sui "criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale"; non viene dunque in considerazione lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità ma la sua concreta "verificabilità processuale" e su tale problema le sezioni unite hanno ritenuto di condividere che, non l'orientamento particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse la sentenza in esame ha indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di "certezza processuale", non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". In quest'ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico 'prossimo ad 1', cioè alla 'certezza', quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento."
conCon riferimento alla scienza medica, ma argomentazioni di carattere generale utilizzabili anche in altri settori, le sezioni unite, da questa considerazione,
234 traggono la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza, nel caso di specie, di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica 0 addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità e proporzionalmente statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità".
E' inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell' explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano quell'orientamento della di condividere giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla c.d.
"probabilità logica" che, rispetto alla c.d. "probabilità statistica", verifica consente la aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento.
Solo con l'utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p." al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che
"esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio". Mentre 1'insufficienza, la contradditorietà e
l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento.
c) Esame delle censure delle parti civili sulla causalità. Il problema che si pone nel presente processo è pertanto quello di verificare se i giudici di merito si siano attenuti ai principi enunciati dalle sezioni unite nella sentenza indicata ed in particolare se abbiano fornito di adeguata motivazione la loro valutazione sull'esclusione dell'efficienza causale delle condotte colpose accertate
235 escludendo di poterle ricollegare all'evento in termini di "alto grado di credibilità razionale" nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato nella sentenza ricordata.
E' opinione di questa Corte che la sentenza della Corte
d'Appello veneziana abbia rispettato, in questa verifica, i principi enunciati dalle sezioni unite in precedenza sintetizzati. Le argomentazioni, già ricordate, proposte dalle ricorrenti parti civili sono state ampiamente esaminate dalla Corte di merito che ha condiviso (non tanto le premesse teoriche quanto) le conclusioni dei primi giudici sulla causalità e ha altresì ritenuto che le critiche formulate sulla causalità fossero infondate anche in fatto.
Passando più specificamente all'esame delle censure che riguardano le patologie ricordate va infatti rilevato che la
Corte di merito per quanto riguarda i tumori polmonari
- ha
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ritenuto che le insanabili contraddizioni tra gli stessi consulenti e testimoni del pubblico ministero non consentissero di ritenere che l'accusa avesse adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente anche sulla sola astratta idoneità della sostanza a cagionare le patologie in esame.
Va intanto escluso che la Corte non abbia fornito risposta alle censure e ai temi sollevati dalle appellanti parti civili perché l'esame della sentenza impugnata dimostra il contrario. In particolare la Corte ha evidenziato i dissensi riscontrati nelle ricostruzioni effettuate dai consulenti tecnici delle parti (ma anche tra i consulenti tecnici del pubblico ministero) sulle diverse ipotesi ricostruttive formulate in merito alle conclusioni IA dopo il 1987, sul collegamento tra esposizione a cvm e tumore al polmone: mentre NO resta fermo sulle originarie conclusioni IA
AS, Comba e AS esprimono dubbi significativi sia sulla validità dello studio di coorte perché di comprendente i soci cooperative che lavoravano anche presso imprese diverse sia per l'esistenza di un dato
-
epidemiologico (relazione inversa tra aumento della latenza e valore del SMR per il tumore al polmone) che depone in senso contrario al collegamento eziologico.
Indubbiamente, nella prospettazione delle parti civili ricorrenti, il dato più significativo che emerge è quello che si riferisce ai casi di tumore al polmone che ha colpito gli insaccatori per i quali l'incidenza è nettamente superiore rispetto agli altri dipendenti. La Corte ha però ritenuto che questo scostamento non consentisse di pervenire ad un giudizio causale positivo perché lo studio di coorte
236 richiamato dai ricorrenti aveva analizzato congiuntamente i casi dei lavoratori dipendenti da DI ed HE e quelli delle cooperative che prestavano la loro attività anche in aziende diverse e ciò non consentiva un giudizio omogeneo;
tanto più che, per gli insaccatori dipendenti da
DI ed IC, "non emergerebbe alcun eccesso".
E' certamente vero, come sostengono le ricorrenti parti civili, che questa conclusione non appare appagante ma il sindacato di legittimità è limitato alla coerenza logica della decisione che non può certamente escludersi nel caso in esame. Trattasi, tra l'altro, di conclusione verosimilmente resa necessaria da una carente impostazione dell'imputazione che non ha selezionato adeguatamente le diverse situazioni riferibili ai settori di maggiore esposizione anche per i dipendenti delle cooperative (per es. se si fosse accertato che questi dipendenti non prestavano attività in altri ambienti in situazioni di rischio e non esistevano fattori di confondimento di diversa natura il dato accertato avrebbe potuto assumere un diverso significato).
Per quanto riguarda invece gli epatocarcinomi diversi dagli angiosarcomi la Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello fondato sugli studi EPA secondo cui l'eccesso
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per queste forme tumorali sarebbe confermata per gli esposti a cvm sia per i criteri metodologici utilizzati nella
-
ricerca e ritenuti non adeguati;
sia perché questi dati sarebbero smentiti dalle indagini multicentriche in Europa
(Ward 2000 e 2001) sia perché, infine, il documento EPA riconoscerebbe i limiti della ricerca per la possibilità che angiosarcomi siano stati classificati come epatocarcinomi.
Anche in questo caso sono state rilevate diverse posizioni tra i consulenti dell'accusa e si è sottolineato il di maggior rischio confondimento esistente per 1'epatocarcinoma (rispetto all'AN) per la multifattorialità di questa forma tumorale.
In particolare sulle specifiche censure proposte dalle parti civili prossimi congiunti di LO ST, deceduto per epatocarcinoma, si osserva che la diversa interpretazione che le ricorrenti parti civili propongono delle conclusioni del consulente tecnico prof. BERNO valgono soltanto a consentire di pervenire ad un giudizio di possibilità (o al più di probabilità ma non in elevato grado) sulla riconducibilità della patologia contratta dal loro prossimo congiunto all'esposizione a Cvm e quindi non consentono di ritenere accertata, in termini di elevata credibilità razionale, l'esistenza della causalità individuale. Mentre, per quanto riguarda la tipicità delle lesioni che caratterizzavano la patologia di BONIGOLO la Corte, con valutazione incensurabile (p. 708-709), l'ha esclusa.
237 Quanto alla cirrosi la Corte di merito si è rifatta integralmente alle considerazioni svolte dal Tribunale, che dunque non vengono riportate nella sentenza, ritenendo che l'eccesso riscontrato nella coorte di Porto MA non sia significativo dal punto di vista statistico per la presenza dei fattori di confondimento (epatiti e abuso di alcool) e la scarsità di"per informazioni in ordine ad una associazione che là dove viene evidenziata, come nello studio
Martines, si riporta solo alla categoria dei soggetti con elevata esposizione (esposizione cumulativa maggiore di 1650 ppm)". Nella categoria intermedia di esposizione i valori sono invece inferiori o uguali a uno;
il che dimostra che il rischio non cresce gradatamente.
In conclusione, secondo la sentenza impugnata, la contradditorietà di dati e l'inesistenza di un riconoscimento condiviso se non generalizzato, da parte della comunità scientifica, della possibilità di affermare la causalità generale tra l'esposizione a cvm e le patologie indicate non consentirebbero di pervenire ad un giudizio che superi il criterio del ragionevole dubbio.
- - possanoQueste conclusioni, seppure lo si ripete essere ritenute inappaganti in una tragica e pluridecennale vicenda nella quale si sono inserite gravi conseguenze personali per i lavoratori del petrolchimico, anche con esito infausto, appaiono coerenti con i principi stabiliti dalle sezioni unite nella sentenza RA;
ciò, in particolare, laddove sottolinea chesi l'insufficienza, la contradditorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva (ma analogo ragionamento può farsi per quella commissiva), non possono che condurre a non ritenere provata l'esistenza del nesso di condizionamento.
Basti pensare alle sottolineate divergenze tra le conclusioni delle agenzie internazionali;
alle contraddizioni all'interno degli studi effettuati dalla medesima agenzia
(IA); alle differenti conclusioni cui sono pervenuti, su alcuni temi relativi alla causalità, gli stessi consulenti tecnici del pubblico ministero per avere conferma come le conclusioni della Corte di merito non potessero discostarsi da quelle assunte non essendosi raggiunta la soglia dell'inesistenza del ragionevole dubbio ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità anche prima dell'introduzione legislativa ad opera della 1. 46/2006.
Non diverse sono le conclusioni sui motivi riguardanti le problematiche relative a: 1) lesività del CVM a basse dosi;
2) efficacia promovente e non solo iniziante del cvm;
238 3) efficacia concausale per l'azione sinergica del cloruro di IN con altri riconosciuti fattori causali. Su questi punti la Corte di merito dichiara espressamente di condividere le ragioni indicate dalla sentenza di primo grado che viene integralmente richiamata.
Sulla c.d. "bassa soglia" si ricorda, nella sentenza impugnata, anche il parere del consulente del p.m. Martines e si sottolinea come tutti i casi rilevati riguardino esposizioni elevate e si siano verificati tra gli addetti assunti in epoche più lontane. E la letteratura formatasi su questo problema sembra ormai concordemente orientata nel senso dell'inesistenza della prova dell'efficienza causale del cvm a basse soglie.
Parimenti, per quanto riguarda l'efficacia promovente del cvm, la Corte sottolinea l'inesistenza di una legge di copertura scientifica che confermi questa efficacia mentre l'efficacia iniziante è ormai condivisa dalla comunità scientifica.
Sulla concausalità i giudici di secondo grado, pur facendo intendere di condividere la tesi del p.m. appellante sull'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui se non è provato che un fattore sia da solo causa neppure può critica indubbiamente corretta perché essere concausa -
l'affermazione del Tribunale ha come conseguenza quella di disconoscere l'efficienza concausale in tutti i casi nei quali uno dei fattori causali non è da solo sufficiente a cagionare l'evento ma lo è se associato ad altro fattore causale hanno ritenuto che le prove acquisite non fossero ww sufficienti per affermare l'efficacia sinergica di fumo, alcool o epatopatie diverse proprio perché difetta la prova che, sulle patologie diverse dall'AN (e dalle altre patologie riconducibili all'esposizione a cvm), abbia effetto.
(anche non esclusivo) l'esposizione alla sostanza in questione.
E la Corte sottolinea altresì come gli appellanti pretendano un'inammissibile inversione dell'onere della prova richiedendo che venga fornita la prova che i casi di decessi per epatocarcinomi, cancro al polmone ecc. siano stati causati esclusivamente da alcool, fumo, epatiti.
Adeguatamente motivate ed esenti da illogicità devono quindi ritenersi le conclusioni della Corte di merito nella parte in cui è stata confermata, quanto all'esistenza del rapporto di causalità, la valutazione dei primi giudici sul difetto di prova di una correlazione causale tra esposizione a cvm e tumori diversi dall'AN e a malattie diverse dalla sindrome di YN ed acrosteolisi e comunque, con il riferimento temporale al periodo successivo al 1974, per la
239 mancanza di prova dell'efficacia lesiva dell'esposizione a basse soglie;
con la conseguenza della insussistenza dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose riferiti a queste diverse patologie.
Parimenti logicamente motivate devono ritenersi le conclusioni della sentenza impugnata, negative sulla causalità, per quanto riguarda le epatopatie di tipo diverso nelle quali non sono state riscontrate le classiche lesioni da cvm ovvero nelle quali sono stati accertati fattori di confondimento quali l'abuso di sostanze alcooliche o epatiti B o C o l'esistenza di altre patologie (obesità, diabete, steatoepatite non alcoolica, accumulo epatico di ferro, celiachia) che influiscono sull'aumento degli enzimi epatici.
E altrettanto correttamente motivata appare la soluzione
(che peraltro non risulta contestata nei ricorsi del p.g. e delle parti civili), sulla richiesta del p.m. di ritenere che casi contestati come epatocarcinomi ° cirrosi vengano considerati come epatopatie conseguenti all'esposizione a Cvm, avendo la Corte rilevato che ciò costituirebbe un'immutazione non consentita del fatto contestato con la conseguenza che alcun obbligo di pronuncia incombeva sul Tribunale di affrontare questo aspetto. Ma la censura del
p.m. sarebbe infondata anche in fatto, secondo la Corte, perché i casi in questione (due di cirrosi e due di epatocarcinoma) non presenterebbero le lesioni tipiche da cvm già in precedenza indicate.
Infine esenti da alcuna illogicità sono gli altri casi, già oggetto dell'appello del p.m., sui quali ha rilevato la
Corte, analizzando ciascuno di essi, che la riconducibilità all'esposizione a CVM è da ritenere esclusa sia per la esposizione a quantitativi la cui efficienza lesiva non è provata sia per la manifestazione della malattia in tempi assai lontani rispetto all'esposizione significativa (non essendo riconosciuta una latenza particolarmente lunga per queste malattie). Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto dei ricorsi delle parti civili riguardanti lesioni o decessi per patologie diverse da quelle più volte ricordate per le quali
è stata accertata l'esistenza del nesso di condizionamento tra l'esposizione e la patologia contratta.
Alcune precisazioni vanno fatte per quanto riguarda il ricorso dei prossimi congiunti di IA GI proposto anche nei confronti del responsabile civile BR alle cui dipendenze la persona offesa aveva prestato la sua attività lavorativa. Il rigetto dei ricorsi perché non è sufficientemente provata l'esistenza del rapporto di causalità tra le patologie contratte da IA (cirrosi
240 epatica e carcinoma polmonare) e la malattia e il decesso del medesimo rende superfluo l'esame delle difese degli imputati che eccepiscono una mancata esplicita contestazione dell'omicidio colposo. Gli aspetti che riguardano l'azione civile nei confronti del responsabile civile soc. BR saranno esaminati nella parte che riguarda l'esame dei motivi sulle statuizioni civili.
d) Il ricorso e i motivi nuovi di ER RU. Le censure proposte da questa parte civile devono essere esaminate separatamente perché propongono questioni non genericamente attinenti alla causalità ma specifiche del caso del lavoratore il quale, premesso di aver lavorato presso il petrolchimico contraendo il morbo di YN, ha dedotto innanzitutto, come motivo di ricorso, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 commi 1 e 2 e 41 cod. pen., in relazione all'art. 590 del medesimo codice, nonché
e manifesta illogicità della motivazione in mancanza relazione all'esclusione del rapporto di causalità tra l'esposizione al CVM e la malattia contratta.
Erroneo sarebbe il presupposto da cui prende le mosse la Corte che pure ha riconosciuto il rapporto di causalità
(generale) tra l'esposizione in questione e il morbo di YN in altri casi affermando che il ricorrente sarebbe stato esposto ad alte concentrazioni di cvm solo per un brevissimo periodo nei primi anni '70 (la malattia si è manifestata nel 1995) perché le evidenze probatorie, non messe in discussione dai giudici di merito, confermano che il ricorrente ha prestato la sua attività, per 24 anni, nel reparto CV 22 organizzato all'aperto e adibito alla produzione di cvm per distillazione dal NO e quindi con quotidiana esposizione alla sostanza tossica, anche con diretti interventi manuali, come emerge da tutte le risultanze processuali (che vengono specificamente indicate anche con la trascrizione delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni del ricorrente).
La Corte avrebbe poi omesso di esaminare i motivi di appello del ricorrente ed in particolare la copiosa documentazione (proveniente dall'istituto di medicina del lavoro di Padova, dall'Inail, dalla stessa società HE che ne ha disposto il trasferimento all'atto della manifestazione della malattia) oltre che dalle dichiarazioni del c.t. dr. Totire, da cui emergeva che la malattia da cui il ricorrente è affetto era riconducibile all'esposizione a cvm e avrebbe fondato su una mera congettura non dimostrata la riconducibilità ad altra patologia (sindrome dello
"stretto toracico") in presenza di un fattore dotato sicuramente di efficienza causale e protratto nel tempo del
241 quale in ogni caso non poteva essere esclusa quanto meno l'efficienza concausale.
Parimenti illogica sarebbe la motivazione dell'ordinanza impugnata per avere respinto anche la richiesta di acquisizione dei nuovi studi sopravvenuti idonei a dimostrare l'esistenza del rapporto di causalità tra esposizione a cvm e la sindrome di cui si è parlato.
Premesso che gli altri motivi del ricorso riguardano temi in cui viene in considerazione l'elemento soggettivo (e verranno pertanto esaminati in quella sede) deve evidenziarsi che anche ER ha proposto un motivo nuovo, ai sensi dell'art. 10 comma 5° della 1. 20 febbraio 2006 n. 46, con cui si denunzia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'esclusione del rapporto di causalità tra l'esposizione a cvm e al NO e il morbo di YN contratto dal ricorrente.
In particolare il ricorrente contesta la sentenza impugnata per aver fondato questa esclusione sulla brevità del periodo di esposizione.
Dai documenti prodotti in causa, che vengono specificamente indicati, risulterebbe che il ricorrente ha prestato la sua attività per circa sei mesi presso il reparto CV 11 e successivamente, per ben 24 anni, al reparto CV 22; trattasi di reparti nei quali, secondo il ricorrente, si verificavano in continuazione "incidenti e disastri anche gravi, con fuoriuscite di gas, scoppi, incendi, per le rotture di valvole, rubinetti, manicotti "ecc. e in tali reparti "gli impianti non si fermavano, le manutenzioni non si facevano o si rinviavano quanto più possibile" e solo dopo la diagnosi della malattia ER è stato trasferito in un reparto non a rischio.
Vengono poi descritte le mansioni svolte dal ricorrente e viene riportata la descrizione dal medesimo fattane in dibattimento e si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la circostanza che il reparto CV 22 fosse all'aperto e avesse una bassa esposizione non significa che di ER, in base alle mansioni svolte ("controlli NO, acidità del CVM e limpidezza del CVM"), non fosse soggetto ad un'elevata esposizione derivante proprio dalla specificità delle sue mansioni che richiedevano anche un contatto fisico diretto con la sostanza tossica non evitabile perché l'uso dei guanti rendeva difficoltosa la lavorazione.
Si segnala poi la mancanza assoluta di informazione sulla pericolosità del contatto e si indicano le numerose testimonianze, non prese in considerazione dai giudici di di К merito, che dimostrano la precarietà delle condizioni
242 lavoro dei dipendenti e la frequenza di guasti, incidenti ecc. che dimostravano l'esistenza di elevati rischi di essere sottoposti a sostanze nocive.
Quanto alla affermazione che la patologia riscontrata al ricorrente possa essere ricondotta alla c.d. "sindrome dello stretto toracico" la Corte trascura di considerare che questa patologia può coesistere con il morbo di YN e di tener conto del lunghissimo periodo di esposizione al CVM;
per cui perde anche di qualsiasi significato l'aver escluso il nesso di causalità per il lungo tempo trascorso tra l'esposizione e il manifestarsi della malattia proprio perché in realtà l'esposizione è cessata solo al momento del manifestarsi della malattia.
e) L'esame delle censure di ER sulla causalità. Ciò premesso si osserva che anche le censure della parte civile
ER denunziano prevalentemente, in buona sostanza, il travisamento del fatto per cui valgono anche per questo ricorso le considerazioni già svolte su questo tema.
Va peraltro osservato che la Corte di merito ha adeguatamente affrontato i temi in fatto già proposti dal ricorrente con i motivi di appello e ha ritenuto accertato che ER solo per un brevissimo periodo, nei primi anni '70, fosse stato esposto ad alte concentrazioni di CVM mentre, successivamente, avrebbe svolto mansioni all'esterno e, dal 1974 in avanti, le esposizioni sarebbero state "basse e non più lesive". La Corte ha poi rilevato che anche la documentazione medica esistente non sarebbe idonea a dimostrare l'efficienza causale dell'esposizione perché redatta in forma dubitativa su tale efficienza.
Al di là dei dubbi sull'efficacia dimostrativa della documentazione medica la Corte ha comunque rilevato che esistono elementi contrari al collegamento causale con
l'esposizione a Cvm: in particolare l'insorgenza (databile nel 1993) del morbo di YN sulla persona di ER trattandosi di malattia che non ha periodi di latenza così lunghi e comunque la Corte dubita, sulla scorta delle acquisizioni documentali cliniche e delle confutazioni scientifiche operate dalla difesa, che si tratti della malattia indicata. Come è agevole constatare le diverse argomentazioni contenute nei motivi di ricorso propongono una diversa ricostruzione, altrettanto plausibile, del quadro probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito senza che venga evidenziata alcuna illogicità (e tanto meno un'illogicità manifesta) о contraddittorietà nel percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata.
243 Sezione terza: i temi riguardanti la colpa.
CAPITOLO I: GLI ADDEBITI DI COLPA NEGLI OMICIDI COLPOSI. LE
SENTENZE DI MERITO.
a) Premessa. Nell'esame del tema più rilevante di questo giudizio di legittimità si seguirà questo ordine: verranno innanzitutto esaminate le motivazioni contenute nelle sentenze di merito sul tema della colpa evidenziando in particolare le ragioni di dissenso che caratterizzano la sentenza di secondo grado rispetto a quella del Tribunale.
Verranno poi sintetizzati i motivi di ricorso degli imputati e del responsabile civile e le critiche rivolte da queste parti nei confronti della sentenza di secondo grado. Si procederà poi all'enunciazione preliminare di alcuni principi, rilevanti in questo giudizio, sul tema della colpa;
infine, alla luce di questi principi, verrà verificata la correttezza delle argomentazioni critiche, contenute nei motivi di ricorso, rivolte alla sentenza impugnata.
Un'osservazione preliminare va però fatta: il nucleo centrale delle critiche rivolte alla sentenza di secondo grado riguarda due aspetti peculiari della colpa: la prevedibilità dell'evento dannoso e la concretizzazione del rischio. Secondo l'impostazione dei ricorrenti imputati e responsabile civile il rischio AN epatico non era prevedibile e comunque questo evento non rientrava tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire.
b) Le statuizioni del Tribunale. Come si è già accennato il Tribunale di EN ha accolto una concezione della colpa secondo cui la misura della diligenza dovuta è correlata alla prevedibilità dell'evento e ha ritenuto che la responsabilità per colpa specifica esista solo quando l'evento verificatosi sia riconducibile al tipo di evento che la regola cautelare intendeva prevenire. Non esiste infatti, secondo i primi giudici, responsabilità per colpa quando l'agente non abbia la possibilità di rappresentarsi "non tanto gli esatti sviluppi dell'azione lesiva, ma certamente la tipologia delle conseguenze cui il proprio eventualmente negligente operato può dar luogo."
244 R In particolare l'obbligo di protezione e controllo che grava sul datore di lavoro va correlato alla legislazione vigente all'epoca in cui viene adottata la condotta e, in secondo luogo, al patrimonio delle conoscenze tecniche ovvero allo stato dell'arte a disposizione dell'imprenditore.
L'adeguamento del datore di lavoro alle nuove conoscenze scientifiche "deve essere tempestivo, ma sarà esigibile solo nel momento in cui le stesse abbiano raggiunto un grado adeguato di consistenza e di solidità, cioè allorquando sia stato conseguito un patrimonio scientifico sufficientemente consolidato, alla luce degli organismi internazionali operanti in materia."
Sarebbe dunque scorretto addebitare all'imputato un evento sulla base di una norma destinata ad evitare "eventi diversi anche se lesivi dell'integrità fisica, ma in un momento temporale in cui la possibilità di verificazione dell'evento, diverso da quello per il quale era prevista la norma, non costituisca patrimonio scientifico consolidato".
Il criterio di imputazione dell'evento non può quindi essere quello meramente oggettivo ma quello "rinvenibile nel criterio costituito dalla prevedibilità ed evitabilità dell'evento medesimo, secondo la migliore scienza ed esperienza di quel momento storico e di quel settore specifico." eAvuto riguardo ai criteri della prevedibilità prevenibilità dell'evento deve quindi farsi riferimento "a quell'attività che, pur nella discrezionalità dell'interprete agente, corrisponda, nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, alle applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed agli accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, correlati all'osservanza degli standards di sicurezza delle diverse attività per conseguire l'esclusione del verificarsi dell'evento."
Premesse queste considerazioni di carattere generale la sentenza del Tribunale di EN osserva che, nel caso in esame, l'impresa e gli imputati risultano aver adottato tempestive ed efficaci iniziative, non appena la cancerogenicità del cvm "ebbe ad appalesarsi con un consistente fondamento scientifico", con interventi immediati e a breve termine che hanno consentito di ottenere una drastica riduzione dei precedenti livelli di esposizione che sono stati riportati in limiti prudenziali e rispettosi dei limiti normativamente previsti.
La sentenza richiama gli studi, già più volte citati, di OL e LT, ma ritiene che solo al momento della pubblicazione degli studi di quest'ultimo, avvenuta nel febbraio 1974, e alla di poco precedente divulgazione delle notizie GO, il pericolo di conseguenze tumorali
245 dell'esposizione a cvm potesse essere ritenuto prevedibile perché, in precedenza, "non esisteva un patrimonio scientifico né consistente né tantomeno consolidato", tanto è vero che tutte le organizzazioni internazionali ebbero a muoversi nella medesima epoca e solo dopo la pubblicazione dei dati indicati.
Ciò legittima la conclusione che, fino al 1974, non era prevedibile che il cvm potesse provocare effetti cancerogeni perché le prime notizie che danno conto di questi effetti, a partire dagli studi del prof. OL del 1969, riguardavano esclusivamente gli animali e comunque si trattava di studi non ancora definiti. Solo a partire dal 1974 potevano quindi ritenersi esigibili le condotte che in effetti la DI,
a partire da quest'anno, ha posto in essere ai fini della prevenzione con la drastica riduzione delle emissioni nei limiti ritenuti tollerabili.
Deve quindi escludersi, secondo il tribunale,
l'esistenza della colpa per il periodo anteriore al 1974 per quanto riguarda omicidi e lesioni colposi riferibili all'esposizione indicata.
A maggior ragione deve escludersi l'esistenza del dolo per quanto riguarda la fattispecie di reato contestata prevista dall'art. 437 cod. pen.; ipotesi di reato comunque non configurabile nella specie perché riferibile esclusivamente alla collocazione di apparecchi obbligatoria sulla base di una specifica norma di prevenzione di disastri
о d'infortuni e non al caso di dispositivi di protezione individuale o di cautele relative all'adozione di particolari procedure di lavoro о di organizzazione del sistema о comunque a parti dell'impianto funzionali al ciclo produttivo.
Sempre con riferimento all'ipotesi di reato in esame il
Tribunale rileva poi che gli ulteriori addebiti (omesso blocco degli impianti e omesso risanamento dei medesimi, mancata о insufficiente manutenzione delle parti degli impianti più soggetti a deterioramento, mancata adozione delle misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori,
mancata adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione dell'Istituto di medicina del lavoro, omessa sorveglianza sanitaria, omessa informazione dei dipendenti, omessa adozione di particolari modalità di lavoro, omesso controllo dei mezzi di sicurezza personale, omessa separazione delle lavorazioni insalubri) sono al di fuori della previsione normativa.
Analogamente al di fuori della pretesa normativa è
l'omessa collocazione di adeguati strumenti di monitoraggio
(peraltro di fatto tempestivamente collocati nei singoli
246 reparti) mentre infondato è l'addebito di omessa collocazione delle cappe d'aspirazione.
In ogni caso, per questa ipotesi di reato, non è in alcun modo ravvisabile l'elemento soggettivo essendo inesistente una consapevole volontà degli diimputati astenersi dal collocare impianti diretti a neutralizzare una situazione di rischio. Comunque l'accusa non ha fornito la prova "che i valori espositivi fossero, specificamente nell'arco di ciascuno dei singoli anni del lungo ambito temporale contestato, difformi da quelli sopra evidenziati e tali da comportare situazioni idonee ad integrare il pericolo per la salute pubblica dei singoli lavoratori individuati di cui all'imputazione e, più in generale, di tutti gli altri operatori esposti".
L'unica prova positiva raggiunta dall'accusa sarebbe quella del superamento dei valori superiori ai 500 ppm fino al 1974 per i lavoratori colpiti da sindrome di YN e acrosteolisi e che operavano in luoghi sottoposti ad elevate esposizioni (autoclavisti, addetti all'insacco e all essiccamento) per i quali è emerso che non erano state adottate le misure necessarie per evitare il contatto diretto tra le mani e il cvm.
In conclusione il Tribunale ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di lesioni colpose ascritti agli imputati per quanto riguarda i lavoratori che hanno contratto la sindrome di YN e l'acroosteolisi.
Quanto alle posizioni individuali la sentenza, all'esito delle considerazioni svolte, ha assolto dalla contestazione di cui al primo capo d'imputazione (disastro colposo per le condotte fino al 1973, omicidi colposi per gli angiosarcomi) gli imputati IS, BARTALINI, RA, VI, GATTI,
D'NI OR e NI (D'NI OR e VI per non aver commesso il fatto limitatamente all'omicidio colposo in danno di ET EN per ragioni temporali) e lesioni colpose in relazione alle epatopatie per mancanza dell'elemento soggettivo.
Nei confronti dei medesimi imputati i reati di lesioni colpose consistite nella sindrome di YN e nell'acrosteolisi, addebitati ai medesimi imputati, sono stati dichiarati estinti per prescrizione.
c) Le argomentazioni della Corte d'appello sull'elemento soggettivo. Sul tema dell'elemento soggettivo la Corte di merito dissente invece radicalmente sia sull'inquadramento giuridico del problema fornito dai primi giudici sia sulla ricostruzione fattuale dai medesimi compiuta.
247 diPartendo dalla condivisione della preoccupazione evitare "che la colpa regredisca verso forme di responsabilità oggettiva" la Corte d'Appello rifiuta però il concetto di prevedibilità accolto dalla sentenza di primo grado che l'aveva riferito alla possibilità di prevedere lo specifico evento verificatosi: il rischio tumorale ed in particolare l'AN dovendosi invece ricondurre la prevedibilità, secondo la concezione accolta dalla Corte, al concetto di mera rappresentabilità di un evento generico di danno alla vita o alla salute.
Secondo la Corte di merito una volta accertato il nesso
è di condizionamento tra la condotta e l'evento non necessario che quel peculiare evento specifico rientri nella sfera di conoscenza о conoscibilità dell'agente purchè la condotta tenuta sia conosciuta come lesiva di beni protetti e sia vietata da una regola cautelare o adottata in violazione di regole di perizia, diligenza o prudenza. Il parametro di valutazione nella colpa è il rischio e non è richiesto che l'agente conosca tutti i meccanismi causali con cui l'esposizione alla sostanza determina l'evento dannoso.
D'altro canto, a differenza che nella causalità, la prevedibilità va valutata con riferimento alle nozioni conosciute o conoscibili all'epoca in cui la condotta è stata posta in essere.
Alla luce di questi principi la Corte ritiene errato il percorso seguito dalla sentenza di primo grado che ha ritenuto in colpa gli agenti solo dal momento in cui la comunità scientifica ha confermato la cancerogenicità del cloruro di IN polimero. Poiché il parametro della colpa è il rischio e non l'accertamento condiviso del fondamento scientifico di un'ipotesi già nel 1969 la DI era
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tenuta ad adottare (anche in base all'art. 2087 cod. civ.) quegli interventi adottati dal 1974 in poi. All'epoca degli studi del dott. OL ci si trovava infatti in presenza non di una mera congettura ma di un'ipotesi seria anche se da confermare con approfondimenti poi effettivamente disposti dalla DI (a conferma della serietà dell'ipotesi) con l'incarico al prof. LT.
Secondo la Corte in presenza di un serio dubbio sulla potenzialità lesiva di una sostanza il rapporto di accertamento è invertito: occorre intanto adottare tutte le misure necessarie per evitare l'esposizione fino a che non venga raggiunta la prova che la sostanza è innocua (criterio che la Corte definisce default opinion: p. 727 della sentenza).
La Corte si sofferma poi sulla serietà degli studi di
OL rilevando che si tratta non di un medico che esegue una
248 ricerca estemporanea ma del medico di fabbrica della Solvay di Rosignano che da anni studiava sperimentalmente gli effetti nocivi del cvm. I suoi dati vengono comunicati ad un congresso di medici del lavoro tenuto a Tokio nel 1969 e ad importante congresso tenuto a 1970Houston nel un ed i risultati dei suoi studi vengono pubblicati nel medesimo anno sulla rivista scientifica Cancer and Research. Del resto la serietà dei suoi studi è riconosciuta dalla stessa DI il cui direttore del servizio sanitario, l'odierno imputato
IN, lo presenta al prof. LT.
In questa situazione, secondo la Corte, anche le precedenti inerzie assumono rilievo (pur essendo la contestazione limitata come periodo iniziale al 1969) ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato perché la tossicità del cloruro di IN era già conosciuta come del resto ammesso dal Tribunale, che parla di effetti acuti quali nausee e svenimenti, così come erano conosciute altre patologie che derivano dall'esposizione quali la sindrome di
YN e l'acrosteolisi.
La scelta dei vertici aziendali fu invece diversa: a fronte di un'ipotesi di rischio, invece di provvedere all'eliminazione del medesimo, si è atteso di avere la conferma dell'ipotesi scientifica formulata "non investendo cioè nella sicurezza;
ma investendo nella ricerca, così intanto procrastinando i certamente più onerosi interventi in azienda.......e poi con la speranza che magari tutto si risolvesse in un fuoco di paglia così da non essere neppure tenuti a modificare nulla, cercando di non diffondere intanto notizie che potevano allarmare il mercato" (ma non nel senso del
"complotto" ipotizzato dalla pubblica accusa).
Evidente è dunque, secondo la sentenza impugnata, la prevedibilità dell'evento da intendere non come prevedibilità dello sviluppo dell'AN ma di un grave danno alla salute e, a quel punto, anche dello sviluppo di tumori nei lavoratori che continuavano ad essere esposti all'agente nocivo. L'aver attivato gli studi del prof. MA, secondo la Corte, costituisce la riprova della consapevolezza dei potenziali effetti cancerogeni del cvm ed è pertanto sufficiente a fondare l'esistenza della colpa.
Sulla pericolosità e tossicità del cloruro di IN conosciuta ben prima del 1969 trattandosi di un derivato degli idrocarburi alifatici la sentenza impugnata richiama la normativa che disciplina l'esposizione alle sostanze tossiche (e il cvm è tale) da epoca ben anteriore. Già il d.p.r. 303/1956, oltre a stabilire norme per evitare altri rischi (in particolare quello di esplosione), prevedeva l'obbligo di visite mediche trimestrali per i lavoratori esposti a sostanze tossiche e gli artt. 20 e 21 di questo
249 d.p.r. già indicavano i rimedi per ovviare all'esposizione alle sostanze tossiche mediante l'abbattimento dei vapori e delle polveri nell'ambiente di lavoro.
La Corte ritiene quindi infondata la tesi degli imputati secondo cui la tossicità del cloruro di IN non era conosciuta (si cita una studio di TR risalente al 1949) ma evidenzia altresì che questa tossicità anche per il fegato era riconosciuta nella stessa DI nei cui documenti aziendali veniva più volte richiamata;
come del resto riconosciuto dall'imputato IN, che ha riferito che le conoscenze sull'epatotossicità del cloruro di vinile risalivano al periodo dei suoi studi universitari, e dal dott. GIUDICE, medico di fabbrica del petrolchimico di Porto
MA, che ha reso analoghe dichiarazioni.
Particolarmente significativo, secondo la Corte di merito, è un documento di parte industriale (APME:
Associazione europea dei produttori di materie plastiche) del 1999 che, quanto alla consapevolezza degli effetti tossici del cloruro di IN, distingue tre periodi: gli anni trenta quaranta in cui vennero rilevati gli effetti acuti sull'uomo ; gli anni cinquanta sessanta in cui furono rilevate
"alterazioni non specifiche della funzionalità epatica e del sistema digestivo e respiratorio, sindrome di YN nelle mani, lesioni sclerodermiche e alterazioni ossee osteolitiche delle falangi distali. Tutti questi effetti entrarono a far parte di quella che diventò conosciuta come Malattia da cloruro di IN"; nel terzo periodo, risalente all'inizio degli anni settanta, si scoprì l'effetto cancerogeno del cvm.
Quindi anche anteriormente al 1969 era conosciuta non solo la natura tossica del cloruro di IN ma altresì la potenzialità lesiva sul fegato e ciò, anche senza tener conto dei restanti aspetti di tossicità, vale a rendere esistente il requisito della prevedibilità.
diNe consegue, secondo la Corte, l'affermazione responsabilità per gli omicidi colposi dei lavoratori deceduti per AN (in realtà un solo omicidio colposo è ritenuto non ancora prescritto) e la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati, non essendo evidente l'innocenza degli imputati, per i reati di lesioni colpose per i quali è stato riconosciuta l'esistenza del nesso di condizionamento con l'esposizione di cui trattasi ma per i quali il Tribunale aveva negato l'esistenza dell'elemento soggettivo.
250 CAPITOLO II: I MOTIVI DI RICORSO DI IMPUTATI E RESPONSABILE
CIVILE SULLA COLPA.
a) I motivi di ricorso degli imputati AT, IN,
VI e D'NI OR e dal responsabile civile DI
s.p.a. La concezione della Corte d'Appello di EN sulla colpa è vivacemente criticata nei ricorsi del responsabile civile e degli imputati.
I motivi dei ricorsi sono stati riassunti in precedenza;
in questa sede né verrà esposto più ampiamente il contenuto.
In particolare va rilevato che la censura ricorrente,
(formulata in termini identici nei ricorsi del responsabile civile e degli imputati AT IE, IN MI, VI NA e D'NI OR OV) è quella che riguarda l'affermazione della Corte di merito secondo cui la prevedibilità dell'evento non deve riguardare lo specifico evento poi verificatosi ma genericamente le conseguenze negative della condotta. Con questa concezione la sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, avrebbe rinvenuto il fondamento della colpa nel solo versari in re illicita affermando espressamente che, in tema di colpa, il parametro
è il mero rischio (e non il pericolo) e da ciò conseguirebbe l'obbligo di uniformarsi alla cautelare regola prevedibilità di dalla specificaindipendentemente quell'evento.
I ricorrenti ritengono inaccettabile questa impostazione sostenendo che al parametro del pericolo si sia sostituito quello del rischio che costituisce un concetto più ampio di quello di pericolo e ribadiscono che neppure gli autori che hanno studiato questi temi hanno affermato che il parametro della colpa è il rischio. Concetto che esprime una probabilità inferiore a quella di pericolo e che può essere utilizzata quando la probabilità non è stimata.
Ma, secondo i ricorrenti, anche il rischio è indissociabile dalla probabilità del tipo di eventi temuti e si fonda su proiezioni ricavabili esclusivamente da conoscenze scientifiche e neppure sotto questi profili la sentenza impugnata sarebbe appagante perché non spiegherebbe il contenuto del rischio, non illustrerebbe il legame tra le conoscenze disponibili all'epoca e un ipotetico programma di comportamento, pretenderebbe di applicare concetti recentemente acquisiti ad un periodo nel quale cultura e sapere non li recepivano, non fornirebbe alcun contenuto al dovere di diligenza.
Questa impostazione si riflette sul grado ammissibile di genericità dell'evento che sfuma nell'indeterminatezza in 251 а conflitto col principio di tassatività. L'adeguatezza di una condotta al fine di preservare un bene non può prescindere dall'individuazione precisa dell'evento che si intende scongiurare perché la genericità del bene protetto (per es. vita, salute) non consente l'individuazione delle regole di comportamento. Diversamente la semplice consapevolezza- prevedibilità di un evento dannoso indeterminato non potrebbe che comportare l'obbligo di astensione da quella specifica attività (come è avvenuto nel caso dell'amianto quando si è compreso che non esisteva una dasoglia minima esente rischio).
Non esiste infatti una regola cautelare che abbia un'efficacia generale atta a scongiurare tutti gli eventi e l'evento generico snatura il paradigma colposo perché ricollega ad ogni inosservanza qualunque evento privando il rimprovero colposo della natura "personale" e quindi risolvendolo in responsabilità oggettiva.
Il concetto di colpa si fonda sulla rappresentabilità- riconoscibilità del pericolo e, in base allo schema nomologico, ciò consente di elaborare comportamenti adeguati a scongiurare il pericolo. Ma è impossibile prevedere tutti gli sviluppi e fuoriesce da questo schema soprattutto lo sviluppo ancora ignoto. La rappresentabilità quindi è possibile solo in ragione della definizione di un certo tipo di evento che, in base alle conoscenze disponibili al momento della condotta, si profila come probabile esito del decorso causale in atto;
al contrario un evento generico neppure consente di individuare cautele adeguate ed esigibili dal soggetto.
Difetta quindi la concretizzazione richiesta dall'art. 43 cod. pen. tutte le volte che si verificano eventi non conoscibili al momento della condotta con criterio ex ante.
Ciò è confermato dalla necessità che la regola di condotta deve essere potenzialmente efficace rispetto all'evento temuto;
ma ciò richiede che l'evento sia conosciuto. E' stata poi dedotta l'erronea applicazione dell'art. 2087 cod. civ. e degli artt. 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 sempre con riferimento all'affermazione della colpa.
I ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l'art. 2087 non impone l'adozione di ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno ma di quelle imposte da fonti legali O suggerite dalla tecnica ma concretamente individuate. E la
Corte non si è sottratta al compito di individuare queste misure ma le ha individuate in quelle adottate a partire dal
1974 senza considerare che, nel 1969 e negli anni immediatamente l'esperienza e la tecnicasuccessivi, non 252 R consentivano di ritenere, in base alle conoscenze acquisite, la cancerogenicità del cvm.
Parimenti estranei alla fattispecie sono gli artt. 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 (norme generali per l'igiene del lavoro) che si riferirebbero ad un tema estraneo al presente giudizio e sono dirette ad evitare forme di molestia о
"fastidiosità" fisicamente avvertibili e oggettivamente moleste. Ma anche a voler dare un'interpretazione più ampia a queste norme il riferimento alla tossicità di gas e vapori presuppongono l'effettiva conoscenza della potenzialità lesiva della sostanza.
Sono ancora denunziati la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta prevedibilità degli effetti cancerogeni del cloruro di IN sull'uomo a partire dal 1969.
Premesso che gli studi del dott. OL sono del 1970 e non del 1969 i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver ritenuto che già da questi studi si potesse ricavare una risposta positiva al quesito sulla natura cancerogena del cvm. Proprio fondando la sua valutazione sulla corrispondenza tra rischio e colpa la Corte di merito è pervenuta a individuare il contenuto dell'obbligo di agire secondo la c.d. default option che se può ispirare il pubblico
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amministratore per governare i rischi anche quando sia incerto il loro fondamento scientifico non può essere preso
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a regola di condotta ai fini dell'accertamento della colpa.
dellaSarebbe la motivazione Corte mancante sull'insorgenza dell'obbligo di adottare le cautele al momento della diffusione degli studi di OL e non quelle in concreto adottate costituite dall'affidamento di un approfondimento della ricerca ad un esperto di fama mondiale quale il prof. LT. Gli studi di OL, infatti, erano condotti su animali con esposizioni elevatissime e concentrate e quindi non potevano che far sorgere un obbligo di natura conoscitiva cui DI ha tempestivamente adempiuto per comprendere se anche esposizioni più limitate
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ma prolungate nel tempo potevano produrre analoghi risultati. Non erano esigibili condotte che avrebbero dovuto essere adottate solo in presenza di un'esposizione di cui è provato l'effetto cancerogeno sull'uomo. Tanto più che gli studi di
OL neppure individuavano il fegato come organo bersaglio dell'esposizione al cloruro di IN.
Si deduce ancora il medesimo vizio in ordine alla ritenuta condotta inosservante in epoca anteriore al 1974.
Non corrisponderebbe al vero l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui DI, nel periodo dal
1970 al 1974, si era limitata a commissionare lo studio al 253 а prof. LT ma non era intervenuta in alcun modo nell'ambiente di lavoro. In realtà i primi interventi e le modifiche procedurali risalgono ai primi mesi del 1973 in concomitanza con la diffusione dei primi dati provvisori di LT e la Corte, che aveva rinviato alla sentenza di primo grado per tutto quanto non diversamente ricostruito (e su questo punto non v'è alcuna diversa ricostruzione), ha omesso di considerare (incorrendo nel vizio di manifesta illogicità) che il Tribunale di EN aveva ritenuto accertato che, fin dal 1971, erano state adottate misure per prevenire il rischio dell'acrosteolisi e fin dal 1973 era stato avviato il piano di risanamento dopo le prime notizie sulla cancerogenicità del cloruro di IN.
Nei ricorsi vengono poi ricordati analiticamente gli interventi eseguiti in questi anni e le significative riduzioni delle concentrazioni di cvm rilevate oltre che gli interventi volti ad allontanare singoli lavoratori che presentavano patologie che potevano subire un peggioramento a seguito della prosecuzione dell'esposizione. In ogni caso, come riconosciuto dal Tribunale e come risulta dagli elementi di prova, anche documentali, acquisiti al processo risulta che fin dal 1973 furono adottate misure per prevenire il rischio di cancerogenicità. b) InUlteriori argomentazioni del ricorso IN. alcuni dei ricorsi queste critiche vengono ulteriormente ribadite con altre argomentazioni.
In particolare nel ricorso IN, i cui primi motivi sono analoghi a quelli del responsabile civile e di altri imputati, si contesta ulteriormente l'affermazione della
Corte di merito secondo cui i paradigmi della causalità e della colpa sarebbero tra loro eterogenei: il primo ispirato ad un modello nomologico deduttivo (la spiegazione dell'evento) l'altro governato dal criterio stocastico disposizionale (la rilevazione di un rischio). Colpa e causalità, secondo la dottrina e giurisprudenza, procedono invece "strettamente appaiate" perché l'evento deve costituire esattamente la concretizzazione della violazione della specifica regola cautelare.
Elemento costitutivo del fatto colposo è dunque la "c.d. copertura del rischio tipico" che costituisce un sinonimo del concetto di pericolo e l'accertamento della tipicità di questi eventi è del tutto analogo a quello della causalità.
Il ricorrente precisa ancora, in altre parole, che ai fini della colpa non è sufficiente che la condotta abbia genericamente contribuito a determinare l'evento ma necessario che il rischio tipico sia causalmente determinato proprio dalla violazione della specifica regola cautelare.
254 L'evento non deve essere solo prevedibile ma "previsto" in presenza di quella violazione.
Alla luce di questi principi il ricorrente ritiene
"eretica" l'affermazione della Corte di merito secondo cui, volta accertato che una determinata condotta sia una condizione necessaria di un determinato evento, si risponderà del medesimo "anche nella sua peculiarità non prevedibile concretizzatasi". Il paradigma "ortodosso" necessita invece di particolari contenuti di "tipicità specifica" perché si tratta di responsabilità colpose autonome (e non di dicooperazione colposa), perché si versa in un'ipotesi concorrenza complessa di cause e perché si tratta di causalità omissiva.
I giudici di merito avrebbero quindi dovuto dimostrare per ogni singolo imputato: la specifica porzione di rischio tipico da lui dominabile;
le sue concrete modalità comportamentali (posizione di garanzia;
regola cautelare;
azione impeditiva); la regola di diligenza concretamente violata.
Il ricorrente IN lamenta poi una totale mancanza di motivazione sia sull'esistenza del rischio (quanto meno su quello conoscibile) sia sul comportamento doveroso omesso.
