Articolo 3 del Codice di procedura penale
Articolo 2Articolo 4
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24 ottobre 1989
Art. 3. Questioni pregiudiziali 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione e' seria e se l'azione a norma delle leggi civili e' gia' in corso, puo' sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione e' disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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