Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 3. Questioni pregiudiziali 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione e' seria e se l'azione a norma delle leggi civili e' gia' in corso, puo' sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione e' disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
2. La sospensione e' disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
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- 1. Art. 3 c.p.p. Questioni pregiudizialihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 358.7132
[…] VI , 18/06/2013 , n. 44261 La sospensione del processo penale è un mezzo eccezionale, cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo imponga in modo automatico ovvero lo consenta nei soli casi in cui la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale o civile o amministrativa (art. 3 c.p.p.). […] anche, che le due ipotesi di sospensione necessaria, contemplate nel comma 3 dell'art. 75 c.p.p. (azione proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di 1 grado) riguardano esclusivamente il processo civile e, quindi, non potrebbero trovare applicazione nel giudizio contabile. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37168Provvedimento: […] previa campionatura, dal Pubblico Ministero in data 18.11.2022 ai sensi degli artt. 260 co. 3 cod. proc. pen. e 83 co. 1 cod. proc. pen.). […] c.p.p.. 1.1. Appare opportuno evidenziare in premessa che avverso il provvedimento di cui all'art. 260 co. 3 cod. proc. pen., […] si osserva che l'ordinanza impugnata ha confermato il decreto di distruzione dei beni sequestrati al ricorrente, in relazione però all'art. 260 comma 3 bis c.p.p. e con tale ratio decidendi, […] alla luce di quanto disposto dall'art. 260 co. 3 bis cod. proc. pen.. […] Le censure sviluppate dal ricorrente si traducono in realtà in censure che finiscono per mettere in discussione i presupposti di cui all'art. 260/3 c.p.p., già superati, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- non commercializzabilità beni·
- tribunale del riesame·
- marchiatura CE·
- art. 260 co. 3 bis c.p.p.·
- art. 263 co. 5 c.p.p.·
- sequestro probatorio·
- certificazione di conformità·
- ricorso per cassazione·
- opposizione a decreto di distruzione