Nel nostro caso il problema relativo alla conoscibilità del rischio si pone con riferimento all'epoca in cui si è accertata la natura cancerogena del cvm. Sotto questo profilo il ricorrente ricorda che la colpa può essere ritenuta esistente se l'agente, nel momento in cui pone in essere la condotta, era in condizioni di acquisire le informazioni e le conoscenze che, in quel momento, costituivano un patrimonio diffuso, cioè dal momento in cui l'ipotesi esce dall'ambito delle ipotesi cognitive e viene accreditata di un consenso sufficientemente consolidato nella intera comunità degli esperti. Inoltre la condotta supposta come antidoverosa deve superare la soglia del pericolo concreto e deve altresì "superare la soglia di conoscibilità, scientificamente fondata, del pericolo stesso”.
Con la conclusione che non è vera l'affermazione della
Corte secondo cui lo statuto epistemologico della colpa è meno pregnante rispetto a quello della causalità; semmai, secondo il ricorrente, è vero il contrario.
Alla luce di queste considerazioni il ricorrente ricorda come la ricerca OL non avesse, all'epoca in cui fu svolta, alcun tasso di conferma scientifica per la sua natura
"pionieristica", perché riguardava campione un ristrettissimo, era stata condotta su cavie senza possibilità di estrapolare i risultati sull'uomo, con dosi altissime e
255 aper periodi brevissimi. Non era dunque idonea fondare un'ipotesi scientifica sulla cancerogenicità del cvm sull'uomo ed era del tutto assente una conoscenza relativa alla correlazione causale dose-risposta indispensabile per il sorgere di un dovere cautelare.
Quanto al comportamento doveroso omesso la Corte di merito ha richiamato l'art. 2087 ricordato e l'art. 33 d.p.r.
303/1956 e ha individuato le modalità per adempiere all'obbligo nell'intensificazione della cautelare sorveglianza sanitaria, nell'effettuazione di visite trimestrali, nell'allontanamento da specifiche lavorazioni di operai già esposti. Il ricorrente però evidenzia come le fonti normative indicate, per quanto già detto sui compiti del medico, hanno altri destinatari e al medico che non aveva poteri decisori né compiti operativi
- non competeva alcun obbligo di intervento.
Il ricorrente contesta poi fermamente la sentenza di appello per aver ritenuto prevedibile il rischio di contrarre l'AN epatico da parte di coloro che erano esposti al cvm (malgrado le conoscenze dell'epoca consentissero soltanto di prevedere che venissero contratte malattie di natura diversa) e l'affermazione secondo cui è sufficiente una mera ipotesi di rischio perché l'agente debba adeguarsi ad una regola cautelare diretta ad evitare un evento diverso.
Secondo il ricorrente è erroneo questo modo di argomentare che fa venir meno il criterio della concretizzazione del rischio trasformando la norma cautelare in norma cautelativa (quella cui si deve adeguare la pubblica amministrazione nel prevenire anche i rischi generici) facendo venir meno il requisito della concretezza del rischio. La genericità del rischio è inoltre il presupposto per il giudizio sul grado di efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.
La concezione della Corte, secondo il ricorrente, snatura la regola cautelare che "da requisito tipizzante della fattispecie penale si trasforma in clausola generale elastica di tipo prettamente civilistico" snaturando "il reato di lesione in reato di pericolo (generico), relegando l'evento al ruolo di mera condizione obiettiva di punibilità" trasformando la colpa nel versari in re illicita.
Alla luce di questi principi il percorso argomentativo della sentenza di merito è da ritenere erroneo perché la sentenza non si è posta la domanda se le condotte che avrebbero evitato l'evento (pretesa richiesta di trasferimento degli operai già esposti) "erano coperte dalla regola di diligenza tipica di BA, ratione status" e se
256 avrebberostate rispettate, in ovetali regole, fossero concreto evitato l'evento.
A questi quesiti la Corte non ha dato risposta incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione. Ma anche se lo avesse fatto la risposta non poteva che essere negativa.
Sul primo quesito viene fatto riferimento a quanto già esposto nelle considerazioni riguardanti la posizione di garanzia;
sul secondo quesito viene richiamata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che non esistesse alcuna prova che il comportamento alternativo avrebbe impedito il verificarsi dell'evento c) Il ricorso RA. Con il secondo motivo il ricorrente RA ER lamenta il difetto e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta prevedibilità degli effetti cancerogeni del CVM sull'uomo per il periodo successivo al 1969 e la conseguente affermazione di responsabilità per l'omicidio colposo in danno di FAGIA LL nonché l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali la Corte non ha ritenuto attendibili le prove contrarie. Il ricorrente ripercorre i punti essenziali della motivazione delle due sentenze di merito e ribadisce, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale di
EN, che gli studi di OL non erano suscettibili di far sorgere una situazione di prevedibilità di effetti cancerogeni sull'uomo con la conseguenza che non potevano sorgere già nel 1970 (l'epoca degli studi di OL e non il
1969 come erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello) quegli obblighi invece ritenuti esistenti dalla sentenza impugnata.
Si evidenzia poi nel ricorso una manifesta illogicità perché la Corte non ha indicato quale rischio fosse ricavabile dallo studio indicato e sottolinea come l'obbligo, ipotizzato dalla Corte di merito, di adeguarsi alla c.d. default option non può costituire la norma cautelare cui si deve adeguare l'agente ma semmai una regola per la politica e per i pubblici amministratori ai fini delle scelte di prevenzione che mirano a proteggere anche da pericoli solo ipotizzati o addirittura indimostrati mentre il concetto di colpa esige modelli di comportamento fondati sulle conoscenze disponibili delle cause e degli effetti e della loro rappresentabilità.
Assurdo, oltre che illogico, sarebbe dunque trasferire al passato regole comportamentali solo oggi esigibili per le conoscenze acquisite nel corso degli anni.
257 Mancante è dunque la motivazione sul punto della sentenza impugnata perché non spiega le ragioni per le quali, dagli studi di OL, fosse sorto un obbligo di agire e quali contenuti avesse questo obbligo;
motivazione tanto più necessaria in quanto il Tribunale aveva adeguatamente spiegato le ragioni per le quali questo obbligo non poteva ritenersi sorto proprio in considerazione della inutilizzabilità per l'uomo degli studi di OL a causa del breve tempo di esposizione, delle soglie altissime cui gli animali erano stati esposti, delle enormi differenze metaboliche tra specie e specie (anche tra animali), della diversità degli organi bersaglio.
L'unico obbligo che poteva sorgere da questi studi era quello conoscitivo ed è quanto ha fatto la DI. Tanto più che le conoscenze dell'epoca non consentivano di identificare i contenuti concreti dell'obbligo ipotizzato perché lo studio di OL riguardava conseguenze diverse da quelle successivamente accertate sull'uomo ed in particolare non segnalava alcun effetto cancerogeno a carico del fegato.
La doglianza contenuta nel terzo motivo del ricorso GRANDI riguarda la ritenuta prevedibilità degli effetti epatotossici del cvm fin dagli anni '50 e '60 in riferimento alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di lesioni personali colpose (epatopatie) e si ribadisce l'esistenza della violazione dell'art. 546 c. 1° lett. e del codice di rito.
La Corte di merito sarebbe caduta in insanabile contraddizione perché, trattando della causalità, avrebbe riconosciuto causalmente riferibili all'esposizione a cvm esclusivamente l'AN epatico e alcune epatopatie interessanti l'endotelio escludendo anzi un'efficacia concausale del Cvm in presenza di lesioni univocamente riconducibili ad ipotesi eziologiche alternative. Ma le lesioni epatiche riconducibili all'esposizione a cvm non erano precedentemente conosciute perché nessuno degli studi degli anni '50 e '60 utilizzati dall'accusa ne aveva mai trattato se non per casi, non comparabili, di esposizione acuta, e quindi privi di significato, о per lesioni aspecifiche ovvero per alterazioni degli indici di funzionalità epatica. La motivazione della sentenza impugnata, oltre che manifestamente illogica per quanto si è detto, è anche mancante perché non ha spiegato le ragioni di un così radicale scostamento dalle conclusioni dei primi giudici.
Anche perché le ulteriori conferme che la Corte indica in realtà sono inidonee a dimostrare la tesi contestata: il dato normativo (l'inclusione del cvm tra le sostanze tossiche fin dal d.p.r. 303/1956) "nulla dice sulla specifica natura ed
258 efficacia tossica del cvm"; privi di valenza probatoria sono i documenti aziendali DI e le dichiarazioni del dott.
GIUDICE, già richiamate, riferimentisarebbero prive di specifici e si riferirebbero esclusivamente ad intossicazioni acute;
il documento APME del 1999 smentisce la tesi sostenuta nella sentenza impugnata perché riferisce agli anni '50 e '60 conoscenze su alterazioni che la stessa Corte esclude siano riferibili al cvm.
La Corte avrebbe poi svalutato immotivatamente le prove documentali prodotte dalla difesa dalle quali emergeva sulincontestabilmente l'assunto difensivo. Il ricorrente
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presupposto che la violazione dell'art. 546 c. 1° lett. e del codice di rito possa costituire violazione di norma processuale e quindi consenta alla Corte di cassazione la verifica degli atti (deve ricordarsi che il ricorso è stato proposto prima dell'entrata in vigore della 1. 46/2006) indica analiticamente (p. 29) gli atti, prodotti dalla difesa, dai quali emergerebbe la smentita documentale della tesi seguita dalla Corte. Nel ricorso si richiama la sentenza delle sezioni unite 30 ottobre 2003 n. 45376 e l'obbligo, in questa decisione affermato, nel caso di sentenza di appello che condanni 1'imputato modificando la sentenza di assoluzione di primo grado, di esaminare le memorie e atti difensivi ai fini di rilevare l'omessa considerazione di una prova decisiva trascurata dai giudici di merito (sia stata o meno trascurata dal primo giudice).
Con il quarto motivo di ricorso RA ha invece dedotto la mancanza e illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta prevedibilità degli angiosarcomi epatici sia per quanto riguarda la condanna per la morte di FAGIA che per gli altri decessi per i quali è stata dichiarata la prescrizione nonché l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie.
La Corte di merito non disconosce l'efficacia cancerogena "iniziante" e non "promovente" del pvc ed esclude la lesività a basse dosi e la concausalità sinergica dell'esposizione. Ne consegue che non è provato in alcun modo che un eventuale intervento del ricorrente il comportamento alternativo lecito nel momento indicato dalla sentenza
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impugnata (nel 1970) avrebbe potuto neutralizzare gli effetti delle precedenti esposizioni ad alte dosi tenendo conto che l'esposizione di FAGIA è iniziata nel 1967 e quella degli altri deceduti per AN tra il 1955 e il 1961.
Di qui la conclusione che l'impossibilità "di riferire al periodo di carica degli imputati l'epoca eziologicamente rilevante ai fini dello sviluppo delle patologie non può non riflettersi quantomeno, sul piano della colpa, sulla
259 valutazione del grado di conferma probatoria circa la sussistenza del requisito della impeditività delle stesse".
Con l'ulteriore contraddizione, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, di aver considerato avere efficacia
'impeditiva l'intensificazione della sorveglianza sanitaria oggettivamente inutile ai fini della diagnosi precoce dell'AN e delle epatopatie da cvm.
d) I motivi nuovi sulla colpa proposti dal responsabile civile ai sensi della 1. 46/2006. I motivi nuovi sulla colpa proposti dal responsabile civile riguardano, come si è già la ritenuta prevedibilità degli effetti accennato, cancerogeni del CVM sull'uomo a partire dal 1969 e la condotta che si asserisce inosservante tenuta dai dirigenti
DI in epoca anteriore al 1974.
In merito alla collocazione temporale dell'insorgenza dell'obbligo dei dirigenti DI di attivarsi per prevenire l'insorgere dei tumori nei lavoratori esposti a cvm alla tempestività degli interventi effettuati il e responsabile civile richiama il contenuto dei motivi principali, ricorda che gli studi di OL sono del 1970 e non del 1969 e ribadisce che da questi studi non si poteva ricavare una risposta positiva al quesito sulla natura cancerogena del cvm.
Da questi studi non poteva che derivare un obbligo di approfondimento perché erano stati condotti su animali con esposizioni elevatissime e concentrate e quindi non potevano che far sorgere un obbligo di natura conoscitiva cui
DI ha tempestivamente adempiuto per comprendere se
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anche esposizioni più limitate, ma prolungate nel tempo, potevano produrre analoghi risultati. Non erano esigibili condotte che avrebbero dovuto essere adottate solo in presenza di un'esposizione di cui è provato l'effetto cancerogeno sull'uomo. Tanto più che gli studi di OL neppure individuavano il fegato come organo bersaglio dell'esposizione a cvm.
l'affermazione,Non corrisponderebbe poi al vero contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui DI, nel periodo dal 1970 al 1974, si era limitata a commissionare lo studio al prof. LT ma non era intervenuta in alcun modo nell'ambiente di lavoro. In realtà i primi interventi e le modifiche procedurali risalgono ai primi mesi del 1973 in concomitanza con la diffusione dei primi dati provvisori di
LT; inoltre, fin dal 1971, erano state adottate misure per prevenire il rischio dell'acrosteolisi ed era stato, fin dal 1973, avviato il piano di risanamento una volta accertata la cancerogenicità del cvm.
260 1°In base alla nuova disciplina dell'art. 606 comma lett. e del codice di rito vengono poi indicati analiticamente gli atti dai quali risultano gli interventi eseguiti in questi anni e le significative riduzioni delle concentrazioni di cvm rilevate oltre che gli interventi volti ad allontanare singoli lavoratori che presentavano patologie potevano subire un peggioramento a seguito della che prosecuzione dell'esposizione. In particolare vengono ricordati:
le comunicazioni del prof. LT sui primi risultati provvisori delle sue sperimentazioni;
- le dichiarazioni, rese in dibattimento dal prof. LT, nelle quali lo studioso precisa che, alla fine del 1972, non era ancora possibile parlare di misure di prevenzione non essendovi ancora evidenza di dati sull'uomo ; con la conseguenza che, a quell'epoca, l'unico obbligo per il datore di lavoro era quello di approfondire la ricerca;
-> la comunicazione del prof. LT al p.m., del 4 aprile 1995, con la quale si precisa la tempestività degli interventi di DI in relazione alla comunicazione dei primi risultati della sperimentazione;
- la documentazione da cui emerge che già nel 1971 DI intervenne con adeguate misure di protezione contro i rischi di acrosteolisi e morbo di YN modificando i sistemi di pulizia, carico, scarico e degasaggio delle autoclavi;
- la relazione del medico di fabbrica del 3 novembre 1971 nella quale si dà atto che è stata realizzata "una potente aspirazione con eiettore all'interno dell'autoclave";
- la relazione del c.t. prof. PASQUON dalla quale emerge che la prima commessa concernente la pulizia delle autoclavi dall'esterno con acqua a 150 atm risale al marzo 1971;
- il documento 18 maggio 1971 con cui il servizio sanitario centrale rammenta al medico di fabbrica di Porto MA di includere, tra il personale da sottoporre a controllo, un gruppo di operai esposti a pvc da lungo tempo. Il motivo nuovo del responsabile civile prosegue poi indicando analiticamente le commesse di lavoro del 1973 finalizzate alla riduzione dell'esposizione dei lavoratori a Cvm e pvc sottolineando in particolare quelle che si riferiscono alla "sostituzione degli abbattitori di schiuma delle autoclavi con installazione di pompe per lo scarico automatico" e quelle relative all'installazione di "più sofisticati eiettori per la bonifica delle autoclavi con vapore prima dell'apertura dei boccaporti"; in particolare
261 vengono indicate le fonti di prova dalle quali risulta che gli elettori erano già disponibili nei reparti nel 1973.
Ancora: è documentato che nel novembre 1993 sono state apportate importanti modifiche ai serbatoi di stoccaggio e che in precedenza (1° agosto 1973) era stato raggiunto un accordo sindacale nel quale si dava atto che era stato
"completato lo studio per la riduzione dell'inquinamento ambientale da ME proveniente dai serbatoi di stoccaggio lattico".
E' quindi provato, secondo il responsabile civile, che
DI, per tutto il corso del 1973, non solo ha proseguito l'approfondimento delle conoscenze ma ha concretamente attuato modifiche e interventi sulle procedure di sicurezza per ridurre al massimo le esposizioni prima ancora di avere conferma dell'effetto cancerogeno delle sostanze. E vengono specificamente indicati altri documenti da cui emergono gli interventi immediatamente successivi a quelli del 1973.
Si ricordano ancora, nei motivi nuovi, le numerose riunioni tenute, a partire dall'11 luglio 1973, e destinate ad affrontare e risolvere il problema dell'esposizione a cvm e si conclude ribadendo che la sentenza di appello è del tutto mancante di motivazione sull'esistenza di questi interventi che smentiscono la tesi di accusa. e) I motivi nuovi sulla colpa proposti da GATTI
IE e RA ER ai sensi della 1. 46/2006. AT
IE e RA ER contestano, nei motivi nuovi, la condanna pronunziata nei loro confronti per l'omicidio colposo in danno di FAGIA LL e la dichiarazione di estinzione per prescrizione di altri reati di omicidio colposo e lesioni colpose (settimo motivo di ricorso) ribadendo che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulla loro posizione personale. L'affermazione della responsabilità dei ricorrenti sarebbe smentita, per quanto riguarda l'ing. AT, dalla circostanza che questi ha ricoperto la carica di vice capo della divisione petrolchimica dal 18 maggio al 15 ottobre 1971 e di direttore generale di questa divisione dal 15 ottobre 1971 al 5 gennaio 1973.
In quest'epoca non era stata ancora acquisita la conoscenza scientifica della cancerogenicità del CVM come risulta dai seguenti atti: 1) lettera 4 aprile 1995 del prof.
LT che riferiva del corso degli esperimenti svolti nel
1972; 2) l'esame dibattimentale del prof. LT da cui è emerso che le informazioni sui primi risultati furono trasmesse alla DI mentre era in corso il
262 trasferimento dell'ing. AT.
Altri elementi dimostrerebbero invece l'estraneità del ricorrente alle strutture incaricate di seguire gli studi sul in particolare l'esame del prof. IN e dell'ing. cvm:
VI che, venuti a conoscenza degli studi del dott. OL, ne parlarono con persone aventi funzioni dirigenziali diverse dal ricorrente (avv. JANNI, ing. ODDI, ing. BALLABIO e ing.
VI)
In questa censura sono frammisti elementi di doglianza che si riferiscono alla colpa ed altri che si riferiscono alla causalità. Dei motivi che si riferiscono alla causalità si è già detto. Sulla colpa con i motivi nuovi si propongono, oltre alla censura comune lesopra riassunta, seguenti ragioni di critica nei confronti della sentenza impugnata.
In particolare il ricorrente AT, con riferimento alla ritenuta prevedibilità degli effetti cancerogeni del cvm sull'uomo a partire dal 1969 (motivi terzo e quinto del ricorso principale), ritiene che questa affermazione si ponga in contrasto con i seguenti atti: 1) la comunicazione di
OL a Tokyo del 1969 e la sua pubblicazione del 1970 nelle quali non si parlava di effetti cancerogeni del CVM;
2) il lavoro di OL del 1971 nel quale è contenuto il primo accenno a effetti cancerogeni nel modello sperimentale.
A conferma si citano poi gli atti difensivi nell'interesse del ricorrente e la deposizione del prof. da cui risulta che la prima comunicazione LT dell'esperto è avvenuta il 17 ottobre 1972 quando la
- ricerca non era arrivata neppure alla metà della durata prevista e nella quale non veniva segnalata alcuna evidenza per esposizioni inferiori a 250 ppm. Si riporta poi il giudizio del prof. LT secondo cui questi esiti non potevano determinare il sorgere di alcun obbligo in materia di sicurezza del lavoro.
Con riferimento invece alla ritenuta condotta inosservante in epoca anteriore al 1974 (quarto motivo di ricorso) vengono indicati gli atti da cui risulta che la
DI non હૈ stata inerte in questo periodo. In particolare la circostanza che il Tribunale abbia dato atto che a partire dal 1971 erano state apportate significative modifiche per il miglioramento delle condizioni ambientali, confermate dalla relazione del medico di fabbrica, come risulta dalla circostanza che il 3 novembre 1971 era stato realizzato un potente sistema di aspirazione con eiettore all'interno dell'autoclave. Vengono ricordate le commesse del 1971 e l'accentuazione dei controlli disposta nel medesimo anno dal servizio centrale sanitario sui lavoratori esposti a
263 pvc da lungo tempo.
RA ER in merito alla prevedibilità degli effetti cancerogeni sull'uomo del con riferimento CVM 1 all'affermazione di responsabilità per la morte di FAGIA e alla dichiarazione di estinzione dei reati analoghi per decessi riconducibili all'AN epatico ritiene nei
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motivi nuovi che questa affermazione si ponga in contrasto con i seguenti atti: 1) la comunicazione di OL a Tokyo del
1969 e la sisua pubblicazione del 1970 nelle quali non parlava di effetti cancerogeni del cvm;
2) il lavoro di OL del 1971 nel quale è contenuto il primo accenno a effetti cancerogeni nel modello sperimentale. Si richiamano inoltre contenuto della memoria difensiva nei motivi il nell'interesse di RA, AS, EL e AI in data 4 novembre 2003 e le note di udienza nell'interesse dei medesimi in data 25 novembre 2004.
Con riferimento poi alla doglianza contenuta nel terzo motivo sulla ritenuta prevedibilità degli effetti epatotossici del CVM fin dagli anni '50 e '60 - relativamente alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di lesioni personali colpose (epatopatie) il ricorrente
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ribadisce che la Corte di merito sarebbe caduta in insanabile contraddizione perché, trattando della causalità, avrebbe riconosciuto causalmente riferibili all'esposizione a cvm esclusivamente l'AN epatico e alcune epatopatie interessanti l'endotelio escludendo anzi un'efficacia concausale del cvm in presenza di lesioni univocamente riconducibili ad ipotesi eziologiche alternative, con ciò smentendo diversi effetti epatotossici.
In realtà, secondo il ricorrente, le lesioni epatiche riconducibili all'esposizione a cvm non erano precedentemente conosciute perché nessuno degli studi degli anni '50 e '60 utilizzati dall'accusa ne aveva mai trattato se non per casi, non comparabili, di esposizione acuta, e quindi privi di significato, o per lesioni aspecifiche o a casi di alterazione degli indici di funzionalità epatica e non sarebbe consentito attribuire alle conoscenze scientifiche un diverso ruolo a seconda che si tratti della causalità O dell'elemento soggettivo (in particolare sul tema della prevedibilità).
Il ricorrente richiama poi gli atti di parte e gli scritti specialistici dai quali emergerebbe che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche non consentiva, nel periodo in questione (fino al 1973), di conoscere, e quindi di prevedere, effetti tossici sul fegato dell'esposizione a cvm mentre i lavori più antichi, solo se erroneamente interpretati, potevano essere ritenuti confermativi della tesi contraria.
264 Con riferimento alla posizione soggettiva dell'ing.
RA per il decesso FAGIA e la dichiarazione di estinzione per i reati di omicidio colposo conseguenti ad AN epatico (quarto motivo di ricorso) nei motivi nuovi si ribadisce che la Corte di merito non si sarebbe preoccupata di giustificare la ritenuta prevedibilità degli eventi da parte del ricorrente che fu nominato amministratore delegato della s.p.a. DI solo nell'ottobre 1972. E' quindi del tutto evidente che non poteva ritenersi dimostrato che un qualunque suo intervento avrebbe potuto evitare i decessi (in particolare quelli di SIMONETTO e AGNOLETTO deceduti due e cinque mesi dopo il suo ingresso) ed in particolare quello di FAGIA esposto per quattro anni (dal
1967 al 1972) quando RA assunse la carica indicata.
L'eventuale contributo aggiuntivo causale di RA è quindi affermato in via del tutto apodittica. Si aggiunga che FAGIA, come risulta dalle note di udienza del 26 novembre
1974, solo a partire dal 1975 cominciò a manifestare un quadro di sofferenza epatica.
Dagli atti che vengono specificamente indicati emergerebbe poi che, dopo aver assunto la carica, il ricorrente adottò immediatamente iniziative per fronteggiare nel modo più adeguato il problema del CVM tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e della ripartizione delle competenze aziendali.
Nei motivi aggiunti si richiamano poi a conferma delle iniziative e degli investimenti sulla sicurezza attuati nel periodo della gestione RA il verbale di interrogatorio
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del ricorrente, le autorizzazione ad investimenti firmati dal medesimo, i verbali di riunioni che confermano la tempestività degli interventi e le altre iniziative finalizzate alla drastica riduzione delle concentrazioni di le deposizioni testimoniali che confermano queste CVM, iniziative.
Sull'individuazione del momento d'inizio degli interventi impiantistici di risanamento (quinto motivo di ricorso) il ricorrente richiama la documentazione da cui risulta che dall'inizio del 1973, su suo impulso, iniziò uno strutturale processo di risanamento degli impianti interessati al cvm. Viene richiamato l'allegato B alla consulenza tenica del prof. PASQUON che contiene l'elenco delle commesse impiantistiche del 1973 finalizzate alla riduzione dell'esposizione a Cvm (commesse specificamente richiamate nei motivi nuovi) e si indicano altresì i verbali degli accordi sindacali documentativi degli interventi effettuati e programmati.
265 Viene inoltre precisato che gli interventi del 1974 in realtà sono ricollegati in gran parte alle ricerche avviate l'anno precedente e si sottolinea che nel 1973 vennero attuate profonde modifiche alle procedure di sicurezza finalizzate а ridurre il più possibile l'esposizione
(procedure di pulizia delle autoclavi, bonifica delle autoclavi al termine della polimerizzazione) come risulta dalle deposizioni testimoniali e dai documenti che vengono indicati. Si indicano inoltre le documentate riunioni del
1973 e 1974 in cui furono affrontate dai vertici dell'azienda queste problematiche. Da tutti questi elementi si ha dunque conferma che l'ing. RA, fin dall'assunzione della carica, si attivò immediatamente e in modo adeguato per ridurre al minimo le esposizioni in coincidenza con gli esiti preliminari delle ricerche di LT.
Con riferimento infine all'affermazione di responsabilità per l'omicidio FAGIA e alla dichiarazione di estinzione per prescrizione degli omicidi colposi per AN e delle lesioni colpose per le epatopatie ritenute riferibili all'esposizione a cvm si ribadisce che la Corte non ha motivato la sua decisione con riferimento alle funzioni del ricorrente e all'epoca in cui ha assunto la carica di amministratore delegato e della circostanza, conseguente, che tutto il periodo che va dai primi studi di VIOLA ai primi risultati della ricerca LT è a lui estraneo.
La Corte non ha poi tenuto conto che tutte le evidenze probatorie dimostravano la tempestività e adeguatezza delle iniziative prese dal ricorrente dal momento dell'assunzione della carica in poi. In particolare vengono indicate le deposizioni da cui emerge che anche la politica di bilancio, su iniziativa dell'ing. RA, fu sempre finalizzata a cospicui investimenti nella sicurezza e che anzi i lavori di risanamento ambientale godevano di una sorta di "corsia preferenziale" anche se, ovviamente, le scelte tecniche venivano poi attuate a livelli inferiori. E si richiama ancora il potenziamento del servizio sanitario di stabilimento attuato nel periodo in cui il ricorrente era in carica.
CAPITOLO III: L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO SULLA COLPA.
a) Premessa. Si sono già in precedenza precisate le ragioni che, a differenza di quanto può dirsi sui motivi che attengono alla causalità, conducono ad escludere l'esistenza di ogni preclusione nell'esame delle censure contenute nei
266 ricorsi degli imputati e del responsabile civile riguardanti l'elemento soggettivo la cui esistenza era stata esclusa nella sentenza di primo grado che dunque, su questo punto, gli imputati e il responsabile civile non avevano interesse ad impugnare.
L'esame dei motivi sulla colpa dovrà quindi investire tutti gli aspetti della sentenza impugnata che formano oggetto di censura ma, trattandosi di argomentazioni che si riferiscono ai medesimi temi ed in larga parte coincidenti, quanto meno nei contenuti, si procederà ad un esame complessivo dei motivi di ricorso riferibili a ciascun argomento salvo che si tratti di censure specifiche di una delle parti ricorrenti.
b) Il sindacato di legittimità dopo la 1. 46/2006.
Un'ulteriore premessa va fatta per quanto riguarda i motivi nuovi proposti da alcune parti ai sensi della norma transitoria prevista dall'art. 10 comma 5° della 1. 20 febbraio 2006 n. 46. I motivi nuovi delle parti civili riguardano esclusivamente (salvo quelli proposti da ER che verranno di seguito esaminati) problemi attinenti alla causalità e sono stati esaminati in quella sede;
per i motivi degli imputati e responsabile civile su questo tema si sono già evidenziate le ragioni che rendevano inammissibili le censure per mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado.
I motivi aggiunti sulla colpa proposti da imputati e responsabile civile, nella parte in cui ripropongono temi già affrontati nei motivi principali o comunque ne costituiscono un approfondimento, saranno esaminati congiuntamente a questi. Nella parte invece in cui enunciano ragioni di dissenso proposte anche in riferimento alle modificazioni introdotte nel nuovo testo dell'art. 606 lett. e del codice di rito (non vi sono censure che riguardano la lett. d pure innovata dalla nuova legge) verranno esaminate separatamente.
Ma ciò richiede una premessa sui limiti delle modificazioni introdotte dalla nuova normativa sul preesistente giudizio di legittimità.
In estrema sintesi, come si è già accennato, le innovazioni della nuova normativa che riguardano il vizio di motivazione deducibile nel giudizio di legittimità sono due: l'aver introdotto il vizio di "contraddittorietà" della motivazione accanto ai preesistenti vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
l'aver esteso la rilevabilità del vizio oltre il testo del provvedimento impugnato con il riferimento ad "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
267 R Su queste innovazioni va intanto rilevato che, per una parte (quella che si riferisce alla "contraddittorietà" della motivazione), le novità sono in realtà solo apparenti: la contraddittorietà della motivazione, in quanto incidente sulla congruità logica delle argomentazioni del giudice e idonea ad inficiarne la coerenza intrinseca, era già ritenuta pacificamente rientrare nel vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità. Per converso anche oggi potrebbe ritenersi rilevante nello scrutinio di non legittimità ogni contraddizione in cui sia incorso il giudice di merito ma solo quelle che abbiano un rilievo decisivo sulle conclusioni cui il medesimo sia pervenuto.
Diverso è il discorso per quanto riguarda la possibilità di esame degli atti per accertare l'esistenza del vizio. Su questo tema occorre un approfondimento per verificare se il legislatore abbia inteso introdurre nel sindacato di legittimità il vizio di "travisamento del fatto” nel qual caso andrebbero riviste le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta su questo tema e che sono state illustrate nella parte riguardante la causalità a proposito di varie censure proposte dalle parti civili.
L'esame della norma consente però di ribadire, come primo risultato di questa verifica, che questo non fosse
l'intendimento del legislatore quale risulta dalla nuova formulazione della norma. Il vizio, non diversamente da quando risulta dal testo del provvedimento impugnato, deve risultare da altri atti del processo. Risultare non significa che l'altro atto deve essere rivalutato e soprattutto non significa che debba essere rivalutato unitamente agli altri atti acquisiti al processo.
Insomma anche l'esame dell'atto deve rimanere nell'ambito del sindacato di legittimità; non è consentito al giudice di legittimità interpretare l'atto diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito (a meno che la valutazione non sia contradditoria o manifestamente illogica) ma soltanto di verificare se il testo dell'atto, di per sé soltanto, sia idoneo ad inficiare il ragionamento del giudice. Del resto uno stravolgimento così eclatante delle funzioni della Corte di cassazione tale da ricondurla alle
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funzioni di terzo grado di merito non poteva che richiedere 1 una espressa previsione che consentisse al giudice di legittimità di operare anch'egli come "giudice del fatto", non diversamente da quanto già avviene in materia processuale.
Ciò però non autorizza, secondo questo collegio, a dare dell'innovazione legislativa una lettura sostanzialmente
268 abrogante come pure è emerso in alcune decisioni di legittimità che hanno ricondotto il riferimento ai soli atti
"dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice di merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva" (v. in questo senso Cass., sez. V, 12 aprile 2006
n. 16955, Mangion, rv. 233463).
Il tenore dell'innovazione legislativa sembra invece orientato ad evitare un diverso rischio: quello di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio inequivocabilmente è e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco").
La dottrina ha inquadrato questa patologia nel concetto di "travisamento della prova", concetto ben distinto dal
"travisamento del fatto" perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova rigorosamente osservando il divieto, per il giudice di legittimità, di ricostruire i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito le cui conclusioni fattuali restano dunque immodificabili. Secondo questa ricostruzione non può la Corte di cassazione, per esempio, ritenere attendibili i testi che il giudice di merito non abbia ritenuto tali;
optare per una ricostruzione del fatto diversa e ritenuta più convincente rispetto а quella accolta nelle precedenti fasi del giudizio;
sovrapporre le proprie massime di esperienza a quelle (logicamente) ritenute esistenti ed utilizzate nella sentenza impugnata. Insomma il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene esclusivamente al giudice di merito. Può invece il giudice di legittimità, secondo questa ricostruzione anteriore all'innovazione legislativa, compiere un'operazione del tutto neutra e non valutativa consistente nella verifica se un fatto ° un risultato di prova, affermato esistente dal giudice di merito, sia invece pacificamente inesistente;
potrà quindi, se investito da specifica censura, verificare non solo che il riferimento alla deposizione di un teste che avrebbe detto "nero" è in contrasto con le dichiarazioni da lui rese avendo il teste incontestabilmente detto "bianco"; che un fatto pacificamente avvenuto di giorno sia stato affermato come avvenuto di notte. In questi, e negli altri innumerevoli esempi che potrebbero farsi, la Corte di cassazione non si attribuisce
269 funzioni perchè costituisce compiti che esulano dalle sue sempre vizio di verificare pur legittimità un in assenza di elementi di controvertibilità del fatto se il giudice di merito abbia (non interpretato ma) fotografato correttamente la realtà processuale non nel senso di una sua ricostruzione ma nel senso nell'individuazione ed esame del avalutativamente, la singolo atto al fine di verificarne, corrispondenza con quanto affermato in sentenza.
E si tratta di una funzione di legittimità perché il giudice non si immerge nel contesto processuale come fa il giudice di merito ma si limita ad individuare il vizio;
come è stato affermato in dottrina "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il 'contesto processuale', laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo 'l'atto' che veicola la prova".
Al fine di rendere sindacabili questi incontestabili errori dei giudici di merito non era ritenuta sufficiente la distinzione operata, da una parte della dottrina, tra travisamento degli atti (sindacabile in sede di legittimità) e travisamento delle risultanze (non sindacabile) perché anche per queste ultime si pone l'identico problema di una loro lettura indiscutibilmente errata. La più ampia nozione di "travisamento della prova", come sinteticamente accennata, consente invece per un verso di salvaguardare gli stretti confini del controllo di legittimità e, per altro verso, di censurare le decisioni, pur apparentemente coerenti e motivate, che abbiano non interpretato la realtà ma preso atto di una realtà (pacificamente) inesistente o diversa da quella ipotizzata incorrendo quindi in un vizio ben più grave rispetto alla mancanza o all'illogicità (sia pur manifesta) della motivazione.
Questa interpretazione dei limiti del sindacato di legittimità era ritenuta confermata dall'esame di due disposizioni del codice di rito: la previsione, tra i motivi di ricorso in cassazione, del vizio della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 lett.
d c.p.p.) e la previsione, tra i requisiti della sentenza, della mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie a quelle poste a base della decisione (art. 546 comma 1° lett. e in riferimento all'art. 125 comma 3° c.p.p.).
Si era rilevato come non avesse senso censurare la sentenza di merito perché non era stata ammessa una prova decisiva o imporre al giudice di spiegare le ragioni che lo
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convincono a ritenere non attendibili le prove contrarie a quelle poste a fondamento della decisione e poi escludere il sindacato di legittimità sull'enunciazione dell'esistenza di una prova (decisiva) che, in ipotesi, non esiste.
Restava aperto, secondo questa ricostruzione, il problema dell'inquadramento sistematico di questo vizio dovendosi condividere l'opinione dottrinale secondo cui il vizio non poteva essere considerato attinente alla motivazione perché la disciplina prevista dalla lett. e
270 dell'art. 606 comma 1° c.p.p. richiedeva che il vizio risultasse dal testo del provvedimento impugnato (sia pure inteso come comprensivo dell'esame congiunto dei motivi di impugnazione) anche perché il vizio di cui parliamo è un errore non di valutazione ma di percezione del giudice e nulla ha a che fare, questo vizio, con la tecnica argomentativa di ricostruzione del fatto.
In base a questo orientamento si riteneva dunque, poichè il requisito minimo perché l'accertamento del fatto possa ritenersi corretto è che si fondi su elementi di prova esistenti e non inventati, che il vizio denominato
"travisamento della prova" dovesse farsi rientrare nella lett. c dell'art. 606 comma 1° del codice di rito che disciplina l'inosservanza di norme processuali stabilite, tra l'altro, a pena di inutilizzabilità sotto il profilo della
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violazione degli artt. 526 comma 1° e 191 comma 1° del codice di rito.
Se il giudice (art. 526 comma 1° c.p.p.) "non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento" come può ritenersi legittimamente acquisita nel dibattimento una prova che non esiste e che quindi non è mai stata acquisita ? Ma neppure poteva dubitarsi della ragione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 191 c.p.p. ("le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate"). Se è vietato al giudice di utilizzare prove assunte in violazione di divieti prove che
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quindi, pur viziate, esistono poteva sostenersi che potesse
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invece utilizzare una prova neppure acquisita perché non esiste о un'informazione probatoria incontestabilmente del tutto difforme da quella realmente esistente ?
Si può dunque ragionevolmente pervenire ad una prima conclusione ritenendo che la nuova disciplina prevista dalla 1 46/2006 abbia avuto l'effetto di riportare nell'ambito del vizio di motivazione anche il c.d. "travisamento della prova" nei casi in cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio di motivazione che ovviamente deve avere carattere di decisività (in questo senso esistono già diversi precedenti di legittimità: V. Cass., sez. I, 14 sez. II, 24 luglio 2006 n. 25117, Stojanovic, rv. 234167; sez. IV. 28 maggio 2006 n. 19850, Saraceno, rv. 234163; aprile 2006 n. 20245, Francia, rv. 234099; sez. II, 23 marzo 2006 n. 13994, Napoli, rv. 233460).
Sarebbe però riduttivo ridurre l'ambito dell'innovazione contenuta nella novella legislativa sul vizio di motivazione alla conferma normativa della possibilità di dedurre, in sede di legittimità, il vizio di travisamento della prova dovendosi riconoscere che l'innovazione si riferisca anche a casi diversi quale quello in cui il semplice esame dell'atto (non la sua interpretazione e tanto meno il suo esame all'interno del compendio probatorio acquisito al processo)
271 sia idoneo a dimostrare l'esistenza del vizio.
Come è stato affermato gli atti devono essere "autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare о da rendere manifestamente incongrua o contradditoria la motivazione" (in Cass., sez. VI, 24 marzo 2006 n. 14054,
! questo senso Strazzanti, rv. 233454).
Si deve dunque trattare di un atto di qualunque genere che abbia un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Un esempio può chiarire il concetto: se il giudice afferma nella sentenza che tutta la documentazione medica acquisita dimostra l'inesistenza di una certa patologia e nel ricorso si indicano specificamente certificazioni che invece affermano il contrario ciò può costituire motivo di ricorso ove naturalmente l'eventuale accoglimento del motivo di gravame abbia carattere di decisività, cioè sia idoneo a determinare un diverso esito finale del giudizio.
In questo caso il giudice non travisa la prova ma la ricostruisce partendo da un presupposto errato che non risulta dal testo del provvedimento impugnato. E il vizio in questione può risultare anche nel caso di omesso esame di un elemento di prova decisivo pacificamente acquisito agli atti del processo (è il caso esaminato da Cass., sez. I, 14 luglio 2006 n. 25117, Stojanovic, rv. 234167).
Può in conclusione affermarsi che la corte di cassazione investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente della censura indicati possa, negli stretti limiti una palese e dedotta, verificare l'eventuale esistenza di risultati non controvertibile difformità tra i dall'assunzione della prova e obiettivamente derivanti quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità; fermo restando il divieto, per il giudice di legittimità, di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti elementi privi di significato di indiscutibilmente univoco.
c) L'esame dei motivi. La natura della colpa. Fatte queste premesse e passando all'esame dei motivi di ricorso va intanto Osservato che la vastità delle argomentazioni e l'approfondimento, anche teorico, con cui sono stati trattati i temi della colpa nel presente processo da parte delle difese degli imputati e del responsabile civile ricorrenti richiede una premessa di carattere generale.
272 La premessa teorica da cui occorre prendere le mosse sul tema della colpa è costituita dalla constatazione superamento delle più teorie cherisalenti dell'avvenuto fondavano la responsabilità colposa su elementi psicologici.
Oggi è ormai pressoché generalmente accettata la costruzione teorica che afferma la natura normativa della colpa non solo nel senso che il reato colposo deve essere dalla legge previsto talecome è(altro problema se la previsione debba essere espressa o possa essere implicita) e che alla fattispecie colposa corrisponde sempre una fattispecie dolosa ma soprattutto nel senso che il fondamento della responsabilità è rinvenibile nella contrarietà della condotta a norme di comportamento di cui sono espressione le regole cautelari dirette a prevenire determinati eventi e nell'inosservanza del livello di diligenza oggettivamente dovuta ed esigibile.
Non più dunque "rimproverabilità" della condotta perché fondata su una volontà inosservante о su una negligenza
"interiore" ma solo perché in contrasto con regole che l'organizzazione sociale si è data e senza che vengano in considerazione i processi psichici che hanno interessato l'agente (evidente è la differenza con il dolo che richiede invece proprio un'indagine sui processi psicologici, conoscitivi e volitivi, interiori).
Altrettanto superate devono ritenersi le teorie che individuano il fondamento della colpa nella mera inosservanza di un dovere di diligenza (anche la condotta negligente può risultare corretta), nella mancanza di attenzione (non è detto che la persona disattenta ponga in essere una condotta scorretta;
per converso l'attenzione non esclude una violazione della regola cautelare), nell'inerzia psichica).
E analoghe considerazioni possono farsi per quelle teorie che riconducono la colpa all'errore che trovano un'insuperabile obiezione a fronte della constatazione che molto spesso la colpa è ravvisabile in condotte certamente non caratterizzate da errore colpevole (i casi di trascuratezza, dimenticanza ecc.).
E' dunque logica la conclusione che la collocazione teorica della colpa oggi non possa esaurirsi nell'ambito della colpevolezza ma attenga direttamente anche alla tipicità del reato: sia che si tratti di colpa generica che di colpa specifica la responsabilità per colpa fa riferimento non ad un indefinito processo psicologico interiore ma ad un sistema normativo esterno (i cui criteri di formazione costituiscono una generalizzazione di quei criteri di prevedibilità ed evitabilità che sono rilevanti anche sotto profilo soggettivo) ed i cui contorni peraltroil
273 (soprattutto nella sonocolpa generica) spesso non esattamente definiti. Ciò non significa che spetti al giudice un'attività di integrazione giurisprudenziale delle fattispecie normative ma certamente quello di individuare le "regole sociali" non osservate la cui violazione fonda la colpa generica.
normativa della colpa risulta ancora più La natura fattispecie di reato (che interessano in evidente nelle particolare il presente processo) denominate "causalmente orientate" (in particolare omicidio e lesioni colpose) caratterizzate dal fatto che il legislatore prende in considerazione esclusivamente l'evento senza che venga descritta la condotta nelle quali la tipicità è descritta
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sostanzialmente dalle regole cautelari violate;
la concretizzazione della fattispecie passa attraverso l'individuazione dei doveri violati essendo impossibile, per il legislatore, descrivere tutte le condotte ipotizzabili, con una conseguente accentuazione della normativizzazione delle fattispecie (ancor più evidente nelle fattispecie omissive improprie) ed un ampliamento dei poteri del giudice cui è attribuito il compito di delimitare le fattispecie in esame.
Anche le ricostruzioni che fondano la responsabilità colposa sull'origine normativa e sulla significativa natura oggettiva della colpa non possono però omettere di considerare che è sempre presente nella colpa una componente soggettiva in particolare nell'elemento della prevedibilità
- anche se riferita non all'agente concreto ma all'agente modello né possono dimenticare che esiste una forma di colpa (quella c.d. "cosciente") in cui è certamente presente e forse prevalente l'aspetto psicologico. d) La violazione delle regole cautelari in genere.
L'agente modello. Dunque la natura normativa della colpa si riferisce prevalentemente a questo riferimento esterno costituito dalla violazione delle regole cautelari, che hanno sempre efficacia preventiva e natura strumentale
- a differenza delle norme penali che hanno invece natura prescrittiva e funzione repressiva ma non è esclusiva del reato colposo. Inutile soffermarsi, in questa sede, sulle varie distinzioni tra le varie regole cautelari essendo sufficiente ricordare che, in base alla fonte (sociale о giuridica) si distingue tra colpa generica e colpa specifica e che il fondamento delle regole cautelari può essere di natura scientifica oppure soltanto riconducibile all'esperienza e che è più frequente (ma non è sempre così) che quelle fondate su leggi scientifiche vengano normativizzate.
274 L'omogeneità tra le due forme di colpa è oggi generalmente riconosciuta ma non sempre la distinzione è chiara perché vi sono casi in cui la norma giuridica è generica e rimanda a regole sociali: l'esempio tipico è costituito dall'art. 140 c. 1° del codice della strada (che impone di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione). Da ciò, come è stato affermato, "consegue che quanto più è indeterminata la regola, tanto più la colpa specifica scolora in quella generica." In materia di sicurezza sul lavoro una norma di questo genere è l'art. 2087 cod. civ.
A seconda che siano astrattamente idonee ad impedire il verificarsi dell'evento o soltanto a diminuire la probabilità che si verifichi è stata di recente proposta la distinzione in regole cautelari "proprie" e "improprie". La regola cautelare "propria" per eccellenza è naturalmente quella dell'astensione dall'attività cui potrebbe conseguire il pericolo dell'evento.
In particolare, sul tema della sicurezza sul lavoro, è stato osservato che le regole cautelari dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono prevalentemente
"proprie" mentre in tema di malattie professionali è normale che ci si trovi in presenza di regole "improprie" anche se, in qualche caso, la pericolosità dell'esposizione ha portato all'inibizione dell'esercizio dell'attività (per es. nel campo dell'amianto) con la conseguente trasformazione di una regola "impropria" in una di natura "propria”. Ma quale deve essere il criterio per valutare se l'agente, nel caso di colpa generica, si sia attenuto alle richieste regole di diligenza, prudenza e perizia e quale sia, nel caso di colpa specifica, il livello di rispetto della regola cautelare (nei casi in cui esistano diversi livelli di osservanza della regola) e se l'agente si sia mantenuto nei limiti richiesti (ovviamente se la regola cautelare impone l'astensione questa indagine è superflua).
