Sentenza 31 maggio 2007
Massime • 2
È ammissibile la testimonianza indiretta nella quale la fonte primaria sia rappresentata dalle dichiarazioni rese a suo tempo dall'imputato al teste, essendo vietata la deposizione sulle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento, ma non quella sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, che sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice. (Nell'occasione, la Corte ha ribadito che in tal caso non trova applicazione la disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen., la quale prevede l'audizione delle fonti dirette, in quanto la fonte non potrebbe essere chiamata a rendere dichiarazioni potenzialmente pregiudizievoli alla sua posizione, con la conseguenza che è irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all'esame dibattimentale).
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi si frapponga fisicamente tra forze dell'ordine postesi all'inseguimento di un pregiudicato per catturarlo e quest'ultimo (nella specie realizzata da più persone in concorso mediante la creazione di una "barriera umana").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2007, n. 32906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32906 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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