Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2006, n. 4675
CASS
Sentenza 17 maggio 2006

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Massime19

In tema di malattia professionale, il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento non è configurabile in quei casi in cui risultino insufficienti, contraddittori e incerti gli esiti delle ricerche scientifiche e sussista, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta. (In applicazione di tale principio, la S.C., in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 10 luglio 2002, Franzese, ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso la possibilità di affermare il nesso di causalità generale tra l'esposizione a cloruro di vinile e talune malattie - tumori al polmone, epatocarcinomi diversi dall'angiosarcoma, altre forme tumorali, altre epatopatie, ecc. - sottolineando la contraddittorietà dei dati e l'inesistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica sull'argomento).

Il reato di smaltimento di rifiuti tossici o nocivi senza autorizzazione per ciascuna delle fasi di gestione dell'attività (artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nel testo sostituito dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 e poi dall'art. 256 D.Lgs n. 152 del 2006), si configura nel caso di mancanza dell'autorizzazione per la specifica fase e non rileva per una diversa fase dello smaltimento stesso (nella specie, l'autorizzazione era stata rilasciata per il solo stoccaggio provvisorio).

In tema di causalità, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica". (Alla luce di questi principi, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso il nesso di condizionamento tra l'esposizione al cvm e i tumori al polmone che avevano colpito una particolare categoria di lavoratori - gli insaccatori-, per i quali l'incidenza riscontrata era nettamente superiore rispetto agli altri dipendenti, condividendo sul punto il ragionamento dei giudici di merito, secondo il quale lo scostamento riscontrato per questa categoria di lavoratori non consentiva di pervenire ad un giudizio causale positivo, perché lo studio di coorte richiamato dalle ricorrenti parti civili aveva analizzato congiuntamente i casi dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali di interesse e quelli delle cooperative che prestavano la loro attività anche in aziende diverse, e ciò non consentiva un giudizio omogeneo).

In tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta e congruamente motivata la sentenza di merito la quale - attraverso insindacabili valutazioni di fatto - ha affermato che, poiché il cvm e il pvc erano da ritenersi sostanze di cui era già conosciuta l'idoneità a provocare gravi patologie, dovevano ritenersi "ex ante" prevedibili gravi danni alla salute dei lavoratori esposti a tali sostanze, sì da potersene fare discendere - anche se fossero mancate regole cautelari di origine normativa, nella fattispecie invece esistenti, artt. 20 e 21 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, che impongono al datore di lavoro, nel caso di ambienti di lavoro in cui siano presenti prodotti nocivi o polveri, di impedirne o "ridurne per quanto possibile" lo sviluppo e la diffusione - l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le cautele necessarie per preservare i lavoratori dal rischio per la salute).

In tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacchè è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod.proc.pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano.

Il delitto di strage previsto dall'art. 422 cod.pen. non è punibile a titolo di colpa, non essendo ricompresa nel richiamo operato dall'art. 449 cod.pen., sia per la formulazione della norma che per l'incompatibilità della fattispecie colposa con il dolo specifico (il "fine di uccidere") che caratterizza la fattispecie dolosa.

In tema di infortuni sul lavoro, per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod.pen., la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri) sicchè, se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art. 437, è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo, che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate.

Il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 cod.pen.) è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e quelle di cui all'art. 51 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (ora sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), atteso che in entrambe le disposizioni è prevista la necessità della preventiva autorizzazione per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (successivamente qualificati quali pericolosi), in difetto della quale si configura il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata.

In tema di reati contro l'incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434, comma primo, cod.pen.), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434.

Il reato di cui all'art. 437 cod.pen. è previsto nella sola forma dolosa, non essendo ricompreso tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 cod.pen..

Il delitto di disastro colposo innominato (art. 434 cod.pen.) è un delitto di danno essendo compreso tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 cod.pen..

Integra il reato di rimozione od omissione dolosa di cautela contro gli infortuni (art. 437 cod. pen.) anche la condotta di chi non impieghi dispositivi che abbiano una mera potenzialità antinfortunistica e nel contempo abbiano rilevanti funzioni tecniche per il funzionamento degli impianti

Il titolare del diritto di impugnazione è legittimato a "frazionare" le censure proponendo, nel rispetto dei termini di legge, distinte impugnazioni, anche nei confronti di parti diverse. Trattasi, infatti, di una modalità di esercizio del diritto di impugnazione che, pur se non espressamente prevista, non è neppure vietata dal codice di rito, mentre sarebbe intrinsecamente contraddittorio consentire la presentazione di motivi nuovi (art. 585, comma quarto, cod.proc.pen.) - sia pure nell'ambito delle censure già proposte con i motivi principali - oltre il termine previsto per l'impugnazione e vietare che, nel rispetto dei termini, la parte legittimata possa integrare i motivi già proposti con altri atti di impugnazione.

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod.proc.pen.), la mancata assunzione può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod.proc.pen., mentre, negli altri casi previsti (commi primo e terzo dell'art. 603), il vizio deducibile in sede di legittimità è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606.

L'imputato ha interesse ad appellare la sentenza di assoluzione in primo grado "perché il fatto non costituisce reato" e ne consegue che l'imputato, il quale non abbia proposto appello, non può dedurre in sede di legittimità, con il ricorso avverso la sentenza che in appello lo abbia condannato, censure su punti (nella specie, l'accertamento del rapporto di causalità) rispetto ai quali non è più possibile contestare la decisione di primo grado per la formazione del giudicato o per l'esistenza di una preclusione.

In tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, giacchè non può essere addebitato all'agente modello (l'"homo ejusdem professionis et condicionis") di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva. Quanto all'apprezzamento del parametro della prevedibilità, con specifico riguardo alla individuazione del momento cui occorre fare riferimento per poter pretendere che l'agente riconoscesse i rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi, è da ritenere che l'agente abbia in proposito un obbligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio comune ed anche se non applicate nel circolo di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma.

In tema di delitti colposi, ai fini dell'elemento soggettivo, per potere formalizzare l'addebito colposo, non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero "versari in re illicita". Ne consegue che occorre verificare la cosiddetta "concretizzazione del rischio" ("realizzazione del rischio"), che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell'evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l'evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire.

In tema di delitti colposi, la prevedibilità dell'evento dannoso va accertata con criteri "ex ante" e va valutata dal punto di vista dell'agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell'agente modello) per verificare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell'evento; il criterio della concretizzazione del rischio, invece, è una valutazione "ex post" che consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire, tenendo conto che esistono regole cautelari per così dire "aperte", nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, ed altre cd. "rigide", che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2006, n. 4675
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4675
Data del deposito : 17 maggio 2006

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