La giurisprudenza e la dottrina dominanti si rifanno a criteri che rifiutano i livelli di diligenza ecc. esigibili dal concreto soggetto agente dall'uomo più esperto о dall'uomo normale e si rifanno invece a quello dell'agente modello (homo ejusdem professionis et condicionis) sul presupposto che se un soggetto intraprende un'attività, tanto più se pericolosa, ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza porre in pericolo (o in modo da limitare il pericolo nei limiti del possibile nel caso di attività consentite) i beni dei terzi.
L'agente modello va di volta in volta inindividuato relazione alle singole attività svolte. Si è affermato in
275 dottrina che "lo standard della diligenza, della perizia e della prudenza dovute......sarà quella del modello di agente che 'svolga' la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessa attività, insomma dell'agente reale, nelle medesime circostanze concrete in cui opera quest'ultimo".
Il parametro di riferimento non è quindi ciò che usualmente viene fatto ma ciò che dovrebbe essere fatto;
non possono infatti essere convalidati usi scorretti e pericolosi e questi principi sono ormai patrimonio comune anche nella dottrina e giurisprudenza straniere. In questa valutazione, quando vengano in discussione beni della persona (vita e salute), non va tenuto conto del costo economico necessario per il rispetto delle regole cautelari o addirittura per la rinuncia all'attività.
Deve ancora osservarsi che una pluralità di agenti modello può esistere anche all'interno della medesima attività (per es. quella medico chirurgica) o del medesimo circolo e con una differenziazione tra le categorie di agenti modello.
nel caso in cui l'agente sia in possesso di Inoltre - conoscenze, competenze e capacità superiori a quelle dell'agente modello il parametro cui rifarsi, sia per la
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riconoscibilità del rischio che per le modalità di intervento, sarà quello superiore essendo, questa condotta, esigibile dall'agente. Perché l'evento possa essere attribuito all'agente non è infatti sufficiente che il medesimo si sia reso responsabile della violazione della regola di condotta e che l'evento fosse prevedibile come conseguenza di questa inosservanza ma è necessario che la condotta alternativa lecita fosse da lui esigibile;
solo in questo caso è soggettivamente attribuibile all'agente il vericarsi dell'evento.
e) Le censure riguardanti la violazione delle regole cautelari nel presente processo. Tutti i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 2087 cod. civ. ma deve preliminarmente precisarsi che questa norma, pur formando oggetto della contestazione, e pur essendo richiamata nella motivazione della Corte d'appello, non è posta a fondamento della valutazione sull'esistenza della colpa perché non si riferisce ad un ambito di applicazione non disciplinato da norme cautelari specifiche ma si sovrappone ad esse. Va infatti rilevato che, indipendentemente dall'individuazione dell'ambito di applicazione dell'art.
2087 (questione non ancora risolta in modo preciso da dottrina e giurisprudenza) non è dubbio che il problema della violazione di regole cautelari che fanno riferimento alla
276 norma non sicivilistica ponga quando la violazione contestata non si riferisca ad un settore non disciplinato per esempio in relazione all'ipotizzato obbligo di adozione di cautele ulteriori quando quelle normativamente previste si ma con l'ambito di coincida appalesino insufficienti
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applicazione della regola cautelare specifica.
In realtà la violazione ipotizzata esaustivamente (nel che esaurisce l'ambito della condotta colposa senso ipotizzata) dalla Corte di merito è quella che si riferisce alla violazione degli artt. 20 e 21 del d.p.r. 19 marzo 1956
303 (norme delgenerali sull'igiene lavoro), norme n. cautelari di natura "impropria" che impongono al datore di lavoro, nel caso di ambienti di lavoro in cui siano presenti prodotti nocivi o polveri, di impedirne o "ridurne per quanto
è possibile" lo sviluppo e la diffusione.
Né ci troviamo in presenza di un'ipotesi in cui, nel caso concreto, la regola non sia idonea perché imperfetta o
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imprecisa o perché superata dall'evoluzione tecnologica o per altre ragioni ad escludere il pericolo di un evento dannoso per cui potrebbe ritenersi che l'agente fosse tenuto (in base all'art. 2087) ad adottare le ulteriori regole cautelari.
Puntuali sono invece le censure degli imputati e del responsabile civile che si riferiscono alla violazione degli artt. 20 e 21 del d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 il cui contenuto è stato già riassunto. Puntuali ma infondate.
Anzitutto è da ritenere palesemente infondata la tesi
(peraltro problematicamente prospettata ma comunque sostenuta nella più parte dei ricorsi) secondo cui le norme indicate si riferirebbero alle polveri moleste o fastidiose.
Basti pensare che l'art. 20 parla di gas о vapori
"tossici" (non molesti fastidiosi) e il cvm, in quanto о
derivato degli idrocarburi alifatici, è inserito nella tabella allegata al citato d.p.r. 303 (n. 38) riferita (art. 33 del d.p.r.) alle lavorazioni industriali che espongono all'azione di "sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive".
Quindi si tratta di una sostanza la cui natura tossica o nociva è riconosciuta dalla legge ! Del resto che senso avrebbe la previsione dell'art. 33 del medesimo d.p.r. che prevede visite mediche iniziali e periodiche per coloro che sono soggetti all'esposizione se la normativa ricordata fosse diretta solo ad eliminare molestie e fastidi ? E' vero che l'art. 21 (che si riferisce alla difesa contro le polveri) neppure fa riferimento alla natura tossica delle polveri ma ciò non significa certo che non riguardi
277 queste sostanze. In questo caso la tutela è invece maggiormente estesa perché l'obbligo di ridurre l'esposizione
"per quanto è possibile" è imposto indipendentemente dalla natura tossica o nociva della sostanza (qualità che semmai rafforzano l'obbligo di adozione delle misure di prevenzione).
Gli aspetti relativi alla prevedibilità e alla concretizzazione del rischio conseguente alla violazione degli artt. 20 e 21 indicati saranno trattati più avanti.
Vanno invece in questa sede esaminate le censure (riguardanti sia la violazione di legge che il vizio di motivazione) che si riferiscono ad un'asserita indeterminatezza della fattispecie contestata e, conseguentemente, dell'obbligo imposto all'agente nel senso che i giudici di appello non sarebbero riusciti ad individuare il comportamento alternativo lecito idoneo ad evitare il verificarsi dell'evento.
Queste critiche riprendono alcune affermazioni contenute nella sentenza di primo grado (p. 452) laddove, richiamando l'espressione "per quanto è possibile", contenuta nei ricordati artt. 20 e 21, si afferma che in tali situazioni
"la colpa non può essere individuata nella mera violazione della regola, la quale per l'appunto non descrive la condotta prescritta;
del resto il richiamo al concetto di
'possibilità' consentirebbe un'imputazione obiettiva dell'evento che renderebbe del tutto superflua ogni indagine sulla colpa."
Se si è ben compreso l'argomentare riportato il
Tribunale dubita della tipicità -
o della determinatezza della norma nel senso che ritiene non descritta sufficientemente la condotta richiesta ma va osservato che, se così fosse, la conseguenza non sarebbe certo la disapplicazione della norma ponendosi invece un problema di legittimità costituzionale della medesima. In ogni caso questa conclusione non è condivisibile.
Va intanto osservato che in tema di prevenzione del rischio d'infortuni o di malattie professionali è frequente la scelta del legislatore, nel caso di attività pericolose, di imporre determinate cautele idonee a ridurre il rischio facendo riferimento a criteri generici che possono di volta in volta essere specificati con il richiamo alle cautele che la scienza, l'esperienza e l'evoluzione tecnologica dell'epoca sono in grado di suggerire. Nelle attività pericolose consentite (e questo vale anche per le attività non di tipo lavorativo) l'agente deve attivare le misure preventive che le conoscenze del momento consentono di ritenere le più idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
278 La tipicità della norma incriminatrice e la determinatezza della fattispecie sono dunque garantite da questo criterio: la formula "per quanto è possibile" utilizzata dagli artt. 20 e 21 significa che l'agente deve fare riferimento alle misure idonee in base alla miglior scienza ed esperienza, conosciute all'epoca della condotta, ridurre il lepiù possibile eesposizioni; ciò per indipendentemente dal loro costo.
E' infatti ovvio che il legislatore non poteva che prevedere una fattispecie di tipo aperto che tenesse conto dell'evoluzione delle soprattutto conoscenze e dell'evoluzione tecnologica. Se una sostanza è tossica - e purtuttavia ne è consentita la manipolazione l'agente dovrà
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fare riferimento, nel momento in cui opera, ai mezzi di prevenzione esistenti e se ne esistono di idonei ad eliminare l'esposizione dovrà eliminarla;
diversamente dovrà ridurla nei limiti in cui lo consentono i mezzi conosciuti che siano disponibili in quel momento. L'obbligo di eliminare l'esposizione sorgerà, eventualmente, quando, successivamente, l'evoluzione tecnologica avrà consentito di creare mezzi idonei ad eliminarla.
Si può affermare che una simile norma così interpretata difetti di tipicità o determinatezza ? Se così fosse la gran parte dell'apparato normativo precauzionale verrebbe posto nel nulla. Ma una tesi così estrema varrebbe ad escludere la tipicità di tutte quelle ipotesi nelle quali un elemento del reato non è compiutamente descritto dalla norma incriminatrice ma con il richiamo ad un sistema esterno.
Né può porsi, nel caso in esame, il problema, che alcuni studiosi prospettano, della c.d. "misura soggettiva della colpa" (che fa riferimento alle capacità soggettive dell'agente) atteso che, nel nostro caso, si parla degli obblighi di prevenzione di una delle maggiori imprese a livello mondiale del settore petrolchimico.
Le censure che denunziano invece il vizio di motivazione sulla circostanza che le misure adottate dal 1970 fino al
1974 sarebbero state già adeguate ai criteri standard di sicurezza dell'epoca sono da ritenere inammissibili e comunque infondate avendo, i giudici di merito (di primo e di secondo grado) incensurabilmente accertato che solo dal 1974 in avanti la DI ebbe ad attuare le misure di prevenzione idonee ad evitare il verificarsi degli eventi dannosi. Efficacia confermata dalla circostanza che alcun lavoratore esposto, che abbia iniziato a lavorare nei settori a rischio dal 1974 in avanti, ebbe a contrarre l'AN epatico.
279 In particolare la sentenza impugnata (p. 729) individua queste misure nell'abbattimento dei livelli di esposizione, nella strumenti prevenzionali, degli collocazione nell'investimento in nuove tecnologie, nell'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
La sentenza, nell'esaminare la fattispecie di reato di cui all'art. 437 c.p., individua (p. 770 ss.) tra le misure prevenzionali omesse richiamandosi a quanto già accertato dal Tribunale la mancata fornitura delle maschere ai
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lavoratori che operavano in situazioni di rischio (per es. all'interno delle autoclavi), l'omessa collocazione di parti di impianto (valvole, rubinetti, tenute) aventi anche finalità prevenzionale perché idonee ad impedire dispersioni di gas nell'ambiente, l'omessa collocazione di un impianto di monitoraggio sulla concentrazione di gas nell'ambiente e
l'omessa collocazione di impianti di aspirazione (tra l'altro l'aspirazione dei gas è prevista dal comma 2° dell'art. 20 d.p.r. 303).
Come è agevole verificare si tratta di accertamenti in fatto, concordemente compiuti dai giudici di merito con valutazione incensurabile nel giudizio di legittimità in quanto esenti da alcuna illogicità. E del tutto apodittica e indimostrata (e comunque non verificabile in questa sede) è
l'affermazione, contenuta in alcuni ricorsi, ma smentita da entrambe le sentenze di merito, secondo cui i mezzi di protezione indicati erano già disponibili alla fine degli anni '60.
Ad ulteriore conferma di questi accertamenti possono essere richiamate le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado (p. 396 e ss.) che, pur dando atto di una riduzione dei livelli di concentrazione del cvm rispetto agli anni precedenti (nei quali erano state raggiunti livelli pari a 40.000 ppm) riferisce di livelli che rappresentano, secondo il Tribunale, "valori massimi sicuramente elevati".
Il diTribunale indica valori concentrazione particolarmente significativi (non si tratta di una valutazione del giudice di legittimità ma conforme ai parametri utilizzati dai giudici di merito). Basti pensare che, relativamente all'ultimo periodo cui si riferisce il comportamento ritenuto inosservante vengono riportati valori, relativi a singole zone e singoli momenti del processo produttivo, pari a 1580 ppm nell'aprile 1973 nella sala autoclavi al momento dell'apertura del boccaporto;
nella zona dei serbatoi schiuma tre rilevazioni effettuate tra il 15 novembre e il 21 dicembre 1973 evidenziano concentrazioni di
4000, 3650 e 1765 ppm;
ancora: nel luglio-settembre 1973 venivano rilevati, presso il posto di operatore autoclavi, valori di concentrazione medi pari a 2788 ppm con punte di
280 8300 1'8e luglioppm;
1974, durante il lavaggio dell'autoclave, punte di 2000 ppm. Addirittura nel dicembre
1974 all'interno del reparto CV24 fu evidenziata una punta di
5366 ppm.
Né questo complesso accertamento sul quale, lo si ribadisce, i giudici di primo e di secondo grado si sono trovati in sintonia incrinato dalla documentazione
- છે indicata nei motivi nuovi proposti ai sensi della 1. 46/2006
(e anche in alcuni dei ricorsi originari) che verranno più avanti esaminati e per i quali si può fin d'ora anticipare che si tratta di motivi privi di alcun carattere di decisività e che comunque richiederebbero una complessiva rivalutazione di tutto il compendio probatorio inammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo le ricordate innovazioni legislative, per quanto già detto in precedenza.
f) La prevedibilità dell'evento. In generale. E' da premettere che la prevedibilità ha anche un risvolto oggettivo che attiene alla causalità: secondo la teoria della causalità umana, le cause sopravvenute sono infatti idonee ad escludere il rapporto di causalità (art. 41 comma 2° c.p.p.) solo quando abbiano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità. Naturalmente, sotto questo profilo, trattandosi dell'elemento oggettivo, l'accertamento deve essere condotto con criteri ex post (e tenendo anche conto delle conoscenze non disponibili all'epoca della condotta).
L'esistenza della prevedibilità sotto il profilo che attiene all'elemento soggettivo va invece accertata con criteri ex ante e trova il suo fondamento sul rilievo che non possa essere addebitato all'agente di non aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere.
Sotto quest'ultimo profilo la prevedibilità dell'evento
è certamente riferibile all'elemento soggettivo, la colpa, perché attiene al processo cognitivo e decisionale dell'agente (sia pure nel senso già precisato di natura non psicologica e con il riferimento all'agente modello) che è tenuto a prendere in considerazione le conseguenze della sua condotta. Naturalmente, da questo angolo visuale, l'agente sarà ritenuto in colpa solo se non ha tenuto conto delle conseguenze della sua condotta, che conosceva o era tenuto a conoscere, in base alla sua professione e alla sua condizione. Il fondamento della prevedibilità sotto il profilo soggettivo risiede nella necessità di evitare forme di responsabilità oggettiva. Se il risultato della condotta non poteva neppure essere immaginato dall'agente queste
281 conseguenze non possono essergli addebitate sotto il profilo della colpevolezza. Perché l'agente possa essere ritenuto colpevole non è sufficiente che abbia agito in violazione di una regola cautelare ma è necessario che non abbia previsto che quella violazione avrebbe avuto come conseguenza il verificarsi dell'evento. Se dunque quella conseguenza dell'azione non è stata prevista perché non era prevedibile non v'è responsabilità per colpa.
Ma qual è il parametro cui occorre rifarsi per valutare la prevedibilità (o, come taluni si esprimono in dottrina, il dovere di riconoscere) ? E' evidente che se si adottasse un criterio che fa riferimento all'agente concreto si ricadrebbe negli orientamenti che riferiscono la colpa all'elemento psicologico;
e infatti dottrina e giurisprudenza seguono comunemente il criterio della prevedibilità da parte dell'homo ejusdem professionis et condicionis il c.d.
"agente modello" non diversamente da quanto avviene per
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l'individuazione dei criteri per accertare il rispetto delle regole cautelari.
Va però sottolineato che questo criterio (e, a maggior ragione, quelli dell'uomo normale, dell'uomo avveduto ecc.) non è ritenuto accettabile da autorevole dottrina che invece fa riferimento alla “miglior scienza ed esperienza" come unico idoneo criterio: a individuare i comportamenti fonte di pericolo e le condotte idonee ad evitarle;
a potenziare la funzione pedagogica delle regole cautelari;
ad evitare di privilegiare i soggetti dotati di conoscenze superiori;
a garantire maggiormente esigenze di tassatività; a ridurre il relativismo della condotta.
Essendo indiscusso che la valutazione allarelativa prevedibilità, sotto il profilo soggettivo, va fatta con criterio ex ante rimane ancora da decidere quale sia il momento cui occorre fare riferimento per poter pretendere che l'agente riconoscesse i rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi. Naturalmente non vanno presi in considerazione i successivi progressi della conoscenza mentre si deve tener conto di eventuali conoscenze superiori dell'agente. Per questo fine di previsione è stato affermato che "le conoscenze rilevanti non sono quelle diffuse solo nella cerchia degli specialisti, e tanto meno le conoscenze avanzate di taluni centri di ricerca, bensì solo le conoscenze che costituiscono un patrimonio diffuso a partire da una certa data".
Questo criterio può essere ritenuto accettabile purchè si precisi che l'agente ha un obbligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche anche se non ancora patrimonio comune e anche se non applicate nel circolo di riferimento a meno che si tratti di studi isolati
282 ancora condivisibile la privi di conferma. E' quindi successiva precisazione che "il momento a partire dal quale le conoscenze specialistiche diventano conoscenze diffuse, e desunta dalle la cui trascuranza fonda la colpa, va informazioni che l'agente 'modello' è in condizione di acquisire in ogni momento”.
Il giudizio di prevedibilità vale a specificare il contenuto dell'obbligo di diligenza altrimenti astratto. Si è detto che "basandosi sugli esiti del giudizio di prevedibilità, il contenuto del dovere di diligenza otterrebbe una certa specificazione, con la conseguenza di poter fornire delle note di concretezza a quell'obbligo del neminem laedere altrimenti del tutto inafferrabile nella sua astrattezza". Solo se diil pericolo del verificarsi un evento dannoso è prevedibile o riconoscibile l'agente può essere obbligato a rispettare quelle specifiche regole cautelari idonee ad evitare il prodursi del fatto dannoso.
Alcuni Autori preferiscono parlare, piuttosto che di prevedibilità, di "rappresentabilità" precisando che "questo termine possiede una maggiore comprensività del primo, potendosi riferire non soltanto ad accadimenti futuri, ma anche a quelli concomitanti о addirittura antecedenti all'azione del soggetto". Altri ancora parlano di
"riconoscibilità" così esprimendosi: "la tipicità colposa risulta configurabile allorchè la situazione concreta sia stata caratterizzata dalla presenza di elementi, giuridici e fattuali....... che, in correlazione con le stesse leggi scientifiche e conoscenze empiriche utilizzate dal giudice ai fini dell'imputazione dell'evento, avrebbero permesso di rappresentarsi la concreta realizzazione del fatto previsto dalla legge come reato colposo").
La dottrina è quindi da tempo sostanzialmente uniforme nel ritenere che il giudizio sulla colpa non possa prescindere da una valutazione sulla prevedibilità che, non essendo riferita all'agente concreto, ha caratteristiche di oggettività pur essendo riferita alla colpevolezza.
g) L'evoluzione della giurisprudenza in tema di prevedibilità. In giurisprudenza queste conclusioni sono di più recente acquisizione. Un risalente orientamento, anche di legittimità, escludeva infatti che la prevedibilità costituisse elemento necessario per configurare la responsabilità per colpa e affermava che nella colpa (in particolare quella specifica) la previsione dell'evento viene già compiuta con la formazione della regola cautelare per cui, nel concreto accertamento dell'esistenza della colpa, il giudice deve soltanto accertare la violazione della regola cautelare e non anche la prevedibilità dell'evento (si vedano
283 in questo senso le sentenze Cass., sez. IV, 15 ottobre 1997
n. 10333, Pretto, rv. 209067; 25 settembre 1990 n. 14434,
Severino, rv. 185674; 1° dicembre 1989 n. 1501, Iannuzzi, rv.
183204; 20 gennaio 1986 n. 5288, Ghirardello, rv. 173057; 18 febbraio 1982 n. 5512, Manassero, rv. 154060). In alcune decisioni si precisava che il requisito della prevedibilità riguardava i casi di colpa generica ma non era richiesto per la colpa specifica (v. Cass., sez. IV, 27 febbraio 1987 n. 7130, Brizzi, rv. 176137; 16 ottobre 1984 n. 318, Serione, rv. 167350).
E' evidente come questa giurisprudenza fosse elusiva del problema della prevedibilità. E' infatti vero che quando viene dettata una regola cautelare si formalizza un giudizio di prevedibilità di un evento dannoso;
ma il problema da risolvere è proprio quello di individuare il perimetro entro il quale individuare gli eventi presi in considerazione dalla norma e, in particolare, se fosse in astratto prevedibile non un evento dannoso di qualsiasi genere ma l'evento in concreto verificatosi (ed inoltre se questo evento fosse ricompreso tra quelli che, nella formazione della regola cautelare, si volevano evitare;
ma questo tema sarà più avanti esaminato).
Non può quindi esservi dubbio che, anche per la colpa specifica, si ponga il problema di accertare se l'evento verificatosi fosse in concreto prevedibile. E anche la giurisprudenza della Corte di cassazione si è adeguata a questi principi (cons. Cass., sez. IV, 22 novembre 1996 n.
2147, Marconi, rv. 207573; 28 aprile 1994 n. 11007, Archilei, rv. 200387; 1° luglio 1992 n. 1345, Boano, rv. 193035. Nella giurisprudenza di merito v., tra le altre, Trib. Foggia 10 maggio 2000).
Va semmai verificato, anche alla luce di una recente pronunzia di questa sezione (sentenza 20 aprile 2005 n.
11351, Stasi e Bucci, rv. 233656-8) se la norma cautelare violata abbia contenuto "rigido" o "elastico", cioè se il comportamento richiesto sia dalla medesima delineato con assoluta precisione ovvero se abbisogni, per poter essere applicata, di un legame più ° meno profondo con le circostanze del caso concreto. Nel primo caso (norma
"rigida"), secondo questa pronunzia e secondo la dottrina che propone questa soluzione, il giudizio di prevedibilità ed evitabilità è già intrinseco nella norma e l'agente non ha altra alternativa che quella di adeguarvisi.
E' da osservare peraltro, per quanto si è già detto, che norme di natura cautelare la cui inosservanza è stata le ritenuta addebitabile agli imputati nel presente processo, hanno carattere elastico e non rigido per cui la necessità di operare il giudizio di prevedibilità resta immutata.
284 h) L'ambito della prevedibilità. Fatte le ricordate premesse resta però ancora irrisolto il problema di maggior complessità che si pone in questa materia: individuare i criteri da utilizzare per verificare se un evento causalmente riconducibile alla violazione di una regola cautelare fosse prevedibile significa, particolare, verificare se la in prevedibilità debba riguardare 10 specifico evento realizzatosi ovvero una categoria di eventi riconducibili alla medesima causa e quale grado di specificità sia richiesto sull'individuazione degli eventi.
La giurisprudenza di legittimità su questo punto è univoca: si è da tempo affermato (fin da Cass., sez. IV, sentenza 6 dicembre 1990, Bonetti, rv. 191791, relativa al disastro di Stava) che "ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione." Queste conclusioni sono state ribadite da Cass., sez. IV, 31 ottobre 1991, Rezza, rv.
191809 ed espressamente richiamate da Cass., sez. IV, 30 marzo 2000, Camposano, rv. 219423-8.
Il problema enunciato merita un approfondimento perché l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, oltre a non essere condiviso (ovviamente) dai ricorrenti, incontra soluzioni diverse anche in dottrina.
Detto in estrema sintesi: per ritenere esistente la colpa dell'agente è necessario che il medesimo si sia rappresentato o fosse in grado di rappresentarsi tutte le
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specifiche conseguenze della sua condotta derivanti dalla violazione delle regole cautelari di prevenzione, o è sufficiente che fosse in grado di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta, una potenzialità lesiva del suo agire che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione ? E' parere della Corte che la risposta corretta sia quest'ultima accolta dalla sentenza di secondo grado. E ciò sotto diversi profili.
Il primo profilo riguarda la potenzialità lesiva della sostanza nociva. Fino a che il rischio per la salute umana
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in base alle conoscenze disponibili è escluso o è limitato
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a patologie di modesta gravità la prevedibilità non può che riguardare queste conseguenze o altre di analoga gravità e quindi una patologia più grave è correttamente ritenuta non prevedibile. Se il CVM fosse stato ritenuto idoneo a provocare semplici patologie momentanee e regredibili con il
285 venir meno dell'esposizione sarebbe ragionevole ritenere che non potevano ritenersi prevedibili effetti più gravi sulla salute umana.
Si comprende quindi l'insistenza dei ricorrenti sull'asserito ridotto ambito di applicazione degli artt. 20 e 21 più volte ricordati alle sole emissioni moleste о fastidiose. Se così fosse ne discenderebbe l'imprevedibilità dei più gravi danni verificatisi (il datore di lavoro è tenuto ad evitare l'esposizione a odori sgradevoli;
ma se si scopre successivamente che la sostanza che li provoca è anche cancerogena non risponderà dei danni provocati quando gravi danni alla salute neppure erano ipotizzabili).
Questa è la regola giuridica cui deve attenersi il giudice di merito sulla valutazione sull'esistenza della prevedibilità che costituisce pur sempre una valutazione di merito a lui riservata.
E deve ritenersi che i giudici di appello abbiano correttamente applicato la disciplina giuridica sulla prevedibilità accertando che il cvm e il pvc erano sostanze di cui era conosciuta l'idoneità a provocare gravi patologie
(quali, secondo quanto incensurabilmente accertato dai giudici di merito, il morbo di YN e in particolare l'acrosteolisi).
Non solo. La Corte ha richiamato anche i documenti aziendali DI che già sul finire degli anni '50 riconoscevano la tossicità di queste sostanze;
le dichiarazioni dell'imputato IN che ha riconosciuto l'epatotossicità del cvm risalente ai suoi studi universitari
(circostanza confermata dal medico di fabbrica del petrolchimico, dr. GIUDICE); un documento dell'associazione europea dei produttori di materie plastiche (APME) secondo cui erano già conosciute, come effetti dell'esposizione al cloruro di IN, negli anni '50 e '60, "alterazioni non specifiche della funzionalità epatica e del sistema digestivo e respiratorio, sindrome di YN nelle mani, lesioni sclerodermiche e alterazioni ossee osteolitiche delle falangi distali."
Logica è quindi la conclusione della Corte di merito secondo cui, ben da prima dell'epoca della contestazione (che parte dal 1969), dovevano già ritenersi prevedibili gravi danni alla salute dei lavoratori esposti al cloruro di IN
e quindi doveva ritenersi sorto l'obbligo (anche se fossero mancate regole cautelari di origine normativa), per il datore di lavoro, di adottare le cautele necessarie per preservare i lavoratori dal rischio in esame perché la tutela della salute umana costituisce obbligo primario di salvaguardia di un
286 diritto costituzionalmente protetto (art. 32 della
Costituzione), cautele peraltro già imposte dalla legge.
E' da evidenziare che questo accertamento incensurabile del giudice di merito riguarda anche gli effetti tossici sul fegato che la Corte di merito afferma essere confermati dallo studio TR risalente al 1949.
Ma, si afferma nei ricorsi, il rischio cancerogeno non era noto e gli studi di OL non erano sufficienti а confermarne l'esistenza perché condotti con metodi non sofisticati, su animali (non si dice se le ricerche avrebbero dovuto essere condotte sull'uomo) e ad esposizioni elevatissime.
Ma ciò non vale ad escludere la prevedibilità degli effetti cancerogeni del cvm. La ricerca di VIOLA non costituiva infatti una congettura inaffidabile ma era stata, pur con le caratteristiche ricordate, condotta con metodo scientifico e aveva fatto sorgere una plausibile probabilità
o possibilità di un effetto cancerogeno anche sull'uomo.
La serietà di questi studi, e la plausibilità dei risultati raggiunti, non è confermata soltanto dal riconoscimento, anche a livello internazionale (formò oggetto di comunicazioni in convegni svolti in Stati stranieri e fu pubblicata su un'importante rivista medica che si occupava di studi sui tumori), che gli studi di OL ottennero all'epoca ma dalla condotta dei dirigenti DI che affidarono al prof. LT un approfondimento della ricerca, evidentemente perché ritennero che gli studi del dott. OL avessero un fondamento scientifico.
I1 che equivale a dire che, dal momento in cui i dirigenti DI ne vennero a conoscenza, divenne per loro "prevedibile" о "vennero posti in condizione di prevedere", la possibilità di effetti cancerogeni sull'uomo.
Diversamente non avrebbero disposto l'approfondimento della ricerca.
i) La prevedibilità e le leggi scientifiche. Ma quali sono i criteri che devono governare l'accertamento della potenzialità lesiva prevedibile ?
Su questo punto questa Corte ritiene non possano esservi dubbi sulla correttezza della tesi fatta propria dalla sentenza impugnata secondo cui le regole di spiegazione causale dell'evento non possono valere per l'accertamento dell'esistenza della colpa. La soglia insita nei concetti di diligenza e prudenza espressamente richiamati dall'art. 43 cod. pen. oltre la quale l'agente può prevedere le
287 conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purchè fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze si producano.
Naturalmente questa possibilità deve essere concreta e non solo astratta. E' questo il limite che differenzia le situazioni in cui le pubbliche autorità devono intervenire per la salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della vita e della salute dei consociati dalle situazioni in cui viene in considerazione l'agire del singolo soggetto: la concretezza del rischio. E il rischio diviene concreto quando
- sia pure in base a ricerche non ancora complete o prive di requisiti di generale applicabilità o anche soltanto in base a serie generalizzazioni empiriche viene individuata la possibilità dell'idoneità lesiva di una condotta commissiva od omissiva che dunque diviene prevedibile.
L'ente pubblico è tenuto a salvaguardare i cittadini dal rischio dell'inquinamento per salvaguardare la loro salute da pericoli astrattamente ipotizzabili in base, eventualmente, a indagini epidemiologiche. Ma se, all'interno di una fabbrica, si verifica (anche empiricamente) che i lavoratori esposti ad una determinata sostanza fino ad allora ritenuta innocua subiscono eventi lesivi in proporzione anomala rispetto a quelli non esposti l'obbligo per il datore di lavoro di eliminare, ○ ridurre per quanto possibile, l'esposizione
(rischio concreto) sorge immediatamente e non solo quando, successivamente (eventualmente dopo anni), gli studi scientifici avranno confermato l'osservazione empirica e spiegato i meccanismi di produzione dell'evento lesivo.
-Non è quindi condivisibile la distinzione oggetto di particolare approfondimento in alcuni ricorsi ed in particolare in quello del responsabile civile tra rischio e
-
pericolo; distinzione che, in tesi difensiva, varrebbe a diversificare gli obblighi di intervento preventivo esistenti solo nel caso di accertamento del pericolo mentre il rischio riguarderebbe soltanto il legislatore o il pubblico amministratore.
Rischio e pericolo come è agevole constatare leggendo le definizioni che ne danno i dizionari in uso
- sono in realtà concetti sovrapponibili e indicano entrambi una situazione o circostanza da cui può derivare un danno. Questa difficoltà, se non impossibilità, di distinguere tra rischio e pericolo è del resto confermata dalla circostanza che gli studiosi che hanno tentato di individuare queste differenze sono pervenuti a risultati non solo insoddisfacenti ma addirittura contradditori. Basti pensare che vi è chi individua una differenza di tipo qualitativo e chi opta invece per una differenza di tipo esclusivamente
288 quantitativo.
Semmai sarebbe corretto affermare che il c.d. "principio di precauzione" non ha una diretta efficacia nel diritto penale ma è volto soltanto ad ispirare le pubbliche autorità nelle scelte di regolamentare ° vietare l'esercizio di determinate attività quando esista il "sospetto" di una loro pericolosità che però mai ha trovato conferma. Il presupposto questi interventi costituito dall'incertezza per è scientifica sulla dannosità per la persona umana, per es., di una determinata esposizione ad un agente di cui non siano ancora conosciuti gli effetti.
I casi sono ben noti: da anni si discute sulla possibile efficienza lesiva delle onde elettromagnetiche provenienti da impianti di trasmissione radiotelevisiva ma fino ad oggi non si sono avute conferme scientifiche di questi effetti e lo stesso può dirsi per le emissioni derivanti dagli impianti di telefonia cellulare. E come non ricordare le accese discussioni, anche in sede scientifica, dei possibili effetti dannosi dei prodotti (in particolare di quelli alimentari) geneticamente modificati ?
E' ovvio che, fino a quando non si abbia una conferma scientifica degli effetti dannosi di queste esposizioni sulla persona umana il problema non riguarda il diritto penale ma è rivolto alle scelte politico-amministrative che possono essere o meno ispirate ad un rigore preventivo per evitare danni ad oggi non confermati trattandosi di ipotesi prive di conferma e quindi di concretezza.
determinataMa ben diverso હૈ il caso in cui una esposizione si sia già dimostrata dannosa per la salute umana anche se non siano ancora ben delineati i confini di tale pericolosità. In tal caso sorge l'obbligo per l'agente di eliminare o ridurre nei limiti del possibile l'esposizione in modo da ricondurla in termini di non pericolosità (se già fosse dimostrata l'efficienza onde dellelesiva dell'uomo sorgerebbeelettromagnetiche sulla salute immediatamente quanto meno l'obbligo di riduṛle anche in previsione di ulteriori danni, eventualmente più gravi, oggi non conosciuti). На senso poi parlare di distinzione tra rischio e pericolo e di principio di precauzione quando il legislatore abbia già fatto la sua scelta classificando come nociva una determinata sostanza ed imponendo la riduzione delle esposizioni nei limiti del possibile e altre cautele (per es. le visite periodiche) ? O tutte queste discussioni sono riferibili esclusivamente a casi di colpa generica per se, anche in mancanza di una disciplina verificare limitativa, l'agente sia tenuto ad adottare cautele non
289 -ancora previste normativamente (eventualmente questa volta il richiamo sarebbe pertinente invocando l'art. 2087 c.c.)
?
Evidente è quindi l'erroneità della tesi del Tribunale
(che difatti alcuni dei ricorrenti neppure riprendono) secondo cui, per far sorgere l'obbligo prevenzionale, occorre fare riferimento al "patrimonio scientifico consolidato" quale criterio per imporre l'adozione della regola cautelare per impedire un evento che solo allora diviene prevedibile.
L'adozione di questo criterio costituisce un'indebita trasposizione delle regole che governano l'accertamento della causalità al tema della colpevolezza. In tema di causalità si tratta di addebitare oggettivamente un evento dannoso alla condotta colposa dell'agente, di accertare quindi se il fatto
è "suo" (se quella morte è stata da lui provocata con la sua condotta inosservante); è ovvio che le regole processuali di un paese che si ispira ai principi della democrazia liberale debba richiedere sul piano probatorio quell'elevato grado di probabilità in cui si esprimono le regole dell'elevato
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grado di credibilità razionale e dell'oltre il ragionevole dubbio che possa consentire di addebitare ad un soggetto un evento. Ma le regole che disciplinano l'elemento soggettivo hanno natura non di verifica a posteriori della riconducibilità di un evento alla condotta di un un uomo ma funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adottino certe cautele anche se è dubbio che la mancata adozione provochi eventi dannosi.
L'utilizzazione di questi criteri comporterebbe, in tema di prevenzione di rischi alla salute, che sarebbe esigibile l'adozione delle regole cautelari (anche di quelle già previste dalla legge !) solo dopo che fosse stato accertato, in termini di elevata credibilità razionale (secondo i criteri indicati nella già citata sentenza Cass., sez.un., 10 luglio 2002 n. 30328, Francese, in tema di causalità) che alla mancata adozione di regole di cautela consegue un determinato effetto dannoso.
Questa operazione ermeneutica avrebbe come ovvio risultato quello di porre nel nulla la natura preventiva delle regole cautelari dirette ad evitare il verificarsi di eventi dannosi anche se scientificamente non certi (purchè non solo congetturali) ed anche se non preventivamente e specificamente individuati. E' dunque obbligata la conclusione che (a differenza dell'addebito oggettivo per il quale, sotto il profilo della causalità, è necessario accertare che l'evento non si sarebbe
290 verificato con credibilità razionale seelevato grado di fosse stata posta in essere la condotta richiesta) ben inferiore è la soglia che impone l'adozione della regola cautelare.
Se poi con il richiamo al "patrimonio scientifico consolidato" il Tribunale intendeva riferirsi non tanto alle leggi scientifiche riconosciute quanto al consenso generalizzato della comunità scientifica è facile osservare che questo criterio, nel contiguo campo della validità della prova scientifica, non viene più ritenuto l'unico criterio utilizzabile neppure dalla giurisprudenza nordamericana come emerge dalla notissima sentenza 28 giugno 1993 della Corte
Suprema Federale degli Stati Uniti, relativa al caso Daubert, che ha indicato i criteri idonei a valutare la validità e l'attendibilità delle prove scientifiche individuandoli nella controllabilità, falsificabilità e verificabilità della teoria ° tecnica posta a fondamento della prova;
nella percentuale di errore conosciuto о conoscibile;
nella possibilità che la teoria o tecnica abbia formato oggetto di controllo da parte di altri esperti perché divulgata in pubblicazioni scientifiche o con altri mezzi;
nella presenza di standard costanti di verifica;
nel consenso generale da parte della comunità scientifica. Criterio, quest'ultimo, da vari decenni ritenuto l'unico utilizzabile dal giudice per avere conferma della validità della prova scientifica e che invece la più recente giurisprudenza non ritiene più l'unico cui fare riferimento per i fini indicati.
Ma il Tribunale è incorso anche in un secondo errore perché ha fatto riferimento, nell'indicare il livello di diligenza esigibile, "alle applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed agli accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, correlati all'osservanza degli standards di sicurezza delle diverse attività per conseguire l'esclusione del verificarsi dell'evento."
L'errore consiste nell'aver individuato le misure preventive esigibili non in quelle più adeguate ipotizzabili ma in quelle "generalmente praticate" in contraddizione con un principio ormai generalmente riconosciuto (non solo in
Italia) secondo cui non possono essere convalidati usi scorretti o pericolosi anche se generalmente praticati (lo studioso italiano che ha maggiormente approfondito i temi della colpa così ha compendiato nel 2005 il suo pensiero su questo punto: "diligente non è ciò che usualmente viene fatto, ma ciò che si deve fare, pagando anche i costi necessari").
Questo secondo errore ha un rilievo minore nel presente giudizio perché anche la sentenza di primo grado ha
291 riconosciuto che la DI ebbe ad applicare, fino al
1974, misure di prevenzione inadeguate anche se si afferma che le conoscenze scientifiche allora disponibili non imponevano l'adozione delle misure richieste. Insomma il secondo errore rifluisce sul primo avendo, i primi giudici, omesso di considerare che da oltre quindici anni erano in vigore, nel nostro ordinamento, regole cautelari (gli artt.
20 e 21 più volte citati) che imponevano di ridurre le esposizioni "nei limiti del possibile”.
1) La concretizzazione o realizzazione del rischio. In generale. La responsabilità colposa si fonda sulla violazione della regola cautelare ma non è sufficiente che sia stata accertata questa violazione essendo altresì necessario che la regola violata fosse diretta ad evitare quel tipo di evento.
Diversamente l'agente verrebbe punito per la mera infrazione anche se la regola cautelare aveva tutt'altro scopo, cioè verrebbe sanzionato non diversamente dal caso in cui difetti la prevedibilità dell'evento il mero versari in re
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illicita con la previsione di una sorta di responsabilità oggettiva. Si parla dunque di "concretizzazione del rischio"
° "realizzazione del rischio" come alcuni autori preferiscono.
Preliminare a questa verifica (non diversamente dagli altri aspetti della colpa) è l'accertamento della causalità materiale dell'evento (che può consistere anche nella condotta dell'uomo) perché solo quando sia stata individuata l'origine causale del pregiudizio sarà possibile accertare se la violazione della regola cautelare abbia cagionato l'evento, se l'evento rientri tra quelli che la regola mirava a prevenire e se il comportamento alternativo lecito sarebbe stato idoneo e sufficiente ad evitare il suo verificarsi. Nel caso in esame, come si è visto, il problema della causalità materiale è da ritenere superato perché i giudici di merito, di primo e di secondo grado, non hanno dubitato che la causalità materiale degli angiosarcomi che hanno provocato la morte di numerosi lavoratori debba essere individuata nell'esposizione al cloruro di IN in quantità eccessive (non diversamente dalle altre malattie ritenute cagionate da questa esposizione).
Il principio della concretizzazione del rischio si situa sul versante oggettivo della colpevolezza mentre la prevedibilità riguarda più specificamente l'aspetto soggettivo: è una valutazione che prende in considerazione l'evento in concreto verificatosi ed è diretta ad accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire. La ragione per cui è richiesto questo requisito è di meno
292 agevole comprensione rispetto al requisito della neppureprevedibilità (non posso rispondere di quanto l'agente modello poteva prevedere); la concretizzazione fa riferimento allo scopo della norma ed è la verifica della corrispondenza tra finalità della regola cautelare e finalità effettivamente raggiunta. Si tratta di un'operazione di carattere logico diretta ad accertare l'esistenza della corrispondenza indicata.
La prevedibilità va accertata con criteri ex ante e va valutata dal punto di vista dell'agente (non di quello che ha concretamente agito ma dell'agente modello) per verificare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell'evento; il criterio della concretizzazione del rischio di avere è invece una valutazione ex post che consente conferma, 0 meno, che quel tipo di evento effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli presi in considerazione nella formazione della regola cautelare.
Ci si potrebbe anche chiedere che cosa abbia a che fare questo principio con l'elemento soggettivo del reato posto che l'accertamento della sua esistenza va compiuta in relazione all'evento già verificatosi, con criteri che non possono che essere individuati ex post e con una valutazione di tipo esclusivamente normativo (quell'evento concreto rientrava nel tipo di eventi che la norma mirava a prevenire
?). Il dubbio è confermato dalla circostanza che non è facile stabilire la linea di confine tra questo principio e la c.d.
"causalità della colpa" cui fa espresso riferimento l'art. 43
c.p.
Ci troviamo infatti in presenza di tre aspetti della ricerca sulla colpa che sono strettamente confinanti, in parte sovrapponibili e per i quali non è facile individuare differenze e ambiti di applicazione. Per stabilire una linea di confine tra questi concetti, e abbozzare una risposta su questo complesso problema, possiamo dire anzitutto che in gran parte si tratta non tanto di elementi o aspetti diversi relativi alla colpa ma di diversi punti di vista dai quali il medesimo problema viene affrontato.
Prevedibilità e concretizzazione in realtà riguardano il medesimo problema;
la prevedibilità, come si è già accennato, viene valutata ex ante facendo riferimento all'agente modello mentre la concretizzazione del rischio richiede una verifica ex post sul rapporto tra evento concreto e norma cautelare;
insomma si tratta di una prevedibilità di natura esclusivamente oggettiva e verificata a posteriori;
si potrebbe ancora dire (ma l'affermazione non è da tutti condivisa) che la prevedibilità è prevedibilità in astratto, la concretizzazione è prevedibilità in concreto.
293 L'accertamento relativo alla causalità della colpa mira invece non a verificare la corrispondenza tra evento e scopo della regola cautelare come quello che si riferisce alla concretizzazione del rischio ma a chiarire se quella violazione ha cagionato quell'evento concretamente verificatosi.
La contiguità e parziale sovrapposizione del concetto di concretizzazione del rischio con gli altri due aspetti della colpa rende necessario fare ricorso ad un esempio concreto, quello ricorrente dell'automobilista che percorre una strada in senso vietato.
Se il veicolo da lui guidato va ad urtare contro un altro veicolo che percorre la strada nel senso consentito è evidente la coesistenza di tutti i profili della colpa (e della causalità della colpa): l'evento era prevedibile dall'agente modello che deve sincerarsi previamente se il senso di marcia è a lui consentito. Quell'incidente realizza la concretizzazione del rischio perché la regola cautelare mira proprio ad evitare che si verifichino quegli incidenti.
V'è causalità della colpa perché la violazione della regola cautelare ha "cagionato" quell'evento.
L'agente risponderà quindi delle lesioni provocate al conducente di un veicolo che proveniva dal senso opposto;
non risponderà invece dell'investimento di chi sia caduto dal balcone. In quest'ultimo caso la caduta non era certamente prevedibile;
la norma non mirava ad evitare quell'evento e eventineppure quel tipo di e la violazione non ha
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cagionato quell'evento se non nel senso meramente materiale.
In realtà i casi non sono sempre così evidenti;
nel caso dell'automobilista che procede contro mano potrebbe aversi l'investimento di un pedone che attraversa improvvisamente la carreggiata preoccupandosi soltanto di verificare che la strada sia libera nel senso di marcia consentito. In questo caso la possibilità di ricollegare l'evento alla violazione della regola cautelare presenta aspetti di maggior problematicità perché, verosimilmente, questo evento non era stato preso in considerazione nel momento in cui è stata formulata la regola cautelare ma la violazione della regola ha comunque interferito nella causazione dell'incidente perché il pedone ha fatto affidamento sul suo rispetto.
m) Il "tipo" di eventi. Proprio questo riferimento (al
"tipo" di eventi e non all'evento specifico concretamente verificatosi) può costituire una soluzione equilibrata che evita i rischi del versari in re illicita con l'utilizzazione del criterio dell'eccezionalità dell'evento concretamente verificatosi.
294 Insomma: l'evento deve rientrare nel tipo di eventi che la norma cautelare mirava a prevenire (per es. il pericolo per la vita del soggetto tutelato o un grave danno alla sua salute) ma questi eventi non devono avere carattere di eccezionalità. L'agente è rimproverabile se agisce in contrasto con regole cautelari sapendo (o dovendo sapere)
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che la sua condotta può avere conseguenze dannose anche se questi esiti della condotta non sono determinabili preventivamente purchè si tratti di conseguenze del tipo di quelle prese in considerazione nel momento in cui la regola cautelare è stata redatta anche se non ancora interamente descritte e conosciute.
La valutazione sul "tipo" di evento trova varie conferme in dottrina: si è infatti affermato che "l'evento lesivo di fatto cagionato deve appartenere al tipo di quelli che la norma di condotta mirava a prevenire" e che "1'inosservanza della regola cautelare comporta l'imputazione non di tutti gli eventi cagionati, ma solo di quelli del tipo che essa mira a prevenire".
Nell'esempio fatto è possibile che coloro che hanno redatto la regola cautelare che vieta di guidare veicoli contro il senso di marcia intendessero riferire la tutela alla sola circolazione dei veicoli. Ma l'obiettività della norma cui soltanto dobbiamo fare riferimento non consente certo di escludere dal perimetro della tutela anche tutti quei comportamenti non caratterizzati da eccezionalità (come
è invece la caduta dal balcone) che la regola è idonea a tutelare anche se meno frequenti. E' quindi ragionevole ritenere che la tutela sia oggettivamente preordinata anche a favore dei pedoni quando la consapevolezza del divieto possa indurre comportamenti di affidamento sul rispetto della regola da parte degli automobilisti.
