Articolo 392 del Codice penale
Articolo 384Articolo 368
Versione
1 luglio 1931
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Versione
14 gennaio 1994
Art. 392.

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.

((Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico))
Entrata in vigore il 14 gennaio 1994
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