Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2007, n. 32906
CASS
Sentenza 31 maggio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È ammissibile la testimonianza indiretta nella quale la fonte primaria sia rappresentata dalle dichiarazioni rese a suo tempo dall'imputato al teste, essendo vietata la deposizione sulle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento, ma non quella sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, che sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice. (Nell'occasione, la Corte ha ribadito che in tal caso non trova applicazione la disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen., la quale prevede l'audizione delle fonti dirette, in quanto la fonte non potrebbe essere chiamata a rendere dichiarazioni potenzialmente pregiudizievoli alla sua posizione, con la conseguenza che è irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all'esame dibattimentale).

Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi si frapponga fisicamente tra forze dell'ordine postesi all'inseguimento di un pregiudicato per catturarlo e quest'ultimo (nella specie realizzata da più persone in concorso mediante la creazione di una "barriera umana").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2007, n. 32906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32906
    Data del deposito : 31 maggio 2007

    Testo completo