Questo aspetto che riguarda anche la causalità non è estraneo al nostro tema perché è necessario verificare se in questi casi si possano addebitare soggettivamente all'agente le conseguenze ulteriori in quanto prevedibili e se queste conseguenze costituiscano realizzazione del rischio. In queste ipotesi dobbiamo dare per scontato che sussista il rapporto di causalità materiale e che l'evento non sia dovuto ad una causa sopravvenuta da sola idonea a determinarlo;
e, sotto il profilo soggettivo, non si può che rilevare che non possono formare oggetto di previsione esclusivamente quelle conseguenze ulteriori (ovvero protratte o tardive) che hanno carattere di eccezionalità adottando la formula usualmente utilizzata per escludere la causalità (e lo stesso criterio può essere utilizzato quando le conseguenze dannose si verifichino nei confronti di un terzo diverso da quello preso in considerazione dalla regola cautelare).
295 D'altro canto il richiamo ad un ambito oggettivo della regola cautelare consente di evitare una quasi impossibile ricerca diretta ad individuare un'intenzione soggettiva dei redattori della medesima, di individuare un ambito oggettivo di applicabilità e di tener conto della sua espansione nel caso di mutamento del contesto di applicazione.
Questa elasticità nell'ambito di applicazione della regola cautelare può derivare anche dall'evoluzione delle tecnologie. Ciò avviene frequentemente nell'ambito della disciplina delle cautele in tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali laddove casi in cui viene in considerazione l'osservanza della regola cautelare della medesimanon previsti dai redattori
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possono trovare un ambito di applicazione più esteso in caso di modifica dei procedimenti produttivi e di introduzione di nuove tecniche di lavorazione.
Né può ritenersi, come si è affermato in alcuni ricorsi
(in particolare quelli del responsabile civile SO e degli imputati AT e IN;
ma anche in un contributo di dottrina dedicato all'esame critico della sentenza della
Corte d'Appello di EN), che questa ricostruzione si ponga in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza perché si tratta di principi estranei al tema che stiamo esaminando esaminando.
Infatti, in estrema sintesi, il principio di tassatività è riferibile al divieto di analogia nella materia penale mentre il principio di determinatezza riguarda la formulazione della norma che deve essere sufficientemente chiara ("determinata") nel descrivere la condotta vietata e costituisce una riaffermazione del principio di legalità.
Nessuno dei due principi si riferisce quindi all'elemento soggettivo del reato né può affermarsi che
l'indeterminatezza riguarderebbe l'oggetto della previsione da parte dell'agente perché qui siamo al di fuori del principio in esame. Il contenuto dell'oggetto della possibilità di previsione non riguarda infatti la formulazione della norma (semmai potrebbe riguardare la formulazione della regola cautelare ove prescrivesse condotte aspecifiche) ma i contorni che deve assumere l'oggetto della previsione al fine di verificare la rimproverabilità della condotta.
Se poi le critiche in esame dovessero intendersi rivolte alla formulazione delle regole cautelari previste nei più volte ricordati artt. 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 si porrebbe naturalmente un problema di costituzionalità che può peraltro ritenersi dall'orientamento della Cortesuperato
296 costituzionale che, con la sentenza 25 luglio 1996 n. 312, ha ritenuto (in un caso analogo in cui la norma prevedeva l'adozione delle misure tecniche, organizzative e procedurali 'concretamente attuabili" per ridurre al minimo i rischi "
derivanti dall'esposizione al rumore) che il legislatore si riferisse "alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti".
Anche se può ritenersi opinabile il riferimento alle misure generalmente applicate (e non a quelle di maggior efficacia) è rilevante notare che la Corte costituzionale, in una materia assai vicina a quella che stiamo trattando, ha ritenuto che la determinatezza, in queste fattispecie, si determina con il riferimento alle misure tecnologiche applicabili al processo produttivo all'epoca della condotta.
n) Il criterio della ratio della regola cautelare. Il tema può essere approfondito anche sotto un diverso aspetto.
Si è visto che la violazione della regola cautelare consente l'addebito soggettivo se l'evento in concreto verificatosi "rientri nel novero degli accadimenti che la norma mirava a prevenire" e che "è difficile negare, anzitutto, che le regole cautelari presentano per lo più uno spettro preventivo assai ampio, nel senso che esse mirano a evitare non un solo tipo di evento, ma una serie di eventi tra loro diversi per gravità.". E il medesimo Autore prosegue: "dato che caratteristica delle regole cautelari di fonte giuridica è quella di indicare la pretesa comportamentale attraverso formalizzandola leggi, regolamenti, ordini o discipline, si comprende che in questi casi le valutazioni di rischio che il fine di tutela introduce nella tipicità penale, vanno logicamente desunte dalla ratio della regola giuridica, quale risulta dall'interpretazione della sua struttura lessicale e logica". Pur dandosi atto della problematicità della soluzione questo collegio ritiene che il principio della concretizzazione del rischio vada inteso con criteri di ragionevolezza interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico ma secondo la sua ratio e secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione delle conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purchè non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare.
297 Dunque la ratio della regola cautelare. La regola è stata dettata per impedire il verificarsi di uno specifico evento preventivamente individuato о per uno spettro più ampio di eventi determinato soltanto nel "tipo" ? Per compiere questa verifica utili indicazioni finiai dell'accertamento se un determinato evento rappresenti la realizzazione del rischio preso in considerazione dalla norma cautelare possono trarsi dalla natura della norma cautelare
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che si assume violata.
Esistono infatti norme cautelari specificamente previste per la prevenzione di eventi ben individuati: si pensi alle cinture di sicurezza ° alle scarpe protettive, le prime dirette ad evitare cadute dall'alto e le seconde per prevenire lesioni conseguenti alla caduta di corpi pesanti sugli arti inferiori. Se il datore di lavoro non fornisce il lavoratore di questi mezzi di protezione risponde dei danni provocati dalla precipitazione del lavoratore О di quelli cagionati dalla caduta di un oggetto pesante sui suoi piedi. Lo scopo di protezione può però ritenersi esistente anche nel caso di eventi che non rappresentino quelli tipici ma siano comunque ricollegabili alle modalità dell'attività lavorativa
(per es. la caduta sia stata provocata dall'urto di un veicolo contro l'impalcatura o il piede del lavoratore sia stato schiacciato da un veicolo operante nell'ambiente di lavoro).
Ma se un lavoratore privo del casco protettivo viene punto alla testa da un grosso insetto (che non avrebbe potuto pungerlo in presenza del mezzo di protezione) o il lavoratore privo delle scarpe protettive contrae una malattia ai piedi perché esposti ad un agente patogeno (salva la responsabilità per aver sottoposto il lavoratore a tale agente) sembra evidente che si è al di fuori dell'area di concretizzazione o realizzazione del rischio.
Quelle regole di condotta erano dirette a tutt'altro scopo e il verificarsi degli eventi dannosi descritti esulava completamente dagli scopi di protezione delle medesime;
con la conseguenza che gli eventi medesimi, caratterizzati da eccezionalità, erano imprevedibili per l'agente che dunque versa in re illicita ma non può essere ritenuto in colpa sia perché l'evento non era prevedibile sia perché il fatto in concreto verificatosi era completamente estraneo allo scopo di protezione della norma.
Ma esistono regole di condotta ad ampio spettro che perché le conoscenze dell'epoca in cui sono state dettate erano ancora limitate o perché si è in presenza di cause dannose o eventi talmente numerosi da rendere impossibile non solo l'enumerazione completa ma anche la loro anticipata si limitano a dettare la regola di condottaindividuazione
-
298 diin relazione all'astratta possibilità del verificarsi eventi dannosi alcuni dei quali possono essere ancora ignoti. Se una sostanza è riconosciuta come dannosa il legislatore ne può vietare l'impiego, o limitarne l'uso con l'adozione di determinate cautele, proprio perché eventuali conseguenze, se del caso più gravi di quelle note, non sono ancora conosciute.
E può affermarsi l'esistenza del solo versari in re illicita nella condotta di chi, nonostante l'esistenza del divieto o della disciplina limitativa, non adotti le cautele richieste e si verifichi un danno del tipo di quelli conosciuti ma non ancora specificamente conosciuto al momento della condotta ? Oppure il divieto o l'imposizione della regola di condotta sono preordinati, in caso di regole per così dire "aperte", anche a prevenire le conseguenze non conosciute ma comunque riconducibili all'area di protezione della norma ?
Sarebbe veramente singolare che una condotta imposta in presenza di determinati presupposti (per es. la pericolosità per la salute umana dell'esposizione ad un agente patogeno di cui sia stata accertata la tossicità) sia ritenuta incolpevole per aver provocato una conseguenza di cui il legislatore non aveva tenuto conto (perché non conosciuta) al momento della formulazione originaria della norma che peraltro sia stata dettata in termini generali e aspecifici proprio perché tutte le conseguenze dell'esposizione non erano ancora conosciute (e verosimilmente mai lo saranno).
Ancor oggi: potrebbe escludersi la prevedibilità nel caso di una patologia (diversa da quelle tradizionalmente conosciute) che si scoprisse essere conseguenza dell'esposizione all'amianto avvenuta dopo l'introduzione del divieto dell'impiego di questa sostanza о al cloruro di IN ME in dosi superiori a quelle ritenute non tossiche ? O può affermarsi che nell'ambito delle conseguenze del "tipo" di quelle che il legislatore voleva prevenire (morte della persona;
grave danno alla salute) l'agente che opera in violazione delle regole cautelari non solo versa in re illicita ma si assume le conseguenze della sua condotta comprese quelle non ancora conosciute quando sia possibile affermare che la norma è stata dettata per prevenire anche queste conseguenze ?
Se via via nel tempo si scopre che una sostanza provoca malattie diverse non è possibile o addirittura probabile che ve ne siano ancora di non conosciute e ciò non costituisce un presupposto della prevedibilità e un addebito di rimproverabilità della condotta di chi ignora questo pericolo
?
299 E' noto che vi sono malattie (in particolare alcune forme tumorali) che hanno tempi di latenza lunghissimi (per il mesotelioma pleurico cagionato dall'amianto si è parlato di tempi che possono superare i cinquanta anni); se nulla si sa della nocività dell'esposizione ad una sostanza che provoca malattie è ovvio che l'agente non è queste rimproverabile perché il risultato della sua condotta non poteva essere previsto.
Ma che agente modello è quello che sottopone altri all'esposizione ad una sostanza già riconosciuta (dalla legge
!) come nociva anche se le conseguenze dell'esposizione non sono ancora tutte completamente note ? E' possibile affermare, oggi, che solo fra alcuni decenni potrà ritenersi prevedibile una malattia provocata da un agente oggi conosciuto come nocivo ma i cui effetti siano ancora in parte sconosciuti ?
E allora il discrimine tra il versari in re illicita (la responsabilità oggettiva) e la colpa ipotizzabile solo in presenza della prevedibilità dell'evento e della realizzazione del rischio è costituito, nel caso di violazione di una regola cautelare, dalla circostanza che la norma sia redatta in previsione di uno specifico e determinato evento, poi concretamente verificatosi, oppure per un tipo di eventi che peraltro non sono tutti preventivamente individuabili.
Nel primo caso il verificarsi di un evento completamente diverso consente di affermare soltanto l'esistenza del versari in re illicita;
ma se, trattandosi di regola cautelare "aperta", l'evento rientra nel "tipo" di eventi che la norma mira a prevenire e purchè non sia completamente
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diverso da quelli presi in considerazione nella formulazione della regola di cautela e non costituisca uno sviluppo eccezionale della violazione la condotta dell'agente è
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"rimproverabile” perché era prevedibile che esistessero conseguenze, eventualmente non ancora conosciute o descritte, del medesimo tipo.
o) L'accertamento del decorso causale. Vi sono poi casi nei quali il criterio della concretizzazione del rischio richiede un "dippiù" rispetto alla realizzazione del rischio tipico e si afferma (ma il tema è controverso) che anche il decorso causale debba essere corrispondente a quello preso in considerazione nella redazione della norma cautelare. Si pensi al decesso di un automobilista a seguito di un infarto cagionato dall'emozione provocata da una manovra azzardata di un altro automobilista (per es. un sorpasso irregolare, una perdita di controllo del veicolo poi rientrata ecc.).
300 La selezione degli anelli causali intermedi è ritenuta necessaria, da una parte della dottrina, per poter ritenere che l'evento verificatosi sia corrispondente a quello che la regola cautelare mirava ad evitare. E' stato affermato che
"il vero problema è quello di selezionare gli anelli causali
(o le modalità dell'evento) di cui è necessario accertare la presenza nell'ambito dell'accadimento concretamente prodottosi, determinando altresì a quali condizioni la loro successione all'interno del decorso causale configuri effettivamente l'evento 'finale' come realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta era stata vietata, senza arrestarsi al mero riscontro che tale evento fosse in effetti uno di quelli che la regola cautelare mirava a prevenire".
Non è sempre così. Esistono effettivamente casi nei quali non solo ai fini della causalità ma altresì ai fini della prevedibilità e della concretizzazione del rischio, non è sufficiente riferirsi al mero evento finale comunque verificatosi ma deve richiedersi che venga descritto (o ri- descritto come pure si afferma) l'intero evento in concreto realizzatosi.
Ciò avviene quando un evento si sia verificato in presenza di una causa preesistente e della violazione della regola cautelare ma la causa preesistente non abbia in concreto cagionato l'evento in realtà riconducibile ad un diverso decorso causale assolutamente eccezionale ed imprevedibile
Un esempio di questa ipotesi è costituito dal caso affrontato da App. Torino 18 ottobre 1996, ET e altri (in Riv.it.dir.proc.pen., 1999, 711). In quel caso si trattava di una valanga che aveva travolto alcuni sciatori;
la pista avrebbe dovuto essere chiusa per le abbondanti nevicate verificatesi nei giorni precedenti che creavano un serio e attuale rischio di valanghe;
la valanga si era però verificata non per l'accumulo di neve ma per la rottura del fronte di un ghiacciaio, fatto ritenuto assolutamente imprevedibile. Gli imputati versavano quindi in re illicita,
l'evento non si sarebbe verificato se avessero rispettato la regola cautelare ma quell'evento, come concretamente verificatosi, non era prevedibile perché non ricollegabile alla violazione della regola cautelare.
Sembra evidente che, nel nostro caso, ci troviamo al di fuori di queste ipotesi perché l'evento è invece ricollegabile alla violazione delle regole cautelari dettate per prevenirlo. Per restare all'esempio fatto ci troveremmo in un'ipotesi assimilabile a quella ricordata se, per esempio, i lavoratori del petrolchimico, privi dei mezzi di protezione personale, avessero subito danni alla salute non
301 per le esalazioni dello stabilimento dove lavoravano ma per essere stati investiti da una (imprevedibile) nube tossica fuoriuscita da altro stabilimento. Se avessero avuto a disposizione il mezzo di protezione (per es. le maschere) non avrebbero subito danni ma il meccanismo causale delle lesioni
è completamente estraneo al rispetto della regola cautelare da parte dell'imprenditore.
p) La prevenibilità dell'evento. Non è sufficiente che
l'agente abbia violato la regola cautelare, che questa violazione abbia cagionato l'evento e che quel tipo di eventi fosse ricompreso nella previsione della norma cautelare. E' necessario che venga anche individuata la condotta
("comportamento alternativo lecito"; ma in dottrina vi è chi preferisce denominarlo "comportamento alternativo diligente") che, se posta in essere, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento che dunque non solo deve essere prevedibile ma altresì evitabile o prevenibile.
individuare ilE' chiaro che il problema di comportamento alternativo lecito non si pone quando la regola cautelare imponga di astenersi da una determinata attività: in questo caso il comportamento alternativo lecito è costituito dalla mera omissione della condotta vietata.
E' l'evitabilità dell'evento, ancor più della sua prevedibilità (che ne costituisce il presupposto) che indirizza la formazione della regola cautelare secondo criteri sociali o giuridici;
se esiste il pericolo o il rischio di un evento che può essere immaginato la regola cautelare sarà formulata in relazione a questo rischio ma la sua concreta definizione non potrà che avvenire in base alla concreta possibilità che questa regola sia idonea ad evitare l'evento anche se e ciò si verifica in particolare
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nell'ambito del rischio consentito nelle attività pericolose è improbabile che possa aversi la garanzia totale che
- l'evento non si verificherà (per es. un'attività di paracadutismo svolta con l'osservanza di tutte le regole previste non potrà escludere il verificarsi di eventi dannosi provocati dall'insorgere di improvvisi eventi atmosferici).
Nel caso oggetto del presente processo, e in relazione agli eventi di danno fin qui presi in considerazione, la prevenibilità dell'evento forma oggetto di contestazioni, neppure troppo specifiche, contenute in alcuni dei ricorsi ma va detto che su questo tema la risposta della Corte di merito (ma questa valutazione coincide con quella dei giudici di primo grado che hanno escluso la prevedibilità ma non certo la prevenibilità) è del tutto appagante.
302 Basti richiamare le condotte, già descritte, poste in essere dal 1974 in poi, che la Corte ha ritenuto idonee (e lo sono certamente state come emerge dalle motivazioni dei giudici di merito) ad azzerare il rischio di contrarre
l'AN epatico. Il comportamento alternativo lecito è stato quindi individuato e la sua efficacia impeditiva addirittura confermata con criteri di certezza (secondo un giudizio controfattuale valido non solo ai fini dell'accertamento della causalità ma altresì ai fini dell'individuazione del comportamento alternativo lecito).
q) L'esame dei motivi nuovi del responsabile civile e degli imputati AT e RA. Si è già detto che una parte dei motivi nuovi si riferisce alla causalità e incorre dunque nelle preclusioni cui si è già accennato (ciò vale in particolare per gran parte dei motivi RA che si riferiscono al suo contributo causale soggettivo oltre che ai motivi AT e RAa relativi ai reati di
- comuni - lesioni colpose dichiarati estinti per prescrizione dei quali si è già trattato). Altre censure contenute nei motivi aggiunti costituiscono un approfondimento delle censure proposte nei motivi principali e se ne è tenuto conto nell'esame di questi ultimi.
Altre doglianze riguardano invece il vizio di motivazione previsto dal novellato art. 606 lett. e del codice di rito con la specifica indicazione degli atti dai quali risulterebbe l'esistenza del vizio.
In particolare il responsabile civile indica gli atti del che dimostrerebbero la eprocesso mancanza sulla contraddittorietà della ritenuta motivazione prevedibilità degli effetti cancerogeni del cvm dal 1969 e sulla condotta inosservante della DI in epoca anteriore al 1974 ma è facile osservare che, per un verso, si tratta di censure già esaminate nell'esame dei motivi principali mentre, sotto diverso profilo, gli atti indicati non solo sono stati presi in considerazione dalla Corte di merito e dal Tribunale ma si tratta di atti il cui contenuto
è inidoneo a disarticolare le conclusioni cui è pervenuta la
Corte di merito sull'esistenza dell'elemento soggettivo.
Conclusioni, peraltro, neppure particolarmente divergenti con quelle dei giudici di primo grado che, pur riconoscendo che, fino al 1974, non erano stati adottati interventi risolutivi per ridurre l'esposizione al cvm, hanno escluso l'elemento soggettivo del reato per mancanza di prevedibilità degli eventi e non perché risultasse in concreto che erano state adottate le cautele necessarie.
303 D'altro canto poiché la decisione impugnata si fonda su una massa ingentissima di informazioni probatorie da cui ha tratto il convincimento riferito è evidente che le informazioni ricavabili dagli atti indicati, per supportare l'asserita esistenza del vizio di motivazione, andrebbero rivalutate unitamente agli altri numerosissimi atti su cui il giudice di merito ha fondato le sue conclusioni e, per questa via, verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito
(di giudice di merito di terzo grado) estraneo alle sue funzioni istituzionali per quanto si è in precedenza accennato. La Corte di cassazione dovrebbe rivalutare l'intero compendio probatorio su cui la Corte di merito ha fondato il suo convincimento che, per quanto si è già detto, è esente da vizi di logicità e da alcuna contraddittorietà.
Ma v'è di più: il semplice esame dell'indicazione degli atti dimostra la loro (dichiarata) inidoneità a fondare una diversa valutazione.
comunicazione del eIn particolare: le dichiarazioni prof. LT in parte esprimono opinioni anche di natura
-
giuridica 1 - dello studioso mentre, in altra parte, riportano i tempi di conoscenza dei suoi studi che non sono di oggetto di contestazione;
gli interventi indicati
DI effettuati negli anni dal 1971 al 1973 riguardano settori limitati degli impianti;
la circostanza dell'esistenza di commesse anteriori al 1974 non dimostra che in quegli anni i temi della prevenzione siano stati adeguatamente affrontati. Deve quindi concludersi, sui motivi aggiunti del responsabile civile, che gli atti indicati da un lato sono inidonei a disarticolare il ragionamento probatorio e le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito ma, d'altro canto, neppure sono caratterizzati da decisività essendo inidonei, nel loro valore testuale derivante dalla loro mera lettura, e anche se interpretati nel senso voluto dal ricorrente, a fondare una diversa decisione.
Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda i motivi aggiunti degli imputati AT e RA.
Sugli atti costituiti dalle comunicazioni e osservazioni del prof. LT le considerazioni da fare sono identiche a quelle esposte in merito al ricorso del responsabile civile. E analogamente vanno valutati i motivi che si riferiscono alla condotta inosservante fino al 1974.
Per quanto riguarda invece la dedotta circostanza che gli studi di OL del 1969 e la sua comunicazione del 1970 non accennavano agli effetti cancerogeni del Cvm la circostanza contrasta con quanto già accertato nella sentenza
304 di primo grado nella quale si dà atto che gli studi di OL facevano riferimento a conseguenze tumorali (alla pelle e ai dell'esposizionepolmoni) al anche cvm se non all'AN. Anche in questo caso dunque l'atto dovrebbe essere valutato all'interno di tutto il compendio probatorio acquisito e comunque non avrebbe carattere di decisività nel senso indicato.
Gli altri motivi aggiunti riguardano prevalentemente il tema della prevedibilità già in precedenza trattato nell'esame dei motivi principali e in relazione al quale alcun atto decisivo idoneo a scardinare la ricostruzione del giudice di merito è stato indicato.
IV) I MOTIVI SULLA COLPA DELLA PARTE CIVILE ER.
a) Cooperazione colposa e continuazione del reato. Sono già stati esaminati i motivi del ricorso di questa parte civile relativi alla causalità individuale. ER ha peraltro proposto altri motivi che, direttamente (la cooperazione colposa) o indirettamente (la continuazione) riguardano l'elemento soggettivo del reato e che in questa sede possono più opportunamente essere esaminati.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 113 cod. pen. in relazione all'art. 43 comma 3 del medesimo codice e, in subordine, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'esclusione dell'ipotesi di cooperazione colposa. In particolare si contesta la motivazione della sentenza impugnata laddove richiede, per ritenere realizzata la cooperazione colposa, la "consapevolezza reciproca delle rispettive azioni" dovendosi invece ritenere sufficiente la B
prevedibilità della condotta altrui e la si censura in
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diritto nella parte in cui, invece di ricondurre i requisiti soggettivi della cooperazione alla definizione di colpa di cui all'art. 43 comma 1, li riporta al modello del concorso doloso ex art. 110 cod. pen. affermando che l'unica differenza consisterebbe nella volizione dell'evento reato. La consapevolezza, secondo il ricorrente, è invece elemento estraneo allo schema della cooperazione per ravvisare la quale è sufficiente che i vari contributi "siano legati dall'oggettivo 'cooperare' o convergere insieme in un contesto di ripartizione di compiti, ruoli, funzioni, che si possono certo succedere anche nel tempo, purchè stretti da comuni regole cautelari da osservare, che riflettono la strutturale connessione e convergenza oggettiva delle
305 K attività svolte in un'intrapresa che sia frutto dell'opera comune". Deve naturalmente trattarsi di contributi non avulsi e indipendenti uno dall'altro ma confluenti produrre a l'evento. L'eventuale requisito psicologico in ogni caso non potrebbe che riferirsi "alla mera azione od omissione altrui, di per sé considerata, senza in alcun modo estendersi a tutti i requisiti oggettivi del fatto tipico ed in specie alla loro efficacia causale rispetto all'evento consumativo del delitto che viene in considerazione".
Nel caso in esame la cooperazione è ravvisabile esistendo un "legame oggettivo e strutturale fra le diverse azioni ed omissioni dei soggetti che hanno esercitato l'attività di direzione o controllo dell'impresa o comunque assunto al suo interno posizioni di garanzia", che hanno dunque indirizzato la loro attività ad un'unica "opera", mentre la Corte di merito avrebbe illogicamente omesso di considerare la convergenza strutturale delle diverse condotte contestate agli imputati sviluppatesi in un ampio arco temporale ma convergenti perché concatenate "in senso sincronico e diacronico" nell'unica direzione della gestione aziendale. Ma, secondo il ricorrente, anche accettando una concezione della cooperazione che abbia riferimento alla consapevolezza della partecipazione degli altri agenti questa consapevolezza non poteva mancare nel caso in esame nel quale ogni nuovo garante aveva coscienza delle scelte organizzative precedenti con riferimento all'aver adibito i lavoratori alle elevate esposizioni a cvm che avevano provocato gli eventi lesivi denunziati. Ciò anche quando l'IC è subentrata a
DI avendo conoscenza di tutte le situazioni rilevanti riguardanti la sicurezza anche nei minimi dettagli con la conseguenza della piena consapevolezza delle situazioni di rischio cui i lavoratori erano esposti.
Con il terzo motivo si denunzia invece l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 81 comma 2, in relazione all'art. 158 comma 1 cod. pen., sul mancato riconoscimento della continuazione tra i delitti di lesioni colpose in danno del ricorrente e quelli di omicidio colposo ed in particolare di quello in danno di FAGIA LL. Pur dando atto che la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata in senso negativo (salvo i casi in cui l'agente abbia agito con la previsione dell'evento o nei casi di colpa "impropria": art. 47 comma 1 e 59 u.c. cod. pen.) il ricorrente richiama la cospicua dottrina che segue invece un diverso orientamento. Nell'ambito dei settori produttivi in esame i reati ipotizzabili, pur conservando la loro natura colposa, si concretizzano in condotte "sorrette da requisiti psicologici reali di 'ideazione, programmazione e deliberazione', che in quanto miranti al raggiungimento degli
306 il scopi di politica aziendale specifici integrano requisito psicologico dell'unicità del disegno criminoso".
In capo a ciascun imputato va dunque riconosciuto, con l'assunzione del ruolo aziendale e la realizzazione delle condotte contestate, "l'originaria ideazione, deliberazione e volizione di porle in essere in tale gestione d'impresa". La condivisione di questo scopo criminoso rende "ravvisabile in capo а ciascuno dei singoli imputati responsabili della pluralità di violazioni loro contestate, avendo agito ciascuno nel perseguimento dei medesimi scopi aziendali".
Censurata anche sotto il profilo motivazionale la sentenza impugnata in punto continuazione il ricorrente chiede, in che inconclusione, considerazione dell'applicazione dell'istituto della continuazione il reato non sia ritenuto prescritto in quanto la prescrizione decorre dal momento consumativo dell'ultimo fatto di reato contestato collocabile nel 2000.
b) L'esame dei motivi del ricorso ER. Anche per quanto riguarda le censure di ER va rilevata la loro ammissibilità anche se dovesse ritenersi decorso il periodo di prescrizione (cosa che peraltro il ricorrente contesta) posto che le censure proposte attengono ovviamente agli aspetti civilistici che obbligano il giudice ad un esame j completo della fattispecie penale e non limitato a presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il reato in esame (se anche fossero superabili le argomentazioni della Corte di merito sulla causalità) dovrebbe essere ritenuto consumato nel 1993 (come incensurabilmente accertato dai giudici di merito) e quindi alla data odierna dovrebbe essere ritenuto ampiamente prescritto anche se il ricorrente tenta di superare l'ostacolo con la pretesa di ricollegare con la continuazione il reato in esame all'omicidio colposo in danno di FAGIA.
Ribadito che la censura è da ritenere assorbita dalla pronunzia sulla causalità si osserva peraltro che la tesi proposta è da ritenere manifestamente infondata. Inutile citare giurisprudenza, di legittimità о di merito, che sostenga l'applicabilità dell'istituto della continuazione ai reati colposi perché non si rinviene alcuna decisione in questo senso. Le isolate affermazioni dottrinarie che sostengono questa tesi sono smentite dalla semplice lettura dell'art. 81 cpv. cod. pen. che fa riferimento al "disegno criminoso" e alla ricostruzione di questo elemento come rappresentazione anticipata del programma criminoso per avere conferma che questi elementi possono connotare esclusivamente i reati dolosi.
307 Né può essere sostituito il dellacollegamento continuazione con la cooperazione colposa. A parte il rilievo che non sono ben chiare le caratteristiche di decisività di questa ricostruzione ai fini che interessano (e quindi il motivo di ricorso potrebbe essere ritenuto inammissibile per carenza di interesse) va comunque osservato che la nozione di cooperazione che il ricorrente propone non è colposa condivisibile;
manifestamente infondato deve infatti ritenersi il tentativo del ricorrente di individuare la natura della cooperazione colposa in un mero collegamento oggettivo del quale non costituisca elemento costitutivo la consapevolezza dei singoli agenti della partecipazione di altri.
Com'è noto il tema della configurabilità del concorso di persone nel reato colposo è stato risolto, dal legislatore del codice penale vigente, con l'introduzione della c.d. cooperazione colposa disciplinata dall'art. 113. cod. pen. che, in realtà, non differenzia il trattamento sanzionatorio rispetto a quello delle condotte indipendenti ma si limita a prevedere alcune aggravanti tipiche del concorso di persone nel reato (doloso). Ciò che contraddistingue questa forma di concorso (detto anche "improprio") è il legame psicologico che si instaura tra gli agenti ognuno dei quali è conscio della condotta degli altri. Naturalmente la consapevolezza riguarda esclusivamente la partecipazione di altri soggetti e come è ovvio trattandosi di reati colposi, il non, verificarsi dell'evento.
Per ritenere esistente la cooperazione colposa non è però richiesta la specifica coscienza o conoscenza sia delle persone che cooperano sia delle specifiche condotte da ciascuno poste in essere. Non ignora la Corte che una corrente dottrinale sostiene che, per ipotizzare la cooperazione, sia necessaria la consapevolezza anche della natura colposa dell'altrui condotta ma questa tesi (che peraltro non influisce sulla decisione del caso che interessa) non è mai stata condivisa dalla dottrina dominante che ha obiettato che, richiedendo questo requisito, la cooperazione sarebbe configurabile solo nel caso di colpa cosciente.
Se, come è comunemente ritenuto, è invece sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione e non è invece necessaria la conoscenza delle specifiche condotte né dell'identità dei partecipi non può però trarsi la conclusione, sostenuta dal ricorrente, che la cooperazione sia ipotizzabile anche in tutte le ipotesi nelle quali è presente un mero collegamento oggettivo perché, seguendo questa tesi, verrebbe meno ogni differenza con il contiguo istituto delle condotte colpose indipendenti.
308 In conseguenza di quanto esposto anche i motivi sulla colpa contenuti nel ricorso di ER RU devono essere rigettati.
Il rigetto dei motivi della ricorrente parte civile sulla colpa (e, come in precedenza esposto) sulla causalità rende superfluo l'esame delle considerazioni contenute nella memoria dei dirigenti HE (TERRIN ha lavorato anche presso questa società oltre che presso la DI) i quali hanno chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Sezione terza: il reato di cui all'art. 437 cod.pen.; il disastro innominato "interno" e la strage colposi.
In questa sezione verranno esaminate le ipotesi di reato indicate dando per presupposte le conclusioni su causalità e colpa cui si è pervenuti nelle sezioni che precedono.
CAPITOLO I: IL REATO DI CUI ALL'ART. 437 COD. PEN. I GIUDIZI
DI MERITO.
a) Il giudizio di primo grado. In merito all'imputazione di cui all'art. 437 cod. pen. la motivazione del Tribunale si fonda sulla premessa che, fino al 1974, non era prevedibile che il cvm potesse provocare effetti cancerogeni perché le notizie fornite dagli studi del prof. VIOLA nel 1969 riguardavano esclusivamente gli animali e comunque gli studi non erano ancora definiti. Solo dal 1974 potevano quindi ritenersi esigibili le condotte che in effetti la DI,
a partire da quell'anno, ha posto in essere ai fini della prevenzione con la drastica riduzione delle emissioni nei limiti ritenuti tollerabili.
Deve quindi escludersi in generale per i reati già esaminati, secondo il Tribunale, l'esistenza della colpa e, a maggior ragione, il dolo per quanto riguarda più specificamente la fattispecie di reato contestata prevista dall'art. 437 cod. pen. ; ipotesi di reato che comunque, secondo i primi giudici, non sarebbe configurabile nella specie perché riferibile esclusivamente alla obbligatoria collocazione di apparecchi sulla base di una specifica norma di prevenzione di disastri o d'infortuni e non al caso di
309 dispositivi di protezione individuale o di cautele relative all'adozione di particolari procedure di lavoro о di organizzazione del sistema o comunque a parti dell'impianto funzionali al ciclo produttivo.
Sempre con riferimento all'ipotesi di reato in esame il
Tribunale ha poi rilevato che gli ulteriori addebiti (omesso blocco degli impianti e omesso risanamento dei medesimi, mancata о insufficiente manutenzione delle parti degli impianti più soggette a deterioramento, mancata adozione delle misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori, mancata adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione dell'Istituto di medicina del lavoro, omessa sorveglianza sanitaria, omessa informazione dei dipendenti, omessa adozione di particolari modalità di lavoro, omesso controllo dei mezzi di sicurezza personale, omessa separazione delle lavorazioni insalubri) sono da ritenere al di fuori della previsione normativa. Analogamente al di fuori di questa previsione è l'omessa collocazione di adeguati strumenti di monitoraggio (peraltro di fatto tempestivamente collocati nei singoli reparti) mentre infondato è l'addebito di omessa collocazione delle cappe d'aspirazione.
In ogni caso anche per questa ipotesi di reato, secondo il Tribunale, non è in alcun modo ravvisabile l'elemento soggettivo essendo inesistente una consapevole volontà degli imputati di astenersi dal collocare impianti diretti а neutralizzare una situazione di rischio. Comunque l'accusa non ha fornito la prova "che i valori espositivi fossero, specificamente nell'arco di ciascuno dei singoli anni del lungo ambito temporale contestato, difformi da quelli sopra evidenziati e tali da comportare situazioni idonee ad integrare il pericolo per la salute pubblica dei singoli lavoratori individuati di cui all'imputazione e, più in generale, di tutti gli altri operatori esposti".
L'unica prova positiva raggiunta dall'accusa sarebbe quella del superamento dei valori di esposizione a CVM superiori a 500 ppm fino al 1974 per i lavoratori colpiti da sindrome di YN e acroosteolisi che operavano in luoghi sottoposti ad elevate esposizioni (autoclavisti, addetti all'insacco e all'essiccamento) per i quali è emerso che non erano state adottate le misure necessarie per evitare il contatto diretto tra le mani e il cvm.
Il Tribunale ha quindi assolto tutti gli imputati dal reato in questione con la formula "perché il fatto non sussiste".
b) Il giudizio di appello. In merito al reato di cui all'art. 437 cod. pen., contestato nel primo capo
310 d'imputazione, la Corte ha preliminarmente precisato (come si è già accennato) che è frutto di un equivoco la lettura che il p.m. appellante ha dato del dispositivo della sentenza di primo grado ritenendo che i primi giudici non si fossero pronunziati sull'ipotesi di reato in esame per il periodo anteriore al 1973.
Secondo la Corte la delimitazione temporale contenuta nel dispositivo ("per condotte tenute in epoca successiva all'anno 1973") si riferisce esclusivamente al "disastro innominato colposo", che graficamente si pone prima della precisazione temporale;
questa lettura è confermata non solo dalla circostanza che in altra parte del dispositivo per il disastro innominato colposo commesso fino al 1973 si adotta diversa formula di proscioglimento (il che rendeva necessario scindere i due periodi) ma altresì dalla lettura della motivazione.
Passando all'esame della del reato indicato la sentenza impugnata procede poi ad una ricostruzione della fattispecie incriminatrice contestando la tesi del p.m. appellante secondo cui l'art. 437 cod. pen. costituirebbe una fattispecie di carattere generale comprendente qualsiasi violazione dolosa dell'obbligo di sicurezza da parte di chi è tenuto a garantirla (costituirebbe cioè la fonte di un obbligo corrispondente, sul versante penale, a quello previsto dall'art. 2087 cod. civ.).
La Corte rifiuta questa interpretazione omnicomprensiva dell'art. 437 cod. pen. e afferma che nella fattispecie rientra esclusivamente la collocazione di apparecchiature prevenzionali condividendo la tesi della difesa secondo cui,
sotto il profilo oggettivo, vengono sanzionate solo le condotte tipizzate che siano caratterizzate da maggior gravità. L'omessa collocazione, dolosa, deve dunque riguardare gli impianti, apparecchi e segnali prevenzionali che abbiano la funzione di prevenire disastri o infortuni.
OQuanto all'evento dannoso che questi impianti apparecchi devono essere idonei a prevenire la Corte precisa di rifarsi a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha elaborato un concetto di infortunio ricomprendendovi anche le sindromi morbose a insorgenza graduale e differita (c.d. "malattia infortunio").
La Corte condivide poi la tesi del Tribunale che individua negli "impianti" le installazioni caratterizzate da stabilità e negli "apparecchi" le attrezzature aventi un certa complessità tecnica diretta alla prevenzione;
e parimenti condivide l'affermazione che il termine
"collocazione" corrisponde ad un'attività avente ad oggetto questo3X una cosa dotata di stabilità strutturale. Sotto
311 profilo è da ritenere corretta, secondo la Corte, la tesi del primo giudice che ha escluso che possano farsi rientrare negli impianti ed apparecchi la gran parte delle omissioni contestate (in particolare l'omessa sorveglianza sanitaria, l'omessa trasmissione di informazioni ai dipendenti, l'omessa adozione di particolari procedure di lavoro, l'omesso controllo dell'uso dei mezzi di sicurezza personale, l'omessa separazione delle lavorazioni insalubri) trattandosi di addebiti relativi a modalità operative e non all'omesso impianto dei sistemi prevenzionali.
Errata invece, secondo la Corte, la tesi del Tribunale laddove ha escluso che possano essere considerati apparecchi о impianti prevenzionali i dispositivi di protezione individuale e le parti d'impianto (valvole, rubinetti) funzionali al ciclo produttivo. Il dispositivo di protezione individuale, purchè costituito da un apparecchio (per es. una maschera di protezione antigas), non può essere escluso dalla fattispecie come non può essere esclusa, secondo la valutazione nella sentenza impugnata, contenuta un'installazione impiantistica, dunque dotata di stabilità, solo perché facente parte di un più complesso impianto produttivo e purchè, naturalmente, assolva comunque a finalità di prevenzione.
In quello che la Corte qualifica "sforzo riduttivo della fattispecie di cui all'art. 437 cp" il Tribunale avrebbe infatti preteso un requisito (l'esclusiva destinazione dello strumento alla sicurezza) "che in alcun modo può ricavarsi dalla norma, che anzi, se si pone mente alla ratio e finalità, non può subire una tale limitazione".
Non possono dunque, come ha fatto il Tribunale, escludersi le parti d'impianto (valvole, rubinetti e tenute) che avevano anche la funzione di impedire fuoriuscite di gas laddove il rischio specifico era proprio quello di diffusione del gas nell'ambiente di lavoro. Così come non si comprendono, secondo la Corte, le ragioni (peraltro neppure esplicitate) in base alle quali i giudici di primo grado hanno ritenuto di escludere dal novero degli strumenti
(esclusivamente) prevenzionali gli strumenti di monitoraggio costituiti da apparecchiature stabilmente collegate in un impianto dotato di stabilità.
Non è inoltre chiaro, continua la sentenza di secondo grado, perché non siano stati ritenuti rientrare nella fattispecie dell'art. 437 gli impianti di aspirazione che hanno analoghe caratteristiche di prevenzione. Se a questa conclusione il Tribunale fosse pervenuto all'esito di un accertamento in fatto (nel senso che le prove acquisite dimostravano che gli impianti erano stati collocati) l'affermazione sarebbe erronea perché, dalle deposizioni
312 testimoniali e dalla documentazione acquisita, risulta che gli impianti in questione, prima della metà degli anni '70, non erano stati ancora installati (le commesse di cui è stata acquisita copia chiariscono che si iniziò ad installare gli impianti di aspirazione nell'epoca indicata).
In riferimento (maschere questia strumenti da utilizzare in situazioni di allarme o lavorazioni rischiose per es. l'ingresso in autoclave valvole, rubinetti e tenute destinati a impedire la diffusione del gas, impianti di monitoraggio e aspirazione), secondo la Corte, deve dunque ritenersi realizzato l'elemento oggettivo del reato in esame
(art. 437 comma 1°) da ritenersi consumato almeno fino a tutto il 1973. E poiché l'omissione ha cagionato le lesioni e i decessi che sono stati ritenuti conseguenza delle omissioni la Corte ritiene oggettivamente realizzata anche la fattispecie più grave prevista dal 2° comma dell'art. 437 in esame.
Quanto all'elemento soggettivo essendo, la fattispecie reato in esame, sanzionata esclusivamente nella forma di la Corte passa quindi ad esaminare il problema dolosa - dell'eventuale esistenza del dolo e, dopo aver riportato le osservazioni del p.m. sul punto, precisa che, al fine di accertare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato,
"ciò che occorre ben individuare in capo a ciascun imputato è la rappresentazione del dovere di attivarsi collocando mezzi di protezione che specificamente si impongono e di converso la volontà di astenersi da tale condotta".
A tal fine, secondo i giudici di secondo grado, non è sufficiente fondare la predetta rappresentazione, a l'esistenza del c.d. "patto di segretezza" che pur non
-
potendosene dare la lettura riduttiva fornita dal Tribunale
(secondo cui il patto non era diretto ad occultare i dati della ricerca ma era finalizzato ad un reciproco controllo, tra le imprese interessate del settore petrolchimico, in merito alla pubblicazione dei dati per evitare il rischio di essere posti fuori mercato) aveva la funzione di evitare che si creasse (anche per evidenti ragioni economiche) una situazione di "allarmismo" fino a che le ricerche di OL e
LT non avessero trovato conferma.
Da ciò non può però trarsi, afferma la sentenza della Corte veneziana, la "consapevole volontà di omettere gli specifici interventi prevenzionali sopra individuati" difettando "idonei indici rivelatori esterni dai quali dedurre che, non solo conosciuta una situazione di pericolo,
e non solo rappresentata la necessità di specifico intervento precauzionale consistente in collocazione di impianti, apparecchi o segnali, vi sia stata poi cosciente volontà di ciascun imputato di omettere un tale intervento."
313 In conclusione la condotta degli imputati era connotata, fino a tutto il 1973, da incuria, cioè da colpa;
dal che consegue, per questa parte dell'imputazione, l'assoluzione degli imputati con la formula perché il fatto non costituisce reato.
Per il periodo dal 1974 in avanti, divenuta ormai conclamata la cancerogenicità del cvm, la Corte di merito condivide la valutazione del Tribunale che il tema della sicurezza sia stato affrontato adeguatamente (con l'eccezione di cui infra), con interventi che si sono susseguiti nel tempo;
interventi che vengono analiticamente descritti, che la Corte ritiene adeguati e conformi alla normativa vigente e che quindi conducono ad escludere, per questo periodo di tempo, anche l'esistenza del fatto materiale addebitato. Per quanto riguarda gli strumenti di protezione individuale si sottolinea che i lavoratori ne erano provvisti, anche se è stata provata trascuratezza (e quindi colpa) nell'osservanza dell'obbligo di imporne ai lavoratori l'utilizzazione.
Dubbi invece permangono, secondo la Corte, per quanto riguarda gli impianti di aspirazione che, solo dal 1980 in avanti, risulterebbero adeguati e funzionanti. Con la conseguenza che, per questa parte dell'imputazione, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione non essendo evidente 1'innocenza degli imputati (anche per quanto riguarda l'elemento soggettivo essendo ormai da tempo noti gli effetti cancerogeni del cvm).
CAPITOLO II: I RICORSI
CONTRO
LE STATUIZIONI SULL'ART. 437.
a) I ricorsi del Procuratore generale. Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di EN, come si è già accennato, ha proposto due distinti ricorsi contro la sentenza della Corte veneziana. Entrambi questi ricorsi riguardano la fattispecie di reato in esame.
1) Con il primo ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha assolto gli imputati dal delitto di cui all'art. 437 commi 1 e 2 cod. pen. per le condotte tenute fino a tutto il 1973 con conseguente assorbimento della insussistenza dell'estinzione del medesimo reato per intervenuta prescrizione.
In sintesi, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe ritenuto l'esistenza del dolo dal 1974 in avanti mentre in precedenza le omissioni sarebbero caratterizzate da
314 sola incuria. Ma questa affermazione si porrebbe in contrasto con le affermazioni contenute nella sentenza riguardanti il rapporto laddove si precisa che, anche di causalità anteriormente al 1974, i vertici aziendali erano ben consci della situazione di pericolosità per i lavoratori a causa della elevatissima esposizione a sostanze di cui era ormai conosciuta la tossicità e nocività (questo motivo di ricorso è analogo a quelli di RO LL e IN CA e altri, dei prossimi congiunti di LO ST, della Camera del
Lavoro di EN e della Filcea Cisl di EN).
Il ricorrente aggiunge che se l'intendimento inespresso della Corte di merito era quello di ritenere esistenti gli obblighi di intervento anche per il periodo anteriore al 1974
e che gli imputati, consapevoli dell'esistenza di questi rischi, erano incorsi in errore sull'obbligo di attivarsi sarebbe esclusa la contraddittorietà della sentenza impugnata ma emergerebbe il vizio di inosservanza della legge penale perché fuoriescono dall'ipotesi di cui all'art. 47 cod. pen.
i casi nei quali la realtà sia stata esattamente percepita dall'agente che non abbia però correttamente interpretato i fatti esterni dal punto di vista tecnico.
2) Con il secondo ricorso del procuratore generale si si censura invece la sentenza impugnata nella parte che riferisce "all'elusione e/o rimozione e/o blocco doloso del sistema di monitoraggio gascromatografico del cvm (eseguito nel periodo 1991-1995) negli ambienti di lavoro e conseguente disastro". Questo motivo è ripreso, con analoghe censure, nel primo motivo del ricorso della NE NE e del Comune di EN oltre che nei motivi aggiunti di entrambi gli enti.
La sentenza di appello avrebbe riconosciuto che
l'impianto di monitoraggio ambientale rientrava nella previsione normativa di cui all'art. 437 cod. pen. Ma non avrebbe poi preso in considerazione i motivi di appello (di cui si allega uno stralcio) con cui si denunziavano le
"condotte elusive, di blocco о comunque fraudolente che avevano impedito la raccolta, ostacolato o falsato la misura e la registrazione dei dati reali di concentrazione del gas negli ambienti di lavoro".
La sentenza di primo grado mancava di motivazione su questi comportamenti fraudolenti (consistiti nell'abbassamento della soglia di misura dell'allarme da 30 a
25 ppm, nell'inserimento di stringhe di comando informatico che impedivano la registrazione delle misure realmente effettuate nelle zone più a rischio, nell'inserimento di uno speciale interruttore che consentiva di scollegare il gascromatografo dallo strumento che registrava la misura effettuata dal gascromatografo) e la sentenza di appello non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello sul punto.
315 Questo accertamento avrebbe consentito di ravvisare l'ipotesi dell'art. 437 cod. pen. sotto il profilo commissivo.
ricorso siNel contesta inoltre l'esclusione dell'ipotesi del disastro prevista dal secondo comma dell'art. 437 cod. pen. rilevandosi che la nozione di disastro prescinde dalle conseguenze di danno alle persone e comunque da conseguenze catastrofiche essendo sufficiente un elevato grado di pericolo cui sia esposta la pubblica incolumità. E, sotto questo profilo, i giudici di appello avrebbero omesso di considerare la gravità degli episodi di contaminazione ambientale verificatisi a seguito di fughe incontrollate di cvm verificatesi anche in reparti non oggetto di monitoraggio e protrattesi anche per settimane senza che venissero adottati provvedimenti di sgombero.
In particolare la Corte di merito non avrebbe affatto esaminato un episodio che aveva comportato una fuga di cvm durata dal 3 al 26 marzo 1993 che aveva addirittura influenzato il monitoraggio di un impianto distante centinaia di metri da quello interessato e che da solo era idoneo a configurare il disastro di cui al 2° comma dell'art. 437.
Questo secondo motivo del secondo ricorso del
Procuratore generale è identico, nella formulazione e nelle conclusioni, al primo motivo dei ricorsi proposti da NE
NE e Comune di EN nei quali è in aggiunta contenuta la richiesta di ritenere i vari reati avvinti con la continuazione.
b) I ricorsi della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero dell'ambiente. Se ne riferisce, malgrado la rinunzia intervenuta, perché le argomentazioni proposte sul tema del reato di omissione dolosa di cautele di cui all'art. 437 cod.pen., sono complementari a quelle proposte dal
Procuratore generale e dalle altre parti civili ricorrenti su questo capo della sentenza e, in qualche punto, ne riprendono le argomentazioni.
Ciò premesso si osserva che, con il ricorso congiunto proposto dalle due amministrazioni, con riferimento all'esclusione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 437 c.p. per il periodo 1991-1994, si censura la sentenza impugnata perchè "pur in presenza della constatata sistematica ed intenzionale omissione della predisposizione/gestione di un sistema di monitoraggio del CVM negli ambienti conforme a legge, per la comprovata elusione dei doveri concernenti la corretta gestione del medesimo, per la creazione/utilizzazione di valori di concentrazione del gas
316 к cancerogeno fittizi o comunque alterati rispetto ai valori reali". Con la conseguenza di escludere le perdite più rilevanti e di abbattere le medie falsando completamente la sequenza delle concentrazioni come è dimostrato dalla mancata rilevazioni di forti perdite in casi emersi con altri sistemi di rilevazione.
Nel ricorso si evidenzia l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto priva di rilevanza la circostanza che il gas cromatografo fosse stato impostato per rilevare la concentrazione di cvm in quantità fino a 25 ppm e non fino a 30 ppm, come previsto dalle norme applicabili, così impedendo di accertare la presenza di concentrazioni superiori a 25 ppm che avrebbero imposto lo sgombero degli ambienti interessati. Sgombero mai avvenuto malgrado i numerosi casi di superamento della soglia prevista documentati e ricostruiti dal consulente tecnico prof.
NARDELLI i cui accertamenti vengono riportati nel ricorso.
Le amministrazioni ricorrenti evidenziano poi come
l'esclusione delle concentrazioni superiori a 25 ppm aveva come conseguenza che queste rilevazioni venivano escluse dalla media annuale perchè, quando si verificavano, venivano adottate le misure precauzionali necessarie (per es. 10 sgombero dei reparti) ma, non essendo mai state adottate queste misure, l'abbassamento del limite di soglia e il
mancato rilevamento delle concentrazioni superiori ha di fatto completamente falsato le medie annuali.
Parimenti illogica sarebbe la sentenza impugnata nella. parte in cui ha escluso che il reato previsto dal primo comma dell'art. 437 cod. pen. possa realizzarsi soltanto con una condotta omissiva e senza tener conto della circostanza che anche condotte elusive o fraudolente valgono ad integrare l'ipotesi di reato. Ciò in particolare per vale la presenza dell'interruttore ON/OFF che consentiva di scollegare il gascromatografo dalla parte di impianto che, ricevuta l'informazione, provvedeva a registrarla e a gestirla per il calcolo del valore medio giornaliero sulla singola linea costituendo quindi quella condotta elusiva rilevante ai fini dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 437 c.p. Altra condotta elusiva di cui la Corte di merito non ha tenuto conto, malgrado fosse stata evidenziata con i motivi di appello, è quella relativa all'installazione di un meccanismo che consentiva di escludere alcune zone a rischio dalle rilevazioni nei reparti. E parimenti scorrette sono da considerare le rilevazioni che danno un valore "0" nei giorni di mancato funzionamento del gascromatografo. In conclusione: i sistemi indicati consentivano di escludere le perdite più rilevanti e di abbattere le medie
317 K falsando completamente la sequenza delle concentrazioni come è dimostrato dalla mancata rilevazione di forti perdite in casi emersi con altri sistemi di rilevazione. A ciò si aggiunga che la Corte ha anche omesso di considerare la forte contaminazione dell'ambiente nel reparto CV 24 derivante dalle ordinarie modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in questo reparto ed in particolare dalle attività di pulizia delle autoclavi con lavaggio e smaltimento diretto nella fognatura delle acque di processo fortemente contaminate da cvm.
Le amministrazioni ricorrenti hanno poi denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione per aver escluso l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 437 cod. pen. con l'esclusione del disastro a causa della ritenuta insussistenza di un macroevento di danno con conseguente pericolo per la pubblica incolumità. La Corte non avrebbe considerato che la nozione di macroevento non è presa in considerazione della legge che anzi prende in considerazione anche eventi "non particolarmente gravi" (art. 5 1. 8 dicembre 1970 n. 996 in tema di protezione civile) o l'incidente "rilevante" previsto dal d. lgs. 17 agosto 1999 n. 334 che fa riferimento ad "emissioni" ma senza alcun riferimento ai quantitativi di sostanze tossiche immessi nell'ambiente. In ogni caso anche singoli più gravi episodi verificatisi in reparti e ambienti diversi sono idonei a far ritenere realizzato l'evento di pericolo insito nel disastro ed in particolare il gravissimo inquinamento verificatosi dal
3 al 26 marzo 1993 neppure preso in considerazione nella sentenza impugnata.
c) ricorsi di altre parti civili. 1) I prossimi congiunti dei deceduti SA IT e ZA LV, i prossimi congiunti di IA GI e quelli di LO ST, con separati ricorsi di analogo contenuto, si dolgono dell'erronea applicazione della legge penale e della contraddittorietà della motivazione in ordine all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui all'art. 437 c. 1° e 2°
c.p. per le condotte tenute fino al 1973 con assorbimento del punto concernente l'insussistenza dell'estinzione del reato per prescrizione.
Con argomentazioni identiche a quelle contenute nel secondo motivo del primo ricorso del procuratore generale nell'atto di impugnazione si rileva che la Corte ha escluso il dolo per il periodo anteriore al 1974 ma ha ritenuto, contraddittoriamente, che gli interventi fossero obbligatori già prima del 1974 e che i responsabili DI fossero ben consci della pericolosità; con la conseguenza che non
318 X sarebbe possibile escludere il dolo in questo periodo. 2) Le parti civili A.LL.C.A. e CONFEDERAZIONI UNITARIA
DI AS CUB, con il ricorso congiunto proposto contro la
- sentenza della Corte d'Appello di EN, hanno dedotto la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 437 cod. pen., alla ritenuta inesistenza del dolo per il periodo anteriore al 1974. Sottolineano le parti civili ricorrenti che anche anteriormente al 1974 v'era conoscenza degli effetti tossici del cvm ed è quindi illogico ritenere l'inesistenza del dolo posto che la medesima sentenza riconosce che, all'epoca, gli ambienti in cui si lavorava il PVC erano un "inferno di polvere".
Infondate e contradditorie, secondo le parti civili ricorrenti, sarebbero poi le argomentazioni della Corte sui motivi di appello proposti con i quali si evidenziava la tardività e l'inidoneità dei sistemi di prevenzione adottati essendosi fatto riferimento ad una normativa non ancora esistente ed essendosi limitata, la Corte di merito, a riprodurre le argomentazioni del Tribunale senza alcun esame dei motivi di appello.
3) L'associazione di protezione ambientale NT Comitato regionale del NE, ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha assolto gli imputati dal delitto di cui all'art. 437 commi 1
e 2 cod. pen. per le condotte tenute fino a tutto il 1973 con conseguente assorbimento della insussistenza dell'estinzione del medesimo reato per intervenuta prescrizione.
Il motivo riproduce, con qualche variazione formale, il secondo motivo del primo ricorso del procuratore generale. La ricorrente condivide altresì, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 437 cod. pen., l'opinione secondo cui il verificarsi di infortuni costituisce un'ipotesi autonoma di reato e non un'aggravante e ritiene altresì che i singoli infortuni siano ricollegabili con il vincolo della continuazione per cui la prescrizione dovrebbe decorrere dal giorno della morte di FAGIA.
Nel ricorso si propongono poi censure che riguardano l'assoluzione degli imputati dal delitto di cui agli artt.
434 c. 2 e 449 cod. pen., per le condotte tenute fino al
1973, che saranno esaminate nella parte destinata al disastro ambientale.
319 CAPITOLO III: ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO SUL REATO DI CUI
ALL'ART. 437 COD. PEN.
a) Premessa sul reato previsto dall'art. 437 cod.pen. Il delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) è inserito, dal codice penale, tra i delitti contro l'incolumità pubblica e nel capo dedicato ai "delitti di comune pericolo mediante violenza".
A differenza di altri reati ricompresi nel medesimo capo questa fattispecie di reato è prevista nella sola forma dolosa;
non può infatti essere ricompresa tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 cod. pen. che richiama soltanto l'incendio o gli altri disastri;
il fatto tipico previsto dall'art. 437 non rientra tra queste ipotesi (incendio o disastro) e il disastro è previsto soltanto nella fattispecie aggravata di cui al secondo comma ma non nell'ipotesi base.
contorni della Non ben definiti sono invece i consapevolezza richiesta (in particolare si discute in dottrina se debba essere conosciuta la destinazione della cautela alla prevenzione degli infortuni) mentre condivisibile è da ritenere la critica rivolta dalla Corte di merito alla sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto, dai primi giudici, che rientrassero nel fatto tipico solo gli impianti ed apparecchi la cui destinazione sia esclusivamente quella di prevenzione degli infortuni
(secondo il Tribunale la previsione si riferirebbe "a strumenti aventi specificamente ed unicamente la destinazione alla sicurezza").
Con argomentazioni condivisibili la Corte di merito ha infatti evidenziato come questa limitazione non sia prevista dalla norma e contrasti con le finalità di prevenzione della medesima. Deve quindi confermarsi il giudizio di irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato in esame, della circostanza che lo strumento adempia anche a diverse funzioni purchè sia accertato che svolga anche una funzione di prevenzione di infortuni e disastri.
Soluzione peraltro condivisa, anche recentemente, dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass., sez. I, 20 aprile 2006 n. 20370, Simonetti e altri, rv. 233779 in un'ipotesi riguardante la configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell'art. 437 secondo cui
"nessuna norma, tra quelle contenute nel D.P.R. n. 547 del
1955, giustifica l'affermazione che per 'dispositivo antinfortunistico' debba intendersi soltanto un dispositivo
320 che abbia esclusivamente funzioni antinfortunistiche, e non anche dispositivo che, presentando comunque un indiscutibilmente una potenzialità antinfortunistica, svolga contemporaneamente anche specifiche e magari rilevantissime funzioni tecniche, ai fini del funzionamento dell'impianto nel quale tale dispositivo è inserito").
Com'è noto i delitti contro l'incolumità pubblica si caratterizzano per la loro attitudine ad esporre a rischio la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. I danni alle cose non costituiscono l'oggetto della tutela se non nei limiti in cui, dalla condotta, possa derivare un pericolo per la vita e la sicurezza delle persone.
L'indeterminatezza della potenzialità offensiva dell'omissione (o della rimozione) delle cautele conduce ad escludere che possa ipotizzarsi il reato in esame allorché l'omissione riguardi un singolo e individuato lavoratore (per es. il datore di lavoro omette volutamente di fornire al suo dipendente il mezzo di protezione) mentre sembra superato l'orientamento giurisprudenziale che riteneva inapplicabile questa fattispecie di reato alle aziende di piccole dimensioni. TIn dottrina, di questa categoria di reati i reati di pericolo caratterizzati dal fatto che non è necessario, per la consumazione del reato, che si verifichi l'evento (nel nostro caso un disastro o un infortunio sul lavoro) sono
-
state individuate più sottospecie:
i reati di "pericolo concreto" per i quali il pericolo per il bene protetto deve effettivamente esistere e quindi in ogni caso deve esserne accertata in concreto l'esistenza;
- i reati di "pericolo astratto" nei quali il pericolo è ritenuto insito dalla legge nella condotta e il giudice deve limitarsi a verificare la conformità della condotta descritta dalla legge a quella accertata ma è consentita la prova contraria;
- i reati di "pericolo presunto" nei quali non è neppure consentita la prova contraria.
Quest'ultima categoria non è riconosciuta da tutti gli autori che spesso la riconducono alla seconda, quella dei reati di pericolo astratto. V'è infatti chi, nel criticare la distinzione tra reati di pericolo concreto e di pericolo astratto, precisa che l'unica distinzione consentita è quella tra reati di pericolo concreto e quelli di pericolo presunto e afferma che "nei casi in cui si ravvisa un pericolo astratto, in realtà non si ha una forma speciale di pericolo,
321 ma una presunzione di pericolo, la quale non ammette prova in contrario." Prova contraria evidentemente ammessa nei reati di pericolo concreto.
Tra coloro che accolgono invece la tripartizione tra reati di pericolo astratto, concreto e presunto vi è chi così si esprime considerando "reati di pericolo concreto (o effettivo), per la sussistenza dei quali il pericolo per il bene protetto deve effettivamente esistere, costituendo esso elemento tipico 'espresso' e dovendosi accertarne in ciascun caso la concreta esistenza".
Altri Autori distinguono tra reati di pericolo concreto
(o effettivo) e reati di pericolo presunto (o astratto) e affermano che nei primi "il pericolo in genere concepito
-
come rilevante possibilità di verificazione di un evento temuto elementoun costitutivo della rappresenta
-
fattispecie incriminatrice, onde spetta al giudice, in base circostanze concrete del singolo caso, accertarnealle
l'esistenza".
La giurisprudenza di legittimità (v. la recente sentenza
Cass., sez. I, 2 dicembre 2005 n. 6393, Strazzarino, rv.
23386, e in precedenza, sez. I, 11 marzo 1998 n. 8054,
Lucani, rv. 211778; 20 novembre 1996 n. 11161, Frusteri, rv.
206428; 16 giugno 1995 n. 9815, Gencarelli, rv. 202544) ritiene che il pericolo per la pubblica incolumità, per il reato in esame, non sia previsto come elemento costitutivo del reato ma che debba ritenersi presunto (o astratto) nel senso che il legislatore ha considerato la condotta tipica descritta nella norma come astrattamente idonea a produrre gli effetti dannosi nei confronti di una comunità di lavoratori. Con la conseguenza che il danno effettivamente verificatosi integra una fattispecie aggravata del reato (ma questa conclusione è discussa) mentre il reato base, nella fattispecie omissiva, è catalogabile tra i reati omissivi propri.
b) L'esame dei motivi di ricorso relativi al periodo fino al 1973. Si è già detto che il Procuratore generale, e le parti civili che hanno proposto analoghe censure, si dolgono della statuizione della Corte d'Appello che ha assolto gli imputati dal delitto in esame, per il periodo fino a tutto il 1973, con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
In sintesi con i motivi di ricorso da queste parti proposti ci si duole dell'affermazione secondo cui, prima del 1974, non può parlarsi di dolo perché, si dice nelle proposte censure, la natura dannosa per la salute umana e la
322 cancerogenicità del CVM erano conosciute anche negli anni precedenti.
I motivi sono peraltro infondati. inVa premesso particolare che non esiste la lamentata contraddittorietà tra le affermazioni in tema di causalità dei giudici di merito e l'esclusione del dolo per il periodo indicato e comunque si tratta di comparazione tra concetti non omogenei (causalità e colpevolezza).
Semmai la comparazione andrebbe fatta tra quanto la Corte di merito ha affermato sul tema della colpa per gli omicidi e le lesioni colpose e quanto ha ritenuto in merito alla violazione dell'art. 437 c.p. posto che, in tema di accertamento della causalità, possono e debbono essere utilizzati criteri diversi: per l'accertamento della causalità può tenersi conto delle conoscenze successive alla condotta mentre ciò non è consentito per l'accertamento della colpa.
Orbene le considerazioni in precedenza riportate, e contenute nella sentenza oggi impugnata, dimostrano che agli imputati IN, VI, RA, AT e D'NI OR
(assolti in appello dal reato di cui all'art, 437 c.p. fino al 1973 perché il fatto non costituisce reato) è stato addebitato di aver sottovalutato le conoscenze che indicavano la potenzialità lesiva del cvm ed in particolare gli studi di
OL procedendo, invece che agli interventi di modifica e ristrutturazione degli impianti (peraltro già necessari per la situazione di illegalità in cui già si trovava la
DI), ad un adempimento conoscitivo certo opportuno che però non poteva essere sostitutivo degli interventi richiesti.
E' quindi del tutto logica la considerazione del secondo giudice che ha ricostruito l'addebito nei confronti degli imputati come un'ipotesi di negligenza (e non di errore sull'obbligo di attivarsi come si sostiene nel ricorso della parte civile ER) ben potendo, la condotta dei medesimi, essere stata determinata dalla convinzione (colpevole ma non dolosa) della esclusione della pericolosità dell'esposizione e dalla sottovalutazione degli elementi concreti che consentivano di prevedere un possibile effetto cancerogeno del cloruro di IN. E' pertanto corretto affermare che si tratta di condotta negligente, e quindi colposa, ma non idonea a configurare, pur essendo cosciente e volontaria, un'ipotesi di volontaria omissione consapevole del rischio oncogenico dell'esposizione. La natura dolosa dell'ipotesi di reato in questione richiede infatti che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva о commissiva, sia consapevole che la
323 non adotta o quella che rimuove
- servanocautela che
(oltre eventuali altri usi) per evitare il per che verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri).
Se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art. 437 c.p., è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo non può essere ritenuto esistente il dolo che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate (si veda, sul tema del dolo nel reato di cui all'art. 437, sia pure con qualche differenziazione, Cass., sez. II, 1° settembre 1994
n. 11699, Arienti, rv. 199761; sez. I, 19 novembre 1993 n.
783, Chiavarini, rv. 196145; sez. IV, 16 luglio 1993 n.
10048, rv. 195700).
Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda i motivi di ricorso delle parti civili A.LL.C.A. e
Confederazione Unitaria di base (CUB) nei quali si fonda l'affermazione dell'esistenza del dolo sulla circostanza che, anche anteriormente al 1974, erano conosciuti gli effetti tossici del cvm. Non si tiene infatti conto, nel proporre queste censure, che il dolo, sia pure generico, richiesto dalla fattispecie di reato in esame, richiede la consapevolezza di omettere una cautela idonea ad evitare l'evento lesivo e che non è sufficiente la consapevolezza di omettere una cautela quando esista la convinzione che l'evento non si verificherà (convinzione incensurabilmente ritenuta accertata dai giudici di merito).
In realtà le censure rivolte alla sentenza impugnata aver negato l'esistenza del dolo fino al 1973 nella per sostanza riproducono simmetricamente gli argomenti cui si è fatto riferimento sul tema della prevedibilità. Si dice: poiché erano conosciuti gli effetti dannosi sulla salute delle persone esposte e, da un certo momento in avanti, anche gli effetti cancerogeni del cvm, gli imputati erano coscienti che la mancata adozione delle cautele richieste avrebbe potuto cagionare gli eventi lesivi. Ma non è così: quegli studi avrebbero dovuto convincere gli agenti che esisteva un grave rischio per la salute;
essi avrebbero quindi dovuto prevedere che si sarebbero potuti verificare eventi dannosi e non hanno fatto quanto necessario per evitarlo.
Insomma gli imputati sono stati negligenti (ma non dolosamente consapevoli) perché hanno sottovalutato segnali inquietanti che avrebbero dovuto indurli ad operare diversamente ma non hanno consapevolmente accettato (sia pure sotto il profilo del dolo eventuale) che questi eventi dannosi si verificassero.
324 In conclusione, premesso che l'accertamento sull'esistenza del dolo è comunque compito del giudice di merito che, nel caso in esame, l'ha condotto secondo corretti criteri logico-giuridici non può che affermarsi l'incensurabilità della motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Superfluo aggiungere che, per questa ipotesi di reato
(quella prevista dall'art. 437), diviene irrilevante una volta esclusa l'ipotesi base prevista dal 1° comma dell'art. 437 c.p. affrontare il problema, prospettato nel primo
-
ricorso del p.g., con il quale si chiede che venga affermato che l'ipotesi prevista dal secondo comma costituisce un'ipotesi autonoma di reato e non un'aggravante. Svincolata dall'ipotesi base la fattispecie sarebbe in astratto autonomamente configurabile come ipotesi autonoma di disastro innominato "interno" per il quale esiste autonoma imputazione.
I motivi relativi all'esistenza del disastro "interno" autonomamente considerato andranno quindi di seguito esaminati.
c) Il periodo successivo al 1973. Si è visto che la sentenza impugnata ha escluso l'ipotesi di reato in esame, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, per il periodo dal 1974 in avanti, avendo ritenuto adeguati gli interventi per ridurre le emissioni nocive con l'unico dubbio residuo relativo all'installazione degli aspiratori حمد
che risultano attivi e funzionanti solo dal 1980 in avanti e in relazione alla cui mancata installazione il reato di cui all'art. 437 c.p. è stato dichiarato estinto ai fini penali per prescrizione non essendo evidente l'innocenza degli imputati (anche sotto il profilo soggettivo essendo all'epoca ormai conclamati anche gli effetti cancerogeni del cvm, il che rende astrattamente plausibile l'affermazione di una condotta dolosa sia pure sotto il profilo del dolo eventuale). Il Procuratore generale, con il secondo ricorso proposto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
Ministero dell'ambiente, contestano le conclusioni della
Corte, con le argomentazioni in precedenza riassunte, sostanzialmente sotto due profili:
1) non sarebbe stata data risposta alle censure sulla ritenuta elusione, contenute nell'appello del p.m. sistema di monitoraggio rimozione о blocco doloso del periodo 1991-1995) con gascromatografico del cvm (nel comportamenti fraudolenti consistiti nell'abbassamento della soglia di misura dell'allarme da 30 a 25 ppm,
325 nell'inserimento di stringhe di comando informatico che impedivano la registrazione delle misure realmente effettuate nelle zone più a rischio, nell'inserimento di uno speciale interruttore che consentiva di scollegare il gascromatografo dallo strumento che consentiva la registrazione della misura effettuata dal gascromatografo.
I motivi di ricorso che, per la convergenza delle censure proposte possono essere esaminati congiuntamente e unitamente ai motivi aggiunti di entrambi gli enti sono peraltro infondati.
-Non è infatti vero che la Corte di merito che non ha fondato la sua decisione sulla asserita non configurabilità dell'ipotesi di reato in esame nel caso di condotte elusive come sostiene l'Avvocatura dello Stato non abbia dato alcuna risposta alle censure proposte con i motivi di appello sui punti in precedenza indicati.
La Corte riproduce infatti integralmente (p. 779-780) le considerazioni del Tribunale sull'efficienza del sistema di monitoraggio e afferma di condividerle integralmente. Esamina poi i motivi di ricorso del p.m. rilevando: 1) che il sistema appariva conforme alla normativa vigente (d.p.r. 962/1982); 2) che le denunziate carenze si fondavano su asserite manchevolezze "tecnicamente non convincenti"; 3) che alcune delle irregolarità denunziate si fondavano su accuse non suffragate da convincenti dati tecnici ° su sospetti non comprovati (l'asserito utilizzo di un dispositivo per eliminare rilevazioni non gradite) ° su un'erronea interpretazione dei dati (per es. quelli relativi alle giornate nelle quali il sistema non aveva funzionato e che la
Corte ritiene invece siano state correttamente considerate come mancanti di prelievi).
Aggiunge la Corte che il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio automatico è confermato dalla sostanziale omogeneità dei dati acquisiti con i campionatori individuali indossati (nel periodo marzo 1976 luglio 1980)
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da dipendenti che operavano in vari reparti. E neppure si è sottratta, la sentenza impugnata, all'esame della rilevanza delle temporanee e periodiche disfunzioni che si sono verificate nel corso degli anni nel funzionamento dell'impianto di monitoraggio delle quali la Corte, con motivata valutazione, ha accertato il carattere sporadico ritenendo altresì che l'abbassamento della soglia costituisse un adeguamento a logica di maggiore prudenza.
E' vero che la sentenza non affronta espressamente
(evidentemente inserendolo nei casi complessivamente considerati di cui ha ritenuto la sporadicità) il caso di una prolungata fuga di gas, verificatasi dal 3 al 26 marzo 1993,
326 ma il ricorrente non indica le ragioni (che dovrebbero avere carattere di decisività) idonee a confermare una omissione dolosa di cautele (o la rimozione delle medesime) per cui, anche nella prospettazione del ricorrente, non emergono elementi idonei a far ritenere dolosa la condotta.
Anzi la circostanza che il fatto si sia verificato in un periodo in cui tutte le cautele, ritenute idonee dai giudici di merito, erano in funzione fa ritenere ragionevole e conseguente la conclusione (che costituisce una valutazione di merito che peraltro appare implicita nella sentenza impugnata) che l'episodio si sia verificato non per scelta deliberata ma per negligenza e imperizia (verosimilmente per una inadeguata manutenzione dell'impianto) e quindi non come conseguenza delle condotte tipiche (e consapevoli) indicate nell'art. 437 c.p.
In relazione a questi fatti verificatisi nel 1993 deve darsi atto dei rilievi contenuti nella memoria depositata dal difensore di AS ITALO nel quale si rileva che la statuizione del primo giudice di assoluzione con la formula
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"perché il fatto non sussiste" era divenuta definitiva. In
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realtà l'appello del p.m. non aveva consentito la formazione del giudicato ma è fondato il rilievo che le funzioni svolte da AS presso il petrolchimico risultano cessate nell'ottobre 1988 (in alla formulazione base dell'imputazione) e ciò costituisce ulteriore ragione di infondatezza del ricorso del p.g.
2) Il secondo profilo di censura riguarda l'esclusione dell'ipotesi del disastro prevista dal secondo comma dell'art. 437 cod. pen. ma l'esclusione dell'ipotesi di reato base rende irrilevanti, come si è già visto, le censure proposte sul punto. Se non sussiste l'ipotesi di reato prevista dal primo comma non è neppure astrattamente configurabile, per ovvie ragioni, l'ipotesi aggravata.
La censura potrebbe ritenersi ammissibile solo per quanto attiene alla limitata ipotesi nella quale il reato in questione è stato dichiarato estinto per prescrizione (omessa collocazione degli impianti di aspirazione fino al 1980). Ma, nelle censure proposte dal p.g., non si ipotizza l'ipotesi aggravata con il riferimento a questa omissione di cautele e comunque la soluzione non muterebbe atteso che, trattandosi di reato la cui consumazione è terminata nel 1980, dovrebbe ritenersi decorso il termine di prescrizione anche nel caso in cui fosse ipotizzata l'ipotesi aggravata.
Queste conclusioni rendono superfluo l'esame delle controdeduzioni memoria depositata contenute nella nell'interesse dei dirigenti IC (AN, SM, RI,
RI, AI, ES, PO, CC e ZE) i quali
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327 le argomentazioni già in precedenza riassunte hanno con chiesto che il ricorso del Procuratore generale venga dichiarato inammissibile in subordine, rigettato O, richiamando argomentazioni in parte coincidenti con quelle qui espresse ed in parte altre argomentazioni il cui rilievo viene meno a seguito della decisione di rigetto del secondo ricorso del p.g.
d) Il ricorso di ES RI. Alcuni dei motivi contenuti in questo ricorso vengono esaminati in questa parte della motivazione perché il primo motivo del ricorso proposto da ES RI riguarda la possibilità di configurare nei suoi confronti l'ipotesi di reato prevista dall'art. 437 cod. pen. per la quale in relazione all'omessa
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installazione degli impianti di aspirazione, dal 1974 al 1980 la Corte d'Appello di EN ha dichiarato non doversi
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procedere (anche) nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescrizione.
ES deduce infatti l'inosservanza della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'esistenza dell'obbligo di installazione degli impianti di aspirazione nel corso degli anni '70. La censura riguarda in particolare l'esistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente che non è mai stato dipendente del gruppo DI che ha gestito gli impianti fino al 1° giugno 1987. Il ricorrente, dipendente del gruppo HE, solo da questa data avrebbe potuto assumere la posizione di garanzia ma l'addebito riguarda il periodo fino al 1980. La mancata installazione delle cappe di aspirazione non poteva quindi essergli addebitata.
Questa successione nella titolarità degli impianti risulta dalla stessa sentenza impugnata né può avere rilievo la circostanza che PRESOTTO fosse responsabile della produzione della divisione chimica di base della società IC dal gennaio 1979 al dicembre 1980 perché l'IC acquisirà gli impianti di Porto MA solo tre anni dopo.
Con i motivi nuovi, presentati ai sensi della 1. 46, si sottolinea che questa successione nella titolarità degli impianti risulta dalla stessa sentenza impugnata e dagli atti che vengono specificamente indicati nei motivi aggiunti e allegati alle note di udienza depositate davanti alla Corte
d'Appello il 28 ottobre 2004 dai quali risulta che HE ha assunto la gestione degli impianti solo dal 1° giugno 1987
Il ricorso, sotto i profilo dell'esistenza di una posizione di garanzia di ES, è fondato.
328 ARisulta dalla sentenza di appello (allegato riguardante le qualità degli imputati) che ES (indicato al n. 22) è stato dirigente del gruppo E.N.I. e responsabile di produzione della divisione chimica di base della soc. IC dal gennaio 1979 al dicembre 1980; direttore della medesima divisione dal gennaio 1981 al febbraio 1985; amministratore delegato delle società ENICHEM ER e ENICHEM AS dal marzo 1986 all'ottobre 1987 (oltre altre qualità svolte successivamente che non interessano).
Risulta inoltre dalla medesima sentenza (pag. 3), che richiama quella di primo grado, che la soc. HE è subentrata nel
1987 alla soc. DI nella gestione degli impianti di lavorazione del cvm.
Poiché non risulta da alcuna parte delle sentenze di merito, che in precedenza PRESOTTO abbia lavorato alle dipendenze di DI né che le società ENI ed ANIC, presso le quali ha svolto funzioni dirigenziali o ricoperto cariche sociali, abbiano gestito prima del 1980 gli impianti in questione evidente appare l'estraneità del ricorrente alla condotta contestagli che si riferisce al periodo 1974-1980.
Con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, deve pronunziarsi nei suoi confronti, da parte di questa Corte, sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
CAPITOLO IV: IL DISASTRO COLPOSO INNOMINATO "INTERNO"
a) La sentenza di primo grado. Si sono già in precedenza riportate le argomentazioni dei giudici di merito sulla configurabilità del delitto di disastro c.d. "innominato" (si tratta dell'"altro disastro" cui fa riferimento l'art. 434 comma 1° cod. pen.) verificatosi all'interno dello stabilimento petrolchimico di Porto MA.
Il Tribunale ha ritenuto, in contrasto con le tesi difensive, che il quadro delineato nelle parti precedenti della sentenza con riferimento ai casi accertati di AN, di epatopatie, di sindromi di YN e acrosteolisi riconducibili alle elevate esposizioni a Cvm
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dimostrasse l'esistenza di una efficienza diffusiva nell'ambito della comunità dei lavoratori esposti alle alte dosi di Cvm e addetti alle mansioni più a rischio;
questa situazione consentiva l'inquadramento dei fatti contestati, da un punto di vista oggettivo, nella fattispecie tipica del
329 disastro colposo.
La fattispecie del disastro peraltro nella specie non sarebbe ipotizzabile, secondo il Tribunale (non diversamente dagli omicidi e lesioni colposi), per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa perché all'epoca non era conosciuto
l'effetto oncogeno dell'esposizione a Cvm. Valutazione che non vale per i casi di sindrome di YN/acrosteolisi trattandosi di patologia nota sin dalla metà degli anni '60 che quindi avrebbe dovuto indurre i titolari della posizione di garanzia ad adottare le necessarie misure di protezione, tardivamente intervenute, che avrebbero potuto prevenire non aggravare o non protrarre nel tempo la malattia.
I giudici di primo grado hanno quindi assolto gli imputati dal reato di disastro innominato colposo (interno) per i fatti commessi fino al 1973 con la formula "perché il fatto non costituisce reato"; per i fatti commessi successivamente al 1973 la formula di assoluzione adottata è invece "perché il fatto non sussiste".
b) La sentenza d'appello. Su questa imputazione la Corte d'Appello ha ritenuto di condividere la decisione dei primi giudici, anche se con un diverso percorso argomentativo.
La Corte ha evidenziato anzitutto una non chiara formulazione dell'accusa anche dopo la modificazione delle
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imputazioni da parte del p.m. nel giudizio di primo grado - e ha ritenuto, sostanzialmente ritornando alla formulazione originaria dell'accusa, di escludere che possa parlarsi di un unico disastro (interno) con riferimento all'ipotesi dell'art. 437 c. 2° cod. pen.; ma anche che potesse parlarsi di unico disastro (interno ed esterno) accomunando le ipotesi di cui ai due capi d'imputazione. Rimanendo dunque all'ipotesi di disastro innominato colposo di cui al primo capo d'imputazione (artt. 449, 434 comma 2° cod. pen.) la Corte ricorda che si tratta di un reato di danno e non di pericolo (a differenza dell'ipotesi dolosa) e richiede quindi il verificarsi di un "evento dannoso che però per qualificarsi come disastro deve avere una gravità, complessità e diffusività investendo cose e persone indeterminate tali da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, e cioè i beni della vita, dell'integrità della salute pertinenti alla singola persona umana e ma anteriormente e a prescindere dal loro comunque individualizzarsi in uno o più soggetti determinati.”
Secondo la Corte, dunque, non può prescindersi "da una
330 M situazione fattuale di danno, si dice un macroevento di danno, che deve concretamente sussistere ed individuarsi, sia un incendio che devasta quanto incontra, sia il naufragio di quant'altro abbia appunto una nave............... queste caratteristiche che i casi tipici individuati dal legislatore fanno cogliere."
Questo macroevento non è stato affatto dimostrato e la
Corte ritiene dunque che siano da respingere gli appelli proposti sul punto da p.m. e parti civili.
Resta quindi ferma, su questa ipotesi di reato, la decisione dei primi giudici (compresa l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per i fatti commessi fino al 1973 non oggetto di impugnazione da parte degli imputati).
c) I ricorsi. Alcune delle parti civili hanno proposto ricorso contro questa statuizione sul disastro innominato interno.
1) Nei ricorsi RO e IN e dei prossimi congiunti dei deceduti SA IT e ZA LV, nonché in quelli di IA GI e di LO ST, Camera del Lavoro di EN e Filcea Cisl di EN, vengono dedotti i vizi di "erronea applicazione della legge penale, omissione e manifesta contraddittorietà della motivazione" con riferimento all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui agli artt. 434 C. 2 e 449 cod. pen. per le condotte tenute fino al 1973 ed il conseguente assorbimento del punto concernente la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Si contesta, nei ricorsi, la qualifica del reato di disastro innominato come reato di danno e l'affermazione che, per ritenere realizzato il reato in questione, sarebbe necessario un macroevento di danno peraltro non necessario proprio perché si tratta di reato di pericolo. Si sottolinea poi la contraddittorietà della sentenza impugnata per aver riconosciuto l'elevato rischio per la salute della collettività dei dipendenti ai fini della configurabilità dei delitti di lesioni e omicidi colposi e non anche ai fini del disastro innominato, reato di pericolo e non di danno come gli altri due reati indicati.
In ogni caso, anche se dovesse ritenersi insussistente il reato di cui all'art. 437 c. 2 c.p., dovrebbe affermarsi che trent'anni di eventi di omicidio e lesioni colposi realizzano la fattispecie tipica del disastro (434 c. 2 e 449); e poiché l'ipotesi prevista dall'art. 434 C. 2 costituisce non un'aggravante ma un'ipotesi di concorso formale di reati ne deriva che il termine di prescrizione di
331 quindici anni con attenuanti generiche equivalenti decorre dalla data dei decessi.
2) Con i ricorsi proposti da NE NE e Comune di EN oltre che con l'ultimo motivo del ricorso della
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Provincia di EN si deduce il vizio di motivazione e la
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violazione di legge con riferimento all'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato dall'accusa di disastro innominato colposo per condotte tenute fino al 1973.
Gli indicati enti territoriali ricorrenti censurano la sentenza impugnata in particolare laddove richiede il verificarsi di un "macroevento" di danno perché possa ritenersi realizzata la fattispecie criminosa in esame;
il che è in palese contraddizione con la natura di reato di pericolo del disastro innominato. Altrettanto contradditoria sarebbe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto realizzato il pericolo in relazione agli omicidi e lesioni colposi e non per il disastro.
3) Nel ricorso proposto dalla Associazione AL
ON si denunzia la violazione degli artt. 449 e 437 c. 2 cod. pen. La Corte di merito ha ritenuto che il disastro coincida con un evento dannoso che "deve avere gravità, complessità e diffusività tali da investire cose e persone indeterminate così da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità"; di qui la necessità del macroevento. Ma, secondo la ricorrente, l'evento disastro è tale anche se non percepibile ma tale da distruggere о gravemente pregiudicare beni materiali non visibili quali la salute.
Disastro è quindi anche quell'evento non visibile che produce una piena e completa lesione per cui anche la prospettiva del pericolo per la pubblica incolumità è da ritenere superata.
4) L'Associazione nazionale di protezione ambientale LEGAMBIENTE, Comitato regionale del NE, ha dedotto 1' erronea applicazione della legge penale, omissione " e manifesta contraddittorietà della motivazione" con riferimento all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui agli artt. 434 c. 2 e 449 cod. pen. per le condotte tenute fino al 1973 ed il conseguente assorbimento del punto concernente la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. In particolare si contesta nel ricorso la qualifica del reato di disastro innominato come reato di danno e l'affermazione che, per ritenere realizzato il reato in questione, sarebbe necessario un macroevento di danno peraltro non necessario proprio perché si tratta di reato di pericolo.
332 Si sottolinea poi la contraddittorietà della sentenza impugnata per aver riconosciuto l'elevato rischio per la salute della collettività dei dipendenti ai fini della configurabilità dei delitti di omicidio e lesioni colpose e non anche ai fini del disastro innominato, reato di pericolo e non di danno come gli altri due reati indicati.
Inquadrato il reato di disastro innominato tra le fattispecie di reati di "pericolo concreto" e confermato che il pericolo non costituisce ratio dell'incriminazione ma elemento costitutivo della fattispecie si osserva nel ricorso che il giudice avrebbe dovuto accertare in concreto questo pericolo consistente in un elevato e diffuso rischio per la salute dei dipendenti e perdurante nel tempo mentre questo rischio è stato contraddittoriamente ritenuto sussistente ai fini dei reati di omicidio e lesioni colposi e non anche ai fini del disastro dove neppure è necessario il danno;
con la conseguenza della configurabilità (anche a non voler ritenere sussistente l'ipotesi dell'art. 437 comma 2°) dell'ipotesi di reato prevista dagli artt. 434 e 449 cod. pen.
d) Esame dei motivi di ricorso. Premessa. Alcune delle censure formulate nei motivi di ricorso in precedenza riassunti appaiono fondate anche se non conducono ad una soluzione diversa rispetto a quella adottata nella sentenza impugnata.
Va però premesso che questa Corte si trova ad esaminare censure rivolte ad una decisione su reati per i quali non è ben chiara la formulazione anche per la commistione tra le due ipotesi di disastro innominato che risultano formulate nei due capi d'imputazione.
L'imputazione formulata nel giudizio di primo grado era chiara: si ravvisavano due ipotesi di disastro, quello c.d.
"interno" allo stabilimento del petrolchimico con riferimento alla situazione ambientale creatasi all'interno della struttura che aveva provocato i decessi e le lesioni alle quali si è più volte fatto riferimento. E un disastro
"esterno" riferito alla situazione di inquinamento ambientale dei siti su cui insiste il petrolchimico, di quelli prossimi nonché delle falde acquifere, delle acque lagunari e dell'atmosfera.
Altrettanto chiara la soluzione adottata sul punto dal
Tribunale di EN che ha ravvisato l'esistenza degli elementi oggettivi di questo reato per quanto riguarda il
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disastro "interno" per il periodo fino al 1973 escludendo
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però l'elemento soggettivo e quindi assolvendo gli imputati con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
333 Per gli imputati si è quindi creata, per quanto attiene agli aspetti penali, la preclusione (se non si vuol parlare di giudicato interno) non avendo i medesimi appellato la sentenza su questo punto della decisione (esistenza dell'elemento oggettivo del reato di disastro colposo innominato interno o del fatto tipico se si accede alla
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concezione tripartita - per il periodo fino a tutto il 1973).
Meno chiara è la situazione dopo la sentenza di appello.
I giudici della Corte veneziana precisano infatti che, а seguito della modifica dell'imputazione operata dal pubblico ministero nel giudizio di primo grado, sarebbe stato configurato, nelle ipotesi di accusa anche con riferimento all'appello del p.m., un unico disastro rilevante sia ai fini della ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 437 cod. pen. sia con riferimento ad un'ipotesi unica di disastro interno ed esterno.
In realtà la lettura dei capi d'imputazione contenuti nella sentenza di secondo grado (che la Corte, accogliendo il rilievo del p.m. appellante, precisa essere quelli risultanti dalle modificazioni e integrazioni operate nel giudizio di primo grado al cui esito la sentenza emessa riportava invece quelli originari) non giustifica questa interpretazione perché se è vero che nel primo capo d'imputazione (che riguarda i fatti interni allo stabilimento) sono state inserite contestazioni che riguardano anche il disastro esterno, è altrettanto vero che non risulta formulata un'imputazione comune per un unico disastro.
Con la conseguente correttezza della soluzione adottata dalla Corte di merito che ha continuato a ritenere distinte le imputazioni anche dopo la loro riformulazione. E
l'ulteriore conseguenza che i riferimenti al disastro esterno, contenuti nella prima imputazione, vanno esaminati nella parte che riguarda i motivi attinenti al secondo capo d'imputazione.
e) Esame dei motivi di ricorso. Reato di danno o di pericolo. Il "macroevento". La più parte delle censure formulate dalle parti civili ricorrenti (non vi sono censure sul disastro nei ricorsi del procuratore generale) riguardano la natura del reato di disastro colposo innominato che tutti i ricorrenti vorrebbero inquadrare tra i reati di pericolo.
Queste censure sono peraltro infondate. E' sufficiente leggere l'art. 449 cod.pen. (la cui rubrica è significativamente formulata come "delitti colposi di danno") così descrive la condottaladdove tipica:
"chiunque..........cagiona per colpa un incendio, о un altro
334 -disastro preveduto....... per rendersi conto che, perché "
possa ritenersi integrata questa fattispecie di reato, occorre che il disastro si verifichi.
Condivisibile appare dunque il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito in particolare nella parte in cui sottolinea la differenza con l'ipotesi dolosa nella quale, per il disposto del primo comma dell'art. 434, la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità (salvo che possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dal secondo comma quando il disastro in concreto si verifichi).
Meno convincente appare invece l'affermazione della
Corte di merito secondo cui, per potersi configurare l'ipotesi del disastro innominato, previsto dall'art. 434 cod. pen., sia necessario il verificarsi di un "macroevento" se con questa definizione si intende fare riferimento ad eventi analoghi a quelli che la sentenza impugnata richiama come esempi significativi del macroevento ("sia un incendio che devasta quanto incontra, sia il naufragio di una nave, la caduta di un aeromobile, il deragliamento di un treno, il crollo di un edificio, o quant'altro abbia appunto queste caratteristiche che i casi tipici individuati dal legislatore fanno cogliere.”).
Orbene se si richiede che il disastro "innominato" previsto dall'art. 434 cod. pen. abbia le caratteristiche oggettive tipiche dei fatti disastrosi addotti come esempio dalla Corte di merito l'affermazione non può essere condivisa. Quegli eventi sono infatti caratterizzati da un fatto tipico che si esaurisce, di per se stesso (non gli effetti che possono perdurare per lungo tempo), in un arco di tempo assai ristretto e con il verificarsi di un evento di grande evidenza immediata (il crollo, il naufragio, il deragliamento ecc.). Ma il disastro può anche non avere queste caratteristiche di immediatezza perché può realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, senza che si verifichi un evento disastroso immediatamente percepibile e purchè si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.
Questa situazione può anche essere qualificata
"macroevento" purchè si precisi che la compromissione di cui trattasi (riguardi la situazione ambientale O un luogo diverso quale l'ambiente di lavoro o altra situazione tipica prevista dalla legge) può avere caratteristiche di durata che
335 non richiedono il verificarsi di un evento eccezionale dotato di caratteristiche di immediatezza.
Del resto non tutte le ipotesi di disastro previste dal capo I del titolo VI del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) hanno le caratteristiche cui la Corte di merito sembra fare riferimento (per es. la frana art.
-
426 può consistere in spostamenti impercettibili che durano
-
anni; l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi).
Questa, peraltro, condivisibile è anche la interpretazione che il Tribunale ha dato del disastro innominato quando ha assolto per mancanza dell'elemento soggettivo gli imputati di questo reato ravvisando quindi l'esistenza degli elementi oggettivi del reato con particolare riferimento alla ravvisata tipicità del fatto accertato ed in particolare dell'evento verificatosi (così si esprime la sentenza di primo grado: "nel caso che ci occupa il rischio costituito dall'esposizione a cvm ha causato gli otto angiosarcomi contestati in tal modo dimostrando di avere idoneità lesiva dell'integrità fisica e di avere efficienza diffusiva nell'ambito della comunità dei lavoratori esposti alle alte dosi di tale sostanza e addetti alle mansioni più a rischio Con la conseguenza che tale reato è causalmente riferibile a quegli imputati che
(1969-1973) ricoprivano nell'epoca in considerazione posizioni di garanzia......").
f) Conclusioni sul disastro fino al 1973. Così delineato l'ambito delle statuizioni di merito sul disastro innominato interno le conclusioni da trarre sono le seguenti. Per il periodo fino a tutto il 1973 la situazione accertata dal primo giudizio era corrispondente alla tipicità oggettiva del delitto di disastro dal quale gli imputati sono stati assolti per mancanza dell'elemento soggettivo.
Pur in mancanza di appello degli imputati la Corte di merito sembra aver rimesso in discussione, anche ai fini penali, l'esistenza degli elementi oggettivi del disastro perché, se l'interpretazione che se ne è data è corretta, ha ritenuto necessaria l'esistenza del "macroevento" anche per il periodo anteriore al 1974. Accertamento che non doveva, e neppure poteva, compiere perché per gli imputati si era formata una preclusione conseguente al non aver appellato la sentenza;
le parti civili, ovviamente, non avevano alcun interesse a porre in discussione un elemento a loro favorevole.
336 In mancanza di appello degli imputati la Corte avrebbe dovuto limitare il suo esame, ai soli fini civili, alle con gli appelli delle parti civili censure proposte limitatamente all'esistenza dell'elemento soggettivo. La sentenza impugnata infatti alcun accenno fa all'esistenza della colpa nel periodo anteriore al 1974 limitandosi invece ad esaminare le censure che si riferiscono alla natura del reato (di danno o di pericolo) e alla necessità di accertare l'esistenza del macroevento. Ma questi problemi erano da ritenere superati dalla decisione (non appellata dagli imputati) dei primi giudici che, dopo aver riconosciuto gli elementi obiettivi del reato, avevano invece posto in discussione esclusivamente l'esistenza dell'elemento soggettivo. Il giudice d'appello avrebbe quindi dovuto limitare il suo esame all'esistenza della colpa essendone stato investito dalle impugnazione del pubblico ministero e delle parti civili con l'ovvia
-
conseguenza della necessità di verificare se dovessero coerentemente essere estese al reato in esame le considerazioni sulla colpa espresse nell'esame dell'elemento soggettivo per i reati di omicidio e lesioni colposi.
Ma l'esame dei motivi di ricorso delle parti civili non consente di affermare che il punto della sentenza impugnata
(pur mancante) riferibile all'esistenza dell'elemento soggettivo abbia formato oggetto di ricorso in cassazione essendosi, le parti civili, limitate a dolersi dei soli punti della sentenza riguardanti la natura di reato di pericolo o di danno del disastro colposo e il tema della necessità del "macroevento".
E' vero che in alcuni ricorsi si fa cenno all'elemento della colpa (nel secondo motivo del ricorso MB;
nel quinto motivo Camera del lavoro e IL;
nel quinto motivo
UST CISL;
nel quarto motivo dei ricorsi RO LL e
IN CA e altri;
nel quarto motivo NA OL e altri;
nel terzo motivo IN NA e altri;
nel quarto motivo ES IE e altri;
nel quarto motivo GI
NE e comune di EN;
nel sesto motivo della provincia di EN).
Ma in nessuno di questi motivi si censura la sentenza impugnata per vizi di violazione di legge, o attinenti alla motivazione, riguardanti l'esistenza dell'elemento soggettivo riferito alle condotte tenute fino al 1973. Le censure sono tutte specificamente rivolte ai punti che la Corte d'appello non avrebbe più potuto esaminare, in mancanza di appello degli imputati (tutti gli aspetti che si riferiscono all'elemento oggettivo o alla tipicità), e non riguardano specificamente il vizio ancora deducibile riferito
337 alla colpevolezza sul quale la Corte non si è pronunziata (ovvero, se si dovesse ritenere l'esistenza di una pronunzia implicita, l'avrebbe fatto condividendo la pronunzia di primo grado).
Dal che consegue che la statuizione sull'esistenza del disastro innominato interno formulata dal primi giudici assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" deve ritenersi definitiva: quanto all'elemento
- oggettivo perché l'accertamento positivo della sua esistenza non ha formato oggetto di appello da parte degli imputati
(gli unici ad averne interesse); quanto all'elemento soggettivo perché le parti civili non hanno investito, con i loro ricorsi, la mancanza di motivazione su tale elemento o l'implicita condivisione della statuizione dei primi giudici.
g) Conclusioni sul disastro "interno" per il periodo successivo al 1973. Analoghe sono le conclusioni della Corte di merito per quanto riguarda il periodo dal 1974 in avanti.
La Corte fonda il suo convincimento sull'esclusione dell'ipotesi di reato in esame sull'inesistenza del
"macroevento" (e in questo caso poteva farlo perché i primi giudici avevano proprio escluso il fatto tipico) ma richiama altresì la sentenza di primo grado che aveva escluso che potessero configurarsi, da un punto di vista oggettivo, gli estremi del disastro innominato colposo per l'opera avviata dalla dirigenza DI che, nell'arco di alcuni anni, portò ad una drastica limitazioni delle esposizioni a cvm nei confronti dei lavoratori addetti agli impianti.
Se dunque, per quanto riguarda questo periodo, possono confermarsi i dubbi in precedenza formulati sulla necessità dell'esistenza del "macroevento" le ulteriori considerazioni della Corte di merito che richiama, condividendole, quelle dei primi giudici consentono di ritenere infondate le censure rivolte contro la decisione impugnata.
L'accertamento in fatto e la valutazione di merito dei giudici di appello sull'inesistenza del disastro per il periodo dal 1974 in avanti sono infatti sostenuti da congrua e logica motivazione idonea a dimostrare l'inesistenza del fatto tipico contestato.
D'altro canto la sola circostanza che non si siano verificati decessi ricollegabili all'esposizione a CVM per gli assunti dopo questa data è sicuro indice della correttezza della soluzione adottata dai giudici di merito.
338 V) IL DELITTO DI STRAGE.
Come si è già accennato entrambi i giudici di merito hanno escluso la giuridica configurabilità del delitto di strage colposa ritenendo che l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 422 cod. pen. non possa ritenersi ricompresa nel richiamo operato dall'art. 449 del medesimo codice sia per la formulazione della norma che per l'incompatibilità della fattispecie colposa con il dolo specifico (il "fine di uccidere") che caratterizza la fattispecie dolosa.
Questa statuizione è contestata soltanto da una parte civile, l'Associazione AL ON che, con uno specifico motivo di ricorso sul punto, denunzia la violazione degli artt. 442 e 449 cod. pen.
Secondo l'associazione ricorrente l'esclusione della strage colposa è stata effettuata in base ad una lettura esclusivamente formale dell'art. 449 basata sul fatto che, in questa norma, viene richiamato l'incendio per cui gli altri reati previsti dal capo I non potrebbero che essere quelli successivi, mentre la strage (art. 422) precede la fattispecie dell'incendio.
Questa interpretazione, si afferma nel motivo di ricorso, non tiene però conto della circostanza che è impensabile che il legislatore abbia voluto escludere la fattispecie colposa con una formulazione così dubbiosa. Né potrebbe affermarsi l'incompatibilità della fattispecie con il reato colposo sol perché, nella forma dolosa, è necessaria l'esistenza del dolo specifico. Ogni volta che un reato è previsto nella forma colposa diviene irrilevante la natura del dolo non più richiesto. Tra l'altro il dolo cui fa riferimento l'art. 422 cod. pen. non ha carattere di dolo specifico ma di dolo intenzionale.
La seconda parte del motivo di ricorso dell'associazione ricorrente contiene una considerazione condivisibile: tutti i reati previsti, con la forma del rinvio, dall'art. 449 per affermarne la punibilità anche nella forma colposa riguardano le fattispecie dolose previste dal capo I (delitti di comune pericolo mediante violenza) del titolo VI (delitti contro l'incolumità pubblica) ma non v'è alcun elemento che faccia pensare che ne siano esclusi i reati per i quali sia previsto il dolo specifico posto che esistono alcune fattispecie di questo tipo (per es. i reati previsti dagli artt. 431 e 435 cod. pen., anche se è dubbio che queste ipotesi possano realizzarsi nella forma colposa).
Insuperabile sembra invece il dato formale: perché mai il legislatore, nell'indicare i delitti contro l'incolumità pubblica punibili anche nella forma colposa avrebbe dovuto
339 iniziare l'elencazione partendo dal secondo di essi se non avesse voluto escludere il primo ?
Inoltre il richiamo previsto dall'art. 449 non sembra esame.riferito anche al reato in essere La norma possa indicata fa espresso riferimento, oltre che all'incendio, agli altri disastri previsti dal capo primo. Orbene la strage non è un disastro e non è ad esso equiparabile se non altro perché costituisce un reato c.d. di "attentato", e quindi prescinde dal verificarsi del danno, a differenza dei disastri di cui al capo I che per lo più sono reati di danno;
e, nei casi in cui costituiscono reati di pericolo (per es. artt. 431 comma 1° e 432 comma 1°), non possono ritenersi rientrare nella previsione dell'art. 449 perché questa norma prevede espressamente che il disastro venga cagionato.
Ma v'è un'altra considerazione da fare su questa forma di reato ciò che lo caratterizza, tanto da far dubitare che il dolo specifico sia interamente riconducibile alla mera colpevolezza e riguardi invece anche la tipicità del fatto- è proprio l'esistenza della volontà di uccidere. E' un reato diverso da quelli previsti dagli altri del capo I nessuno dei quali è caratterizzato dalla gravità delle conseguenze volute come avviene nella strage;
a conferma di ciò sta la circostanza che, nella formulazione originaria del codice, la strage era l'unico reato di pericolo punito addirittura con la pena di morte (oggi con l'ergastolo) se ne derivava la morte di più persone.
V'è quindi una ragione che giustifica una disciplina diversa per il delitto di strage;
non perché sia meno grave se avviene nella forma colposa ma perché in questo caso l'elemento soggettivo è talmente caratterizzante che ben a ragione può sostenersi che il legislatore abbia ritenuto di non equipararlo agli altri reati di pericolo. Tanto più che le ipotesi ipoteticamente riconducibili alla strage colposa ben possono rientrare (oltre che nei reati previsti a tutela della vita e dell'incolumità individuale) in altre ipotesi di reato previste dal capo I ed in particolare nella fattispecie del disastro innominato previsto dall'art. 434 cod. pen. (ciò è avvenuto anche in questo processo nel quale è stato contestato il disastro innominato in relazione ai medesimi fatti).
Quanto all'affermazione che sarebbe impensabile che con una formulazione così dubbiosa il legislatore abbia potuto escludere una fattispecie di reato così rilevante nella forma colposa l'argomentazione può essere agevolmente rovesciata: è possibile che una fattispecie di reato così rilevante venga prevista in forma dubbiosa implicita ? Se così fosse sarebbe salvaguardato il principio di determinatezza ?
340 Una conferma della impossibilità di configurare la forma colposa del delitto di strage la si rinviene nella giurisprudenza di legittimità che, pur non risultando aver affrontato esplicitamente questo tema, lo ha mai implicitamente risolto escludendo che il reato possa ritenersi realizzato nel caso di dolo eventuale (v. Cass., sez. I, 29 gennaio 1990 n. 5914, Cicuttini, rv. 184126; 5 luglio 1988 n. 11074, Capone, rv. 179714; 19 marzo 1984 n.
7489, Lagrotteria, rv. 165722).
Se il reato fosse previsto nella forma colposa i giudici dolo di legittimità, non essendo stato accertato il specifico, avrebbero dovuto porsi il problema della possibilità di configurare la strage colposa.
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PARTE QUINTA: I REATI
CONTRO
L'AMBIENTE E
CONTRO
LA PUBBLICA
INCOLUMITA'.
PREMESSA. In questa parte della sentenza verranno esaminati i motivi contenuti nei ricorsi che si riferiscono alle contestazioni riguardanti i fatti concernenti
l'inquinamento degli ambienti interni ed esterni allo stabilimento del petrolchimico di Porto MA (compresi il sottosuolo e l'atmosfera). E' parso opportuno, per ragioni di ordine logico
(seguendo un ordine diverso da quello adottato dalla sentenza impugnata), esaminare prima le censure che riguardano i reati contravvenzionali contestati agli imputati;
solo dopo la verifica della correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado su queste statuizioni potrà infatti procedersi all'esame delle censure che che si riferiscono ai delitti contestati (disastro innominato colposo "esterno"; avvelenamento di acque e sostanze alimentari, adulterazione di acque e sostanze destinate all'alimentazione) la cui configurabilità è subordinata anche agli accertamenti in fatto compiuti nell'esame delle figure contravvenzionali.
341 Va ancora precisato che non tutti i temi esaminati dai giudici di merito formano oggetto delle censure proposte con i motivi di ricorso il cui esame dovrà quindi essere limitato a questi problemi dando per acquisiti gli elementi di prova posti a fondamento delle statuizioni che non formano oggetto di impugnazione.
Sezione prima: le contravvenzioni in materia di rifiuti. Le discariche e la successione nella loro titolarità.
CAPITOLO I: LA GESTIONE DEI RIFIUTI INDUSTRIALI FINO AL 1982.
a) Le statuizioni della Corte d'appello sulla disciplina dei rifiuti fino al 1982. La Corte d'Appello di EN, nel prendere in esame il motivo di appello riguardante la parte della motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto che, prima dell'entrata in vigore del d.p.r.
915/1982, l'attività di gestione dei rifiuti non fosse in alcun modo normativamente disciplinata ha sostanzialmente
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condiviso questa interpretazione.
Ha premesso, la Corte, che il p.m. appellante aveva richiamato, nell'impugnazione, la seguente normativa:
1. regionale del NE 6 giugno 1980 il cui art. 38 prevedeva un generale divieto di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere in aree pubbliche o private nonché di scaricare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, laghi, lagune o in mare;
1. 5 marzo 1963 n. 366 il cui art. 10 vietava di scaricare o disperdere rifiuti o sostanze nelle acque della laguna;
art. 17 della 1. 20 marzo 1941 n. 366 che vietava il getto e il deposito di rifiuti nei terreni pubblici e privati;
- cheartt. 9 e 36 del r.d. 8 ottobre 1931 n. 1604 prevedevano la necessità, per gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, di ottenere il permesso del presidente della giunta provinciale;
- i regolamenti di igiene del comuni di Mira e EN che prevedevano analoghi divieți.
Secondo i giudici di secondo grado nessuna di queste normative è pertinente al problema da risolvere e alle
342 medesime conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda le seguenti altre norme in materia di tutela ambientale ritenute applicabili alla fattispecie che la parte civile Provincia di
EN ha richiamato ritenendole applicabili alla materia in esame:
- zonala 1. 2 marzo 1963 n. 397 sull'ampliamento della industriale di Porto MA che imponeva il rispetto delle esigenze di igiene pubblica;
la 1. 13 luglio 1966 n. 615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
il successivo d.p.r. 15 aprile 1971 n. 322 esecutivo di tale legge limitatamente al settore industriale;
la 1. 16 aprile 1973 n. 171 riguardante interventi per la salvaguardia di EN;
- il d.p.r. 20 settembre 1973 n. 962 sulla tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque;
- la 1. 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
La sentenza della Corte veneziana rileva infatti che questi richiami normativi sono opportuni per un migliore inquadramento del problema ma precisa che queste discipline, in particolare quelle richiamate dal p.m., in realtà non indicano alcuna norma agendi diretta agli operanti perché si tratta di norme generiche che non forniscono alcuna regola di condotta alla quale gli imputati avrebbero potuto e dovuto attenersi. Nulla vi si dice infatti sulle modalità da seguire per una gestione corretta dei rifiuti ed in particolare di quelli industriali.
Scopo delle norme invocate era quello di regolare il trattamento dei rifiuti per evitare che venissero abbandonati in modo incontrollato ma non erano disciplinate le fasi dello smaltimento né regole per l'individuazione delle discariche
(così si esprime la sentenza: "troviamo infatti sempre generici divieti di getto, deposito o dispersione di rifiuti in aree pubbliche o private o in acque pubbliche, ma nulla si dice circa le modalità da seguire per una corretta gestione dei rifiuti stessi da parte di privati che si trovavano nella necessità di liberarsi di notevoli quantitativi di rifiuti industriali. In altre parole bisogna prendere atto che all'epoca il problema di una corretta gestione dei depositi di rifiuti non era sentito come particolarmente pressante nella coscienza sociale non essendo ancora ben conosciuti i pericoli insiti nella presenza sul territorio di grandi masse
343 di sostanze tossiche e nocive abbandonate perché non più utilizzabili”).
E la Corte condivide anche la valutazione del Tribunale che ha ritenuto che l'unica norma che disciplinava la materia, prima del 1982, era costituita dall'art. 216 del
t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934
n. 1265 (recepito nel piano regolatore del 1956) che si limitava a prevedere che le lavorazioni insalubri fossero dislocate nella campagne e lontano dalle abitazioni.
Con la conseguente esclusione di ogni addebito per gli imputati che crearono e gestirono le discariche anteriormente all'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982.
b) I motivi di ricorso sul tema delle discariche prima del 1982. Le riportate conclusioni della sentenza della Corte veneziana formano oggetto dei ricorsi di NE NE,
Comune e Provincia di EN che deducono l'inosservanza e l'errata interpretazione di norme in relazione all'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato in ordine alla creazione e gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982.
Nei ricorsi vengono indicate le norme che si assumono violate e si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che si tratti di norme generiche che non prevedono alcuna regola di condotta che gli imputati avrebbero dovuto seguire (e non hanno osservato) evidenziando altresì come la Corte abbia "confuso la gestione dello smaltimento dei rifiuti che ha come presupposto che i rifiuti debbano, comunque, essere autorizzati ed essere tenuti in quei determinati luoghi, dal divieto assoluto di tenere ° scaricare rifiuti in siti ben individuati e determinati".
Deducono infine il vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'assoluzione degli imputati in ordine alla creazione e gestione delle discariche prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982; erronea sarebbe l'affermazione secondo cui, in questo periodo, difetterebbe la colpa perché le condotte degli imputati sarebbero state tenute in violazione dell'art. 216 del r.d. 27 luglio 1934 n. 216.
c) Esame dei motivi. Ritiene la Corte che la soluzione adottata dai giudici di merito sul tema dello smaltimento dei rifiuti industriali prima dell'entrata in vigore del d.p.r.
10 settembre 1982 n. 915 (attuazione della direttiva Cee n.
75/442 relativa ai rifiuti) sia corretta.
344 Va premesso che le condotte contestate per il periodo in questione, in estrema sintesi, isi risolvono nell'avere dirigenti DI, in varie epoche, sostanzialmente ignorato ogni forma di trattamento dei rifiuti industriali, anche di natura tossico nociva, prodotti dalle attività del petrolchimico limitandosi a depositarli in discariche site all'interno e all'esterno dell'area in cui venivano svolte le attività produttive. Con la precisazione che il problema della trasmigrazione di parte di questi rifiuti in altre aree, acque della laguna, nel sottosuolo e nelle nell'atmosfera è estraneo a questa problematica e formerà oggetto di successivo esame.
Ciò premesso si osserva che, solo nella ricordata normativa del 1982, troviamo per la prima volta una disciplina completa relativa alle modalità di trattamento, smaltimento ed eliminazione dei rifiuti ed in particolare
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di quelli industriali con la previsione di regole atte ad evitare le gravi conseguenze derivanti da modalità incontrollate di smaltimento. Così vengono per la prima volta disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali
(artt. 13-15), dei rifiuti tossici e nocivi (artt. 16-20) con la relativa disciplina delle autorizzazioni prevedendosi anche sanzioni penali per le più gravi violazioni (artt. 24 e
Ss.).
L'esame della normativa previgente non consente invece di individuare regole di condotta che disciplinino il trattamento, lo smaltimento e l'eliminazione dei rifiuti industriali. Le norme invocate dalle ricorrenti parti civili non consentono di pervenire a conclusioni diverse;
in alcuni ricorsi vengono poi sovrapposti i temi del trattamento e smaltimento dei rifiuti che stiamo esaminando e quello dello sversamento in altri siti cui si è già accennato.
- riassumibile nelRestando al tema delle discariche quesito: era consentito fino al 1982 che l'imprenditore scaricasse i rifiuti dell'attività produttiva svolta nel sito dove la medesima veniva esercitata o in siti contigui (purchè non si trattasse di siti per i quali esisteva un esplicito divieto) ? va ribadito che una disciplina delle modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti non si rinviene nelle norme invocate dalle ricorrenti parti civili.
In particolare non esistevano, prima del 1982, norme che disciplinassero la " "discarica" intesa nel duplice senso di
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attività di smaltimento e di luogo in cui lo smaltimento avviene ma esistevano soltanto norme che vietavano lo
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scarico dei rifiuti in determinati siti tra i quali non può essere ricompreso, secondo l'accertamento incensurabile dei
345 giudici di merito, quello nel quale era insediato il complesso produttivo del petrolchimico.
Può infatti osservarsi, esaminando più specificamente le norme invocate dalle ricorrenti parti civili:
- che l'art. 3 del r.d. 8 ottobre 1931 n. 1604 (t.u. delle leggi sulla pesca) disciplina gli scarichi di rifiuti degli stabilimenti industriali nelle acque pubbliche e prevede che ciò sia consentito solo se si ottiene un "permesso" del prefetto (nel testo originario);
che l'art. 216 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. delle leggi sanitarie) che, come si afferma nella sentenza
-
impugnata, può essere riferito anche alla creazione di discariche (perché dopo aver parlato di impianti produttivi che producono "vapori, gas o altre esalazioni insalubri" fa riferimento anche alle attività produttive "che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti" si limita a stabilire le cautele da osservare per gli insediamenti e per evitare danni agli abitanti;
17 della 1. 20 marzo 1941 n. 366 (raccolta, che l'art. smaltimento dei rifiuti solidi urbani) si etrasporto aree diverse da quelle di insediamento del riferisce ad petrolchimico entro i fabbricati, strade (aree scoperte praticabili, tratti di spiagge prospicienti gli abitati ecc.).
Oggetto ancora diverso hanno le leggi 13 luglio 1966 n.
615 (e il regolamento di esecuzione di questa legge, d.p.r. 15 aprile 1971 n. 322) che riguarda l'inquinamento atmosferico e la 1. 10 maggio 1976 n. 319 che disciplina la tutela delle acque dall'inquinamento.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi ove si prenda in considerazione la normativa speciale per la tutela di EN e dell'ambiente lagunare anteriore al 1982. In particolare:
- l'art. 10 della 1. 5 marzo 1963 n. 366 (nuove norme relative alle lagune di EN e di Marano-Grado), invocata dalle parti civili ricorrenti, ribadisce il divieto di scarico o dispersione dei rifiuti nelle acque della laguna ma nulla dice sulle discariche;
l'art. 8 della 1. 2 marzo 1963 n. 397 (nuovo ampliamento del porto e zona industriale di EN-MA) si limita ad un generico richiamo alle esigenze di igiene pubblica;
- le leggi 16 aprile 1973 n. 171 (interventi per la salvaguardia di EN) e 20 settembre 1973 n. 962 (tutela della città di EN e del suo territorio dagli
346 inquinamenti delle acque) parimenti non contengono una disciplina del trattamento dei rifiuti ma norme dirette ad evitare l'inquinamento della laguna anche con l'installazione dei depuratori.
Una conferma di questa interpretazione può trarsi dal testo dell'art. 31 del d.p.r. 915/1982 che contiene disposizioni transitorie. Il comma 2° di questo articolo prevede che chi, tra l'altro, esercita una discarica alla data di entrata in vigore del d.p.r. indicato deve presentare domanda di autorizzazione entro tre mesi dalla data indicata.
(inSe si fosse trattato di attività già considerata tutti i casi) illegale sarebbe ben strana una norma che consentisse di continuare ad esercitarla per tre mesi. Sembra invece ragionevole ritenere che, al di fuori dei casi espressamente vietati (tra i quali quelli indicati nella normativa in precedenza ricordata), la nuova normativa abbia preso atto che l'esercizio delle discariche, quali quelle di cui ci stiamo occupando, non era vietato prevedendo quindi una disciplina transitoria per consentire alle imprese un adeguamento non immediato alla nuova disciplina.
Questa interpretazione è implicitamente confermata dalle sentenze della terza sezione di questa Corte 17 gennaio 1989,
Buzzi, e 16 febbraio 1988, Ridolfi, rv. 182534 (entrambe per esteso in Foro it., 1989, II,406) che, pur interpretando diversamente i rapporti tra disciplina transitoria e definitiva, sembrano partire dal presupposto della liceità della condotta anteriore all'entrata in vigore del d.p.r. in esame.
Esiste in realtà una disciplina normativa che regola il trattamento dei rifiuti ed è costituita dalla legge regionale del NE 6 giugno 1980 n. 85 (norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi) in relazione alle cui disposizioni le sentenze di merito non si pongono il quesito se la disciplina stabilita da questa legge per lo smaltimento dei rifiuti sia stata osservata (in realtà
l'esito degli accertamenti di fatto riferiti nelle decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello sembrerebbe fornire una risposta negativa).
Peraltro, trattandosi di normativa regionale, quindi non dotata di sanzioni penali, la violazione di questa normativa può rilevare ai soli fini di valutare l'esistenza degli altri reati concernenti la tutela dell'ambiente o della pubblica incolumità cui si farà di seguito riferimento. A maggior ragione queste conclusioni valgono per quanto riguarda la dedotta violazione dei regolamenti di igiene dei comuni di
EN e di Mira.
347 Un'ultima precisazione: a conclusione del suo discorso la Corte di merito (a p. 822) inserisce una considerazione che potrebbe far ritenere che venga confermata l'assoluzione degli imputati per mancanza di colpa: di qui la censura delle ricorrenti parti civili che denunziano il vizio di motivazione. In realtà da queste imputazioni gli imputati erano stati assolti in primo grado con la formula "perché il fatto non sussiste" e la Corte ha confermato, con la motivazione ricordata, questa statuizione respingendo gli appelli sul punto.
Priva di alcun rilievo decisivo è quindi l'affermazione contenuta nella sentenza seppure l'espressione usata fosse da intendere nel senso indicato.
CAPITOLO II: LO SCARICO DEI RIFIUTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1982 N. 915.
a) La decisione della Corte d'Appello. La Corte non ha ritenuto fondate le censure proposte dagli appellanti secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982 indicato, sarebbero continuati i conferimenti abusivi di rifiuti nelle discariche. Secondo la sentenza impugnata le testimonianze indicate dagli appellanti non consentono di pervenire a questa conclusione per cui il rigetto degli appelli è fondato sulla circostanza che non siano state fornite le prove della prosecuzione di queste attività.
Generica è inoltre ritenuta la doglianza secondo cui il
Tribunale si sarebbe limitato a dare atto dell'acquisizione delle autorizzazioni per 10 stoccaggio provvisorio dei rifiuti senza individuare, per ogni singola discarica, quale specifica autorizzazione fosse stata rilasciata;
sarebbe stato infatti necessario, secondo la Corte, che l'accusa indicasse specificamente la mancanza delle singole autorizzazioni in riferimento alle singole discariche.
Astrattamente fondata è invece, secondo la Corte, la doglianza che si riferisce al tipo di autorizzazione richiesta. Trattandosi di smaltimento definitivo dei rifiuti era necessaria l'autorizzazione indicata alla lett. d) dell'art. 16 del d.p.r. 915/1982 e non quella di cui alla lett. b) prevista per lo stoccaggio provvisorio.
Gli imputati si sarebbero quindi resi responsabili della violazione degli artt. 16 comma 1 lett. d) e 26 d.p.r.
915/1982 avendo chiesto ed ottenuto un'autorizzazione diversa da quella prevista dalla legge ma, su queste ipotesi
348 contravvenzionali, la Corte ritiene che non potrebbe essere adottata alcuna pronuncia perché il fatto non è mai stato contestato agli imputati ma solo prospettato con i motivi di appello. Ciò non consente neppure di valutare le circostanze come addebiti di colpa in relazione al delitto di disastro innominato.
b) I motivi di ricorso sulla gestione dei rifiuti dopo il 1982. Oltre alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'ambiente che hanno rinunziato al proposto ricorso (con il quale era stata censurata la sentenza impugnata per violazione degli artt. 16 e 26 del d.p.r. 915/1982, nonché il vizio di motivazione, con riferimento all'assoluzione degli imputati dalla contravvenzione di gestione di discariche in assenza di autorizzazione) anche la NE NE, il Comune
e la Provincia di EN deducono la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non formalmente contestate le contravvenzioni di cui agli artt. 16 c. 1 lett. de 26 d.p.r.
915/1982.
Erronea, secondo le parti civili ricorrenti, sarebbe la tesi della Corte secondo cui si sarebbe dovuto contestare agli imputati di aver gestito discariche con titolo diverso da quello previsto. La gestione di discarica con titolo diverso equivale infatti alla mancanza di titolo. In ogni caso su questa condotta si era sviluppato il contradditorio già nel giudizio di primo grado nel quale i giudici avevano ritenuto che le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorio fossero valide ed efficaci anche per lo stoccaggio definitivo.
Analoga censura contenuta nel ricorso della parte civile W.W.F. secondo cui esisteva corrispondenza tra la contestazione (aver effettuato, senza l'autorizzazione di cui all'art. 16 indicato, lo stoccaggio nelle discariche incontrollate) e il fatto ritenuto che faceva appunto riferimento alla mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 ricordato per le discariche definitive. In ogni caso il tenore letterale della norma consente di farvi rientrare la gestione della discarica senza titolo indipendentemente dal fatto che ne esista uno di natura diversa.
- nelleA questi motivi di ricorso si è replicato memorie dei dirigenti HE in replica dei ricorsi NE NE, Comune di EN e W.W.F. contestando il
-
fondamento della censura che riguarda la valutazione della
Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto non formalmente contestate le violazioni delle contravvenzioni di
349 cui agli artt. 16 C. 1 lett. d e 26 d.p.r. 915/1982 con conseguente omessa pronunzia sul punto.
Si precisa nella memoria che la valutazione della Corte sul punto è esente da alcuna illogicità perché è stato accertato che l'argomento è stato sollevato per la prima volta con i motivi di appello.
Ma se anche la violazione fosse da ritenere formalmente contestata non riguarderebbe i dirigenti IC perché i giudici di merito hanno escluso che esistesse la prova che, dopo l'entrata in vigore del citato d.p.r., vi sia stata, da parte degli imputati che rivestivano una posizione di garanzia, un'attività di conferimento di rifiuti nelle discariche. Se dunque dovesse ritenersi contestata ed esistente la violazione non riguarderebbe i dirigenti
HE.
In ogni caso, si sostiene nella memoria, la
contaminazione dei canali della seconda zona industriale, come hanno accertato entrambe le sentenze di merito, delle quali vengono riportati ampi stralci, non è riconducibile all'attività del petrolchimico ma all'attività di imbonimento con rifiuti provenienti dalla prima zona industriale.
c) Esame dei motivi. I motivi sintetizzati si riferiscono alla esistenza della contestazione delle contravvenzioni di cui agli artt. 16 e 26 del d.p.r. 915/1982
(smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza le prescritte autorizzazioni).
E' però da premettere che la Corte di merito ha escluso che, per il periodo successivo al 1982, siano state gestite discariche in violazione della normativa indicate essendo stato accertato (in base alle deposizioni il cui contenuto è sintetizzato nella sentenza) che, ancor prima del 1982, la più parte delle discariche non erano più utilizzate mentre, per quelle attive, era stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi.
Sulla prima statuizione, concernente la circostanza che, dopo il 1982, la più parte delle discariche non era più in
(anzi i giudici di appello dichiarano di condividere uso l'affermazione del primo giudice secondo cui "non esiste prova certa e convincente che dopo il 1983 vi sia stata da parte degli imputati una abusiva gestione delle discariche di cui all'imputazione") non vi sono censure delle parti civili. Il relativo accertamento sul punto operato dai giudici di merito deve dunque ritenersi definitivo.
350 а Resta invece aperto il discorso per quanto riguarda le discariche ancora in uso anche dopo l'entrata in vigore del rilasciata d.p.r. 915/1982 e per le quali era stata
l'autorizzazione provvisoria.
Su questo tema va anzitutto precisato che, trattandosi di normativa abrogata (il d.p.r. 915/1982 è stato espressamente abrogato dall'art. 56 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22), occorre preliminarmente verificare se le condotte contestate in violazione della precedente normativa, costituiscano reato anche in base a quella successivamente entrata in vigore. In merito a questo problema è da ritenere che esista una continuità normativa tra l'art. 26 del d.p.r.
915 e l'art. 51 del d. lgs. 22/1987 che sanziona condotte
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analoghe come del resto riconosciuto dalla uniforme giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre Cass., sez. III, 10 novembre 1998 n. 13577, Salvago, rv. 212545; 14 ottobre 1998 n. 5005, Corio, rv. 212648).
V'è ancora da aggiungere che anche il d. lgs. 22/1997 è stato di recente abrogato (dall'art. 264 comma 1° lett. i del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, norme in materia ambientale) ma, anche in questo caso pur prescindendo dalla soluzione
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del problema se, alla data della pronunzia della presente sentenza, il nuovo testo normativo debba ritenersi già entrato in vigore in considerazione della disciplina transitoria prevista dall'indicata lett. i) deve rilevarsi
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l'esistenza di una continuità normativa perché le condotte originariamente contestate (l'esercizio di discariche a titolo definitivo senza autorizzazione) sono tuttora, e più severamente, sanzionate penalmente (dall'art. 256 comma 3° del citato d. lgs. 152/2006).
Ciò premesso si osserva che, sul punto della contestazione formulata, le critiche delle parti civili in precedenza sintetizzate devono ritenersi giuridicamente fondate.
Non è infatti condivisibile la ricostruzione, operata dalla Corte di merito, secondo cui non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 26 del d.p.r. 515 in quanto, essendo state rilasciate autorizzazioni per l'esercizio provvisorio delle discariche ed essendo stato contestato agli imputati l'esercizio delle discariche senza autorizzazione per lo stoccaggio definitivo, non potrebbe in mancanza di alcuna contestazione agli imputati di aver esercitato una discarica definitiva con un titolo provvisorio essere ritenuto 1
accertato il fatto reato indicato sia pure ai soli fini della dichiarazione di prescrizione dei reati contravvenzionali in esame.
351 Il fatto tipico descritto nell'art. 26 del d.p.r. 915
("chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione") si realizza infatti indipendentemente dall'esistenza di un'autorizzazione per una diversa attività ed in particolare dall'esistenza dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio. La norma છે infatti formulata in modo da consentire di ritenere sanzionata ogni fase dello smaltimento che venga svolta senza l'autorizzazione per quella specifica fase (questo è il significato da attribuire all'aggettivo
"relativa" che, se diversamente interpretato, sarebbe privo di significato).
L'aver ottenuto una diversa autorizzazione è quindi del tutto irrilevante ai fini della configurazione del fatto tipico perchè, da un punto di vista formale, la norma non distingue l'ipotesi in cui l'agente sia in possesso di una diversa autorizzazione. Seguendo la tesi della Corte l'agente non potrebbe essere sanzionato per un'attività di stoccaggio definitivo in discarica se avesse ottenuto, in ipotesi,
l'autorizzazione al trasporto ove non venga contestata
l'esistenza di una diversa autorizzazione.
La fondatezza della critica non consente però di pervenire ad una diversa soluzione (che consisterebbe nella dichiarazione di estinzione dei reati in esame per prescrizione) perché la sentenza di secondo grado dà conto di una diversa lacuna che il giudice di legittimità non può colmare.
La sentenza impugnata, esaminando i motivi di ricorso degli appellanti, dopo aver espresso il già riportato giudizio di condivisione della sentenza di primo grado, ha infatti lamentato la genericità e indeterminatezza delle censure relative proprio all'individuazione delle singole discariche per le quali sarebbero state rilasciate le autorizzazioni provvisorie e ha evidenziato criticamente l'impossibilità di ogni valutazione da parte del giudice di appello perché "sarebbe stato necessario per le accuse pubblica e privata indicare espressamente eventuali carenze o cause di illegittimità delle singole autorizzazioni".
Insomma in una situazione in cui i giudici di merito hanno escluso in fatto l'esistenza della prova dei fatti materiali contestati e hanno espresso una valutazione di
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genericità delle censure proposte non ritiene la Corte, pur
- non condividendo le conclusioni della sentenza impugnata sull'aspetto giuridico già evidenziato, di poter pronunziare una sentenza di applicazione della causa estintiva della prescrizione.
352 La prova "evidente" dell'innocenza (richiesta dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p.) può infatti ravvisarsi anche nella mancanza di prova dell'esistenza del fatto materiale contestato;
e comunque la mancanza di specificità della contestazione contenuta nell'atto di appello precludeva al giudice di secondo grado l'esame della censura.
d) Gli obblighi gravanti sui cessionari delle discariche non più in uso. Il tema, ampiamente trattato nella sentenza di primo grado, riguarda la contestazione di omesso impedimento dell'evento disastroso (e sotto questo profilo sarà più avanti esaminato) e si fonda sulla asserita sussistenza di un obbligo giuridico di attivarsi in relazione alla contaminazione di siti da parte di terzi antecessori.
Il Tribunale ha ritenuto inesistente un tale obbligo affermando che il mero mantenere nell'area rifiuti scaricati da altri, quando la discarica sia stata chiusa, non rientra nel concetto di discarica penalmente rilevante. A queste conclusioni i primi giudici sono pervenuti richiamando la sentenza delle sezioni unite 5 ottobre 1994 dalla quale può ricavarsi il principio che, pur essendo confermata la natura permanente del reato, ciò non significa che il mero mantenere nell'area i rifiuti scaricati da altri in precedenza integri il reato quando la discarica sia chiusa o disattivata.
La Corte di merito, condividendo la tesi del Tribunale, ha rilevato che le normative richiamate dagli appellanti non confermano la tesi da queste parti sostenuta. In particolare gli artt. 10 e 16 del d.p.r. 915/82, e le disposizioni della delibera interministeriale 27 luglio 1984, prevedono una serie di prescrizioni ma non fissano direttamente obblighi in carico al titolare delle discariche ma meri oneri di gestione. Il d.
1.vo 22/97 introduce per la prima volta obblighi di bonifica e ripristino ambientale ma ponendoli a carico di chi ha cagionato il superamento dei limiti di contaminazione ° ha provocato un pericolo di tale superamento. dall'art. 4Neppure può ricavarsi l'obbligo indicato della direttiva Ce 75/442, rivolta esclusivamente agli Stati membri, così come è priva di rilievo, nel presente giudizio, la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 9 novembre 1999 perché riferita ad un caso in cui le qualità di gestore e detentore del sito erano presenti nel medesimo soggetto.
In definitiva mentre è riconoscibile l'esistenza di una posizione di garanzia da parte di chi smette l'esercizio di una discarica che non può dunque disinteressarsi degli eventuali effetti nocivi provocati dai rifiuti che vi sono
353 contenuti chisuil medesimo obbligo non può incombere subentri nella detenzione del sito ad altri che tale inquinamento abbiano provocato dopo che l'attività della discarica sia cessata.
La sentenza (p. 860 ss) esamina poi la giurisprudenza, anche di merito, successiva alla sentenza ricordata delle sezioni unite evidenziando come le decisioni intervenute successivamente non si siano discostate dall'orientamento ricordato e che quelle che possono apparire discordanti in realtà si riferiscono a casi di specie diversi.
In particolare viene ritenuto non riferibile alla situazione descritta l'orientamento giurisprudenziale che individua una posizione di garanzia anche nella creazione di una precedente situazione di fatto o una precedente condotta illegittima perché, in quei casi, al medesimo agente che aveva posto in essere la situazione in questione era stata successivamente ricollegata la posizione di garanzia.
Queste statuizioni della sentenza impugnata nella
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parte in cui escludono obblighi di bonifica a carico di chi è succeduto nella titolarità della discarica non più in uso
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devono ritenersi ormai definitive perché le uniche parti civili che le hanno specificamente contestate sono la
Presidenza del consiglio e il Ministero dell'ambiente che avevano denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di autonomi doveri di azione e di intervento diretti ad impedire il protrarsi della contaminazione di risorse naturali a causa della presenza di discariche abusive realizzate e coltivate, in precedenza, da terzi in siti di proprietà aziendale di cui avevano la piena ed esclusiva disponibilità.
Poiché le due indicate parti civili hanno rinunziato al ricorso e il motivo non risulta proposto da alcuna altra parte civile, né dal procuratore generale ricorrente, è precluso alla Corte di legittimità esaminare la correttezza della soluzione condivisa dai giudici di merito.
Soluzione che, peraltro, si ispira a principi comunemente affermati nella giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare la sentenza (citata dalla sentenza impugnata) delle sezioni unite 5 ottobre 1994 n. 12753,
Maccarelli, rv. 199385.
Sezione seconda: gli scarichi idrici.
354 a) Premessa. In questa parte della motivazione verranno esaminati i problemi relativi alla natura dei reflui provenienti dallo stabilimento petrolchimico, in relazione alle contravvenzioni contestate, ed in particolare verrà data risposta al problema se gli scarichi idrici vadano qualificati come rifiuti tossico nocivi con la conseguente
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applicazione delle più severe norme contenute nel d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 - ovvero se ad essi vada applicata la normativa relativa agli scarichi idrici contenuta nella 1. 10 maggio 1976 n. 319 (c.d. 1. "ME").
Come si preciserà più avanti in conseguenza della rinunzia al ricorso da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'ambiente alcune statuizione della Corte
d'Appello di EN sono divenute definitive. Se ne tratterà dunque ai soli fini della successiva valutazione concernente i motivi contenuti nei ricorsi che riguardano i reati contro la pubblica incolumità.
b) Classificazione degli scarichi idrici. La sentenza impugnata, nell'affrontare il tema della normativa applicabile ai reflui liquidi scaricati dal petrolchimico nelle acque della laguna, rileva che, secondo l'ipotesi di accusa, gli scarichi delle acque di processo provenienti dai reparti CV 22/23 e CV 24/25, che confluivano nel flusso in uscita dagli scarichi SM2 ed SM15, contenevano cvm e quindi conferivano all'intero flusso in uscita il carattere di rifiuto tossico nocivo che dunque avrebbe dovuto essere trattato come tale secondo le disposizioni del d.p.r.
915/1982 e non come semplice scarico idrico regolato dalla 1.
319/1976 e dal d.p.r. 962/1973 (sulla tutela di EN dall'inquinamento)
La Corte dichiara di condividere la soluzione adottata dal Tribunale e richiamando la sentenza delle sezioni unite
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di questa Corte in data 27 ottobre 1995 n. 12310, Forina, rv.
202899, che ha affrontato e risolto il problema precisa che
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l'inapplicabilità della disciplina sui rifiuti tossici deriva dalle seguenti circostanze: 1) le sostanze smaltite non erano solide;
2) neppure rientravano nella categoria dei fanghi e liquami (circostanza che consentirebbe di applicare il d.p.r. 915 (art. 2 c. 6); 3) non si tratta di scarico indiretto
(questa tesi viene sostenuta perché i reflui provenienti dai reparti CV 22/23 e CV 24/25, prima di immettersi nello scarico in laguna, confluiscono in un impianto di trattamento gestito da un terzo).
Inoltre, secondo la Corte, lo scarico continua ad essere diretto perché non v'è interruzione della canalizzazione continua tra luogo di produzione e luogo di immissione del
355 R nel caso di uso delle refluo (come avverrebbe, per es., autobotti o delle bettoline).
Corretta è dunque, secondo la Corte, l'applicazione della normativa sugli scarichi idrici. Sugli imputati non poteva quindi incombere alcun onere di provare che i reflui non contenevano le sostanze indicate nella deliberazione
27/7/1984 del comitato interministeriale in concentrazioni superiori ai valori limite né le sostanze indicate nell'allegato al d.p.r. 915/1982.
Infondata è poi ritenuta la tesi dell'Avvocatura dello
Stato secondo cui i reflui derivanti dagli impianti CV sono, fin dal 1997, indicati nel Catalogo europeo dei rifiuti e già in precedenza nel Codice italiano rifiuti;
ciò perché risulta
"evidente che i codici richiamati dall'appellante hanno il compito di definire la tipologia delle varie sostanze che in precedenza siano già state classificate come rifiuti e non già per determinare il confine tra l'applicazione della disciplina dei rifiuti e quella delle acque." La Corte ritiene poi inutile addentrarsi nella discussione, che ha occupato parte del dibattimento e della sentenza di primo grado, sulle conclusioni del c.t. dr.
COCHEO che aveva rilevato la presenza di cvm nella vasca di neutralizzazione in concentrazioni superiori ai limiti previsti. Una volta appurato che i reflui dei reparti CV erano e sono soggetti al regime degli scarichi idrici, e non a quello dei rifiuti, è inutile conoscere se gli stessi contenevano cvm, e in quale quantità, perché comunque gli scarichi avrebbero continuato, anche se la presenza fosse confermata, ad essere assoggettati alle disposizioni della 1. 319/1976 e del d.p.r. 962/1973.
E anche se fosse provata la presenza del cvm negli scarichi la circostanza sarebbe irrilevante (anche ai fini della configurabilità del disastro ambientale) perché la presenza di questa sostanza non è mai stata accertata nelle acque della laguna, nei sedimenti e nel biota. Ciò deriva dalla natura della sostanza trattandosi di un gas che evapora dopo poco tempo.
Infondata è poi ritenuta la tesi, sostenuta dal
Procuratore generale, secondo cui la scelta di smaltire come scarichi idrici, anziché come rifiuti tossico nocivi, i reflui provenienti dagli impianti di CV aveva comunque provocato un incremento della contaminazione dell'ambiente lagunare da rame e da diossine (la cui formazione viene spiegata nella sentenza: P. 844 ss.); conclusione cui i consulenti dello Stato parte civile erano pervenuti anche in base agli studi compiuti su un analogo stabilimento finlandese.
356 sostanzialmente le La Corte afferma di condividere critiche rivolte dalle difese a queste conclusioni rilevando che la situazione dello stabilimento finlandese è diversa le(per ragioni che vengono spiegate) da quella del petrolchimico;
che i quantitativi di diossine (DD e PC) stimati dai consulenti sarebbero di gran lunga superiori a quelli riportati nella letteratura scientifica internazionale;
che i dati forniti non tengono conto della circostanza che della diossina prodotta la più parte viene eliminata con la distruzione nell'inceneritore previo trattamento biologico per cui solo una piccola parte finisce in laguna.
La sentenza richiama poi gli esiti di studi del
Ministero dell'Ambiente e del Magistrato delle Acque dai quali risulta che l'apporto totale di diossine nell'area di
Porto MA è di poche decine di milligrammi all'anno e sottolinea come l'accusa non abbia fornito elementi di prova idonei a superare queste conclusioni.
Analogamente si conclude per quanto riguarda l'inquinamento provocato dal rame per il quale peraltro si sottolinea che non è mai stato contestato agli imputati di aver effettuato scarichi contenenti rame in quantità superiore ai limiti di concentrazione consentiti c) Motivi di ricorso contro la qualificazione dei reflui. Come si è già accennato la qualificazione dei reflui provenienti dal petrolchimico come scarichi idrici, e non come rifiuti tossico nocivi, ha formato oggetto del terzo motivo del ricorso comune della Presidenza del consiglio e del Ministero dell'ambiente con il quale è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 26 del d.p.r. 915/1982, mancanza e contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto che i reflui provenienti dai reparti di produzione del CVM del petrolchimico costituissero semplici scarichi idrici e non rifiuti tossico nocivi che avrebbero dovuto esser smaltiti secondo le regole previste.
Nel ricorso si sottolinea come la distinzione tra scarichi liquidi e rifiuti solidi non esiste nella normativa vigente ed è priva di alcun fondamento la circostanza che liquami non possono essere considerati quelli che vengono smaltiti tramite collettore così come la sentenza impugnata avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità in tema di scarichi "indiretti" che non può far venir meno la natura di rifiuto tossico о pericoloso quando venga immesso non direttamente nell'impianto di depurazione.
K 357 La Corte avrebbe poi omesso di considerare che la normativa che disciplina gli scarichi nocivi fa rientrare i rifiuti tossici in questione in numerose categorie (codici CER) e così, per quanto riguarda l'elemento oggettivo del reato, la Corte non ha considerato che le autorizzazioni ottenute dalla pubblica amministrazione non valevano ad escludere l'illiceità della condotta potendo, al più, avere influenza sotto il profilo soggettivo. Ma v'è di più, secondo i ricorrenti: le autorizzazioni sono state concesse perché le informazioni fornite erano quanto meno reticenti e quindi le autorizzazioni, concesse in base ad una rappresentazione della realtà non corrispondente al vero, erano da ritenere inesistenti.
Ma, come si è già visto, le parti civili indicate hanno rinunziato al ricorso e il motivo, nei termini enunciati, non risulta proposto da altre parti del processo per cui la qualificazione dei reflui come scarichi idrici, e non come rifiuti tossico nocivi, deve ormai ritenersi incontestata in questo giudizio ferma restando la possibilità, nei rigorosi limiti del giudizio di legittimità, di prendere in considerazione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudici di merito ai fini della verifica della correttezza delle censure contenute nei motivi di ricorso concernenti i reati contro la pubblica incolumità.
Sezione terza: le altre contravvenzioni concernenti la tutela dell'ambiente.
CAPITOLO I: LE CONTRAVVENZIONI CONTESTATE.
dia) Contravvenzioni che non formano oggetto contestazione o per le quali viene confermata l'assoluzione.
La Corte di merito ha ritenuto parzialmente fondati i motivi di appello che si riferiscono all'assoluzione di tutti gli imputati da tutte le contravvenzioni che erano state loro contestate e senza che venisse fornita alcuna motivazione di questa pronunzia. In merito a queste imputazioni la Corte ha peraltro preliminarmente precisato che alcune delle contravvenzioni
(artt. 17 e 18 d.p.r. 303/1956; art. 1 sexies d.l. 312/1985; art. 9 d.
1.vo 277/1991) sono soltanto indicate come secondo capo di imputazione riferimenti normativi nel avvelenamento, adulterazione e riguardanti i delitti di disastro.
358 Manca ogni descrizione della condotta, non vi è alcun riferimento temporale e neppure sono indicati quali degli imputati dovrebbero risponderne. Correttamente è stato quindi ritenuto dai primi giudici, secondo la sentenza impugnata, che l'indicazione valesse come contestazione di condotte caratterizzate da colpa specifica dalle quali sarebbero derivati gli eventi dei delitti contestati.
Diversa è invece la situazione per quanto riguarda altre norme richiamate nel capo d'imputazione (art. 3, 9, 10, 16,
24, 25, 26, 31 e 32 d.p.r. 915/1982) perché, in questo caso, il capo d'imputazione descrive condotte astrattamente idonee ad integrare la violazione delle disposizioni indicate;
trattasi infatti della gestione abusiva delle discariche e all'obbligo di eliminazione da parte dei successori.
Per queste imputazioni la Corte, in virtù di quanto in precedenza affermato sulle condotte descritte relative alla gestione delle discariche da parte di coloro che sono succeduti nella loro titolarità, ritiene peraltro corretta l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.
b) Contravvenzioni prescritte. Secondo la Corte diversa
è invece la soluzione da adottare per quanto riguarda le violazioni di cui agli artt. 9 u.c., 15, 21, 25 e 26 della 1.
10 maggio 1976 n. 319 (tutela delle acque dall'inquinamento); agli artt. 10, 13, 15 e 26 della 1. 15 marzo 1963 n. 366
(nuove norme relative alle lagune di EN e Marano); agli artt. 1 e 9 1. 16 aprile 1973 n. 171 (interventi per la salvaguardia di EN); all'art. 3 d.p.r. 20 settembre 1973
n. 962 (norme per la tutela della città di EN e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque).
Per queste contestazioni, rileva la Corte, il capo d'imputazione descrive in modo preciso la condotta contestata agli imputati consistente, in sintesi, nell'aver effettuato scarichi idrici con concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai limiti previsti dal d.p.r. 962/1973 ed in particolare di fanghi, catalizzatori esausti (in particolare quelli a sali di mercurio), altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, attraverso gli scarichi 2 e 15, con concentrazioni di nitrati e clorurati superiori ai limiti previsti dal d.p.r. 962/1973.
La Corte ritiene infondata l'eccezione della difesa degli imputati che hanno dedotto la mancata contestazione formale di queste contravvenzioni in quanto la formulazione del capo d'imputazione, integrata dalla documentazione acquista nel dibattimento e discussa nel contradditorio
359 delle parti, ha consentito agli imputati di difendersi in modo del tutto adeguato contro queste accuse.
Nel merito dell'imputazione la Corte osserva ancora che le circostanze di fatto poste a fondamento delle imputazioni in esame neppure sono state contestate dagli imputati;
anzi i consulenti delle difese hanno esaminato e studiato i bollettini dai quali emergono i dati in questione non per negare l'esistenza dei superamenti dei limiti tabellari ma per dimostrare il progressivo miglioramento della situazione.
Erronea deve quindi ritenersi la decisione del Tribunale di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste in quanto le prove acquisite dimostravano l'avvenuto superamento dei limiti in numerose e ripetute occasioni e non poteva quindi esservi dubbio sull'esistenza dei fatti materiale previsti dalle norme contravvenzionali indicate.
La Corte ha peraltro preso atto del superamento del termine massimo di prescrizione sia considerando il termine del luglio 1994 (oltre il quale non risulta alcun altro superamento del limite) sia considerando l'autunno 1995 come indicato nella contestazione.
Né, per queste contravvenzioni, la Corte di merito ha ritenuto configurabile la permanenza contestata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento di primo grado;
ha affermato di non ritenere condivisibili alcune decisioni della Corte di cassazione che ritenevano configurabile la
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continuazione nel caso di mancato impedimento della situazione dannosa O pericolosa costituita dal mancato intervento per ridurre l'inquinamento derivante dallo scarico nei limiti consentiti soprattutto laddove ipotizzavano una
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sorta di inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato che doveva provare la cessazione della situazione antigiuridica. La Corte di merito afferma invece di rifarsi ad un orientamento di legittimità più recente che afferma la natura permanente del reato di scarico senza autorizzazione ricollegata alla persistenza della condotta omissiva fino a quando non risulti provato il possesso del titolo abilitativo rilasciato dalla pubblica amministrazione con onere della prova a carico dell'accusa. Nel caso in esame, secondo i giudici di appello, risulterebbero provati solo superamenti occasionali, anche se frequenti, dei limiti tabellari ma non vi sarebbe prova di una continuità della situazione illegittima. Con la conseguenza dell'esclusione della permanenza invocata dal pubblico ministero.
360 In conclusione la Corte ha dichiarato estinte per intervenuta prescrizione le contravvenzioni in precedenza indicate concernenti i superamenti tabellari di cui alle contravvenzioni in precedenza indicate e contestate agli imputati PO, RI, IC, LL, AB,
SM, AN, ZE, AS, RA, ES, RI,
AI, CC, RI e ON.
CAPITOLO II: I RICORSI.
a) I ricorsi delle parti civili NE NE, del
Comune di EN e del WWF. Repliche dei dirigenti HE. La NE NE, il Comune di EN e il WWF hanno dedotto la manifesta illogicità della motivazione, nonché
l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla dichiarazione di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni concernenti i superamenti dei limiti tabellari di sostanze inquinanti contenute negli scarichi del petrolchimico e contestate agli imputati nel secondo capo d'imputazione.
La censura si fonda sulla natura permanente dei reati in esame e vi si lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove si evidenzia che il superamento dei limiti tabellari è avvenuto in più occasioni mentre, in altra parte della sentenza, si afferma che i superamenti erano occasionali. Erronea, e contrastante con l'orientamento prevalente di legittimità, sarebbe poi l'affermazione secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 21 1. 319/1976 non avrebbe natura permanente e si chiede che il contrasto di giurisprudenza sul punto indicato venga risolto dalle sezioni unite di questa Corte.
A questi motivi si è replicato, nelle memorie dei dirigenti HE contro i ricorsi della NE NE, del
Comune di EN e del W.W.F., contestando il fondamento delle critiche che riguardano il disconoscimento, da parte della Corte di merito, della natura permanente delle contravvenzioni in tema di scarichi idrici.
Si ricorda inoltre, nelle memorie, come la sentenza impugnata abbia segnalato la natura occasionale dei superamenti dei limiti previsti e si precisa che i due isolati precedenti della Corte di cassazione, che facevano gravare sull'imputato la prova della cessazione della permanenza, siano stati superati dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha anche ritenuto che la violazione della legge ME non abbia natura permanente a meno che il superamento si protragga nel tempo senza soluzione di continuità. Il che, nel caso di specie, è
361 escluso dall'accertamento di fatto recepito dai giudici di merito.
b) Il ricorso di PO RG. La statuizione della
Corte forma oggetto anche delle censure del ricorrente PO
RG il quale, con il proposto ricorso, deduce la nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla dichiarazione di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni di cui al d.p.r. 962/1973 contestate nel secondo capo d'imputazione.
Il ricorrente ricorda che il Tribunale di EN
l'aveva assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" anche da queste contravvenzioni peraltro relative a supposti, ma non specificati, superamenti dei limiti consentiti che si sarebbero verificati negli scarichi idrici 2 e 15 del petrolchimico.
La riforma di questa decisione richiedeva che i giudici appello individuassero gli elementi di prova idonei a di confermare una valutazione di sussistenza del reato contestato e, di seguito, la riferibilità soggettiva ad ogni singolo imputato di queste condotte. Su questi elementi fondamentali la sentenza della Corte di merito completamente mancante di motivazione.
Già l'imputazione si caratterizzava per una indistinta contestazione agli imputati senza la specificazione dell'epoca e della misura dei superamenti tabellari né a causa di quali condotte ciò sarebbe successo. I giudici di appello, per superare questo ostacolo riconducibile alla genericità dell'imputazione, hanno fatto riferimento ai bollettini interni delle analisi compiute sugli scarichi del petrolchimico che peraltro, oltre che costituire un "indebito e tardivo tentativo di integrazione del capo d'accusa", non potevano supplire alle lacune indicate non essendo stati neppure precisati i singoli bollettini idonei a dimostrare il fondamento dell'accusa.
Mancante di motivazione sarebbe anche l'accertamento della sussistenza del fatto reato. Nessun bollettino viene richiamato né vengono interpretati о verificati i dati contenuti nei documenti che non hanno mai formato oggetto di contradditorio in dibattimento. Questa modalità di motivazione non consente di individuare i fatti oggetto di verifica né le valutazioni dei giudici di appello sui medesimi.
Parimenti sulle posizioni dei singoli, in presenza di
362 M una contestazione indifferenziata, i giudici di merito, per poter pervenire ad una sentenza di condanna, avrebbero dovuto individuare le condotte che configurano le contravvenzioni contestate e la riferibilità ad ogni singolo imputato. Del tutto omesso è invece questo accertamento per ogni singolo imputato ed in particolare per il ricorrente PO che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della s.p.a. DI e di presidente della s.p.a. IC, società che non sono mai state proprietarie gestori o utilizzatrici degli scarichi in questione.
Tanto più illogica sarebbe la motivazione in quanto i giudici di appello hanno richiamato la sentenza di primo grado che aveva censurato i criteri di formulazione dell'accusa per la mancata personalizzazione delle contestazioni.
c) Il ricorso di LU AN e altri e quello di
RI ES. Anche gli imputati LU AN, FRANCO SM, IG ON, OM RI, OV RI,
ER AI, RG PO, OR CC e DE ZE hanno proposto ricorso congiunto contro la ricordata statuizione della Corte di merito e hanno lamentato che non avesse formato oggetto di contestazione formale la violazione del d.p.r. 962/1973 consistita nell'aver effettuato scarichi dei fanghi, dei catalizzatori esausti e degli altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti attraverso gli scarichi 2 e 5; hanno inoltre eccepito la genericità di questa contestazione priva dell'indicazione delle occasioni in cui gli scarichi sarebbero stati effettuati.
La conferma che questa imputazione non era mai stata formulata i ricorrenti la traggono dalla circostanza che la sentenza di primo grado aveva considerato il riferimento alle norme contravvenzionali in tema di scarichi come addebito di colpa specifica rispetto ai delitti di disastro,
avvelenamento e adulterazione contestati nel secondo capo d'imputazione.
Del resto la sentenza impugnata ha ritenuto che, in tema contravvenzioni sull'igiene e sicurezza del lavoro di indicate nel secondo capo d'imputazione, la mancanza di indicazioni di carattere temporale e delle precisazioni che consentono di individuare quali imputati debbano rispondere per le violazioni induceva a ritenere che le norme in questa materia venissero indicate nel capo d'imputazione come contestazioni di colpa specifica. Del tutto contradditoria con questa impostazione è quindi la diversa decisione in materia di scarichi.
363 R Del resto è la stessa sentenza di appello a dare atto che la contestazione era generica e infatti la si ritiene integrata dalla documentazione acquisita agli atti senza però
- che i considerare lacome stessa sentenza riconosce
-
bollettini di analisi sono stati compilati "non in funzione una trattazione dei singoli superamenti О delle di contravvenzioni, ma esclusivamente per valutare il carico inquinante complessivo degli scarichi del Petrolchimico, in relazione all'esigenza di verificare la fondatezza delle accuse di disastro, avvelenamento e adulterazione"
Era dunque ben chiaro che nel processo si era discusso del carico inquinante complessivo riversato in laguna attraverso gli scarichi e non dei singoli superamenti dei limiti. Tanto è vero che, nel corso del processo, mai si è posto il problema sulla riferibilità oggettiva e soggettiva di singoli episodi ai vari imputati;
tema sul quale la mancante di sentenza impugnata è comunque del tutto motivazione.
ES RI, con il proposto ricorso (già in parte esaminato per altro motivo ritenuto fondato) censura anche questa statuizione della Corte veneziana e il secondo motivo del suo ricorso è di contenuto analogo a quello proposto da
LU AN e altri.
CAPITOLO III: L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO. LA PRESCRIZIONE.
ricorso delle parti civili.a) I motivi di
L'affermazione della Corte di merito' - che ha ritenuto non formalmente contestate le contravvenzioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro), 1 sexies della 1. 8 agosto 1985 n. 431 (conversione del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, contenente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) e 9 del d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a determinati agenti) ha formato
-
oggetto del solo ricorso della Presidenza del consiglio e del Ministero dell'ambiente al quale, come si è più volte accennato, le ricorrenti parti civili hanno rinunziato con ciò rendendo definitiva sul punto la pronunzia che non forma oggetto di altri ricorsi.
Quanto alla tesi della Corte di merito sul rilievo del richiamo alle contravvenzioni indicate quali elementi di colpa specifica ai fini dei delitti contro la pubblica
364 incolumità il tema sarà esaminato nel corso dell'esame delle censure che riguardano queste ipotesi delittuose.
La statuizione concernente la dichiarazione di estinzione per prescrizione di altre contravvenzioni costituisce invece oggetto dei ricorsi delle parti civili NE NE e Comune di EN che denunziano la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla dichiarazione di estinzione dalle contravvenzioni di cui al d.p.r. 962/1973 (concernenti, come si è già accennato, l'aver effettuato in più occasioni scarichi idrici con concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai limiti previsti dal medesimo d.p.r. 962/1973) contestate nel secondo capo d'imputazione perché estinte per prescrizione.
Peraltro l'esame della censura richiede preliminarmente l'esame dei motivi degli imputati ricorrenti perché l'eventuale accoglimento dei motivi da essi proposti renderebbe superfluo l'esame delle censure che si riferiscono alla permanenza del reato e al mancato decorso del termine finale di prescrizione.
b) Esame dei motivi di ricorso degli imputati. Le censure formulate nei tre ricorsi proposti dagli imputati riguardano la dichiarazione di prescrizione per le seguenti contravvenzioni: artt. 9 u.c., 15, 21, 25 e 26 della 1. 10 maggio 1976 n. 319 (tutela delle acque dall'inquinamento); artt. 10, 13, 15 e 26 della 1. 15 marzo 1963 n. 366 (nuove norme relative alle lagune di EN e Marano); artt. 1 e 9
1. 16 aprile 1973 n. 171 (interventi per la salvaguardia di
EN); art. 3 d.p.r. 20 settembre 1973 n. 962 (norme per la tutela della città di EN e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque;
norma che peraltro non prevede sanzioni penali per cui va considerata di natura integratrice delle altre contravvenzioni).
Le contravvenzioni riguardano l'effettuazione di scarichi idrici con concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai limiti previsti dal d.p.r. 962/1973 ed in particolare di fanghi, catalizzatori esausti (in particolare quelli a sali di mercurio), altri sottoprodotti di risulta dei trattamenti, attraverso gli scarichi 2 e 15, con concentrazioni di nitrati e clorurati superiori ai limiti previsti dal d.p.r. 962/1973. Le censure dei ricorrenti si articolano su vari punti che vanno separatamente esaminati.
genericitàPreliminare è l'esame dell'eccezione di
365 К dell'accusa formulata da tutti i ricorrenti i quali lamentano che nella sentenza (e anche nel capo d'imputazione) non siano stati indicati epoca e misura dei superamenti dei limiti né i bollettini dai quali questi asseriti superamenti emergevano.
giàL'eccezione è peraltro infondata. Come si è evidenziato la Corte di merito ha precisato, sull'eccezione relativa alla mancata contestazione formale di queste contravvenzioni, che il capo d'imputazione contiene la formulazione dell'accusa che, integrata dalla documentazione acquista nel dibattimento e discussa dalle parti, ha consentito un ampio esercizio del diritto al contradditorio.
L'utile esercizio del diritto di difesa esclude quindi la nullità dell'imputazione per genericità quando sia stato consentito all'imputato di adeguatamente difendersi dall'accusa nei suoi confronti proposta.
Possono infatti applicarsi alla fattispecie i principi la giurisprudenza di legittimità ritiene idonei a che risolvere i casi nei quali occorre verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza. Com'è noto la giurisprudenza di legittimità si ispira a criteri non formali ma sostanziali e viene comunemente affermato il principio secondo cui il parametro che consente di verificare, nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato, l'esistenza della violazione del principio ricordato è costituito dal rispetto del diritto di difesa nel senso che l'imputato deve avere avuto, in concreto, la possibilità di difendersi dall'accusa contestatagli come avviene nei casi in cui dell'addebito si sia trattato nelle varie fasi del processo ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato ad evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (si vedano, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. IV,
27 febbraio 2002 n. 7725, Burali;
sez. II, 12 ottobre 2000 n.
11082, Fichera;
15 marzo 2000 n. 5329, Imbimbo).
Ancora attuali sono le parole usate nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte 19 giugno 1996, Di Francesco, rv. 206092, secondo cui 'con riferimento al principio di "
correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione
è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione difendersi in all'oggettoconcreta di ordine
366 dell'imputazione".
Questi principi sono direttamente trasponibili al caso in esame non esistendo una differenza sostanziale tra il caso di scostamento tra accusa e fatto ritenuto in sentenza e caso di accusa asseritamene generica quando le condotte inosservanti siano state indicate nell'imputazione e siano state specificate nel corso di giudizio con l'acquisizione della documentazione idonea a fondare l'accusa.
E poiché i fatti sono stati, nel caso in esame, formalmente contestati e le condotte risultano da documentazione che gli imputati hanno potuto esaminare e contestare, anche a mezzo dei loro consulenti tecnici, già nel corso del giudizio di primo grado non può ritenersi verificata la violazione lamentata.
Priva di rilievo è poi la circostanza, evidenziata nel ricorso PO, secondo cui gli imputati si sarebbero difesi dall'accusa concernente il carico inquinante complessivo perché comunque la formulazione delle accuse e i bollettini acquisiti agli atti del processo consentivano il più ampio esercizio delle facoltà difensive in relazione a contestazioni espressamente contenute nel capo d'imputazione.
Nel merito dell'imputazione le censure sono parimenti infondate perché, come ha rilevato la Corte veneziana, deve tenersi conto del dato fondamentale che le circostanze di fatto poste a fondamento degli addebiti non hanno formato oggetto di alcuna contestazione da parte dagli imputati, dei difensori e dei consulenti tecnici della difesa. E, lo si ribadisce, i consulenti delle difese hanno esaminato e studiato i bollettini sostanzialmente accettandone i risultati (compresi i superamenti dei limiti tabellari che non sono mai stati negati) al fine di dimostrare il progressivo miglioramento della situazione.
Quanto alle censure che si riferiscono alle posizioni individuali degli imputati va rilevato che, se è vero che sul punto la Corte non esplicita analiticamente le situazioni soggettive degli imputati, l'esistenza delle posizioni di garanzia dei medesimi può ritenersi implicitamente ricavata, dai giudici di secondo grado, dalle cariche ricoperte, dalle funzioni e mansioni di fatto svolte che emergono da entrambe le sentenze di merito anche con il richiamo all'allegato A ai capi d'imputazione formulati nei confronti degli imputati.
Da quanto precede consegue l'infondatezza dei motivi contenuti nei ricorsi proposti da PO RG e da RI
ES e in quello proposto congiuntamente da LU AN, FR SM, IG ON, OM RI, OV
67 RI, ER AI, RG PO, OR CC e
DE ZE.
Va dunque confermata sul punto la sentenza impugnata non solo ai fini penali (non essendo evidente l'innocenza degli imputati secondo il criterio indicato dall'art. 129 comma 2°
c.p.p.) ma anche ai fini della responsabilità civile essendo ancora in essere la relativa azione.
c) La permanenza e la prescrizione. Il rigetto dei motivi di ricorso degli imputati consente di procedere all'esame dei motivi di ricorso delle parti civili che si riferiscono alla permanenza e alla prescrizione dei reati contravvenzionali in esame.
Si è già visto che le censure proposte sul punto dalle parti civili si fondano sulla natura permanente dei reati in esame;
si lamenta, da parte dei ricorrenti, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove si evidenzia che il superamento dei limiti tabellari è avvenuto in più occasioni mentre, in altra parte della sentenza, si afferma che i superamenti erano occasionali. Erronea, e contrastante con l'orientamento prevalente di legittimità, sarebbe poi l'affermazione secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 21 1. 319/1976 non avrebbe natura permanente e si chiede che il contrasto di giurisprudenza sul punto indicato venga risolto dalle sezioni unite di questa Corte.
I motivi di ricorso enunciati sono peraltro infondati. In generale può osservarsi che la natura permanente del reato deriva dalla circostanza che il fatto tipico si realizza con una lesione del bene protetto che si protrae nel tempo e la protrazione dipende dalla condotta dell'agente che può, in ogni momento, far cessare la condotta antigiuridica.
Quanto, in particolare, alla natura permanente del reato previsto dall'art. 21 comma 3° 1. 10 maggio 1976 n. 319 TWW non diversamente dai reati previsti dalla normativa speciale per la tutela di EN di cui alle già ricordate 1. 15 marzo 1963 n. 366 e 1. 16 aprile 1973 n. 171 si osserva che l'esame della fattispecie consente di attribuire a questa ipotesi di reato la natura di reato eventualmente permanente.
È infatti evidente che il fatto tipico penalmente sanzionato può esaurirsi in un unico contesto (un superamento isolato dei limiti di tollerabilità derivante, per es., da un malfunzionamento degli impianti di depurazione) oppure può avere caratteristiche di durata nel tempo (il tipo di attività produttiva comporta il superamento continuo dei limiti previsti).
368 Solo in questa seconda ipotesi il reato assume il carattere di permanenza di cui si parla perché la lesione del bene protetto ha caratteristiche durature nel tempo non e esistono sospensioni significative. Nel primo caso il superamento episodico la lesione si esaurisce invece nei
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singoli episodi verificatisi.
Ciò premesso deve ritenersi corretta la soluzione adottata dalla Corte di appello e comunque incensurabile in questa sede quanto al dedotto vizio di motivazione che ha
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ritenuto che i superamenti, pur numerosi e frequenti, costituissero episodi isolati e non tali da far assumere ai singoli reati consumati il carattere di permanenza in questione.
E' vero che esistono, come sottolineano le parti civili ricorrenti, orientamenti giurisprudenziali, anche di legittimità, che sono pervenuti a diverse soluzioni. Ma v'è da rilevare (e ciò rende superfluo investire della questione le sezioni unite come le parti civili invocano) che nel caso in esame, se anche si accogliesse la tesi delle parti civili ricorrenti sulla natura permanente del reato, ciò comporterebbe soltanto che il reato diverrebbe unico;
ma questa conclusione non varrebbe a spostare il termine finale di prescrizione ad epoca successiva all'ultimo superamento del limite contestato e constatato.
E' infatti vero che, nel caso di permanenza in atto, la data di cessazione della permanenza ai fini del decorso del termine di prescrizione, va individuata nella pronuncia della sentenza di primo grado (v. in tal senso da ultimo, Cass., sez. VI, 4 dicembre 2003 n. 7191, Mantovani, rv. 228601; 26 novembre 2003 n. 2843, Mattei, rv. 228330; sez. I, 20 maggio
2003 n. 25328, Passamani, rv. 224931).
Nel nostro caso, peraltro, la prova della permanenza in atto risulta dai bollettini di cui si è già parlato ma non risulta che siano stati acquisiti al processo (neppure i ricorrenti lo affermano) bollettini idonei a dimostrare la permanenza in atto anche successivamente al 1994 (anzi la sentenza impugnata lo esclude espressamente a pag. 1002).
Per cui in ogni caso difetterebbe la prova dell'esistenza della permanenza del reato per il periodo successivo all'epoca indicata con la conseguente conferma della statuizione del giudice di merito sulla prescrizione.
Sezione quarta: i reati di disastro colposo innominato
369 "esterno", avvelenamento e adulterazione.
CAPITOLO I: I GIUDIZI DI MERITO.
a) Premessa. I temi riguardanti i reati di disastro colposo "esterno" (cioè quello non riferito alla grave compromissione dell'ambiente di lavoro del petrolchimico ma all'ambiente esterno ad esso), di avvelenamento e
adulterazione sono stati trattati unitariamente dalla Corte di merito e ciò richiede l'adozione di un criterio analogo anche in questa sede anche perché i fattori causali ipotizzati sono analoghi o addirittura identici.
Peraltro le statuizioni della Corte di merito sui reati in esame formavano oggetto specifico del solo ricorso congiunto della Presidenza del consiglio e del Ministero dell'ambiente al quale, come si è più volte accennato, si è rinunziato da parte dei ricorrenti. Se ne accenna per gli unici fini che verranno di seguito indicati.
b) Le mutazioni genetiche su mitili, molluschi e pesci della laguna. Le conseguenze sull'uomo. La Corte di merito ha premesso che a questo problema nel dibattimento di primo grado era stata dedicata particolare attenzione senza però che fosse possibile arrivare a conclusioni che potessero confermare la tesi di accusa. Come si è già in precedenza ricordato la Corte ha confermato questa valutazione ritenendo mancante la prova che il moderato eccesso della presenza di addotti e micronuclei nei mitili e molluschi della laguna sia stata cagionata dalle sostanze in essa immesse e provenienti dal petrolchimico;
inoltre difetterebbero elementi scientificamente fondati per affermare che queste sostanze abbiano provocato negli organismi mutazioni genetiche. Ancor più incerta e priva di certezze છે l'affermazione relativa alla trasferibilità all'uomo del rischio
In conclusione, secondo la Corte di merito, difetta la prova dell'esistenza di un rapporto di causalità: tra la presenza nei mitili e nei pesci di contaminanti e l'insorgere negli stessi di addotti e micronuclei;
tra la presenza di addotti e micronuclei nei mitili e nei pesci e quelli ipotizzati come presenti negli esseri umani abitanti nella zona;
tra i contaminanti presenti nelle acque e nei pesci della laguna e l'eventuale presenza di addotti e micronuclei nell'uomo.
K 370 c) La risposta della diCorte sui motivi appello relativi all'adulterazione colposa. Il superamento dei limiti soglia. L'appello del p.m., secondo quanto riferisce la Corte di merito, concordava con i primi giudici sulla natura di reato di pericolo concreto del delitto di adulterazione per la cui sussistenza è necessario che il giudice accerti la possibilità di un danno alla salute pubblica mentre non è necessaria la prova di un'effettiva lesione della medesima.
Secondo l'appellante la prova non deve però consistere nella dimostrazione scientifica della certezza delle conseguenze dannose per la salute dell'uomo quale effetto della condotta adulterante;
il pericolo è il risultato di un giudizio ex ante che consenta di ritenere prevedibile che dalla situazione in esame derivi un futuro evento dannoso.
Secondo l'appellante il convincimento del giudice sulla pericolosità può fondarsi su qualsiasi elemento di prova e può basarsi, quando esistono, su parametri normativi il cui superamento significa che il legislatore considera, in base ai dati scientifici acquisiti, di rischio per la salute. In particolare per le acque di falda destinate al consumo umano la situazione di rischio sarebbe costituita dal superamento dei valori di concentrazione massima stabiliti dal d.p.r. 24 maggio 1988 n. 236. ILa Corte non ha condiviso le osservazioni del p.m. parametri normativi sui livelli di concentrazione delle sostanze tossiche costituiscono limiti soglia, misure di tutela "ultracautelare" del bene protetto e quindi il loro superamento non può costituire, di per sé, la prova dell'esistenza del pericolo;
pericolo che, nella fattispecie dell'adulterazione, ha carattere di pericolo concreto e quindi "impone sempre una dimostrazione reale e non ipotetica della pericolosità della condotta tipica". Il superamento dei valori soglia può quindi costituire un indice del pericolo ma deve essere affiancato da un ulteriore accertamento circa la concreta messa in pericolo del bene protetto.
e) L'inquinamento delle acque di falda. La Corte riprende la ricostruzione della posizione e distinzione dei corpi acquiferi presente nei vari strati del sottosuolo all'interno del petrolchimico (primo strato costituito da materiale di riporto della profondità di circa 5 metri;
caranto; primo acquifero a circa 15 metri di profondità e all'interno del quale si colloca la prima falda acquifera risultata inquinata in modo apprezzabile nelle aree corrispondenti al deposito dei rifiuti;
secondo acquifero a profondità media superiore a 22 metri al cui interno si trova la seconda falda acquifera che solo in alcuni punti e per qualche sostanza mostra concentrazioni sensibili)
371 1 Come si è già accennato la Corte condivide le conclusioni dei primi giudici che avevano escluso l'ipotesi dell'avvelenamento delle acque sottostanti all'insediamento industriale trattandosi di acque inadatte a qualunque tipo di sfruttamento, non attingibili e che portano un contributo insignificante alla contaminazione dei sedimenti e del biota lagunare e nullo per quanto riguarda le zone site a monte difettando altresì la prova, per quanto riguarda le falde esterne, che le discariche abbiano provocato un inquinamento apprezzabile delle falde sottostanti e delle acque dei pozzi che vi pescano.
CAPITOLO II: I RICORSI LE RINUNZIE.
a) Il ricorso proposto dalla Presidenza del consiglio e da Ministero dell'ambiente. Con riferimento alla seconda imputazione concernente la violazione degli artt. 434, 449,
439, 440, e 452 cod. pen., la Presidenza del consiglio e il
Ministero dell'ambiente hanno dedotto, nel ricorso proposto contro la sentenza della Corte veneziana, la violazione delle norme indicate nonché il vizio di motivazione e il mancato esame dei motivi di appello per avere, la Corte di merito, confermato l'assoluzione degli imputati in conseguenza della ritenuta irrilevanza di questi scarichi non considerati erroneamente tossico nocivi con riferimento alle verificatesi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e alle fattispecie erroneamente escluse di disastro innominato, avvelenamento e adulterazione di acque e sostanze alimentari.
Con questo motivo di ricorso si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso i reati indicati sulla base del presupposto, errato, che i reflui in questione costituissero scarichi idrici e non rifiuti tossici e l'inutilità dell'accertamento se i liquidi in questione contenessero Cvm. La Corte avrebbe tratto il suo convincimento dalla letteratura su questi argomenti rifiutando illogicamente la riapertura dell'istruzione dibattimentale richiesta al fine di consentire il contradditorio tra i consulenti tecnici che avrebbe consentito il necessario approfondimento anche in tema di presenza del rame e delle diossine nei liquidi di scarico valutati in concreto e non con stime astratte come fatto dalla Corte di merito.
Nel ricorso si sottolinea poi l'erroneità dell'affermazione secondo cui nelle acque della laguna non era presente il cvm e vengono citati gli studi che invece ne confermano la presenza.
372 Quanto poi al contestato reato di cui all'art. 440 cod. pen. si sottolinea nei motivi come la locuzione "destinate all'alimentazione" si riferisca soltanto al termine
"sostanze" e non anche al sostantivo "acque" che quindi ricevono una tutela da questa norma indipendentemente dalla loro destinazione. Questa interpretazione è confermata dalle norme che tutelano le acque indipendentemente dalla circostanza che siano destinate all'alimentazione e ciò si rende particolarmente necessario nel caso di acque, come quelle della laguna, in cui vive un'ittiofauna destinata all'alimentazione.
Parimenti priva di rilievo sarebbe l'affermazione della
Corte secondo cui il reato in esame sarebbe escluso, per le acque di falda, per la loro eccessiva salinità che le renderebbe inadatte ad ogni uso antropico. Nel ricorso viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento al reato di cui all'art. 439 cod.pen., ha ritenuto che l'avvelenamento fosse configurabile anche se le acque non erano potabili.
Infine nel ricorso vengono evidenziati gli elevati valori di sostanze nocive o addirittura velenose (l'arsenico il NO) che confermerebbero l'ipotesi e dell'avvelenamento delle acque.
b) I motivi di ricorso sulle emissioni in atmosfera. Con il medesimo ricorso si deduceva inoltre la violazione degli artt. 434 e 449 cod. pen., nonché mancato esame dei motivi di appello, con riferimento alla conferma dell'immotivata assoluzione degli imputati dal delitto di disastro colposo provocato dalle emissioni in atmosfera di sostanze tossiche e cancerogene tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità.
L'Avvocatura ricorrente riporta il motivo di appello su la Corte non avrebbe fornito alcuna risposta e si cui indicano prove fondamento le a dell'affermazione dell'esistenza del continuo rilascio nell'atmosfera di sostanze inquinanti.
c) Conseguenze della rinunzia al ricorso. Gli altri ricorsi. Nessuno degli altri ricorsi proposti dalle parti civili diverse dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'ambiente ha censurato la sentenza impugnata in merito alle statuizioni relative ai delitti di adulterazione e avvelenamento colposi (artt. 439 e 440 cod. pen.) che dunque devono ritenersi ormai definitive.
373 L'unica indagine consentita al giudice di legittimità consiste dunque in una verifica se nei ricorsi delle parti civili siano state inserite considerazioni che riguardano anche i reati dei quali ci stiamo occupando (in particolare andrà verificato se le considerazioni sul disastro innominato colposo "interno" ipotizzato nella fattispecie di reato nonprevista dal secondo comma dell'art. 437 cod. pen. siano in ipotesi riferite anche all'ipotesi di disastro innominato colposo "esterno" contestato nel secondo capo d'imputazione.
In effetti sul tema del disastro innominato colposo
"esterno" di cui al secondo capo d'imputazione emerge che, in alcuni dei ricorsi proposti dalle parti civili, sono contenute considerazioni di carattere generale Su questo reato (in particolare le considerazioni che riguardano la natura di reato di pericolo o di danno della fattispecie colposa) astrattamente riferibili anche all'ipotesi di disastro esterno. L'esame di questi motivi di ricorso (il sesto motivo della Provincia di EN, il quarto motivo di NE
NE e Comune di EN, il primo motivo dell'Associazione
Salvaguardia Malcontenta, il secondo motivo di MB, il quinto motivo del ricorso Camera del Lavoro di EN e
IL, il quinto motivo UST CISL di EN) convince però che tutte le censure sono riferite all'ipotesi di disastro prevista dal secondo comma dell'art. 437 cod. pen.
Ciò si ricava agevolmente dal tenore delle censure ed in particolare dal riferimento all'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo per le condotte tenute fino al 1973
(che riguarda appunto la richiamata ipotesi di reato), il richiamo al "macroevento" di cui la Corte di merito ha trattato per l'ipotesi di reato indicata, il mancato richiamo all'inquinamento delle falde, della laguna, dell'atmosfera, dei territori su cui insiste il petrolchimico e di quelli adiacenti.
Con la conseguenza inevitabile della formazione del giudicato sulla pronunzia assolutoria di entrambi i giudici di merito e la preclusione, per questa Corte, di ogni esame dei temi riguardanti queste statuizioni.
374 - VI
PARTE SESTA: LE STATUIZIONI CIVILI
PREMESSA: ovviamente non si procederà all'esame delle richieste di risarcimento danni e rimborso delle spese legali in relazione alle impugnazioni proposte dalle parti civili
-
dirette all'affermazione della responsabilità degli imputati, sia pure ai soli fini civili che sono state respinte nel
-
presente giudizio di legittimità (ci si riferisce in particolare ai motivi di ricorso specificamente proposti da RO LL vedova di RD OL e di IN CA e altri prossimi congiunti di IN BR).
Verranno invece esaminate, in questa parte della sentenza, le censure relative alle statuizioni civili contenute nella sentenza di secondo grado che si riferiscono all'omessa pronunzia, da parte della sentenza di secondo grado, sulla richiesta di condanna:
al risarcimento dei danni in relazione alla condanna di alcuni degli imputati per l'omicidio in danno di FAGIA
LL;
- al pagamento delle spese legali sostenute in entrambi i gradi di giudizio in relazione alla medesima condanna;
375 K al risarcimento danni e pagamento spese legali in relazione alle dichiarazioni di estinzione dei reati di omicidio e lesioni colpose dichiarati estinti per prescrizione;
- al risarcimento danni e pagamento spese legali in relazione alle dichiarazioni di estinzione per prescrizione dei reati concernenti l'inquinamento idrico (Presidenza del consiglio e Ministero dell'ambiente rinunzianti) e per il reato di cui pen. (Associazione cod. AL 437all'art.
ON).
CAPITOLO I: RISARCIMENTO DANNI E CONDANNA ALLE SPESE LEGALI
PER L'OMICIDIO IN DANNO DI FAGIA LL.
a) Il risarcimento danni per l'omicidio colposo. Questa domanda forma oggetto di vari ricorsi.
In particolare REGIONE VENETO e COMUNE DI VENEZIA lamentano la violazione di norma processuale (art. 538
c.p.p.) e la mancanza di motivazione sulla richiesta di risarcimento danni avanzata in relazione ai danni derivati dal fatto reato accertato dai giudici e merito e per il quale è intervenuta condanna. Si tratta di danni patrimoniali (subiti in particolare dalla NE NE per costi relativi a ricoveri ospedalieri e prestazioni ambulatoriali e domiciliari) e non patrimoniali.
La PROVINCIA DI VENEZIA ha dedotto analogamente la violazione dell'art. 538 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, per avere, la Corte di merito, omesso di pronunziarsi sulla medesima richiesta malgrado la condanna di alcuni degli imputati e la condanna al risarcimento dei danni dei medesimi, e del responsabile civile SO s.p.a., in favore dei prossimi congiunti di FAGGIAN TULLIO. Ciò nonostante la provincia ricorrente avesse subito, da tale evento, danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla "lesione degli interessi tutelati dalla Provincia di
EN sia per statuto sia per quel che riguarda i suoi compiti istituzionali" nonché per "la presenza di un danno all'immagine e da sviamento di funzione della Provincia di
EN".
Analoghi motivi di ricorso sono stati proposti dalla
Camera del Lavoro di EN e dalla IL del comprensorio di EN, dall'Unione sindacale territoriale CISL di
EN, da A.LL.C.A. e CONFEDERAZIONE UNITARIA DI AS, dalla soc. coop a r.
1. CINA DEMOCRATICA, da NT e
376 dall'ASSOCIAZIONE AL ON nel cui ricorso cui contenuto sembra sensoda interpretare in ampio (il comprensivo dei danni cagionati anche dall'omicidio colposo per il quale è intervenuta condanna) si deduce l'inosservanza di norme processuali per avere, la sentenza impugnata, omesso di prendere in considerazione la richiesta di danni avanzata dalla ricorrente per il mancato perseguimento del suo fine essenziale con conseguente danno all'immagine.
b) La condanna alle spese di patrocinio dei due gradi di giudizio.
Le medesime parti civili che hanno denunziato la sentenza impugnata per la mancata condanna degli imputati e dei responsabili civili al risarcimento dei danni in relazione all'intervenuta condanna per l'omicidio colposo in danno di FAGIA LL hanno censurato la sentenza di secondo grado anche per la mancata liquidazione delle spese di patrocinio dei due gradi di giudizio a favore delle parti civili.
c) L'esame dei motivi. Gli indicati motivi di ricorso sono fondati.
notoCom'è la condanna penale non comporta necessariamente l'accoglimento dell'azione civile ma ne costituisce il presupposto. In presenza della costituzione di parte civile il giudice penale che affermi la penale responsabilità penale dell'imputato è dunque tenuto a pronunziarsi sull'azione civile esercitata nel processo penale, limitatamente al risarcimento dei danni e alle restituzioni, sia nei confronti dell'imputato che del responsabile civile (art. 538 c.p.p.).
Naturalmente il danno di cui la parte civile chiede il risarcimento deve essere stato cagionato dal reato e la parte civile deve dimostrare non solo l'astratta titolarità del diritto vantato ma altresì la sua legitimatio ad causam attinente alla prospettazione che l'attore fornisce dell'azione esercitata e al titolo su cui fonda la sua pretesa.
L'esistenza della legittimazione ad agire nel processo penale non significa che l'azione debba essere considerata necessariamente fondata perché, in concreto, potrebbe difettare la prova dell'esistenza del danno.
Nel caso in esame le eccezioni che risultano essere state proposte nel primo grado di giudizio nei confronti delle costituzioni di parte civile, per quanto riguarda le
377 azioni civili ancora in atto nel giudizio di legittimità, sono state rigettate e non sono state riproposte nel presente giudizio di Ne consegue che il digiudice legittimità. appello, nel pronunziare la sentenza di condanna per
l'omicidio colposo in danno di FAGIA LL, si sarebbe dovuto pronunziare anche sull'azione civile proposta per questo titolo non solo dai prossimi congiunti del lavoratore deceduto ma altresì dalle altre parti che si erano costituite per il medesimo titolo.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per l'omessa pronunzia sul risarcimento dei danni conseguenti al decesso di FAGIA con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. il quale, pur essendogli ormai precluso l'esame della titolarità dei diritti vantati e dell'esistenza della legitimatio ad causam, dovrà accertare l'esistenza e l'entità dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, vantati dai danneggiati costituitisi parte civile.
Conseguente all'annullamento sul punto indicato è anche l'annullamento per l'omessa pronunzia sulla richiesta di liquidazione delle spese di patrocinio tra le parti in conseguenza dell'affermazione della responsabilità di cui si
è detto. E anche su questa omissione provvederà il giudice del rinvio in precedenza indicato.
CAPITOLO II: RISARCIMENTO DANNI E CONDANNA ALLE SPESE LEGALI
PER I REATI DICHIARATI ESTINTI PER PRESCRIZIONE. A) I motivi di ricorso proposti in relazione ai reati dichiarati prescritti. Diverse parti civili hanno proposto analogo motivo di ricorso per quanto riguarda l'omessa pronunzia, da parte della Corte d'Appello, sulle richieste di risarcimento danni e spese di patrocinio in relazione ai reati di lesioni e omicidi colposi dichiarati prescritti.
Come si è già accennato alcuni dei ricorrenti hanno proposto analogo motivo di ricorso in relazione a diversi reati dichiarati prescritti (per i reati concernenti l'inquinamento idrico la Presidenza del consiglio e Ministero dell'ambiente rinunzianti e per il reato di cui all'art. 437 cod. pen. l'Associazione AL ON) e questi motivi verranno esaminati congiuntamente agli altri per l'identità dei problemi posti.
In particolare la REGIONE VENETO e il COMUNE DI VENEZIA sottolineano, nei proposti ricorsi, che la dichiarazione di prescrizione per alcuni reati era conseguente
378 all'accoglimento dell'appello e al riconoscimento della penale responsabilità degli imputati cui doveva conseguire il diritto al risarcimento dei danni riconoscimento del patrimoniali e non patrimoniali secondo il disposto dell'art. 576 c.p.p. In ogni caso doveva essere riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla liquidazione delle spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
La PROVINCIA DI VENEZIA deduce la violazione degli artt.
576, 578 e 592 c.p.p., nonché mancanza di motivazione, per l'omessa condanna al risarcimento dei danni in suo favore in relazione ai reati indicati nei capi A e B per i quali era. intervenuta dichiarazione di improcedibilità per essere i reati estinti per prescrizione.
La dichiarazione di estinzione per prescrizione è fondata, secondo la ricorrente, sul presupposto del riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e ciò comporta una lesione degli scopi statutari e legislativamente imposti alla parte civile Provincia di
EN. Ne consegue il diritto alla pronunzia sul risarcimento dei danni a nulla rilevando che vi sia stata assoluzione in primo grado;
ciò secondo un orientamento della Corte di cassazione che viene espressamente richiamato. In ogni caso l'art. 592 comma 4 c.p.p. impone la condanna al pagamento delle spese tra le parti.
Questo motivo è ripreso anche dal WWF, dalla Camera del Lavoro di EN e dalla IL del comprensorio di EN
(che sottolineano come i ventinove omicidi e lesioni verificatisi nel petrolchimico e per i quali è stata ritenuta accertata la penale responsabilità degli imputati, anche se i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, hanno provocato un grave danno all'immagine delle associazioni ricorrenti per il mancato perseguimento del loro fine essenziale), da A.LL.C.A. e CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE, dalla soc. coop a r.
1. CINA DEMOCRATICA, da NT
(che ricorda i precedenti provvedimenti intervenuti nel processo con i quali è stata respinta la richiesta di esclusione di MB quale parte civile ed è stata confermata la legittimazione attiva della medesima associazione a partecipare al processo penale e ad esercitare in esso l'azione civile comprese le ipotesi di reato indicate nel primo capo d'imputazione e riferibili all'ambiente di lavoro) e dall'ASSOCIAZIONE AL ON (anche in relazione alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 437 cod.pen.).
b) L'esame dei motivi. Ciò premesso ritiene il collegio che siano infondati i motivi contenuti nella censura proposta dalle parti civili concernente la richiesta di condanna al
379 risarcimento dei danni in favore delle parti civili malgrado in primo grado vi sia stata assoluzione e in secondo grado il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione (ma anche nei casi nei quali già il primo giudice aveva dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione).
Non ignora questo collegio che, con una decisione di questa sezione (sentenza 12 febbraio 2002, Manca), è stato affermato il principio secondo cui (in quel caso vi era anche
1'impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza di assoluzione dell'imputato), qualora il giudice di appello ritenga la responsabilità penale dell'imputato, ma dichiari estinto il reato per prescrizione, debba pronunziare la condanna al risarcimento dei danni. Ritiene però di discostarsi da questo orientamento (seguito anche da Cass., sez. II, 24 ottobre 2003 n. 897, Cantamessa, e sez. III, 11 febbraio 2004 n. 18056, Rontani) perché non lo ritiene condivisibile.
La citata sentenza di questa sezione è partita dalla considerazione che, nel caso di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" sussiste l'interesse della parte civile all'impugnazione non essendo questa formula preclusiva dell'azione civile. На poi osservato come, in base al disposto dell'art. 576 c.p.p.
(derogatorio rispetto al disposto dell'art. 538 del medesimo codice), la parte civile sia legittimata a proporre impugnazione non solo contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile ma altresì
(ovviamente ai soli effetti della responsabilità civile) contro la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio.
Da ciò discenderebbe, secondo la sentenza citata, il diritto della parte civile ad ottenere la decisione sul risarcimento e sulle restituzioni, qualora il giudice di appello ritenga fondata l'impugnazione e anche se il pubblico ministero non abbia ritenuto di impugnare la sentenza ai fini penali, mentre apparirebbe "inconferente l'improprio e isolato richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all'art. 578 c.p.p. che si assume essere stata violata".
Questo collegio, pur condividendo la preliminare ricostruzione proposta nella sentenza citata, dissente dalle conclusioni riportate essenzialmente perché ritiene che questa interpretazione eluda il disposto dell'art. 578 citato
(del quale infatti neppure si propone una lettura alternativa); questa norma sembra infatti voler tener ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l'azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci si riferisca al giudizio di legittimità), sia stata pronunziata sentenza di condanna.
380 della norma nonL'interpretazione letterale consente infatti di dare un significato diverso alla disposizione: non sembra infatti che la decisione agli effetti civili del giudice d'appello, che abbia dichiarato estinto il reato per amnistia prescrizione,о sia possibile nel caso di assoluzione in primo grado posto che la norma richiede esplicitamente che nei confronti dell'imputato (ovviamente nel precedente grado del giudizio) sia "stata pronunziata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato".
L'art. 578 in esame trova il suo antecedente storico nell'art. 12 della 1. 3 agosto 1978 n. 405 (legge delega per la concessione di amnistia e indulto) che prevedeva un'analoga disposizione, limitata però al caso dell'amnistia.
Questa interpretazione è confermata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi sul testo dell'art. 578 in esame: cons. Cass., sez. VI, 19 settembre 2002 n.
33398, Rusciano;
sez. IV, 14 marzo 2002 n. 19026, Colla;
sez.
V, 3 ottobre 2000 n. 11509, Macedonio;
sez. I, 2 maggio 1995
n. 6881, Ferrigno;
22 febbraio 1993 n. 3512; 21 dicembre 1990
n. 3899, Pizzillo;
28 luglio 1990 n. 11178, Calderoni. E
l'accoglimento di questa soluzione costituisce altresì il presupposto della decisione delle sezioni unite di questa
Corte 13 luglio 1998 n. 10086, Citaristi, che hanno ritenuto che non fosse consentito al giudice di appello confermare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado a seguito della derubricazione del reato, il medesimo era se, da ritenersi estinto già prima della sentenza (di condanna) pronunziata dal primo giudice. Del resto l'interpretazione proposta trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore abbia voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato.
E non sembra che queste considerazioni possano essere efficacemente contrastate con l'unica (a quanto consta) opinione dottrinaria difforme che si rifà a generiche esigenze di coordinamento richiamando, a sostegno dell'obbligo del giudice penale di pronunziarsi sugli interessi civili nel caso indicato, l'art. 112 del codice di rito civile che, a parere di questa Corte, non appare applicabile, tra l'altro, in considerazione della compiutezza della disciplina sull'azione civile nel processo penale contenuta nel codice di procedura penale. Va peraltro dato atto che, successivamente alla
381 pronunzia di questa sentenza, le sezioni unite di questa Corte si sono pronunziate, superando il contrasto insorto nella giurisprudenza delle sezioni singole, e hanno condiviso l'orientamento minoritario di cui in precedenza si è dato conto. Ovviamente in questa sede non può tenersi conto delle argomentate considerazioni contenute in questa decisione trattasi della sentenza 19 luglio 2006 n. 25083 pronunziata anteriormente.
In conseguenza delle considerazioni esposte i motivi dei ricorsi proposti contro la sentenza impugnata nella parte che si riferisce all'omessa pronunzia sulle richieste di risarcimento danni proposte in relazione ai reati dichiarati estinti per prescrizione devono essere rigettati ferma
-
restando ovviamente, per i ricorrenti, la facoltà di azionare i relativi diritti in sede propria.
CAPITOLO III: L'AZIONE CIVILE PROPOSTA
CONTRO
BR.
La soc. BR, citata nel processo come responsabile civile, ha replicato con memoria, della quale è stata già riportata la sintesi, con la quale si replica alle domande contro di lei proposte dalle parti civili ER
RO, prossimi congiunti di IA GI e dalle organizzazioni sindacali.
Va premesso che la verifica preliminare sull'esistenza del presupposto che giustifica la presenza nel processo del responsabile civile solo se contemporaneamente sia presente un imputato del cui operato il responsabile civile debba rispondere per legge è da ritenere positiva perché nel
-
processo risultano imputati GRANDI ALBERTO e D'ARMINIO
OR OV i quali hanno svolto funzioni dirigenziali a massimo livello presso il responsabile civile BR.
Peraltro risulta dagli atti che ER PIETRO ha rinunziato al ricorso inizialmente proposto mentre il ricorso proposto dai prossimi congiunti di IA GI è stato respinto, perché infondato, come risulta da quanto in precedenza deciso in merito alla causalità tra esposizione a cvm e carcinoma polmonare (causa del decesso di IA) e cirrosi epatica (contratta dal medesimo all'epoca dello svolgimento dell'attività presso BR). Il primo ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile mentre il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Resta da esaminare il fondamento dell'azione rivolta nei confronti dalle organizzazioni sindacalidi BR
38 (questa espressione è utilizzata dal responsabile civile ma, dalla lettura delle impugnazioni delle parti civili, risulta che un'espressa impugnazione nei confronti di BR è stata proposta solo dall'UST CISL di EN).
In merito a questa impugnazione va peraltro osservato che l'unico fatto per il quale è intervenuta condanna, e i fatti per i quali è stata dichiarata la prescrizione dei reati, riguardano reati ritenuti consumati fino al 1974 mentre i due imputati indicati risultano (v. all. A alla sentenza di appello) aver svolto le ricordate funzioni in epoca successiva.
Ne consegue che il responsabile civile non può essere condannato al risarcimento dei danni in favore della ricorrente organizzazione sindacale perché il fatto per il quale è intervenuta condanna e quelli per i quali è stata dichiarata la prescrizione (ammessa la possibilità di condanna in questo caso ove fosse corretta la tesi in precedenza criticata) sono stati commessi in un'epoca in relazione alla quale BR non può acquisire la qualità di responsabile civile (se si ritiene questa una ragione di esclusione della legitimatio ad causam) o comunque l'azione nei suoi confronti è infondata per il riferimento temporale indicato.
Per gli altri reati per i quali la UST CISL invoca la condanna del responsabile civile (omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro innominato interno) i ricorsi sulla responsabilità degli imputati sono stati respinti per cui non può che discenderne il rigetto dell'azione civile proposta.
Anche l'altro ricorso (o gli altri ricorsi se si ritiene che siano stati proposti anche
contro
BR) deve pertanto essere rigettato.
383 -VII-
PARTE SETTIMA: IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E LA CONDANNA
ALLE SPESE DI GIUDIZIO.
CAPITOLO I: LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE.
a) I motivi di ricorso sulla prevalenza delle attenuanti generiche concesse agli imputati condannati. Con il primo ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di
EN ha censurato la sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha formulato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche concesse agli imputati IN, RA, AT,
VI e D'NI OR sull'aggravante di cui all'art. 589, comma 2° cod. pen.
In particolare i giudici d'appello avrebbero fatto riferimento, per giustificare l'affermata prevalenza, alle medesime ragioni prese in considerazione per giustificare la concessione delle medesime attenuanti venendo quindi meno all'obbligo di indicare i motivi, necessariamente diversi, che giustificavano il giudizio di bilanciamento formulato o, quanto meno, di spiegare le ragioni per le quali i medesimi motivi potevano condurre alla dichiarazione di prevalenza.
Tanto più illogica appare la motivazione ove si consideri il particolare rigore adottato nella determinazione della pena per l'unico reato di omicidio colposo che non sia stato dichiarato prescritto e per il quale si sottolinea, nella sentenza, la gravità della colpa specifica addebitata agli imputati.
L'accoglimento del ricorso determinerebbe, secondo il ricorrente, l'annullamento della sentenza impugnata per gli omicidi colposi in danno di BATTAGGIA RG, FIORIN
VI e FO GU (per i quali è stata dichiarata la prescrizione) e in danno di FAGIA LL (per il quale è stata pronunziata condanna).
Analogamente RO LL, moglie del defunto RD
OL, con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla circostanza aggravante prevista dall'art. 589 comma 2° del codice di rito. La sentenza impugnata avrebbe infatti giustificato l'esito del giudizio di comparazione con le stesse ragioni che avevano fondato la concessione delle attenuanti generiche omettendo quindi la valutazione comparativa. Manifestamente illogico sarebbe poi il risultato
384 del bilanciamento dopo che la sentenza aveva posto in luce la gravità della colpa.
Analoghe censure, tutte fondate sul dedotto vizio di motivazione e tutte riguardanti l'esito del giudizio di circostanze,comparazione delle sono state formulate nei ricorsi di NA OL vedova di SA IT, ZA
TE e RD LD, figlio e vedova di ZA LV;
di IE ES, LO IA e LO SA prossimi congiunti di LO ST;
e, infine, nel ricorso di NT.
b) L'esame dei motivi sul giudizio di comparazione delle attenuanti. E' da premettere che appare dubbia l'esistenza dell'interesse all'impugnazione delle statuizioni in esame da parte di alcune parti civili (in particolare di quelle il cui ricorso è stato rigettato dai giudici di appello per mancanza di prova sull'esistenza del rapporto di causalità tra esposizione e morte o malattia) e per la censura formulata anche in relazione ai decessi per i quali, pur senza la concessione delle attenuanti generiche o con un giudizio di minusvalenza delle medesime, la prescrizione dovrebbe ritenersi ormai interamente decorsa.
Si osserva peraltro che le censure formulate sul trattamento sanzionatorio devono comunque essere ritenute infondate e quindi rigettate.
-Com'è noto il trattamento sanzionatorio comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice
-
di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l'art. 132 cod. pen., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Il giudice di merito, nella concessione delle attenuanti e nella formulazione del giudizio di comparazione, deve fornire però gli elementi dai quali possa trarsi, anche per implicito, il percorso logico che lo ha condotto alle statuizioni su questi punti indicando gli elementi decisivi per tali decisioni e, nel caso in cui l'imputato sia ritenuto meritevole di tali benefici, le ragioni ritenute atte alla mitigazione del trattamento sanzionatorio anche se non è necessario che vengano prese in considerazione tutte le
385 circostanze rilevanti in positivo o in negativo (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 1999 n. 12496, Guglielmi;
19 ottobre
1992 n. 11361, Gennuso).
In particolare il giudice di merito è tenuto ad esplicitare le ragioni del suo convincimento nei casi in cui, come quello in esame, si sia soffermato per illustrare la gravità della colpa о del danno cagionato alla persona offesa. In questi casi la decisione sulla concessione e su un eventuale giudizio di prevalenza non possono prescindere dal prendere in considerazione, sia pure globalmente, gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. oltre alle diverse circostanze non codificate. Tanto più nei casi nei quali il fine della concessione non sia costituito dall'adeguamento in concreto della pena alla gravità del reato (finalità riconosciuta prevalente da Cass., sez. I, 30 gennaio 1992 n. 6992, Altadonna nonché dalla citata sentenza sez. I Gennuso) ovvero quando si proceda per reati colposi nei quali l'incensuratezza degli imputati costituisce la regola. Orbene, su questo punto, la sentenza impugnata si attenuta ai criteri indicati perché, lungi dall'affermare immotivatamente l'esistenza del diritto degli incensurati alla concessione delle attenuanti generiche e alla loro prevalenza sull'unica aggravante non esclusa, ha ricostruito il clima della ricostruzione industriale del dopoguerra evidenziando come, all'epoca dei fatti contestati, venissero privilegiate non solo dalla classe imprenditoriale ma altresì dalle organizzazioni sindacali e dalle forze politiche e sociali le problematiche occupazionali e di
-
sviluppo rispetto ai problemi della sicurezza ambientale e dei luoghi di lavoro.
Poiché gli imputati non hanno agito in disarmonia con questa scarsa sensibilità a temi che, solo negli anni successivi, verranno privilegiati dalle forze sociali e dall'opinione pubblica la Corte d'appello veneziana ne ha tratto la conclusione di una sminuizione delle personali responsabilità degli imputati e su tale valutazione ha fondato sia la concessione delle attenuanti generiche che il giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen.
Le richiamate argomentazioni, essendo immuni da alcun vizio logico e giuridico, si sottraggono al vaglio di legittimità avendo, i giudici di merito, dato adeguato conto delle ragioni giustificative poste a fondamento delle impugnate statuizioni che dunque devono essere ritenute incensurabili in questa sede. Né può avere alcun rilievo che identiche siano state ritenute le ragioni per concedere le attenuanti e per ritenerne la prevalenza non essendo ciò vietato da alcuna norma o principio e dovendosi soltanto, nel
386 giudizio di legittimità, verificare l'adeguatezza motivazionale delle argomentazioni del giudice di merito sul punto.
CAPITOLO II: LE CENSURE DEGLI IMPUTATI SUL TRATTAMENTO
SANZIONATORIO.
a) I motivi di ricorso degli imputati sulla misura della pena. Questo tema forma oggetto delle critiche contenute nel decimo motivo del ricorso di AT IE il quale si duole della quantificazione della pena deducendo sia il vizio di motivazione che la violazione di legge.
La Corte di merito, pur avendo quantificato la pena in misura sensibilmente superiore al minimo, sarebbe venuta meno, secondo il ricorrente, all'obbligo di motivazione e avrebbe violato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. In particolare la valutazione della Corte di merito sulla gravità del fatto non avrebbe tenuto conto del limitato periodo di tempo in cui AT ha ricoperto la (contestata) posizione di garanzia.
Quanto al grado della colpa la sentenza impugnata ha omesso di indicare le ragioni per le quali si riteneva che lo scostamento dalla norma cautelare sia stato rilevante né ha tenuto conto della circostanza che il ricorrente, nel limitato periodo indicato (maggio 1971-gennaio 1973) non aveva il compito di occuparsi delle problematiche del CVM. Infine la sentenza avrebbe omesso di considerare gli altri elementi di valutazione indicati nell'art. 133 c.p. ed in particolare la personalità dell'imputato, la sua incensuratezza, la condotta successiva ai fatti di causa.
Anche IN MI, nel nono motivo di ricorso, si duole della quantificazione della pena applicata dalla Corte di merito senza tener conto che egli non disponeva di alcun potere decisionale e della sua scarsa capacità a delinquere e analogamente RA ER, nel nono motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 133 cod.pen. essendo del tutto apparente il giudizio di gravità del reato.
VI NA e D'NI OR OV, nell'ottavo motivo di ricorso di contenuto identico, deducono violazione di legge e mancanza di motivazione lamentando la misura eccessiva della pena e la motivazione contradditoria in relazione alla motivazione con cui sono state concesse le
387 attenuanti generiche ed esclusa la colpa cosciente in presenza di una prognosi certa di non reiterazione del reato.
b) L'esame dei motivi degli imputati sulla determinazione della pena. Nell'esame dei motivi proposti dagli imputati non possono che richiamarsi le argomentazioni già svolte sui criteri che il giudice deve seguire per la determinazione della pena da infliggere in concreto all'imputato riconosciuto colpevole ed in particolare i criteri indicati nell'art. 132 cod. pen., secondo cui la pena è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere, e i limiti del sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio.
Orbene per quanto riguarda la determinazione della pena misura superiore al minimo (ma con un aumento in particolarmente contenuto) deve osservarsi che, anche su questo punto i giudici dell'appello hanno fondato la loro valutazione su argomentazioni certamente non illogiche
- e conseguenti al quadro di responsabilità delineato nella motivazione richiamando, oltre che tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., la "sicura estrema gravità del fatto", il contesto lavorativo "che dovrebbe essere vocato a soddisfare esigenze di vita dei lavoratori al riparo da rischi non consentiti" e il grado della colpa "certo non lieve" degli autori del reato.
Inoltre la Corte non ha mancato di tener conto della scarsa capacità a delinquere degli imputati di cui ha sottolineato i buoni precedenti penali e la condotta successiva non improntata "a spregio delle regole del vivere civile".
Inevitabile deve essere ritenuta la conseguenza da trarre in relazione alle censure dei ricorrenti: anche per quanto riguarda la determinazione della pena applicata in concreto la Corte di merito ha fatto buon uso del suo potere discrezionale ed in particolare ha indicato tutti gli elementi - favorevoli o meno -agli imputati utilizzandoli per la sua statuizione che, essendo fondata su argomentazioni esenti da alcun vizio logico e giuridico, si sottraggono, anche in questo caso, al sindacato di legittimità.
CAPITOLO III: MOTIVI DEGLI IMPUTATI SULLA CONDANNA ALLE SPESE
DI ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO.
a) Le censure sulla condanna al pagamento delle spese di
388 の giudizio. AT IE, VI NA, IN MI, RA ER, D'NI OR OV deducono tutti il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 535 comma 1
c.p.p. e si dolgono della condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata, avendo condannato i medesimi perché ritenuti responsabili dell'omicidio colposo in danno di FAGIA al pagamento in solido delle spese di entrambi i gradi di giudizio sembrerebbe aver posto a carico dei condannati le spese processuali dell'intero procedimento in violazione dell'art. 535 c. 1° c.p.p. che invece limita la condanna alle spese processuali "relative ai reati cui la condanna si riferisce".
b) Esame della censura. Il motivo di ricorso deve essere ritenuto fondato.
Sia nella motivazione (p. 750) che nel dispositivo la sentenza impugnata fa riferimento nel pronunziare la
-
condanna alle spese del giudizio nei confronti degli imputati alle "spese processuali dei due gradi del giudizio" e questa espressione, ripetuta (e quindi con pochi margini di dubbio che si sia trattato soltanto di una formulazione impropria e che i giudici ritenessero invece condannare alle spese nei limiti di legge), non lascia margini per una diversa interpretazione rispetto a quella della condanna al pagamento di tutte le spese incontrate nei due gradi di giudizio.
La statuizione così intesa si pone peraltro in evidente contrasto con il disposto dell'art. 535 comma 1° c.p.p., già riportato, che limita la condanna alle spese di giudizio a quelle sostenute in relazione ai reati per i quali è intervenuta condanna.
La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto indicato;
non è necessario il rinvio potendo questa Corte limitare la condanna alle spese ai reati per i quali è intervenuta condanna.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, così provvede sui ricorsi proposti:
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronunzia sulle richieste di risarcimento danni e liquidazione delle spese di lite avanzate in relazione all'intervenuta condanna degli imputati BARTALINI EMILIO,
VI NA, RA ER, AT IE e D'NI
OR OV per l'omicidio colposo in danno di FAGIA
389 - diNE NE, Comune dalle parti civili LL EN, Provincia di EN, Camera del Lavoro di EN,
Federazione italiana chimici e affini (IL), UST CISL di
EN, A.LL.C.A., Confederazione unitaria di base (CUB), soc. coop. a r.
1. Associazione Medicina Democratica,
Salvaguardia Malcontenta e MB e rinvia sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà anche sulle spese tra le parti del presente grado di giudizio;
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronunzia sulle richieste di liquidazione delle spese di lite avanzate, in relazione all'intervenuta dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, dalle parti civili
NE NE, Comune di EN, Provincia di EN,
A. LL.C.A., Confederazione unitaria di base (CUB), Medicina
Democratica, Associazione Salvaguardia Malcontenta, WWF e MB e rinvia sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà anche sulle spese tra le parti del presente grado di giudizio;
annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, nei confronti degli imputati BARTALINI MI, CALVI NA, GRANDI
ER, AT IE e D'NI OR OV per reati diversi da quelli cui la condanna si riferisce;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio relative alla parte civile INAIL;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
ES RI per non aver commesso il fatto limitatamente al reato di cui all'art. 437 comma 1° cod. pen. per l'omessa collocazione degli impianti di aspirazione per il periodo 1974-1980;
dichiara inammissibili per rinunzia i ricorsi proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Ambiente nonché da IN NO (personalmente), GA IA, IV LI, ZZ BR, ZZ ZI, RUZZA
IG, ZZ AN, ZZ BR, ZZ TA e ZZ SEVERINA (prossimi congiunti di ZZ ESTENO), PASTRELLO
ON, AG CA e AG MANO (prossimi congiunti di AG AN), GI IN, OV VI e
OV DO (prossimi congiunti di OV VI),
SP IA, SP AT, SP IC e SPOLADOR RICCARDO (prossimi congiunti di SP EN), GALLO MARIA e MARCHESAN MARISA (prossimi congiunti di
RC IO), IN IGNA, OT ZI,
OT RE, OT ET, OT HE
e OT GIOVANNI (prossimi congiunti di CAPPELLOTTO
NO) e ER RO;
390 rigetta i ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di EN e rigetta inoltre nel resto i ricorsi proposti dagli imputati BARTALINI MI, CALVI
NA, RA ER, AT IE e D'NI
OR OV nonché dalle parti civili NE NE,
Comune di EN, Provincia di EN, Camera del Lavoro di
EN, Federazione italiana chimici e affini (IL), UST
CISL di EN, A. LL.C.A., Confederazione unitaria di base
(CUB), Medicina Democratica, Associazione Salvaguardia
Malcontenta, WWF e MB;
- rigetta i ricorsi proposti dagli imputati LU AN, FR SM, IG ON, OM RI, OV
RI, RG PO, OR CC e DE ZE, dal responsabile civile SO s.p.a. nonché dalle parti civili RO LL, IN CA, IN IA, IN NA,
NA OL, ZA TE, RD LD, IN
NA, IA RI, IA RT, IE
ES, LO IA, LO SA e ER
RU;
- condanna questi ultimi, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente, IN NO,
GA IA, IV LI, ZZ BR, ZZ ZI,
ZZ IG, ZZ AN, ZZ BR, ZZ TA e ZZ
SEVERINA ST ON, AG CA e AG MANO,
GI IN, OV VI e OV DO,
SP IA, SP AT, SP IC e
SP RI, SP EN, AL RI e RC
IS, IN IGNA, OT ZI, OT
RE, OT ET, OT HE,
OT OV e ER RO al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 19 maggio 2006.
IK PRESIDENTE
(dr. IO Silvio (Coco)
IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. RL Brusco)
391 IN DI CE
PREMESSA p. 6
PARTE PRIMA: I GIUDIZI DI MERITO SU LESIONI,
OMICIDI, STRAGE E DISASTRO COLPOSI E SUL REATO
DI CUI ALL'ART. 437 COD. PEN. p. 6
Sezione I: il giudizio di primo grado. p. 13
CAPITOLO I: LE IMPUTAZIONI, GLI EFFETTI DEL CVM E
DEL PVC E LE INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE. p. 13
a) Premessa. Le imputazioni. p. 13
b) Effetti cancerogeni di cvm (cloruro di IN) e pvc
(cloruro di poliIN). Gli studi su tali effetti p. 15 svolti in Italia e all'estero.
P. 18 c) Gli studi epidemiologici sul cvm in generale.
p. 19 d) Gli studi epidemiologici a Porto MA.
P. 22 e) La carcinogenesi.
f) I pareri dei consulenti della difesa. p. 23
p. 24 g) La tesi accolta dal Tribunale.
CAPITOLO II: I TEMI DELLA CAUSALITA'. p. 26
a) La causalità in generale. p. 26
b) La causalità generale da esposizione a cloruro di IN nelle varie forme tumorali. P. 27
c) Le singole posizioni individuali. Vizi dell'impu- tazione. p. 30
d) Le condotte alternative lecite. p. 30
e) La causalità nella coorte di Porto MA. p. 31
f) Le singole malattie. L'AN epatico. p. 32
I g) Gli altri epatocarcinomi. p. 33
h) Cirrosi epatica e altre epatopatie. p. 34
p. 35 i) Sindrome di YN e acrosteolisi.
1) Conclusioni. p. 35
p. 36 CAPITOLO III: I REATI DI STRAGE E DISASTRO COLPOSI.
CAPITOLO IV: SISTEMA DI PRODUZIONE DI CVM, PVC e DCE. STUDI SULLA LORO TOSSICITA' E INIZIATIVE DELLA MONTSO. p. 37
a) Il sistema di produzione. p. 37
b) Studi sulla tossicità e provvedimenti adottati. P. 37
c) Le iniziative della DI. p. 39
d) In particolare: le misure di protezione degli auto- clavisti. I sistemi di aspirazione. La struttura p. 41 sanitaria aziendale.
e) Sistemi di rilevazione della concentrazione del cvm nei singoli reparti e valori rilevati nei vari periodi. p. 42
f) Conformità del sistema automatico di monitoraggio alla normativa europea. p. 45
CAPITOLO V: GLI ADDEBITI DI COLPA. p. 46
a) Premesse di carattere generale sulla colpa. p. 46
b) Applicazione dei principi sulla colpa al processo in esame. p. 48
c) Il reato di cui all'art. 437 cod. pen. p. 49
d) Conclusioni. p. 50
p. 51 Sezione seconda: il giudizio d'appello.
II CAPITOLO I: DECISIONI PRELIMINARI. p. 51
a) Morte di alcuni imputati. p. 51
b) Correzione della sentenza di primo grado. p. 51
CAPITOLO II: LA CAUSALITA'. p. 51
a) La sentenza di primo grado alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite. I motivi di appello del p.m. sulla causalità. p. 51
b) Le critiche delle difese all'impostazione dell'accusa. p. 52
c) Le considerazioni della Corte d'Appello sulla causalità in generale. p. 53
d) L'applicazione al caso in esame dei principi sulla causalità. I motivi di appello del pubblico ministero e delle parti civili. p. 55
e) Le risposte della Corte d'Appello sui motivi p. 57 riguardanti la causalità.
p. 59 f) Le conclusioni della Corte d'Appello.
p. 61 CAPITOLO III: L'ELEMENTO SOGGETTIVO.
CAPITOLO IV: CONTINUAZIONE. COOPERAZIONE COLPOSA.
p. 64 PRESCRIZIONE.
CAPITOLO V: CONCLUSIONI IN MERITO AI REATI DI
LESIONI E OMICIDI COLPOSI. p. 65
CAPITOLO VI: LA STRAGE COLPOSA E IL REATO DI CUI
p. 66 ALL'ART. 437 COD. PEN.
p. 66 a) La strage colposa.
III b) Il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. Le questioni preliminari. p. 66
c) Gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 437 cod. pen. p. 67
d) Definizione di impianti ed apparecchi. Impianti di protezione individuale e altri apparecchi. p. 67
e) L'elemento soggettivo. p. 67
CAPITOLO VII: IL DISASTRO COLPOSO DI CUI AL IM CAPO
D'IMPUTAZIONE. p. 68
PARTE ON: I GIUDIZI DI MERITO SU DISASTRO
AMBIENTALE E SUI REATI CONCERNENTI LA TUTELA
DELL'AMBIENTE. p. 70
Sezione prima: la sentenza di primo grado. p. 70
CAPITOLO I: LE IMPUTAZIONI FORMULATE NEI CONFRONTI
DEGLI IMPUTATI E LORO INQUADRAMENTO GIURIDICO. p. 70
a) Premessa. p. 70
b) Coerenza interna dell'ipotesi di accusa relativa al disastro. Cooperazione colposa. La successione nelle posizioni di garanzia. p. 72
c) La permanenza nel reato. P. 72
CAPITOLO II: L'INQUINAMENTO DEI SITI E IL TRASFERIMENTO DELLA CONTAMINAZIONE. p. 74
a) L'inquinamento proveniente dalle aree interne. p. 74
b) L'inquinamento delle aree esterne. p. 74
IV c) Infondatezza dell'imputazione di disastro. P. 74
d) Caratteristiche geologiche dell'area interessata. p. 75 Il trasferimento "verticale".
p. 76 e) Il trasferimento "orizzontale".
p. 77 f) L'inquinamento dell'area industriale.
g) Inquinamento dei siti delle discariche esterne. p. 78
CAPITOLO III: LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI. p. 78
a) Premesse di natura giuridica. L'inesistenza della posizione di garanzia dei nuovi detentori. p. 78
b) L'infondatezza in fatto dell'accusa di omessa bonifica. p. 80
c) L'adempimento degli obblighi relativi al periodo precedente al 1983. p. 80
d) L'adempimento degli obblighi dopo il 1983. p. 81
CAPITOLO IV: LA CONTAMINAZIONE DEI CANALI DELL'AREA
INDUSTRIALE. AVVELENAMENTO DEL BIOTA SU DI ESSO
ESISTENTE. p. 82
p. 82 a) Formulazione dell'accusa.
p. 83 b) La ricostruzione dei consulenti dell'accusa.
c) "Profili" e "impronte". p. 85
d) Contaminazione da diossine in epoca più recente. P. 86
e) Confutazione della tesi sulle "impronte" delle diossine. P. 87
f) L'origine delle diossine. p. 89
g) Le repliche dell'accusa. Conclusioni del Tribunale. p. 90
V CAPITOLO V: L'ESISTENZA DI EVENTI DI DANNO PER
L'ECOSISTEMA. p. 91
a) Il Protocollo di intesa per la laguna di EN del 1993. La rottura delle condizioni di sicurezza per l'ecosistema. p. 91
b) Gli accertamenti comparativi svolti dal consulente delle difese GH. p. 92
c) Le critiche dell'accusa e dei suoi consulenti. P. 93
d) Le conclusioni del Tribunale. p. 94
Sezione seconda: la sentenza di secondo grado. p. 95
CAPITOLO I: LA NATURA DEGLI SCARICHI DEL PETROLCHIMICO.
a) Analisi delle imputazioni. p. 95
b) La disciplina dei rifiuti prima del 1982. p. 96
c) Lo scarico dei rifiuti dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982. p. 98
d) Classificazione degli scarichi idrici. p. 98
CAPITOLO II: OBBLIGO DI ATTIVARSI PER I SITI INQUINATI IN PRECEDENZA. p. 100
p. 101 a) Premessa.
p. 101 b) La disciplina normativa applicabile.
p. 101 c) I precedenti giurisprudenziali.
CAPITOLO III: AVVELENAMENTO E ADULTERAZIONE. p. 102 VI R a) I motivi di appello sull'avvelenamento. p. 102
b) La risposta della Corte d'Appello. p. 104
c) I motivi di appello sulla adulterazione colposa. Il superamento dei limiti soglia. p. 104
d) La risposta della Corte d'Appello. p. 104
e) L'inquinamento delle acque di falda. p. 105
CAPITOLO IV: ALTRE FORME DI INQUINAMENTO. LE TECNOLOGIE UTILIZZATE A PORTO MARGHERA. p. 106
a) Gli scarichi in atmosfera. p. 107
b) Gli impianti di produzione di cloro-soda. p. 107
c) Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico delle acque reflue industriali. p. 108
d) Gli scarichi idrici. p. 109
e) Rifiuti e inceneritori. p. 110
CAPITOLO V: L'INQUINAMENTO DEL BIOTA DELLA LAGUNA. p. 111
a) L'origine dell'inquinamento della seconda zona industriale. p. 111
b) L'inquinamento della laguna prospiciente Porto MA. p. 112
c) Le analisi svolte nel laboratorio di NO. p. 113
CAPITOLO VI: LA CONTAMINAZIONE DEL SUOLO, DEL
SOTTOSUOLO E DELLE FALDE. L'INQUINAMENTO VERSO p. 114 LA LAGUNA.
R a) Il trasferimento delle acque del sottosuolo
VII alla laguna. p. 114
b) Parametri di rischio per le diossine e composti simili. p. 115
c) Parte edibile dei molluschi e consumi medi. p. 116
d) Confronto con altri paesi. p. 117
e) La valutazione di perizie e consulenze. p. 117
p. 118 CAPITOLO VII: LE CONTRAVVENZIONI CONTESTATE.
a) Assoluzione degli imputati da tutte p. 118 le contravvenzioni contestate.
p. 119 b) Contravvenzioni prescritte.
PARTE TERZA: I RICORSI, I MOTIVI NUOVI E LE p. 121 MEMORIE DELLE PARTI.
Sezione prima: i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di EN. p. 121
Sezione seconda: i ricorsi delle parti civili. p.
122
CAPITOLO I: RICORSO DELLE PARTI CIVILI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E MINISTERO DELL'AMBIENTE. p. 122
CAPITOLO II: RICORSI DELLE PARTI CIVILI CHE HANNO RINUNZIATO AL RICORSO. P. 124
CAPITOLO III: RICORSI DI PARTI CIVILI PERSONALI O DI
PROSIMI CONGIUNTI DI PERSONE DECEDUTE. p. 125
CAPITOLO IV: RICORSI DI ENTI TERRITORIALI PARTI CIVILI. p. 129
CAPITOLO V: RICORSI DI ENTI E ASSOCIAZIONI ESPONENZIALI. p. 133
VIII R Sezione terza: i ricorsi del responsabile civile e degli imputati. p. 137
CAPITOLO I: IL RICORSO DEL RESPONSABILE
p. 137 CIVILE SO SPA.
p. 141 CAPITOLO II: IL RICORSO DI AT IE
CAPITOLO III: IL RICORSO DI IN MI p. 144
CAPITOLO IV: IL RICORSO DI RA ER p. 145
CAPITOLO V: IL RICORSO DI VI NA p. 150
CAPITOLO VI: IL RICORSO DI D'NI OR p. 153 OV.
p. 153 CAPITOLO VII: IL RICORSO DI PO RG
CAPITOLO VIII: IL RICORSO DEGLI IMPUTATI AN, SM, ON, RI, RI, AI, PO, CC e ZE. p. 154
CAPITOLO IX: IL RICORSO DI ES RI p. 154
Sezione quarta: i motivi nuovi presentati ai sensi p. 155 dell'art. 10 comma 5° 1. 20 febbraio 2000 m. 46.
I) I MOTIVI NUOVI DELLE PARTI CIVILI. p. 155
a) Motivi nuovi di RO LL. P. 155
b) Motivi nuovi dei prossimi congiunti di IN BR. p. 155
c) Motivi nuovi di ER RU. P. 155
II) I MOTIVI NUOVI DEL RESPONSABILE CIVILE SO S.P.A. p. 155
p. 156 III) I MOTIVI NUOVI DEGLI IMPUTATI.
p. 156 a) I motivi nuovi di AT IE.
p. 158 b) I motivi nuovi di RA ER.
IX p. 160 c) I motivi nuovi di ES RI.
p. 161 Sezione quinta: le memorie HE.
Sezione sesta: ulteriori memorie e rinunzie. p. 175
PARTE QUARTA: L'ESAME DEI MOTIVI CONCERNENTI
I REATI DI LESIONI E OMICIDI COLPOSI,
DISASTRO INNOMINATO "INTERNO" COLPOSO E IL
REATO DI CUI ALL'ART. 437 COD. PEN. p. 184
Sezione prima: le questioni preliminari e la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. p. 184
CAPITOLO I: INAMMISSIBILITA' DEL SECONDO RICORSO
DEL PROCURATORE GENERALE E DEL MOTIVO AGGIUNTO
DI REGIONE VENETO E COMUNE DI VENEZIA. p. 184
a) Il secondo ricorso del Procuratore generale. p. 184
b) Esame dell'eccezione. p. 185
c) Il motivo "aggiunto" di NE NE e Comune di EN. p. 186
CAPITOLO II: IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA 10 GIUGNO
2004 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RELATIVA ALLA
RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE. p. 187
a) Contenuto dell'ordinanza impugnata. p. 187
b) Le censure proposte contro l'ordinanza. p. 189
p. 190 c) Esame dei motivi di ricorso contro l'ordinanza.
d) Mancata assunzione di una prova decisiva. p. 193
R Sezione seconda: i temi riguardanti la causalità. p. 194
CAPITOLO I: LA CAUSALITA' NEGLI OMICIDI E LESIONI
COLPOSI. I GIUDIZI DI MERITO E I RICORSI DEGLI
p. 194 IMPUTATI E DEL RESPONSABILE CIVILE
a) Le statuizioni del Tribunale sulla causalità. p. 194
b) Le statuizioni della Corte d'appello sulla causalità. p. 196
c) I motivi di ricorso del responsabile civile e degli imputati sul tema della causalità. p. 197
CAPITOLO II: MOTIVI DI RICORSO DI RESPONSABILE
CIVILE E IMPUTATI LE QUESTIONI PRELIMINARI p. 200
a) Statuizioni sulla causalità e contenuto dei motivi di ricorso. p. 200
b) L'interesse ad impugnare in caso di assoluzione in primo grado. p. 204
c) Prescrizione e vizio di motivazione. p. 209
d) Gli effetti nel presente processo della 1. 46/2006. p. 211
CAPITOLO III: L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO SULLA CAUSALITA' DI RESPONSABILE CIVILE E IMPUTATI. p. 213
a) Conclusioni sui motivi di ricorso di imputati p. 213 e responsabile civile relativi alla causalità.
b) Causalità riconosciuta solo nel giudizio di appello. Esame dei motivi di ricorso e dei p. 214 motivi aggiunti di responsabile civile e imputati.
c) Gli altri motivi nuovi degli imputati sulla causalità. p. 216
CAPITOLO IV: I MOTIVI DI RICORSO DELLE PARTI CIVILI p. 218 SULLA CAUSALITA'.
p. 219 a) Tumori al polmone.
ΧΙ p. 222 b) Epatocarcinomi diversi dall'AN.
p. 223 c) Cirrosi epatica.
p. 224 (d) Concausalità e basse esposizioni.
CAPITOLO V: L'ESAME DEI MOTIVI DELLE PARTI CIVILI p. 225 SULLA CAUSALITA'.
a) Premessa sulla natura delle censure. Il travisamento del fatto. p. 225
b) I criteri di accertamento della causalità. p. 227
c) Esame delle censure delle parti civili sulla causalità. p. 235
d) Il ricorso e i motivi nuovi di ER RU. p. 241
e) L'esame delle censure di ER sulla causalità. p. 243
Sezione terza: i temi riguardanti la colpa. p. 244
CAPITOLO I: GLI ADDEBITI DI COLPA NEGLI OMICIDI COLPOSI.
LE SENTENZE DI MERITO. p. 244
a) Premessa. p. 244
b) Le statuizioni del Tribunale. p. 244
c) Le argomentazioni della Corte d'appello. sull'elemento soggettivo. p. 247
CAPITOLO II: I MOTIVI DI RICORSO DI IMPUTATI
E RESPONSABILE CIVILE SULLA COLPA. p. 251
a) I motivi di ricorso degli imputati AT, IN, VI e D'NI OR e dal responsabile civile DI s.p.a. p. 251
b) Ulteriori argomentazioni del ricorso IN. p. 254
c) Il ricorso RA. p. 257
ΧΙΙ d) I motivi nuovi sulla colpa proposti dal p. 260 responsabile civile ai sensi della 1. 46/2006.
e) I motivi nuovi sulla colpa proposti da AT IE e RA ER ai sensi della 1.
p. 262 46/2006.
CAPITOLO III) L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO SULLA COLPA. p. 266
a) Premessa. p. 266
b) Il sindacato di legittimità dopo la 1. 46/2006. p. 267
c) L'esame dei motivi. La natura della colpa. p. 272
d) La violazione delle regole cautelari in genere. L'agente modello. p. 274
e) Le censure riguardanti la violazione delle regole cautelari nel presente processo. p. 276
f) La prevedibilità dell'evento. In generale. p. 281
g) L'evoluzione della giurisprudenza in tema di prevedibilità. p. 283
h) L'ambito della prevedibilità. p. 285
i) La prevedibilità e le leggi scientifiche. p. 287
1) La concretizzazione o realizzazione del rischio. In generale. p. 292
m) Il "tipo" di eventi. p. 294
n) Il criterio della ratio della regola cautelare. p. 297
o) L'accertamento del decorso causale. p. 300
p. 302 p) La prevenibilità dell'evento.
q) L'esame dei motivi nuovi del responsabile p. 303 civile e degli imputati AT e RA.
CAPITOLO IV: I MOTIVI SULLA COLPA DELLA PARTE
XIII CIVILE ER. p. 305
a) Cooperazione colposa e continuazione del reato. p. 305
p. 307 b) L'esame dei motivi del ricorso ER.
Sezione terza: il reato di cui all'art. 437 cod.pen.; il disastro innominato "interno" e la strage colposi. p. 309
CAPITOLO I: IL REATO DI CUI ALL'ART. 437 COD. PEN. I GIUDIZI DI MERITO p. 309
a) Il giudizio di primo grado. p. 309
b) Il giudizio di appello. p. 310
CAPITOLO II: I RICORSI
CONTRO
LE STATUIZIONI SULL'ART. 437. p. 314
a) I ricorsi del Procuratore generale. p. 314
b) I ricorsi della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero dell'ambiente. p. 316
c) I ricorsi di altre parti civili. p. 318
CAPITOLO III: ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO SUL REATO DI
CUI ALL'ART. 437 COD.PEN. p. 320
a) Premessa sul reato previsto dall'art. 437 cod.pen. p. 320
b) L'esame dei motivi di ricorso relativi al p. 322 periodo fino al 1973.
p. 325 c) Il periodo successivo al 1973.
p. 328 d) Il ricorso di ES RI.
XIV CAPITOLO IV: IL DISASTRO COLPOSO INNOMINATO
"INTERNO". p. 329
p. 329 a) La sentenza di primo grado.
b) La sentenza d'appello. p. 330
p. 331 c) I ricorsi.
d) Esame dei motivi di ricorso. Premessa. p. 333
e) Esame dei motivi di ricorso. Reato di danno o di pericolo. Il "macroevento". p. 334
f) Conclusioni sul disastro fino al 1973. p. 336
g) Conclusioni sul disastro "interno" per il periodo successivo al 1973. p. 338
V) IL DELITTO DI STRAGE. p. 339
PARTE QUINTA: I REATI
CONTRO
L'AMBIENTE E
CONTRO
LA PUBBLICA INCOLUMITA'. p. 341
PREMESSA. p. 341
Sezione prima: le contravvenzioni in materia di rifiuti. Le discariche e la successione nella loro titolarità. p. 342
I) LA GESTIONE DEI RIFIUTI INDUSTRIALI FINO AL 1982. p. 342
a) Le statuizioni della Corte d'appello sulla disciplina dei rifiuti fino al 1982. p. 342
b) I motivi di ricorso sul tema delle discariche p. 344 prima del 1982.
p. 344 c) Esame dei motivi.
XV II) LO SCARICO DEI RIFIUTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 915/1982. p. 348
a) La decisione della Corte d'Appello. p. 348
b) I motivi di ricorso sulla gestione dei rifiuti dopo il 1982. p. 349
c) Esame dei motivi. p. 350
d) Gli obblighi gravanti sui cessionari delle discariche non più in uso. p. 353
Sezione seconda: gli scarichi idrici. p. 354
a) Premessa. p. 355
b) Classificazione degli scarichi idrici. p. 355
c) Motivi di ricorso contro la qualificazione dei reflui. p. 357
Sezione terza: le altre contravvenzioni concernenti la tutela dell'ambiente. p. 358
CAPITOLO I: LE CONTRAVVENZIONI CONTESTATE. p. 358
a) Contravvenzioni che non formano oggetto di contestazione o per le quali viene confermata l'assoluzione. p. 358
b) Contravvenzioni prescritte. p. 359
CAPITOLO II: I RICORSI. p. 361
a) I ricorsi delle parti civili NE NE, del Comune di EN e del WWF. Repliche dei dirigenti HE. p. 361
p. 362 b) Il ricorso di PO RG.
c) Il ricorso di LU AN e altri p. 363 e quello di RI ES.
CAPITOLO III: L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO. LA
XVI PRESCRIZIONE. p. 364
a) I motivi di ricorso delle parti civili. p. 364
b) Esame dei motivi di ricorso degli imputati. p. 365
c) La permanenza e la prescrizione. p. 368
Sezione quarta: i reati di disastro colposo innominato p. 369 "esterno", avvelenamento e adulterazione.
p. 370 CAPITOLO I: I GIUDIZI DI MERITO.
p. 370 a) Premessa.
b) Le mutazioni genetiche su mitili, molluschi p. 370 e pesci della laguna. Le conseguenze sull'uomo.
c) La risposta della Corte sui motivi di appello relativi all'adulterazione colposa. Il superamento dei limiti soglia. p. 371
e) L'inquinamento delle acque di falda. p. 371
CAPITOLO II: I RICORSI LE RINUNZIE. p. 372
a) Il ricorso proposto dalla Presidenza del consiglio e da Ministero dell'ambiente. p. 372
b) I motivi di ricorso sulle emissioni in atmosfera. p. 373
c) Conseguenze della rinunzia al ricorso. Gli altri ricorsi. p. 373
PARTE SESTA: LE STATUIZIONI CIVILI. p. 375
PREMESSA. p. 375
CAPITOLO I: RISARCIMENTO DANNI E CONDANNA ALLE SPESE LEGALI PER L'OMICIDIO IN DANNO DI FAGIA LL. p. 376
p. 376 a) Il risarcimento danni per l'omicidio colposo.
XVII b) La condanna alle spese di patrocinio dei due p. 377 gradi di giudizio.
p. 377 c) L'esame dei motivi.
CAPITOLO II: RISARCIMENTO DANNI E CONDANNA ALLE SPESE
LEGALI PER I REATI DICHIARATI ESTINTI PER PRESCRIZIONE. p. 378
a) I motivi di ricorso proposti in relazione ai p. 378 reati dichiarati prescritti.
p. 379 b) L'esame dei motivi.
CAPITOLO III: L'AZIONE CIVILE PROPOSTA CONTRO
BR. p. 38
PARTE SETTIMA: IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E LA CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO. p. 384
CAPITOLO I: LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE. p. 384
a) I motivi di ricorso sulla prevalenza delle attenuanti generiche concesse agli imputati condannati. p. 384
b) L'esame dei motivi sul giudizio di comparazione delle attenuanti. p. 385
CAPITOLO II: LE CENSURE DEGLI IMPUTATI SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO. p. 387
a) I motivi di ricorso degli imputati sulla misura della pena. p. 387
b) L'esame dei motivi degli imputati sulla determinazione della pena. p. 388
CAPITOLO III: I MOTIVI DEGLI IMPUTATI SULLA CONDANNA
p. 388 ALLE SPESE DI ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO.
XVIII a) Le censure sulla condanna spese di giudizio.
b) Esame della censura.
DISPOSITIVO.
IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. RL Brusco)
al pagamento delle p. 389
p. 389
p. 391
IL PRESIDENTE
(dr. Giovanni Silvio доро
XIX 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 R
39 R Segue una particolareggiata ed analitica descrizione (da
5 50 0 7575 18 101 1
1 112 2 120 R
132 K
6 FEB. 2007